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Gianluca  Gambogi  del  Foro  di\nFirenze (nomina nel verbale  CC  del  3  luglio  2024)  imputato  del\nseguente reato: \n        art. 628, comma 2 del codice penale  perche\u0027,  immediatamente\ndopo aver  sottratto  dai  banconi  espositivi  del  supermercato  ad\ninsegna E... di via ... alcuni  prodotti  alimentari  per  un  valore\ncomplessivo pari ad euro  51,96,  averli  occultati  all\u0027interno  del\nproprio zaino ed essersi allontanato varcando la c.d.  «uscita  senza\nacquisti»,  per  assicurarsi  il  possesso  della   merce   sottratta\nadoperava violenza nei confronti dapprima dell\u0027addetto alla vigilanza\nD. S. A. e poi anche del direttore Z. A. i  quali  erano  intervenuti\nnei pressi dell\u0027uscita del supermercato per  fermarlo,  sottoporlo  a\ncontrollo e recuperare l\u0027eventuale refurtiva, con violenza consistita\nnello spintonare energicamente il direttore del supermercato Z. A. e,\nsoprattutto, nel colpire ripetutamente l\u0027addetto alla vigilanza D. S.\nA. che cercava di trattenerlo con ripetuti  pugni  attingendolo  alle\nbraccia,  cosi\u0027  da  cagionare  a  quest\u0027ultimo   lesioni   personali\nconsistite   in   «trauma    contusivo-distorsivo    dell\u0027avambraccio\nsinistro». \n        Fatti commessi a ... il ... \n    Sentite le parti; \n    Premesso che: \n        R. F. era tratto in arresto in  data  ...  per  il  reato  di\nrapina impropria ai sensi dell\u0027art. 628, comma 2 del codice penale; \n        il pubblico ministero con decreto del 4 luglio 2024 disponeva\nla presentazione diretta dell\u0027arrestato per la convalida dell\u0027arresto\ned  il  successivo  giudizio  direttissimo  con  l\u0027imputazione  sopra\nriportata; \n        all\u0027udienza  del  4  luglio  2024  il   giudice   convalidava\nl\u0027arresto  (non  applicava  alcuna  misura  cautelare)  e   disponeva\nprocedersi con il rito direttissimo; era poi  chiesto  un  termine  a\ndifesa; \n        all\u0027udienza del 9 dicembre 2024 il processo era  rinviato  in\nfunzione della presentazione di una richiesta ex art. 444 del  codice\ndi procedura penale (la richiesta gia\u0027 presentata e il  consenso  del\npubblico ministero non erano perfettamente collimanti); \n        all\u0027udienza  odierna  la  difesa  si  riportava  alla   nuova\nrichiesta di definizione del procedimento ex art. 444 del  codice  di\nprocedura penale gia\u0027 depositata (a firma dello stesso imputato);  in\nparticolare, previa prova del risarcimento corrisposto  alla  persona\noffesa D. S. e  alla  societa\u0027  e  delle  lettere  di  scuse  inviate\ndall\u0027imputato, chiedeva applicarsi la pena finale di anni uno e  mesi\notto di reclusione ed euro 500 di multa, cosi\u0027 determinata (pena base\nanni cinque ed euro 1.600, ridotta per  le  attenuanti  generiche  ad\nanni tre e mesi sei ed euro 1.125, ridotta ex art. 62 n.  6  c.p.  ad\nanni due e mesi quattro ed euro 750, ridotta per il rito alla  citata\npena finale); richiesta condizionata  alla  sostituzione  della  pena\ndetentiva sopra indicata coi lavori di pubblica utilita\u0027; il pubblico\nministero di udienza si  riportava  al  consenso  gia\u0027  espresso  dal\npubblico ministero titolare; \n    Rilevato che: \n        A) in base agli atti d\u0027indagine il  prevenuto  in  data  ...,\npresso un supermercato E...  di  ...,  dopo  avere  prelevato  alcuni\ngeneri alimentari  (del  valore  complessivo  di  circa  50  euro)  e\nnascosto gli stessi nel  proprio  zaino,  guadagnava  l\u0027uscita  senza\npagare alcunche\u0027. L\u0027intera scena era osservata dal  vigilante  D.  S.