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al solo scopo di ritardare o impedire l\u0027esecuzione del respingimento o dell\u0027espulsione)] – Attribuzione della competenza giurisdizionale alla corte d’appello di cui all’art. 5-bis, del decreto-legge n. 13 del 2017, come convertito, [, e cioè alla corte d’appello di cui all’art. 5, comma 2, della legge n. 69 del 2005, nel cui distretto ha sede il questore che ha adottato il provvedimento oggetto di convalida], invece che alla sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea, istituita presso il tribunale distrettuale – Disposizioni transitorie concernenti l’applicazione della predetta disciplina procedurale decorsi trenta giorni dall’entrata in vigore della legge n. 187 del 2024 – Denunciata carenza dei presupposti di necessità e di urgenza legittimanti l’adozione della decretazione d’urgenza – Denunciata disomogeneità delle norme introdotte in fase di conversione – Irragionevolezza, sotto diversi profili, della sottrazione della competenza alla sezione specializzata nella trattazione delle questioni in tema di protezione internazionale – Introduzione di un sistema di riparto delle competenze incongruente – Deroga alla disciplina che attribuisce alla corte d’appello la giurisdizione nelle cause di appello delle sentenze pronunciate in primo grado dai tribunali in materia civile e penale – Vanificazione della specializzazione dell’organo giudicante e incidenza sul principio del giusto processo – Denunciata irragionevole assimilazione dei provvedimenti questorili di trattenimento e proroga dei richiedenti protezione internazionale con i procedimenti di convalida degli arresti eseguiti dalla polizia giudiziaria in esecuzione dei mandati di arresto europei – Denunciato rischio di interferenze tra i vari procedimenti giudiziari di tutela afferenti alla stessa materia e allo stesso soggetto – Denunciata scissione tra il giudice competente a giudicare nel merito i provvedimenti relativi al riconoscimento del diritto di asilo e il giudice competente a giudicare la legittimità dei trattenimenti disposti nell’ambito delle medesime procedure di riconoscimento di tale diritto – Disparità di trattamento tra il cittadino comunitario e quello extracomunitario – Irragionevole attribuzione alla competenza della Corte di cassazione penale, per i motivi di cui all’art. 606 cod. proc. pen., tanto dei provvedimenti di convalida emessi dalla corte d’appello penale in relazione ai richiedenti protezione internazionale, quanto quelli di convalida finalizzati all’espulsione, emessi dal giudice di pace – Denunciata incertezza sulla competenza in relazione ai procedimenti di “riesame” dei provvedimenti sulle convalide e sulle proroghe.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e- Decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, nella legge 9 dicembre 2024, n. 187, artt. 16 (, comma 1, lettere a) e b), rispettivamente la prima sostitutiva dell’art. 3, comma 1, lettera c) del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, nella legge 13 aprile 2017, n. 46, e la seconda aggiuntiva dell’art. 5-bis nel medesimo decreto-legge n. 13 del 2017, come convertito), 17, 18 (, comma 1, lettera a), numeri 1), 2) e 3), rispettivamente il primo modificativo del comma 5, il secondo introduttivo del comma 5-bis e il terzo modificativo del comma 8 dell’art. 6 del d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142; e comma 1, lettera b), modificativa dell’ultimo periodo del comma 6 dell’art. 14 del medesimo d.lgs. n. 142 del 2015), 18-bis (, comma 1, lettera a), modificativa dell’art. 10-ter, comma 3, quarto periodo, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), il primo modificativo del primo periodo e il secondo aggiuntivo di un periodo, dopo il secondo, al comma 6 dell’art. 14 del medesimo d.lgs. n. 286 del 1998), e 19; decreto-legge 17 febbraio 2017, n.13, convertito, con modificazioni, nella legge 13 aprile 2017, n. 46, art. 5-bis.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e- Costituzione, artt. 3, 72, primo comma, 77, secondo comma, e 111, in particolare primo comma.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e\u0026nbsp;\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003eStraniero – Immigrazione – Accoglienza dei richiedenti protezione internazionale – Trattenimento, disposto dal questore, del richiedente presso un centro di permanenza per i rimpatri (CPR) – Denunciata omessa disciplina dei modi di trattenimento degli stranieri richiedenti protezione internazionale – Denunciato omesso riconoscimento al giudice competente alla convalida di disporre misure alternative e di revocare d’ufficio la misura, se ne vengono meno i presupposti o sono decorsi i termini di durata – Violazione della riserva di legge in riferimento ai modi di limitazione della libertà personale – Denunciata individuazione delle modalità di esecuzione della misura limitativa della libertà personale con atto regolamentare che consente un ampio margine discrezionale all’autorità amministrativa – Denunciata carenza di un controllo giurisdizionale pieno sulla legittimità della misura restrittiva della libertà personale durante la sua effettiva esecuzione e per il corso della stessa.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e- Decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, artt. 6 e 7; decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, richiamato dall’art. 6 del d.lgs. n. 142 del 2015.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e- Costituzione, art. 13, e, in particolare, secondo comma.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e\u0026nbsp;\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003eStraniero – Immigrazione – Accoglienza dei richiedenti protezione internazionale – Trattenimento, disposto dal questore, del richiedente presso un centro di permanenza per i rimpatri (CPR) – Procedimenti aventi ad oggetto la convalida del provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento del richiedente protezione internazionale – Disposizioni processuali – Disposizioni a garanzia di un accesso effettivo alla difesa e sulla partecipazione del pubblico ministero all’udienza di convalida – Omessa previsione – Denunciata carenza di previsioni, sia prima dell’udienza che in esito alla stessa, a tutela di un pieno, effettivo e immediato accesso alla difesa, di fiducia o d’ufficio, nonché a garanzia della partecipazione del pubblico ministero – Lesione del diritto di difesa - Contrasto con i principi del giusto processo e del contraddittorio.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e- Decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, art. 6; decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, in particolare comma 4, richiamato dall’art. 6 del d.lgs. n. 142 del 2015.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e- Costituzione, artt. 24 e 111.\u003c/p\u003e","prima_parte":"Questura di Brindisi","prima_controparte":"A. S.","altre_parti":"","testo_atto":"N. 126 ORDINANZA (Atto di promovimento) 04 giugno 2025\n\r\nOrdinanza del 4 giugno 2025 della Corte d\u0027appello di Lecce nel\nprocedimento civile promosso dalla Questura di Brindisi contro A. S.. \n \nStraniero - Immigrazione - Procedimenti aventi ad oggetto la\n convalida del provvedimento con il quale il questore dispone il\n trattenimento o la proroga del trattenimento del richiedente\n protezione internazionale, adottato a norma degli artt. 6, 6-bis e\n 6-ter del d.lgs. n. 142 del 2015, e dell\u0027art. 10-ter, comma 3,\n quarto periodo, del d.lgs. n. 286 del 1998, nonche\u0027 per la\n convalida delle misure adottate ai sensi dell\u0027art. 14, comma 6, del\n citato d.lgs. n. 142 del 2015 [nel caso di specie: proroga del\n trattenimento del richiedente protezione internazionale disposto a\n norma dell\u0027art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 142 del 2015 (sussistenza\n di fondati motivi per ritenere che la domanda e\u0027 stata presentata\n al solo scopo di ritardare o impedire l\u0027esecuzione del\n respingimento o dell\u0027espulsione)] - Attribuzione della competenza\n giurisdizionale alla corte d\u0027appello di cui all\u0027art. 5-bis del\n decreto-legge n. 13 del 2017, come convertito, [ e cioe\u0027 alla corte\n d\u0027appello di cui all\u0027art. 5, comma 2, della legge n. 69 del 2005,\n nel cui distretto ha sede il questore che ha adottato il\n provvedimento oggetto di convalida], invece che alla sezione\n specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale\n e libera circolazione dei cittadini dell\u0027Unione europea, istituita\n presso il tribunale distrettuale - Disposizioni transitorie\n concernenti l\u0027applicazione della predetta disciplina procedurale\n decorsi trenta giorni dall\u0027entrata in vigore della legge n. 187 del\n 2024. \nStraniero - Immigrazione - Accoglienza dei richiedenti protezione\n internazionale - Trattenimento, disposto dal questore, del\n richiedente presso un centro di permanenza per i rimpatri (CPR) -\n Denunciata omessa disciplina dei modi di trattenimento degli\n stranieri richiedenti protezione internazionale - Denunciato omesso\n riconoscimento al giudice competente alla convalida di disporre\n misure alternative e di revocare d\u0027ufficio la misura, se ne vengono\n meno i presupposti o sono decorsi i termini di durata. \nStraniero - Immigrazione - Accoglienza dei richiedenti protezione\n internazionale - Trattenimento, disposto dal questore, del\n richiedente presso un centro di permanenza per i rimpatri (CPR) -\n Procedimenti aventi ad oggetto la convalida del provvedimento con\n il quale il questore dispone il trattenimento o la proroga del\n trattenimento del richiedente protezione internazionale -\n Disposizioni processuali - Disposizioni a garanzia di un accesso\n effettivo alla difesa e sulla partecipazione del pubblico ministero\n all\u0027udienza di convalida - Omessa previsione. \n- Decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145 (Disposizioni urgenti in\n materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e\n assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi\n migratori e di protezione internazionale, nonche\u0027 dei relativi\n procedimenti giurisdizionali), convertito, con modificazioni, nella\n legge 9 dicembre 2024, n. 187, artt. 16, 17, 18, 18-bis, e 19;\n decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13 (Disposizioni urgenti per\n l\u0027accelerazione dei procedimenti in materia di protezione\n internazionale, nonche\u0027 per il contrasto dell\u0027immigrazione\n illegale), convertito, con modificazioni, nella legge 13 aprile\n 2017, n. 46, art. 5-bis; decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142\n (Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative\n all\u0027accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonche\u0027\n della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del\n riconoscimento e della revoca dello status di protezione\n internazionale), artt. 6 e 7; decreto legislativo 25 luglio 1998,\n n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina\n dell\u0027immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), art.\n 14. \n\n\r\n(GU n. 27 del 02-07-2025)\n\r\n \n CORTE DI APPELLO DI LECCE \n \n Consigliere, dott.ssa Antonia Martalo\u0027, letti gli atti del\nprocedimento in epigrafe indicato per la proroga del trattenimento ex\nart. 6, decreto legislativo n. 142/2015 disposto dal Questore d\nBrindisi nei confronti di: \n S. A., nato in il , trattenuto presso il CPR di Brindisi\nRestinco, sentite le parti e sciogliendo la riserva assunta\nall\u0027odierna udienza, \n \n Osserva \n \n1. Premessa e svolgimento del procedimento. \n In data la Questura di Brindisi disponeva il trattenimento di S.\nA. di fiducia dall\u0027avv. Bartolo Gagliani del foro di Brindisi, presso\nil centro di Permanenza per i rimpatri di Brindisi - Restinco, ai\nsensi dell\u0027art. 6, comma 3 del decreto legislativo n. 142/2014. \n Detto trattenimento veniva convalidato dalla Corte di Appello di\nLecce in data 9 aprile 2025, a seguito di udienza in pari data.