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(Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all\u0027autorità giudiziaria) – Irragionevolezza – Violazione del principio della finalità rieducativa della pena.\u0026nbsp;\u003c/p\u003e","prima_parte":"D.G. M.","altre_parti":"","testo_atto":"N. 156 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 maggio 2024\n\r\nOrdinanza del 22 maggio  2024  del  G.U.P.  presso  il  Tribunale  di\nTaranto nel procedimento penale a carico di D.G. M.. \n \nProcesso penale - Sospensione del procedimento con messa alla prova -\n  Omessa previsione che l\u0027imputato, anche su  proposta  del  pubblico\n  ministero, possa chiedere la sospensione  del  processo  con  messa\n  alla prova in relazione al delitto di favoreggiamento reale di  cui\n  all\u0027art. 379 cod. pen. \n- Codice penale, art. 168-bis, primo comma. \n\n\r\n(GU n. 36 del 04-09-2024)\n\r\n \n                  IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TARANTO \n \n \n                           Sezione GIP-GUP \n \n    Il Giudice per l\u0027udienza preliminare dott. Francesco Maccagnano, \n    visti gli atti del procedimento penale n. 3851/2019 R.G.N.R. - n.\n6859/2019 R.G. G.i.p.; \n    rilevato che M. D. G. (nato a ... in data ... ) e\u0027  imputato,  in\nseno al presente procedimento penale, dei reati di cui agli  articoli\n378 e  379  del  codice  penale,  «perche\u0027  aiutava,  ad  eludere  le\ninvestigazioni in ordine ai fatti di cui ai capi che precedono  e  ad\nassicurarsi il profitto dei reati di cui ai capi A),  B),  C)  ovvero\nl\u0027autovettura ... di colore bianco targata ...  di  proprieta\u0027  della\n... , omettendo di riferire ai  Carabinieri  che  lo  ascoltavano  in\nqualita\u0027 di persona informata sui fatti, che aveva accompagnato ... a\nritirare la predetta autovettura e che da allora non aveva visto  che\nil ... ne aveva la disponibilita\u0027, in ... 21 maggio 2019»; \n \n                        Osserva quanto segue: \n \nLe imputazioni elevate in seno al presente procedimento penale \n    1.  Preliminarmente,  va  rilevato  che  in  seno   al   presente\nprocedimento penale si procede nei confronti di plurimi  imputati  in\nrelazione a diverse fattispecie di reato: \n        sono imputati, innanzitutto, del delitto di cui all\u0027art.  640\ndel codice penale; ai due si imputa di aver indotto in errore la  ...\na concedere loro in noleggio  un\u0027automobile  e  di  aver  fatto  cio\u0027\nsoltanto per appropriarsi di detto mezzo; \n        i suddetti imputati sono accusati anche del delitto  previsto\ndall\u0027art. 646  del  codice  penale  (per  essersi  appropriati  della\nsopramenzionata automobile) e, unitamente a ... , del delitto di  cui\nall\u0027art. 648-ter.1, per aver impiegato in un\u0027attivita\u0027  economica  il\nprovento  del  delitti  di  truffa  e  di   appropriazione   indebita\ncontestati ai capi d\u0027imputazione A) e B); \n        sono accusati anche di aver simulato il furto dell\u0027automobile\ndi cui sopra, cosi\u0027 commettendo il delitto di cui  all\u0027art.  367  del\ncodice penale, e cio\u0027 al fine di consolidare definitivamente il  loro\nillecito possesso sulla stessa; \n        da ultimo, M. D. G. e\u0027  accusato  dei  delitti  di  cui  agli\narticoli 378 e 379 del codice penale, per aver aiutato ad eludere  le\ninvestigazioni svolte in seno  al  presente  procedimento  penale  in\nordine ai fatti di cui ai capi di imputazione A), B), C) e  D)  e  ad\nassicurarsi il profitto dei delitti contro il  patrimonio  contestati\nai capi d\u0027imputazione A), B) e C). \nLa  richiesta  di   messa   alla   prova   formulata   nell\u0027interesse\ndell\u0027imputato \n    2. All\u0027udienza del 3 novembre 2023 in difensore di M.  