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Pietro Carlo Pucci (ricorrente)\ncontro Terna - Rete elettrica nazionale S.p.a. (partita iva, codice\nfiscale ed iscrizione nel Registro delle imprese di Roma n.\n05779661007) e Terna rete italia S.p.a. (partita iva, codice fiscale\ned iscrizione nel Registro delle imprese di Roma n. 117991887000)\nrappresentate e difese dagli avvocati Velia Loria, Maurizio Carbone,\nprof. Fabrizio Marinelli e prof. Maria Cristina Cervale; Regione\nLazio (codice fiscale 80143490581); Comune Di Civitavecchia (codice\nfiscale n. 02700960582). \n Premesso che con ricorso depositato in data 24 dicembre 2021\nl\u0027Universita\u0027 agraria di Civitavecchia ha adito questo commissariato\nper far accertare la qualitas soli degli immobili su cui insiste il\ntratto di elettrodotto a 132 kV «Civitavecchia-Palidoro» in\nterritorio di Civitavecchia. \n Si e\u0027 costituita in giudizio la societa\u0027 Terna deducendo che\nl\u0027articolo 13-bis della legge 34 del 27 aprile 2022 aveva eliminato\nla richiesta di autorizzazioni. \n Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso con vittoria delle spese\ndi lite. \n All\u0027udienza del 14 aprile 2025 la causa veniva trattenuta in\ndecisione con concessione alle parti del termine di giorni sessanta\nper note conclusionali. \n \n Diritto \n \n 1. Esaminati gli atti del procedimento, ritiene il giudicante di\ndover sollevare - d\u0027ufficio - la questione di legittimita\u0027\ncostituzionale dell\u0027articolo 13-bis, comma 1-ter, del decreto-legge\nn. 17 del 1° marzo 2022, convertito con legge n. 34/2022, che cosi\u0027\ndispone «1. Al testo unico delle disposizioni legislative e\nregolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita\u0027, di\ncui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327,\nsono apportate le seguenti modificazioni: \n a) all\u0027articolo 4, dopo il comma 1-bis sono inseriti i\nseguenti: \n «1-ter. Fermo restando il rispetto della normativa\npaesaggistica, si intendono di norma compatibili con l\u0027esercizio\ndell\u0027uso civico gli elettrodotti di cui all\u0027articolo 52-quinquies,\ncomma 1, fatta salva la possibilita\u0027 che la regione, o un comune da\nessa delegato, possa esprimere caso per caso una diversa valutazione,\ncon congrua motivazione, nell\u0027ambito del procedimento autorizzativo\nper l\u0027adozione del provvedimento che dichiara la pubblica utilita\u0027\ndell\u0027infrastruttura. 1-quater. Fermo restando il rispetto della\nnormativa paesaggistica, si intendono sempre compatibili con\nl\u0027esercizio dell\u0027uso civico le ricostruzioni di elettrodotti aerei o\ninterrati, gia\u0027 esistenti, di cui all\u0027articolo 52-quinquies, comma 1,\nche si rendano necessarie per ragioni di obsolescenza, purche\u0027 siano\nrealizzate con le migliori tecnologie esistenti e siano effettuate\nsul medesimo tracciato della linea gia\u0027 esistente o nelle sue\nimmediate adiacenze». \n La legge sopra richiamata stabilisce la compatibilita\u0027 - in\nastratto - degli elettrodotti impedendo cosi\u0027 l\u0027applicazione della\nnormativa nazionale e regionale in materia di usi civici. \n 2. La questione e\u0027 rilevante ai fini del presente giudizio. \n Si legge infatti nella comparsa conclusionale depositata dalla\nsocieta\u0027 Terna «Sul primo profilo, lo stesso CTU ritiene che\n«l\u0027elettrodotto esclusa la limitata superficie di ancoraggio dei\ntralicci al suolo, non interferisce con l\u0027esercizio dei diritti\ncollettivi»; il che, letto alla luce del comma 1-ter dell\u0027art. 13-bis\ndella legge 27 aprile 2022, n. 34, fa ritenere compatibile con\nl\u0027esercizio