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di realizzazione degli impianti ricadenti nelle rispettive aree non idonee come individuate dagli allegati A, B, C, D, E e dai commi 9 e 11 dell’art. 1 della legge regionale n. 20 del 2024 – Applicazione di tale divieto anche agli impianti e gli accumuli FER la cui procedura autorizzativa e di valutazione ambientale, di competenza regionale o statale, è in corso al momento dell\u0027entrata in vigore della medesima legge regionale – Previsione che non può essere dato corso alle istanze di autorizzazione che, pur presentate prima dell\u0027entrata in vigore della legge regionale n. 20 del 2024, risultino in contrasto con essa e ne pregiudichino l\u0027attuazione – Previsione che i provvedimenti autorizzatori e tutti i titoli abilitativi comunque denominati già emanati, aventi ad oggetto gli impianti ricadenti nelle aree non idonee, sono privi di efficacia – Previsione che sono fatti salvi i provvedimenti aventi ad oggetto impianti che hanno già comportato una modificazione irreversibile dello stato dei luoghi – Idoneità all\u0027installazione di impianti FER delle aree e delle superfici di cui all\u0027allegato F della legge regionale n. 20 del 2024, nonché delle aree idonee di cui al comma 7 secondo periodo – Previsione che sono aree ordinarie tutte le porzioni di territorio non ricomprese negli allegati delle succitata legge – Realizzazione degli impianti e degli accumuli FER, indipendentemente dalla loro collocazione in aree idonee o in aree ordinarie, vincolata al rispetto dei requisiti e delle prescrizioni di cui all\u0027allegato G della medesima legge regionale nonché al rispetto delle specifiche prescrizioni di natura territoriale, urbanistica, edilizia, paesaggistica, con particolare riferimento al Piano paesaggistico regionale, ambientale e tecnica proprie dell\u0027area e dell\u0027impianto oggetto di istanza di autorizzazione – Previsione che, qualora un progetto di impianto ricada su un areale ricompreso sia nelle aree definite idonee sia nelle aree definite non idonee, prevale il criterio di non idoneità – Previsione di aree non idonee all\u0027installazione di impianti agrivoltaici e in particolare quelle caratterizzate da edifici e manufatti di valenza storico-culturale, architettonica e archeologica, incluse le aree circostanti entro un raggio di tre chilometri – Previsione dei requisiti tecnici per tipologia di impianto – Denunciate disposizioni che contrastano con i principi stabiliti dalla legge statale di riferimento e con le norme fondamentali di riforma economico-sociale che, per espressa previsione statutaria, si impongono anche alle Regioni ad autonomia speciale – Contrasto con la sentenza n. 134 del 2025 che evidenzia come non sia consentito al legislatore regionale, nell’individuare aree inidonee all’installazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, introdurre una generalizzata equiparazione tra aree idonee e quelle interdette – Previsione di un divieto di realizzazione degli impianti ricadenti nelle rispettive aree individuate dalla normativa regionale come non idonee, che confligge con la normativa interposta – Lesione dei principi di massima diffusione degli impianti da fonti di energia rinnovabili e di contrasto al cambiamento climatico, evincibili dalla disciplina europea di riferimento – Contrasto con i vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali –\u0026nbsp;Violazione del principio di proporzionalità che, in una delle declinazioni specificata dal diritto europeo derivato, richiede agli stati membri di assicurare che le norme nazionali in materia di procedure autorizzative siano proporzionate, necessarie – Irragionevole sacrificio della libertà di iniziativa economica e della tutela dell’ambiente – Allegati B e G assumono un effetto preclusivo assoluto, impedendo l’istruttoria caso per caso che la giurisprudenza costituzionale ritiene doverosa per il corretto bilanciamento tra paesaggio e impianti a fonti di energia rinnovabile (FER) – Lesione della tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi – Contrasto con il principio europeo di integrazione delle tutele, riconosciuto anche a livello europeo – Normativa che introduce divieti generalizzati e indiscriminati in spregio alla normativa nazionale interposta che prevede un modello autorizzatorio fondato su valutazioni caso per caso e sulla leale cooperazione – Previsione di una fascia di rispetto che determina un’interdizione di portata eccezionalmente ampia, in spregio alla disciplina statale di riferimento e foriera di una non consentita alterazione dell’assetto unitario della tutela paesaggistica disegnato dal Codice nazionale del 2004 – Contrasto con il principio di ragionevolezza, in quanto la norma regionale impone divieti più estesi e più rigidi di quelli statali – Lesione dei principi di imparzialità e buon andamento – Violazione della competenza legislativa dello Stato nella materia concorrente della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003c/p\u003e","prima_parte":"Edison rinnovabili spa","prima_controparte":"Regione autonoma della Sardegna","altre_parti":"","testo_atto":"N. 263 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 dicembre 2025\n\nOrdinanza del 12 dicembre 2025 del Tribunale amministrativo regionale\nper la Sardegna sul ricorso proposto da Edison rinnovabili spa contro\nla Regione autonoma della Sardegna. \n \nEnergia - Impianti alimentati da  fonti  rinnovabili  -  Norme  della\n  Regione autonoma Sardegna - Disposizioni  per  l\u0027individuazione  di\n  aree e superfici idonee e non idonee all\u0027installazione di  impianti\n  a fonti di energia rinnovabile (FER) - Previsione che si applica  a\n  tutto il territorio della  regione,  ivi  comprese  le  aree  e  le\n  superfici sulle quali insistono impianti  a  fonti  rinnovabili  in\n  corso di valutazione ambientale  e  autorizzazione,  di  competenza\n  regionale o statale, ovvero autorizzati che non abbiano determinato\n  una modifica irreversibile dello stato  dei  luoghi  -  Divieto  di\n  realizzazione degli impianti ricadenti nelle  rispettive  aree  non\n  idonee come individuate dagli allegati A, B, C, D, E e dai commi  9\n  e  11  dell\u0027art.  1  della  legge  regionale  n.  20  del  2024   -\n  Applicazione di tale divieto anche agli impianti e gli accumuli FER\n  la cui procedura autorizzativa  e  di  valutazione  ambientale,  di\n  competenza regionale o statale, e\u0027 in corso al momento dell\u0027entrata\n  in vigore della medesima legge regionale - Previsione che non  puo\u0027\n  essere  dato  corso  alle  istanze  di  autorizzazione   che,   pur\n  presentate prima dell\u0027entrata in vigore della legge regionale n. 20\n  del 2024, risultino  in  contrasto  con  essa  e  ne  pregiudichino\n  l\u0027attuazione - Previsione che i provvedimenti autorizzatori e tutti\n  i titoli abilitativi comunque denominati gia\u0027  emanati,  aventi  ad\n  oggetto gli impianti 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particolare\n  riferimento al Piano paesaggistico regionale, ambientale e  tecnica\n  proprie  dell\u0027area  e   dell\u0027impianto   oggetto   di   istanza   di\n  autorizzazione - Previsione di aree non idonee all\u0027installazione di\n  impianti agrivoltaici e in  particolare  quelle  caratterizzate  da\n  edifici e manufatti di valenza storico-culturale, architettonica  e\n  archeologica, incluse le aree circostanti entro un  raggio  di  tre\n  chilometri - Previsione dei  requisiti  tecnici  per  tipologia  di\n  impianto. \n- Legge della Regione Sardegna 5 dicembre 2024, n. 20 (Misure urgenti\n  per l\u0027individuazione di  aree  e  superfici  idonee  e  non  idonee\n  all\u0027installazione e promozione  di  impianti  a  fonti  di  energia\n  rinnovabile  (FER)  e  per  la  semplificazione  dei   procedimenti\n  autorizzativi), art. 1, commi 2, 5, 6 e 7, e allegati B e G. \n\n\n(GU n. 3 del 21-01-2026)\n\n \n        IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SARDEGNA \n                           (Sezione Prima) \n \n    Ha pronunciato la  presente  sentenza  /  ordinanza  sul  ricorso\nnumero di registro  generale  1041  del  2024,  integrato  da  motivi\naggiunti, proposto da  Edison  Rinnovabili  S.p.a.,  in  persona  del\nlegale rappresentante  pro  tempore,  rappresentato  e  difeso  dagli\navvocati Carlo Comande\u0027,  Serena  Caradonna  e  Gloria  Ciaccio,  con\ndomicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; \n    contro Regione Autonoma della Sardegna,  in  persona  del  legale\nrappresentante pro tempore, rappresentato  e  difeso  dagli  avvocati\nMattia Pani, Giovanni Parisi, con domicilio digitale come da  PEC  da\nRegistri di Giustizia; \n    per l\u0027annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: \n      della nota prot. n. 28952 del 26 settembre  2024  del  Servizio\nValutazioni Impatti e Incidenze Ambientali dell\u0027Assessorato regionale\ndella difesa dell\u0027Ambiente con cui e\u0027 stata disposta  la  sospensione\ndel procedimento di Verifica di assoggettabilita\u0027 alla Valutazione di\nimpatto ambientale, avviato dalla Societa\u0027 in relazione  al  progetto\ndi  un  impianto  agrivoltaico  denominato  «Tratalias»,  di  potenza\ncomplessiva di 19,971 MWp, da ubicarsi nel Comune di Tratalias (SU); \n      di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale. \n    Per quanto riguarda i motivi  aggiunti  presentati  il  9  aprile\n2025: \n      per l\u0027annullamento: \n        della nota prot. n. 9625  del  27  marzo  2025  del  Servizio\n«VIA») con cui l\u0027Assessorato ha dichiarato improcedibile l\u0027istanza di\navvio  del  procedimento  di  verifica  di   assoggettabilita\u0027   alla\nValutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) avanzata dalla societa\u0027 in\nrelazione al predetto progetto; \n        ove occorra e per quanto di  ragione,  della  nota  prot.  n.\n37886 del  16  dicembre  2024,  con  la  quale  il  Servizio  VIA  ha\ncomunicato alla Societa\u0027 il riavvio  del  procedimento  di  verifica,\nspecificando al contempo che l\u0027ente avrebbe  altresi\u0027  valutato  «gli\neffetti della legge  regionale  n.  20/2024  sull\u0027intervento  di  che\ntrattasi, dandone comunicazione a codesta Societa\u0027 e a tutti gli Enti\ncompetenti», richiamata nella nota su  citata  in  qualita\u0027  di  atto\npresupposto; \n    visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; \n    visto l\u0027atto di costituzione in giudizio della  Regione  Autonoma\ndella Sardegna; \n    visti tutti gli atti della causa; \n    relatore nell\u0027udienza pubblica del giorno  10  dicembre  2025  il\ndott.  Roberto  Montixi  e  uditi  per  le  parti  i  difensori  come\nspecificato nel verbale; \n    ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. \n \n                                Fatto \n \n    1. Con il ricorso in epigrafe, la Edison  Rinnovabili  S.p.a.  ha\nadito l\u0027intestato Tribunale al fine di ottenere l\u0027annullamento  della\nnota prot. n. 28952 del 26 settembre 2024, del  Servizio  Valutazioni\nImpatti  e  Incidenze  Ambientali  dell\u0027Assessorato  Regionale  della\nDifesa dell\u0027Ambiente, con cui e\u0027 stata disposta  la  sospensione  del\nprocedimento di Verifica di  assoggettabilita\u0027  alla  Valutazione  di\nImpatto Ambientale, avviato dalla Societa\u0027 in relazione  al  progetto\ndi  impianto  agrivoltaico   denominato   «Tratalias»,   di   potenza\ncomplessiva  di  19,971  MWp,  da  ubicarsi  nell\u0027omonimo  Comune  di\nTratalias (SU). \n    2. Espone parte ricorrente che, con istanze del 22 dicembre  2023\ne 7 gennaio 2024, chiedeva al competente Servizio VIA  della  Regione\nSardegna   l\u0027attivazione   della    procedura    di    verifica    di\nassoggettabilita\u0027 a VIA, ai sensi dell\u0027art. 19,  decreto  legislativo\nn. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni e della D.G.R.\nn. 11/75 del 2021, in relazione al progetto in questione. \n    3. Verificata la completezza della  documentazione  presentata  a\ncorredo dell\u0027istanza, con nota prot. n. 1487 del 17 gennaio 2024,  il\nServizio VIA della RAS ne comunicava alle Amministrazioni e agli Enti\nterritoriali potenzialmente interessati l\u0027avvenuta pubblicazione  sul\nproprio portale istituzionale e dava avvio alla  prima  consultazione\ndel pubblico, ai sensi dell\u0027art. 19, comma 4, del decreto legislativo\nn. 152/2006, per la acquisizione, entro  il  termine  perentorio  dei\nsuccessivi trenta giorni (i.e. entro  il  16  febbraio  2024),  delle\neventuali  osservazioni  degli  interessati  relative   allo   studio\npreliminare ambientale e alla documentazione allegata. \n    4. Poiche\u0027, scaduto il termine  di  cui  all\u0027art.  19,  comma  4,\nl\u0027Amministrazione   regionale   competente    non    concludeva    il\nprocedimento, con Pec del 20 maggio 2024 e del 13 settembre 2024,  la\nsocieta\u0027  chiedeva  infruttuosamente  informazioni   sull\u0027istruttoria\ndella propria istanza. \n    5. In data  26  settembre  2024,  il  Servizio  VIA  trasmetteva,\ntuttavia, alla societa\u0027 la gravata nota prot. n. 28952, con la  quale\ncomunicava la sospensione del procedimento di screening, motivata  in\nragione dell\u0027intervenuta entrata in vigore, in data  4  luglio  2024,\ndella legge regionale n. 5/2024 e, in particolare,  del  «divieto  di\nrealizzare  nuovi  impianti  di  produzione  e  accumulo  di  energia\nelettrica da fonti rinnovabili»  ivi  previsto  all\u0027art.  3  per  gli\nambiti territoriali elencati dalla medesima norma ed  entro  i  quali\nricadeva l\u0027intervento proposto dalla  Societa\u0027.  In  particolare,  il\nServizio  VIA  comunicava  di   avere   proceduto   alla   riapertura\ndell\u0027istruttoria al fine di verificare  l\u0027applicazione  delle  citate\nmisure di salvaguardia previste dall\u0027art. 3 della legge regionale  n.\n5/2024 e,  svolta  tale  verifica  con  esito  positivo,  di  essersi\ndeterminata a  sospendere  il  procedimento  in  questione  «sino  al\ntermine previsto nell\u0027art. 3,  comma  1,  della  legge  regionale  n.\n5/2024». \n    6.  Avverso  tale  determinazione  insorgeva  la  ricorrente  che\ncensurava con un primo  motivo  di  gravame  la  violazione  e  falsa\napplicazione degli articoli 1 e 3, della legge regionale n. 5/2024. \n    6.1. Rappresentava la ricorrente cha la disposta sospensione  del\nprocedimento non potesse trovare fondamento nell\u0027art. 3  della  legge\nregionale  n.  5/2024  in  quanto  oggetto  del  transitorio  divieto\nillegittimamente imposto dalla  normativa  regionale  sarebbe  stato,\nespressamente ed unicamente, l\u0027attivita\u0027 di materiale «realizzazione»\ndei nuovi impianti di produzione e accumulo di energia  elettrica  da\nfonti rinnovabili e dunque dallo stesso non  potesse  in  alcun  modo\nfarsi discendere alcun divieto dello svolgimento (o della  inibizione\ndella  prosecuzione)  dei  procedimenti,  solamente  prodromici  alla\nrealizzazione degli impianti FER e aventi ad oggetto  la  valutazione\ndegli impatti ambientali attesi dalla ipotizzata realizzazione  degli\nimpianti di tal fatta (procedura di screening ai sensi  dell\u0027art.  19\nss.  del  decreto  legislativo  n.  152/2006).  