\nL\u0027iter della sua richiesta di protezione internazionale e\u0027 ancora in\ncorso. In ragione di cio\u0027 con l\u0027odierna istanza il Questore di\nBrindisi chiedeva una proroga del trattenimento per ulteriori giorni\nsessanta. \n All\u0027odierna udienza, sentito il trattenuto, il suo difensore,\nnonche\u0027 il rappresentante della Questura di Brindisi, ritenuta la\npropria competenza, questo Consigliere riservava la decisione nei\ntermini di legge. \n Risulta dagli atti che: \n il trattenimento sia stato disposto ai sensi dell\u0027art. 6,\ncomma 3, decreto legislativo n. 142/2015 per pretestuosita\u0027 della\ndomanda di protezione internazionale; \n nei confronti di S. A., il Questore di Pistoia ha adottato e\nnotificato in data il trattenimento presso il CPR di Brindisi, ai\nsensi dell\u0027art. 14, comma T decreto legislativo n. 286/1998 e detto\ntrattenimento e\u0027 stato convalidato dal giudice di pace di Brindisi in\ndata 21 marzo 2025; \n in data , il predetto ha manifestato la volonta\u0027 di chiedere\nla protezione internazionale, pur essendo in Italia dal 12 agosto\n2023, il predetto non aveva in precedenza depositato domanda di\nprotezione internazionale. \n All\u0027odierna udienza il difensore si riportava alla memoria\ndepositata in atti e chiedeva rigettarsi la richiesta di proroga e\nsollevarsi questione di legittimita\u0027 costituzionale delle nome che\nregolano la materia. \n Va, preliminarmente, osservato che deve essere proposta questione\ndi legittimita\u0027 costituzionale, con sospensione del giudizio,\ndubitandosi della legittimita\u0027 costituzionale delle norme che\ndisciplinano: \n competenza, presupposti e condizioni del potere di convalida\ne di proroga del trattenimento dei richiedenti protezione\ninternazionale da parte della Corte di Appello, in contrasto con gli\narticoli 77, 72, 111 della Costituzione, nonche\u0027 per la manifesta\nirragionevolezza e contrasto con l\u0027art. 3 della Costituzione; \n il trattenimento dei richiedenti protezione internazionale\nsenza il rispetto della riserva di legge di cui all\u0027art. 13 della\nCostituzione, oltre che per la disciplina dei casi, anche in\nriferimento ai modi di limitazione della liberta\u0027 personale; \n lo svolgimento dell\u0027udienza di convalida e del procedimento\nsenza adeguato rispetto del diritto di difesa e dei principi del\ngiusto processo, in contrasto con gli articoli 3, 24 e 111 della\nCostituzione. \n Deve al riguardo rilevarsi che la sussistenza di termini\nperentori per la convalida e la proroga non e\u0027 di ostacolo alla\nproposizione della questione di legittimita\u0027 costituzionale,\nancorche\u0027 la conseguente sospensione riguardi il procedimento e non\npossa riferirsi anche al termine perentorio per la decisione sulla\nconvalida/proroga (si veda, con riguardo a questione di legittimita\u0027\ncostituzionale sollevata nell\u0027ambito di un procedimento di riesame ai\nsensi dell\u0027art. 309 c.p.p., Cassazione pen. sez. F., 11 agosto 2015,\nn. 34889). \n Si intende sottoporre a scrutinio di costituzionalita\u0027 il nuovo\nsistema normativo, frutto di decretazione di urgenza, che stabilisce\nla competenza della Corte di Appello in ordine alla convalida dei\nprovvedimenti che dispongono o prorogano i trattenimenti dei\ncittadini extracomunitari richiedenti protezione internazionale, di\ncui si contesta l\u0027assenza di giustificazione circa i presupposti\ndella decretazione di urgenza e la ragionevolezza ed organicita\u0027,\nnonche\u0027 le norme di legge che prevedono, in caso di convalida e/o\nproroga dei trattenimenti, la misura privativa della liberta\u0027\npersonale senza il rispetto della riserva di legge anche in relazione\nai modi di esecuzione di tale misura, ed infine le norme che\nriguardano il procedimento e l\u0027udienza di convalida e che non sono\nrispettose dei diritti di difesa e del giusto processo. \n2. La ricostruzione del quadro normativo di riferimento applicabile\nnel presente procedimento e la rilevanza della questione \n Il decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, pubblicato nella\nGazzetta Ufficiale dell\u002711 ottobre 2024 - Serie generale - n. 239,\nrecante «Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di\nlavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di\ncaporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione\ninternazionale, nonche\u0027 dei relativi procedimenti giurisdizionali»,\nal capo IV, ha introdotto alcune disposizioni processuali (articoli\n16, 17 e 18). \n In particolare, l\u0027art. 16, rubricato «Modifiche al decreto-legge\n17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge\n13 aprile 2017, n. 46», modificando gli articoli 2 e 3, comma 4,\ndecreto-legge n. 13/2017, convertito con modifiche dalla legge n.\n46/2017, ha introdotto il reclamo dinanzi alla Corte di Appello\navverso i provvedimenti adottati dalle Sezioni specializzate, ai\nsensi dell\u0027art. 35-bis, decreto legislativo n. 25/2008, e quelli\naventi ad oggetto l\u0027impugnazione dei provvedimenti adottati\ndall\u0027autorita\u0027 preposta alla determinazione dello Stato competente\nall\u0027esame della domanda di protezione internazionale (art. 16, comma\n1, lettera b). Aveva, poi, previsto che i giudici di appello chiamati\na comporre i collegi di reclamo avrebbero dovuto curare la propria\nformazione almeno annuale nella materia della protezione\ninternazionale. \n L\u0027art. 17 ha apportato modifiche al decreto legislativo n.\n25/2008 e l\u0027art. 18 ha a sua volta apportato modifiche al decreto\nlegislativo n. 150/2011. \n Ai sensi dell\u0027art. 19, del decreto-legge n. 145/2024 le\ndisposizioni di cui al capo IV si applicavano ai ricorsi presentati\nai sensi dell\u0027art. 35 e dell\u0027art. 3, comma 3-bis, del decreto\nlegislativo n. 25/2008, decorsi trenta giorni dalla data di entrata\nin vigore della legge di conversione del decreto stesso. \n Il decreto-legge n. 145/2024 e\u0027 stato convertito con\nmodificazioni dalla legge 9 dicembre 2024 187, pubblicata nella\nGazzetta Ufficiale del 10 dicembre 2024 - Serie generale - n. 289. \n In particolare, in sede di conversione, l\u0027art. 16 del\ndecreto-legge n. 145/2024 e\u0027 stato modificato dalla legge n.\n187/2024. \n Innanzitutto, e\u0027 stata modificata la rubrica dell\u0027articolo\n(«Modifica all\u0027art. 3 e introduzione dell\u0027art. 5-bis del\ndecreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni,\ndalla legge 13 aprile 2017, n. 46»). Quindi, con l\u0027art. 16 citato,\nattraverso la modifica dell\u0027art. 3, comma 1, lettera d) decreto-legge\nn. 13/2017, convertito con modifiche dalla legge n. 46/2017 e\nl\u0027introduzione dell\u0027art. 5-bis nel decreto-legge n. 13/2017,\nconvertito, con modifiche, dalla legge n. 46/2017, e\u0027 stata sottratta\nalle Sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione\ninternazionale e libera circolazione dei cittadini dell\u0027Unione\neuropea, istituite presso i Tribunali distrettuali, la competenza per\ni procedimenti aventi ad oggetto la convalida del provvedimento con\nil quale il Questore dispone il trattenimento o la proroga del\ntrattenimento del richiedente protezione internazionale, adottato a\nnorma degli articoli 6, 6-bis, 6-ter del decreto legislativo n.\n142/2015, e dall\u0027art. 10-ter, comma 3, quarto periodo, del decreto\nlegislativo n. 286/1998, nonche\u0027 per la convalida delle misure\nadottate ai sensi dell\u0027art. 14, comma 6, del decreto legislativo n.\n142/2015, che e\u0027 stata, invece, attribuita alle Corti di Appello di\ncui all\u0027art. 5, comma 2, della legge n. 69/2005, nel cui distretto ha\nsede il Questore che ha adottato il provvedimento oggetto di\nconvalida, che giudicano, peraltro, in composizione monocratica. \n L\u0027art. 18 del decreto-legge n. 145/2024 ha pure subito rilevanti\nmodifiche, a cominciare dalla rubrica («Modifiche al decreto\nlegislativo 18 agosto 2015, n. 142»). Nel dettaglio, e\u0027 stato\nmodificato l\u0027art. 6, comma 5, del decreto legislativo n. 142/2015 per\nadattarlo alla nuova competenza attribuita alla Corte di Appello. E\u0027\nprevisto (primo periodo) che il provvedimento con il quale il\nQuestore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento e\u0027\nadottato per iscritto, e\u0027 corredato di motivazione e reca\nl\u0027indicazione che il richiedente ha facolta\u0027 di presentare memorie o\ndeduzioni personalmente o a mezzo di difensore. Il provvedimento e\u0027\ntrasmesso, senza ritardo, alla Corte di Appello di cui all\u0027art. 5-bis\ndel decreto-legge n. 13/2017, convertito, con modifiche, dalla legge\nn. 46/2017. \n All\u0027ultimo periodo dell\u0027art. 6, comma 5, del decreto legislativo\nn. 142/2015 le parole «al tribunale sede della sezione specializzata\nin materia di immigrazione, protezione internazionale e libera\ncircolazione dei cittadini dell\u0027Unione europea» sono sostituite dalle\nseguenti: «alla corte d\u0027appello competente». Dopo il comma 5,\ndell\u0027art. 6, del decreto legislativo n. 142/2015 e\u0027 stato inserito il\ncomma 5-bis che prevede che contro i provvedimenti adottati ai sensi\ndel comma 5 e\u0027 ammesso ricorso per cassazione ai sensi dell\u0027art. 14,\ncomma 6, del decreto legislativo n. 286/1998. Al comma 8, dell\u0027art.\n6, decreto legislativo n. 142/2015 le parole «del tribunale in\ncomposizione monocratica» sono sostituite dalle seguenti: «della\ncorte d\u0027appello». All\u0027art. 14, comma 6, ultimo periodo, del decreto\nlegislativo n. 142/2015 le parole «il tribunale sede della sezione\nspecializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e\nlibera circolazione dei cittadini dell\u0027Unione europea» sono\nsostituite dalle seguenti: «la corte d\u0027appello». \n Inoltre, la legge n. 187/2024, di conversione del decreto-legge\nn. 145/2024, ha inserito l\u0027art. 18-bis, rubricato «modifiche agli\narticoli 10-ter e 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25\nluglio 1998, n. 286» che prevede che all\u0027art. 10-ter, comma 3, quarto\nperiodo, del decreto legislativo n. 286/1998, le parole «il Tribunale\nsede della sezione specializzata in materia di immigrazione,\nprotezione internazionale e libera circolazione dei cittadini\ndell\u0027Unione europea» sono sostituite dalle seguenti: «la corte\nd\u0027appello»; inoltre, prevede all\u0027art. 14, comma 6, decreto\nlegislativo n. 286/1998, al primo periodo l\u0027aggiunta, in fine, delle\nseguenti parole: «, entro cinque giorni dalla comunicazione, solo per\ni motivi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell\u0027art. 606\ndel codice di procedura penale», e dopo il secondo periodo l\u0027aggiunta\ndel seguente periodo: «Si osservano, in quanto compatibili, le\ndisposizioni dell\u0027art. 22, comma 5-bis, secondo e quarto periodo,\ndella legge 22 aprile 2005, n. 69». \n Infine, l\u0027art. 19 del decreto-legge n. 145/2024 e\u0027 stato\nmodificato nel senso che sono state soppresse le parole «ai ricorsi\npresentati ai sensi dell\u0027art. 35 e dell\u0027articolo, comma 3-bis, del\ndecreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25». \n In definitiva, con la legge n. 187/2024, di conversione del\ndecreto-legge n. 145/2024, il legislatore ha realizzato una\nvariazione di non poco momento in punto di attribuzione della\ncompetenza giurisdizionale in tema di procedimenti aventi ad oggetto\nla convalida del provvedimento con il quale il Questore dispone il\ntrattenimento o la proroga del trattenimento del cittadino\nextracomunitario richiedente protezione internazionale, adottato a\nnorma degli articoli 6, 6-bis, 6-ter del decreto legislativo n.\n142/2015, e dall\u0027art. 10-ter, comma 3, quarto periodo, del decreto\nlegislativo n. 286/1998, nonche\u0027 per la convalida delle misure\nadottate ai sensi dell\u0027art. 14, comma 6, del decreto legislativo n.\n142/2015, che e\u0027 stata sottratta alle Sezioni specializzate in\nmateria di immigrazione, protezione internazionale e libera\ncircolazione dei cittadini dell\u0027Unione europea, istituite presso i\nTribunali, per essere attribuita alle Corti di Appello di cui\nall\u0027art. 5, comma 2, della legge n. 69/2005, nel cui distretto ha\nsede il Questore che ha adottato il provvedimento oggetto di\nconvalida, che giudicano, peraltro, in composizione monocratica. Il\nrelativo provvedimento e\u0027 impugnabile con ricorso per cassazione ai\nsensi dell\u0027art. 14, comma 6, decreto legislativo n. 286/1998, e,\nquindi, il ricorso, che non sospende il provvedimento, e\u0027 proponibile\nentro cinque giorni dalla comunicazione, solo per i motivi di cui\nalle lettera a), b) e c) dell\u0027art. 606 del codice di procedura penale\ne si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni dell\u0027art. 22,\ncomma 5-bis, secondo e quarto periodo, della legge n. 69/2005. \n Peraltro, la competenza cosi\u0027 determinata ha avuto efficacia\ndecorsi trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale\ndella legge n. 187/2024 di conversione del decreto-legge n. 145/2024\n(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 10 dicembre 2024) per\neffetto dell\u0027art. 19 del decreto-legge n. 145/2024, come modificato\ndalla legge n. 187/2024. \n E non e\u0027 piu\u0027 previsto un obbligo in capo ai Consiglieri di\nappello di curare la propria formazione annuale nella materia della\nprotezione internazionale. \n Secondo l\u0027interpretazione fatta propria sia dall\u0027Ufficio del\nMassimario della Corte di cassazione (vedi relazione n. 1/2025) che\ndalla Corte di legittimita\u0027 (Corte di cassazione I Sez. pen. 24\ngennaio 2025, n. 2967 e successive conformi), il legislatore ha\nattribuito alle Sezioni penali della Corte di appello la competenza\nin materia di convalida dei trattenimenti dei richiedenti protezione\ninternazionale, oltre che alle Sezioni penali della Corte di\nlegittimita\u0027 il ricorso ai sensi dell\u0027art. 606 del c.p.p. avverso i\nprovvedimenti della Corte di Appello. \n Secondo quanto rilevato dalla Corte di cassazione, la lettura\npiu\u0027 coerente con il dato testuale e\u0027 quella che la competenza sia\nstata attribuita alla Corte di Appello e alla Corte di cassazione\npenali, atteso il riferimento sia alla legge n. 29/05, relativa al\nmandato di arresto europeo e alle procedure di consegna, sia all\u0027art.