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(confisca cosiddetta allargata) nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta – Omessa esclusione dal proprio ambito applicativo delle ipotesi di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti per il reato di cui all’art. 73,\u0026nbsp;comma 5 (produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope di lieve entità ) – Violazione del principio di ragionevolezza – Lesione del diritto di proprietà – Disparità di trattamento rispetto al delitto di cui all’art. 74, comma 6, del d.P.R. n. 309 del 1990 (associazione finalizzata alla commissione di fatti di lieve entità ai sensi del comma 5 dell’art. 73).\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e- Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, art. 85-bis, come modificato dall\u0027art. 4, comma 3-bis,\u0026nbsp;del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, nella legge 13 novembre 2023, n. 159.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e- Costituzione, artt. 3 e 42.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e\u0026nbsp;\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003eIn subordine: Reati e pene – Delitti di cui all\u0027art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 (produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope) – Ipotesi particolari di confisca – Modifiche normative ad opera del d.l. n. 123 del 2023, come convertito – Previsione dell’applicazione dell’art. 240-bis cod. pen. (confisca cosiddetta allargata) nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta – Denunciata previsione che la misura di sicurezza della confisca si applichi ai reati di cui all’art. 73, comma 5 (produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope di lieve entità) retroattivamente entro i limiti dettati dall’art. 200, primo comma, cod. pen. anziché prevedere che non si applichi a tali reati precedenti la modifica dell’art. 85-bis del d.P.R. n. 309 del 1990 ad opera dell’art. 4, comma 3-bis, del d.l. n. 123 del 2023, come convertito – Lesione del diritto di proprietà, tutelato anche convenzionalmente.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e- Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, art. 85-bis, come modificato dall\u0027art. 4, comma 3-bis, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, nella legge 13 novembre 2023, n. 159, in combinato disposto con gli artt. 200, primo comma, 236, secondo comma, e 240-bis del codice penale.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e- Costituzione, artt. 42 e 117; Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU), art. 1.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e\u0026nbsp;\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003eIn via ulteriormente subordinata: Reati e pene - Delitti di cui all\u0027art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 (produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope di lieve entità) – Ipotesi particolari di confisca – Modifiche normative ad opera del d.l. n. 123 del 2023, come convertito – Confisca cosiddetta allargata – Denunciata previsione che è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica, anziché prevedere che il giudice possa disporre tale confisca – Violazione del principio di ragionevolezza – Lesione del diritto di proprietà – Disparità di trattamento rispetto al delitto di cui all’art. 74, comma 6, del d.P.R. n. 309 del 1990 (associazione finalizzata alla commissione di fatti di lieve entità ai sensi del comma 5 dell’art. 73).\u0026nbsp;\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e- Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, art. 85-bis, come modificato dall\u0027art. 4, comma 3-bis,\u0026nbsp;del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, nella legge 13 novembre 2023, n. 159, in combinato disposto con l’art. 240-bis del codice penale.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e- Costituzione, artt. 3 e 42.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003c/p\u003e","prima_parte":"Y. L.","altre_parti":"","testo_atto":"N. 95 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 aprile 2025\n\r\nOrdinanza  del  14  aprile  2025  del  Tribunale   di   Firenze   nel\nprocedimento penale a carico di Y. L.. \n \nReati e pene - Delitti di cui all\u0027art. 73 del d.P.R. n. 309 del  1990\n  - Ipotesi particolari di confisca  -  Previsione  dell\u0027applicazione\n  dell\u0027art. 240-bis cod. pen. nei casi di condanna o di  applicazione\n  della pena su richiesta -  Omessa  esclusione  dal  proprio  ambito\n  applicativo delle ipotesi di condanna o di applicazione della  pena\n  su richiesta delle parti per il reato di cui all\u0027art. 73, comma 5. \n- Decreto del Presidente della Repubblica  9  ottobre  1990,  n.  309\n  (Testo  unico  delle  leggi  in   materia   di   disciplina   degli\n  stupefacenti   e   sostanze   psicotrope,   prevenzione,   cura   e\n  riabilitazione  dei  relativi  stati  di  tossicodipendenza),  art.\n  85-bis. \nIn subordine: Reati e pene - Delitti di cui all\u0027art. 73 del d.P.R. n.\n  309 del  1990  -  Ipotesi  particolari  di  confisca  -  Previsione\n  dell\u0027applicazione dell\u0027art. 240-bis cod. pen. nei casi di  condanna\n  o di applicazione della pena su richiesta -  Denunciata  previsione\n  che la misura di sicurezza della confisca si applichi ai  reati  di\n  cui all\u0027art. 73, comma 5, retroattivamente entro i  limiti  dettati\n  dall\u0027art. 200, primo comma, cod. pen. anziche\u0027 prevedere che non si\n  applichi a tali reati precedenti la modifica dell\u0027art.  85-bis  del\n  d.P.R. n. 309 del 1990 ad opera dell\u0027art. 4, comma 3-bis  del  d.l.\n  n. 123 del 2023, come convertito. \n- Decreto del Presidente della Repubblica  9  ottobre  1990,  n.  309\n  (Testo  unico  delle  leggi  in   materia   di   disciplina   degli\n  stupefacenti   e   sostanze   psicotrope,   prevenzione,   cura   e\n  riabilitazione  dei  relativi  stati  di  tossicodipendenza),  art.\n  85-bis, in combinato disposto con gli artt. 200, primo comma,  236,\n  secondo comma, e 240-bis del codice penale. \nIn via ulteriormente subordinata: Reati  e  pene  -  Delitti  di  cui\n  all\u0027art. 73, comma  5,  del  d.P.R.  n.  309  del  1990  -  Ipotesi\n  particolari  di  confisca  -  Confisca   cosiddetta   allargata   -\n  Denunciata previsione  che  e\u0027  sempre  disposta  la  confisca  del\n  denaro, dei beni o delle altre utilita\u0027 di cui  il  condannato  non\n  puo\u0027 giustificare la provenienza e di  cui,  anche  per  interposta\n  persona fisica o giuridica, risulta  essere  titolare  o  avere  la\n  disponibilita\u0027 a  qualsiasi  titolo  in  valore  sproporzionato  al\n  proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte  sul  reddito,  o\n  alla propria attivita\u0027 economica, anziche\u0027 prevedere che il giudice\n  possa disporre tale confisca. \n- Decreto del Presidente della Repubblica  9  ottobre  1990,  n.  309\n  (Testo  unico  delle  leggi  in   materia   di   disciplina   degli\n  stupefacenti   e   sostanze   psicotrope,   prevenzione,   cura   e\n  riabilitazione  dei  relativi  stati  di  tossicodipendenza),  art.\n  85-bis, in combinato disposto con l\u0027art. 240-bis del codice penale. \n\n\r\n(GU n. 22 del 28-05-2025)\n\r\n \n                        TRIBUNALE DI FIRENZE \n                        Prima sezione penale \n \n    Il giudice, dott. Franco Attina\u0027, nel procedimento sopra indicato\na carico di L... Y..., nato a ..., il ... sedicente, identificato con\nrilievi fotodattiloscopici (CUI...), con domicilio dichiarato in  via\n...; \n    Difeso di fiducia dall\u0027avv. Sabrina Serroni del Foro di Prato; \n    Imputato: (in concorso con L... O... separatamente giudicato); \n    In ordine al reato di cui agli articoli 81 cpv., 110  del  codice\npenale e 73, commi  1,  4  e  5  del  decreto  del  Presidente  della\nRepubblica n. 309/1990 perche\u0027,  con  piu\u0027  azioni  esecutive  di  un\nmedesimo disegno criminoso, in concorso tra loro  e  comunque  previo\nconcerto, senza l\u0027autorizzazione di cui all\u0027art.  17  e  fuori  dalle\nipotesi previste  dall\u0027art.  75  del  decreto  del  Presidente  della\nRepubblica cit., detenevano illecitamente, occultate presso  la  loro\nabilitazione, sostanze stupefacenti del tipo «hashish», «marijuana» e\n«MDMA», confezionate, rispettivamente, in tre panetti e due frammenti\ndi «hashish» del peso netto di 30,18 gr.  e  da  cui  sono  risultate\nestraibili complessivamente trecentottantacinque dosi medie  singole,\nquindici pasticche e della polvere di «MDMA» del peso netto  di  7,34\ngr. e da cui sono  risultate  estraibili  complessivamente  7,5  dosi\nmedie singole, e due frammenti di «marijuana» del peso netto di  0,19\ngr. e da cui e\u0027 risultata estraibile una dose media singola, sostanze\nche - per quantitativo, diversificazione  qualitativa,  modalita\u0027  di\npresentazione  e  occultamento,  peso   lordo   complessivo   ed   il\ncontestuale rinvenimento nella loro  disponibilita\u0027  della  somma  in\ncontanti  di  euro  750  di   cui   non   sapevano   fornire   alcuna\ngiustificazione - apparivano destinate ad un uso  non  esclusivamente\npersonale. \n    In ..., fino al ... sentite le parti; \n    Premesso che: \n        con decreto del pubblico ministero emesso il  3  luglio  2023\nL... Y... e L... O... erano citati a giudizio per  il  reato  di  cui\nall\u0027art. 73, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica  n.