Poiche\u0027   lo   stesso\nLegislatore regionale aveva dichiarato che  la  finalita\u0027  perseguita\ndalle norme introdotte era quella di  scongiurare  l\u0027irreversibilita\u0027\ndegli impatti sul territorio regionale derivanti dalle  attivita\u0027  di\nrealizzazione, installazione o avviamento di  impianti  FER,  l\u0027unica\nlettura ammissibile dell\u0027art. 3 non poteva che essere quella  secondo\ncui il divieto ivi imposto afferiva esclusivamente alle attivita\u0027  di\nmateriale realizzazione degli impianti, dal momento che  gli  impatti\nsul territorio regionale degli impianti  FER  -  che  il  Legislatore\nintendeva scongiurare - sarebbero potuti  emergere  solo  al  momento\ndella relativa realizzazione e  non  in  alcun  momento  antecedente,\nquale quello dello svolgimento e finanche della positiva  conclusione\ndei procedimenti volti  alla  valutazione  degli  impatti  ambientali\nattesi dalla realizzazione dei progetti. Doveva  ritenersi  pacifico,\ninfatti, che le procedure  ambientali  sarebbero  state  di  per  se\u0027\ninidonee a condurre  al  rilascio  di  titoli  autorizzativi  per  la\nrealizzazione degli impianti FER, atteso che, a  norma  dell\u0027art.  4,\ndel decreto legislativo n. 28/2011 e dell\u0027art.  27-bis,  del  decreto\nlegislativo  n.  152/2006,  i  regimi  abilitanti  la  costruzione  e\nl\u0027esercizio   degli   impianti   FER    erano,    esclusivamente    e\ntassativamente, la comunicazione relativa alle attivita\u0027 in  edilizia\nlibera di cui  all\u0027art.  6,  comma  11  del  decreto  legislativo  n.\n28/2011, la Dichiarazione di Inizio Lavori Asseverata di cui all\u0027art.\n6-bis, decreto  legislativo  n.  28/2011,  la  Procedura  Abilitativa\nSemplificata di cui all\u0027art.  6  decreto  legislativo  n.  28/2011  e\nl\u0027Autorizzazione Unica di cui all\u0027art. 12 del decreto legislativo  n.\n387/2003. \n    6.2. Inoltre, il riferimento contenuto al comma 2 alle «procedure\ndi autorizzazione in corso alla  data  di  entrata  in  vigore  della\nlegge»  non  avrebbe  potuto  integrare  l\u0027oggetto  del  divieto   di\nrealizzazione  degli  impianti  FER  di  cui  al  comma  1,   essendo\nunicamente volto a  perimetrare  l\u0027ambito  di  applicazione  di  tale\ndivieto, ricomprendendovi anche gli  impianti  la  cui  realizzazione\navrebbe  potuto  essere  autorizzata  in  forza  di  titoli  adottati\nnell\u0027ambito di procedimenti autorizzazione gia\u0027 in  corso,  ma  senza\nche potesse essere inibita la prosecuzione di tali procedimenti  fino\nalla relativa conclusione. \n    7. Con un secondo motivo di gravame veniva dedotta la  violazione\ndell\u0027art. 20, comma 6, del  decreto  legislativo  n.  199/2021  e  la\nviolazione   dei   principi   di    derivazione    eurounitaria    di\nproporzionalita\u0027, razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione\ndelle  procedure   finalizzate   all\u0027autorizzazione   agli   impianti\nalimentati da fonti di energia rinnovabile. \n    7.1. Deduceva parte ricorrente che, poiche\u0027 la legge regionale n.\n5/2024  non  avrebbe  comunque  potuto   porsi   a   fondamento   del\nprovvedimento impugnato, in quanto la stessa non  prescriveva  alcuna\nsospensione dei procedimenti ambientali (e neppure autorizzativi)  in\ncorso alla data di entrata in vigore della stessa,  il  provvedimento\ndi sospensione gravato si sarebbe posto in radicale violazione  della\ndisciplina statale di derivazione  eurounitaria  recata  dal  decreto\nlegislativo  n.  199/2021,  costituente  diretta   attuazione   della\ndirettiva 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell\u002711\ndicembre  2018  sulla  promozione  dell\u0027uso  dell\u0027energia  da   fonti\nrinnovabili. \n    In particolare, il comma 6, dell\u0027art. 20, del decreto legislativo\nn.  199/2021,  in  linea  con  i  principi  fissati  dalla  direttiva\n2018/2001/UE,    dispone    espressamente     che     «Nelle     more\ndell\u0027individuazione delle aree idonee, non  possono  essere  disposte\nmoratorie  ovvero  sospensioni  dei  termini  dei   procedimenti   di\nautorizzazione». La portata della superiore  disposizione,  di  rango\nstatale e derivazione  eurounitaria,  evidenziava  parte  ricorrente,\nsarebbe stata  evidentemente  violata  dal  provvedimento  impugnato,\nladdove lo stesso  aveva  disposto  addirittura  la  sospensione  dei\ntermini di verifica di assoggettabilita\u0027 a VIA  con  cio\u0027  debordando\ndall\u0027ambito di competenze normativamente riconosciuto alla Regione. \n    7.2.   In    subordine,    Edison    deduceva    l\u0027illegittimita\u0027\ncostituzionale dell\u0027art.  3  della  legge  regionale  n.  5/2024  per\nviolazione dell\u0027art. 117 comma 1 e 3 della Costituzione, in relazione\nal  decreto  legislativo  n.  199/2021  (attuazione  della  direttiva\nUE/2018/2001) e in relazione ai  principi  espressi  dalla  direttiva\nUE/2018/2001, in linea di continuita\u0027 con quelli fatti  propri  dalle\ndirettive CE/2001/77 e CE/2009/28 e dal regolamento (UE) 2021/119. \n    7.2.1.  Rappresentava  l\u0027esponente  che  l\u0027art.  3  della   legge\nregionale in esame, ove interpretato nel senso di vietare, pur se  in\nmaniera  transitoria,  lo   svolgimento   o   la   prosecuzione   dei\nprocedimenti amministrativi riconducibili alla  autorizzazione  della\nrealizzazione degli impianti FER, avrebbe introdotto una moratoria in\ncontrasto con i principi  fondamentali  in  materia  di  «produzione,\ntrasporto e distribuzione nazionale dell\u0027energia». \n    La Corte costituzionale, su tale profilo, aveva,  peraltro,  gia\u0027\navuto modo di affermare che  ogni  moratoria  in  questo  settore  si\nsarebbe posta  in  conflitto  con  l\u0027art.  117,  primo  comma,  della\nCostituzione, in  relazione  ai  principi  espressi  dalla  direttiva\n2018/2001/UE, in quando cio\u0027 avrebbe comportato una violazione  degli\nimpegni  assunti  dallo  Stato  italiano  nei  confronti  dell\u0027Unione\neuropea e a livello internazionale e volti  a  garantire  la  massima\ndiffusione degli impianti da fonti di energia rinnovabili. \n    Inoltre, l\u0027art. 3 della legge regionale,  ove  inteso  nel  senso\nfatto proprio dalla  Regione  nell\u0027ambito  del  procedimento  avviato\ndalla societa\u0027, si sarebbe rivelato  manifestamente  incostituzionale\nin quanto,  procrastinando  l\u0027autorizzazione  dei  progetti  FER,  si\nsarebbe posto in palese contrasto con l\u0027art. 117, primo  comma  della\nCostituzione, in quanto avrebbe pregiudicato il raggiungimento  degli\nobiettivi derivanti dalla direttiva  (UE)  2023/2413  del  Parlamento\neuropeo e del Consiglio del 18 ottobre 2023 (UE)  (cd.  RED  III)  di\naddivenire all\u0027impatto climatico zero entro il 2050, oltre che con  i\nprincipi di massima  diffusione  degli  impianti  FER  e  di  massima\nrazionalizzazione, semplificazione ed  accelerazione  delle  relative\nprocedure autorizzative  che  informano  il  decreto  legislativo  n.\n199/2021. \n    7.2.2. Sotto un ulteriore profilo, l\u0027art. 3 della legge regionale\nn. 5/2024, ove interpretato nel senso di consentire  una  sospensione\ndi qualsiasi procedimento afferente alla realizzazione degli impianti\nFER, avrebbe spiegato evidenti effetti distorsivi della  concorrenza,\nnella misura in cui avrebbe impedito in Sardegna lo  svolgimento  dei\nprocedimenti prodromici alla realizzazione di  simili  impianti  alle\nmedesime condizioni concorrenziali e di mercato esistenti  sul  resto\ndel territorio nazionale, con conseguente violazione  dell\u0027art.  117,\ncomma 2,  lett.  e)  Costituzione,  che  attribuisce  allo  Stato  la\ncompetenza legislativa esclusiva in materia di concorrenza. \n    8. Si costituiva la RAS che instava per la reiezione del gravame. \n    9. All\u0027udienza camerale del 15 gennaio 2025, l\u0027istanza cautelare,\nin ragione della complessita\u0027 delle  questioni  da  trattare,  veniva\nassorbita al merito. \n    10. Con atto  depositato  il  15  aprile  2025  parte  ricorrente\nproponeva motivi aggiunti estendendo il gravame  alla  medio  tempore\nintervenuta nota prot. n. 9625 del 27 marzo  2025  del  Servizio  VIA\ndella RAS, con cui il competente Assessorato dichiarava improcedibile\nl\u0027istanza di avvio del procedimento di verifica di  assoggettabilita\u0027\na V.I.A. avanzata dalla ricorrente. \n    10.1. Rappresentava la Edison Rinnovabili  che,  nelle  more  del\npresente  giudizio,  era  intervenuta   la   sentenza   della   Corte\ncostituzionale, n. 28 dell\u002711 marzo 2025,  in  relazione  al  ricorso\nproposto dal Consiglio dei  ministri  in  via  principale,  ai  sensi\ndell\u0027art. 127 della  Costituzione,  avverso  l\u0027art.  3,  della  legge\nregionale  n.   5/2024,   dichiarandone   l\u0027incostituzionalita\u0027   per\nviolazione  dell\u0027art.   117,   primo   comma,   della   Costituzione,\ndisposizione che impone  il  rispetto  dei  vincoli  dell\u0027ordinamento\neuro-unitario,  ed  in   particolare   quelli   previsti   dal   reg.\n2021/1119/UE  e  dalla  dir   2018/2001/UE,   nonche\u0027   dal   decreto\nlegislativo n. 199/2021 che ne ha dato attuazione. \n    10.2. In ragione della suindicata pronuncia  la  ricorrente,  con\nnota  Pec  del  26  marzo  2025,  aveva  diffidato  l\u0027Assessorato   a\nrilasciare il provvedimento conclusivo del procedimento di screening,\nprevia   disapplicazione   della   predetta   normativa    regionale,\nrappresentando che l\u0027entrata  in  vigore  della  legge  regionale  n.\n20/2024  non  avrebbe  potuto  certamente  giustificare   l\u0027ulteriore\nprotrarsi della sospensione procedimentale. \n    10.3. Tuttavia, alla citata diffida, l\u0027Assessorato dava riscontro\nadottando il gravato provvedimento prot. n. 9625 del 27  marzo  2025,\ncon  il  quale  dichiarava  improcedibile  l\u0027istanza  di  avvio   del\nprocedimento di screening della Societa\u0027, asserendo che  il  progetto\nricadeva  in  «aree  non   idonee   all\u0027installazione   di   impianti\nfotovoltaici, ai sensi dell\u0027allegato B della medesima legge regionale\n(legge regionale n. 20/2024)». \n    10.4.  Avverso  tale  determinazione  la  ricorrente  e\u0027  insorta\ndeducendo, con un primo motivo, la violazione del diritto dell\u0027UE  di\ncui ai regolamenti  2018/1999/UE  e  2021/1119/UE  e  alle  direttive\n2009/28/CE, 2001/77/CE, UE/2018/2001 e  UE/2023/2413;  la  violazione\ndel principio di massima  diffusione  delle  fonti  rinnovabili,  del\nprincipio di  ragionevolezza  e  proporzionalita\u0027  del  provvedimento\namministrativo, del principio di certezza del diritto e del legittimo\naffidamento; la violazione degli articoli 17, 37, e  52  della  Carta\ndei Diritti Fondamentali dell\u0027UE; la violazione  degli  articoli  11,\n108 e 192 del TFUE; la violazione e falsa applicazione della legge n.\n53/2021 e del decreto legislativo n. 199/2021, nonche\u0027 la  violazione\ne falsa applicazione delle Linee guida di cui al decreto ministeriale\ndel  10  settembre  2010  oltre  a  eccesso  di  potere  per  difetto\nd\u0027istruttoria e manifesta irragionevolezza. \n    10.4.1. Si duole, in primo luogo, parte ricorrente, che la  legge\nregionale n. 20/2024  nell\u0027individuare  le  «aree  non  idonee»  alla\nrealizzazione di impianti FER (di cui agli Allegati A,  B,  C  ed  E)\nsancendo al comma 5, dell\u0027art. 1 che  in  tali  aree  e\u0027  vietata  la\nrealizzazione di tali tipologie di impianti,  avrebbe  introdotto  un\ndivieto generalizzato e assoluto di installazione di impianti FER che\ninteresserebbe  quasi  tutto  il  territorio   regionale,   sia   con\nriferimento a nuovi impianti, sia con  riguardo  ad  interventi  gia\u0027\ndotati  di   titolo   autorizzativo,   stabilendo   la   sopravvenuta\ninefficacia dei relativi provvedimenti giungendo fino a travolgere  i\nprogetti  di  impianti  FER  in  fase  di  realizzazione,  i   quali,\nall\u0027entrata in  vigore  della  legge  regionale,  non  abbiano  «gia\u0027\ncomportato una modificazione irreversibile dello stato  dei  luoghi».\nIn tal  modo,  la  RAS  avrebbe  determinato  un  effetto  totalmente\npreclusivo della possibilita\u0027 di autorizzare  e  finanche  realizzare\ngli impianti  FER,  del  tutto  contrario  al  principio  di  massima\ndiffusione  di  tali  tecnologie  di  derivazione  euro-unitaria.  In\nparticolare, risulterebbe violato il regolamento  2018/1999/UE  sulla\ngovernance dell\u0027Unione dell\u0027energia recentemente modificato dalla cd.\n«Legge  europea  sul  clima»,  regolamento   2021/1119/UE,   che   ha\nformalmente sancito l\u0027obiettivo della c.d. «neutralita\u0027 climatica» al\n2050 e il traguardo vincolante dell\u0027UE in materia  di  clima  per  il\n2030, consistente in una riduzione interna netta delle  emissioni  di\ngas a effetto serra (al netto degli assorbimenti) di  almeno  il  55%\nrispetto ai livelli del 1990 entro  il  2030,  il  cui  conseguimento\npassa necessariamente dall\u0027intervento  proattivo  di  Legislatore  ed\namministrazioni. \n    La legge regionale n. 20/2024, introducendo una disciplina  volta\na disincentivare e inibire le iniziative  di  sviluppo  e  la  stessa\nrealizzazione degli impianti FER, anche  legittimamente  autorizzati,\nsi porrebbe, dunque, in netto contrasto con gli  obiettivi  stabiliti\ndai succitati regolamenti (UE)  e  con  la  correlata  disciplina  di\nderivazione eurounitaria volta a incentivare lo sviluppo dell\u0027energia\nrinnovabile quale l\u0027art. 15ter della dir.  UE/2018/2001  che  prevede\nche entro il 21  maggio  2025,  gli  Stati  membri  procedano  a  una\nmappatura  coordinata  in  vista  della  diffusione   delle   energie\nrinnovabili sul loro territorio al fine di individuare il  potenziale\nnazionale e la superficie per l\u0027installazione di impianti  FER  e  la\nRaccomandazione UE/2024/1343 che stabilisce  che  «gli  Stati  membri\ndovrebbero iniziare quanto  prima  a  individuare  zone  terrestri  e\nmarine adatte e a preparare piani per le zone particolarmente  idonee\n(«zone di accelerazione per le energie  rinnovabili»),  conformemente\nagli articoli 15-ter e 15-quater  della  direttiva  (UE)  2018/2001».