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Emanuele De Gregorio - consigliere; \n      dott.ssa Maria Lucia Insinga - consigliere; \n    il secondo dei quali relatore ed estensore, a scioglimento  della\nriserva di cui al verbale  di  udienza  in  data  5  marzo  2025,  in\nriferimento al procedimento n. 1/2025 ric. promosso da  G.  G.,  nato\na... il..., difeso dall\u0027avv. Gaspare Lombardo del Foro di Agrigento; \n    esaminati gli atti e la documentazione allegata; \n    letta la dichiarazione di ricusazione  proposta  il  15  febbraio\n2025,  nei  confronti  del  giudice  dell\u0027udienza   preliminare   del\nTribunale di Caltanissetta,  dott.ssa  Lorena  Santacroce,  dall\u0027avv.\nGaspare Lombardo, difensore e procuratore speciale di G. G.,  nato  a\nI... il..., imputato nel procedimento RGNR  742/2018  DDA-27/2019  RG\nGIP Tribunale di Caltanissetta; \n    letta la requisitoria scritta del Procuratore  generale,  che  ha\nconcluso per la inammissibilita\u0027 dell\u0027istanza di  ricusazione  e.  in\nsubordine, nel caso in cui l\u0027istanza sia ritenuta ammissibile, per il\nsuo rigetto; \n \n                               Osserva \n \n    il ricusante espone che la dott.ssa Lorena Santacroce e\u0027  giudice\ndell\u0027udienza  preliminare  nel  procedimento  penale  suindicato  nei\nconfronti di vari imputati e, tra essi, G. G. \n    Evidenzia che  la  dott.ssa  Lorena  Santacroce  ha  composto  il\ncollegio del  Tribunale  del  riesame  di  Caltanissetta  chiamato  a\ndecidere l\u0027appello ex art. 310  c.p.p.  proposto  da  G.  G.  avverso\nl\u0027ordinanza che rigettava la richiesta di sostituzione  della  misura\ndella custodia cautelare in carcere applicata al G.  con  altra  meno\nafflittiva e che la richiesta di astensione, proposta dalla  dott.ssa\nLorena  Santacroce  per  questa  ragione,  e\u0027  stata  rigettata   dal\nPresidente  del  Tribunale   di   Caltanissetta   con   provvedimento\nconosciuto dall\u0027imputato G. all\u0027udienza preliminare del  14  febbraio\n2025. \n    Assume, il ricusante, che la dott.ssa Lorena  Santacroce  e\u0027  ora\nincompatibile ad  esercitare  la  funzione  di  giudice  dell\u0027udienza\npreliminare nell\u0027indicato procedimento penale. \n    Tanto  premesso,  osserva  il   collegio   che,   dalla   lettura\ndell\u0027ordinanza in data 6 agosto 2024 (depositata il  7  agosto  2024)\ndel Tribunale di Caltanissetta nel proc. n. 752/2018  R.G.N.R.  e  n.\n303/2024 R.G.M.C.P., pronunciata in  sede  di  appello  ex  art.  310\nc.p.p. ed allegata alla dichiarazione di ricusazione, si  evince  che\nla dott.ssa Lorena Santacroce,  quale  componente  del  Tribunale  di\nCaltanissetta - Sezione feriale, si e\u0027  pronunciata  sull\u0027appello  ex\nart. 310 c.p.p. proposto avverso l\u0027ordinanza  che  ha  provveduto  in\nordine alla misura cautelare personale applicata nei confronti del G.\nper i  fatti  descritti  nell\u0027imputazione,  che  hanno  portato  alla\nrichiesta di rinvio a  giudizio  ed  alla  celebrazione  dell\u0027udienza\npreliminare  che  si  svolge  al  suo  cospetto,  e  che  il  giudice\ndell\u0027appello ex art. 310 c.p.p. si  e\u0027  pronunciato  su  aspetti  non\nesclusivamente formali dell\u0027ordinanza oggetto del gravarne,  vertente\nsulle esigenze cautelari. \n    La Corte costituzionale ha chiarito (cfr. Corte costituzionale n.