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Emanuele De Gregorio - consigliere; \n dott.ssa Maria Lucia Insinga - consigliere; \n il secondo dei quali relatore ed estensore, a scioglimento della\nriserva di cui al verbale di udienza in data 5 marzo 2025, in\nriferimento al procedimento n. 1/2025 ric. promosso da G. G., nato\na... il..., difeso dall\u0027avv. Gaspare Lombardo del Foro di Agrigento; \n esaminati gli atti e la documentazione allegata; \n letta la dichiarazione di ricusazione proposta il 15 febbraio\n2025, nei confronti del giudice dell\u0027udienza preliminare del\nTribunale di Caltanissetta, dott.ssa Lorena Santacroce, dall\u0027avv.\nGaspare Lombardo, difensore e procuratore speciale di G. G., nato a\nI... il..., imputato nel procedimento RGNR 742/2018 DDA-27/2019 RG\nGIP Tribunale di Caltanissetta; \n letta la requisitoria scritta del Procuratore generale, che ha\nconcluso per la inammissibilita\u0027 dell\u0027istanza di ricusazione e. in\nsubordine, nel caso in cui l\u0027istanza sia ritenuta ammissibile, per il\nsuo rigetto; \n \n Osserva \n \n il ricusante espone che la dott.ssa Lorena Santacroce e\u0027 giudice\ndell\u0027udienza preliminare nel procedimento penale suindicato nei\nconfronti di vari imputati e, tra essi, G. G. \n Evidenzia che la dott.ssa Lorena Santacroce ha composto il\ncollegio del Tribunale del riesame di Caltanissetta chiamato a\ndecidere l\u0027appello ex art. 310 c.p.p. proposto da G. G. avverso\nl\u0027ordinanza che rigettava la richiesta di sostituzione della misura\ndella custodia cautelare in carcere applicata al G. con altra meno\nafflittiva e che la richiesta di astensione, proposta dalla dott.ssa\nLorena Santacroce per questa ragione, e\u0027 stata rigettata dal\nPresidente del Tribunale di Caltanissetta con provvedimento\nconosciuto dall\u0027imputato G. all\u0027udienza preliminare del 14 febbraio\n2025. \n Assume, il ricusante, che la dott.ssa Lorena Santacroce e\u0027 ora\nincompatibile ad esercitare la funzione di giudice dell\u0027udienza\npreliminare nell\u0027indicato procedimento penale. \n Tanto premesso, osserva il collegio che, dalla lettura\ndell\u0027ordinanza in data 6 agosto 2024 (depositata il 7 agosto 2024)\ndel Tribunale di Caltanissetta nel proc. n. 752/2018 R.G.N.R. e n.\n303/2024 R.G.M.C.P., pronunciata in sede di appello ex art. 310\nc.p.p. ed allegata alla dichiarazione di ricusazione, si evince che\nla dott.ssa Lorena Santacroce, quale componente del Tribunale di\nCaltanissetta - Sezione feriale, si e\u0027 pronunciata sull\u0027appello ex\nart. 310 c.p.p. proposto avverso l\u0027ordinanza che ha provveduto in\nordine alla misura cautelare personale applicata nei confronti del G.\nper i fatti descritti nell\u0027imputazione, che hanno portato alla\nrichiesta di rinvio a giudizio ed alla celebrazione dell\u0027udienza\npreliminare che si svolge al suo cospetto, e che il giudice\ndell\u0027appello ex art. 310 c.p.p. si e\u0027 pronunciato su aspetti non\nesclusivamente formali dell\u0027ordinanza oggetto del gravarne, vertente\nsulle esigenze cautelari. \n La Corte costituzionale ha chiarito (cfr. Corte costituzionale n.