\n309/1990, in ipotesi posto in essere il ... mediante la detenzione in\ncasa di vari quantitativi di hashish, marijuana ed MDMA; \n        a  seguito  di   taluni   rinvii   preliminari,   all\u0027udienza\npredibattimentale del 31 marzo 2024 il difensore di L... Y..., munito\ndi procura speciale,  chiedeva  procedersi  con  il  rito  abbreviato\ncondizionato (all\u0027acquisizione  di  una  sentenza  del  Tribunale  di\nSpoleto) e il giudice provvedeva in conformita\u0027; \n        all\u0027udienza odierna, previa separazione delle  posizioni  dei\ndue imputati, con riguardo a  L...  Y...  le  parti  illustravano  le\nrispettive conclusioni: il pubblico ministero  chiedeva  la  condanna\ndel predetto - previo riconoscimento della continuazione tra il reato\noggi in esame e quello di cui alla sentenza del Tribunale di  Spoleto\ndel 23 novembre 2022 -  alla  pena  di  anni  uno  e  mesi  dieci  di\nreclusione ed euro 4.000 di multa (ivi ricompresa la  pena  applicata\ncon la citata sentenza); il difensore chiedeva, previo riconoscimento\ndella continuazione tra il reato oggi in esame e quelli di  cui  alla\nsentenza del Tribunale di Spoleto del  23  novembre  2022,  ritenersi\npiu\u0027 grave quello di cui al capo A) della citata sentenza, applicarsi\nun aumento minimo per la continuazione  e  confermarsi  il  beneficio\ndella sospensione condizionale della pena. \n    Rilevato che: \n        A) In base agli  atti  d\u0027indagine,  in  data  ...  L...  Y...\n(sedicente e identificato con rilievi fotodattiloscopici) era  tratto\nin arresto in flagranza di reato per la detenzione a fine di  spaccio\ndi sostanza stupefacente di tipo chetamina (quattordici dosi) e  MDMA\n(trentadue dosi) all\u0027interno di una discoteca di ...; ne  seguiva  il\ngiorno dopo un processo con rito direttissimo presso il Tribunale  di\nSpoleto, che si sarebbe concluso con sentenza di applicazione pena ex\nart. 444 del codice di procedura penale del 23 novembre 2022  (irrev.\n15 dicembre 2022) con riguardo a due imputazioni ex art. 73, comma 5,\ndel decreto del Presidente della Repubblica  n.  309/1990,  con  pena\nfinale di anni uno e mesi sei di reclusione ed euro 2.000  di  multa,\ncondizionalmente sospesa. \n        Nel frattempo, poiche\u0027 in  sede  di  dichiarazioni  spontanee\nl\u0027imputato aveva dichiarato di detenere ulteriore stupefacente presso\nla propria  abitazione  di  ...,  il  pubblico  ministero  presso  il\nTribunale di Spoleto con decreto del 7  novembre  2022  disponeva  la\nperquisizione della citata abitazione. \n        Nel tardo pomeriggio dello stesso ... era eseguita la  citata\nperquisizione, nel corso della quale gli operanti  della  polizia  di\nStato rinvenivano: \n          tre panetti di hashish, occultati dietro lo specchio di  un\nbagno non funzionante; \n          due frammenti di hashish, sul tavolo del soggiorno; \n          quindici pasticche di MDMA occultate nel mobile portaposate\nsito nel corridoio; \n          marijuana essiccata, sul tavolo del soggiorno; \n          una dose di (supposta) chetamina sul comodino della  camera\nda letto dei due fratelli L...; \n          750 euro in contanti (tre tonate da 100 euro,  6  banconote\nda 50 euro, 5 banconote da 20 euro, 5 banconote da 10 euro) occultati\ndietro lo specchio di altro bagno (funzionante). \n        Le successive analisi confermavano  la  natura  delle  citate\nsostanze stupefacenti; soltanto l\u0027analisi  della  supposta  chetamina\nrivelava trattarsi in realta\u0027 anche in tal caso di MDMA, peraltro  in\nquantita\u0027 inferiore ad una dose media singola. \n        In totale si trattava di 30,18 grammi di hashish, 0,19 grammi\ndi marijuana e 7,34 grammi di MDMA. \n         B) Il presente procedimento ha ad oggetto per  l\u0027appunto  la\ndetenzione delle sostanze stupefacenti rinvenute presso  l\u0027abitazione\ndi ... \n        C) Ne\u0027 il prevenuto ne\u0027 il fratello O... risultano avere reso\ndichiarazioni nell\u0027ambito del presente procedimento. \n        D) Alla luce di quanto precede si deve  ritenere  provata  la\nresponsabilita\u0027 dell\u0027imputato  rispetto  al  reato  ascritto  di  cui\nall\u0027art. 73, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica  n.\n309/1990. \n        In particolare, in considerazione del  fatto  che  appena  la\nsera prima l\u0027imputato era stato arrestato in flagranza di  reato  per\nla detenzione a fine di spaccio  di  stupefacenti  (in  parte)  della\nmedesima tipologia - reato di cui alla sentenza di applicazione pena,\normai irrevocabile - la detenzione della sostanza rinvenuta presso la\nrelativa abitazione, pur comune  al  fratello,  puo\u0027  ascriversi  con\ncertezza (quanto meno) a L... Y...; del resto, era  a  seguito  delle\nrelative dichiarazioni spontanee che era  disposta  la  perquisizione\ndell\u0027abitazione. \n        In secondo luogo, e\u0027 plausibile che lo stupefacente fosse  in\nparte finalizzato all\u0027uso personale, considerato che  alcune  singole\ndosi erano rinvenute - pronte all\u0027uso - sul tavolo  del  soggiorno  e\nsul  comodino  della  camera  da  letto.  Tuttavia,   considerati   i\nquantitativi complessivi (non trascurabili) e  la  circostanza  della\ndetenzione a fine di spaccio del giorno prima in  una  discoteca,  si\ndeve ritenere che la detenzione  non  fosse  finalizzata  ad  un  uso\nesclusivamente personale. \n         E) Risulta corretta la qualificazione ai sensi dell\u0027art. 73,\ncomma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n.  309/1990  in\nragione sia dei quantitativi delle sostanze rinvenute, sia  il  fatto\nche l\u0027imputato costituisse  l\u0027anello  terminale  della  catena  dello\nspaccio, come attestato anche dal fatto che la sera  precedente  egli\nfosse colto in possesso di quantitativi modesti da cedere  a  singoli\nconsumatori all\u0027interno di una discoteca. \n        F) Risulta possibile riconoscere la circostanza attenuante di\ncui all\u0027art. 73, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica\nn. 309/1990,  posto  che  e\u0027  solo  grazie  alla  collaborazione  del\nprevenuto (e in particolare alle  relative  dichiarazioni  spontanee)\nche la polizia giudiziaria e\u0027 riuscita a rinvenire e  sequestrare  le\nsostanze oggetto del presente procedimento. \n        G) Sussiste  il  vincolo  della  continuazione  tra  i  fatti\noggetto del presente procedimento e quelli oggetto  del  procedimento\ngia\u0027 conclusosi con sentenza  irrevocabile  presso  il  Tribunale  di\nSpoleto. Il trattamento sanzionatorio, contenibile nei  limiti  della\nconferma della sospensione condizionale (anche alla luce della citata\ncollaborazione) non e\u0027 pero\u0027 rilevante ai presenti fini. \n        H)  La  somma  di  euro  750   sequestrata   deve   ritenersi\nappartenesse  allo  stesso  L...  Y...,  posto  che   era   occultata\nnell\u0027abitazione con modalita\u0027 del tutto analoghe allo stupefacente. \n        I) Quanto all\u0027applicazione in sede di condanna della norma di\ncui all\u0027art. 85-bis del decreto del Presidente  della  Repubblica  n.\n309/1990, per poter  addivenire  ad  una  corretta  decisione  appare\nnecessario il pronunciamento della  Corte  costituzionale  in  ordine\nalla legittimita\u0027 costituzionale di detta norma nella  parte  in  cui\nnon esclude dal proprio ambito applicativo le ipotesi di  condanna  o\ndi applicazione della pena su richiesta delle parti per il  reato  di\ncui all\u0027art. 73, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica\nn. 309/1990. \n        In subordine, di detta norma in combinato  disposto  con  gli\narticoli 200, comma 1, 236, comma 2,  e  240-bis  del  codice  penale\nnella parte in cui prevede che la misura di sicurezza della  confisca\ndalla stessa disciplinata si applichi ai reati di  cui  all\u0027art.  73,\ncomma 5, del decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.  309/1990\nretroattivamente entro i limiti dettati dall\u0027art. 200, comma  1,  del\ncodice penale, anziche\u0027 prevedere che non si applichi  reati  di  cui\nall\u0027art. 73, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica  n.\n309/1990 precedenti la modifica  dell\u0027art.  85-bis  del  decreto  del\nPresidente della Repubblica n. 309/1990 ad opera dell\u0027art.  4,  comma\n3-bis, del decreto-legge n. 123/2023 (come convertito dalla legge  n.\n159/2023). \n        In   via   ulteriormente   subordinata,   si   dubita   della\nlegittimita\u0027  dell\u0027art.  85-bis  del  decreto  del  Presidente  della\nRepubblica n. 309/1990 in combinato disposto con l\u0027art.  240-bis  del\ncodice penale, nella  parte  in  cui,  con  riguardo  all\u0027ipotesi  di\ncondanna o di applicazione pena per il delitto all\u0027art. 73, comma  5,\ndel decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990  prevede  che\ne\u0027 sempre disposta la confisca del denaro, dei  beni  o  delle  altre\nutilita\u0027 di cui il condannato non puo\u0027 giustificare la provenienza  e\ndi cui, anche per interposta  persona  fisica  o  giuridica,  risulta\nessere titolare o avere  la  disponibilita\u0027  a  qualsiasi  titolo  in\nvalore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato  ai  fini  delle\nimposte sul reddito, o alla  propria  attivita\u0027  economica,  anziche\u0027\nprevedere che il giudice possa disporre la confisca in questione. \n        L) le questioni  che  qui  s\u0027intendono  porre  all\u0027attenzione\ndella Corte costituzionale sono  in  parte  analoghe  a  quelle  gia\u0027\nsollevate con ordinanza di questo  giudice  del  30  settembre  2024:\nposto che il fatto oggetto del presente procedimento e\u0027 precedente la\nmodifica dell\u0027art. 85-bis del decreto del Presidente della Repubblica\nn. 309/1990 ad opera dell\u0027art. 4, comma 3-bis, del  decreto-legge  n.