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B.  contro  Ministero  dell\u0027interno  e  Questura  di\nSalerno. \n \nStraniero - Immigrazione - Emersione rapporti di lavoro - Istanza  di\n  regolarizzazione - Casi di esclusione dalle procedure  -  Cittadini\n  stranieri che risultino segnalati,  anche  in  base  ad  accordi  o\n  convenzioni internazionali in vigore per l\u0027Italia,  ai  fini  della\n  non ammissione  nel  territorio  dello  Stato  -  Preclusione,  per\n  l\u0027amministrazione, della verifica in concreto di  pericolosita\u0027  e,\n  comunque, della sussistenza dei requisiti per l\u0027accoglimento o meno\n  dell\u0027istanza. \n- Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in  materia  di\n  salute, sostegno al lavoro e  all\u0027economia,  nonche\u0027  di  politiche\n  sociali  connesse  all\u0027emergenza   epidemiologica   da   COVID-19),\n  convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020,  n.  77,\n  art. 103, comma 10, lettera b). \n\n\r\n(GU n. 24 del 11-06-2025)\n\r\n \n                        IL CONSIGLIO DI STATO \n               in sede giurisdizionale (Sezione Terza) \n \n    Ha pronunciato  la  presente  ordinanza  sul  ricorso  numero  di\nregistro generale 9548 del 2023, proposto da B... M..., rappresentato\ne difeso dall\u0027avvocato Roberto Ricciardi, con domicilio digitale come\nda PEC da Registri di Giustizia; \n    contro Ministero dell\u0027interno, Questura di  Salerno,  in  persona\ndei rispettivi rappresentanti legali  pro  tempore,  rappresentati  e\ndifesi ex lege dall\u0027Avvocatura Generale dello  Stato,  domiciliataria\nin Roma, via dei Portoghesi n. 12; \n    per la riforma della sentenza in forma semplificata del Tribunale\nAmministrativo Regionale per la Campania sezione staccata di  Salerno\n(Sezione Seconda) n. 1982/2023, resa tra le parti. \n    Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; \n    Visti  gli  atti  di  costituzione  in  giudizio  del   Ministero\ndell\u0027interno e della Questura di Salerno; \n    Visti tutti gli atti della causa; \n    Relatore nell\u0027udienza pubblica del  giorno  6  febbraio  2025  il\nCons. Giovanni Tulumello e viste le conclusioni delle parti  come  in\natti; \n    1. Il signor M... B...  ha  impugnato  davanti  al  T.A.R.  della\nCampania, sezione  staccata  di  Salerno,  il  decreto  del...  della\nQuestura di Salerno,  che  ha  respinto  l\u0027istanza  di  rilascio  del\npermesso  di  soggiorno  presentata  ai  sensi  dell\u0027art.   103   del\ndecreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio\n2020, n. 77. \n    Il T.A.R. con la sentenza in  forma  semplificata  n.  1982/2023,\nadottata - ai sensi dell\u0027art. 60 cod. proc. amm.  -  all\u0027esito  della\ncamera di consiglio fissata per l\u0027esame dell\u0027istanza  di  sospensione\ncautelare del provvedimento impugnato, ha respinto il ricorso. \n    Nella  motivazione  di  tale  sentenza,  impugnata  nel  presente\ngiudizio, si chiarisce  che  «le  emergenze  istruttorie  documentali\nhanno  consentito  di  accertare   che   lo   Sportello   Unico   per\nl\u0027Immigrazione della Prefettura di Salerno ha rigettato l\u0027istanza  di\nemersione  in  ragione  della  esistenza  di   un   motivo   ostativo\nall\u0027accoglimento della  stessa,  rappresentato  da  una  segnalazione\nnella Banca Dati Schengen ai sensi dell\u0027art. 24 della Convenzione SIS\nII». \n    Tale elemento e\u0027  stato  ritenuto  dai  primi  giudici  valido  e\nlegittimo  fondamento  del  provvedimento  di  diniego  impugnato,  e\nfattore assolutamente ostativo rispetto alla pretesa del ricorrente. \n    Il  T.A.R.  ha  infatti   specificato   che   la   giurisprudenza\nassolutamente prevalente e\u0027 nel senso della insindacabilita\u0027 in  sede\ngiurisdizionale  del   reale   rilievo   ostativo   di   una   simile\nsegnalazione: «Il Consiglio di Stato, infatti, ha, anche di  recente,\naffermato che «la segnalazione di inammissibilita\u0027 dell\u0027ingresso  del\ncittadino straniero nel territorio Schengen preclude, in radice, ogni\npossibilita\u0027   di   ottenere   il    richiesto    provvedimento    di\nregolarizzazione dello straniero presente in Italia. Il provvedimento\ndi  diniego,  pertanto  e\u0027  correttamente  motivato   attraverso   il\nriferimento all\u0027atto adottato  in  altro  Stato  dell\u0027area  Schengen,\nsenza alcuna necessita\u0027 di argomentare ulteriormente in  ordine  alla\nconcreta pericolosita\u0027 del cittadino extracomunitario o  di  vagliare\nla legittimita\u0027 e correttezza di tale atto» (Cons. Stato,  sez.  III,\n14 ottobre 2021, n. 6901). Il Consiglio di Stato ha avuto,  altresi\u0027,\nmodo di sottolineare che «la giurisprudenza di questa Sezione  si  e\u0027\nda tempo consolidata sul principio  della  «non  sindacabilita\u0027»  nel\nmerito, salvi  i  casi  eccezionali  dell\u0027errore  materiale  e/o  del\ndisguido burocratico,  dei  provvedimenti  di  non  ammissione  dello\nstraniero, emessi da ciascun Stato aderente all\u0027accordo di  Schengen,\nin quanto l\u0027appartenenza a tale accordo impone di evitare  o  ridurre\nal minimo le ipotesi in cui la  valutazione  compiuta  da  uno  Stato\nestero possa essere vanificata o diversamente valutata  da  un  altro\nStato (C.d.S. sez. III n. 5735/2015, n. 4601/2014, n. 3573/2013 e  n.\n2978/2013). Si tratta, qui,  di  applicare  una  regola  europea  che\ncostituisce pilastro dello  spazio  comune  di  libera  circolazione,\nall\u0027interno del quale ciascun Paese membro ha il dovere di  applicare\nsegnalazioni  o  richieste  provenienti  da   altro   Paese   membro.\nDiversamente  opinando,  le  disposizioni  del   trattato   sarebbero\nviolate» (Cons. Stato, sez. III, 1° luglio 2017, 3421)». \n    2. Con ricorso in  appello  notificato  il  13  novembre  2023  e\ndepositato il successivo 5 dicembre, il ricorrente in primo grado  ha\nimpugnato l\u0027indicata sentenza, deducendo, tra l\u0027altro, che «nel  caso\nin esame, la segnalazione e\u0027 stata effettuata per motivi di  ingresso\nirregolare nello Stato segnalante e quindi  non  e\u0027  conseguita  alla\ncommissione di fatti  penalmente  rilevanti  o  ostativi  secondo  la\nnormativa pattizia al rilascio del titolo di soggiorno nel qual  caso\nil giudizio di pericolosita\u0027 e\u0027  in  re  ipsa  e  preclude  qualunque\nmargine di discrezionalita\u0027  dell\u0027amministrazione  procedente;  -che,\ndifatti, la segnalazione Schengen svolge senza  dubbio  una  funzione\nnotiziale, ma e\u0027 rivolta in via prioritaria a facilitare  il  sistema\ndi controllo sugli ingressi ed evitare che possa  essere  autorizzato\nil soggiorno di  uno  straniero  che  costituisce  una  minaccia  per\nl\u0027ordine e la sicurezza pubblica o per la sicurezza nazionale». \n    Peraltro  l\u0027appellante  ha  dedotto  altresi\u0027  che  «La  presunta\nsegnalazione a cui si fa riferimento (...) sarebbe poi stata inserita\ndalle autorita\u0027 francesi in data...., allorquando il  sig.  