\n224 del 2001) che, a seguito delle importanti innovazioni introdotte,\nin particolare, dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479, l\u0027udienza\npreliminare non e\u0027 piu\u0027 da ritenersi un mero momento di passaggio\nprima dell\u0027apertura della fase del giudizio, momento centrale del\nprocesso, ma, per il sistema odierno, l\u0027udienza preliminare e\u0027 una\ndelle sedi di valutazione della causa nel merito, cosi\u0027 da essere\nrilevante anche nei termini della rilevazione di un pregiudizio, nei\ncasi di sussistenza della incompatibilita\u0027. \n Diversi sono, infatti i poteri attribuiti al G.U.P.: non solo\npuo\u0027 disporre l\u0027integrazione delle indagini, ma puo\u0027 anche assumere\nprove d\u0027ufficio, qualora emergessero come decisive ai fini della\nsentenza. Per questi motivi, mancherebbe quella caratteristica di\nsommarieta\u0027 della fase, inizialmente attribuitele, e, di conseguenza,\nanche le decisioni che la concludono acquisiscono e devono\ninterpretarsi aventi un valore differente. Dunque, l\u0027art. 425 c.p.p.\npone il giudice innanzi ad una valutazione di merito circa\nl\u0027esistenza e consistenza dell\u0027accusa che si traduce in una scelta\ndicotomica: non luogo a procedere o decreto che dispone il giudizio. \n Il decreto che dispone il giudizio, a questa stregua, e\u0027 un atto\ndi natura giurisdizionale, a presidio della posizione dell\u0027imputato\nche se ingiustificatamente fosse rinviato alla pubblica udienza,\nsubirebbe un forte pregiudizio. Sia la sentenza di non luogo a\nprocedere sia decreto che dispone il giudizio, quindi, sono\npregiudicati da atti anteriori e, a loro volta, sono idonei a\npregiudicare i successivi atti. \n Il quadro normativo cosi\u0027 delineato era gia\u0027 mutato rispetto a\nquello valutato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 290 del\n1998, della quale appresso si dira\u0027, dichiarativa della\nillegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 34, comma 2, del codice di\nprocedura penale, nella parte in cui non prevede, nel processo penale\na carico di imputati minorenni, l\u0027incompatibilita\u0027 alla funzione di\ngiudice dell\u0027udienza preliminare del giudice che, come componente del\nTribunale del riesame, si sia pronunciato sull\u0027ordinanza che dispone\nuna misura cautelare personale nei confronti dell\u0027indagato o\ndell\u0027imputato, e stante l\u0027identita\u0027 della funzione di giudizio in\nsede di riesame e in sede di appello sotto il profilo della loro\nforza pregiudicante il giudizio sul merito dell\u0027ipotesi, anche\nl\u0027incompatibilita\u0027 alla funzione di giudice dell\u0027udienza preliminare\ndel giudice che, come componente del Tribunale dell\u0027appello avverso\nl\u0027ordinanza che provvede in ordine ad una misura cautelare personale\nnei confronti dell\u0027indagato o dell\u0027imputato, si sia pronunciato su\naspetti non esclusivamente formali della predetta ordinanza. \n El distinguo tra GUP del Tribunale ordinario (non incompatibile\nrispetto alla funzione del giudice dell\u0027appello cautelare) e GUP\nminorile (incompatibile rispetto a detta funzione), posto dal Giudice\ndelle leggi, si rifaceva ad un quadro normative) mutato, appunto, con\nla legge 16 dicembre 1999, n. 479. \n I principi riferiti alla natura dell\u0027udienza preliminare\nrimangono validi anche dopo la c.d. Riforma Cartabia (decreto\nlegislativo n. 150/2022). Segnatamente, la nuova formulazione\ndell\u0027art. 425 c.p.p. ha comportato un ampliamento dei poteri del\ngiudice dell\u0027udienza preliminare, rendendo questo momento processuale\npiu\u0027 funzionale a ridurre il numero di procedimenti che vanno a\ngiudizio, in un\u0027ottica deflattiva al pari dei riti «speciali». \n La nuova regola di giudizio prevede che il proscioglimento venga\nemesso anche quando gli elementi acquisiti risultano insufficienti,\ncontraddittori o comunque non idonei a sostenere l\u0027accusa in giudizio\ne non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna,\nsi\u0027 che il giudice dell\u0027udienza preliminare deve decidere alla luce\ndei contributi probatori a sua disposizione, consentendo l\u0027accesso