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C.. \n \nStraniero  -  Immigrazione  -  Procedimenti  aventi  ad  oggetto   la\n  convalida del provvedimento con il quale  il  questore  dispone  il\n  trattenimento  o  la  proroga  del  trattenimento  del  richiedente\n  protezione internazionale, disposto a norma dell\u0027art. 6 del  d.lgs.\n  n. 142 del 2015, e dell\u0027art. 10-ter, comma 3, quarto  periodo,  del\n  d.lgs. n. 286 del 1998,  nonche\u0027  per  la  convalida  delle  misure\n  adottate ai sensi dell\u0027art. 14, comma 6, del citato d.lgs.  n.  142\n  del  2015  [nel  caso  di  specie:  trattenimento  del  richiedente\n  protezione internazionale disposto a norma dell\u0027art.  6,  comma  3,\n  del d.lgs. n. 142 del  2015  (sussistenza  di  fondati  motivi  per\n  ritenere che la domanda  e\u0027  stata  presentata  al  solo  scopo  di\n  ritardare   o   impedire   l\u0027esecuzione   del    respingimento    o\n  dell\u0027espulsione)] - Attribuzione della  competenza  giurisdizionale\n  alla corte d\u0027appello di cui all\u0027art. 5, comma 2, della legge n.  69\n  del 2005, nel cui distretto ha sede il questore che ha adottato  il\n  provvedimento oggetto di convalida,  che  giudica  in  composizione\n  monocratica, in luogo della sezione  specializzata  in  materia  di\n  immigrazione, protezione internazionale e libera  circolazione  dei\n  cittadini  dell\u0027Unione  europea,  istituita  presso  il   tribunale\n  distrettuale. \n- Decreto-legge 11 ottobre 2024,  n.  145  (Disposizioni  urgenti  in\n  materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela  e\n  assistenza alle vittime  di  caporalato,  di  gestione  dei  flussi\n  migratori e di  protezione  internazionale,  nonche\u0027  dei  relativi\n  procedimenti giurisdizionali), convertito, con modificazioni, nella\n  legge 9 dicembre 2024, n. 187, artt. 16, 18, 18-bis, e 19. \n\n\r\n(GU n. 26 del 25-06-2025)\n\r\n \n                      CORTE DI APPELLO DI LECCE \n \n    La consigliera, dott.ssa Adriana Almiento,  letti  gli  atti  del\nprocedimento in epigrafe indicato avente ad oggetto la  richiesta  di\nconvalida del trattenimento ex art.  6  del  decreto  legislativo  n.\n142/2015 proposta dal questore di  Brindisi  nei  confronti  di  C...\nA..., nato in ... il  ...  presso  il  Centro  di  permanenza  per  i\nrimpatri di Restinco (BR); \n    Sentite  le  parti  all\u0027odierna  udienza,  ritenuta  la   propria\ncompetenza quale  giudice  della  convalida  e  a  sciogliendo  della\nriserva assunta; \n \n                               Osserva \n \n 1. Premessa \n    In data ... la  Questura  di  Brindisi  ha  richiesto,  ai  sensi\ndell\u0027art.  6,  comma  5,  del  decreto  legislativo  n.  142/2015  la\nconvalida del trattenimento nei confronti di C... A..., nato  in  ...\nil ..., trattenimento disposto presso il Centro di permanenza  per  i\nrimpatri di Restinco (BR) ai sensi dell\u0027art. 6, comma 3, del medesimo\ndecreto. \n    All\u0027odierna udienza, sentito il  trattenuto,  il  suo  difensore,\nnonche\u0027  il  rappresentante  della  Questura  di   Brindisi,   questa\nConsigliera ha riservato la propria decisione nei termini di legge. \n 2. In punto di rilevanza della questione \n    Preliminarmente, si ritiene di  doversi  sollevare  questione  di\nlegittimita\u0027 costituzionale in relazione all\u0027art. 77, comma 2,  della\nCostituzione, agli articoli 3, 25 e 102, comma 2, della Costituzione,\ncon riferimento agli articoli 16, 18, 18-bis e 19  del  decreto-legge\nn. 145/2024, convertito con modifiche dalla legge n. 187/2024,  nella\nparte in cui attribuiscono la competenza giurisdizionale in  tema  di\nprocedimenti aventi ad oggetto la richiesta, avanzata  dal  questore,\nai  sensi  dell\u0027art.  6  del  decreto  legislativo  n.  142/2015,  di\nconvalida del trattenimento del richiedente protezione internazionale\n- disposto a norma del richiamato art. 6 del decreto  legislativo  n.\n142/2015  -  alla  Corte  di  appello  di  cui  all\u0027art.  5-bis   del\ndecreto-legge n. 13/2017, convertito con  modifiche  dalla  legge  n.\n46/2017 e, cioe\u0027, alla Corte di appello di cui all\u0027art. 5,  comma  2,\ndella legge n. 69/2005, nel cui distretto ha sede il questore che  ha\nadottato  il  provvedimento  oggetto  di  convalida,   che   giudica,\nperaltro,  in  composizione  monocratica,  in  luogo  della   Sezione\nspecializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e\nlibera circolazione  dei  cittadini  dell\u0027Unione  europea,  istituita\npresso il Tribunale distrettuale. \n    Va doverosamente osservato, in via preliminare, che la  questione\ndi legittimita\u0027 costituzionale sollevata nell\u0027ambito di  un  giudizio\navente  ad  oggetto  la  richiesta  di  convalida  del  trattenimento\navanzata dal questore di Brindisi ai sensi dell\u0027art.  6  del  decreto\nlegislativo n. 142/2015 in data ..., risulta  ammissibile  (si  veda,\nCorte costituzionale  n.  212/2023  punto  2.1.  del  Considerato  in\ndiritto). \n    Invero, questa Consigliera non si e\u0027 pronunciata sulla  richiesta\n(che, come e\u0027 noto, a pena di illegittimita\u0027, deve  essere  formulata\nprima  della  scadenza  del  termine  iniziale  o  prorogato  -  vedi\nCassazione civ. sez. I, 16 dicembre 2019, n. 33178 -  e  deve  essere\ndisposta o  convalidata  dal  giudice  entro  quarantotto  ore  dalla\nrichiesta - vedi Cassazione civ. sez. I, 30 ottobre 2019, n.  27939),\nma  ritiene  di  sollevare  in  via  preliminare  la   questione   di\nlegittimita\u0027 costituzionale, con sospensione del giudizio. \n    Quando,   invero,   il   giudice   dubiti   della    legittimita\u0027\ncostituzionale delle norme che regolano presupposti e condizioni  del\npotere di convalida, ovvero i presupposti e le condizioni del  potere\ndi proroga di un  trattenimento,  il  cui  esercizio  e\u0027  soggetto  a\ntermini perentori, la  cessazione  dello  stato  di  restrizione  che\ndovesse derivare dalla mancata convalida nel termine di legge, ovvero\ndal mancato accoglimento della richiesta di proroga  nel  termine  di\nlegge, non puo\u0027 essere di ostacolo  al  promovimento  della  relativa\nquestione di legittimita\u0027  costituzionale  (cfr.  Cassazione  penale,\nSez. F., 11 agosto 2015, n. 34889). \n    Va  anche  detto  che,  nella  sostanza,  con  la  questione   di\nlegittimita\u0027   costituzionale   si   sottopone   a    scrutinio    di\ncostituzionalita\u0027 il nuovo sistema normativo, frutto di  decretazione\ndi  urgenza,  che  attiene   ai   procedimenti   di   convalida   dei\nprovvedimenti  che  dispongono  o  prorogano  i   trattenimenti   dei\nrichiedenti  protezione  internazionale,  di  cui  si   contesta   la\nragionevolezza e l\u0027organicita\u0027, in mancanza di giustificazione  circa\ni presupposti della decretazione di urgenza e circa la sussistenza di\nesigenze costituzionalmente rilevanti da perseguire.  La  conseguenza\ndell\u0027eventuale fondatezza dei rilievi costituzionali mossi sarebbe il\nripristino  del  precedente  sistema,  che   vedeva   nelle   Sezioni\nspecializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e\nlibera circolazione  dei  cittadini  dell\u0027Unione  europea,  istituite\npresso i Tribunali distrettuali, l\u0027Autorita\u0027  giudiziaria  competente\nin materia. \n    Per opportuna completezza si rappresenta che  analoghe  questioni\ndi legittimita\u0027 costituzionale sono state proposte da questa Corte di\nappello sulla medesima materia, a partire  dall\u0027ordinanza  emessa  in\ndata  2  maggio  2025  nel  procedimento  n.   243-1/2025,   le   cui\nargomentazioni si condividono e si ripropongono in questa  sede,  nei\nlimiti e con le precisazioni di cui si dira\u0027.  \n3. La ricostruzione del quadro normativo di  riferimento  applicabile\nnel presente procedimento \n    Il decreto-legge  11  ottobre  2024,  n.  145,  pubblicato  nella\nGazzetta Ufficiale dell\u002711 ottobre 2024 - Serie generale  -  n.  239,\nrecante «disposizioni urgenti in materia di  ingresso  in  Italia  di\nlavoratori  stranieri,  di  tutela  e  assistenza  alle  vittime   di\ncaporalato,  di  gestione  dei  flussi  migratori  e  di   protezione\ninternazionale, nonche\u0027 dei relativi  procedimenti  giurisdizionali»,\nal Capo IV, ha introdotto alcune disposizioni  processuali  (articoli\n16, 17 e 18). \n    In particolare, l\u0027art. 16, rubricato «modifiche al  decreto-legge\n17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni,  dalla  legge\n13 aprile 2017, n. 46», modificando gli articoli  2  e  3,  comma  4,\ndecreto-legge n. 13/2017, convertito con  modifiche  dalla  legge  n.\n46/2017, ha introdotto il  reclamo  dinanzi  alla  Corte  di  appello\navverso i provvedimenti  adottati  dalle  Sezioni  specializzate,  ai\nsensi dell\u0027art. 35-bis del decreto legislativo n. 25/2008,  e  quelli\naventi  ad  oggetto   l\u0027impugnazione   dei   provvedimenti   adottati\ndall\u0027autorita\u0027 preposta alla determinazione  dello  Stato  competente\nall\u0027esame della domanda di protezione internazionale (art. 16,  comma\n1, lettera b). Il medesimo  articolo  ha,  inoltre,  previsto  che  i\ngiudici di appello chiamati a comporre i collegi di reclamo avrebbero\ndovuto curare la propria  formazione  almeno  annuale  nella  materia\ndella protezione internazionale. \n    L\u0027art. 17  ha  apportato  modifiche  al  decreto  legislativo  n.