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ISTAT","altre_parti":"Autostrada Regionale Cispadana spa, Procura generale","testo_atto":"N. 249 ORDINANZA (Atto di promovimento) 26 novembre 2025\n\r\nOrdinanza del 26 novembre 2025 della  Corte  dei  conti  sul  ricorso\nproposto  da  Autostrada  regionale  cispadana  spa  contro  Istituto\nnazionale di statistica - ISTAT. \n \nBilancio e contabilita\u0027 pubblica - Finanza pubblica -  Enti  indicati\n  nell\u0027elenco 1 annesso  al  decreto-legge  n.  137  del  2020,  come\n  convertito, concorrenti, in quanto unita\u0027, alla determinazione  dei\n  saldi di finanza pubblica del  conto  economico  consolidato  delle\n  amministrazioni pubbliche, secondo i criteri stabiliti dal  Sistema\n  europeo dei conti nazionali e regionali  nell\u0027Unione  europea  (SEC\n  2010), di cui al regolamento (UE) 2013/549 del Parlamento europeo e\n  del Consiglio, del 21 maggio 2013 - Previsione che a tali  enti  si\n  applicano in ogni caso le disposizioni in materia di equilibrio dei\n  bilanci  e  sostenibilita\u0027   del   debito   delle   amministrazioni\n  pubbliche, ai sensi e per gli effetti degli artt. 3 e 4 della legge\n  n.  243  del  2012,  nonche\u0027  quelle  in  materia  di  obblighi  di\n  comunicazione dei dati e delle informazioni rilevanti in materia di\n  finanza pubblica - Previsione che all\u0027art. 11, comma 6, lettera b),\n  del codice della giustizia contabile,  di  cui  all\u0027Allegato  1  al\n  decreto legislativo n. 174  del  2016,  dopo  le  parole:  \"operata\n  dall\u0027ISTAT\"  sono  aggiunte  le   seguenti:   \",   ai   soli   fini\n  dell\u0027applicazione della normativa nazionale sul contenimento  della\n  spesa pubblica\". \n- Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (Ulteriori misure urgenti  in\n  materia di tutela della  salute,  sostegno  ai  lavoratori  e  alle\n  imprese,   giustizia   e    sicurezza,    connesse    all\u0027emergenza\n  epidemiologica da COVID-19), convertito, con  modificazioni,  nella\n  legge 18 dicembre 2020, n. 176, art. 23-quater. \n\n\r\n(GU n. 53 del 31-12-2025)\n\r\n \n                         LA CORTE DEI CONTI \n               Sezioni riunite in sede giurisdizionale \n \nIn speciale composizione \n    Composta dai signori magistrati: \n      Piergiorgio Della Ventura - Presidente; \n      Eugenio Musumeci - consigliere; \n      Giancarlo Astegiano - consigliere; \n      Marco Smiroldo - consigliere; \n      Daniele Bertuzzi - consigliere; \n      Maria Cristina Razzano - consigliere; \n      Domenico Cerqua - Primo ref. Estensore; \n    ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso iscritto  al  n.\n809/SR/RIS del registro di segreteria proposto,  ai  sensi  dell\u0027art.\n11, comma 6, lett. b), e 123 e ss. del decreto legislativo n. 174 del\n2016, dalla societa\u0027  «Autostrada  Regionale  Cispadana  S.p.A.»,  in\npersona dell\u0027Amministratore  Delegato  e  legale  rappresentante  pro\ntempore, dott. Diego Cattoni, rappresentata e difesa, come da procura\nin calce al ricorso, dall\u0027avv. Damiano  Florenzano  ed  elettivamente\ndomiciliata presso il seguente indirizzo PEC, presente  nel  Registro\ngenerale        indirizzi        elettronici        -        Reginde:\ndamiano.florenzano@pectrentoavvocati.it \n    contro l\u0027Istituto nazionale di statistica - ISTAT, in persona del\nlegale   rappresentante   pro   tempore,   rappresentato   e   difeso\ndall\u0027Avvocatura  generale   dello   Stato,   presso   la   cui   sede\nistituzionale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, e\u0027 domiciliato; \n    e nei confronti della Procura generale della Corte dei conti, con\nsede in Roma, alla via A. Baiamonti n. 25; \n    e  per  quanto  occorrer  possa  nei  confronti   del   Ministero\ndell\u0027economia e delle finanze, in persona del  legale  rappresentante\npro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall\u0027Avvocatura  generale\ndello Stato, presso la cui sede istituzionale in Roma, alla  via  dei\nPortoghesi, n. 12, e\u0027 domiciliato; \n    per l\u0027accertamento e per la declaratoria della  non  applicazione\n«della disciplina nazionale sul contenimento della spesa pubblica» ai\nsensi dell\u0027art. 11 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n.  174  e\ns.m.  e  comunque   dell\u0027insussistenza   dei   presupposti   per   la\nqualificazione della ricorrente come  «amministrazione  pubblica»  ai\nsensi dell\u0027art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009,  n.  196  e\ns.m e del Regolamento UE 549/2013 (d\u0027ora in poi, SEC 2010); \n    e, comunque, per l\u0027annullamento dell\u0027Elenco delle amministrazioni\npubbliche inserite nel conto  economico  consolidato  individuate  ai\nsensi dell\u0027art. 1, comma 3 della legge 31 dicembre  2009,  n.  196  e\nss.mm. (Legge di contabilita\u0027 e finanza pubblica),  pubblicato  nella\nGazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 229 del 30  settembre  2022,\nnella parte in cui l\u0027Istituto Nazionale di  Statistica  ha  inserito,\ntra  le  «Altre  amministrazioni  locali»,  la  Societa\u0027   Autostrada\nRegionale Cispadana S.p.A. per l\u0027anno 2023,  nonche\u0027  di  ogni  altro\natto connesso,  presupposto  e  conseguente,  tra  cui  il  documento\ndenominato «Le unita\u0027 istituzionali  appartenenti  al  settore  delle\nAmministrazioni pubbliche (S13)». \n    Visti il ricorso e i relativi allegati; \n    Viste le memorie depositate dalle parti; \n    Visti tutti gli atti della causa; \n    Uditi  nell\u0027udienza  pubblica  del  giorno  16  luglio  2025   il\nrelatore,  Primo  ref.  Domenico  Cerqua,  il  difensore   di   parte\nricorrente, in persona dell\u0027avv.  Damiano  Florenzano,  l\u0027avv.  dello\nStato Pietro Garofoli  per  ISTAT  e  il  Pubblico  ministero,  nella\npersona  del  vice  Procuratore   generale   Luigi   D\u0027Angelo,   come\nspecificato nel verbale; \n    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. \n \n                                Fatto \n \n    1. La «Autostrada Regionale Cispadana S.p.A.» (in  sigla,  «ARC»)\nha come oggetto sociale l\u0027affidamento e l\u0027esecuzione  delle  opere  e\ndei servizi previsti dal contratto di concessione avente per  oggetto\nla progettazione, la costruzione e la gestione  del  nuovo  tracciato\ndell\u0027autostrada regionale cispadana dal casello di  Reggiolo  -  Rolo\nsulla Autostrada A22 al casello di Ferrara Sud sull\u0027Autostrada A13. \n    La societa\u0027, costituita il 16 marzo 2010,  e\u0027  partecipata  nella\nmisura del 51,00% del capitale dalla «Autostrada del Brennero S.p.A.»\n(51,00%). \n    Le restanti quote del capitale  sociale  sono  detenute  da  nove\nsocieta\u0027 private. \n    2. Nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale -  n.  229,  del  30\nsettembre 2022, e\u0027  stato  pubblicato  l\u0027Elenco  per  il  2023  delle\namministrazioni pubbliche inserite nel  conto  economico  consolidato\nindividuate ai sensi dell\u0027art. 1, comma 3, della  legge  31  dicembre\n2009, n. 196 e  ss.mm.ii.,  elaborato  e  annualmente  aggiornato  da\nISTAT, nel quale risulta inserita - come per le precedenti annualita\u0027\n- anche la Autostrada Cispadana. \n    In data 7 giugno 2023 la societa\u0027 ha depositato ricorso: \n      per l\u0027accertamento e la  declaratoria  della  non  applicazione\ndella disciplina nazionale sul contenimento della spesa  pubblica  ai\nsensi dell\u0027art. 11 del decreto legislativo 26 agosto 2016  n.  174  e\ns.m.,  e  comunque  dell\u0027insussistenza   dei   presupposti   per   la\nqualificazione della ricorrente come  «Amministrazione  pubblica»  ai\nsensi dell\u0027art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, nr.  196  e\ns.m e del Regolamento UE 549/2013 (d\u0027ora in poi SEC 2010); \n    e, comunque per l\u0027annullamento: \n      dell\u0027Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel  conto\neconomico consolidato individuate ai  sensi  dell\u0027art.  1,  comma  3,\ndella legge 31 dicembre 2009,  n.  196  e  ss.mm.,  pubblicato  nella\nGazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 229 del 30  settembre  2022,\nnella parte in cui l\u0027ISTAT ha inserito la ricorrente  tra  le  «Altre\namministrazioni locali»; \n      di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguente tra  cui\nil documento denominato  «Le  unita\u0027  istituzionali  appartenenti  al\nsettore delle Amministrazioni pubbliche (S13)». \n    In   particolare,   con   istanza   da   ritenersi    logicamente\npregiudiziale,  parte  attrice   ha   dubitato   della   legittimita\u0027\ncostituzionale  dell\u0027art.  11,  comma  6,  lett.  b),  c.g.c.,   come\nmodificato dall\u0027art. 23-quater, comma 2, del decreto-legge 28 ottobre\n2020, n. 137, inserito dalla legge di conversione 18  dicembre  2020,\nn. 176, in primo luogo con riferimento agli articoli 24, 76, 77, 101,\n103, 111, 117 della Costituzione. \n    La disposizione, infatti,  inciderebbe  su  diritti  fondamentali\ndelle persone  giuridiche  coinvolte,  vulnerandone  la  tutela,  sul\npresupposto  che  l\u0027iscrizione  nel   detto   elenco   determina   la\ncostituzione di uno  status.  La  perimetrazione  dell\u0027oggetto  della\npotestas  iudicandi  del  giudice  contabile  avrebbe  impedito  ogni\nscrutinio processuale dell\u0027atto emanato da ISTAT,  introducendo  «una\nenclave  di  attivita\u0027  amministrativa   del   tutto   franca   dalla\ngiurisdizione,  in  violazione  dei  piu\u0027  elementari   principi   di\nconsolidata  tradizione  ottocentesca,  fortemente  rivitalizzati  ed\nespansi nelle Costituzioni democratiche,  che  fondano  lo  Stato  di\ndiritto, e che sono racchiusi negli articoli  101,  103,  111  e  113\ndella Costituzione Italiana». \n    In ogni caso, anche accogliendo  una  diversa  lettura,  la  tesi\ndella concorrenza di giurisdizioni sulle censure avverso l\u0027iscrizione\nnell\u0027Elenco  «si  presenterebbe  irragionevole,  poiche\u0027  foriera  di\nconflitti tra giudicati di giudici appartenenti a ordini diversi». \n    Sussisterebbe,  poi,  l\u0027illegittimita\u0027  costituzionale  anche  in\nrelazione agli articoli 76 e  77  della  Costituzione,  per  assoluto\ndifetto di omogeneita\u0027 del testo introdotto in  sede  di  conversione\nrispetto all\u0027oggetto del decreto-legge, nonche\u0027 per assoluto  difetto\ndelle  ragioni  di  straordinarieta\u0027  e  di   urgenza,   cui   doveva\nriconnettersi  anche  il  contenuto  della  legge   di   conversione.\nRiguardato da un diverso angolo  di  visuale,  l\u0027art.  23-quater  del\ndecreto-legge n. 137/2020, come convertito, «in nome di un  interesse\n(non meglio definito) alla  stabilita\u0027  dei  dati  rappresentati  dai\nsaldi di bilancio, preferisce «ingessare» questi ultimi, pur  se  non\ncorrispondenti alla realta\u0027,  preferendo  cosi\u0027  il  mantenimento  di\ncontenuti non seri poiche\u0027 non corrispondenti ai dati reali. Da  qui,\nanche  l\u0027ulteriore  profilo  di  irragionevolezza,  ridondante  nella\nviolazione degli articoli 3, 81 e 97 della Costituzione». \n    Nel merito, con il primo motivo dell\u0027atto introduttivo  e\u0027  stata\nallegata la violazione di legge (comprese le disposizioni della legge\n7 agosto 1990, n. 241) per la ritenuta mancata osservanza,  da  parte\ndell\u0027ISTAT, delle regole del giusto procedimento rispetto a  un  atto\nasseritamente vincolato di esercizio della funzione amministrativa. \n    Infatti, a  fronte  di  un\u0027attivita\u0027  dell\u0027Istituto  con  effetti\nsfavorevoli che ricadono nella sfera giuridica dell\u0027ente considerato,\nsarebbero stati omessi tutti gli adempimenti prescritti dalla  legge.\nIn  particolare,  sarebbe  mancata  la  comunicazione  di  avvio  del\nprocedimento per l\u0027iscrizione nell\u0027elenco, preventiva  rispetto  alla\npredetta iscrizione. \n    Inoltre, non sarebbero  stati  consentiti  la  partecipazione  al\nprocedimento, il contraddittorio ammnistrativo, l\u0027accesso agli atti. \n    Infine,  l\u0027atto  adottato  risulterebbe   totalmente   privo   di\nmotivazione, con la conseguente omissione dell\u0027osservanza di tutte le\nregole  che   governano,   anche   in   esplicazione   dei   principi\ncostituzionali, l\u0027azione amministrativa. \n    Per i profili in  esame  e\u0027  stata  prospettata  l\u0027illegittimita\u0027\ncostituzionale  anche  dell\u0027art.  1  della  legge  n.  196/2009,   in\nriferimento agli articoli 3, 11, 24, 97, 103, 113  e  117,  comma  1,\ndella Costituzione, «qualora si dovesse ritenere che l\u0027art.  1  della\nlegge 196/2009 e s.m.  ovvero  altra  disciplina  di  rango  primario\nconsentano  all\u0027Autorita\u0027  nazionale  di   statistica   di   disporre\nricognizioni comportanti  effetti  sfavorevoli  su  soggetti  privati\nsenza osservare le piu\u0027 elementari regole dell\u0027agire della P.A.». \n    Con i successivi motivi e\u0027 stata, nel  complesso,  contestata  la\nsussistenza dei requisiti per la qualificazione della  societa\u0027  come\n«amministrazione pubblica». \n    Tale  conclusione  conseguirebbe  innanzitutto  all\u0027assenza   del\npresupposto  del  controllo  pubblico,  richiesto  dal   par.   20.18\ndell\u0027allegato A) del Regolamento SEC 2010,  in  considerazione  della\ncircostanza che il  possesso  del  51,00%  del  capitale  in  capo  a\nsoggetto pubblico - sempreche\u0027 si possa correttamente  inquadrare  la\nsocieta\u0027 Autostrada del Brennero S.p.A., che detiene tale percentuale\ndi  azioni,  nel  novero  delle  amministrazioni  pubbliche   -   non\nintegrerebbe la soglia di partecipazione e di voti utili a  governare\nla societa\u0027, stando alle regole statutarie in materia di  maggioranze\nrichieste per l\u0027adozione di atti decisionali e gestionali. \n    In secondo luogo, la tariffa autostradale  dovrebbe  qualificarsi\ncome  «prezzo  economicamente  non  significativo»,   escludendo   la\npossibilita\u0027  di  qualificare  l\u0027attivita\u0027   svolta   dall\u0027Autostrada\nCispadana come «produzione di beni e  servizi  non  destinabili  alla\nvendita» ai sensi del SEC 2010. \n    Ne\u0027  su  quest\u0027ultima  conclusione   inciderebbe   l\u0027assenza   di\nconcorrenza legata all\u0027assetto  monopolistico  dell\u0027attivita\u0027  svolta\nnella fattispecie,  che  non  farebbe  venir  meno  la  liberta\u0027  del\nconsumatore di avvalersi del servizio o di rinunciarvi  ricorrendo  a\nsoluzioni  alternative,  ne\u0027,   sul   versante   del   concessionario\nmonopolista, la liberta\u0027 di  modulare  l\u0027offerta  in  relazione  alla\ndomanda attesa (come confermato  in  autorevole  parere  allegato  al\nricorso). \n    Infine, l\u0027ente presenterebbe i  requisiti,  sia  qualitativi  che\nquantitativi, cui e\u0027 subordinato il superamento del test market. \n    Con decreto presidenziale del 16 giugno  2023  l\u0027udienza  per  la\ntrattazione del ricorso e\u0027 stata fissata al 13 settembre 2023.  