\nA., che dopo la barriera casse si qualificava e lo  fermava;  a  quel\npunto il prevenuto cercava di scappare  e  colpiva  ripetutamente  al\nbraccio il vigilante, salvo poi essere fermato  da  altri  dipendenti\ndel supermercato (in  tale  contesto  egli  spingeva  il  direttore).\nIntervenivano  sul  posto  i  Carabinieri   che   identificavano   il\nprevenuto. D. S.  si  recava  al  pronto  soccorso  dove  gli  veniva\ndiagnosticato un trauma contusivo-distorsivo con prognosi  di  giorni\ndue; \n        B) il prevenuto in sede d\u0027interrogatorio si e\u0027 avvalso  della\nfacolta\u0027 di non rispondere; in sede di dichiarazioni spontanee si  e\u0027\npero\u0027 dichiarato dispiaciuto  per  l\u0027accaduto,  affermando  di  avere\nreagito al controllo, cercando di sottrarsi, per la vergogna provata; \n        C)  le  citate  risultanze   consentono   di   escludere   la\nsussistenza di una delle cause di non punibilita\u0027 previste  dall\u0027art.\n129 del codice di procedura penale per l\u0027imputato; \n        D) questo giudice e\u0027 chiamato a valutare anche la correttezza\ndella qualificazione giuridica dei fatti; \n        E) per poter addivenire a questo  riguardo  ad  una  corretta\ndecisione - in particolare in ordine all\u0027intervenuta consumazione del\nreato di rapina impropria o piuttosto al suo arresto  al  livello  di\nfattispecie tentata - appare necessario il pronunciamento della Corte\ncostituzionale in ordine alla legittimita\u0027 costituzionale della norma\ndi cui all\u0027art. 628, comma 2 del codice penale  nella  parte  in  cui\nrichiede  che  la  condotta  sia  tenuta  «immediatamente   dopo   la\nsottrazione» anziche\u0027 «immediatamente dopo l\u0027impossessamento»; \n    Cio\u0027 premesso, \n \n                               Osserva \n \n1. Rilevanza della questione \n    1.1 L\u0027art. 628, comma 2 del codice penale incrimina  la  condotta\ndi  «chi  adopera  violenza  o  minaccia   immediatamente   dopo   la\nsottrazione, per assicurare a se\u0027 o ad altri il possesso  della  cosa\nsottratta, o per procurare a se\u0027 o ad altri l\u0027impunita\u0027»,  prevedendo\nper  tale  reato  (c.d.  rapina  impropria)  lo  stesso   trattamento\nsanzionatorio previsto per la c.d. rapina  propria  di  cui  all\u0027art.\n628, comma 1 del codice penale. \n    1.2 In base alla citata lettera della norma, perche\u0027 il reato  si\nconsumi e\u0027 sufficiente che dopo la sottrazione del bene  il  soggetto\nponga in essere la condotta  violenta  o  minatoria,  mentre  non  e\u0027\nnecessario il conseguimento del possesso del bene stesso,  ne\u0027  quale\npresupposto della condotta, ne\u0027 quale dato successivo. \n    La citata soluzione interpretativa e\u0027 fatta propria  anche  dalla\ngiurisprudenza  di  legittimita\u0027  consolidata,  che  afferma  che  «A\ndifferenza della rapina propria ex  art.  628,  comma  1  del  codice\npenale, per la cui consumazione - come per il furto -  e\u0027  necessaria\nla verificazione dell\u0027evento dell\u0027impossessamento della  cosa  mobile\naltrui,  per  la  consumazione  della  rapina  impropria  e\u0027   invece\nsufficiente il solo perfezionamento della sottrazione  [...]  poiche\u0027\nil comma secondo dell\u0027art. 628 del codice penale fa riferimento  alla\nsola sottrazione e non anche all\u0027impossessamento, deve ritenersi  che\nil delitto di rapina impropria si perfeziona  anche  se  il  reo  usi\nviolenza dopo la mera apprensione del bene, senza  il  conseguimento,\nsia pure per breve tempo, della disponibilita\u0027 autonoma dello stesso.