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C.. \n \nStraniero - Immigrazione - Procedimenti aventi ad oggetto la\n convalida del provvedimento con il quale il questore dispone il\n trattenimento o la proroga del trattenimento del richiedente\n protezione internazionale, disposto a norma dell\u0027art. 6 del d.lgs.\n n. 142 del 2015, e dell\u0027art. 10-ter, comma 3, quarto periodo, del\n d.lgs. n. 286 del 1998, nonche\u0027 per la convalida delle misure\n adottate ai sensi dell\u0027art. 14, comma 6, del citato d.lgs. n. 142\n del 2015 [nel caso di specie: trattenimento del richiedente\n protezione internazionale disposto a norma dell\u0027art. 6, comma 3,\n del d.lgs. n. 142 del 2015 (sussistenza di fondati motivi per\n ritenere che la domanda e\u0027 stata presentata al solo scopo di\n ritardare o impedire l\u0027esecuzione del respingimento o\n dell\u0027espulsione)] - Attribuzione della competenza giurisdizionale\n alla corte d\u0027appello di cui all\u0027art. 5, comma 2, della legge n. 69\n del 2005, nel cui distretto ha sede il questore che ha adottato il\n provvedimento oggetto di convalida, che giudica in composizione\n monocratica, in luogo della sezione specializzata in materia di\n immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei\n cittadini dell\u0027Unione europea, istituita presso il tribunale\n distrettuale. \n- Decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145 (Disposizioni urgenti in\n materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e\n assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi\n migratori e di protezione internazionale, nonche\u0027 dei relativi\n procedimenti giurisdizionali), convertito, con modificazioni, nella\n legge 9 dicembre 2024, n. 187, artt. 16, 18, 18-bis, e 19. \n\n\r\n(GU n. 26 del 25-06-2025)\n\r\n \n CORTE DI APPELLO DI LECCE \n \n La consigliera, dott.ssa Adriana Almiento, letti gli atti del\nprocedimento in epigrafe indicato avente ad oggetto la richiesta di\nconvalida del trattenimento ex art. 6 del decreto legislativo n.\n142/2015 proposta dal questore di Brindisi nei confronti di C...\nA..., nato in ... il ... presso il Centro di permanenza per i\nrimpatri di Restinco (BR); \n Sentite le parti all\u0027odierna udienza, ritenuta la propria\ncompetenza quale giudice della convalida e a sciogliendo della\nriserva assunta; \n \n Osserva \n \n 1. Premessa \n In data ... la Questura di Brindisi ha richiesto, ai sensi\ndell\u0027art. 6, comma 5, del decreto legislativo n. 142/2015 la\nconvalida del trattenimento nei confronti di C... A..., nato in ...\nil ..., trattenimento disposto presso il Centro di permanenza per i\nrimpatri di Restinco (BR) ai sensi dell\u0027art. 6, comma 3, del medesimo\ndecreto. \n All\u0027odierna udienza, sentito il trattenuto, il suo difensore,\nnonche\u0027 il rappresentante della Questura di Brindisi, questa\nConsigliera ha riservato la propria decisione nei termini di legge. \n 2. In punto di rilevanza della questione \n Preliminarmente, si ritiene di doversi sollevare questione di\nlegittimita\u0027 costituzionale in relazione all\u0027art. 77, comma 2, della\nCostituzione, agli articoli 3, 25 e 102, comma 2, della Costituzione,\ncon riferimento agli articoli 16, 18, 18-bis e 19 del decreto-legge\nn. 145/2024, convertito con modifiche dalla legge n. 187/2024, nella\nparte in cui attribuiscono la competenza giurisdizionale in tema di\nprocedimenti aventi ad oggetto la richiesta, avanzata dal questore,\nai sensi dell\u0027art. 6 del decreto legislativo n. 142/2015, di\nconvalida del trattenimento del richiedente protezione internazionale\n- disposto a norma del richiamato art. 6 del decreto legislativo n.\n142/2015 - alla Corte di appello di cui all\u0027art. 5-bis del\ndecreto-legge n. 13/2017, convertito con modifiche dalla legge n.