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Federica Libero del\nforo di Milano, imputato dei reati di seguito riportati: \n 1) del delitto di cui agli articoli 110, 628, commi 1 e 3 n.\n1) del codice penale perche\u0027, in concorso morale e materiale con il\nminore non imputabile L. M. e con altro giovane rimasto ignoto, al\nfine di trarne un ingiusto profitto, con violenza e minaccia si\nimpossessava del telefono cellulare Iphone 12 Pro di colore nero con\nrelativa cover raffigurante immagini di fumetti giapponesi\nsottraendolo a S. M., in particolare dapprima il correo ignoto lo\navvicinava sul tram con il pretesto di compiere, atti sessuali\nconsenzienti, invitandolo a seguirlo in uno stabile abbandonato di\n[...], e, una volta giunti nello stabile, il L. lo spingeva con forza\nsul materasso a terra, estraendo e puntandogli un coltello alla gola,\nmentre gli altri si impossessavano del cellulare (e del portafoglio\npoi restituito dopo aver visto che non conteneva denaro). \n Con le aggravanti di aver agito: \n in piu\u0027 persone riunite; \n approfittando delle circostanze di tempo, di luogo e di\npersona tali da ostacolare la pubblica e privata difesa, avendo agito\nall\u0027interno di stabile abbandonato in orario notturno (alle ore\n[...]) ai danni di un ragazzo solo (art. 61, n. 5, del codice\npenale). \n In [...] il [...]; \n 2) del delitto di cui agli articoli 609-octies, commi 1 e 2,\ndel codice penale in relazione all\u0027art 609-bis, comma 1, del codice\npenale perche\u0027 unitamente al minore non imputabile L. M., e ad altro\ngiovane rimasto ignoto, costringevano S. M., a subire atti sessuali\ndi gruppo, in particolare - dopo averlo attirato nello stabile\nabbandonato di [...] come descritto al capo 1) e spinto con violenza\nsul materasso a terra, puntandogli un coltello alla gola (attivita\u0027\nmateriale agita dal minore infraquattordicenne) - tutti lo toccavano\npalpeggiandolo in piu\u0027 parti del corpo (addome, gambe, fondoschiena e\norgano genitale) in particolare il T. sfregandogli piu\u0027 volte i\ngenitali. \n Con l\u0027aggravante di aver approfittato delle circostanze di tempo,\ndi luogo e di persona tali da ostacolare la pubblica e privata\ndifesa, avendo agito all\u0027interno di stabile abbandonato in orario\nnotturno (alle ore [...]) ai danni di un ragazzo solo (art. 61, n. 5,\ndel codice penale). \n In [...] il [...]. \n All\u0027esito dell\u0027udienza preliminare del 4 febbraio 2025, ha\npronunciato la seguente ordinanza. \n1. Lo svolgimento del processo. \n Nei confronti di T. M. e\u0027 stata esercitata l\u0027azione penale per i\nreati di cui agli articoli 608-octies del codice penale e 628 del\ncodice penale, aggravati, sopra meglio descritti. A seguito\ndell\u0027emissione del decreto di giudizio immediato e a seguito di\nrituale richiesta ex art. 458 del codice di procedura penale,\nall\u0027udienza del 4 ottobre 2023 e\u0027 stato ammesso il rito abbreviato. \n L\u0027udienza del 13 dicembre 2023 e\u0027 stata rinviata. \n All\u0027udienza del 21 febbraio 2024 il collegio ha revocato la\nmisura cautelare e ha ammesso l\u0027imputato a un percorso di messa alla\nprova per la durata di diciotto mesi. \n All\u0027udienza del 5 giugno 2024, nulla osservando le parti in\nordine al mutamento del collegio giudicante, e\u0027 stata revocata la\nmessa alla prova; il collegio ha disposto procedersi oltre nel\ngiudizio abbreviato, fissando una nuova udienza per la discussione. \n All\u0027udienza del 17 settembre 2024 il pubblico ministero ha\nrassegnato le sue conclusioni, chiedendo in via principale di\ninvestire la Corte costituzionale della questione di legittimita\u0027\ncostituzionale dell\u0027art. 609-octies del codice penale; in subordine,\nha chiesto la condanna dell\u0027imputato per entrambi i reati contestati. \n All\u0027udienza del 4 febbraio 2025 la difesa ha chiesto in\nprincipalita\u0027 l\u0027assoluzione del suo assistito; in subordine, si e\u0027\nassociata alla richiesta del pubblico ministero di sospensione del\nprocesso. \n All\u0027esito della Camera di consiglio, il collegio ha dato lettura\ndella presente ordinanza. \n2. Lo svolgimento dei fatti. \n Al fine di giustificare la decisione del collegio di sospendere\nil processo e di trasmettere gli atti alla Corte costituzionale, e\u0027\nnecessario qui ricostruire - ancorche\u0027 sommariamente - i fatti che\nvengono in rilievo, e cio\u0027 al fine di dimostrare, innanzitutto, la\nrilevanza della questione, con la doverosa specificazione che\nl\u0027esposizione dei fatti non rappresenta ex se una (invero\ninammissibile) anticipazione di giudizio, ma e\u0027 esclusivamente\nfinalizzata ad argomentare le ragioni dell\u0027incidente costituzionale. \n Dalla nota della Questura di Milano - Commissariato di P.S.