HTTP Client
1
Total requests
0
HTTP errors
Clients
http_client 1
Requests
| POST | https://ws.cortecostituzionale.it/servizisito/rest/atti/schedaOrdinanza/2025/263 | |
|---|---|---|
| Request options | [ "headers" => [ "Content-Type" => "application/json" ] "auth_basic" => [ "corteservizisito" "corteservizisito,2021+1" ] ] |
|
| Response |
200
[ "info" => [ "header_size" => 166 "request_size" => 301 "total_time" => 0.39095 "namelookup_time" => 0.000547 "connect_time" => 0.038879 "pretransfer_time" => 0.094344 "size_download" => 128684.0 "speed_download" => 329958.0 "starttransfer_time" => 0.094367 "primary_ip" => "66.22.43.24" "primary_port" => 443 "local_ip" => "65.108.230.242" "local_port" => 42192 "http_version" => 3 "protocol" => 2 "scheme" => "HTTPS" "appconnect_time_us" => 94257 "connect_time_us" => 38879 "namelookup_time_us" => 547 "pretransfer_time_us" => 94344 "starttransfer_time_us" => 94367 "total_time_us" => 390950 "start_time" => 1770177212.6628 "original_url" => "https://ws.cortecostituzionale.it/servizisito/rest/atti/schedaOrdinanza/2025/263" "pause_handler" => Closure(float $duration) {#830 : "Symfony\Component\HttpClient\Response\CurlResponse" : { : CurlHandle {#809 …} : Symfony\Component\HttpClient\Internal\CurlClientState {#797 …} : -9223372036854775808 } } "debug" => """ * Trying 66.22.43.24...\n * TCP_NODELAY set\n * Connected to ws.cortecostituzionale.it (66.22.43.24) port 443 (#0)\n * ALPN, offering h2\n * ALPN, offering http/1.1\n * successfully set certificate verify locations:\n * CAfile: /etc/pki/tls/certs/ca-bundle.crt\n CApath: none\n * SSL connection using TLSv1.3 / TLS_AES_256_GCM_SHA384\n * ALPN, server accepted to use h2\n * Server certificate:\n * subject: C=IT; ST=Roma; O=Corte Costituzionale; CN=*.cortecostituzionale.it\n * start date: Dec 4 00:00:00 2025 GMT\n * expire date: Jan 4 23:59:59 2027 GMT\n * subjectAltName: host "ws.cortecostituzionale.it" matched cert's "*.cortecostituzionale.it"\n * issuer: C=IT; ST=Roma; L=Pomezia; O=TI Trust Technologies S.R.L.; CN=TI Trust Technologies OV CA\n * SSL certificate verify ok.\n * Using HTTP2, server supports multi-use\n * Connection state changed (HTTP/2 confirmed)\n * Copying HTTP/2 data in stream buffer to connection buffer after upgrade: len=0\n * Using Stream ID: 1 (easy handle 0x252cd60)\n > POST /servizisito/rest/atti/schedaOrdinanza/2025/263 HTTP/2\r\n Host: ws.cortecostituzionale.it\r\n Content-Type: application/json\r\n Accept: */*\r\n Authorization: Basic Y29ydGVzZXJ2aXppc2l0bzpjb3J0ZXNlcnZpemlzaXRvLDIwMjErMQ==\r\n User-Agent: Symfony HttpClient (Curl)\r\n Accept-Encoding: gzip\r\n Content-Length: 0\r\n \r\n * Connection state changed (MAX_CONCURRENT_STREAMS == 128)!\n < HTTP/2 200 \r\n < content-type: application/json;charset=UTF-8\r\n < cache-control: no-cache\r\n < pragma: no-cache\r\n < content-encoding: UTF-8\r\n < date: Wed, 04 Feb 2026 03:53:31 GMT\r\n < \r\n """ ] "response_headers" => [ "HTTP/2 200 " "content-type: application/json;charset=UTF-8" "cache-control: no-cache" "pragma: no-cache" "content-encoding: UTF-8" "date: Wed, 04 Feb 2026 03:53:31 GMT" ] "response_content" => [ "{"dtoOrdinanza":{"anno":"2025","numero":"263","numero_parte":"1","autorita":"Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna","localita_autorita":"","data_deposito":"12/12/2025","data_emissione":"","data_gazzetta":"21/01/2026","numero_gazzetta":"3","anno_decisione":"","numero_decisione":"","data_seduta":"","descrizione_fissazione":"","stato_fissazione":"","relatore":"","oggetto_lungo":"\u003cp\u003eEnergia – Impianti alimentati da fonti rinnovabili – Norme della Regione autonoma Sardegna – Disposizioni per l\u0027individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all\u0027installazione di impianti a fonti di energia rinnovabile (FER) – Previsione che si applica a tutto il territorio della regione, ivi comprese le aree e le superfici sulle quali insistono impianti a fonti rinnovabili in corso di valutazione ambientale e autorizzazione, di competenza regionale o statale, ovvero autorizzati che non abbiano determinato una modifica irreversibile dello stato dei luoghi – Divieto di realizzazione degli impianti ricadenti nelle rispettive aree non idonee come individuate dagli allegati A, B, C, D, E e dai commi 9 e 11 dell’art. 1 della legge regionale n. 20 del 2024 – Applicazione di tale divieto anche agli impianti e gli accumuli FER la cui procedura autorizzativa e di valutazione ambientale, di competenza regionale o statale, è in corso al momento dell\u0027entrata in vigore della medesima legge regionale – Previsione che non può essere dato corso alle istanze di autorizzazione che, pur presentate prima dell\u0027entrata in vigore della legge regionale n. 20 del 2024, risultino in contrasto con essa e ne pregiudichino l\u0027attuazione – Previsione che i provvedimenti autorizzatori e tutti i titoli abilitativi comunque denominati già emanati, aventi ad oggetto gli impianti ricadenti nelle aree non idonee, sono privi di efficacia – Previsione che sono fatti salvi i provvedimenti aventi ad oggetto impianti che hanno già comportato una modificazione irreversibile dello stato dei luoghi – Idoneità all\u0027installazione di impianti FER delle aree e delle superfici di cui all\u0027allegato F della legge regionale n. 20 del 2024, nonché delle aree idonee di cui al comma 7 secondo periodo – Previsione che sono aree ordinarie tutte le porzioni di territorio non ricomprese negli allegati delle succitata legge – Realizzazione degli impianti e degli accumuli FER, indipendentemente dalla loro collocazione in aree idonee o in aree ordinarie, vincolata al rispetto dei requisiti e delle prescrizioni di cui all\u0027allegato G della medesima legge regionale nonché al rispetto delle specifiche prescrizioni di natura territoriale, urbanistica, edilizia, paesaggistica, con particolare riferimento al Piano paesaggistico regionale, ambientale e tecnica proprie dell\u0027area e dell\u0027impianto oggetto di istanza di autorizzazione – Previsione che, qualora un progetto di impianto ricada su un areale ricompreso sia nelle aree definite idonee sia nelle aree definite non idonee, prevale il criterio di non idoneità – Previsione di aree non idonee all\u0027installazione di impianti agrivoltaici e in particolare quelle caratterizzate da edifici e manufatti di valenza storico-culturale, architettonica e archeologica, incluse le aree circostanti entro un raggio di tre chilometri – Previsione dei requisiti tecnici per tipologia di impianto – Denunciate disposizioni che contrastano con i principi stabiliti dalla legge statale di riferimento e con le norme fondamentali di riforma economico-sociale che, per espressa previsione statutaria, si impongono anche alle Regioni ad autonomia speciale – Contrasto con la sentenza n. 134 del 2025 che evidenzia come non sia consentito al legislatore regionale, nell’individuare aree inidonee all’installazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, introdurre una generalizzata equiparazione tra aree idonee e quelle interdette – Previsione di un divieto di realizzazione degli impianti ricadenti nelle rispettive aree individuate dalla normativa regionale come non idonee, che confligge con la normativa interposta – Lesione dei principi di massima diffusione degli impianti da fonti di energia rinnovabili e di contrasto al cambiamento climatico, evincibili dalla disciplina europea di riferimento – Contrasto con i vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali –\u0026nbsp;Violazione del principio di proporzionalità che, in una delle declinazioni specificata dal diritto europeo derivato, richiede agli stati membri di assicurare che le norme nazionali in materia di procedure autorizzative siano proporzionate, necessarie – Irragionevole sacrificio della libertà di iniziativa economica e della tutela dell’ambiente – Allegati B e G assumono un effetto preclusivo assoluto, impedendo l’istruttoria caso per caso che la giurisprudenza costituzionale ritiene doverosa per il corretto bilanciamento tra paesaggio e impianti a fonti di energia rinnovabile (FER) – Lesione della tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi – Contrasto con il principio europeo di integrazione delle tutele, riconosciuto anche a livello europeo – Normativa che introduce divieti generalizzati e indiscriminati in spregio alla normativa nazionale interposta che prevede un modello autorizzatorio fondato su valutazioni caso per caso e sulla leale cooperazione – Previsione di una fascia di rispetto che determina un’interdizione di portata eccezionalmente ampia, in spregio alla disciplina statale di riferimento e foriera di una non consentita alterazione dell’assetto unitario della tutela paesaggistica disegnato dal Codice nazionale del 2004 – Contrasto con il principio di ragionevolezza, in quanto la norma regionale impone divieti più estesi e più rigidi di quelli statali – Lesione dei principi di imparzialità e buon andamento – Violazione della competenza legislativa dello Stato nella materia concorrente della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003c/p\u003e","prima_parte":"Edison rinnovabili spa","prima_controparte":"Regione autonoma della Sardegna","altre_parti":"","testo_atto":"N. 263 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 dicembre 2025\n\nOrdinanza del 12 dicembre 2025 del Tribunale amministrativo regionale\nper la Sardegna sul ricorso proposto da Edison rinnovabili spa contro\nla Regione autonoma della Sardegna. \n \nEnergia - Impianti alimentati da fonti rinnovabili - Norme della\n Regione autonoma Sardegna - Disposizioni per l\u0027individuazione di\n aree e superfici idonee e non idonee all\u0027installazione di impianti\n a fonti di energia rinnovabile (FER) - Previsione che si applica a\n tutto il territorio della regione, ivi comprese le aree e le\n superfici sulle quali insistono impianti a fonti rinnovabili in\n corso di valutazione ambientale e autorizzazione, di competenza\n regionale o statale, ovvero autorizzati che non abbiano determinato\n una modifica irreversibile dello stato dei luoghi - Divieto di\n realizzazione degli impianti ricadenti nelle rispettive aree non\n idonee come individuate dagli allegati A, B, C, D, E e dai commi 9\n e 11 dell\u0027art. 1 della legge regionale n. 20 del 2024 -\n Applicazione di tale divieto anche agli impianti e gli accumuli FER\n la cui procedura autorizzativa e di valutazione ambientale, di\n competenza regionale o statale, e\u0027 in corso al momento dell\u0027entrata\n in vigore della medesima legge regionale - Previsione che non puo\u0027\n essere dato corso alle istanze di autorizzazione che, pur\n presentate prima dell\u0027entrata in vigore della legge regionale n. 20\n del 2024, risultino in contrasto con essa e ne pregiudichino\n l\u0027attuazione - Previsione che i provvedimenti autorizzatori e tutti\n i titoli abilitativi comunque denominati gia\u0027 emanati, aventi ad\n oggetto gli impianti ricadenti nelle aree non idonee, sono privi di\n efficacia - Previsione che sono fatti salvi i provvedimenti aventi\n ad oggetto impianti che hanno gia\u0027 comportato una modificazione\n irreversibile dello stato dei luoghi - Idoneita\u0027 all\u0027installazione\n di impianti FER delle aree e delle superfici di cui all\u0027allegato F\n della legge regionale n. 20 del 2024, nonche\u0027 delle aree idonee di\n cui al comma 7 secondo periodo - Previsione che sono aree ordinarie\n tutte le porzioni di territorio non ricomprese negli allegati delle\n succitata legge - Realizzazione degli impianti e degli accumuli\n FER, indipendentemente dalla loro collocazione in aree idonee o in\n aree ordinarie, vincolata al rispetto dei requisiti e delle\n prescrizioni di cui all\u0027allegato G della medesima legge regionale\n nonche\u0027 al rispetto delle specifiche prescrizioni di natura\n territoriale, urbanistica, edilizia, paesaggistica, con particolare\n riferimento al Piano paesaggistico regionale, ambientale e tecnica\n proprie dell\u0027area e dell\u0027impianto oggetto di istanza di\n autorizzazione - Previsione di aree non idonee all\u0027installazione di\n impianti agrivoltaici e in particolare quelle caratterizzate da\n edifici e manufatti di valenza storico-culturale, architettonica e\n archeologica, incluse le aree circostanti entro un raggio di tre\n chilometri - Previsione dei requisiti tecnici per tipologia di\n impianto. \n- Legge della Regione Sardegna 5 dicembre 2024, n. 20 (Misure urgenti\n per l\u0027individuazione di aree e superfici idonee e non idonee\n all\u0027installazione e promozione di impianti a fonti di energia\n rinnovabile (FER) e per la semplificazione dei procedimenti\n autorizzativi), art. 1, commi 2, 5, 6 e 7, e allegati B e G. \n\n\n(GU n. 3 del 21-01-2026)\n\n \n IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SARDEGNA \n (Sezione Prima) \n \n Ha pronunciato la presente sentenza / ordinanza sul ricorso\nnumero di registro generale 1041 del 2024, integrato da motivi\naggiunti, proposto da Edison Rinnovabili S.p.a., in persona del\nlegale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli\navvocati Carlo Comande\u0027, Serena Caradonna e Gloria Ciaccio, con\ndomicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; \n contro Regione Autonoma della Sardegna, in persona del legale\nrappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati\nMattia Pani, Giovanni Parisi, con domicilio digitale come da PEC da\nRegistri di Giustizia; \n per l\u0027annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: \n della nota prot. n. 28952 del 26 settembre 2024 del Servizio\nValutazioni Impatti e Incidenze Ambientali dell\u0027Assessorato regionale\ndella difesa dell\u0027Ambiente con cui e\u0027 stata disposta la sospensione\ndel procedimento di Verifica di assoggettabilita\u0027 alla Valutazione di\nimpatto ambientale, avviato dalla Societa\u0027 in relazione al progetto\ndi un impianto agrivoltaico denominato «Tratalias», di potenza\ncomplessiva di 19,971 MWp, da ubicarsi nel Comune di Tratalias (SU); \n di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale. \n Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 9 aprile\n2025: \n per l\u0027annullamento: \n della nota prot. n. 9625 del 27 marzo 2025 del Servizio\n«VIA») con cui l\u0027Assessorato ha dichiarato improcedibile l\u0027istanza di\navvio del procedimento di verifica di assoggettabilita\u0027 alla\nValutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) avanzata dalla societa\u0027 in\nrelazione al predetto progetto; \n ove occorra e per quanto di ragione, della nota prot. n.