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PITRUZZELLA","oggetto_lungo":"\u003cp\u003eTributi – Energia - Prevista istituzione, per contenere gli effetti dell\u0027aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, per l\u0027anno 2023, di un contributo di solidarietà temporaneo a carico delle imprese operanti nel settore energetico – Previsione che il contributo è dovuto se almeno il 75 per cento dei ricavi del periodo d\u0027imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 deriva dalle attività indicate nel comma 115 dell\u0027art. 1 della legge n. 197 del 2022 – Quantificazione della base imponibile – Applicazione di un\u0027aliquota pari al 50 per cento sull\u0027ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell\u0027imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell\u0027imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022 – Previsione che nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero – Versamento – Disciplina – Non deducibilità del contributo ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive – Applicazione, ai fini dell’accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, delle disposizioni in materia di imposte sui redditi\u0026nbsp;- Denunciata disciplina la quale non considera che una parte dell’incremento dei profitti realizzatisi nel 2022, rispetto alla media dei precedenti quattro anni, non è dovuta a una maggiore capacità di produrre reddito dell’operatore economico, ma dalla riespansione dei consumi energetici – Normativa che colpisce una manifestazione di capacità contributiva in parte già tassata, poiché i ricavi conseguiti nell’anno di imposta precedente al 1° gennaio 2023 sono già\u0026nbsp;considerati per la determinazione del contributo straordinario di cui all’art. 37 del decreto legislativo n. 21 del 2022 – Violazione del principio della capacità contributiva – Prelievo fiscale significativamente alto, la cui incidenza sui redditi di impresa confligge con il principio di proporzionalità – Misura fiscale che grava indistintamente sull’intero settore energetico, comprendendo, oltre ai produttori, anche i distributori sfavoriti dall’aumento dei prezzi – Violazione del principii di uguaglianza e di pari trattamento dei soggetti incisi, di ragionevolezza e di solidarietà contributiva.\u003c/p\u003e","prima_parte":"Som spa","prima_controparte":"Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale Friuli-Venezia Giulia","altre_parti":"SOM spa","testo_atto":"N. 239 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 novembre 2024\n\r\nOrdinanza del 13 novembre 2024 della Corte di giustizia tributaria di\nprimo grado di Trieste sul ricorso proposto da Som spa contro Agenzia\ndelle entrate - Direzione regionale Friuli-Venezia Giulia. \n \nTributi - Energia - Prevista istituzione, per contenere gli effetti\n dell\u0027aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per\n le imprese e i consumatori, per l\u0027anno 2023, di un contributo di\n solidarieta\u0027 temporaneo a carico delle imprese operanti nel settore\n energetico - Previsione che il contributo e\u0027 dovuto se almeno il 75\n per cento dei ricavi del periodo d\u0027imposta antecedente a quello in\n corso al 1° gennaio 2023 deriva dalle attivita\u0027 indicate nel comma\n 115 dell\u0027art. 1 della legge n. 197 del 2022 - Quantificazione della\n base imponibile - Applicazione di un\u0027aliquota pari al 50 per cento\n sull\u0027ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai\n fini dell\u0027imposta sul reddito delle societa\u0027 relativo al periodo di\n imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023, che\n eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi\n determinati ai sensi dell\u0027imposta sul reddito delle societa\u0027\n conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in\n corso al 1° gennaio 2022 - Previsione che nel caso in cui la media\n dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a\n zero - Versamento - Disciplina - Non deducibilita\u0027 del contributo\n ai fini delle imposte sui redditi e dell\u0027imposta regionale sulle\n attivita\u0027 produttive - Applicazione, ai fini dell\u0027accertamento,\n delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarieta\u0027,\n delle disposizioni in materia di imposte sui redditi. \n- Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato\n per l\u0027anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio\n 2023-2025), art. 1, commi da 115 a 119. \n\n\r\n(GU n. 50 del 11-12-2024)\n\r\n \n LA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI TRIESTE \n Sezione 1 \n \n Riunita in udienza il 5 novembre 2024 alle ore 15,30 con la\nseguente composizione collegiale: \n Grohmann Dario, Presidente e Relatore \n Miseri Carlo, Giudice \n Psaila Vincenzo, Giudice \n in data 5 novembre 2024 ha pronunciato la seguente ordinanza sul\nricorso n. 176/2024 depositato il 16 maggio 2024 proposto da \n Som S.p.a. - 00991520305 \n Difeso da \n avv. Davide De Girolamo - DGRDVD77A24H501P \n prof. Avv.livia Salvini - SLVLVI57H67H501M \n Rappresentato da Piergiorgio Gross - GRSPGR49B02L483T ed\nelettivamente domiciliato presso liviasalvini@ordineavvocatiroma.org\ncontro Agenzia Entrate Direzione Regionale Friuli-Venezia Giulia\nelettivamente domiciliato presso\ndr.friuliveneziagiulia.gtpec@pce.agenziaentrate.it \n Avente ad oggetto l\u0027impugnazione di: \n Silenzio Rifiut Caro Bollette 2023 a seguito di discussione in\npubblica udienza e visto il dispositivo n. 84/2024 depositato il 11\nnovembre 2024 \n \n Elementi in fatto e diritto \n \n Con ricorso del 19 aprile 2024 la SOM S.p.a., in persona del\nlegale rappresentante pro-tempore, impugnava il silenzio rifiuto\nformatosi da parte dell\u0027Agenzia delle entrate di Trieste sull\u0027istanza\ndi rimborso di euro 159.735,36 oltre interessi versati dalla\nricorrente in ossequio a quanto previsto dall\u0027art. 1 co. 115 e segg.\ndella legge 29 dicembre 2022, n. 197 a titolo di Contributo di\nsolidarieta\u0027 temporaneo a carico delle imprese del settore\nenergetico. \n Precisa la societa\u0027 la istante di essere una societa\u0027 che opera\nnel settore dei prodotti petroliferi e che il contributo in\nquestione, che trae origine dall\u0027omologo contributo di solidarieta\u0027\ntemporaneo previsto dal Regolamento UE 2022/1854 del 6 ottobre 2022\n«relativo a un intervento di emergenza per far fronte ai prezzi\nelevati dell\u0027energia» introdotto in Italia dall\u0027art. 1 commi 115 -\n119 della legge n. 197/2022 (legge di bilancio 2023) che individua i\nsoggetti passivi, la base imponibile e l\u0027aliquota d\u0027imposta: \n a) quanto ai soggetti passivi, sono tenuti al pagamento del\nContributo di Solidarieta\u0027 coloro che esercitano nel territorio dello\nStato, per la successiva vendita dei beni, l\u0027attivita\u0027 di produzione\ndi energia elettrica, che esercitano l\u0027attivita\u0027 di produzione di gas\nmetano o di estrazione di gas naturale, dei soggetti rivenditori di\nenergia elettrica, di gas metano e di gas naturale; che esercitano\nl\u0027attivita\u0027 di produzione, distribuzione e commercio di prodotti\npetroliferi; importano a titolo definitivo, per la successiva\nrivendita, energia elettrica, gas naturale o gas metano o prodotti\npetroliferi o introducono nel territorio dello Stato detti beni\nprovenienti da altri Stati dell\u0027unione europea. \n E\u0027 stato espressamente previsto che il Contributo di Solidarieta\u0027\ne\u0027 dovuto solo se almeno il 75% dei ricavi del periodo d\u0027imposta\nantecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 derivi da una delle\nattivita\u0027 sopra indicate. Rilevava, a questo proposito, che l\u0027alveo\ndei soggetti passivi del Contributo di Solidarieta\u0027 domestico e\u0027\nsignificativamente piu\u0027 ampio rispetto a quello del Regolamento UE.