\n«Scalo Romana» del [...], con relativi allegati (in particolare,\nannotazione di p. g. del [...]; verbale di arresto con allegati;\ndenuncia-querela presentata da S. M., tutti atti di pari data) emerge\nche proprio nella notte del [...] la locale centrale operativa aveva\ninviato alcuni agenti in via [...], a [...],in quanto un soggetto\naveva segnalato di aver appena subito la rapina del proprio telefono\ncellulare, all\u0027interno di uno stabile abbandonato, ad opera di due\nsoggetti meglio descritti in atti. Gli operanti si erano portati in\nloco; avevano preso contatti con il richiedente (che attendeva in\nstrada), identificato poi in S. M., e avevano raccolto le sue\ndichiarazioni (v. aff. 52 fascicolo); il giovane aveva riferito che,\nmentre si trovava alla fermata del bus, era stato avvicinato da un\nragazzo (meglio descritto in atti), che aveva iniziato a fare alcuni\napprezzamenti nei suoi confronti, invitandolo poi a seguirlo, con\nl\u0027implicita intesa che sarebbe stato consumato un rapporto sessuale.\nI due si erano quindi recati all\u0027interno di uno stabile abbandonato\nin via [...], in una stanza al secondo piano; erano poi sopraggiunti\naltri due giovani (anch\u0027essi meglio descritti in atti); i ragazzi\navevano parlato tra di loro, e uno di essi aveva invitato la p.o. a\nsedersi su un materasso appoggiato a terra; S. si era seduto; uno dei\ngiovani aveva tentato di afferrare borsa della p.o., che era stata\nquindi minacciata con un coltello; gli altri due soggetti avevano\npreso dalla borsa della p.o. il suo cellulare e il suo portafoglio,\nvuoto; S. aveva quindi specificato di non avere denaro contante con\nse\u0027; i tre («tutti»; v. denuncia querela, aff. 53 fasc.) gli avevano\n«tocca[to] con le mani dapprima l\u0027addome, poi le gambe, l\u0027organo\ngenitale e il fondoschiena; in particolare, il ragazzo indossante il\ngiubbotto blu chiaro [...] si soffermava sulle mie parti intime,\ntoccandole e strofinandole piu\u0027 volte» (ibidem). \n Gli operanti, alla luce del racconto della p.o., avevano deciso\ndi entrare subito all\u0027interno dell\u0027edificio abbandonato, unitamente\nallo stesso S.; avevano rinvenuto due giovani, che la p.o. aveva\nindicato quali autori dei fatti avvenuti poco prima; in particolare,\nT. M. - cosi\u0027 identificato - era stato indicato come il soggetto\nindossante il giubbotto blu chiaro che aveva toccato e strofinato\npiu\u0027 volte i genitali del S. \n3. L\u0027inquadramento giuridico. \n La procura ha contestato, a T., il reato previsto dall\u0027art.\n609-octies del codice penale, che come noto punisce la cd. «violenza\nsessuale di gruppo». \n Si ritiene, in primo luogo, che la contestazione sia - allo stato\n- corretta. Da quanto emerge, T. ha posto in essere, unitamente ad\naltre due persone, una condotta consistita nel palpeggiamento di zone\ncertamente erogene, quali i genitali e il sedere. \n Non sembrano sussistere gli elementi per riconoscere l\u0027attenuante\ndi cui all\u0027art. 609-octies, comma 4, del codice penale, tenuto conto\nche, per la giurisprudenza di legittimita\u0027 che qui si condivide, «in\ntema di violenza sessuale di gruppo, l\u0027attenuante del contributo di\nminima importanza, di cui all\u0027art. 609-octies, comma quarto, del\ncodice penale, puo\u0027 essere riconosciuta nel solo caso in cui\nl\u0027apporto del concorrente, tanto nella fase preparatoria che in\nquella esecutiva, sia stato di minima, lievissima e marginale\nefficacia eziologica e risulti, percio\u0027, del tutto trascurabile\nnell\u0027economia generale della condotta criminosa, non essendo\nsufficiente, a tal fine, la minore efficienza causale della condotta\ndell\u0027agente rispetto a quelle degli altri concorrenti» (v. Cassazione\npen., sez. IV, sentenza n. 10649/2024), il che nel caso di specie non\nsembra avvenuto, dal momento che T. non ha contribuito al fatto con\nun apporto marginale o lievissimo. \n4. La (potenziale) sussistenza della attenuante di cui all\u0027art.