\n37886 del 16 dicembre 2024, con la quale il Servizio VIA ha\ncomunicato alla Societa\u0027 il riavvio del procedimento di verifica,\nspecificando al contempo che l\u0027ente avrebbe altresi\u0027 valutato «gli\neffetti della legge regionale n. 20/2024 sull\u0027intervento di che\ntrattasi, dandone comunicazione a codesta Societa\u0027 e a tutti gli Enti\ncompetenti», richiamata nella nota su citata in qualita\u0027 di atto\npresupposto; \n visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; \n visto l\u0027atto di costituzione in giudizio della Regione Autonoma\ndella Sardegna; \n visti tutti gli atti della causa; \n relatore nell\u0027udienza pubblica del giorno 10 dicembre 2025 il\ndott. Roberto Montixi e uditi per le parti i difensori come\nspecificato nel verbale; \n ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. \n \n Fatto \n \n 1. Con il ricorso in epigrafe, la Edison Rinnovabili S.p.a. ha\nadito l\u0027intestato Tribunale al fine di ottenere l\u0027annullamento della\nnota prot. n. 28952 del 26 settembre 2024, del Servizio Valutazioni\nImpatti e Incidenze Ambientali dell\u0027Assessorato Regionale della\nDifesa dell\u0027Ambiente, con cui e\u0027 stata disposta la sospensione del\nprocedimento di Verifica di assoggettabilita\u0027 alla Valutazione di\nImpatto Ambientale, avviato dalla Societa\u0027 in relazione al progetto\ndi impianto agrivoltaico denominato «Tratalias», di potenza\ncomplessiva di 19,971 MWp, da ubicarsi nell\u0027omonimo Comune di\nTratalias (SU). \n 2. Espone parte ricorrente che, con istanze del 22 dicembre 2023\ne 7 gennaio 2024, chiedeva al competente Servizio VIA della Regione\nSardegna l\u0027attivazione della procedura di verifica di\nassoggettabilita\u0027 a VIA, ai sensi dell\u0027art. 19, decreto legislativo\nn. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni e della D.G.R.\nn. 11/75 del 2021, in relazione al progetto in questione. \n 3. Verificata la completezza della documentazione presentata a\ncorredo dell\u0027istanza, con nota prot. n. 1487 del 17 gennaio 2024, il\nServizio VIA della RAS ne comunicava alle Amministrazioni e agli Enti\nterritoriali potenzialmente interessati l\u0027avvenuta pubblicazione sul\nproprio portale istituzionale e dava avvio alla prima consultazione\ndel pubblico, ai sensi dell\u0027art. 19, comma 4, del decreto legislativo\nn. 152/2006, per la acquisizione, entro il termine perentorio dei\nsuccessivi trenta giorni (i.e. entro il 16 febbraio 2024), delle\neventuali osservazioni degli interessati relative allo studio\npreliminare ambientale e alla documentazione allegata. \n 4. Poiche\u0027, scaduto il termine di cui all\u0027art. 19, comma 4,\nl\u0027Amministrazione regionale competente non concludeva il\nprocedimento, con Pec del 20 maggio 2024 e del 13 settembre 2024, la\nsocieta\u0027 chiedeva infruttuosamente informazioni sull\u0027istruttoria\ndella propria istanza. \n 5. In data 26 settembre 2024, il Servizio VIA trasmetteva,\ntuttavia, alla societa\u0027 la gravata nota prot. n. 28952, con la quale\ncomunicava la sospensione del procedimento di screening, motivata in\nragione dell\u0027intervenuta entrata in vigore, in data 4 luglio 2024,\ndella legge regionale n. 5/2024 e, in particolare, del «divieto di\nrealizzare nuovi impianti di produzione e accumulo di energia\nelettrica da fonti rinnovabili» ivi previsto all\u0027art. 3 per gli\nambiti territoriali elencati dalla medesima norma ed entro i quali\nricadeva l\u0027intervento proposto dalla Societa\u0027. In particolare, il\nServizio VIA comunicava di avere proceduto alla riapertura\ndell\u0027istruttoria al fine di verificare l\u0027applicazione delle citate\nmisure di salvaguardia previste dall\u0027art. 3 della legge regionale n.\n5/2024 e, svolta tale verifica con esito positivo, di essersi\ndeterminata a sospendere il procedimento in questione «sino al\ntermine previsto nell\u0027art. 3, comma 1, della legge regionale n.\n5/2024». \n 6. Avverso tale determinazione insorgeva la ricorrente che\ncensurava con un primo motivo di gravame la violazione e falsa\napplicazione degli articoli 1 e 3, della legge regionale n. 5/2024. \n 6.1. Rappresentava la ricorrente cha la disposta sospensione del\nprocedimento non potesse trovare fondamento nell\u0027art. 3 della legge\nregionale n. 5/2024 in quanto oggetto del transitorio divieto\nillegittimamente imposto dalla normativa regionale sarebbe stato,\nespressamente ed unicamente, l\u0027attivita\u0027 di materiale «realizzazione»\ndei nuovi impianti di produzione e accumulo di energia elettrica da\nfonti rinnovabili e dunque dallo stesso non potesse in alcun modo\nfarsi discendere alcun divieto dello svolgimento (o della inibizione\ndella prosecuzione) dei procedimenti, solamente prodromici alla\nrealizzazione degli impianti FER e aventi ad oggetto la valutazione\ndegli impatti ambientali attesi dalla ipotizzata realizzazione degli\nimpianti di tal fatta (procedura di screening ai sensi dell\u0027art. 19\nss. del decreto legislativo n. 152/2006). Poiche\u0027 lo stesso\nLegislatore regionale aveva dichiarato che la finalita\u0027 perseguita\ndalle norme introdotte era quella di scongiurare l\u0027irreversibilita\u0027\ndegli impatti sul territorio regionale derivanti dalle attivita\u0027 di\nrealizzazione, installazione o avviamento di impianti FER, l\u0027unica\nlettura ammissibile dell\u0027art. 3 non poteva che essere quella secondo\ncui il divieto ivi imposto afferiva esclusivamente alle attivita\u0027 di\nmateriale realizzazione degli impianti, dal momento che gli impatti\nsul territorio regionale degli impianti FER - che il Legislatore\nintendeva scongiurare - sarebbero potuti emergere solo al momento\ndella relativa realizzazione e non in alcun momento antecedente,\nquale quello dello svolgimento e finanche della positiva conclusione\ndei procedimenti volti alla valutazione degli impatti ambientali\nattesi dalla realizzazione dei progetti. Doveva ritenersi pacifico,\ninfatti, che le procedure ambientali sarebbero state di per se\u0027\ninidonee a condurre al rilascio di titoli autorizzativi per la\nrealizzazione degli impianti FER, atteso che, a norma dell\u0027art. 4,\ndel decreto legislativo n. 28/2011 e dell\u0027art. 27-bis, del decreto\nlegislativo n. 152/2006, i regimi abilitanti la costruzione e\nl\u0027esercizio degli impianti FER erano, esclusivamente e\ntassativamente, la comunicazione relativa alle attivita\u0027 in edilizia\nlibera di cui all\u0027art. 6, comma 11 del decreto legislativo n.\n28/2011, la Dichiarazione di Inizio Lavori Asseverata di cui all\u0027art.\n6-bis, decreto legislativo n. 28/2011, la Procedura Abilitativa\nSemplificata di cui all\u0027art. 6 decreto legislativo n. 28/2011 e\nl\u0027Autorizzazione Unica di cui all\u0027art. 12 del decreto legislativo n.\n387/2003. \n 6.2. Inoltre, il riferimento contenuto al comma 2 alle «procedure\ndi autorizzazione in corso alla data di entrata in vigore della\nlegge» non avrebbe potuto integrare l\u0027oggetto del divieto di\nrealizzazione degli impianti FER di cui al comma 1, essendo\nunicamente volto a perimetrare l\u0027ambito di applicazione di tale\ndivieto, ricomprendendovi anche gli impianti la cui realizzazione\navrebbe potuto essere autorizzata in forza di titoli adottati\nnell\u0027ambito di procedimenti autorizzazione gia\u0027 in corso, ma senza\nche potesse essere inibita la prosecuzione di tali procedimenti fino\nalla relativa conclusione. \n 7. Con un secondo motivo di gravame veniva dedotta la violazione\ndell\u0027art. 20, comma 6, del decreto legislativo n. 199/2021 e la\nviolazione dei principi di derivazione eurounitaria di\nproporzionalita\u0027, razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione\ndelle procedure finalizzate all\u0027autorizzazione agli impianti\nalimentati da fonti di energia rinnovabile. \n 7.1. Deduceva parte ricorrente che, poiche\u0027 la legge regionale n.\n5/2024 non avrebbe comunque potuto porsi a fondamento del\nprovvedimento impugnato, in quanto la stessa non prescriveva alcuna\nsospensione dei procedimenti ambientali (e neppure autorizzativi) in\ncorso alla data di entrata in vigore della stessa, il provvedimento\ndi sospensione gravato si sarebbe posto in radicale violazione della\ndisciplina statale di derivazione eurounitaria recata dal decreto\nlegislativo n. 199/2021, costituente diretta attuazione della\ndirettiva 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell\u002711\ndicembre 2018 sulla promozione dell\u0027uso dell\u0027energia da fonti\nrinnovabili. \n In particolare, il comma 6, dell\u0027art. 20, del decreto legislativo\nn. 199/2021, in linea con i principi fissati dalla direttiva\n2018/2001/UE, dispone espressamente che «Nelle more\ndell\u0027individuazione delle aree idonee, non possono essere disposte\nmoratorie ovvero sospensioni dei termini dei procedimenti di\nautorizzazione». La portata della superiore disposizione, di rango\nstatale e derivazione eurounitaria, evidenziava parte ricorrente,\nsarebbe stata evidentemente violata dal provvedimento impugnato,\nladdove lo stesso aveva disposto addirittura la sospensione dei\ntermini di verifica di assoggettabilita\u0027 a VIA con cio\u0027 debordando\ndall\u0027ambito di competenze normativamente riconosciuto alla Regione. \n 7.2. In subordine, Edison deduceva l\u0027illegittimita\u0027\ncostituzionale dell\u0027art. 3 della legge regionale n. 5/2024 per\nviolazione dell\u0027art. 117 comma 1 e 3 della Costituzione, in relazione\nal decreto legislativo n. 199/2021 (attuazione della direttiva\nUE/2018/2001) e in relazione ai principi espressi dalla direttiva\nUE/2018/2001, in linea di continuita\u0027 con quelli fatti propri dalle\ndirettive CE/2001/77 e CE/2009/28 e dal regolamento (UE) 2021/119. \n 7.2.1. Rappresentava l\u0027esponente che l\u0027art. 3 della legge\nregionale in esame, ove interpretato nel senso di vietare, pur se in\nmaniera transitoria, lo svolgimento o la prosecuzione dei\nprocedimenti amministrativi riconducibili alla autorizzazione della\nrealizzazione degli impianti FER, avrebbe introdotto una moratoria in\ncontrasto con i principi fondamentali in materia di «produzione,\ntrasporto e distribuzione nazionale dell\u0027energia». \n La Corte costituzionale, su tale profilo, aveva, peraltro, gia\u0027\navuto modo di affermare che ogni moratoria in questo settore si\nsarebbe posta in conflitto con l\u0027art. 117, primo comma, della\nCostituzione, in relazione ai principi espressi dalla direttiva\n2018/2001/UE, in quando cio\u0027 avrebbe comportato una violazione degli\nimpegni assunti dallo Stato italiano nei confronti dell\u0027Unione\neuropea e a livello internazionale e volti a garantire la massima\ndiffusione degli impianti da fonti di energia rinnovabili. \n Inoltre, l\u0027art. 3 della legge regionale, ove inteso nel senso\nfatto proprio dalla Regione nell\u0027ambito del procedimento avviato\ndalla societa\u0027, si sarebbe rivelato manifestamente incostituzionale\nin quanto, procrastinando l\u0027autorizzazione dei progetti FER, si\nsarebbe posto in palese contrasto con l\u0027art. 117, primo comma della\nCostituzione, in quanto avrebbe pregiudicato il raggiungimento degli\nobiettivi derivanti dalla direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento\neuropeo e del Consiglio del 18 ottobre 2023 (UE) (cd. RED III) di\naddivenire all\u0027impatto climatico zero entro il 2050, oltre che con i\nprincipi di massima diffusione degli impianti FER e di massima\nrazionalizzazione, semplificazione ed accelerazione delle relative\nprocedure autorizzative che informano il decreto legislativo n.\n199/2021. \n 7.2.2. Sotto un ulteriore profilo, l\u0027art. 3 della legge regionale\nn. 5/2024, ove interpretato nel senso di consentire una sospensione\ndi qualsiasi procedimento afferente alla realizzazione degli impianti\nFER, avrebbe spiegato evidenti effetti distorsivi della concorrenza,\nnella misura in cui avrebbe impedito in Sardegna lo svolgimento dei\nprocedimenti prodromici alla realizzazione di simili impianti alle\nmedesime condizioni concorrenziali e di mercato esistenti sul resto\ndel territorio nazionale, con conseguente violazione dell\u0027art. 117,\ncomma 2, lett. e) Costituzione, che attribuisce allo Stato la\ncompetenza legislativa esclusiva in materia di concorrenza. \n 8. Si costituiva la RAS che instava per la reiezione del gravame. \n 9. All\u0027udienza camerale del 15 gennaio 2025, l\u0027istanza cautelare,\nin ragione della complessita\u0027 delle questioni da trattare, veniva\nassorbita al merito. \n 10. Con atto depositato il 15 aprile 2025 parte ricorrente\nproponeva motivi aggiunti estendendo il gravame alla medio tempore\nintervenuta nota prot. n. 9625 del 27 marzo 2025 del Servizio VIA\ndella RAS, con cui il competente Assessorato dichiarava improcedibile\nl\u0027istanza di avvio del procedimento di verifica di assoggettabilita\u0027\na V.I.A. avanzata dalla ricorrente. \n 10.1. Rappresentava la Edison Rinnovabili che, nelle more del\npresente giudizio, era intervenuta la sentenza della Corte\ncostituzionale, n. 28 dell\u002711 marzo 2025, in relazione al ricorso\nproposto dal Consiglio dei ministri in via principale, ai sensi\ndell\u0027art. 127 della Costituzione, avverso l\u0027art. 3, della legge\nregionale n. 5/2024, dichiarandone l\u0027incostituzionalita\u0027 per\nviolazione dell\u0027art. 117, primo comma, della Costituzione,\ndisposizione che impone il rispetto dei vincoli dell\u0027ordinamento\neuro-unitario, ed in particolare quelli previsti dal reg.\n2021/1119/UE e dalla dir 2018/2001/UE, nonche\u0027 dal decreto\nlegislativo n. 199/2021 che ne ha dato attuazione. \n 10.2. In ragione della suindicata pronuncia la ricorrente, con\nnota Pec del 26 marzo 2025, aveva diffidato l\u0027Assessorato a\nrilasciare il provvedimento conclusivo del procedimento di screening,\nprevia disapplicazione della predetta normativa regionale,\nrappresentando che l\u0027entrata in vigore della legge regionale n.\n20/2024 non avrebbe potuto certamente giustificare l\u0027ulteriore\nprotrarsi della sospensione procedimentale. \n 10.3. Tuttavia, alla citata diffida, l\u0027Assessorato dava riscontro\nadottando il gravato provvedimento prot. n. 9625 del 27 marzo 2025,\ncon il quale dichiarava improcedibile l\u0027istanza di avvio del\nprocedimento di screening della Societa\u0027, asserendo che il progetto\nricadeva in «aree non idonee all\u0027installazione di impianti\nfotovoltaici, ai sensi dell\u0027allegato B della medesima legge regionale\n(legge regionale n. 20/2024)». \n 10.4. Avverso tale determinazione la ricorrente e\u0027 insorta\ndeducendo, con un primo motivo, la violazione del diritto dell\u0027UE di\ncui ai regolamenti 2018/1999/UE e 2021/1119/UE e alle direttive\n2009/28/CE, 2001/77/CE, UE/2018/2001 e UE/2023/2413; la violazione\ndel principio di massima diffusione delle fonti rinnovabili, del\nprincipio di ragionevolezza e proporzionalita\u0027 del provvedimento\namministrativo, del principio di certezza del diritto e del legittimo\naffidamento; la violazione degli articoli 17, 37, e 52 della Carta\ndei Diritti Fondamentali dell\u0027UE; la violazione degli articoli 11,\n108 e 192 del TFUE; la violazione e falsa applicazione della legge n.\n53/2021 e del decreto legislativo n. 199/2021, nonche\u0027 la violazione\ne falsa applicazione delle Linee guida di cui al decreto ministeriale\ndel 10 settembre 2010 oltre a eccesso di potere per difetto\nd\u0027istruttoria e manifesta irragionevolezza. \n 10.4.1. Si duole, in primo luogo, parte ricorrente, che la legge\nregionale n. 20/2024 nell\u0027individuare le «aree non idonee» alla\nrealizzazione di impianti FER (di cui agli Allegati A, B, C ed E)\nsancendo al comma 5, dell\u0027art. 1 che in tali aree e\u0027 vietata la\nrealizzazione di tali tipologie di impianti, avrebbe introdotto un\ndivieto generalizzato e assoluto di installazione di impianti FER che\ninteresserebbe quasi tutto il territorio regionale, sia con\nriferimento a nuovi impianti, sia con riguardo ad interventi gia\u0027\ndotati di titolo autorizzativo, stabilendo la sopravvenuta\ninefficacia dei relativi provvedimenti giungendo fino a travolgere i\nprogetti di impianti FER in fase di realizzazione, i quali,\nall\u0027entrata in vigore della legge regionale, non abbiano «gia\u0027\ncomportato una modificazione irreversibile dello stato dei luoghi».