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D.S.","altre_parti":"","testo_atto":"N. 229 ORDINANZA (Atto di promovimento) 28 ottobre 2024\n\r\nOrdinanza  del  28  ottobre  2024  del  Tribunale  di   Firenze   nel\nprocedimento penale a carico di A. D.S.. \n \nProcesso penale - Sospensione del procedimento con messa  alla  prova\n  dell\u0027imputato - Previsione che la sospensione del procedimento  con\n  messa alla prova dell\u0027imputato non puo\u0027 essere concessa piu\u0027 di una\n  volta -  Denunciata  previsione  del  divieto  di  concessione  del\n  beneficio  un\u0027ulteriore  volta  anche  per  l\u0027ipotesi  in  cui   il\n  procedimento in cui la messa alla prova era gia\u0027 stata concessa  si\n  sia concluso con sentenza di proscioglimento. \nIn subordine: Processo penale  -  Sospensione  del  procedimento  con\n  messa alla prova dell\u0027imputato - Previsione che la sospensione  del\n  procedimento con messa alla prova  dell\u0027imputato  non  puo\u0027  essere\n  concessa piu\u0027 di una volta - Denunciata previsione del  divieto  di\n  concessione del beneficio un\u0027ulteriore volta  pur  dopo  che  siano\n  decorsi tre anni dalla sentenza di proscioglimento  per  estinzione\n  del reato per l\u0027esito positivo della messa alla prova. \n- Codice penale, art. 168-bis, quarto comma. \n\n\r\n(GU n. 51 del 18-12-2024)\n\r\n \n                        TRIBUNALE DI FIRENZE \n                        Prima sezione penale \n \n    Il Giudice dott. Franco Attina\u0027, nel procedimento sopra  indicato\na  carico  di  D.S.  A.,  nato  il...  a...  (...),   dichiaratamente\ndomiciliato in..., via... n...; \n    difeso di fiducia dall\u0027avv. Lapo Fe\u0027 del Foro di Firenze; \n    imputato del reato previsto  e  punito  dall\u0027art.  186,  commi  2\nlettera c) e 2-bis, decreto legislativo n. 285  del  30  aprile  1992\nperche\u0027 veniva colto in stato di ebbrezza (in conseguenza dell\u0027uso di\nbevande alcooliche) alla guida  dell\u0027autovettura  targata...  essendo\nstato accertato un  valore  corrispondente  ad  un  tasso  alcolemico\nsuperiore a 1,5 grammi per litro, ed  in  particolare  essendo  stato\naccertato il valore di 2,23 g/l al primo controllo, e di 2,16 g/l  al\nsuccessivo controllo effettuato dopo un intervallo di  almeno  cinque\nminuti. Con l\u0027aggravante di avere provocato un incidente stradale. \n    Commesso in... e... il... \n    Rilevato che: \n      con decreto del Pm il... D.S. A. era citato a giudizio  per  il\nreato sopra indicato; \n      all\u0027udienza predibattimentale del..., dopo  la  verifica  della\nregolare costituzione delle parti, il  difensore  munito  di  procura\nspeciale presentava istanza di sospensione  del  processo  con  messa\nalla prova dell\u0027imputato e depositava la  richiesta  di  elaborazione\ndel programma di trattamento gia\u0027  trasmessa  all\u0027Ufficio  Esecuzione\nPenale Esterna; il Pm esprimeva parere contrario in ragione del fatto\nche  l\u0027imputato  aveva  gia\u0027  fruito  di  tale  istituto,   come   da\ncertificato penale in atti (l\u0027imputato risultava  essere  gia\u0027  stato\nammesso alla messa  alla  prova  nell\u0027ambito  di  altro  procedimento\npenale con provvedimento del Tribunale di Firenze del...); il Giudice\nrinviava il processo per un esame piu\u0027 approfondito della questione; \n      all\u0027udienza odierna, il difensore insisteva sulla richiesta  di\nammissione alla  messa  alla  prova,  previo  rinvio  per  consentire\nall\u0027UEPE l\u0027elaborazione del programma di trattamento e, in subordine,\nsi riservava di avanzare  un\u0027istanza  di  applicazione  pena  con  la\nsostituzione della pena detentiva con i lavori di  pubblica  utilita\u0027\nai sensi della legge n. 689/1981; il Pm  si  opponeva  rispetto  alla\nmessa alla prova, riservandosi di valutare  un\u0027eventuale  istanza  di\napplicazione pena; \n      per  poter  addivenire  ad   una   corretta   decisione   circa\nl\u0027ammissibilita\u0027 dell\u0027istanza di sospensione del processo  con  messa\nalla  prova,  appare  necessario  il   pronunciamento   della   Corte\ncostituzionale in ordine alla legittimita\u0027 costituzionale della norma\ndi cui all\u0027art. 168-bis, comma 4, del codice penale  nella  parte  in\ncui prevede  il  divieto  di  concessione  una  seconda  volta  della\nsospensione con messa alla prova dell\u0027imputato anche per l\u0027ipotesi in\ncui il procedimento in  cui  la  messa  alla  prova  era  gia\u0027  stata\nconcessa si sia concluso con  sentenza  di  proscioglimento;  in  via\nsubordinata, si dubita della legittimita\u0027 costituzionale della stessa\nnorma, nella parte in cui  esclude  che  possa  essere  concessa  una\nseconda volta la messa alla prova, pur dopo  che  siano  decorsi  tre\nanni dalla sentenza di proscioglimento per estinzione del  reato  per\nl\u0027esito positivo della messa alla prova; \n    cio\u0027 premesso, \n \n                               Osserva \n \n1. Rilevanza della questione \n    1.1 L\u0027imputato, tramite il  difensore  procuratore  speciale,  ha\npresentato istanza di sospensione del processo con messa alla prova e\npreliminarmente  richiesta  di  rinvio  per  consentire  all\u0027U.E.P.E.\nl\u0027elaborazione del programma di trattamento. \n    1.2 Non sussistono i presupposti per un proscioglimento  ex  art.\n129 del codice di procedura penale; il reato contestato  all\u0027imputato\nrientra tra quelli per i quali la sospensione del processo con  messa\nalla prova e\u0027 in astratto ammissibile. \n    1.3 In base al certificato penale in atti,  l\u0027imputato  e\u0027  stato\npero\u0027  gia\u0027  ammesso  in  altro  procedimento  alla  sospensione  del\nprocesso con messa alla prova, con  provvedimento  del  Tribunale  di\nFirenze del..., in relazione alla contestazione del reato di guida in\nstato di ebbrezza, in ipotesi posto  in  essere  il...  Alla  stregua\ndello  stesso  certificato  il  Tribunale  di  Firenze   in   data...\npronunciava  poi  sentenza  di  non  doversi  procedere  per  l\u0027esito\npositivo della messa alla prova. \n    1.4  In  ragione  di  quanto  precede,  questo  giudice  dovrebbe\ndichiarare  inammissibile  o   comunque   respingere   l\u0027istanza   di\nsospensione  del  processo  con  messa  alla   prova   (e   l\u0027istanza\npreliminare di rinvio) alla  luce  del  disposto  dell\u0027art.  168-bis,\ncomma 4, del codice penale, ai sensi del quale  «La  sospensione  del\nprocedimento con messa  alla  prova  dell\u0027imputato  non  puo\u0027  essere\nconcessa piu\u0027 di una volta».  Occorre  precisare  che  tra  il  fatto\noggetto del procedimento del 2016 in cui e\u0027 stata  gia\u0027  disposta  la\nmessa alla prova e quello oggetto del  procedimento  attuale  non  e\u0027\nprospettabile un nesso in termini di reato continuato, sia in ragione\ndel lasso temporale molto ampio che li separa (quasi otto  anni)  sia\nin ragione della tipologia di reato (estemporaneo, punito anche  solo\na titolo di colpa) che viene in  rilievo.  Non  puo\u0027  dunque  trovare\napplicazione l\u0027eccezione - introdotta dalla Corte costituzionale  con\nla sentenza n. 174/2022 -  al  divieto  di  nuova  concessione  della\nsospensione con messa alla prova previsto dall\u0027art. 168-bis, comma  4\ndel codice penale. \n    1.5 Laddove viceversa la norma  qui  censurata  fosse  dichiarata\ncostituzionalmente  illegittima  non  si   profilerebbe   la   citata\ncondizione ostativa all\u0027ammissione alla sospensione del processo  con\nmessa alla prova e la relativa istanza potrebbe essere esaminata  nel\nmerito (previo rinvio per l\u0027elaborazione del programma di trattamento\nda parte dell\u0027UEPE). \n    In proposito, si deve osservare che nella sentenza n. 174/2022  -\nai fini della rilevanza della questione (nel caso all\u0027epoca esaminato\nsi poneva, sotto il profilo della rilevanza, un  problema  del  tutto\nsimile) - la Corte costituzionale ha affermato: «L\u0027accoglimento della\nquestione avrebbe infatti,  nella  prospettiva  del  giudice  a  quo,\nl\u0027effetto di rimuovere la preclusione oggi opposta  a  una  possibile\nseconda  concessione  del  beneficio  previsto   dalla   disposizione\ncensurata, consentendogli cosi\u0027  di  valutare  nel  merito  [...]  