\n224 del 2001) che, a seguito delle importanti innovazioni introdotte,\nin particolare, dalla legge  16  dicembre  1999,  n.  479,  l\u0027udienza\npreliminare non e\u0027 piu\u0027 da ritenersi un  mero  momento  di  passaggio\nprima dell\u0027apertura della fase del  giudizio,  momento  centrale  del\nprocesso, ma, per il sistema odierno, l\u0027udienza  preliminare  e\u0027  una\ndelle sedi di valutazione della causa nel  merito,  cosi\u0027  da  essere\nrilevante anche nei termini della rilevazione di un pregiudizio,  nei\ncasi di sussistenza della incompatibilita\u0027. \n    Diversi sono, infatti i poteri attribuiti  al  G.U.P.:  non  solo\npuo\u0027 disporre l\u0027integrazione delle indagini, ma puo\u0027  anche  assumere\nprove d\u0027ufficio, qualora emergessero  come  decisive  ai  fini  della\nsentenza. Per questi motivi,  mancherebbe  quella  caratteristica  di\nsommarieta\u0027 della fase, inizialmente attribuitele, e, di conseguenza,\nanche  le  decisioni  che  la  concludono   acquisiscono   e   devono\ninterpretarsi aventi un valore differente. Dunque, l\u0027art. 425  c.p.p.\npone  il  giudice  innanzi  ad  una  valutazione  di   merito   circa\nl\u0027esistenza e consistenza dell\u0027accusa che si traduce  in  una  scelta\ndicotomica: non luogo a procedere o decreto che dispone il giudizio. \n    Il decreto che dispone il giudizio, a questa stregua, e\u0027 un  atto\ndi natura giurisdizionale, a presidio della  posizione  dell\u0027imputato\nche se ingiustificatamente  fosse  rinviato  alla  pubblica  udienza,\nsubirebbe un forte pregiudizio.  Sia  la  sentenza  di  non  luogo  a\nprocedere  sia  decreto  che  dispone  il  giudizio,   quindi,   sono\npregiudicati da atti  anteriori  e,  a  loro  volta,  sono  idonei  a\npregiudicare i successivi atti. \n    Il quadro normativo cosi\u0027 delineato era gia\u0027  mutato  rispetto  a\nquello valutato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 290 del\n1998,   della   quale   appresso   si   dira\u0027,   dichiarativa   della\nillegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 34, comma 2,  del  codice  di\nprocedura penale, nella parte in cui non prevede, nel processo penale\na carico di imputati minorenni, l\u0027incompatibilita\u0027 alla  funzione  di\ngiudice dell\u0027udienza preliminare del giudice che, come componente del\nTribunale del riesame, si sia pronunciato sull\u0027ordinanza che  dispone\nuna  misura  cautelare  personale  nei  confronti   dell\u0027indagato   o\ndell\u0027imputato, e stante l\u0027identita\u0027 della  funzione  di  giudizio  in\nsede di riesame e in sede di appello  sotto  il  profilo  della  loro\nforza  pregiudicante  il  giudizio  sul  merito  dell\u0027ipotesi,  anche\nl\u0027incompatibilita\u0027 alla funzione di giudice dell\u0027udienza  preliminare\ndel giudice che, come componente del Tribunale  dell\u0027appello  avverso\nl\u0027ordinanza che provvede in ordine ad una misura cautelare  personale\nnei confronti dell\u0027indagato o dell\u0027imputato, si  sia  pronunciato  su\naspetti non esclusivamente formali della predetta ordinanza. \n    El distinguo tra GUP del Tribunale ordinario  (non  incompatibile\nrispetto alla funzione del  giudice  dell\u0027appello  cautelare)  e  GUP\nminorile (incompatibile rispetto a detta funzione), posto dal Giudice\ndelle leggi, si rifaceva ad un quadro normative) mutato, appunto, con\nla legge 16 dicembre 1999, n. 479. \n    I  principi  riferiti  alla   natura   dell\u0027udienza   preliminare\nrimangono  validi  anche  dopo  la  c.d.  Riforma  Cartabia  (decreto\nlegislativo  n.  150/2022).  Segnatamente,  la   nuova   formulazione\ndell\u0027art. 425 c.p.p. ha comportato  un  ampliamento  dei  poteri  del\ngiudice dell\u0027udienza preliminare, rendendo questo momento processuale\npiu\u0027 funzionale a ridurre il  numero  di  procedimenti  che  vanno  a\ngiudizio, in un\u0027ottica deflattiva al pari dei riti «speciali». \n    La nuova regola di giudizio prevede che il proscioglimento  venga\nemesso anche quando gli elementi acquisiti  risultano  insufficienti,\ncontraddittori o comunque non idonei a sostenere l\u0027accusa in giudizio\ne non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna,\nsi\u0027 che il giudice dell\u0027udienza preliminare deve decidere  alla  luce\ndei contributi probatori a sua disposizione, consentendo l\u0027accesso al\ndibattimento