\n606 del codice di procedura penale. \n Giova rappresentare che, con sentenza n. 39 del 2025, la Corte\ncostituzionale ha gia\u0027 dichiarato l\u0027illegittimita\u0027 costituzionale\ndell\u0027art. 14, comma 6, decreto legislativo n. 286/1998, come\nmodificato dall\u0027art. 18-bis, comma 1, lettera b), numero 2) del\ndecreto-legge n. 145/2024, convertito con modifiche dalla legge n.\n187/2024, richiamato dall\u0027art. 6, comma 5-bis, decreto legislativo n.\n142/2015, come introdotto dall\u0027art. 18, comma 1, lettera a), numero\n2), del decreto-legge n. 145/2024, convertito con modifiche dalla\nlegge n. 187/2024, nella parte in cui, al terzo periodo, rinvia\nall\u0027art. 22, comma 5-bis, quarto periodo, della legge n. 69/2005,\nanziche\u0027 ai commi 3 e 4 di quest\u0027ultimo articolo. \n Invero, al fine di assicurare l\u0027effettivita\u0027 del contraddittorio\nnel giudizio di legittimita\u0027 relativo ai procedimenti di impugnazione\ndei decreti di convalida dei provvedimenti di trattenimento o della\nproroga del trattenimento adottati a norma degli articoli 6, 6-bis,\n6-ter del d. lgs. n. 142/2015, e dall\u0027art. 10-ter, comma 3, quarto\nperiodo, del decreto legislativo n. 286/1998, nonche\u0027 per la\nconvalida delle misure adottate ai sensi dell\u0027art. 14, comma 6, del\ndecreto legislativo n. 142/2015, la Corte costituzionale ha inteso\nintervenire nei sensi di cui al su esposto dispositivo. \n Per effetto dell\u0027intervento «sostitutorio», il processo di\ncassazione sui decreti di convalida e di proroga del trattenimento\ndella persona straniera - emessi dal giudice di pace, ai sensi\ndell\u0027art. 14 del decreto legislativo n. 286/1998, o dalla Corte di\nAppello in composizione monocratica, ai sensi dell\u0027art. 6 del decreto\nlegislativo n. 142/2015 - si articola nei seguenti termini: il\ngiudizio e\u0027 instaurato con ricorso proponibile entro cinque giorni\ndalla comunicazione, per i motivi di cui alle lettera a), b) e c)\ndell\u0027art. 606 del c.p.p.; il ricorso, che non sospende l\u0027esecuzione\ndella misura, e\u0027 presentato nella cancelleria della Corte di Appello\nche ha emesso il provvedimento, la quale lo trasmette alla Corte di\ncassazione, con precedenza assoluta su ogni altro affare e comunque\nentro il giorno successivo, unitamente al provvedimento impugnato e\nagli atti del procedimento; la Corte di cassazione decide con\nsentenza entro dieci giorni dalla ricezione degli atti nelle forme di\ncui all\u0027art. 127 del codice di procedura penale e, quindi, in\nun\u0027adunanza camerale nella quale sono sentiti, se compaiono, il\npubblico ministero e il difensore; l\u0027avviso alle parti deve essere\nnotificato o comunicato almeno tre giorni prima dell\u0027udienza e la\ndecisione e\u0027 depositata a conclusione dell\u0027udienza con la contestuale\nmotivazione; qualora la redazione della motivazione non risulti\npossibile, la Corte di cassazione provvede al deposito della\nmotivazione non oltre il secondo giorno dalla pronuncia. \n L\u0027intervento normativo di urgenza, che ha portato\nall\u0027attribuzione della competenza per i procedimenti aventi ad\noggetto la convalida del provvedimento con il quale il Questore\ndispone il trattenimento o la proroga del trattenimento dello\nstraniero extracomunitario richiedente protezione internazionale alle\nCorti di Appello, individuate ai sensi dell\u0027art. 5-bis del\ndecreto-legge n. 13/2027, convertito con modifiche dalla legge n.\n46/2017, che giudicano, fra l\u0027altro, in composizione monocratica,\nrisulta di dubbia costituzionalita\u0027 e ha portato ad un sistema\nnormativo di manifesta irragionevolezza, tenuto conto\ndell\u0027inesistenza di una plausibile motivazione a sostegno dello\nstesso, tale da rendere intellegibili le ragioni e gli scopi\nperseguiti dal legislatore, e della frammentazione e sovrapposizione\ndei diversi giudici che si occupano della condizione di uno stesso\nsoggetto straniero. \n Infatti, non appaiono intellegibili e congruenti con il sistema\nnormativo nel suo complesso e con i principi costituzionali le\nragioni poste a fondamento della sottrazione alla competenza delle\nSezioni specializzate dei Tribunali distrettuali dei procedimenti -\nquelli appunto sulle convalide dei trattenimenti dei richiedenti\nasilo - tipicamente assegnati ai giudici civili di primo grado\nspecializzati, e il loro affidamento, per saltum, ad un organo\ngiudiziario di secondo grado quali le Corti di Appello. \n L\u0027attribuzione della competenza alle Sezioni penali della Corte\ndi Appello desta ulteriori perplessita\u0027, poiche\u0027 le decisioni sui\ntrattenimenti dei richiedenti asilo si inseriscono nel quadro di una\nprocedura amministrativa originata dalla mera formulazione di una\ndomanda di asilo, secondo le regole del diritto costituzionale,\neuropeo e nazionale di recepimento di quest\u0027ultimo; i provvedimenti\ndisposti dal Questore e le relative proroghe non sono legati alla\ncommissione di reati, ma rispondono alle diverse esigenze di cui agli\narticoli 6, 6-bis, 6-ter, decreto legislativo n. 142/2015, 10-ter,\ncomma 3, d. lgs. n. 286/1998 e 14, comma 6, decreto legislativo n.\n142/2015; la decisione sul trattenimento ha natura\nincidentale/cautelare nell\u0027ambito del complesso procedimento di\nriconoscimento della protezione internazionale; e, per tale ragione,\nessa e\u0027 stata da sempre attribuita alla competenza dei medesimi\ngiudici che sono chiamati a decidere nel merito in ordine alla\nsussistenza o meno del diritto alla protezione, tanto in via\ncautelare (istanze di sospensiva) quanto in via definitiva; la comune\nappartenenza di ciascuno di tali profili (trattenimenti, sospensive,\nmerito) alla complessa materia della protezione internazionale ha,\nsino ad oggi, indotto il legislatore a ritenere necessaria\nl\u0027individuazione di un giudice specializzato, tabellarmente\npre-definito, dotato di specifiche competenze e soggetto a stringenti\nobblighi formativi. \n L\u0027intervento legislativo ha inciso sul carattere unitario e\ninscindibile delle questioni attinenti al diritto di asilo e delle\nrelative procedure, operando una sorta di assimilazione tra alcune\nipotesi di trattenimento degli stranieri - gli extracomunitari\nrichiedenti protezione - e le convalide degli arresti eseguiti in\nesecuzione di una sentenza straniera esecutiva di condanna, di un\nprovvedimento cautelare o di qualsiasi altra decisione giudiziaria\nesecutiva che abbia la stessa forza; assimiliazione che non vi puo\u0027\nessere, riguardando le convalide dei provvedimenti di trattenimento o\ndi proroga dei trattenimenti, appunto, convalide di provvedimenti\namministrativi, che non hanno accertato la commissione di\nfatti-reato. \n Si e\u0027, inoltre, operata una scissione tra il giudice competente a\ngiudicare nel merito i provvedimenti relativi al riconoscimento del\ndiritto di asilo (le Sezioni specializzate dei Tribunali\ndistrettuali) e il giudice competente a giudicare sulla legittimita\u0027\ndei trattenimenti disposti nell\u0027ambito delle medesime procedure di\nriconoscimento di tale diritto, oltretutto vanificando l\u0027esigenza di\nspecializzazione dei giudici. \n E\u0027 rilevante, pertanto, nel presente giudizio di convalida di un\ntrattenimento ex art. 6, comma 3, decreto legislativo n. 142/2015, la\nquestione della conformita\u0027 di tale sistema normativo, conseguente\nalle modifiche apportate dagli articoli 16, 18, 18-bis e 19 del\ndecreto-legge n. 145/2024, convertito con modifiche dalla legge n.\n187/2024, in primis, rispetto agli art. 77, comma 2 e 72, comma 1 e 3\ndella Costituzione; quindi, anche in riferimento all\u0027art. 13 della\nCostituzione, nonche\u0027 agli articoli 24 e 111 della Costituzione. \n La rilevanza delle questioni e\u0027 determinata, secondo la\ngiurisprudenza della Corte costituzionale, dalla necessita\u0027 di fare\napplicazione nel giudizio della disposizione censurata. (sentenza\nCorte costituzionale n. 116 del 2024 e precedenti ivi citati). \n Nel caso di specie, e\u0027 indubitabile che questo giudice debba fare\napplicazione della norma dell\u0027art. 5-bis del decreto-legge 17\nfebbraio 2017, convertito con modificazione dalla legge n. 40/2017,\nnorma aggiunta dall\u0027art. 16, comma 1, lettera b) del decreto-legge 11\nottobre 2024, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 9\ndicembre 2024, n. 187, disposizione censurata che stabilisce la sua\ncompetenza a decidere, poiche\u0027 «[l]a stessa instaurazione e\nsuccessiva celebrazione del giudizio avanti a una determinata\nautorita\u0027 giudiziaria, e non ad altra, costituisce momento integrante\ndell\u0027\"applicazione\" della disciplina della competenza nel caso\nconcreto» (sentenza Corte costituzionale n. 163 del 2024 e, in senso\nanalogo, sentenza n. 5 del 2025) \n Tanto basta a ritenere rilevanti le questioni sollevate in\nriferimento all\u0027art. 77, 72, 3 e 111 della Costituzione rispetto\nall\u0027attribuzione della competenza a decidere sulla convalida e\nproroga dei trattenimenti alla Corte di Appello in composizione\nmonocratica. \n E, parimenti, e\u0027 indubbio che questo Giudice deve fare\napplicazione di norme - art. 6 e 7 del decreto legislativo 18 agosto\n2015, n. 142, che, in caso di convalida, comportano l\u0027applicazione di\nuna misura incidente sulla liberta\u0027 personale, al di fuori delle\ngaranzie previste dall\u0027art. 13 della Costituzione, ed, in specie\ndella riserva di legge sia rispetto ai casi, che ai modi di qualsiasi\nrestrizione della liberta\u0027 personale e priva di una precisa\ndisciplina dei diritti dei trattenuti all\u0027interno del centro. \n Inoltre, in ossequio alle disposizioni dell\u0027art. 6, decreto-legge\nn. 142/2015 e 14 decreto-legislativo n. 286/98, questo Giudice e\u0027\nchiamato a svolgere il giudizio finalizzato alla decisione sulla\nconvalida/proroga senza un pieno contraddittorio, senza una adeguata\npossibilita\u0027 di accesso alla difesa tecnica, in funzione di un\neffettivo esercizio del diritto di difesa, senza la partecipazione\ndel Procuratore generale. \n Tanto basta a ritenere rilevanti le questioni sollevate in\nriferimento all\u0027art. 13 della Costituzione, nonche\u0027 agli artt. 3, 24\ne 111 della Costituzione. \n3. In punto di non manifesta infondatezza della questione. \n 3.1. Rispetto agli articoli 77, comma 2, 72, comma 1 e 3 della\nCostituzione \n Le disposizioni degli articoli 16, 17, 18 e 19 del decreto-legge\nn. 145/2024 sono state adottate in assenza dei quei casi straordinari\ndi necessita\u0027 e urgenza richiesti dall\u0027art. 77, comma 2 della\nCostituzione. \n Le modificazioni a tali disposizioni, introdotte in sede di\nconversione del decreto-legge, sono state apportate in violazione\ndell\u0027art. 77, comma 2 e dell\u0027art. 72, comma 1 della Costituzione. \n Come e\u0027 noto, per costante giurisprudenza della Corte\ncostituzionale (si veda Corte costituzionale n. 8/2022 e Corte\ncostituzionale n. 146/2024), la pre-esistenza di una situazione di\nfatto comportante la necessita\u0027 e l\u0027urgenza di provvedere tramite\nl\u0027utilizzazione di uno strumento eccezionale, quale il decreto-legge,\ncostituisce un requisito di validita\u0027 costituzionale dell\u0027adozione\ndel predetto atto, di modo che l\u0027eventuale evidente mancanza di quel\npresupposto configura tanto un vizio di legittimita\u0027 costituzionale\ndel decreto-legge, adottato al di fuori dell\u0027ambito delle\npossibilita\u0027 applicative costituzionalmente previste, quanto un vizio\nin procedendo della stessa legge di conversione. \n Pertanto, non esiste alcuna preclusione affinche\u0027 la Corte\ncostituzionale proceda all\u0027esame del decreto-legge e/o della legge di\nconversione sotto il profilo del rispetto dei requisiti di validita\u0027\ncostituzionale relativi alla preesistenza dei presupposti di\nnecessita\u0027 e urgenza, dal momento che il correlativo esame delle\nCamere in sede di conversione comporta una valutazione del tutto\ndiversa e, precisamente, di tipo prettamente politico sia con\nriguardo al contenuto della decisione, sia con riguardo agli effetti\ndella stessa. (Precedente: S. 29/1995 - mass. 21561). Il\ndecreto-legge - la cui adozione e\u0027 ipotesi eccezionale, subordinata\nal rispetto di condizioni precise - presenta, nel quadro delle fonti,\nnatura particolare come provvedimento provvisorio adottato in\npresenza di presupposti straordinari, destinato a operare per un arco\ndi tempo limitato, venendo a perdere la propria efficacia fin\ndall\u0027inizio in caso di mancata conversione in legge. \n Nel sindacato devoluto alla Corte costituzionale, un ruolo\ncruciale compete al requisito dell\u0027omogeneita\u0027, che si atteggia come\nuno degli indici idonei a rivelare la sussistenza (o, in sua assenza,\nil difetto) delle condizioni di validita\u0027 del provvedimento\ngovernativo. L\u0027omogeneita\u0027 non presuppone che il decreto-legge\nriguardi esclusivamente una determinata e circoscritta materia, ma\nche le sue disposizioni si ricolleghino ad una finalita\u0027 comune e\npresentino un\u0027intrinseca coerenza dal punto di vista funzionale e\nfinalistico. La evidente estraneita\u0027 della norma censurata rispetto\nalla materia disciplinata da altre disposizioni del decreto-legge in\ncui e\u0027 inserita assurge, pertanto, a indice sintomatico della\nmanifesta carenza del requisito della straordinarieta\u0027 del caso di\nnecessita\u0027 e di urgenza. (Precedenti. S. 151/2023 - mass. 45708; S.