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A.. \n \nReati e pene - Deformazione dell\u0027aspetto della persona mediante\n lesioni permanenti al viso - Trattamento sanzionatorio - Mancata\n previsione di una diminuente quando, per la particolare tenuita\u0027\n del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entita\u0027. \n- Codice penale, art. 583-quinquies. \n\n\r\n(GU n. 19 del 07-05-2025)\n\r\n \n TRIBUNALE DI NAPOLI \n Sezione del Giudice per le Indagini Preliminari \n Ufficio 43 \n \n Il Giudice, dott.ssa Valentina Gallo, letti gli atti del\nprocedimento n. 9754/24 RGNR, 13272/24 RG GIP, all\u0027esito della camera\ndi consiglio di cui all\u0027udienza del 21 marzo 2025, osserva; \n Questo giudice dubita della legittimita\u0027 costituzionale, in\nrelazione agli articoli 3 e 27 della Costituzione, dell\u0027art.\n583-quinquies del codice penale, nella parte in cui non prevede una\ndiminuente quando, per la particolare tenuita\u0027 del danno o del\npericolo, il fatto risulti di lieve entita\u0027. \n Si ritiene che la questione sia rilevante e non manifestamente\ninfondata. \nSvolgimento del processo \n Con richiesta pervenuta il 29 ottobre 2023 il pubblico ministero\nin sede chiedeva il rinvio a giudizio di P. A. ed A. A. per il reato\ndi cui all\u0027art. 583-quinquies del codice penale e del solo P. anche\nper il delitto ex art. 612, comma 2 del codice penale. \n Si contesta agli imputati di avere, in concorso tra loro, causato\nlesioni personali gravissime a ... , inizialmente il P.,\npercuotendolo con pugni e schiaffi e successivamente strappandogli\ncon violenti morsi una parte del padiglione auricolare sinistro,\nmentre la A. dava manforte al marito graffiando piu\u0027 volte sulle\nbraccia il ... , con il conseguente «traumatismo della testa non\nspecificato - lesione all\u0027orecchio sinistro, con esposizione della\ncartilagine auricolare e contusioni multiple», giudicate guaribili in\nalmeno 60 giorni (fino al 4 giugno 2024) e comunque con uno sfregio\npermanente al volto. \n Con la circostanza aggravante di aver commesso il fatto per\nmotivi abietti, consistenti nella falsa accusa rivolta alla persona\noffesa di aver ostacolato la corresponsione del trattamento di fine\nrapporto presso l\u0027impresa dove entrambi avevano lavorato. \n Si procedeva con rito abbreviato ed in sede di discussione, il\ndifensore degli imputati chiedeva sollevarsi questione di\nlegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 583-quinquies del codice\npenale, nella parte in cui prevede, quale minimo edittale, anni 8 di\nreclusione, pena ritenuta non proporzionata rispetto alla gravita\u0027\ndella condotta contestata agli imputati, anche avuto riguardo a\nquella comminata per la fattispecie di lesioni gravissime. \n Le parti rassegnavano le rispettive conclusioni ed all\u0027udienza\ndel 21 marzo 2025, all\u0027esito della camera di consiglio, veniva\npronunciata la presente ordinanza, con la quale si solleva la\nquestione di legittimita\u0027 costituzionale, sospendendo il processo. \nI fatti \n Il presente procedimento concerne la violenta aggressione patita\nda ... il ... , ad opera di P. A., in concorso con la moglie A. A. \n Ai soli fini dell\u0027inquadramento del fatto nel contesto del\nrapporto tra gli imputati e la persona offesa, va premesso che il ...\naveva riferito che il P., suo ex collega di lavoro, lo aveva, in\npassato, sollecitato, in ragione degli incarichi di natura fiduciaria\nsvolti dalla persona offesa all\u0027interno dell\u0027azienda datrice di\nlavoro di entrambi, affinche\u0027 si prodigasse nel suo interesse, per la\nrapida liquidazione del T.f.r.. Il ... si era fatto latore della\nrichiesta. \n Successivamente il P., nel corso di una conversazione telefonica,\nlo aveva minacciato, riferendogli che lo avrebbe «picchiato», se non\navesse ricevuto il t.f.r. Il ... aveva risposto che non rivestendo\nalcun ruolo all\u0027interno dell\u0027impresa, si era limitato a rappresentare\nla