\nQuest\u0027ultimo, infatti, include nel proprio perimetro soggettivo solo\nle imprese che svolgono «attivita\u0027 economiche nel settore\ndell\u0027estrazione, della raffinazione del petrolio o della\nfabbricazione di prodotti di cokeria di cui al regolamento (CE) n.\n1893/2006 dei Parlamento europeo e del Consiglio»; di contro,\nl\u0027ambito soggettivo di applicazione del Contributo di Solidarieta\u0027\ndomestico ricomprende le imprese «energetiche» largamente intese,\noperanti in tutte le fasi della filiera (dall\u0027estrazione, alla\nproduzione e vendita) e in relazione a tutti i prodotti energetici\n(gas, energia elettrica e prodotti petroliferi). Parimenti, il\ncontributo europeo, a differenza di quello italiano, non grava\naffatto sul settore elettrico, per il quale il Regolamento prevede un\ndiverso istituto, del c.d. «tetto sui ricavi di mercato» (artt. 6 e\nss. del Regolamento), destinato a colpire i produttori (ma non i\nrivenditori) di energia elettrica. Con riferimento alla base\nimponibile e all\u0027aliquota del Contributo di Solidarieta\u0027, l\u0027art. 1,\ncomma 116, della legge di bilancio 2013 prevede che esso e\u0027 calcolato\napplicando un\u0027aliquota del 50% alla quota del reddito complessivo\nIRES per il periodo d\u0027imposta antecedente a quello in corso al 1°\ngennaio 2023 che eccede per almeno il 10% la media dei redditi\ncomplessivi IRES conseguiti nei quattro periodi d\u0027imposta antecedenti\na quello in corso al 1° gennaio 2022. Nel caso in cui la media dei\nredditi complessivi dei quattro periodi d\u0027imposta sia negativa si\nassume un valore pari a zero. \n Anche sotto questo profilo, il Contributo di Solidarieta\u0027\nintrodotto dal legislatore italiano differisce da quello unionale.\nInfatti, il parametro del 10% previsto a livello nazionale e\u0027\ndimezzato rispetto all\u0027incremento minimo previsto dal legislatore\neuropeo (pari a 20%). Cio\u0027, evidentemente, da un lato amplia il\nnumero dei soggetti tenuti al versamento del nuovo Contributo di\nSolidarieta\u0027 e, dall\u0027altro ne dilata le loro basi imponibili. \n Anche l\u0027aliquota del nostro Contributo di Solidarieta\u0027, pari al\n50% risulta essere significativamente maggiore dell\u0027aliquota del 33%\nprevista dal Regolamento UE. \n Sempre al comma 116, al secondo periodo e\u0027 previsto che\nl\u0027ammontare del Contributo di Solidarieta\u0027 non puo\u0027 eccedere il 25%\ndel patrimonio netto esistente alla data di chiusura dell\u0027esercizio\nantecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022. La legge di\nbilancio 2023 prevede espressamente che il Contributo di Solidarieta\u0027\ne\u0027 indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell\u0027IRAP. \n Rilevava, ancora, la societa\u0027 ricorrente che il TAR del Lazio con\ndue ordinanze (nn. 763/2024 e 766/2024) depositate il 16 gennaio 2024\nha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione\ndi legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 1, commi 115 e segg. legge\nn. 197/2022 per violazione degli artt. 3, 53 e 117 della\nCostituzione. \n In particolare, con tali ordinanze, il TAR Lazio ha: \n a. prospettato la contrarieta\u0027 del Contributo di Solidarieta\u0027\nall\u0027art. 117 della Costituzione con riguardo ai vincoli derivanti\ndall\u0027ordinamento comunitario e, nello specifico, del Regolamento UE\n1854/2022. I giudici hanno, in dettaglio, rilevato come -\ncontrariamente al Contributo di solidarieta\u0027 