\nStanti  tali  previsioni,  il  Legislatore  non   potrebbe,   quindi,\nintrodurre disposizioni derogatorie della  normativa  di  derivazione\neuro-unitaria (e statale) in  materia  di  promozione  delle  energie\nrinnovabili, con la conseguenza che la L.R. n.  20/2024,  su  cui  si\nfondano gli atti impugnati, violerebbe irrimediabilmente le norme  di\nderivazione euro-unitaria qui considerate. \n    10.4.2. Soggiunge l\u0027esponente che gli atti  in  contestazione  si\nporrebbero, altresi\u0027, in insanabile contrasto con le norme di diritto\ninterno  attuative  dei  principi  ed  obiettivi  euro-unitari  sopra\ndescritti. \n    A  tale  proposito,  parte   ricorrente   richiama   il   decreto\nlegislativo n. 199/2021 che ha recepito la direttiva UE/2018/2001 che\nha  stabilito  che  gli  obiettivi  energetici  nazionali  del  PNIEC\nall\u0027anno 2030 sono ripartiti in sotto-obiettivi energetici regionali,\nper cui ogni Regione e Provincia autonoma e\u0027 chiamata a garantire sul\nproprio territorio il consumo di una quota minima di energia di fonti\nrinnovabili (FER) e, per promuovere tali iniziative,  l\u0027art.  20  del\ncitato decreto ha definito il  percorso  per  l\u0027individuazione  delle\nsuperfici e delle aree idonee alla realizzazione di impianti FER. \n    La ricorrente evidenzia, altresi\u0027, che la Corte costituzionale ha\navuto  modo  di  precisare  che,  nel  rispetto  del   principio   di\nderivazione euro-unitaria di massima diffusione degli  impianti  FER,\nil Legislatore regionale avrebbe  potuto  individuare  unicamente  le\naree idonee  cui  conseguono  meccanismi  autorizzatori  semplificati\nvolti ad accelerare e promuovere la realizzazione di tali impianti e,\nin tale ottica, andrebbe letta anche la disposizione recata dall\u0027art.\n47, comma 1, lettera a) della legge n.  41/2023  di  conversione  del\ndecreto-legge  n.  1/2023,  modificativa  dell\u0027art.  20  del  decreto\nlegislativo  n.  199/2021,  con  la  quale  e\u0027  stato  previsto   che\nl\u0027individuazione definitiva delle aree idonee con leggi regionali, da\noperarsi sulla base dei criteri indicati dai decreti attuativi, debba\ntener  conto  delle  aree  gia\u0027  classificate  come  idonee  in   via\ntransitoria dall\u0027art. 20, comma 8. \n    Da cio\u0027 deriverebbe, secondo parte  ricorrente,  che  l\u0027art.  20,\ncomma 8 recherebbe una classificazione anticipatoria e vincolante per\nle leggi regionali che avrebbero dovuto necessariamente tenere  conto\ndelle aree idonee ex lege; interpretazione corroborata dal fatto  che\nnel giudizio avverso il decreto ministeriale 21 giugno  2024  recante\n«Disciplina per l\u0027individuazione  di  superfici  e  aree  idonee  per\nl\u0027installazione di impianti a fonti  rinnovabili»,  il  Consiglio  di\nStato ha ritenuto di sospendere con ordinanza n. 4298 del 14 novembre\n2024,  in  data  antecedente  all\u0027adozione  della  norma   sarda   in\ncontestazione, l\u0027art. 7 del decreto ministeriale in quanto abilitante\nle Regioni ad introdurre deroghe ai criteri d\u0027idoneita\u0027 delineati dal\npredetto art. 20, comma 8. \n    In definitiva, il Legislatore regionale  giammai  avrebbe  potuto\nprescrivere  limiti  generali  inderogabili,   valevoli   sull\u0027intero\nterritorio regionale, ne\u0027 tanto meno individuare delle aree in cui e\u0027\nvietata tout court la  realizzazione  di  impianti  FER  (cfr.  Corte\ncostituzione, n. 13/2014 e n. 77/2022; n.  148/2019)  e  disconoscere\nl\u0027idoneita\u0027 di aree individuate come tali dal Legislatore nazionale. \n    Risulterebbe, quindi, insostenibile il quadro normativo delineato\na livello regionale  che  ribalterebbe  le  logiche  e  le  finalita\u0027\nstabilite a livello  di  normativa  euro-unitaria,  nonche\u0027  recepite\nanche nella disciplina sopra citata, introducendo la fattispecie  non\nprevista - e quindi illegittima -delle aree in  cui  «e\u0027  vietata  la\nrealizzazione degli impianti» (cfr. art. 1, comma 5, legge  regionale\nn. 20/2024), estendendo il divieto anche alle aree  idonee  ai  sensi\ndell\u0027art. 20, comma 8). \n    La contrarieta\u0027 della legge regionale n. 20/2024  alle  normative\nsovranazionali e nazionali sopra richiamate, emergerebbe anche  nella\nparte  della  legge  che  pretenderebbe  addirittura  di  inibire  la\nrealizzazione delle iniziative progettuali che alla  data  della  sua\nentrata in vigore erano  state  debitamente  autorizzate  sulla  base\ndella normativa ratione temporis applicabile, ma che, alla luce della\nnuova normativa sopravvenuta ricadono in area classificata come  «non\nidonea». \n    Pertanto, alla luce  dei  superiori  rilievi,  l\u0027Assessorato  non\navrebbe dovuto applicare la legge  regionale  n.  20/2024  in  quanto\ndisciplina interna contraria ai  principi  euro-unitari  che  trovano\nimmediata applicazione nel nostro sistema giuridico in  virtu\u0027  della\nappartenenza dell\u0027Italia all\u0027UE, ai sensi dell\u0027art. 11 e  117,  primo\ncomma, della Costituzione. \n    10.4.3. Tale legge si porrebbe, altresi\u0027, in violazione di alcuni\ndiritti e principi, certamente consolidati nel diritto  interno,  che\navrebbero trovato ormai consacrazione anche a  livello  euro-unitario\nquali quello della certezza del diritto e del  legittimo  affidamento\ndel privato. La norma regionale, infatti, introdurrebbe  dei  divieti\nche bloccherebbero lo sviluppo di un intero comparto  (la  produzione\ndi FER) in un intero territorio,  con  l\u0027effetto  di  comportare  una\npalese distorsione del mercato di  produzione  di  energia  da  fonti\nrinnovabili che verrebbe interdetto in  una  porzione  rilevante  del\nterritorio  italiano  e  da  cio\u0027   discenderebbero   anche   effetti\ndistorsivi nel mercato italiano, con effetti sproporzionati  rispetto\nall\u0027interesse  perseguito,  atteso  il  divieto  assoluto,  totale  e\nindiscriminato alla realizzazione degli impianti FER anche di  quelli\nautorizzati dalla stessa Regione e ricadenti in area idonea ai  sensi\ndell\u0027art. 20, comma 8,  del  decreto  legislativo  n.  199/2021,  con\ncorrelata violazione anche dei principi di liberta\u0027 di stabilimento e\ndi libera prestazione dei servizi. \n    10.4.4. Ulteriormente, parte ricorrente evidenzia che, poiche\u0027 la\nlegge regionale n. 20/2024 si porrebbe in contrasto con una serie  di\nnorme  espressive   dei   principi   e   degli   obblighi   derivanti\ndall\u0027appartenenza dell\u0027Italia all\u0027UE la stessa  dovrebbe  essere  non\napplicata in sede giurisdizionale anche in considerazione  del  fatto\nche tale legge risulta gia\u0027 oggetto della questione  di  legittimita\u0027\ncostituzionale sollevata dalla Presidenza del Consiglio dei  ministri\ncon il ricorso 8 del 3 febbraio u.s. e sarebbe,  pertanto,  destinata\nad essere eliminata dal sistema giuridico, quale effetto  del  futuro\npronunciamento della Corte costituzionale. \n    Peraltro,  gia\u0027  la  Consulta  si  e\u0027   pronunciata   nel   senso\ndell\u0027illegittimita\u0027 della legge regionale n. 5/2024  con  la  recente\nsentenza n. 28 dell\u002711 marzo 2025, e la legge  regionale  n.  20/2024\ncostituirebbe un intervento che si porrebbe in continuita\u0027  la  legge\nespunta dalla Corte in quanto volta a perseguire un identico  intento\ncontrario al diritto dell\u0027UE ed alla stessa Costituzione. \n    10.5.   Parte   ricorrente,   pertanto,   nell\u0027ipotesi   di   non\ndisapplicazione  della  legge  regionale  in  parola,   ne   denuncia\nl\u0027illegittimita\u0027 Costituzionale con riguardo all\u0027art. 1, commi 1,  2,\n5, 6, e 7 per contrasto con gli articoli 11 e 117, primo comma, della\nCostituzione,  per  violazione  del  diritto  dell\u0027UE   di   cui   ai\nregolamenti 2018/1999 e  2021/1119/UE,  alle  direttive  n.  98/70/CE\n2009/28/CE,  2001/77/CE,  2023/2413  del  Parlamento  europeo  e  del\nConsiglio, del 18  ottobre  2023,  che  modifica  la  direttiva  (UE)\n2018/2001, attuata con la legge n. 53/2021 e il  decreto  legislativo\nn. 199/2021, e  abroga  la  direttiva  (UE)  2015/652  del  Consiglio\n(Renewable Energy Directive c.d. RED III), nonche\u0027 degli articoli  17\ne 37 della «Carta di Nizza». \n    10.5.1. Osserva parte ricorrente che il  decreto  legislativo  n.\n199/2021 ha stabilito che ogni regione e\u0027 chiamata  a  concorrere  al\nraggiungimento degli obiettivi energetici nazionali del PNIEC con una\nquota minima di energia da FER ed in conformita\u0027 ai criteri stabiliti\ndall\u0027art. 20,  decreto  legislativo  n.  199/2021  che  impone,  come\nchiarito  dalla  Corte  costituzionale,  che   le   Regioni   debbano\nindividuare unicamente le aree idonee alle quali riferire  meccanismi\nautorizzatori  semplificati  di  accelerazione  e  promozione   della\nrealizzazione di tali impianti.  Per  converso,  la  legge  regionale\navrebbe individuato le aree non idonee, sancendo  ai  commi  5  e  7,\ndell\u0027art. 1, che in tali aree e\u0027 vietata la realizzazione di impianti\nFER (comma 5) e che in caso di coesistenza dell\u0027impianto sia in  aree\nidonee che in  aree  non  idonee  prevarrebbe  il  principio  di  non\nidoneita\u0027, inteso come divieto di realizzare impianti FER (comma  7),\ncosi\u0027 invertendo la logica e la finalita\u0027 della disciplina statale ed\neuro-unitaria. \n    10.5.2.   Inoltre,   la   legge    regionale    si    rivelerebbe\nincostituzionale anche laddove considererebbe le  «aree  non  idonee»\ncome aree interdette in via assoluta  all\u0027installazione  di  impianti\nFER, dovendo le  stesse,  al  contrario,  ritenersi  compatibili  con\nl\u0027installazione dei suddetti impianti pur essendo i relativi progetti\nassoggettati  a  procedimenti  autorizzatori  non  semplificabili   e\nsoggetti comunque a un\u0027istruttoria particolarmente accurata e  a  una\nmotivazione rafforzata. \n    10.5.3. L\u0027operato regionale introdurrebbe, peraltro,  un  divieto\nall\u0027installazione  di  impianti  FER  esteso  ad  oltre  il  95%  del\nterritorio,  travolgendo  anche  le  aree  definite  idonee  ex  lege\ndall\u0027art. 20, co. 8 del decreto legislativo n. 199/2021, che, invece,\nrappresenterebbero   un   «minimum»   legale   di   aree   necessario\nall\u0027attuazione del PNRR e del PNIEC ai sensi dell\u0027art.  1,  comma  3,\ndecreto  legislativo  n.  199/2021.  In  cio\u0027  si  apprezzerebbe   la\nviolazione del parametro di costituzionalita\u0027 rappresentato dall\u0027art.\n117, comma 1, della Costituzione, e 11, atteso che la legge in  esame\navrebbe indebitamente  normato  le  «aree  non  idonee»,  equiparando\nindebitamente queste  a  quelle  interdette  in  cui  e\u0027  vietata  la\nrealizzazione di impianti, non tenendo conto  delle  aree  idonee  ai\nsensi dell\u0027art. 20, comma 8, del decreto legislativo  n.  199/2021  e\nintroducendo un meccanismo di  «connessione  a  pettine»  di  diversi\nvincoli che avrebbe reso quasi tutto  l\u0027intero  territorio  regionale\ncome area non idonea. \n    10.6. Sotto un secondo  profilo  viene  denunciato  il  contrasto\ndell\u0027art. 1, commi 2 e 5 della legge regionale  n.  20/2024  con  gli\narticoli 11 e 117, primo  comma  della  Costituzione  per  violazione\ndegli articoli da 101 a 108 TFUE. Violazione dell\u0027art. 52 della Carta\ndei Diritti Fondamentali  dei  Diritti  dell\u0027UE  e  dei  principi  di\nproporzionalita\u0027,  non  discriminazione,  parita\u0027   di   trattamento,\nnonche\u0027  violazione  della  liberta\u0027  di  stabilimento  e  di  libera\nprestazione dei servizi di cui agli articoli 49 e 56 TFUE. \n    10.7. Sotto un terzo versante, viene  censurata  la  contrarieta\u0027\ndell\u0027art. 1 comma 5 della legge regionale n. 20/2024 e  dell\u0027Allegato\nB) lettera bb) con gli artt. 117, commi primo e terzo, 3, 9, 41 della\nCostituzione in quanto, in forza del richiamo previsto  dall\u0027art.  1,\ncomma 5, della L.R. n. 20/2024  all\u0027all.  B,  lettera  ee),  verrebbe\nvietata  la  realizzazione   di   impianti   Agrivoltaici   in   zona\nclassificata agricola, introducendo - in tal modo - un  generalizzato\ned indiscriminato divieto del tutto illogico  ed  irrazionale  atteso\nche tale tecnologia impiantistica e\u0027 stata anche dalla giurisprudenza\nriconosciuta idonea a conciliare  la  produzione  energetica  con  la\nvalorizzazione del paesaggio rurale e delle attivita\u0027 agricole. \n    Tale  preclusione,  inoltre,  si  porrebbe  in  conflitto  con  i\nprincipi  fondamentali  dettati  a  livello  statale  nella   materia\nconcorrente  «produzione,   trasporto   e   distribuzione   nazionale\ndell\u0027energia», di cui all\u0027art. 117, comma 3, della Costituzione e con\nla dir. 2001/77/CE, l\u0027art. 12, comma 7, del  decreto  legislativo  n.\n387/2003 (vigente alla data di emanazione  della  legge  regionale  e\noggi trasfuso nel decreto legislativo  n.  190/2024),  ai  sensi  del\nquale «Gli impianti  di  produzione  di  energia  elettrica,  di  cui\nall\u0027art. 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in\nzone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici». \n    10.7.1. In tale contesto, soggiunge la ricorrente,  assumerebbero\nrilievo le Linee guida del 2010, introdotte in  attuazione  dell\u0027art.\n12 del decreto legislativo n. 387/2003, che all\u0027Allegato 3  precisano\nche «ai sensi dell\u0027art. 12, comma 7, le  zone  classificate  agricole\ndai  vigenti  piani  urbanistici  non  possono  essere  genericamente\nconsiderate aree e siti non idonei» e, ancora, che  «l\u0027individuazione\ndelle aree e  dei  siti  non  idonei  non  puo\u0027  riguardare  porzioni\nsignificative del territorio.» \n    10.8. Sotto una quarta ottica, la societa\u0027 ricorrente  deduce  il\ncontrasto dell\u0027art. 1, comma 5 della legge  regionale  n.  20/2024  e\ndell\u0027Allegato B) lettera W)  punto  12  e  lettera  x)  punto  4  per\nviolazione e falsa applicazione dell\u0027art. 20, commi 1,  7  e  8,  del\ndecreto  legislativo  n.  199/2021,   dell\u0027art.   12,   del   decreto\nlegislativo n. 387/2003, delle Linee  guida  e  del  principio  della\nmassima diffusione degli impianti FER nonche\u0027 del decreto legislativo\nn. 42/2004 e dell\u0027art. 117, comma 2 lett. s) della Costituzione. \n    10.8.1. In particolare, la norma censurata introdurrebbe  divieti\ncorrelati  alla  tutela  delle  aree  di  interesse  paesaggistico  e\nculturale esorbitanti financo avuto riguardo al  decreto  legislativo\nn. 42/2004. Infatti,  nella  struttura  del  decreto  legislativo  n.