al\ndibattimento solo se ritiene che, ragionevolmente, sara\u0027 pronunciata\nuna sentenza di condanna. Dopo la riforma, il giudice dell\u0027udienza\npreliminare deve decidere sulla base degli elementi gia\u0027 acquisiti,\nescludendo la possibilita\u0027 di colmare lacune probatorie durante il\ndibattimento. \n La riforma Cartabia, dunque, rafforza il principio della\nnecessaria completezza delle indagini, imponendo al Pubblico\nMinistero di esercitare l\u0027azione penale solo con un quadro probatorio\ncompleto, non portando a processo tutti quei procedimenti clic\npotrebbero completarsi solo a seguito di un\u0027istruttoria\ndibattimentale troppo largamente farcita. \n L\u0027udienza preliminare diventa cosi\u0027 una fase centrale\nnell\u0027accertamento del fatto contestato, con un controllo rigoroso\ndell\u0027operato del Pubblico Ministero. \n La Corte costituzionale, con sentenza n. 131 del 24 aprile 1996,\naveva dichiarato l\u0027illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 34,\nsecondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non\nprevede: l\u0027incompatibilita\u0027 alla funzione di giudizio del giudice che\ncome componente del Tribunale del riesame (art. 309 del codice di\nprocedura penale) si sia pronunciato sull\u0027ordinanza che dispone una\nmisura cautelare personale nei confronti dell\u0027indagato o\ndell\u0027imputato; l\u0027incompatibilita\u0027 alla funzione di giudizio del\ngiudice che come componente del Tribunale dell\u0027appello avverso\nl\u0027ordinanza che provvede in ordine a una misura cautelare personale\nnei confronti dell\u0027indagato o dell\u0027imputato (art. 310 del codice di\nprocedura penale) si sia pronunciato su aspetti non esclusivamente\nformali dell\u0027ordinanza anzidetta. \n Nella sentenza n. 131 del 1996. punto 3.1 del diritto, si legge:\n«Quanto all\u0027appello contro le ordinanze in materia di misure\ncautelari personali, esso e\u0027 configurato dall\u0027art. 310 del codice di\nprocedura penale come strumento di controllo sulle ordinanze che\nprovvedono al riguardo attivabile tanto dal pubblico quanto\ndall\u0027imputato e dal suo difensore. A differenza del riesame - rimedio\nprocessuale dal significato «unidirezionale» in quanto previsto solo\nsu iniziativa e nell\u0027interesse dell\u0027imputato - l\u0027appello e\u0027 accordato\nper far valere tanto le ragioni della liberta\u0027 (su iniziativa\ndell\u0027imputato e del suo difensore) le quali non abbiano avuto\nsuccesso in prima istanza. Inoltre, mentre la richiesta di riesame\nconferisce al Tribunale la cognizione piena sul provvedimento\ncautelare, l\u0027effetto devolutivo dell\u0027appello e\u0027 limitato dai motivi\ncontestualmente enunciati (art. 310, primo comma, del codice di\nprocedura penale). \n Le suddette differenze tra il giudizio di riesame e il giudizio\nd\u0027appello non escludono peraltro che, anche nel secondo caso, il\ntribunale competente (lo stesso del riesame, a norma del secondo\ncomma dell\u0027art. 310) possa essere investito, a seconda dei motivi\ndell\u0027appello, della valutazione di profili di merito che attengono\nall\u0027esistenza di «gravi indizi di colpevolezza» ovvero alla\nsussistenza di una o piu\u0027 esigenze cautelari, tra quelle indicate\ndall\u0027art. 274 del codice di procedura penale, elementi tutti che\ncostituiscono le condizioni in presenza delle quali la misura puo\u0027\nessere legittimamente disposta. Pertanto, sotto questo profilo, anche\nnei confronti dei giudici che abbiano preso parte al collegio del\ntribunale che si e\u0027 espresso in sede di appello contro ordinanze in\ntema di misure cautelari personali valgono le medesime