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Petroli spa","prima_controparte":"Agenzia Entrate - Direzione Regionale Veneto","altre_parti":"","testo_atto":"N. 1 ORDINANZA (Atto di promovimento) 01 agosto 2025\n\nOrdinanza del 1° agosto 2025 della Corte di giustizia  tributaria  di\nprimo grado di Venezia sul ricorso proposto da  A.F.  Petroli  S.p.a.\ncontro Agenzia delle entrate - Direzione regionale Veneto. \n \nTributi - Energia - Prevista istituzione, per contenere  gli  effetti\n  dell\u0027aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico  per\n  le imprese e i consumatori, per l\u0027anno 2023, di  un  contributo  di\n  solidarieta\u0027 temporaneo a carico delle imprese operanti nel settore\n  energetico - Previsione che il contributo e\u0027 dovuto se almeno il 75\n  per cento dei ricavi del periodo d\u0027imposta antecedente a quello  in\n  corso al 1° gennaio 2023 deriva dalle attivita\u0027 indicate nel  comma\n  115 dell\u0027art. 1 della legge n. 197 del 2022 - Quantificazione della\n  base imponibile - Applicazione di un\u0027aliquota pari al 50 per  cento\n  sull\u0027ammontare della quota del reddito complessivo  determinato  ai\n  fini dell\u0027imposta sul reddito delle societa\u0027 relativo al periodo di\n  imposta antecedente a quello in  corso  al  1°  gennaio  2023,  che\n  eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi  complessivi\n  determinati  ai  sensi  dell\u0027imposta  sul  reddito  delle  societa\u0027\n  conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a  quello  in\n  corso al 1° gennaio 2022 - Previsione che nel caso in cui la  media\n  dei redditi complessivi sia negativa si assume  un  valore  pari  a\n  zero - Versamento - Disciplina - Non deducibilita\u0027  del  contributo\n  ai fini delle imposte sui redditi e  dell\u0027imposta  regionale  sulle\n  attivita\u0027 produttive -  Applicazione,  ai  fini  dell\u0027accertamento,\n  delle sanzioni e della riscossione del contributo di  solidarieta\u0027,\n  nonche\u0027 del contenzioso, delle disposizioni in materia  di  imposte\n  sui redditi. \n- Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello  Stato\n  per l\u0027anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il  triennio\n  2023-2025), art. 1, commi da 115 a 119. \n\n\n(GU n. 4 del 28-01-2026)\n\n \n                  LA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA \n                      DI PRIMO GRADO DI VENEZIA \n                              Sezione 2 \n \n    Riunita in udienza il  19  giugno  2025  alle  ore  9,30  con  la\nseguente composizione collegiale: \n        Almansi Marino, Presidente; \n        Borghi Raffaele, relatore; \n        Zatta Rosanna, giudice, \n    in data 19 giugno 2025 ha pronunciato la seguente  ordinanza  sul\nricorso n. 832/2024 depositato il 4 dicembre 2024; \n    Proposto da A.F. Petroli S.p.a. - 03645040282,  difeso  da  Maria\nCassano  -  CSSMRA70D52L049W  e  Loris   Tosi   -   TSOLRS57A29L736O,\nrappresentato da Andrea Legnaro - LGNNDR63A05L270T  ed  elettivamente\ndomiciliato presso: loris.tosi@venezia.pecavvocati.it \n    Contro  Agenzia  delle  entrate  -  Direzione  regionale  Veneto,\nelettivamente                   domiciliato                   presso:\ndr.veneto.gtpec@pce.agenziaentrate.it \n    Avente ad oggetto l\u0027impugnazione di: \n        silenzio diniego. \n    A seguito di discussione in pubblica udienza \n \n                     Elementi in fatto e diritto \n \n    Con ricorso notificato  all\u0027Agenzia  delle  entrate  -  Direzione\nregionale del Veneto in  data  26  novembre  2024  la  societa\u0027  A.F.