D.  G.  ha\nformulato istanza  di  messa  alla  prova  a  beneficio  del  proprio\nassistito. \n    In  data  22  novembre  2023  e\u0027  stata  depositata  copia  della\nrichiesta di «elaborazione di programma trattamentale ex art. 464-bis\ndel codice di procedura penale» rivolta all\u0027UEPE in data 17  novembre\n2023 dal predetto  imputato;  a  tale  richiesta  e\u0027  stata  allegata\ndichiarazione sottoscritta  dal  Presidente  dell\u0027associazione  \"...\"\nnella quale  si  attesta  la  disponibilita\u0027  del  suddetto  ente  ad\naffidare lo svolgimento di lavori di utilita\u0027 sociale al M. \n    All\u0027udienza  del  7  dicembre  2023  il  difensore  del  predetto\nimputato ha insistito nella richiesta  di  rito  alternativo  di  cui\nsopra. \n    Successivamente, l\u0027UEPE ha redatto relazione di indagine  sociale\ne programma trattamentale in relazione alla persona del M. \nLa ricorrenza dei requisiti sostanziali per l\u0027ammissione dell\u0027odierno\nimputato alla messa alla prova \n    3. In  virtu\u0027  degli  elementi  nella  disponibilita\u0027  di  questo\nG.u.p., paiono ricorrere tutte  le  condizioni  sostanziali  previste\ndall\u0027ordinamento per sospendere il procedimento nei confronti del  M.\ncon messa alla prova dello stesso. \n    Ed infatti: \n        non ricorre la condizione ostativa di  cui  all\u0027art.  168-bis\ndel codice penale, posto  che  il  M.,  sino  ad  oggi,  non  ha  mai\nbeneficiato della sospensione di un  procedimento  penale  per  messa\nalla prova; \n        come di recente ribadito in Corte costituzionale n. 174/2022,\nin caso di simultaneus processus avente  ad  oggetto  piu\u0027  fatti  di\nreato, il giudice puo\u0027 riconoscere il vincolo della  continuazione  e\ngiungere (con adeguata motivazione) ad un giudizio  di  meritevolezza\ndel programma di trattamento redatto dall\u0027UEPE,  eventualmente  anche\nattraverso l\u0027esercizio dei poteri  (integrativi  e/o  aggiuntivi)  in\ntema di condotte riparatorie a  favore  della  persona  offesa  e  di\ncommisurazione dei  tempi  e  modi  di  espletamento  del  lavoro  di\npubblica utilita\u0027; orbene, nel caso di specie, appare evidente che  i\ndue reati di cui al capo d\u0027imputazione E)  siano  stati  commessi  in\nesecuzione di un medesimo disegno criminoso; \n        non  deve  pronunciarsi  sentenza  di   proscioglimento   nei\nconfronti del M., non potendosi predicare, sulla base degli  elementi\ndi  prova  nella  disponibilita\u0027   di   questo   G.u.p.,   l\u0027evidenza\ndell\u0027innocenza di questi in relazione agli addebiti di  cui  al  capo\nd\u0027imputazione E); \n        ai sensi dell\u0027art. 133 del codice penale, deve ritenersi  che\nil  programma  trattamentale  redatto  dall\u0027UEPE  sia  adeguato;   il\nprogramma de quo appare  sufficientemente  strutturato,  comprendendo\nlavori di pubblica utilita\u0027 da svolgersi per due  ore  giornaliere  e\nper due giorni a settimana per conto di un ente che svolge  attivita\u0027\ndi protezione  civile,  un  percorso  di  riflessione  critica  sulla\nlegalita\u0027  e  sulle  condotte  antigiuridiche  oggetto  del  presente\nprocedimento penale nonche\u0027 la possibilita\u0027  che  il  M.  continui  a\nfrequentare una scuola per parrucchieri; \n        l\u0027idoneita\u0027 del programma si induce da  plurime  circostanze,\ntra cui lo stato di incensuratezza del M. e la riferibilita\u0027 a questi\ndi una certa resipiscenza; in sede di indagine sociale, l\u0027imputato ha\nmanifestato rammarico per i suoi comportamenti  antigiuridici  (nella\nrelativa relazione si legge: «rispetto al reato ascrittogli, il M. ne\nriconosce la gravita\u0027 e di essere stato superficiale nel suo  agire»;\n«egli ha dichiarato che  il  rispetto  