dell\u0027uso civico l\u0027elettrodotto in questione, anche\nperche\u0027 non risulta che la Regione abbia mai espresso una diversa\nmotivazione. \n Sul secondo profilo, si\u0027 rileva come i lavori di manutenzione\nstraordinaria trovino precisa descrizione nella fattispecie di cui al\ncomma 1-quater del citato art. 13-bis .... Il caso in esame rientra\nin modo paradigmatico nella previsione legislativa. \n Si tratta della ricostruzione di un elettrodotto obsolescente,\nrisalente al 1938, da realizzarsi con le necessarie innovazioni\ntecnologiche sul medesimo tracciato. Dunque, tale ricostruzione e\u0027\n«sempre compatibile con l\u0027esercizio dell\u0027uso civico». Con la\nconseguenza che non e\u0027 necessario il mutamento di destinazione d\u0027uso\ne che tale compatibilita\u0027 si estende non solo all\u0027elettrodotto nella\nsua nuova configurazione ma anche ai necessari lavori di\nricostruzione per obsolescenza». Dunque questo giudice dovrebbe\nlimitarsi a prendere atto della valutazione di astratta\ncompatibilita\u0027 delle opere fatta dal legislatore senza tener conto\ndella normativa in materia di usi civici che esige, nei casi in\nquestione, un provvedimento di mutamento di destinazione d\u0027uso ai\nsensi dell\u0027art. 12, secondo comma, della legge 16 giugno 1927, n.\n1766, che nel vietare ai Comuni ed alle associazioni di alienare o\nmutare di destinazione i terreni di cui alla lettera a) del\nprecedente art. 11, e cioe\u0027 quelli convenientemente utilizzabili come\nbosco o come pascolo permanente, fa salvo il caso in cui\nl\u0027alienazione o il mutamento siano autorizzati dal ministero per\nl\u0027economia nazionale (poi ministero dell\u0027agricoltura, oggi Regione),\ne dell\u0027art. 41 del regolamento per la esecuzione della predetta legge\nregio decreto 26 febbraio 1928, n. 332. \n Nel caso in esame difettando tali autorizzazioni l\u0027opera sarebbe\nillegittima e non potrebbe incidere validamente sulle proprieta\u0027\ncollettive. \n In altri termini, applicando tale disposizione alla fattispecie\nin esame, i beni gravati da usi civici verrebbero sottratti alla loro\ndestinazione senza osservare le forme ed i limiti previsti dalla\nnormativa in materia. \n Conseguentemente questo Commissario, in considerazione della\nvalutazione di compatibilita\u0027 delle opere con gli usi civici,\ndovrebbe respingere il ricorso con cui e\u0027 stata dedotta la\nillegittimita\u0027 dell\u0027occupazione dei terreni. \n L\u0027univocita\u0027 della previsione legislativa non consente diverse\ninterpretazioni e la sdemanializzazione deriva direttamente dalla\nlegge impugnata. \n Neppure e\u0027 necessario svolgere alcuna attivita\u0027 istruttoria\nessendo pacifici i fatti di causa e l\u0027originaria presenza degli usi\ncivici tanto che la causa, sull\u0027accordo delle parti, veniva\ntrattenuta in decisione. \n 3. La questione poi non e\u0027 manifestamente infondata. \n 4. Invero, in data 1° marzo 2022, veniva emanato il decreto-legge\nn. 17 contenente «Misure urgenti per il contenimento dei costi\ndell\u0027energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle\nenergie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali». \n In sede di conversione in legge del detto decreto con la legge 27\naprile 2022, n. 34 veniva introdotta la norma oggi censurata. \n La Corte Costituzionale ha precisato che «Gli emendamenti alla\nlegge di conversione del decreto-legge devono riguardare lo stesso\noggetto di quest\u0027ultimo, a pena di illegittimita\u0027 costituzionale. \n In questo modo si realizza un concorso di fonti, la prima\ngovernativa e la seconda parlamentare, nella disciplina