solo se ritiene che, ragionevolmente, sara\u0027  pronunciata\nuna sentenza di condanna. Dopo la riforma,  il  giudice  dell\u0027udienza\npreliminare deve decidere sulla base degli elementi  gia\u0027  acquisiti,\nescludendo la possibilita\u0027 di colmare lacune  probatorie  durante  il\ndibattimento. \n    La  riforma  Cartabia,  dunque,  rafforza  il   principio   della\nnecessaria  completezza  delle  indagini,   imponendo   al   Pubblico\nMinistero di esercitare l\u0027azione penale solo con un quadro probatorio\ncompleto, non  portando  a  processo  tutti  quei  procedimenti  clic\npotrebbero   completarsi   solo   a   seguito    di    un\u0027istruttoria\ndibattimentale troppo largamente farcita. \n    L\u0027udienza   preliminare   diventa   cosi\u0027   una   fase   centrale\nnell\u0027accertamento del fatto contestato,  con  un  controllo  rigoroso\ndell\u0027operato del Pubblico Ministero. \n    La Corte costituzionale, con sentenza n. 131 del 24 aprile  1996,\naveva  dichiarato  l\u0027illegittimita\u0027  costituzionale   dell\u0027art.   34,\nsecondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non\nprevede: l\u0027incompatibilita\u0027 alla funzione di giudizio del giudice che\ncome componente del Tribunale del riesame (art.  309  del  codice  di\nprocedura penale) si sia pronunciato sull\u0027ordinanza che  dispone  una\nmisura   cautelare   personale   nei   confronti   dell\u0027indagato    o\ndell\u0027imputato;  l\u0027incompatibilita\u0027  alla  funzione  di  giudizio  del\ngiudice  che  come  componente  del  Tribunale  dell\u0027appello  avverso\nl\u0027ordinanza che provvede in ordine a una misura  cautelare  personale\nnei confronti dell\u0027indagato o dell\u0027imputato (art. 310 del  codice  di\nprocedura penale) si sia pronunciato su  aspetti  non  esclusivamente\nformali dell\u0027ordinanza anzidetta. \n    Nella sentenza n. 131 del 1996. punto 3.1 del diritto, si  legge:\n«Quanto  all\u0027appello  contro  le  ordinanze  in  materia  di   misure\ncautelari personali, esso e\u0027 configurato dall\u0027art. 310 del codice  di\nprocedura penale come strumento  di  controllo  sulle  ordinanze  che\nprovvedono  al  riguardo  attivabile  tanto   dal   pubblico   quanto\ndall\u0027imputato e dal suo difensore. A differenza del riesame - rimedio\nprocessuale dal significato «unidirezionale» in quanto previsto  solo\nsu iniziativa e nell\u0027interesse dell\u0027imputato - l\u0027appello e\u0027 accordato\nper far  valere  tanto  le  ragioni  della  liberta\u0027  (su  iniziativa\ndell\u0027imputato e  del  suo  difensore)  le  quali  non  abbiano  avuto\nsuccesso in prima istanza. Inoltre, mentre la  richiesta  di  riesame\nconferisce  al  Tribunale  la  cognizione  piena  sul   provvedimento\ncautelare, l\u0027effetto devolutivo dell\u0027appello e\u0027 limitato  dai  motivi\ncontestualmente enunciati (art.  310,  primo  comma,  del  codice  di\nprocedura penale). \n    Le suddette differenze tra il giudizio di riesame e  il  giudizio\nd\u0027appello non escludono peraltro che,  anche  nel  secondo  caso,  il\ntribunale competente (lo stesso del  riesame,  a  norma  del  secondo\ncomma dell\u0027art. 310) possa essere investito,  a  seconda  dei  motivi\ndell\u0027appello, della valutazione di profili di  merito  che  attengono\nall\u0027esistenza  di  «gravi  indizi  di   colpevolezza»   ovvero   alla\nsussistenza di una o piu\u0027 esigenze  cautelari,  tra  quelle  indicate\ndall\u0027art. 274 del codice di  procedura  penale,  elementi  tutti  che\ncostituiscono le condizioni in presenza delle quali  la  misura  puo\u0027\nessere legittimamente disposta. Pertanto, sotto questo profilo, anche\nnei confronti dei giudici che abbiano preso  parte  al  collegio  del\ntribunale che si e\u0027 espresso in sede di appello contro  ordinanze  in\ntema di misure cautelari personali valgono  le  medesime  