\nPetroli S.p.a. proponeva impugnazione  avverso  il  silenzio  rifiuto\nformatosi  a  seguito  dell\u0027omessa  risposta  da  parte  dell\u0027Ufficio\nall\u0027istanza di rimborso,  notificata  in  data  8  gennaio  2024,  in\nmateria di contributo di solidarieta\u0027 temporaneo per l\u0027anno 2023. \n    La societa\u0027 versava a titolo provvisorio, mediante modello F  24,\nil contributo di solidarieta\u0027 pari  all\u0027importo  di  2.444.717  euro;\ntuttavia successivamente trasmetteva  apposita  istanza  di  rimborso\nalla Direzione regionale del Veneto dell\u0027Agenzia delle entrate -  che\nnon   riscontrava   l\u0027istanza   -   evidenziando   dei   profili   di\nincompatibilita\u0027 di tali disposizioni sia con i  principi  comunitari\nsia con il dettato costituzionale. \n    Precisa in ricorso la societa\u0027 istante di essere una societa\u0027 che\nopera nel settore dei prodotti petroliferi e  che  il  contributo  in\nquestione  trae  origine  dall\u0027omologo  contributo  di   solidarieta\u0027\ntemporaneo previsto dal regolamento UE 2022/1854 del 6  ottobre  2022\n«relativo a un intervento di  emergenza  per  far  fronte  ai  prezzi\nelevati  dell\u0027energia»  introdotto  in  Italia  dall\u0027art.  1,   commi\n115-119, della  legge  n.  197/2022  (legge  di  bilancio  2023)  che\nindividua  i  soggetti  passivi,  la  base  imponibile  e  l\u0027aliquota\nd\u0027imposta: \n        a) quanto ai soggetti passivi, sono tenuti al  pagamento  del\ncontributo di solidarieta\u0027 coloro che esercitano nel territorio dello\nStato, per la successiva vendita dei beni, l\u0027attivita\u0027 di  produzione\ndi energia elettrica, che esercitano l\u0027attivita\u0027 di produzione di gas\nmetano o di estrazione di gas naturale,  i  soggetti  rivenditori  di\nenergia elettrica, di gas metano e di gas  naturale;  che  esercitano\nl\u0027attivita\u0027 di produzione,  distribuzione  e  commercio  di  prodotti\npetroliferi;  importano  a  titolo  definitivo  per   la   successiva\nrivendita: energia elettrica, gas naturale o gas  metano  o  prodotti\npetroliferi o introducono  nel  territorio  dello  Stato  detti  beni\nprovenienti da altri Stati dell\u0027Unione europea. \n    E\u0027 stato espressamente previsto che il contributo di solidarieta\u0027\ne\u0027 dovuto solo se almeno il 75%  dei  ricavi  del  periodo  d\u0027imposta\nantecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 derivi da una  delle\nattivita\u0027 sopra indicate. \n    Rilevava, a questo proposito, che l\u0027alveo  dei  soggetti  passivi\ndel contributo di solidarieta\u0027 domestico e\u0027  significativamente  piu\u0027\nampio rispetto a quello del regolamento UE. \n    Quest\u0027ultimo, infatti, include nel proprio  perimetro  soggettivo\nsolo le  imprese  che  svolgono  «attivita\u0027  economiche  nel  settore\ndell\u0027estrazione,   della   raffinazione   del   petrolio   o    della\nfabbricazione di prodotti di cokeria di cui al  regolamento  (CE)  n.\n1893/2006  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio»;  di  contro,\nl\u0027ambito soggettivo di applicazione del  contributo  di  solidarieta\u0027\ndomestico ricomprende le  imprese  «energetiche»  largamente  intese,\noperanti in  tutte  le  fasi  della  filiera  (dall\u0027estrazione,  alla\nproduzione e vendita) e in relazione a tutti  i  prodotti  energetici\n(gas,  energia  elettrica  e  prodotti  petroliferi).  Parimenti,  il\ncontributo europeo,  a  differenza  di  quello  italiano,  non  grava\naffatto sul settore elettrico, per il quale il regolamento prevede un\ndiverso istituto, del c.d. «tetto sui ricavi di mercato» (articoli  6\ne seguenti del regolamento), destinato a colpire i produttori (ma non\ni rivenditori)  di  energia  elettrica.  