delle  regole  della  societa\u0027\ncivile il lavoro e la famiglia sono cardini sui quali  e\u0027  incentrato\nil suo stile di vita»); \n        l\u0027idoneita\u0027 del programma trattamentale puo\u0027 predicarsi anche\nin virtu\u0027 del fatto che l\u0027imputato, oltre ad essere  incensurato,  e\u0027\nsoggetto scolarizzato  e  proviene  da  un  contesto  socio-familiare\nlontano da  ambienti  e  logiche  devianti,  «composto  dalla  coppia\ngenitoriale e da otto figli di  eta\u0027  compresa  tra quarantacinque  e\nventisette  anni,  dei  quali  [M.]  e\u0027  ultimogenito»;  il  predetto\nintrattiene  con  i  suoi  familiari  validi  rapporti  affettivi   e\nfrequenta una scuola per parrucchieri; \n        tenuto conto della peculiarita\u0027 delle imputazioni di  cui  al\ncapo d\u0027imputazione E), il programma trattamentale elaborato dall\u0027UEPE\ndovrebbe avere una durata non inferiore a dieci mesi; \n        la struttura  personologica  del  M.  e  l\u0027incardinamento  di\nquesti entro ambienti socio-familiari sani appare tale da  consentire\ndi  pronosticare  che  il  predetto,  in  futuro,  si  asterra\u0027   dal\ncommettere ulteriori reati; \n        tenuto conto delle imputazioni elevate nei confronti del M. e\ndella necessita\u0027 che questi intraprenda il piu\u0027 efficace percorso  di\nreinserimento possibile. \nSull\u0027impossibilita\u0027 di sospendere ex art. 168-bis del  codice  penale\nil presente procedimento penale in relazione al reato di cui all\u0027art.\n379 del codice penale. \n    4. L\u0027art. 168-bis del codice penale prevede che «nei procedimenti\nper reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con  la  pena\nedittale detentiva non superiore nel massimo a  quattro  anni,  sola,\ncongiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonche\u0027 per  i  delitti\nindicati nel comma 2 dell\u0027art. 550 del codice  di  procedura  penale,\nl\u0027imputato, anche su proposta del pubblico ministero,  puo\u0027  chiedere\nla sospensione del processo con messa alla prova». \n    Pare opportuno rammentare che, in virtu\u0027 dell\u0027entrata  in  vigore\ndel decreto legislativo n. 150/2022, l\u0027insieme dei reati in relazione\nai quali e\u0027 possibile  sospendere  un  procedimento  penale  ex  art.\n168-bis del codice penale e\u0027 aumentato: detto  aumento  e\u0027  avvenuto,\nper cosi\u0027 dire, indirettamente, mediante l\u0027estensione del  novero  di\nfattispecie previsto dall\u0027art. 550, comma II del codice penale. \n    Inalterati  sono  rimasti  i  limiti  previsti  al  primo   comma\ndell\u0027art. 168-bis del codice penale. \n    5. Uno dei reati ascritti  all\u0027imputato  M.  D.  G.  in  seno  al\nprocedimento   penale   n.   3851/2019   R.G.N.R.   e\u0027   quello    di\nfavoreggiamento personale; detto delitto e\u0027 punito con pena detentiva\nnon superiore, nel massimo, a quattro anni di  reclusione;  per  tale\nfattispecie, risulta possibile sospendere l\u0027anzidetto procedimento ai\nsensi dell\u0027art. 168-bis del codice penale. \n    Non puo\u0027 addivenirsi alla medesima conclusione in relazione  alla\nfattispecie di favoreggiamento reale ascritta all\u0027imputato, la  quale\ne\u0027  punita  con  pena  detentiva  massima  pari  a  cinque  anni   di\nreclusione, superiore al limite di quattro anni  previsto  dal  primo\ncomma della sopracitata disposizione. \nIrragionevolezza dell\u0027esclusione del reato di cui  all\u0027art.  379  del\ncodice penale dal novero di  fattispecie  per  cui  e\u0027  possibile  la\nsospensione del procedimento con messa alla prova dell\u0027imputato \n    6. Al paragrafo 4) della presente ordinanza  e\u0027  stato  messo  in\nevidenza che il novero di reati per cui e\u0027  possibile  sospendere  