sopraddette\nragioni di incompatibilita\u0027 alla partecipazione alla finzione di\ngiudizio sul merito dell\u0027accusa. \n La dichiarazione d\u0027incostituzionalita\u0027 dell\u0027art. 34, secondo\ncomma, del codice di procedura penale, che si rende dunque necessaria\nin relazione alla mancata previsione della incompatibilita\u0027 alla\npartecipazione al giudizio del giudice che abbia partecipato al\ncollegio investito dell\u0027appello nei confronti delle ordinanze in\nmateria di misure cautelari personali riguardanti chi si trovi a\nessere imputato in tale giudizio, deve essere tuttavia limitata, alla\nstregua della consolidata giurisprudenza di questa Corte sopra\nrichiamata che esclude il sorgere dell\u0027incompatibilita\u0027 nel caso in\ncui il primo giudizio abbia riguardato aspetti solo formali della\ncausa, al caso in cui il Tribunale dell\u0027appello sia stato chiamato a\nsindacare valutazioni sostanziali, precedentemente compiute dal\ngiudice che ha disposto sulla misura. Pertanto, non sussiste ragione\ndi estendere l\u0027incompatibilita\u0027 ai casi in cui, in sede d\u0027appella il\ntribunale si sia pronunciato soltanto su aspetti meramente formali\ndell\u0027ordinanza che dispone sulla misura cautelare personale, senza\ninfluenza sull\u0027esistenza degli indizi di colpevolezza ovvero sulla\nsussistenza delle esigenze cautelari le quali possono, comunque,\nriflettersi sulla posizione sostanziale dell\u0027imputato nel giudizio.\nIn tali eventualita\u0027, le valutazioni relative al merito dell\u0027ipotesi\naccusatoria restano del tutto estranee al giudizio del tribunale e\nnon vi e\u0027 ragione di ritenere che il giudice si sia preformato un\ngiudizio di merito capace di pregiudicare l\u0027imparzialita\u0027 della\ndecisione conclusiva del processo». \n Orbene, il giudice a cui si riferisce la sentenza n. 131 del 1996\ne\u0027, come agevolmente si deduce dalla lettura della motivazione della\nstessa sentenza, il giudice del dibattimento. \n La stessa Corte costituzionale, con sentenza n. 155 del 20 maggio\n1996, aveva dichiarato l\u0027illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 34,\ncomma 2, c.p.p.: a), nella parte in cui non prevede che non possa\npartecipare al giudizio abbreviato e disporre l\u0027applicazione della\npena su richiesta delle parti il giudice per le indagini preliminari\nche abbia disposto una misura cautelare personale; b) nella parte in\ncui non prevede che non possa partecipare al giudizio abbreviato e\ndisporre l\u0027applicazione della pena su richiesta delle parti il\ngiudice per le indagini preliminari che abbia disposto la modifica.\nLa sostituzione o la revoca di una misura cautelare personale ovvero\nche abbia rigettato una richiesta di applicazione, modifica,\nsostituzione o revoca di una misura cautelare personale; c) nella\nparte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio\ndibattimentale il giudice per le indagini preliminari che abbia\ndisposto la modifica, la sostituzione o la revoca di una misura\ncautelare personale ovvero che abbia rigettato una richiesta di\napplicazione, modifica, sostituzione o revoca di una misura cautelare\npersonale; d) nella parte in cui non prevede che non possa disporre\nl\u0027applicazione della pena su richiesta delle parti il giudice che,\ncome componente del Tribunale del riesame, si sia pronunciato\nsull\u0027ordinanza che dispone una misura cautelare personale nei\nconfronti dell\u0027indagato o dell\u0027imputato nonche\u0027 il giudice che, come\ncomponente del Tribunale dell\u0027appello avverso l\u0027ordinanza che\nprovvede in ordine a una misura cautelare personale nei confronti\ndell\u0027indagato