Nelle\nmore, sopravveniva la sentenza della Corte di giustizia del 13 luglio\n2023, Ferrovienord Spa e Federazione Italiana Triathlon, nelle  cause\nriunite C-363/21 e C-364/21, pronunciata in esito al rinvio  ex  art.\n267 TFUE disposto dalla Corte dei conti,  nell\u0027ambito  di  precedenti\ncontroversie aventi per oggetto l\u0027inclusione negli Elenchi  ISTAT  di\naltri enti, ai fini dello  scrutinio  della  compatibilita\u0027  unionale\ndell\u0027art. 23-quater, comma 2, del decreto-legge 28 ottobre  2020,  n.\n137, inserito dalla legge di conversione 18 dicembre 2020, n. 176. \n    3. L\u0027ISTAT si  e\u0027  costituito  in  giudizio,  con  il  patrocinio\ndell\u0027Avvocatura generale dello Stato, mediante memoria depositata  in\ndata 22 luglio 2023, concludendo per la  dichiarazione  di  manifesta\ninfondatezza  dell\u0027eccezione  di  illegittimita\u0027  costituzionale  del\ncitato  art.  23-quater,  ritenuto   compatibile   con   i   principi\ncomunitari. \n    Nel merito, e\u0027  stata  formulata  la  richiesta  di  rigetto  del\nricorso, con vittoria di spese, competenze e onorari. \n    In particolare, ai fini della qualificazione della societa\u0027  come\nin controllo pubblico, e\u0027 stata richiamata in primo luogo la sentenza\ndi queste Sezioni riunite  n.  13/2020/RIS  (depositata  l\u002711  maggio\n2020),  che  ha  deciso  in  senso  favorevole  all\u0027Istituto,  previa\nriunione, una serie di ricorsi di contenuto analogo  azionati,  anche\ndalla ricorrente, avverso l\u0027Elenco del 2019. \n    La difesa erariale si e\u0027  soffermata,  inoltre,  sulle  complesse\nvicende     che     hanno     interessato      le      concessionarie\n«Campogalliano-Sassuolo»  e   «Cispadana»,   da   un   lato,   e   la\n«Autobrennero» (che nelle prime due societa\u0027  detiene  partecipazioni\nmaggioritarie) dall\u0027altro: esse implicherebbero che solo la  volonta\u0027\ne  l\u0027intervento  del  decisore  pubblico,   attuato   con   strumenti\nderogatori al diritto comune, potrebbe consentire  di  mantenere  gli\nesistenti   intrecci   societari,   «il    che,    in    quell\u0027ottica\nsostanzialistica che permea i criteri classificatori del SEC 2010, e\u0027\nun evidente indice di controllo pubblico». \n    Unitamente all\u0027atto difensivo, l\u0027ISTAT  ha  depositato  la  «Nota\nsulla classificazione dei contratti di  concessione  e  delle  unita\u0027\nconcessionarie a controllo pubblico per la costruzione e gestione  di\nopere  pubbliche  secondo  il  SEC  2010.  Il  caso  della   societa\u0027\nAutostrada Regionale Cispadana S.p.A». Nel documento sono riportati i\nmotivi in base ai quali  la  «ARC»  S.p.A.  sarebbe  da  considerarsi\nclassificabile  nell\u0027aggregato   S.13   (amministrazioni   pubbliche)\nsecondo le regole definite dal  Manuale  SEC:  essa  costituisce  una\n«societa\u0027  di  progetto»,  quindi  appositamente  costituita  per  lo\nsvolgimento,  in  via  esclusiva  e  totalmente   assorbente,   delle\nattivita\u0027 oggetto di un unico e specifico contratto  di  concessione,\ninoltre soggetta a controllo pubblico. \n    3.1. Con memoria conclusionale del  4  agosto  2023,  la  Procura\ngenerale della Corte dei conti ha chiesto, in via  pregiudiziale,  di\nsollevare questione  di  legittimita\u0027  costituzionale  dell\u0027art.  11,\ncomma 6, lett. b), c.g.c., come modificato dall\u0027art. 23-quater, comma\n2, del decreto-legge n. 137/2020, aggiunto dalla legge di conversione\nn. 176/2020. \n    Nel merito, ha formulato la domanda di rigetto del  ricorso,  con\nconferma dell\u0027inclusione di  Autostrada  Regionale  Cispadana  S.p.A.\nnell\u0027Elenco ISTAT pubblicato  il  30  settembre  2022  e  conseguente\ncondanna alle spese. \n    Per  quanto  rileva,  la  Procura  ha  condiviso  l\u0027eccezione  di\nlegittimita\u0027 costituzionale prospettata dalla societa\u0027, sotto diversi\nprofili. \n    Innanzitutto,  l\u0027art.  23-quater,  introdotto  dalla   legge   n.\n176/2020 nel testo del decreto-legge n. 137/2020, avrebbe  introdotto\nuna  norma  eterogenea   rispetto   al   contenuto   originario   del\ndecreto-legge (recante «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela\ndella salute, sostegno ai lavoratori  e  alle  imprese,  giustizia  e\nsicurezza,  connesse  all\u0027emergenza  epidemiologica  da   Covid-19»),\nviolando l\u0027art. 77, comma 2, della Costituzione. \n    Sotto diverso profilo, sussisterebbe la violazione degli articoli\n24, 103, comma 2, e 113 della Costituzione, poiche\u0027 la  disposizione,\ncome interpretata  dalla  Corte  di  giustizia,  legittimerebbe  piu\u0027\ngiudici  a  pronunciarsi  sulla   medesima   questione,   in   palese\npregiudizio dell\u0027effettivita\u0027 della tutela  del  ricorrente  privato.\nInfine, e\u0027 ravvisata la violazione dell\u0027art. 103 della  Costituzione,\ndal momento che la novella normativa,  per  come  interpretata  dalla\nCorte di giustizia, rischierebbe di attribuire alla giurisdizione del\ngiudice amministrativo la cognizione di controversie che attengono  a\nmaterie di contabilita\u0027 pubblica e che, pertanto,  debbono  rientrare\nnella giurisdizione esclusiva del giudice  contabile  (e\u0027  citata  la\nsentenza delle Sezioni unite della  Corte  di  cassazione  18  maggio\n2017, n. 12496). \n    Non risulta costituito, sebbene destinatario di regolare notifica\ndel ricorso introduttivo, come da aa.rr. in atti e comunicazione  del\ndecreto di fissazione d\u0027udienza ex  art.  126  c.g.c.,  il  Ministero\ndell\u0027economia e delle finanze. \n    In  vista  della  prima  udienza  di  trattazione  la  difesa  di\nAutostrada Cispadana S.p.A.  ha  depositato,  il  2  settembre  2023,\nmemoria  conclusionale  nella  quale   sono   state,   tra   l\u0027altro,\ndiffusamente  contestate  le  conclusioni  raggiunte   nella   «Nota»\ndepositata dall\u0027Avvocatura generale. \n    Infatti, la societa\u0027 Autostrada del Brennero,  ove  ritenuta,  in\nipotesi, amministrazione pubblica ai sensi del SEC - non godrebbe del\npotere di controllo sulla ricorrente come definito dal par. 1.36  del\nSEC ossia inteso come «capacita\u0027 di determinare la politica  generale\no il programma di una unita\u0027 istituzionale», come  rappresentato  nel\n«parere pro veritate» depositato. \n    Con ulteriori argomenti l\u0027ente motiva sul  ritenuto  difetto  del\npresupposto della «produzione di beni e servizi non destinabili  alla\nvendita». \n    Infine,  si  insiste  per  la  proposizione  delle  questioni  di\ncostituzionalita\u0027 trattate nel ricorso introduttivo. \n    4. All\u0027esito dell\u0027udienza di discussione del 16 settembre 2023 e\u0027\nstata  pubblicata  la  sentenza   non   definitiva   n.   19/2023/RIS\n(depositata il 28 novembre 2023), con la quale il Collegio  ha  cosi\u0027\nstatuito: \n      «Disapplica, ai sensi del diritto dell\u0027Unione europea,  per  le\nragioni di cui in motivazione, l\u0027art. 23-quater del decreto-legge  n.\n137/2020 e, per l\u0027effetto, dichiara la propria giurisdizione su tutte\nle domande proposte; \n      dispone, con separata  ordinanza,  incombenze  istruttorie,  ai\nsensi degli articoli 94 e  96  c.g.c.,  nonche\u0027  rinvia  il  giudizio\nall\u0027udienza che sara\u0027 fissata con la stessa ordinanza». \n    Nella separata ordinanza n. 6/2023/RIS (pubblicata il 29 novembre\n2023) sono stati  indirizzati  una  serie  di  quesiti  all\u0027Autorita\u0027\nGarante della Concorrenza e del Mercato a fini  istruttori,  fissando\nla data dell\u0027udienza in prosecuzione. \n    Svoltasi, il 6 marzo 2024, la seconda udienza di discussione  del\npresente giudizio, e pur risultando pervenuti i disposti  incombenti,\ncon  ordinanza  n.  8/2024/RIS  (pubblicata  il  5  aprile  2024)  il\nCollegio, tenuto conto del pendente ricorso per cassazione contro  la\nsentenza n. 17/2023,  pronunciata  nel  parallelo  giudizio  proposto\ndalla  «Autostrada  del  Brennero  S.p.A.»,  nonche\u0027   dell\u0027acquisita\nnotizia circa la pendenza di ulteriori controversie avverso  atti  di\ninclusione negli elenchi  ISTAT,  incardinate  anche  presso  diversa\ngiurisdizione, ha disposto la sospensione della causa, dando  mandato\nalla Segreteria di comunicare alle parti gli  esiti  dell\u0027intervenuto\ndeposito della decisione di cassazione. \n    5. In data 25 novembre 2024 e\u0027 stata depositata la sentenza delle\nSezioni unite della Corte di cassazione n. 30220, con cui il  ricorso\ncitato nell\u0027ordinanza n. 8/2024 e\u0027  stato  dichiarato  inammissibile,\ncon compensazione delle spese, in considerazione della non  immediata\nimpugnabilita\u0027 della sentenza n.  17/2023  (che  aveva,  in  effetti,\ndeciso solo sulle questioni di giurisdizione insorte, senza  definire\nneppure parzialmente la controversia). \n    Tuttavia, e\u0027 stato contestualmente enunciato, ai sensi  dell\u0027art.\n363  c.p.c.,  il  seguente  principio  di  diritto:  «[i]n  tema   di\nimpugnazione    dell\u0027elenco    annuale    ISTAT    delle    pubbliche\namministrazioni predisposto ai sensi del SEC 2010,  l\u0027art.  23-quater\ndecreto-legge n. 137 del 2020, nel delimitare la giurisdizione  delle\nSezioni riunite della Corte dei conti alla  sola  applicazione  della\ndisciplina nazionale sul contenimento della spesa  pubblica,  non  ha\ndeterminato un vuoto di tutela o  il  mancato  rispetto  dell\u0027effetto\nutile   della   disciplina   unionale,   restando    attribuita    la\ngiurisdizione, per ogni ulteriore ambito, al giudice amministrativo». \n    La Segreteria ha comunicato la sentenza il 29 novembre 2024. \n    5.1. In data 26 febbraio 2025 la Autostrada Cispadana  S.p.A.  ha\ndepositato  atto  «di  riassunzione  del  giudizio  con  istanza   di\nfissazione di udienza ex art. 107 c.g.c.». \n    Nel  documento,  previa  integrale   trascrizione   del   ricorso\noriginario, sono  state  formulate  le  seguenti  conclusioni:  «[s]i\nchiede,  eventualmente   previa   remissione   della   questione   di\nlegittimita\u0027  costituzionale  dedotta  in  atti,  l\u0027accoglimento  del\nricorso, e per l\u0027effetto la dichiarazione  della  non  iscrivibilita\u0027\ndella Ricorrente nell\u0027Elenco (per l\u0027anno 2023)  di  cui  all\u0027art.  1,\ncomma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm. ai sensi e  per\ngli effetti previsti dall\u0027art. 11, comma  6,  lett.  b)  del  decreto\nlegislativo n. 174 del 26 agosto 2006 e s.m., con la conseguente  non\napplicabilita\u0027 «della  normativa  nazionale  sul  contenimento  della\nspesa pubblica». \n    Con memoria conclusionale depositata il 20 giugno 2025 la Procura\ngenerale ha richiamato le ordinanze n. 5/2025/RIS  e  n.  6/2025/RIS,\npubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 23 aprile 2025,  nelle  quali\nqueste Sezioni riunite hanno sollevato questioni di costituzionalita\u0027\ndell\u0027art. 23-quater, comma 2, del decreto-legge 28 ottobre  2020,  n.\n137 (inserito dalla legge di conversione 18 dicembre 2020, n. 176). \n    Tanto premesso, ha confermato l\u0027istanza di sollevare la questione\ndi legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027articolo per le motivazioni  rese\nnelle ordinanze di remissione n. 5/2025/RIS e n. 6/2025/RIS di queste\nSezioni riunite. \n    In via subordinata, ha  chiesto  una  nuova  sospensione  e/o  il\nrinvio  del  giudizio,  in  attesa  della   pronuncia   della   Corte\ncostituzionale sulle citate questioni. \n    Nel merito, ha insistito per il rigetto del ricorso,  richiamando\nla  memoria  di  costituzione  e  le  conclusioni  orali   svolte   e\nverbalizzate  all\u0027udienza  del  6  marzo  2024,   in   replica   alle\nosservazioni  di  parte  ricorrente  sulla  documentazione  pervenuta\ndall\u0027Autorita\u0027 garante della concorrenza e del mercato (AGCM). \n    La «ARC» in data 25 giugno 2025 ha depositato  documenti,  mentre\nnella memoria depositata il 4 luglio 2025 ha ribadito e precisato  le\nprecedenti conclusioni, arricchendo le sue difese con riferimento  al\nmerito e alla richiesta di sollevare incidenti di costituzionalita\u0027. \n    Riguardo alla causa petendi, ha richiamato  le  recenti  delibere\ndell\u0027Autorita\u0027  di  regolazione  dei  trasporti   n.   124/2024   (di\ndeterminazione della metodologia «WACC» - Weighted  Average  Cost  of\nCapital) e n. 175/2024 (di determinazione del sistema  tariffario  di\npedaggio relativo alla tratta autostradale A22 Brennero - Modena). In\nparticolare,  sono  state  valorizzate  le  Misure  contenute   nella\ndelibera  n.  175/2024,  in  punto  di  mantenimento  dell\u0027equilibrio\neconomico-finanziario della concessione autostradale durante l\u0027intera\ndurata del contratto, di metodo tariffario (che  avrebbe  come  scopo\nquello di assicurare l\u0027efficienza produttiva che  e\u0027  propria  di  un\nmercato  competitivo),  di   «WACC»   (indicatore   finanziario   del\nrendimento minimo che un\u0027azienda deve ottenere dai suoi  investimenti\nper soddisfare le aspettative dei suoi finanziatori, ossia  azionisti\ne creditori) e di contenimento dei maggiori ricavi. \n    Inoltre, collegandosi ai contenuti delle ricordate ordinanze n. 5\ne  n.  6  del  21  marzo  2025,  che  hanno  sollevato  questioni  di\ncostituzionalita\u0027 nei confronti dell\u0027art. 11 c.g.c.  come  modificato\ndall\u0027art. 23-quater, comma 2, del decreto-legge 28 ottobre  2020,  n.