il\nprocedimento penale con  messa  alla  prova  dell\u0027imputato  e\u0027  stato\nesteso, nel 2022, mediante l\u0027ampliamento del novero di fattispecie di\ncui all\u0027art. 550, comma II del codice di procedura penale. \n    Cio\u0027 posto, va rammentato che: \n        i  reati  per  cui  il  pubblico  ministero  puo\u0027  esercitare\nl\u0027azione penale mediante emissione di decreto di citazione diretta  a\ngiudizio  sono  selezionati,  da   sempre,   mediante   un   criterio\nquantitativo (quello previsto dal primo comma dell\u0027art. 550, comma  I\ndel codice di procedura penale) e qualitativo  (quello  previsto  dal\nsecondo comma  dell\u0027art.  550,  comma  II  del  codice  di  procedura\npenale); \n        il legislatore, storicamente, ha voluto che  l\u0027azione  penale\nvenisse esercitata mediante citazione diretta a giudizio in relazione\na reati suscettibili d\u0027essere accertati piu\u0027 semplicemente;  siffatte\nfattispecie, in linea tendenziale, hanno  sempre  presentato  cornici\nedittali non troppo severe, pur con le  dovute  eccezioni  (si  ponga\nmente, in tal proposito, alle fattispecie di furto in abitazione e di\nfurto con strappo); \n        il rinvio all\u0027art. 550, comma II del  codice  penale  operato\ndall\u0027art.  168-bis  del  codice  penale  puo\u0027  dirsi  fondato   sulla\npresunzione che i reati per i quali e\u0027 previsto che  l\u0027azione  penale\nsia  esercitata  mediante  citazione   diretta   a   giudizio   siano\ntendenzialmente  tra  quelli  meno  gravi  previsti  dall\u0027ordinamento\npenale e, dunque, tra  quelli  per  cui  appare  ragionevole  offrire\nall\u0027imputato la possibilita\u0027 di sottoporsi a probation: \n    Orbene, l\u0027ampliamento del novero di reati di  cui  all\u0027art.  550,\ncomma II del codice di procedura penale -  derivato  dall\u0027entrata  in\nvigore del decreto legislativo n. 150/2022 - ha scosso  il  predetto,\nprecario equilibrio. \n    Attualmente, infatti, puo\u0027 esercitarsi l\u0027azione  penale  mediante\ncitazione diretta a giudizio anche in relazione a fattispecie il  cui\naccertamento puo\u0027 essere abbastanza complesso, ed in particolare: \n        per l\u0027esercizio abusivo di una professione aggravata per  chi\ndetermina/dirige l\u0027attivita\u0027 (art. 348, 3° comma, del codice penale); \n        per la falsa testimonianza (art. 372 del codice penale); \n        per le false dichiarazioni o attestazioni in  atti  destinati\nall\u0027autorita\u0027 giudiziaria (art. 374-bis del codice penale); \n        per intralcio alla giustizia con violenza o minaccia,  se  il\nfine non e\u0027 conseguito (art. 377, 3° comma, del codice penale); \n        per  induzione  a  non  rendere  dichiarazioni  o  a  rendere\ndichiarazioni mendaci all\u0027autorita\u0027  giudiziaria  (art.  377-bis  del\ncodice penale); \n        per apologia di delitto (art. 414 del codice penale); \n        per truffa aggravata (art. 640, 2° comma, del codice penale); \n        per frode in assicurazione (art. 642.  1°  e  2°  comma,  del\ncodice penale); \n        per alcuni delitti in materia  di  armi  (porto  di  arma  in\nriunione pubblica da parte di  persona  non  munita  di  licenza,  il\ntrasferimento illecito di armi, l\u0027importazione di armi senza  licenza\ne la detenzione di armi clandestine) previsti dalla legge  18  aprile\n1975, n. 110 (articoli 4, 4° comma, 10, 3° comma, 12, 5° comma); \n        per  il  delitto  di  istigazione  pubblica,  proselitismo  e\ninduzione all\u0027utilizzo di stupefacenti (art. 82, comma 1,  del  testo\nunico stupefacenti di cui al decreto del Presidente della  Repubblica\n9 ottobre 1990, n. 309); \n        per  alcuni  delitti  previsti  dal  c.d.  codice   antimafia\n(inosservanza di obblighi