o dell\u0027imputato, si sia pronunciato su aspetti non\nesclusivamente formali dell\u0027ordinanza anzidetta. \n La Corte costituzionale, con sentenza n. 290 del 18 luglio 1998,\nha dichiarato l\u0027illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 34, comma 2,\ndel codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede, nel\nprocesso penale a carico di imputati minorenni, l\u0027incompatibilita\u0027\nalla funzione di giudice dell\u0027udienza preliminare del giudice che\ncome componente del Tribunale del riesame si sia pronunciato\nsull\u0027ordinanza che dispone una misura cautelare personale nei\nconfronti dell\u0027indagato o dell\u0027imputato; e, inoltre, ha dichiarato,\nin applicazione dell\u0027art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87,\nl\u0027illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 34, comma 2, del codice di\nprocedura penale, nella parte in cui non prevede, nel processo penale\na carico di imputati minorenni, l\u0027incompatibilita\u0027 alla funzione di\ngiudice dell\u0027udienza preliminare del giudice che come componente del\nTribunale dell\u0027appello avverso l\u0027ordinanza che provvede in ordine a\nuna misura cautelare personale nei confronti dell\u0027indagato o\ndell\u0027imputato si sia pronunciato su aspetti non esclusivamente\nformali dell\u0027ordinanza anzidetta. \n Come chiarito dalla stessa Corte costituzionale al punto 3 del\nconsiderato in diritto, «Anche nel giudizio di appello de libertate,\nnonostante le differenze di disciplina rispetto al riesame; possono\ncompiersi quegli apprezzamenti sui profili di merito che determinano\nl\u0027insorgere di una causa di incompatibilita\u0027 al giudizio... peraltro,\nla simmetria tra i due mezzi di controllo dei provvedimenti in tema\ndi misure cautelari vale, ai fini del regime dell\u0027incompatibilita\u0027,\nsolo in quanto attraverso l\u0027appello il giudice sia chiamato a un\nsindacato su aspetti sostanziali e non puramente formali\ndell\u0027ordinanza che ne e\u0027 oggetto (sentenza n. 131 del 1996 citata,\npunto 3.4 del diritto; sentenza n. 155 del 1996, punto 4.3 del\ndiritto)». \n Il coordinamento tra le decisioni citate conduce alla\nprospettazione della questione di costituzionalita\u0027 dell\u0027art. 34,\ncomma 2, del codice di procedura penale nella parte in cui esso non\nprevede l\u0027incompatibilita\u0027 alla funzione di giudice dell\u0027udienza\npreliminare nel processo penale degli imputati maggiorenni, per il\ngiudice che si sia pronunciato in ordine a una misura cautelare\npersonale nei confronti dell\u0027imputato nell\u0027ambito del procedimento di\nappello ex art. 310 del codice di procedura penale, con il limite,\nper quest\u0027ultimo rimedio, di una pronuncia resa non su aspetti\npuramente formali del provvedimento impugnato. \n Il carattere tassativo delle ipotesi di incompatibilita\u0027 ex art.\n34 c.p.p. e\u0027, d\u0027altro canto, di ostacolo all\u0027estensione in via\nanalogica delle disposizioni che le contemplano a casi diversi da\nquelli in esse considerati. \n Secondo la costante giurisprudenza della Corte costituzionale, le\nnorme sulla incompatibilita\u0027 del giudice determinata da atti compiuti\nnel procedimento presidiano i valori costituzionali della terzieta\u0027 e\ndell\u0027imparzialita\u0027 della giurisdizione, risultando finalizzate ad\nevitare che la decisione sul merito della causa possa essere o\napparire condizionata dalla «forza della prevenzione» - ossia dalla\nnaturale tendenza a confermare una decisione gia\u0027 presa o a mantenere\nun atteggiamento gia\u0027 assunto - scaturente da valutazioni cui il\ngiudice sia stato