Con  riferimento  alla  base\nimponibile e all\u0027aliquota del contributo di solidarieta\u0027,  l\u0027art.  1,\ncomma 116, della legge di bilancio 2013 prevede che esso e\u0027 calcolato\napplicando un\u0027aliquota del 50% alla  quota  del  reddito  complessivo\nIRES per il periodo d\u0027imposta antecedente a quello  in  corso  al  1°\ngennaio 2023 che eccede per  almeno  il  10%  la  media  dei  redditi\ncomplessivi IRES conseguiti nei quattro periodi d\u0027imposta antecedenti\na quello in corso al 1° gennaio 2022. Nel caso in cui  la  media  dei\nredditi complessivi dei quattro periodi  d\u0027imposta  sia  negativa  si\nassume un valore pari a zero. \n    Anche  sotto  questo  profilo,  il  contributo  di   solidarieta\u0027\nintrodotto dal legislatore italiano differisce  da  quello  unionale.\nInfatti, il  parametro  del  10%  previsto  a  livello  nazionale  e\u0027\ndimezzato rispetto all\u0027incremento  minimo  previsto  dal  legislatore\neuropeo (pari a 20%). Cio\u0027,  evidentemente,  da  un  lato  amplia  il\nnumero dei soggetti tenuti al  versamento  del  nuovo  contributo  di\nsolidarieta\u0027 e, dall\u0027altro ne dilata le loro basi  imponibili.  Anche\nl\u0027aliquota del nostro contributo di solidarieta\u0027, pari al 50% risulta\nessere significativamente maggiore dell\u0027aliquota del 33% prevista dal\nregolamento UE. \n    Sempre  al  comma  116,  al  secondo  periodo  e\u0027  previsto   che\nl\u0027ammontare del contributo di solidarieta\u0027 non puo\u0027 eccedere  il  25%\ndel patrimonio netto esistente alla data di  chiusura  dell\u0027esercizio\nantecedente a quello in  corso  al  1°  gennaio  2022.  La  legge  di\nbilancio 2023 prevede espressamente che il contributo di solidarieta\u0027\ne\u0027 indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell\u0027IRAP. \n    La  societa\u0027  ricorrente  depositava  nel  corso   del   giudizio\nl\u0027ordinanza del TAR del Lazio n. 773/2024 nelle quali  il  TAR  Lazio\nha: \n        a) prospettato la contrarieta\u0027 del contributo di solidarieta\u0027\nall\u0027art. 117 della Costituzione con  riguardo  ai  vincoli  derivanti\ndall\u0027ordinamento comunitario e, nello specifico, del  regolamento  UE\n1854/2022.  I  giudici  hanno,  in   dettaglio,   rilevato   come   -\ncontrariamente  al  contributo  di  solidarieta\u0027  temporaneo  europeo\nprevisto  dal  citato  regolamento  UE,  specificamente  destinato  a\ncolpire il settore estrattivo e della raffinazione - il contributo di\nsolidarieta\u0027 di cui all\u0027art. 1, commi 115 e  seguenti,  della  citata\nlegge  n.  197/2022  indicato  come   «equivalente»   assoggetta   ad\nimposizione  operatori  appartenenti  a  settori  diversi  da  quelli\nindicati dallo stesso regolamento; \n        b) evidenziato molteplici profili d\u0027incostituzionalita\u0027 dello\nstesso con riferimento agli articoli 3 e 53  della  Costituzione.  In\nestrema  sintesi,  ad  avviso  del  TAR,  la  norma  istitutiva   del\ncontributo si pone  in  contrasto  con  i  principi  di  uguaglianza,\nproporzionalita\u0027,  ragionevolezza  e  capacita\u0027  contributiva,  nella\nmisura in cui, da un lato, assoggetta a  contribuzione  straordinaria\ncomponenti reddituali di per se\u0027 non riconducibili ad «extraprofitti»\nderivanti  dall\u0027aumento  dei  prezzi  dei  prodotti   energetici   e,\ndall\u0027altro non considera ai fini  dell\u0027individuazione  della  propria\nbase imponibile  la  «ri-espansione»  dei  consumi  a  seguito  della\npandemia da COVID-19. \n    Infine, il TAR ha anche ben messo in luce (come ulteriore profilo\ndi contrasto con gli articoli 3 e 53 della Costituzione) la  parziale\nduplicazione d\u0027imposta che