\n123/2023 (come convertito dalla legge n. 159/2023), si  formula  qui,\nin aggiunta, la questione relativa all\u0027applicazione retroattiva della\nnorma, come modificata, ai  fatti  precedenti  alla  stessa  modifica\n(prima questione subordinata). \n    Cio\u0027 premesso; \n \n                               Osserva \n \n1. Rilevanza della questione \n    1.1 L\u0027imputato deve essere condannato per il reato  contestatogli\ndi  cui  all\u0027art.  73,  comma  5,  primo  periodo,  del  decreto  del\nPresidente della Repubblica n. 309/1990. \n    Non  e\u0027  contestata   la   circostanza   aggravante   della   non\noccasionalita\u0027 della condotta di cui all\u0027art. 73,  comma  5,  secondo\nperiodo, del decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  309/1990,\nintrodotta  solo  successivamente   dall\u0027art.   4,   comma   3,   del\ndecreto-legge n. 123/2023, come convertito dalla legge n. 159/2023. \n    1.2 Ai sensi dell\u0027art. 85-bis del decreto  del  Presidente  della\nRepubblica n. 309/1990, come modificato  dall\u0027art.  4,  comma  3-bis,\ndecreto-legge n. 123/2023 (come convertito dalla legge n.  159/2023),\ndovrebbe trovare applicazione nel caso di specie l\u0027art.  240-bis  del\ncodice penale, ai sensi del quale «e\u0027 sempre disposta la confisca del\ndenaro, dei beni o delle altre utilita\u0027 di cui il condannato non puo\u0027\ngiustificare la provenienza e di cui, anche  per  interposta  persona\nfisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilita\u0027\na qualsiasi titolo  in  valore  sproporzionato  al  proprio  reddito,\ndichiarato  ai  fini  delle  imposte  sul  reddito,  o  alla  propria\nattivita\u0027 economica». \n    1.3 Il citato art. 4,  comma  3-bis,  decreto-legge  n.  123/2023\n(come convertito) ha infatti modificato l\u0027art. 85-bis del decreto del\nPresidente della Repubblica n. 309/1990 sopprimendo l\u0027inciso «esclusa\nla fattispecie di cui al comma 5», per effetto del quale la norma  di\ncui all\u0027art. 240-bis del codice penale  precedentemente  non  trovava\napplicazione nei casi di condanna o di applicazione pena per il reato\ndi cui all\u0027art.  73,  comma  5,  del  decreto  del  Presidente  della\nRepubblica n. 309/1990. \n    Per effetto di tale modifica quindi il reato oggetto del presente\nprocedimento ricade  nell\u0027ambito  applicativo  della  norma  ex  art.\n85-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990. \n    1.4 Il fatto di reato in esame e\u0027 stato commesso il ..., e quindi\nin data precedente la citata modifica normativa. \n    Tuttavia, secondo la giurisprudenza di legittimita\u0027 ormai assurta\na diritto  vivente,  venendo  in  rilievo  una  misura  di  sicurezza\npatrimoniale avente natura non sanzionatorio-punitiva,  «il  disposto\ndi cui all\u0027art. 85-bis del decreto del Presidente della Repubblica  9\nottobre 1990,  n.  309,  novellato  dall\u0027art.  4,  comma  3-bis,  del\ndecreto-legge  15   settembre   2023,   n.   123,   convertito,   con\nmodificazioni, in legge 13 novembre 2023, n. 159, che ha  incluso  il\ndelitto di cui all\u0027art. 73, comma 5, del decreto del Presidente della\nRepubblica  n.  309  del  1990  nel  novero  di  quelli   costituenti\npresupposto della confisca  per  sproporzione  ex  art.  240-bis  del\ncodice penale, si applica retroattivamente entro  i  limiti  previsti\ndall\u0027art.  200,  comma  primo,  del  codice  penale,   sicche\u0027,   per\nl\u0027individuazione del regime applicabile, deve  aversi  riguardo  alla\nlegge vigente al momento in cui e\u0027 stata emessa la sentenza di  primo\ngrado» (cosi\u0027 Cassazione Sezione 4, sentenza n. 14095  del  20  marzo\n2024 Rv. 286103 - 01). In modo piu\u0027 diffuso  la  sentenza  Cassazione\nSezione 6,  n.  40620  del  2024  «La  nuova  disciplina  si  applica\nretroattivamente entro i limiti dettati dall\u0027art. 200, comma  1,  del\ncodice penale. Ne consegue che,  ai  fini  della  individuazione  del\nregime da considerare, deve aversi riguardo alla legge in  vigore  al\nmomento in cui e\u0027 stata emessa la  sentenza  di  primo  grado  (cosi\u0027\nSezione 6, n. 213 del 22 novembre 2023, ...,  Rv.  285602).  Infatti,\nl\u0027art. 200, comma 1, del codice penale stabilisce che «Le  misure  di\nsicurezza sono regolate dalla legge in vigore  al  tempo  della  loro\napplicazione» e il successivo art. 236, che detta le regole  generali\nper le misure  di  sicurezza  patrimoniali  (tra  cui  la  confisca),\nstabilisce che ad esse si applica solo il comma 1 dell\u0027art. 200  cit.\n(e non, dunque, anche il comma 2, secondo cui «Se la legge del  tempo\nin cui deve eseguirsi la misura di sicurezza e\u0027 diversa,  si  applica\nla legge in vigore al tempo della esecuzione»). Pertanto, la confisca\n- anche ai sensi dell\u0027art. 240-bis del codice penale  -  e\u0027  regolata\ndal principio di retroattivita\u0027 entro  i  limiti  dettati  dal  primo\ncomma dell\u0027art. 200, del codice penale, stante il richiamo  dell\u0027art.\n236, comma 2, del codice penale, esclusivamente alla prima  parte  di\ndetta disposizione, sicche\u0027, per l\u0027individuazione del  regime  legale\ndi riferimento, deve aversi riguardo alla legge in  vigore  al  tempo\ndella sua applicazione, che coincide con  il  momento  in  cui  viene\nemessa la decisione di primo  grado  (Sezione  6,  n.  21491  del  16\nfebbraio 2015, ..., Rv. 263768)». \n    Nello stesso senso si vedano anche Cassazione Sezione 6, sentenza\nn. 213 del 22 novembre 2023 Rv. 285602 - 01,  Cassazione  Sezione  6,\nsentenza n. 317 del 2025, Cassazione Sezione 6, sentenza n.  299  del\n2025, Cassazione Sezione 4,  sentenza  n.  29  del  2025,  Cassazione\nSezione 6, sentenza n. 44535 del 2024, Cassazione Sezione 6, sentenza\nn. 40617 del 2024. \n    1.5 Ricorrono gli ulteriori requisiti dell\u0027istituto in questione,\nposto che l\u0027imputato non ha fornito alcuna giustificazione  circa  la\nprovenienza  della  somma  di  euro  750   rinvenuta   in   sede   di\nperquisizione. \n    Dagli atti del fascicolo il prevenuto non risulta titolare di  un\nreddito regolare. \n    Infine, il denaro e\u0027 stato trovato in possesso dell\u0027imputato  nel\nmomento in cui era commesso il reato in esame e non e\u0027 stato  dedotto\nne\u0027 tanto meno sono stati forniti elementi  per  ritenere  che  detto\ndenaro  fosse  stato   dal   medesimo   acquisito   in   un   periodo\neccessivamente antecedente rispetto alla citata data (requisito  c.d.\ndella ragionevolezza temporale). \n    La Corte di Cassazione ha ritenuto che  l\u0027entita\u0027  modesta  della\nsomma di denaro rinvenuta nella disponibilita\u0027 dell\u0027autore del  reato\nnon sia di per se\u0027 ostativa all\u0027operativita\u0027  della  confisca,  fatta\nsalva  la  necessita\u0027  di  una  motivazione  piu\u0027  stringente  (nella\nsentenza Sezione 4 - , n. 18608 del 22 marzo 2024 Rv. 286254 - 01  la\nCorte di Cassazione riteneva congrua  la  motivazione  rispetto  alla\nconfisca di 240 euro). \n    1.6 Nella sentenza n. 33 del  2018  la  Corte  costituzionale  ha\ninoltre svolto un\u0027ulteriore considerazione: «Nella medesima ottica di\nvalorizzazione della ratio legis, puo\u0027  ritenersi,  peraltro,  che  -\nquando si discuta di reati che, per loro  natura,  non  implicano  un\nprogramma criminoso dilatato nel tempo (com\u0027e\u0027 per la ricettazione) e\nche non risultino altresi\u0027 commessi, comunque sia, in  un  ambito  di\ncriminalita\u0027 organizzata - il giudice  conservi  la  possibilita\u0027  di\nverificare se, in relazione alle circostanze del caso concreto e alla\npersonalita\u0027 del suo autore - le quali  valgano,  in  particolare,  a\nconnotare  la  vicenda  criminosa  come  del   tutto   episodica   ed\noccasionale e produttiva di modesto arricchimento - il fatto per  cui\ne\u0027 intervenuta condanna esuli in modo  manifesto  dal  \"modello\"  che\nvale a fondare la presunzione di illecita accumulazione di  ricchezza\nda parte del condannato». \n    Nel caso di specie non e\u0027 data tale situazione. Dalle circostanze\ndel caso concreto non emergono elementi che valgano  a  connotare  la\nvicenda criminosa in esame come del tutto episodica e occasionale  ed\nesulante dal modello che vale a fondare la  presunzione  di  illecita\naccumulazione.  