se\nsussistano gli ulteriori presupposti delineati dagli articoli 168-bis\ndel codice penale e 464-bis e  464-quater  del  codice  di  procedura\npenale per l\u0027accesso all\u0027istituto in questione. [...]  Ne\u0027,  ai  fini\ndella motivazione sulla  rilevanza  della  questione,  sarebbe  stato\nnecessario per il giudice rimettente  diffondersi  sulla  sussistenza\ndei requisiti del beneficio in capo a entrambi  gli  imputati,  posto\nche tale valutazione e\u0027 logicamente successiva alla  rimozione  della\npreclusione stabilita dalla disposizione censurata,  che  allo  stato\nvieta in modo assoluto - secondo  la  lettura  del  rimettente  -  la\nconcessione del beneficio a  chi  ne  abbia  gia\u0027  frullo  (in  senso\nanalogo, sentenza n.  253  del  2019,  punto  6  del  Considerato  in\ndiritto)». \n    Analogamente, nel caso di specie raccoglimento  della  questione,\ncon la conseguente rimozione della  preclusione  ad  oggi  esistente,\nconsentirebbe di valutare nel merito l\u0027istanza e poi il programma  di\nmessa alla prova. \n    1.6 Similmente, nel caso in cui fosse accolta  la  questione  qui\nsollevata in  via  subordinata,  si  potrebbe  esaminare  nel  merito\nl\u0027istanza di sospensione del processo con  messa  alla  prova:  dalla\ncitata sentenza del 10 febbraio 2017 del Tribunale di  Firenze  -  di\nnon doversi procedere per l\u0027esito positivo della messa alla  prova  -\nsono ormai trascorsi oltre sette anni;  peraltro  piu\u0027  di  tre  anni\nerano decorsi anche tra la  citata  sentenza  e  il  fatto  di  reato\ncontestato all\u0027imputato (5 febbraio 2023). \n2.  Non  manifesta  infondatezza.  La  questione  sollevata  in   via\nprincipale \n    2.0 Si dubita della legittimita\u0027 costituzionale  della  norma  di\ncui all\u0027art. 168-bis, comma 4, del codice  penale,  secondo  cui  «la\nsospensione del procedimento con messa alla prova  dell\u0027imputato  non\npuo\u0027 essere concessa piu\u0027 di una volta». \n    In particolare,  tale  norma  pare  violare  il  principio  della\npresunzione  d\u0027innocenza  di  cui  all\u0027art.   27,   comma   2   della\nCostituzione  e  all\u0027art.  6  par.  2  della   Convenzione   per   la\nsalvaguardia dei diritti  dell\u0027uomo  e  delle  liberta\u0027  fondamentali\n(quest\u0027ultimo rilevante ai sensi dell\u0027art. 117  della  Costituzione),\nnonche\u0027 il principio di ragionevolezza evincibile dall\u0027art.  3  della\nCostituzione. \n    2.1 L\u0027istituto della sospensione  del  processo  con  messa  alla\nprova dell\u0027imputato e\u0027 stato introdotto nel  nostro  ordinamento  per\ngli imputati adulti dalla legge n. 67/2014 e consente all\u0027imputato  -\nin relazione a reati  puniti  con  la  pena  edittale  detentiva  non\nsuperiore nel massimo a quattro anni  (o  con  la  pena  pecuniaria),\nnonche\u0027 ai reati di cui all\u0027art. 550  comma  2  codice  di  procedura\npenale - di chiedere la  sospensione  del  processo  con  messa  alla\nprova. \n    La messa alla prova comporta la  prestazione  di  condotte  volte\nall\u0027eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal\nreato, nonche\u0027, ove possibile, il risarcimento del  danno  cagionato;\ncomporta  altresi\u0027  l\u0027affidamento  dell\u0027imputato  all\u0027UEPE,  per   lo\nsvolgimento delle opportune attivita\u0027 di osservazione, trattamento  e\nsostegno funzionali alla presa in carico e alla realizzazione  di  un\napposito programma, che puo\u0027 implicare attivita\u0027  di  volontariato  e\nl\u0027osservanza di prescrizioni varie. Implica  inoltre  necessariamente\nla prestazione di lavori di pubblica utilita\u0027. \n    Ai sensi dell\u0027art. 168-ter del  codice  penale  l\u0027esito  positivo\ndella prova estingue il reato per cui si procede. \n    2.2 La giurisprudenza di legittimita\u0027 ha poi sottolineato, a piu\u0027\nriprese e ai piu\u0027 diversi fini, che l\u0027ordinanza  di  sospensione  del\nprocesso  con   messa   alla   prova   e   successiva   sentenza   di\nproscioglimento  per  estinzione  del  reato  non  implicano   alcuna\nvalutazione sul merito dell\u0027accusa,  ma  presuppongono  soltanto  una\ndelibazione circa l\u0027inesistenza di cause di proscioglimento immediato\nex art. 129 del codice di procedura  penale  (e  secondo  le  Sezioni\nUnite della Corte di Cassazione - sentenza n.  35490  del  28  maggio\n2009, e\u0027 questa una delibazione che  rientra  piu\u0027  nel  concetto  di\n«constatazione», ossia di percezione «ictu oculi», che in  quello  di\n«apprezzamento» ed e\u0027 quindi incompatibile con  qualsiasi  necessita\u0027\ndi accertamento o di approfondimento). \n    In particolare, si e\u0027 affermato che: \n      «la valutazione da parte del giudice, non si basa  su  elementi\ndi prova e non e\u0027 idonea ad esprimere un  compiuto  accertamento  sul\nmerito dell\u0027accusa e sulla responsabilita\u0027 (Sez. 2, n.  53648  del  5\nottobre 2016 Rv. 268635) sicche\u0027, la decisione assunta,  nell\u0027ipotesi\ndi esito positivo della messa alla prova,  non  potra\u0027  avere  alcuna\nincidenza  sull\u0027eventuale   giudizio   civile   instaurato   per   il\nrisarcimento del danno» (Cass. Sez. 5, sentenza n. 33277 del 28 marzo\n2017); \n      «l\u0027ordinanza di sospensione del  procedimento  con  messa  alla\nprova [...] non determina l\u0027incompatibilita\u0027 del giudice nel giudizio\nche prosegua con  le  forme  ordinarie  nei  confronti  di  eventuali\ncoimputati, trattandosi di decisione  adottata  nella  medesima  fase\nprocessuale che non implica una valutazione sul merito dell\u0027accusa ma\nesclusivamente  una  delibazione   sull\u0027inesistenza   di   cause   di\nproscioglimento immediato  ai  sensi  dell\u0027art.  129  del  codice  di\nprocedura penale nonche\u0027 una verifica dell\u0027idoneita\u0027 del programma di\ntrattamento e una prognosi favorevole di non recidiva» (Cass. Sez. 3,\nsentenza n. 14750 del 20 gennaio 2016 Rv. 266387 - 01): \n        «La sentenza di  proscioglimento  per  esito  positivo  della\nmessa alla prova, di cui all\u0027art. 464-septies del codice di procedura\npenale, non e\u0027 idonea  ad  esprimere  un  compiuto  accertamento  sul\nmerito dell\u0027accusa e sulla responsabilita\u0027,  sicche\u0027  essa  non  puo\u0027\nessere posta alla base di un contrasto di  giudicati  tra  coimputati\nper il medesimo reato  che  abbiano  diversamente  definito  la  loro\nposizione processuale» (Cass. Sez. 2, sentenza n. 53648 del 5 ottobre\n2016 Rv. 268635 - 01); \n        l\u0027esito positivo della messa alla prova «opera quale causa di\nestinzione della c.d. punibilita\u0027 in astratto, intervenendo prima che\nsia  emessa  la  sentenza  di  condanna  e,  pertanto,  prescinde  da\nqualunque  accertamento  sul  merito  della  res  iudicanda  e  sulla\nresponsabilita\u0027 dell\u0027imputato», per cui ai fini della valutazione del\npresupposto ostativo del comportamento abituale, ai  sensi  dell\u0027art.\n131-bis comma 3 del codice penale, non rilevano i reati  estinti  per\nesito positivo della messa alla prova (Cass. Sez.  2  -  sentenza  n.