\nIn tal modo, la RAS avrebbe determinato un effetto totalmente\npreclusivo della possibilita\u0027 di autorizzare e finanche realizzare\ngli impianti FER, del tutto contrario al principio di massima\ndiffusione di tali tecnologie di derivazione euro-unitaria. In\nparticolare, risulterebbe violato il regolamento 2018/1999/UE sulla\ngovernance dell\u0027Unione dell\u0027energia recentemente modificato dalla cd.\n«Legge europea sul clima», regolamento 2021/1119/UE, che ha\nformalmente sancito l\u0027obiettivo della c.d. «neutralita\u0027 climatica» al\n2050 e il traguardo vincolante dell\u0027UE in materia di clima per il\n2030, consistente in una riduzione interna netta delle emissioni di\ngas a effetto serra (al netto degli assorbimenti) di almeno il 55%\nrispetto ai livelli del 1990 entro il 2030, il cui conseguimento\npassa necessariamente dall\u0027intervento proattivo di Legislatore ed\namministrazioni. \n La legge regionale n. 20/2024, introducendo una disciplina volta\na disincentivare e inibire le iniziative di sviluppo e la stessa\nrealizzazione degli impianti FER, anche legittimamente autorizzati,\nsi porrebbe, dunque, in netto contrasto con gli obiettivi stabiliti\ndai succitati regolamenti (UE) e con la correlata disciplina di\nderivazione eurounitaria volta a incentivare lo sviluppo dell\u0027energia\nrinnovabile quale l\u0027art. 15ter della dir. UE/2018/2001 che prevede\nche entro il 21 maggio 2025, gli Stati membri procedano a una\nmappatura coordinata in vista della diffusione delle energie\nrinnovabili sul loro territorio al fine di individuare il potenziale\nnazionale e la superficie per l\u0027installazione di impianti FER e la\nRaccomandazione UE/2024/1343 che stabilisce che «gli Stati membri\ndovrebbero iniziare quanto prima a individuare zone terrestri e\nmarine adatte e a preparare piani per le zone particolarmente idonee\n(«zone di accelerazione per le energie rinnovabili»), conformemente\nagli articoli 15-ter e 15-quater della direttiva (UE) 2018/2001».\nStanti tali previsioni, il Legislatore non potrebbe, quindi,\nintrodurre disposizioni derogatorie della normativa di derivazione\neuro-unitaria (e statale) in materia di promozione delle energie\nrinnovabili, con la conseguenza che la L.R. n. 20/2024, su cui si\nfondano gli atti impugnati, violerebbe irrimediabilmente le norme di\nderivazione euro-unitaria qui considerate. \n 10.4.2. Soggiunge l\u0027esponente che gli atti in contestazione si\nporrebbero, altresi\u0027, in insanabile contrasto con le norme di diritto\ninterno attuative dei principi ed obiettivi euro-unitari sopra\ndescritti. \n A tale proposito, parte ricorrente richiama il decreto\nlegislativo n. 199/2021 che ha recepito la direttiva UE/2018/2001 che\nha stabilito che gli obiettivi energetici nazionali del PNIEC\nall\u0027anno 2030 sono ripartiti in sotto-obiettivi energetici regionali,\nper cui ogni Regione e Provincia autonoma e\u0027 chiamata a garantire sul\nproprio territorio il consumo di una quota minima di energia di fonti\nrinnovabili (FER) e, per promuovere tali iniziative, l\u0027art. 20 del\ncitato decreto ha definito il percorso per l\u0027individuazione delle\nsuperfici e delle aree idonee alla realizzazione di impianti FER. \n La ricorrente evidenzia, altresi\u0027, che la Corte costituzionale ha\navuto modo di precisare che, nel rispetto del principio di\nderivazione euro-unitaria di massima diffusione degli impianti FER,\nil Legislatore regionale avrebbe potuto individuare unicamente le\naree idonee cui conseguono meccanismi autorizzatori semplificati\nvolti ad accelerare e promuovere la realizzazione di tali impianti e,\nin tale ottica, andrebbe letta anche la disposizione recata dall\u0027art.\n47, comma 1, lettera a) della legge n. 41/2023 di conversione del\ndecreto-legge n. 1/2023, modificativa dell\u0027art. 20 del decreto\nlegislativo n. 199/2021, con la quale e\u0027 stato previsto che\nl\u0027individuazione definitiva delle aree idonee con leggi regionali, da\noperarsi sulla base dei criteri indicati dai decreti attuativi, debba\ntener conto delle aree gia\u0027 classificate come idonee in via\ntransitoria dall\u0027art. 20, comma 8. \n Da cio\u0027 deriverebbe, secondo parte ricorrente, che l\u0027art. 20,\ncomma 8 recherebbe una classificazione anticipatoria e vincolante per\nle leggi regionali che avrebbero dovuto necessariamente tenere conto\ndelle aree idonee ex lege; interpretazione corroborata dal fatto che\nnel giudizio avverso il decreto ministeriale 21 giugno 2024 recante\n«Disciplina per l\u0027individuazione di superfici e aree idonee per\nl\u0027installazione di impianti a fonti rinnovabili», il Consiglio di\nStato ha ritenuto di sospendere con ordinanza n. 4298 del 14 novembre\n2024, in data antecedente all\u0027adozione della norma sarda in\ncontestazione, l\u0027art. 7 del decreto ministeriale in quanto abilitante\nle Regioni ad introdurre deroghe ai criteri d\u0027idoneita\u0027 delineati dal\npredetto art. 20, comma 8. \n In definitiva, il Legislatore regionale giammai avrebbe potuto\nprescrivere limiti generali inderogabili, valevoli sull\u0027intero\nterritorio regionale, ne\u0027 tanto meno individuare delle aree in cui e\u0027\nvietata tout court la realizzazione di impianti FER (cfr. Corte\ncostituzione, n. 13/2014 e n. 77/2022; n. 148/2019) e disconoscere\nl\u0027idoneita\u0027 di aree individuate come tali dal Legislatore nazionale. \n Risulterebbe, quindi, insostenibile il quadro normativo delineato\na livello regionale che ribalterebbe le logiche e le finalita\u0027\nstabilite a livello di normativa euro-unitaria, nonche\u0027 recepite\nanche nella disciplina sopra citata, introducendo la fattispecie non\nprevista - e quindi illegittima -delle aree in cui «e\u0027 vietata la\nrealizzazione degli impianti» (cfr. art. 1, comma 5, legge regionale\nn. 20/2024), estendendo il divieto anche alle aree idonee ai sensi\ndell\u0027art. 20, comma 8). \n La contrarieta\u0027 della legge regionale n. 20/2024 alle normative\nsovranazionali e nazionali sopra richiamate, emergerebbe anche nella\nparte della legge che pretenderebbe addirittura di inibire la\nrealizzazione delle iniziative progettuali che alla data della sua\nentrata in vigore erano state debitamente autorizzate sulla base\ndella normativa ratione temporis applicabile, ma che, alla luce della\nnuova normativa sopravvenuta ricadono in area classificata come «non\nidonea». \n Pertanto, alla luce dei superiori rilievi, l\u0027Assessorato non\navrebbe dovuto applicare la legge regionale n. 20/2024 in quanto\ndisciplina interna contraria ai principi euro-unitari che trovano\nimmediata applicazione nel nostro sistema giuridico in virtu\u0027 della\nappartenenza dell\u0027Italia all\u0027UE, ai sensi dell\u0027art. 11 e 117, primo\ncomma, della Costituzione. \n 10.4.3. Tale legge si porrebbe, altresi\u0027, in violazione di alcuni\ndiritti e principi, certamente consolidati nel diritto interno, che\navrebbero trovato ormai consacrazione anche a livello euro-unitario\nquali quello della certezza del diritto e del legittimo affidamento\ndel privato. La norma regionale, infatti, introdurrebbe dei divieti\nche bloccherebbero lo sviluppo di un intero comparto (la produzione\ndi FER) in un intero territorio, con l\u0027effetto di comportare una\npalese distorsione del mercato di produzione di energia da fonti\nrinnovabili che verrebbe interdetto in una porzione rilevante del\nterritorio italiano e da cio\u0027 discenderebbero anche effetti\ndistorsivi nel mercato italiano, con effetti sproporzionati rispetto\nall\u0027interesse perseguito, atteso il divieto assoluto, totale e\nindiscriminato alla realizzazione degli impianti FER anche di quelli\nautorizzati dalla stessa Regione e ricadenti in area idonea ai sensi\ndell\u0027art. 20, comma 8, del decreto legislativo n. 199/2021, con\ncorrelata violazione anche dei principi di liberta\u0027 di stabilimento e\ndi libera prestazione dei servizi. \n 10.4.4. Ulteriormente, parte ricorrente evidenzia che, poiche\u0027 la\nlegge regionale n. 20/2024 si porrebbe in contrasto con una serie di\nnorme espressive dei principi e degli obblighi derivanti\ndall\u0027appartenenza dell\u0027Italia all\u0027UE la stessa dovrebbe essere non\napplicata in sede giurisdizionale anche in considerazione del fatto\nche tale legge risulta gia\u0027 oggetto della questione di legittimita\u0027\ncostituzionale sollevata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri\ncon il ricorso 8 del 3 febbraio u.s. e sarebbe, pertanto, destinata\nad essere eliminata dal sistema giuridico, quale effetto del futuro\npronunciamento della Corte costituzionale. \n Peraltro, gia\u0027 la Consulta si e\u0027 pronunciata nel senso\ndell\u0027illegittimita\u0027 della legge regionale n. 5/2024 con la recente\nsentenza n. 28 dell\u002711 marzo 2025, e la legge regionale n. 20/2024\ncostituirebbe un intervento che si porrebbe in continuita\u0027 la legge\nespunta dalla Corte in quanto volta a perseguire un identico intento\ncontrario al diritto dell\u0027UE ed alla stessa Costituzione. \n 10.5. Parte ricorrente, pertanto, nell\u0027ipotesi di non\ndisapplicazione della legge regionale in parola, ne denuncia\nl\u0027illegittimita\u0027 Costituzionale con riguardo all\u0027art. 1, commi 1, 2,\n5, 6, e 7 per contrasto con gli articoli 11 e 117, primo comma, della\nCostituzione, per violazione del diritto dell\u0027UE di cui ai\nregolamenti 2018/1999 e 2021/1119/UE, alle direttive n. 98/70/CE\n2009/28/CE, 2001/77/CE, 2023/2413 del Parlamento europeo e del\nConsiglio, del 18 ottobre 2023, che modifica la direttiva (UE)\n2018/2001, attuata con la legge n. 53/2021 e il decreto legislativo\nn. 199/2021, e abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio\n(Renewable Energy Directive c.d. RED III), nonche\u0027 degli articoli 17\ne 37 della «Carta di Nizza». \n 10.5.1. Osserva parte ricorrente che il decreto legislativo n.\n199/2021 ha stabilito che ogni regione e\u0027 chiamata a concorrere al\nraggiungimento degli obiettivi energetici nazionali del PNIEC con una\nquota minima di energia da FER ed in conformita\u0027 ai criteri stabiliti\ndall\u0027art. 20, decreto legislativo n. 199/2021 che impone, come\nchiarito dalla Corte costituzionale, che le Regioni debbano\nindividuare unicamente le aree idonee alle quali riferire meccanismi\nautorizzatori semplificati di accelerazione e promozione della\nrealizzazione di tali impianti. Per converso, la legge regionale\navrebbe individuato le aree non idonee, sancendo ai commi 5 e 7,\ndell\u0027art. 1, che in tali aree e\u0027 vietata la realizzazione di impianti\nFER (comma 5) e che in caso di coesistenza dell\u0027impianto sia in aree\nidonee che in aree non idonee prevarrebbe il principio di non\nidoneita\u0027, inteso come divieto di realizzare impianti FER (comma 7),\ncosi\u0027 invertendo la logica e la finalita\u0027 della disciplina statale ed\neuro-unitaria. \n 10.5.2. Inoltre, la legge regionale si rivelerebbe\nincostituzionale anche laddove considererebbe le «aree non idonee»\ncome aree interdette in via assoluta all\u0027installazione di impianti\nFER, dovendo le stesse, al contrario, ritenersi compatibili con\nl\u0027installazione dei suddetti impianti pur essendo i relativi progetti\nassoggettati a procedimenti autorizzatori non semplificabili e\nsoggetti comunque a un\u0027istruttoria particolarmente accurata e a una\nmotivazione rafforzata. \n 10.5.3. L\u0027operato regionale introdurrebbe, peraltro, un divieto\nall\u0027installazione di impianti FER esteso ad oltre il 95% del\nterritorio, travolgendo anche le aree definite idonee ex lege\ndall\u0027art. 20, co. 8 del decreto legislativo n. 199/2021, che, invece,\nrappresenterebbero un «minimum» legale di aree necessario\nall\u0027attuazione del PNRR e del PNIEC ai sensi dell\u0027art. 1, comma 3,\ndecreto legislativo n. 199/2021. In cio\u0027 si apprezzerebbe la\nviolazione del parametro di costituzionalita\u0027 rappresentato dall\u0027art.\n117, comma 1, della Costituzione, e 11, atteso che la legge in esame\navrebbe indebitamente normato le «aree non idonee», equiparando\nindebitamente queste a quelle interdette in cui e\u0027 vietata la\nrealizzazione di impianti, non tenendo conto delle aree idonee ai\nsensi dell\u0027art. 20, comma 8, del decreto legislativo n. 199/2021 e\nintroducendo un meccanismo di «connessione a pettine» di diversi\nvincoli che avrebbe reso quasi tutto l\u0027intero territorio regionale\ncome area non idonea. \n 10.6. Sotto un secondo profilo viene denunciato il contrasto\ndell\u0027art. 1, commi 2 e 5 della legge regionale n. 20/2024 con gli\narticoli 11 e 117, primo comma della Costituzione per violazione\ndegli articoli da 101 a 108 TFUE. Violazione dell\u0027art. 52 della Carta\ndei Diritti Fondamentali dei Diritti dell\u0027UE e dei principi di\nproporzionalita\u0027, non discriminazione, parita\u0027 di trattamento,\nnonche\u0027 violazione della liberta\u0027 di stabilimento e di libera\nprestazione dei servizi di cui agli articoli 49 e 56 TFUE. \n 10.7. Sotto un terzo versante, viene censurata la contrarieta\u0027\ndell\u0027art. 1 comma 5 della legge regionale n. 20/2024 e dell\u0027Allegato\nB) lettera bb) con gli artt. 117, commi primo e terzo, 3, 9, 41 della\nCostituzione in quanto, in forza del richiamo previsto dall\u0027art. 1,\ncomma 5, della L.R. n. 20/2024 all\u0027all. B, lettera ee), verrebbe\nvietata la realizzazione di impianti Agrivoltaici in zona\nclassificata agricola, introducendo - in tal modo - un generalizzato\ned indiscriminato divieto del tutto illogico ed irrazionale atteso\nche tale tecnologia impiantistica e\u0027 stata anche dalla giurisprudenza\nriconosciuta idonea a conciliare la produzione energetica con la\nvalorizzazione del paesaggio rurale e delle attivita\u0027 agricole. \n Tale preclusione, inoltre, si porrebbe in conflitto con i\nprincipi fondamentali dettati a livello statale nella materia\nconcorrente «produzione, trasporto e distribuzione nazionale\ndell\u0027energia», di cui all\u0027art. 117, comma 3, della Costituzione e con\nla dir. 2001/77/CE, l\u0027art. 12, comma 7, del decreto legislativo n.\n387/2003 (vigente alla data di emanazione della legge regionale e\noggi trasfuso nel decreto legislativo n. 190/2024), ai sensi del\nquale «Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui\nall\u0027art. 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in\nzone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici». \n 10.7.1. In tale contesto, soggiunge la ricorrente, assumerebbero\nrilievo le Linee guida del 2010, introdotte in attuazione dell\u0027art.