E\u0027  anzi  emerso  che  il  prevenuto  gia\u0027  la   sera\nprecedente aveva posto in essere reati simili; la somma in  sequestro\nora  in  esame  non  proviene  pero\u0027  certo  ne\u0027  dalla  condotta  di\ndetenzione della sera  prima  (che  non  puo\u0027  avere  prodotto  alcun\nprofitto) ne\u0027 dalla condotta di  cessione  sempre  della  sera  prima\n(contestatagli rispetto alla cessione a soggetti indeterminati per il\nprezzo  complessivo  di  euro  515,  verosimilmente  trovato  in  suo\npossesso in quel contesto). \n    1.7 Ai sensi degli art. 85-bis del decreto del  Presidente  della\nRepubblica n. 309/1990 e 240-bis del  codice  penale  questo  giudice\ndovrebbe quindi disporre la confisca  della  somma  di  euro  750  in\nsequestro. \n    Diversamente -  ove  la  norma  qui  censurata  fosse  dichiarata\ncostituzionalmente illegittima, come prospettato in via principale  o\nnella questione sollevata nella prima subordinata  -  questo  giudice\nnon potrebbe disporre la  citata  confisca  e  dovrebbe  disporre  la\nrestituzione della somma di denaro in sequestro. \n    A tal riguardo occorre rilevare che,  in  base  alla  consolidata\ngiurisprudenza di legittimita\u0027, non potrebbe disporsi la confisca  ai\nsensi dell\u0027art. 240 del codice penale e dell\u0027art.  73,  comma  7-bis,\ndel decreto del Presidente della Repubblica n.  309/1990,  posto  che\nnon  sussiste  un  nesso   di   pertinenzialita\u0027,   in   termini   di\nstrumentalita\u0027 o di derivazione (prodotto, profitto o prezzo),  della\nsomma  di  denaro  in  questione  rispetto  alla  specifica  condotta\nillecita contestata  (cfr.,  tra  le  altre,  Cassazione  Sezione  6,\nsentenza n. 55852 del 17 ottobre 2017 Rv.  272204  -  01,  Cassazione\nSezione 4, sentenza n. 20130 del 19 aprile 2022 Rv.  283248  -  01  e\nCassazione Sezione 4, sentenza n. 14095 del 20 marzo 2024 Rv.  286103\n- 01 in motivazione). \n    Quanto   alla   questione   sollevata   in   via   di   ulteriore\nsubordinazione, nel caso in cui  l\u0027applicazione  dell\u0027istituto  della\nconfisca allargata fosse facoltativa in caso di condanna per il reato\ndi cui all\u0027art.  73,  comma  5,  del  decreto  del  Presidente  della\nRepubblica n. 309/1990, nel caso in esame tale confisca non  potrebbe\nessere disposta, posto che dalle circostanze  concrete  non  emergono\nsufficienti elementi per ritenere  che  la  somma  rinvenuta  sia  il\nfrutto dell\u0027accumulo dei proventi di precedenti delitti. \n2. Non manifesta infondatezza. \nLa questione sollevata in via principale e la seconda subordinata \n    2.1 Si dubita della legittimita\u0027 costituzionale  della  norma  di\ncui all\u0027art. 85-bis del decreto del Presidente  della  Repubblica  n.\n309/1990, come modificato dall\u0027art. 4, comma 3-bis, del decreto-legge\nn. 123/2023 (come convertito in legge), nella parte  in  cui  prevede\nl\u0027applicazione anche con riguardo al reato di cui all\u0027art. 73,  comma\n5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990  dell\u0027art.\n240-bis del codice penale, ai sensi del quale «e\u0027 sempre disposta  la\nconfisca del denaro, dei beni  o  delle  altre  utilita\u0027  di  cui  il\ncondannato non puo\u0027 giustificare la provenienza e di cui,  anche  per\ninterposta persona fisica o  giuridica,  risulta  essere  titolare  o\navere la disponibilita\u0027 a qualsiasi titolo in  valore  sproporzionato\nal proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul  reddito,  o\nalla propria attivita\u0027 economica». \n    Mentre prima della riforma del 2023 il reato di cui all\u0027art.  73,\ncomma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990  era\nespressamente escluso dall\u0027ambito applicativo  dell\u0027art.  85-bis  del\ndecreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  309/1990  e   quindi\ndell\u0027art.  240-bis  del  codice  penale,  ora  -  per  effetto  della\nsoppressione nell\u0027art. 85-bis dell\u0027inciso «esclusa la fattispecie  di\ncui al comma 5» - anche nelle ipotesi di condanna o  di  applicazione\npena per i fatti di lieve entita\u0027 di cui all\u0027art. 73, comma  5,  deve\nessere disposta la citata confisca c.d. allargata. \n    2.2  Quanto  alla  natura  dell\u0027istituto  della   confisca   c.d.\nallargata, ai requisiti dello stesso e alle  ragioni  storiche  della\nrelativa introduzione nell\u0027ordinamento, appare utile riportare quanto\naffermato dalla Corte costituzionale nella gia\u0027 citata sentenza n. 33\ndel 2018: «La misura patrimoniale prevista dalla norma  censurata  si\ncolloca nell\u0027alveo delle forme \"moderne\" di confisca alle quali, gia\u0027\nda tempo, plurimi Stati europei hanno fatto ricorso  per  superare  i\nlimiti di efficacia della confisca penale \"classica\":  limiti  legati\nall\u0027esigenza di dimostrare l\u0027esistenza di un nesso di pertinenza - in\ntermini di strumentalita\u0027 o di derivazione - tra i beni da confiscare\ne il singolo reato per cui e\u0027 pronunciata  condanna.  [...]  Di  qui,\ndunque, la diffusa  tendenza  ad  introdurre  speciali  tipologie  di\nconfisca, caratterizzate sia da  un  allentamento  del  rapporto  tra\nl\u0027oggetto dell\u0027ablazione e il singolo reato, sia, soprattutto, da  un\naffievolimento degli oneri  probatori  gravanti  sull\u0027accusa.  Tra  i\ndiversi modelli di intervento in tale direzione, il piu\u0027 diffuso  nel\npanorama europeo e\u0027 quello della  cosiddetta  confisca  dei  beni  di\nsospetta origine illecita: modello al quale e\u0027 riconducibile anche la\nconfisca \"allargata\"  [...]  Esso  poggia,  nella  sostanza,  su  una\npresunzione di provenienza criminosa dei beni posseduti dai  soggetti\ncondannati per taluni reati, per lo piu\u0027 (ma non sempre)  connessi  a\nforme  di  criminalita\u0027  organizzata:  in  presenza  di   determinate\ncondizioni, si presume, cioe\u0027, che il condannato abbia  commesso  non\nsolo il delitto che ha dato  luogo  alla  condanna,  ma  anche  altri\nreati, non accertati giudizialmente, dai quali deriverebbero  i  beni\ndi cui egli dispone. [...] Nella cornice  del  generale  processo  di\nvalorizzazione   degli   strumenti   patrimoniali   di   lotta   alla\ncriminalita\u0027 organizzata, da tempo in  atto  a  livello  dell\u0027Unione,\ndapprima la decisione quadro 24 febbraio 2005,  n.  2005/212/GAI  del\nConsiglio [...] e indi la direttiva 3 aprile 2014, n. 2014/42/UE  del\nParlamento  europeo   e   del   Consiglio   [...]   hanno,   infatti,\nspecificamente   richiesto   agli   Stati   membri   di   riconoscere\nall\u0027autorita\u0027 giudiziaria poteri di \"confisca estesa\". [...].  L\u0027art.\n5, paragrafo 1, della citata direttiva  stabilisce,  in  particolare,\nche gli Stati membri devono adottare \"le misure necessarie per  poter\nprocedere alla confisca, totale o parziale, dei beni che appartengono\na una persona condannata  per  un  reato  suscettibile  di  produrre,\ndirettamente  o  indirettamente,  un  vantaggio  economico,   laddove\nl\u0027autorita\u0027 giudiziaria, in base alle circostanze del caso,  compresi\ni fatti specifici e gli elementi di prova disponibili, come il  fatto\nche  il  valore  dei  beni  e\u0027  sproporzionato  rispetto  al  reddito\nlegittimo della persona  condannata,  sia  convinta  che  i  beni  in\nquestione  derivino  da  attivita\u0027  criminose\".  Diversamente   dalla\ndecisione quadro 2005/212/GAI, la direttiva non limita l\u0027applicazione\ndella confisca estesa ai soli reati  di  criminalita\u0027  organizzata  o\ncollegati al terrorismo, ma la richiede anche  in  relazione  ad  una\nserie di altri reati previsti  da  strumenti  normativi  dell\u0027Unione,\nbenche\u0027 non commessi nel quadro di organizzazioni criminali. 7.-  Per\nquanto piu\u0027 specificamente attiene  alla  misura  prevista  dall\u0027art.\n12-sexies  del  decreto-legge  n.  306  del  1992,   essa   e\u0027   nata\nstoricamente come \"sostituto\" del delitto di \"possesso ingiustificato\ndi valori\",  gia\u0027  previsto  dall\u0027art.  12-quinquies,  comma  2,  del\nmedesimo decreto-legge. [...] La norma incriminatrice  fu  dichiarata\nillegittima da questa Corte, dopo un breve periodo di vigenza, con la\nsentenza n. 48 del 1994, per  violazione  della  presunzione  di  non\ncolpevolezza sancita all\u0027art. 27, secondo comma, Costituzione [...] A\nfronte di tale declaratoria,  il  legislatore  introdusse  [...]  una\nspeciale ipotesi di confisca, disciplinata in  un  articolo  aggiunto\n[...] (il 12-sexies). La formulazione della norma fu motivata con  la\nnecessita\u0027 di creare un nuovo strumento che fosse in  grado,  per  un\nverso,  di  realizzare  le  medesime  finalita\u0027   che   si   volevano\nraggiungere con la disposizione  dichiarata  illegittima  [...];  per\naltro verso, di recepire le indicazioni offerte da questa  Corte  con\nla citata sentenza n. 48 del 1994 [...]. In  tale  ottica,  la  norma\nprevedeva [...] che, in caso di condanna o di applicazione della pena\nsu richiesta delle parti per taluno dei delitti in essa indicati,  e\u0027\n\"sempre  disposta\"  (si  tratta,   dunque,   di   confisca   speciale\nobbligatoria) \"la  confisca  del  denaro,  dei  beni  o  delle  altre\nutilita\u0027 di cui il condannato non puo\u0027 giustificare la provenienza  e\ndi cui, anche per interposta  persona  fisica  o  giuridica,  risulta\nessere titolare o avere  la  disponibilita\u0027  a  qualsiasi  titolo  in\nvalore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato  ai  fini  delle\nimposte sul reddito, o alla propria attivita\u0027  economica\".  La  norma\ndenunciata riconnette, dunque,  a  due  elementi  -  la  qualita\u0027  di\ncondannato per determinati reati e la sproporzione del patrimonio  di\ncui il condannato dispone,  anche  indirettamente,  rispetto  al  suo\nreddito o alla sua  attivita\u0027  economica  -  la  presunzione  che  il\npatrimonio stesso derivi da attivita\u0027  criminose  che  non  e\u0027  stato\npossibile accertare: presunzione, peraltro, solo relativa, potendo il\ncondannato  vincerla  giustificando  la  provenienza  dei  beni.   La\nconfisca \"allargata\" italiana si caratterizza,  quindi,  rispetto  al\nmodello di confisca \"estesa\" prefigurato dalla  direttiva  2014/42/UE\n(la quale si limita, peraltro,  a  stabilire  \"norme  minime\",  senza\nimpedire agli Stati membri di adottare soluzioni piu\u0027 rigorose),  per\nil diverso e piu\u0027 ridotto standard probatorio. La sproporzione tra il\nvalore dei beni e i redditi legittimi del condannato -  che  in  base\nall\u0027art. 5 della direttiva costituisce uno dei  \"fatti  specifici\"  e\ndegli \"elementi di  prova\"  dai  quali  il  giudice  puo\u0027  trarre  la\nconvinzione che i beni da confiscare «derivino da condotte criminose\"\n- vale, invece, da sola  a  fondare  la  misura  ablativa  in  esame,\nallorche\u0027 il condannato non  giustifichi  la  provenienza  dei  beni,\nsenza che occorra alcuna ulteriore dimostrazione della  loro  origine\ndelittuosa.  