\n46064 del 30  novembre  2021);  l\u0027istituto  della  messa  alla  prova\nprescinde    dall\u0027accertamento    della    penale     responsabilita\u0027\ndell\u0027imputato,  per  cui  il   giudice   -   con   la   sentenza   di\nproscioglimento  per  estinzione  del  reato  -  non  puo\u0027  applicare\nsanzioni amministrative accessorie (Cass. Sez. 4, sentenza  n.  19369\ndel 7 maggio 2024); \n        la sentenza di proscioglimento per esito positivo della messa\nalla prova, non essendo idonea ad esprimere un compiuto  accertamento\nsul merito dell\u0027accusa e  sulla  responsabilita\u0027  dell\u0027imputato,  non\npuo\u0027 essere equiparata alla sentenza di condanna ne\u0027 alla sentenza di\napplicazione della  pena  su  richiesta,  per  cui  non  consente  la\nconfisca di cui all\u0027art. 474-bis del codice  penale  (Cass.  Sez.  5,\nsentenza n. 49478 del 13 novembre 2019 Rv. 277519 - 01); \n        non  comportando  la  sentenza  emessa  ai  sensi   dell\u0027art.\n464-septies del  codice  di  procedura  penale  l\u0027accertamento  della\ncommissione di un reato, la dichiarazione  di  estinzione  del  reato\noggetto di una sentenza  di  patteggiamento  non  e\u0027  preclusa  dalla\ncommissione,  nel  termine  di  cinque  anni,  di  un  nuovo  delitto\ndichiarato estinto per esito positivo della messa alla  prova  (Cass.\nSez. 1, n. 23920 del 17 marzo 2022 Rv. 283192 - 01). \n    2.3 L\u0027Istituto e\u0027 stato piu\u0027 volte oggetto di  analisi  anche  da\nparte della Corte costituzionale. \n    In particolare,  nella  sentenza  n.  91  del  2018  -  allorche\u0027\nl\u0027istituto stesso della messa alla prova era censurato per l\u0027asserita\nviolazione della presunzione d\u0027innocenza -  la  Corte  ha  svolto  le\nseguenti considerazioni: \n      «se e\u0027 vero che nel procedimento di messa alla prova manca  una\ncondanna, e\u0027 anche vero che correlativamente manca un\u0027attribuzione di\ncolpevolezza: nei confronti dell\u0027imputato e  su  sua  richiesta  (non\nperche\u0027  e\u0027  considerato  colpevole),  in  difetto  di   un   formale\naccertamento  di  responsabilita\u0027,  viene  disposto  un   trattamento\nalternativo alla  pena  che  sarebbe  stata  applicata  nel  caso  di\nun\u0027eventuale condanna. \n    Con riferimento alla  mancanza  di  un  formale  accertamento  di\nresponsabilita\u0027  e  di  una  specifica  pronuncia  di  condanna,   la\nsospensione  del  procedimento  con  messa  alla  prova  puo\u0027  essere\nassimilata all\u0027applicazione  della  pena  su  richiesta  delle  parti\n(cosiddetto patteggiamento: art. 444 del codice di procedura penale),\nperche\u0027  entrambi  i  riti  speciali   si   basano   sulla   volonta\u0027\ndell\u0027imputato che, non contestando l\u0027accusa, in un caso si  sottopone\nal  trattamento  e   nell\u0027altro   accetta   la   pena.   Per   queste\ncaratteristiche  anche  il  patteggiamento  e\u0027  stato  sospettato  di\nillegittimita\u0027 costituzionale, sostenendosene  il  contrasto  con  la\npresunzione di  non  colpevolezza  contenuta  nell\u0027art.  27,  secondo\ncomma, della Costituzione, ma questa  Corte  con  piu\u0027  decisioni  ha\nritenuto la questione priva di fondamento (sentenza n. 313 del  1990;\nordinanza n. 399 del 1997). \n    In particolare e\u0027 stato escluso  che  nel  procedimento  previsto\ndall\u0027art. 444 del codice di procedura penale «vi sia  un  sostanziale\ncapovolgimento dell\u0027onere probatorio, contrastante con la presunzione\nd\u0027innocenza   contenuta   nell\u0027art.   27,   secondo   comma,    della\nCostituzione». In  effetti  -  ha  aggiunto  la  Corte  -  nel  nuovo\nordinamento  giuridico-processuale  «e\u0027  preponderante   l\u0027iniziativa\ndelle parti nel settore probatorio: ma  cio\u0027  non  immuta  affatto  i\nprincipi, nemmeno nello speciale procedimento in esame, dove anzi  il\ngiudice e\u0027 in primo luogo tenuto ad esaminare ex officio se sia  gia\u0027\nacquisita agli atti  la  prova  che  il  fatto  non  sussiste  o  che\nl\u0027imputato non lo ha commesso. Dopodiche\u0027, risultando negativa questa\nprima verifica, se  l\u0027imputato  ritiene  di  possedere  elementi  per\nl\u0027affermazione  della  propria  innocenza,  nessuno  lo   obbliga   a\nrichiedere l\u0027applicazione di una pena, ed egli ha a  disposizione  le\ngaranzie  del  rito  ordinario.  In   altri   termini,   chi   chiede\nl\u0027applicazione di una pena vuoi dire che rinuncia ad avvalersi  della\nfacolta\u0027 di contestare l\u0027accusa, senza che cio\u0027 significhi violazione\ndel principio di presunzione d\u0027innocenza, che continua a svolgere  il\nsuo ruolo fino a quando non sia irrevocabile la  sentenza»  (sentenza\nn. 313 del 1990). \n    Invero  la  possibilita\u0027  di  chiedere  i  riti  speciali,  e  in\nparticolare il patteggiamento o la  messa  alla  prova,  costituisce,\ncome generalmente si ritiene, una delle facolta\u0027 difensive  e  appare\nillogico considerare costituzionalmente illegittimi per la violazione\ndelle garanzie riconosciute all\u0027imputato questi procedimenti che sono\ndiretti ad assicurargli un trattamento piu\u0027 vantaggioso di quello del\nrito ordinario. \n    7.  -  Per  giungere  alla  conclusione  dell\u0027infondatezza  delle\nquestioni di legittimita\u0027 costituzionale degli articoli 464-quater  e\n464-quinquies del codice di procedura penale, in riferimento all\u0027art.\n27 della Costituzione, sarebbe sufficiente richiamare  gli  argomenti\ngia\u0027 utilizzati da questa Corte per decidere la questione relativa al\npatteggiamento, per vari aspetti  analoga.  Tuttavia  anche  altri  e\nassai consistenti argomenti  orientano  in  tal  senso  e  valgono  a\ndimostrare ulteriormente l\u0027infondatezza delle altre due questioni  di\nlegittimita\u0027 costituzionale sollevate dal giudice a quo. \n    La messa alla prova, anche se puo\u0027 assimilarsi al  patteggiamento\nper  la  base  consensuale  del  procedimento   e   del   conseguente\ntrattamento, presenta aspetti che  da  questo  la  differenziano,  al\npunto, come si vedra\u0027, da non consentire un riferimento  nei  termini\ntradizionali alle  categorie  costituzionali  penali  e  processuali,\nperche\u0027 il carattere innovativo della  messa  alla  prova  «segna  un\nribaltamento dei tradizionali sistemi  di  intervento  sanzionatorio»\n(Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 31  marzo  2016,\nn. 36272). \n    Come  hanno  riconosciuto  le  sezioni  unite  della   Corte   di\ncassazione, «[q]uesta  nuova  figura,  di  ispirazione  anglosassone,\nrealizza una rinuncia statuale alla potesta\u0027 punitiva condizionata al\nbuon esito di un periodo  di  prova  controllata  e  assistita  e  si\nconnota per una accentuata dimensione  processuale,  che  la  colloca\nnell\u0027ambito dei procedimenti speciali alternativi al giudizio  (Corte\ncostituzionale, n.  240  del  2015).  Ma  di  essa  va  riconosciuta,\nsoprattutto, la natura sostanziale. Da un lato, nuovo rito  speciale,\nin cui  l\u0027imputato  che  rinuncia  al  processo  ordinario  trova  il\nvantaggio di un trattamento sanzionatorio non detentivo;  dall\u0027altro,\nistituto che persegue scopi specialpreventivi in una fase anticipata,\nin cui viene «infranta» la sequenza cognizione-esecuzione della pena,\nin funzione del raggiungimento della risocializzazione del  soggetto»\n(Cass., sez. un., n. 36272  del  2016).  