\n12 del decreto legislativo n. 387/2003, che all\u0027Allegato 3 precisano\nche «ai sensi dell\u0027art. 12, comma 7, le zone classificate agricole\ndai vigenti piani urbanistici non possono essere genericamente\nconsiderate aree e siti non idonei» e, ancora, che «l\u0027individuazione\ndelle aree e dei siti non idonei non puo\u0027 riguardare porzioni\nsignificative del territorio.» \n 10.8. Sotto una quarta ottica, la societa\u0027 ricorrente deduce il\ncontrasto dell\u0027art. 1, comma 5 della legge regionale n. 20/2024 e\ndell\u0027Allegato B) lettera W) punto 12 e lettera x) punto 4 per\nviolazione e falsa applicazione dell\u0027art. 20, commi 1, 7 e 8, del\ndecreto legislativo n. 199/2021, dell\u0027art. 12, del decreto\nlegislativo n. 387/2003, delle Linee guida e del principio della\nmassima diffusione degli impianti FER nonche\u0027 del decreto legislativo\nn. 42/2004 e dell\u0027art. 117, comma 2 lett. s) della Costituzione. \n 10.8.1. In particolare, la norma censurata introdurrebbe divieti\ncorrelati alla tutela delle aree di interesse paesaggistico e\nculturale esorbitanti financo avuto riguardo al decreto legislativo\nn. 42/2004. Infatti, nella struttura del decreto legislativo n.\n42/2004, in presenza di interventi da attuare su aree rientranti tra\nquelle di cui all\u0027art. 136, comma 1, lettere a) e b), la tutela passa\nattraverso la richiesta di autorizzazione, ai sensi dell\u0027art. 146\nall\u0027autorita\u0027 paesaggistica competente, chiamata a valutare in\nconcreto e in relazione alle specifiche caratteristiche dell\u0027area\ntutelata e dell\u0027intervento da realizzare, la compatibilita\u0027\npaesaggistica di quest\u0027ultimo. Parimenti avviene con riferimento ai\nbeni culturali di cui all\u0027art. 10, in relazione ai quali si prevede -\nal successivo art. 20 e ss. - un preciso procedimento per valutare\nl\u0027incidenza in concreto degli interventi sui beni tutelati. \n Le stesse Linee guida prevedono la possibilita\u0027 di annoverare tra\nle non idonee le zone di cui all\u0027art. 142 del decreto legislativo n.\n42/2004, ma solo previa valutazione della sussistenza di particolari\ncaratteristiche che le rendano incompatibili con la realizzazione\ndegli impianti. Invece, la disposizione regionale introdurrebbe un\ndivieto generalizzato e aprioristico per qualsiasi impianto FER senza\ntenere conto delle varie situazioni e delle diverse soluzioni\nprogettuali prospettabili. \n 11. All\u0027udienza dell\u002711 aprile 2025, il difensore della\nricorrente, in considerazione della complessita\u0027 della causa,\ndichiarava di rinunciare all\u0027istanza cautelare confidando sulla\nsollecita fissazione dell\u0027udienza di merito. \n 12. In vista della pubblica udienza, le parti depositavano\nmemorie e repliche. \n 13. Parte ricorrente rammenta come la norma regionale sia stata\nrimessa all\u0027esame della Corte costituzionale, sia in via principale\n(con giudizio la cui udienza si e\u0027 tenuta lo scorso 7 ottobre) e sia\nin via incidentale, anche per la sua contrarieta\u0027 ai principi\neurounitari, e cio\u0027 rappresenterebbe elemento sintomatico della\nsussistenza delle ragioni di conflitto con la disciplina di\nderivazione unionale che, come chiarito dal Consiglio di Stato, ne\nimporrebbero la disapplicazione, mentre la Regione ha insistito per\nla reiezione del ricorso rappresentando l\u0027insussistenza dei\npresupposti per disapplicare la normativa regionale e l\u0027esigenza di\nattendere l\u0027esito del giudizio incardinato nanti la Corte\ncostituzionale. \n 14. La causa e\u0027 stata, infine, discussa e quindi trattenuta in\ndecisione all\u0027udienza del 10 dicembre 2025. \n \n Diritto \n \n 1. Il giudizio all\u0027esame del Collegio si colloca all\u0027interno di\nun vasto contenzioso concernente il vaglio di legittimita\u0027 delle\niniziative provvedimentali e (sotto un profilo di compatibilita\u0027\neurounitaria e costituzionale) legislative assunte dalla Regione\nSardegna con riguardo ai procedimenti autorizzativi degli impianti da\nfonti di energia rinnovabili. \n 1.1. Lo sviluppo e la definizione di tali procedimenti, infatti,\ne\u0027 stata incisa dall\u0027introduzione della normativa emanata dalla\nRegione Sardegna, dapprima con la legge regionale n. 5/2024,\ndichiarata costituzionalmente illegittima con la sentenza n. 28\ndell\u002711 marzo 2025 per violazione dell\u0027art. 117, primo comma, della\nCostituzione, e successivamente con la legge n. 20/2024, che ha, tra\nl\u0027altro, abrogato la legge regionale n. 5/2024, avente ad oggetto\n«Misure urgenti per l\u0027individuazione di aree e superfici idonee e non\nidonee all\u0027installazione e promozione di impianti a fonti di energia\nrinnovabile (F.E.R.) e per la semplificazione dei procedimenti\nautorizzativi». \n 1.2. Tale ultima disposizione normativa e\u0027 stata anch\u0027essa\nsottoposta al vaglio della Corte costituzionale. \n 1.2.1. In particolare, la questione e\u0027 stata sollevata in via\nprincipale, ai sensi dell\u0027art. 127 della Costituzione, dalla\nPresidenza del Consiglio dei ministri con il ricorso n. 8 del 2025,\npubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 febbraio 2025 n. 9, con\nudienza tenutasi lo scorso 7 ottobre, e in via incidentale sia dal\nTar del Lazio, con ordinanze nn. 9164 e 9168 del 2025, sia da parte\ndi questo stesso Tribunale (cfr. Sez. II^ ordinanza 9 giugno 2025, n.\n146 e Sez. I^ 26 giugno 2025, ordinanze nn. 598, 599 e 600). \n 2. In via preliminare, va dichiarata l\u0027improcedibilita\u0027 del\nricorso introduttivo per sopravvenuta carenza d\u0027interesse, proposto\navverso il provvedimento di sospensione del procedimento di Verifica\ndi assoggettabilita\u0027 alla Valutazione di impatto ambientale, sia alla\nluce delle evenienze sopra richiamate che hanno interessato il\nreferente normativo sulla cui base tale sospensione era stata\ndisposta, sia in ragione del fatto che il procedimento di verifica\nera stato comunque riavviato con nota 37886 del 16 dicembre 2024\ndella RAS. \n 3. Parte ricorrente, anche con le memorie depositate in vista\ndell\u0027udienza di merito, ha insistito per la disapplicazione della\nlegge regionale n. 20/2024 per contrasto con la disciplina\neurounitaria instando, in via subordinata, per la rimessione al\nGiudice delle leggi della questione di compatibilita\u0027 costituzionale\ndella legge, ed in particolare, degli articoli 1, commi 1, 2, 5, 6 e\n7, nonche\u0027 dei relativi allegati B, e G, della Regione Autonoma della\nSardegna n. 20/2024, per l\u0027asserita violazione degli articoli 3, 9,\n11, 41 e 117, commi 1 e 3, della Costituzione, anche in relazione ai\nprincipi espressi dalla direttiva (UE) 2018/2001 come modificata\ndalla direttiva (UE) 2023/2413, e altresi\u0027 degli articoli 3 e 4 della\nlegge costituzionale n. 3/1948. \n 3.1. Il Collegio ritiene, in primo luogo, che non sussistano i\npresupposti per la disapplicazione della legge regionale n. 20/2024. \n 3.1.1. Va, a tale proposito, rammentato che l\u0027obbligo di\ndisapplicazione sussiste soltanto quando la norma europea invocata e\u0027\nincondizionata e pertanto l\u0027operativita\u0027 del suo contenuto\nprescrittivo non e\u0027 soggetta ad alcuna condizione ne\u0027 subordinata,\nsia per quanto riguarda la sua osservanza che i suoi effetti,\nall\u0027emanazione di alcun atto da parte delle istituzioni della\nComunita\u0027 o degli Stati membri, e ed e\u0027 sufficientemente precisa,\ncioe\u0027 idonea a regolare immediatamente il caso di specie senza\nnecessita\u0027 di atti attuativi. In particolare si e\u0027 affermato che «il\nrequisito secondo cui una persona fisica o giuridica dev\u0027essere\ndirettamente interessata dall\u0027atto oggetto del suo ricorso richiede\nla compresenza di due criteri cumulativi, ossia che tale atto, da un\nlato, produca direttamente effetti sulla situazione giuridica del\nricorrente e, dall\u0027altro, non lasci alcun potere discrezionale ai\ndestinatari incaricati della sua attuazione, la quale deve avere\ncarattere meramente automatico e derivare dalla sola normativa\ndell\u0027Unione, senza intervento di altre norme intermedie» (sentenza\ndel 28 febbraio 2019, Consiglio/Growth Energy and Renewable Fuels\nAssociation, C-465/16 P, EU:C:2019:155, punto 69 e giurisprudenza ivi\ncitata). (CGUE 12 luglio 2022 causa C-348/20 P..); cfr, negli stessi\ntermini, CGUE, 19 gennaio 1982, C-8/81 - Becker; che ha precisato che\nsolo nei «i casi in cui delle disposizioni di una direttiva appaiano,\ndal punto di vista sostanziale, incondizionate e sufficientemente\nprecise, tali disposizioni possono venire invocate, in mancanza di\nprovvedimenti d\u0027attuazione adottati entro i termini, per opporsi a\nqualsiasi disposizione nazionale non conforme alla direttiva, ovvero\nin quanto sono atte a definire diritti che i singoli possono far\nvalere nei confronti dello Stato)». \n 3.1.2. Parte ricorrente richiama, a fondamento della\ndisapplicazione richiesta, la direttiva (UE) 2018/2001 (RED II), la\nDirettiva (UE) 2023/2413 (RED III), la raccomandazione (UE)\n2024/1343, nonche\u0027 lo stesso decreto legislativo n. 199/2021 che\nattua le direttive. \n Tale quadro normativo, tuttavia, fissa obblighi principali\nrivolti agli Stati membri che devono definire misure, strategie e\npiani nazionali, e quindi richiedono attuazioni interne dettagliate. \n Tali norme, dunque, non recano disposizioni self-executing in\nquanto gli Stati membri devono adottare leggi o regolamenti specifici\nper rispettare gli obiettivi climatici (ad esempio: piani di\ntransizione, norme su settore energetico e FER). \n Al contempo, manca un obbligo immediatamente applicabile nei\nconfronti di enti sub-statali o privati: le norme in questione non\ncontengono norme applicabili direttamente contro le Regioni in quanto\nrichiedono interventi legislativi nazionali e regionali per\nl\u0027individuazione delle aree idonee e non idonee alle rinnovabili\n(articoli 20 ss. decreto legislativo n. 199/2021) e anche gli\nobblighi di accelerazione procedimentale o di riduzione delle aree di\nesclusione presuppongono scelte discrezionali dei legislatori\nnazionali e regionali. \n 3.1.3. Va, inoltre, osservato che la richiamata raccomandazione\n(UE) 2024/1343 non ha natura vincolante e pertanto non puo\u0027 fondare\nun obbligo di disapplicazione diretta e che il decreto legislativo n.\n199/2021 pur attuando le direttive RED, lascia margini di\ndiscrezionalita\u0027 alle Regioni nella definizione delle aree idonee, e\npresuppone l\u0027emanazione di specifiche norme regionali funzionali\nall\u0027applicazione delle direttive. \n 3.1.4. D\u0027altronde, va evidenziato che, con la recente pronuncia\ndella Corte costituzionale n. 134 del 30 luglio 2025 si e\u0027 precisato\nche «Nel nuovo quadro dei principi fondamentali della materia, cosi\u0027\ncome integrati, sul piano tecnico (ex plurimis, sentenza n. 77 del\n2022), dal decreto ministeriale 21 giugno 2024, il potere, previsto\ndall\u0027art. 20, comma 4, del decreto legislativo n. 199 del 2021, di\nindividuare con legge le aree idonee e\u0027 ora stato, invece, accordato\nalle regioni anche con riguardo alle aree non idonee; tale\npossibilita\u0027, del resto, non e\u0027 espressamente esclusa dal decreto\nlegislativo n. 199 del 2021.» pur con la precisazione che «la\ninidoneita\u0027 dell\u0027area, pur se dichiarata con legge regionale, non si\npuo\u0027 tradurre in un divieto assoluto stabilito a priori, ma equivale\na indicare un\u0027area in cui l\u0027installazione dell\u0027impianto puo\u0027 essere\negualmente autorizzata ancorche\u0027 sulla base di una idonea istruttoria\ne di una motivazione rafforzata.» \n 3.1.5. Pertanto, anche sotto il profilo del Climate Law, non\nricorrono i requisiti di chiarezza, precisione e incondizionatezza\nnecessari per imporre una disapplicazione diretta della normativa\nregionale in quanto tale cornice normativa contempla margini di\ndiscrezionalita\u0027 nella scelta delle misure, dei piani e delle\ntempistiche. \n 3.2. Alla luce di quanto sopra, il contrasto tra la legge\nregionale e la normativa eurounitaria non puo\u0027 essere risolto\nmediante disapplicazione giudiziale immediata, ma richiede\nl\u0027attivazione del sindacato di costituzionalita\u0027, essendo la\nquestione mediata dal rispetto degli artt. 117, primo comma, della\nCostituzione, 11 della Costituzione e 3 dello Statuto speciale della\nSardegna. La domanda della ricorrente di immediata disapplicazione\ndella norma regionale deve pertanto essere respinta, ferma restando\nla rilevanza delle dedotte violazioni ai fini del giudizio di\ncostituzionalita\u0027. \n 3.3. In vista dell\u0027udienza di merito, e nel corso della\ndiscussione, parte ricorrente ha dedotto la tacita abrogazione\ndiretta della legge regionale n. 20/2024 in ragione del sopravvenire\ndel decreto-legge n. 175/2025 (cfr. art. 2, comma 1), richiamando\nl\u0027art. 10, primo comma, della legge 10 febbraio 1953, n. 62. \n 3.3.1. Sul punto, va richiamato il consolidato principio espresso\ndalla Corte costituzionale, secondo cui l\u0027art. 10, legge n. 62/1953\nproduce effetti abrogativi solo in presenza del sopravvenire nelle\nleggi statali di norme recanti principi, in grado di costituire un\nlimite all\u0027esercizio di competenze legislative regionali, ove sia\nriscontrabile una «accertata e diretta incompatibilita\u0027 fra la legge\nregionale e quella statale» (v. Corte costituzionale, sentenza n.\n153/1995; v. altresi\u0027 sentenze nn. 498 e 497 del 1993, 50 del 1991,\n151 del 1974). \n 3.3.2. Il Collegio rileva in particolare come l\u0027introduzione, da\nparte del decreto-legge n. 175/2025, del principio secondo cui e\u0027\nprecluso alle Regioni l\u0027adozione di «divieti generali e astratti\nall\u0027installazione di impianti a fonti rinnovabili, fermo restando\nquanto previsto dal comma 2 e dall\u0027art. 11-quinquies del medesimo\ndecreto» non costituisca di per se\u0027 elemento sufficiente a fondare\nuna tacita abrogazione della legge regionale n. 20/2024. Tale\ndisposizione si inserisce, infatti, in un piu\u0027 ampio quadro normativo\nsecondo cui le Regioni sono chiamate, entro centoventi giorni dalla\ndata di entrata in vigore della normativa, a individuare ulteriori\naree idonee all\u0027installazione di impianti FER, nel rispetto dei\nprincipi e criteri stabiliti ai commi 4 e 5. \n 3.3.3. La norma in esame stabilisce principi generali in materia\ndi aree idonee, ma non incide direttamente e immediatamente sulle\nscelte legislative regionali ne\u0027 reca alcuna clausola abrogativa\nespressa. Al contrario, il decreto-legge n. 175/2025 affida alle\nRegioni e Province autonome un margine discrezionale\nnell\u0027individuazione delle aree, prevedendo la possibilita\u0027 di\nulteriori regolazioni locali. Ne consegue che la Regione conserva una\ncompetenza di dettaglio, il cui esercizio non e\u0027 precluso dal decreto\nstatale e non confligge immediatamente con i principi generali ivi\nstabiliti. \n 3.3.4. Alla luce di quanto sopra, il Collegio ritiene che non\nsussistano i presupposti per parlare di abrogazione tacita diretta\ndella legge regionale n. 20/2024 atteso che l\u0027art. 10, legge n.\n62/1953 non puo\u0027 operare quando l\u0027accertamento di compatibilita\u0027\nrichiede, anche implicitamente, un giudizio di merito tra norme. \n 3.4. In conclusione, la tesi della efficacia abrogativa\nautomatica del decreto-legge n. 175/2025 non puo\u0027 essere accolta. \n 4. Chiarito quanto sopra, e avuto riguardo alla domanda proposta\nin via subordinata, concernente la dedotta illegittimita\u0027\ncostituzionale delle avversate norme della Legge regionale n.