\n137/2018 - mass. 41383; S. 22/2012 - mass. 36070; S. 360/1996 - mass.\n22912; S. 161/1995 - mass. 21408). Quanto ai provvedimenti\ngovernativi a contenuto plurimo, le disposizioni, pur eterogenee dal\npunto di vista materiale, devono essere accomunate dall\u0027obiettivo e\ntendere tutte a una finalita\u0027 unitaria, pur se connotata da notevole\nlatitudine. Per contro, un decreto-legge che si apre a «norme\nintruse», estranee alla sua finalita\u0027, travalica i limiti imposti\nalla funzione normativa del Governo e sacrifica in modo\ncostituzionalmente intollerabile il ruolo attribuito al Parlamento\nnel procedimento legislativo. (Precedente: S. 244/2016 - mass.\n39155). \n L\u0027osservanza delle prescrizioni dell\u0027art. 77 della Costituzione\nimpone una intrinseca coerenza delle norme contenute nel\ndecreto-legge, o dal punto di vista oggettivo e materiale, o dal\npunto di vista funzionale e finalistico. L\u0027urgente necessita\u0027 del\nprovvedere puo\u0027 riguardare, cioe\u0027, una pluralita\u0027 di norme accomunate\no dalla natura unitaria delle fattispecie disciplinate, ovvero\ndall\u0027intento di fronteggiare una situazione straordinaria complessa e\nvariegata, che richiede interventi oggettivamente eterogenei, in\nquanto afferenti a materie diverse, ma indirizzati tutti all\u0027unico\nscopo di approntare urgentemente rimedi a tale situazione.\n(Precedente: S. 8/2022 - mass. 44472). \n Inoltre, l\u0027utilizzazione del decreto-legge - e l\u0027assunzione di\nresponsabilita\u0027 che ne consegue per il Governo secondo l\u0027art. 77\ndella Costituzione - non puo\u0027 essere sostenuta dall\u0027apodittica\nenunciazione dell\u0027esistenza delle ragioni di necessita\u0027 e di urgenza,\nne\u0027 puo\u0027 esaurirsi nella constatazione della ragionevolezza della\ndisciplina che e\u0027 stata introdotta (vedi sempre Corte costituzionale\nn. 171/2007 e n. 128/2008). \n Ed ancora, la Corte costituzionale ha piu\u0027 volte affermato che la\nlegge di conversione riveste i caratteri di una fonte funzionalizzata\ne specializzata, volta alla stabilizzazione del decreto-legge, con la\nconseguenza che non puo\u0027 aprirsi ad oggetti eterogenei rispetto a\nquelli in esso presenti, ma puo\u0027 solo contenere disposizioni coerenti\ncon quelle originarie dal punto di vista materiale o finalistico; e\ncio\u0027 essenzialmente per evitare che il relativo iter procedimentale\nsemplificato, previsto dai regolamenti parlamentari, possa essere\nsfruttato per scopi estranei a quelli che giustificano il\ndecreto-legge, a detrimento delle ordinarie dinamiche di confronto\nparlamentare di cui all\u0027art. 72, primo comma, della Costituzione, che\npermette una partecipazione parlamentare ben piu\u0027 efficace. \n Ne consegue il divieto, in sede di conversione, di alterare\nl\u0027omogeneita\u0027 di fondo della normativa urgente, quale risulta dal\ntesto originario, pena un vizio della legge di conversione in parte\nqua. (Precedenti: S. 113/2023 - mass. 45571; S. 6/2023 - mass. 45283;\nS. 245/2022 - mass. 45226; S. 8/2022 - mass. 44472; S. 210/2021 -\nmass. 44267; S. 226/2019 - mass. 41887; S. 145/2015 - mass. 38479; S.\n251/2014 - mass. 38159; S. 32/2014 - mass. 37669; S. 128/2008 - mass.\n32359; S. 171/2007 - mass. 31329; S. 29/1995 - mass. 21561). Non e\u0027\nconsentito l\u0027uso improprio e strumentale del decreto-legge, al fine\ndi evitare deviazioni dal sistema costituzionale delle fonti\nnormative e dalla centralita\u0027 che e\u0027 propria della legge ordinaria\n(Precedenti: S. 128/2008 - mass. 32359; S. 171/2007 - mass. 31330; S.\n29/1995 - mass. 21561). \n La coerenza delle disposizioni aggiunte in sede di conversione\nrispetto alla disciplina originaria del decreto-legge puo\u0027 essere\nvalutata sia dal punto di vista oggettivo e materiale, sia dal punto\ndi vista funzionale e finalistico (Precedenti: S. 30/2021 - mass.\n43627; S. 247/2019 - mass. 42854; S. 226/2019 - mass. 41886; S.\n181/2019 - mass. 42797; O. 204/2020 - mass. 42950; O. 93/2020 - mass.\n43421). \n Per accertare la correlazione tra la disposizione introdotta in\nfase di conversione e l\u0027originario decreto-legge, occorre tenere\nconto di molteplici indicatori, come la coerenza della norma rispetto\nal titolo del decreto e al suo preambolo, l\u0027omogeneita\u0027\ncontenutistica o funzionale della norma rispetto al complessivo\napparato normativo del decreto-legge, lo svolgimento dei lavori\npreparatori, il carattere ordinamentale o di riforma della norma\n(Precedenti: S. 186/2020 - mass. 43202; S. 149/2020 -mass. 43409; S.\n288/2019 - mass. 41900; S. 33/2019 - mass. 42327; S. 97/2019 - mass.\n42213; S. 137/2018 - mass. 41383; S. 99/2018 - mass. 41225; S. 5/2018\n- mass. 39686; S. 220/2013 - mass. 37319). \n Cio\u0027 detto, nel preambolo del decreto-legge n. 145/2024, non vi\ne\u0027 alcuna motivazione delle ragioni di necessita\u0027 e urgenza del\ndecreto-legge, specie con riguardo alle norme processuali contenute\nnel capo IV (si legge testualmente: «Considerata la straordinaria\nnecessita\u0027 e urgenza di adottare norme in materia di ingresso in\nItalia di lavoratori stranieri; Ritenuta la straordinaria necessita\u0027\ne urgenza di prevedere misure volte alla tutela dei lavoratori\nstranieri vittime dei reati di cui agli articoli 600, 601, 602, 603 e\n603-bis del codice penale e al contrasto del lavoro sommerso;\nRitenuta, altresi\u0027, la straordinaria necessita\u0027 e urgenza di adottare\ndisposizioni in materia di gestione dei flussi migratori»). \n Il decreto-legge aveva attribuito alla Corte di Appello la sola\ncompetenza in tema di impugnazione dei provvedimenti emanati dal\nTribunale specializzato nella materia della protezione\ninternazionale, attraverso il reclamo. Aveva, poi, previsto un\nobbligo per i giudici della Corte addetti alla trattazione del\nreclamo di formarsi attraverso la frequenza annuale di corsi di\nformazione nella materia della protezione internazionale. \n E tutto questo senza alcuna motivazione circa le ragioni\nstraordinarie di necessita\u0027 e urgenza e circa la omogeneita\u0027 e\ncoerenza funzionale e finalistica di tale disposizione processuale\nrispetto alla necessita\u0027 di adottare norme in materia di ingresso in\nItalia di lavoratori stranieri, misure volte alla tutela dei\nlavoratori stranieri vittime dei reati di cui agli articoli 600, 601,\n602, 603 e 603-bis del codice penale e al contrasto del lavoro\nsommerso, disposizioni in materia di gestione dei flussi migratori. \n Nel corso dei lavori parlamentari relativi al disegno di legge di\nconversone A.C. 2888, veniva presentato l\u0027emendamento n. 16.4\nproposto in I Commissione, in sede referente, alla Camera dei\ndeputati dalla relatrice, contenente le modifiche agli articoli 16,\n17, 18, nonche\u0027 l\u0027inserimento degli articoli 18-bis e 18-ter. Dalla\nlettura del bollettino delle Commissioni parlamentari, redatto in\nforma sintetica (e non stenografica), non emergono dichiarazioni\ndella relatrice tese a spiegare le ragioni poste a base\ndell\u0027emendamento n. 16.4. Risultano solamente le dichiarazioni di\nvoto contrarie dei parlamentari dell\u0027opposizione (interventi degli\nOn.li M.E. Boschi, R. Magi, F. Zaratti, L. Boldrini, S. Bonafe\u0027, G.\nCuperlo, A. Colucci, M. Mauri, E. Alifano, I. Carmina: cfr. XIX\nLegislatura, Camera dei deputati, I Commissione permanente,\nbollettino di mercoledi\u0027 20 novembre 2024, 32 e ss. e spec. 53 con\nl\u0027approvazione dell\u0027emendamento, pubblicato in allegato 2). Dal\nresoconto stenografico dell\u0027intervento nell\u0027Assemblea di Montecitorio\nemerge che la relatrice si limitava a riferire in aula solo che gli\narticoli 18, 18-bis e 18-ter, introdotti nel corso dell\u0027esame in sede\nreferente, recavano norme di coordinamento con la disposizione di cui\nall\u0027art. 16 del decreto-legge, che attribuiva alla Corte di Appello\nla competenza per la convalida dei provvedimenti di trattenimento e\nproroga del trattenimento del richiedente protezione internazionale\ndisposti dal Questore. \n La legge di conversione, dunque, ha eliminato il reclamo e,\nquindi, la competenza della Corte in sede di impugnazione dei\nprovvedimenti civili emessi dal Tribunale specializzato nella\nprotezione internazionale, ma ha attribuito alla Corte di Appello\ncompetente di cui all\u0027art. 5, comma 2 della legge n. 69/05 (che\ngiudica in composizione monocratica) la competenza in tema di\nconvalida dei provvedimenti questorili che dispongono il\ntrattenimento o la proroga dei trattenimenti degli stranieri\nextracomunitari richiedenti asilo, senza, peraltro, prevedere piu\u0027\nalcun obbligo di formazione dei giudici di appello nella materia\ndella protezione internazionale. \n Si e\u0027 inoltre stabilito che il relativo provvedimento della Corte\ndi Appello e\u0027 impugnabile con ricorso per cassazione entro cinque\ngiorni dalla comunicazione, solo per i motivi di cui alle lettera a),\nb) e c) dell\u0027art. 606 del codice di procedura penale e con\nl\u0027osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni dell\u0027art. 22,\ncomma 5-bis, secondo e quarto periodo, della legge n. 69/2005. \n Si e\u0027 dunque attribuita, senza alcuna motivazione, alla Corte di\nappello competente di cui all\u0027art. 5 comma 2 della legge n. 69/05,\novvero alla Corte di appello penale, la competenza a decidere sulle\nconvalide dei provvedimenti questorili che dispongono i trattenimenti\ne sulle relative proroghe, che certamente non sono procedimenti di\nimpugnazione e non presuppongono la commissione di alcun reato. \n I provvedimenti della Corte di Appello sono poi diventati\nimpugnabili secondo le norme dei ricorsi per cassazione in materia\npenale, mediante ricorso per esercizio di un potere riservato dalla\nlegge a organi legislativi o amministrativi ovvero non consentita ai\npubblici poteri (lett. a, art. 606 c.p.p.), inosservanza o erronea\napplicazione delle legge penale o di altre norme giuridiche di cui si\ndeve tener conto nell\u0027applicazione della legge penale (lett. b, art.\n606 c.p.p.), inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di\nnullita\u0027, inutilizzabilita\u0027 inammissibilita\u0027 o di decadenza (lett. c,\nart. 606 c.p.p.). \n Non vi e\u0027 alcuna omogeneita\u0027 e connessione tra tali disposizioni\ndella legge di conversione e la disposizione processuale del\ndecreto-legge, che prevedeva la competenza della Corte di Appello,\nchiaramente civile, per i giudizi di secondo grado avverso i\nprovvedimenti adottati dalle Sezioni specializzate, ai sensi\ndell\u0027art. 35-bis, decreto legislativo n. 25/2008, e quelli aventi ad\noggetto l\u0027impugnazione dei provvedimenti adottati dall\u0027autorita\u0027\npreposta alla determinazione dello Stato competente all\u0027esame della\ndomanda di protezione internazionale (art. 16, comma 1, lettera b). \n Dunque, l\u0027originaria previsione, che gia\u0027 non si fondava su\nalcuna ragione esplicita di straordinaria urgenza e necessita\u0027, e\u0027\nstata stravolta in sede di conversione del decreto-legge, senza che\ncio\u0027 fosse giustificato da esplicite ragioni di straordinaria urgenza\ne necessita\u0027, dando luogo ad una riforma ordinamentale in ambito di\ncompetenza giudiziaria e di sistema processuale applicabile; si sono\nintrodotte disposizioni contenenti oggetti eterogenei rispetto a\nquelli presenti nel decreto-legge, e non coerenti con quelle\noriginarie dal punto di vista materiale e finalistico, in tal modo\nsfruttando l\u0027iter procedimentale semplificato di conversione in legge\ndel decreto-legge per scopi estranei a quelli che giustificano il\ndecreto-legge, a detrimento delle ordinarie dinamiche di confronto\nparlamentare di cui all\u0027art. 72, primo comma della Costituzione, che\npermette una partecipazione parlamentare ben piu\u0027 efficace. \n Ne consegue che si e\u0027 fatto un uso improprio del decreto-legge\nper introdurre disposizioni non sorrette da alcuna motivazione di\nnecessita\u0027 e di urgenza e che si e\u0027, poi, anche, violato il divieto,\nin sede di conversione, di alterare l\u0027omogeneita\u0027 di fondo della\nnormativa risultante dal testo originario del decreto-legge. \n Del resto, l\u0027assenza di necessita\u0027 e urgenza della riforma\nordinamentale e processuale della materia dei trattenimenti dei\nrichiedenti protezione internazionale e\u0027 dimostrata dalla previsione,\ncontenuta nell\u0027art. 19 del decreto-legge n. 145/2024, mantenuta anche\nin sede di conversione con modifiche ad opera della legge n.