Da  qui  la  differenza  tra\nl\u0027istituto in esame e il patteggiamento, in quanto  la  sentenza  che\ndispone l\u0027applicazione della pena su richiesta delle parti, «pur  non\npotendo  essere  pienamente  identificata  con  una  vera  e  propria\nsentenza di condanna (cfr. sentenza n. 251 del 1991), e\u0027  tuttavia  a\nquesta «equiparata» ex art.  445  del  codice  di  procedura  penale»\n(ordinanza n. 73 del  1993)  e  conduce  all\u0027irrogazione  della  pena\nprevista per il reato contestato, anche se diminuita fino a un terzo,\nmentre l\u0027esito positivo della prova conduce ad una  sentenza  di  non\ndoversi procedere per estinzione del reato. \n    Inoltre la  sentenza  di  patteggiamento  costituisce  un  titolo\nesecutivo per l\u0027applicazione  di  una  sanzione  tipicamente  penale,\nmentre l\u0027ordinanza che dispone la sospensione del processo e  ammette\nl\u0027imputato alla prova non costituisce un titolo per  dare  esecuzione\nalle relative prescrizioni. Il trattamento programmato non e\u0027 infatti\nuna  sanzione  penale,  eseguibile  coattivamente,  ma  da\u0027  luogo  a\nun\u0027attivita\u0027 rimessa alla spontanea osservanza delle prescrizioni  da\nparte dell\u0027imputato, il quale  liberamente  puo\u0027  farla  cessare  con\nl\u0027unica conseguenza che il processo sospeso riprende il suo corso. \n    Si tratta  di  una  caratteristica  fondamentale,  perche\u0027  viene\nriservata alla volonta\u0027 dell\u0027imputato non soltanto la decisione sulla\nmessa alla prova ma anche la sua esecuzione». \n    Nella successiva sentenza n. 146 del 2022 la Corte costituzionale\nha sottolineato  che  «nella  messa  alla  prova  convivono  un\u0027anima\nprocessuale  e  una  sostanziale.  Da  un  lato,  l\u0027istituto  e\u0027  uno\nstrumento  di  definizione  alternativa  del  procedimento,  che   si\ninquadra a buon diritto tra i riti alternativi (sentenze  n.  14  del\n2020, n. 91 del 2018 e n. 240 del 2015); al contempo, esso disegna un\npercorso rieducativo e riparativo, alternativo  al  processo  e  alla\npena, ma con innegabili connotazioni sanzionatorie  (sentenza  n.  68\ndel 2019), che conduce, in caso di esito positivo, all\u0027estinzione del\nreato». \n    2.4 Fatte queste premesse, si deve rilevare che il divieto di una\nseconda concessione della sospensione con messa alla prova non soffre\neccezioni, se non quella introdotta dalla Corte costituzionale con la\nsentenza n. 174 del 2022 per le ipotesi di reati avvinti dal  vincolo\ndella continuazione. Il divieto (previsto  unicamente  per  la  messa\nalla prova per gli adulti, laddove quella propria del processo penale\nminorile non conosce alcun limite alla reiterazione) vale  infatti  a\nprescindere dalla natura - delittuosa o contravvenzionale,  dolosa  o\ncolposa  -  dei  reati  oggetto  dei  vari  procedimenti,  dall\u0027esito\npositivo o negativo della prima  messa  alla  prova,  dalla  distanza\ntemporale tra i vari procedimenti, dalla  circostanza  che  il  reato\noggetto del secondo procedimento sia in ipotesi stato commesso  prima\ndella prima sospensione con messa alla prova o dopo la stessa, ecc. \n    2.5 Tale divieto pare  violare  il  principio  della  presunzione\nd\u0027innocenza nella  misura  in  cui  pare  associare  un  giudizio  di\ncolpevolezza all\u0027ammissione dell\u0027imputato alla messa alla prova. \n    Detto in altri termini, la logica del divieto in  questione  pare\nessere  quella   di   non   consentire   una   seconda   applicazione\ndell\u0027istituto, sul presupposto che il soggetto che abbia commesso  un\nprimo reato e che in relazione allo stesso abbia evitato  -  seguendo\nil percorso della messa alla prova - la condanna e la pena non  possa\nfruire nuovamente di tale possibilita\u0027: logica che da un lato  lascia\ntrasparire una sorta di presunzione  di  colpevolezza  rispetto  alla\nprecedente  contestazione,  pur  a  fronte   di   una   sentenza   di\nproscioglimento per  l\u0027esito  positivo  della  messa  alla  prova,  e\ndall\u0027altro sminuisce la portata rieducativa della messa  alla  prova,\ncome se si trattasse solo  dell\u0027ennesimo  istituto  con  connotazione\npremiale e deflattiva. \n    2.7 Non paiono infatti ipotizzabili altre logiche sottostanti  al\ncitato divieto. \n    Anzi, una conferma in tal senso si ricava dai lavori  preparatori\ndella legge n. 67/2014. \n    La proposta di legge C331 presentata alla Camera dei  Deputati  -\ncosi\u0027 come la proposta C927, poi riunita - prevedeva: «La sospensione\ndel processo con messa alla prova dell\u0027imputato puo\u0027 essere  concessa\nuna sola volta. La sospensione  puo\u0027  tuttavia  essere  concessa  una\nseconda volta in relazione ai reati commessi anteriormente  al  primo\nprovvedimento di sospensione». \n    In seguito, era approvato l\u0027emendamento 2.101 - presentato  dagli\nstessi  relatori  -  per  effetto  del  quale  il  testo  era   cosi\u0027\nsostituito:  «la  sospensione  del  processo  con  messa  alla  prova\ndell\u0027imputato non puo\u0027 essere concessa piu\u0027 di due volte, ne\u0027 piu\u0027 di\nuna volta se tratta di reato della stessa indole». \n    Significativa appare l\u0027illustrazione in Assemblea da parte  della\nrelatrice in data 24 giugno 2013 (peraltro  sostanzialmente  identica\nsul  punto  a  quella  del  progetto  C  5019-bis  presentato   nella\nLegislatura  precedente):  «Il  Capo  II  introduce  nell\u0027ordinamento\nl\u0027istituto della sospensione del procedimento penale con  messa  alla\nprova. Scopo della nuova disciplina  -  ispirata  alla  probation  di\norigine anglosassone - e\u0027 quello di estendere l\u0027istituto, tipico  del\nprocesso minorile, anche al processo penale per adulti in relazione a\nreati di minor gravita\u0027. L\u0027istituto offre ai condannati per reati  di\nminore allarme sociale un percorso di re inserimento  alternativo  e,\nal contempo, svolge una funzione deflativa dei procedimenti penali in\nquanto e\u0027 previsto  che  l\u0027esito  positivo  della  messa  alla  prova\nestingua il reato con sentenza pronunciata dal giudice». \n    Significativo anche il contenuto della relazione  al  disegno  di\nlegge 925 al Senato: «La sospensione del procedimento con messa  alla\nprova puo\u0027 essere concessa per un massimo di due volte,  ma  per  una\nsoltanto in caso di recidiva specifica». \n    Nel  corso  del  successivo  esame  al  Senato  -   per   effetto\ndell\u0027approvazione dell\u0027emendamento 3.246 - era poi  limitata  in  via\ngenerale ad una volta la concessione della sospensione con messa alla\nprova. Il nuovo testo sarebbe poi stato approvato in seconda  lettura\ndalla Camera dei Deputati. \n    Ebbene, il riferimento nel corso dei citati  lavori  parlamentari\nai concetti di «condannati per reati di minore allarme sociale» e  di\n«recidiva specifica», da parte degli stessi relatori dei  disegni  di\nlegge, pare postulare il  riconoscimento  all\u0027ammissione  alla  messa\nalla prova di un valore di accertamento di colpevolezza che in teoria\nnon dovrebbe avere. \n    Analogamente, il  riferimento,  nella  versione  approvata  dalla\nCamera in prima lettura, al concetto di «reato della stessa  indole»,\nquale  condizione  ostativa  ad   una   seconda   concessione   della\nsospensione con messa alla prova, aveva senso solo  nella  misura  in\ncui si presupponesse che l\u0027imputato fosse colpevole del  reato  della\nstessa indole oggetto del primo procedimento;  diversamente  l\u0027indole\ndel reato non rileverebbe. Del resto, il concetto di «recidiva»  alla\nluce  dell\u0027ormai  consolidata  giurisprudenza  costituzionale  e   di\nlegittimita\u0027 postala un giudizio di maggior colpevolezza  (e  maggior\npericolosita\u0027) dell\u0027autore del reato. \n    2.8 Se quindi l\u0027istituto  della  messa  alla  prova  ha  tutti  i\nplurimi  profili  virtuosi  sopra  indicati  (finalita\u0027  rieducativa,\nfunzione  deflattiva,  vantaggio  per  l\u0027imputato),  l\u0027unica   logica\npossibile  (per  quanto  non  condivisibile)  del  