\n137, come convertito, ha osservato che la  novella  violerebbe  anche\ngli articoli 24 e 117, primo comma, della Costituzione in riferimento\nall\u0027art. 47 della Carta di Nizza e agli articoli 6 e 13  della  CEDU,\nnella misura in cui  ha  escluso,  del  tutto  irragionevolmente,  la\nconcentrazione della  tutela  presso  un  unico  plesso  giudiziario,\nintegrando, rispetto alla previgente disciplina, una vera e  propria,\ningiustificabile, reformatio in peius. \n    Per completezza, ha segnalato i contenuti  dei  «Final  findings»\nintercorsi tra l\u0027ISTAT e gli uffici di Eurostat (per lungo tempo  mai\ndepositati nei precedenti giudizi  sulla  materia  dinanzi  a  queste\nSezioni  riunite),  i  quali  rivelerebbero  che  l\u0027ISTAT  ha  inteso\nsottrarre  al  sindacato  giudiziale  il  contenuto  degli   elenchi,\nlumeggiando la «ratio» della riforma. \n    In conclusione,  ha  sollecitato  la  proposizione  di  ulteriori\nquestioni di legittimita\u0027 costituzionale rispetto a una nutrita serie\ndi disposizioni di legge, recanti vincoli e  oneri  procedurali  alle\n«amministrazioni pubbliche», per violazione degli articoli 3, 24, 41,\n42 e 117, primo comma, della Costituzione. \n    Sul punto, ha osservato che svolge attivita\u0027 di impresa all\u0027esito\ndi una joint venture tra  soggetti  economici,  orientando  i  propri\ncontegni industriali/commerciali  esclusivamente  secondo  la  logica\ndell\u0027imprenditore.  Ora,  se  per  ragioni  di  applicazione  di  una\ndisciplina  con  finalita\u0027  statistiche  di  fonte  europea,  dovesse\nrestare iscritta tra le c.d. «pubbliche amministrazioni»  dell\u0027Elenco\nISTAT, risulterebbero comunque di dubbia legittimita\u0027 le disposizioni\nche pretendono di assoggettare  anche  gli  operatori  economici  che\nsvolgono  attivita\u0027  ispirate   alla   logica   dell\u0027imprenditore   a\nlimitazioni. \n    Esse,  invero,  riserverebbero  ai  destinatari  un   trattamento\ningiustificatamente parificatorio rispetto ad altre entita\u0027  che  non\nsvolgono in alcun modo attivita\u0027 d\u0027impresa. Contestualmente, siffatti\nvincoli sarebbero del tutto incompatibili con  l\u0027attivita\u0027  d\u0027impresa\nsvolta, determinando limitazioni di capacita\u0027 operativa ed  esponendo\na  obblighi  di  disclosure  in  relazione  a  dati  concernenti   le\noperazioni economiche svolte. \n    5.2. Infine, nelle «Note di udienza» depositate il 9 luglio  2025\nla  Procura  generale  ha  svolto  considerazioni   integrative   con\nriferimento alla richiesta di sollevare la questione di  legittimita\u0027\ncostituzionale dell\u0027art. 23-quater, comma  2,  del  decreto-legge  28\nottobre 2020, n. 137 (come convertito), con  particolare  riferimento\nall\u0027invocato - tra gli altri - parametri della ragionevolezza ex art.\n3 della Costituzione. \n    Tra l\u0027altro, la Procura si e\u0027 soffermata sul rischio di contrasto\ntra giudicati amministrativi e contabili. \n    Sotto altro profilo, ha evidenziato le illogiche e  asistematiche\nconseguenze derivanti  dall\u0027eventuale  ammissione  del  concorso  tra\ngiudizi. \n    Ha aggiunto che, del resto, la normativa europea SEC  2010  e  la\nnormativa interna sulla spending  review  costituiscono  una  «stessa\nmateria», sicche\u0027 appare intrinsecamente  irragionevole,  ex  art.  3\ndella Costituzione, la separazione dei giudizi sotto il profilo della\ngiurisdizione. \n    Infine, la soluzione della doppia giurisdizione e\u0027 sospettata  di\nviolazione del principio di ragionevole durata del processo, tutelato\ndall\u0027art. 111 della Costituzione. \n \n                               Diritto \n \n    6. Secondo l\u0027art. 1, comma 169, della legge 24 dicembre 2012,  n.\n228,  «[a]vverso  gli  atti  di  ricognizione  delle  amministrazioni\npubbliche operata annualmente dall\u0027ISTAT ai sensi dell\u0027art. 1,  comma\n3, della legge 31 dicembre 2009, n.  196,  e\u0027  ammesso  ricorso  alle\nSezioni riunite della Corte dei conti, in speciale  composizione,  ai\nsensi dell\u0027art. 103, secondo comma, della Costituzione». \n    La previsione trovava fondamento nella riconosciuta  esigenza  di\nassicurare il  «rispetto  dell\u0027equilibrio  complessivo  del  bilancio\nnazionale  in  ragione  dei   vincoli   derivanti   dall\u0027appartenenza\ndell\u0027Italia all\u0027U.E.» (Corte  di  cassazione,  SS.UU.,  ordinanza  18\nmaggio 2017, n. 12.517). \n    Successivamente, l\u0027art.  11,  comma  6,  lett.  b),  del  decreto\nlegislativo 26 agosto 2016,  n.  174,  recependo  i  contenuti  della\nprecedente normativa, ha delineato - anche ai  fini  procedimentali -\nin modo piu\u0027 puntuale la portata della  giurisdizione  delle  Sezioni\nriunite, che, «nell\u0027esercizio della propria  giurisdizione  esclusiva\nin tema  di  contabilita\u0027  pubblica,  decidono  in  unico  grado  sui\ngiudizi: [...] b) in materia di  ricognizione  delle  amministrazioni\npubbliche operata dall\u0027ISTAT». \n    La cognizione del giudice contabile nella fattispecie in esame e\u0027\nstata pacificamente intesa come piena ed esclusiva (cfr.,  ex  plur.,\nCorte di cass. SS.UU., ordinanza n. 12517/2017, cit.; Id., sentenza 8\nnovembre 2016, n. 22645), quindi potenzialmente estesa  a  tutti  gli\neventuali vizi dell\u0027atto e del procedimento. \n    L\u0027ormai consolidato quadro normativo riguardante la giurisdizione\nsui ricorsi in materia di elenchi ISTAT e\u0027 stato,  piu\u0027  di  recente,\ninteressato dalla legge 18 agosto 2020, n. 176,  di  conversione  del\ndecreto-legge 28 ottobre 2020,  n.  137,  recante  «Ulteriori  misure\nurgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai  lavoratori  e\nalle  imprese,  giustizia   e   sicurezza,   connesse   all\u0027emergenza\nepidemiologica da COVID-19». \n    La legge ha inserito nel decreto-legge un  nuovo  art.  23-quater\n(«Unita\u0027 ulteriori che concorrono alla determinazione  dei  saldi  di\nfinanza   pubblica   del   conto    economico    consolidato    delle\namministrazioni pubbliche»),  il  cui  secondo  comma  ha  modificato\nl\u0027art. 11,  comma  6,  lett.  b),  c.g.c.,  limitandone  l\u0027ambito  di\napplicazione. Infatti, alla previsione secondo cui le stesse  Sezioni\nriunite   in   sede   giurisdizionale   in   speciale   composizione,\n«nell\u0027esercizio della propria  giurisdizione  esclusiva  in  tema  di\ncontabilita\u0027 pubblica, decidono in unico grado sui giudizi: [...]  b)\nin materia di ricognizione delle  amministrazioni  pubbliche  operata\ndall\u0027ISTAT» e\u0027 stata aggiunta la seguente specificazione «,  ai  soli\nfini dell\u0027applicazione della  normativa  nazionale  sul  contenimento\ndella spesa pubblica». \n    La disposizione deve ritenersi, alla stregua  delle  osservazioni\nche saranno di seguito formulate,  in  contrasto  insanabile  con  le\nnorme costituzionali ed eurounitarie in materia di tutela dei diritti\ne dei conti pubblici. \n    7. Sulla rilevanza delle questioni di costituzionalita\u0027. \n    La competenza a decidere interamente il  ricorso  proposto  dalla\nsocieta\u0027 Autostrada Cispadana  S.p.A.  presuppone  il  riconoscimento\ndella giurisdizione piena ed esclusiva di queste Sezioni  riunite  su\ntutte le domande proposte. \n    Al contrario, la possibilita\u0027 di pronunciarsi sulla richiesta  di\naccertamento e declaratoria della non applicazione  della  disciplina\nnazionale sul contenimento della spesa pubblica ai sensi dell\u0027art. 11\ndel decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174  e  s.m.,  e  comunque\ndell\u0027insussistenza  dei  presupposti  per  la  qualificazione   della\nricorrente come «Amministrazione  pubblica»  ai  sensi  dell\u0027art.  1,\ncomma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e s.m e del Regolamento\nUE  549/2013  (d\u0027ora  in  poi  SEC  2010),  nonche\u0027  di  annullamento\ndell\u0027Elenco  delle  amministrazioni  pubbliche  inserite  nel   conto\neconomico consolidato individuate ai  sensi  dell\u0027art.  1,  comma  3,\ndella legge 31 dicembre 2009,  n.  196  e  ss.mm.,  pubblicato  nella\nGazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 229 del 30  settembre  2022,\nnella parte in cui l\u0027ISTAT ha inserito la ricorrente  tra  le  «Altre\namministrazioni locali», e di ogni altro atto connesso, presupposto e\nconseguente,  e\u0027   impedita   dalla   richiamata   disposizione   del\ndecreto-legge n. 137/2020, entrata in vigore prima della proposizione\ndel ricorso, che ha fortemente limitato  la  cognizione  del  giudice\ncontabile. \n    La  novella  legislativa   ha,   in   particolare,   escluso   la\npossibilita\u0027 di attribuire alla ricorrente, con la sentenza, il  bene\ndella vita della stabile mancata inclusione nel citato elenco, con la\ncollegata possibilita\u0027 di sottrarsi all\u0027applicazione dei  conseguenti\neffetti giuridici. \n    In relazione alla suddetta preclusione appare, quindi, senz\u0027altro\nperfezionato il requisito presupposto della rilevanza, che condiziona\nla proponibilita\u0027  della  questione  di  legittimita\u0027  costituzionale\ndella  disposizione  interessata,  dal  momento  che  dal  suo  esito\ndipende, sul piano processuale, la possibilita\u0027 di coltivare  dinanzi\nalle  Sezioni  riunite  le  domande  oggetto  dell\u0027odierno  giudizio.\nInfatti, l\u0027eventuale  necessita\u0027  di  perdurante  applicazione  della\nnormativa  primaria  qui  in  contestazione  comporterebbe   il   non\naccoglimento di ampia parte delle richieste formulate dalla  societa\u0027\nricorrente, come conseguenza della rilevata carenza di giurisdizione. \n    8.   Non    manifesta    infondatezza    delle    questioni    di\ncostituzionalita\u0027. \n    Riguardo al requisito  della  non  manifesta  infondatezza  della\nvalutazione  di  incostituzionalita\u0027  della   disposizione,   imposto\ndall\u0027art. 23, primo e terzo comma, della legge 11 marzo 1953,  n.  87\n(«Norme  sulla  costituzione  e   sul   funzionamento   della   Corte\ncostituzionale»), risultano particolarmente evidenti,  ad  avviso  di\nqueste  Sezioni  riunite,  le  ragioni  del  contrasto  con  numerosi\nprincipi costituzionali. \n    A carico dell\u0027art.  23-quater,  comma  2,  del  decreto-legge  28\nottobre 2020, n.  137,  introdotto  dalla  legge  di  conversione  18\ndicembre 2020, n. 176, si ravvisa l\u0027incostituzionalita\u0027 per contrasto\ncon gli articoli 3, 24, 81, 97, 103,  111,  113  e  117  della  Carta\nfondamentale. \n    9. In particolare: violazione dell\u0027art. 103  della  Costituzione,\nin relazione agli articoli 81, 97 e 117 della  Costituzione,  nonche\u0027\nall\u0027art. 100 della Costituzione. \n    Gli articoli 100 e 103 della  Costituzione  italiana  riconoscono\nalla Corte dei conti un ruolo sia di organo chiamato  ad  assicurare,\nin  posizione  di  indipendenza  e  imparzialita\u0027,  il  rispetto  del\nprincipio  di  legalita\u0027  nell\u0027amministrazione,  sia   di   autorita\u0027\ngiurisdizionale preposta  alla  tutela  delle  situazioni  giuridiche\nsoggettive. \n    Con particolare riferimento alle funzioni giurisdizionali, l\u0027art.\n103, comma 2, della Costituzione dispone che «[l]a Corte dei conti ha\ngiurisdizione nelle materie di contabilita\u0027 pubblica  e  nelle  altre\nspecificate dalla legge», delineando una competenza  per  materia  di\nnatura peculiare. \n    Nella soluzione delle questioni di legittimita\u0027 costituzionale ha\nassunto ben presto  un  rilievo  centrale  la  riflessione  circa  il\nsignificato dell\u0027espressione «nelle materie di contabilita\u0027 pubblica»\n(in cui il termine «materie» e\u0027 indicato nella forma plurale). \n    Orbene, la Corte costituzionale, chiamata piu\u0027 volte a  esaminare\nla portata dell\u0027art. 103 della Costituzione anche con riferimento  ai\nconfini tra le giurisdizioni, e\u0027 stata interessata esclusivamente  da\nquestioni aventi per oggetto i limiti della giurisdizione della Corte\ndei conti relativa ai giudizi di responsabilita\u0027 amministrativa e  di\nconto (se si escludono i ricorsi decisi dalla  sentenza  n.  39/2014,\nche non si e\u0027 comunque pronunciata sul tema della giurisdizione). \n    La consolidata giurisprudenza  costituzionale  ritiene,  infatti,\nche «il secondo comma dell\u0027art. 103 della Costituzione, nel riservare\nalla giurisdizione della Corte dei conti «le materie di  contabilita\u0027\npubblica», da un lato e sotto l\u0027aspetto oggettivo, ne  abbia  assunto\nla nozione tradizionalmente  accolta  nella  legislazione  vigente  e\nnella giurisprudenza, comprensiva dei giudizi di conto e di quelli di\nresponsabilita\u0027; mentre, d\u0027altro lato e sotto  l\u0027aspetto  soggettivo,\nne abbia  allargato  l\u0027ambito  oltre  quello,  cui  aveva  originario\nriferimento, dell\u0027amministrazione diretta dello Stato:  tale  essendo\nil significato proprio dell\u0027aggettivo «pubblico»,  com\u0027e\u0027  confermato\ndallo stesso uso fattone in  altre  disposizioni  della  Costituzione\n(come ad esempio nell\u0027art. 54, secondo comma, e negli articoli  97  e\n98 [...])» (Corte costituzionale, sentenza 5 aprile 1971, n. 68). \n    La  stessa  Corte  costituzionale,  in  esito   a   un\u0027articolata\nevoluzione giurisprudenziale, e\u0027 giunta a enunciare il principio,  di\nrilevanza sistematica, secondo cui la giurisdizione  contabile  nelle\nmaterie di contabilita\u0027 pubblica presenta una portata  non  assoluta,\nlimitandosi a stabilire una  regola  generale  determinativa  di  una\ngiurisdizione  per  «materia»  (anzi,  per  «materie»),  e   tuttavia\ndisponibile per il legislatore ordinario, che puo\u0027 ampliare il novero\ndelle stesse o restringerle. Si  tratta  quindi  di  un  criterio  di\nriparto, inserito direttamente in Costituzione, per  materie  (quindi\nanche esclusivo), ma solo tendenzialmente generale nell\u0027ambito  delle\nstesse. \n    Ma tali conclusioni sono state sempre raggiunte  con  riferimento\nal perimetro applicativo formato dalle sopra  indicate  tipologie  di\ngiudizio, come espressamente confermato in molte decisioni: la  Corte\ncostituzionale, sin dalla sentenza n. 102 del 1977,  ha  ritenuto  il\ncarattere non cogente ed assoluto, ma solo tendenzialmente  