\n187/2024, che proprio le disposizioni del capo IV si applicano non\nimmediatamente, il giorno stesso della pubblicazione del decreto in\nGazzetta ufficiale, ovvero il giorno successivo, come normalmente\navviene per le norme emanate con decreto-legge, e neppure\nnell\u0027ordinario termine di vacatio legis, ma decorsi trenta giorni\ndalla data di entrata in vigore della legge di conversione del\ndecreto-legge. \n 3.2. Rispetto all\u0027art. 3 e 111 della Costituzione \n Le disposizioni degli articoli 16, 18, 18-bis e 19 del\ndecreto-legge n. 145/2024, convertito con modifiche dalla legge n.\n187/2024 sono anche in contrasto con il principio di ragionevolezza e\nuguaglianza di cui all\u0027art. 3 della Costituzione e quelle del giusto\nprocesso di cui all\u0027art. 111 della Costituzione. \n Come ribadito dalla Corte costituzionale nella recente sentenza\nn. 38 del 2025, «secondo la costante giurisprudenza costituzionale,\nnella configurazione degli istituti processuali il legislatore gode\ndi ampia discrezionalita\u0027, censurabile soltanto laddove la disciplina\npalesi profili di manifesta irragionevolezza (sentenze n. ex\nmultis189 e n. 83 del 2024, rispettivamente punto 9 e punto 5.5. del\nConsiderato in diritto; n. 67 del 2023, punto 6 Considerato in\ndiritto)» Come ha chiarito la Corte costituzionale nella sentenza n.\n39 del 2025, il legislatore dispone di un\u0027ampia discrezionalita\u0027\nnella conformazione degli istituti processuali, incontrando il solo\nlimite della manifesta irragionevolezza o arbitrarieta\u0027 delle scelte\ncompiute. Nella materia processuale, quindi, il metro del giudizio di\nragionevolezza deve essere particolarmente rispettoso della\ndiscrezionalita\u0027 legislativa, in quanto la disciplina del processo e\u0027\nfrutto di delicati bilanciamenti tra principi e interessi in naturale\nconflitto reciproco, sicche\u0027 ogni intervento correttivo su una\nsingola disposizione, volto ad assicurare una piu\u0027 ampia tutela a uno\ndi tali principi o interessi, rischia di alterare gli equilibri\ncomplessivi del sistema. \n Tuttavia, la Corte ha precisato che il superamento del limite al\nsindacato della discrezionalita\u0027 del legislatore in materia\nprocessuale e\u0027 senz\u0027altro ravvisabile quando emerga\nun\u0027ingiustificabile compressione del diritto di difesa e del\ncontraddittorio, quale «momento fondamentale del giudizio» e «cardine\ndella ricerca dialettica della verita\u0027 processuale, condotta dal\ngiudice con la collaborazione delle parti, volta alla pronuncia di\nuna decisione che sia il piu\u0027 possibile \"giusta\"» (vedi anche\nsentenza n. 96 del 2024). \n Le disposizioni censurate presentano una manifesta\nirragionevolezza poiche\u0027 introducono una competenza della Corte di\nappello, derogatoria rispetto alla ordinaria competenza di secondo\ngrado della Corte di Appello, nonche\u0027 una competenza penale in una\nmateria che prescinde completamente dalla commissione di fatti di\nreato, ed oltretutto vanificano totalmente l\u0027esigenza di\nspecializzazione nella materia della immigrazione, protezione\ninternazionale e libera circolazione. Ed inoltre, lasciando\ninalterata la competenza civile delle Sezioni specializzate in\nmateria di immigrazione, protezione internazionale e libera\ncircolazione dei cittadini dell\u0027Unione europea, istituite presso i\nTribunali e competenti per i giudizi avverso i provvedimenti della\nCommissione territoriale che decide sulle domande di protezione\ninternazionale, danno luogo ad un sistema del tutto irragionevole e\nconfuso, con un intreccio e una sovrapposizione di competenze tra i\ndiversi organi giurisdizionali e il concreto rischio di intrerferenze\ne contrasti delle decisioni assunte in riferimento ad uno stesso\nsoggetto, nonche\u0027 ad una ingiustificata disparita\u0027 di trattamento\nrispetto agli altri casi di convalide dei trattenimenti. \n Il nuovo sistema normativo di riparto delle competenze, infatti,\nproduce significative incongruenze e si appalesa assolutamente\nirragionevole. \n In primo luogo, le disposizioni censurate giungono ad un\nrisultato - affatto singolare dal punto di vista sistematico - di\nstabilire la competenza della Corte di appello in un giudizio che non\ne\u0027 di secondo grado e non ha ad oggetto un provvedimento emesso da\nun\u0027autorita\u0027 giudiziaria di primo grado, ma da un\u0027autorita\u0027\namministrativa. \n Cio\u0027 determina un risultato del tutto distonico rispetto ai\nprincipi propri dell\u0027ordinamento giudiziario e al principio di\nragionevolezza, ponendo in essere una deroga del tutto ingiustificata\nal principio generale di cui all\u0027art. 53 dell\u0027ordinanza del Giudice,\nsecondo cui la Corte di appello esercita la giurisdizione nelle cause\ndi appello delle sentenze pronunciate in primo grado dai Tribunali in\nmateria civile e penale. \n Inoltre, tale spostamento di competenza vanifica del tutto\nl\u0027esigenza di mantenere una specializzazione dell\u0027organo giudicante\nin tutte le decisioni che attengono alla materia della protezione\ninternazionale. Ne consegue l\u0027evidente incongruita\u0027 della disciplina,\nanche sotto questo profilo, anche considerato che la specializzazione\ndell\u0027organo giudicante e\u0027 presidio del giusto processo di cui\nall\u0027art. 111, comma 1 della Costituzione. \n Inoltre, e\u0027 del tutto irragionevole l\u0027attribuzione della\ndecisione di convalida dei provvedimenti di trattenimento e di\nproroga alla Corte di Appello competente in materia di convalida del\nmandati di arresto europeo, ovvero alla Corte di Appello penale. \n Infatti, non sussiste alcuna affinita\u0027 dei procedimenti di\nconvalida dei provvedimenti questorili che dispongono il\ntrattenimento o la proroga dei trattenimenti dei richiedenti\nprotezione internazionale con i procedimenti di convalida degli\narresti eseguiti dalla polizia giudiziaria in esecuzione dei MAE,\ncome desumibile dal riferimento all\u0027art. 5, comma 2, della legge n.\n69/2005. Invero, alla base del procedimento di convalida previsto\ndall\u0027art. 13 della legge n. 69/2005 vi e\u0027 l\u0027arresto di una persona,\ndi iniziativa della polizia giudiziaria, in esecuzione di un mandato\ndi arresto europeo esecutivo o cautelare, nel senso che si tratta di\nun MAE che si fonda o su una sentenza penale di condanna (o decisione\ngiudiziaria) esecutiva o di un provvedimento cautelare in relazione\nad un fatto qualificabile come reato. L\u0027arresto viene convalidato o\nmeno in vista della consegna dell\u0027arrestato allo Stato che ha emesso\nil MAE (procedura attiva). Si tratta chiaramente di un procedimento\ndi natura penale (tendenzialmente considerato di natura penale nel\ndiritto dell\u0027Unione europea, tanto da estendere l\u0027applicazione di\nalcune delle direttive «processuali penali» anche al MAE: vedi, ad\nesempio, direttive 2010/64/UE e 2012/13/UE). \n Per contro, il procedimento che attiene alla convalida del\nprovvedimento che dispone o proroga il trattenimento del richiedente\nprotezione internazionale, sebbene riguardi un provvedimento\nlimitativo della liberta\u0027 dello straniero richiedente asilo, che deve\nessere adottato nel rispetto delle garanzie previste dall\u0027art. 13\ndella Costituzione (vedi Corte costituzionale n. 105/2001), tuttavia\nnon e\u0027 stato mai considerato un procedimento di natura penale, ne\u0027 in\nambito nazionale ne\u0027 in ambito sovranazionale. Come opportunamente\nricordato dalla Corte costituzionale (si veda il punto 3.5. del\nConsiderato in diritto della sentenza n. 39 del 2025), storicamente\nla materia in questione e\u0027 sempre stata ritenuta di natura civile, in\nragione della natura delle situazioni giuridiche incise dal\ntrattenimento, giacche\u0027, sottolineava la Consulta, «come confermato\ndalla relazione del Governo illustrativa del disegno di legge n. 3240\ndel 19 febbraio 1997, dal quale ha avuto origine la legge n. 40 del\n1998 - il cui art. 12, come ricordato, e\u0027 confluito nell\u0027art. 14 del\nd. lgs. n. 286 del 1998 - trattandosi di misure amministrative, di\nper se\u0027 estranee al fatto-reato, suscettibili nondimeno di intaccare\nanche posizioni soggettive che la Costituzione tutela in modo\nparticolare, si e\u0027 ritenuto di attribuire la competenza al pretore\ncivile, con un procedimento rapidissimo, destinato ad esaurirsi in\nquindici giorni, salvo ulteriore ricorso per Cassazione e senza\nescludere eventuali provvedimenti cautelari (la cosiddetta\n\"sospensiva»). La scelta a favore del giudice ordinario civile, quale\nautorita\u0027 giurisdizionale competente a decidere sul ricorso con\nl\u0027espulsione, oltre che della legittimita\u0027 della misura di cui\nall\u0027art. 12, risponde a criteri funzionali e sistematici». \n D\u0027altra parte, e\u0027 notorio che nelle controversie che riguardano\nl\u0027ingresso, la permanenza o l\u0027espulsione di stranieri in Stati\ndiversi di appartenenza non trova applicazione l\u0027art. 6 CEDU, ne\u0027\nsotto il suo aspetto civile ne\u0027 in quello penale (Corte EDU, grande\ncamera, 5.10.2000, Maaouia c. Francia, dove si precisa che l\u0027art. 1\ndel protocollo n. 7 alla Convenzione europea per la salvaguardia dei\ndiritti dell\u0027uomo e delle liberta\u0027 fondamentali contiene garanzie\nprocedurali applicabili all\u0027allontanamento degli stranieri). Il\ntrattenimento dei cittadini stranieri ricade sotto l\u0027ambito di\napplicazione dell\u0027art. 5, § 1 lettera f), Convenzione europea per la\nsalvaguardia dei diritti dell\u0027uomo e delle liberta\u0027 fondamentali\n(vedi Corte europea dei diritti dell\u0027uomo, grande camera, 15 dicembre\n2016, e altri c. Italia), ed e\u0027 accettabile - sottolineava la Corte\ndei diritti umani (vedi Corte europea dei diritti dell\u0027uomo, 25\ngiugno 1996, Amuur c. Francia) - solo per consentire agli Stati di\nprevenire l\u0027immigrazione illegale nel rispetto dei propri obblighi\ninternazionali, in particolare ai sensi della Convenzione di Ginevra\ndel 1951 relativa allo status di rifugiati e, appunto, della CEDU.