\nE\u0027 configurabile, invece, il tentativo di rapina impropria  nel  caso\nin cui l\u0027agente, dopo aver  compiuto  atti  idonei  alla  sottrazione\ndella cosa altrui, non portati a compimento  per  cause  indipendenti\ndalla propria volonta\u0027, adoperi violenza o minaccia  per  assicurarsi\nl\u0027impunita\u0027» (cosi\u0027 Cass. Sez. 2, Sentenza n. 15584 del  12  febbraio\n2021 Rv. 281117-01 in un caso in cui la Corte ha ritenuto  immune  da\ncensure la condanna per rapina impropria consumata  di  due  soggetti\nche  avevano  sottratto   altrettanti   trapani   da   un   esercizio\ncommerciale, usciti dal quale avevano usato  violenza  nei  confronti\ndegli addetti alla vigilanza, che li avevano tenuti sotto  controllo,\nal fine di assicurarsi la fuga ed  il  possesso  dei  trapani;  nello\nstesso senso, tra le tante, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1790 del 2025 e\nCass. Sez. 7, ordinanza n. 44207 del 2024). \n    Quanto poi alla configurazione della «sottrazione» la  stessa  e\u0027\n«da  intendersi  come   mera   apprensione   del   bene,   senza   il\nconseguimento,  sia  pure  per  un  breve  spazio  temporale,   della\ndisponibilita\u0027 autonoma dello stesso [...] per la sua sussistenza non\nassume rilievo in senso  contrario  il  controllo  del  personale  di\nvigilanza, siccome  idoneo  ad  eventualmente  impedire  soltanto  la\nsuccessiva acquisizione  di  un\u0027autonoma  disponibilita\u0027  della  cosa\nstessa» (cosi\u0027 Sez. 2, Sentenza n. 40276 del 2024; nello stesso senso\nla gia\u0027 citata Cass. Sez. 2, Sentenza n. 15584 del 12 febbraio 2021). \n    1.3 In base alla lettera della norma e al diritto  vivente  quale\npromana dalla consolidata giurisprudenza di legittimita\u0027, nel caso in\nesame il delitto di rapina si sarebbe dunque  perfezionato,  per  cui\nsarebbe corretta la qualificazione  giuridica  data  ai  fatti  dalle\nparti nell\u0027istanza ex art. 444 del codice  di  procedura  penale:  in\nbase agli atti l\u0027imputato ha commesso la violenza contro il vigilante\ndopo avere sottratto i citati generi alimentari dal supermercato (era\nfermato immediatamente dopo l\u0027uscita). \n    1.4 Ove viceversa la norma  fosse  dichiarata  costituzionalmente\nillegittima nel senso qui auspicato - e  quindi  ove  all\u0027espressione\n«immediatamente dopo la sottrazione» fosse  sostituita  l\u0027espressione\n«immediatamente dopo l\u0027impossessamento» - la qualificazione giuridica\nnon sarebbe corretta e  quindi  questo  giudice  dovrebbe  respingere\nl\u0027istanza di applicazione pena come formulata. \n    Infatti, posto che l\u0027apprensione dei beni da parte  dell\u0027imputato\nera stata compiutamente osservata  dal  personale  di  vigilanza  del\nsupermercato, che poteva in ogni momento intervenire, i  citati  beni\nnon  sono  usciti  dalla  sfera  di  controllo  dell\u0027avente  diritto;\nl\u0027imputato non ne ha  conseguito,  neppure  in  via  temporanea,  una\ndisponibilita\u0027 autonoma. Detto altrimenti, al momento della  condotta\nviolenta, non vi era stato alcun impossessamento - neppure temporaneo\n-  dei  citati  beni,  ma  soltanto  una   serie   di   atti   idonei\nall\u0027impossessamento  della  merce,  non  portati  a  compimento   per\nl\u0027intervento del citato vigilante. La  rapina  impropria  si  sarebbe\ndunque fermata al livello di tentativo. \n2. Non manifesta infondatezza \n    2.1 Si dubita della legittimita\u0027 costituzionale  della  norma  di\ncui all\u0027art. 628, comma 2  del  codice  penale  nella  parte  in  cui\nrichiede che la condotta di violenza o minaccia sia posta  in  essere\n«immediatamente dopo la sottrazione»  anziche\u0027  «immediatamente  dopo\nl\u0027impossessamento»  del  bene,  per  violazione  dell\u0027art.  3   della\nCostituzione e in particolare in relazione  alla  diversa  disciplina\ndettata per la rapina impropria rispetto al delitto di rapina propria\ndi cui all\u0027art. 628, comma 1 del  codice  penale  (che  incrimina  la\ncondotta di chi «per procurare a se\u0027 o ad altri