8.-  Al  riguardo,  costituisce,  in  effetti,   approdo\nermeneutico   ampiamente   consolidato   nella   giurisprudenza    di\nlegittimita\u0027 [...] che, in presenza delle condizioni  indicate  dalla\nnorma, il giudice non debba ricercare alcun nesso di derivazione  tra\ni beni  confiscabili  ed  il  reato  per  cui  e\u0027  stata  pronunciata\ncondanna, e neppure tra i medesimi beni e una piu\u0027 generica attivita\u0027\ncriminosa del condannato. [...] Di qui  la  conclusione  per  cui  la\nconfiscabilita\u0027 non e\u0027 esclusa dal  fatto  che  i  beni  siano  stati\nacquisiti in data anteriore o successiva  al  reato  per  cui  si  e\u0027\nproceduto, o che il loro valore superi il provento di tale reato.  In\nquesta  prospettiva  [...]  la  disposizione  in  esame  si  presenta\nespressiva di una «scelta  di  politica  criminale  del  legislatore,\noperata con l\u0027individuare delitti particolarmente allarmanti,  idonei\na creare una accumulazione economica, a sua volta possibile strumento\ndi ulteriori delitti, e quindi  col  trarne  una  presunzione,  iuris\ntantum,  di  origine  illecita  del  patrimonio  \"sproporzionato\"   a\ndisposizione del condannato per tali delitti\": presunzione che  trova\n\"base nella nota capacita\u0027 dei delitti  individuati  dal  legislatore\n[...] ad essere perpetrati in forma quasi  professionale  e  a  porsi\nquali fonti di illecita ricchezza\". [...] secondo un indirizzo  della\ngiurisprudenza di legittimita\u0027 [...] la  presunzione  di  illegittima\nacquisizione  dei  beni  oggetto  della  misura  resta  circoscritta,\ncomunque sia, in un ambito di cosiddetta \"ragionevolezza  temporale\".\nIl momento di acquisizione del bene non  dovrebbe  risultare,  cioe\u0027,\ntalmente lontano dall\u0027epoca di  realizzazione  del  \"reato  spia\"  da\nrendere ictu oculi irragionevole la presunzione  di  derivazione  del\nbene  stesso  da  una  attivita\u0027  illecita,  sia   pure   diversa   e\ncomplementare rispetto a quella  per  cui  e\u0027  intervenuta  condanna.\n[...] La ricordata tesi della \"ragionevolezza temporale\" risponde, in\neffetti, all\u0027esigenza di evitare una abnorme dilatazione della  sfera\ndi operativita\u0027 dell\u0027istituto della confisca  \"allargata\",  il  quale\nlegittimerebbe altrimenti - anche a  fronte  della  condanna  per  un\nsingolo reato compreso nella lista  -  un  monitoraggio  patrimoniale\nesteso all\u0027intera vita del condannato. [...] Nella medesima ottica di\nvalorizzazione della ratio legis, puo\u0027  ritenersi,  peraltro,  che  -\nquando si discuta di reati che, per loro  natura,  non  implicano  un\nprogramma criminoso dilatato nel tempo  [...]  e  che  non  risultino\naltresi\u0027  commessi,  comunque  sia,  in  un  ambito  di  criminalita\u0027\norganizzata - il giudice conservi la possibilita\u0027 di  verificare  se,\nin relazione alle circostanze del caso concreto e  alla  personalita\u0027\ndel suo autore - le quali valgano, in  particolare,  a  connotare  la\nvicenda  criminosa  come  del  tutto  episodica  ed   occasionale   e\nproduttiva di modesto arricchimento - il fatto per cui e\u0027 intervenuta\ncondanna esuli in modo manifesto dal \"modello\" che vale a fondare  la\npresunzione di illecita  accumulazione  di  ricchezza  da  parte  del\ncondannato.». \n    2.3 A fronte del progressivo e  alluvionale  accrescimento  della\ncompagine dei reati cui e\u0027 annessa la misura  ablativa  speciale,  la\nCorte concludeva peraltro la citata sentenza  formulando  «l\u0027auspicio\nche la selezione dei  \"delitti  matrice\"  da  parte  del  legislatore\navvenga, fin tanto che l\u0027istituto conservi la sua attuale fisionomia,\nsecondo criteri ad essa strettamente coesi e, dunque, ragionevolmente\nrestrittivi. Ad evitare, infatti, evidenti tensioni sul  piano  delle\ngaranzie  che  devono  assistere  misure  tanto  invasive  sul  piano\npatrimoniale, non puo\u0027 non sottolinearsi l\u0027esigenza che  la  rassegna\ndei reati presupposto si fondi su tipologie e modalita\u0027 di  fatti  in\nse\u0027 sintomatiche di un illecito arricchimento del  loro  autore,  che\ntrascenda la singola vicenda giudizialmente accertata, cosi\u0027 da poter\nveramente annettere il patrimonio \"sproporzionato\" e \"ingiustificato\"\ndi cui l\u0027agente dispone ad una ulteriore attivita\u0027 criminosa  rimasta\n\"sommersa\"». \n    2.4 Nonostante tale auspicio, in seguito il legislatore ha esteso\nl\u0027ambito applicativo della confisca allargata (la cui  disciplina  e\u0027\nora sostanzialmente confluita nell\u0027art. 240-bis del codice penale)  a\ndiversi altri reati, tra cui - per quanto qui rileva - quello di  cui\nall\u0027art. 73, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica  n.\n309/1990.  \n    In tal caso pare violato il principio di  ragionevolezza  di  cui\nall\u0027art. 3 della Costituzione, oltre al diritto di proprieta\u0027 di  cui\nall\u0027art. 42 della Costituzione. \n    Nella sentenza  n.  223  del  2022  la  Corte  costituzionale  ha\naffermato che «i fatti di piccolo spaccio» di cui all\u0027art. 73,  comma\n5, del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  309/1990  «si\ncaratterizzano per un\u0027offensivita\u0027 contenuta per  essere  modesto  il\nquantitativo di sostanze stupefacenti oggetto di  cessione.  Di  qui,\nnon e\u0027 ragionevole presumere  che  la  \"redditivita\u0027\"  dell\u0027attivita\u0027\ndelittuosa sia stata tale da determinare il superamento da parte  del\nreo dei limiti di reddito contemplati dall\u0027art. 76  del  decreto  del\nPresidente della Repubblica n. 115 del 2002 per ottenere l\u0027ammissione\nal beneficio del patrocinio a spese  dello  Stato».  La  Corte,  dopo\navere sottolineato l\u0027eterogeneita\u0027 del  reato  di  cui  all\u0027art.  73,\ncomma 5, del decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.  309/1990\nrispetto  agli  altri  delitti  cui  si  applicava  la  norma  allora\ncensurata, ha inoltre sottolineato che  il  reato  in  questione  «e\u0027\nprivo dell\u0027idoneita\u0027 ex se a far  presumere  un  livello  di  reddito\nsuperiore alla (peraltro non  esigua)  soglia  minima  dell\u0027art.  76,\ncomma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del  2002\n(id est un reddito Irpef di circa mille euro al mese), in ragione dei\nproventi  derivanti  dall\u0027attivita\u0027  criminosa.  E\u0027  anzi   vero   il\ncontrario:  si  tratta  spesso  di   manovalanza   utilizzata   dalla\ncriminalita\u0027 organizzata e proveniente dalle fasce marginali dei \"non\nabbienti\", ossia di quelli che sono sprovvisti dei \"mezzi per agire e\ndifendersi davanti ad ogni  giurisdizione\"  (art.  24,  terzo  comma,\ndella Costituzione)». \n    La Corte  ha  quindi  ritenuto  manifestamente  irragionevole  la\npresunzione  (pur  relativa)  operata  dal  legislatore   quanto   al\nsuperamento  della  soglia  fissata  per  l\u0027ammissione  al   gratuito\npatrocinio da parte di coloro che fossero  stati  condannati  per  il\nreato  ex  art.  73,  comma  5,  del  decreto  del  Presidente  della\nRepubblica n. 309/1990. Detto in altri termini, la  condanna  per  il\nreato  ex  art.  73,  comma  5,  del  decreto  del  Presidente  della\nRepubblica n. 309/1990  non  legittima  la  presunzione  (anche  solo\nrelativa) di un accumulo di ricchezza da parte del suo autore. \n    Nel caso in esame la  finalita\u0027  della  presunzione  relativa  e\u0027\ndiversa (la confisca allargata delle somme e  dei  beni  disponibili,\nche siano sproporzionate  rispetto  al  reddito  e  di  cui  non  sia\ngiustificata la provenienza), ma il presupposto da cui  ha  mosso  il\nlegislatore e\u0027 sempre lo stesso, e cioe\u0027 il fatto  che  il  reato  in\nquestione sarebbe idoneo a creare una accumulazione  economica,  tale\nda giustificare, da un lato, la presunzione (relativa) di un  livello\ndi reddito superiore alla soglia minima dell\u0027art. 76,  comma  1,  del\ndecreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002 e, dall\u0027altro, la\npresunzione (relativa) di origine delittuosa del denaro  e  dei  beni\nsproporzionati al reddito di cui il prevenuto non abbia  giustificato\nla provenienza. \n    Trattasi pero\u0027 di presupposto non confacente alla  realta\u0027.  Come\nsottolineato nella citata sentenza n. 223 del  2022,  il  delitto  ex\nart. 73, comma 5, del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.\n309/1990  non  e\u0027  connotato  dalla  particolare   redditivita\u0027   che\ngiustificherebbe la  citata  presunzione,  essendo  viceversa  spesso\nreato commesso da «bassa manovalanza» priva  di  significativi  mezzi\neconomici. \n    La ridotta offensivita\u0027 del  reato  ex  art.  73,  comma  5,  del\ndecreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990 e\u0027 stata ribadita\ndalla Corte costituzionale anche nella sentenza  n.  43  del  2024  e\nnella sentenza n. 88 del 2023, nelle  quali  e\u0027  stata  censurata  la\npresunzione assoluta di pericolosita\u0027 sociale del soggetto condannato\nper detto reato ai  fini  delle  procedure  di  regolarizzazione  del\nrapporto di lavoro e di rinnovo del permesso di soggiorno. \n    2.5  E\u0027  si\u0027  vero  che  l\u0027istituto  della   confisca   allargata\npresuppone l\u0027effettivo rinvenimento  di  somme  di  denaro  (o  altre\nutilita\u0027) sproporzionate al reddito, cio\u0027 che potrebbe  far  apparire\nragionevole la presunzione. \n    Tuttavia, il mero possesso  non  giustificato  di  una  somma  di\ndenaro (peraltro non elevata, per quanto sproporzionata  al  reddito)\nnon rende ragionevole la presunzione nella misura in cui la tipologia\ndi delitto (per cui  vi  e\u0027  condanna),  pur  postulando  o  comunque\nessendo accompagnata abitualmente da un fine di lucro, non e\u0027 di  per\nse\u0027 idonea a determinare  un  significativo  accumulo  di  ricchezza.