sopraddette\nragioni di incompatibilita\u0027  alla  partecipazione  alla  finzione  di\ngiudizio sul merito dell\u0027accusa. \n    La  dichiarazione  d\u0027incostituzionalita\u0027  dell\u0027art.  34,  secondo\ncomma, del codice di procedura penale, che si rende dunque necessaria\nin relazione alla  mancata  previsione  della  incompatibilita\u0027  alla\npartecipazione al giudizio  del  giudice  che  abbia  partecipato  al\ncollegio investito dell\u0027appello  nei  confronti  delle  ordinanze  in\nmateria di misure cautelari personali  riguardanti  chi  si  trovi  a\nessere imputato in tale giudizio, deve essere tuttavia limitata, alla\nstregua  della  consolidata  giurisprudenza  di  questa  Corte  sopra\nrichiamata che esclude il sorgere dell\u0027incompatibilita\u0027 nel  caso  in\ncui il primo giudizio abbia riguardato  aspetti  solo  formali  della\ncausa, al caso in cui il Tribunale dell\u0027appello sia stato chiamato  a\nsindacare  valutazioni  sostanziali,  precedentemente  compiute   dal\ngiudice che ha disposto sulla misura. Pertanto, non sussiste  ragione\ndi estendere l\u0027incompatibilita\u0027 ai casi in cui, in sede d\u0027appella  il\ntribunale si sia pronunciato soltanto su  aspetti  meramente  formali\ndell\u0027ordinanza che dispone sulla misura  cautelare  personale,  senza\ninfluenza sull\u0027esistenza degli indizi di  colpevolezza  ovvero  sulla\nsussistenza delle esigenze  cautelari  le  quali  possono,  comunque,\nriflettersi sulla posizione sostanziale dell\u0027imputato  nel  giudizio.\nIn tali eventualita\u0027, le valutazioni relative al merito  dell\u0027ipotesi\naccusatoria restano del tutto estranee al giudizio  del  tribunale  e\nnon vi e\u0027 ragione di ritenere che il giudice  si  sia  preformato  un\ngiudizio di  merito  capace  di  pregiudicare  l\u0027imparzialita\u0027  della\ndecisione conclusiva del processo». \n    Orbene, il giudice a cui si riferisce la sentenza n. 131 del 1996\ne\u0027, come agevolmente si deduce dalla lettura della motivazione  della\nstessa sentenza, il giudice del dibattimento. \n    La stessa Corte costituzionale, con sentenza n. 155 del 20 maggio\n1996, aveva dichiarato l\u0027illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art.  34,\ncomma 2, c.p.p.: a), nella parte in cui non  prevede  che  non  possa\npartecipare al giudizio abbreviato e  disporre  l\u0027applicazione  della\npena su richiesta delle parti il giudice per le indagini  preliminari\nche abbia disposto una misura cautelare personale; b) nella parte  in\ncui non prevede che non possa partecipare al  giudizio  abbreviato  e\ndisporre l\u0027applicazione  della  pena  su  richiesta  delle  parti  il\ngiudice per le indagini preliminari che abbia disposto  la  modifica.\nLa sostituzione o la revoca di una misura cautelare personale  ovvero\nche  abbia  rigettato  una  richiesta  di   applicazione,   modifica,\nsostituzione o revoca di una misura  cautelare  personale;  c)  nella\nparte in cui non  prevede  che  non  possa  partecipare  al  giudizio\ndibattimentale il giudice  per  le  indagini  preliminari  che  abbia\ndisposto la modifica, la sostituzione  o  la  revoca  di  una  misura\ncautelare personale ovvero  che  abbia  rigettato  una  richiesta  di\napplicazione, modifica, sostituzione o revoca di una misura cautelare\npersonale; d) nella parte in cui non prevede che non  possa  disporre\nl\u0027applicazione della pena su richiesta delle parti  il  giudice  che,\ncome  componente  del  Tribunale  del  riesame,  si  sia  pronunciato\nsull\u0027ordinanza  che  dispone  una  misura  cautelare  personale   nei\nconfronti dell\u0027indagato o dell\u0027imputato nonche\u0027 il giudice che,  come\ncomponente  del  Tribunale  dell\u0027appello  avverso   l\u0027ordinanza   che\nprovvede in ordine a una misura  cautelare  personale  nei  confronti\ndell\u0027indagato o dell\u0027imputato, si  