l\u0027applicazione  del  contributo  determina\nnei  confronti  dei  contribuenti  altresi\u0027  incisi  dal   precedente\ncontributo  «straordinario»   di   cui   all\u0027art.   37   del   citato\ndecreto-legge n. 21/2021. In quest\u0027ottica, i  giudici  amministrativi\nhanno rilevato - in subordine ai profili di illegittimita\u0027 tout court\ndel contributo -  l\u0027illegittimita\u0027  dell\u0027art.  1,  comma  118,  della\ncitata legge n. 197/2022 nella parte in cui esclude la  deducibilita\u0027\ndel contributo «straordinario» dal contributo di solidarieta\u0027 ai fini\ndelle imposte sui redditi e dell\u0027imposta  regionale  sulle  attivita\u0027\nproduttive. \n    Sulla base di queste  premesse,  la  ricorrente  ha  chiesto  che\nquesta Corte, in subordine, rimetta la questione di  pregiudizialita\u0027\nalla Corte di giustizia dell\u0027UE ai sensi dell\u0027art. 267  del  Trattato\nTFUE nonche\u0027, in ulteriore subordine, ritenuta la rilevanza  ai  fini\ndel decidere e la  non  manifesta  infondatezza  della  questione  di\nlegittimita\u0027 costituzionale del tributo in oggetto sotto  il  profilo\ndella sua contrarieta\u0027 agli articoli 3, 53, 117  della  Costituzione,\nche rimetta gli atti alla Corte costituzionale per la decisione della\nquestione, previa sospensione del giudizio in oggetto. \n    L\u0027Agenzia delle entrate nelle proprie controdeduzioni si opponeva\nall\u0027accoglimento del ricorso, evidenziando la discrezionalita\u0027  e  la\nlegittimita\u0027 del proprio operato, che era  stato  rispettoso  di  una\nnorma legislativa vigente nel Paese, e pertanto  sosteneva  la  piena\ncompatibilita\u0027 del contributo di solidarieta\u0027 temporaneo 2023  con  i\nprincipi eurounitari e con il regolamento UE  2022/1854,  opponendosi\naltresi\u0027  alla  richiesta,  formulata  in   via   subordinata   dalla\nricorrente, di sollevare la questione di legittimita\u0027  costituzionale\ndell\u0027art. 1, commi 115, 116  e  118,  della  legge  n.  197/2022  per\ncontrasto con gli articoli 3 e 53 della Costituzione. \n    All\u0027odierna udienza, la Corte riteneva la causa in decisione. \n    Preliminarmente, la Corte richiama l\u0027ordinanza n. 21/2025 del  10\nfebbraio  2025  depositata  il   20   febbraio   2025   della   Corte\ncostituzionale  che,  nel  giudizio  di  legittimita\u0027  costituzionale\ndell\u0027art. 1, commi da 115 a 119, della legge n. 197/2022 promossi dal\nTribunale amministrativo del Lazio, ha  disposto  di  sottoporre,  ai\nsensi dell\u0027art. 267 del TFUE, alla  Corte  di  giustizia  dell\u0027Unione\neuropea la questione pregiudiziale: se gli articoli 1,  2  e  14  del\nregolamento UE 2022/1854 del 6 ottobre 2022 relativo a un  intervento\ndi emergenza per far fronte ai  prezzi  elevati  dell\u0027energia  ostino\nall\u0027adozione della misura  nazionale  equivalenti  al  contributo  di\nsolidarieta\u0027 quale quella prevista dall\u0027art. 1, commi da 115  a  119,\ndella legge n. 197/2022  (Bilancio  di  previsione  dello  Stato  per\nl\u0027anno 2023 e bilancio pluriennale per il triennio  2023/2025)  nella\nparte in cui la misura medesima viene imposta anche ai  produttori  e\nrivenditori  di   energia   elettrica,   nonche\u0027   ai   distributori,\nrivenditori di prodotti petroliferi, ai rivenditori di gas  metano  e\ngas naturale,  e  a  coloro  che  importano  energia  elettrica,  gas\nnaturale, gas metano, o prodotti petroliferi, o che  introducono  nel\nterritorio  dello  Stato  detti  beni  provenienti  da  altri   Stati\ndell\u0027Unione europea, ove costoro  abbiamo  percepito  extra  profitti\ncongiunturali nell\u0027anno 2022. \n    Ritiene altresi\u0027 rilevante  e  