\n42/2004, in presenza di interventi da attuare su aree rientranti  tra\nquelle di cui all\u0027art. 136, comma 1, lettere a) e b), la tutela passa\nattraverso la richiesta di autorizzazione,  ai  sensi  dell\u0027art.  146\nall\u0027autorita\u0027  paesaggistica  competente,  chiamata  a  valutare   in\nconcreto e in relazione  alle  specifiche  caratteristiche  dell\u0027area\ntutelata  e  dell\u0027intervento   da   realizzare,   la   compatibilita\u0027\npaesaggistica di quest\u0027ultimo. Parimenti avviene con  riferimento  ai\nbeni culturali di cui all\u0027art. 10, in relazione ai quali si prevede -\nal successivo art. 20 e ss. - un preciso  procedimento  per  valutare\nl\u0027incidenza in concreto degli interventi sui beni tutelati. \n    Le stesse Linee guida prevedono la possibilita\u0027 di annoverare tra\nle non idonee le zone di cui all\u0027art. 142 del decreto legislativo  n.\n42/2004, ma solo previa valutazione della sussistenza di  particolari\ncaratteristiche che le rendano  incompatibili  con  la  realizzazione\ndegli impianti. Invece, la disposizione  regionale  introdurrebbe  un\ndivieto generalizzato e aprioristico per qualsiasi impianto FER senza\ntenere  conto  delle  varie  situazioni  e  delle  diverse  soluzioni\nprogettuali prospettabili. \n    11.  All\u0027udienza  dell\u002711  aprile  2025,   il   difensore   della\nricorrente,  in  considerazione  della  complessita\u0027   della   causa,\ndichiarava  di  rinunciare  all\u0027istanza  cautelare  confidando  sulla\nsollecita fissazione dell\u0027udienza di merito. \n    12. In  vista  della  pubblica  udienza,  le  parti  depositavano\nmemorie e repliche. \n    13. Parte ricorrente rammenta come la norma regionale  sia  stata\nrimessa all\u0027esame della Corte costituzionale, sia in  via  principale\n(con giudizio la cui udienza si e\u0027 tenuta lo scorso 7 ottobre) e  sia\nin via  incidentale,  anche  per  la  sua  contrarieta\u0027  ai  principi\neurounitari,  e  cio\u0027  rappresenterebbe  elemento  sintomatico  della\nsussistenza  delle  ragioni  di  conflitto  con  la   disciplina   di\nderivazione unionale che, come chiarito dal Consiglio  di  Stato,  ne\nimporrebbero la disapplicazione, mentre la Regione ha  insistito  per\nla  reiezione  del   ricorso   rappresentando   l\u0027insussistenza   dei\npresupposti per disapplicare la normativa regionale e  l\u0027esigenza  di\nattendere  l\u0027esito  del   giudizio   incardinato   nanti   la   Corte\ncostituzionale. \n    14. La causa e\u0027 stata, infine, discussa e  quindi  trattenuta  in\ndecisione all\u0027udienza del 10 dicembre 2025. \n \n                               Diritto \n \n    1. Il giudizio all\u0027esame del Collegio si colloca  all\u0027interno  di\nun vasto contenzioso concernente  il  vaglio  di  legittimita\u0027  delle\niniziative provvedimentali e  (sotto  un  profilo  di  compatibilita\u0027\neurounitaria e  costituzionale)  legislative  assunte  dalla  Regione\nSardegna con riguardo ai procedimenti autorizzativi degli impianti da\nfonti di energia rinnovabili. \n    1.1. Lo sviluppo e la definizione di tali procedimenti,  infatti,\ne\u0027 stata  incisa  dall\u0027introduzione  della  normativa  emanata  dalla\nRegione  Sardegna,  dapprima  con  la  legge  regionale  n.   5/2024,\ndichiarata costituzionalmente  illegittima  con  la  sentenza  n.  28\ndell\u002711 marzo 2025 per violazione dell\u0027art. 117, primo  comma,  della\nCostituzione, e successivamente con la legge n. 20/2024, che ha,  tra\nl\u0027altro, abrogato la legge regionale n.  5/2024,  avente  ad  oggetto\n«Misure urgenti per l\u0027individuazione di aree e superfici idonee e non\nidonee all\u0027installazione e promozione di impianti a fonti di  energia\nrinnovabile  (F.E.R.)  e  per  la  semplificazione  dei  procedimenti\nautorizzativi». \n    1.2.  Tale  ultima  disposizione  normativa  e\u0027  stata  anch\u0027essa\nsottoposta al vaglio della Corte costituzionale. \n    1.2.1. In particolare, la questione e\u0027  stata  sollevata  in  via\nprincipale,  ai  sensi  dell\u0027art.  127  della   Costituzione,   dalla\nPresidenza del Consiglio dei ministri con il ricorso n. 8  del  2025,\npubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 febbraio 2025  n.  9,  con\nudienza tenutasi lo scorso 7 ottobre, e in via  incidentale  sia  dal\nTar del Lazio, con ordinanze nn. 9164 e 9168 del 2025, sia  da  parte\ndi questo stesso Tribunale (cfr. Sez. II^ ordinanza 9 giugno 2025, n.\n146 e Sez. I^ 26 giugno 2025, ordinanze nn. 598, 599 e 600). \n    2. In  via  preliminare,  va  dichiarata  l\u0027improcedibilita\u0027  del\nricorso introduttivo per sopravvenuta carenza  d\u0027interesse,  proposto\navverso il provvedimento di sospensione del procedimento di  Verifica\ndi assoggettabilita\u0027 alla Valutazione di impatto ambientale, sia alla\nluce delle  evenienze  sopra  richiamate  che  hanno  interessato  il\nreferente  normativo  sulla  cui  base  tale  sospensione  era  stata\ndisposta, sia in ragione del fatto che il  procedimento  di  verifica\nera stato comunque riavviato con nota  37886  del  16  dicembre  2024\ndella RAS. \n    3. Parte ricorrente, anche con le  memorie  depositate  in  vista\ndell\u0027udienza di merito, ha insistito  per  la  disapplicazione  della\nlegge  regionale  n.  20/2024  per  contrasto   con   la   disciplina\neurounitaria instando, in  via  subordinata,  per  la  rimessione  al\nGiudice delle leggi della questione di compatibilita\u0027  costituzionale\ndella legge, ed in particolare, degli articoli 1, commi 1, 2, 5, 6  e\n7, nonche\u0027 dei relativi allegati B, e G, della Regione Autonoma della\nSardegna n. 20/2024, per l\u0027asserita violazione degli articoli  3,  9,\n11, 41 e 117, commi 1 e 3, della Costituzione, anche in relazione  ai\nprincipi espressi dalla  direttiva  (UE)  2018/2001  come  modificata\ndalla direttiva (UE) 2023/2413, e altresi\u0027 degli articoli 3 e 4 della\nlegge costituzionale n. 3/1948. \n    3.1. Il Collegio ritiene, in primo luogo, che  non  sussistano  i\npresupposti per la disapplicazione della legge regionale n. 20/2024. \n    3.1.1.  Va,  a  tale  proposito,  rammentato  che  l\u0027obbligo   di\ndisapplicazione sussiste soltanto quando la norma europea invocata e\u0027\nincondizionata  e   pertanto   l\u0027operativita\u0027   del   suo   contenuto\nprescrittivo non e\u0027 soggetta ad alcuna  condizione  ne\u0027  subordinata,\nsia per quanto  riguarda  la  sua  osservanza  che  i  suoi  effetti,\nall\u0027emanazione  di  alcun  atto  da  parte  delle  istituzioni  della\nComunita\u0027 o degli Stati membri, e  ed  e\u0027  sufficientemente  precisa,\ncioe\u0027 idonea a  regolare  immediatamente  il  caso  di  specie  senza\nnecessita\u0027 di atti attuativi. In particolare si e\u0027 affermato che  «il\nrequisito secondo cui  una  persona  fisica  o  giuridica  dev\u0027essere\ndirettamente interessata dall\u0027atto oggetto del suo  ricorso  richiede\nla compresenza di due criteri cumulativi, ossia che tale atto, da  un\nlato, produca direttamente effetti  sulla  situazione  giuridica  del\nricorrente e, dall\u0027altro, non lasci  alcun  potere  discrezionale  ai\ndestinatari incaricati della sua  attuazione,  la  quale  deve  avere\ncarattere  meramente  automatico  e  derivare  dalla  sola  normativa\ndell\u0027Unione, senza intervento di altre  norme  intermedie»  (sentenza\ndel 28 febbraio 2019, Consiglio/Growth  Energy  and  Renewable  Fuels\nAssociation, C-465/16 P, EU:C:2019:155, punto 69 e giurisprudenza ivi\ncitata). (CGUE 12 luglio 2022 causa C-348/20 P..); cfr, negli  stessi\ntermini, CGUE, 19 gennaio 1982, C-8/81 - Becker; che ha precisato che\nsolo nei «i casi in cui delle disposizioni di una direttiva appaiano,\ndal punto di vista  sostanziale,  incondizionate  e  sufficientemente\nprecise, tali disposizioni possono venire invocate,  in  mancanza  di\nprovvedimenti d\u0027attuazione adottati entro i termini,  per  opporsi  a\nqualsiasi disposizione nazionale non conforme alla direttiva,  ovvero\nin quanto sono atte a definire diritti  che  i  singoli  possono  far\nvalere nei confronti dello Stato)». \n    3.1.2.   Parte   ricorrente   richiama,   a   fondamento    della\ndisapplicazione richiesta, la direttiva (UE) 2018/2001 (RED  II),  la\nDirettiva  (UE)  2023/2413  (RED  III),   la   raccomandazione   (UE)\n2024/1343, nonche\u0027 lo stesso  decreto  legislativo  n.  199/2021  che\nattua le direttive. \n    Tale  quadro  normativo,  tuttavia,  fissa  obblighi   principali\nrivolti agli Stati membri che devono  definire  misure,  strategie  e\npiani nazionali, e quindi richiedono attuazioni interne dettagliate. \n    Tali norme, dunque, non  recano  disposizioni  self-executing  in\nquanto gli Stati membri devono adottare leggi o regolamenti specifici\nper  rispettare  gli  obiettivi  climatici  (ad  esempio:  piani   di\ntransizione, norme su settore energetico e FER). \n    Al contempo, manca  un  obbligo  immediatamente  applicabile  nei\nconfronti di enti sub-statali o privati: le norme  in  questione  non\ncontengono norme applicabili direttamente contro le Regioni in quanto\nrichiedono  interventi  legislativi   nazionali   e   regionali   per\nl\u0027individuazione delle aree idonee  e  non  idonee  alle  rinnovabili\n(articoli 20  ss.  decreto  legislativo  n.  199/2021)  e  anche  gli\nobblighi di accelerazione procedimentale o di riduzione delle aree di\nesclusione  presuppongono  scelte   discrezionali   dei   legislatori\nnazionali e regionali. \n    3.1.3. Va, inoltre, osservato che la  richiamata  raccomandazione\n(UE) 2024/1343 non ha natura vincolante e pertanto non  puo\u0027  fondare\nun obbligo di disapplicazione diretta e che il decreto legislativo n.\n199/2021  pur  attuando  le  direttive   RED,   lascia   margini   di\ndiscrezionalita\u0027 alle Regioni nella definizione delle aree idonee,  e\npresuppone l\u0027emanazione  di  specifiche  norme  regionali  funzionali\nall\u0027applicazione delle direttive. \n    3.1.4. D\u0027altronde, va evidenziato che, con la  recente  pronuncia\ndella Corte costituzionale n. 134 del 30 luglio 2025 si e\u0027  precisato\nche «Nel nuovo quadro dei principi fondamentali della materia,  cosi\u0027\ncome integrati, sul piano tecnico (ex plurimis, sentenza  n.  77  del\n2022), dal decreto ministeriale 21 giugno 2024, il  potere,  previsto\ndall\u0027art. 20, comma 4, del decreto legislativo n. 199  del  2021,  di\nindividuare con legge le aree idonee e\u0027 ora stato, invece,  accordato\nalle  regioni  anche  con  riguardo  alle  aree  non   idonee;   tale\npossibilita\u0027, del resto, non e\u0027  espressamente  esclusa  dal  decreto\nlegislativo n. 199  del  2021.»  pur  con  la  precisazione  che  «la\ninidoneita\u0027 dell\u0027area, pur se dichiarata con legge regionale, non  si\npuo\u0027 tradurre in un divieto assoluto stabilito a priori, ma  equivale\na indicare un\u0027area in cui l\u0027installazione dell\u0027impianto  puo\u0027  essere\negualmente autorizzata ancorche\u0027 sulla base di una idonea istruttoria\ne di una motivazione rafforzata.» \n    3.1.5. Pertanto, anche sotto il  profilo  del  Climate  Law,  non\nricorrono i requisiti di chiarezza,  precisione  e  incondizionatezza\nnecessari per imporre una  disapplicazione  diretta  della  normativa\nregionale in quanto  tale  cornice  normativa  contempla  margini  di\ndiscrezionalita\u0027  nella  scelta  delle  misure,  dei  piani  e  delle\ntempistiche. \n    3.2. Alla luce  di  quanto  sopra,  il  contrasto  tra  la  legge\nregionale  e  la  normativa  eurounitaria  non  puo\u0027  essere  risolto\nmediante   disapplicazione   giudiziale   immediata,   ma    richiede\nl\u0027attivazione  del  sindacato  di   costituzionalita\u0027,   essendo   la\nquestione mediata dal rispetto degli artt. 117,  primo  comma,  della\nCostituzione, 11 della Costituzione e 3 dello Statuto speciale  della\nSardegna. La domanda della ricorrente  di  immediata  disapplicazione\ndella norma regionale deve pertanto essere respinta,  ferma  restando\nla rilevanza  delle  dedotte  violazioni  ai  fini  del  giudizio  di\ncostituzionalita\u0027. \n    3.3.  In  vista  dell\u0027udienza  di  merito,  e  nel  corso   della\ndiscussione,  parte  ricorrente  ha  dedotto  la  tacita  abrogazione\ndiretta della legge regionale n. 20/2024 in ragione del  sopravvenire\ndel decreto-legge n. 175/2025 (cfr. art.  2,  comma  1),  richiamando\nl\u0027art. 10, primo comma, della legge 10 febbraio 1953, n. 62. \n    3.3.1. Sul punto, va richiamato il consolidato principio espresso\ndalla Corte costituzionale, secondo cui l\u0027art. 10, legge  n.  62/1953\nproduce effetti abrogativi solo in presenza  del  sopravvenire  nelle\nleggi statali di norme recanti principi, in grado  di  costituire  un\nlimite all\u0027esercizio di competenze  legislative  regionali,  ove  sia\nriscontrabile una «accertata e diretta incompatibilita\u0027 fra la  legge\nregionale e quella statale» (v.  Corte  costituzionale,  sentenza  n.\n153/1995; v. altresi\u0027 sentenze nn. 498 e 497 del 1993, 50  del  1991,\n151 del 1974). \n    3.3.2. Il Collegio rileva in particolare come l\u0027introduzione,  da\nparte del decreto-legge n. 175/2025, del  principio  secondo  cui  e\u0027\nprecluso alle Regioni l\u0027adozione  di  «divieti  generali  e  astratti\nall\u0027installazione di impianti a  fonti  rinnovabili,  fermo  restando\nquanto previsto dal comma 2 e  dall\u0027art.  11-quinquies  del  medesimo\ndecreto» non costituisca di per se\u0027 elemento  sufficiente  a  fondare\nuna  tacita  abrogazione  della  legge  regionale  n.  20/2024.  Tale\ndisposizione si inserisce, infatti, in un piu\u0027 ampio quadro normativo\nsecondo cui le Regioni sono chiamate, entro centoventi  giorni  dalla\ndata di entrata in vigore della normativa,  a  individuare  ulteriori\naree idonee all\u0027installazione  di  impianti  FER,  nel  rispetto  dei\nprincipi e criteri stabiliti ai commi 4 e 5. \n    3.3.3. La norma in esame stabilisce principi generali in  materia\ndi aree idonee, ma non incide  direttamente  e  immediatamente  sulle\nscelte legislative regionali  ne\u0027  reca  alcuna  clausola  abrogativa\nespressa. Al contrario, il  decreto-legge  n.  175/2025  affida  alle\nRegioni   e    Province    autonome    un    margine    discrezionale\nnell\u0027individuazione  delle  aree,  prevedendo  la   possibilita\u0027   di\nulteriori regolazioni locali. Ne consegue che la Regione conserva una\ncompetenza di dettaglio, il cui esercizio non e\u0027 precluso dal decreto\nstatale e non confligge immediatamente con i  principi  generali  ivi\nstabiliti. \n    3.3.4. Alla luce di quanto sopra, il  Collegio  ritiene  che  non\nsussistano i presupposti per parlare di  abrogazione  tacita  diretta\ndella legge regionale n. 20/2024  atteso  che  l\u0027art.  10,  legge  n.