generale,\ndell\u0027attribuzione alla Corte dei conti, ad opera dell\u0027art. 103  della\nCostituzione,  della  giurisdizione  in   materia   di   contabilita\u0027\npubblica, intesa come comprensiva sia dei giudizi  di  conto  che  di\nquelli sulla responsabilita\u0027 amministrativa patrimoniale dei pubblici\ndipendenti ed  amministratori»  (Corte  costituzionale,  sentenza  29\ngennaio 1993, n. 24). \n    Il   legame   tra   determinate   categorie   di   giudizi    (di\nresponsabilita\u0027 amministrativa o di conto) e il  vincolo  legislativo\ncui e\u0027 ancorata la provvista di giurisdizione e\u0027 stato ribadito,  con\nparticolare  efficacia,  in   una   piu\u0027   recente   decisione:   «La\ngiurisdizione \"nelle materie di contabilita\u0027 pubblica\", come prevista\ndalla Costituzione e alla stregua della sua conformazione storica, e\u0027\ndotata infatti non di una \"assoluta\",  ma  solo  di  una  tendenziale\ngeneralita\u0027 (sentenza n. 102 del 1977, nonche\u0027  sentenza  n.  33  del\n1968),  in  quanto  essa  e\u0027  suscettibile  di  espansione   in   via\ninterpretativa,  quando  sussistano  i   presupposti   soggettivi   e\noggettivi della responsabilita\u0027 per danno erariale, ma cio\u0027 solo  «in\ncarenza di regolamentazione specifica da parte  del  legislatore  che\npotrebbe anche  prevedere  la  giurisdizione  ed  attribuirla  ad  un\ngiudice diverso» (sentenza n. 641 del 1987). In un\u0027occasione  recente\n-  ribadito  «il  carattere  non  \"cogente\"  ed  assoluto,  ma   solo\ntendenzialmente generale, dell\u0027attribuzione alla Corte dei conti,  ad\nopera  dell\u0027art.  103  della  Costituzione,  della  giurisdizione  in\nmateria di contabilita\u0027 pubblica, intesa  come  comprensiva  sia  dei\ngiudizi di conto che di quelli sulla  responsabilita\u0027  amministrativa\npatrimoniale dei pubblici  dipendenti  ed  amministratori»  -  si  e\u0027\nprecisato che  «la  concreta  attribuzione  della  giurisdizione,  in\nrelazione alle diverse fattispecie di responsabilita\u0027 amministrativa,\ne\u0027 infatti rimessa alla discrezionalita\u0027 del legislatore ordinario  e\nnon opera automaticamente in base all\u0027art.  103  della  Costituzione,\nrichiedendo  l\u0027interpositio  legislatoris,  al  quale  sono   rimesse\nvalutazioni che non  toccano  solo  gli  aspetti  procedimentali  del\ngiudizio,  investendo  la   stessa   disciplina   sostanziale   della\nresponsabilita\u0027»  (sentenza   n.   24   del   1993)   [...]»   (Corte\ncostituzionale, sentenza 5 novembre 1996, n. 385). \n    9.1. L\u0027art. 103 della Costituzione, nel menzionare  le  «materie»\ndi contabilita\u0027 pubblica, non procedeva a indicarne piu\u0027 puntualmente\ni contenuti, ne\u0027 nell\u0027ordito costituzionale del 1948  si  rinvenivano\nnorme che concorressero a specificarne l\u0027oggetto. \n    Di  conseguenza,   la   giurisprudenza   precedentemente   citata\ncollegava  l\u0027interpretazione   dell\u0027inciso   testuale   «contabilita\u0027\npubblica»  ad  ambiti  materiali  di  disciplina  che   spettava   al\nlegislatore   ordinario   definire   con   la    sua    interpositio,\nnell\u0027esercizio della sua discrezionalita\u0027. \n    Le richiamate  coordinate  ermeneutiche  non  possono,  tuttavia,\ntrovare  applicazione  rispetto  alle  questioni   di   giurisdizione\ninteressate dalla presente ordinanza, che non riguardano il  versante\ndella responsabilita\u0027 amministrativo-contabile, ma  sono  relative  a\nuna   materia   che   rientra   nelle   competenze   naturalmente   e\ninderogabilmente ascritte dalla Costituzione al giudice contabile. \n    Giova sottolineare che l\u0027art. 103, comma 2,  della  Costituzione,\nnell\u0027attribuire alla Corte dei conti la giurisdizione  nelle  materie\ncontabili (nonche\u0027 «nelle altre specificate dalla legge»), delinea un\ncriterio di riparto che - diversamente rispetto a quanto previsto dal\nprimo  comma  -  e\u0027  descritto  non  in  funzione  delle   situazioni\nsoggettive tutelate, bensi\u0027 con riferimento a un complesso di materie\ncon caratteri comuni, unitariamente considerate in ragione del  comun\ndenominatore di riguardare la «contabilita\u0027 pubblica». \n    Cio\u0027 comporta che il regolamento dei confini giurisdizionali  con\nle altre magistrature non si svolge sul crinale  della  natura  della\nsituazione giuridica sottostante,  in  base  alla  dicotomia  diritti\nsoggettivi - interessi  legittimi,  collegata  a  una  manifestazione\nillegittima del potere amministrativo, ne\u0027 in  base  all\u0027autorita\u0027  o\npotere che ha emesso l\u0027atto  impugnato  (autorita\u0027  amministrativa  o\nSezione  regionale   di   controllo),   ma   opera   sulla   decisiva\nindividuazione dell\u0027ambito normativo perimetrato, identificabile come\n«materia» di contabilita\u0027 pubblica (Corte dei conti, Sezioni  riunite\nin  spec.  comp.,  sentenza  12  novembre  2020,  n.   32).   Secondo\nl\u0027interpretazione  risalente,  la  riportata  formulazione  normativa\nattesta che i Costituenti non hanno inteso riservare  alla  Corte  la\ncompetenza a conoscere di tutti i giudizi  «comunque  vertenti  nella\nmateria della \"contabilita\u0027 pubblica\", [...] il  cui  ambito  non  si\nriesce a definire - tanto per cio\u0027 che riguarda l\u0027oggetto, quanto per\ncio\u0027  che  riguarda  i  soggetti  -  se  non  in  base   a   puntuali\nspecificazioni legislative» (Corte costituzionale, sentenza 31  marzo\n1965, n. 17). \n    Orbene, il  quadro  ordinamentale  nel  quale  si  inscriveva  la\nrichiamata  giurisprudenza,   che   prendeva   atto   del   carattere\nstoricamente  non  determinato   della   nozione   di   «contabilita\u0027\npubblica», ha subito radicali modifiche con i  mutamenti  legislativi\nintervenuti, in particolare, a partire dalla riforma disposta con  la\nlegge costituzionale 20 aprile 2012,  n.  1,  che  ha  codificato  il\nprincipio dell\u0027equilibrio del bilancio attuando l\u0027impegno, assunto in\nsede eurounitaria (patto «Euro Plus», approvato dai Capi di  Stato  e\ndi Governo della zona euro l\u002711 marzo 2011 e condiviso dal  Consiglio\neuropeo il 24-25 marzo 2011), «ad adottare misure volte a  perseguire\ngli obiettivi della sostenibilita\u0027  delle  finanze  pubbliche,  della\ncompetitivita\u0027, dell\u0027occupazione e della stabilita\u0027 finanziaria, e in\nparticolare a recepire nella  legislazione  nazionale  le  regole  di\nbilancio dell\u0027Unione  europea  fissate  nel  patto  di  stabilita\u0027  e\ncrescita, ferma restando  «la  facolta\u0027  di  scegliere  lo  specifico\nstrumento giuridico nazionale cui  ricorrere»,  purche\u0027  avente  «una\nnatura vincolante e sostenibile sufficientemente  forte  (ad  esempio\ncostituzione o normativa quadro)» e tale da «garantire la  disciplina\ndi  bilancio  a  livello  sia  nazionale  che  subnazionale»   (Corte\ncostituzionale, sentenza 10 aprile 2014, n. 88). \n    La legge costituzionale  n.  1/2012  contiene  alcune  importanti\ndisposizioni che arricchiscono sia il testo che  il  contesto  (norme\nUE) delle disposizioni costituzionali rilevanti per l\u0027interpretazione\ndell\u0027art. 103 Cost, e  che  stabiliscono,  a  livello  di  fonte  che\npotremmo definire «superprimaria», una materia (tra le possibili)  di\ncontabilita\u0027 pubblica. \n    In  particolare,  per  effetto  delle   modifiche   della   Carta\nfondamentale contenute nei suoi articoli: \n        l\u0027art. 117  della  Costituzione,  comma  1,  nell\u0027imporre  al\nlegislatore   ordinario   il   rispetto   dei   «vincoli    derivanti\ndall\u0027ordinamento comunitario», ha codificato le stesse diposizioni UE\nche definiscono («in coerenza con l\u0027ordinamento dell\u0027Unione europea»:\nart. 97, comma 1, della Costituzione) la nozione di  «amministrazione\npubblica»; \n        l\u0027art. 117, comma 2, lett. e), della  Costituzione  determina\nla  competenza  esclusiva  della  legge   statale   in   materia   di\n«armonizzazione dei bilanci pubblici»; \n        l\u0027art. 81, comma 6, della Costituzione  individua  una  fonte\nspeciale che deve disciplinare anche precisi criteri  che  consentono\ndi perseguire, sul piano sostanziale,  l\u0027«equilibrio  tra  entrate  e\nspese» e la «sostenibilita\u0027 del debito» per  tutti  i  bilanci  delle\namministrazioni pubbliche. \n    Ancora, l\u0027art. 5 della medesima legge costituzionale  n.  1/2012,\nche -  come  noto  -  reca   disposizioni   non   incorporate   nella\nCostituzione, nel definire i principi vincolanti che deve  rispettare\nla legge  «rinforzata»  prevista  dal  comma  6  dell\u0027art.  81  della\nCostituzione, ha  imposto  (al  comma  1)  lo  svolgimento,  in  modo\ndinamico, di controlli lungo l\u0027intero ciclo finanziario  dei  bilanci\ndel «complesso delle pubbliche amministrazioni», da attuare  mediante\n«verifiche, preventive  e  consuntive,  sugli  andamenti  di  finanza\npubblica». \n    Nell\u0027ambito dell\u0027articolato processo di riforma dei  principi  di\nfinanza pubblica si colloca altresi\u0027 la direttiva 2011/85/UE,  dell\u00278\nnovembre 2011 (relativa ai «requisiti per i quadri di bilancio  degli\nStati membri»), attuata con decreto legislativo 4 marzo 2014, n.  54,\nnonche\u0027 con l\u0027art. 30 della legge 30 ottobre 2014,  n.  161,  che  ha\nassegnato   alla   Corte   dei   conti   compiti   di    monitoraggio\nsull\u0027osservanza   delle   regole   di   bilancio   delle    pubbliche\namministrazioni. \n    Peraltro, la direttiva n. 85/2011/UE - sebbene la sua  attuazione\nsia rimessa ad atti di trasposizione nazionale - e\u0027 dotata di effetto\ndiretto,  perche\u0027  si  mostra  sufficientemente  chiara,  precisa  ed\nincondizionata,   enunciando   regole   dettagliate   relative   alle\ncaratteristiche dei quadri  di  bilancio  degli  Stati  membri.  Tali\nregole sono necessarie per garantire  il  rispetto,  da  parte  degli\nStati membri,  degli  obblighi  che  incombono  loro  in  virtu\u0027  del\nTrattato FUE per quanto  riguarda  l\u0027esigenza  di  evitare  disavanzi\npubblici  eccessivi  (conf.  Corte  di  giustizia,  13  luglio  2023,\nFerrovienord Spa e Federazione Italiana Triathlon, cit.). \n    Coerentemente  con  tali  presupposti,  l\u0027art.  20  della   legge\n«rinforzata» 24 dicembre 2012, n. 243, riconosce alla Corte dei conti\nil compito di  svolgere  funzioni  di  controllo  sui  bilanci  delle\namministrazioni  pubbliche,  espressamente  ancorate  «ai  fini   del\ncoordinamento della finanza pubblica e dell\u0027equilibrio dei bilanci di\ncui all\u0027art. 97 della Costituzione». \n    La tratteggiata evoluzione del quadro normativo -  pur  limitata,\nin questa sede, al richiamo delle  principali  direttrici  normative,\nnell\u0027ambito della gerarchia delle fonti -  e\u0027  stata  completata  con\nl\u0027entrata in vigore del regolamento (UE) 21 maggio 2013  n.  549/2013\n«relativo  al  Sistema  europeo  dei  conti  nazionali  e   regionali\nnell\u0027Unione europea», che ha istituito il «Sistema europeo dei  conti\n2010 («SEC 2010» o «SEC»)» (cosi\u0027 l\u0027art. 1, comma  1).  Tale  Sistema\nconsente di costruire l\u0027anagrafica  delle  amministrazioni  pubbliche\nsoggette alle norme di coordinamento dei bilanci degli Stati  membri,\nfino  ai  sottosettori  (direttiva  n.  85/2011),  e  di  perimetrare\nl\u0027ambito di applicazione dell\u0027art. 97, comma 1, della Costituzione in\npunto  di  obbligo  di  rispettare  i  principi   di   equilibrio   e\nsostenibilita\u0027 nella formazione dei bilanci. \n    Piu\u0027 nel dettaglio, il SEC  2010  «prevede:  a)  una  metodologia\n(allegato  A)   relativa   alle   norme,   alle   definizioni,   alle\nclassificazioni e alle regole contabili  comuni,  che  devono  essere\nutilizzate per l\u0027elaborazione di conti e tavole su  basi  comparabili\nper le esigenze dell\u0027Unione [...]» (cosi\u0027 l\u0027art. 1, comma 2). \n    Il citato allegato A), a sua volta, fin dal suo esordio chiarisce\nche «1.01 Il Sistema europeo dei conti («SEC 2010»  o  «SEC»)  e\u0027  un\nsistema contabile, comparabile a livello internazionale, che descrive\nin maniera sistematica e dettagliata il  complesso  di  una  economia\n(ossia una regione, un paese o un gruppo di paesi), le sue componenti\ne le sue relazioni con altre economie». Prosegue, poi, illustrando  i\nconcetti di  base,  i  principali  aggregati  contabili,  le  «unita\u0027\nistituzionali utilizzate per misurare l\u0027economia» e le loro modalita\u0027\ndi classificazione, le operazioni  del  sistema  dei  conti,  nonche\u0027\nanalizzando tutti i numerosi,  ulteriori  profili  di  rilevanza  del\nsistema dei conti. \n    9.2. Il progressivo consolidamento di una componente  legislativa\ndi rango anche costituzionale, ispirata in sede europea e  completata\ndalle fonti del diritto eurounitario con le  quali  era  destinata  a\nsaldarsi, necessitava di chiare indicazioni in ordine ai soggetti cui\ndoveva trovare applicazione. \n    Per   il   profilo   in   esame,   la   difficolta\u0027    consisteva\nnell\u0027elaborazione  di  regole  comuni,   idonee   a   individuare   i\ndestinatari ai fini della normativa sia interna che europea. \n    Ebbene, l\u0027ordinamento italiano non ha provveduto a individuare il\nperimetro applicativo delle amministrazioni pubbliche rilevante,  con\nspecifico riferimento alla materia finanziaria e contabile,  mediante\nmeccanismi di ricezione diretta e testuale delle regole europee. \n    In particolare, il legislatore della riforma  costituzionale  del\n2012  ha  perseguito  tale  scopo  in  via  indiretta,  recependo  le\ndisposizioni interne che, da alcuni  anni,  individuano  un  soggetto\n(l\u0027ISTAT) cui spetta il compito  della  ricognizione  annuale  di  un\nelenco di amministrazioni e specificano le  procedure  da  seguire  a\ntali fini, in conformita\u0027 alle norme europee. \n    Invero, l\u0027art. 1, commi 2-3, della legge  31  dicembre  2009,  n.\n196, assegna all\u0027ISTAT il  compito  di  procedere  alla  ricognizione\ndelle amministrazioni pubbliche cui si applicano le  disposizioni  di\nfinanza  pubblica  con  proprio  elenco  pubblicato  nella   Gazzetta\nUfficiale.   