\n609-bis, comma 3, del codice penale. \n Ritiene il collegio che, nel caso di specie, ben potrebbe\napplicarsi l\u0027attenuante di cui all\u0027art. 609-bis, comma 3, del codice\npenale, riferita ai casi di minore gravita\u0027. \n E\u0027 noto che per la valutazione in ordine alla sussistenza o meno\ndella attenuante di cui si discute e\u0027 necessario considerare, in\nmaniera globale, «il grado di compromissione del bene tutelato»\n(cosi\u0027 Cassazione pen., sez. III, sentenza n. 6713/2021; in\nmotivazione, la Corte ha chiarito che «l\u0027attenuante di cui all\u0027art.\n609-bis, ultimo comma, del codice penale, puo\u0027 essere applicata\nallorquando vi sia una minima compressione della liberta\u0027 sessuale\ndella vittima, accertata prendendo in considerazione le modalita\u0027\nesecutive e le circostanze dell\u0027azione attraverso una valutazione\nglobale che comprenda il grado di coartazione esercitato sulla\npersona offesa, le condizioni fisiche e psichiche della stessa, le\ncaratteristiche psicologiche valutate in relazione all\u0027eta\u0027,\nl\u0027entita\u0027 della lesione alla liberta\u0027 sessuale ed il danno arrecato,\nanche sotto il profilo psichico (Sez. 3, n. 50336 del 10 ottobre\n2019, L, Rv. 277615; Sez. 3, n. 19336 del 27 marzo 2015, G., Rv.\n263516; Sez. 3, n. 39445 del 1° luglio 2014, S, Rv. 260501 ed altre\nprec. conf.)»; peraltro, occorre escludere da tale valutazione il\nriferimento ai criteri soggettivi di cui all\u0027art. 133, comma 2, del\ncodice penale, «in quanto la mitigazione della pena prevista\nnell\u0027ipotesi di minore gravita\u0027 del reato di violenza sessuale non\nrisponde all\u0027esigenza di adeguamento alla colpevolezza del reo e alle\ncircostanze attinenti alla sua persona, bensi\u0027 alla minore lesivita\u0027\ndel fatto, da rapportare al grado di compromissione del bene\ngiuridico della liberta\u0027 sessuale della vittima (Sez. 3, n. 14560 del\n17 ottobre 2017, dep. 2018, B, Rv. 272584; Sez. 3, n. 31841 del 2\naprile 2014, C, Rv. 260289; Sez. 3, n. 23093 dell\u002711 maggio 2011, D.,\nRv. 250682 ed altre prec. conf.)»). \n D\u0027altra parte, la ragione per cui - con riferimento, nello\nspecifico, al «nuovo» reato di violenza sessuale previsto dall\u0027art.\n609-bis del codice penale - e\u0027 stata prevista una attenuante nei casi\ndi minore gravita\u0027, va individuata nella decisione del legislatore\ndel 1996 di prevedere un\u0027unica, «nuova» fattispecie, che ha\nsostituito sia il reato di violenza carnale (previsto dall\u0027abrogato\nart. 519 del codice penale) sia gli atti di libidine violenti\n(previsti dall\u0027abrogato art. 521 del codice penale), e consentendo in\nquesto modo al giudice di parametrare la pena alla gravita\u0027 del caso\nconcreto, soprattutto in quei casi di minore e limitata\ncompromissione del bene giuridico tutelato. \n Ora, ritiene il collegio che, nella fattispecie concreta,\nl\u0027attenuante di cui si discute potrebbe ben riconoscersi valutando\nglobalmente i fatti come sopra sommariamente ricostruiti: S. non e\u0027\nstato costretto, con violenza o minaccia, a entrare nell\u0027edificio\nabbandonato, ma lo ha fatto a seguito di alcuni ammiccamenti ricevuti\nda uno dei tre autori delle condotte in contestazione; le minacce che\ngli sono state rivolte all\u0027interno non riguardano in alcun modo la\nviolenza sessuale subita bensi\u0027 la sottrazione del suo telefono\ncellulare (circostanza che, a ben vedere, ha fondato la contestazione\ndi un diverso reato, ossia quello indicato sub 1 in rubrica); egli\nnon e\u0027 stato denudato e i palpeggiamenti sono avvenuti sopra i\nvestiti, per un tempo limitatissimo; S. e\u0027 quindi uscito\ndall\u0027edificio ed e\u0027 stato in grado di chiedere immediatamente aiuto\nad alcuni passanti; ha chiesto l\u0027intervento delle forze dell\u0027ordine\n(tosto intervenute), ed e\u0027 rientrato nell\u0027edificio unitamente agli\noperanti indicando gli autori del fatto, che non si erano\nallontanate; non ha avuto necessita\u0027 di cure mediche e non risulta,\ndagli atti acquisiti al fascicolo, che abbia avuto in seguito la\nnecessita\u0027 di supporto psicologico. \n Nel complesso, pertanto, si ritiene che il fatto per cui si\nprocede possa considerarsi di minore gravita\u0027. \n5. Il diritto vivente e la rilevanza della questione nel presente\ngiudizio. \n Il dato letterale delle norme che vengono qui in rilievo e\nl\u0027interpretazione della superiore giurisprudenza (anche\ncostituzionale) impediscono, tuttavia, l\u0027applicazione dell\u0027art.