richiesta alla dirigenza, a titolo di mera cortesia. \n Cio\u0027 premesso e venendo, quindi, ai fatti oggetto del\nprocedimento, riferiva la persona offesa che il ... a ... , nei\npressi dell\u0027ufficio postale di via ... , aveva incontrato il P. il\n... quale, nell\u0027occasione, era in compagnia della moglie A. A. Appena\ndopo aver visto il ... , l\u0027imputato aveva iniziato ad inveire nei\nsuoi confronti affermando che, come promesso, lo avrebbe «picchiato»\ne, quindi, si era scagliato contro di lui colpendolo con un pugno e\ncontinuando, poi, a percuoterlo. \n La A. aveva preso parte all\u0027aggressione, graffiando le braccia\ndella p.o. che, voltatasi per verificare l\u0027entita\u0027 dei graffi, era\nstata nuovamente assalita dal P. il quale, a questo punto, con dei\nmorsi, gli aveva, letteralmente, strappato un pezzo dell\u0027orecchio\nsinistro. \n Veniva acquisita agli atti la documentazione sanitaria attestante\nle plurime lesioni patite dal ... , tra le quali la «ferita lacero\ncontusa del padiglione auricolare dx da morso con perdita di sostanza\ndei 2/3 centrali dell\u0027elice» e la «lesione orecchio sinistro con\nesposizione della cartilagine auricolare». \n E\u0027 versata agli atti, altresi\u0027, documentazione fotografica\nrappresentante la condizione del padiglione auricolare della vittima\na seguito della lesione. \n Va detto, infine, che entrambi gli imputati manifestavano la\nvolonta\u0027 di risarcire il danno arrecato, offrendo ciascuno, alla\npersona offesa, tramite un vaglia postale ed un assegno circolare, la\nsomma di 5.000,00 euro. Il P. inoltre, inviava al ... una lettera di\nscuse. \nLa qualificazione giuridica del fatto \n Si reputa corretta la qualificazione giuridica del fatto operata\ndall\u0027ufficio di Procura, in quanto la condotta contestata agli\nimputati al capo A) dell\u0027imputazione e\u0027 astrattamente suscettibile di\nintegrare la fattispecie di cui all\u0027art. 583-quinquies del codice\npenale, rubricato «Deformazione dell\u0027aspetto della persona mediante\nlesioni permanenti al viso», disposizione incriminatrice introdotta\ndall\u0027art. 12, legge 19 luglio 2019, n. 69. \n La condotta di lesione comportante la «deformazione» o lo\n«sfregio permanente al viso», risultava gia\u0027 punita in virtu\u0027 degli\narticoli 582, 583 comma 2, n. 4) del codice penale, essendo stata,\ndifatti, riconosciuta dalla giurisprudenza di legittimita\u0027, la\nsussistenza della continuita\u0027 normativa, tra la nuova norma\nincriminatrice e la circostanza aggravante del delitto di lesioni,\ndisposizione contestualmente abrogata dalla citata legge di riforma\n(si veda Cassazione Sez. 5, sentenza n. 6401 del 23 gennaio 2024). \n Non vi e\u0027 dubbio che la norma incriminatrice in esame sia\napplicabile al fatto in contestazione nel caso di specie in quanto\nessa, sulla scorta del tenore letterale della disposizione, ha\nportata generale ed astratta, non contemplando alcuna limitazione in\nordine al genere di appartenenza o all\u0027eta\u0027 della persona attinta\ndalla condotta lesiva. Con tale precisazione si intende dire che la\ndisposizione punisce anche condotte non riconducibili all\u0027ambito\ndella c.d. violenza domestica e di genere, fenomeno allarmante alla\ncui repressione e\u0027, invece, specificamente finalizzato l\u0027intervento\nriformatore attuato con la novella del 2019, come si evince gia\u0027\ndalla lettura dell\u0027epigrafe del testo normativo [«Modifiche al codice\npenale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia\ndi tutela delle vittime di violenza domestica e di genere. (Codice\nrosso)]» \n Quanto alla nozione di sfregio permanente, e\u0027 stato chiarito in\ngiurisprudenza che esso e\u0027 integrato da «qualsiasi nocumento che,\nsenza determinare la piu\u0027 grave conseguenza della deformazione,\nimporti un\u0027apprezzabile alterazione delle linee del volto che incida,\nsia pure in misura minima, sulla funzione estetico-fisiognomica