temporaneo europeo\nprevisto dal citato Regolamento UE, specificamente destinato a\ncolpire il settore estrattivo e della raffinazione - il Contributo di\nSolidarieta\u0027 di cui all\u0027art. 1, commi 115 e seguenti, della citata\nlegge n. 197/2022 indicato come «equivalente» assoggetta ad\nimposizione operatori appartenenti a settori diversi da quelli\nindicati dallo stesso Regolamento; \n b. evidenziato molteplici profili d\u0027incostituzionalita\u0027 dello\nstesso con riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione. In\nestrema sintesi, ad avviso del TAR, la norma istitutiva del\nContributo si pone in contrasto con i principi di uguaglianza,\nproporzionalita\u0027, ragionevolezza e capacita\u0027 contributiva, nella\nmisura in cui, da un lato, assoggetta a contribuzione straordinaria\ncomponenti reddituali di per se\u0027 non riconducibili ad «extraprofitti»\nderivanti dall\u0027aumento dei prezzi dei prodotti energetici e, dal\nl\u0027altro non considera ai fini dell\u0027individuazione della propria base\nimponibile la «ri-espansione» dei consumi a seguito della pandemia da\nCovid-19. \n Infine, il TAR ha anche ben messo in luce (come ulteriore profilo\ndi contrasto con gli artt. 3 e 53 Cost.) la parziale duplicazione\nd\u0027imposta che l\u0027applicazione del Contributo determina nei confronti\ndei contribuenti altresi\u0027 incisi dal precedente contributo\n«straordinario» di cui all\u0027art. 37 del citato d.l. n. 21/2021. In\nquest\u0027ottica, i giudici amministrativi hanno rilevato - in subordine\nai profili di illegittimita\u0027 tout court del contributo -\nl\u0027illegittimita\u0027 dell\u0027art. 1, comma 118 della citata legge n.\n197/2022 nella parte in cui esclude la deducibilita\u0027 del contributo\n«straordinario» dal Contributo di solidarieta\u0027 ai fini delle imposte\nsui redditi e dell\u0027imposta regionale sulle attivita\u0027 produttive. \n Sulla base di queste premesse, la ricorrente ha chiesto che\nquesta Corte, ritenuta la rilevanza ai fini del decidere e la non\nmanifesta infondatezza della questione di legittimita\u0027 costituzionale\ndel tributo in oggetto sotto il profilo della sua contrarieta\u0027 agli\nartt. 3, 53, 117 Cost., rimetta gli atti alla Corte costituzionale\nper la decisione della questione, previa sospensione del giudizio in\noggetto, ovvero, in subordine, rimetta la questione di\npregiudizialita\u0027 alla Corte di Giustizia dell\u0027UE ai sensi dell\u0027art.\n267 del Trattato. \n L\u0027Agenzia delle entrate depositava in data 27 maggio 2024,\nmemoria con la quale si opponeva all\u0027accoglimento del ricorso\nevidenziando la discrezionalita\u0027 e la legittimita\u0027 del proprio\noperato che era stato rispettoso di una norma legislativa vigente nel\nPaese. \n All\u0027odierna udienza, la Corte riteneva la causa in decisione. \n Cio\u0027 premesso, questa Corte, condividendo quasi integralmente\nquanto sostenuto dal rimettente TAR Lazio nelle ordinanze indicate in\npremessa, ritiene di dovere accogliere la richiesta avanzata in via\nprincipale dalla ricorrente e di rimettere la questione di\nlegittimita\u0027 costituzionale della legge istitutiva del contributo in\noggetto alla Corte costituzionale. \n In particolare, questa Corte, ritiene rilevante e non\nmanifestamente infondata la questione di legittimita\u0027 costituzionale\ncome sollevata dalla parte ricorrente e dal TAR Lazio, e in adesione\ndi quanto sostenuto dalla CGT di Messina che ha gia\u0027 sollevato\nanaloga questione di legittimita\u0027 costituzionale, e quindi intende\nsollevare la questione di legittimita\u0027 costituzionale con riferimento\nall\u0027art. 1 commi 115, 116 e 118, della legge n. 197 del 2022, con\nriferimento agli articoli 3 e 53 della Costituzione, per