Si   tratta   di   un   adempimento   funzionale    alla\npredisposizione  annuale  del  conto  economico   consolidato   delle\namministrazioni pubbliche, «formato dagli aggregati  contabili  delle\nentrate e  delle  spese  di  tali  amministrazioni,  classificati  in\nconformita\u0027 alle  modalita\u0027  stabilite  dall\u0027ordinamento  dell\u0027Unione\neuropea» (art. 2, comma 1, legge n. 243/2012). \n    Per la compilazione dell\u0027elenco delle  amministrazioni  pubbliche\nl\u0027ISTAT applica i criteri previsti nel citato regolamento dell\u0027Unione\neuropea n. 549/2013. \n    L\u0027indicata fonte di rango normativo primario (legge n. 196/2009),\ncome accennato, e\u0027 stata «recepita»  dal  legislatore  con  la  legge\ncostituzionale 20 aprile 2012, n. 1 e con la  legge  «rinforzata»  24\ndicembre 2012 n. 243 (recante «[d]isposizioni  per  l\u0027attuazione  del\nprincipio del pareggio di  bilancio  ai  sensi  dell\u0027art.  81,  sesto\ncomma, della Costituzione»). \n    Tali conclusioni sono confortate gia\u0027  dall\u0027osservazione  che  la\nlegge n. 1/2012 ha, tra l\u0027altro, modificato gli  articoli  81  e  97,\ncomma 1, della Costituzione, estendendo sul piano soggettivo l\u0027ambito\napplicativo   dei   fondamentali   principi   contabili    da    essa\ncostituzionalizzati.  Come,  infatti,   sottolineato   in   dottrina,\nl\u0027espressione in forma plurale «amministrazioni  pubbliche»  (ovvero,\nsecondo una  diversa  opzione  interpretativa,  il  «complesso  delle\npubbliche amministrazioni» evocato dall\u0027art.  81,  comma  6,  nonche\u0027\ndall\u0027art. 5 della  legge  costituzionale  n.  1/2012)  introduce  una\nnozione  ampia  di  amministrazione  pubblica,  in   cui   l\u0027elemento\ndell\u0027interesse finanziario pubblico assume un ruolo centrale  per  la\nrelativa  qualificazione  a  livello  nazionale,  in   coerenza   con\nl\u0027ordinamento dell\u0027UE. \n    Inoltre, la legge 24 dicembre 2012, n.  243,  di  attuazione  del\nnuovo comma 6  dell\u0027art.  81  della  Costituzione,  ha  espressamente\nprevisto che «1. Ai fini della presente legge, si intendono:  a)  per\n«amministrazioni pubbliche» gli enti individuati con le  procedure  e\ngli atti previsti, in coerenza con l\u0027ordinamento dell\u0027Unione europea,\ndalla normativa  in  materia  di  contabilita\u0027  e  finanza  pubblica,\narticolati nei sottosettori  delle  amministrazioni  centrali,  delle\namministrazioni  locali  e  degli  enti  nazionali  di  previdenza  e\nassistenza sociale» (art. 2, comma 1, lett. a). \n    Quella che viene a delinearsi anche attraverso  l\u0027art.  1,  commi\n2-3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e\u0027 una nozione di P.A. non\nstatica  e  formale,  bensi\u0027  dinamica  e  funzionale  (a  «geometrie\nvariabili»),  di  natura  strettamente  contabile  e  da  perimetrare\nsecondo i criteri dinamici  e  sostanziali  del  diritto  dell\u0027Unione\neuropea. \n    Tale fenomeno di ibridazione delle forme  e\u0027  stato  recentemente\nrimarcato dalla giurisprudenza di questo Giudice contabile in sede di\ngiudizio di parificazione sul rendiconto  generale  dello  Stato  per\nl\u0027esercizio   finanziario   2024,   osservando   che   la    pubblica\namministrazione non appare oggi piu\u0027 riconducibile a un unico modello\nqual e\u0027 quello delle articolazioni  ministeriali,  ma  evidenzia  una\npluralita\u0027 di figure soggettive dai contorni non sempre univoci,  che\ndiversamente attingono a criteri pubblicistici, e che  comunque  sono\nchiamate a svolgere attivita\u0027 operative per  l\u0027amministrazione  nella\nconcreta attuazione di importanti interventi, in particolare  per  lo\nsviluppo (v. la Relazione in udienza del Presidente di  coordinamento\ndelle Sezioni riunite in sede di controllo del 26 giugno 2025). \n    La giurisprudenza di legittimita\u0027 ha anche avuto modo di ribadire\nche il surriferito art. 1, commi 2-3, della legge 31  dicembre  2009,\nn. 196, costituisce chiara espressione di tale fenomeno, in quanto  i\ncriteri  utilizzati   per   la   classificazione   sono   di   natura\nstatistico-economica e sono dettati dalla necessita\u0027 di  armonizzare,\nindipendentemente dalla forma  giuridica  assunta,  i  sistemi  della\nfinanza pubblica a livello europeo ai fini della  verifica  da  parte\ndella Commissione degli eventuali deficit eccessivi. L\u0027inserimento di\nun ente nell\u0027elenco ISTAT non e\u0027 altro che il riflesso  della  natura\npubblica dei fondi di cui dispone l\u0027ente e della correlata necessita\u0027\nche esso sia assoggettato  alle  regole  di  redazione  del  bilancio\ntipici delle pubbliche amministrazioni (Corte di cassazione,  Sezioni\nunite, sentenza 19 aprile 2021, n. 10244), regole sulla cui  corretta\napplicazione,  nell\u0027attuale  quadro  costituzionale,  e\u0027  chiamata  a\nvigilare la Corte dei conti. \n    Ed  e\u0027  proprio   attraverso   il   recepimento   del   principio\ndell\u0027equilibrio di bilancio (di cui all\u0027art. 81 della Costituzione) e\nattraverso l\u0027assoggettamento ai  vincoli  europei  che  la  struttura\ndella P.A. viene ricondotta ad unita\u0027, nella misura in  cui  tutti  i\ncentri decisionali in cui si articola la  Repubblica  sono  chiamati,\nattraverso   l\u0027inclusione    nel    settore    istituzionale    delle\namministrazioni pubbliche, sulla cui  base  viene  redatto  il  conto\neconomico consolidato dello Stato,  a  partecipare  al  rispetto  dei\nparametri economici di matrice comunitaria. \n    9.3. Le previsioni costituzionali devono essere lette in  armonia\ncon il contesto. \n    Occorre,   allora,   prendere   atto    che,    in    conseguenza\ndell\u0027evoluzione legislativa intervenuta,  e\u0027  nitidamente  emerso  un\nnucleo  contenutistico  essenziale  alla  nozione  di   «contabilita\u0027\npubblica», integrato dalle regole indispensabili alla  formazione  di\nun  sistema  contabile,   comparabile   a   livello   internazionale,\ncomprensivo quantomeno delle amministrazioni  coinvolte  (individuate\nin  base  a  particolari   caratteri   economico-finanziari),   della\ndisciplina dei bilanci, dei principi di  base  anche  in  materia  di\nconsolidamento dei conti, dei principali aggregati  contabili  e  dei\nprocedimenti in materia di entrate e spese. \n    Ne consegue che  le  fonti  costituzionali  gia\u0027  riconoscono  la\ngiurisdizione della Corte dei conti nelle controversie rientranti  in\nquel ristretto perimetro  anche  senza  la  necessita\u0027  di  specifica\ninterpositio legislatoris. \n    Questa  conclusione,  tra  l\u0027altro,  conferma  la  necessita\u0027  di\nsubordinare   invece   a    puntuali    specificazioni    legislative\nl\u0027attribuzione della giurisdizione con riferimento a liti in cui, pur\nin  presenza  di  effetti  rientranti  nel  novero   della   «finanza\npubblica», si riscontri un piu\u0027 o meno sensibile  allontanamento  dai\ncontenuti essenziali della stessa, costituiti dalla disciplina  degli\nequilibri di bilancio, dei soggetti  e  delle  procedure  finalizzate\nalla relativa rappresentazione contabile, interna e sovranazionale. \n    Coerentemente  con  la  prospettazione  finora   illustrata,   la\ngiurisdizione  in   materia   di   elenchi   ISTAT   deve   ritenersi\ninderogabilmente attribuita alla Corte dei conti: di fatto, lo stesso\nlegislatore con l\u0027art. 1, comma 169, della legge n. 228/2012 - non  a\ncaso,   approvato   immediatamente   dopo   la   ricordata    riforma\ncostituzionale e poi confluito nell\u0027art. 11, comma 6,  lett.  b)  del\ndecreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, ha  tempestivamente  (non\nattribuito, ma) riconosciuto tale  competenza  esclusiva  al  giudice\ncontabile. \n    Del resto, come gia\u0027 evidenziato fin dalla prima  sentenza  delle\nSezioni riunite in speciale composizione, le disposizioni  che  hanno\nenumerato, nel  tempo,  le  relative  competenze  giurisdizionali  in\nmateria   di   bilanci   pubblici   evocano,   come   titolo   legale\ndell\u0027attribuzione,  direttamente,  l\u0027art.   103,   comma   2,   della\nCostituzione (cfr. in tal senso, SS.RR. sentenza n. 2/2013).  E  cio\u0027\nvale, in particolare, proprio per l\u0027art. 1, comma 169, della legge n.\n228/2012 (ora, si ripete, art. 11, comma 6, lett. b), del c.g.c.). \n    9.3.1.    Pertanto,    non    potrebbe    essere    condivisibile\nl\u0027affermazione,  anche  giurisprudenziale,  secondo  cui  il  giudice\namministrativo  sarebbe  ancora  oggi  astrattamente   competente   a\ndecidere sul contenzioso in oggetto,  assegnando  all\u0027art.  1,  comma\n169, della legge n. 228/2012 una natura sostanzialmente innovativa e,\ncomunque, ritenendo  che  la  sopravvenuta  compressione  dell\u0027ambito\ndella giurisdizione contabile, operata dall\u0027art. 23-quater, comma  2,\ndel decreto-legge n. 137 del 2020 (come  introdotto  dalla  legge  di\nconversione n. 176/2020)  possa  avere  comportato  una  riespansione\ndella giurisdizione amministrativa. \n    Queste conclusioni sono state, tuttavia,  accolte  dalle  Sezioni\nunite della Corte di cassazione con la  sentenza  n.  30220/2024.  La\npronuncia, pur dichiarando inammissibile il ricorso, ha affermato  il\nprincipio di  diritto  secondo  cui  il  citato  art.  23-quater  del\ndecreto-legge n. 137/2020 non ha determinato un vuoto di tutela o  il\nmancato  rispetto  dell\u0027effetto  utile  della  disciplina   unionale,\nrestando attribuita la giurisdizione al  giudice  amministrativo  per\nogni ambito ulteriore rispetto alla competenza delle Sezioni  riunite\nin sede giurisdizionale in speciale composizione. \n    Il principio di  diritto  enunciato  dalle  Sezioni  unite  muove\ndall\u0027esplicito intento di  superare  l\u0027ambiguita\u0027  di  fondo  che  ha\ncaratterizzato l\u0027intervento legislativo del  2020.  In  effetti,  dai\nlavori preparatori sembra  emergere  l\u0027obiettivo  di  precludere,  al\ngiudice contabile, il potere di  annullamento  dell\u0027elenco  ISTAT  in\nrelazione al contrasto con le disposizioni eurounitarie, tenuto conto\ndei problemi collegati agli effetti  delle  decisioni  sui  saldi  di\nfinanza pubblica. \n    Considerato che, ove cosi\u0027 interpretata, la disposizione  avrebbe\nimplicato  l\u0027esclusione  di  ogni  vaglio  giudiziale,  con  la   non\nconsentita compressione dei principi costituzionali ed eurounitari in\ntema di tutela giurisdizionale, la Cassazione ha dunque  ritenuto  di\noffrirne una diversa  lettura  onde  porla  al  riparo  da  possibili\ncriticita\u0027 costituzionali, configurandola come fonte di delimitazione\noggettiva  dell\u0027ambito  di  giurisdizione   esclusiva   del   giudice\ncontabile, cui corrisponderebbe  il  concorrente  dispiegarsi  di  un\nambito di giurisdizione generale del giudice amministrativo. \n    All\u0027accoglimento di tale opzione interpretativa ostano, tuttavia,\nle osservazioni gia\u0027 riportate nelle ordinanze  n.  5/2025/RIS  e  n.\n6/2025/RIS di queste Sezioni riunite. Con  tali  decisioni  e\u0027  stata\nsollevata questione di costituzionalita\u0027 del medesimo art.  23-quater\ndel  decreto-legge  n.  137/2020,  esaminando  gli  argomenti  (cfr.,\nsoprattutto, parr. 6.36-5) che inducono a ritenere che la novella non\nabbia inteso in alcun modo attribuire la tutela costitutiva ad  altro\norgano  giurisdizionale,  sia  per  il  contrasto  con   i   principi\ncostituzionali in materia di riviviscenza di norma abrogate  che  per\nil mancato rispetto della necessita\u0027 di riserva di legge espressa  in\nmateria di giurisdizione. \n    In particolare, la Corte ha richiamato il  puntuale  orientamento\ndella Corte costituzionale  che,  anche  nella  recente  sentenza  26\nnovembre 2024, n. 185, ha riconosciuto i limitati ambiti  all\u0027interno\ndei quali  puo\u0027  operare  la  reviviscenza  di  norme  abrogate:  «la\nespressa reviviscenza ex nunc di disposizioni di  legge  abrogate  e\u0027\nuna tecnica normativa non consueta, ma in  se\u0027  non  illegittima  nel\nsenso che il legislatore [...] recepisce per relationem il  contenuto\ndelle disposizioni abrogate  riproducendolo  in  tal  modo  in  nuove\ndisposizioni. La reviviscenza sottolinea  la  testuale  identita\u0027  di\nvecchie  e  nuove  disposizioni,  ma  che  rimangono   comunque   ben\ndistinte». \n    In  altri  termini,  la  giurisprudenza  costituzionale   ritiene\neccezionalmente  ammissibile  la  reviviscenza  di  norme  di   legge\nabrogate,  ma  a  condizione  che   gli   effetti   giuridici   siano\nespressamente previsti dalla legge. Nel caso in esame,  l\u0027assenza  di\nogni argomento testuale nella disposizione sopravvenuta  conferma  la\nlesione  delle  attribuzioni  del   giudice   contabile,   presidiate\ndall\u0027art. 103 della  Costituzione  (violando  altresi\u0027  il  principio\ndella riserva di legge sull\u0027ordinamento giudiziario, posto a garanzia\ndell\u0027indipendenza della magistratura). \n    9.3.2. In  definitiva,  il  sopravvenuto  tentativo  di  limitare\nl\u0027ambito  della  giurisdizione  contabile  operato  con  il  comma  2\ndell\u0027art. 23-quater del decreto-legge n.  137/2020,  come  convertito\ndalla legge n. 176/2020  «,  ai  soli  fini  dell\u0027applicazione  della\nnormativa nazionale sul contenimento della spesa pubblica», ha inteso\ninammissibilmente sottrarre al giudice naturale della res iudicanda -\ncui  pure  continua  a  riconoscersi  espressamente   la   competenza\n«esclusiva» in tema di contabilita\u0027 pubblica  -  la  possibilita\u0027  di\nerogare una tutela piena alle pretese dei ricorrenti,  in  violazione\ninnanzitutto dell\u0027art. 103, comma 2, in relazione agli articoli 81  e\n97, della Costituzione. \n    Con la novella, infatti, escludendo la giurisdizione della  Corte\ndei conti in relazione alla  rilevanza  eurounitaria  degli  atti  di\nricognizione  delle  amministrazioni  pubbliche  operata  annualmente\ndall\u0027ISTAT, il legislatore interviene su quel nucleo di  attribuzioni\nattinenti alla perimetrazione delle amministrazioni pubbliche da  cui\nderivano precisi obblighi di natura  contabile,  in  primo  luogo  di\nconcorrere alla determinazione dei  saldi  di  finanza  pubblica  del\nconto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, ossia al\ncomputo dei saldi sulla base dei quali  si  sviluppano  le  relazioni\nfinanziarie tra gli Stati membri dell\u0027Unione europea. \n    In altri termini, il legislatore ha sottratto alla  giurisdizione\ncontabile la possibilita\u0027 di conoscere delle controversie riguardanti\nl\u0027ambito soggettivo  e  i  principali  effetti  dell\u0027inserimento  nel\ncitato elenco, operando una recisione dell\u0027unitaria materia contabile\nin esame, in cui i collegamenti tra i profili di rilevanza interna  e\nquelli  di  rilevanza  sovranazionale,  dai  quali   i   primi   sono\ncondizionati, risultano con ogni  evidenza  del  tutto  inscindibili.