\n609-bis, comma 3, del codice penale: «in tema di reati contro la\nliberta\u0027 sessuale, l\u0027attenuante relativa alla ipotesi di minore\ngravita\u0027 di cui all\u0027ultimo comma dell\u0027art. 609-bis del codice penale\nnon puo\u0027 essere estesa al reato di violenza sessuale di gruppo ex\nart. 609-octies del codice penale, sia perche\u0027 specificamente\nriferita soltanto alla violenza sessuale individuale, sia perche\u0027\nlogicamente incompatibile con la maggiore gravita\u0027 di una violenza\nsessuale commessa in gruppo» (v. Cass pen., sez. III, sentenza n.\n4913/2015); in effetti, al di la\u0027 dell\u0027aspetto relativo alla logica\nincompatibilita\u0027 con la maggior gravita\u0027 della violenza sessuale di\ngruppo, e\u0027 pacifico sia che la norma incriminatrice di cui all\u0027art.\n609-octies del codice penale non richiama in alcun modo l\u0027art.\n609-bis, comma 3, del codice penale, sia che la\u0027 ove il legislatore\nha inteso estendere l\u0027attenuante di cui si discute a ipotesi\ndifferenti rispetto all\u0027ipotesi base, lo ha espressamente previsto\n(e\u0027 il caso dell\u0027art. 609-quater del codice penale). \n E\u0027 a questo punto che emerge la rilevanza della questione che\nviene sottoposta alla Corte con la presente ordinanza: si e\u0027 in\npresenza di una violenza sessuale di gruppo ex art. 609-octies del\ncodice penale commessa in forma ritenuta di minore gravita\u0027;\ntuttavia, non e\u0027 prevista una specifica attenuante per tali fatti\nritenuti di minore gravita\u0027 alla luce dell\u0027interpretazione della\nnorma (qui e\u0027 del tutto condivisa quantomeno nella sua dimensione\nletterale); non puo\u0027 in alcun modo giungersi a differenti conclusioni\nche siano costituzionalmente orientate, dal momento che qualsiasi\ndiversa interpretazione non tanto giungerebbe a spezzare il dato\nletterale della norma, ma andrebbe ancora oltre, con una operazione\ndi poiesi normativa affatto inaccettabile che, in concreto,\ntrasformerebbe il giudice in legislatore. \n E\u0027 pertanto opportuno e anzi doveroso, essendo rilevante nei\ntermini di cui sopra, sottoporre alla Corte la questione di\nlegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 609-octies del codice penale\nnella parte in cui non prevede che, nei casi ritenuti di minore\ngravita\u0027, la pena possa essere dal giudice diminuita in misura non\neccedente i due terzi. \n E\u0027 appena il caso di evidenziare che, a giudizio di questo\ncollegio, il fatto che si proceda (nel medesimo giudizio) anche per\nil reato di rapina aggravata non fa venir meno la rilevanza della\nquestione: tenuto conto che, nel caso di specie, ben potrebbe essere\nriconosciuta in via di equivalenza la diminuente della minore eta\u0027\nprevista ex art. 98 del codice penale, e potendosi egualmente\nriconoscere la continuazione tra i reati ascritti, alla luce dei\ncriteri indicati da Cassazione pen., SS.UU., sentenza n. 25939/2013\nil reato piu\u0027 grave andrebbe certamente individuato in quello di\nviolenza sessuale di gruppo non aggravata (la cui pena edittale, alla\nluce del bilanciamento delle circostanze, va da otto a quattordici\nanni di reclusione, superiore a quella prevista per la rapina non\naggravata [atteso il bilanciamento delle circostanze], da cinque a\ndieci anni di reclusione oltre alla multa). \n6. La fondatezza della questione. \n E\u0027 noto, a questo collegio, che la Corte costituzionale in\npassato ha gia\u0027 effettuato uno scrutinio dell\u0027art. 609-octies del\ncodice penale, dichiarando la prima questione infondata (v. Corte\ncostituzionale - sentenza n. 325/2005), e la seconda manifestamente\ninfondata (v. Corte costituzionale - ordinanza n. 170/2006). \n In buona sostanza, a giudizio della Corte «e\u0027 [...] ragionevole\nritenere [...] che la violenza sessuale di gruppo, proprio a causa\ndella presenza di piu\u0027 persone riunite, cagioni una lesione\nparticolarmente grave e traumatica della sfera di autodeterminazione\ndella liberta\u0027 sessuale della vittima: tali caratteristiche\ndifferenziano anche sul terreno qualitativo la violenza di gruppo\ndagli atti di violenza