del medesimo\noggetto. La legge di conversione, infatti, riveste i caratteri di una\nfonte funzionalizzata e specializzata, volta alla stabilizzazione del\ndecreto-legge, con la conseguenza che non puo\u0027 aprirsi ad oggetti\neterogenei rispetto a quelli in esso presenti, ma puo\u0027 solo contenere\ndisposizioni coerenti con quelle originarie dal punto di vista\nmateriale o finalistico, essenzialmente per evitare che il relativo\niter procedimentale semplificato, previsto dai regolamenti\nparlamentari, possa essere sfruttato per scopi estranei a quelli che\ngiustificano il decreto-legge, a detrimento delle ordinarie dinamiche\ndi confronto parlamentare» (sent. num. 0044 del 2025 - precedenti: S.\n146/2024 - mass. 46357; S. 215/2023 - mass. 45890; S. 113/2023 -\nmass. 45571; S. 245/2022 - mass. 45226; S. 210/2021 - mass.; S.\n226/2019 - mass. 41887). \n Dunque, gli emendamenti alla legge di conversione del\ndecreto-legge devono riguardare lo stesso oggetto di quest\u0027ultimo. \n In questo modo si realizza un concorso di fonti, la prima\ngovernativa e la seconda parlamentare, nella disciplina del medesimo\noggetto (precedenti: S. 215/2023 - mass. 45890; S. 113/2023 - mass.\n45571). \n Invece la norma censurata, da un lato, e\u0027 estranea alla materia\noggetto del decreto-legge volta a fronteggiare l\u0027aumento dei costi\ndell\u0027energia con misure puntuali dirette ad una riduzione immediata\ndei costi dell\u0027energia per famiglie ed imprese. \n E\u0027 evidente che la materia delle espropriazioni per pubblica\nutilita\u0027 esula da tale ambito. \n Dunque, manca un nesso di interrelazione tra le disposizioni\nincorporate nella legge di conversione e quelle dell\u0027originario\ndecreto-legge. \n Soprattutto difettano i presupposti della necessita\u0027 e\ndell\u0027urgenza di provvedere tramite l\u0027utilizzazione di uno strumento\neccezionale quale il decreto-legge riguardando la previsione opere\nche non si sa se e quando verranno realizzate nel futuro. \n Si e\u0027 avuto pertanto un difetto di omogeneita\u0027 delle norme\nintrodotte in sede di conversione con violazione dell\u0027art. 77,\nsecondo comma, Costituzione. \n 5. Deve inoltre osservarsi che la materia degli usi civici e\u0027\ndisciplinata in modo tendenzialmente esaustivo da norme statali:\nlegge 16 giugno 1927, n. 1766 e regolamento approvato con R.D. n. 322\ndel 1928 e legge n. 168/2017. \n La disciplina censurata elude completamente tale normativa\nstabilendo una compatibilita\u0027 «in astratto» delle «infrastrutture\nlineari energetiche» di cui all\u0027articolo 52, quinquies, decreto del\nPresidente della Repubblica n. 327/2001 con gli usi civici. \n Essa, ad avviso di questo Commissario, presenta plurimi aspetti\ndi incostituzionalita\u0027. \n 6. Innanzitutto per violazione dell\u0027articolo 9 della\nCostituzione. \n Deve rilevarsi che con la legge costituzionale 11 febbraio 2022,\nn. 1 (Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di\ntutela dell\u0027ambiente), la tutela dell\u0027ambiente e\u0027 stata espressamente\ninserita nelle previsioni di cui all\u0027art. 9 Cost. \n La disciplina degli usi civici ha una forte valenza ambientale. \n Infatti, gia\u0027 con l\u0027articolo 1, lettera h), della legge 8 agosto\n1985, n. 431, sono state sottoposte a vincolo paesaggistico, ai sensi\ndella legge 29 giugno 1939, n. 1497 «le aree assegnate alle\nUniversita\u0027 agrarie e le zone gravate da usi civici». \n Tale previsione viene ribadita dall\u0027articolo 142 del decreto\nlegislativo n. 42 del 2004 che dichiara di interesse paesaggistico,\ntra le altre, «le aree assegnate alle universita\u0027 agrarie e le