divieto  di  nuova\nconcessione di cui all\u0027art. 168-bis, comma 4 del codice  penale  pare\nessere   quella   del    rimprovero/censura/giudizio    di    maggior\npericolosita\u0027 nei confronti del «recidivo», concetto cui non  a  caso\nsi fa riferimento anche nei lavori preparatori. \n    La circostanza che il divieto di nuova  concessione  della  messa\nalla prova prescinda dal profilo cronologico  del  reato  oggetto  di\ncontestazione e in particolare dal fatto che  il  reato  oggetto  del\nsecondo procedimento sia stato posto in  essere  prima,  o  viceversa\ndopo, la messa alla prova gia\u0027 svolta evidenzia chiaramente  come  la\nratio del citato divieto non possa essere ricercata  in  un\u0027eventuale\ngiudizio negativo da parte  dei  legislatore  circa  l\u0027efficacia  del\npercorso rieducativo gia\u0027 svolto (giudizio negativo che deve peraltro\nritenersi precluso una volta che sia stata  pronunciata  sentenza  di\nnon doversi procedere per l\u0027esito positivo della messa alla prova). \n    2.9 Occorre ancora precisare che l\u0027effetto preclusivo  in  ordine\nad una seconda concessione della sospensione  con  messa  alla  prova\nteoricamente e\u0027 ricollegato alla semplice ammissione gia\u0027 intervenuta\nin un precedente procedimento. Stando alla lettera  della  legge,  si\ndovrebbe  cioe\u0027  prescindere  da  quali  siano  stati  gli   sviluppi\nsuccessivi a detta ammissione. \n    Si deve tuttavia  ritenere,  in  una  lettura  costituzionalmente\norientata della norma. che tale preclusione non operi in una serie di\ncasi limite. \n    2.10.1  Ad  esempio.  qualora  il   reato   oggetto   de!   primo\nprocedimento nel quale l\u0027imputato ha gia\u0027  fruito  della  sospensione\ncon messa alla  prova  sia  successivamente  depenalizzato.  si  deve\nritenere (gia\u0027 sulla base del  dato  normativo  attuale)  che  quella\nprima ammissione non costituisca condizione ostativa ad  una  seconda\nconcessione. Il principio dell\u0027irrilevanza di precedenti condanne per\nreati poi depenalizzati - quale condizione ostativa alla  concessione\ndi nuovi benefici - e\u0027  ormai  consolidato  nella  giurisprudenza  di\nlegittimita\u0027 in materia di sospensione condizionale della pena e  non\nmenzione (Cass. Sez. 3, sentenza n. 8803  del  15  gennaio  2020  Rv.\n278268 - 01; Cass. Sez. 6, sentenza n. 16363 del 5 febbraio 2008  Rv.\n239555 - 01; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 18 del 27  novembre  2007  Rv.\n238876 - 01; Cass. Sez. 4, sentenza n. 10564 del 13 gennaio 2006  Rv.\n233713 - 01). L\u0027irrilevanza di  precedenti  condanne  per  reati  poi\ndepenalizzati e\u0027 stata espressamente affermata anche  in  materia  di\nrecidiva (Cass. Sez. 1 - sentenza n. 28203  del  30  marzo  2023  Rv.\n284823 - 01). \n    Sarebbe del resto assurdo negare ad un imputato l\u0027ammissione alla\nsospensione con messa alla prova per il solo fatto che egli ne  abbia\ngia\u0027 fruito in passato in relazione alla contestazione  di  un  fatto\normai considerato penalmente irrilevante dall\u0027ordinamento. \n    2.10.2 Ad analoga conclusione pare doversi pervenire con riguardo\nalle ipotesi in cui nel primo procedimento, a seguito dell\u0027ammissione\nalla messa alla prova, l\u0027imputato sia stato poi prosciolto ad esempio\nper il mutato regime della procedibilita\u0027. \n    Cosi\u0027, ad esempio, la Corte di Cassazione con la sentenza Sez.  4\n- n. 2577 del 9 gennaio 2024 Rv. 285700 - 01 - in un ipotesi in  cui.\ndopo la sentenza di  primo  grado  dichiarativa  dell\u0027estinzione  del\nreato per esito positivo della messa alla prova, il reato oggetto del\nprocesso (ex art. 590-bis del codice penale) era divenuto procedibile\na querela - ha ritenuto ammissibile il ricorso  e  poi  annullato  la\nsentenza di primo grado, dichiarando il  non  doversi  procedere  per\ndifetto di querela. In  una  simile  ipotesi,  sarebbe  irragionevole\nritenere che  in  un  eventuale  successivo  procedimento  l\u0027imputato\nincorrerebbe comunque nella  preclusione  di  cui  all\u0027art.  168-bis,\ncomma 4 del codice penale \n    2.10.3  A  maggior   ragione   sarebbe   irragionevole   ritenere\nsussistente la preclusione nel caso in cui nel primo  procedimento  -\ndopo l\u0027iniziale sospensione con messa alla prova  -  il  procedimento\nabbia ripreso il suo corso (la revoca della messa alla  prova  o  per\nl\u0027esito negativo della stessa) e poi l\u0027imputato sia stato assolto nel\nmerito. \n    2.10.4 Gli esempi sopra citati conducono a ritenere che - benche\u0027\nla lettera della norma ricolleghi la preclusione semplicemente ad una\nprecedente ammissione alla  sospensione  con  messa  alla  prova,  in\nrealta\u0027 tale effetto preclusivo presuppone che, pur dopo l\u0027ammissione\nalla messa alla prova, non vi sia stato  un  proscioglimento  per  un\ndiverso motivo e che il fatto per cui era  stata  disposta  la  messa\nalla prova sia tuttora rilevante. \n    2.10.5 Se questa e\u0027 la corretta interpretazione  della  norma  (e\nnon pare possibile interpretare diversamente la stessa  nel  rispetto\ndei principi costituzionali), nei restanti casi - ed  in  particolare\nquando il primo procedimento si sia  concluso  con  una  sentenza  di\nproscioglimento per l\u0027esito positivo della messa alla  prova  -  pare\naversi un\u0027ulteriore conforma circa il fatto che la preclusione di una\nnuova sospensione con messa alla prova sia  da  ricollegarsi  ad  una\nsorta di persistente sospetto circa il fatto che comunque il soggetto\navesse posto in essere il reato ascritto. \n    Nonostante l\u0027intervenuto proscioglimento, cioe\u0027, e benche\u0027  sotto\nogni diverso profilo - in base lane gia\u0027 citate sentenze della  Corte\ndi Cassazione - l\u0027Istituto della messa alla prova non postuli  alcuna\nvalutazione circa  il  merito  dell\u0027accusa,  se  non  in  termini  di\ndelibazione   preliminare   circa   l\u0027inesistenza   di    cause    di\nproscioglimento immediato ex art. 129 del codice di procedura  penale\n(percepibili ictu oculi, senza necessita\u0027 di  alcun  approfondimento,\nsecondo quanto affermato dalla Corte di Cassazione  a  Sezioni  Unite\nnella sentenza n.  35490  del  28  maggio  2009  Rv.  244274  -  01),\nnonostante tutto cio\u0027  il  soggetto  che  ne  abbia  fruito  si  vede\ncomunque  gravato  da  una  sorta  di   stigma   sotto   il   profilo\ndell\u0027impossibilita\u0027 di accedere nuovamente all\u0027istituto in questione:\nimpossibilita\u0027 che costituisce una sorta di effetto penale, non della\ncondanna, perche\u0027 condanna non vi e\u0027 stata  -  ma  dell\u0027ammissione  a\ntale particolare rito. \n    2.11 Cosi\u0027 ricostruito il quadro  normativa,  la  preclusione  in\nquestione pare violare il principio della presunzione d\u0027innocenza  di\ncui all\u0027art. 27, comma 2 della Costituzione  e  all\u0027art.  6,  par.  2\ndella Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell\u0027uomo  e  delle\nliberta\u0027 fondamentali. \n    La Corte costituzionale ha in piu\u0027  occasioni  affermato  che  la\ndichiarazione di estinzione  del  reato  [...]  