\n25/2008 e l\u0027art 18 ha, a sua volta, modificato il decreto legislativo\nn. 150/2011. \n    Ai  sensi  dell\u0027art.  19  del  decreto-legge  n.   145/2024,   le\ndisposizioni di cui al Capo IV si applicano ai ricorsi presentati  ai\nsensi  dell\u0027art.  35  e  dell\u0027art.  3,  comma  3-bis,   del   decreto\nlegislativo n. 25/2008, decorsi trenta giorni dalla data  di  entrata\nin vigore della legge di conversione del decreto stesso. \n    Il decreto-legge in esame, come e\u0027 noto, e\u0027 stato convertito  con\nmodifiche dalla legge 9  dicembre  2024,  n.  187,  pubblicata  nella\nGazzetta Ufficiale del 10 dicembre 2024 - Serie generale - n. 289. \n    Innanzitutto,  e\u0027  stata  modificata  la  rubrica   dell\u0027articolo\n(«modifica  all\u0027art.   3   e   introduzione   dell\u0027art.   5-bis   del\ndecreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni,\ndalla legge 13 aprile 2017, n. 46»). Quindi, con  l\u0027art.  16  citato,\nattraverso  la  modifica  dell\u0027art.  3,  comma  1,  lettera  d),  del\ndecreto-legge n. 13/2017, convertito con  modifiche  dalla  legge  n.\n46/2017  e  l\u0027introduzione  dell\u0027art.  5-bis  nel  decreto-legge   n.\n13/2017, convertito, con modifiche, dalla legge n. 46/2017, e\u0027  stata\nsottratta alle Sezioni  specializzate  in  materia  di  immigrazione,\nprotezione  internazionale  e  libera  circolazione   dei   cittadini\ndell\u0027Unione europea, istituite presso i  Tribunali  distrettuali,  la\ncompetenza per i procedimenti aventi  ad  oggetto  la  convalida  del\nprovvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento o  la\nproroga del trattenimento del richiedente protezione  internazionale,\nadottato  a  norma  degli  articoli  6,  6-bis,  6-ter  del   decreto\nlegislativo n. 142/2015, e dall\u0027art. 10-ter, comma 3, quarto periodo,\ndel decreto legislativo n. 286/1998, nonche\u0027 per la  convalida  delle\nmisure  adottate  ai  sensi  dell\u0027art.  14,  comma  6,  del   decreto\nlegislativo n. 142/2015, che e\u0027 stata, invece, attribuita alle  Corti\ndi appello di cui all\u0027art. 5, comma 2, della legge  n.  69/2005,  nel\ncui distretto ha sede il questore che ha  adottato  il  provvedimento\noggetto  di  convalida,  che  giudicano,  peraltro,  in  composizione\nmonocratica. \n    L\u0027art.  18  del  decreto-legge  n.  145/2024  ha,  pure,   subito\nrilevanti  modifiche,  a  cominciare  dalla  rubrica  («modifiche  al\ndecreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142»). \n    Nel dettaglio, e\u0027 stato modificato l\u0027art. 6, comma 5, del decreto\nlegislativo  n.  142/2015  per  adattarlo   alla   nuova   competenza\nattribuita alla Corte di appello. E\u0027 previsto (primo periodo) che  il\nprovvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento o  la\nproroga del trattenimento e\u0027 adottato per iscritto, e\u0027  corredato  di\nmotivazione e reca l\u0027indicazione che il richiedente  ha  facolta\u0027  di\npresentare memorie o deduzioni personalmente o a mezzo di  difensore.\nIl provvedimento e\u0027 trasmesso, senza ritardo, alla Corte  di  appello\ndi cui all\u0027art. 5-bis del decreto-legge n. 13/2017,  convertito,  con\nmodifiche, dalla legge n. 46/2017. All\u0027ultimo  periodo  dell\u0027art.  6,\ncomma 5, del decreto legislativo n. 142/2015 le parole «al  Tribunale\nsede  della  sezione  specializzata  in  materia   di   immigrazione,\nprotezione  internazionale  e  libera  circolazione   dei   cittadini\ndell\u0027Unione europea» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «alla  Corte\nd\u0027appello competente». Dopo  il  comma  5  dell\u0027art.  6  del  decreto\nlegislativo n. 142/2015 e\u0027 stato inserito il comma 5-bis che  prevede\nche, contro i provvedimenti adottati ai sensi del comma 5, e\u0027 ammesso\nricorso per cassazione ai sensi dell\u0027art. 14, comma  6,  del  decreto\nlegislativo n. 286/1998. Al comma 8 dell\u0027art. 6  decreto  legislativo\nn. 142/2015 le parole «del  tribunale  in  composizione  monocratica»\nsono sostituite dalle seguenti: «della Corte d\u0027appello». All\u0027art. 14,\ncomma 6, ultimo periodo,  del  decreto  legislativo  n.  142/2015  le\nparole «il tribunale sede della sezione specializzata in  materia  di\nimmigrazione, protezione internazionale  e  libera  circolazione  dei\ncittadini dell\u0027Unione europea» sono sostituite  dalle  seguenti:  «la\ncorte d\u0027appello». \n    Inoltre, la legge n. 187/2024, di conversione  del  decreto-legge\nn. 145/2024, ha inserito l\u0027art.  18-bis,  rubricato  «modifiche  agli\narticoli 10-ter e 14 del Testo unico di cui al decreto legislativo 25\nluglio 1998, n. 286» che prevede che all\u0027art. 10-ter, comma 3, quarto\nperiodo, del decreto legislativo n. 286/1998, le parole «il Tribunale\nsede  della  sezione  specializzata  in  materia   di   immigrazione,\nprotezione  internazionale  e  libera  circolazione   dei   cittadini\ndell\u0027Unione  europea»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «la  Corte\nd\u0027appello»;  inoltre,  prevede  all\u0027art.   14,   comma   6,   decreto\nlegislativo n. 286/1998, al primo periodo l\u0027aggiunta, in fine,  delle\nseguenti parole: «, entro cinque giorni dalla comunicazione, solo per\ni motivi di cui alle lettere a), b) e c), del comma 1  dell\u0027art.  606\ndel  codice  di  procedura  penale»  e,  dopo  il  secondo   periodo,\nl\u0027aggiunta  del  seguente   periodo:   «Si   osservano,   in   quanto\ncompatibili, le disposizioni dell\u0027art. 22,  comma  5-bis,  secondo  e\nquarto periodo, della legge 22 aprile 2005, n. 69». \n    Infine,  l\u0027art.  19  del  decreto-legge  n.  145/2024  e\u0027   stato\nmodificato nel senso che sono state soppresse le parole  «ai  ricorsi\npresentati ai sensi dell\u0027art. 35 e dell\u0027articolo,  comma  3-bis,  del\ndecreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25». \n    In definitiva, con la  legge  n.  187/2024,  di  conversione  del\ndecreto-legge n. 145/2024, il legislatore ha realizzato una  radicale\nvariazione in punto di attribuzione della competenza  giurisdizionale\nin  tema  di  procedimenti  aventi  ad  oggetto  la   convalida   del\nprovvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento o  la\nproroga del trattenimento del richiedente  protezione  internazionale\nadottato  a  norma  degli  articoli  6,  6-bis,  6-ter  del   decreto\nlegislativo n. 142/2015, e dall\u0027art. 10-ter, comma 3, quarto periodo,\ndel decreto legislativo n. 286/1998, nonche\u0027 per la  convalida  delle\nmisure  adottate  ai  sensi  dell\u0027art.  14,  comma  6,  del   decreto\nlegislativo  n.  142/2015,  che  e\u0027  stata  sottratta  alle   Sezioni\nspecializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e\nlibera circolazione  dei  cittadini  dell\u0027Unione  europea,  istituite\npresso i Tribunali, per essere attribuita alle Corti  di  appello  di\ncui all\u0027art. 5, comma 2, della legge n. 69/2005, nel cui distretto ha\nsede  il  questore  che  ha  adottato  il  provvedimento  oggetto  di\nconvalida, che, peraltro, giudicano - in maniera a dir poco anomala -\nin composizione monocratica. \n    Il  relativo  provvedimento  e\u0027  impugnabile  con   ricorso   per\ncassazione ai sensi dell\u0027art. 14, comma  6,  decreto  legislativo  n.\n286/1998, e, quindi, il ricorso, che non sospende  il  provvedimento,\ne\u0027 proponibile entro cinque giorni dalla  comunicazione  solo  per  i\nmotivi di cui alle lettera a), b)  e  c),  del  codice  di  procedura\npenale  e  si  osservano,  in  quanto  compatibili,  le  disposizioni\ndell\u0027art. 22, comma 5-bis, secondo e quarto periodo, della  legge  n.\n69/2005. \n    Deve, inoltre, evidenziarsi che alla competenza cosi\u0027 determinata\ne\u0027  stata  riconosciuta  efficacia  decorsi   trenta   giorni   dalla\npubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  legge  n.  187/2024  di\nconversione del n. 145/2024 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  del\n10 dicembre 2024) per  effetto  dell\u0027art.  19  del  decreto-legge  n.\n145/2024, come modificato dalla legge n. 187/2024. \n    Non e\u0027 piu\u0027 previsto un obbligo in capo ai Consiglieri di appello\ndi  curare  la  propria  formazione  annuale  nella   materia   della\nprotezione internazionale. \n    Secondo l\u0027interpretazione  fatta  propria  sia  dall\u0027Ufficio  del\nMassimario della Corte di Cassazione (vedi relazione n.  1/2025)  che\ndalla Corte di legittimita\u0027 (Corte  di  Cassazione  I  Sez.  pen.  24\ngennaio 2025, n. 2967  e  successive  conformi),  il  legislatore  ha\nattribuito alle Sezioni penali della Corte di appello  la  competenza\nin materia di convalida dei trattenimenti dei richiedenti  protezione\ninternazionale,  oltre  che  alle  Sezioni  penali  della  Corte   di\nlegittimita\u0027  il  ricorso  ai  sensi  dell\u0027art.  606  del  codice  di\nprocedura penale avverso i provvedimenti della Corte di appello. \n    Secondo quanto rilevato dalla Corte  di  Cassazione,  la  lettura\npiu\u0027 coerente con il dato testuale e\u0027 quella che  la  competenza  sia\nstata attribuita alla Corte di appello e  alla  Corte  di  Cassazione\npenali, atteso il riferimento sia alla legge n. 29/2005, relativa  al\nmandato di arresto europeo e alle procedure di consegna, sia all\u0027art.\n606 codice di procedura penale. \n    Giova rappresentare che, con sentenza n. 39 del  2025,  la  Corte\ncostituzionale ha  gia\u0027  dichiarato  l\u0027illegittimita\u0027  costituzionale\ndell\u0027art. 14, comma 6, del  decreto  legislativo  n.  286/1998,  come\nmodificato dall\u0027art. 18-bis, comma 1,  lettera  b),  numero  2),  del\ndecreto-legge n. 145/2024, convertito con modifiche  dalla  legge  n.\n187/2024,  richiamato  dall\u0027art.  6,   comma   5-bis,   del   decreto\nlegislativo n. 142/2015,  come  introdotto  dall\u0027art.  18,  comma  1,\nlettera a), numero 2), del decreto-legge n. 145/2024, convertito  con\nmodifiche dalla legge n. 187/2024,  nella  parte  in  cui,  al  terzo\nperiodo, rinvia all\u0027art. 22, comma 5-bis, quarto periodo, della legge\nn. 69/2005, anziche\u0027 ai commi 3 e 4 di quest\u0027ultimo articolo.   \n     Invero, al fine di assicurare l\u0027effettivita\u0027 del contraddittorio\nnel giudizio di legittimita\u0027 relativo ai procedimenti di impugnazione\ndei decreti di convalida dei provvedimenti di trattenimento  o  della\nproroga del trattenimento adottati a norma degli articoli  6,  6-bis,\n6-ter del decreto legislativo n. 142/2015, e dall\u0027art. 10-ter,  comma\n3, quarto periodo, del decreto legislativo n. 286/1998,  nonche\u0027  per\nla convalida delle misure adottate ai sensi dell\u0027art.  14,  comma  6,\ndel decreto legislativo  n.  142/2015,  la  Corte  costituzionale  ha\ninteso intervenire nei sensi di cui al su esposto dispositivo. \n    Per  effetto  dell\u0027intervento   sostitutivo,   il   processo   di\ncassazione sui decreti di convalida e di  proroga  del  trattenimento\ndella persona straniera -  emessi  dal  giudice  di  pace,  ai  sensi\ndell\u0027art. 14 del decreto legislativo n. 286/1998, o  dalla  Corte  di\nappello in composizione monocratica, ai sensi dell\u0027art. 6 del decreto\nlegislativo n. 142/2015  -  si  articola  nei  seguenti  termini:  il\ngiudizio e\u0027 instaurato con ricorso proponibile  entro  cinque  giorni\ndalla comunicazione, per i motivi di cui alle lettere  a),  b)  e  c)\ndell\u0027art. 606 del codice di procedura penale;  il  ricorso,  che  non\nsospende l\u0027esecuzione della misura, e\u0027 presentato  nella  cancelleria\ndella Corte di appello che ha emesso il provvedimento,  la  quale  lo\ntrasmette alla Corte di Cassazione, con precedenza assoluta  su  ogni\naltro affare e comunque entro il  giorno  successivo,  unitamente  al\nprovvedimento impugnato e agli atti del  procedimento;  la  Corte  di\nCassazione decide con sentenza entro  dieci  giorni  dalla  ricezione\ndegli atti nelle forme di cui all\u0027art. 127 del  codice  di  procedura\npenale e, quindi, in un\u0027adunanza camerale nella quale  sono  sentiti,\nse compaiono, il pubblico ministero e  il  difensore;  l\u0027avviso  alle\nparti deve essere notificato o comunicato  almeno  tre  giorni  prima\ndell\u0027udienza e la decisione e\u0027 depositata a conclusione  dell\u0027udienza\ncon  la  contestuale  motivazione;   qualora   la   redazione   della\nmotivazione non risulti possibile, la Corte di Cassazione provvede al\ndeposito  della  motivazione  non  oltre  il  secondo  giorno   dalla\npronuncia. \n 3.1 La rilevanza della questione di legittimita\u0027 costituzionale alla\nluce del quadro normativo scaturito  dal  decreto-legge  n.  145/2024\nconvertito con modifiche dalla legge n. 187/2024 \n    L\u0027intervento   normativo   di    urgenza,    che    ha    portato\nall\u0027attribuzione  della  competenza  per  i  procedimenti  aventi  ad\noggetto la convalida del  provvedimento  con  il  quale  il  questore\ndispone  il  trattenimento  o  la  proroga  del   trattenimento   del\nrichiedente  protezione  internazionale  alle   Corte   di   appello,\nindividuate ai sensi dell\u0027art. 5-bis del  decreto-legge  n.  13/2027,\nconvertito con modifiche dalla legge n. 46/2017, che  giudicano,  fra\nl\u0027altro,   in   composizione   monocratica,   risulta    di    dubbia\nragionevolezza, tenuto conto, da un  lato,  dell\u0027inesistenza  di  una\nplausibile motivazione a  sostegno  dello  stesso,  tale  da  rendere\nintellegibili le ragioni e gli scopi perseguiti  dal  legislatore  e,\ndall\u0027altro,  della  frammentazione  e  sovrapposizione  dei   diversi\ngiudici che si occupano  della  condizione  di  uno  stesso  soggetto\nstraniero. \n    Facendo proprie le perplessita\u0027 gia\u0027  manifestate  dal  Consiglio\nsuperiore della magistratura nel  parere  reso  con  delibera  del  4\ndicembre  2024,  si  evidenzia  come  non  appaiono  intellegibili  e\ncongruenti con il  sistema  normativo  nel  suo  complesso  e  con  i\nprincipi  costituzionali  ne\u0027   le   ragioni   poste   a   fondamento\ndell\u0027inedita sottrazione alle  Sezioni  specializzate  dei  Tribunali\ndistrettuali di procedimenti - quelli  appunto  sulle  convalide  dei\ntrattenimenti  dei  richiedenti  asilo  -  tipicamente  assegnati  ai\ngiudici di primo grado e il loro affidamento, per saltum, alle  Corti\ndi  appello,  ne\u0027  i  motivi  che  hanno  indotto  il  legislatore  a\ncancellare, con la legge di conversione, uno dei  cardini  del  primo\nintervento normativo di  urgenza  e,  cioe\u0027,  la  reintroduzione  del\nreclamo in appello avverso i provvedimenti di merito  in  materia  di\nprotezione internazionale. \n    Se, poi, la  competenza  deve  intendersi  come  attribuita  alle\nSezioni  penali  della  Corte  di  appello,  tale  scelta  desterebbe\nulteriori perplessita\u0027, poiche\u0027 le decisioni  sui  trattenimenti  dei\nrichiedenti  asilo  si  inseriscono  nel  quadro  di  una   procedura\namministrativa originata dalla mera formulazione di  una  domanda  di\nasilo, secondo  le  regole  del  diritto  costituzionale,  europeo  e\nnazionale di recepimento di quest\u0027ultimo;  i  provvedimenti  disposti\ndal questore e le relative proroghe non sono legati alla  commissione\ndi reati, ma rispondono alle diverse esigenze di cui agli articoli 6,\n6-bis, 6-ter, del decreto legislativo n. 142/2015, 10-ter,  comma  3,\ndel decreto legislativo n.  286/1998  e  14,  comma  6,  del  decreto\nlegislativo n. 142/2015; la decisione  sul  trattenimento  ha  natura\nincidentale nell\u0027ambito del complesso procedimento di  riconoscimento\ndel diritto di asilo e, per tale ragione, essa  e\u0027  stata  da  sempre\nattribuita alla competenza dei medesimi giudici che sono  chiamati  a\ndecidere nel merito in ordine alla sussistenza  o  meno  del  diritto\nsuddetto, tanto in via cautelare (istanze di  sospensiva)  quanto  in\nvia definitiva; la comune appartenenza di ciascuno  di  tali  profili\n(trattenimenti, sospensive,  merito)  alla  complessa  materia  della\nprotezione internazionale ha, sino ad oggi, indotto il legislatore  e\nil Consiglio  superiore  della  magistratura  a  ritenere  necessaria\nl\u0027individuazione   di   un   giudice   specializzato,   tabellarmente\npre-definito, dotato di specifiche competenze e soggetto a stringenti\nobblighi formativi. \n    L\u0027intervento legislativo  ha  inciso  sul  carattere  unitario  e\ninscindibile delle questioni attinenti al diritto di  asilo  e  delle\nrelative procedure,  operando  una  sorta  di  assimilazione  tra  le\ndiverse ipotesi di trattenimento dei richiedenti asilo e  le  ipotesi\ndi limitazione della liberta\u0027 personale  derivanti  dall\u0027accertamento\ngiurisdizionale, in corso o definitivo, della commissione di reati da\nparte di cittadini comunitari o  extracomunitari,  assimilazione  che\nnon vi puo\u0027 essere, riguardando le  convalide  dei  provvedimenti  di\ntrattenimento o di proroga dei  trattenimenti  appunto  convalide  di\nprovvedimenti amministrativi, di per se\u0027 estranei ai fatti-reato. \n    Si e\u0027, inoltre, operata una scissione tra il giudice competente a\ngiudicare nel merito i provvedimenti relativi al  riconoscimento  del\ndiritto  di   asilo   (le   Sezioni   specializzate   dei   Tribunali\ndistrettuali) e il giudice competente a giudicare sulla  legittimita\u0027\ndei trattenimenti disposti nell\u0027ambito delle  medesime  procedure  di\nriconoscimento di tale diritto,  vanificando  del  tutto  l\u0027esigenza,\npure originariamente avvertita dal legislatore,  di  specializzazione\ndei  giudici  chiamati  a   pronunciarsi   sulla   legittimita\u0027   dei\ntrattenimenti. \n    Come evidenziato dal Consiglio superiore della  magistratura  nel\npiu\u0027 volte citato parere, si e\u0027 trattato di un  significativo  cambio\ndi prospettiva, difficilmente comprensibile in presenza di un  quadro\nordinamentale e  processuale  che  non  aveva  sollevato  criticita\u0027,\ndimostrando di potere offrire  risposte  adeguate  alle  esigenze  di\ncelerita\u0027 proprie delle procedure de quibus e che  ha  comportato  la\nnecessita\u0027 di ripensare il funzionamento delle Corti di appello,  con\nle confusioni organizzative sopra rappresentate. \n    E\u0027 rilevante, pertanto, nel presente giudizio di convalida di  un\ntrattenimento  ex  art.  6,  comma  3,  del  decreto  legislativo  n.\n142/2015, la questione della conformita\u0027 di tale  sistema  normativo,\nconseguente alle modifiche apportate dagli articoli 16, 18, 18-bis  e\n19 del decreto-legge n.  145/2024,  convertito  con  modifiche  dalla\nlegge n. 187/2024, in primis, rispetto agli art. 77, comma 2,  e  72,\ncomma 1 e 3, della Costituzione. \n    La  rilevanza  delle  questioni  e\u0027   determinata,   secondo   la\ngiurisprudenza della Corte costituzionale, dalla necessita\u0027  di  fare\napplicazione nel giudizio della disposizione censurata. \n    Nel caso di specie, e\u0027 indubitabile che questa consigliera  debba\nfare applicazione della norma dell\u0027art. 5-bis  del  decreto-legge  17\nfebbraio 2017, convertito con modificazione dalla legge  n.  40/2017,\nnorma aggiunta dall\u0027art. 16, comma 1, lettera b),  del  decreto-legge\n11 ottobre 2024, n. 145, convertito con modificazioni dalla  legge  9\ndicembre 2024, n. 187, disposizione censurata che stabilisce  la  sua\ncompetenza a decidere, poiche\u0027 «la stessa instaurazione e  successiva\ncelebrazione  del  giudizio  avanti  a  una   determinata   autorita\u0027\ngiudiziaria,  e  non  ad  altra,   costituisce   momento   integrante\ndell\u0027applicazione  della  disciplina  della   competenza   nel   caso\nconcreto» (Corte costituzionale, n. 163 del 2024). \n    Tanto basta  a  ritenere  rilevanti  le  questioni  sollevate  in\nriferimento agli articoli 77, 72, 3 e 111 della Costituzione rispetto\nall\u0027attribuzione  della  competenza  a  decidere  sulla  convalida  e\nproroga dei trattenimenti  