\n20/2024, osserva il Collegio come si rivelino rilevanti e non\nmanifestamente infondate le questioni di legittimita\u0027 costituzionale\ndell\u0027art. 1, commi 1, 2, 5, 6 e 7, della legge regionale n. 20/2024 e\ndegli Allegati B e G della richiamata legge per contrasto con gli\narticoli 11 e 117, primo comma, della Costituzione. \n 4.1. Va, in primo luogo, osservato come ricorra il presupposto\ndella rilevanza della questione, ai sensi dell\u0027art. 23, comma 2,\ndella legge 11 marzo 1953, n. 87, secondo il quale e\u0027 necessario che\nil giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla\nrisoluzione della questione di legittimita\u0027 costituzionale» della\ndisposizione contestata. \n 4.1.1. Sul punto, ritiene il Collegio sufficiente osservare che\nla stessa amministrazione regionale ha evidenziato che il gravato\nprovvedimento di archiviazione della pratica «assurge ad atto dovuto,\nin quanto direttamente applicativo dell\u0027art. 1, comma 5, della legge\nregionale n. 20/2024. Tale norma dispone il divieto di realizzazione\ndi impianti di produzione di energia elettrica a fonti rinnovabili\n(FER) negli ambiti individuati dagli allegati alla medesima legge ed\na seconda della specifica tipologia di impianto, nonche\u0027\nl\u0027inefficacia dei relativi titoli abilitativi comunque denominati,\n(...)» rilevando che «L\u0027impianto agrivoltaico per cui e\u0027 causa\nrisente di tali divieti» (cfr. memoria della RAS del 24 aprile 2024). \n Di conseguenza, l\u0027eventuale accertamento dell\u0027illegittimita\u0027\ncostituzionale della legge regionale n. 20/2024 determinerebbe un\ntravolgimento automatico, per illegittimita\u0027 derivata, degli atti\nadottati dall\u0027Amministrazione regionale. \n 4.2. In secondo luogo, ritiene il Collegio che il prospettato\nconflitto dell\u0027art. 1, commi 1, 2, 5, 6, 7 e degli allegati A e G\ndella legge della Regione Sardegna n. 20/2024 con gli artt. 3, comma\n1, dello Statuto speciale per la Regione Sardegna, approvato con\nlegge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, nonche\u0027 con gli articoli\n11 e 117, comma 1, della Costituzione si presenti «non manifestamente\ninfondato» ai sensi dell\u0027art. 23 della legge n. 87/1953. \n 4.2.1. Ha gia\u0027 osservato questo Tribunale (Tar Sardegna - Sezione\nI, ordinanze nn. 598, 599 e 600 del 26 giugno 2025) che l\u0027intervento\nnormativo di cui alla legge regionale n. 20/2024 e\u0027 stato posto in\nessere, secondo quanto riportato all\u0027art. 1, comma 1, lett. a) della\nmedesima legge, al fine di individuare le «aree idonee e le superfici\nidonee, non idonee e ordinarie al fine di favorire la transizione\necologica, energetica e climatica nel rispetto delle disposizioni di\ncui all\u0027art. 9, primo e secondo periodo, della Costituzione nonche\u0027\ndelle disposizioni di cui all\u0027art. 3, lettera f), m) e n), art. 4,\nlettera e), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3\n(Statuto speciale per la Sardegna) e delle disposizioni di cui al\ndecreto del Presidente della Repubblica del 22 maggio 1975, n. 480\n(Nuove norme di attuazione dello statuto speciale della Regione\nautonoma della Sardegna), e secondo un criterio pianificatorio di\nsistema che tenga in considerazione la pianificazione energetica e\nquella di governo del territorio». \n 4.2.2. Quanto all\u0027ambito di competenza legislativa interessato\ndalla legge regionale, vengono dunque in rilievo, nel caso di specie,\nla potesta\u0027 legislativa primaria in materia di «edilizia e\nurbanistica» riconosciuta dallo Statuto speciale della Regione\nAutonoma della Sardegna all\u0027art. 3, comma 1, lett. f) - e la\ncorrelata «competenza paesaggistica» ai sensi dell\u0027art. 6 del decreto\ndel Presidente della Repubblica n. 480 del 1975, recante norme di\nattuazione dello Statuto speciale anzidetto - nonche\u0027 la potesta\u0027\nlegislativa di cui alla lett. m) («esercizio dei diritti demaniali e\npatrimoniali della Regione relativi alle miniere, cave e saline») e\nn) («usi civici») del medesimo art. 4. Va richiamata, altresi\u0027, la\npotesta\u0027 legislativa concorrente nella materia «produzione trasporto\ne distribuzione nazionale dell\u0027energia elettrica», da esercitarsi nel\nlimite dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato e prevista\nanche dall\u0027art. 4, lettera e), dello Statuto - produzione e\ndistribuzione dell\u0027energia elettrica. \n 4.2.3. L\u0027oggetto della legge regionale in discorso (recante\n«Misure urgenti per l\u0027individuazione di aree e superfici idonee e non\nidonee all\u0027installazione e promozione di impianti a fonti di energia\nrinnovabile (FER) e per la semplificazione dei procedimenti\nautorizzativi») e la ratio perseguita (di attuazione e comunque di\nosservanza della disciplina statale sull\u0027individuazione delle aree e\ndei siti sui quali possono essere installati gli impianti di\nproduzione di energia rinnovabile di cui al decreto legislativo n.\n199/2021) rendono, tuttavia, evidente come il prioritario ambito di\npotesta\u0027 legislativa autonoma attinto sia quello statutario in\nmateria di «produzione e distribuzione dell\u0027energia elettrica» (art.\n4, lettera e, dello Statuto speciale). \n 4.2.4. Come osservato, infatti, dalla Corte costituzionale\n(sentenza n. 28/2025) in relazione all\u0027abrogata legge regionale n.\n5/2024 di c.d. «moratoria» (che aveva previsto «misure di\nsalvaguardia comportanti il divieto di realizzare nuovi impianti di\nproduzione e accumulo di energia elettrica da fonti rinnovabili», e\nsulla cui base era stato adottato il provvedimento di sospensione del\nprocedimento di screening impugnato con il ricorso principale), essa,\n«pur conseguendo, come detto, la finalita\u0027 di tutelare il paesaggio,\nincide in modo significativo sulla disciplina relativa agli «impianti\ndi produzione e accumulo di energia elettrica da fonti rinnovabili».\nPertanto, la legge regionale afferisce in modo prevalente alla\ncompetenza statutaria in materia di «produzione e distribuzione\ndell\u0027energia elettrica» (art. 4, lettera e, dello statuto speciale). \n In ogni caso, anche laddove non si consideri prevalente uno dei\ndue ambiti statutari, ma si ritenga che ci si trovi di fronte a un\nintreccio di competenze, nessuna delle quali prevalente, cio\u0027\nnondimeno entrambe tali competenze - quella primaria di tutela del\npaesaggio e quella concorrente in materia di energia elettrica piu\u0027\nvolte richiamata - devono esercitarsi «[i]n armonia con la\nCostituzione e i principi dell\u0027ordinamento giuridico della Repubblica\ne col rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi\nnazionali, nonche\u0027 delle norme fondamentali delle riforme\neconomico-sociali della Repubblica», oltre che, solo per la seconda,\nnel piu\u0027 volte ricordato limite «dei principi stabiliti dalle leggi\ndello Stato», ai sensi dei medesimi articoli 3 e 4 dello statuto di\nautonomia». \n 4.2.5. Premesso, dunque, che nel caso di specie viene in rilievo\nuna competenza legislativa regionale «di autonomia» che deve essere\nesercitata, in ogni caso, nel rispetto dei principi fondamentali e\ndelle «norme fondamentali delle riforme economico-sociali della\nRepubblica» di cui e\u0027 espressione la disciplina statale di cui al\ndecreto legislativo n. 199/2021, ritiene il Collegio che le\ndisposizioni della legge regionale n. 20/2024 sospettate di\nincostituzionalita\u0027 contrastino coi principi stabiliti dalla\nnormativa statale e con le norme fondamentali di riforma\neconomico-sociale che si impongono anche alla Regione Autonoma della\nSardegna per espressa previsione statutaria. \n 5. Sotto un primo profilo, parte ricorrente ha dedotto la\nviolazione dei parametri costituzionali rappresentati dagli articoli\n11 e 117 della Costituzione in ragione del fatto che la legge\nregionale in questione: \n ha normato le «aree non idonee»; \n ha equiparato le «aree non idonee» ad aree interdette in cui e\u0027\nvietata la realizzazione di impianti FER; \n non ha tenuto conto delle aree idonee ai sensi dell\u0027art. 20,\ncomma 8, del decreto legislativo n. 199/2021; \n ha introdotto un meccanismo di «connessione a pettine» di\ndiversi vincoli che rende quasi tutto l\u0027intero territorio regionale\narea non idonea. \n 5.1. Il Collegio osserva, in primo luogo, che sulla complessiva\ncornice normativa assume rilevanza la recente pronuncia resa dalla\nCorte costituzionale, con la sentenza n. 134 del 15 luglio 2025\npronunciata nel giudizio proposto in via principale dal Governo nei\nconfronti della legge regionale della Calabria n. 36 del 24 novembre\n2024. \n Con tale pronuncia la Corte costituzionale ha, infatti, preso\nespressa posizione in merito al ruolo delle Regioni nell\u0027ambito\ndell\u0027individuazione delle aree non idonee all\u0027installazione di\nimpianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili. \n 5.1.1. In particolare, si e\u0027 osservato che «questa Corte ha in\npiu\u0027 occasioni ricostruito i tratti essenziali dell\u0027evoluzione\nnormativa nazionale e del ruolo che questa ha accordato alle regioni\nnell\u0027individuazione delle aree idonee e inidonee all\u0027installazione\ndegli impianti FER, dando atto del passaggio dalla disciplina\nintrodotta con l\u0027art. 12, comma 10, del decreto legislativo 29\ndicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa\nalla promozione dell\u0027energia elettrica prodotta da fonti energetiche\nrinnovabili nel mercato interno dell\u0027elettricita\u0027) a quella dettata\ndall\u0027art. 20 del d.lgs. n. 199 del 2021. \n Il comma 4 di quest\u0027ultima disposizione ha, infatti, permesso\nl\u0027intervento, prima non consentito, della legge regionale nella\nindividuazione delle aree idonee, mentre rimaneva fermo, nella\n«perdurante assenza» dei decreti interministeriali previsti dal\nprecedente comma 1 (sentenza n. 58 del 2023), che - ai sensi del\nparagrafo 17 delle Linee guida allora emanate, sulla base del citato\nart. 12, comma 10, del decreto legislativo n. 387 del 2003, con\ndecreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 settembre 2010\n(Linee guida per l\u0027autorizzazione degli impianti alimentati da fonti\nrinnovabili) e del relativo Allegato 3 - l\u0027individuazione delle aree\ninidonee dovesse avvenire solo «attraverso un\u0027apposita istruttoria»\ne, quindi, non con legge ma all\u0027esito di un procedimento\namministrativo, e non potesse «configurarsi come divieto\npreliminare». \n La Corte ha ritenuto, pertanto, di «affrontare, per la prima\nvolta ex professo - data la sua pertinenza ratione temporis, la\nportata del recente decreto ministeriale 21 giugno 2024, che, appunto\nattuando l\u0027art. 20, comma 1, del decreto legislativo n. 199 del 2021,\nstabilisce i nuovi principi e criteri omogenei per l\u0027individuazione\nda parte delle regioni delle superfici e delle aree idonee e non\nidonee all\u0027installazione degli impianti FER. \n In particolare, l\u0027art. 3, comma 1, del suddetto decreto dispone\nche le regioni «individuano ai sensi dell\u0027art. 20, comma 4», del\ndecreto legislativo n. 199 del 2021, «con propria legge», le aree di\ncui al precedente art. 1, comma 2, che a sua volta e\u0027 comprensivo,\ntra l\u0027altro, delle «superfici e aree» sia «idonee» (lettera a) che\n«non idonee» (lettera b). \n In forza di tale innovazione, i principi affermati dalla\ngiurisprudenza costituzionale in precipua relazione all\u0027art. 12,\ncomma 10, del decreto legislativo n. 387 del 2003 e alle Linee guida\ndel 2010 non possono essere trasposti al nuovo assetto delineato con\nil decreto legislativo n. 199 del 2021 e il decreto ministeriale 21\ngiugno 2024, dal momento che, aderendo a tale opzione ermeneutica,\n«si finirebbe per obliterare indebitamente il vigente contesto\nnormativo, avuto specifico riguardo alla circostanza per cui, de iure\ncondito, l\u0027art. 20, comma 1, del decreto legislativo n. 199/2021\nespressamente dispone che sia il Mase», con il prescritto concerto e\nprevio raggiungimento dell\u0027intesa in Conferenza unificata, a\nstabilire con decreto i principi e i criteri omogenei strumentali\nall\u0027individuazione delle aree idonee e non idonee (Tribunale\namministrativo regionale per il Lazio, Roma, Sezione terza, sentenze\n13 maggio 2025, n. 9167, n. 9166, n. 9165, n. 9162 e n. 9155 del\n2025). \n In effetti, le pronunce di questa Corte che hanno dichiarato\ncostituzionalmente illegittime norme regionali che sottraevano parti\ndel territorio regionale, a volte anche particolarmente sensibili\n(sentenze n. 28 del 2025 e n. 216 del 2022), alla possibilita\u0027 di\nlocalizzazione di impianti di portata superiore a una determinata\npotenza si fondavano sul precedente assetto dei principi fondamentali\nstatali, che negava in radice una benche\u0027 minima competenza\nlegislativa regionale in merito (tra le molte, ancora, sentenza n.