\n62/1953 non puo\u0027  operare  quando  l\u0027accertamento  di  compatibilita\u0027\nrichiede, anche implicitamente, un giudizio di merito tra norme. \n    3.4.  In  conclusione,  la  tesi   della   efficacia   abrogativa\nautomatica del decreto-legge n. 175/2025 non puo\u0027 essere accolta. \n    4. Chiarito quanto sopra, e avuto riguardo alla domanda  proposta\nin   via   subordinata,   concernente   la   dedotta   illegittimita\u0027\ncostituzionale  delle  avversate  norme  della  Legge  regionale   n.\n20/2024, osserva  il  Collegio  come  si  rivelino  rilevanti  e  non\nmanifestamente infondate le questioni di legittimita\u0027  costituzionale\ndell\u0027art. 1, commi 1, 2, 5, 6 e 7, della legge regionale n. 20/2024 e\ndegli Allegati B e G della richiamata legge  per  contrasto  con  gli\narticoli 11 e 117, primo comma, della Costituzione. \n    4.1. Va, in primo luogo, osservato come  ricorra  il  presupposto\ndella rilevanza della questione, ai  sensi  dell\u0027art.  23,  comma  2,\ndella legge 11 marzo 1953, n. 87, secondo il quale e\u0027 necessario  che\nil  giudizio  non  possa  essere  definito  indipendentemente   dalla\nrisoluzione della questione  di  legittimita\u0027  costituzionale»  della\ndisposizione contestata. \n    4.1.1. Sul punto, ritiene il Collegio sufficiente  osservare  che\nla stessa amministrazione regionale ha  evidenziato  che  il  gravato\nprovvedimento di archiviazione della pratica «assurge ad atto dovuto,\nin quanto direttamente applicativo dell\u0027art. 1, comma 5, della  legge\nregionale n. 20/2024. Tale norma dispone il divieto di  realizzazione\ndi impianti di produzione di energia elettrica  a  fonti  rinnovabili\n(FER) negli ambiti individuati dagli allegati alla medesima legge  ed\na  seconda   della   specifica   tipologia   di   impianto,   nonche\u0027\nl\u0027inefficacia dei relativi titoli  abilitativi  comunque  denominati,\n(...)» rilevando  che  «L\u0027impianto  agrivoltaico  per  cui  e\u0027  causa\nrisente di tali divieti» (cfr. memoria della RAS del 24 aprile 2024). \n    Di  conseguenza,  l\u0027eventuale  accertamento   dell\u0027illegittimita\u0027\ncostituzionale della legge regionale  n.  20/2024  determinerebbe  un\ntravolgimento automatico, per  illegittimita\u0027  derivata,  degli  atti\nadottati dall\u0027Amministrazione regionale. \n    4.2. In secondo luogo, ritiene il  Collegio  che  il  prospettato\nconflitto dell\u0027art. 1, commi 1, 2, 5, 6, 7 e degli  allegati  A  e  G\ndella legge della Regione Sardegna n. 20/2024 con gli artt. 3,  comma\n1, dello Statuto speciale per  la  Regione  Sardegna,  approvato  con\nlegge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, nonche\u0027 con gli articoli\n11 e 117, comma 1, della Costituzione si presenti «non manifestamente\ninfondato» ai sensi dell\u0027art. 23 della legge n. 87/1953. \n    4.2.1. Ha gia\u0027 osservato questo Tribunale (Tar Sardegna - Sezione\nI, ordinanze nn. 598, 599 e 600 del 26 giugno 2025) che  l\u0027intervento\nnormativo di cui alla legge regionale n. 20/2024 e\u0027  stato  posto  in\nessere, secondo quanto riportato all\u0027art. 1, comma 1, lett. a)  della\nmedesima legge, al fine di individuare le «aree idonee e le superfici\nidonee, non idonee e ordinarie al fine  di  favorire  la  transizione\necologica, energetica e climatica nel rispetto delle disposizioni  di\ncui all\u0027art. 9, primo e secondo periodo, della  Costituzione  nonche\u0027\ndelle disposizioni di cui all\u0027art. 3, lettera f), m) e  n),  art.  4,\nlettera e),  della  legge  costituzionale  26  febbraio  1948,  n.  3\n(Statuto speciale per la Sardegna) e delle  disposizioni  di  cui  al\ndecreto del Presidente della Repubblica del 22 maggio  1975,  n.  480\n(Nuove norme di  attuazione  dello  statuto  speciale  della  Regione\nautonoma della Sardegna), e secondo  un  criterio  pianificatorio  di\nsistema che tenga in considerazione la  pianificazione  energetica  e\nquella di governo del territorio». \n    4.2.2. Quanto all\u0027ambito di  competenza  legislativa  interessato\ndalla legge regionale, vengono dunque in rilievo, nel caso di specie,\nla  potesta\u0027  legislativa  primaria  in  materia   di   «edilizia   e\nurbanistica»  riconosciuta  dallo  Statuto  speciale  della   Regione\nAutonoma della Sardegna  all\u0027art.  3,  comma  1,  lett.  f)  -  e  la\ncorrelata «competenza paesaggistica» ai sensi dell\u0027art. 6 del decreto\ndel Presidente della Repubblica n. 480 del  1975,  recante  norme  di\nattuazione dello Statuto speciale anzidetto  -  nonche\u0027  la  potesta\u0027\nlegislativa di cui alla lett. m) («esercizio dei diritti demaniali  e\npatrimoniali della Regione relativi alle miniere, cave e  saline»)  e\nn) («usi civici») del medesimo art. 4. Va  richiamata,  altresi\u0027,  la\npotesta\u0027 legislativa concorrente nella materia «produzione  trasporto\ne distribuzione nazionale dell\u0027energia elettrica», da esercitarsi nel\nlimite dei principi stabiliti dalle  leggi  dello  Stato  e  prevista\nanche  dall\u0027art.  4,  lettera  e),  dello  Statuto -   produzione   e\ndistribuzione dell\u0027energia elettrica. \n    4.2.3. L\u0027oggetto  della  legge  regionale  in  discorso  (recante\n«Misure urgenti per l\u0027individuazione di aree e superfici idonee e non\nidonee all\u0027installazione e promozione di impianti a fonti di  energia\nrinnovabile  (FER)  e  per  la   semplificazione   dei   procedimenti\nautorizzativi») e la ratio perseguita (di attuazione  e  comunque  di\nosservanza della disciplina statale sull\u0027individuazione delle aree  e\ndei  siti  sui  quali  possono  essere  installati  gli  impianti  di\nproduzione di energia rinnovabile di cui al  decreto  legislativo  n.\n199/2021) rendono, tuttavia, evidente come il prioritario  ambito  di\npotesta\u0027  legislativa  autonoma  attinto  sia  quello  statutario  in\nmateria di «produzione e distribuzione dell\u0027energia elettrica»  (art.\n4, lettera e, dello Statuto speciale). \n    4.2.4.  Come  osservato,  infatti,  dalla  Corte   costituzionale\n(sentenza n. 28/2025) in relazione all\u0027abrogata  legge  regionale  n.\n5/2024  di  c.d.  «moratoria»  (che   aveva   previsto   «misure   di\nsalvaguardia comportanti il divieto di realizzare nuovi  impianti  di\nproduzione e accumulo di energia elettrica da fonti  rinnovabili»,  e\nsulla cui base era stato adottato il provvedimento di sospensione del\nprocedimento di screening impugnato con il ricorso principale), essa,\n«pur conseguendo, come detto, la finalita\u0027 di tutelare il  paesaggio,\nincide in modo significativo sulla disciplina relativa agli «impianti\ndi produzione e accumulo di energia elettrica da fonti  rinnovabili».\nPertanto, la  legge  regionale  afferisce  in  modo  prevalente  alla\ncompetenza statutaria  in  materia  di  «produzione  e  distribuzione\ndell\u0027energia elettrica» (art. 4, lettera e, dello statuto speciale). \n    In ogni caso, anche laddove non si consideri prevalente  uno  dei\ndue ambiti statutari, ma si ritenga che ci si trovi di  fronte  a  un\nintreccio  di  competenze,  nessuna  delle  quali  prevalente,   cio\u0027\nnondimeno entrambe tali competenze - quella primaria  di  tutela  del\npaesaggio e quella concorrente in materia di energia  elettrica  piu\u0027\nvolte  richiamata  -  devono  esercitarsi  «[i]n   armonia   con   la\nCostituzione e i principi dell\u0027ordinamento giuridico della Repubblica\ne col  rispetto  degli  obblighi  internazionali  e  degli  interessi\nnazionali,   nonche\u0027   delle   norme   fondamentali   delle   riforme\neconomico-sociali della Repubblica», oltre che, solo per la  seconda,\nnel piu\u0027 volte ricordato limite «dei principi stabiliti  dalle  leggi\ndello Stato», ai sensi dei medesimi articoli 3 e 4 dello  statuto  di\nautonomia». \n    4.2.5. Premesso, dunque, che nel caso di specie viene in  rilievo\nuna competenza legislativa regionale «di autonomia» che  deve  essere\nesercitata, in ogni caso, nel rispetto dei  principi  fondamentali  e\ndelle  «norme  fondamentali  delle  riforme  economico-sociali  della\nRepubblica» di cui e\u0027 espressione la disciplina  statale  di  cui  al\ndecreto  legislativo  n.  199/2021,  ritiene  il  Collegio   che   le\ndisposizioni  della  legge  regionale  n.   20/2024   sospettate   di\nincostituzionalita\u0027  contrastino   coi   principi   stabiliti   dalla\nnormativa  statale  e  con   le   norme   fondamentali   di   riforma\neconomico-sociale che si impongono anche alla Regione Autonoma  della\nSardegna per espressa previsione statutaria. \n    5. Sotto  un  primo  profilo,  parte  ricorrente  ha  dedotto  la\nviolazione dei parametri costituzionali rappresentati dagli  articoli\n11 e 117 della  Costituzione  in  ragione  del  fatto  che  la  legge\nregionale in questione: \n      ha normato le «aree non idonee»; \n      ha equiparato le «aree non idonee» ad aree interdette in cui e\u0027\nvietata la realizzazione di impianti FER; \n      non ha tenuto conto delle aree idonee ai  sensi  dell\u0027art.  20,\ncomma 8, del decreto legislativo n. 199/2021; \n      ha introdotto un  meccanismo  di  «connessione  a  pettine»  di\ndiversi vincoli che rende quasi tutto l\u0027intero  territorio  regionale\narea non idonea. \n    5.1. Il Collegio osserva, in primo luogo, che  sulla  complessiva\ncornice normativa assume rilevanza la recente  pronuncia  resa  dalla\nCorte costituzionale, con la sentenza  n.  134  del  15  luglio  2025\npronunciata nel giudizio proposto in via principale dal  Governo  nei\nconfronti della legge regionale della Calabria n. 36 del 24  novembre\n2024. \n    Con tale pronuncia la Corte  costituzionale  ha,  infatti,  preso\nespressa posizione in  merito  al  ruolo  delle  Regioni  nell\u0027ambito\ndell\u0027individuazione  delle  aree  non  idonee  all\u0027installazione   di\nimpianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili. \n    5.1.1. In particolare, si e\u0027 osservato che «questa  Corte  ha  in\npiu\u0027  occasioni  ricostruito  i  tratti  essenziali   dell\u0027evoluzione\nnormativa nazionale e del ruolo che questa ha accordato alle  regioni\nnell\u0027individuazione delle aree idonee  e  inidonee  all\u0027installazione\ndegli  impianti  FER,  dando  atto  del  passaggio  dalla  disciplina\nintrodotta con l\u0027art.  12,  comma  10,  del  decreto  legislativo  29\ndicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa\nalla promozione dell\u0027energia elettrica prodotta da fonti  energetiche\nrinnovabili nel mercato interno dell\u0027elettricita\u0027) a  quella  dettata\ndall\u0027art. 20 del d.lgs. n. 199 del 2021. \n    Il comma 4 di quest\u0027ultima  disposizione  ha,  infatti,  permesso\nl\u0027intervento, prima  non  consentito,  della  legge  regionale  nella\nindividuazione  delle  aree  idonee,  mentre  rimaneva  fermo,  nella\n«perdurante  assenza»  dei  decreti  interministeriali  previsti  dal\nprecedente comma 1 (sentenza n. 58 del 2023),  che  -  ai  sensi  del\nparagrafo 17 delle Linee guida allora emanate, sulla base del  citato\nart. 12, comma 10, del decreto  legislativo  n.  387  del  2003,  con\ndecreto del Ministro dello sviluppo economico del 10  settembre  2010\n(Linee guida per l\u0027autorizzazione degli impianti alimentati da  fonti\nrinnovabili) e del relativo Allegato 3 - l\u0027individuazione delle  aree\ninidonee dovesse avvenire solo «attraverso  un\u0027apposita  istruttoria»\ne,  quindi,  non  con  legge  ma   all\u0027esito   di   un   procedimento\namministrativo,   e   non   potesse   «configurarsi   come    divieto\npreliminare». \n    La Corte ha ritenuto, pertanto,  di  «affrontare,  per  la  prima\nvolta ex professo - data  la  sua  pertinenza  ratione  temporis,  la\nportata del recente decreto ministeriale 21 giugno 2024, che, appunto\nattuando l\u0027art. 20, comma 1, del decreto legislativo n. 199 del 2021,\nstabilisce i nuovi principi e criteri omogenei  per  l\u0027individuazione\nda parte delle regioni delle superfici e  delle  aree  idonee  e  non\nidonee all\u0027installazione degli impianti FER. \n    In particolare, l\u0027art. 3, comma 1, del suddetto  decreto  dispone\nche le regioni «individuano ai sensi  dell\u0027art.  20,  comma  4»,  del\ndecreto legislativo n. 199 del 2021, «con propria legge», le aree  di\ncui al precedente art. 1, comma 2, che a sua  volta  e\u0027  comprensivo,\ntra l\u0027altro, delle «superfici e aree» sia «idonee»  (lettera  a)  che\n«non idonee» (lettera b). \n    In  forza  di  tale  innovazione,  i  principi  affermati   dalla\ngiurisprudenza costituzionale  in  precipua  relazione  all\u0027art.  12,\ncomma 10, del decreto legislativo n. 387 del 2003 e alle Linee  guida\ndel 2010 non possono essere trasposti al nuovo assetto delineato  con\nil decreto legislativo n. 199 del 2021 e il decreto  ministeriale  21\ngiugno 2024, dal momento che, aderendo a  tale  opzione  ermeneutica,\n«si  finirebbe  per  obliterare  indebitamente  il  vigente  contesto\nnormativo, avuto specifico riguardo alla circostanza per cui, de iure\ncondito, l\u0027art. 20, comma 1,  del  decreto  legislativo  n.  199/2021\nespressamente dispone che sia il Mase», con il prescritto concerto  e\nprevio  raggiungimento  dell\u0027intesa  in   Conferenza   unificata,   a\nstabilire con decreto i principi e  i  criteri  omogenei  strumentali\nall\u0027individuazione  delle  aree  idonee  e  non   idonee   (Tribunale\namministrativo regionale per il Lazio, Roma, Sezione terza,  sentenze\n13 maggio 2025, n. 9167, n. 9166, n. 9165, n.  9162  e  n.  9155  del\n2025). \n    In effetti, le pronunce di  questa  Corte  che  hanno  dichiarato\ncostituzionalmente illegittime norme regionali che sottraevano  parti\ndel territorio regionale, a  volte  anche  particolarmente  sensibili\n(sentenze n. 28 del 2025 e n. 216 del  2022),  alla  possibilita\u0027  di\nlocalizzazione di impianti di portata  superiore  a  una  determinata\npotenza si fondavano sul precedente assetto dei principi fondamentali\nstatali,  che  negava  in  radice  una  benche\u0027   minima   competenza\nlegislativa regionale in merito (tra le molte,  ancora,  sentenza  n.