zone\ngravate da usi civici» (lettera f) che quindi vengono inserite nel\nCodice dei beni culturali e del paesaggio. \n Infine, l\u0027articolo 3, comma VI, della legge n. 168/2017 ha\nstabilito che «6. Con l\u0027imposizione del vincolo paesaggistico sulle\nzone gravate da usi civici di cui all\u0027articolo 142, comma 1, lettera\nh), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto\nlegislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l\u0027ordinamento giuridico\ngarantisce l\u0027interesse della collettivita\u0027 generale alla\nconservazione degli usi civici per contribuire alla salvaguardia\ndell\u0027ambiente e del paesaggio. Tale vincolo e\u0027 mantenuto sulle terre\nanche in caso di liquidazione degli usi civici». \n La funzione di tutela dell\u0027ambiente svolta dagli usi civici e\u0027\nstata poi magistralmente ricostruita dalla giurisprudenza della Corte\ncostituzionale (si vedano per tutte l\u0027ordinanza n. 316 del 1998 e le\nsentenze nn. 46/95 e 133/93). \n La Corte Costituzionale ha evidenziato un «interesse unitario\ndella comunita\u0027 nazionale alla conservazione degli usi civici, in\nquanto e nella misura in cui concorrono a determinare la forma del\nterritorio su cui si esercitano, intesa quale prodotto di \"una\nintegrazione fra uomo e ambiente naturale\"» (sentenza n. 46 del\n1995). \n Essi incidono sull\u0027ambiente e sul paesaggio, perche\u0027\ncontribuiscono alla salvaguardia di questi ultimi. \n In particolare, la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 391\ndel 1989, ha affermato che nell\u0027ordinamento costituzionale vigente\nprevale - nel caso dei beni civici - l\u0027interesse «di conservazione\ndell\u0027ambiente naturale in vista di una [loro] utilizzazione, come\nbeni ecologici, tutelato dall\u0027articolo 9, secondo comma, Cost.». \n In sostanza, e\u0027 lo stesso aspetto del territorio, per i contenuti\nambientali e culturali che contiene, che e\u0027 di per se\u0027 un valore\ncostituzionale (sentenza n. 367 del 2007). \n Anche la Corte di Cassazione ha ricostruito la nozione di bene\npubblico «quale strumento finalizzato alla realizzazione di valori\ncostituzionali» (Corte di Cassazione, Sezioni unite civili, sentenza\nn. 3811 del 2011). \n Nel caso di specie invece la previsione di una compatibilita\u0027\nastratta degli elettrodotti con gli usi civici esclude, a priori,\nqualsiasi considerazione degli stessi sotto il profilo ambientale. \n 7. La previsione di una compatibilita\u0027 astratta degli\nelettrodotti con gli usi civici viola altresi\u0027 il diritto\ncostituzionale di difesa sancito dall\u0027articolo 24 della Costituzione. \n Tale norma e\u0027 infatti posta a presidio del diritto alla tutela\ngiurisdizionale (ordinanza n. 32 del 2013), assumendo cosi\u0027 una\nvalenza processuale (ordinanze n. 244 del 2009 e n. 180 del 2007). \n In particolare, l\u0027art. 24, come pure il successivo art. 113\nCost., enunciano il principio dell\u0027effettivita\u0027 del diritto di\ndifesa, il primo in ambito generale, il secondo con riguardo alla\ntutela contro gli atti della pubblica amministrazione, ed entrambi\ntali parametri sono volti a presidiare l\u0027adeguatezza degli strumenti\nprocessuali posti a disposizione dall\u0027ordinamento per la tutela in\ngiudizio dei diritti, operando esclusivamente sul piano processuale\n(in tal senso, ex plurimis, sentenza n. 20 del 2009). \n Ne deriva che la violazione di tale parametro costituzionale puo\u0027\nconsiderarsi sussistente nei casi di «sostanziale impedimento\nall\u0027esercizio del diritto di azione garantito dall\u0027art. 24 della\nCostituzione» (sentenza n. 237 del 2007) o di imposizione di oneri\ntali da compromettere irreparabilmente la tutela stessa (ordinanza n.