\n216 del 2022). \n Nel nuovo quadro dei principi fondamentali della materia, cosi\u0027\ncome integrati, sul piano tecnico (ex plurimis, sentenza n. 77 del\n2022), dal decreto ministeriale 21 giugno 2024, il potere, previsto\ndall\u0027art. 20, comma 4, del decreto legislativo n. 199 del 2021, di\nindividuare con legge le aree idonee e\u0027 ora stato, invece, accordato\nalle regioni anche con riguardo alle aree non idonee; tale\npossibilita\u0027, del resto, non e\u0027 espressamente esclusa dal decreto\nlegislativo n. 199 del 2021». \n 5.1.2. Chiarito quanto sopra, la Corte, tuttavia, ha cura di\nprecisare che «un\u0027attenta lettura del suddetto decreto ministeriale\nfa emergere che la inidoneita\u0027 dell\u0027area, pur se dichiarata con legge\nregionale, non si puo\u0027 tradurre in un divieto assoluto stabilito a\npriori, ma equivale a indicare un\u0027area in cui l\u0027installazione\ndell\u0027impianto puo\u0027 essere egualmente autorizzata ancorche\u0027 sulla base\ndi una idonea istruttoria e di una motivazione rafforzata. \n - L\u0027art. 1, comma 2, lettera b), del decreto ministeriale 21\ngiugno 2024, definisce, infatti, quelle non idonee come le «aree e\nsiti le cui caratteristiche sono incompatibili con l\u0027installazione di\nspecifiche tipologie di impianti secondo le modalita\u0027 stabilite dal\nparagrafo 17 e dall\u0027allegato 3 delle Linee guida emanate con decreto\ndel Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010». \n Tale rimando alle precedenti Linee guida sta a significare -\nstante il menzionato paragrafo 17, il quale prevede una «apposita\nistruttoria», nonche\u0027 l\u0027Allegato 3, il quale stabilisce, in ogni\ncaso, che l\u0027individuazione di queste aree non deve «configurarsi come\ndivieto preliminare» - che la decisione definitiva in merito alla\nrealizzazione degli impianti FER, anche se la legge regionale ha\nqualificato determinate aree come non idonee, va assunta, in ogni\ncaso, all\u0027esito del singolo procedimento di autorizzazione\nconcernente lo specifico progetto di impianto, all\u0027interno del quale\nsi potrebbero comunque evidenziare ragioni a favore della sua\nrealizzazione. \n Pertanto, si deve concludere che, nel nuovo contesto dei principi\nfondamentali della materia, il potere, previsto dall\u0027art. 20, comma\n4, del decreto legislativo n. 199 del 2021, di individuare con legge\nregionale le aree idonee e\u0027 stato accordato alle regioni anche con\nriguardo alle aree non idonee, con la precisazione, pero\u0027, che\nl\u0027inidoneita\u0027 non puo\u0027 mai equivalere a un divieto assoluto e\naprioristico. \n Si tratta, in definitiva, di un assetto funzionale a dare risalto\nalla autonomia regionale ma al contempo idoneo a scongiurare il\nrischio che gli organi politici regionali, quando non sussistano\nevidenti ragioni di salvaguardia degli ecosistemi e della\nbiodiversita\u0027, ricorrano allo «strappo legislativo» per assecondare\nla tentazione di ostacolare impianti sui rispettivi territori\n(secondo l\u0027efficace espressione «Ninmby»: not in my back yard), cio\u0027\nche si porrebbe in palese contrasto con la pressante esigenza dello\nsviluppo di energie rinnovabili: interesse, come gia\u0027 ricordato, «di\ncruciale rilievo» proprio «rispetto al vitale obiettivo di tutela\ndell\u0027ambiente, anche nell\u0027interesse delle future generazioni»\n(sentenza n. 216 del 2022)». \n 5.2. Quanto sopra esplicitato dalla Corte costituzionale, se\nchiarisce come non sia precluso alle Regioni di legiferare anche ai\nfini dell\u0027individuazione di aree inidonee all\u0027installazione degli\nimpianti in questione, al contempo evidenzia come non sia consentito\nche tali prerogative siano esercitate con modalita\u0027 tali da\nintrodurre una generalizzata equiparazione tra le aree inidonee e\nquelle interdette. \n 5.2.1. La prospettata incostituzionalita\u0027 della legge regionale\nn. 20/2024 risulta a giudizio del Collegio (non manifestamente in)\nfondata, pertanto, con riferimento alla previsione di cui all\u0027art. 1,\ncomma 5, la\u0027 ove si dispone che «E\u0027 vietata la realizzazione degli\nimpianti ricadenti nelle rispettive aree non idonee cosi\u0027 come\nindividuate dagli allegati A, B, C, D, E e dai commi 9 e 11». \n In tal modo il Legislatore regionale ha stabilito un divieto\nassoluto di autorizzare e realizzare impianti FER localizzati in aree\ndefinite «non idonee», e cio\u0027 in contrasto con gli articoli 117,\nprimo e terzo comma della Costituzione, in relazione all\u0027art. 20, del\ndecreto legislativo n. 199/2021, alle disposizioni del decreto\nministeriale 21 giugno 2024 (di cui la disciplina regionale e\u0027\nattuazione), nonche\u0027 con riferimento al principio di massima\ndiffusione degli impianti da fonti di energia rinnovabile come\nemergente dalla disciplina unionale. \n 5.2.2. Come gia\u0027 evidenziato da questo Tribunale (cfr. ordinanze\nnn. 598, 599 e 600 del 2025, citate) e\u0027 proprio per raggiungere gli\nobiettivi di contrasto al cambiamento climatico e di uso dell\u0027energia\nda fonte rinnovabile fissati a livello europeo sino al 2030, che lo\nStato italiano ha adottato il decreto legislativo n. 199 del 2021. \n Tale intervento normativo costituisce attuazione della direttiva\n(UE) 2018/2001 sulla promozione dell\u0027uso da fonti rinnovabili e si\npone (art. 1) «l\u0027obiettivo di accelerare il percorso di crescita\nsostenibile del Paese, recando disposizioni in materia di energia da\nfonti rinnovabili, in coerenza con gli obiettivi europei di\ndecarbonizzazione del sistema energetico al 2030 e di completa\ndecarbonizzazione al 2050», definendo «gli strumenti, i meccanismi,\ngli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico,\nnecessari per il raggiungimento degli obiettivi di incremento della\nquota di energia da fonti rinnovabili al 2030, in attuazione della\ndirettiva (UE) 2018/2001 e nel rispetto dei criteri fissati dalla\nlegge 22 aprile 2021, n. 53», prevedendo «disposizioni necessarie\nall\u0027attuazione delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e\nResilienza (di seguito anche: PNRR) in materia di energia da fonti\nrinnovabili, conformemente al Piano Nazionale Integrato per l\u0027Energia\ne il Clima (di seguito anche: PNIEC), con la finalita\u0027 di individuare\nun insieme di misure e strumenti coordinati, gia\u0027 orientati\nall\u0027aggiornamento degli obiettivi nazionali da stabilire ai sensi del\nregolamento (UE) n. 2021/1119, con il quale si prevede, per l\u0027Unione\neuropea, un obiettivo vincolante di riduzione delle emissioni di gas\na effetto serra di almeno il 55 percento rispetto ai livelli del 1990\nentro il 2030». \n 5.2.3. In particolare, all\u0027art. 20 il decreto legislativo n.\n199/2021 ha previsto un\u0027apposita disciplina per l\u0027individuazione di\nsuperfici e aree idonee per l\u0027installazione di impianti a fonti\nrinnovabili stabilendo per quanto piu\u0027 interessa in questa sede che: \n con uno o piu\u0027 decreti del Ministro della transizione ecologica\ndi concerto con il Ministro della cultura, e il Ministro delle\npolitiche agricole, alimentari e forestali, previa intesa in sede di\nConferenza unificata, sono stabiliti principi e criteri omogenei per\nl\u0027individuazione delle superfici e delle aree idonee (e non idonee)\nall\u0027installazione di impianti a fonti rinnovabili aventi una potenza\ncomplessiva almeno pari a quella individuata come necessaria dal\nPNIEC per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti\nrinnovabili, tenuto conto delle aree idonee ai sensi del comma 8; \n tali decreti definiscono altresi\u0027 la ripartizione della potenza\ninstallata fra Regioni e Province autonome; \n nel dettare la disciplina delle aree idonee si tiene conto\ndelle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio,\ndelle aree agricole e forestali, della qualita\u0027 dell\u0027aria e dei corpi\nidrici, privilegiando l\u0027utilizzo di superfici di strutture edificate,\nquali capannoni industriali e parcheggi, nonche\u0027 di aree a\ndestinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, e\nverificando l\u0027idoneita\u0027 di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi\nincluse le superfici agricole non utilizzabili, compatibilmente con\nle caratteristiche e le disponibilita\u0027 delle risorse rinnovabili,\ndelle infrastrutture di rete e della domanda elettrica, nonche\u0027\ntenendo in considerazione la dislocazione della domanda, gli\neventuali vincoli di rete e il potenziale di sviluppo della rete\nstessa; \n conformemente ai principi e criteri stabiliti dai decreti di\ncui al comma 1, entro centottanta giorni dalla data di entrata in\nvigore dei medesimi decreti, le Regioni individuano con legge le aree\nidonee; \n in sede di individuazione delle superfici e delle aree idonee\nper l\u0027installazione di impianti a fonti rinnovabili sono rispettati i\nprincipi della minimizzazione degli impatti sull\u0027ambiente, sul\nterritorio, sul patrimonio culturale e sul paesaggio, fermo restando\nil vincolo del raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al\n2030 e tenendo conto della sostenibilita\u0027 dei costi correlati al\nraggiungimento di tale obiettivo; \n le aree non incluse tra le aree idonee non possono essere\ndichiarate non idonee all\u0027installazione di impianti di produzione di\nenergia rinnovabile, in sede di pianificazione territoriale ovvero\nnell\u0027ambito di singoli procedimenti, in ragione della sola mancata\ninclusione nel novero delle aree idonee. \n In particolare, l\u0027individuazione delle aree idonee da parte delle\nRegioni con un intervento legislativo persegue il duplice obiettivo\ndi consentire, da un lato, agli operatori di conoscere in modo chiaro\ne trasparente le aree in cui e\u0027 possibile installare impianti FER\nseguendo una procedura semplificata; dall\u0027altro, di garantire il\nrispetto delle prerogative regionali che, nel selezionare in quali\naree consentire l\u0027installazione agevolata di FER, possono esercitare\nla piu\u0027 ampia discrezionalita\u0027, fermi restando i limiti imposti dallo\nStato in termini di classificazione e obiettivi annui di MW da\nraggiungere, cosi\u0027 come stabilito dal decreto ministeriale 21 giugno\n2024, fino al 2030 (in questi termini, Corte costituzionale n.\n28/2025). \n 5.2.4. Come gia\u0027 anticipato sopra, le aree non idonee sono\ndefinite, poi, dal decreto ministeriale 21 giugno 2024 quali «aree e\nsiti le cui caratteristiche sono incompatibili con l\u0027installazione di\nspecifiche tipologie di impianti secondo le modalita\u0027 stabilite dal\nparagrafo 17 e dall\u0027allegato 3 delle Linee guida emanate con decreto\ndel Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato\nnella Gazzetta Ufficiale 18 settembre 2010, n. 219 e successive\nmodifiche e integrazioni». \n 5.2.5. Come rilevato, da ultimo, dal Tar Lazio con l\u0027ordinanza n.\n9164 del 2025 «il decreto ministeriale 21 giugno 2024 non ha innovato\nil concetto di «area non idonea» contenuto nelle Linee guida di cui\nal decreto ministeriale 10 settembre 2010. Queste, infatti,\ncontinuano a configurarsi come aree con «obiettivi di protezione non\ncompatibili con l\u0027insediamento [...] di specifiche tipologie e/o\ndimensioni di impianti. Detta incompatibilita\u0027, tuttavia, non si\ntraduce in una preclusione assoluta, bensi\u0027 in «una elevata\nprobabilita\u0027 di esito negativo delle valutazioni, in sede di\nautorizzazione» (paragrafo 17 delle Linee guida del 10 settembre\n2010), «che dovra\u0027 comunque risultare all\u0027esito di specifica\nistruttoria. Ne consegue che, sotto tale profilo, la definizione\ncontenuta nel decreto ... non innova in alcun modo il concetto di\narea non idonea quale gia\u0027 enucleato dalle Linee guida». \n 5.2.6. Anche sotto il vigente regime normativo, dunque, l\u0027effetto\ndella qualificazione di una superficie in termini di area non idonea\ne\u0027 unicamente quello di precludere l\u0027accesso al beneficio\ndell\u0027accelerazione ed agevolazione procedimentale di cui all\u0027art. 22\ndel decreto legislativo n. 199/2021, segnalando la necessita\u0027 di un\npiu\u0027 approfondito apprezzamento delle amministrazioni competenti,\nstrumentale a garantire una tutela piu\u0027 rafforzata del paesaggio,\ndell\u0027ambiente e del territorio nell\u0027ambito dei singoli procedimenti\namministrativi di autorizzazione degli impianti FER. \n Le aree non idonee, pertanto, non possono costituire divieti\naprioristici e assoluti alla installazione degli impianti FER ma,\ncome chiarito dalla giurisprudenza costituzionale, rappresentano\n«meri indici rivelatori di possibili esigenze di tutela del\npaesaggio» (cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 121/2022, par.\n5.1.). \n 5.2.7. Le aree non idonee svolgono tale funzione anche nel\nrinnovato assetto normativo e regolamentare della materia,\nindipendentemente dal fatto che l\u0027art. 1, comma 2, lett. b), del\ndecreto ministeriale del 21 giugno 2024 definisca tali superfici come\n«incompatibili con l\u0027installazione di specifiche tipologie di\nimpianti», poiche\u0027 a cio\u0027, come detto, non risulta correlato un\nespresso divieto generalizzato di installazione degli impianti FER\n(cfr. Tar Lazio, ordinanza n. 9155/2025). \n 5.2.8. Infatti, il mero utilizzo del termine «incompatibile» non\naccompagnato da un correlato divieto aprioristico e generalizzato non\nvale a contemplare l\u0027ipotesi di un divieto assoluto e generalizzato,\ncome quello previsto dalla Regione Sardegna. \n 5.2.9. L\u0027inidoneita\u0027 di una determinata area non puo\u0027, dunque,\nderivare da una qualificazione aprioristica, generale ed astratta, ma\npuo\u0027 soltanto conseguire all\u0027esito di un procedimento amministrativo\nche consenta una valutazione in concreto, in ragione delle relative\nspecificita\u0027, della inattitudine del luogo prescelto. \n La stessa giurisprudenza costituzionale ha gia\u0027 affermato come\nanche nel caso di aree non idonee operi una riserva di procedimento\namministrativo, sussistendo il dovere dell\u0027amministrazione procedente\ndi verificare in concreto, caso per caso, se il singolo progetto sia\no meno realizzabile in considerazione delle sue caratteristiche e\ndelle caratteristiche del sito interessato (cosi\u0027, da ultimo, Corte\ncostituzionale, sentenza n. 177 del 30 luglio 2021 in relazione al\nprecedente quadro normativo che, tuttavia, come detto, non ha mutato\nil concetto di «area non idonea»). \n Ancora, va osservato che la Corte costituzionale ha statuito che\n«il margine di intervento riconosciuto al legislatore regionale non\npermette che le Regioni prescrivano limiti generali, perche\u0027 cio\u0027\ncontrasta con il principio fondamentale di massima diffusione delle\nfonti di energia rinnovabili, stabilito dal legislatore statale in\nconformita\u0027 alla normativa dell\u0027Unione europea» (Corte\ncostituzionale, 2 dicembre 2020, n. 258, ma v. anche sentenze nn. 177\ndel 2018, 86, 148, 286 del 2019, 106 del 2020). \n 5.3. In contrasto rispetto a tali indicazioni l\u0027art. 1, comma 5,\ndella legge regionale n. 20/2024, stabilisce, invece, un divieto tout\ncourt di realizzazione di impianti FER in aree qualificate come non\nidonee ai sensi della medesima legge regionale. In tal modo, vengono\nsia violati i principi fondamentali stabiliti dal decreto legislativo\nn. 199/2021 all\u0027art. 20 (come integrato dal decreto ministeriale 21\ngiugno 2024), e sia pregiudicati gli obiettivi vincolanti fissati\ndalla normativa europea, con conseguente violazione dei commi 1 e 3,\ndell\u0027art. 117 della Costituzione. \n 5.3.1. Peraltro, le previsioni dell\u0027art. 1, comma 5, legge\nregionale n. 20/2024, lette in combinato disposto con gli allegati\nalla legge regionale stessa, come dedotto dalla parte ricorrente, non\nsmentita sul punto dall\u0027Amministrazione regionale, determinano che le\naree non idonee previste dalla legge regionale comprendono la quasi\ntotalita\u0027 del territorio regionale. \n Come gia\u0027 rilevato da questo Tribunale con l\u0027ordinanza n. 146 del\n2025, lo Statuto Sardo, all\u0027art. 3, comma 2, lett. f), assegna alla\nRegione Sardegna la competenza legislativa esclusiva in materia di\n«edilizia e urbanistica» (che comprende, come noto, anche la\n«componente paesaggistica»), nonche\u0027 competenza legislativa\nconcorrente in materia di «e) produzione e distribuzione dell\u0027energia\nelettrica». \n - L\u0027art. 117, comma 2, lett. s), della Costituzione, dal canto\nsuo, attribuisce allo Stato competenza legislativa esclusiva in\nmateria di «tutela dell\u0027ambiente, dell\u0027ecosistema e dei beni\nculturali», cosi\u0027 come il comma 3 dello stesso art. 117 include tra\nle materie di competenza concorrente quella relativa «a produzione,\ntrasporto e distribuzione nazionale dell\u0027energia». \n Non vi e\u0027 dubbio, quindi, che, in base a tali criteri di riparto\ndelle competenze su materie oggettivamente «interferenti», lo Stato\ndisponga di significativi spazi di intervento, potendo dettare i\nprincipi quadro nella materia della produzione energetica,\ntrattandosi di una materia oggetto di competenza concorrente, nonche\u0027\ni principi fondamentali e le norme di riforma economico-sociale\nordinariamente capaci di limitare la stessa competenza legislativa\nregionale esclusiva (art. 3, comma 1, dello Statuto sardo: vedi\nsupra). Inoltre, lo stesso legislatore nazionale puo\u0027 interferire