\n216 del 2022). \n    Nel nuovo quadro dei principi fondamentali della  materia,  cosi\u0027\ncome integrati, sul piano tecnico (ex plurimis, sentenza  n.  77  del\n2022), dal decreto ministeriale 21 giugno 2024, il  potere,  previsto\ndall\u0027art. 20, comma 4, del decreto legislativo n. 199  del  2021,  di\nindividuare con legge le aree idonee e\u0027 ora stato, invece,  accordato\nalle  regioni  anche  con  riguardo  alle  aree  non   idonee;   tale\npossibilita\u0027, del resto, non e\u0027  espressamente  esclusa  dal  decreto\nlegislativo n. 199 del 2021». \n    5.1.2. Chiarito quanto sopra, la  Corte,  tuttavia,  ha  cura  di\nprecisare che «un\u0027attenta lettura del suddetto  decreto  ministeriale\nfa emergere che la inidoneita\u0027 dell\u0027area, pur se dichiarata con legge\nregionale, non si puo\u0027 tradurre in un divieto  assoluto  stabilito  a\npriori,  ma  equivale  a  indicare  un\u0027area  in  cui  l\u0027installazione\ndell\u0027impianto puo\u0027 essere egualmente autorizzata ancorche\u0027 sulla base\ndi una idonea istruttoria e di una motivazione rafforzata. \n    - L\u0027art. 1, comma 2, lettera  b),  del  decreto  ministeriale  21\ngiugno 2024, definisce, infatti, quelle non idonee come  le  «aree  e\nsiti le cui caratteristiche sono incompatibili con l\u0027installazione di\nspecifiche tipologie di impianti secondo le modalita\u0027  stabilite  dal\nparagrafo 17 e dall\u0027allegato 3 delle Linee guida emanate con  decreto\ndel Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010». \n    Tale rimando alle precedenti Linee  guida  sta  a  significare  -\nstante il menzionato paragrafo 17, il  quale  prevede  una  «apposita\nistruttoria», nonche\u0027 l\u0027Allegato 3,  il  quale  stabilisce,  in  ogni\ncaso, che l\u0027individuazione di queste aree non deve «configurarsi come\ndivieto preliminare» - che la decisione  definitiva  in  merito  alla\nrealizzazione degli impianti FER, anche  se  la  legge  regionale  ha\nqualificato determinate aree come non idonee,  va  assunta,  in  ogni\ncaso,  all\u0027esito   del   singolo   procedimento   di   autorizzazione\nconcernente lo specifico progetto di impianto, all\u0027interno del  quale\nsi  potrebbero  comunque  evidenziare  ragioni  a  favore  della  sua\nrealizzazione. \n    Pertanto, si deve concludere che, nel nuovo contesto dei principi\nfondamentali della materia, il potere, previsto dall\u0027art.  20,  comma\n4, del decreto legislativo n. 199 del 2021, di individuare con  legge\nregionale le aree idonee e\u0027 stato accordato alle  regioni  anche  con\nriguardo alle aree  non  idonee,  con  la  precisazione,  pero\u0027,  che\nl\u0027inidoneita\u0027 non  puo\u0027  mai  equivalere  a  un  divieto  assoluto  e\naprioristico. \n    Si tratta, in definitiva, di un assetto funzionale a dare risalto\nalla autonomia regionale ma  al  contempo  idoneo  a  scongiurare  il\nrischio che gli organi  politici  regionali,  quando  non  sussistano\nevidenti  ragioni  di   salvaguardia   degli   ecosistemi   e   della\nbiodiversita\u0027, ricorrano allo «strappo legislativo»  per  assecondare\nla  tentazione  di  ostacolare  impianti  sui  rispettivi   territori\n(secondo l\u0027efficace espressione «Ninmby»: not in my back yard),  cio\u0027\nche si porrebbe in palese contrasto con la pressante  esigenza  dello\nsviluppo di energie rinnovabili: interesse, come gia\u0027 ricordato,  «di\ncruciale rilievo» proprio «rispetto al  vitale  obiettivo  di  tutela\ndell\u0027ambiente,  anche  nell\u0027interesse   delle   future   generazioni»\n(sentenza n. 216 del 2022)». \n    5.2. Quanto sopra  esplicitato  dalla  Corte  costituzionale,  se\nchiarisce come non sia precluso alle Regioni di legiferare  anche  ai\nfini dell\u0027individuazione di  aree  inidonee  all\u0027installazione  degli\nimpianti in questione, al contempo evidenzia come non sia  consentito\nche  tali  prerogative  siano  esercitate  con  modalita\u0027   tali   da\nintrodurre una generalizzata equiparazione tra  le  aree  inidonee  e\nquelle interdette. \n    5.2.1. La prospettata incostituzionalita\u0027 della  legge  regionale\nn. 20/2024 risulta a giudizio del Collegio  (non  manifestamente  in)\nfondata, pertanto, con riferimento alla previsione di cui all\u0027art. 1,\ncomma 5, la\u0027 ove si dispone che «E\u0027 vietata  la  realizzazione  degli\nimpianti ricadenti  nelle  rispettive  aree  non  idonee  cosi\u0027  come\nindividuate dagli allegati A, B, C, D, E e dai commi 9 e 11». \n    In tal modo il Legislatore  regionale  ha  stabilito  un  divieto\nassoluto di autorizzare e realizzare impianti FER localizzati in aree\ndefinite «non idonee», e cio\u0027 in  contrasto  con  gli  articoli  117,\nprimo e terzo comma della Costituzione, in relazione all\u0027art. 20, del\ndecreto  legislativo  n.  199/2021,  alle  disposizioni  del  decreto\nministeriale 21 giugno  2024  (di  cui  la  disciplina  regionale  e\u0027\nattuazione),  nonche\u0027  con  riferimento  al  principio   di   massima\ndiffusione degli  impianti  da  fonti  di  energia  rinnovabile  come\nemergente dalla disciplina unionale. \n    5.2.2. Come gia\u0027 evidenziato da questo Tribunale (cfr.  ordinanze\nnn. 598, 599 e 600 del 2025, citate) e\u0027 proprio per  raggiungere  gli\nobiettivi di contrasto al cambiamento climatico e di uso dell\u0027energia\nda fonte rinnovabile fissati a livello europeo sino al 2030,  che  lo\nStato italiano ha adottato il decreto legislativo n. 199 del 2021. \n    Tale intervento normativo costituisce attuazione della  direttiva\n(UE) 2018/2001 sulla promozione dell\u0027uso da fonti  rinnovabili  e  si\npone (art. 1) «l\u0027obiettivo di  accelerare  il  percorso  di  crescita\nsostenibile del Paese, recando disposizioni in materia di energia  da\nfonti  rinnovabili,  in  coerenza  con  gli  obiettivi   europei   di\ndecarbonizzazione del  sistema  energetico  al  2030  e  di  completa\ndecarbonizzazione al 2050», definendo «gli strumenti,  i  meccanismi,\ngli incentivi e il quadro  istituzionale,  finanziario  e  giuridico,\nnecessari per il raggiungimento degli obiettivi di  incremento  della\nquota di energia da fonti rinnovabili al 2030,  in  attuazione  della\ndirettiva (UE) 2018/2001 e nel rispetto  dei  criteri  fissati  dalla\nlegge 22 aprile 2021, n.  53»,  prevedendo  «disposizioni  necessarie\nall\u0027attuazione  delle  misure  del  Piano  Nazionale  di  Ripresa   e\nResilienza (di seguito anche: PNRR) in materia di  energia  da  fonti\nrinnovabili, conformemente al Piano Nazionale Integrato per l\u0027Energia\ne il Clima (di seguito anche: PNIEC), con la finalita\u0027 di individuare\nun  insieme  di  misure  e  strumenti  coordinati,   gia\u0027   orientati\nall\u0027aggiornamento degli obiettivi nazionali da stabilire ai sensi del\nregolamento (UE) n. 2021/1119, con il quale si prevede, per  l\u0027Unione\neuropea, un obiettivo vincolante di riduzione delle emissioni di  gas\na effetto serra di almeno il 55 percento rispetto ai livelli del 1990\nentro il 2030». \n    5.2.3. In particolare, all\u0027art.  20  il  decreto  legislativo  n.\n199/2021 ha previsto un\u0027apposita disciplina per  l\u0027individuazione  di\nsuperfici e aree idonee  per  l\u0027installazione  di  impianti  a  fonti\nrinnovabili stabilendo per quanto piu\u0027 interessa in questa sede che: \n      con uno o piu\u0027 decreti del Ministro della transizione ecologica\ndi concerto con il  Ministro  della  cultura,  e  il  Ministro  delle\npolitiche agricole, alimentari e forestali, previa intesa in sede  di\nConferenza unificata, sono stabiliti principi e criteri omogenei  per\nl\u0027individuazione delle superfici e delle aree idonee (e  non  idonee)\nall\u0027installazione di impianti a fonti rinnovabili aventi una  potenza\ncomplessiva almeno pari a  quella  individuata  come  necessaria  dal\nPNIEC per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo  delle  fonti\nrinnovabili, tenuto conto delle aree idonee ai sensi del comma 8; \n      tali decreti definiscono altresi\u0027 la ripartizione della potenza\ninstallata fra Regioni e Province autonome; \n      nel dettare la disciplina delle  aree  idonee  si  tiene  conto\ndelle esigenze di tutela del patrimonio culturale  e  del  paesaggio,\ndelle aree agricole e forestali, della qualita\u0027 dell\u0027aria e dei corpi\nidrici, privilegiando l\u0027utilizzo di superfici di strutture edificate,\nquali  capannoni  industriali  e  parcheggi,  nonche\u0027   di   aree   a\ndestinazione industriale, artigianale, per  servizi  e  logistica,  e\nverificando l\u0027idoneita\u0027 di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi\nincluse le superfici agricole non utilizzabili,  compatibilmente  con\nle caratteristiche e le  disponibilita\u0027  delle  risorse  rinnovabili,\ndelle infrastrutture di  rete  e  della  domanda  elettrica,  nonche\u0027\ntenendo  in  considerazione  la  dislocazione  della   domanda,   gli\neventuali vincoli di rete e il  potenziale  di  sviluppo  della  rete\nstessa; \n      conformemente ai principi e criteri stabiliti  dai  decreti  di\ncui al comma 1, entro centottanta giorni dalla  data  di  entrata  in\nvigore dei medesimi decreti, le Regioni individuano con legge le aree\nidonee; \n      in sede di individuazione delle superfici e delle  aree  idonee\nper l\u0027installazione di impianti a fonti rinnovabili sono rispettati i\nprincipi  della  minimizzazione  degli  impatti  sull\u0027ambiente,   sul\nterritorio, sul patrimonio culturale e sul paesaggio, fermo  restando\nil vincolo del raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al\n2030 e tenendo conto della  sostenibilita\u0027  dei  costi  correlati  al\nraggiungimento di tale obiettivo; \n      le aree non incluse tra  le  aree  idonee  non  possono  essere\ndichiarate non idonee all\u0027installazione di impianti di produzione  di\nenergia rinnovabile, in sede di  pianificazione  territoriale  ovvero\nnell\u0027ambito di singoli procedimenti, in ragione  della  sola  mancata\ninclusione nel novero delle aree idonee. \n    In particolare, l\u0027individuazione delle aree idonee da parte delle\nRegioni con un intervento legislativo persegue il  duplice  obiettivo\ndi consentire, da un lato, agli operatori di conoscere in modo chiaro\ne trasparente le aree in cui e\u0027  possibile  installare  impianti  FER\nseguendo una procedura  semplificata;  dall\u0027altro,  di  garantire  il\nrispetto delle prerogative regionali che, nel  selezionare  in  quali\naree consentire l\u0027installazione agevolata di FER, possono  esercitare\nla piu\u0027 ampia discrezionalita\u0027, fermi restando i limiti imposti dallo\nStato in termini di  classificazione  e  obiettivi  annui  di  MW  da\nraggiungere, cosi\u0027 come stabilito dal decreto ministeriale 21  giugno\n2024, fino al  2030  (in  questi  termini,  Corte  costituzionale  n.\n28/2025). \n    5.2.4. Come gia\u0027  anticipato  sopra,  le  aree  non  idonee  sono\ndefinite, poi, dal decreto ministeriale 21 giugno 2024 quali «aree  e\nsiti le cui caratteristiche sono incompatibili con l\u0027installazione di\nspecifiche tipologie di impianti secondo le modalita\u0027  stabilite  dal\nparagrafo 17 e dall\u0027allegato 3 delle Linee guida emanate con  decreto\ndel Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010,  pubblicato\nnella Gazzetta Ufficiale 18  settembre  2010,  n.  219  e  successive\nmodifiche e integrazioni». \n    5.2.5. Come rilevato, da ultimo, dal Tar Lazio con l\u0027ordinanza n.\n9164 del 2025 «il decreto ministeriale 21 giugno 2024 non ha innovato\nil concetto di «area non idonea» contenuto nelle Linee guida  di  cui\nal  decreto  ministeriale  10  settembre   2010.   Queste,   infatti,\ncontinuano a configurarsi come aree con «obiettivi di protezione  non\ncompatibili con l\u0027insediamento  [...]  di  specifiche  tipologie  e/o\ndimensioni di impianti.  Detta  incompatibilita\u0027,  tuttavia,  non  si\ntraduce  in  una  preclusione  assoluta,  bensi\u0027  in   «una   elevata\nprobabilita\u0027  di  esito  negativo  delle  valutazioni,  in  sede   di\nautorizzazione» (paragrafo 17 delle  Linee  guida  del  10  settembre\n2010),  «che  dovra\u0027  comunque  risultare  all\u0027esito   di   specifica\nistruttoria. Ne consegue che,  sotto  tale  profilo,  la  definizione\ncontenuta nel decreto ... non innova in alcun  modo  il  concetto  di\narea non idonea quale gia\u0027 enucleato dalle Linee guida». \n    5.2.6. Anche sotto il vigente regime normativo, dunque, l\u0027effetto\ndella qualificazione di una superficie in termini di area non  idonea\ne\u0027  unicamente  quello   di   precludere   l\u0027accesso   al   beneficio\ndell\u0027accelerazione ed agevolazione procedimentale di cui all\u0027art.  22\ndel decreto legislativo n. 199/2021, segnalando la necessita\u0027  di  un\npiu\u0027 approfondito  apprezzamento  delle  amministrazioni  competenti,\nstrumentale a garantire una tutela  piu\u0027  rafforzata  del  paesaggio,\ndell\u0027ambiente e del territorio nell\u0027ambito dei  singoli  procedimenti\namministrativi di autorizzazione degli impianti FER. \n    Le aree non idonee,  pertanto,  non  possono  costituire  divieti\naprioristici e assoluti alla installazione  degli  impianti  FER  ma,\ncome  chiarito  dalla  giurisprudenza  costituzionale,  rappresentano\n«meri  indici  rivelatori  di  possibili  esigenze  di   tutela   del\npaesaggio» (cfr. Corte costituzionale,  sentenza  n.  121/2022,  par.