\n213 del 2005). \n Nel caso di specie la norma impugnata prevedendo un\u0027astratta\ncompatibilita\u0027 degli elettrodotti con gli usi civici elimina la\nnecessita\u0027 dell\u0027adozione del provvedimento di mutamento di\ndestinazione d\u0027uso incidendo cosi\u0027 su competenze riservate alla\nRegione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n.\n616/1977. \n Il provvedimento di mutamento di destinazione d\u0027uso, comportando\nnecessariamente limitazioni dei diritti d\u0027uso civico per le\ncollettivita\u0027 cui appartengono, ha carattere tipicamente eccezionale\ne non puo\u0027 ne\u0027 deve risolversi nella perdita dei benefici, anche solo\ndi carattere ambientale per la generalita\u0027 degli abitanti, unicamente\na vantaggio di privati (cfr. Consiglio Stato sez. IV 25 settembre\n2007, n. 4962; Consiglio Stato sez. VI 6 marzo 2003, n. 1247). \n Ne deriva l\u0027incompatibilita\u0027 di tali terreni con l\u0027attivita\u0027\nedifleatoria (arg. Consiglio Stato sez. IV 19 dicembre 2003, n.\n8365). \n Fissato il principio di compatibilita\u0027 astratta degli\nelettrodotti con gli usi civici ed eliminato il provvedimento di\nmutamento di destinazione d\u0027uso con la realizzazione degli\nelettrodotti vengono «privatizzati» a tempo sostanzialmente\nindeterminato beni collettivi, i cui diritti spettano invece a delle\ncollettivita\u0027 che, nel caso di specie, in base alla disposizione\ncensurata, non avrebbero la possibilita\u0027 di opporsi, in alcun modo,\nalla costruzione delle opere con conseguente violazione del proprio\ndiritto di difesa. \n Sul punto deve considerarsi che gli elettrodotti seppure, in\ngenere, occupino limitate porzioni delle proprieta\u0027 collettive hanno\nla necessita\u0027 di opere accessorie (es. linee di adduzione, cabine,\nstrade di accesso ecc.) che possono compromettere la fruibilita\u0027 di\nvaste porzioni del bene. \n Nel caso di proprieta\u0027 collettive piccole le comunita\u0027 potrebbero\nvedersi private dell\u0027intero patrimonio senza alcuna possibilita\u0027 di\ntutela. \n Inoltre, in assenza di un provvedimento di mutamento di\ndestinazione d\u0027uso, le collettivita\u0027 rimarranno prive di garanzie\nrelativamente alla restituzione dei beni nel caso di abbandono delle\nopere con conseguente perdita definitiva dei beni. \n Stabilisce infatti opportunamente l\u0027articolo 41 del regio decreto\n26 febbraio 1928, n. 332 che il decreto di autorizzazione deve\ncontenere «la clausola del ritorno delle terre, in quanto possibile,\nall\u0027antica destinazione quando venisse a cessare lo scopo per il\nquale l\u0027autorizzazione era stata accordata». \n Anche sotto questo profilo il diritto di difesa delle comunita\u0027\ntitolari delle proprieta\u0027 collettive viene «abolito». \n Dunque, gli enti esponenziali di domini collettivi, riconosciuti\ndalla legge n. 168 del 2017 come ordinamenti giuridici primari delle\ncomunita\u0027 originarie, soggetti solo alla Costituzione, verrebbero\nprivati dell\u0027accesso ad ogni forma di tutela delle loro proprieta\u0027\ncon sostanziale impedimento all\u0027esercizio del diritto di azione\ngarantito dall\u0027art. 24 della Costituzione non essendo neppute\nprevista una tutela successiva o compensi di natura risarcitoria. \n 8. Deve altresi\u0027 osservarsi che la norma censurata viola il\nprincipio di eguaglianza di cui all\u0027articolo 3 della Costituzione. \n Si ha la violazione del principio di eguaglianza qualora\nsituazioni sostanzialmente identiche siano disciplinate in modo\ningiustificatamente diverso (v. le sentenze della Corte\nCostituzionale nn. 155/2014, 85/2013, 41/2009 e 109/2004). \n Invero la natura comunque «pubblica» dei diritti di uso civico\ncomporta, in linea generale, l\u0027applicazione dei principi di\nderivazione comunitaria, di concorrenza, parita\u0027 di trattamento,\ntrasparenza, non discriminazione, e proporzionalita\u0027, di cui\nall\u0027articolo 1 della legge n. 241 del 1990 dovendosi prevedere,\nnell\u0027adozione del provvedimento di mutamento di destinazione d\u0027uso\nalle procedure dell\u0027evidenza pubblica. \n Nel caso in esame invece solo le societa\u0027 che intendono\ninstallare degli elettrodotti potrebbero evitare di chiedere il\nmutamento di destinazione d\u0027uso sottraendosi cosi\u0027 alle regole\ndell\u0027evidenza pubblica. \n Non sminuendo l\u0027importanza della costruzione di elettrodotti deve\ntuttavia osservarsi che sussistono opere della stessa o di maggiore\nrilevanza (es. ospedali, autostrade, scuole, ecc.) la cui costruzione\ndeve invece sottostare a tali procedure. \n Dunque, tale eccezione appare ingiustificata. \n 9. La norma viola altresi\u0027 l\u0027art. 3, comma primo, Cost. (canone\ndella ragionevolezza). \n Sul punto debbono richiamarsi le argomentazioni utilizzate dalla\nCorte Costituzionale nelle sentenze nn. 345/1997 e 310/2006 aventi ad\noggetto normative regionali che prevedevano valutazioni astratte di\ncompatibilita\u0027 con gli usi civici in relazione ad alcune categorie di\nopere pubbliche. \n Con la prima sentenza e\u0027 stata dichiarata l\u0027illegittimita\u0027\ncostituzionale dell\u0027articolo 1, comma 1, della legge Regione Abruzzo\n27 aprile 1996, n. 23 (Impianti pubblici o di pubblico interesse) la\nquale prevedeva che, nei casi in cui le predette opere o impianti e\nrelativi accessori avrebbero dovuto insistere su terreni di natura\ncivica, il provvedimento autorizzatorio del sindaco «determina\nl\u0027immediata utilizzabilita\u0027 dei suoli, concretando... una diversa\nesplicazione del diritto collettivo di godimento a favore della\ncollettivita\u0027 utente e proprietaria dei beni, non ricorrendo la\nfattispecie di cui agli artt. 12 della legge n. 1766 del 1927; 41 del\nregio decreto n. 332 del 1928; 6 della legge regionale n. 25 del\n1988». \n La Corte ha ritenuto che «essendovi stretta connessione fra\nl\u0027interesse della collettivita\u0027 generale alla conservazione degli usi\ncivici, nella misura in cui essa contribuisce alla salvaguardia\ndell\u0027ambiente e del paesaggio, in ragione del vincolo paesaggistico\ndi cui alla legge n. 1497 del 1939, sancito dall\u0027art. 1, lett.\nh), legge 8 agosto 1985, n. 431 e garantito dal potere di iniziativa\nprocessuale dei Commissari, e il principio democratico di\npartecipazione alle decisioni in sede locale, corrispondente agli\ninteressi di quelle popolazioni, di cui sono diventate esponenti le\nregioni ai sensi degli artt. 117 e 118 Cost. - la legge censurata\nfrustra entrambi gli interessi in giuoco, generali (laddove la\ndisciplina statale prevede l\u0027obbligatorieta\u0027 del procedimento di\nassegnazione a categoria dei terreni civici da alienare o mutare\nnella destinazione e postula la compatibilita\u0027 del programma di\ntrasformazione con le valutazioni paesistiche) e locali (laddove la\nlegislazione regionale, incentrata sul procedimento successivo di\nautorizzazione, implica necessariamente la consultazione delle\npopolazioni interessate) escludendo espressamente questi procedimenti\nsul presupposto, astratto e generalizzato, che la realizzazione degli\nimpianti a rete, destinati alle telecomunicazioni, al trasporto\nenergetico, dell\u0027acqua, del