precedentemente chiamato in ordine alla medesima\nres iudicanda. Il secondo termine della relazione di incompatibilita\u0027\ncostituzionalmente rilevante, espressivo della sede «pregiudicata»\ndall\u0027accennato effetto di «condizionamento», e\u0027 stato identificato\nnel «giudizio» contenutisticamente inteso, e cioe\u0027 in ogni sequenza\nprocedimentale, anche diversa dal giudizio dibattimentale, la quale,\ncollocandosi in una fase diversa da quella in cui si e\u0027 svolta\nl\u0027attivita\u0027 «pregiudicante», implichi una valutazione sul merito\ndell\u0027accusa, e non determinazioni incidenti sul semplice svolgimento\ndel processo, ancorche\u0027 adottate sulla base di un apprezzamento delle\nrisultanze processuali. \n La ratio argomentativa delle citate sentenze nn. 131 del 1996,\n155 del 1996, e 290 del 1998, per l\u0027ipotesi in cui il giudice abbia\ncomposto il collegio che si e\u0027 pronunciato negli incidenti de\nlibertate di cui agli articoli 309 e 310 c.p.p., in tale seconda\nipotesi su profili non meramente formali del provvedimento impugnato,\nimpone di considerare ravvisabile d\u0027ufficio, nel caso specifico di\ncui all\u0027odierno procedimento, una ulteriore ipotesi non\nmanifestamente infondata di dubbia legittimita\u0027 costituzionale\ndell\u0027art. 34, comma 2 c.p.p. in riferimento agli articoli 3, comma\nprimo, 24, comma secondo, 25, comma primo, 27, comma secondo, e 111\ndella Costituzione, nella parte in cui detta norma non prevede\nl\u0027incompatibilita\u0027 alla funzione di\u0027 giudice dell\u0027udienza preliminare\nnel processo penale a carico di imputati maggiorenni del giudice che\nsi sia pronunciato in ordine a una misura cautelare personale nei\nconfronti dell\u0027imputato nel procedimento incidentale de libertate di\ncui all\u0027art. 310 c.p.p. (in tale ipotesi, come in concreto appare, su\nprofili non meramente formali del provvedimento impugnato in quanto\ninerente la posizione soggettiva di interesse). \n Questo collegio ritiene che la sopra enunciata questione di\ndubbia legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 34, comma 2, c.p.p.\nnella sua attuale formulazione, prospettabile in relazione agli 3,\ncomma primo, 24 comma secondo, 25 comma primo, 27 comma secondo, 111\ndella Costituzione e 34, comma 2, c.p.p., sia evidentemente rilevante\nper decidere la dichiarazione di ricusazione proposta dal difensore\ndell\u0027imputato G. G. \n Va considerato, infatti, che, con sentenza n. 37207 resa\nall\u0027udienza del 16 luglio 2020 (depositata il 23 dicembre 2020),\nric... le Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione hanno\naffermato che «il decreto che dispone il giudizio emesso dal giudice\ndell\u0027udienza preliminare in pendenza della decisione definitiva\nsull\u0027istanza di ricusazione, e\u0027, in caso di accoglimento di\nquest\u0027ultima, affetto da nullita\u0027 assoluta di ordine generale, ai\nsensi dell\u0027art. 178, comma 1, lett. a), del codice di procedura\npenale, siccome attinente ai modi e ai limiti del potere\ngiurisdizionale esercitabile nel relativo giudizio». (Rv. 280116-01). \n Il thema decidendum, dunque, e\u0027 la fondatezza o meno della\ndichiarazione di ricusazione proposta dal G. nei confronti del\ngiudice dott.ssa Lorena Santacroce, da valutare avendo riguardo al\nfatto se quest\u0027ultima sia compatibile o meno ex art. 34, comma 2,\nc.p.p. quale giudice-persona fisica dell\u0027udienza preliminare nel\nprocedimento penale a carico dell\u0027imputato atteso che quello stesso\ngiudice-persona fisica, quale componente del Tribunale di\nCaltanissetta, si e\u0027 pronunciato, nell\u0027ambito del suindicato\nprocedimento