dello\nstesso» (Cassazione Sez. 5, sentenza n. 27564 del 21 settembre 2020). \n E\u0027 idonea a costituire uno sfregio permanente, quindi, non ogni\nalterazione della fisionomia del viso ma soltanto quella idonea a\nturbarne l\u0027armonia, provocando un effetto sgradevole o d\u0027ilarita\u0027,\nanche se non di ripugnanza. Il parametro di riferimento e\u0027 quello\ndell\u0027osservatore comune, di gusto normale e di media sensibilita\u0027. \n Ancora, va precisato che, secondo l\u0027insegnamento della suprema\nCorte, con l\u0027espressione «volto» si intende fare riferimento a quella\nparte del corpo che va dalla fronte all\u0027estremita\u0027 del mento e\ndall\u0027uno all\u0027altro orecchio (Cassazione Sez. 5, sentenza n. 10903 del\n2 ottobre 1981). \n Considerato, quindi, che le orecchie costituiscono parte\nintegrante del volto di ciascun individuo, la lesione che si assume\nessere stata patita dalla persona offesa nel caso di specie, ovvero\nil distacco definitivo ed irreversibile di una porzione del\npadiglione auricolare e, specificamente, dell\u0027elice che costituisce\nla parte esterna posta attorno al condotto uditivo, non puo\u0027 non\nritenersi ricompresa tra le ipotesi di sfregio permanente (si veda\nsul punto, Cassazione Sez. 5, sentenza n. 21998 del 16 gennaio 2012\n«In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha ritenuto\nimmune da censure la decisione con cui il giudice di merito ha\nritenuto la sussistenza dell\u0027aggravante in questione nel distacco di\nparte del lobo di un orecchio, mediante morso)» . \n Alcuna rilevanza, nell\u0027ambito di tale valutazione, puo\u0027\nattribuirsi alla eventuale sussistenza della possibilita\u0027 di\neliminazione o di attenuazione del danno fisionomico, mediante\nspeciali trattamenti di chirurgia facciale (Cassazione Sez. 5,\nsentenza n. 23692 del 7 maggio 2021). \nLa rilevanza della questione \n Si ritiene la rilevanza della questione ai fini della decisione\ndel caso di specie in quanto, essendo il fatto contestato\nastrattamente suscettibile di integrare il delitto di cui all\u0027art.\n583-quinquies del codice penale, nell\u0027ipotesi di condanna, la pena\nirrogabile agli imputati, all\u0027esito del rito abbreviato prescelto e,\nquindi, tenuto conto della riduzione ex art. 442, comma 2 del codice\ndi procedura penale ed anche laddove il calcolo fosse operato\npartendo dal minimo edittale, non potrebbe essere inferiore ad anni 5\ne mesi 4 di reclusione. Si osserva, infatti, che, per effetto\ndell\u0027intervento riformatore che ha operato la trasformazione della\ncircostanza aggravante gia\u0027 prevista dall\u0027art. 583, comma 2, n. 4)\ndel codice penale in un delitto autonomo, oltre all\u0027inasprimento\nsensibile del trattamento sanzionatorio (essendo il reato punito con\nla reclusione da 8 a 14 anni), e\u0027 stata eliminata la possibilita\u0027 di\noperare il bilanciamento dell\u0027aggravante con le circostanze\nattenuanti, operazione in cui si esprimeva la discrezionalita\u0027 del\ngiudice nella determinazione dell\u0027entita\u0027 della pena da irrogare in\nconcreto (si veda Cassazione pen. , sez. V, 1° dicembre 2023, n.\n7728). \n Va detto, inoltre, che il ricorso alle circostanze attenuanti\ngeneriche al fine di mitigare gli effetti della applicazione della\npena prevista dalla norma incriminatrice, non risulterebbe conforme\nalla ratio della previsione di cui all\u0027art. 62-bis del codice penale.