B...  era\ngia\u0027 regolare sul territorio  Schengen,  avendo  inviato  istanza  di\nemersione dal lavoro irregolare nel 2020, a mezzo del proprio  datore\ndi lavoro, e concluso il contratto di  soggiorno  in  data  ...,  ben\ncinque mesi prima». \n    3. All\u0027esito della camera di consiglio dell\u002711 gennaio 2024,  con\nordinanza n. 459/2024 e\u0027 stato disposto di «acquisire dalla  Questura\ndi  Salerno  documentati  chiarimenti  relativi   alla   segnalazione\nSchengen risultante a carico dell\u0027odierno appellante, con particolare\nriferimento ai fatti cui la stessa si riferisce (non evincibili dalla\nmotivazione del provvedimento impugnato in primo grado)». \n    L\u0027ordinanza non e\u0027 stata eseguita dall\u0027amministrazione. \n    L\u0027ordine istruttorio e\u0027 stato reiterato con successiva  ordinanza\n2344/2024. \n    In data 6 maggio 2024 l\u0027Avvocatura dello Stato ha  depositato  la\nnota del 4 aprile 2024 della Questura di  Salerno  che,  in  diritto,\nsostiene il carattere ostativo  della  segnalazione  Schengen,  senza\nperaltro fornire i richiesti elementi di fatto. \n    Essa peraltro rinvia ad un allegato 2, quanto alla  segnalazione,\nche pero\u0027 non risulta presente fra la documentazione prodotta. \n    La Sezione ha quindi emesso la  successiva  Ordinanza  11  luglio\n2024, n.  2733:  «Considerato  che  all\u0027esito  dell\u0027udienza  camerale\ndell\u002711 gennaio 2024, con ordinanza n. 459/2024 e\u0027 stato disposto  di\n«acquisire dalla Questura di Salerno documentati chiarimenti relativi\nalla  segnalazione  Schengen   risultante   a   carico   dell\u0027odierno\nappellante, con particolare riferimento ai fatti  cui  la  stessa  si\nriferisce  (non  evincibili  dalla  motivazione   del   provvedimento\nimpugnato  in  primo  grado)». Rilevato  che   il   predetto   ordine\nistruttorio, non  eseguito,  e\u0027  stato  reiterato  con  ordinanza  n.\n2344/2024;  Considerato  che  le  amministrazioni   appellate   hanno\ndepositato in data 6 maggio 2024 una memoria che, in diritto,  deduce\nil carattere ostativo della segnalazione Schengen,  rinviando  quanto\nall\u0027oggetto specifico del quesito istruttorio (inerente l\u0027oggetto  di\ntale segnalazione) ad un allegato  2  non  prodotto  in  allegato  al\ndeposito digitale; Rilevato che dal verbale dell\u0027udienza camerale del\n9 maggio 2024 l\u0027Amministrazione, per il tramite del suo difensore, si\nera impegnata ad integrare il suddetto adempimento e  che,  pertanto,\nla causa era stata rinviata all\u002711  luglio  2024,  per  il  prosieguo\ndella camera di consiglio; Considerato  che  successivamente  a  tale\nudienza  nessuna  produzione  e\u0027   stata   effettuata   dalla   parte\nonerata; Ritenuto, conseguentemente, di  dover  accogliere  l\u0027istanza\ncautelare in esame ai sensi dell\u0027art. 55 comma 10, cod.  proc.  amm.,\nonerando la Questura di Salerno di provvedere, nel termine di  giorni\ntrenta decorrente dalla comunicazione o pubblicazione della  presente\nordinanza, ad integrare l\u0027adempimento dell\u0027ordine istruttorio di  cui\nin premessa, con riserva di  valutare  il  comportamento  processuale\ndella parte ai fini della decisione, ai sensi dell\u0027art. 116,  secondo\ncomma, cod. proc. civ.». \n    Il 5 febbraio 2025 l\u0027Avvocatura dello Stato ha prodotto una  nota\ndel Ministero dell\u0027interno - Dipartimento della Pubblica sicurezza  -\nDirezione centrale della Polizia criminale, datata ...con la quale si\ntrasmette alla Questura di  Salerno  la  segnalazione  in  questione,\noperata dalla Prefettura della.... \n    All\u0027udienza del 6 febbraio 2025, la causa e\u0027 stata trattenuta  in\ndecisione. \n    Il Collegio ritiene di dover sollevare questione di  legittimita\u0027\ncostituzionale dell\u0027art. 103, comma 10, lett. b),  del  decreto-legge\n19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n.  77,\ncon riferimento agli artt. 3, 11 e 117 (questi ultimi in  riferimento\nall\u0027art.  25  della  Convenzione  Schengen  e  al  Regolamento   (UE)\n2018/1861)  della  Costituzione,   nella   parte   in   cui   prevede\nl\u0027automatismo ostativo  della  segnalazione  Schengen  rispetto  alla\nvalutazione     dell\u0027istanza      di      emersione,      precludendo\nall\u0027amministrazione  la  verifica  in  concreto  di  pericolosita\u0027  e\ncomunque la sussistenza dei requisiti per l\u0027accoglimento o meno della\nstessa. \n    La  nota  depositata  dalla  difesa   erariale   in   prossimita\u0027\ndell\u0027udienza ha reso edotto il Collegio del fatto che la segnalazione\ndella Prefettura della ... indica come «reason for the  decision»  la\nseguente causale: «administrative retum ban». \n    4.  In  fatto,  la  documentazione  acquisita  ha  dimostrato  la\nfondatezza della tesi del ricorrente, nel senso che la segnalazione -\nin assenza di ulteriori indicazioni - e\u0027 stata adottata unicamente in\nquanto  l\u0027odierno  appellante  ha  fatto   ingresso   irregolare   in\nterritorio francese, e non anche in  presenza  di  ulteriori  e  piu\u0027\ngravi ragioni, non indicate nel documento acquisito. \n    Cio\u0027 risulta dal fatto che quanto meno  non  risultano  in  detta\nsegnalazione ulteriori causali. \n    Il  provvedimento  impugnato  in  primo  grado  si  fonda   sulla\nprevisione assolutamente ostativa di  cui  all\u0027art.  103,  comma  10,\nlett. b) del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34,  convertito\ndalla legge 17 luglio 2020, n. 77: «Non sono ammessi  alle  procedure\npreviste dai commi 1 e 2 del presente articolo i cittadini stranieri:\n(...) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni\ninternazionali in vigore per l\u0027Italia, ai fini della  non  ammissione\nnel territorio dello Stato». \n    Il riferimento specifico, nella fattispecie in esame, e\u0027  -  come\ndetto - alla segnalazione prevista dall\u0027accordo di  Schengen  del  14\ngiugno 1985, ratificato in Italia con legge  30  settembre  1993,  n.