non  manifestamente  infondata  la\nquestione di legittimita\u0027 costituzionale come sollevata  dalla  parte\nricorrente, in adesione di quanto sostenuto dalla CGT di I  grado  di\nMessina, dalla CGT di II grado di Trieste che  hanno  gia\u0027  sollevato\nanaloghe questioni di legittimita\u0027 costituzionale. \n    Tutto  cio\u0027  premesso   intende   sollevare   la   questione   di\nlegittimita\u0027 costituzionale con riferimento all\u0027art.  1,  commi  115,\n116 e 118, della legge n. 197 del 2022, con riferimento agli articoli\n3 e 53 della Costituzione accogliendo la richiesta  avanzata  in  via\nsubordinata  dalla  ricorrente  e  di  rimettere  la   questione   di\nlegittimita\u0027 costituzionale della legge istitutiva del contributo  in\noggetto alla Corte costituzionale, per i seguenti motivi: \n        a) innanzi tutto e\u0027 pacifica la giurisdizione di questa Corte\npoiche\u0027  il  contributo  di   solidarieta\u0027   ha   certamente   natura\ntributaria; \n        b) la questione e\u0027 rilevante ai fini del decidere non potendo\nla decisione prescindere dall\u0027accertamento della  legittimita\u0027  della\nnorma istitutiva del contributo di cui si discute; \n        c) le  disposizioni  citate  appaiono,  in  primo  luogo,  in\ncontrasto con i principi di uguaglianza,  di  proporzionalita\u0027  e  di\nragionevolezza, di solidarieta\u0027 contributiva, che  del  principio  di\nuguaglianza  costituisce  una   specificazione,   rappresentando   il\npresupposto e, al contempo, il limite  del  potere  impositivo  dello\nStato  e  del  dovere  del  contribuente  di  concorrere  alle  spese\npubbliche e comportando, di conseguenza, l\u0027illegittimita\u0027  di  quelle\nnorme che istituiscono un trattamento  differenziato  tra  situazioni\nuguali ovvero un trattamento  uguale  per  situazioni  differenziate,\nladdove l\u0027opzione normativa prescelta non sia sorretta  da  argomenti\npersuasivi. \n    Le disposizioni di cui ai commi 115 e seguenti dell\u0027art. 1  della\nlegge n.  197/2022  presentano  diverse  criticita\u0027  con  riferimento\nall\u0027individuazione della base imponibile, la definizione della  quale\nrisulta, per piu\u0027 versi, non congruente con la  dichiarata  finalita\u0027\ndi tassare gli incrementi di utili dipendenti dall\u0027aumento dei prezzi\ndell\u0027energia. Come  visto,  il  contributo  e\u0027  calcolato  applicando\nun\u0027aliquota del 50% alla quota del reddito complessivo  IRES  per  il\nperiodo d\u0027imposta antecedente a quello in corso al  10  gennaio  2023\nche eccede per almeno il 10% la media dei  redditi  complessivi  IRES\nconseguiti nei quattro periodi  d\u0027imposta  antecedenti  a  quello  in\ncorso al 10 gennaio 2022. \n    La base di calcolo del contributo di solidarieta\u0027  per  il  2023,\nalla quale applicare l\u0027aliquota  del  50%,  e\u0027  il  risultato  di  un\nconfronto fra il reddito IRES conseguito  dal  soggetto  passivo  nel\nperiodo d\u0027imposta antecedente al 1° gennaio 2023 (quindi  nel  2022),\nper i soggetti con esercizio coincidente con l\u0027anno solare e la media\ndei  redditi  complessivi  IRES   dei   quattro   periodi   d\u0027imposta\nprecedenti. Il reddito rilevante ai  fini  IRES,  tuttavia,  include,\nnella base di calcolo, anche voci che nulla hanno a  che  vedere  con\ngli «extraprofitti» derivanti dall\u0027aumento dei  prezzi  dei  prodotti\nenergetici. \n    Sul punto e\u0027 significativo  il  fatto  che  il  legislatore,  con\nriferimento al contributo di cui all\u0027art.  37  del  decreto-legge  n.