comporta  normalmente\nl\u0027esclusione di ogni  effetto  pregiudizievole  -  anche  in  termini\nreputazionali - a carico di colui al quale  il  fatto  di  reato  sia\nstato in precedenza ascritto» (cosi\u0027, tra le altre, la  sentenza  231\ndel 2018, proprio in tema di messa alla prova). \n    La Corte di Strasburgo,  d\u0027altro  canto,  ha  in  piu\u0027  occasioni\nvalorizzato non solo  la  componente  procedurale,  ma  anche  quella\n«ultra-processuale» della presunzione d\u0027innocenza, che e\u0027 chiamata ad\noperare successivamente alla conclusione di un processo penale o alla\nsua interruzione, al fine di proteggere la reputazione della persona,\nin specie  contro  il  rischio  che  la  stessa  sia  trattata  dalle\nautorita\u0027 come se fosse colpevole del reato che le era stato ascritto\ne in relazione al quale e\u0027 stata assolta o ha comunque beneficiato di\nun\u0027interruzione del processo (cfr., tra le altre, la sentenza del  10\ngennaio 2024 nel caso U.Y. contro Turchia, par. 30 ss.;  la  sentenza\ndei 23 gennaio 2018 nel caso Seven contro Turchia, par. 43 ss.  e  54\nss.; la sentenza dei 12 luglio  2013  nel  caso  Allen  contro  Regno\nUnito, par. 93 ss.).  La  Corte  EDU  si  e\u0027  spesso  pronunciata  in\nrelazione a vicende in cui -  dopo  la  conclusione  di  un  processo\npenale con un\u0027assoluzione o un proscioglimento in  rito,  il  giudice\naveva  comunque  dovuto  pronunciarsi  in  relazione   alla   domanda\nrisarcitoria  proposta  dal   danneggiato   o   era   instaurato   un\nprocedimento amministrativo o disciplinare, sicche\u0027 si  profilava  un\nsecondo procedimento collegato  da  un  particolare  nesso  a  quello\npenale conclusosi con l\u0027assoluzione o interrottosi (e in cui  non  si\ntrattava di irrogare una sanzione sostanzialmente penale). \n    Alla luce  della  citata  ratio,  volta  a  proteggere  anche  la\npercezione dell\u0027imputato nel contesto sociale, pare corretto ritenere\nche la suddetta  portata  ultra-processuale  debba  valere  non  solo\nrispetto  alle  comunicazioni  o  ai  provvedimenti  delle  autorita\u0027\n(rispetto alle dichiarazioni pubbliche delle autorita\u0027 e\u0027 intervenuta\nanche la direttiva (UE) 343/2016, recepita in Italia con  il  decreto\nlegislativo n. 188/2021), ma anche, e  prima  ancora,  rispetto  alle\nconseguenze negative che siano previste  in  capo  al  soggetto  gia\u0027\nassolto o prosciolto dalle stesse norme  di  legge.  E  non  solo  in\neventuali procedimenti collegati a quello gia\u0027 conclusosi,  ma  anche\nad ulteriori procedimenti non aventi un particolare collegamento  con\nquello concluso, ma in cui comunque in  via  generale  il  precedente\nproscioglimento possa rilevare negativamente. \n    In particolare, l\u0027ammissione alla messa alla  prova  non  postula\nne\u0027  comporta  un  accertamento  di  responsabilita\u0027,  non   consente\nl\u0027irrogazione da parte del giudice di sanzioni accessorie e non  puo\u0027\nrilevare in termini di accertamento in un successivo giudizio  civile\nrisarcitorio o in un successivo procedimento disciplinare;  ne\u0027  puo\u0027\nrilevare come precedente giudiziario in  un  successivo  procedimento\npenale ai fini della sussistenza della recidiva o  della  valutazione\ndell\u0027abitualita\u0027 del comportamento ai  sensi  dell\u0027art.  131-bis  del\ncodice penale. Allo stesso modo non puo\u0027 comportare effetti  negativi\nin  successivi  procedimenti  penali  in   termini   di   preclusione\ndell\u0027accesso ad un rito alternativo, quale una nuova sospensione  del\nprocesso con messa alla prova. \n    2.12  Si  aggiunga   che   in   un\u0027eventuale   successiva   causa\nrisarcitoria il giudice puo\u0027 rivalutare  i  fatti  gia\u0027  oggetto  del\nprecedente processo penale (conclusosi con  l\u0027assoluzione  o  con  il\nproscioglimento in rito) ai fini  della  verifica  della  sussistenza\ndella   responsabilita\u0027    civile,    senza    effettuare,    neanche\nincidentalmente, un accertamento sulla responsabilita\u0027 penale  (Corte\ncostituzionale, sentenza n. 182 del 2021). Allo stesso modo  i  fatti\npotrebbero   essere   valutati   autonomamente   dall\u0027autorita\u0027   del\nprocedimento amministrativo o disciplinare. \n    Nel caso della nuova richiesta di messa alla prova,  viceversa  i\nprocedimento ha ad oggetto ti totalmente distinti da  quelli  oggetto\ndel precedente provvedimento (conclusosi con il  proscioglimento  per\nesito  positivo  della  messa  alla  prova;  inoltre,  nel  fascicolo\nprocessuale non vi sono, ne\u0027 avrebbero ragione di esservi,  gli  atti\ndel fascicolo d\u0027indagine del precedente procedimento; per di piu\u0027, la\nrichiesta di sospensione  con  messa  alla  prova,  dopo  la  riforma\noperata  dal  decreto  legislativo  n.  150/2022,  viene  normalmente\nrichiesta  in  sede  di  udienza  predibattimentale   (sono   infatti\npochissimi i reati, per i qua i e\u0027 possibile la messa alla prova, che\nrichiedano lo svolgimento dell\u0027udienza preliminare); in tale sede  il\ngiudice non dispone di poteri istruttori, per  cui  neppure  potrebbe\ndisporre  l\u0027acquisizione  degli  atti   d\u0027indagine   del   precedente\nprocedimento gia\u0027 conclusosi. Se anche il giudice potesse  farlo,  si\ntratterebbe irragionevolmente di rivalutare detti atti per  accertare\nincidentalmente la colpevolezza dell\u0027imputato per il  fatto  ascritto\nnel primo procedimento. \n    2.13 Si potrebbe obiettare che  l\u0027accesso  alla  sospensione  con\nmessa alla prova e\u0027 frutto di una libera  scelta  dell\u0027imputato,  nel\npieno esercizio delle  proprie  prerogative  difensive,  per  cui  lo\nstesso - come nel decidere di  richiedere  la  messa  alla  prova  va\nincontro per sua scelta  alla  prestazione  dei  lavori  di  pubblica\nutilita\u0027, che ha un indubbio carattere anche sanzionatorio, senza che\ncio\u0027 comporti una violazione della presunzione d\u0027innocenza  (sentenza\nn. 91 del 2018 della Corte  Costituzionale)  -  cosi  con  la  citata\nscelta accetterebbe anche la  conseguenza  della  preclusione  di  un\nnuovo possibile accesso alla messa alla prova in  altro  procedimento\nsuccessivo. \n    Tale argomentazione non pare pero\u0027 condivisibile. \n    Da un lato, i lavori  di  pubblica  utilita\u0027  e  in  generale  il\npercorso  programmato  dall\u0027UEPE   hanno   un\u0027indubbia   connotazione\nrieducativa, prima ancora che sanzionatoria; il divieto di una  nuova\nammissione alla messa alla prova viceversa non  ha  alcuna  finalita\u0027\nrieducativa, assumendo viceversa una  connotazione  stigmatizzante  e\ncomunque limitandosi a  comprimere  le  prerogative  difensive  e  le\npossibilita\u0027 di rieducazione del soggetto. \n    Dall\u0027altro lato, i lavori di pubblica utilita\u0027 e in  generale  lo\nsvolgimento del programma di trattamento si  collocano  temporalmente\nprima  della  sentenza  di   proscioglimento   (che   presuppone   la\nconclusione e il  buon  esito  della  prova);  il  divieto  di  nuova\nconcessione della sospensione con messa alla prova esplica invece  le\nsue  conseguenze  anche  e  soprattutto  dopo  la   conclusione   del\nprocedimento in cui si sia svolta la messa alla  prova,  per  cui  va\nincontro alle gia\u0027 menzionate criticita\u0027 legate  alla  portata  ultra\nprocessuale della presunzione d\u0027innocenza di cui all\u0027art. 6,  par.  2\nCEDU. \n    2.14 La disciplina censurata pare violare altresi\u0027 gli articoli 3\ne 27, comma 3 della Costituzione. \n    Il divieto di nuova concessione della sospensione con messa  alla\nprova pare irragionevole, sia  intrinsecamente  considerato,  sia  in\nrelazione alla mancanza di analogo divieto rispetto ad istituti  come\nl\u0027applicazione della pena su richiesta delle parti,  l\u0027oblazione,  il\ndecreto penale  e  l\u0027estinzione  del  reato  a  seguito  di  condotte\nriparatorie ex art. 162-ter del codice penale. \n    2.15  Sotto  il  primo  profilo,  come   rilevato   dalla   Corte\ncostituzionale nella sentenza  91  del  2018,  l\u0027innovativo  istituto\ndella messa alla prova presenta l\u0027indubbio vantaggio di perseguire in\nvia anticipata scopi specialpreventivi in chiave di risocializzazione\ndell\u0027imputato, offrendo al tempo stesso a quest\u0027ultimo  un  vantaggio\nin termini sanzionatori e allo Stato un  significativo  vantaggio  in\ntermini  di  deflazione  e  quindi  di  risparmio  di   energie   per\nl\u0027amministrazione   della   giustizia.   