\n388. \n    La Convenzione di attuazione di detto accordo - all\u0027art. 5, comma\n1,  lett.  d)  stabilisce  che  deve  essere  negato  l\u0027ingresso  nel\nterritorio Schengen  a  chi  risulta  segnalato  ai  fini  della  non\nammissione. \n    Peraltro il Titolo IV di tale Convenzione, dall\u0027art. 92  all\u0027art.\n119, disciplina il «Sistema d\u0027informazione Schengen», che a sua volta\nsi articola in una pluralita\u0027 di istituti e di fattispecie. \n    Come pure ricordato, la sentenza di primo grado  ha  respinto  il\nricorso    richiamando    il    quasi    totalitario     orientamento\ngiurisprudenziale che ai fini dell\u0027applicazione del citato  art.  103\nha affermato l\u0027insindacabilita\u0027 nel merito della segnalazione,  salvo\nil  caso  di  errore  materiale  o  di  disguido  burocratico  (nella\ngiurisprudenza  piu\u0027  recente,  per  una  ipotesi  di  errore   sulle\ngeneralita\u0027, e conseguente accoglimento del ricorso per  «carenza  di\nistruttoria e erronea motivazione con riguardo alla mancata  verifica\ndella perdurante efficacia della  segnalazione  Schengen  al  momento\ndell\u0027emanazione del provvedimento impugnato in prime cure», Consiglio\ndi Stato, sez. III, sentenza n. 442/2025). \n    5. Sulla non manifesta infondatezza della questione relativa alla\nviolazione dell\u0027art. 3 della Costituzione. \n    Ritiene il Collegio che  la  disposizione  sopra  richiamata,  in\nragione della sua previsione  di  carattere  generale  e  perentorio,\nrisulti irragionevole:  di  talche\u0027  la  stessa  pone  un  dubbio  di\nlegittimita\u0027 costituzionale che nel caso di specie - per  le  ragioni\nche saranno analiticamente indicate infra - si palesa rilevante e non\nmanifestamente infondato (anche per l\u0027impossibilita\u0027, di cui pure  si\ndara\u0027 atto, di praticare una diversa  interpretazione  che  impedisca\ntale conclusione). \n    Nel  caso  in  esame,   infatti,   si   controverte   in   merito\nall\u0027applicazione  della  disciplina  di  diritto   interno   relativa\nall\u0027emersione dei rapporti di lavoro di cittadini stranieri  presenti\nsul territorio nazionale e privi di un valido titolo di soggiorno. \n    L\u0027ingresso irregolare nel territorio dello Stato non solo non  e\u0027\nstato dunque previsto, in se\u0027, dal legislatore come fattore ostativo,\nma e\u0027 anzi uno degli elementi costitutivi della fattispecie,  essendo\nla finalita\u0027 della normativa proprio quella  di  regolarizzare  -  in\npresenza di un rapporto  di  lavoro  avente  le  condizioni  minimali\nstabilite dalla stessa, e in assenza di  pericoli  per  la  sicurezza\npubblica - tale condizione. \n    Nell\u0027ambito del citato  art.  103  sono  previsti  come  elementi\npreclusivi  il  fatto  che  il  cittadino  straniero  sia   risultato\ndestinatario di un provvedimento di espulsione; o che abbia  commesso\nuno dei reati (assolutamente o relativamente) ostativi indicati nelle\nlettere c) e d) del comma 10;  o  ancora  che  sia  considerato  «una\nminaccia per l\u0027ordine pubblico o la sicurezza dello Stato  o  di  uno\ndei Paesi con i quali l\u0027Italia  abbia  sottoscritto  accordi  per  la\nsoppressione  dei  controlli  alle  frontiere  interne  e  la  libera\ncircolazione delle persone». \n    A queste tre previsioni  che  costituiscono  l\u0027esercizio  di  una\nragionevole discrezionalita\u0027 legislativa orientata  al  bilanciamento\nfra esigenze ed interessi antagonisti, oltre che  al  rispetto  degli\naccordi  internazionali  -  si  aggiunge  quella  che  qui  viene  in\nconsiderazione, ancorata pero\u0027 non ad un elemento di reale disvalore,\nma  alla  mera  segnalazione  «ai  fini  della  non  ammissione   nel\nterritorio dello Stato». \n    Se - per effetto del citato  comma  10,  lett.  b)  -  l\u0027ingresso\nirregolare attraverso un  diverso  Paese  aderente  alla  Convenzione\ndiviene, per il tramite della  relativa  segnalazione,  assolutamente\nostativo, si crea un  irragionevole  conflitto  logico  che  viene  a\nfrustrare le finalita\u0027 stesse della normativa in esame, innescando un\nevidente corto circuito fra presupposti della fattispecie  e  fattori\nimpeditivi. \n    In relazione al profilo della  discrezionalita\u0027  del  legislatore\nnella  disciplina  in  questione  deve  osservarsi   che   la   Corte\ncostituzionale, con le sentenze n. 43 del 2024 e n. 88 del  2023,  si\ne\u0027 gia\u0027 pronunciata sugli automatismi legali che, nell\u0027ambito di tale\ndisposizione, incidono - sia pure in relazione ad istituti diversi  -\nin modo sproporzionato sulla condizione  giuridica  dello  straniero,\naccogliendo le relative questioni  per  violazione  dei  principi  di\nragionevolezza  e  proporzionalita\u0027.  La  Corte  ha   osservato,   in\nparticolare  nella  sentenza  n.  43  del   2024,   che   il   limite\ncostituzionale della manifesta irragionevolezza e sproporzione  opera\nin questa materia «pur dovendosi riconoscere alla disciplina in esame\nuna natura speciale, rispetto alla  quale  «il  legislatore  gode  di\nampia discrezionalita\u0027» (sentenza n. 209 del 2023)». \n    Ad avviso del Collegio nella  fattispecie  oggetto  del  presente\ngiudizio si manifesta  un  contrasto  analogo,  per  le  ragioni  che\nsaranno ulteriormente indicate nel prosieguo, pur con la peculiarita\u0027\ndell\u0027implicazione data dal regime degli  accordi  internazionali  che\nvengono in considerazione. \n    6. Sull\u0027ammissibilita\u0027 della questione. \n    In relazione ad una disposizione (e ad una vicenda)  analoga,  la\nCorte  costituzionale  ha  dichiarato  la  questione   manifestamente\ninammissibile  con  ordinanza  n.  86  del  2006,  con  la   seguente\nmotivazione: «il TAR per la  Campania  dubita,  in  riferimento  agli\nartt. 3 e 97 della Costituzione,  della  legittimita\u0027  costituzionale\ndell\u0027art. 1, comma 8, lettera b), del decreto-legge 9 settembre 2002,\nn. 195 (Disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del  lavoro\nirregolare di extracomunitari), convertito, con modificazioni,  nella\nlegge 9 ottobre 2002, n. 222, il quale stabilisce che le norme  sulla\nregolarizzazione dei lavoratori  comunitari,  di  cui  ai  precedenti\ncommi  dello  stesso  articolo,  non  si  applicano   ai   lavoratori\nextracomunitari «che risultino segnalati, anche in base ad accordi  o\nconvenzioni internazionali in vigore in Italia,  ai  fini  della  non\nammissione nel territorio dello Stato»; che, secondo  il  remittente,\nla disposizione indicata  contrasta  con  l\u0027art.  3  Cost.  sotto  un\nduplice  profilo;  che,  in  primo  luogo,  la  segnalazione  di  non\nammissione  nel  territorio  dello  Stato  proveniente  da  un  Paese\ndall\u0027«area Schengen», come nel giudizio a quo, puo\u0027 essere  dovuta  a\nragioni diverse e cioe\u0027 sia al fatto  che  lo  straniero  costituisce\n«una minaccia per l\u0027ordine e la sicurezza pubblica o per la sicurezza\nnazionale»  (art.  96,  comma  2,   della   citata   Convenzione   di\napplicazione dell\u0027Accordo di Schengen), sia alla circostanza che  «lo\nstraniero e\u0027 stato  oggetto  di  una  misura  di  allontanamento,  di\nrespingimento o di espulsione non revocata ne\u0027 sospesa che comporti o\nsia  accompagnata  da  un  divieto  d\u0027ingresso  o  eventualmente   di\nsoggiorno,  fondata  sulla  non  osservanza  delle   regolamentazioni\nnazionali in materia d\u0027ingresso e di soggiorno degli stranieri» (art.