un ingiusto profitto,\nmediante violenza alla persona o minaccia,  s\u0027impossessa  della  cosa\nmobile altrui, sottraendola a chi la detiene». \n    2.2 La Corte costituzionale negli ultimi anni si  e\u0027  piu\u0027  volte\noccupata del reato di rapina impropria e dei relativi rapporti con il\nreato di rapina propria. \n    2.2.1 In particolare, con la sentenza n. 190 del 2020 la Corte ha\nritenuto legittima la  parificazione  del  trattamento  sanzionatorio\nnelle  due  ipotesi  di  rapina,  propria  e  impropria,  di  cui  ha\nsottolineato le analogie («il tratto  qualificante  delle  previsioni\nconfluite nell\u0027art. 628 del codice penale e\u0027 dato dal ricorso  a  una\ncondotta violenta o minacciosa nel medesimo contesto - di tempo e  di\nluogo - di una aggressione patrimoniale,  e  proprio  questo  vale  a\ngiustificare la costruzione  di  un  reato  complesso,  di  cui  sono\nelementi  costitutivi  (o  circostanze  aggravanti)  piu\u0027  fatti  che\ncostituirebbero reato per se\u0027 stessi (art. 84 del  codice  penale)»);\ndopo aver riconosciuto che,  «nelle  due  forme  di  rapina,  non  e\u0027\nperfetta,  al  di  la\u0027  della  sequenza  diversamente  ordinata,   la\nsovrapposizione tra gli elementi costitutivi del reato», la Corte  ha\nrilevato che in ragione della  «fondamentale  ratio  del  delitto  di\nrapina (anche  nella  forma  impropria)  quale  reato  complesso,  si\ncomprende come il legislatore non abbia assegnato rilievo, sul  piano\ndei valori edittali di pena,  all\u0027elemento  differenziale  costituito\ndalla mancata instaurazione di una  situazione  possessoria  in  capo\nall\u0027agente: elemento che nulla sottrae al nucleo comune ed essenziale\ndelle  forme  di  aggressione  patrimoniale   mediante   violenza   o\nminaccia». \n    2.2.2 Tali concetti erano poi ribaditi dalla Corte costituzionale\ncon l\u0027ordinanza n. 111 del 2021 e con la sentenza n. 260 del 2022. \n    2.2.3 Con la piu\u0027 recente sentenza n. 86 del 2024, nel dichiarare\nl\u0027illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 628,  comma  2  del  codice\npenale, nella parte in cui non prevede che la pena da esso  comminata\nsia diminuita quando il fatto risulti  di  lieve  entita\u0027,  la  Corte\ncostituzionale ha ulteriormente «rimarcato l\u0027omogeneita\u0027  strutturale\ndelle varie forme di rapina, che sono tutte  aggressioni  contestuali\nalla persona e al patrimonio, astrette in un reato complesso»; atteso\nche anche la rapina propria condivide, come  la  rapina  impropria  e\nl\u0027estorsione, i profili che avevano giustificato il  citato  giudizio\nd\u0027illegittimita\u0027,  la  Corte  ha  esteso  in  via  consequenziale  la\npronuncia d\u0027illegittimita\u0027 costituzionale all\u0027art. 628, comma  1  del\ncodice penale. \n    2.3 Se dunque le due  norme  incriminatrici  -  che  delineano  i\ndelitti di rapina propria e rapina impropria - condividono la  stessa\nratio fondamentale di  sanzionare  piu\u0027  severamente  la  contestuale\naggressione al patrimonio e alla persona,  non  pare  ragionevole  la\ndiversa disciplina dettata in relazione al  momento  di  consumazione\ndel reato. \n    Nel delitto di rapina propria  il  reato  si  perfeziona  solo  a\ncondizione che l\u0027autore della condotta consegua il dominio  esclusivo\ndel bene, sia pur in  via  temporanea,  restando  la  fattispecie  al\nlivello del tentativo ove il soggetto non sia riuscito a  conseguirne\nil possesso neppure in via temporanea. Tale  e\u0027  la  struttura  della\nfattispecie, se pur - in considerazione del gia\u0027 intervenuto  impiego\ndi violenza o minaccia - puo\u0027 in concreto essere piu\u0027 difficoltosa la\ndistinzione tra sottrazione e impossessamento. \n    In analoga