\nAggiungeva la Corte che la legittima preoccupazione degli Stati di\ncontrastare i tentativi sempre piu\u0027 frequenti di eludere le\nrestrizioni all\u0027immigrazione non deve privare i richiedenti asilo\ndella protezione offerta da tali convenzioni, sicche\u0027 il\ntrattenimento non dovrebbe essere prolungato eccessivamente,\naltrimenti si rischierebbe di trasformare una mera restrizione della\nliberta\u0027 - inevitabile al fine di organizzare il rimpatrio dello\nstraniero o, nel caso del richiedente asilo, in attesa dell\u0027esame\ndella sua domanda di protezione internazionale - in una privazione\ndella liberta\u0027 personale. A tale riguardo, precisava la Corte europea\ndei diritti dell\u0027uomo - punto fondamentale -, occorre tenere conto\ndel fatto che la misura e\u0027 applicabile non a coloro che hanno\ncommesso reati penali, ma agli stranieri che, spesso temendo per la\npropria vita, sono fuggiti dal proprio Paese. Sicche\u0027, sebbene la\ndecisione di disporre il trattenimento debba essere presa\nnecessariamente dalle autorita\u0027 amministrative o di polizia, la sua\nconvalida o proroga richiede un rapido controllo da parte dei\nTribunali, tradizionali tutori delle liberta\u0027 personali, ed il\ntrattenimento non deve privare il richiedente asilo del diritto di\naccedere effettivamente alla procedura per la determinazione del suo\nstatus di rifugiato. Anche la Corte di giustizia dell\u0027Unione europea\n(Corte di giustizia UE, grande sezione, 8 novembre 2022, cause\nriunite C-704/20 e C-39/21, punti 72-74) ha precisato che ogni\ntrattenimento di un cittadino di un paese terzo, che avvenga in forza\ndella direttiva 2008/115 nell\u0027ambito di una procedura di rimpatrio a\nseguito di soggiorno irregolare, sulla base della direttiva 2013/33\nnell\u0027ambito del trattamento di una domanda di protezione\ninternazionale, oppure in forza del regolamento n. 604/2013 nel\ncontesto del trasferimento del richiedente di una siffatta protezione\nverso lo Stato membro competente per l\u0027esame della sua domanda,\ncostituisce un\u0027ingerenza grave nel diritto alla liberta\u0027, sancito\nall\u0027art. 6 della CDFUE. Infatti, come prevede l\u0027art. 2, lettera h),\ndella direttiva 2013/33, una misura di trattenimento consiste\nnell\u0027isolare una persona in un luogo determinato. Emerge dal testo,\ndalla genesi e dal contesto di tale disposizione, la cui portata\npuo\u0027, peraltro, essere trasferita alla nozione di «trattenimento»\ncontenuta nella direttiva 2008/115 e nel regolamento n. 604/2013, che\nil trattenimento impone all\u0027interessato di rimanere in un perimetro\nristretto e chiuso, isolando cosi\u0027 la persona di cui trattasi dal\nresto della popolazione e privandola della sua liberta\u0027 di\ncircolazione. Orbene, la finalita\u0027 delle misure di trattenimento, ai\nsensi della direttiva 2008/115, della direttiva 2013/33 e del\nregolamento n. 604/2013, non e\u0027 il perseguimento o la repressione di\nreati, bensi\u0027 la realizzazione degli obiettivi perseguiti da tali\nstrumenti in materia, rispettivamente, di rimpatrio, di esame delle\ndomande di protezione internazionale e di trasferimento di cittadini\ndi paesi terzi. \n Dunque, l\u0027asserita affinita\u0027 tra procedimento di convalida\ndell\u0027arresto in esecuzione del MAE (esecutivo o cautelare) e\nprocedimento di convalida del provvedimento questorile che dispone il\ntrattenimento o la proroga del trattenimento del richiedente\nprotezione internazionale - che dovrebbe essere alla base della nuova\nattribuzione di competenza alle Corti di Appello in quest\u0027ultima\nmateria e che dovrebbe giustificare la sottrazione di questa materia\nal giudice specializzato costituito dalle Sezioni specializzate dei\nTribunali distrettuali per affidarla alle Corti di Appello penali -\nnon appare in alcun modo idonea ad attribuire ragionevolezza a questa\ndecisione del legislatore. \n Anzi, l\u0027avere sottratto questa materia al giudice di primo grado,\ncivile e specializzato, che si e\u0027 sempre occupato dei trattenimenti\ndei richiedenti protezione, per affidarla ad un giudice - di secondo\ngrado, ma in assenza di un provvedimento giurisdizionale di primo\ngrado di cui valutare la esattezza, - penale, ma in assenza di alcuna\ncondotta penalmente rilevante, - non specializzato, ne\u0027 obbligato a\nspecializzarsi attraverso un onere di aggiornamento professionale\nannuale, risulta del tutto privo di ragionevolezza. \n Ancor di piu\u0027, ove si consideri che avverso il provvedimento\ndella Corte di Appello che ha deciso sulla convalida o sulla proroga\nvi e\u0027 la possibilita\u0027 di ricorso per cassazione innanzi alla Corte di\ncassazione penale, da proporre entro cinque giorni e solo per\nviolazione delle lettera a), b) e c) dell\u0027art. 606 del codice di\nprocedura penale e non piu\u0027, come era nel sistema normativo\nprevigente, ai sensi dell\u0027art. 360 codice di procedura civile che\nconsentiva di ricorrere in cassazione avverso il provvedimento di\nconvalida sulla base di una piu\u0027 ampia sfera di motivi e in un\ntermine ben piu\u0027 ampio di quello attualmente introdotto. Dunque, i\ntermini per presentare il ricorso si riducono sensibilmente, passando\ndagli ordinari termini di presentazione del ricorso per cassazione\ncivile - previsto in precedenza - di cui all\u0027art. 360 del codice di\nprocedura civile (sessanta giorni, se il provvedimento e\u0027 notificato:\nart. 325 c.p.c.; sei mesi, se non e\u0027 notificato: art. 327 c.p.c.) ad\nappena cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento. Inoltre,\nsi modificano e riducono sensibilmente anche i motivi di ricorso, che\nnon sono piu\u0027 quelli previsti dall\u0027art. 360 c.p.c., ma quelli di cui\nall\u0027art. 606, lettera a), b) e c) del codice di procedura penale. \n Infatti, la riformulazione dell\u0027art. 360, primo comma, n. 5,\nc.p.c., disposta dall\u0027art. 54 del decreto-legge 22 giugno 2012, n.\n83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, consente, secondo la\ngiurisprudenza di legittimita\u0027, di denunciare in cassazione sia la\n«mancanza assoluta di motivi sotto l\u0027aspetto materiale e grafico»,\nsia la «motivazione apparente», il «contrasto irriducibile tra\naffermazioni inconciliabili» e la «motivazione perplessa ed\nobiettivamente incomprensibile», esclusa qualunque rilevanza del\nsemplice difetto di «sufficienza» della motivazione (Cass. civ. sez.\nun., 7 aprile 2014, n. 8053). Dunque, secondo la giurisprudenza, nel\nvizio denunciabile ai sensi dell\u0027art. 360 comma 1 n. 5) del codice di\nprocedura civile vi rientrano anche vizi della motivazione, che nel\nprocesso penale sono denunciabili in Cassazione non ai sensi\ndell\u0027art. 606 lettera c) c.p.p., ma ai sensi dell\u0027art. 606, lettera\ne) del codice di procedura penale - vedi Cassazione pen. sez. V, 20\ngennnaio 2021, n. 19318, Cassazione pen. sez. II, 4 marzo 2010, n.\n12329 -, ipotesi non richiamata dalla normativa oggetto di censura. \n Ed ancora, lo spostamento di competenza per il solo giudizio di\nconvalida e di proroga dei trattenimenti genera rilevanti rischi di\ndecisioni non coordinate ed anche contrastanti con quelle del\nTribunale specializzato, attesa la necessaria e palese interferenza\ntra i vari procedimenti giudiziari di tutela afferenti alla stessa\nmateria e allo stesso soggetto. Infatti, il giudizio di convalida e\ndi proroga possono svolgersi mentre e\u0027 in corso il procedimento\ndinanzi alla Sezione specializzata del Tribunale nel giudizio avverso\nla decisione della Commissione territoriale che ha rigettato la\ndomanda di protezione - che si svolge oltretutto secondo le\ndisposizioni processuali civilistiche e le diverse regole probatorie\nproprie dei procedimenti civili. \n Infatti, lo spostamento di competenza in relazione alle convalide\ndei provvedimenti questorili che dispongono il trattenimento o la\nproroga del trattenimento del richiedente protezione internazionale\nsottrae alla Sezione specializzata dei Tribunali distrettuali\nsoltanto un frammento delle decisioni che riguardano il soggetto\nrichiedente la protezione internazionale, e, dato che le Sezioni\nspecializzate continuano ad occuparsi, sia in sede di sospensiva, che\ndi merito, delle decisioni sulla richiesta di protezione\ninternazionale, si possono generare decisioni non coordinate e\ncontenenti valutazioni contrastanti, poiche\u0027 lo straniero richiedente\nprotezione potra\u0027 avere contemporaneamente pendente un giudizio\ncivile a cognizione piena avverso il diniego della protezione e un\ngiudizio officioso sulle condizioni di legalita\u0027 della misura\nrestrittiva incidente sulla liberta\u0027 personale, che si svolgono\ndinanzi ad autorita\u0027 giudiziarie diverse, una di primo grado, civile,\nspecializzata, operante secondo le norme civilistiche, l\u0027altra di\nsecondo grado, penale e non specializzata. \n Inoltre, va considerato che richiedente protezione internazionale\ne\u0027 assai spesso lo stesso straniero extracomunitario gia\u0027\ndestinatario di un decreto di espulsione e di provvedimento di\ntrattenimento ai fini dell\u0027espulsione in un centro di cui all\u0027art.\n14, decreto legislativo n. 286/98, della cui convalida si e\u0027 occupato\nil Giudice di Pace; egli, dopo avere proposto la domanda di\nprotezione internazionale, viene trattenuto in un centro in attesa\ndell\u0027esame della domanda con provvedimento che viene convalidato\ndalla Corte di Appello penale; nel momento in cui si vede respinta\n(spesso con procedura accelerata) la domanda di protezione\ninternazionale, propone ricorso alla Sezione specializzata del\nTribunale avvero tale diniego e, nel contempo, chiede la sospensiva\ne, ove non la ottenga, propone reclamo alla Corte di Appello, sezione\ncivile; nelle more, decorso il termine della convalida, viene\ndisposta la proroga del trattenimento e nuovamente e\u0027 sottoposto a\ngiudizio di convalida dalla Corte di Appello penale. \n Si comprende, allora, come l\u0027operata scissione tra il giudice\ncompetente a giudicare nel merito i provvedimenti relativi ad\nespulsione e riconoscimento del diritto di asilo (le Sezioni\nspecializzate dei Tribunali distrettuali) e il giudice competente a\ngiudicare sulla legittimita\u0027 dei trattenimenti e delle proroghe\ndisposte nell\u0027ambito delle procedure di riconoscimento di tale\ndiritto crei una assoluta irragionevolezza del sistema delle tutele,\ncomportando per lo straniero richiedente protezione un serio pericolo\ndi decisioni contrastanti e non coordinate. \n Del resto, l\u0027interferenza tra tutti i vari giudizi e\u0027 insita al\nsistema normativo delineato, poiche\u0027 uno dei casi di trattenimento\ndei richiedenti protezione e\u0027 quello dell\u0027art. 6, comma 3 del decreto\nlegislativo n. 142/2015 relativo allo straniero che gia\u0027 si trovi nel\ncentro in attesa dell\u0027esecuzione di un provvedimento di respingimento\no di espulsione e che presenti domanda di protezione internazionale,\nche vi siano motivi per ritenere pretestuosa e proposta al solo fine\ndi ritardare o impedire il respingimento o l\u0027espulsione; e poiche\u0027\nl\u0027art. 6, comma 5, decreto legislativo n. 142/2015 prevede che,\nquando il trattenimento e\u0027 gia\u0027 in corso al momento della\npresentazione della domanda, esso non viene meno ma ne risultano\nsoltanto sospesi i termini di cui all\u0027art. 14, comma 4, decreto\nlegislativo n. 286/98. \n L\u0027interferenza e\u0027 poi ancor maggiore se si considera che la\ngiurisprudenza di legittimita\u0027 civile era consolidata nel ritenere\nche il giudice che si occupi della convalida del trattenimento del\nrichiedente protezione deve anche sindacare la legittimita\u0027 del\nprovvedimento di respingimento, in quanto atto presupposto\ndell\u0027intera procedura (in tal senso si veda Cassazione Sez. 1 -,\nordinanza n. 30166 del 31/10/2023 (Rv. 669187 -01): \n «Ove il cittadino straniero, gia\u0027 presente in un CPR in attesa\ndell\u0027esecuzione di un decreto di espulsione, sia nuovamente ivi\ntrattenuto ex art. 6, comma 3, del decreto legislativo n. 142 del\n2015, per avere presentato una domanda di protezione internazionale,\nnel corso del procedimento di convalida ex art. 6, comma 5, del\nmedesimo decreto, il giudice e\u0027 tenuto a verificare la manifesta\nillegittimita\u0027 del provvedimento di respingimento, che costituisce il\nfondamento della regolarita\u0027 dell\u0027intera procedura, giacche\u0027, in\ndifetto del primo trattenimento esecutivo del respingimento,\nconvalidato dal giudice di pace, il trattenimento del richiedente\nasilo puo\u0027 essere disposto soltanto in presenza delle diverse\ncondizioni previste dall\u0027art. 6, comma 2, dello stesso decreto»). \n Cio\u0027 crea inevitabilmente il rischio di decisioni che si\nsovrappongono e non coordinate, anche per le difficolta\u0027 dei giudici\nappartenenti ad organi giudiziari diversi di avere tempestiva\nconoscenza degli altri provvedimenti emessi aventi a oggetto la\nmedesima materia, o anche in contrasto, con conseguente pregiudizio\ndell\u0027esigenza di garantire, nell\u0027immediato, decisioni tra loro\ncoerenti rispetto al singolo soggetto richiedente protezione e che\nsiano comprensibili. \n Infine, la censurata normativa appare violare l\u0027art. 3 della\nCostituzione e risultare manifestamente irragionevole anche alla luce\ndel fatto che essa non si riferisce alla competenza relativa alle\nconvalide e proroghe di tutti i provvedimenti amministrativi di\ntrattenimento, atteso che la competenza rispetto ai provvedimenti di\ntrattenimento/proroga degli stranieri extracomunitari finalizzati\nall\u0027espulsione sono rimasti alla competenza del Giudice di Pace ai\nsensi dell\u0027art. 14 del decreto legislativo n. 286/98 e che la\ncompetenza delle convalide dei trattenimenti degli stranieri\ncittadini comunitari sono rimaste di competenza delle Sezioni\nspecializzate del Tribunale in materia di immigrazione, protezione\ninternazionale e libera circolazione dei cittadini dell\u0027Unione\neuropea, ai sensi dell\u0027art. 20-ter del decreto legislativo 6 febbraio\n2007 n. 30. \n Il che implica che tre distinte autorita\u0027 giudiziarie siano\ncompetenti in relazione ai provvedimenti di convalida dei\ntrattenimenti che, per quanto abbiano destinatari e/o presupposti\ndifferenti, hanno tutti ad oggetto misure amministrative di\ntemporanea restrizione della liberta\u0027 personale dello straniero in\nfunzione di uno scopo comune, quello di assicurare l\u0027interesse dello\nStato ad una effettiva esecuzione