\n96, comma 3, della medesima Convenzione);  che  la  norma  censurata,\ndunque, prevede lo stesso  divieto  per  ipotesi  di  ben  differente\ngravita\u0027; che, in secondo luogo, la  norma  impugnata  violerebbe  il\nparametro costituzionale  invocato  anche  sotto  altro  profilo,  in\nquanto per il lavoratore segnalato il divieto di regolarizzazione  e\u0027\nprevisto  come  effetto  automatico  della  segnalazione,   ancorche\u0027\ncagionata dalla sola  inosservanza  di  disposizioni  amministrative,\nladdove  al  lavoratore  colpito  da  provvedimento   di   espulsione\ndell\u0027autorita\u0027  italiana  e\u0027  consentita   l\u0027impugnazione;   che   il\nremittente  afferma  di  essere  consapevole  dell\u0027esistenza  di  due\norientamenti giurisprudenziali, l\u0027uno che ritiene l\u0027automaticita\u0027 del\ndivieto per effetto della  segnalazione,  l\u0027altro  secondo  il  quale\npossono essere valutate le ragioni di quest\u0027ultima, ma  che  -  sulla\nbase della lettera della disposizione impugnata - ritiene  necessario\nadottare il primo indirizzo, fondato sull\u0027automatismo; (....) si  da\u0027\natto di un diverso orientamento giurisprudenziale tale da  consentire\nuna valutazione delle circostanze dei singoli casi, ma  si  sostiene,\nin considerazione del tenore letterale della legge,  l\u0027impossibilita\u0027\ndi adottare siffatto indirizzo; che tale tesi si risolve  nella  mera\naffermazione, priva di motivazione,  della  impraticabilita\u0027  di  una\ninterpretazione diversa da quella fornita e cio\u0027 pur in presenza  del\ndiverso orientamento seguito non da un\u0027isolata decisione, ma da  piu\u0027\npronunce  sorrette  da  motivazioni  tali   da   esigere   un   esame\napprofondito». \n    La questione del giudizio a quo e la normativa di cui  si  dubita\nla tenuta costituzionale differisce da  quella  gia\u0027  vagliata  dalla\nCorte nella pronuncia sopra menzionata perche\u0027, come si avra\u0027 modo di\napprofondire nel prosieguo, in punto di  non  manifesta  infondatezza\ncon  riferimento  all\u0027art.  3  della  Costituzione,  l\u0027art.  103  del\ndecreto-legge  n. 34/2020 distingue le due ipotesi: la lettera d) del\ncomma 10 permette la sindacabilita\u0027 in concreto e la  valutazione  in\nordine alla possibilita\u0027 che lo  straniero  rappresenti  o  meno  una\nminaccia per l\u0027ordine pubblico; la lettera  b)  -  quella  della  cui\nlegittimita\u0027  costituzionale   si   dubita   -   che   si   riferisce\nspecificatamente   alla   segnalazione   Schengen,   rappresenta   un\nautomatismo ostativo che non permette alcuna valutazione in  concreto\ndella pericolosita\u0027 o  meno  del  cittadino  straniero  che  potrebbe\nessere allontanato, come il caso di che trattasi, unicamente per aver\nfatto ingresso nel territorio sprovvisto di  visto,  pur  non  avendo\ncommesso reati. \n    7.  Sull\u0027impossibilita\u0027  di  praticare,  nel  caso   di   specie,\nun\u0027interpretazione  adeguatrice.  Osserva  il  Collegio   che   nella\nfattispecie qui in esame la previsione normativa - per  il  ricordato\ncarattere  generale  e  perentorio  -  costituisce  un  ostacolo  non\nsuperabile rispetto alla possibilita\u0027 di praticare un\u0027interpretazione\nsecondo della stessa secondo i richiamati parametri di ragionevolezza\ne proporzionalita\u0027. \n    In senso contrario si  e\u0027  affermata  in  giurisprudenza  (T.A.R.\nLombardia, Milano, sez. IV, 23 maggio 2024, n. 1584,  non  impugnata)\nl\u0027esistenza di due diversi orientamenti,  uno  dei  quali,  ancorche\u0027\nminoritario, «ritiene, invece, che la segnalazione Schengen non abbia\nefficacia ostativa automatica alla  permanenza  dello  straniero  nel\nterritorio  nazionale,   dovendo   l\u0027amministrazione   acquisire   le\nnecessarie informazioni ai  fini  della  valutazione  della  condotta\nconcreta collegata alla segnalazione medesima  e  delle  ragioni  che\nl\u0027hanno determinata, al fine di verificare se la  stessa  integri  un\nrischio effettivo per l\u0027ordine e la sicurezza pubblica». \n    Tuttavia ad avviso del Collegio  una  simile  soluzione,  che  ha\nindubbiamente il pregio della razionalita\u0027, opera  un\u0027interpretazione\ndel citato art. 103, comma 10, lett. b), in  evidente  contrasto  con\nl\u0027insuperabile dato letterale dello stesso. \n    Anche nella giurisprudenza piu\u0027 recente di  questo  Consiglio  di\nStato prevale per contro l\u0027opposta posizione secondo la quale  «unico\nonere  che  doveva  essere  rispettato  era   quello   di   acquisire\ndall\u0027Autorita\u0027 del  Paese  membro  la  documentazione  necessaria  ed\nindicare nel provvedimento di diniego  il  contenuto  e  gli  effetti\npreclusivi previsti dagli  accordi  europei,  come  correttamente  ha\nfatto la Questura con l\u0027atto impugnato in primo grado, in cui si  da\u0027\natto che «il beneficiario risulta essere stato segnalato nel  sistema\nInformativo  Shengen   ai   fini   della   non   ammissione -OMISSIS-\n-OMISSIS-», come preannunciato con la nota n. prot. OMISSIS-, con  la\nquale   l\u0027Amministrazione   ha   comunicato   i    motivi    ostativi\nall\u0027accoglimento, ai sensi dell\u0027articolo 10-bis della legge 7  agosto\n1990, n. 241» (Consiglio di Stato, sez.  III,  sentenza  10  dicembre\n2024, n. 9961). \n    8. Tale filone  giurisprudenziale,  invero,  sembra  ancorare  la\nragione  giustificatrice  della   previsione   normativa   in   esame\nall\u0027obbligo per i giudici nazionali di applicazione delle  previsioni\ndell\u0027Accordo di Schengen. \n    Peraltro, ad avviso del Collegio il problema  non  investe  tanto\ntale obbligo, che e\u0027 fuori discussione, ma la  previsione  di  rinvio\nche  uno  Stato  aderente  come  l\u0027Italia  faccia  ad  esso,  in  una\ndisposizione del diritto interno,  senza  specificazione  alcuna.  