i seguenti\nmotivi: \n a) innanzi tutto e\u0027 pacifica la giurisdizione di questa Corte\npoiche\u0027 il Contributo di Solidarieta\u0027 ha certamente natura\ntributaria; \n b) la questione e\u0027 rilevante ai fini del decidere non potendo\nla decisione prescindere dall\u0027accertamento della legittimita\u0027 della\nnorma istitutiva del contributo di cui si discute; \n c) le disposizioni citate appaiono, in primo luogo, in\ncontrasto con i principi di uguaglianza, di proporzionalita\u0027 e di\nragionevolezza, di solidarieta\u0027 contributiva che del principio di\nuguaglianza costituisce una specificazione, rappresentando il\npresupposto e, al contempo, il limite del potere impositivo dello\nStato e del dovere del contribuente di concorrere alle spese\npubbliche e importando, di conseguenza, l\u0027illegittimita\u0027 di quelle\nnorme che istituiscono un trattamento differenziato tra situazioni\nuguali ovvero un trattamento uguale per situazioni differenziate,\nladdove l\u0027opzione normativa prescelta non sia sorretta da argomenti\npersuasivi. \n Le disposizioni di cui ai commi 115 e ss. dell\u0027art. 1 della legge\nn. 197/2022 presentano diverse criticita\u0027 con riferimento\nall\u0027individuazione della base imponibile, la definizione della quale\nrisulta, per piu\u0027 versi, non congruente con la dichiarata finalita\u0027\ndi tassare gli incrementi di utili dipendenti dall\u0027aumento dei prezzi\ndell\u0027energia. Come visto, il contributo e\u0027 calcolato applicando\nun\u0027aliquota del 50% alla quota del reddito complessivo IRES per il\nperiodo d\u0027imposta antecedente a quello in corso al 10 gennaio 2023\nche eccede per almeno il 10% la media dei redditi complessivi IRES\nconseguiti nei quattro periodi d\u0027imposta antecedenti a quello in\ncorso al 10 gennaio 2022. La base di calcolo del contributo di\nsolidarieta\u0027 per il 2023, alla quale applicare l\u0027aliquota del 50%, e\u0027\ndunque il risultato di un confronto fra il reddito IRES conseguito\ndal soggetto passivo nel periodo d\u0027imposta antecedente al 1° gennaio\n2023 (quindi nel 2022), per i soggetti con esercizio coincidente con\nl\u0027anno solare e la media dei redditi complessivi IRES dei quattro\nperiodi d\u0027imposta precedenti. Il reddito rilevante ai fini IRES,\ntuttavia, include, nella base di calcolo, anche voci che nulla hanno\na che vedere con gli «extraprofitti» derivanti dall\u0027aumento dei\nprezzi dei prodotti energetici. \n Sul punto e\u0027 significativo il fatto che il legislatore, con\nriferimento al contributo di cui all\u0027art. 37 del d.l. 21/2022, abbia\nintrodotto, a mezzo dell\u0027articolo 1, comma 120, lettera c), della\nlegge 29 dicembre 2022, n. 197, un comma 3-bis al citato articolo 37,\na norma del quale «Non concorrono alla determinazione dei totali\ndelle operazioni attive e passive, di cui al comma 3, le operazioni\ndi cessione e di acquisto di azioni, obbligazioni o altri titoli non\nrappresentativi di merci e quote sociali che intercorrono tra i\nsoggetti di cui al comma 1». \n Sempre con riferimento all\u0027individuazione della base imponibile,\nla disciplina del contributo straordinario appare poi in contrasto\ncon il principio di capacita\u0027 contributiva laddove non considera che\nuna parte dell\u0027incremento dei profitti realizzati nel 2022 rispetto\nalla media dei precedenti quattro anni non e\u0027 dovuta alla maggiore\ncapacita\u0027 di produrre reddito dell\u0027operatore economico, ma dipende\ndalla ri-espansione dei consumi energetici coincidenti con il termine\ndel periodo pandemico, cosi\u0027 che una parte di quelli che vengono\nconsiderati «extraprofitti», sia pure solo con riferimento ai criteri\ndi calcolo della media rilevante, e\u0027 semplicemente rappresentata