\nPossesso  di  somme  di  denaro  (o   altre   utilita\u0027)   in   misura\nsproporzionata al reddito e mancata  giustificazione  della  relativa\nprovenienza non legittimano cioe\u0027 di per se\u0027 la presunzione, ma  solo\na condizione che il reato per cui vi e\u0027 condanna sia connotato da una\nsignificativa redditivita\u0027 e  quindi  sia  idoneo  a  determinare  un\naccumulo di ricchezza (cosicche\u0027 le  somme/utilita\u0027  rinvenute  -  in\nmisura  sproporzionata  al  reddito  e  senza  giustificazione  della\nrelativa provenienza - possano  ragionevolmente  attribuirsi  ad  una\npregressa analoga attivita\u0027 delittuosa). \n    Diversamente  opinando,  del  resto,  si  dovrebbe  ritenere  che\nqualunque delitto determinato - in astratto o anche solo in  concreto\n- da fine di lucro possa giustificare analoga  presunzione  a  fronte\ndel rinvenimento di somme di denaro  (o  altre  utilita\u0027)  che  siano\nsproporzionate rispetto al reddito  e  la  cui  provenienza  non  sia\ngiustificata:  anche  un  piccolo  furto   al   supermercato   o   la\nricettazione di beni di valore modesto  o  la  vendita  ambulante  di\nprodotti con  marchi  falsi,  reati  che,  per  quanto  eventualmente\ncommessi in modo non  occasionale,  non  sono  connotati  da  elevata\nredditivita\u0027. Ne risulterebbero chiaramente sacrificate le  «garanzie\nche devono assistere misure tanto invasive sul piano patrimoniale». \n    Viceversa, lo stesso legislatore,  con  riguardo  al  delitto  di\nricettazione, ha escluso che l\u0027istituto della confisca  allargata  si\napplichi in caso di condanna per fatti di particolare tenuita\u0027. \n    2.6 Anche la disamina della genesi della norma qui censurata  non\nfornisce elementi utili alla luce dei quali la stessa possa ritenersi\nragionevole. \n    La  versione  attuale  della  disposizione  dell\u0027art.  85-bis-del\ndecreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002 e\u0027  il  risultato\ndella modifica apportata dall\u0027art. 4, comma 3-bis, del  decreto-legge\nn. 123/2023, come modificato in sede di conversione in  legge  (legge\nn. 159/2023). \n    Piu\u0027 precisamente, la versione originaria dell\u0027art. 4 del  citato\ndecreto-legge - dopo avere previsto alcune novita\u0027 in materia di armi\ne  oggetti  atti  ad  offendere  -  al  terzo  comma   prevedeva   un\ninnalzamento (da quattro a cinque  anni)  del  massimo  edittale  del\nreato di cui all\u0027art. 73, comma 5, del decreto del  Presidente  della\nRepubblica n. 309/1990. \n    Nel corso dei lavori preparatori del Senato per la conversione in\nlegge del decreto, in Commissione in sede referente nella seduta  del\n25 ottobre 2023 erano approvati due emendamenti, il 4.11  e  il  4.12\n(terza   versione),   che   modificavano   l\u0027art.   4   del   decreto\nrispettivamente  prevedendo  la  soppressione  nell\u0027art.  85-bis  del\ndecreto del Presidente della  Repubblica  n.  309/1990  delle  parole\n«esclusa la fattispecie di cui al comma  5»  (cosi\u0027,  in  definitiva,\nprevedendo anche per il delitto ex art. 73, comma 5, del decreto  del\nPresidente della Repubblica n. 309/1990  l\u0027operativita\u0027  obbligatoria\ndella confisca allargata) e configurando nell\u0027ambito del  delitto  ex\nart. 73, comma 5, del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.\n309/1990 una nuova  ipotesi  speciale  («quando  la  condotta  assume\ncaratteri di non  occasionalita\u0027»),  sanzionata  con  la  pena  della\nreclusione da diciotto mesi a cinque anni e della multa da euro 2.500\na euro 10.329 (e dunque con un minimo edittale decisamente piu\u0027  alto\nrispetto a quello previsto  per  l\u0027ipotesi  ordinaria  dall\u0027art.  73,\ncomma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990). \n    Il testo dell\u0027art. 4 del decreto-legge n. 123/2023 nella parte in\nquestione sarebbe poi rimasto immutato nel corso  della  disamina  in\nAssemblea e poi alla Camera dei deputati. \n    Nell\u0027ambito di un intervento tanto articolato  (il  decreto-legge\nn. 123/2023 e la legge  di  conversione  investivano  numerose  altre\nmaterie) non pare che il singolo  profilo  ora  in  esame  sia  stato\noggetto di particolare approfondimento. \n    Una disamina (probabilmente non esaustiva) dei lavori preparatori\nnon ha consentito a questo giudice di rinvenire l\u0027esplicitazione  dei\nmotivi per  cui  -  a  fronte  dell\u0027auspicio  formulato  dalla  Corte\ncostituzionale nella sentenza 33 del 2018 e delle osservazioni svolte\ndalla stessa Corte nella sentenza n. 223 del 2022  circa  la  modesta\nredditivita\u0027 del delitto  ex  art.  75,  comma  5,  del  decreto  del\nPresidente della  Repubblica  n.  309/1990  -  si  sia  proceduto  ad\nestendere  anche  a  tale  delitto  l\u0027operativita\u0027   della   confisca\nallargata.  Non  si  rinvengono  considerazioni   (ne\u0027   tanto   meno\nriferimenti a studi accademici o a rilevazioni statistiche) circa gli\naspetti economici del fenomeno, quali i prezzi di vendita sul mercato\ndelle varie sostanze e i margini  di  guadagno  per  gli  autori  del\nreato, o circa l\u0027entita\u0027 del reimpiego dei proventi del delitto. \n    La  ragione  di  un  simile  intervento  e\u0027   allora   forse   da\nrintracciare  nella  volonta\u0027  del   Legislatore   di   punire   piu\u0027\nseveramente lo spaccio di stupefacenti, anche ove  il  singolo  fatto\nrisulti di lieve entita\u0027; in tal senso,  pare  significativo  che  la\nnovella si accompagni all\u0027incremento  del  massimo  edittale  e  alla\nprevisione di una nuova fattispecie  (aggravata)  in  cui  il  minimo\nedittale e\u0027 sensibilmente aumentato. \n    Un tale impiego in funzione punitiva dell\u0027istituto pare pero\u0027 non\ncoerente con la  natura  e  il  presupposto  dello  stesso:  trattasi\ninfatti  di  misura  di  sicurezza  patrimoniale  a   carattere   non\nsanzionatorio che presuppone l\u0027idoneita\u0027 dei delitti matrice a creare\nuna accumulazione economica,  a  sua  volta  possibile  strumento  di\nulteriori delitti. \n     2.7 L\u0027art. 3 della Costituzione pare violato anche con  riguardo\nal principio di  uguaglianza.  In  particolare,  pare  costituire  un\nidoneo tertium comparationis il delitto di cui all\u0027art. 74, comma  6,\ndel  decreto   del   Presidente   della   Repubblica   n.   309/1990:\nl\u0027applicabilita\u0027 della confisca allargata ai fatti di  lieve  entita\u0027\npare irragionevole nella  misura  in  cui  detto  istituto  non  puo\u0027\nviceversa trovare applicazione con riguardo al delitto associativo di\ncui all\u0027art. 74, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica\nn. 309/1990. \n    Come e\u0027 noto, «l\u0027associazione [...] costituita per  commettere  i\nfatti descritti dal comma 5 dell\u0027art. 73» integra un reato  autonomo,\ne non una mera circostanza attenuante  indipendente  dei  piu\u0027  gravi\ndelitti di cui all\u0027art. 74, comma 1 e 2, del decreto  del  Presidente\ndella Repubblica n. 309/1990, posto che il rinvio all\u0027art. 416, comma\n1 e 2, del codice penale - contenuto nel citato art. 74, comma 6, del\ndecreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990 -  e\u0027  un  rinvio\nquoad factum e non un mero rinvio quoad poenam (Cassazione Sezione U,\nsentenza n. 34475 del 23 giugno 2011  Rv.  250352  -  01,  Cassazione\nSezione 3 - sentenza n. 44837 del 6 febbraio 2018 Rv. 274696 - 01). \n    In ragione di tale natura autonoma del delitto ex art. 74,  comma\n6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990, la  Corte\ndi Cassazione (Cassazione Sezione 3, sentenza n. 27770 dell\u002711 giugno\n2015 Rv. 267226 - 01 e  Cassazione  Sezione  6  -  sentenza  n.  6247\ndell\u002711 gennaio 2024 Rv. 286083 - 01)  ha  affermato  che  l\u0027istituto\ndella confisca allargata - applicabile ai delitti ex art. 74, comma 1\ne 2, del decreto del Presidente della Repubblica n.  309/1990,  prima\nin ragione della previsione diretta  da  parte  dell\u0027art.  12-sexies,\ncomma 1, del decreto-legge n. 306/1992, ora in ragione del  combinato\ndisposto degli articoli 240-bis del codice penale e 51, comma  3-bis,\ndel codice di procedura penale - non si applica nel caso di  condanna\nper  il  reato  di  associazione  per  delinquere  finalizzata   alla\ncommissione di fatti di lieve entita\u0027 di cui all\u0027art.  74,  comma  6,\ndel decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990. \n    Conseguentemente,  mentre  chi  si  associ  per  commettere   una\npluralita\u0027 di delitti ex art. 73, comma 5, del decreto del Presidente\ndella Repubblica n. 309/1990 in caso di condanna non e\u0027  di  per  se\u0027\npassibile di confisca  allargata  (salvo  sia  condannato  anche  per\nqualche reato fine), colui che sia condannato per un singolo reato ex\nart. 73, comma 5, del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.