\nIl riconoscimento delle circostanze attenuanti cd. atipiche deve\nessere, infatti, giustificato alla luce di parametri valutativi\ndifferenti rispetto a quelli indicati per determinare la gravita\u0027 del\nreato, in quanto le due statuizioni, pur richiamandosi entrambe\nastrattamente ai criteri fissati dall\u0027art. 133 del codice penale - si\nfondano su presupposti diversi. Ne consegue che l\u0027applicazione delle\nattenuanti generiche non implica necessariamente un giudizio di non\ngravita\u0027 del fatto reato (Cassazione Sez. 4, sentenza n. 36532 del 15\nsettembre 2021, conformi Sez. 3, sentenza n. 2268 del 15 novembre\n2017, Sez. 5, sentenza n. 12049 del 16 dicembre 2009). \n Comunque, nella specifica vicenda in esame, anche il\nriconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non sarebbe, in\nipotesi, sufficiente ad applicare una pena proporzionata\nall\u0027effettiva gravita\u0027 del fatto, non potendo, in ogni caso,\ndeterminarsi la durata della reclusione, per ciascun imputato, in\nmisura inferiore ad anni 3 mesi 6 e giorni 20. \n Una pena cosi\u0027 determinata, innanzitutto, preclude la concessione\ndel beneficio della sospensione condizionale che potrebbe, in ipotesi\ndi condanna, essere disposta, ai sensi dell\u0027art. 164, comma 4 del\ncodice penale, in favore dell\u0027imputata A. A., gravata da un unico\nprecedente per il quale era stata irrogata la pena di mesi 5 di\nreclusione, con il beneficio della sospensione condizionale. \n Inoltre ed in secondo luogo, in caso di condanna entrambi gli\nimputati dovrebbero essere dichiarati interdetti in perpetuo da\nqualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e\nall\u0027amministrazione di sostegno, senza alcuna possibilita\u0027 di\ngraduare la durata di detta pena accessoria. \n Ancora, deve tenersi conto del fatto che l\u0027art. 583-quinquies del\ncodice penale rientra nel catalogo previsto dall\u0027art. 4-bis della\nlegge 26 luglio 1975, n. 354 e da cio\u0027 discende l\u0027esclusione della\npossibilita\u0027, per il condannato, di accedere ai benefici previsti\ndall\u0027ordinamento penitenziario, se non dopo aver trascorso almeno un\nanno in carcere sotto l\u0027osservazione scientifica di esperti. \n Ulteriore conseguenza dell\u0027inserimento del delitto ex art.\n583-quinquies del codice penale nell\u0027elenco dei cd. reati ostativi di\ncui alla legge sull\u0027ordinamento penitenziario, e\u0027 il divieto di\naccedere alle pene sostitutive delle pene detentive brevi previste\ndall\u0027art. 20-bis del codice penale, in ragione del divieto imposto\ndall\u0027art. 59 della legge n. 689/1981, come sostituito dall\u0027art. 71,\ncomma 1, lettera g), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150\n(cd. riforma Cartabia). In mancanza di tale divieto, la pena della\nreclusione potrebbe, nel caso di specie, astrattamente ed in ipotesi,\nessere sostituita, ai sensi dell\u0027art. 545-bis del codice di procedura\npenale, laddove la condanna fosse contenuta entro i 4 anni. \nLa non manifesta infondatezza della questione \n Si ritiene che le disposizioni di cui all\u0027art. 583-quinquies,\ncommi I e II del codice penale violino gli articoli 3 e 27, primo e\nterzo comma della Costituzione. \n Il principio di proporzionalita\u0027 impone di comminare pene\nadeguate alla concreta offensivita\u0027 del fatto, avuto riguardo agli\ninteressi protetti nonche\u0027 al disvalore soggettivo delle condotte. \n Una sanzione non proporzionata pregiudica inevitabilmente anche\nla finalita\u0027 rieducativa della pena. \n Ebbene, si ritiene che la pena prevista per il delitto in esame\ne, in particolare, il minimo edittale pari ad anni 8 di reclusione,\nunitamente alle pene accessorie comminate obbligatoriamente in\nperpetuo ed all\u0027inserimento della fattispecie nell\u0027elenco dei\nreati cd. ostativi ai sensi dell\u0027ordinamento penitenziario, integrino\nun trattamento sanzionatorio sproporzionato, rispetto alla effettiva\ngravita\u0027 di tutti i fatti astrattamente suscettibili di essere\nricompresi nell\u0027ambito applicativo della norma incriminatrice in\nesame. \n Le scelte sulla dosimetria della pena competono, come e\u0027 stato\npiu\u0027 volte affermato, esclusivamente al legislatore che, nell\u0027ambito\ndella sua discrezionalita\u0027, puo\u0027 decidere di punire talune condotte\npiu\u0027 severamente rispetto ad altre, in relazione al valore\nriconosciuto a ciascun bene giuridico oggetto di tutela. \n E\u0027 necessario, pero\u0027, affinche\u0027 