dei provvedimenti di espulsione di\nstranieri dal territorio e possono anche riferirsi allo stesso\nsoggetto (extracomunitario destinatario sia di un trattenimento ai\nfini di espulsione che di trattenimento ai fini dell\u0027esame della\ndomanda di protezione internazionale). \n In specie, e\u0027 ravvisabile una disparita\u0027 di trattamento tra il\ncittadino comunitario e quello extracomunitario, e cio\u0027 sia ove la\nCorte di Appello sia ritenuta organo piu\u0027 qualificato rispetto al\nTribunale, in quanto autorita\u0027 giudiziaria di secondo grado, con\ndisparita\u0027, in questo caso, a detrimento dello straniero comunitario,\nsia ove si ritenga il Tribunale organo piu\u0027 qualificato in ragione\ndella sua specializzazione, in tal caso a scapito dello straniero\nextracomunitario. \n A parte la mancanza di qualsiasi ragione che potesse giustificare\nlo spostamento di competenza in esame, deve osservarsi come\nl\u0027intervento legislativo ha inciso sul carattere unitario e\ninscindibile delle questioni attinenti all\u0027immigrazione, protezione\ninternazionale e libera circolazione dei cittadini dell\u0027unione\neuropea, creando ingiustificate disparita\u0027 di trattamento tra chi\nvede il proprio decreto di trattenimento convalidato dal Giudice di\nPace, chi lo vede convalidato dal Tribunale specializzato - in\nentrambi i casi giudici civili operanti secondo procedure civili -, e\nchi lo vede convalidato dalla Corte di appello quale giudice penale. \n Con l\u0027ulteriore irragionevolezza che, ai sensi del novellato\ncomma 6 dell\u0027art. 14 del decreto legislativo n. 286/98, sono\nattribuiti alla competenza della Corte di cassazione penale per i\nmotivi di cui all\u0027art. 606 del codice di procedura penale e secondo\nla procedura della legge 69/2005 tanto i provvedimenti di convalida\nemessi dalla Corte di appello penale in relazione ai richiedenti\nprotezione internazionale, quanto quelli di convalida finalizzati\nall\u0027espulsione emessi dal Giudice di Pace. \n Ulteriore irragionevolezza e\u0027 legata al fatto che la nuova\nnormativa ha assegnato alle Corti di Appello penali la competenza a\nprovvedere sulla convalida dei provvedimenti questorili che\ndispongono i trattenimenti o le proroghe dei trattenimenti dei\nrichiedenti asilo, ma nulla ha previsto rispetto ai procedimenti di\n\"riesame\" dei trattenimenti, che, secondo la giurisprudenza di\nlegittimita\u0027 della Cassazione civile, espressasi prima\ndell\u0027approvazione delle norme censurate, vanno introdotti e decisi\nnelle forme del procedimento camerale ex art. 737 codice di procedura\ncivile e sono di competenza della Sezione specializzata del Tribunale\nin composizione collegiale (Cass. civ., sez. I, 3 febbraio 2021, n.\n2457). \n Sicche\u0027 non e\u0027 chiaro se anche tali procedimenti siano diventati\ndi competenza della Corte di Appello penale e secondo quale\nprocedura, nonche\u0027 se vi sia incompatibilita\u0027, secondo le norme\nprocessuali penali, tra il giudice che ha provveduto sulla convalida\ne/o sulla proroga del trattenimento e il collegio che decide sul\nriesame. \n 3.3. Rispetto all\u0027art. 13 della Costituzione \n Le norme degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 142/2015\nimporrebbero a questo giudice, ove decidesse di convalidare il\nprovvedimento del Questore, ritenendolo adottato in presenza dei casi\nprevisti dalla legge, di convalidare una limitazione della liberta\u0027\npersonale dello straniero richiedente protezione internazionale in\nviolazione dell\u0027art. 13 della Costituzione. \n Infatti, e\u0027 indubbio che il trattenimento dello straniero presso\ni centri di permanenza temporanea e assistenza e\u0027 misura incidente\nsulla liberta\u0027 personale, che non puo\u0027 essere adottata al di fuori\ndelle garanzie dell\u0027art. 13 della Costituzione. Come ha gia\u0027 chiarito\nla Corte costituzionale nella sentenza n. 105/2001, «se si ha\nriguardo al suo contenuto, il trattenimento e\u0027 quantomeno da\nricondurre alle \"altre restrizioni della liberta\u0027 personale\", di cui\npure si fa menzione nell\u0027art. 13 della Costituzione. Lo si evince dal\ncomma 7 dell\u0027art. 14, secondo il quale il questore, avvalendosi della\nforza pubblica, adotta efficaci misure di vigilanza affinche\u0027 lo\nstraniero non si allontani indebitamente dal centro e provvede a\nripristinare senza ritardo la misura ove questa venga violata. Si\ndetermina dunque nel caso del trattenimento, anche quando questo non\nsia disgiunto da una finalita\u0027 di assistenza, quella mortificazione\ndella dignita\u0027 dell\u0027uomo che si verifica in ogni evenienza di\nassoggettamento fisico all\u0027altrui potere e che e\u0027 indice sicuro\ndell\u0027attinenza della misura alla sfera della liberta\u0027 personale. Ne\u0027\npotrebbe dirsi che le garanzie dell\u0027art. 13 della Costituzione\nsubiscano attenuazioni rispetto agli stranieri, in vista della tutela\ndi altri beni costituzionalmente rilevanti. Per quanto gli interessi\npubblici incidenti sulla materia della immigrazione siano molteplici\ne per quanto possano essere percepiti come gravi i problemi di\nsicurezza e di ordine pubblico connessi a flussi migratori\nincontrollati, non puo\u0027 risultarne minimamente scalfito il carattere\nuniversale della liberta\u0027 personale, che, al pari degli altri diritti\nche la Costituzione proclama inviolabili, spetta ai singoli non in\nquanto partecipi di una determinata comunita\u0027 politica, ma in quanto\nesseri umani. Che un tale ordine di idee abbia ispirato la disciplina\ndell\u0027istituto emerge del resto dallo stesso art. 14 censurato, la\u0027\ndove, con evidente riecheggiamento della disciplina dell\u0027art. 13,\nterzo comma, della Costituzione, e della riserva di giurisdizione in\nesso contenuta, si prevede che il provvedimento di trattenimento\ndell\u0027autorita\u0027 di pubblica sicurezza deve essere comunicato entro\nquarantotto ore all\u0027autorita\u0027 giudiziaria e che, se questa non lo\nconvalida nelle successive quarantotto ore, esso cessa di avere ogni\neffetto\". \n Ed allora, con riferimento alle specifiche norme di legge che\nvengono in considerazione nel presente giudizio, quelle degli\narticoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 142/2015, riguardanti il\ntrattenimento del richiedente protezione internazionale, deve\nrilevarsi come esse non siano conformi all\u0027art. 13, comma 2 della\nCostituzione, dal momento che la legge disciplina i casi in cui sia\npossibile la limitazione della liberta\u0027 personale, ma non anche le\nmodalita\u0027 di esecuzione di tale restrizione sia al momento in cui\nviene disposta, che, soprattutto, durante il tempo della sua\nesecuzione e non consente un controllo giurisdizionale pieno circa la\nlegittimita\u0027 della misura restrittiva della liberta\u0027 personale\ndurante la sua effettiva esecuzione e per il corso della stessa. \n Non e\u0027 infatti rispettata la riserva di legge di cui all\u0027art. 13\ndella Costituzione in riferimento ai modi di limitazione della\nliberta\u0027 personale degli stranieri richiedenti protezione\ninternazionale trattenuti nei centri di permanenza. Le condizioni di\npermanenza dello straniero trattenuto sono delineate in modo assai\nsintetico e generico dall\u0027art. 7, decreto legislativo n. 142/2015,\nche prevede che il richiedente e\u0027 trattenuto nei centri con modalita\u0027\nche assicurano la necessaria assistenza e il pieno rispetto della sua\ndignita\u0027, secondo le disposizioni di cui all\u0027art. 14 del testo unico\ndel decreto legislativo n. 286/98 e all\u0027art. 21 del decreto del\nPresidente della Repubblica n. 394/1999 e successive modificazioni. \n Inoltre, l\u0027art. 7 citato prevede che e\u0027 assicurata in ogni caso\nuna sistemazione separata nonche\u0027 il rispetto delle differenze di\ngenere, che ove possibile e\u0027 assicurata l\u0027unita\u0027 del nucleo\nfamiliare, e\u0027 assicurata la fruibilita\u0027 di spazi all\u0027aria aperta, la\nliberta\u0027 di colloquio all\u0027interno del centro con i rappresentanti\ndell\u0027UNHCR, i familiari, gli avvocati che assistono lo straniero, i\nministri di culto, secondo le direttive del Ministero dell\u0027interno;\nprevede che per motivi di sicurezza, ordine pubblico o comunque per\nragioni connesse alla corretta gestione amministrativa dei centri,\nl\u0027accesso ai centri puo\u0027 essere limitato, purche\u0027 non impedito\ncompletamente secondo le direttive del Ministero dell\u0027interno. \n L\u0027art. 21 del regolamento testualmente prevede: 1. Le modalita\u0027\ndel trattenimento devono garantire, nel rispetto del regolare\nsvolgimento della vita in comune, la liberta\u0027 di colloquio\nall\u0027interno del centro e con visitatori provenienti dall\u0027esterno, in\nparticolare con il difensore che assiste lo straniero, e con i\nministri di culto, la liberta\u0027 di corrispondenza, anche telefonica,\ned i diritti fondamentali della persona fermo restando l\u0027assoluto\ndivieto per lo straniero di allontanarsi dal centro. 2. Nell\u0027ambito\ndel centro sono assicurati, oltre ai servizi occorrenti per il\nmantenimento e l\u0027assistenza degli stranieri trattenuti o ospitati, i\nservizi sanitari essenziali, gli interventi di socializzazione e la\nliberta\u0027 del culto nei limiti previsti dalla Costituzione. 3. Allo\nscopo di assicurare la liberta\u0027 di corrispondenza anche telefonica\ncon decreto del Ministro dell\u0027interno, di concerto con il Ministro\ndel tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono\ndefinite le modalita\u0027 per l\u0027utilizzo dei servizi telefonici,\ntelegrafici e postali, nonche\u0027 i limiti di contribuzione alle spese\nda parte del centro. 4. Il trattenimento dello straniero puo\u0027\navvenire unicamente presso i centri di permanenza temporanea\nindividuati ai sensi dell\u0027art. 14, comma 1, del testo unico, o presso\ni luoghi di cura in cui lo stesso e\u0027 ricoverato per urgenti\nnecessita\u0027 di soccorso sanitario. 5. Nel caso in cui lo straniero\ndebba essere ricoverato in luogo di cura, debba recarsi nell\u0027ufficio\ngiudiziario per essere sentito dal giudice che procede, ovvero presso\nla competente rappresentanza diplomatica o consolare per espletare le\nprocedure occorrenti al rilascio dei documenti occorrenti per il\nrimpatrio, il questore provvede all\u0027accompagnamento a mezzo della\nforza pubblica. 6. Nel caso di imminente pericolo di vita di un\nfamiliare o di un convivente residente in Italia o per altri gravi\nmotivi di carattere eccezionale, il giudice che procede, sentito il\nquestore puo\u0027 autorizzare lo straniero ad allontanarsi dal centro per\nil tempo strettamente necessario, informando il questore che ne\ndispone l\u0027accompagnamento. 7. Oltre al personale addetto alla\ngestione dei centri e agli appartenenti alla forza pubblica, al\ngiudice competente e all\u0027autorita\u0027 di pubblica sicurezza, ai centri\npossono accedere i familiari conviventi e il difensore delle persone\ntrattenute o ospitate, i ministri di culto, il personale della\nrappresentanza diplomatica o consolare, e gli appartenenti ad enti,\nassociazioni del volontariato e cooperative di solidarieta\u0027 sociale,\nammessi a svolgervi attivita\u0027 di assistenza a norma dell\u0027art. 22\novvero sulla base di appositi progetti di collaborazione concordati\ncon il prefetto della provincia in cui e\u0027 istituito il centro. 8. Le\ndisposizioni occorrenti per la regolare convivenza all\u0027interno del\ncentro, comprese le misure strettamente indispensabili per garantire\nl\u0027incolumita\u0027 delle persone, nonche\u0027 quelle occorrenti per\ndisciplinare le modalita\u0027 di erogazione dei servizi predisposti per\nle esigenze fondamentali di cura, assistenza, promozione umana e\nsociale e le modalita\u0027 di svolgimento delle visite, sono adottate dal\nprefetto, sentito il questore, in attuazione delle disposizioni\nrecate nel decreto di costituzione del centro e delle direttive\nimpartite dal Ministro dell\u0027interno per assicurare la rispondenza\ndelle modalita\u0027 di trattenimento alle finalita\u0027 di cui all\u0027art. 14,\ncomma 2, del testo unico. 