sessuale posti in essere da una sola persona e\ngiustificano la maggior severita\u0027 del relativo trattamento\nsanzionatorio. Ne emerge dunque una sostanziale diversita\u0027 rispetto\nagli atti di violenza sessuale monosoggettiva, tale da rendere non\nproponibile una diversa comparazione, rilevante ai fini dell\u0027art. 3\ndella Costituzione, tra il trattamento sanzionatorio riservato ai due\nreati» (v. Corte costituzionale - sentenza n. 325/2005), si\u0027 che il\nmancato richiamo all\u0027attenuante di cui all\u0027art. 609-bis, comma 3, del\ncodice penale «non puo\u0027 quindi essere ritenuta espressione di una\nscelta del legislatore palesemente irragionevole, arbitraria o\ningiustificata, contrastante con l\u0027art. 3 della Costituzione»\n(ibidem). \n Ancora, nella successiva pronuncia tale ragionamento e\u0027 stato\nribadito ed e\u0027 stato evidenziato che «l\u0027ordinanza di rimessione in\nesame non prospetta elementi nuovi o argomentazioni tali da indurre\nquesta Corte a rivedere le conclusioni gia\u0027 espresse sulla questione\nsollevata» (v. Corte costituzionale - ordinanza n. 170/2006). \n Ritiene tuttavia questo collegio che, nelle more, siano\nintervenuti elementi nuovi che giustificano una nuova sottoposizione\nalla Corte della questione. \n Come noto, infatti, la legge n. 69/2019 (Modifiche al codice\npenale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia\ndi tutela delle vittime di violenza domestica e di genere) e\u0027\nintervenuta modificando, con l\u0027art. 13, la cornice edittale dei reati\nche vengono qui in rilievo. \n In particolare, la pena precedentemente prevista per il reato di\nviolenza sessuale ex art. 609-bis del codice penale (da cinque a\ndieci anni di reclusione) e\u0027 stata portata da sei a dodici anni di\nreclusione (v. art. 13, comma 1, legge n. 69/2019), con un aumento,\nsia per il minimo sia per il massimo edittale, del 20%; la pena\nprecedentemente prevista per il reato di violenza sessuale di gruppo\nex art. 609-octies del codice penale (da sei a dodici anni di\nreclusione) e\u0027 stata portata da otto a quattordici anni di reclusione\n(v. art. 13, comma 5, legge n. 69/2019), con un aumento per il minimo\nedittale del 33% e per il massimo edittale del 17%. \n Orbene, si ritiene che, alla luce del novum normativo, la pena\nprevista per l\u0027ipotesi di violenza sessuale di gruppo - la\u0027 ove non\nprevede un meccanismo di attenuazione per i casi di minore gravita\u0027 -\nsia contraria ai principi costituzionali di cui agli articoli 3 e 27\ndella Costituzione. \n Il sistema normativo, a fronte di scelte di politica criminale\n(insindacabili dalla magistratura) volte a punire con maggiore\nseverita\u0027 alcune fattispecie di particolare allarme sociale, fornisce\nal giudice i corretti strumenti per temperare la pena, garantendo\ncosi\u0027 una risposta sanzionatoria proporzionale alla gravita\u0027 del\nfatto concreto, mediante la previsione di attenuanti specifiche che\npossono essere riconosciute, appunto, a fronte di condotte che ledono\nin maniera contenuta o marginale il bene giuridico tutelato. \n E cosi\u0027 e\u0027 prevista una attenuante per il reato di violenza\nsessuale (art. 609-bis, comma 3, del codice penale); per il reato di\natti sessuali compiuti con minorenni (art. 609-quater, comma 6, del\ncodice penale); per il sequestro a scopo di coazione (art. 289-ter,\ncomma 3, del codice penale); per tutti i delitti contro la\npersonalita\u0027 dello Stato (art. 311, del codice penale); per gran\nparte dei delitti contro la pubblica amministrazione (art. 323-bis,\ndel codice penale); per i delitti contro il patrimonio culturale\n(art. 518-septiesdecies, del codice penale); per i reati in materia\ndi stupefacenti (reato autonomo di cui all\u0027art. 73, comma 5, del\ndecreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990); a seguito degli\ninterventi della Corte costituzionale, e\u0027 ora prevista una attenuante\nanche per i reati di estorsione (v. Corte costituzionale - sentenza\nn. 120/2023) e di sequestro a scopo di estorsione (v. Corte\ncostituzionale - sentenza n. 68/2012). La medesima ratio ha ispirato,\ntra le varie, anche Corte costituzionale, sentenza n. 40/2019 (che ha\ndichiarato incostituzionale l\u0027art. 73, comma 1, decreto del\nPresidente della Repubblica n. 309/1990 nella parte in cui prevede la\npena minima edittale