Tanto   premesso,    risulta\nirragionevole il limite posto dall\u0027art. 168-bis, comma 4  del  codice\npenale all\u0027accesso ad un simile istituto, ricco di connotati positivi\n(sia  per   l\u0027imputato,   sia   per   l\u0027ordinamento,   sia   per   lo\nStato-Amministrazione), ma soprattutto profondamente ispirato da  una\nfinalita\u0027 rieducatrice e connotato da  ottime  potenzialita\u0027  in  tal\nsenso, in ragione del percorso mirato e assistito elaborato dall\u0027Uepe\nper il  singolo  soggetto.  Il  citato  divieto  risulta  tanto  piu\u0027\nirragionevole nella misura in cui  e\u0027  assoluto:  non  distingue  ne\u0027\nsotto  il  profilo  della  natura  dei  reati  ascritti  (delitti   o\ncontravvenzioni),  ne\u0027  sotto  il  profilo  dell\u0027elemento  soggettivo\n(reati dolosi o colposi), ne\u0027 sotto il profilo  della  datazione  dei\nreati ascritti  (precedenti  o  successivi  al  percorso  rieducativo\nsvolto durante la prima messa  alla  prova),  ne\u0027  sotto  il  profilo\ndell\u0027esito (positivo o negativo) della precedente messa  alla  prova,\nne\u0027  sotto  il  profilo  del  lasso  temporale  ormai  decorso  dalla\nprecedente messa alla prova. Ove il divieto fosse rimosso, il giudice\npotrebbe viceversa valutare alla luce di  tutte  le  circostanze  del\ncaso concreto se sia possibile o meno una prognosi favorevole per  il\nfuturo ai sensi dell\u0027art. 464-quater, comma 3 del codice di procedura\npenale. \n    2.16 Sotto il secondo profilo, si deve rilevare che,  mentre  nel\npatteggiamento l\u0027imputato si limita  a  concordare  con  il  Pubblico\nMinistero  l\u0027applicazione  di  una  determinata  pena,  eventualmente\noggetto  anche  di  sospensione  condizionale,  sulla  base   di   un\nprovvedimento equiparato a una sentenza di  condanna,  senza  neppure\ndover necessariamente risarcire la persona offesa, nella  messa  alla\nprova l\u0027imputato  aderisce  ad  un  apposito  percorso  che  comporta\nl\u0027adempimento di una serie di obblighi risarcitori  e  riparateli  in\nfavore  della  persona  offesa  e  della  collettivita\u0027,  con   esiti\noggettivamente e agevolmente verificatili (sentenza 231 del 2018 gia\u0027\ncitata). A fronte di tale significativa differenza, pare illogico che\nl\u0027imputato non incontri alcun limite circa il numero di volte in  cui\npossa fare accesso al rito del  patteggiamento  e,  viceversa,  possa\naccedere una sola volta alla messa alla prova  (che  pur  prevede  la\nriparazione del danno, la  prestazione  di  lavori  in  favore  della\ncollettivita\u0027,  l\u0027assistenza  da  parte  del  servizio  sociale,   il\nmonitoraggio costante da parte delle autorita\u0027). \n    Lo stesso dicasi in relazione al raffronto con gli altri istituti\nsopra citati (decreto penale, oblazione,  estinzione  del  reato  per\ncondotte riparatorie). \n    2.17 E ancora, pare irragionevole che un soggetto quale l\u0027attuale\nimputato, che puo\u0027 in astratto beneficiare  anche  della  sospensione\ncondizionale della pena (l\u0027unica risultanza del certificato penale di\nD.S. e\u0027 costituita dall\u0027ordinanza del...  di  ammissione  alla  messa\nalla  prova,  con  la  successiva  sentenza  del...  di  non  doversi\nprocedere per estinzione del reato per l\u0027esito positivo  della  messa\nalla prova), non possa viceversa accedere alla sospensione con  messa\nalla prova. \n    L\u0027ordinamento consente cioe\u0027 l\u0027applicazione di un istituto  -  la\nsospensione condizionale della pena - che consiste sostanzialmente in\nuna «astensione a tempo dall\u0027esecuzione della  pena»  (ordinanza  296\ndel  2005  della   Corte   costituzionale)   e   che   non   richiede\nnecessariamente il rispetto  di  prescrizioni  o  lo  svolgimento  di\nlavori di pubblica  utilita\u0027;  preclude  viceversa  l\u0027accesso  ad  un\nistituto, la sospensione del procedimento con messa alla  prova,  che\nsi  connota  per   la   riparazione/risarcimento   del   danno,   per\nun\u0027assistenza  ed  un  monitoraggio  continui,  per   il   necessario\nsvolgimento di lavori a vantaggio della collettivita\u0027. \n3.  Non  manifesta  infondatezza.  La  questione  sollevata  in   via\nsubordinata \n    3.1 Si dubita della legittimita\u0027 costituzionale  della  nonna  di\ncui all\u0027art. 168-bis, comma 4 del codice penale nella  parte  in  cui\nesclude che possa essere concessa una nuova volta la sospensione  con\nmessa alla prova, pur quando siano gia\u0027  decorsi  piu\u0027  di  tre  anni\ndalla sentenza di proscioglimento per l\u0027esito  positivo  della  messa\nalla prova emessa  nel  procedimento  in  cui  l\u0027imputato  era  stato\nprecedentemente ammesso a fruire dell\u0027istituto. \n    3.2 Nell\u0027ipotesi cioe\u0027 in cui si ritenesse legittimo  il  divieto\ndi un secondo accesso alla messa alla prova, pare  che  l\u0027assolutezza\ndi  tale  divieto  (pur  con  l\u0027eccezione  introdotta   dalla   Corte\ncostituzionale con la sentenza 174 del 2022)  sia  irragionevole,  in\nparticolare nella misura in cui - pur con il decorso di  un  notevole\nlasso di tempo - tale divieto non venga meno. \n    3.3 Non consentire, neppure dopo un apprezzabile lasso temporale,\nun nuovo accesso alla messa alla prova significa infatti disconoscere\nl\u0027essenziale profilo rieducativo della stessa e/o presumere, rispetto\nal soggetto che abbia gia\u0027 sperimentato tale percorso,  l\u0027inefficacia\nrieducativa e preventiva dell\u0027istituto, senza limiti di tempo,  cosi\u0027\nin definitiva negando in radice  una  possibilita\u0027  di  miglioramento\ndella persona umana. \n    3.4 In proposito, si  deve  rilevare  che  la  messa  alla  prova\npropria del processo penale minorile (articoli  28  ss.  decreto  del\nPresidente della Repubblica n.  448/1988),  cui  si  e\u0027  ispirata  la\nriforma operata dalla legge  n.  67/2014,  non  conosce  limiti  alla\nreiterazione. Se e\u0027 vero che il soggetto minorenne e\u0027  caratterizzato\nda una personalita\u0027 fluida ed ancora in fieri, cio\u0027 non significa che\nper l\u0027adulto non vi siano viceversa margini per un  miglioramento  in\ntermini di risocializzazione. \n    D\u0027altro canto, la Corte di Cassazione ha  recentemente  affermato\nche il soggetto adulto che abbia gia\u0027 fruito  della  sospensione  nel\nprocesso minorile (cio\u0027 che potrebbe in ipotesi essere avvenuto anche\ndopo il  compimento  della  maggiore  eta\u0027  da  parte  dell\u0027imputato,\nrilevando solo l\u0027eta\u0027 al momento del fatto e non  quella  al  momento\ndel processo) non e\u0027 per cio\u0027 solo escluso  dall\u0027accesso  alla  messa\nalla prova ex articoli 168-bis ss. del  codice  penale  (sentenza  n.\n29652 del 2024, allo stato non massimata). \n    3.5 Inoltre, nella materia contigua delle misure  alternative  al\ncarcere e  in  particolare  dell\u0027affidamento  in  prova  al  servizio\nsociale,  l\u0027art.   58-quater,   legge   n.   354/1975   prevede   che\nl\u0027affidamento  in  prova  al  servizio  sociale  nei  casi   previsti\ndall\u0027art. 47, la detenzione domiciliare e la semiliberta\u0027 non possano\nessere concessi piu\u0027 di una volta solo con riguardo al condannato cui\nsia stata applicata la recidiva reiterata. \n    Anche il divieto di  concessione  di  benefici  di  cui  all\u0027art.