\n21/2022, abbia introdotto, a mezzo dell\u0027art. 1,  comma  120,  lettera\nc), della legge 29 dicembre 2022, n. 197, un comma  3-bis  al  citato\nart. 37, a norma del quale «Non concorrono  alla  determinazione  dei\ntotali delle operazioni attive e passive,  di  cui  al  comma  3,  le\noperazioni di cessione e di acquisto di azioni, obbligazioni o  altri\ntitoli non rappresentativi di merci e quote sociali che  intercorrono\ntra i soggetti di cui al comma 1». \n    Sempre con riferimento all\u0027individuazione della base  imponibile,\nla disciplina del contributo straordinario appare, poi, in contrasto:\ncon il principio di capacita\u0027 contributiva laddove  essa  ricomprende\nnella  base  imponibile  per   la   determinazione   del   contributo\nstraordinario tutte  le  operazioni  imponibili  IRES,  anche  quelle\nestranee al settore energetico, nel caso in cui l\u0027impresa - come  per\nla A.F. Petroli  S.p.a.  -  svolga  operazioni  estranee  al  settore\nenergetico che hanno avuto una rilevante incidenza sul  valore  della\nproduzione complessivo  e,  conseguentemente,  sui  ricavi  dell\u0027anno\n2022; nonche\u0027 col principio di uguaglianza fra  contribuenti  che,  a\nparita\u0027 di valore della  produzione,  abbiano  tuttavia  una  diversa\ncomposizione del valore degli attivi ottenuti sia dalle attivita\u0027 che\nrientrino fra quelle richiamate nelle disposizioni di cui all\u0027art. 1,\ncommi 115, 116 e 118, della legge n.  197  del  2022,  sia  anche  da\nattivita\u0027 del tutto diverse ed estranee. \n    Altro profilo  di  contrasto  con  gli  articoli  3  e  53  della\nCostituzione  della  normativa  in  esame  deve  poi  ravvisarsi  con\nriferimento al fatto che il contributo straordinario introdotto dalla\nlegge  n.  197/2022  colpisce   una   manifestazione   di   capacita\u0027\ncontributiva in parte gia\u0027 sottoposta a tassazione. \n    La legge n. 197  del  2022,  infatti,  impone  il  pagamento  del\ncontributo con riferimento a redditi riferiti a un periodo  -  l\u0027anno\ndi imposta precedente al 1° gennaio 2023 -  nel  corso  del  quale  i\nricavi conseguiti risultano, sia pure solo in parte,  gia\u0027  presi  in\nconsiderazione per la determinazione del contributo straordinario per\nl\u0027anno 2022, di cui all\u0027art. 37 del decreto  legislativo  n.  21  del\n2022. \n    Quest\u0027ultima norma, infatti, ha previsto che «la base  imponibile\ndel   contributo   solidaristico    straordinario    e\u0027    costituita\ndall\u0027incremento del saldo tra le operazioni attive  e  le  operazioni\npassive, riferito al periodo dal 1° ottobre 2021 al 30  aprile  2022,\nrispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021». \n    In sostanza, i redditi conseguiti nei mesi di gennaio,  febbraio,\nmarzo  ed  aprile  del  2022,  gia\u0027  considerati  quale   presupposto\nd\u0027imposta a fini della  determinazione  dell\u0027importo  del  contributo\nstraordinario per il 2022, rientrano, altresi\u0027, nella base imponibile\nper il calcolo del contributo del 2023. \n    Appare, di conseguenza, evidente come, con riferimento al periodo\n10 gennaio 2022 - 30 aprile 2022, gli utili di un medesimo  soggetto,\nsia  pure  determinati  sulla  base  di  un   criterio   di   calcolo\nparzialmente diverso, sono assoggettati ad entrambi i contribuiti con\nillegittima duplicazione d\u0027imposta, che risulta  evidente  alla  luce\ndella sostanziale sovrapponibilita\u0027 degli scopi  perseguiti  dai  due\nprelievi   (individuate,   rispettivamente,    dall\u0027art.    37    del\ndecreto-legge  n.  21/2022  nel  «contenere  per  le  imprese   e   i\nconsumatori gli effetti dell\u0027aumento dei prezzi e delle  tariffe  del\nsettore  energetico»  e  dall\u0027art.  1,  comma  115,  della  legge  n.