sia  pronunciato  su  aspetti  non\nesclusivamente formali dell\u0027ordinanza anzidetta. \n    La Corte costituzionale, con sentenza n. 290 del 18 luglio  1998,\nha dichiarato l\u0027illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 34, comma  2,\ndel codice di procedura penale, nella parte in cui non  prevede,  nel\nprocesso penale a carico di  imputati  minorenni,  l\u0027incompatibilita\u0027\nalla funzione di giudice dell\u0027udienza  preliminare  del  giudice  che\ncome  componente  del  Tribunale  del  riesame  si  sia   pronunciato\nsull\u0027ordinanza  che  dispone  una  misura  cautelare  personale   nei\nconfronti dell\u0027indagato o dell\u0027imputato; e, inoltre,  ha  dichiarato,\nin applicazione dell\u0027art. 27  della  legge  11  marzo  1953,  n.  87,\nl\u0027illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 34, comma 2, del codice  di\nprocedura penale, nella parte in cui non prevede, nel processo penale\na carico di imputati minorenni, l\u0027incompatibilita\u0027 alla  funzione  di\ngiudice dell\u0027udienza preliminare del giudice che come componente  del\nTribunale dell\u0027appello avverso l\u0027ordinanza che provvede in  ordine  a\nuna  misura  cautelare  personale  nei  confronti   dell\u0027indagato   o\ndell\u0027imputato  si  sia  pronunciato  su  aspetti  non  esclusivamente\nformali dell\u0027ordinanza anzidetta. \n    Come chiarito dalla stessa Corte costituzionale al  punto  3  del\nconsiderato in diritto, «Anche nel giudizio di appello de  libertate,\nnonostante le differenze di disciplina rispetto al  riesame;  possono\ncompiersi quegli apprezzamenti sui profili di merito che  determinano\nl\u0027insorgere di una causa di incompatibilita\u0027 al giudizio... peraltro,\nla simmetria tra i due mezzi di controllo dei provvedimenti  in  tema\ndi misure cautelari vale, ai fini del  regime  dell\u0027incompatibilita\u0027,\nsolo in quanto attraverso l\u0027appello il  giudice  sia  chiamato  a  un\nsindacato  su   aspetti   sostanziali   e   non   puramente   formali\ndell\u0027ordinanza che ne e\u0027 oggetto (sentenza n. 131  del  1996  citata,\npunto 3.4 del diritto; sentenza  n.  155  del  1996,  punto  4.3  del\ndiritto)». \n    Il  coordinamento  tra   le   decisioni   citate   conduce   alla\nprospettazione della questione  di  costituzionalita\u0027  dell\u0027art.  34,\ncomma 2, del codice di procedura penale nella parte in cui  esso  non\nprevede l\u0027incompatibilita\u0027  alla  funzione  di  giudice  dell\u0027udienza\npreliminare nel processo penale degli imputati  maggiorenni,  per  il\ngiudice che si sia pronunciato  in  ordine  a  una  misura  cautelare\npersonale nei confronti dell\u0027imputato nell\u0027ambito del procedimento di\nappello ex art. 310 del codice di procedura penale,  con  il  limite,\nper quest\u0027ultimo rimedio,  di  una  pronuncia  resa  non  su  aspetti\npuramente formali del provvedimento impugnato. \n    Il carattere tassativo delle ipotesi di incompatibilita\u0027 ex  art.\n34 c.p.p. e\u0027,  d\u0027altro  canto,  di  ostacolo  all\u0027estensione  in  via\nanalogica delle disposizioni che le contemplano  a  casi  diversi  da\nquelli in esse considerati. \n    Secondo la costante giurisprudenza della Corte costituzionale, le\nnorme sulla incompatibilita\u0027 del giudice determinata da atti compiuti\nnel procedimento presidiano i valori costituzionali della terzieta\u0027 e\ndell\u0027imparzialita\u0027 della  giurisdizione,  risultando  finalizzate  ad\nevitare che la decisione  sul  merito  della  causa  possa  essere  o\napparire condizionata dalla «forza della prevenzione» -  ossia  dalla\nnaturale tendenza a confermare una decisione gia\u0027 presa o a mantenere\nun atteggiamento gia\u0027 assunto -  scaturente  da  valutazioni  cui  il\ngiudice sia stato precedentemente chiamato in  ordine  alla  medesima\nres iudicanda. Il