\n5.1.). \n    5.2.7. Le aree  non  idonee  svolgono  tale  funzione  anche  nel\nrinnovato  assetto   normativo   e   regolamentare   della   materia,\nindipendentemente dal fatto che l\u0027art. 1,  comma  2,  lett.  b),  del\ndecreto ministeriale del 21 giugno 2024 definisca tali superfici come\n«incompatibili  con  l\u0027installazione  di  specifiche   tipologie   di\nimpianti», poiche\u0027 a cio\u0027,  come  detto,  non  risulta  correlato  un\nespresso divieto generalizzato di installazione  degli  impianti  FER\n(cfr. Tar Lazio, ordinanza n. 9155/2025). \n    5.2.8. Infatti, il mero utilizzo del termine «incompatibile»  non\naccompagnato da un correlato divieto aprioristico e generalizzato non\nvale a contemplare l\u0027ipotesi di un divieto assoluto e  generalizzato,\ncome quello previsto dalla Regione Sardegna. \n    5.2.9. L\u0027inidoneita\u0027 di una determinata area  non  puo\u0027,  dunque,\nderivare da una qualificazione aprioristica, generale ed astratta, ma\npuo\u0027 soltanto conseguire all\u0027esito di un procedimento  amministrativo\nche consenta una valutazione in concreto, in ragione  delle  relative\nspecificita\u0027, della inattitudine del luogo prescelto. \n    La stessa giurisprudenza costituzionale ha  gia\u0027  affermato  come\nanche nel caso di aree non idonee operi una riserva  di  procedimento\namministrativo, sussistendo il dovere dell\u0027amministrazione procedente\ndi verificare in concreto, caso per caso, se il singolo progetto  sia\no meno realizzabile in considerazione  delle  sue  caratteristiche  e\ndelle caratteristiche del sito interessato (cosi\u0027, da  ultimo,  Corte\ncostituzionale, sentenza n. 177 del 30 luglio 2021  in  relazione  al\nprecedente quadro normativo che, tuttavia, come detto, non ha  mutato\nil concetto di «area non idonea»). \n    Ancora, va osservato che la Corte costituzionale ha statuito  che\n«il margine di intervento riconosciuto al legislatore  regionale  non\npermette che le Regioni prescrivano  limiti  generali,  perche\u0027  cio\u0027\ncontrasta con il principio fondamentale di massima  diffusione  delle\nfonti di energia rinnovabili, stabilito dal  legislatore  statale  in\nconformita\u0027    alla    normativa    dell\u0027Unione    europea»    (Corte\ncostituzionale, 2 dicembre 2020, n. 258, ma v. anche sentenze nn. 177\ndel 2018, 86, 148, 286 del 2019, 106 del 2020). \n    5.3. In contrasto rispetto a tali indicazioni l\u0027art. 1, comma  5,\ndella legge regionale n. 20/2024, stabilisce, invece, un divieto tout\ncourt di realizzazione di impianti FER in aree qualificate  come  non\nidonee ai sensi della medesima legge regionale. In tal modo,  vengono\nsia violati i principi fondamentali stabiliti dal decreto legislativo\nn. 199/2021 all\u0027art. 20 (come integrato dal decreto  ministeriale  21\ngiugno 2024), e sia pregiudicati  gli  obiettivi  vincolanti  fissati\ndalla normativa europea, con conseguente violazione dei commi 1 e  3,\ndell\u0027art. 117 della Costituzione. \n    5.3.1. Peraltro,  le  previsioni  dell\u0027art.  1,  comma  5,  legge\nregionale n. 20/2024, lette in combinato disposto  con  gli  allegati\nalla legge regionale stessa, come dedotto dalla parte ricorrente, non\nsmentita sul punto dall\u0027Amministrazione regionale, determinano che le\naree non idonee previste dalla legge regionale comprendono  la  quasi\ntotalita\u0027 del territorio regionale. \n    Come gia\u0027 rilevato da questo Tribunale con l\u0027ordinanza n. 146 del\n2025, lo Statuto Sardo, all\u0027art. 3, comma 2, lett. f),  assegna  alla\nRegione Sardegna la competenza legislativa esclusiva  in  materia  di\n«edilizia  e  urbanistica»  (che  comprende,  come  noto,  anche   la\n«componente   paesaggistica»),   nonche\u0027    competenza    legislativa\nconcorrente in materia di «e) produzione e distribuzione dell\u0027energia\nelettrica». \n    - L\u0027art. 117, comma 2, lett. s), della  Costituzione,  dal  canto\nsuo, attribuisce  allo  Stato  competenza  legislativa  esclusiva  in\nmateria  di  «tutela  dell\u0027ambiente,  dell\u0027ecosistema  e   dei   beni\nculturali», cosi\u0027 come il comma 3 dello stesso art. 117  include  tra\nle materie di competenza concorrente quella relativa  «a  produzione,\ntrasporto e distribuzione nazionale dell\u0027energia». \n    Non vi e\u0027 dubbio, quindi, che, in base a tali criteri di  riparto\ndelle competenze su materie oggettivamente «interferenti»,  lo  Stato\ndisponga di significativi spazi  di  intervento,  potendo  dettare  i\nprincipi  quadro   nella   materia   della   produzione   energetica,\ntrattandosi di una materia oggetto di competenza concorrente, nonche\u0027\ni principi fondamentali  e  le  norme  di  riforma  economico-sociale\nordinariamente capaci di limitare la  stessa  competenza  legislativa\nregionale esclusiva (art. 3,  comma  1,  dello  Statuto  sardo:  vedi\nsupra). Inoltre, lo stesso legislatore nazionale puo\u0027 interferire  in\nsubiecta  materia  attraverso  la  propria   potesta\u0027   esclusiva   e\ntrasversale  a  tutela  dell\u0027ambiente,  sulla  quale   gli   impianti\nenergetici da fonti rinnovabili hanno evidenti ricadute. \n    Orbene,  tali  criteri  per   la   composizione   di   competenze\nlegislative cosi\u0027 «incrociate»  tra  Stato  e  Regione  non  sembrano\nessere stati rispettati dalla legge regionale ora in esame. \n    Difatti la legge regionale n. 20/2024,  al  dichiarato  scopo  di\ntutelare il paesaggio regionale, ha dettato una disciplina che,  come\nsi e\u0027 visto, appare sotto diversi aspetti  in  contrasto  con  quella\nnazionale di riferimento anche per profili sui quali  il  legislatore\nnazionale, intervenendo a garanzia  della  massima  diffusione  degli\nimpianti energetici da fonti rinnovabili: \n      ha  introdotto  «principi  quadro»  in  materia  di  produzione\nenergetica, cui il  legislatore  regionale  e\u0027  tenuto  ad  attenersi\nnell\u0027esercitare la relativa competenza concorrente; \n      ha dettato regole finalizzate alla tutela dell\u0027ambiente,  sulla\nquale dispone di una competenza esclusiva e «trasversale»; \n      ha  prescritto  principi  fondamentali  e  norme   di   riforma\neconomico-sociale che vincolano il legislatore regionale anche  nelle\nmaterie di  sua  competenza  esclusiva  (T.a.r.  Sardegna,  Sez.  II,\nordinanza 9 giugno 2025, n. 146, cit.). \n    5.3.2. La disposizione regionale di cui al citato art.  1,  comma\n5, in  definitiva,  pur  finalizzata  tra  l\u0027altro  alla  tutela  del\npaesaggio,  nello  stabilire  il  divieto  di   realizzare   impianti\nalimentati da fonti rinnovabili nelle aree non  idonee,  si  pone  in\ncontrasto con la richiamata normativa statale che,  all\u0027art.  20  del\ndecreto legislativo n. 199 del 2021, reca principi fondamentali  che,\nin quanto tali, si impongono  anche  alle  competenze  statutarie  in\nmateria di produzione dell\u0027energia, e si pone  in  contrasto  inoltre\ncon la disciplina euro-unitaria che  fa  risaltare  il  principio  di\nmassima diffusione delle  fonti  rinnovabili  (perseguito  sia  dalla\ndirettiva 2009/28/CE, e gia\u0027 prima da quella 2001/77/CE, e sia  dalla\ndirettiva 2018/2001/UE), e stabilisce dei target  vincolanti  per  lo\nStato italiano. \n    5.3.3. Peraltro, come detto, anche prima dell\u0027entrata  in  vigore\ndel   decreto   legislativo   n.   199/2021,   l\u0027orientamento   della\ngiurisprudenza costituzionale era nel senso di  ritenere  illegittime\nnorme regionali volte a sancire, in via generale e astratta,  la  non\nidoneita\u0027 di intere aree  di  territorio  o  a  imporre,  in  maniera\ngeneralizzata ed aprioristica,  limitazioni  nella  realizzazione  di\nimpianti FER (v. Corte costituzionale, sentenza n. 69 del 2018).  Per\ncostante  giurisprudenza  della  Corte,  infatti,  le  Regioni  e  le\nProvince autonome sono tenute a rispettare  i  principi  fondamentali\ncontemplati dal legislatore statale (v., ex multis,  sentenze  n.  11\ndel 2022, n. 177 del 2021 e n. 106 del 2020), principi, nel  caso  di\nspecie, racchiusi nel citato decreto legislativo n. 199  del  2021  e\nnella disciplina di attuazione (quale il decreto  ministeriale  sulle\naree idonee). \n    5.4. Il divieto di realizzare  impianti  ricadenti  in  aree  non\nidonee posto dall\u0027art. 1, comma 5, della legge regionale  n.  20/2024\nrisulta, poi, contrastare anche con l\u0027art. 3 della Costituzione e, in\nparticolare, con il principio di proporzionalita\u0027 che in  esso  trova\nfondamento, nonche\u0027 con il principio desumibile  dall\u0027art.  15  della\ndirettiva (UE) 2018/2001 che richiede agli Stati membri di assicurare\nche le norme nazionali in materia di procedure  autorizzative  «siano\nproporzionate e necessarie». La medesima disposizione vincola inoltre\ngli Stati membri ad adottare «misure appropriate per assicurare  che:\na) ...; b) le norme in materia di  autorizzazione,  certificazione  e\nconcessione di licenze siano oggettive, trasparenti e  proporzionate,\nnon contengano discriminazioni tra partecipanti e tengano  pienamente\nconto delle specificita\u0027 di ogni singola tecnologia  per  le  energie\nrinnovabili». \n    5.4.1. Il sindacato di proporzionalita\u0027 costituisce, infatti,  un\n«aspetto del controllo di ragionevolezza delle leggi  condotto  dalla\ngiurisprudenza costituzionale, onde verificare che  il  bilanciamento\ndegli interessi costituzionalmente rilevanti non sia stato realizzato\ncon modalita\u0027 tali da determinare il sacrificio o la compressione  di\nuno di essi in misura  eccessiva  e  pertanto  incompatibile  con  il\ndettato costituzionale» (TAR Lazio, ordinanza n. 9164/2025, cit.). In\nparticolare, secondo la giurisprudenza  costituzionale  «il  test  di\nproporzionalita\u0027  richiede  di  valutare  se  la  norma  oggetto   di\nscrutinio, con la misura e le modalita\u0027  di  applicazione  stabilite,\nsia necessaria e idonea al conseguimento di obiettivi  legittimamente\nperseguiti, in quanto, tra piu\u0027 misure appropriate, prescriva  quella\nmeno restrittiva dei diritti  a  confronto  e  stabilisca  oneri  non\nsproporzionati rispetto  al  perseguimento  di  detti  obiettivi  (ex\nplurimis, sentenze n. 137  del  2018  e  n.  272  del  2015)»  (Corte\ncostituzionale n. 56/2020). \n    5.4.2. La previsione di un divieto di natura generalizzata viola,\ndunque, il principio di necessaria proporzionalita\u0027, sacrificando  in\nmodo irragionevole la liberta\u0027 di iniziativa economica  e  la  tutela\ndell\u0027ambiente (cui la produzione  di  energia  da  fonti  rinnovabili\ncontribuisce). \n    Tra l\u0027altro, come rilevato da questo Tribunale nella  piu\u0027  volte\ncitata ordinanza n. 146 del 2025, la legge regionale n. 20  del  2024\nha «individuato tali nuove aree inidonee in misura molto ampia,  pari\na  quasi  al  95%  dell\u0027intero  territorio  regionale  (si  veda,  in\nparticolare, il comma  5,  dell\u0027art.  1,  della  legge  regionale  n.\n20/2024 in relazione agli Allegati da A a G alla stessa legge), anche\nqui in diretto contrasto con  l\u0027elenco  categoriale  di  aree  idonee\ndettato dall\u0027art. 20,  comma  8,  lett.  c-ter),  n.  1  del  decreto\nlegislativo n. 199/2021; per comprendere la portata ostativa di  tale\ndisciplina  regionale   basti   pensare   che   essa   impedisce   la\nrealizzazione di impianti energetici da fonti rinnovabili sulla quasi\ntotalita\u0027 delle aree agricole sarde». \n    6. Parte ricorrente ha anche censurato il contrasto  dell\u0027art.  1\ncomma 5 della legge regionale n. 20/2024 e dell\u0027Allegato  B)  lettera\nbb) con gli articoli 117,  commi  primo  e  terzo,  3,  9,  41  della\nCostituzione. \n    6.1. Anche tale profilo non si palesa  manifestamente  infondato.\nQuesto Tribunale (cfr. ordinanza 146/2025, cit.) ha  evidenziato  che\n«la legge  della  Regione  Sardegna  n.  20/2024  ha  introdotto  una\ndisciplina, sulla quale si fondano gli atti  impugnati  nel  presente\ngiudizio, con la quale il legislatore regionale ha «individuato  tali\nnuove aree inidonee in misura  molto  ampia,  pari  a  quasi  al  95%\ndell\u0027intero territorio regionale (si veda, in particolare,  il  comma\n5, dell\u0027art. 1, della legge regionale n. n. 20/2024 in relazione agli\nallegati da A a G alla stessa legge), anche qui in diretto  contrasto\ncon l\u0027elenco categoriale di aree idonee dettato dall\u0027art.  20,  comma\n8, lett. c-ter), n.  1  del  decreto  legislativo  n.  199/2021;  per\ncomprendere la portata ostativa di tale  disciplina  regionale  basti\npensare che essa impedisce la realizzazione di impianti energetici da\nfonti rinnovabili sulla quasi totalita\u0027 delle  aree  agricole  sarde,\nsenza tenere neppure conto del fatto che l\u0027art. 20,  comma  8,  lett.\nc-ter), n. 1 del decreto legislativo n. 199/2021  include  certamente\ntra quelle idonee a ospitare gli impianti le aree agricole «racchiuse\nin un perimetro i cui punti distino non piu\u0027 di 500 metri da  zone  a\ndestinazione industriale, artigianale e commerciale». \n    La disciplina in esame, nell\u0027introdurre un  espresso  divieto  di\nrealizzare impianti nelle aree considerate non idonee alla luce degli\nallegati  A,  B,  C,  D  ed  E  alla  stessa  legge  regionale,   con\nindividuazione di molteplici vincoli e fasce di rispetto  intrecciati\ntra loro, in forza dei quali l\u0027inidoneita\u0027 all\u0027installazione di  tali\nimpianti  si  estende   dunque   pressoche\u0027   all\u0027intero   territorio\nregionale, appare introdurre  divieti  in  potenziale  conflitto  con\nl\u0027art. 11 e con l\u0027art.  117,  primo  comma,  della  Costituzione,  in\nrelazione ai principi espressi dalla dir.  2018/2001/UE  e  violativi\ndegli impegni assunti dallo Stato italiano nei confronti dell\u0027UE e  a\nlivello internazionale volti a garantire la massima diffusione  degli\nimpianti FER. \n    6.2. La norma regionale, e  in  particolare  l\u0027art.  1  comma  5,\nstabilisce che «non sono realizzabili impianti e accumuli  FER  nelle\naree indicate nell\u0027Allegato B» e che tale divieto  si  applica  anche\nagli «impianti [...] la cui procedura autorizzativa e di  valutazione\nambientale [...] e\u0027 in corso al momento dell\u0027entrata in vigore  della\npresente legge». \n    L\u0027Allegato B alla lettera bb) (richiamata dall\u0027art. 1,  comma  5)\nqualifica come «aree non idonee» tutte le zone classificate agricole,\ndeterminando un divieto assoluto per gli impianti agrivoltaici. \n    Inoltre, alla lettera w), punto 12,  vieta  la  realizzazione  di\nimpianti entro 3 km  da  qualunque  bene  o  manufatto  di  interesse\nstorico-culturale o archeologico. \n    Ancora, alla lettera x),  punto  4,  vieta  la  realizzazione  di\nimpianti  in  tutte  le  aree  del  Parco  geominerario  o   comunque\ninteressate da presenze di valore culturale o identitario. \n    6.3. Si tratta dunque di divieti  generalizzati,  aprioristici  e\nindiscriminati, privi di criteri valutativi caso per caso. \n    6.3.1. In particolare, il legislatore  regionale  sardo  non  da\u0027\nconto delle peculiarita\u0027 proprie dell\u0027agrivoltaico  che,  secondo  la\ndefinizione statale (v. decreto ministeriale n.  436/2023  e  decreto\nlegislativo  n.  199/2021),  costituisce  una  forma  qualificata   e\ninnovativa di  integrazione  tra  produzione  agricola  e  produzione\nenergetica, particolarmente valorizzata dal legislatore  nazionale  e\ndall\u0027UE nell\u0027ambito della transizione energetica e  della  resilienza\nagricola. Pertanto, l\u0027imposizione di divieti assoluti,  generalizzati\ne non ponderati appare ancor piu\u0027 sproporzionata rispetto a  impianti\nche, per  definizione,  non  dovrebbero  determinare  l\u0027irreversibile\nalterazione  del  suolo  e  che,  anzi,   dovrebbero   garantire   la\ncontinuita\u0027 delle colture. \n    Gli Allegati B e G  alla  legge  regionale  n.  20/2024  assumono\ninvece, anche nel presente giudizio  di  merito,  effetto  preclusivo\nassoluto, impedendo l\u0027istruttoria caso per caso che la giurisprudenza\ncostituzionale ritiene doverosa per  il  corretto  bilanciamento  tra\npaesaggio e FER (v. Corte costituzionale n. 216/2022 e n. 286/2019). \n    6.3.2.  