dal\nritorno al volume di affari pre-Covid. \n Si e\u0027 dato, in tal modo, rilievo a un elemento che, in quanto\ndipendente da circostanze imprevedibili ed eccezionali, non appare\nidoneo a fungere da riferimento per individuare e calcolare\nl\u0027ipotetico «sovraprofitto» realizzato dalle imprese dopo la fine\ndell\u0027emergenza (per analoga valutazione in ordine alla inidoneita\u0027\ndell\u0027imponibile 2020 a costituire il riferimento per individuare e\ncalcolare una supposta «plus-ricchezza», e cioe\u0027 l\u0027ipotetico\n«sovraprofitto» realizzato dalle imprese, in ragione del fatto che\ngli extraprofitti realizzati nel 2021-2022, rispetto al\ncorrispondente periodo 2020-2021, sono, in gran parte, dovuti al\nfatto che durante la pandemia le societa\u0027 erano in perdita, cosi\u0027 che\nil differenziale che confluisce nella base imponibile del contributo\nnon rappresenta un sovraprofitto», ma un mero incremento rispetto\nalle perdite realizzate in costanza di pandemia. \n Altro profilo di contrasto con gli artt. 3 e 53 della\nCostituzione della normativa in esame deve poi ravvisarsi con\nriferimento al fatto che il contributo straordinario introdotto dalla\nlegge n. 197/2022 colpisce una manifestazione di capacita\u0027\ncontributiva in parte gia\u0027 sottoposta a tassazione. \n La legge n. 197 del 2022, infatti, impone il pagamento del\ncontributo con riferimento a redditi riferiti a un periodo, l\u0027anno di\nimposta precedente al 1° gennaio 2023, i ricavi conseguiti nel corso\ndel quale risultano, sia pure solo in parte, gia\u0027 presi in\nconsiderazione per la determinazione del contributo straordinario per\nl\u0027anno 2022, di cui all\u0027art. 37 del decreto legislativo 21 del 2022. \n Quest\u0027ultima norma, infatti, ha previsto che «la base imponibile\ndel contributo solidaristico straordinario e\u0027 costituita\ndall\u0027incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni\npassive, riferito al periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022,\nrispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021. \n In sostanza, i redditi conseguiti nei mesi di gennaio, febbraio,\nmarzo ed aprile del 2022, gia\u0027 considerati quale presupposto\nd\u0027imposta a fini della determinazione dell\u0027importo del contributo\nstraordinario per il 2022, rientrano, altresi\u0027, nella base imponibile\nper il calcolo del contributo del 2023. \n Appare, di conseguenza, evidente come, con riferimento al periodo\n10 gennaio 2022 - 30 aprile 2022, gli utili di un medesimo soggetto,\nsia pure determinati sulla base di un criterio di calcolo\nparzialmente diverso, sono assoggettati ad entrambi i contribuiti con\nillegittima duplicazione d\u0027imposta, che risulta evidente alla luce\ndella sostanziale sovrapponibilita\u0027 degli scopi perseguiti dai due\nprelievi (individuate, rispettivamente, dall\u0027art. 37 dei d.l. 21/2022\nnel «contenere per le imprese e i consumatori gli effetti\ndell\u0027aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico» e\ndall\u0027art. 1, comma 115, della legge 197/2002, nel contenere gli\neffetti dell\u0027aumento dei prezzi e delle tariffe del settore\nenergetico per le imprese e i consumatori»). \n La evidenziata duplicazione, del resto, non trova correttivi in\nmeccanismi di deducibilita\u0027 del contributo introdotto dall\u0027art. 37\ndel d.l. 21/2022 da quello introdotto dal comma 115 dell\u0027art. 1 della\nlegge 197/2022, cosi\u0027 comportando la sottoposizione degli operatori\neconomici incisi dalle due misure, anche in ragione delle aliquote\npreviste per entrambi i tributi, a un prelievo fiscale\nsignificativamente alto, del tutto irragionevole e non rispettoso del\nprincipio di proporzionalita\u0027. \n Infine, ulteriore motivo di criticita\u0027 