alla  Corte  di  appello  in  composizione\nmonocratica. \n    E\u0027,  altrettanto,  indubbio  che  questo   giudice   debba   fare\napplicazione di norme - articoli 6 e 7  del  decreto  legislativo  18\nagosto  2015,  n.  142  -  che,  in  caso  di  convalida,  comportano\nl\u0027applicazione di una misura incidente sulla liberta\u0027  personale,  al\ndi fuori delle garanzie previste dall\u0027art. 13 della Costituzione, ed,\nin specie della riserva di legge sia rispetto ai casi, che ai modi di\nqualsiasi restrizione della liberta\u0027 personale e priva di una precisa\ndisciplina dei diritti dei trattenuti all\u0027interno del centro. \n    Inoltre,  in  ossequio  alle  disposizioni  dell\u0027art.  6  decreto\nlegislativo n. 142/2015 e 14 decreto legislativo n. 286/1998,  questa\nConsigliera e\u0027 chiamata  a  svolgere  il  giudizio  finalizzato  alla\ndecisione sulla convalida/proroga  senza  un  pieno  contraddittorio,\nsenza una adeguata possibilita\u0027 di accesso alla  difesa  tecnica,  in\nfunzione di un effettivo esercizio del diritto di  difesa,  senza  la\npartecipazione del procuratore generale. \n    Tanto basta  a  ritenere  rilevanti  le  questioni  sollevate  in\nriferimento all\u0027art. 13 della Costituzione, nonche\u0027 agli articoli  3,\n24 e 111 della Costituzione. \n 4. In punto di non manifesta infondatezza della questione \n4.1 Rispetto all\u0027art. 77, comma 2, della Costituzione \n    Le disposizioni degli articoli 16, 17, 18 e 19 del  decreto-legge\nn. 145/2024 sono state adottate in assenza dei quei casi straordinari\ndi necessita\u0027 e  urgenza  richiesti  dall\u0027art.  77,  comma  2,  della\nCostituzione. \n    Le modificazioni a  tali  disposizioni,  introdotte  in  sede  di\nconversione del decreto-legge, sono  state  apportate  in  violazione\ndell\u0027art. 77, comma 2, e dell\u0027art. 72, comma 1, della Costituzione. \n    Come  e\u0027  noto,   per   costante   giurisprudenza   della   Corte\ncostituzionale  (cfr.  Corte  costituzionale  n.   8/2022   e   Corte\ncostituzionale n. 146/2024), la preesistenza  di  una  situazione  di\nfatto comportante la necessita\u0027 e  l\u0027urgenza  di  provvedere  tramite\nl\u0027utilizzazione di uno strumento eccezionale, quale il decreto-legge,\ncostituisce un requisito di  validita\u0027  costituzionale  dell\u0027adozione\ndel predetto atto, di modo che l\u0027eventuale evidente mancanza di  quel\npresupposto configura tanto un vizio di  legittimita\u0027  costituzionale\ndel  decreto-legge,  adottato   al   di   fuori   dell\u0027ambito   delle\npossibilita\u0027 applicative costituzionalmente previste, quanto un vizio\nin procedendo della stessa legge di conversione. \n    Pertanto,  non  esiste  alcuna  preclusione  affinche\u0027  la  Corte\ncostituzionale proceda all\u0027esame del decreto-legge e/o della legge di\nconversione sotto il profilo del rispetto dei requisiti di  validita\u0027\ncostituzionale  relativi  alla  preesistenza   dei   presupposti   di\nnecessita\u0027 e urgenza, dal momento  che  il  correlativo  esame  delle\nCamere in sede di conversione  comporta  una  valutazione  del  tutto\ndiversa  e,  precisamente,  di  tipo  prettamente  politico  sia  con\nriguardo al contenuto della decisione, sia con riguardo agli  effetti\ndella stessa (si veda, n. 29/1995 - mass. 21561). \n    Il decreto-legge  -  la  cui  adozione  e\u0027  ipotesi  eccezionale,\nsubordinata al rispetto di condizioni precise - presenta, nel  quadro\ndelle  fonti,  natura  particolare  come  provvedimento   provvisorio\nadottato in presenza di presupposti straordinari, destinato a operare\nper un arco di tempo limitato, venendo a perdere la propria efficacia\nfin dall\u0027inizio in caso di mancata conversione in legge. \n    Nel  sindacato  devoluto  alla  Corte  costituzionale,  un  ruolo\ncruciale compete al requisito dell\u0027omogeneita\u0027, che si atteggia  come\nuno degli indici idonei a rivelare la sussistenza (o, in sua assenza,\nil  difetto)  delle  condizioni  di   validita\u0027   del   provvedimento\ngovernativo.  L\u0027omogeneita\u0027  non  presuppone  che  il   decreto-legge\nriguardi esclusivamente una determinata e  circoscritta  materia,  ma\nche le sue disposizioni si ricolleghino ad  una  finalita\u0027  comune  e\npresentino un\u0027intrinseca coerenza dal punto  di  vista  funzionale  e\nfinalistico. La evidente estraneita\u0027 della norma  censurata  rispetto\nalla materia disciplinata da altre disposizioni del decreto-legge  in\ncui  e\u0027  inserita  assurge,  pertanto,  a  indice  sintomatico  della\nmanifesta carenza del requisito della straordinarieta\u0027  del  caso  di\nnecessita\u0027 e di urgenza (si veda,  n.  151/2023  -  mass.  45708;  n.\n137/2018 - mass. 41383; n. 22/2012 - mass. 36070; n. 360/1996 - mass.\n22912;  n.  161/1995  -  mass.  21408).   Quanto   ai   provvedimenti\ngovernativi a contenuto plurimo, le disposizioni, pur eterogenee  dal\npunto di vista materiale, devono essere accomunate  dall\u0027obiettivo  e\ntendere tutte a una finalita\u0027 unitaria, pur se connotata da  notevole\nlatitudine. Per contro, un decreto-legge che si apre a norme intruse,\nestranee alla sua finalita\u0027, travalica i limiti imposti alla funzione\nnormativa  del  Governo  e  sacrifica  in   modo   costituzionalmente\nintollerabile il ruolo  attribuito  al  Parlamento  nel  procedimento\nlegislativo (si veda n. 244/2016 - mass. 39155). \n    L\u0027osservanza delle prescrizioni dell\u0027art. 77  della  Costituzione\nimpone  una   intrinseca   coerenza   delle   norme   contenute   nel\ndecreto-legge, o dal punto di vista  oggettivo  e  materiale,  o  dal\npunto di vista funzionale e  finalistico.  L\u0027urgente  necessita\u0027  del\nprovvedere puo\u0027 riguardare, cioe\u0027, una pluralita\u0027 di norme accomunate\no  dalla  natura  unitaria  delle  fattispecie  disciplinate,  ovvero\ndall\u0027intento di fronteggiare una situazione straordinaria complessa e\nvariegata, che  richiede  interventi  oggettivamente  eterogenei,  in\nquanto afferenti a materie diverse, ma  indirizzati  tutti  all\u0027unico\nscopo di approntare urgentemente rimedi a tale situazione (n.  8/2022\n- mass. 44472). \n    Inoltre, l\u0027utilizzazione del decreto-legge -  e  l\u0027assunzione  di\nresponsabilita\u0027 che ne consegue per  il  Governo  secondo  l\u0027art.  77\ndella  Costituzione  -  non  puo\u0027  essere  sostenuta  dall\u0027apodittica\nenunciazione dell\u0027esistenza delle ragioni di necessita\u0027 e di urgenza,\nne\u0027 puo\u0027 esaurirsi nella  constatazione  della  ragionevolezza  della\ndisciplina che e\u0027 stata introdotta (vedi sempre Corte  costituzionale\nn. 171/2007 e n. 128/2008). \n    Ed ancora, la Corte costituzionale ha piu\u0027 volte affermato che la\nlegge di conversione riveste i caratteri di una fonte funzionalizzata\ne specializzata, volta alla stabilizzazione del decreto-legge, con la\nconseguenza che non puo\u0027 aprirsi ad  oggetti  eterogenei  rispetto  a\nquelli in esso presenti, ma puo\u0027 solo contenere disposizioni coerenti\ncon quelle originarie dal punto di vista materiale o  finalistico;  e\ncio\u0027 essenzialmente per evitare che il relativo  iter  procedimentale\nsemplificato, previsto dai  regolamenti  parlamentari,  possa  essere\nsfruttato  per  scopi  estranei  a   quelli   che   giustificano   il\ndecreto-legge, a detrimento delle ordinarie  dinamiche  di  confronto\nparlamentare di cui all\u0027art. 72, primo comma, della Costituzione, che\npermette una partecipazione parlamentare ben piu\u0027 efficace. \n    Cio\u0027 detto, nel preambolo del decreto-legge n. 145/2024 non vi e\u0027\nalcuna  motivazione  delle  ragioni  di  necessita\u0027  e  urgenza   del\nprovvedimento, specie con riguardo alle norme  processuali  contenute\nnel capo IV (si legge  testualmente:  «Considerata  la  straordinaria\nnecessita\u0027 e urgenza di adottare norme  in  materia  di  ingresso  in\nItalia di lavoratori stranieri; Ritenuta la straordinaria  necessita\u0027\ne urgenza di  prevedere  misure  volte  alla  tutela  dei  lavoratori\nstranieri vittime dei reati di cui agli articoli 600, 601, 602, 603 e\n603-bis del  codice  penale  e  al  contrasto  del  lavoro  sommerso;\nRitenuta, altresi\u0027, la straordinaria necessita\u0027 e urgenza di adottare\ndisposizioni in materia di gestione dei flussi migratori»). \n    Il decreto-legge aveva attribuito alla Corte di appello  la  sola\ncompetenza in tema di  impugnazione  dei  provvedimenti  emanati  dal\nTribunale    specializzato    nella    materia    della    protezione\ninternazionale,  attraverso  il  reclamo.  Aveva,  poi,  previsto  un\nobbligo per i  giudici  della  Corte  addetti  alla  trattazione  del\nreclamo di formarsi attraverso  la  frequenza  annuale  di  corsi  di\nformazione nella materia della protezione internazionale. \n    E  tutto  questo  senza  alcuna  motivazione  circa  le   ragioni\nstraordinarie di necessita\u0027  e  urgenza  e  circa  la  omogeneita\u0027  e\ncoerenza funzionale e finalistica di  tale  disposizione  processuale\nrispetto alla necessita\u0027 di adottare norme in materia di ingresso  in\nItalia  di  lavoratori  stranieri,  misure  volte  alla  tutela   dei\nlavoratori stranieri vittime dei reati di cui agli articoli 600, 601,\n602, 603 e 603-bis del  codice  penale  e  al  contrasto  del  lavoro\nsommerso, disposizioni in materia di gestione dei flussi migratori. \n    Nel corso dei lavori parlamentari relativi al disegno di legge di\nconversone  A.C.  2888,  veniva  presentato  l\u0027emendamento  n.   16.4\nproposto in  I  Commissione,  in  sede  referente,  alla  Camera  dei\ndeputati dalla relatrice, contenente le modifiche agli  articoli  16,\n17, 18, nonche\u0027 l\u0027inserimento degli articoli 18-bis e  18-ter.  