In\naltre parole, se la segnalazione  relativa  anche  al  solo  ingresso\nirregolare  dovesse  ritenersi  -  in  adempimento   degli   obblighi\ninternazionali - assolutamente ostativa e come  tale  dovesse  essere\nconsiderata da ogni organo (amministrativo o  giurisdizionale)  dello\nStato aderente, la  normativa  interna  sulla  emersione  dal  lavoro\nirregolare correttamente avrebbe fatto riferimento generico  ad  ogni\npossibile  segnalazione  come  fattore  preclusivo.  Tale  soluzione,\npero\u0027, oltre a porsi in relazione di contraddizione con le  finalita\u0027\ndella  stessa  disposizione,  e  dunque  a  presentare   profili   di\ncriticita\u0027 sotto i richiamati profili della  ragionevolezza  e  della\nproporzionalita\u0027, si pone in contrasto con  il  parametro  costituito\ndall\u0027art. 3 della Costituzione, anche in relazione  al  principio  di\nuguaglianza. \n    Essa comporta infatti che puo\u0027 essere  ammesso  all\u0027emersione  il\ncittadino straniero entrato irregolarmente direttamente in Italia, ma\nnon anche quello che vi sia arrivato transitando da  altro  Paese  di\narea Schengen (senza  peraltro  che  tale  transito  abbia  disvelato\nprofili di controindicazione diversi  dalla  formale  assenza  di  un\ntitolo): il che, all\u0027evidenza, realizza un trattamento  diseguale  di\nsituazioni sostanzialmente identiche. \n    9.  Ancora  sulla  non  manifesta  infondatezza  della  questione\nrelativa  alla  violazione  dell\u0027art.  3  della  Costituzione:  sugli\nobblighi  degli  Stati  aderenti  all\u0027Accordo  di   Schengen,   quale\npossibile  ragione  giustificatrice  dell\u0027irragionevolezza  e   della\nsproporzione degli effetti della disposizione. \n    La segnalata disparita\u0027 di  trattamento,  ed  il  raffronto  come\ntermine di comparazione con la fattispecie  del  cittadino  straniero\nentrato irregolarmente direttamente in Italia, disvela  un  ulteriore\nprofilo di possibile illegittimita\u0027 costituzionale  della  disciplina\nin esame. \n    Se infatti si ritiene che l\u0027ingresso irregolare in area  Schengen\n(e, dunque, anche in Italia) determini comunque l\u0027obbligo degli Stati\naderenti di non ammettere (e soprattutto  di  non  regolarizzare)  il\ncittadino straniero sul proprio territorio (con  effetti  sull\u0027intera\narea),  allora  la  disposizione  in  esame,  che  comunque  consente\nl\u0027emersione  con  riguardo  al  (solo)  cittadino  straniero  entrato\ndirettamente in Italia, sarebbe contraria agli artt. 11 e  117  della\nCostituzione, perche\u0027 in tal modo la sanatoria prevista dall\u0027art. 103\nnon dovrebbe ritenersi comunque consentita dall\u0027obbligo pattiziamente\nassunto,  quale  che  sia  il  confine  esterno  dell\u0027area   Schengen\nattraverso il quale si sia materializzato l\u0027ingresso irregolare. \n    10. Una  simile  conclusione  parrebbe  pero\u0027  da  escludere,  in\nragione della non necessarieta\u0027 di una disciplina di diritto  interno\nche assuma il carattere automaticamente ostativo e preclusivo di ogni\nsegnalazione. \n    Come  ricordato,  l\u0027odierno   appellante   ha   dedotto   -   con\naffermazione rimasta incontestata - che la segnalazione in questione,\nproveniente dalla Francia, sarebbe  successiva  alla  «sottoscrizione\ndel contratto di soggiorno innanzi alla Prefettura di Salerno». \n    In una simile fattispecie - ma, come si vedra\u0027, probabilmente non\nsolo in questa -  la  Convenzione  di  applicazione  dell\u0027Accordo  di\nSchengen non solo  non  attribuisce  valore  ostativo  assoluto  alla\nsegnalazione,   ma   addirittura   (attraverso    l\u0027istituto    della\nconsultazione preliminare di cui all\u0027art. 25) prevede  un  meccanismo\ndi verifica  delle  ragioni  effettive  della  segnalazione  medesima\n(T.A.R. Lombardia, Milano, sentenza n. 1584/2024, cit.; Consiglio  di\nStato, sez.. III, sentenza 3 febbraio  2025,  n.  806;  Consiglio  di\nStato, sez. III, sentenza 28 gennaio 2025, n. 658). \n    Dunque il dovere degli Stati di rispettare gli  obblighi  pattizi\nnon implica - in forza della chiara previsione del  citato  art.  25:\nche anzi, prevedendo al secondo comma  un  obbligo  di  ritiro  della\nsegnalazione in capo allo Stato che l\u0027ha effettuata ove  altro  Stato\nrilasci il titolo di soggiorno,  stabilisce  una  reciprocita\u0027  degli\nobblighi nascenti  dall\u0027Accordo  ed  esclude  la  sussistenza  di  un\ndiritto potestativo dello Stato segnalante -  l\u0027assoluto  divieto  di\nsanatoria di ogni ingresso irregolare, ne\u0027 l\u0027insindacabilita\u0027 di ogni\nsegnalazione, sicche\u0027 la formulazione assolutista della  disposizione\nqui censurata non trova una ragione giustificativa, in tesi  tale  da\nspiegare le ragioni del descritto  quadro  altrimenti  irragionevole,\nnella necessita\u0027 di rispettare tale obbligo. \n    Tuttavia la giurisprudenza da ultimo richiamata fa discendere dal\nmeccanismo previsto dal citato art. 25 l\u0027ulteriore conseguenza  della\nsindacabilita\u0027  della   segnalazione,   ai   fini   dell\u0027applicazione\ndell\u0027art. 103 del decreto-legge n. 34/2020 nel  senso  del  carattere\nnon ostativo della stessa: invero ad avviso del Collegio - anche  per\nquanto si dira\u0027 al punto successivo - una  simile  soluzione  non  e\u0027\nstata  considerata  (ne\u0027,   dunque,   consentita)   dal   legislatore\nnazionale, e dunque non e\u0027 ricavabile - in ragione del ridetto tenore\ntestuale - dal citato art. 103, comma 10, lett. b) (che non a caso ha\nfin  qui   prodotto,   in   sede   applicativa,   i   due   indirizzi\ngiurisprudenziali  che  si  sono  richiamati,  fra  i  quali  risulta\ndecisamente prevalente quello che nega  la  rilevanza  della  ragione\nsostanziale della segnalazione: ex multis, e da ultimo, Consiglio  di\nStato, sez. III, sentenza 10 dicembre 2024, n. 9961, cit.). \n    11. I superiori elementi, com\u0027e\u0027 evidente,  hanno  rilevanza  non\nsolo  in  sede  di  perimetrazione  dell\u0027obbligo   degli   Stati   di\nadattamento alle previsioni dell\u0027Accordo (al fine  di  escludere  che\nl\u0027applicazione irragionevole sia imposta da tali obblighi), ma  anche\nin relazione  alla  gia\u0027  richiamata  (im)possibilita\u0027  di  praticare\nun\u0027interpretazione dell\u0027art. 103, comma  10,  lett.  b)  coerente  ai\ncanoni di ragionevolezza e di proporzionalita\u0027. \n    L\u0027art.  25   della   Convenzione   non   contiene   infatti   una\nclassificazione delle ipotesi che possono dar luogo  al  procedimento\ndi consultazione preliminare, sicche\u0027 non puo\u0027  interpretarsi  l\u0027art.