di otto anni di reclusione anziche\u0027 di sei anni)\ne Corte costituzionale, sentenza n. 141/2023 (che ha dichiarato\nl\u0027illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 69, comma 4, del codice\npenale nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della\ncircostanza attenuante di cui all\u0027art. 62, n. 4, del codice penale\nsulla recidiva di cui all\u0027art. 99, comma 4, del codice penale). \n Altri esempi potrebbero ancora essere richiamati. \n In via di prima approssimazione, l\u0027analisi complessiva del\nsistema normativo (a cui nel precedente paragrafo si e\u0027 fatto\nsommario riferimento) e degli interventi della Corte costituzionale,\nrestituisce l\u0027immagine di un sistema che, seppur variamente\ncaratterizzato, in filigrana, dalle stratificate (e non sempre ben\ncoordinate) scelte di politica criminale, risulta coerente e\nragionevole, perche\u0027 prevede a monte (o, in altre parole, a valle\nconsente al giudice di utilizzare) meccanismi che, in buona sostanza,\nconsentono di adeguare la pena alle caratteristiche concrete del\nfatto, tenuto anche conto che molti dei reati sopra richiamati, e che\nprevedono tutti una attenuante, sono puniti con pene edittali di\nnotevole rilevanza. \n Alla luce di tali considerazioni, l\u0027impossibilita\u0027 per il giudice\ndi temperare la (grave) pena edittale prevista dall\u0027art. 609-octies\ndel codice penale con una attenuante specifica per i fatti di minore\ngravita\u0027, appare ancora piu\u0027 ingiustificata, irragionevole e, in\ndefinitiva, violativa dell\u0027art. 3, della Costituzione. \n Vero e\u0027 che non tutti i reati richiamati possono fungere da\ntertium comparationis, tenuto conto della diversita\u0027 intrinseca delle\nfattispecie, della differenza tra i beni giuridici tutelati, delle\ndiverse ragioni di politica criminale che hanno portato il\nlegislatore a stabilire pene edittali elevate (anche se, come si e\u0027\nvisto, una generale panoramica dei reati che prevedono specifiche\nattenuanti e\u0027 funzionale a riconoscere la complessiva coerenza del\nsistema). \n E\u0027 anche vero, pero\u0027, che due utili tertia comparationis possono\nindividuarsi nei reati di violenza sessuale ex art. 609-bis del\ncodice penale e di atti sessuali con minorenni ex art. 609-quater del\ncodice penale: trattasi, con ogni evidenza, di fattispecie in parte\nsovrapponibili nella loro oggettivita\u0027 giuridica (avendo, come minimo\ncomune denominatore, proprio il compimento di atti sessuali), che\ntutelano lo stesso bene giuridico, inserite nei medesimi titolo, capo\ne sezione del codice, caratterizzate da un parallelismo evolutivo dei\nrispettivi trattamenti sanzionatori. Entrambi, poi, prevedono una\nattenuante per i casi di minore gravita\u0027, irragionevolmente non\nprevista dall\u0027art. 609-octies del codice penale; ne\u0027 puo\u0027 ritenersi\nche questa differenza di trattamento sia giustificata dal fatto che\n«la violenza sessuale di gruppo, proprio a causa della presenza di\npiu\u0027 persone riunite, cagion[a] una lesione particolarmente grave e\ntraumatica della sfera di autodeterminazione della liberta\u0027 sessuale\ndella vittima: tali caratteristiche differenziando anche sul terreno\nqualitativo la violenza di gruppo degli atti di violenza sessuale\nposti in essere da una sola persona e giustificano la maggior\nseverita\u0027 del relativo trattamento sanzionatorio» (Corte\ncostituzionale - sentenza n. 325/2005). Tale considerazione, si\nritiene, deve essere rimeditata: la diversita\u0027 oggettiva delle due\nfattispecie (da una parte una violenza sessuale commessa da un\nsingolo; dall\u0027altra parte una violenza sessuale commessa da piu\u0027\npersone) e\u0027 gia\u0027 valorizzata e ritenuta dal legislatore la\u0027 ove sono\nstate previste due cornici edittali completamente differenti (da sei\na dodici anni di reclusione nel caso di cui all\u0027art. 609-bis del\ncodice penale; da otto a quattordici anni di reclusione nel caso di\ncui all\u0027art. 609-octies del codice penale), e tanto sembra\nsufficiente - quantomeno dal punto di vista astratto - a ritenere che\nla (parziale) oggettiva diversita\u0027 delle due fattispecie sia gia\u0027, di\nper se\u0027, riconosciuta e valorizzata dalla previsione di un\ntrattamento sanzionatorio piu\u0027 elevato per il reato che comporta,\nrispetto alla fattispecie