inerenti  alla  sorveglianza  speciale  con\nobbligo  o  divieto  di  soggiorno,  la  violazione  del  divieto  di\nespatrio, il mancato rientro nel  termine  stabilito  nel  comune  di\nsoggiorno obbligato, l\u0027elusione della amministrazione giudiziaria dei\nbeni personali, l\u0027omessa comunicazione delle variazioni  patrimoniali\ne la violazione del  divieto  di  svolgere  attivita\u0027  di  propaganda\nelettorale per i sottoposti  a  sorveglianza  speciale  previsti  dal\ncodice antimafia (artt. 75, 2° comma, art. 75-bis, e art. 76, 1°, 5°,\n7° e 8° comma, decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159); \n        per omessa dichiarazione dei redditi o IVA (art. 5. 1°  comma\ne 1° comma bis, decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74). \n        L\u0027introduzione della nuova udienza pre-dibattimentale di  cui\nall\u0027art. 554-bis del codice di procedura penale  e\u0027  stata  ritenuta,\ncon tutta evidenza, un adeguato contrappeso alla mancata celebrazione\ndell\u0027udienza preliminare per fattispecie di  reato  punite  con  pene\ntutt\u0027altro che basse e che, in  taluni  casi,  possono  portare  alla\ncelebrazione di procedimenti penali lunghi e  complessi  -  come,  ad\nesempio, per la fattispecie di falsa testimonianza. \n    Da tutto quanto sin qui messo in evidenza consegue  che  oggi  e\u0027\npossibile sospendere il procedimento con messa  alla  prova  ex  art.\n168-bis del codice penale anche in relazione a fattispecie  di  reato\ndi  particolare  gravita\u0027,  offensive  di  beni  giuridici  di  rango\nelevato, tra cui, ad esempio, l\u0027amministrazione della giustizia. \n    7. A parere di questo G.u.p.,  il  ri-assetto  del  sotto-sistema\nnormativo integrato dagli articoli 168-bis del codice penale  e  550,\ncomma II del codice di procedura penale ha portato  ad  un  risultato\nirragionevole, ossia l\u0027esclusione del reato di favoreggiamento  reale\ndal novero di reati per cui e\u0027 possibile sospendere  il  procedimento\ncon messa alla prova dell\u0027imputato. \n    8. Deve rilevarsi che il delitto di falsa testimonianza, ad oggi,\ncostituisce una fattispecie in relazione alla quale e\u0027  possibile  la\nmessa alla prova dell\u0027imputato maggiorenne,  e  cio\u0027  in  virtu\u0027  del\nfatto che la fattispecie di cui all\u0027art. 372  del  codice  penale  e\u0027\nespressamente evocata nel novero di fattispecie di cui all\u0027art.  550,\ncomma II del codice di procedura penale. \n    Orbene, va osservato che: \n        il bene giuridico tutelato dalla disposizione  incriminatrice\ndi cui all\u0027art. 372 del codice penale e\u0027, senza alcun  dubbio  quello\ndell\u0027amministrazione della giustizia; \n        la falsa testimonianza e\u0027 punita con pena detentiva da due  o\nsei anni di reclusione; \n        la falsa testimonianza, a seconda  degli  specifici  contesti\nprocessuali, puo\u0027 indirettamente arrecare danno ad interessi di  ogni\ntipo  (patrimonio,  onorabilita\u0027,  diritto  alla  genitorialita\u0027   et\ncetera) e, nei casi in cui il narrato di un falso testimone porti  ad\nuna ingiusta condanna, anche di un bene fondamentale come la liberta\u0027\naltrui, come insegna l\u0027esperienza giudiziaria. \n    Cio\u0027 posto, non puo\u0027 fare a meno di osservarsi che: \n        la disposizione incriminatrice di cui all\u0027art. 379 del codice\npenale non va di certo a tutelare il  generico  interesse  a  che  il\ncrimine «non paghi»; essa, esattamente al pari della disposizione  di\ncui  all\u0027art.  372  del  codice  penale,  va  a  tutelare   il   bene\ndell\u0027amministrazione   della    giustizia    e,    in    particolare,\ndell\u0027attivita\u0027 giudiziaria; in tal senso, in primo  luogo,  depongono\nle