incidentale de libertate di cui all\u0027art. 310 c.p.p., per\nprofili non meramente formali del provvedimento impugnato su fatti\nstorici descritti nell\u0027imputazione, decidendo il gravame sulla misura\ncautelare personale gia\u0027 applicata all\u0027imputato G. G. (cfr.,\nsegnatamente, la pagina 7 della suindicata ordinanza del 6 agosto\n2024 quanto alla affermazione di inadeguatezza di una misura\ncautelare personale meno afflittiva rispetto a quella applicata di\nmassimo rigore in quanto poiche\u0027 non vi sarebbe stata «... garanzia\nadeguata della recisione dei legami dell\u0027indagato con l\u0027ampio e\nradicato ambiente criminale di riferimento, anche considerate la\nprossimita\u0027 al territorio gelese, base dell\u0027associazione, e la\npossibilita\u0027 di intrattenere contatti telefonici con soggetti che\nfanno parte di quest\u0027ultima»). \n\n \n P. Q. M. \n \n Visti gli articoli 23 della legge n. 87 dell\u002711 marzo 1953,\nnonche\u0027 3, comma primo, 24 comma secondo, 25 comma primo, 27 comma\nsecondo e 101 della Costituzione e 34, comma 2, c.p.p., cosi\u0027\nprovvede: \n dispone la rimessione degli atti alla Corte costituzionale per\nl\u0027esame della questione di legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 34,\ncomma 2 c.p.p. come in motivazione individuata; \n sospende il giudizio di ricusazione proposto dal difensore\ndell\u0027imputato G. G. iscritto al n. 1/2025 RIC, volto a fare\ndichiarare l\u0027incompatibilita\u0027 ex art. 34 c.p.p. del giudice\ndell\u0027udienza preliminare del Tribunale di Caltanissetta, dott.ssa\nLorena Santacroce, rispetto alla celebrazione dell\u0027udienza\npreliminare, con tutti i suoi possibili sbocchi definitori, nei\nconfronti dell\u0027imputato G. G., in premessa generalizzato, nel\nprocedimento penale iscritto al n. 742/18 RGNR e n. 278/19 RG GIP per\navere lo stesso giudice-persona fisica composto il collegio del\nTribunale di Caltanissetta che ha deciso in data 6 agosto 2024\n(provvedimento depositato in data 7 agosto 2024) l\u0027appello de\nlibertate ex art. 310 c.p.p. proposto dallo stesso imputato in\nrelazione ai fatti che hanno portato alla richiesta del P.M. di\nrinvio a giudizio; \n ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e\ndispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del\nConsiglio dei ministri e sia comunicata a cura della cancelleria ai\nPresidenti del Senato e della Camera dei deputati; \n manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito di cui\nall\u0027ultimo comma del citato art. 23. \n Caltanissetta, 5 marzo 2025 \n \n Il Presidente: Giambertoni","elencoNorme":[{"id":"62389","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"ppn","denominaz_legge":"codice di procedura penale","data_legge":"","data_nir":"","numero_legge":"","descrizionenesso":"","legge_articolo":"34","specificaz_art":"","comma":"2","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":""}],"elencoParametri":[{"id":"79044","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"3","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"79045","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"24","specificaz_art":"","comma":"2","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"79046","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"25","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"79047","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"27","specificaz_art":"","comma":"2","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"79048","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"111","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""}],"elencoParti":[]}}" ] ] |