gas e allo smaltimento dei liquami,\ncostituisca una «diversa esplicazione del diritto collettivo di\ngodimento a favore della collettivita\u0027 utente e proprietaria dei\nbeni», mentre tali valutazioni, per gli interessi di rango\ncostituzionale che vi sono sottesi, non possono non essere concrete,\ne cioe\u0027 formulate e apprezzate attraverso il coinvolgimento, di volta\nin volta, delle popolazioni interessate». \n Con la sentenza n. 310 del 2006 e\u0027 stata invece dichiarata\nl\u0027illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 56, commi 1, 2 e 3, della\nlegge della Regione Calabria 3 ottobre 1997, n. 10 la quale prevedeva\nche talune opere pubbliche (reti per il trasporto di liquidi,\naeriformi, energia elettrica, nonche\u0027 i loro accessori interrati),\npotessero essere realizzate con semplice autorizzazione rilasciata\ndall\u0027amministrazione comunale. \n La Corte ha ritenuto che tale disciplina si ponesse in contrasto\ncol principio di ragionevolezza, in quanto, la sottrazione di tali\nopere alla disciplina prevista dal legislatore statale onde garantire\nl\u0027interesse della collettivita\u0027 alla conservazione degli usi civici e\nalla salvaguardia dell\u0027ambiente e del paesaggio - derivante dalla\nassimilazione, operata del tutto irragionevolmente dal legislatore\nregionale, tra godimento collettivo di un terreno sottoposto ad uso\ncivico e interesse alla realizzazione sullo stesso di un\u0027opera\nfunzionale al trasporto di energia elettrica. \n Tali principi sono applicabili nel caso di specie in cui\nanalogamente, in modo del tutto irragionevole, e\u0027 stata stabilita, in\nastratto, e quindi senza considerare l\u0027effettivo impatto delle opere\nche possono avere caratteristiche molto diverse tra loro, la\ncompatibilita\u0027 degli elettrodotti con gli usi civici evitando cosi la\nprocedura prevista per il mutamento di destinazione d\u0027uso. \n Si legge sul punto nella sentenza 310/2006 «9.2.- Sotto altro\naspetto, va osservato - come ha gia\u0027 rilevato la citata sentenza n.\n345 del 1997 - che vi e\u0027 una stretta connessione fra l\u0027interesse\ndella collettivita\u0027 alla conservazione degli usi civici e il\nprincipio democratico di partecipazione alle decisioni in sede\nlocale, corrispondente agli interessi di quelle popolazioni, di cui\nsono diventate esponenti le Regioni. Sul punto, la disciplina statale\nprevede, quale presupposto per promuovere il procedimento di\nmutamento di destinazione, l\u0027obbligatorieta\u0027 dell\u0027assegnazione a\ncategoria» dei terreni sottoposti ad uso civico, e postula la\ncompatibilita\u0027 del programma di trasformazione con valutazioni\npaesistiche. La legge regionale impugnata, invece, attribuisce\nall\u0027amministrazione comunale il potere di rilasciare\nun\u0027autorizzazione che ha l\u0027effetto di rendere immediatamente\nutilizzabili i suoli destinati ad uso civico. «Tutto cio\u0027 sul\npresupposto, astratto e generalizzato, che la realizzazione degli\nimpianti a rete, destinati alle telecomunicazioni, al trasporto\nenergetico, dell\u0027acqua e del gas, nonche\u0027 allo smaltimento dei\nliquami, costituisca «una diversa esplicazione del diritto collettivo\ndi godimento a favore della collettivita\u0027 utente e proprietaria dei\nbeni» (..), mentre tali valutazioni, per gli interessi di rango\ncostituzionale che vi sono sottesi, non possono non essere concrete:\ncioe\u0027, formulate e apprezzate attraverso il coinvolgimento, di volta\nin volta, delle popolazioni interessate» (citata sentenza n. 345 del\n1997)». \n La stessa nozione di «compatibilita\u0027» appare atecnica in quanto,\ncome sopra