secondo termine della relazione di incompatibilita\u0027\ncostituzionalmente rilevante, espressivo  della  sede  «pregiudicata»\ndall\u0027accennato effetto di «condizionamento»,  e\u0027  stato  identificato\nnel «giudizio» contenutisticamente inteso, e cioe\u0027 in  ogni  sequenza\nprocedimentale, anche diversa dal giudizio dibattimentale, la  quale,\ncollocandosi in una fase diversa  da  quella  in  cui  si  e\u0027  svolta\nl\u0027attivita\u0027 «pregiudicante»,  implichi  una  valutazione  sul  merito\ndell\u0027accusa, e non determinazioni incidenti sul semplice  svolgimento\ndel processo, ancorche\u0027 adottate sulla base di un apprezzamento delle\nrisultanze processuali. \n    La ratio argomentativa delle citate sentenze nn.  131  del  1996,\n155 del 1996, e 290 del 1998, per l\u0027ipotesi in cui il  giudice  abbia\ncomposto il  collegio  che  si  e\u0027  pronunciato  negli  incidenti  de\nlibertate di cui agli articoli 309 e  310  c.p.p.,  in  tale  seconda\nipotesi su profili non meramente formali del provvedimento impugnato,\nimpone di considerare ravvisabile d\u0027ufficio, nel  caso  specifico  di\ncui   all\u0027odierno   procedimento,   una   ulteriore    ipotesi    non\nmanifestamente  infondata  di  dubbia   legittimita\u0027   costituzionale\ndell\u0027art. 34, comma 2 c.p.p. in riferimento agli  articoli  3,  comma\nprimo, 24, comma secondo, 25, comma primo, 27, comma secondo,  e  111\ndella Costituzione, nella  parte  in  cui  detta  norma  non  prevede\nl\u0027incompatibilita\u0027 alla funzione di\u0027 giudice dell\u0027udienza preliminare\nnel processo penale a carico di imputati maggiorenni del giudice  che\nsi sia pronunciato in ordine a una  misura  cautelare  personale  nei\nconfronti dell\u0027imputato nel procedimento incidentale de libertate  di\ncui all\u0027art. 310 c.p.p. (in tale ipotesi, come in concreto appare, su\nprofili non meramente formali del provvedimento impugnato  in  quanto\ninerente la posizione soggettiva di interesse). \n    Questo collegio ritiene  che  la  sopra  enunciata  questione  di\ndubbia legittimita\u0027 costituzionale  dell\u0027art.  34,  comma  2,  c.p.p.\nnella sua attuale formulazione, prospettabile in  relazione  agli  3,\ncomma primo, 24 comma secondo, 25 comma primo, 27 comma secondo,  111\ndella Costituzione e 34, comma 2, c.p.p., sia evidentemente rilevante\nper decidere la dichiarazione di ricusazione proposta  dal  difensore\ndell\u0027imputato G. G. \n    Va  considerato,  infatti,  che,  con  sentenza  n.  37207   resa\nall\u0027udienza del 16 luglio 2020  (depositata  il  23  dicembre  2020),\nric... le Sezioni Unite  della  Corte  Suprema  di  Cassazione  hanno\naffermato che «il decreto che dispone il giudizio emesso dal  giudice\ndell\u0027udienza  preliminare  in  pendenza  della  decisione  definitiva\nsull\u0027istanza  di  ricusazione,  e\u0027,  in  caso  di   accoglimento   di\nquest\u0027ultima, affetto da nullita\u0027 assoluta  di  ordine  generale,  ai\nsensi dell\u0027art. 178, comma 1,  lett.  a),  del  codice  di  procedura\npenale,  siccome  attinente  ai  modi  e   ai   limiti   del   potere\ngiurisdizionale esercitabile nel relativo giudizio». (Rv. 280116-01). \n    Il thema decidendum,  dunque,  e\u0027  la  fondatezza  o  meno  della\ndichiarazione di  ricusazione  proposta  dal  G.  nei  confronti  del\ngiudice dott.ssa Lorena Santacroce, da valutare  avendo  riguardo  al\nfatto se quest\u0027ultima sia compatibile o meno ex  art.  34,  comma  2,\nc.p.p. quale  giudice-persona  fisica  dell\u0027udienza  preliminare  nel\nprocedimento penale a carico dell\u0027imputato atteso che  quello  stesso\ngiudice-persona   fisica,   quale   componente   del   Tribunale   di\nCaltanissetta,  si  e\u0027  pronunciato,   nell\u0027ambito   del   suindicato\nprocedimento incidentale de libertate di cui all\u0027art. 310 c.p.p., per\nprofili non meramente formali del provvedimento  impugnato  su  fatti\nstorici descritti nell\u0027imputazione, decidendo il gravame sulla misura\ncautelare  personale  gia\u0027  applicata  all\u0027imputato  G.   