\n58-quater legge n. 354/975, previsto nei confronti di chi  sia  stato\nritenuto colpevole del reato di evasione (comma 1) e nei confronti di\ncolui  cui  sia   stata   revocata   una   misura   alternativa   per\nl\u0027incompatibita\u0027 del comportamento tenuto con la  prosecuzione  della\nmisura (comma 2) - opera per un periodo di tempo [imitato  (tre  anni\ndal momento in cui e\u0027 ripresa l\u0027esecuzione  della  custodia  o  della\npena o e\u0027 stato emesso il provvedimento di revoca indicato nel  comma\n2). \n    3.6 Si rilevi ancora che, nel caso della sospensione del processo\ncon messa alla prova,  l\u0027esito  positivo  della  prova  determina  la\npronuncia di una sentenza di non  doversi  procedure  e  non  di  una\nsentenza di condanna. In relazione a tale pronuncia il  soggetto  non\npuo\u0027 dunque neppure conseguire la  riabilitazione  e  la  conseguente\nestinzione degli effetti  penali  della  condanna,  per  cui  neppure\nl\u0027eventuale riabilitazione puo\u0027 riaprire l\u0027accesso all\u0027istituto della\nmessa  alla  prova  per  chi  ne  abbia  gia\u0027  fruito  (la  Corte  di\nCassazione, con la sentenza Sez. 4, n. 7668 del 6 febbraio 2019 - Rv.\n275130 - 01, ha ad esempio  affermato  che  «La  non  menzione  della\ncondanna  nel  certificato  del  casellario  giudiziale  puo\u0027  essere\nconcessa [...] a chi abbia riportato una precedente condanna  per  la\nquale sia intervenuta pronuncia di riabilitazione»). \n    3.7  Complessivamente,  dunque,  la  circostanza  che  la   norma\ncensurata non contempli alcun limite temporale al  divieto  di  nuova\nmessa alla prova pare determinare una violazione degli articoli  3  e\n27, comma 3 della Costituzione. \n    3.8 Quanto al rimedio appropriato per la violazione dei  principi\ncostituzionali qui denunciata, si chiede  alla  Corte  costituzionale\nuna pronuncia che limiti ad un periodo di tre anni  dalla  precedente\nsentenza di proscioglimento per l\u0027esito  positivo  della  messa  alla\nprova  la  durata  del  divieto  di  nuovo  accesso  all\u0027istituto  in\nquestione. \n    Si prevedrebbe cosi\u0027 per il divieto in questione la stessa durata\nprevista dal citato art. 58-quater, legge n. 354/1975 per il  divieto\ndi concessione dei benefici penitenziari e delle  misure  alternative\nalla detenzione, istituti connotati  non  solo  da  un  significativo\nvantaggio per l\u0027interessato,  ma  anche  da  una  spiccata  finalita\u0027\nrieducativa, esattamente come la sospensione  con  messa  alla  prova\n(sia pur in una  diversa  fase  della  sequenza  penale).  Lo  stesso\ntermine di tre anni e\u0027 del resto previsto dall\u0027art.  179  del  codice\npenale anche per la richiesta della riabilitazione. \n    Si tratta di una soluzione «costituzionalmente  adeguata»  tratta\nda una disciplina gia\u0027 esistente. che  consentirebbe  alla  Corte  di\nporre rimedio nell\u0027immediato al vulnus riscontrato, fatta  salva  «la\npossibilita\u0027 per il legislatore di intervenire in qualsiasi momento a\nindividuare, nell\u0027ambito della propria discrezionalita\u0027, altra, e  in\nipotesi piu\u0027  congrua  -  soluzione  [...],  purche\u0027  rispettosa  dei\nprincipi costituzionali» (sentenza n. 222 del 2018). \n3. Possibilita\u0027 di un\u0027interpretazione conforme \n    Non risultano percorribili interpretazioni conformi  della  norma\nora censurata alle citate disposizioni della Costituzione,  chiaro  e\nunivoco essendo il dato letterale, in base al quale  «La  sospensione\ndel procedimento con messa alla prova dell\u0027imputato non  puo\u0027  essere\nconcessa piu\u0027 di una volta». \n    Detta disposizione e\u0027  peraltro  interpretata  in  modo  costante\ndalla giurisprudenza in conformita\u0027  al  citato  dato  letterale.  La\nstessa Corte costituzionale  nella  sentenza  n.  174/2022  ha  mosso\nimplicitamente dal presupposto che un soggetto non possa accedere una\nseconda volta all\u0027istituto della messa alla prova. \n\n \n                              P. Q. M. \n \n    Visti gli articoli  134  della  Costituzione,  23  ss.  legge  n.\n87/1953, \n    ritenuta la questione rilevante e non manifestamente infondata, \n    solleva questione di legittimita\u0027 costituzionale, per  violazione\ndegli articoli 3, 27 comma 2, 27 comma 3  e  117  della  Costituzione\n(l\u0027art. 117 della Costituzione in relazione all\u0027art. 6,  paragrafo  2\ndella Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell\u0027uomo  e  delle\nliberta\u0027 fondamentali) - della norma di cui all\u0027art. 168-bis, comma 4\ndel  codice  penale  nella  parte  in  cui  prevede  il  divieto   di\nconcessione una ulteriore volta  della  sospensione  con  messa  alla\nprova dell\u0027imputato anche per l\u0027ipotesi in cui il procedimento in cui\nla messa alla prova era gia\u0027  stata  concessa  si  sia  concluso  con\nsentenza di proscioglimento; \n    in subordine della norma di cui all\u0027art.  168-bis,  comma  4  del\ncodice penale nella parte in cui esclude che  possa  essere  concessa\nun\u0027ulteriore volta la messa alla prova, pur dopo  che  siano  decorsi\ntre anni dalla sentenza di proscioglimento per estinzione  del  reato\nper l\u0027esito positivo della messa alla prova, \n    per violazione degli articoli 3 e 27 comma 3 della Costituzione; \n    sospende  il  giudizio  in  corso  ed  i  relativi   termini   di\nprescrizione, fino  alla  definizione  del  giudizio  incidentale  di\nlegittimita\u0027 costituzionale. \n    Dispone l\u0027immediata trasmissione alla Corte costituzionale  della\npresente ordinanza e degli atti del procedimento,  comprensivi  della\ndocumentazione  attestante  il   perfezionamento   delle   prescritte\ncomunicazioni e notificazioni di cui al successivo capoverso. \n    Manda  alla  Cancelleria  per  la  notificazione  della  presente\nordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri,  nonche\u0027  per  la\ncomunicazione ai Presidenti della Camera dei Deputati  e  del  Senato\ndella Repubblica e  per  la  successiva  trasmissione  del  fascicolo\nprocessuale alla Corte costituzionale. \n    Da\u0027 atto, anche ai fini di cui all\u0027art. 23,  comma  4,  legge  n.\n87/1953, che la presente ordinanza e\u0027 stata letta in udienza  e  che,\npertanto, essa deve intendersi notificata a coloro che sono o  devono\nconsiderarsi presenti, ex art. 148, comma 5 del codice  di  procedura\npenale. \n      Firenze, 28 ottobre 2024 \n \n                         Il Giudice: Attina\u0027","elencoNorme":[{"id":"62207","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"cp","denominaz_legge":"codice penale","data_legge":"","data_nir":"","numero_legge":"","descrizionenesso":"","legge_articolo":"168","specificaz_art":"bis","comma":"4","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":""}],"elencoParametri":[{"id":"78694","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"3","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"78695","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"27","specificaz_art":"","comma":"2","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"78696","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"27","specificaz_art":"","comma":"3","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"78697","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"117","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"in relazione all\u0027","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"78698","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"cedu","descriz_costit":"Convenzione per la salvaguardia diritti dell\u0027uomo e libertà fondamentali","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"6","specificaz_art":"par. 2","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","unique_identifier":""}],"elencoParti":[]}}"
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