rubriche del titolo e del capo del  codice  penale  entro  cui  e\u0027\ncollocato l\u0027art. 379 del codice penale; oltretutto, come affermato da\nautorevole  dottrina,  il  legislatore,  punendo  il  favoreggiamento\nreale, ha evidentemente inteso punire condotte idonee a compromettere\nla possibilita\u0027 di procedere al sequestro e/o alla confisca  di  cose\nche sono il prodotto, il profitto o il prezzo di un reato; \n        la cornice sanzionatoria prevista dall\u0027art.  379  del  codice\npenale - pena detentiva da un anno di reclusione  e  cinque  anni  di\nreclusione - e\u0027 decisamente piu\u0027 mite di  quella  prevista  dall\u0027art.\n372 del codice penale; \n        appare arduo immaginare ipotesi  in  cui  la  fattispecie  di\nfavoreggiamento reale arrechi un  nocumento,  attuale  o  potenziale,\nall\u0027altrui liberta\u0027 personale. \n    9. Breviter: il  delitto  di  falsa  testimonianza  e  quello  di\nfavoreggiamento   reale   proteggono   lo   stesso   bene   giuridico\n(l\u0027amministrazione  della  giustizia,   sub   specie   di   attivita\u0027\ngiudiziaria); il primo e\u0027 punito indubitabilmente piu\u0027 gravemente del\nsecondo; inoltre, la fattispecie  di  cui  all\u0027art.  379  del  codice\npenale, rispetto a quella di cui all\u0027art. 372 del codice penale, pare\nquantomai meno  idonea  a  ledere  diritti  e  liberta\u0027  fondamentali\ndell\u0027individuo;  ciononostante,  per  la   falsa   testimonianza   e\u0027\nammissibile la sospensione del  procedimento  per  messa  alla  prova\ndell\u0027imputato  mentre  per  il  favoreggiamento  reale  cio\u0027  non  e\u0027\npossibile. \n    Orbene, non si  comprende  quali  siano  le  premesse  logiche  e\nvaloriali di una simile disparita\u0027:  essa  non  pare  in  alcun  modo\ngiustificabile,   se   non   riconoscendo    al    legislatore    una\ndiscrezionalita\u0027 svincolata  da  controlli,  tale  da  comportare  il\ntrattamento  differenziato  di  situazioni  tra  loro   perfettamente\nomogenee. \n    10.  Ad  analoga  conclusione  questo  G.u.p.  ritiene  di  poter\naddivenire comparando la fattispecie  di  favoreggiamento  reale  con\nquella di cui all\u0027art. 377-bis del codice penale. \n    L\u0027«induzione  a   non   rendere   dichiarazioni   o   a   rendere\ndichiarazioni  mendaci  all\u0027autorita\u0027  giudiziaria»,   infatti,   non\nsoltanto  protegge  lo   stesso   bene   giuridico   protetto   dalla\ndisposizione incriminatrice di cui all\u0027art.  379  del  codice  penale\n(l\u0027amministrazione della giustizia), ma, nei  casi  di  esercizio  di\nviolenza o minaccia, si pone  a  presidio  del  bene  dell\u0027integrita\u0027\npsicofisica. \n    Oltretutto, anche il delitto di cui all\u0027art. 377-bis  del  codice\npenale  e\u0027  punito  decisamente  piu\u0027   gravemente   di   quello   di\nfavoreggiamento reale. \n    A  lume  di  tanto,  non  e\u0027  chiaro  per  quale  motivo  per  la\nfattispecie  da  ultimo  menzionata   sia   possibile   chiedere   la\nsospensione del procedimento con  messa  alla  prova  mentre  per  la\nfattispecie di cui all\u0027art. 379 del codice penale cio\u0027 sia precluso. \n    11. Non puo\u0027  sottacersi  che  il  favoreggiamento  reale  ed  il\nfavoreggiamento personale sono fattispecie strutturalmente simili, ma\nche presentano una decisiva differenza: la commissione del delitto di\ncui all\u0027art.  378  del  codice  penale  e\u0027  potenzialmente  idonea  a\ncompromettere le sorti di un intero procedimento  penale,  mentre  la\ncommissione del delitto di cui all\u0027art.  379  del  codice  penale  e\u0027\nidonea a compromettere esclusivamente la possibilita\u0027  di  addivenire\nal sequestro e/o  alla  confisca  del  prezzo,  del  prodotto  o  del\nprofitto