di cui all\u0027art. 609-bis del codice penale,\nuna lesione piu\u0027 grave e traumatica della sfera di autodeterminazione\ndella liberta\u0027 sessuale della persona offesa. \n Questo e\u0027 tanto piu\u0027 vero se si considera che il legislatore del\n2019, come sopra si e\u0027 accennato, ha aumentato la pena minima\nedittale del reato ex art. 609-bis del codice penale del 20% e quella\ndel reato ex art. 609-octies del codice penale del 33%, rendendo\nancora piu\u0027 evidente che, dal punto di vista astratto, la maggiore\ncompromissione del bene giuridico tutelato, nel caso della violenza\nsessuale di gruppo, e\u0027 gia\u0027 considerata «a monte» dal legislatore,\ncon la previsione di una pena edittale base per il reato di cui\nall\u0027art. 609-octies del codice penale, superiore - a oggi - del 33%\nrispetto alla pena edittale base prevista per il reato di cui\nall\u0027art. 609-bis del codice penale. \n D\u0027altra parte, il legislatore ha previsto una attenuante anche\nper la fattispecie di atti sessuali compiuti con un minorenne; se e\u0027\nvero che, nel caso dell\u0027art. 609-quater del codice penale, non sono\nelementi costitutivi ne\u0027 la violenza ne\u0027 la minaccia, e\u0027 anche vero\nche la diminuente per i casi di minore gravita\u0027 e\u0027 prevista\nindipendentemente dalla differenza di eta\u0027 tra l\u0027autore del reato e\nla vittima (che puo\u0027 essere anche di decine di anni), e non puo\u0027\nmettersi in dubbio che atti sessuali (pur consenzienti) commessi con\nsoggetti di giovanissima eta\u0027 o, addirittura, impuberi (che\ndifficilmente hanno piena consapevolezza, nell\u0027immediato, del\ndisvalore delle condotte, ma che vengono segnati indelebilmente nel\nloro sviluppo), cagionino lesioni particolarmente gravi e traumatiche\nsulla personalita\u0027 di bambini o adolescenti; nonostante cio\u0027, il\nlegislatore ha previsto una attenuante anche in questo caso,\nattenuante la cui mancanza - con riferimento alla fattispecie di cui\nall\u0027art. 609-octies del codice penale - appare ancor di piu\u0027\nirragionevole. \n D\u0027altra parte, e\u0027 appena il caso di evidenziare che, nel caso di\nuna violenza sessuale ritenuta di minore gravita\u0027, e tenendo quindi\nconto dell\u0027attenuante di cui all\u0027art. 609-bis, comma 3, del codice\npenale, il giudice, muovendo dal minimo edittale (sei anni di\nreclusione) e operando la diminuzione massima, potrebbe comminare la\npena di due anni di reclusione; un identico fatto di minore gravita\u0027,\nma commesso da due persone riunite, sarebbe sanzionato con una pena\ndi otto anni di reclusione (pena quadruplicata). \n La differenza di pena minima edittale per un fatto non di minore\ngravita\u0027 e\u0027 due anni (sei anni ex art. 609-bis, del codice penale;\notto anni ex art. 609-octies, del codice penale; trattasi del 33%);\nallo stato, la differenza di pena minima edittale per un fatto di\nminore gravita\u0027 e\u0027 sei anni (due anni ex art. 609-bis, del codice\npenale con la diminuzione massima per l\u0027attenuante; comunque otto\nanni ex art. 609-octies, del codice penale; trattasi del 300%,\npercentualmente quasi dieci volte tanto l\u0027aumento rispetto ai casi\nnon di minore gravita\u0027). \n Con il paradossale effetto che, in punto pena, diventerebbe\nproporzionalmente piu\u0027 conveniente - ammesso che possa parlarsi di\nconvenienza - commettere una violenza sessuale di gruppo di sicura\nrilevanza rispetto a una violenza sessuale di gruppo potenzialmente\ndi minore gravita\u0027. \n Identico discorso puo\u0027 essere effettuato comparando la pena\nprevista dall\u0027art. 609-quater, del codice penale con quella prevista\ndall\u0027art. 609-octies, del codice penale. \n E\u0027 del tutto evidente la sproporzione che si crea tra fattispecie\nnon gia\u0027 eguali o sovrapponibili, ma analoghe e - si ritiene - idonee\nper effettuare una comparazione rilevante ex art. 3, della\nCostituzione (sul punto, e\u0027 pacifico che l\u0027orientamento della Corte\ncostituzionale, negli ultimi vent\u0027anni, e\u0027 andato caratterizzandosi\nper un sindacato maggiormente penetrante, testimoniato dal maggior\nnumero di questioni, relative alla pena, accolte con sentenze\ndichiarative di incostituzionalita\u0027): l\u0027oggettiva diversita\u0027 tra\nfattispecie e\u0027 gia\u0027 ritenuta a monte dal legislatore, il quale ha\nprevisto una pena piu\u0027 elevata per il reato di cui all\u0027art.