l\u0027esercizio di tale\ndiscrezionalita\u0027 risulti conforme ai parametri costituzionali, che\ntali scelte siano rispettose del limite della ragionevolezza che deve\nessere valutato, a pena di inammissibilita\u0027, avvalendosi del termine\ndi confronto o tertium comparationis. \n Nel caso in esame, il parametro comparativo del trattamento\nsanzionatorio previsto per le lesioni integranti uno sfregio\npermanente al volto che possono ritenersi di minore gravita\u0027 avuto\nriguardo all\u0027entita\u0027 effettiva del danno o del pericolo arrecato al\nbene giuridico protetto, puo\u0027 essere individuato nel delitto di\nlesioni gravissime, che e\u0027 punito dagli articoli 582, 583 comma 2 del\ncodice penale, con la pena della reclusione da 6 a 12 anni. \n Analizzando la ratio della differente risposta sanzionatoria, si\nosserva che la previsione di limiti edittali piu\u0027 elevati, per le\nlesioni a carattere permanente che attingano il volto, puo\u0027 spiegarsi\nagevolmente considerando che quest\u0027ultima parte del corpo, piu\u0027 di\nqualsiasi altra e senza alcun margine di dubbio, esprime verso\nl\u0027esterno ed in modo immediato, l\u0027identita\u0027 della persona che viene\npregiudicata, di conseguenza, totalmente ed in modo irrimediabile,\ndall\u0027alterazione dei lineamenti e dell\u0027armonia di esso. \n Non puo\u0027 non tenersi conto anche della finalita\u0027 perseguita\ndall\u0027intervento riformatore del 2019 nel suo complesso, intervento\nche, come si accennava, e\u0027 volto a contrastare il fenomeno allarmante\ndella violenza di genere e, con specifico riguardo alla disposizione\nincriminatrice in esame, a predisporre una risposta sanzionatoria,\nritenuta piu\u0027 adeguata rispetto a quella gia\u0027 prevista per le lesioni\ngravissime, alle odiose condotte definite di vitriolage o acid attack\n(o acid throwing), con tali espressioni intendendosi le aggressioni\ndella vittima compiute mediante il getto di sostanze chimiche dotate\ndi elevato potere corrosivo e, quindi, in grado di distruggere\ncompletamente i tessuti della pelle e di provocare, di conseguenza,\nla totale distruzione dei lineamenti del volto, oltre a gravissime\nustioni e persino danni funzionali ben piu\u0027 gravi, come la cecita\u0027,\nqualora esse attingano gli occhi. \n Non si dubita, quindi, che sia conforme al principio di\nragionevolezza nell\u0027esercizio della discrezionalita\u0027 legislativa, la\nprevisione di un trattamento sanzionatorio piu\u0027 severo per condotte\ndel tipo di quelle descritte, rispetto a quello comminato per le\nlesioni gravissime che attingano, invece, seppur sempre in misura\ntotale ed irreparabile, distinti distretti corporei. \n Si ritiene, tuttavia ed e\u0027 questo il punto centrale della\nquestione, che l\u0027esercizio di tale potere violi il principio di\nragionevolezza allorquando la norma incriminatrice punisce, allo\nstesso modo, anche quelle condotte lesive che, pur attingendo il\nvolto, siano da ritenersi di minore gravita\u0027 in quanto, sulla scorta\ndi parametri oggettivi e verificabili, ad esempio la localizzazione\nin aree periferiche del volto stesso, oppure le dimensioni ridotte\ndel segno lasciato, circostanze suscettibili di accertamento tecnico\nalla luce di criteri scientifici, tra i quali andranno considerati\nquelli elaborati dalla branca estetica della medicina, non\ndeterminino una alterazione sensibile dei tratti somatici della\npersona e, quindi, una lesione o una messa in pericolo, significativa\ne distintamente percepibile, dell\u0027identita\u0027 dell\u0027individuo. \n A tale ambito delle lesioni di minore gravita\u0027 deve essere\nricondotta, ad avviso di questo giudice, la lesione contestata al\ncapo di imputazione nella vicenda in esame. \n Pur non essendo, infatti, possibile dubitare del fatto che\nl\u0027orecchio, dal punto di vista anatomico e come riconosciuto in\ngiurisprudenza, costituisca parte integrante del volto, non