Dalla\nlettura del bollettino delle  Commissioni  parlamentari,  redatto  in\nforma sintetica (e  non  stenografica),  non  emergono  dichiarazioni\ndella  relatrice  tese  a  spiegare   le   ragioni   poste   a   base\ndell\u0027emendamento n. 16.4. Risultano  solamente  le  dichiarazioni  di\nvoto contrarie dei parlamentari  dell\u0027opposizione  (interventi  degli\nonorevoli M.E. Boschi,  R.  Magi,  F.  Zaratti,  legge  Boldrini,  S.\nBonafe\u0027, G. Cuperlo, A. Colucci, M. Mauri, E.  Alifano,  I.  Carmina:\ncfr. XIX Legislatura, Camera dei deputati, I Commissione  permanente,\nbollettino di mercoledi\u0027 20 novembre 2024, 32 e seguenti e  spec.  53\ncon l\u0027approvazione dell\u0027emendamento, pubblicato in allegato  2).  Dal\nresoconto stenografico dell\u0027intervento nell\u0027Assemblea di Montecitorio\nemerge che la relatrice si limitava a riferire in aula solo  che  gli\narticoli 18, 18-bis e 18-ter, introdotti nel corso dell\u0027esame in sede\nreferente, recavano norme di coordinamento con la disposizione di cui\nall\u0027art. 16 del decreto-legge, che attribuiva alla Corte  di  appello\nla competenza per la convalida dei provvedimenti di  trattenimento  e\nproroga del trattenimento del richiedente  protezione  internazionale\ndisposti dal questore. \n    La legge di conversione,  dunque,  ha  eliminato  il  reclamo  e,\nquindi, la  competenza  della  Corte  in  sede  di  impugnazione  dei\nprovvedimenti emessi dal  Tribunale  specializzato  nella  protezione\ninternazionale, ma ha attribuito alla Corte di appello  (che  giudica\nin composizione monocratica) la competenza in tema di  convalida  dei\nprovvedimenti questorili che dispongono il trattenimento o la proroga\ndei trattenimenti dei richiedenti asilo, senza,  peraltro,  prevedere\npiu\u0027 alcun obbligo di formazione dei giudici di appello nella materia\ndella  protezione  internazionale.  Di   fatto,   con   riguardo   ai\nprocedimenti incidentali di convalida dei trattenimenti o di  proroga\ndei  trattenimenti,  la  legge  di  conversione  ne  ha  disposto  la\nsottrazione alle Sezioni specializzate  dei  Tribunali  distrettuali,\nper attribuirli alla Corte di appello, peraltro, sembrerebbe, settore\npenale (o anche settore penale, come, per disposizione tabellare,  e\u0027\nprevisto per la Corte di appello di  Lecce),  i  cui  magistrati  non\nhanno alcuna specializzazione nella materia e rispetto ai  quali  non\ne\u0027 prevista, come per i magistrati del Tribunale,  alcuna  necessita\u0027\ndi specializzarsi attraverso opportune occasioni di formazione. \n    Si e\u0027 inoltre stabilito che il relativo provvedimento della Corte\ndi appello e\u0027 impugnabile con ricorso  per  cassazione  entro  cinque\ngiorni dalla comunicazione, solo per i motivi di cui alle lettere a),\nb)  e  c)  dell\u0027art.  606  del  codice  di  procedura  penale  e  con\nl\u0027osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni dell\u0027art. 22,\ncomma 5-bis, secondo e quarto periodo, della legge n. 69/2005. \n    Si e\u0027 dunque attribuita, senza alcuna motivazione, alla Corte  di\nappello competente di cui all\u0027art. 5, comma 2, della legge n.  69/05,\novvero alla Corte di appello penale, la competenza a  decidere  sulle\nconvalide dei provvedimenti questorili che dispongono i trattenimenti\ne sulle relative proroghe, che certamente non  sono  procedimenti  di\nimpugnazione e non presuppongono la commissione di alcun reato. \n    I  provvedimenti  della  Corte  di  appello  sono  poi  diventati\nimpugnabili secondo le norme dei ricorsi per  cassazione  in  materia\npenale, mediante ricorso per esercizio di un potere  riservato  dalla\nlegge a organi legislativi o amministrativi ovvero non consentita  ai\npubblici poteri (lettera  a),  art.  606,  del  codice  di  procedura\npenale), inosservanza o erronea applicazione delle legge penale o  di\naltre norme giuridiche di cui si deve tener  conto  nell\u0027applicazione\ndella legge penale (lettera b, art.  606,  del  codice  di  procedura\npenale), inosservanza delle norme processuali  stabilite  a  pena  di\nnullita\u0027, inutilizzabilita\u0027 inammissibilita\u0027 o di decadenza  (lettera\nc, art. 606, del codice di procedura penale). \n    Non vi e\u0027 alcuna omogeneita\u0027 e connessione tra tali  disposizioni\ndella  legge  di  conversione  e  la  disposizione  processuale   del\ndecreto-legge, che prevedeva la competenza della  Corte  di  appello,\nchiaramente  civile,  per  i  giudizi  di  secondo  grado  avverso  i\nprovvedimenti  adottati  dalle  Sezioni   specializzate,   ai   sensi\ndell\u0027art. 35-bis del decreto legislativo n. 25/2008, e quelli  aventi\nad oggetto l\u0027impugnazione dei provvedimenti  adottati  dall\u0027autorita\u0027\npreposta alla determinazione dello Stato competente  all\u0027esame  della\ndomanda di protezione internazionale (art. 16, comma 1, lettera b). \n    E, tutto  questo,  senza  alcuna  motivazione  circa  le  ragioni\nstraordinarie  di  necessita\u0027  e  urgenza   che   giustificano   tale\nspostamento di competenza.  Invero,  non  solo  il  decreto-legge  n.\n145/2024, come visto, non le esplicita, ma non  risultano  ricavabili\nneppure dai lavori parlamentari che  hanno  portato  all\u0027approvazione\ndella legge di conversione n.  187/2024  (relazioni,  interventi  dei\nparlamentari, dossier e altro). Deve,  peraltro,  sottolinearsi  come\nl\u0027originaria  previsione  del  decreto-legge   n.   145/2024,   circa\nl\u0027attribuzione alla Corte di appello  delle  competenze  in  tema  di\nimpugnazione dei provvedimenti  emessi  dal  Tribunale  specializzato\nnella materia della protezione internazionale, sia stata  sostituita,\ncome visto, in sede di conversione, dalla  piu\u0027  limitata  competenza\ndella Corte di appello a decidere sulle convalide  dei  provvedimenti\nquestorili che dispongono i trattenimenti e sulle relative  proroghe,\nche costituiscono normalmente procedimenti  incidentali  rispetto  al\nprocedimento principale di accoglimento o meno della domanda di asilo\ne protezione internazionale sussidiaria, e che, certamente, non  sono\nprocedimenti di impugnazione. Dunque, anche l\u0027originaria  previsione,\nche gia\u0027 non si fondava su alcuna ragione esplicita di  straordinaria\nurgenza e necessita\u0027, e\u0027 stata stravolta in sede di  conversione  del\ndecreto-legge, ancora una volta senza che cio\u0027 fosse giustificato  da\nesplicite ragioni di straordinaria urgenza e necessita\u0027. \n    Residua,  quindi,   l\u0027apodittica   e   tautologica   enunciazione\ndell\u0027esistenza delle ragioni di necessita\u0027 e di urgenza contenuta nel\npreambolo del decreto-legge n. 145/2024, peraltro non estesa  neppure\nalle  disposizioni  processuali  contenute  nel  Capo  IV,  da   sola\ninsufficiente a rendere compatibile con  il  disposto  dell\u0027art.  77,\ncomma  2,  della  Costituzione  l\u0027esercizio  dello  straordinario  ed\neccezionale  potere  legislativo  attribuito  al   Governo   mediante\nl\u0027emanazione del decreto-legge. \n    D\u0027altronde,  stride  con  l\u0027asserita  necessita\u0027  e  urgenza   la\nprevisione contenuta nell\u0027art.  19  del  decreto-legge  n.  145/2024,\nmantenuta anche in sede di conversione con modifiche ad  opera  della\nlegge n. 187/2024,  che  proprio  le  disposizioni  del  Capo  IV  si\napplicano non immediatamente, il giorno  stesso  della  pubblicazione\ndel decreto nella Gazzetta Ufficiale, ovvero  il  giorno  successivo,\ncome normalmente avviene per le norme emanate  con  decreto-legge,  e\nneppure nell\u0027ordinario  termine  di  vacatio  legis,  ma  addirittura\ndecorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge  di\nconversione del decreto-legge. \n 4.2 Rispetto agli articoli 3, 25, comma 1, e  102,  comma  2,  della\nCostituzione. \n    Nella recente sentenza n. 38 del 2025 la Corte costituzionale  ha\naffermato quanto segue: «3.2 - La giurisprudenza di questa  Corte  ha\nspesso affrontato il quesito se  una  disciplina  che  determini  uno\nspostamento di competenza con effetto anche sui procedimenti in corso\nsia compatibile con la garanzia del  giudice  naturale  precostituito\nper legge di cui all\u0027art. 25, primo comma, della  Costituzione.  Come\nquesta Corte  osservo\u0027  sin  dalla  sentenza  n.  29  del  1958,  con\nl\u0027espressione  «giudice  precostituito  per  legge»  si  intende  «il\ngiudice istituito in base a criteri generali fissati  in  anticipo  e\nnon  in  vista  di  determinate  controversie».  Tale  principio,  si\naggiunse qualche anno piu\u0027 tardi, «tutela nel cittadino il diritto  a\nuna previa non dubbia conoscenza del giudice competente  a  decidere,\no, ancor piu\u0027 nettamente, il diritto alla certezza  che  a  giudicare\nnon sara\u0027 un giudice creato a posteriori in relazione a un fatto gia\u0027\nverificatosi» (sentenza n. 88 del 1962, punto 4  del  Considerato  in\ndiritto). \n    La costante giurisprudenza di questa Corte, peraltro,  ha  sempre\nritenuto - a partire dalla sentenza n. 56 del 1967 - che la  garanzia\ndel giudice naturale precostituito per legge non sia  necessariamente\nviolata  allorche\u0027  una  legge  determini   uno   spostamento   della\ncompetenza con effetto anche sui procedimenti in corso. La violazione\ne\u0027 stata esclusa,  in  particolare,  in  presenza  di  una  serie  di\npresupposti,  necessari  onde  evitare  ogni  rischio   di   arbitrio\nnell\u0027individuazione  del   nuovo   giudice   competente.   Finalita\u0027,\nquest\u0027ultima, che gia\u0027 la sentenza n. 56 del 1967 aveva  ritenuto  la\nragion d\u0027essere della garanzia del giudice naturale precostituito per\nlegge, la quale mira non solo a  tutelare  il  consociato  contro  la\nprospettiva di un giudice non  imparziale,  ma  anche  ad  assicurare\nl\u0027indipendenza del giudice investito della cognizione di  una  causa,\nponendolo al riparo dalla possibilita\u0027 che  il  legislatore  o  altri\ngiudici lo privino arbitrariamente dei procedimenti gia\u0027  incardinati\ninnanzi a se\u0027. \n    3.2.1.  -  Anzitutto,  e\u0027  necessario  che  lo   spostamento   di\ncompetenza non  sia  disposto  dalla  legge  in  funzione  della  sua\nincidenza in una specifica controversia gia\u0027 insorta, ma  avvenga  in\nforza di una legge di portata generale, applicabile a una  pluralita\u0027\nindefinita di casi futuri. \n    La menzionata sentenza n. 56 del 1967,  in  particolare,  ritenne\ncompatibile con  l\u0027art.  25,  primo  comma,  della  Costituzione  una\nriforma legislativa delle circoscrizioni giudiziarie,  immediatamente\noperativa anche con riferimento  alla  generalita\u0027  dei  processi  in\ncorso. Il precetto  costituzionale  in  parola  -  si  argomento\u0027  in\nquell\u0027occasione - «tutela  una  esigenza  fondamentalmente  unitaria:\nquella, cioe\u0027, che la competenza degli organi giudiziari, al fine  di\nuna rigorosa garanzia della loro imparzialita\u0027,  venga  sottratta  ad\nogni possibilita\u0027  di  arbitrio.  La  illegittima  sottrazione  della\nregiudicanda al giudice naturale precostituito si verifica,  percio\u0027,\ntutte le volte in cui il giudice  venga  designato  a  posteriori  in\nrelazione  ad  una  determinata  controversia  o   direttamente   dal\nlegislatore in via di eccezione singolare alle regole generali ovvero\nattraverso atti di altri soggetti, ai quali la legge attribuisca tale\npotere al di la\u0027 dei limiti  che  la  riserva  impone.  Il  principio\ncostituzionale viene rispettato, invece, quando la  legge,  sia  pure\ncon effetto anche sui processi  in  corso,  modifica  in  generale  i\npresupposti o i criteri in base ai quali deve essere  individuato  il\ngiudice competente: in questo caso,  infatti,  lo  spostamento  della\ncompetenza dall\u0027uno all\u0027altro  ufficio  giudiziario  non  avviene  in\nconseguenza di una deroga alla disciplina generale, che sia  adottata\nin vista di una determinata o di  determinate  controversie,  ma  per\neffetto di un nuovo ordinamento - e, dunque, della designazione di un\nnuovo giudice «naturale» - che il legislatore, nell\u0027esercizio del suo\ninsindacabile potere di merito, sostituisce a quello vigente»  (punto\n2 del Considerato in diritto). \n    Tale criterio e\u0027 stato mantenuto fermo da questa Corte  in  tutta\nla giurisprudenza posteriore relativa, in particolare,  alle  riforme\nordinamentali che  hanno  introdotto  regole  sulla  competenza,  con\neffetto anche sui processi in corso (ex multis, sentenze n.  237  del\n2007, n. 268 e n. 207 del 1987; ordinanze n. 112 e n. 63 del  2002  e\nn. 152 del 2001). \n    3.2.2.- In secondo luogo,  la  giurisprudenza  costituzionale  ha\nspesso  posto  l\u0027accento  -  in  particolare  laddove  la  disciplina\ncensurata deroghi rispetto alle regole vigenti  in  via  generale  in\nmateria di competenza  -  sulla  necessita\u0027  che  lo  spostamento  di\ncompetenza sia previsto dalla legge  in  funzione  di  esigenze  esse\nstesse  di  rilievo  costituzionale.   Tali   esigenze   sono   state\nidentificate,  ad   esempio,   nella   tutela   dell\u0027indipendenza   e\nimparzialita\u0027 del  giudice  (sentenze  n.  109  e  n.  50  del  1963,\nrispettivamente  punti  2  e   3   del   Considerato   in   diritto),\nnell\u0027obiettivo di assicurare la coerenza dei giudicati e il  migliore\naccertamento dei fatti nelle ipotesi di connessione tra  procedimenti\n(sentenze n. 117 del 1972; n. 142 e n. 15 del 1970, entrambe punto  2\ndel Considerato in diritto; ordinanze n. 159 del 2000 e  n.  508  del\n1989), ovvero nell\u0027opportunita\u0027  di  assicurare  l\u0027uniformita\u0027  della\ngiurisprudenza in relazione a determinate controversie  (sentenza  n.\n117 del 2012, punto 4.1. del Considerato in diritto). \n    3.2.3.- Infine, e\u0027 necessario che lo  spostamento  di  competenza\navvenga in presenza di presupposti  delineati  in  maniera  chiara  e\nprecisa dalla legge, si\u0027 da  escludere  margini  di  discrezionalita\u0027\nnell\u0027individuazione del nuovo giudice competente (sentenze n. 168 del\n1976, punto 3, del Considerato in diritto; n. 174 e n.  6  del  1975,\nentrambe punto 3 del Considerato in diritto;  ordinanze  n.  439  del\n1998 e n. 508 del 1989) e da  assicurare,  in  tal  modo,  che  anche\nquest\u0027ultimo  giudice  possa  ritenersi  «precostituito»  per   legge\n(sentenza n. 1 del 1965, punto 2 del Considerato in diritto). \n    Per contro, la garanzia in esame e\u0027 violata da leggi, sia pure di\nportata generale, che attribuiscano a un  organo  giurisdizionale  il\npotere di individuare con un proprio provvedimento  discrezionale  il\ngiudice  competente,  in  relazione  a  specifici  procedimenti  gia\u0027\nincardinati (sentenze n. 82 del 1971, n. 117 del  1968,  n.  110  del\n1963 e n. 88 del 1962), o comunque  di  influire  sulla  composizione\ndell\u0027organo   giudicante   in   relazione,   ancora,   a   specifiche\ncontroversie gia\u0027 insorte (sentenze n. 393  del  2002  e  n.  83  del\n1998)». \n    Dunque, affinche\u0027 lo spostamento di  competenza  possa  ritenersi\nrispettoso del principio del giudice naturale  di  cui  all\u0027art.  25,\ncomma 1, della Costituzione, e\u0027 necessario  che  sia  previsto  dalla\nlegge in funzione di esigenze di rilievo costituzionale. \n    E\u0027 necessario, pertanto, che lo spostamento di  competenza  abbia\nuna giustificazione costituzionale, specie in un caso, come quello in\nesame, in cui  l\u0027attribuzione  della  competenza  relativamente  alle\nconvalide   dei   provvedimenti   questorili   che   dispongono    il\ntrattenimento  o  la  proroga  del  trattenimento   del   richiedente\nprotezione internazionale era in precedenza attribuita ad una Sezione\nspecializzata dei Tribunali  distrettuali,  ad  una  Sezione,  cioe\u0027,\nappositamente  istituita  per  la  trattazione,  in  generale,  della\nmateria della protezione internazionale, che continua,  peraltro,  ad\noccuparsi nel merito della decisione sulla  richiesta  di  protezione\ninternazionale. \n    In quest\u0027ottica, va  aggiunta  l\u0027assenza  totale  di  motivazioni\nesposte, durante l\u0027iter di conversione dell\u0027originario  decreto-legge\n(che non conteneva le disposizioni processuali  qui  in  esame),  sul\nmutamento  di  assetto  giurisdizionale  in  questione,   come   gia\u0027\nrilevato; il disinteresse mostrato dal legislatore  verso  la  tutela\ndel  principio  di  specializzazione   dell\u0027organo   giudicante,   da\nritenersi - in casi simili - presidio  del  giusto  processo  di  cui\nall\u0027art. 111, comma 1, della Costituzione. \n    Se la ragione dell\u0027inedita attribuzione di competenza alla  Corte\ndi appello, che e\u0027 normalmente giudice di secondo grado, deve  essere\nricercata in una presunta affinita\u0027 dei procedimenti di convalida dei\nprovvedimenti questorili che dispongono il trattenimento o la proroga\ndei trattenimenti dei richiedenti  protezione  internazionale  con  i\nprocedimenti  di  convalida  degli  arresti  eseguiti  dalla  polizia\ngiudiziaria in esecuzione dei MAE - come sembrerebbe  desumibile  dal\nriferimento all\u0027art. 5, comma 2, della legge n. 69/2005 contenuto nel\ncomma 5-bis del decreto-legge n. 13/2017,  convertito  con  modifiche\ndalla legge n. 46/2017, introdotto dall\u0027art. 16 del decreto-legge  n.\n145/2024, convertito con modifiche dalla legge n. 187/2024 -  nonche\u0027\ndalla  circostanza  che  il  provvedimento   di   convalida   risulta\nimpugnabile con ricorso per cassazione per i motivi di  cui  all\u0027art.\n606, lettera a), b) e  c),  del  codice  di  procedura  penale  e  il\nprocedimento in Cassazione segue, ora, il rito previsto dall\u0027art. 22,\ncommi 3 e 4, legge n. 69/2005 (vedi art. 14,  comma  6,  del  decreto\nlegislativo  n.  286/1998,  come  modificato  dall\u0027art.  18-bis   del\ndecreto-legge n. 145/2024, convertito con modifiche  dalla  legge  n.\n187/2024, e, quindi, dalla sentenza  della  Corte  costituzionale  n.\n39/2025), deve osservarsi che tale asserita  affinita\u0027  non  sussiste\nminimamente. \n     Invero,  alla  base  del  procedimento  di  convalida   previsto\ndall\u0027art. 13 della legge n. 69/2005 vi e\u0027 l\u0027arresto di  una  persona,\ndi iniziativa della polizia giudiziaria, in esecuzione di un  mandato\ndi arresto europeo esecutivo o cautelare, nel senso che si tratta  di\nun MAE che si fonda o su una sentenza penale di condanna (o decisione\ngiudiziaria) esecutiva o di  un  provvedimento  cautelare  avente  ad\noggetto  un  fatto  qualificabile   come   reato.   L\u0027arresto   viene\nconvalidato o meno in vista della consegna dell\u0027arrestato allo  Stato\nche  ha  emesso  il  MAE  (procedura  attiva).  E\u0027   chiaramente   un\nprocedimento di natura penale (non ritenuto tale in ambito CEDU: vedi\nCorte europea dei diritti dell\u0027uomo 7 ottobre 2008, Monedero e Angora\ncomma Spagna; ma tendenzialmente considerato  di  natura  penale  nel\ndiritto dell\u0027Unione europea, tanto  da  estendere  l\u0027applicazione  di\nalcune delle direttive «processuali penali» anche al  MAE:  vedi,  ad\nesempio, direttive 2010/64/UE e  2012/13/UE),  normalmente  assegnato\nalle Sezioni penali delle Corti di appello. \n    Per contro,  il  procedimento  che  attiene  alla  convalida  del\nprovvedimento che dispone o proroga il trattenimento del  richiedente\nprotezione  internazionale,   sebbene   riguardi   un   provvedimento\nlimitativo della liberta\u0027 dello straniero richiedente asilo, che deve\nessere adottato nel rispetto delle  garanzie  previste  dall\u0027art.  13\ndella Costituzione (vedi Corte costituzionale n. 105/2001),  tuttavia\nnon e\u0027 stato mai considerato un procedimento di natura penale, ne\u0027 in\nambito nazionale ne\u0027 in ambito  sovranazionale.  