\n609-octies, del codice penale; la dichiarazione di\nincostituzionalita\u0027 di quest\u0027ultima fattispecie, nella parte ove non\nprevede che nei casi di minore gravita\u0027 la pena sia diminuita in\nmisura non eccedente i due terzi, ricondurrebbe il sistema a\nproporzionalita\u0027, complessiva equita\u0027 e ragionevolezza. \n Tali superiori considerazioni consentono anche di dubitare della\ncostituzionalita\u0027 della norma alla luce della previsione di cui\nall\u0027art. 27, della Costituzione: una pena che, nei fatti, non e\u0027\nproporzionale (si richiama ancora l\u0027esempio dei precedenti paragrafi\ne relativo a fattispecie lievi, punite con una pena minima di due\nanni nel caso di cui all\u0027art. 609-bis, del codice penale, e con la\npena minima di otto anni nel caso di cui all\u0027art. 609-octies, del\ncodice penale), e\u0027 certo contraria alla finalita\u0027 rieducativa di cui\nparla l\u0027art. 27, della Costituzione, non consentendo al giudice di\ncomminare una pena che sia adeguata al concreto e oggettivo disvalore\ndel fatto. Come gia\u0027 ha avuto modo di argomentare la Corte\ncostituzionale, «una pena non proporzionata alla gravita\u0027 del fatto\nsi risolve in un ostacolo alla sua funzione rieducativa» (v. Corte\ncostituzionale - sentenza n. 40/2019; sentenza n. 236/2016; sentenza\nn. 68/2012; sentenza n. 341/1994); il percorso di cammino, di\nrecupero e di maturazione del reo non puo\u0027 che essere ispirato a un\n«progressivo reinserimento armonico della persona nella societa\u0027, che\ncostituisce l\u0027essenza della finalita\u0027 rieducativa» (v. Corte\ncostituzionale - sentenza n. 149/2018), e in tal senso vi e\u0027 una\nviolazione dell\u0027art. 27, della Costituzione se interviene condanna a\nuna «pena oggettivamente non proporzionata alla gravita\u0027 del fatto\n[...], soggettivamente percepita come ingiusta e inutilmente\nvessatoria e, dunque, destinata a non realizzare lo scopo rieducativo\nverso cui obbligatoriamente deve tendere» (v. Corte costituzionale -\nsentenza n. 40/2019). \n E\u0027 cio\u0027 e\u0027 tanto piu\u0027 vero in quanto qui si procede nell\u0027ambito\ndi un giudizio minorile, tenuto anche conto che «il principio\ncostituzionale espresso dall\u0027art. 31, secondo comma, della\nCostituzione, «richied[e] l\u0027adozione di un sistema di giustizia\nminorile caratterizzato [...] dalla prevalente esigenza rieducativa\n[...] (v. sentenza n. 222 del 1983)» (Corte costituzionale - sentenza\nn. 1/2015). \n7. Conclusioni. \n Alla luce di quanto sopra, ritenute la rilevanza della questione\ne la sua non manifesta infondatezza, si trasmettono gli atti del\nprocesso alla Corte costituzionale affinche\u0027 decida sulla qui\nritenuta illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 609-octies, del\ncodice penale nella parte in cui non prevede che, nei casi ritenuti\ndi minore gravita\u0027, la pena possa essere dal giudice diminuita in\nmisura non eccedente i due terzi, per violazione degli articoli 3 e\n27, della Costituzione. \n Seguono le ulteriori indicazioni di cui al dispositivo. \n\n \n P.Q.M. \n \n Visto l\u0027art. 23, della legge n. 87/1953; \n Dispone l\u0027immediata trasmissione degli atti del processo alla\nCorte costituzionale; \n Sospende il giudizio in corso; \n Ordina che la presente ordinanza sia notificata, a cura della\ncancelleria, alla signora Presidente del Consiglio; \n Ordina che la presente ordinanza sia comunicata, a cura della\ncancelleria, al signor Presidente del Senato della Repubblica e al\nsignor Presidente della Camera dei deputati; \n Manda alla cancelleria per gli incombenti. \n Milano, 4 febbraio 2025 \n \n Il Presidente: Dell\u0027Osta","elencoNorme":[{"id":"62366","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"cp","denominaz_legge":"codice penale","data_legge":"","data_nir":"","numero_legge":"","descrizionenesso":"","legge_articolo":"609","specificaz_art":"octies","comma":"","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":""}],"elencoParametri":[{"id":"79013","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"3","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"79014","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"27","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""}],"elencoParti":[]}}" ] ] |