\n309/1990 (eventualmente  anche  solo  di  detenzione)  potra\u0027  essere\nsoggetto a confisca allargata. \n    La disparita\u0027 di trattamento risulta irragionevole, posto  che  -\nse il presupposto della confisca allargata e\u0027 l\u0027idoneita\u0027 del delitto\naccertato a determinare un accumulo  di  ricchezza,  con  conseguente\npericolo di «utilizzazione delle  risorse  per  il  finanziamento  di\nulteriori   delitti   o   del    loro    reimpiego    nel    circuito\neconomico-finanziario»   -   cio\u0027   vale   sicuramente    piu\u0027    per\nl\u0027associazione (costituita per realizzare una serie indeterminata  di\nreati e normalmente connotata da un riutilizzo dei proventi del reato\nper commettere nuove attivita\u0027 delittuose) che  non  per  il  singolo\nreato  ex  art.  73,  comma  5,  del  decreto  del  Presidente  della\nRepubblica n. 309/1990, eventualmente commesso in modo occasionale  o\ndalla «manovalanza utilizzata dalla criminalita\u0027 organizzata». \n    Il paradosso e\u0027 tanto piu\u0027 evidente ove si consideri che non sono\npassibili      di      confisca       allargata       neppure       i\npromotori/fondatori/organizzatori dell\u0027associazione ex art. 74, comma\n6, del decreto del Presidente della Repubblica n.  309/1990,  vale  a\ndire  i  soggetti  che  normalmente  traggono  maggior  profitto  dai\ntraffici  di  stupefacenti  e  che  maggiormente  sono  in  grado  di\ndestinare denaro e beni alla realizzazione di nuovi  reati;  per  gli\nstessi, inoltre, talora/spesso non e\u0027  possibile  l\u0027accertamento  del\nconcorso nei singoli  reati  fine  (e  quindi  la  condanna  per  gli\nstessi), cosicche\u0027 non e\u0027 possibile neppure a tale titolo la confisca\nallargata. \n     2.8 In via (ulteriormente) subordinata,  si  chiede  alla  Corte\ncostituzionale  di  rendere   facoltativa,   anziche\u0027   obbligatoria,\nl\u0027operativita\u0027 della confisca allargata con riguardo  al  delitto  ex\nart. 73, comma 5, del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.\n309/1990. \n    Nella  citata  sentenza  33   del   2018   la   Corte,   in   via\ninterpretativa, ha gia\u0027 riconosciuto al  giudice  la  possibilita\u0027  -\n«quando si discuta di reati che, per loro natura,  non  implicano  un\nprogramma criminoso dilatato nel tempo  [...]  e  che  non  risultino\naltresi\u0027  commessi,  comunque  sia,  in  un  ambito  di  criminalita\u0027\norganizzata» - di «verificare se, in relazione alle  circostanze  del\ncaso concreto e alla personalita\u0027 del suo autore - le quali  valgano,\nin particolare, a connotare  la  vicenda  criminosa  come  del  tutto\nepisodica ed occasionale e produttiva di modesto arricchimento  -  il\nfatto per cui e\u0027 intervenuta condanna esuli  in  modo  manifesta  dal\n\"modello\" che vale a fondare la presunzione di illecita accumulazione\ndi  ricchezza  da  parte  del  condannato.»  In  presenza   di   tali\ncondizioni, che renderebbero evidente l\u0027insussistenza  di  un  quadro\ncomplessivo  conforme  alla  ratio  giustificatrice  della   confisca\nallargata, il giudice potrebbe astenersi dal disporre la confisca. Si\nrichiede quindi che il fatto «esuli in modo manifesto dal modello». \n    Qualora la Corte non ritenga che gia\u0027 in via generale e  astratta\nil reato ex art. 73,  comma  5,  del  decreto  del  Presidente  della\nRepubblica  n.  309/1990  esuli  dal  modello  per  le  ragioni  gia\u0027\nesplicitate, e quindi non accolga le questioni gia\u0027 sopra illustrate,\nsi  chiede  che  riconosca  al  giudice  un   maggiore   margine   di\napprezzamento, che  non  consista  solo  nel  verificare  l\u0027eventuale\ndissonanza del fatto concreto rispetto al modello -  circostanza  che\ndovrebbe essere del tutto eccezionale - ma nel verificare, alla  luce\ndi  tutte  le  circostanze  concrete  (quantitativo  e  tipologia  di\nsostanze, modalita\u0027 della detenzione, eventuale profitto  conseguito,\nstile di vita dell\u0027imputato, eventuali precedenti, entita\u0027 dei valori\nrinvenuti, ecc.), se  la  presunzione  sottostante  all\u0027istituto  sia\ngiustificata nel singolo caso concreto. \n    A fronte di reati commessi in ambito di criminalita\u0027  organizzata\no  comunque  connotati  da  un\u0027elevata  redditivita\u0027  si   giustifica\nl\u0027obbligatorieta\u0027 della confisca allargata  (fatta  salva  l\u0027evidente\nestraneita\u0027 del fatto concreto rispetto  al  modello,  per  l\u0027elevata\ndistanza temporale dell\u0027acquisizione del cespite patrimoniale  o  per\naltra ragione), in quanto la presunzione di illecita accumulazione di\nricchezza da parte del  condannato  risponde  all\u0027id  quod  plenanque\naccidit. Rispetto ad un reato - quale quello ex art. 73, comma 5, del\ndecreto del Presidente della Repubblica  n.  309/1990  -  normalmente\nconnotato da una redditivita\u0027 modesta e  in  relazione  al  quale  e\u0027\ndunque agevole formulare ipotesi in cui la presunzione di  legge  non\nsi   giustifichi,   l\u0027obbligatorieta\u0027    della    confisca    risulta\nirragionevole. Si ritiene  viceversa  piu\u0027  ragionevole  affidare  al\nprudente apprezzamento del giudice, sulla base di tutte le  evenienze\ndel caso concreto, la disposizione o meno della confisca. \n3. La prima questione subordinata \n    3.1 Si dubita della legittimita\u0027  della  norma  di  cui  all\u0027art.\n85-bis del decreto del Presidente della Repubblica  n.  309/1990,  in\ncombinato disposto con gli articoli 200, comma 1,  236,  comma  2,  e\n240-bis del codice penale, nella parte in cui prevede che  la  misura\ndi sicurezza della confisca allargata dalla  stessa  disciplinata  si\napplichi ai reati di cui  all\u0027art.  73,  comma  5,  del  decreto  del\nPresidente della Repubblica n.  309/1990  retroattivamente,  entro  i\nlimiti dettati dall\u0027art. 200, comma primo, del codice penale:  si  e\u0027\ngia\u0027  rilevato   che,   secondo   costante   la   giurisprudenza   di\nlegittimita\u0027,  in  ragione  della  natura  di  misura  di   sicurezza\npatrimoniale a carattere non punitivo della confisca in questione, la\nnuova  disciplina  introdotta   dall\u0027art.   4,   comma   3-bis,   del\ndecreto-legge n. 123/2023 (come  convertito)  -  che  ha  incluso  il\ndelitto di cui all\u0027art. 73, comma 5, del decreto del Presidente della\nRepubblica n. 309/1990 nel novero di quelli  costituenti  presupposto\ndella confisca per sproporzione ex art. 240-bis del codice  penale  -\nsi applica retroattivamente entro i limiti  previsti  dall\u0027art.  200,\ncomma 1, del  codice  penale,  dovendo  aversi  riguardo  alla  legge\nvigente al momento in cui  e\u0027  emessa  la  sentenza  di  primo  grado\n(Cassazione Sezione 4, sentenza n. 14095 del 20 marzo 2024 Rv. 286103\n- 01, Cassazione Sezione 6, sentenza n. 213 del 22 novembre 2023  Rv.\n285602 -  01,  Cassazione  Sezione  6,  sentenza  n.  317  del  2025,\nCassazione Sezione 6, sentenza n. 299 del 2025, Cassazione Sezione 4,\nsentenza n. 29 del 2025, Cassazione Sezione 6, sentenza n. 44535  del\n2024, Cassazione Sezione 6, sentenza n. 40617 del 2024). \n    3.2 In effetti, il  principio  di  irretroattivita\u0027  delle  norme\nsfavorevoli e\u0027 fissato dall\u0027art.  25,  comma  2,  della  Costituzione\nunicamente con riguardo alla pena (ma la recente giurisprudenza ne ha\nriconosciuto la validita\u0027 anche per le sanzioni amministrative aventi\nnatura punitiva), laddove - in relazione alle misure di  sicurezza  -\nl\u0027art. 25, comma 3, della Costituzione  si  limita  a  prevedere  che\n«Nessuno puo\u0027 essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi\nprevisti dalla legge», cosi declinando il principio di legalita\u0027  «in\nmodo differenziato rispetto a quanto previsto  nel  secondo  comma  a\nproposito delle pene, non prevedendo - in particolare -  la  garanzia\ndella  loro  irretroattivita\u0027  in  peius»   (sentenza   della   Corte\ncostituzionale n. 22 del 2022). \n    3.3 D\u0027altro canto, l\u0027art. 25 della Costituzione, se con  riguardo\nalle   misure   di   sicurezza   non   prevede   il   principio    di\nirretroattivita\u0027, neppure impone l\u0027applicazione delle norme in vigore\nal momento della sentenza di primo grado, risultando in proposito  al\npiu\u0027 neutro. \n    3.4 Recenti pronunce sia della  Corte  costituzionale  sia  della\nCorte europea dei diritti dell\u0027uomo hanno pero\u0027 sottolineato  che  le\nmisure a carattere non punitivo, se non devono rispettare i  principi\npropri  della  materia  sostanzialmente  penale,  sottostanno   pero\u0027\ncomunque alle garanzie proprie dei beni giuridici su cui incidono. \n    In particolare, la Corte costituzionale nella sentenza n. 24  del\n2019 - avendo riguardo alla confisca di prevenzione, di cui  peraltro\nha ampiamente sottolineato le analogie con la confisca allargata - ha\naffermato: «Pur non avendo natura penale,  sequestro  e  confisca  di\nprevenzione restano peraltro misure  che  incidono  pesantemente  sui\ndiritti di proprieta\u0027 e di iniziativa economica, tutelati  a  livello\ncostituzionale (articoli 41 e 42 della Costituzione) e  convenzionale\n(art. 1, prot. addiz. CEDU). Esse dovranno, pertanto,  soggiacere  al\ncombinato disposto delle garanzie cui la  Costituzione  e  la  stessa\nConvenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell\u0027uomo e delle\nliberta\u0027  fondamentali  subordinano  la  legittimita\u0027  di   qualsiasi\nrestrizione ai diritti in questione, tra cui - segnatamente -: a)  la\nsua  previsione  attraverso  una  legge  (articoli  41  e  42   della\nCostituzione)  che  possa  consentire  ai  propri   destinatari,   in\nconformita\u0027 alla costante  giurisprudenza  della  Corte  europea  dei\ndiritti dell\u0027uomo sui requisiti di qualita\u0027 della \"base legale\" della\nrestrizione, di prevedere la futura possibile  applicazione  di  tali\nmisure (art. 1 prot. addiz. CEDU) [...]». \n     3.5 Anche la confisca allargata, esattamente come la confisca di\nprevenzione, incide pesantemente sul diritto di proprieta\u0027,  tutelato\ndall\u0027art.  42  della  Costituzione  e  dall\u0027art.  1  del   Protocollo\naddizionale CEDU. \n    Perche\u0027  la  normativa  relativa  alla  confisca  allargata   sia\ncostituzionalmente legittima - rispetto all\u0027art. 42  e  all\u0027art.  117\ndella Costituzione  (quest\u0027ultimo  in  relazione  all\u0027art.  1,  prot.