Come  opportunamente\nricordato  dalla  Corte  costituzionale  (vedi  il  punto  3.5.   del\nConsiderato in diritto della sentenza n. 39 del  2025),  storicamente\nla materia in questione e\u0027 sempre stata ritenuta di natura civile, in\nragione  della  natura  delle  situazioni   giuridiche   incise   dal\ntrattenimento, giacche\u0027, sottolineava la Consulta,  «come  confermato\ndalla relazione del Governo illustrativa del disegno di legge n. 3240\ndel 19 febbraio 1997, dal quale ha avuto origine la legge n.  40  del\n1998 - il cui art. 12, come ricordato, e\u0027 confluito nell\u0027art. 14  del\ndecreto  legislativo  n.  286  del  1998  -  trattandosi  di   misure\namministrative, di per  se\u0027  estranee  al  fatto-reato,  suscettibili\nnondimeno di intaccare anche posizioni soggettive che la Costituzione\ntutela  in  modo  particolare,  si  e\u0027  ritenuto  di  attribuire   la\ncompetenza  al  pretore  civile,  con  un  procedimento  rapidissimo,\ndestinato ad esaurirsi in quindici giorni,  salvo  ulteriore  ricorso\nper Cassazione e senza escludere  eventuali  provvedimenti  cautelari\n(la  cosiddetta  \"sospensiva\").  La  scelta  a  favore  del   giudice\nordinario  civile,  quale  autorita\u0027  giurisdizionale  competente   a\ndecidere sul ricorso con l\u0027espulsione, oltre che  della  legittimita\u0027\ndella misura di cui all\u0027art. 12,  risponde  a  criteri  funzionali  e\nsistematici». \n    D\u0027altra parte, e\u0027 notorio che, nelle controversie che  riguardano\nl\u0027ingresso, la  permanenza  o  l\u0027espulsione  di  stranieri  in  Stati\ndiversi di appartenenza, non trova applicazione l\u0027art.  6  CEDU,  ne\u0027\nsotto il suo aspetto civile ne\u0027 in quello penale (Corte  EDU,  grande\ncamera, 5 ottobre 2000, Maaouia  c.  Francia,  dove  si  precisa  che\nl\u0027art. 1  del  protocollo  n.  7  alla  Convenzione  europea  per  la\nsalvaguardia dei diritti  dell\u0027uomo  e  delle  liberta\u0027  fondamentali\ncontiene garanzie procedurali  applicabili  all\u0027allontanamento  degli\nstranieri). Il trattenimento dei  cittadini  stranieri  ricade  sotto\nl\u0027ambito di applicazione dell\u0027art. 5, § 1,  lettera  f),  Convenzione\neuropea per la salvaguardia dei diritti dell\u0027uomo  e  delle  liberta\u0027\nfondamentali (vedi Corte EDU, grande camera, 15 dicembre 2016, ...  e\naltri c. Italia), ed e\u0027  accettabile  -  sottolineava  la  Corte  dei\ndiritti umani (vedi Corte EDU, 25 giugno 1996, Amuur  c.  Francia)  -\nsolo per consentire agli Stati di prevenire  l\u0027immigrazione  illegale\nnel rispetto dei propri obblighi internazionali,  in  particolare  ai\nsensi della Convenzione di Ginevra del 1951 relativa allo  status  di\nrifugiati e, appunto, della CEDU. \n    Aggiungeva la Corte che la legittima preoccupazione  degli  Stati\ndi contrastare i  tentativi  sempre  piu\u0027  frequenti  di  eludere  le\nrestrizioni all\u0027immigrazione non deve  privare  i  richiedenti  asilo\ndella  protezione   offerta   da   tali   convenzioni,   sicche\u0027   il\ntrattenimento  non   dovrebbe   essere   prolungato   eccessivamente,\naltrimenti si rischierebbe di trasformare una mera restrizione  della\nliberta\u0027 - inevitabile al fine  di  organizzare  il  rimpatrio  dello\nstraniero o, nel caso del richiedente  asilo,  in  attesa  dell\u0027esame\ndella sua domanda di protezione internazionale -  in  una  privazione\ndella liberta\u0027 personale. A tale  riguardo,  precisava  la  Corte  di\nStrasburgo - punto fondamentale - che occorre tenere conto del  fatto\nche la misura e\u0027 applicabile non a coloro che  hanno  commesso  reati\npenali, ma agli stranieri che, spesso temendo per  la  propria  vita,\nsono fuggiti dal proprio Paese.  Sicche\u0027,  sebbene  la  decisione  di\ndisporre il trattenimento debba essere  presa  necessariamente  dalle\nautorita\u0027 amministrative o di polizia, la  sua  convalida  o  proroga\nrichiede un rapido controllo da  parte  dei  Tribunali,  tradizionali\ntutori delle liberta\u0027 personali, ed il trattenimento non deve privare\nil richiedente asilo del  diritto  di  accedere  effettivamente  alla\nprocedura per la determinazione del suo status di rifugiato. \n    Anche  la  Corte  di  giustizia  dell\u0027Unione  europea  (Corte  di\ngiustizia UE, grande sezione, 8 novembre 2022, cause riunite C-704/20\ne C-39/21, punti 72-74) ha precisato che  ogni  trattenimento  di  un\ncittadino di un paese terzo, che avvenga  in  forza  della  direttiva\n2008/115 nell\u0027ambito di una  procedura  di  rimpatrio  a  seguito  di\nsoggiorno irregolare, sulla base della direttiva 2013/33  nell\u0027ambito\ndel trattamento di una domanda di protezione  internazionale,  oppure\nin forza del regolamento n. 604/2013 nel contesto  del  trasferimento\ndel richiedente di una siffatta  protezione  verso  lo  Stato  membro\ncompetente per l\u0027esame della sua  domanda,  costituisce  un\u0027ingerenza\ngrave nel diritto alla liberta\u0027, sancito all\u0027art. 6 della CDFUE. \n    Infatti, come prevede  l\u0027art.  2,  lettera  h),  della  direttiva\n2013/33,  una  misura  di  trattenimento  consiste  nell\u0027isolare  una\npersona in un luogo determinato. Emerge dal testo, dalla genesi e dal\ncontesto di tale disposizione, la cui portata puo\u0027, peraltro,  essere\ntrasferita alla nozione di trattenimento  contenuta  nella  direttiva\n2008/115 e nel regolamento n. 604/2013, che il  trattenimento  impone\nall\u0027interessato di rimanere  in  un  perimetro  ristretto  e  chiuso,\nisolando cosi\u0027 la persona di cui trattasi dal resto della popolazione\ne privandola della sua liberta\u0027 di circolazione. \n    Orbene, la finalita\u0027 delle  misure  di  trattenimento,  ai  sensi\ndella direttiva 2008/115, della direttiva 2013/33 e  del  regolamento\nn. 604/2013, non e\u0027 il  perseguimento  o  la  repressione  di  reati,\nbensi\u0027 la realizzazione degli obiettivi perseguiti da tali  strumenti\nin materia, rispettivamente, di rimpatrio, di esame delle domande  di\nprotezione internazionale e di trasferimento di  cittadini  di  paesi\nterzi. \n    Dunque, l\u0027eventuale (poiche\u0027 sul punto, si ribadisce, non e\u0027 dato\nrinvenire alcun esplicita o implicita motivazione  nel  decreto-legge\novvero negli atti che hanno accompagnato  la  legge  di  conversione)\nasserita affinita\u0027 tra  procedimento  di  convalida  dell\u0027arresto  in\nesecuzione  del  MAE  (esecutivo  o  cautelare)  e  procedimento   di\nconvalida del provvedimento questorile che dispone il trattenimento o\nla   proroga   del   trattenimento   del    richiedente    protezione\ninternazionale,  che  dovrebbe   essere   alla   base   della   nuova\nattribuzione di competenza alle  Corti  di  appello  in  quest\u0027ultima\nmateria e che dovrebbe giustificare la sottrazione di questa  materia\nal giudice specializzato costituito dalle Sezioni  specializzate  dei\nTribunali distrettuali per affidarla alle  Corte  di  appello  -  per\ngiunta, come avvenuto in  alcuni  casi  con  provvedimenti  tabellari\norganizzativi, alle Sezioni penali delle Corti  di  appello  -  senza\nalcuna indicazione neppure di un onere di specializzazione  da  parte\ndei Consiglieri delle Corti che  saranno  chiamati  ad  occuparsi  di\nquesta materia,  non  appare  in  alcun  modo  idonea  ad  attribuire\nragionevolezza a  questa  decisione  del  legislatore,  ne\u0027  persegue\nesigenze di rilievo costituzionale. \n    Anzi, l\u0027avere sottratto questa materia al suo giudice naturale, e\ncioe\u0027  al  giudice  appositamente  istituito  e  specializzato  nella\ntrattazione delle questioni in tema di protezione internazionale, per\naffidarla ad un giudice, specie se  penale,  non  specializzato,  ne\u0027\nobbligato a  specializzarsi  attraverso  un  onere  di  aggiornamento\nprofessionale annuale, sembra perseguire esigenze opposte a quelle di\nrilievo costituzionale. \n    Non puo\u0027  tacersi,  infatti,  che  l\u0027art.  102,  comma  2,  della\nCostituzione, mentre vieta l\u0027istituzione di  giudici  straordinari  o\ngiudici speciali, ammette la possibilita\u0027 dell\u0027istituzione presso gli\norgani giudiziari ordinari di Sezioni specializzate  per  determinate\nmaterie. Costituisce,  quindi,  esigenza  di  rilievo  costituzionale\nquella  di  mantenere  concentrate  presso  la   competente   Sezione\nspecializzata, istituita presso i Tribunali  distrettuali,  tutte  le\nmaterie   alla   stessa   attribuite,   riguardanti   la   protezione\ninternazionale. \n    Infine la censurata normativa appare violare anche l\u0027art. 3 della\nCostituzione. \n    Al  riguardo,  come  rammenta   ancora   una   volta   la   Corte\ncostituzionale nella sentenza n. 38 del  2005,  secondo  la  costante\ngiurisprudenza costituzionale, nella  configurazione  degli  istituti\nprocessuali  il   legislatore   gode   di   ampia   discrezionalita\u0027,\ncensurabile  soltanto  laddove  la  disciplina  palesi   profili   di\nmanifesta irragionevolezza (ex multis, n.  189  e  n.  83  del  2024,\nrispettivamente punto 9 e punto 5.5. del Considerato in  diritto;  n.