sotto il profilo del\nprincipio di uguaglianza e di pari trattamento dei soggetti incisi va\nravvisato nel fatto che il prelievo di cui si discute, diversamente\nda quanto operato dal legislatore europeo, grava indistintamente\nsull\u0027intero settore energetico, comprendendo, oltre ai produttori,\nanche i distributori, dei quali fa parte anche la societa\u0027 odierna\nricorrente, soggetti che certamente non hanno realizzato quegli extra\nprofitti che si volevano sottoporre a tassazione, in quanto anche\nloro sono stati soggetti all\u0027aumento delle materie prime. E, infatti,\nl\u0027importo esiguo richiesto a rimborso dimostra con tutta evidenza che\ncertamente la base imponibile non poteva qualificarsi quale extra\nprofitto. \n\n \n P.Q.M. \n \n La Corte di giustizia tributaria di I grado di Trieste, Sezione\nI, rimette alla Corte costituzionale la questione di legittimita\u0027\ncostituzionale, illustrata in motivazione, relativa all\u0027art. 1, commi\nda 115 a 119, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. \n Dispone la sospensione del presente giudizio, con rinvio al\ndefinitivo per ogni ulteriore statuizione in rito, nel merito e sulle\nspese di lite. \n Ordina l\u0027immediata trasmissione degli alla Corte costituzionale. \n Manda alla Segreteria tutti gli adempimenti di competenza e, in\nparticolare, la notifica della presente ordinanza alle parti in causa\ne al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche\u0027 la sua\ncomunicazione ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato\ndella Repubblica. \n Cosi\u0027 deciso in Trieste, il 5 novembre 2024 \n \n Il Presidente relatore: Grohmann","elencoNorme":[{"id":"62223","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"l","denominaz_legge":"legge","data_legge":"29/12/2022","data_nir":"2022-12-29","numero_legge":"197","descrizionenesso":"","legge_articolo":"1","specificaz_art":"","comma":"115","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197~art1"},{"id":"62227","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"l","denominaz_legge":"legge","data_legge":"29/12/2022","data_nir":"2022-12-29","numero_legge":"197","descrizionenesso":"","legge_articolo":"1","specificaz_art":"","comma":"116","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197~art1"},{"id":"62228","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"l","denominaz_legge":"legge","data_legge":"29/12/2022","data_nir":"2022-12-29","numero_legge":"197","descrizionenesso":"","legge_articolo":"1","specificaz_art":"","comma":"117","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197~art1"},{"id":"62229","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"l","denominaz_legge":"legge","data_legge":"29/12/2022","data_nir":"2022-12-29","numero_legge":"197","descrizionenesso":"","legge_articolo":"1","specificaz_art":"","comma":"118","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197~art1"},{"id":"62230","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"l","denominaz_legge":"legge","data_legge":"29/12/2022","data_nir":"2022-12-29","numero_legge":"197","descrizionenesso":"","legge_articolo":"1","specificaz_art":"","comma":"119","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197~art1"}],"elencoParametri":[{"id":"78746","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"3","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"78747","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"53","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""}],"elencoParti":[{"id":"54336","num_progressivo":"","nominativo_parte":"SOM spa","data_costit_part":"30/12/2024","flag_cost_fuori_termine":"No","indirizzo_difensore":"","id_avv_indirizzo":"","tipologia_parte":"P","descrizione_tipologia_parte":"Parte","sigla_parte":""}]}}" ] ] |