di un reato. \n    A lume di tanto, non pare giustificabile per quale motivo per una\ndelle  fattispecie  de  quibus  -  quella   maggiormente   idonea   a\ndestabilizzare l\u0027amministrazione della giustizia -  possa  concedersi\nla sospensione del procedimento  con  messa  alla  prova  mentre  per\nl\u0027altra cio\u0027 non sia possibile. \n    Vero e\u0027 che l\u0027art. 379  del  codice  penale  prevede  un  massimo\nedittale maggiore di quello previsto dall\u0027art. 378 del codice  penale\n(in misura di un anno di reclusione); altrettanto vero, tuttavia,  e\u0027\nche l\u0027opzione  punitiva  de  qua  non  pare  motivata  da  specifiche\nragioni; al contempo, non puo\u0027 non risaltare il fatto che entrambe le\nforme di  favoreggiamento  di  cui  trattasi  sono  punite  con  pena\ndetentiva minima pari ad un anno di reclusione e, dunque,  presentano\nun  disvalore  delineato  dal  legislatore  in  modo  sostanzialmente\nomogeneo. \nNon  manifesta  infondatezza  della  questione  di  costituzionalita\u0027\ndell\u0027art. 168-bis del codice penale per violazione dei  parametri  di\ncostituzionalita\u0027, di cui agli articoli 3 e 27 della Costituzione \n    12. Come affermato  al  §  4  considerato  in  diritto  di  Corte\ncostituzionale  n.  313/1995  (Pres.  Baldassarre,  Rel.   Vassalli),\n«perche\u0027 sia [...] possibile operare uno scrutinio  che  direttamente\ninvesta il merito delle scelte sanzionatorie operate dal legislatore,\ne\u0027  [...]  necessario  che  l\u0027opzione  normativa  contrasti  in  modo\nmanifesto  con  il  canone  della  ragionevolezza,  vale  a  dire  si\nappalesi, in concreto, come espressione  di  un  uso  distorto  della\ndiscrezionalita\u0027  che  raggiunga  una  soglia  di  evidenza  tale  da\natteggiarsi alla stregua di una figura per cosi\u0027 dire sintomatica  di\n\"eccesso  di  potere\"  e,  dunque,   di   sviamento   rispetto   alle\nattribuzioni che l\u0027ordinamento assegna alla funzione legislativa». \n    Orbene, le disparita\u0027 di trattamento evocate supra raggiungono, a\nparere di questo G.u.p., una soglia di evidenza  tale  da  non  poter\nessere  giustificate,  in  palese  violazione   dell\u0027art.   3   della\nCostituzione, disposizione che impone di trattare in maniera omogenea\nsituazioni tra loro assimilabili. \n    La disparita\u0027 de qua si pone in contrasto anche  con  l\u0027art.  27,\ncomma 111 della Costituzione, e cio\u0027 in quanto il complessivo assetto\nsanzionatorio delineato dal legislatore in relazione  al  delitto  di\nfavoreggiamento  reale   appare   segnato   da   una   criticita\u0027   -\nl\u0027impossibilita\u0027 di  addivenire  alla  sospensione  del  procedimento\npenale con messa alla prova - non razionalmente spiegabile e, dunque,\nidonea a comportare l\u0027irrogazione di pene percepite come ingiuste. \nRilevanza della predetta questione di costituzionalita\u0027 nel  giudizio\na quo \n    13.  Appare  evidente  la  pregiudizialita\u0027  della  questione  di\nlegittimita\u0027  costituzionale  di  cui  sopra  rispetto  al   giudizio\ncelebrato nei confronti di M. D. G.: ed infatti, la  circostanza  che\nl\u0027istituto di cui all\u0027art. 168-bis del codice penale  non  faccia  in\nalcun modo riferimento al reato di favoreggiamento reale non puo\u0027 che\nprecludere  all\u0027odierno  imputato  di  chiedere  la  sospensione  del\nprocedimento con messa alla prova in  relazione  al  delitto  di  cui\nall\u0027art. 379 del codice penale. \nIl petitum \n    14.   