\n103, comma 10, lett. b) come se il  rinvio  in  esso  contenuto  alle\nsegnalazioni previste da accordi fosse da intendere, con  riferimento\nall\u0027Accordo di Schengen, come rivolto unicamente alle fattispecie  di\nsegnalazioni assolutamente preclusive e non anche a quelle  prive  di\ntale rilievo  automaticamente  ostativo,  non  esistendo  una  simile\ntipizzazione nella norma convenzionale richiamata. \n    12.  Sull\u0027esistenza  nella   normativa   interna   di   ulteriori\ndisposizioni autosufficienti nel senso della  tutela  delle  esigenze\nche la norma della cui legittimita\u0027 costituzionale  si  dubita  rende\nirragionevolmente prevalenti rispetto agli interessi antagonisti. \n    Proprio nella consapevolezza dell\u0027importanza della  normativa  di\nemersione - improntata a finalita\u0027 non soltanto umanitarie, ma  anche\ndi tutela del  sistema  economico  del  Paese  -,  e  della  connessa\nnecessita\u0027 di  individuare  i  fattori  preclusivi  su  di  un  piano\nsostanziale, il richiamato comma 10 del citato art. 103 ha infatti  -\nper il resto - perimetrato con un rigore e tassativita\u0027 le cause che,\na  tutela  di  interessi  antagonisti  e   superindividuali,   ostano\nall\u0027accoglimento delle istanze. \n    In particolare, la lettera d) del comma 10 -  in  relazione  alla\nnecessita\u0027 di rispettare gli impegni internazionali con i «Paesi  con\ni quali l\u0027Italia abbia sottoscritto accordi per la  soppressione  dei\ncontrolli alle frontiere  interne  e  la  libera  circolazione  delle\npersone» -  opera  un  riferimento  al  parametro  sostanziale  della\n«minaccia per l\u0027ordine pubblico o la sicurezza dello Stato». \n    Viceversa, la lettera b), della cui  legittimita\u0027  costituzionale\nsi  dubita,  nella  sua  genericita\u0027  e  perentorieta\u0027  si  riferisce\nautonomamente ed unicamente  alla  segnalazione  ai  fini  della  non\nammissione nel territorio dello Stato, senza specificare -  oltre  la\ndimensione dell\u0027obbligo  formale  -  quale  sottostante  elemento  di\ncriticita\u0027 essa esprima sul piano di un simile bilanciamento, ammesso\nche un reale elemento di criticita\u0027 (ulteriore rispetto  all\u0027ingresso\nirregolare)  possa  configurarsi.  Il  richiamo  a  tali,   ulteriori\nprevisioni (oltre a quelle indicate  al  precedente  punto  5.  della\npresente ordinanza), dimostra infine  come  qualora  la  disposizione\ndella cui legittimita\u0027 costituzionale si  dubita  fosse  espunta  dal\nsistema, nondimeno gli interessi e i valori che essa intende tutelare\nrimarrebbero protetti  -  peraltro  con  riferimento  alla  rilevanza\nsostanziale e non meramente formale di possibili fattori  antagonisti\n- dalle restanti parti del medesimo art. 103, comma 10. \n    13. Sulla rilevanza della questione. \n    Ad  avviso  del  Collegio  risulta  pertanto  non  manifestamente\ninfondata la questione di legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art.  103,\ncomma 10, lettera  b)  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,\nconvertito dalla legge 17 luglio 2020,  n.  77,  per  violazione  dei\nprincipi di ragionevolezza, di proporzionalita\u0027 e di  uguaglianza  di\ncui all\u0027art. 3 della Costituzione. \n    La questione e\u0027  altresi\u0027  rilevante  nel  presente  giudizio  in\nquanto, come gia\u0027 chiarito,  dalla  soluzione  della  stessa  dipende\nl\u0027esito del giudizio stesso. \n    L\u0027odierno appellante non risulta infatti essere  stato  segnalato\nper condotte ascrivibili  a  profili  di  pericolosita\u0027  sociale,  ma\nunicamente per l\u0027ingresso illegale in territorio francese. \n    Conseguentemente, ove la disposizione  censurata  dovesse  essere\napplicata secondo la sua formulazione testuale,  come  predicato  dal\nprevalente orientamento giurisprudenziale formatosi in argomento,  il\nricorso dovrebbe essere respinto, se pure con l\u0027irragionevole effetto\ndi precludere  l\u0027accesso  ad  un  procedimento  di  emersione  ad  un\nsoggetto  che  -  pur   privo   di   controindicazioni   sostanziali,\npotenzialmente lesive di altri interessi,  e  senza  che  una  simile\nsoluzione sia realmente imposta da un obbligo pattizio in tal senso -\nversa esattamente nella condizione per la quale l\u0027istituto  e\u0027  stato\nnormativamente creato (con l\u0027unica peculiarita\u0027 di essere entrato  in\nItalia attraverso un altro Paese). \n    Al contrario ove tale limite fosse rimosso con una  dichiarazione\nd\u0027illegittimita\u0027 costituzionale, il ricorso risulterebbe fondato. \n    Sicche\u0027 al Collegio non rimangono che due possibilita\u0027: applicare\nuna disposizione irragionevole,  ovvero  praticare  l\u0027interpretazione\nadeguatrice della stessa espressa  dalla  giurisprudenza  che  si  e\u0027\nrichiamata, che risulta pero\u0027 preclusa - come  piu\u0027  volte  precisato\n-dal chiaro dato testuale. In ogni caso tale  ultima  soluzione,  che\ncome ricordato ha il pregio  della  razionalita\u0027,  comporta  pero\u0027  -\nattraverso la possibilita\u0027  di  una  sindacabilita\u0027  «atipica»  della\nsegnalazione  -  anche  il  rischio  di  un  difetto  di  uniformita\u0027\napplicativa: tenuto conto che, come visto, gli stessi presupposti del\nmeccanismo di cui al predetto art. 25 della  Convenzione  sono  stati\ntalora individuati dalla giurisprudenza oltre  il  dato  testuale  di\ntale disposizione. \n    14. Sempre ove  si  assumesse  la  necessita\u0027  -  sul  piano  del\nrispetto degli obblighi internazionali - di una norma di salvaguardia\ne di coordinamento ulteriore rispetto a  quelle  gia\u0027  contenute  nel\ncomma 10 dell\u0027art. 103, il contrasto della lettera b)  con  l\u0027art.  3\ndella  Costituzione  potrebbe  essere  superato  anche  mediante  una\nsoluzione non caducatoria ma additiva, che renda compatibile  con  il\nparametro della ragionevolezza e con quello della proporzionalita\u0027 la\ndisciplina della portata ostativa delle segnalazioni, limitandola  ai\nsoli casi in cui  essa  sia  tale  nel  relativo  regime  di  diritto\ninternazionale. \n    Un esempio in tal senso e\u0027 dato dalla soluzione perseguita  dalla\ncitata sentenza n. 658/2025 di questo Consiglio di Stato,  che  ha  -\nperaltro inutilmente -  onerato  l\u0027amministrazione  di  praticare  la\nprocedura di