puo\u0027, al\ncontempo, ragionevolmente ritenersi che il distacco di una porzione\ndella parte piu\u0027 esterna di uno dei padiglioni auricolari, per la\nlocalizzazione periferica della zona attinta e per le dimensioni\ndello sfregio, oggettivamente ridotte se valutate in rapporto a\nquelle complessive del volto, integri una lesione di gravita\u0027 tale da\ngiustificare l\u0027applicazione del medesimo trattamento sanzionatorio\ncomminato all\u0027autore di una condotta del tipo di quelle che\ncomportano il totale deturpamento del viso e, al contempo,\nsensibilmente piu\u0027 elevato di quello previsto per l\u0027autore di una\ndelle lesioni gravissime elencate dall\u0027art. 583, comma 2 del codice\npenale [(1) una malattia certamente o probabilmente insanabile; 2) la\nperdita di un senso; 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che\nrenda l\u0027arto inservibile, ovvero la perdita dell\u0027uso di un organo o\ndella capacita\u0027 di procreare, ovvero una permanente e grave\ndifficolta\u0027 della favella;]. \n Dovrebbe, quindi ed in conclusione, per rendere la disposizione\nincriminatrice conforme al dettato costituzionale, prevedersi un\ntrattamento sanzionatorio proporzionato alla effettiva gravita\u0027 del\nfatto, per tutte le ipotesi, pur suscettibili di rientrare\nnell\u0027ambito applicativo della fattispecie, nelle quali, pero\u0027, il\ndanno al volto risulti, in concreto, connotato da minore gravita\u0027 in\nrelazione all\u0027offesa al bene giuridico protetto. \n Previsioni analoghe a quella prospettata sono gia\u0027 contenute in\naltre e distinte disposizioni incriminatrici, anche in quelle poste a\ntutela di beni giuridici differenti e che puniscono condotte che, al\npari di quella prevista dalla norma in esame, destano particolare\nallarme sociale. \n A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, contemplano\nle ipotesi di minore gravita\u0027 del fatto, il delitto di cui all\u0027art.\n609-bis del codice penale e quello di cui all\u0027art. 73, decreto del\nPresidente della Repubblica n. 309/1990. \n In altre ipotesi e\u0027 stata la stessa Corte costituzionale a\ndichiarare l\u0027illegittimita\u0027 di norme incriminatrici nella parte in\ncui non prevedevano una diminuzione di pena per le ipotesi di minore\ngravita\u0027 (da ultimo in ordine di tempo, con la sentenza n. 86 del\n2024, in relazione al delitto di cui all\u0027art. 628 del codice penale e\ncon la sentenza n. 120/2023, in relazione all\u0027art. 629 del codice\npenale). \n Infine, va detto che non appare praticabile, con riferimento alla\nfattispecie incriminatrice in esame, un\u0027interpretazione\ncostituzionalmente orientata, tenuto conto della rigidita\u0027 dei limiti\nedittali imposti dalla disposizione e considerato che non e\u0027\npossibile, in via ermeneutica, individuare una diminuente che non e\u0027\nprevista dalla formulazione normativa. \n\n \n P.Q.M. \n \n Visti gli articoli 134 Costituzione e 23, legge 11 marzo 1953, n.\n87, \n Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di\nlegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 583-quinquies del codice\npenale, nella parte in cui non prevede una diminuente quando per la\nparticolare tenuita\u0027 del danno o del pericolo, il fatto risulti di\nlieve entita\u0027. \n Ordina la sospensione del procedimento in corso. \n Ordina la notificazione della presente ordinanza al Presidente\ndel Consiglio dei ministri e la comunicazione ai Presidenti della\nCamera dei deputati e del Senato. \n Dispone la trasmissione dell\u0027ordinanza alla Corte costituzionale\ninsieme agli atti del giudizio ed alla prova delle notificazioni e\ndelle comunicazioni prescritte. \n Manda alla cancelleria per le comunicazioni e per gli altri\nadempimenti di rito. \n Napoli, 21 marzo 2025 \n \n Il giudice: Gallo","elencoNorme":[{"id":"62431","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"cp","denominaz_legge":"codice 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