Questo   G.u.p.   ben   comprende   che   il   legislatore,\nnell\u0027esercizio della sua discrezionalita\u0027, ben  puo\u0027  fissare  soglie\nqualitative e/o  quantitative  al  fine  di  delineare  il  perimetro\napplicativo di cause di estinzione  del  reato  o  di  cause  di  non\npunibilita\u0027; a lume di tanto, lo scrivente non ritiene di chiedere  a\ncodesto Giudice delle leggi l\u0027espunzione del limite dei «quattro anni\ndi reclusione» previsto dall\u0027art. 168-bis, comma I del codice penale. \n    14.1. L\u0027art. 550, comma II del  codice  di  procedura  penale  e\u0027\ndisposizione riconducibile  al  complesso  normativo  che  regola  le\nmodalita\u0027 di esercizio dell\u0027azione penale: questo G.u.p. non  ritiene\ndi dover  chiedere  un\u0027«interpolazione»  della  disposizione  de  qua\n(mediante introduzione di un richiamo all\u0027art. 379 del codice penale)\nfinalizzata a neutralizzare  le  disparita\u0027  di  trattamento  evocate\nsupra,  e  cio\u0027  in  quanto  siffatta  operazione  sarebbe  meramente\nmanipolativa,   andando    ad    incidere    su    di    una    norma\nprocessual-penalistica che, in se\u0027, non si pone in contrasto  con  il\ndettato costituzionale. \n    15. A lume di quanto sin qua osservato, deve chiedersi a  codesta\nCorte costituzionale di compiere un  intervento  idoneo  ad  incidere\nesclusivamente sull\u0027estensione del catalogo di fattispecie penali per\ncui e\u0027 ammissibile la sospensione del procedimento penale  per  messa\nalla prova dell\u0027imputato. \n    In particolare, deve  chiedersi  di  dichiarare  l\u0027illegittimita\u0027\ncostituzionale dell\u0027art. 168-bis, comma I, del  codice  penale  -  in\nrelazione all\u0027art. 3 e 27 della Costituzione - nella parte in cui  la\ndisposizione di cui trattasi non prevede  che  l\u0027imputato,  anche  su\nproposta del pubblico ministero, possa chiedere  la  sospensione  del\nprocesso  con  messa  alla  prova  in   relazione   al   delitto   di\nfavoreggiamento reale di cui all\u0027art. 379 del codice penale. \n\n \n                               P.Q.M. \n \n    Visti gli articoli 134 Cost., 23 e seguenti  della  legge  n.  87\ndell\u002711 marzo 1953 e 1 della legge costituzionale n. 1 del 9 febbraio\n1948, ritenutane la non manifesta infondatezza e la rilevanza, \n    dispone trasmettersi gli atti del presente  giudizio  alla  Corte\ncostituzionale per la risoluzione  della  questione  di  legittimita\u0027\ncostituzionale dell\u0027art. 168-bis,  comma  I,  del  codice  penale  in\nrelazione all\u0027art. 3 e 27 della Costituzione, nella parte in cui  non\nprevede che l\u0027imputato, anche su  proposta  del  pubblico  ministero,\npossa chiedere la sospensione del processo con messa  alla  prova  in\nrelazione al delitto di favoreggiamento reale di cui all\u0027art. 379 del\ncodice penale; \n    sospende  il  procedimento  in  corso   ed   ordina   l\u0027immediata\ntrasmissione degli atti alla Corte costituzionale; \n    dispone che a cura della cancelleria sia notificata  la  presente\nordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri e che della stessa\nsia data comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. \n    Ordinanza letta in udienza alla presenza delle parti. \n        Taranto, 22 maggio 2024 \n \n          Il giudice per l\u0027udienza preliminare: Maccagnano","elencoNorme":[{"id":"62054","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"cp","denominaz_legge":"codice penale","data_legge":"","data_nir":"","numero_legge":"","descrizionenesso":"","legge_articolo":"168","specificaz_art":"bis","comma":"1","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":""}],"elencoParametri":[{"id":"78286","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"3","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"78287","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"27","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""}],"elencoParti":[]}}"
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