consultazione preliminare ex art. 25 della Convenzione. \n    Analoga disposizione e\u0027  contenuta  nell\u0027art.  9  («Consultazione\npreventiva prima del rilascio o  della  proroga  di  un  permesso  di\nsoggiorno  o  di  un  visto  per  soggiorno  di  lunga  durata»)  del\nRegolamento (Ue) 2018/1860 del Parlamento europeo e del Consiglio del\n28  novembre  2018,  relativo  all\u0027uso  del  sistema   d\u0027informazione\nSchengen per  il  rimpatrio  di  cittadini  di  paesi  terzi  il  cui\nsoggiorno e\u0027 irregolare. Il richiamo a simili forme di  coordinamento\ninternazionale, che consentono di  applicare  la  norma  interna  nel\nrispetto degli obblighi pattizi attraverso strumenti tipizzati, i cui\nesiti   sarebbero   eventualmente    poi    sindacabili    in    sede\ngiurisdizionale, tuttavia  ad  avviso  del  Collegio  costituisce  un\nespediente pratico che riduce sensibilmente ma non elimina del  tutto\nil rischio di un\u0027applicazione irragionevole dell\u0027art. 103, comma  10,\nlett. b). \n    Anche in considerazione della gia\u0027 rilevata assenza di  un  vuoto\nnormativo   per   l\u0027ipotesi   di    dichiarazione    d\u0027illegittimita\u0027\ncostituzionale di tale disposizione, la  soluzione  dell\u0027accoglimento\ndella questione potrebbe dunque risultare  maggiormente  satisfattiva\nrispetto alle segnalate difficolta\u0027 applicative, oltre che  priva  di\ncontroindicazioni sul piano della  certezza  e  della  calcolabilita\u0027\ngiuridica. \n    15. Sulla non manifesta  infondatezza  della  questione  relativa\nalla violazione degli artt. 11 e 117 della Costituzione, sotto  altro\nprofilo. \n    Ulteriore soluzione che si  prospetta  e\u0027  quella  di  ipotizzare\nun\u0027interpretazione della disposizione della cui costituzionalita\u0027 qui\nsi dubita che assuma l\u0027effetto impeditivo dalla stessa previsto  come\nimplicitamente  ricollegato  alle  sole  segnalazioni   conformi   al\nrelativo paradigma normativo: anche oltre  la  prospettiva  tracciata\ndal citato art. 25 della Convenzione, nell\u0027ottica della necessita\u0027 di\nadattamento al diritto dell\u0027U.E. (e dunque con riferimento agli artt.\n11 e 117 della Costituzione). \n    Va infatti ricordato che la sentenza  della  Corte  di  Giustizia\ndell\u0027U.E., Grande Sezione, 31 gennaio 2006,  in  causa  C-503/03,  ha\naffermato che «Avendo rifiutato l\u0027ingresso sul territorio degli Stati\nparti contraenti dell\u0027accordo relativo all\u0027eliminazione graduale  dei\ncontrolli  alle  frontiere  comuni,  firmato  il  14  giugno  1985  a\nSchengen, al sig. Farid nonche\u0027 il  rilascio  di  un  visto  ai  fini\ndell\u0027ingresso in tale territorio ai sigg. Farid e Bouchair, cittadini\ndi uno Stato terzo coniugi di cittadini di uno Stato membro,  per  il\nsolo motivo che  essi  erano  segnalati  nel  sistema  d\u0027informazione\nSchengen ai fini della non  ammissione,  senza  aver  preliminarmente\nverificato se la presenza di tali persone  costituisse  una  minaccia\neffettiva, attuale e abbastanza grave per un  interesse  fondamentale\ndella collettivita\u0027, il Regno di Spagna e\u0027 venuto meno agli  obblighi\nche ad esso incombono in forza degli artt. 1-3  della  direttiva  del\nConsiglio 25 febbraio 1964,  64/221/CEE,  per  il  coordinamento  dei\nprovvedimenti speciali riguardanti il trasferimento  e  il  soggiorno\ndegli stranieri,  giustificati  da  motivi  di  ordine  pubblico,  di\npubblica sicurezza e di sanita\u0027 pubblica». \n    La sentenza in motivazione precisa  che  «occorre  rilevare  che,\nbenche\u0027  il  principio  di  leale  cooperazione  che  e\u0027  alla   base\ndell\u0027acquis di Schengen implichi che lo Stato  che  consulta  il  SIS\ntenga debitamente in considerazione gli elementi forniti dallo  Stato\nche  ha  effettuato  la  segnalazione,  esso  implica  altresi\u0027   che\nquest\u0027ultimo debba tenere a disposizione del  primo  le  informazioni\ncomplementari  che   gli   consentano   di   valutare   concretamente\nl\u0027importanza  della  minaccia   che   la   persona   segnalata   puo\u0027\nrappresentare». \n    Tali esigenze di  necessaria  offensivita\u0027  della  ragione  della\nlimitazione sono ora positivizzate dal Regolamento (UE) 2018/1861 del\nParlamento  europeo  e  del  Consiglio,   del   28   novembre   2018,\nsull\u0027istituzione, l\u0027esercizio  e  l\u0027uso  del  sistema  d\u0027informazione\nSchengen (SIS) nel settore delle verifiche di frontiera, che modifica\nla convenzione di applicazione dell\u0027accordo di Schengen e  abroga  il\nregolamento (CE) n. 1987/2006. \n    Esemplificativamente mette conto segnalare che l\u0027art. 21, par. 1,\nstabilisce infatti che «Prima  di  inserire  una  segnalazione  e  al\nmomento di prolungare il periodo di validita\u0027 di una segnalazione, lo\nStato membro verifica se l\u0027adeguatezza, la pertinenza e  l\u0027importanza\ndel caso giustificano alla segnalazione nel SIS». Il successivo  art.\n24, par. 1, del medesimo Regolamento disciplina poi le condizioni per\nl\u0027inserimento della segnalazione ai  fini  del  respingimento  o  del\nrifiuto di soggiorno,  e  richiede  «alla  luce  di  una  valutazione\nindividuale comprendente  anche  una  valutazione  delle  circostanze\npersonali  del  cittadino  di  paese  terzo   interessato   e   delle\nconseguenze di un respingimento e di un rifiuto di soggiorno, che  la\npresenza di tale cittadino di paese  terzo  interessato  nel  proprio\nterritorio  costituisce  una  minaccia  per  l\u0027ordine  pubblico,   la\nsicurezza pubblica o la sicurezza nazionale e, pertanto, ha  adottato\nuna decisione  giudiziaria  o  amministrativa  in  conformita\u0027  della\nnormativa nazionale ai  fini  del  respingimento  e  del  rifiuto  di\nsoggiorno e ha emesso  una  segnalazione  nazionale  per  gli  stessi\nfini». \n    Il Regolamento, dunque, pone precisi oneri in  tal  senso  sia  a\ncarico dello Stato che adotta la segnalazione,  sia  a  carico  degli\nStati che debbano provvedere sulla persona segnalata (si veda in  tal\nsenso la disciplina dei procedimenti di consultazione,  di  cui  agli\nartt. 27 e seguenti). \n    Anche nell\u0027ottica della necessita\u0027  di  adattamento  del  diritto\ninterno  al  diritto  dell\u0027U.E.,  onde  superare  la  genericita\u0027  ed\nassolutezza della previsione dell\u0027art. 103, comma  10,  lett.  b)  si\npotrebbe allora ritenere la stessa non irragionevole ove - sempre per\neffetto di una pronuncia additiva che  superi  l\u0027attuale  limitazione\ntestuale -si intenda riferita  alle  sole  segnalazioni  conformi  al\nrelativo  regime,  consentendo  dunque  un  sindacato  diffuso  della\nconformita\u0027 delle stesse al paradigma  normativo  che  le  regola  da\nparte  del  giudice  chiamato  a   vagliare   la   legittimita\u0027   dei\nprovvedimenti dell\u0027amministrazione nazionale adottati in ragione  del\nrilievo impeditivo delle segnalazioni medesime. \n    16.  