\n197/2002, «nel contenere gli effetti dell\u0027aumento dei prezzi e  delle\ntariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori». \n    La evidenziata duplicazione, del resto, non trova  correttivi  in\nmeccanismi di deducibilita\u0027 del contributo  introdotto  dall\u0027art.  37\ndel decreto-legge n. 21/2022  da  quello  introdotto  dal  comma  115\ndell\u0027art.  1  della  legge  n.   197/2022,   cosi\u0027   comportando   la\nsottoposizione degli operatori economici  incisi  dalle  due  misure,\nanche in ragione delle aliquote previste per entrambi i tributi, a un\nprelievo fiscale significativamente alto, del tutto  irragionevole  e\nnon rispettoso del principio di proporzionalita\u0027. \n\n \n                               P.Q.M. \n \n    La Corte di giustizia  tributaria  di  primo  grado  di  Venezia,\nSezione  2,  rimette  alla  Corte  costituzionale  la  questione   di\nlegittimita\u0027  costituzionale,  illustrata  in  motivazione,  relativa\nall\u0027art. 1, commi da 115 a 119, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. \n    Dispone la sospensione  del  presente  giudizio,  con  rinvio  al\ndefinitivo per ogni ulteriore statuizione in rito, nel merito e sulle\nspese di lite. \n    Ordina   l\u0027immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte\ncostituzionale. \n    Manda alla segreteria tutti gli adempimenti di competenza  e,  in\nparticolare, la notifica della presente ordinanza alle parti in causa\ne  al  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  nonche\u0027   la   sua\ncomunicazione ai Presidenti della Camera dei deputati  e  del  Senato\ndella Repubblica. \n        Cosi\u0027 deciso in Venezia, il 19 giugno 2025 \n \n                       Il Presidente: Almansi \n \n \n                                                  Il relatore: Borghi","elencoNorme":[{"id":"64049","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"l","denominaz_legge":"legge","data_legge":"29/12/2022","data_nir":"2022-12-29","numero_legge":"197","descrizionenesso":"","legge_articolo":"1","specificaz_art":"","comma":"115","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197~art1"},{"id":"64050","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"l","denominaz_legge":"legge","data_legge":"29/12/2022","data_nir":"2022-12-29","numero_legge":"197","descrizionenesso":"","legge_articolo":"1","specificaz_art":"","comma":"116","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197~art1"},{"id":"64051","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"l","denominaz_legge":"legge","data_legge":"29/12/2022","data_nir":"2022-12-29","numero_legge":"197","descrizionenesso":"","legge_articolo":"1","specificaz_art":"","comma":"117","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197~art1"},{"id":"64052","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"l","denominaz_legge":"legge","data_legge":"29/12/2022","data_nir":"2022-12-29","numero_legge":"197","descrizionenesso":"","legge_articolo":"1","specificaz_art":"","comma":"118","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197~art1"},{"id":"64053","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"l","denominaz_legge":"legge","data_legge":"29/12/2022","data_nir":"2022-12-29","numero_legge":"197","descrizionenesso":"","legge_articolo":"1","specificaz_art":"","comma":"119","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197~art1"}],"elencoParametri":[{"id":"80467","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"3","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"80468","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"53","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""}],"elencoParti":[]}}"
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