\n67 del 2023, punto 6 del Considerato in diritto). \n    Ora, al netto della mancanza di  qualsiasi  ragione  che  potesse\ngiustificare, sotto il  profilo  del  perseguimento  di  esigenze  di\nrilievo costituzionale, lo spostamento di competenza in  esame,  deve\nosservarsi come, in tale modo, l\u0027intervento legislativo ha inciso sul\ncarattere  unitario  e  inscindibile  delle  questioni  attinenti  al\ndiritto di asilo e delle relative procedure, operando  una  sorta  di\nassimilazione tra le diverse ipotesi di trattenimento dei richiedenti\nasilo e le ipotesi di limitazione della liberta\u0027 personale  derivanti\ndall\u0027accertamento  giurisdizionale,  in  corso  o  definitivo,  della\ncommissione  di  reati   da   parte   di   cittadini   comunitari   o\nextracomunitari; tale assimilazione non vi puo\u0027  essere,  riguardando\nle convalide dei provvedimenti di  trattenimento  o  di  proroga  dei\ntrattenimenti appunto convalide di provvedimenti  amministrativi,  di\nper se\u0027 estranei ai fatti-reato. \n    Si e\u0027, dunque, operata una scissione tra il giudice competente  a\ngiudicare nel merito i provvedimenti relativi al  riconoscimento  del\ndiritto  di   asilo   (le   Sezioni   specializzate   dei   Tribunali\ndistrettuali) e il giudice competente a giudicare sulla  legittimita\u0027\ndei trattenimenti disposti nell\u0027ambito delle  medesime  procedure  di\nriconoscimento  di   tale   diritto,   benche\u0027   la   decisione   sul\ntrattenimento abbia  natura  incidentale  nell\u0027ambito  del  complesso\nprocedimento di riconoscimento del diritto di  asilo  e,  prorio  per\ntale ragione, essa e\u0027 stata da sempre attribuita alla competenza  dei\nmedesimi giudici che sono chiamati a decidere nel  merito  in  ordine\nalla sussistenza o meno del diritto suddetto, tanto in via  cautelare\n(istanze di sospensiva) quanto in via definitiva. \n    La   comune   appartenenza   di   ciascuno   di   tali    profili\n(trattenimenti, sospensive,  merito)  alla  complessa  materia  della\nprotezione internazionale ha, sino ad oggi, indotto il legislatore  e\nil Consiglio  superiore  della  magistratura  a  ritenere  necessaria\nl\u0027individuazione   di   un   giudice   specializzato,   tabellarmente\npredefinito, dotato di specifiche competenze e soggetto a  stringenti\nobblighi formativi. \n    L\u0027intervento normativo in questione ha  frustrato  l\u0027esigenza  di\nspecializzazione  dei   giudici   chiamati   a   pronunciarsi   sulla\nlegittimita\u0027  dei  trattenimenti,  con  un  significativo  cambio  di\nprospettiva, difficilmente comprensibile in  presenza  di  un  quadro\nordinamentale e  processuale  che  non  aveva  sollevato  criticita\u0027,\ndimostrando di potere offrire  risposte  adeguate  alle  esigenze  di\ncelerita\u0027 proprie delle procedure de quibus e che  ha  comportato  la\nnecessita\u0027 di ripensare il funzionamento delle Corti di appello. \n    Peraltro, la non felice  formulazione  delle  nuove  norme,  come\nvisto, ha determinato finora sul piano  organizzativo  l\u0027attribuzione\ndi questa materia in maniera  disorganica  ora  alle  Sezioni  civili\ndelle Corti  di  appello,  ora  alle  Sezioni  penali  delle  stesse.\nTuttavia, non e\u0027 stato modificato il procedimento della convalida del\nprovvedimento questorile  che  ha  disposto  il  trattenimento  o  la\nproroga  del  trattenimento  del  richiedente  asilo,  che  continua,\nquindi, ad instaurarsi seguendo il  PCT,  mentre  in  Cassazione,  in\nvirtu\u0027 di un provvedimento organizzativo adottato in data 16  gennaio\n2025 dalla  prima  Presidente,  i  ricorsi  per  cassazione  proposti\navverso i decreti di convalida o non convalida, peraltro potendo fare\nvalere solo i motivi di ricorso di cui all\u0027art. 606, lettere a), b) e\nc), del codice di procedura penale, risultano  assegnati  alla  Prima\nSezione penale, con la conseguente necessita\u0027 di prevedere  forme  di\nraccordo operativo  con  le  Corti  di  appello  che  consentisse  la\ntrasmissione degli atti a mezzo  di  una  casella  ad  hoc  di  Posta\nelettronica certificata. \n    Peraltro, la normativa modificata  ha  assegnato  alle  Corti  di\nappello (individuate ai sensi dell\u0027art. 5-bis  del  decreto-legge  n.\n13/2017,  convertito  con  modifiche  dalla  legge  n.  46/2017)   la\ncompetenza a provvedere sulla convalida dei provvedimenti  questorili\nche dispongono i trattenimenti o le proroghe  dei  trattenimenti  dei\nrichiedenti asilo, ma nulla ha previsto rispetto ai  procedimenti  di\nriesame, che, come visto, secondo la giurisprudenza di  legittimita\u0027,\nvanno introdotti e decisi nelle forme del  procedimento  camerale  ex\nart. 737 del codice di procedura civile e,  per  il  principio  della\nconcentrazione delle tutele, la competenza deve  essere  riferita  al\ngiudice della convalida e delle proroghe (Cassazione civile, Sez.  I,\n3  febbraio  2021,  n.  2457).  Detto  procedimento,  pero\u0027,  e\u0027   di\ncompetenza di un giudice collegiale, sicche\u0027 non e\u0027 chiaro se e  come\nvada  introdotto  dinanzi  alle  Corti  di  appello,  che   giudicano\nmonocraticamente, attualmente individuate quali Autorita\u0027 giudiziarie\ncompetenti sulle convalide e sulle proroghe. \n\n \n                              P. Q. M. \n \n    La Corte di appello di Lecce, visto  l\u0027art.  23  della  legge  n.\n87/1953,  solleva  questione  di  legittimita\u0027   costituzionale,   in\nrelazione all\u0027art. 77, comma 2, delal Costituzione, agli articoli  3,\n25 e 102, comma 2, delal Costituzione, con riferimento agli  articoli\n16, 18, 18-bis e 19 del decreto-legge  n.  145/2024,  convertito  con\nmodifiche dalla legge n. 187/2024, nella parte in  cui  attribuiscono\nla competenza giurisdizionale  in  tema  di  procedimenti  aventi  ad\noggetto la richiesta, avanzata dal questore, ai sensi dell\u0027art. 6 del\ndecreto legislativo n.  142/2015,  di  convalida  e  di  proroga  del\ntrattenimento del richiedente protezione internazionale,  disposto  a\nnorma dell\u0027art. 6 del decreto legislativo n. 142/2015, alla Corte  di\nappello di cui all\u0027art. 5-bis decreto-legge  n.  13/2017,  convertito\ncon modifiche dalla legge n. 46/2017, e cioe\u0027 alla Corte  di  appello\ndi cui all\u0027art. 5, comma 2, della legge n. 69/2005, nel cui distretto\nha sede il questore che  ha  adottato  il  provvedimento  oggetto  di\nconvalida, che giudica, peraltro,  in  composizione  monocratica,  in\nluogo  della  Sezione  specializzata  in  materia  di   immigrazione,\nprotezione  internazionale  e  libera  circolazione   dei   cittadini\ndell\u0027Unione europea, istituita presso il Tribunale distrettuale. \n    Dispone  l\u0027immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte\ncostituzionale e la sospensione del presente giudizio. \n    Dispone  che  la  presente  ordinanza  sia  notificata  al   sig.\nPresidente del Consiglio dei ministri,  nonche\u0027  comunicata  al  sig.\nPresidente della Camera  dei  deputati  ed  al  sig.  Presidente  del\nSenato. \n    Manda alla cancelleria per gli adempimenti. \n        Lecce, 28 maggio 2025 \n \n                      La Consigliera: Almiento","elencoNorme":[{"id":"62767","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"dl","denominaz_legge":"decreto-legge","data_legge":"11/10/2024","data_nir":"2024-10-11","numero_legge":"145","descrizionenesso":"convertito con modificazioni in","legge_articolo":"16","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"lett. a)","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2024-10-11;145~art16"},{"id":"62877","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"l","denominaz_legge":"legge","data_legge":"09/12/2024","data_nir":"2024-12-09","numero_legge":"187","descrizionenesso":"sostitutiva del","legge_articolo":"","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024-12-09;187"},{"id":"62878","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"dl","denominaz_legge":"decreto-legge","data_legge":"17/02/2017","data_nir":"2017-02-17","numero_legge":"13","descrizionenesso":"convertito con modificazioni in","legge_articolo":"3","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"lett. c)","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2017-02-17;13~art3"},{"id":"62879","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"l","denominaz_legge":"legge","data_legge":"13/04/2017","data_nir":"2017-04-13","numero_legge":"46","descrizionenesso":"","legge_articolo":"","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-04-13;46"},{"id":"62880","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"dl","denominaz_legge":"decreto-legge","data_legge":"11/10/2024","data_nir":"2024-10-11","numero_legge":"145","descrizionenesso":"convertito con modificazioni in","legge_articolo":"16","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"lett. b)","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2024-10-11;145~art16"},{"id":"62881","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"l","denominaz_legge":"legge","data_legge":"09/12/2024","data_nir":"2024-12-09","numero_legge":"187","descrizionenesso":"aggiuntiva del","legge_articolo":"","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024-12-09;187"},{"id":"62882","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"dl","denominaz_legge":"decreto-legge","data_legge":"17/02/2017","data_nir":"2017-02-17","numero_legge":"13","descrizionenesso":"convertito con modificazioni in","legge_articolo":"5","specificaz_art":"bis","comma":"","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2017-02-17;13~art5"},{"id":"62883","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"l","denominaz_legge":"legge","data_legge":"13/04/2017","data_nir":"2017-04-13","numero_legge":"46","descrizionenesso":"","legge_articolo":"","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-04-13;46"},{"id":"62884","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"dl","denominaz_legge":"decreto-legge","data_legge":"11/10/2024","data_nir":"2024-10-11","numero_legge":"145","descrizionenesso":"convertito con modificazioni in","legge_articolo":"18","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"lett. a) - 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