Va  pertanto  sospeso  il  giudizio  e  rimessa  alla  Corte\ncostituzionale, ai sensi dell\u0027articolo 1 della legge costituzionale 9\nfebbraio 1948, n. 1, e dell\u0027articolo 23, della legge 11  marzo  1953,\nn. 87, la questione di  legittimita\u0027  costituzionale  dell\u0027art.  103,\ncomma 10,  lett.  b),  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,\nconvertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,  con  riferimento  agli\nartt. 3, 11 e 117 (questi ultimi in  riferimento  all\u0027art.  25  della\nConvenzione  Schengen  e  al  Regolamento   (UE)   2018/1861)   della\nCostituzione, nella parte in cui prevede l\u0027automatismo ostativo della\nsegnalazione  Schengen  rispetto  alla  valutazione  dell\u0027istanza  di\nemersione, precludendo all\u0027amministrazione la verifica in concreto di\npericolosita\u0027  e  comunque   la   sussistenza   dei   requisiti   per\nl\u0027accoglimento o meno della stessa. \n\n \n                                P.Q.M. \n \n    Il Consiglio di Stato in  sede  giurisdizionale  (Sezione  Terza)\ndichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione  agli\nartt. 3, 11 e 117 (questi ultimi in  riferimento  all\u0027art.  25  della\nConvenzione  Schengen  e  al  Regolamento   (UE)   2018/1861)   della\nCostituzione, la questione di legittimita\u0027  costituzionale  dell\u0027art.\n103, comma 10, lett. b), del decreto-legge 19  maggio  2020,  n.  34,\nconvertito dalla legge 17 luglio 2020, n.  77,  nella  parte  in  cui\nprevede l\u0027automatismo ostativo della segnalazione  Schengen  rispetto\nalla   valutazione    dell\u0027istanza    di    emersione,    precludendo\nall\u0027amministrazione  la  verifica  in  concreto  di  pericolosita\u0027  e\ncomunque la sussistenza dei requisiti per l\u0027accoglimento o meno della\nstessa. \n    Sospende il giudizio in corso e ordina  l\u0027immediata  trasmissione\ndegli atti alla Corte costituzionale. \n    Ordina che a cura della  Segreteria  la  presente  ordinanza  sia\nnotificata alle parti e al Presidente del Consiglio  dei  Ministri  e\ncomunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e  della  Camera\ndei Deputati. \n    Ritenuto che sussistano i presupposti  di  cui  all\u0027articolo  52,\ncommi 1 e 2, del decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  e\ndell\u0027articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo\ne del Consiglio del 27 aprile  2016,  atutela  dei  diritti  o  della\ndignita\u0027 della parte interessata, manda alla Segreteria di  procedere\nall\u0027oscuramento delle generalita\u0027 dell\u0027appellante. \n    Cosi\u0027 deciso in Roma nella  camera  di  consiglio  del  giorno  6\nfebbraio 2025 con l\u0027intervento dei magistrati: \n      Michele Corradino, Presidente; \n      Stefania Santoleri, Consigliere; \n      Giovanni Tulumello, Consigliere, Estensore; \n      Angelo Roberto Cerroni, Consigliere; \n      Enzo Bernardini, Consigliere. \n \n                      Il Presidente: Corradino \n \n \n                                               L\u0027estensore: Tulumello","elencoNorme":[{"id":"62499","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"dl","denominaz_legge":"decreto-legge","data_legge":"19/05/2020","data_nir":"2020-05-19","numero_legge":"34","descrizionenesso":"convertito con modificazioni in","legge_articolo":"103","specificaz_art":"","comma":"10","specificaz_comma":"lett. b)","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2020-05-19;34~art103"},{"id":"62500","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"l","denominaz_legge":"legge","data_legge":"17/07/2020","data_nir":"2020-07-17","numero_legge":"77","descrizionenesso":"","legge_articolo":"","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-07-17;77"}],"elencoParametri":[{"id":"79313","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"3","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"79314","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"11","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"79315","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"117","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"79388","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"000124","descriz_costit":"regolamento UE","numero_legge":"1861","data_legge":"28/11/2018","articolo":"","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"in particolare","unique_identifier":""},{"id":"79390","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"000124","descriz_costit":"regolamento UE","numero_legge":"1861","data_legge":"28/11/2018","articolo":"21","specificaz_art":"par. 1)","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","unique_identifier":""},{"id":"79389","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"000124","descriz_costit":"regolamento UE","numero_legge":"1861","data_legge":"28/11/2018","articolo":"24","specificaz_art":"par. 1)","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","unique_identifier":""},{"id":"79391","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"000124","descriz_costit":"regolamento UE","numero_legge":"1861","data_legge":"28/11/2018","articolo":"27","specificaz_art":"e ss.","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","unique_identifier":""},{"id":"79395","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"0007","descriz_costit":"Convenzione di applicazione dell\u0027Accordo di Schengen","numero_legge":"","data_legge":"19/06/1990","articolo":"25","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"ratificata e resa esecutiva","unique_identifier":""},{"id":"79396","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"l","descriz_costit":"legge","numero_legge":"388","data_legge":"30/09/1993","articolo":"","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge;388","unique_identifier":""}],"elencoParti":[{"id":"54626","num_progressivo":"","nominativo_parte":"Questura di Salerno","data_costit_part":"","flag_cost_fuori_termine":"No","indirizzo_difensore":"","id_avv_indirizzo":"","tipologia_parte":"C","descrizione_tipologia_parte":"Controparte","sigla_parte":""}]}}"
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