situazione, a sequenza invertita, la rapina  impropria\ne\u0027 invece gia\u0027 consumata ove la condotta violenta sia tenuta dopo  la\nsemplice   sottrazione   del   bene,   senza   che   sia   necessario\nl\u0027impossessamento. \n    2.4 Se la ratio e\u0027 quella di punire la contestuale aggressione  a\npatrimonio e persona, non si vede perche\u0027 - con riguardo  all\u0027ipotesi\nin cui la lesione  del  possesso  altrui  non  si  sia  compiutamente\nverificata - nell\u0027un caso (rapina propria) il reato sia solo  tentato\ne nell\u0027altro (rapina impropria) il reato sia  invece  consumato.  Con\ntutte  le  rilevanti  conseguenze  che  ne  derivano  in  termini  di\ntrattamento sanzionatorio. \n    2.5 All\u0027auspicata soluzione non pare opporsi la  circostanza  che\nin una delle  forme  di  rapina  impropria  l\u0027agente  operi  al  fine\nspecifico di assicurare a se\u0027 o ad  altri  il  possesso  della  cosa.\nSarebbe infatti possibile richiedere per la  consumazione  del  reato\nl\u0027impossessamento del bene, potendo il citato dolo specifico avere ad\noggetto il consolidamento del possesso. \n3. Possibilita\u0027 di un\u0027interpretazione conforme \n    Non risultano percorribili interpretazioni conformi  della  norma\nora censurata all\u0027art. 3 della Costituzione, chiaro e univoco essendo\nil dato letterale (la disposizione e\u0027 peraltro interpretata  in  modo\ncostante dalla  giurisprudenza  di  legittimita\u0027  in  conformita\u0027  al\ncitato dato letterale). \n\n \n                               P.Q.M. \n \n    Visti gli articoli 134 della Costituzione, 23 e successivi, legge\nn. 87/1953; \n    Ritenuta d\u0027ufficio la questione rilevante  e  non  manifestamente\ninfondata; \n    Solleva questione di legittimita\u0027 costituzionale della  norma  di\ncui all\u0027art. 628, comma  2  del  codice  penale nella  parte  in  cui\nprevede «immediatamente dopo la sottrazione» anziche\u0027 «immediatamente\ndopo l\u0027impossessamento»; \n    Per violazione dell\u0027art. 3 della Costituzione; \n    Sospende  il  giudizio  in  corso,  ed  i  relativi  termini   di\nprescrizione, fino  alla  definizione  del  giudizio  incidentale  di\nlegittimita\u0027 costituzionale. \n    Dispone l\u0027immediata trasmissione alla Corte costituzionale  della\npresente ordinanza e degli atti del procedimento,  comprensivi  della\ndocumentazione  attestante  il   perfezionamento   delle   prescritte\ncomunicazioni e notificazioni di cui al successivo capoverso. \n    Manda  alla  cancelleria  per  la  notificazione  della  presente\nordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri,  nonche\u0027  per  la\ncomunicazione ai presidenti della Camera dei deputati  e  del  Senato\ndella Repubblica e  per  la  successiva  trasmissione  del  fascicolo\nprocessuale alla Corte costituzionale. \n    Da\u0027 atto, anche ai fini di cui all\u0027art. 23,  comma  4,  legge  n.\n87/1953, che la presente ordinanza e\u0027 stata letta in udienza  e  che,\npertanto, essa deve intendersi notificata a coloro che sono o  devono\nconsiderarsi presenti, ex art. 148, comma 5 del codice  di  procedura\npenale. \n        Firenze, 27 gennaio 2025 \n \n                         Il giudice: Attina\u0027","elencoNorme":[{"id":"62314","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"cp","denominaz_legge":"codice penale","data_legge":"","data_nir":"","numero_legge":"","descrizionenesso":"","legge_articolo":"628","specificaz_art":"","comma":"2","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":""}],"elencoParametri":[{"id":"78920","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"3","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""}],"elencoParti":[]}}"
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