\nL\u0027adozione - sul piano interno - di regole di  bilancio  comuni,  con\nconseguente assoggettamento degli enti inclusi nell\u0027elenco ai vincoli\ndi  finanza  pubblica,  e\u0027   infatti   funzionale   alla   successiva\naggregazione dei dati contabili riferibili agli stessi ai fini  della\nformazione del conto economico consolidato dello Stato. Ed e\u0027 proprio\nattraverso l\u0027esame  dei  saldi  emergenti  da  tale  conto  che  puo\u0027\nverificarsi il rispetto, o meno, dei parametri economici  di  matrice\neurounitaria,  assicurando  in  tal  modo  la  stabilizzazione  delle\neconomie dei Paesi appartenenti all\u0027area  Euro,  con  l\u0027obiettivo  di\nevitare la verificazione di effetti di «spillover»  e  assicurare  la\nmassima efficienza sul territorio  comunitario  degli  stabilizzatori\nfiscali. Appare quindi evidente che  la  verifica  del  rispetto  dei\nvincoli   nazionali   di   finanza   pubblica   non    puo\u0027    essere\nartificiosamente disarticolata dalla verifica avente  ad  oggetto  la\ncorretta formazione del conto economico  consolidato  dello  Stato  -\nrilevante sul piano euro-unitario -  trattandosi  sostanzialmente  di\n«due facce di una stessa medaglia». \n    9.4. Ove pure l\u0027interprete ritenesse di continuare a  orientarsi,\nanche nella  materia  in  argomento,  ricorrendo  alla  su  ricordata\nvisione   teorica   dell\u0027interpositio   legislatoris,   i   vizi   di\ncostituzionalita\u0027 dell\u0027art. 23-quater, comma 2, del decreto-legge  n.\n137 del 2020 (come introdotto dalla legge di conversione n. 176/2020)\nresterebbero comunque pienamente confermati. \n    Invero, l\u0027intervenuta violazione dell\u0027art. 103,  comma  2,  della\nCostituzione deriva anche dalla lesione dei  principi  costituzionali\ncui e\u0027 ancorata la giurisdizione esclusiva delle Sezioni  riunite  in\nsede giurisdizionale in speciale composizione, poiche\u0027 nelle  materie\ncui  si  riferiscono  le  fattispecie  espressamente  codificate   si\nmanifesta l\u0027intento del  legislatore  di  collegare  strettamente  le\nfunzioni di controllo  con  quelle  giurisdizionali  attribuite  alla\nCorte  dei  conti  dal  citato  art.  103   della   Costituzione   In\nparticolare, l\u0027art. 100 della  Costituzione  assegna  alla  Corte  di\nconti il controllo «successivo  sulla  gestione  del  bilancio  dello\nStato» esterno ed imparziale, da intendersi oggi esteso ai bilanci  e\nalla gestione economico-finanziaria di tutti gli enti  pubblici  che,\nnel loro  insieme,  concorrono  alla  nozione  di  «finanza  pubblica\nallargata» (Corte costituzionale, sentenza 7  giugno  2007,  n.  179;\nId., sentenza 20 luglio 2012, n. 198). \n    Ora,   all\u0027esercizio   di    tale    funzione    di    controllo,\ncostituzionalmente assegnata e concretamente conformata dalla vigente\ntrama legislativa, corrisponde la  complementare  previsione  di  una\nfattispecie di giurisdizione esclusiva, necessariamente  estesa  agli\natti che definiscono  l\u0027ambito  stesso  dei  soggetti  sottoposti  ai\ncontrolli del giudice contabile,  e  che  a  tale  fine  ricorrono  a\nprincipi e criteri (previsti dal Regolamento SEC  2010)  strettamente\neconomici e contabili. \n    In altri termini, la  giurisdizione  esclusiva  anche  in  questa\nmateria e\u0027  espressione  dell\u0027evidente  osmosi  fra  la  funzione  di\ncontrollo e quella  giurisdizionale  della  Corte  dei  conti.  Sotto\nquesto  profilo  puo\u0027,  dunque,  concludersi  che   il   legislatore,\nnell\u0027esercitare la sua facolta\u0027 di interposizione, ha riconosciuto  e\nvalorizzato  (da  ultimo,  nel  citato  art.  11,  comma  6,  c.g.c.)\nl\u0027indicato collegamento tra  le  funzioni,  sul  quale  pero\u0027  l\u0027art.\n23-quater piu\u0027 volte citato ha illegittimamente inciso. \n    10. Violazione dell\u0027art. 3 della Costituzione. \n    La limitazione della  giurisdizione  esclusiva  della  Corte  dei\nconti in materia  di  ricognizione  delle  amministrazioni  pubbliche\noperata dall\u0027ISTAT «ai soli fini  dell\u0027applicazione  della  normativa\nnazionale sul contenimento della spesa pubblica», disposta  dall\u0027art.\n23-quater, comma 2, del decreto-legge n.  137/2020  come  convertito,\nrisulta altresi\u0027 in contrasto con l\u0027art. 3 della  Costituzione,  data\nl\u0027assoluta irragionevolezza della previsione. \n    Come in precedenza osservato, le stesse Sezioni unite della Corte\ndi cassazione, nella sentenza n.  30220/2024,  hanno  rilevato  (par.\n15.1) che il testo della disposizione «ha delle indubbie  ambiguita\u0027.\nL\u0027art. 11, comma 6, lett.  b),  c.g.c.,  dedicato  all\u0027individuazione\ndelle ipotesi in cui  le  Sezioni  riunite  decidono  «nell\u0027esercizio\ndella  propria  giurisdizione  esclusiva  in  tema  di   contabilita\u0027\npubblica», prevede, in esito alla  novella,  che  tale  giurisdizione\nesclusiva in tema di  elenchi  ISTAT,  e\u0027  confinata  «ai  soli  fini\ndell\u0027applicazione della normativa nazionale  sul  contenimento  della\nspesa pubblica», dunque limitata ai soli effetti disapplicativi». \n    Si e\u0027 tentato di superare gli  ostacoli  ermeneutici  concludendo\nper  una  predicata  riespansione  della   competenza   del   giudice\namministrativo sulle domande non riservate dal testo  normativo  alla\ncognizione della Corte dei conti; a tali  fini  sono  valorizzati  il\ncriterio di riparto per blocchi di materie  (che  pero\u0027  non  attiene\nall\u0027individuazione delle competenze del giudice contabile, fondata su\nuna  diversa  ratio  legis:  cfr.  supra,  par.  9.1),   nonche\u0027   la\ngiurisprudenza formatasi sulle diverse materie della  responsabilita\u0027\namministrativa   e   delle   pensioni   (quest\u0027ultima,   addirittura,\nrientrante nella giurisdizione  sulle  «altre  [materie]  specificate\ndalla legge», per le quali  non  si  dubita  della  necessita\u0027  della\nperimetrazione legislativa della giurisdizione contabile). \n    La comprensibile scelta di farsi carico di una  lettura  ritenuta\ncompatibile con i principi costituzionali non puo\u0027 tuttavia riportare\nnei confini della legittimita\u0027 costituzionale, ampiamente violati, ad\navviso di queste SS.RR., una disposizione che, innanzitutto, mantiene\nferma la  giurisdizione  esclusiva  delle  Sezioni  riunite  in  sede\ngiurisdizionale in speciale composizione della  Corte  dei  conti  in\nmateria di elenchi ISTAT. \n    Deve essere, pertanto,  riconosciuta  al  giudice  contabile  una\npeculiare  giurisdizione,  nell\u0027esercizio  della  quale   non   trova\napplicazione la tradizionale distinzione tra  interesse  legittimo  e\ndiritto soggettivo, rilevando  -  come  osservato  dalla  consolidata\ngiurisprudenza di queste SS.RR. (cfr., ex plurimis,  le  sentenze  n.\n6/2019, n. 9/2020, n. 14/2020, n. 20/2020, n. 27/2020, n. 38/2020)  -\nla diversa esigenza di accertamento di  un  particolare  status,  per\ndefinizione mutevole nel tempo  e  ancorato  a  requisiti  di  natura\neconomico-finanziaria, in cui la Corte non si limita al  mero  vaglio\ndi legittimita\u0027 del procedimento valutativo, estendendo la cognizione\nalla verifica della sussistenza o insussistenza dei  presupposti  per\nl\u0027attribuzione dello status di p.a. (e delle  conseguenti  situazioni\ngiuridiche attive e passive) con valenza di accertamento costitutivo. \n    Proprio  i  particolari   connotati   del   giudizio   in   esame\ncostituiscono  motivo  legittimante  l\u0027attribuzione  delle   relative\ncontroversie alla giurisdizione esclusiva delle Sezioni riunite della\nCorte dei conti,  ossia  a  un  Collegio  singolarmente  qualificato,\nchiamato a una verifica non sulla legittimita\u0027 generale, bensi\u0027 piena\ne di  merito,  di  accertamento  della  qualita\u0027  di  amministrazione\npubblica in capo a una determinata unita\u0027 istituzionale,  sulla  base\ndella    valorizzazione    di    specifici    criteri    di    natura\nstatistico-economica  (cfr.  Corte  di  cassazione,  Sezioni   unite,\nsentenza 19 aprile 2021, n. 10244). \n    Nelle controversie in  esame  la  Corte  e\u0027,  cioe\u0027,  chiamata  a\nvalutare le situazioni di fatto alla stregua di  regole  tecniche  ed\neconomiche di particolare complessita\u0027 -  contenute  nel  SEC  2010 -\nonde  accertare  la  qualita\u0027  di  produttore  di  beni   e   servizi\ndestinabili o non destinabili alla vendita. \n    A tali fini, come noto, concorrono un criterio «qualitativo» (che\nimpone di verificare se l\u0027ente interessato si  dedichi  o  meno  alla\nproduzione di servizi ausiliari, sia o meno l\u0027unico fornitore di beni\ne servizi dell\u0027amministrazione pubblica e sia o meno  incentivato  ad\nadeguare l\u0027offerta per realizzare un\u0027attivita\u0027  redditizia,  operando\nalle condizioni di mercato  e  rispettando  le  proprie  obbligazioni\nfinanziarie) e un «test quantitativo» (paragrafi 20.29 e ss. del SEC)\nper stabilire se  un\u0027unita\u0027  istituzionale  produca  beni  e  servizi\ndestinabili  alla  vendita   (c.d.   criterio   market/non   market),\nincentrato sul rapporto tra vendite e costi di produzione,  esaminato\nper un periodo pluriennale continuativo. \n    Ora, a fronte del riconoscimento di un\u0027ipotesi  di  giurisdizione\nesclusiva conformata nei termini finora rappresentati, con  la  norma\ndel 2020 e\u0027 sopravvenuta una limitazione legislativa al suo ambito di\noperativita\u0027 che addirittura  allontana  la  sfera  di  giurisdizione\nassegnata al giudice contabile dal nucleo centrale della contabilita\u0027\npubblica: si  escludono  gli  effetti  della  pronunzia  strettamente\nattinenti alla determinazione dei saldi di finanza pubblica del conto\neconomico consolidato delle amministrazioni pubbliche e  si  consente\nla sola verifica giudiziaria ai limitati fini dell\u0027applicazione della\nnormativa (peraltro, solo nazionale)  sul  contenimento  della  spesa\npubblica, ossia per finalita\u0027 piu\u0027 latamente riguardanti  la  materia\ndella finanza pubblica per le quali, ove fosse mancata la  previsione\ndi una giurisdizione esclusiva del giudice  contabile,  la  questione\ndell\u0027eventuale competenza del giudice amministrativo  avrebbe  potuto\nforse piu\u0027 fondatamente proporsi. \n    10.1. L\u0027illegittimita\u0027 costituzionale,  conseguente  alla  palese\nillogicita\u0027 e irragionevolezza della disposizione  in  esame,  emerge\naltresi\u0027 quando si  consideri  che,  confinando  la  rilevanza  della\ngiurisdizione  esclusiva  della  Corte  dei  conti   alla   normativa\nnazionale sul contenimento della spesa pubblica,  ne  deriva  il  suo\nsvuotamento quasi integrale. \n    Sul punto deve innanzitutto ricordarsi  che  le  disposizioni  in\nmateria di contenimento della spesa che  presuppongono  l\u0027inserimento\nnell\u0027elenco ISTAT negli ultimi anni sono state in gran parte abrogate\no dichiarate non piu\u0027 applicabili. \n    Basti ricordare, al riguardo, che secondo l\u0027art.  1,  comma  590,\ndella l. 27 dicembre 2019, n. 160, anche ai fini «di un miglioramento\ndei saldi di finanza pubblica, a decorrere dall\u0027anno 2020, agli  enti\ne agli organismi,  anche  costituiti  in  forma  societaria,  di  cui\nall\u0027art. 1, comma 2, della legge 31  dicembre  2009,  n.  196,  [...]\ncessano di applicarsi le  norme  in  materia  di  contenimento  e  di\nriduzione della spesa di cui all\u0027allegato  A  annesso  alla  presente\nlegge». L\u0027allegato A), a sua  volta,  contiene  un  lungo  elenco  di\nprevisioni  normative  di  cui   e\u0027   cessata   l\u0027applicazione,   con\nconseguente, remota possibilita\u0027 di prospettare lesioni da cui  possa\nderivare un concreto interesse alla tutela  delle  proprie  posizioni\ngiuridiche. \n    Analoga sorte ha interessato alcune disposizioni  in  materia  di\nlimitazioni di spesa contenute nell\u0027art. 5 del decreto-legge 6 luglio\n2012, n. 95 (convertito dalla legge 7 agosto 2012, n.  135),  di  cui\nsopravvive l\u0027applicabilita\u0027 di limitate e residuali fattispecie. \n    E\u0027 ben vero che il citato art.  1,  comma  590,  della  legge  n.\n160/2019 conclude precisando che «[r]esta ferma l\u0027applicazione  delle\nnorme che recano vincoli in materia di spese di personale». Peraltro,\nla  norma  intende  riferirsi  alle  disposizioni  che,  in  sede  di\nperimetrazione del loro ambito soggettivo di applicazione, richiamino\nl\u0027inserimento nell\u0027elenco ISTAT, senza considerare che le  previsioni\nin materia di contenimento della spesa di personale sono, di  regola,\ndichiarate espressamente applicabili alle  amministrazioni  pubbliche\ncome definite dall\u0027art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo\n2001, n. 165. \n    Pertanto, pure a voler accogliere, sul piano teorico, la tesi che\nritiene  ammissibile  l\u0027introduzione  legislativa  di   limiti   alla\ncapacita\u0027 espansiva della giurisdizione esclusiva, e\u0027 tuttavia  certo\nche la discrezionalita\u0027 legislativa non potrebbe mai determinarne  il\nsostanziale disconoscimento, come  accaduto  nella  fattispecie,  per\neffetto di una perimetrazione delle controversie conoscibili  da  cui\nderivi la concreta disapplicazione  della  provvista  giurisdizionale\nriservata. \n    10.2.  