evidenziato, la normativa non prevede alcuna valutazione\nin tal senso dovendosi, per rendere le opere «compatibili» con gli\nusi civici mutare (nelle forme previste dalla legge) la destinazione\nagrosilvo-pastorale dei terreni gravati da usi civici. \n In altri termini non vi puo\u0027 essere nessuna compatibilita\u0027 tra la\ncostruzione di elettrodotti e la «perpetua destinazione\nagro-silvo-pastorale» (a.3, comma III, legge n. 168/2017) dei terreni\ninteressati. \n Tale valutazione astratta di compatibilita\u0027 si pone altresi\u0027 in\ncontrasto con i principi di sussidiarieta\u0027 orizzontale e di\ndemocraticita\u0027 vigenti in materia. \n\n \n P. Q. M. \n \n Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge cost. 9\nfebbraio 1948, n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 dichiara\nrilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita\u0027\ncostituzionale dell\u0027articolo 13-bis, comma 1-ter, del decreto-legge\nn. 17 del 1° marzo 2022, convertito con legge n. 34/2022 in\nriferimento agli artt. 3, 24 e 9 della Costituzione. \n Dispone l\u0027immediata trasmissione degli atti alla Corte\ncostituzionale e sospende il giudizio; \n Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia\nnotificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei\nministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del\nSenato della Repubblica. \n Cosi\u0027 deciso in Roma il 15 settembre 2025. \n \n Il Commisario: Perinelli","elencoNorme":[{"id":"63897","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"dl","denominaz_legge":"decreto-legge","data_legge":"01/03/2022","data_nir":"2022-03-01","numero_legge":"17","descrizionenesso":"convertito in","legge_articolo":"13","specificaz_art":"bis","comma":"1","specificaz_comma":"lett. a)","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2022-03-01;17~art13"},{"id":"63898","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"l","denominaz_legge":"legge","data_legge":"27/04/2022","data_nir":"2022-04-27","numero_legge":"34","descrizionenesso":"nella parte in cui introduce","legge_articolo":"","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-04-27;34"},{"id":"63936","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"dpr","denominaz_legge":"decreto del Presidente della Repubblica","data_legge":"08/06/2001","data_nir":"2001-06-08","numero_legge":"327","descrizionenesso":"","legge_articolo":"4","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"ter","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.Presidente.della.Repubblica:2001-06-08;327~art4"}],"elencoParametri":[{"id":"80232","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"3","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"80234","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"9","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"80233","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"24","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""}],"elencoParti":[{"id":"55122","num_progressivo":"","nominativo_parte":"FEDERAZIONE NAZIONALE DEI DOMINI COLLETTIVI -Paolo Grossi e Pietro Nervi-","data_costit_part":"22/12/2025","flag_cost_fuori_termine":"No","indirizzo_difensore":"","id_avv_indirizzo":"","tipologia_parte":"AC","descrizione_tipologia_parte":"","sigla_parte":""},{"id":"55129","num_progressivo":"","nominativo_parte":"Terna - Rete elettrica nazionale spa, Terna rete Italia spa","data_costit_part":"30/12/2025","flag_cost_fuori_termine":"No","indirizzo_difensore":"","id_avv_indirizzo":"","tipologia_parte":"C","descrizione_tipologia_parte":"Controparte","sigla_parte":""}]}}" ] ] |
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