in\nsubiecta materia attraverso la propria potesta\u0027 esclusiva e\ntrasversale a tutela dell\u0027ambiente, sulla quale gli impianti\nenergetici da fonti rinnovabili hanno evidenti ricadute. \n Orbene, tali criteri per la composizione di competenze\nlegislative cosi\u0027 «incrociate» tra Stato e Regione non sembrano\nessere stati rispettati dalla legge regionale ora in esame. \n Difatti la legge regionale n. 20/2024, al dichiarato scopo di\ntutelare il paesaggio regionale, ha dettato una disciplina che, come\nsi e\u0027 visto, appare sotto diversi aspetti in contrasto con quella\nnazionale di riferimento anche per profili sui quali il legislatore\nnazionale, intervenendo a garanzia della massima diffusione degli\nimpianti energetici da fonti rinnovabili: \n ha introdotto «principi quadro» in materia di produzione\nenergetica, cui il legislatore regionale e\u0027 tenuto ad attenersi\nnell\u0027esercitare la relativa competenza concorrente; \n ha dettato regole finalizzate alla tutela dell\u0027ambiente, sulla\nquale dispone di una competenza esclusiva e «trasversale»; \n ha prescritto principi fondamentali e norme di riforma\neconomico-sociale che vincolano il legislatore regionale anche nelle\nmaterie di sua competenza esclusiva (T.a.r. Sardegna, Sez. II,\nordinanza 9 giugno 2025, n. 146, cit.). \n 5.3.2. La disposizione regionale di cui al citato art. 1, comma\n5, in definitiva, pur finalizzata tra l\u0027altro alla tutela del\npaesaggio, nello stabilire il divieto di realizzare impianti\nalimentati da fonti rinnovabili nelle aree non idonee, si pone in\ncontrasto con la richiamata normativa statale che, all\u0027art. 20 del\ndecreto legislativo n. 199 del 2021, reca principi fondamentali che,\nin quanto tali, si impongono anche alle competenze statutarie in\nmateria di produzione dell\u0027energia, e si pone in contrasto inoltre\ncon la disciplina euro-unitaria che fa risaltare il principio di\nmassima diffusione delle fonti rinnovabili (perseguito sia dalla\ndirettiva 2009/28/CE, e gia\u0027 prima da quella 2001/77/CE, e sia dalla\ndirettiva 2018/2001/UE), e stabilisce dei target vincolanti per lo\nStato italiano. \n 5.3.3. Peraltro, come detto, anche prima dell\u0027entrata in vigore\ndel decreto legislativo n. 199/2021, l\u0027orientamento della\ngiurisprudenza costituzionale era nel senso di ritenere illegittime\nnorme regionali volte a sancire, in via generale e astratta, la non\nidoneita\u0027 di intere aree di territorio o a imporre, in maniera\ngeneralizzata ed aprioristica, limitazioni nella realizzazione di\nimpianti FER (v. Corte costituzionale, sentenza n. 69 del 2018). Per\ncostante giurisprudenza della Corte, infatti, le Regioni e le\nProvince autonome sono tenute a rispettare i principi fondamentali\ncontemplati dal legislatore statale (v., ex multis, sentenze n. 11\ndel 2022, n. 177 del 2021 e n. 106 del 2020), principi, nel caso di\nspecie, racchiusi nel citato decreto legislativo n. 199 del 2021 e\nnella disciplina di attuazione (quale il decreto ministeriale sulle\naree idonee). \n 5.4. Il divieto di realizzare impianti ricadenti in aree non\nidonee posto dall\u0027art. 1, comma 5, della legge regionale n. 20/2024\nrisulta, poi, contrastare anche con l\u0027art. 3 della Costituzione e, in\nparticolare, con il principio di proporzionalita\u0027 che in esso trova\nfondamento, nonche\u0027 con il principio desumibile dall\u0027art. 15 della\ndirettiva (UE) 2018/2001 che richiede agli Stati membri di assicurare\nche le norme nazionali in materia di procedure autorizzative «siano\nproporzionate e necessarie». La medesima disposizione vincola inoltre\ngli Stati membri ad adottare «misure appropriate per assicurare che:\na) ...; b) le norme in materia di autorizzazione, certificazione e\nconcessione di licenze siano oggettive, trasparenti e proporzionate,\nnon contengano discriminazioni tra partecipanti e tengano pienamente\nconto delle specificita\u0027 di ogni singola tecnologia per le energie\nrinnovabili». \n 5.4.1. Il sindacato di proporzionalita\u0027 costituisce, infatti, un\n«aspetto del controllo di ragionevolezza delle leggi condotto dalla\ngiurisprudenza costituzionale, onde verificare che il bilanciamento\ndegli interessi costituzionalmente rilevanti non sia stato realizzato\ncon modalita\u0027 tali da determinare il sacrificio o la compressione di\nuno di essi in misura eccessiva e pertanto incompatibile con il\ndettato costituzionale» (TAR Lazio, ordinanza n. 9164/2025, cit.). In\nparticolare, secondo la giurisprudenza costituzionale «il test di\nproporzionalita\u0027 richiede di valutare se la norma oggetto di\nscrutinio, con la misura e le modalita\u0027 di applicazione stabilite,\nsia necessaria e idonea al conseguimento di obiettivi legittimamente\nperseguiti, in quanto, tra piu\u0027 misure appropriate, prescriva quella\nmeno restrittiva dei diritti a confronto e stabilisca oneri non\nsproporzionati rispetto al perseguimento di detti obiettivi (ex\nplurimis, sentenze n. 137 del 2018 e n. 272 del 2015)» (Corte\ncostituzionale n. 56/2020). \n 5.4.2. La previsione di un divieto di natura generalizzata viola,\ndunque, il principio di necessaria proporzionalita\u0027, sacrificando in\nmodo irragionevole la liberta\u0027 di iniziativa economica e la tutela\ndell\u0027ambiente (cui la produzione di energia da fonti rinnovabili\ncontribuisce). \n Tra l\u0027altro, come rilevato da questo Tribunale nella piu\u0027 volte\ncitata ordinanza n. 146 del 2025, la legge regionale n. 20 del 2024\nha «individuato tali nuove aree inidonee in misura molto ampia, pari\na quasi al 95% dell\u0027intero territorio regionale (si veda, in\nparticolare, il comma 5, dell\u0027art. 1, della legge regionale n.\n20/2024 in relazione agli Allegati da A a G alla stessa legge), anche\nqui in diretto contrasto con l\u0027elenco categoriale di aree idonee\ndettato dall\u0027art. 20, comma 8, lett. c-ter), n. 1 del decreto\nlegislativo n. 199/2021; per comprendere la portata ostativa di tale\ndisciplina regionale basti pensare che essa impedisce la\nrealizzazione di impianti energetici da fonti rinnovabili sulla quasi\ntotalita\u0027 delle aree agricole sarde». \n 6. Parte ricorrente ha anche censurato il contrasto dell\u0027art. 1\ncomma 5 della legge regionale n. 20/2024 e dell\u0027Allegato B) lettera\nbb) con gli articoli 117, commi primo e terzo, 3, 9, 41 della\nCostituzione. \n 6.1. Anche tale profilo non si palesa manifestamente infondato.\nQuesto Tribunale (cfr. ordinanza 146/2025, cit.) ha evidenziato che\n«la legge della Regione Sardegna n. 20/2024 ha introdotto una\ndisciplina, sulla quale si fondano gli atti impugnati nel presente\ngiudizio, con la quale il legislatore regionale ha «individuato tali\nnuove aree inidonee in misura molto ampia, pari a quasi al 95%\ndell\u0027intero territorio regionale (si veda, in particolare, il comma\n5, dell\u0027art. 1, della legge regionale n. n. 20/2024 in relazione agli\nallegati da A a G alla stessa legge), anche qui in diretto contrasto\ncon l\u0027elenco categoriale di aree idonee dettato dall\u0027art. 20, comma\n8, lett. c-ter), n. 1 del decreto legislativo n. 199/2021; per\ncomprendere la portata ostativa di tale disciplina regionale basti\npensare che essa impedisce la realizzazione di impianti energetici da\nfonti rinnovabili sulla quasi totalita\u0027 delle aree agricole sarde,\nsenza tenere neppure conto del fatto che l\u0027art. 20, comma 8, lett.\nc-ter), n. 1 del decreto legislativo n. 199/2021 include certamente\ntra quelle idonee a ospitare gli impianti le aree agricole «racchiuse\nin un perimetro i cui punti distino non piu\u0027 di 500 metri da zone a\ndestinazione industriale, artigianale e commerciale». \n La disciplina in esame, nell\u0027introdurre un espresso divieto di\nrealizzare impianti nelle aree considerate non idonee alla luce degli\nallegati A, B, C, D ed E alla stessa legge regionale, con\nindividuazione di molteplici vincoli e fasce di rispetto intrecciati\ntra loro, in forza dei quali l\u0027inidoneita\u0027 all\u0027installazione di tali\nimpianti si estende dunque pressoche\u0027 all\u0027intero territorio\nregionale, appare introdurre divieti in potenziale conflitto con\nl\u0027art. 11 e con l\u0027art. 117, primo comma, della Costituzione, in\nrelazione ai principi espressi dalla dir. 2018/2001/UE e violativi\ndegli impegni assunti dallo Stato italiano nei confronti dell\u0027UE e a\nlivello internazionale volti a garantire la massima diffusione degli\nimpianti FER. \n 6.2. La norma regionale, e in particolare l\u0027art. 1 comma 5,\nstabilisce che «non sono realizzabili impianti e accumuli FER nelle\naree indicate nell\u0027Allegato B» e che tale divieto si applica anche\nagli «impianti [...] la cui procedura autorizzativa e di valutazione\nambientale [...] e\u0027 in corso al momento dell\u0027entrata in vigore della\npresente legge». \n L\u0027Allegato B alla lettera bb) (richiamata dall\u0027art. 1, comma 5)\nqualifica come «aree non idonee» tutte le zone classificate agricole,\ndeterminando un divieto assoluto per gli impianti agrivoltaici. \n Inoltre, alla lettera w), punto 12, vieta la realizzazione di\nimpianti entro 3 km da qualunque bene o manufatto di interesse\nstorico-culturale o archeologico. \n Ancora, alla lettera x), punto 4, vieta la realizzazione di\nimpianti in tutte le aree del Parco geominerario o comunque\ninteressate da presenze di valore culturale o identitario. \n 6.3. Si tratta dunque di divieti generalizzati, aprioristici e\nindiscriminati, privi di criteri valutativi caso per caso. \n 6.3.1. In particolare, il legislatore regionale sardo non da\u0027\nconto delle peculiarita\u0027 proprie dell\u0027agrivoltaico che, secondo la\ndefinizione statale (v. decreto ministeriale n. 436/2023 e decreto\nlegislativo n. 199/2021), costituisce una forma qualificata e\ninnovativa di integrazione tra produzione agricola e produzione\nenergetica, particolarmente valorizzata dal legislatore nazionale e\ndall\u0027UE nell\u0027ambito della transizione energetica e della resilienza\nagricola. Pertanto, l\u0027imposizione di divieti assoluti, generalizzati\ne non ponderati appare ancor piu\u0027 sproporzionata rispetto a impianti\nche, per definizione, non dovrebbero determinare l\u0027irreversibile\nalterazione del suolo e che, anzi, dovrebbero garantire la\ncontinuita\u0027 delle colture. \n Gli Allegati B e G alla legge regionale n. 20/2024 assumono\ninvece, anche nel presente giudizio di merito, effetto preclusivo\nassoluto, impedendo l\u0027istruttoria caso per caso che la giurisprudenza\ncostituzionale ritiene doverosa per il corretto bilanciamento tra\npaesaggio e FER (v. Corte costituzionale n. 216/2022 e n. 286/2019). \n 6.3.2. La radicalita\u0027 della preclusione risulta ancor meno\ngiustificabile ove si consideri che in tal modo viene obliterato\nl\u0027apprezzamento circa la sussistenza in concreto delle\ncaratteristiche proprie di tali impianti quali l\u0027assenza di\nimpermeabilizzazione permanente del suolo, la reversibilita\u0027 delle\nstrutture, il mantenimento della produttivita\u0027 agricola, la\ncompatibilita\u0027 degli impianti con la configurazione paesaggistica. \n La legge regionale n. 20/2024, non prevedendo alcuna disciplina\ndifferenziata per questa tipologia di impianto, si pone dunque in\ncontrasto non solo con il diritto statale ed eurounitario, ma anche\ncon il principio di proporzionalita\u0027 e con l\u0027obbligo di considerare\nle specificita\u0027 tecnologiche e agricole dell\u0027intervento. \n La conformazione della norma regionale e\u0027 dunque tale da incidere\ntrasversalmente, imponendo un divieto generalizzato alla\nrealizzazione di tale tipologia di impianto FER - che per sua natura,\nalmeno in astratto, dovrebbe non interferire in maniera impeditiva\ncon l\u0027esercizio dell\u0027attivita\u0027 agricola-su qualsiasi area vocata a\ntale attivita\u0027 produttiva, con cio\u0027 escludendo a priori, e senza\nalcuna analisi «case by case», il vaglio concreto del progetto\nproposto. \n 6.3.3. Di qui, i profili non manifestamente infondati di\nincompatibilita\u0027 della disposizione in discorso con i principi\nfondamentali di cui all\u0027art. 117, commi 1 e 3, della Costituzione e\nall\u0027art. 12, comma 7, del decreto legislativo n. 387/2003. \n 6.4. Le suindicate disposizioni della legge regionale n. 20/2024\nsi pongono in contrasto, inoltre, con il principio di tutela\ndell\u0027ambiente di cui all\u0027art. 9 della Costituzione, secondo cui la\nRepubblica tutela l\u0027ambiente, la biodiversita\u0027 e gli ecosistemi\n«anche nell\u0027interesse delle future generazioni». \n Ha gia\u0027 osservato questo Tribunale (cfr. ordinanza Sez. I^ 26\ngiugno 2025, ordinanze nn. 598, 599 e 600 citate) che il sacrificio\nincondizionato di tale principio in relazione alle aree classificate\ncome non idonee dalla legge regionale, e il divieto radicale di\nrealizzare impianti FER appare impattare con detto precetto\ncostituzionale in maniera evidente, ponendosi in conflitto con\nl\u0027orientamento della Corte costituzionale, consolidatosi a partire\ndalla nota sentenza n. 85/2013, secondo cui «Tutti i diritti\nfondamentali tutelati dalla Costituzione si trovano in rapporto di\nintegrazione reciproca e non e\u0027 possibile pertanto individuare uno di\nessi che abbia la prevalenza assoluta sugli altri. La tutela deve\nessere sempre «sistemica e non frazionata in una serie di norme non\ncoordinate ed in potenziale conflitto tra loro» (sentenza n. 264 del\n2012). Se cosi\u0027 non fosse, si verificherebbe l\u0027illimitata espansione\ndi uno dei diritti, che diverrebbe «tiranno» nei confronti delle\naltre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e\nprotette [...]