Il  delineato  riparto  della  giurisdizione  tra  giudice\namministrativo  e  giudice  contabile  lascia   emergere   ulteriori,\nevidenti  profili   di   intrinseca   irragionevolezza   dell\u0027assetto\nordinamentale prospettato, con palese  contrasto  dell\u0027art.  3  della\nCostituzione. \n    Infatti,  la  legittimita\u0027  costituzionale  di  tale  coesistenza\npotrebbe sostenersi solo a condizione che gli effetti  del  sindacato\ngiudiziale  del  giudice  amministrativo  e  del  giudice   contabile\nrisultassero tra loro  «non  comunicanti»,  essendo  ben  distinte  e\nautonome le disposizioni normative operanti nei due diversi  comparti\ngiurisdizionali (SEC 2010 e disposizioni sulla spending review). \n    Al contrario, come  anche  evidenziato  dalla  Procura  generale,\nl\u0027ammissibilita\u0027 di un c.d. doppio ricorso deve  ritenersi  di  fatto\nprecluso  rispetto  al  contenzioso  in  esame,  le   due   normative\napplicabili  compenetrandosi  al  punto  che  risulta  di  fatto  non\nipotizzabile, sul piano giuridico, una loro operativita\u0027 «atomistica»\no «irrelata». Cio\u0027,  in  quanto  l\u0027eventuale  sindacato  del  giudice\ncontabile,  nella  prospettiva  dell\u0027operativita\u0027  (o   meno)   delle\ndisposizioni nazionali sul contenimento della spesa  nel  quadro  del\nrispetto degli obiettivi  di  finanza  pubblica,  e\u0027  necessariamente\ncondizionato dalla previa e corretta attribuzione al soggetto privato\ndi diritto interno della  qualificazione  eurounitaria  di  «pubblica\namministrazione», scaturente dalla sua iscrizione nell\u0027elenco ISTAT. \n    In  altri  termini,  nel  caso  in  esame,  l\u0027operativita\u0027  della\nnormativa europea SEC 2010 e\u0027 configurata come presupposto legale per\nl\u0027applicazione  (anche)  della  normativa  nazionale  sulla  spending\nreview, il cui dispiegarsi richiede, quindi, che sia stata risolta la\nquestione della qualificazione di  un  soggetto  di  diritto  interno\nquale  pubblica  amministrazione  europea  nella  prospettiva   della\ncontabilita\u0027 pubblica. \n    Sul piano processuale, in caso di pendenza di giudizi  presso  la\ngiurisdizione amministrativa e quella contabile l\u0027ipotizzato  riparto\n-  che,  non  a  caso,  non  e\u0027  stato  espressamente  delineato  dal\nlegislatore del 2020 - determinerebbe il  sorgere  di  insormontabili\nostacoli giuridici, a meno di  configurare  il  giudizio  davanti  al\ngiudice  amministrativo,  circa  la  corretta  attribuzione  di   una\nsoggettivita\u0027  pubblicistica  europea  all\u0027ente  di  diritto  interno\nricorrente iscritto nell\u0027elenco ISTAT,  come  vera  e  propria  causa\npregiudiziale ex art. 295 c.p.c. e art. 106. c.g.c. \n    L\u0027inscindibile compenetrazione  tra  le  questioni  normative  e\u0027\nillustrata  anche  dalle  conseguenze  del  tutto  irragionevoli  cui\ncondurrebbe l\u0027ipotizzata separazione tra i giudizi, in caso di previa\npronuncia del giudice amministrativo: \n        a) un  eventuale  giudicato  amministrativo  di  annullamento\ndell\u0027iscrizione nell\u0027elenco ISTAT dovrebbe  comportare,  rispetto  al\nparallelo  processo  pendente  avanti  al   giudice   contabile,   la\n(sopravvenuta) cessazione del materia del contendere, considerato che\nle  disposizioni  di  diritto  interno  sulla  spending  review  sono\nfinalizzate a garantire i saldi e gli obiettivi di  finanza  pubblica\nnel quadro della governance economica europea,  dunque  presuppongono\nil   previo   e   definitivo   riconoscimento   della   soggettivita\u0027\npubblicistica secondo i parametri della normativa  unionale  del  SEC\n2010. \n    Si aggiunge che, in  questa  prospettiva,  la  giurisdizione  del\ngiudice  amministrativo  comporterebbe  il  superamento,  sul   piano\npratico, della necessita\u0027  di  esperire  un  doppio  ricorso  per  il\nsoggetto che voglia contestare l\u0027inclusione nell\u0027elenco  ISTAT  anche\nai  fini  della  disapplicazione  delle  correlate  disposizioni   di\ncontenimento  della  spesa  pubblica:  l\u0027espunzione  di  un  soggetto\ndall\u0027elenco ISTAT per effetto del vittorioso esperimento del  ricorso\ninnanzi al G.A.  comporterebbe  ipso  iure  l\u0027inapplicabilita\u0027  delle\nnorme di contenimento della spesa pubblica, svuotando di significato,\nanche per questa via, la previsione dell\u0027art. 11, comma 6, c.g.c.  di\nuna  giurisdizione  «esclusiva»  delle  Sezioni   riunite   in   sede\ngiurisdizionale in speciale composizione nella materia; \n        b) al contrario, un  eventuale  giudicato  amministrativo  di\nrigetto del ricorso avverso l\u0027iscrizione nell\u0027elenco ISTAT renderebbe\neccentrica ogni successiva decisione di accoglimento del  ricorso  in\nsede di giudizio contabile (con la conseguente  inoperativita\u0027  delle\ndisposizioni interne sul contenimento della spesa pubblica):  a  meno\ndi voler ritenere ammissibile,  nonostante  il  primato  del  diritto\neuropeo, la qualificazione  di  un  ente  di  diritto  interno  quale\npubblica amministrazione europea nel quadro del SEC  2010 -  a  valle\ndel  giudicato  amministrativo  di  rigetto   del   ricorso   -   ma,\nciononostante,  «immune»  dall\u0027assoggettamento  alle  norme   interne\nfinalizzate al perseguimento  degli  obiettivi  di  finanza  pubblica\neuropea. \n    In definitiva,  postulare  la  contraddittoria  presenza  di  una\ngiurisdizione esclusiva e al tempo stesso concorrente implica un vero\ne proprio cortocircuito logico-semantico che ha, infatti, generato il\nconflitto interpretativo e lo stallo della  funzione  giurisdizionale\nin danno della ricorrente. \n    10.3. In  conclusione,  l\u0027art.  23-quater  del  decreto-legge  n.\n137/2020,   come   convertito,   presenta   insuperabili   criticita\u0027\ninterpretative in ragione del suo significato non chiaro, al punto da\nindurre a prospettare soluzioni ermeneutiche che giungono a forzare i\nlimiti consentiti dall\u0027enunciato testuale, nel tentativo di  offrirne\nuna coerenza sistematica non consentita dai principi  costituzionali,\ncon  il  rischio  che  l\u0027attivita\u0027  ermeneutica   trasmodi   in   una\nsostanziale integrazione normativa. \n    Sul punto, va ricordato che la Corte costituzionale ha  da  tempo\nchiarito che «ciascun consociato ha un\u0027ovvia  aspettativa  a  che  la\nlegge definisca ex ante, e in maniera ragionevolmente  affidabile,  i\nlimiti entro i quali i suoi diritti e  interessi  legittimi  potranno\ntrovare tutela, si\u0027 da poter  compiere  su  quelle  basi  le  proprie\nlibere scelte d\u0027azione»  (Corte  costituzionale,  sentenza  5  giugno\n2023, n. 110). \n    Pertanto, le disposizioni  foriere  di  intollerabile  incertezza\nnella loro applicazione concreta  si  pongono  in  contrasto  con  il\ncanone  di  ragionevolezza  della  legge  di  cui  all\u0027art.  3  della\nCostituzione,  nella  misura  in  cui  il  loro  significato  risulti\nradicalmente inintelligibile o particolarmente  ambiguo,  soprattutto\nin tematiche come quella del riparto di giurisdizione, che attiene  a\nun presupposto in senso ampio del processo e presenta  una  rilevanza\n- per sua natura - pregiudiziale. \n    11. Violazione degli articoli 24, 111 e 113 della Costituzione. \n    Come ripetutamente sottolineato, l\u0027art. 11, comma  6,  lett.  b),\ndel decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, in cui  e\u0027  confluita\nla disposizione dell\u0027art. 1, comma  169,  della  legge  n.  228/2012,\nstabilendo che le Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale\ncomposizione, «nell\u0027esercizio della propria  giurisdizione  esclusiva\nin tema  di  contabilita\u0027  pubblica,  decidono  in  unico  grado  sui\ngiudizi: [...] b) in materia di  ricognizione  delle  amministrazioni\npubbliche operata dall\u0027ISTAT», senza ulteriori specificazioni,  aveva\nespressamente riconosciuto  al  giudice  contabile  la  competenza  a\ndecidere delle controversie in esame  con  il  potere  di  assicurare\ntutte le tutele richieste dai soggetti interessati, ossia di statuire\nsu tutte le domande  astrattamente  proponibili,  con  esclusione  di\naltre giurisdizioni concorrenti, assicurando in tal modo piena tutela\ngiurisdizionale  in  attuazione  degli  articoli  24  e   113   della\nCostituzione. \n    Su tali premesse, sul piano processuale emerge il  contrasto  del\ncitato art. 23-quater, comma 2, del decreto-legge n.  137/2020,  come\nconvertito, con  gli  articoli  24  e  111  della  Costituzione,  che\nattribuiscono alla funzione giurisdizionale lo  scopo  di  assicurare\npiena tutela, attraverso il  giudizio,  delle  situazioni  soggettive\nqualificate, imponendo che la disciplina  dei  rapporti  tra  giudici\nappartenenti a ordini diversi si  ispiri  al  principio  secondo  cui\nl\u0027individuazione  del  giudice  munito  di  giurisdizione  non   deve\nsacrificare il diritto delle parti a ottenere una risposta in  ordine\nal bene della vita oggetto di interesse. \n    Risulta, inoltre, violato l\u0027art.  113,  primo  e  secondo  comma,\ndella Costituzione,  che  dell\u0027art.  24  costituisce  sostanzialmente\nspecifica applicazione e secondo cui contro gli atti  della  pubblica\namministrazione e\u0027  sempre  ammessa  la  tutela  giurisdizionale  dei\ndiritti e degli interessi legittimi e tale tutela giurisdizionale non\npuo\u0027 essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione  o\nper determinate categorie di atti, come accade nella fattispecie. \n    La  disposizione  merita  ulteriore  censura  di   illegittimita\u0027\ncostituzionale per violazione dell\u0027art. 111 della Carta fondamentale,\ncon riferimento al diverso e complementare profilo della lesione  del\nprincipio di ragionevole durata del processo, riguardato  nell\u0027ottica\ndel  principio  di  concentrazione  delle  tutele,  ove  si   accolga\nl\u0027opzione ermeneutica  che  ammette  la  possibilita\u0027  di  un  doppio\nricorso, al giudice amministrativo e a quello contabile,  in  materia\ndi elenchi ISTAT. \n    Infatti, i  rischi  e  le  criticita\u0027  gia\u0027  esaminati  derivanti\ndall\u0027eventuale pendenza di due  giudizi  sul  medesimo  oggetto,  con\npossibili implicazioni in termini anche di necessita\u0027 di  sospensione\ndel  processo  contabile  e   conseguente   dilatazione   dei   tempi\nprocessuali  del  relativo  contenzioso  («dipendente»),  nonche\u0027  di\nformazione   di   giudicati   contrastanti,   vulnerano    il    bene\ncostituzionale dell\u0027efficienza del processo  di  cui  la  ragionevole\ndurata e\u0027 espressione e il  canone  fondamentale  della  razionalita\u0027\ndelle norme processuali, in assenza di prevalenti esigenze di  tutela\ndi principi soggetti a concorrente ponderazione. \n    12.  Violazione  dell\u0027art.  117  della  Costituzione,  anche   in\nrelazione all\u0027art. 19 TUE, all\u0027art. 47 Carta dei Diritti  UE  e  agli\narticoli 6 e 13 CEDU. \n    La disposizione  limitativa  contenuta  nell\u0027art.  23-quater  del\ndecreto-legge  n.  137/2020,  come  convertito,  merita   di   essere\ncensurata anche per il contrasto con l\u0027art. 117  della  Costituzione,\nin ragione della violazione dei  vincoli  derivanti  dall\u0027ordinamento\ncomunitario e dagli obblighi internazionali, nella specie resi chiari\ndalla funzione nomofilattica della Corte di giustizia UE. \n    La Corte di giustizia dell\u0027Unione europea, cui le Sezioni riunite\nin   speciale   composizione   avevano   chiesto   di   valutare   la\ncompatibilita\u0027 eurounitaria della previsione, evidenziando il rischio\nche  avesse  di  fatto  precluso  un  controllo  indipendente   sulle\nautorita\u0027 di bilancio nazionali e sull\u0027elenco  delle  amministrazioni\npubbliche predisposto dall\u0027ISTAT, con la  sentenza  13  luglio  2023,\nFerrovienord S.p.a. e Federazione  Italiana  Triathlon  (nelle  cause\nriunite C-363/21 e C-364/21), ha rilevato che «al fine di  assicurare\nche  l\u0027autorita\u0027  nazionale  competente  rispetti,  ai   fini   della\nqualificazione di un ente come «amministrazione pubblica»,  ai  sensi\ndel regolamento n. 549/2013, la definizione del  diritto  dell\u0027Unione\nche vi si collega  e  che  si  impone  nei  suoi  confronti,  la  sua\ndecisione deve poter  essere  contestata  ed  essere  oggetto  di  un\ncontrollo giurisdizionale. Infatti, in assenza di una possibilita\u0027 di\ncontestare  tale  qualificazione,   l\u0027effetto   utile   del   diritto\ndell\u0027Unione non sarebbe garantito. Di conseguenza, l\u0027effetto utile di\ndetto regolamento osta ad una normativa  nazionale  che  escluda,  di\nfatto, qualsiasi  possibilita\u0027  di  controllo  giurisdizionale  della\nfondatezza della  qualificazione  di  un  ente  come  amministrazione\npubblica» (punti 69 e 70). \n    La pronuncia e\u0027 giunta alle medesime conclusioni con  riferimento\nalla  questione  della   compatibilita\u0027   dell\u0027art.   23-quater   del\ndecreto-legge n.  137/2020,  con  le  prescrizioni  risultanti  dalla\ndirettiva 2011/85/UE, dell\u00278 novembre 2011,  relativa  ai  «requisiti\nper i quadri di bilancio degli Stati membri» (punti 77 e 78). \n    Ha, poi, aggiunto che quando le disposizioni UE non  disciplinano\nle modalita\u0027 procedurali dei ricorsi giurisdizionali, in quanto  «non\nprecisano, segnatamente, quale giudice nazionale deve  assicurare  la\ntutela giurisdizionale effettiva», spetta agli Stati membri disegnare\nprocedimenti che «non siano, nelle situazioni rientranti nel  diritto\ndell\u0027Unione, meno favorevoli che in  situazioni  simili  disciplinate\ndal diritto interno (principio di equivalenza)»  e  tali  da  rendere\n«praticamente impossibile o eccessivamente difficile l\u0027esercizio  dei\ndiritti   conferiti   dal   diritto   dell\u0027Unione    (principio    di\neffettivita\u0027)» (punto 89). \n    Con particolare riferimento  al  principio  di  effettivita\u0027,  la\nCorte ha precisato innanzitutto (punto 92) che il diritto dell\u0027Unione\nnon impone agli Stati membri di «istituire mezzi di  ricorso  diversi\nda quelli stabiliti dal diritto interno, a meno che  dalla  struttura\ncomplessiva dell\u0027ordinamento giuridico nazionale in  discussione  non\nrisulti  che  non  esiste  alcun  rimedio  giurisdizionale  tale   da\npermettere, anche solo in via incidentale, di assicurare il  rispetto\ndei diritti riconosciuti ai singoli dal diritto  dell\u0027Unione,  oppure\nche l\u0027unico modo per poter adire un giudice da parte  di  un  singolo\nsia quello di commettere violazioni del diritto». \n    Ogni caso in cui  si  ponga  la  questione  se  una  disposizione\nprocedurale nazionale renda impossibile  o  eccessivamente  difficile\nl\u0027applicazione del diritto dell\u0027Unione deve essere esaminato  tenendo\nconto del posto occupato da tale  disposizione  nel  complesso  della\nprocedura,  nonche\u0027  dello  svolgimento  e  delle  particolarita\u0027  di\nquest\u0027ultima dinanzi ai diversi organi nazionali. \n    Inoltre, ha  proseguito  la  Corte  di  giustizia  UE,  va  fatta\nprudentemente «salva la verifica che incombe al giudice  del  rinvio»\nsull\u0027indicazione (del Governo italiano all\u0027udienza) secondo cui  «gli\nenti iscritti nell\u0027elenco ISTAT  che  intendono  contestare  la  loro\ndesignazione  quali  amministrazioni  pubbliche  non  sono  tenuti  a\npresentare due distinti ricorsi, vale a dire uno davanti  al  giudice\namministrativo e un altro davanti alla Corte dei conti», e che «da un\nlato,   essi   potrebbero   chiedere   al   giudice    amministrativo\nl\u0027annullamento erga omnes della  decisione  che  li  ha  iscritti  in\nquest\u0027elenco.  