G.   (cfr.,\nsegnatamente, la pagina 7 della suindicata  ordinanza  del  6  agosto\n2024  quanto  alla  affermazione  di  inadeguatezza  di  una   misura\ncautelare personale meno afflittiva rispetto a  quella  applicata  di\nmassimo rigore in quanto poiche\u0027 non vi sarebbe stata  «...  garanzia\nadeguata della recisione  dei  legami  dell\u0027indagato  con  l\u0027ampio  e\nradicato ambiente criminale  di  riferimento,  anche  considerate  la\nprossimita\u0027  al  territorio  gelese,  base  dell\u0027associazione,  e  la\npossibilita\u0027 di intrattenere contatti  telefonici  con  soggetti  che\nfanno parte di quest\u0027ultima»). \n\n \n                               P. Q. M. \n \n    Visti gli articoli 23 della  legge  n.  87  dell\u002711  marzo  1953,\nnonche\u0027 3, comma primo, 24 comma secondo, 25 comma  primo,  27  comma\nsecondo e 101  della  Costituzione  e  34,  comma  2,  c.p.p.,  cosi\u0027\nprovvede: \n      dispone la rimessione degli atti alla Corte costituzionale  per\nl\u0027esame della questione di legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art.  34,\ncomma 2 c.p.p. come in motivazione individuata; \n      sospende il giudizio  di  ricusazione  proposto  dal  difensore\ndell\u0027imputato  G.  G.  iscritto  al  n.  1/2025  RIC,  volto  a  fare\ndichiarare  l\u0027incompatibilita\u0027  ex  art.  34   c.p.p.   del   giudice\ndell\u0027udienza preliminare del  Tribunale  di  Caltanissetta,  dott.ssa\nLorena   Santacroce,   rispetto   alla   celebrazione    dell\u0027udienza\npreliminare, con tutti  i  suoi  possibili  sbocchi  definitori,  nei\nconfronti  dell\u0027imputato  G.  G.,  in  premessa  generalizzato,   nel\nprocedimento penale iscritto al n. 742/18 RGNR e n. 278/19 RG GIP per\navere lo stesso  giudice-persona  fisica  composto  il  collegio  del\nTribunale di Caltanissetta che  ha  deciso  in  data  6  agosto  2024\n(provvedimento  depositato  in  data  7  agosto  2024)  l\u0027appello  de\nlibertate ex art.  310  c.p.p.  proposto  dallo  stesso  imputato  in\nrelazione ai fatti che hanno  portato  alla  richiesta  del  P.M.  di\nrinvio a giudizio; \n      ordina la trasmissione degli atti alla Corte  costituzionale  e\ndispone che la presente ordinanza sia notificata  al  Presidente  del\nConsiglio dei ministri e sia comunicata a cura della  cancelleria  ai\nPresidenti del Senato e della Camera dei deputati; \n      manda alla cancelleria per  gli  adempimenti  di  rito  di  cui\nall\u0027ultimo comma del citato art. 23. \n        Caltanissetta, 5 marzo 2025 \n \n                     Il Presidente: Giambertoni","elencoNorme":[{"id":"62389","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"ppn","denominaz_legge":"codice di procedura penale","data_legge":"","data_nir":"","numero_legge":"","descrizionenesso":"","legge_articolo":"34","specificaz_art":"","comma":"2","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":""}],"elencoParametri":[{"id":"79044","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"3","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"79045","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"24","specificaz_art":"","comma":"2","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"79046","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"25","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"79047","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"27","specificaz_art":"","comma":"2","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"79048","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"111","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""}],"elencoParti":[]}}"
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