9. Il questore adotta ogni altro\nprovvedimento e le misure occorrenti per la sicurezza e l\u0027ordine\npubblico nel centro, comprese quelle per l\u0027identificazione delle\npersone e di sicurezza all\u0027ingresso del centro, nonche\u0027 quelle per\nimpedire l\u0027indebito allontanamento delle persone trattenute e per\nripristinare la misura nel caso che questa venga violata. Il\nquestore, anche a mezzo degli ufficiali di pubblica sicurezza,\nrichiede la necessaria collaborazione da parte del gestore e del\npersonale del centro che sono tenuti a fornirla\". Dunque, le\nmodalita\u0027 di esecuzione della misura limitativa della liberta\u0027\npersonale non sono precisamente disciplinate dalla legge, ma da una\nfonte normativa secondaria, la quale, a sua volta, lascia ampia\ndiscrezionalita\u0027 all\u0027autorita\u0027 amministrativa circa l\u0027effettiva\nadozione delle modalita\u0027 esecutive anche rispetto al concreto\nesercizio del diritto alla corrispondenza, alle telefonate, alle\nvisite e ai colloqui, che possono essere discrezionalmente e senza un\ncontrollo giudiziario limitate sino a vanificare, di fatto, detti\ndiritti all\u0027interno del centro. \n Inoltre, l\u0027art. 6 del decreto legislativo n. 142/2015 si discosta\ndall\u0027accezione del termine «convalida» cosi\u0027 come prevista dall\u0027art.\n13 della Costituzione. Secondo la disposizione costituzionale, la\nconvalida e\u0027 destinata a ratificare un provvedimento gia\u0027 adottato e\nche in mancanza del controllo giurisdizionale non puo\u0027 avere\nvalidita\u0027. \n A differenza di quanto avviene in ambito penale, nel procedimento\nin esame non e\u0027 previsto che il provvedimento che dispone la\nrestrizione della liberta\u0027 sia distinto e autonomo rispetto a quello\nsoggetto alla convalida e non e\u0027 previsto che il giudice, ove,\nritenga possibile un minor sacrificio della liberta\u0027 personale,\nrisultando adeguata e congrua una delle misure alternative al\ntrattenimento nel centro, applichi direttamente una di tali misure\npreviste dall\u0027art. 14, comma 1-bis, del decreto legislativo n.\n286/98, non consentendo, quindi, di valutare la effettiva necessita\u0027\ndella massima compressione della liberta\u0027 personale e della\nproporzionalita\u0027 della stessa e di applicare, ove possibile, una\nmisura meno gravosa. Ne\u0027, successivamente alla convalida, appare\npossibile per il giudice far cessare il trattenimento, allorche\u0027 ne\nvenissero meno i presupposti o qualora esso si protraesse oltre i\ntermini. Le disposizioni appaiono quindi in contrasto con l\u0027art. 13\ndella Costituzione, anche perche\u0027, come chiarito dalla giurisprudenza\ndella Corte del Lussemburgo (Corte di giustizia UE, Grande sezione, 8\nnovembre 2022, cause riunite C-704/20 e C-39/21), il legislatore\ndell\u0027Unione non si e\u0027 limitato a stabilire norme comuni sostanziali,\nma ha altresi\u0027 introdotto norme comuni procedurali, al fine di\ngarantire l\u0027esistenza, in ogni Stato membro, di un regime che\nconsenta all\u0027autorita\u0027 giudiziaria competente di liberare\nl\u0027interessato, se del caso dopo un esame d\u0027ufficio, non appena\nrisulti che il suo trattenimento non e\u0027, o non e\u0027 piu\u0027, legittimo. \n 3.3. Rispetto all\u0027art. 24 e 111 della Costituzione \n Le norme dell\u0027art. 6, decreto legislativo n. 142/2014 e del\nrichiamato art. 14, comma 4, decreto legislativo n. 286/98, in\nriferimento alle disposizioni processuali relative allo svolgimento\ndel giudizio di convalida e di proroga del trattenimento di\nrichiedenti protezione internazionale, sono anche in contrasto con\ngli articoli 24 e 111 della Costituzione, laddove esse non prevedono\nuna effettiva tutela del diritto di difesa e del giusto processo. \n Infatti, a differenza di quanto avviene nei casi di arresto in\nflagranza di reato e di fermo ai sensi degli articoli 386 e 104\nc.p.p., al soggetto richiedente protezione e trattenuto nel centro\nnon viene riconosciuto il diritto, ove non nomini un difensore di\nfiducia, di essere immediatamente assistito da un difensore di\nufficio, gia\u0027 al momento in cui il Questore dispone il trattenimento,\ngiacche\u0027 la nomina e\u0027 prevista soltanto ad opera del giudice, quando\nquesti, ricevuto il provvedimento di trattenimento, fissi l\u0027udienza\ndi convalida. \n Dal momento che tale udienza viene fissata ad horas\nimmediatamente dopo - attesa la necessita\u0027 di rispetto del termine\nperentorio di 48 ore, spesso il trattenuto non ha contezza della\nnomina del difensore di ufficio e non puo\u0027 avere alcun colloquio con\nil difensore nominato prima dell\u0027udienza, sicche\u0027 lo stesso difensore\nnon e\u0027 in grado, prima dell\u0027udienza di convalida, di poter avere\ncontezza della situazione del proprio assistito. \n Anche perche\u0027, inoltre, non e\u0027 previsto, a differenza di quanto\ndisposto dall\u0027art. 28 del decreto legislativo n. 271/89, che, al\nmomento della nomina siano contestualmente comunicati al trattenuto\nil nominativo del difensore di ufficio e i suoi recapiti anche\ntelefonici e telematici; ne\u0027 e\u0027 previsto, come disposto dall\u0027art. 104\nc.p.p., che il trattenuto abbia il diritto di conferire con il\ndifensore fin dall\u0027inizio del misura privativa delle liberta\u0027\npersonale e che abbia diritto all\u0027assistenza dell\u0027interprete, ove non\nconosca la lingua italiana, anche per poter conferire con il\ndifensore. \n Inoltre, anche le modalita\u0027 di nomina del difensore di fiducia da\nparte del soggetto trattenuto appaiono limitative dell\u0027effettivo\ndiritto di difesa, giacche\u0027 prescrivono che il difensore di fiducia\nsia munito di procura speciale e, dunque, non consentono la nomina\ndel difensore mediante dichiarazione orale al Questore che ne dispone\nil trattenimento. Cio\u0027 implica che, al fine di poter effettivamente\nnominare il difensore, il trattenuto debba incontrare lo stesso e\nconferirgli per iscritto la procura speciale, con cio\u0027 pregiudicando\nla possibilita\u0027 di un accesso rapido ed effettivo alla difesa di\nfiducia, ovvero che il difensore -come nel caso in esame-depositi una\nsemplice procura alle liti, rilasciata in data antecedente al\ntrattenimento disposto e prima dell\u0027insorgenza del procedimento di\nconvalida. \n In definitiva, le norme censurate non consentono un pieno,\neffettivo ed immediato accesso alla difesa, di ufficio o di fiducia;\nne\u0027 assicurano la possibilita\u0027 di avere, nei ristretti tempi della\nconvalida e considerando, oltretutto, le difficolta\u0027 linguistiche,\nuna interlocuzione con il proprio difensore prima dell\u0027udienza; e, di\nconseguenza, non consentono al difensore di poter preparare una\nadeguata difesa. \n Esse, dunque, non consentono lo svolgimento del procedimento di\nconvalida in modo da assicurare alle parti un effettivo\ncontraddittorio e una parita\u0027 tra le stesse, posto che il Questore,\nche puo\u0027 stare in giudizio personalmente anche avvalendosi di\nfunzionari appositamente delegati, e\u0027 a conoscenza della condizione\ndel soggetto e dei provvedimenti amministrativi e giurisdizionali\ngia\u0027 emessi e che lo riguardano, mentre non lo e\u0027 il difensore, che\nnominato in modo estemporaneo per l\u0027udienza si trova ad assistere un\nsoggetto di cui nulla conosce e con cui non ha potuto interloquire. \n Peraltro, non e\u0027 neppure previsto il diritto del trattenuto a\ninterloquire e colloquiare con il difensore prima dell\u0027udienza di\nconvalida e neppure in udienza cio\u0027 e\u0027 possibile, dato che il\ntrattenuto partecipa all\u0027udienza a distanza, mediante collegamento\naudiovisivo tra l\u0027aula e il centro e, spesso, si trova anche\nfisicamente lontano dal suo difensore - come nel caso in esame- ed in\npresenza del solo funzionario della Questura; e non e\u0027 previsto\ndall\u0027attuale normativa neppure che possa avere una comunicazione\nriservata con il suo difensore durante l\u0027udienza, come e\u0027 invece\nassicurato agli imputati detenuti che partecipano alle udienze penali\nmediante videoconferenza. \n Ed ancora, l\u0027art. 14 comma 4 del decreto legislativo n. 286/98,\nrichiamato dall\u0027art. 6 decreto legislativo n. 142/2015, neppure\nprevede il diritto del trattenuto, in esito all\u0027udienza, di ricevere\nla notifica del provvedimento con cui il Giudice abbia deciso in\nordine alla convalida e, tantomeno, di ricevere il provvedimento\ntradotto nella lingua di origine, ovvero in una lingua a lui nota.\nCon ulteriore pregiudizio di un effettivo diritto di difesa. \n Infine, gli articoli 6 e 14 citati, a differenza di quanto\navviene per l\u0027udienza di convalida dell\u0027arresto e del fermo di cui\nall\u0027art. 392 C.p.p., non prevedono che dell\u0027udienza di convalida del\ntrattenimento sia dato avviso al pubblico ministero e, in specie,\navuto riguardo alla disposta competenza della Corte di Appello, al\nProcuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello;\nsicche\u0027 non prevedono la possibilita\u0027 di partecipazione all\u0027udienza\ndel Procuratore generale, che pure e\u0027 prevista nei procedimenti di\nconvalida dei mandati di arresto europeo, cui il legislatore sembra\nessersi ispirato, con pregiudizio per la posizione del trattenuto.\nQuesti, infatti, non puo\u0027 giovarsi della garanzia che la\npartecipazione al procedimento del Procuratore generale\nassicurerebbe, quale organo indipendente e imparziale, ai fini: di\nuna maggiore verifica della legittimita\u0027 dell\u0027operato della Questura\nche ha disposto ed eseguito il trattenimento; dell\u0027acquisizione e\ndeposito in giudizio di atti che siano utili a valutare la\nsussistenza dei presupposti della convalida e che la Questura non\nabbia allegato, non avendovi interesse e non avendo un dovere di\nsvolgere accertamenti e acquisire atti che siano anche nell\u0027interesse\ndel trattenuto. \n Ne consegue un inedito sistema processuale penale, in contrasto\ncon i principi del giusto processo, nel quale non e\u0027 il magistrato\ndel pubblico ministero, autonomo e indipendente da ogni altro potere\nai sensi dell\u0027art. 104 Cost., ma il Ministero dell\u0027interno la parte\npubblica del procedimento di convalida. \n Ne discende un sistema processuale, sotto piu\u0027 profili, del tutto\nirragionevole e lesivo del diritto di difesa e di quello del giusto\nprocesso di cui agli art. 24 e 111 della Costituzione. \n\n \n P. Q. M. \n \n La Corte nella persona del Consigliere di turno \n Visto l\u0027art. 23 della legge n. 87/1953; \n Solleva questione di legittimita\u0027 costituzionale, in relazione\nagli articoli 77, comma 2 della Costituzione, 72 comma 1 e 111 della\nCostituzione, nonche\u0027 agli articoli 3, 13, 24, 111 della\nCostituzione, degli articoli 16, 17, 18, 18-bis e 19 del\ndecreto-legge n. 145/2024, convertito con modifiche dalla legge n.\n187/2024 e dei novellati articoli 5-bis decreto-legge n. 13/2017,\nconvertito con modificazione dalla legge n. 46/2017, e 6 e 7 decreto\nlegislativo n. 142/2015 e 14 decreto legislativo n. 286/98,\nquest\u0027ultimo in quanto richiamato dal citato art. 6, nella parte in\ncui: \n attribuiscono la competenza giurisdizionale in tema di\nconvalida del provvedimento di trattenimento dello straniero di paesi\nextracomunitari richiedente protezione internazionale e in tema di\nproroga dei trattenimenti ai sensi dell\u0027art. 6, 6-bis e 6-ter del\ndecreto legislativo n. 142/2015 e dell\u0027art. 10-ter, comma 3, decreto\nlegislativo n. 286/98 , nonche\u0027 per la convalida delle misure\nadottate ai sensi dell\u0027art. 14, comma 4, decreto legislativo n.\n142/2015 alla Corte di Appello di cui all\u0027art. 5-bis del\ndecreto-legge n. 13/2017, convertito con modifiche dalla legge n.\n46/2017, invece che alla Sezione specializzata in materia di\nimmigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei\ncittadini dell\u0027Unione europea, istituita presso il Tribunale\ndistrettuale, \n non disciplinano i modi del trattenimento degli stranieri\nrichiedenti protezione internazionale, non consentono al giudice\ncompetente alla convalida di disporre misure alternative e di\nrevocare d\u0027ufficio la misura, se ne vengono meno i presupposti o sono\ndecorsi i termini di durata, \n non consentono un pieno ed effettivo esercizio del diritto di\ndifesa, la partecipazione del pubblico ministero e lo svolgimento del\nprocedimento secondo i principi del contraddittorio e del giusto\nprocesso. \n Dispone l\u0027immediata trasmissione degli atti alla Corte\ncostituzionale e la sospensione del presente giudizio. \n Dispone che la presente ordinanza sia notificata al sig.\nPresidente del Consiglio dei ministri, nonche\u0027 comunicata al sig.\nPresidente della Camera dei deputati ed al sig. Presidente del\nSenato. \n Manda alla cancelleria per gli adempimenti. \n Cosi\u0027 deciso in Lecce all\u0027esito della Camera di consiglio del\n4 giugno 2025 \n \n Il Consigliere: Martalo\u0027","elencoNorme":[{"id":"62934","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"dlgs","denominaz_legge":"decreto legislativo","data_legge":"25/07/1998","data_nir":"1998-07-25","numero_legge":"286","descrizionenesso":"in particolare","legge_articolo":"14","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-07-25;286~art14"},{"id":"62935","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"dlgs","denominaz_legge":"decreto 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