\naddiz. CEDU) - e\u0027 allora necessario  che  la  «base  legale»  sia  di\nadeguata qualita\u0027. \n    A tale scopo, e\u0027 in primo  luogo  essenziale  che  la  disciplina\nnormativa - proprio perche\u0027 possa «consentire ai  propri  destinatari\n[...] di prevedere la futura possibile applicazione di tali misure» -\nsia   preesistente   rispetto   alle   condotte   che    giustificano\nl\u0027applicazione delle misure privative/limitative della proprieta\u0027. \n    In particolare, e\u0027 necessario che -  in  caso  di  previsione  di\nnuove misure ablative o di estensione di misure ablative preesistenti\na casi prima non previsti (come nell\u0027ipotesi in  esame)  -  la  nuova\ndisciplina si applichi solo ai fatti successivi. \n    3.6 A tale proposito e\u0027 anche significativa la circostanza che  -\nin sede di conversione del decreto-legge n. 124/2019, che all\u0027art. 39\naveva esteso l\u0027istituto  della  confisca  allargata  a  taluni  reati\ntributari di cui al  decreto  legislativo  n.  74/2000  -  lo  stesso\nlegislatore  abbia  previsto  espressamente   che   le   disposizioni\nconcernenti la confisca allargata si applicassero esclusivamente alle\ncondotte poste in essere successivamente  alla  data  di  entrata  in\nvigore della legge di conversione del decreto-legge (art.  39,  comma\n1-bis, del decreto-legge n. 124/2019, come convertito dalla legge  n.\n157/2019). \n    Cosi\u0027 il relativo dossier del Servizio  studi  del  Senato  della\nRepubblica: «A completamento  dell\u0027introduzione  dell\u0027istituto  della\nconfisca allargata per i reati tributari, la  Camera  ha  specificato\n(comma 1-bis) che tale  istituto  potra\u0027  essere  applicato  solo  in\nrelazione a fatti commessi dopo l\u0027entrata in vigore della riforma. Il\nlegislatore  riconduce  dunque  questo  istituto  al  diritto  penale\nsostanziale, escludendo una applicazione retroattiva, sfavorevole  al\nreo». \n4. Possibilita\u0027 di un\u0027interpretazione conforme \n    Non risultano percorribili interpretazioni conformi  della  norma\nora censurata ai citati parametri costituzionali. \n    Piu\u0027  precisamente,  quanto  alla  questione  sollevata  in   via\nprincipale e alla prima  subordinata,  il  dato  letterale  dell\u0027art.\n85-bis del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  309/1990\nrisulta chiaro e univoco  nel  prevedere  l\u0027applicabilita\u0027  dell\u0027art.\n240-bis del codice penale - e  quindi  dell\u0027istituto  della  confisca\nallargata - in tutti i casi di condanna o applicazione pena  per  uno\ndei delitti di cui all\u0027art.  73  del  decreto  del  Presidente  della\nRepubblica n. 309/1990, quindi anche per i delitti ex art. 73,  comma\n5, del decreto del Presidente della Repubblica n.  309/1990  e  anche\nper i delitti ex art. 73, comma 5, del decreto del  Presidente  della\nRepubblica n. 309/1990 commessi prima della modifica dell\u0027art. 85-bis\ndel decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.  309/1990  operata\ndall\u0027art.  4,  comma  3-bis,  del  decreto-legge  n.  123/2023,  come\nconvertito dalla legge n. 159/2023 (in ogni caso la giurisprudenza di\nlegittimita\u0027, ormai  assurta  a  diritto  vivente,  ha  stabilito  la\nretroattivita\u0027  della  nuova  disciplina  entro  i   limiti   dettati\ndall\u0027art. 200, comma 1, del codice penale). \n    Rispetto  alla   questione   sollevata   in   via   ulteriormente\nsubordinata, la Corte costituzionale nella  citata  sentenza  33  del\n2018 ha gia\u0027  riconosciuto  al  giudice  un  certo  margine  in  sede\ninterpretativa,  affinche\u0027   verifichi   «se,   in   relazione   alle\ncircostanze del caso concreto e  alla  personalita\u0027  del  suo  autore\n[...] il  fatto  per  cui  e\u0027  intervenuta  condanna  esuli  in  modo\nmanifesto dal \"modello\" che vale a fondare la presunzione di illecita\naccumulazione  di  ricchezza   da   parte   del   condannato».   Tale\ninterpretazione adeguatrice postula pero\u0027 una palese estraneita\u0027  del\nfatto concreto rispetto al modello, laddove nella  soluzione  che  si\nritiene di  dover  suggerire  l\u0027applicazione  sarebbe  facoltativa  e\npresupporrebbe cioe\u0027 la constatazione in  positivo  di  elementi  che\ngiustifichino la presunzione di un accumulo illecito di ricchezza,  e\nnon semplicemente che non sia evidente il contrario. \n\n \n                              P. Q. M. \n \n    Visti gli articoli 134 della Costituzione, 23  e  seguenti  della\nlegge  n.  87/1953,   ritenuta   la   questione   rilevante   e   non\nmanifestamente infondata; \n    Solleva d\u0027ufficio questione di legittimita\u0027 costituzionale -  per\nviolazione degli articoli 3 e 42 della Costituzione - della norma  di\ncui all\u0027art. 85-bis del decreto del Presidente  della  Repubblica  n.\n309/1990  nella  parte  in  cui  non  esclude  dal   proprio   ambito\napplicativo le ipotesi di condanna o di applicazione  della  pena  su\nrichiesta delle parti per il reato di cui all\u0027art. 73, comma  5,  del\ndecreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990; \n    In subordine, questione  di  legittimita\u0027  costituzionale  -  per\nviolazione degli articoli 42 e 117 della  Costituzione  (quest\u0027ultimo\nin relazione all\u0027art. 1 prot.  addiz  CEDU)  -  della  norma  di  cui\nall\u0027art. 85-bis  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.\n309/1990, in combinato disposto con gli articoli 200, comma  1,  236,\ncomma 2, e 240-bis del codice penale, nella parte in cui prevede  che\nla misura di sicurezza della confisca dalla  stessa  disciplinata  si\napplichi ai reati di cui  all\u0027art.  73,  comma  5,  del  decreto  del\nPresidente della Repubblica  n.  309/1990  retroattivamente  entro  i\nlimiti dettati dall\u0027art. 200, comma 1, del  codice  penale,  anziche\u0027\nprevedere che non si applichi reati di cui all\u0027art. 73, comma 5,  del\ndecreto del Presidente della Repubblica  n.  309/1990  precedenti  la\nmodifica dell\u0027art. 85-bis del decreto del Presidente della Repubblica\nn. 309/1990 ad opera dell\u0027art. 4, comma 3-bis, del  decreto-legge  n.\n123/2023 (come convertito dalla legge n. 159/2023); \n    In via ulteriormente subordinata, della  norma  di  cui  all\u0027art.\n85-bis del decreto del Presidente della Repubblica  n.  309/1990,  in\ncombinato disposto con l\u0027art. 240-bis del codice penale  nella  parte\nin cui, con riguardo all\u0027ipotesi di condanna o di  applicazione  pena\nper il delitto all\u0027art. 73, comma 5, del decreto del Presidente della\nRepubblica n. 309/1990, prevede che e\u0027 sempre  disposta  la  confisca\ndel denaro, dei beni o delle altre utilita\u0027 di cui il condannato  non\npuo\u0027 giustificare la provenienza  e  di  cui,  anche  per  interposta\npersona fisica o  giuridica,  risulta  essere  titolare  o  avere  la\ndisponibilita\u0027 a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio\nreddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria\nattivita\u0027 economica, anziche\u0027 prevedere che il giudice possa disporre\nla confisca in questione; \n    Sospende  il  giudizio  in  corso,  ed  i  relativi  termini   di\nprescrizione, fino  alla  definizione  del  giudizio  incidentale  di\nlegittimita\u0027 costituzionale; \n    Dispone l\u0027immediata trasmissione alla Corte costituzionale  della\npresente ordinanza e degli atti del procedimento,  comprensivi  della\ndocumentazione  attestante  il   perfezionamento   delle   prescritte\ncomunicazioni e notificazioni di cui al successivo capoverso. \n    Manda  alla  Cancelleria  per  la  notificazione  della  presente\nordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri,  nonche\u0027  per  la\ncomunicazione ai Presidenti della Camera dei deputati  e  del  Senato\ndella Repubblica e  per  la  successiva  trasmissione  del  fascicolo\nprocessuale alla Corte costituzionale. \n    Da\u0027 atto, anche ai fini di cui all\u0027art. 23, comma 4, della  legge\nn. 87/1953, che la presente ordinanza e\u0027 stata  letta  in  udienza  e\nche, pertanto, essa deve intendersi notificata a coloro  che  sono  o\ndevono considerarsi presenti, ex art. 148, comma  5,  del  codice  di\nprocedura penale. \n      Firenze, 14 aprile 2025 \n \n                         Il Giudice: Attina\u0027","elencoNorme":[{"id":"62467","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"dpr","denominaz_legge":"decreto del Presidente della Repubblica","data_legge":"09/10/1990","data_nir":"1990-10-09","numero_legge":"309","descrizionenesso":"come modificato dall\u0027","legge_articolo":"85","specificaz_art":"bis","comma":"","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.Presidente.della.Repubblica:1990-10-09;309~art85"},{"id":"62508","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"dl","denominaz_legge":"decreto-legge","data_legge":"15/09/2023","data_nir":"2023-09-15","numero_legge":"123","descrizionenesso":"convertito con modificazioni 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