La  radicalita\u0027  della  preclusione  risulta  ancor  meno\ngiustificabile ove si consideri che  in  tal  modo  viene  obliterato\nl\u0027apprezzamento   circa   la   sussistenza    in    concreto    delle\ncaratteristiche  proprie  di  tali  impianti   quali   l\u0027assenza   di\nimpermeabilizzazione permanente del suolo,  la  reversibilita\u0027  delle\nstrutture,  il  mantenimento   della   produttivita\u0027   agricola,   la\ncompatibilita\u0027 degli impianti con la configurazione paesaggistica. \n    La legge regionale n. 20/2024, non prevedendo  alcuna  disciplina\ndifferenziata per questa tipologia di impianto,  si  pone  dunque  in\ncontrasto non solo con il diritto statale ed eurounitario,  ma  anche\ncon il principio di proporzionalita\u0027 e con l\u0027obbligo  di  considerare\nle specificita\u0027 tecnologiche e agricole dell\u0027intervento. \n    La conformazione della norma regionale e\u0027 dunque tale da incidere\ntrasversalmente,   imponendo   un    divieto    generalizzato    alla\nrealizzazione di tale tipologia di impianto FER - che per sua natura,\nalmeno in astratto, dovrebbe non interferire  in  maniera  impeditiva\ncon l\u0027esercizio dell\u0027attivita\u0027 agricola-su qualsiasi  area  vocata  a\ntale attivita\u0027 produttiva, con cio\u0027  escludendo  a  priori,  e  senza\nalcuna analisi «case  by  case»,  il  vaglio  concreto  del  progetto\nproposto. \n    6.3.3.  Di  qui,  i  profili  non  manifestamente  infondati   di\nincompatibilita\u0027  della  disposizione  in  discorso  con  i  principi\nfondamentali di cui all\u0027art. 117, commi 1 e 3, della  Costituzione  e\nall\u0027art. 12, comma 7, del decreto legislativo n. 387/2003. \n    6.4. Le suindicate disposizioni della legge regionale n.  20/2024\nsi  pongono  in  contrasto,  inoltre,  con  il  principio  di  tutela\ndell\u0027ambiente di cui all\u0027art. 9 della Costituzione,  secondo  cui  la\nRepubblica tutela  l\u0027ambiente,  la  biodiversita\u0027  e  gli  ecosistemi\n«anche nell\u0027interesse delle future generazioni». \n    Ha gia\u0027 osservato questo Tribunale (cfr.  ordinanza  Sez.  I^  26\ngiugno 2025, ordinanze nn. 598, 599 e 600 citate) che  il  sacrificio\nincondizionato di tale principio in relazione alle aree  classificate\ncome non idonee dalla legge  regionale,  e  il  divieto  radicale  di\nrealizzare  impianti  FER  appare  impattare   con   detto   precetto\ncostituzionale  in  maniera  evidente,  ponendosi  in  conflitto  con\nl\u0027orientamento della Corte costituzionale,  consolidatosi  a  partire\ndalla  nota  sentenza  n.  85/2013,  secondo  cui  «Tutti  i  diritti\nfondamentali tutelati dalla Costituzione si trovano  in  rapporto  di\nintegrazione reciproca e non e\u0027 possibile pertanto individuare uno di\nessi che abbia la prevalenza assoluta sugli  altri.  La  tutela  deve\nessere sempre «sistemica e non frazionata in una serie di  norme  non\ncoordinate ed in potenziale conflitto tra loro» (sentenza n. 264  del\n2012). Se cosi\u0027 non fosse, si verificherebbe l\u0027illimitata  espansione\ndi uno dei diritti, che  diverrebbe  «tiranno»  nei  confronti  delle\naltre  situazioni  giuridiche   costituzionalmente   riconosciute   e\nprotette [...]. La Costituzione italiana, come le altre  Costituzioni\ndemocratiche e  pluraliste  contemporanee,  richiede  un  continuo  e\nvicendevole bilanciamento tra principi e diritti fondamentali,  senza\npretese di assolutezza  per  nessuno  di  essi.  [...]  Il  punto  di\nequilibrio, proprio perche\u0027 dinamico e non  prefissato  in  anticipo,\ndeve essere valutato - dal legislatore nella statuizione delle  norme\ne dal giudice delle leggi in sede di controllo - secondo  criteri  di\nproporzionalita\u0027 e di  ragionevolezza,  tali  da  non  consentire  un\nsacrificio del loro nucleo essenziale. \n    6.4.1.  In  tale  contesto,  il  divieto  previsto  dalla   norma\nregionale si pone in contrasto anche con il principio di integrazione\ndelle tutele riconosciuto anche a livello europeo  dall\u0027art.  11  del\nTFUE secondo cui «le esigenze di tutela dell\u0027ambiente  devono  essere\nintegrate nella definizione e nell\u0027attuazione delle altre  pertinenti\npolitiche pubbliche, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo\nsostenibile» (cfr. Cons. Stato, sentenza n. 8167/2022). \n    La previsione  in  generale  delle  aree  non  idonee  come  zone\nvietate, infatti, solleva sul punto notevoli perplessita\u0027, in  quanto\nnon istituisce alcuna forma di possibile bilanciamento tra  i  valori\nin gioco, sancendo un\u0027indefettibile  prevalenza  dell\u0027interesse  alla\nconservazione dello stato dei luoghi, in contrasto con l\u0027obiettivo di\npromuovere l\u0027uso dell\u0027energia da fonti rinnovabili (in  termini,  TAR\nLazio, ordinanza di rimessione n. 9164/2025). \n    Pertanto,  il  divieto  posto  dalla  Regione  Sardegna   e,   in\nparticolare, l\u0027art. 1, comma 5, della legge regionale n. 20/2024 e  i\nrelativi allegati, che individuano le aree non idonee, si pongono  in\ncontrasto anche con gli articoli 3 e 9 della Costituzione. \n    7. Le  suesposte  considerazioni  evidenziano  la  non  manifesta\ninfondatezza anche della questione di costituzionalita\u0027 sollevata  da\nparte ricorrente avuto riguardo al  supposto  contrasto  dell\u0027art.  1\ncomma 5 della legge regionale n. 20/2024 e dell\u0027Allegato  B)  lettera\nW) punto 12 e lettera x) punto 4 per violazione e falsa  applicazione\ndell\u0027art. 20, commi 1, 7 e 8 del  decreto  legislativo  n.  199/2021,\ndell\u0027art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003, delle Linee guida e\ndel principio della massima diffusione degli impianti FER nonche\u0027 del\ndecreto legislativo n. 42/2004 e dell\u0027art. 117,  comma  2,  lett.  s)\ndella Costituzione. \n    7.1.  L\u0027art.   1,   comma   5,   unitamente   alle   disposizioni\ndell\u0027Allegato B), lett. W), punto 12, e lett. X), punto 4,  introduce\nun divieto assoluto di installazione di impianti agrivoltaici: \n      in tutte le  aree  e  immobili  «caratterizzati  da  edifici  e\nmanufatti    di    valenza     storico-culturale,     architettonica,\narcheologica», incluse le aree  circostanti  entro  un  raggio  di  3\nchilometri e  negli  insediamenti  produttivi  di  interesse  storico\nculturale, ivi compreso il Parco Geominerario della  Sardegna,  senza\nalcuna  valutazione  puntuale  della   compatibilita\u0027   dei   singoli\nprogetti. \n    7.1.1. Si tratta, dunque, come gia\u0027 rappresentato, di un  divieto\ngeneralizzato e aprioristico, di eccezionale ampiezza territoriale  e\nnon basato su valutazioni formulate caso per caso. \n    Il divieto cosi\u0027 conformato si pone in -  possibile  -  contrasto\ncon il decreto legislativo n. 199/2021, in particolare con l\u0027art. 20,\ncommi 1, 7 e 8, quali disposizioni interposte, la\u0027 dove viene imposto\nimpone alle Regioni di  individuare  le  aree  idonee  e  non  idonee\nsecondo criteri proporzionati e comunque nel rispetto degli obiettivi\nnazionali ed europei di diffusione delle fonti rinnovabili e  con  il\ndecreto legislativo n. 387/2003, art.  12,  che  prevede  un  modello\nautorizzatorio fondato su valutazioni caso per  caso  e  sulla  leale\ncooperazione  Stato-Regioni,  e  non  su  divieti   generalizzati   e\nindiscriminati. \n    Anche  le  Linee  guida  nazionali  per  l\u0027autorizzazione   degli\nimpianti FER consentono l\u0027individuazione di «aree  non  idonee»  solo\nprevia valutazione della sussistenza di specifiche incompatibilita\u0027 e\ncomunque non mediante fasce di esclusione indiscriminate. \n    Va anche osservato che il quadro statale - anche quando mira alla\ntutela del paesaggio e dei beni culturali - non conosce in alcun caso\ndivieti assoluti su fasce di  rispetto  di  tale  ampiezza,  ne\u0027  nel\ndecreto legislativo n. 42/2004  (Codice  dei  beni  culturali  e  del\npaesaggio), ne\u0027 in altra normativa settoriale. \n    D\u0027altronde, la disciplina del paesaggio e dei beni  culturali  si\nfonda sul principio cardine della valutazione concreta e  localizzata\ndell\u0027intervento avuto riguardo sia ai  beni  paesaggistici  (articoli\n136 ss. e 146, decreto  legislativo  n.  42/2004),  che  per  i  beni\nculturali (articoli 20 ss. decreto legislativo n. 42/2004). \n    La tutela, in definitiva, non viene  esercitata  tramite  divieti\nassoluti, ma mediante procedimenti autorizzatori  che  impongono  una\nvalutazione di compatibilita\u0027 paesaggistica, e un vaglio di incidenza\nsul bene culturale e di mitigazione degli impatti, anche in relazione\nalla fattibilita\u0027 di  soluzioni  progettuali  alternative.  La  legge\nregionale in esame,  viceversa,  stabilisce  un  divieto  automatico,\nsganciato da qualsiasi verifica puntuale e senza alcuna  possibilita\u0027\ndi dimostrare la compatibilita\u0027 dell\u0027intervento. \n    In  un  simile  contesto  appare   particolarmente   problematico\nsostenere la compatibilita\u0027, sul piano costituzionale, avuto riguardo\nal principio di proporzionalita\u0027, anche  della  previsione  attinente\nalla introdotta fascia di rispetto di tre chilometri, fascia  che  in\nconcreto determina una interdizione di portata eccezionalmente ampia,\nnon prevista da alcuna normativa statale e nemmeno  dalla  disciplina\npaesaggistica di cui al decreto legislativo 42/2004, e potenzialmente\nforiera di una non consentita alterazione dell\u0027assetto unitario della\ntutela paesaggistica disegnato dal Codice nazionale del 2004. \n    7.1.2. La previsione regionale si pone, altresi\u0027,  in  potenziale\ncontrasto con  il  principio  di  ragionevolezza  (v.  art.  3  della\nCostituzione), in quanto impone divieti piu\u0027 estesi e piu\u0027 rigidi  di\nquelli statali  trasformando,  nella  sostanza,  zone  che  non  sono\nqualificate come «beni paesaggistici» in aree totalmente  interdette,\nin assenza di apposita istruttoria e senza  pianificazione  congiunta\ncon lo Stato, prevedendo meccanismi di  «blindatura»  del  territorio\nche escludono l\u0027esercizio  della  valutazione  tecnico-amministrativa\nprevista dal Codice dei beni culturali. \n    L\u0027estensione del divieto appare, altresi\u0027, irragionevole sol  che\nsi consideri che, dall\u0027intreccio  delle  preclusioni  approntate  nei\nvari allegati alla legge  regionale,  circa  il  95%  del  territorio\nregionale risulterebbe sottratto all\u0027installazione di tali  impianti.\nIn tal modo,  si  appronterebbe  un  indiscriminato  sacrificio  allo\nsviluppo economico anche in settori strategici come l\u0027energia. \n    7.1.3. Sotto tale prospettiva va osservato che l\u0027art. 1, comma 7,\ndella legge regionale n. 20/2024, dispone che «Qualora un progetto di\nimpianto ricada su un  areale  ricompreso  sia  nelle  aree  definite\nidonee, di cui all\u0027allegato F, sia nelle aree definite non idonee, di\ncui agli allegati A, B, C,  D  ed  E,  prevale  il  criterio  di  non\nidoneita\u0027». Sul punto, questo Tribunale (v. ordinanze nn. 598, 599  e\n600/2025, cit.) ha gia\u0027 osservato che tale  disposizione  risulta  di\ndubbia compatibilita\u0027 costituzionale sia in relazione  agli  articoli\n117, primo e terzo comma (non essendo  tale  criterio  di  prevalenza\nprevisto dalla legislazione statale, e determinando  esso  un  vulnus\nulteriore ai principi fissati dalla normativa euro-unitaria),  e  sia\nin relazione agli articoli 3, 9 e 97 della Costituzione. \n    8.  Conclusivamente,   per   tutto   quanto   esposto,   rilevata\nl\u0027improcedibilita\u0027 per sopravvenuta carenza d\u0027interesse  del  ricorso\nintroduttivo va ritenuta rilevante e non manifestamente infondata  la\nquestione  di  legittimita\u0027  costituzionale  prospettata  nei  motivi\naggiunti e concernente gli articoli 1, commi 2, 5, 6 e 7, nonche\u0027 gli\nallegati B e G della legge della Regione autonoma della  Sardegna  n.\n20/2024, per possibile violazione degli articoli 3, 9, 11, 41 e  117,\ncommi 1 e 3, della  Costituzione,  anche  in  relazione  ai  principi\nespressi  dalla  direttiva  (UE)  2018/2001,  come  modificata  dalla\ndirettiva (UE) 2023/2413, nonche\u0027 degli articoli 3 e  4  della  legge\ncostituzionale n. 3/1948. \n    8.1. E\u0027 riservata ogni ulteriore statuizione di merito  all\u0027esito\ndel giudizio costituzionale. \n    9. La decisione  sulle  spese  di  lite  e\u0027  parimenti  riservata\nall\u0027esito del giudizio di costituzionalita\u0027. \n\n \n                              P. Q. M. \n \n    Il Tribunale Amministrativo Regionale per  la  Sardegna  (Sezione\nPrima), non definitivamente pronunciando, cosi\u0027 dispone: \n      a) dichiara improcedibile il ricorso introduttivo; \n      b) dichiara  rilevante  e  non  manifestamente  infondata,  nei\ntermini e per le ragioni di  cui  in  motivazione,  la  questione  di\nlegittimita\u0027 costituzionale degli articoli 1, commi 2, 5, 6  e  7,  e\ndegli allegati B e  G,  della  legge  della  Regione  autonoma  della\nSardegna n. 20/2024, prospettata nei motivi  aggiunti,  per  asserita\nviolazione degli articoli 3, 9, 11, 41 e 117,  commi  1  e  3,  della\nCostituzione,  anche  in  relazione  ai  principi  risultanti   dalla\nDirettiva  (UE)  2018/2001,  come  modificata  dalla  Direttiva  (UE)\n2023/2413, e agli articoli  3  e  4  della  legge  costituzionale  n.\n3/1948; \n      c) sospende il giudizio e, ai sensi dell\u0027art. 23 della legge 11\nmarzo 1953, n. 87, dispone la  trasmissione  degli  atti  alla  Corte\ncostituzionale per la decisione sulla predetta questione; \n      d) dispone inoltre la comunicazione  della  presente  decisione\nalle parti in causa, nonche\u0027 la sua notificazione al Presidente della\nRegione  autonoma  della  Sardegna  e  al  Presidente  del  Consiglio\nregionale della Sardegna; \n      e) rinvia ogni ulteriore statuizione all\u0027esito della  decisione\ndella Corte costituzionale sulla questione sollevata; \n      f) spese riservate al definitivo. \n    Ordina che  la  presente  sentenza  sia  eseguita  dall\u0027autorita\u0027\namministrativa. \n    Cosi\u0027 deciso in Cagliari nella Camera di consiglio del giorno  10\ndicembre 2025 con l\u0027intervento dei magistrati: \n      Marco Buricelli, Presidente; \n      Gabriele Serra, Primo referendario; \n      Roberto Montixi, Primo referendario, estensore. \n \n                      Il Presidente: Buricelli \n \n \n                                                 L\u0027estensore: Montixi","elencoNorme":[{"id":"64045","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"lrsa","denominaz_legge":"legge della Regione autonoma Sardegna","data_legge":"05/12/2024","data_nir":"2024-12-05","numero_legge":"20","descrizionenesso":"","legge_articolo":"1","specificaz_art":"","comma":"2","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":""},{"id":"64046","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"lrsa","denominaz_legge":"legge della Regione autonoma 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