. La Costituzione italiana, come le altre Costituzioni\ndemocratiche e pluraliste contemporanee, richiede un continuo e\nvicendevole bilanciamento tra principi e diritti fondamentali, senza\npretese di assolutezza per nessuno di essi. [...] Il punto di\nequilibrio, proprio perche\u0027 dinamico e non prefissato in anticipo,\ndeve essere valutato - dal legislatore nella statuizione delle norme\ne dal giudice delle leggi in sede di controllo - secondo criteri di\nproporzionalita\u0027 e di ragionevolezza, tali da non consentire un\nsacrificio del loro nucleo essenziale. \n 6.4.1. In tale contesto, il divieto previsto dalla norma\nregionale si pone in contrasto anche con il principio di integrazione\ndelle tutele riconosciuto anche a livello europeo dall\u0027art. 11 del\nTFUE secondo cui «le esigenze di tutela dell\u0027ambiente devono essere\nintegrate nella definizione e nell\u0027attuazione delle altre pertinenti\npolitiche pubbliche, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo\nsostenibile» (cfr. Cons. Stato, sentenza n. 8167/2022). \n La previsione in generale delle aree non idonee come zone\nvietate, infatti, solleva sul punto notevoli perplessita\u0027, in quanto\nnon istituisce alcuna forma di possibile bilanciamento tra i valori\nin gioco, sancendo un\u0027indefettibile prevalenza dell\u0027interesse alla\nconservazione dello stato dei luoghi, in contrasto con l\u0027obiettivo di\npromuovere l\u0027uso dell\u0027energia da fonti rinnovabili (in termini, TAR\nLazio, ordinanza di rimessione n. 9164/2025). \n Pertanto, il divieto posto dalla Regione Sardegna e, in\nparticolare, l\u0027art. 1, comma 5, della legge regionale n. 20/2024 e i\nrelativi allegati, che individuano le aree non idonee, si pongono in\ncontrasto anche con gli articoli 3 e 9 della Costituzione. \n 7. Le suesposte considerazioni evidenziano la non manifesta\ninfondatezza anche della questione di costituzionalita\u0027 sollevata da\nparte ricorrente avuto riguardo al supposto contrasto dell\u0027art. 1\ncomma 5 della legge regionale n. 20/2024 e dell\u0027Allegato B) lettera\nW) punto 12 e lettera x) punto 4 per violazione e falsa applicazione\ndell\u0027art. 20, commi 1, 7 e 8 del decreto legislativo n. 199/2021,\ndell\u0027art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003, delle Linee guida e\ndel principio della massima diffusione degli impianti FER nonche\u0027 del\ndecreto legislativo n. 42/2004 e dell\u0027art. 117, comma 2, lett. s)\ndella Costituzione. \n 7.1. L\u0027art. 1, comma 5, unitamente alle disposizioni\ndell\u0027Allegato B), lett. W), punto 12, e lett. X), punto 4, introduce\nun divieto assoluto di installazione di impianti agrivoltaici: \n in tutte le aree e immobili «caratterizzati da edifici e\nmanufatti di valenza storico-culturale, architettonica,\narcheologica», incluse le aree circostanti entro un raggio di 3\nchilometri e negli insediamenti produttivi di interesse storico\nculturale, ivi compreso il Parco Geominerario della Sardegna, senza\nalcuna valutazione puntuale della compatibilita\u0027 dei singoli\nprogetti. \n 7.1.1. Si tratta, dunque, come gia\u0027 rappresentato, di un divieto\ngeneralizzato e aprioristico, di eccezionale ampiezza territoriale e\nnon basato su valutazioni formulate caso per caso. \n Il divieto cosi\u0027 conformato si pone in - possibile - contrasto\ncon il decreto legislativo n. 199/2021, in particolare con l\u0027art. 20,\ncommi 1, 7 e 8, quali disposizioni interposte, la\u0027 dove viene imposto\nimpone alle Regioni di individuare le aree idonee e non idonee\nsecondo criteri proporzionati e comunque nel rispetto degli obiettivi\nnazionali ed europei di diffusione delle fonti rinnovabili e con il\ndecreto legislativo n. 387/2003, art. 12, che prevede un modello\nautorizzatorio fondato su valutazioni caso per caso e sulla leale\ncooperazione Stato-Regioni, e non su divieti generalizzati e\nindiscriminati. \n Anche le Linee guida nazionali per l\u0027autorizzazione degli\nimpianti FER consentono l\u0027individuazione di «aree non idonee» solo\nprevia valutazione della sussistenza di specifiche incompatibilita\u0027 e\ncomunque non mediante fasce di esclusione indiscriminate. \n Va anche osservato che il quadro statale - anche quando mira alla\ntutela del paesaggio e dei beni culturali - non conosce in alcun caso\ndivieti assoluti su fasce di rispetto di tale ampiezza, ne\u0027 nel\ndecreto legislativo n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del\npaesaggio), ne\u0027 in altra normativa settoriale. \n D\u0027altronde, la disciplina del paesaggio e dei beni culturali si\nfonda sul principio cardine della valutazione concreta e localizzata\ndell\u0027intervento avuto riguardo sia ai beni paesaggistici (articoli\n136 ss. e 146, decreto legislativo n. 42/2004), che per i beni\nculturali (articoli 20 ss. decreto legislativo n. 42/2004). \n La tutela, in definitiva, non viene esercitata tramite divieti\nassoluti, ma mediante procedimenti autorizzatori che impongono una\nvalutazione di compatibilita\u0027 paesaggistica, e un vaglio di incidenza\nsul bene culturale e di mitigazione degli impatti, anche in relazione\nalla fattibilita\u0027 di soluzioni progettuali alternative. La legge\nregionale in esame, viceversa, stabilisce un divieto automatico,\nsganciato da qualsiasi verifica puntuale e senza alcuna possibilita\u0027\ndi dimostrare la compatibilita\u0027 dell\u0027intervento. \n In un simile contesto appare particolarmente problematico\nsostenere la compatibilita\u0027, sul piano costituzionale, avuto riguardo\nal principio di proporzionalita\u0027, anche della previsione attinente\nalla introdotta fascia di rispetto di tre chilometri, fascia che in\nconcreto determina una interdizione di portata eccezionalmente ampia,\nnon prevista da alcuna normativa statale e nemmeno dalla disciplina\npaesaggistica di cui al decreto legislativo 42/2004, e potenzialmente\nforiera di una non consentita alterazione dell\u0027assetto unitario della\ntutela paesaggistica disegnato dal Codice nazionale del 2004. \n 7.1.2. La previsione regionale si pone, altresi\u0027, in potenziale\ncontrasto con il principio di ragionevolezza (v. art. 3 della\nCostituzione), in quanto impone divieti piu\u0027 estesi e piu\u0027 rigidi di\nquelli statali trasformando, nella sostanza, zone che non sono\nqualificate come «beni paesaggistici» in aree totalmente interdette,\nin assenza di apposita istruttoria e senza pianificazione congiunta\ncon lo Stato, prevedendo meccanismi di «blindatura» del territorio\nche escludono l\u0027esercizio della valutazione tecnico-amministrativa\nprevista dal Codice dei beni culturali. \n L\u0027estensione del divieto appare, altresi\u0027, irragionevole sol che\nsi consideri che, dall\u0027intreccio delle preclusioni approntate nei\nvari allegati alla legge regionale, circa il 95% del territorio\nregionale risulterebbe sottratto all\u0027installazione di tali impianti.\nIn tal modo, si appronterebbe un indiscriminato sacrificio allo\nsviluppo economico anche in settori strategici come l\u0027energia. \n 7.1.3. Sotto tale prospettiva va osservato che l\u0027art. 1, comma 7,\ndella legge regionale n. 20/2024, dispone che «Qualora un progetto di\nimpianto ricada su un areale ricompreso sia nelle aree definite\nidonee, di cui all\u0027allegato F, sia nelle aree definite non idonee, di\ncui agli allegati A, B, C, D ed E, prevale il criterio di non\nidoneita\u0027». Sul punto, questo Tribunale (v. ordinanze nn. 598, 599 e\n600/2025, cit.) ha gia\u0027 osservato che tale disposizione risulta di\ndubbia compatibilita\u0027 costituzionale sia in relazione agli articoli\n117, primo e terzo comma (non essendo tale criterio di prevalenza\nprevisto dalla legislazione statale, e determinando esso un vulnus\nulteriore ai principi fissati dalla normativa euro-unitaria), e sia\nin relazione agli articoli 3, 9 e 97 della Costituzione. \n 8. Conclusivamente, per tutto quanto esposto, rilevata\nl\u0027improcedibilita\u0027 per sopravvenuta carenza d\u0027interesse del ricorso\nintroduttivo va ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la\nquestione di legittimita\u0027 costituzionale prospettata nei motivi\naggiunti e concernente gli articoli 1, commi 2, 5, 6 e 7, nonche\u0027 gli\nallegati B e G della legge della Regione autonoma della Sardegna n.\n20/2024, per possibile violazione degli articoli 3, 9, 11, 41 e 117,\ncommi 1 e 3, della Costituzione, anche in relazione ai principi\nespressi dalla direttiva (UE) 2018/2001, come modificata dalla\ndirettiva (UE) 2023/2413, nonche\u0027 degli articoli 3 e 4 della legge\ncostituzionale n. 3/1948. \n 8.1. E\u0027 riservata ogni ulteriore statuizione di merito all\u0027esito\ndel giudizio costituzionale. \n 9. La decisione sulle spese di lite e\u0027 parimenti riservata\nall\u0027esito del giudizio di costituzionalita\u0027. \n\n \n P. Q. M. \n \n Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione\nPrima), non definitivamente pronunciando, cosi\u0027 dispone: \n a) dichiara improcedibile il ricorso introduttivo; \n b) dichiara rilevante e non manifestamente infondata, nei\ntermini e per le ragioni di cui in motivazione, la questione di\nlegittimita\u0027 costituzionale degli articoli 1, commi 2, 5, 6 e 7, e\ndegli allegati B e G, della legge della Regione autonoma della\nSardegna n. 20/2024, prospettata nei motivi aggiunti, per asserita\nviolazione degli articoli 3, 9, 11, 41 e 117, commi 1 e 3, della\nCostituzione, anche in relazione ai principi risultanti dalla\nDirettiva (UE) 2018/2001, come modificata dalla Direttiva (UE)\n2023/2413, e agli articoli 3 e 4 della legge costituzionale n.\n3/1948; \n c) sospende il giudizio e, ai sensi dell\u0027art. 23 della legge 11\nmarzo 1953, n. 87, dispone la trasmissione degli atti alla Corte\ncostituzionale per la decisione sulla predetta questione; \n d) dispone inoltre la comunicazione della presente decisione\nalle parti in causa, nonche\u0027 la sua notificazione al Presidente della\nRegione autonoma della Sardegna e al Presidente del Consiglio\nregionale della Sardegna; \n e) rinvia ogni ulteriore statuizione all\u0027esito della decisione\ndella Corte costituzionale sulla questione sollevata; \n f) spese riservate al definitivo. \n Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall\u0027autorita\u0027\namministrativa. \n Cosi\u0027 deciso in Cagliari nella Camera di consiglio del giorno 10\ndicembre 2025 con l\u0027intervento dei magistrati: \n Marco Buricelli, Presidente; \n Gabriele Serra, Primo referendario; \n Roberto Montixi, Primo referendario, estensore. \n \n Il Presidente: Buricelli \n \n \n L\u0027estensore: Montixi","elencoNorme":[{"id":"64045","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"lrsa","denominaz_legge":"legge della Regione autonoma Sardegna","data_legge":"05/12/2024","data_nir":"2024-12-05","numero_legge":"20","descrizionenesso":"","legge_articolo":"1","specificaz_art":"","comma":"2","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":""},{"id":"64046","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"lrsa","denominaz_legge":"legge della Regione autonoma Sardegna","data_legge":"05/12/2024","data_nir":"2024-12-05","numero_legge":"20","descrizionenesso":"","legge_articolo":"1","specificaz_art":"","comma":"5","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":""},{"id":"64047","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"lrsa","denominaz_legge":"legge della Regione autonoma Sardegna","data_legge":"05/12/2024","data_nir":"2024-12-05","numero_legge":"20","descrizionenesso":"","legge_articolo":"1","specificaz_art":"","comma":"6","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":""},{"id":"64048","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"lrsa","denominaz_legge":"legge della Regione autonoma Sardegna","data_legge":"05/12/2024","data_nir":"2024-12-05","numero_legge":"20","descrizionenesso":"","legge_articolo":"1","specificaz_art":"","comma":"7","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":""},{"id":"64080","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"lrsa","denominaz_legge":"legge della Regione autonoma Sardegna","data_legge":"05/12/2024","data_nir":"2024-12-05","numero_legge":"20","descrizionenesso":"","legge_articolo":"","specificaz_art":"Allegato B","comma":"","specificaz_comma":"lettera V, punto 12","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":""},{"id":"64082","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"lrsa","denominaz_legge":"legge della Regione autonoma Sardegna","data_legge":"05/12/2024","data_nir":"2024-12-05","numero_legge":"20","descrizionenesso":"","legge_articolo":"","specificaz_art":"Allegato B","comma":"","specificaz_comma":"lettera X, punto 4","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":""},{"id":"64081","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"lrsa","denominaz_legge":"legge della Regione autonoma Sardegna","data_legge":"05/12/2024","data_nir":"2024-12-05","numero_legge":"20","descrizionenesso":"","legge_articolo":"","specificaz_art":"Allegato G","comma":"","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":""}],"elencoParametri":[{"id":"80451","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"3","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"80452","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"9","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"80453","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"11","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"80454","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"41","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"80455","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"117","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"80456","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"117","specificaz_art":"","comma":"3","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"80457","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"stsa","descriz_costit":"Statuto speciale per la Sardegna","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"3","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"80458","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"stsa","descriz_costit":"Statuto speciale per la Sardegna","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"4","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"80516","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"000049","descriz_costit":"Trattato sul funzionamento dell\u0027Unione europea","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"11","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","unique_identifier":""},{"id":"80459","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"000074","descriz_costit":"direttiva UE","numero_legge":"2001","data_legge":"11/12/2018","articolo":"","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","unique_identifier":""},{"id":"80515","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"000074","descriz_costit":"direttiva UE","numero_legge":"2413","data_legge":"18/10/2023","articolo":"","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","unique_identifier":""},{"id":"80517","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"dlgs","descriz_costit":"decreto legislativo","numero_legge":"199","data_legge":"08/11/2021","articolo":"20","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo;199~art20","unique_identifier":""},{"id":"80518","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"dlgs","descriz_costit":"decreto legislativo","numero_legge":"199","data_legge":"08/11/2021","articolo":"20","specificaz_art":"","comma":"7","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo;199~art20","unique_identifier":""},{"id":"80519","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"dlgs","descriz_costit":"decreto legislativo","numero_legge":"199","data_legge":"08/11/2021","articolo":"20","specificaz_art":"","comma":"8","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo;199~art20","unique_identifier":""},{"id":"80520","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"dlgs","descriz_costit":"decreto legislativo","numero_legge":"387","data_legge":"29/11/2003","articolo":"12","specificaz_art":"","comma":"7","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo;387~art12","unique_identifier":""},{"id":"80521","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"dlgs","descriz_costit":"decreto legislativo","numero_legge":"42","data_legge":"22/01/2004","articolo":"","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo;42","unique_identifier":""},{"id":"80522","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"dm","descriz_costit":"decreto ministeriale","numero_legge":"","data_legge":"21/06/2024","articolo":"","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","unique_identifier":""}],"elencoParti":[]}}" ] ] |
|