Dall\u0027altro,  dinanzi  alla  Corte  dei   conti,   essi\npotrebbero  contestare   le   conseguenze   della   loro   iscrizione\nnell\u0027elenco  suddetto   e   ottenere,   eventualmente,   in   maniera\nincidentale, la disapplicazione di tale iscrizione» (punto 97). \n    Infine,  la  mera  possibilita\u0027  che  si  verifichino   giudicati\ncontrastanti sulla fondatezza dell\u0027iscrizione di un ente  nell\u0027elenco\nISTAT non impone di concludere in ogni caso per  l\u0027esistenza  di  una\nviolazione dell\u0027art. 19 TUE, letto alla luce dell\u0027art. 47 della Carta\ne del principio di effettivita\u0027, ma solo a condizione  che  «un  ente\nche  contesti  la  decisione  di  qualificazione  adottata  nei  suoi\nconfronti possa limitarsi a  proporre  un  unico  ricorso  per  veder\nesaminata la propria domanda» (punto 98). \n    Cio\u0027 premesso, la concreta verifica del rispetto dei  presupposti\ne limiti posti dalla Corte di giustizia nei  citati  punti  97  e  98\ndella decisione conduce ad accertare l\u0027illegittimita\u0027  costituzionale\ndell\u0027art. 23-quater per contrasto con la normativa europea. \n    12.1. Come chiarito  dalla  Corte  costituzionale,  la  normativa\n(oggi)  eurounitaria  «entra  e  permane  in   vigore,   nel   nostro\nterritorio, senza che i suoi  effetti  siano  intaccati  dalla  legge\nordinaria dello Stato; e cio\u0027 tutte le volte  che  essa  soddisfa  il\nrequisito dell\u0027immediata applicabilita\u0027. Questo principio [...]  vale\nnon soltanto per  la  disciplina  prodotta  dagli  organi  della  CEE\nmediante regolamento, ma anche per le  statuizioni  risultanti,  come\nnella specie, dalle sentenze interpretative della Corte di giustizia»\n(sentenza 23 aprile 1985, n. 113. Conf., ex plur., C. cost., sentenza\n11 luglio 1989, n. 389; Id., sentenza 18 aprile 1991,  n.  168;  Id.,\nsentenza 16 giugno 1993, n. 285). \n    Conseguentemente,  tutti  i  soggetti   competenti   nel   nostro\nordinamento a dare esecuzione alle leggi (e agli atti aventi forza  o\nvalore di legge) - tanto se dotati di  poteri  di  dichiarazione  del\ndiritto, come gli organi giurisdizionali, quanto  se  privi  di  tali\npoteri, come gli organi amministrativi, sono giuridicamente tenuti  a\ndisapplicare  le   norme   interne   incompatibili   con   le   norme\ndell\u0027ordinamento  UE  nell\u0027interpretazione  datane  dalla  Corte   di\ngiustizia europea (C. cost., sentenza n. 389/1989, cit.). \n    All\u0027interpretazione del quadro normativo in  materia  di  elenchi\nISTAT fornita dalle Sezioni unite della  Corte  di  cassazione  nella\nsentenza n. 30220/2024, che nella specie costituisce diritto vivente,\nconsegue l\u0027impossibilita\u0027 del giudice contabile di  disapplicare  gli\natti ISTAT incompatibili con il diritto  europeo,  sulla  base  delle\nconclusioni secondo cui il  giudice  contabile  non  potrebbe,  nella\npropria giurisdizione, applicare il diritto UE. \n    Di  fatto,  l\u0027affermazione   delle   SS.UU.   ha   l\u0027effetto   di\ndisarticolare il primato del diritto comunitario, in quanto la  Corte\ndei conti, nonostante un ricorso presentato, non puo\u0027  soddisfare  la\npretesa dei ricorrenti al rispetto del diritto  UE.  Cio\u0027  conduce  a\ndenunciare l\u0027illegittimita\u0027 costituzionale  dell\u0027art.  23-quater  per\nviolazione dell\u0027art. 117, comma 1, della Costituzione, alla luce  del\ncontrasto   con   i   principi   del   «giusto   processo»   tutelato\ndall\u0027ordinamento europeo con le seguenti disposizioni: \n      a) art. 19, par. 1, secondo comma, TUE, secondo cui  gli  Stati\nmembri stabiliscono i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare\nuna tutela giurisdizionale effettiva  nei  settori  disciplinati  dal\ndiritto dell\u0027Unione; \n      b) art. 47 della Carta dei diritti UE, secondo cui ogni persona\ni cui diritti e le cui liberta\u0027  garantiti  dal  diritto  dell\u0027Unione\nsiano stati violati ha diritto a un «ricorso effettivo» dinanzi ad un\ngiudice; \n      c) articoli 6  e  13  della  Convenzione  europea  dei  diritti\ndell\u0027uomo, secondo cui ogni persona ha diritto ad  un  processo  equo\n(«a che la sua causa  sia  esaminata  equamente»)  e  ad  un  ricorso\neffettivo dinanzi a una magistratura nazionale. \n    Dai principi concordemente recepiti nel diritto europeo  e  nella\nCostituzione  italiana  discende  la  necessita\u0027  che   il   processo\ncontabile, da un punto di vista funzionale, assicuri la tutela  piena\ned effettiva della ricorrente. \n    Invero, in una prospettiva funzionale il processo e\u0027 «giusto» ove\nconsenta  adeguate  forme  di  tutela  delle  situazioni   giuridiche\nsoggettive a fondamento dell\u0027azione  giudiziaria.  La  rilevanza  del\nrequisito e\u0027 tale che secondo la giurisprudenza  europea  l\u0027esistenza\nstessa  di  un  controllo  giurisdizionale  effettivo  destinato   ad\nassicurare il rispetto del diritto dell\u0027Unione e\u0027 intrinseca  ad  uno\nStato di diritto (Corte di giustizia UE,  sentenza  del  21  dicembre\n2021, Euro Box Promotion e a., C-357/19, C-379/19, C-547/19, C-811/19\ne C-840/19). \n    Secondo la giurisprudenza eurounitaria, il principio della tutela\ngiurisdizionale effettiva dei diritti spettanti ai singoli  in  forza\ndel diritto dell\u0027Unione,  cui  fa  riferimento  l\u0027art.  19,  par.  1,\nsecondo comma, TUE - in buona parte sovrapponibile al  diritto  a  un\nricorso effettivo ai sensi dell\u0027art. 47 della Carta - costituisce  un\nprincipio  generale  del  diritto  dell\u0027Unione   che   deriva   dalle\ntradizioni costituzionali comuni agli  Stati  membri,  che  e\u0027  stato\nsancito agli articoli  6  e  13  della  Convenzione  europea  per  la\nsalvaguardia dei diritti dell\u0027uomo  e  delle  liberta\u0027  fondamentali,\nfirmata a Roma il 4 novembre 1950, ai  quali  corrisponde  l\u0027art.  47\ndella Carta (cfr., ex plur.: Corte di giustizia UE, sentenza 8 maggio\n2024, C-53/23, Asociatia «Forumul Judecatorilor din România»). \n    Nel merito, in  ossequio  al  principio  di  cooperazione  leale,\nsancito dall\u0027art. 4, par. 3, TUE, e come sopra ricordato  richiamando\nla sentenza della Corte di giustizia  13  luglio  2023,  Ferrovienord\nS.p.a. e Federazione Italiana Triathlon, le modalita\u0027 procedurali dei\nricorsi intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli\nin forza del diritto dell\u0027Unione risultano rispettose  del  principio\ndi effettivita\u0027 (e conformi ai canoni del «giusto processo») ove  non\nrendano   praticamente   impossibile   o   eccessivamente   difficile\nl\u0027esercizio  dei   diritti   conferiti   dall\u0027ordinamento   giuridico\ndell\u0027Unione (cfr., in questo senso, sentenza 24 ottobre  2018,  XC  e\na., C-234/17, e sentenza 27 giugno 2013, Agrokonsulting-04, C-93/12). \n    In altri termini, gli Stati membri sono tenuti ad  assicurare  il\nrispetto del diritto  a  una  tutela  giurisdizionale  effettiva  dei\ndiritti  che  i  singoli  traggono  dal  diritto  dell\u0027Unione,  quale\ngarantito dall\u0027art. 47 della Carta. \n    12.2. Declinando le esposte coordinate ermeneutiche in  relazione\nall\u0027assetto normativo conseguente  all\u0027entrata  in  vigore  dell\u0027art.\n23-quater del decreto-legge n.  137/2020,  inserito  dalla  legge  di\nconversione n.  176/2020,  l\u0027incostituzionalita\u0027  della  disposizione\nemerge in primo luogo perche\u0027 - come gia\u0027 osservato - essa esclude il\nsindacato degli effetti eurounitari dell\u0027iscrizione nell\u0027elenco ISTAT\ndinanzi ad un giudice. \n    La lettera della disposizione - anche in rapporto  all\u0027art.  103,\ncomma 2, della Costituzione - e i lavori preparatori non  autorizzano\na prospettare una concorrenza  di  giurisdizioni  sulla  materia,  in\nquanto l\u0027effetto innovativo della previsione riguarda non l\u0027an, ma il\nquomodo  della  giurisdizione:   il   legislatore   avrebbe,   cioe\u0027,\nridefinito l\u0027oggetto della tutela (in relazione sia  al  petitum  che\nalla causa petendi), attraverso la limitazione  dei  «fini»  -  ossia\ndegli effetti, della giurisdizione contabile. \n    L\u0027illegittimita\u0027   costituzionale   discende,    allora,    dalla\nlimitazione  dell\u0027oggetto  della  tutela   del   giudice   contabile,\ncombinata  con  l\u0027immodificata   (e   immodificabile)   giurisdizione\nesclusiva  sulla  materia  della  ricognizione  operata   dall\u0027ISTAT,\nconforme agli articoli 100 e  103  della  Costituzione.  Infatti,  in\nassenza della tutela disapplicativa (e di annullamento)  del  giudice\ncontabile, il sistema giurisdizionale non assicurerebbe alcun rimedio\ncontro gli effetti antieuropei dell\u0027atto di  ricognizione  dinanzi  a\nqualsiasi altro giudice. \n    12.3. In ogni caso, l\u0027art.  117,  comma  1,  anche  in  relazione\nall\u0027art. 19 TUE, all\u0027art. 47, par. 2, della Carta  di  Nizza  e  agli\narticoli 6 e 13 della CEDU, risulta violato perche\u0027  la  novella  del\n2020 ha imposto agli enti iscritti nell\u0027elenco  ISTAT  che  intendano\ncontestare gli effetti  eurounitari  della  loro  designazione  quali\namministrazioni pubbliche e che  abbiano  gia\u0027  proposto  ricorso  al\ngiudice  contabile,  di  presentare  necessariamente   due   distinti\nricorsi, il secondo dei quali dinanzi al giudice  amministrativo  per\nchiedere l\u0027annullamento erga omnes della decisione che li ha iscritti\nnell\u0027elenco. \n    Invero, dinanzi alla Corte dei  conti  essi  non  potrebbero  mai\n«contestare le conseguenze della loro iscrizione nell\u0027elenco suddetto\ne ottenere, eventualmente, in maniera incidentale, la disapplicazione\ndi tale iscrizione» (punto 97 della richiamata sentenza  della  Corte\ndi giustizia), posto che tale incidentale disapplicazione rileva,  in\nbase alla novella del 2020, ai soli fini della  disciplina  nazionale\nsul contenimento della spesa pubblica. \n    Tuttavia, la  qualificazione  ai  sensi  del  SEC  2010,  operata\ndall\u0027autorita\u0027 nazionale competente (nel  caso  italiano  dall\u0027ISTAT,\nattraverso la compilazione dell\u0027elenco di cui all\u0027art. 1 della  legge\nn. 196/2009), non puo\u0027 non comportare effetti sia oggettivi  (vincoli\ndi bilancio su tutte le «amministrazioni pubbliche»,  qualificate  ai\nsensi del SEC  2010)  che  soggettivi  (il  radicarsi  di  situazioni\ngiuridiche sui soggetti classificati, tra cui  quella  alla  corretta\nqualificazione, con il connesso diritto ad un ricorso effettivo). \n    Pertanto, escludendo la possibilita\u0027 di  assicurare  il  rispetto\ndel  principio   di   effettivita\u0027   della   tutela   giurisdizionale\n«esclusiva», l\u0027art.  23-quater  impedisce  il  legittimo  dispiegarsi\ndell\u0027effetto utile della normativa  UE,  considerato  che  la  tutela\ngiurisdizionale assicurabile dal giudice contabile  non  soddisfa  il\nprincipio dell\u0027autosufficienza del ricorso, secondo cui  il  soggetto\nqualificato deve poter proporre, con un  unico  ricorso,  la  domanda\ntendente a impedire l\u0027applicazione nei suoi confronti  degli  effetti\ncomunitari dell\u0027iscrizione. \n    13. Conclusioni. \n    Alla luce di tutto quanto sin qui esposto e motivato, va pertanto\nrimessa alla Corte  costituzionale,  ai  sensi  dell\u0027art.  134  della\nCostituzione, dell\u0027art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948,\nn. 1, e dell\u0027art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87,  la  questione\ndi legittimita\u0027 costituzionale  dell\u0027art.  23-quater,  comma  2,  del\ndecreto-legge 28 ottobre  2020,  n.  137  (inserito  dalla  legge  di\nconversione 18 dicembre 2020, n. 176). \n\n \n                               P.Q.M. \n \n    La Corte dei conti, a Sezioni riunite in sede giurisdizionale  in\nspeciale composizione, non definitivamente pronunciando  sul  ricorso\nin epigrafe, \n    - dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione\nagli articoli 3, 24, 81, 97, 103, 111, 113 e 117 della  Costituzione,\nla questione di legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art.  23-quater  del\ndecreto-legge 28 ottobre  2020,  n.  137,  inserito  dalla  legge  di\nconversione 18 dicembre 2020, n. 176; \n    - dispone la  sospensione  del  presente  giudizio  e  ordina  la\nimmediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. \n    Ordina che a cura della  Segreteria  la  presente  ordinanza  sia\nnotificata alle parti e al Presidente del Consiglio  dei  ministri  e\ncomunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e  della  Camera\ndei deputati. \n    Riserva alla decisione definitiva ogni ulteriore  statuizione  in\nrito, nel merito ed in ordine alle spese. \n    Dispositivo letto in udienza ai sensi dell\u0027art. 128, comma 3, del\ncodice di giustizia contabile. \n      Cosi\u0027 deciso in Roma, nella Camera di consiglio del  16  luglio\n2025. \n \n                    Il Presidente: Della 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