\n46/2017 e, cioe\u0027, alla Corte di appello di cui all\u0027art. 5, comma 2,\ndella legge n. 69/2005, nel cui distretto ha sede il questore che ha\nadottato il provvedimento oggetto di convalida, che giudica,\nperaltro, in composizione monocratica, in luogo della Sezione\nspecializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e\nlibera circolazione dei cittadini dell\u0027Unione europea, istituita\npresso il Tribunale distrettuale. \n Va doverosamente osservato, in via preliminare, che la questione\ndi legittimita\u0027 costituzionale sollevata nell\u0027ambito di un giudizio\navente ad oggetto la richiesta di convalida del trattenimento\navanzata dal questore di Brindisi ai sensi dell\u0027art. 6 del decreto\nlegislativo n. 142/2015 in data ..., risulta ammissibile (si veda,\nCorte costituzionale n. 212/2023 punto 2.1. del Considerato in\ndiritto). \n Invero, questa Consigliera non si e\u0027 pronunciata sulla richiesta\n(che, come e\u0027 noto, a pena di illegittimita\u0027, deve essere formulata\nprima della scadenza del termine iniziale o prorogato - vedi\nCassazione civ. sez. I, 16 dicembre 2019, n. 33178 - e deve essere\ndisposta o convalidata dal giudice entro quarantotto ore dalla\nrichiesta - vedi Cassazione civ. sez. I, 30 ottobre 2019, n. 27939),\nma ritiene di sollevare in via preliminare la questione di\nlegittimita\u0027 costituzionale, con sospensione del giudizio. \n Quando, invero, il giudice dubiti della legittimita\u0027\ncostituzionale delle norme che regolano presupposti e condizioni del\npotere di convalida, ovvero i presupposti e le condizioni del potere\ndi proroga di un trattenimento, il cui esercizio e\u0027 soggetto a\ntermini perentori, la cessazione dello stato di restrizione che\ndovesse derivare dalla mancata convalida nel termine di legge, ovvero\ndal mancato accoglimento della richiesta di proroga nel termine di\nlegge, non puo\u0027 essere di ostacolo al promovimento della relativa\nquestione di legittimita\u0027 costituzionale (cfr. Cassazione penale,\nSez. F., 11 agosto 2015, n. 34889). \n Va anche detto che, nella sostanza, con la questione di\nlegittimita\u0027 costituzionale si sottopone a scrutinio di\ncostituzionalita\u0027 il nuovo sistema normativo, frutto di decretazione\ndi urgenza, che attiene ai procedimenti di convalida dei\nprovvedimenti che dispongono o prorogano i trattenimenti dei\nrichiedenti protezione internazionale, di cui si contesta la\nragionevolezza e l\u0027organicita\u0027, in mancanza di giustificazione circa\ni presupposti della decretazione di urgenza e circa la sussistenza di\nesigenze costituzionalmente rilevanti da perseguire. La conseguenza\ndell\u0027eventuale fondatezza dei rilievi costituzionali mossi sarebbe il\nripristino del precedente sistema, che vedeva nelle Sezioni\nspecializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e\nlibera circolazione dei cittadini dell\u0027Unione europea, istituite\npresso i Tribunali distrettuali, l\u0027Autorita\u0027 giudiziaria competente\nin materia. \n Per opportuna completezza si rappresenta che analoghe questioni\ndi legittimita\u0027 costituzionale sono state proposte da questa Corte di\nappello sulla medesima materia, a partire dall\u0027ordinanza emessa in\ndata 2 maggio 2025 nel procedimento n. 243-1/2025, le cui\nargomentazioni si condividono e si ripropongono in questa sede, nei\nlimiti e con le precisazioni di cui si dira\u0027. \n3. La ricostruzione del quadro normativo di riferimento applicabile\nnel presente procedimento \n Il decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, pubblicato nella\nGazzetta Ufficiale dell\u002711 ottobre 2024 - Serie generale - n. 239,\nrecante «disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di\nlavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di\ncaporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione\ninternazionale, nonche\u0027 dei relativi procedimenti giurisdizionali»,\nal Capo IV, ha introdotto alcune disposizioni processuali (articoli\n16, 17 e 18). \n In particolare, l\u0027art. 16, rubricato «modifiche al decreto-legge\n17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge\n13 aprile 2017, n. 46», modificando gli articoli 2 e 3, comma 4,\ndecreto-legge n. 13/2017, convertito con modifiche dalla legge n.\n46/2017, ha introdotto il reclamo dinanzi alla Corte di appello\navverso i provvedimenti adottati dalle Sezioni specializzate, ai\nsensi dell\u0027art. 35-bis del decreto legislativo n. 25/2008, e quelli\naventi ad oggetto l\u0027impugnazione dei provvedimenti adottati\ndall\u0027autorita\u0027 preposta alla determinazione dello Stato competente\nall\u0027esame della domanda di protezione internazionale (art. 16, comma\n1, lettera b). Il medesimo articolo ha, inoltre, previsto che i\ngiudici di appello chiamati a comporre i collegi di reclamo avrebbero\ndovuto curare la propria formazione almeno annuale nella materia\ndella protezione internazionale. \n L\u0027art. 17 ha apportato modifiche al decreto legislativo n.\n25/2008 e l\u0027art 18 ha, a sua volta, modificato il decreto legislativo\nn. 150/2011. \n Ai sensi dell\u0027art. 19 del decreto-legge n. 145/2024, le\ndisposizioni di cui al Capo IV si applicano ai ricorsi presentati ai\nsensi dell\u0027art. 35 e dell\u0027art. 3, comma 3-bis, del decreto\nlegislativo n. 25/2008, decorsi trenta giorni dalla data di entrata\nin vigore della legge di conversione del decreto stesso. \n Il decreto-legge in esame, come e\u0027 noto, e\u0027 stato convertito con\nmodifiche dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, pubblicata nella\nGazzetta Ufficiale del 10 dicembre 2024 - Serie generale - n. 289. \n Innanzitutto, e\u0027 stata modificata la rubrica dell\u0027articolo\n(«modifica all\u0027art. 3 e introduzione dell\u0027art. 5-bis del\ndecreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni,\ndalla legge 13 aprile 2017, n. 46»). Quindi, con l\u0027art. 16 citato,\nattraverso la modifica dell\u0027art. 3, comma 1, lettera d), del\ndecreto-legge n. 13/2017, convertito con modifiche dalla legge n.\n46/2017 e l\u0027introduzione dell\u0027art. 5-bis nel decreto-legge n.\n13/2017, convertito, con modifiche, dalla legge n. 46/2017, e\u0027 stata\nsottratta alle Sezioni specializzate in materia di immigrazione,\nprotezione internazionale e libera circolazione dei cittadini\ndell\u0027Unione europea, istituite presso i Tribunali distrettuali, la\ncompetenza per i procedimenti aventi ad oggetto la convalida del\nprovvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento o la\nproroga del trattenimento del richiedente protezione internazionale,\nadottato a norma degli articoli 6, 6-bis, 6-ter del decreto\nlegislativo n. 142/2015, e dall\u0027art. 10-ter, comma 3, quarto periodo,\ndel decreto legislativo n. 286/1998, nonche\u0027 per la convalida delle\nmisure adottate ai sensi dell\u0027art. 14, comma 6, del decreto\nlegislativo n. 142/2015, che e\u0027 stata, invece, attribuita alle Corti\ndi appello di cui all\u0027art. 5, comma 2, della legge n. 69/2005, nel\ncui distretto ha sede il questore che ha adottato il provvedimento\noggetto di convalida, che giudicano, peraltro, in composizione\nmonocratica. \n L\u0027art. 18 del decreto-legge n. 145/2024 ha, pure, subito\nrilevanti modifiche, a cominciare dalla rubrica («modifiche al\ndecreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142»). \n Nel dettaglio, e\u0027 stato modificato l\u0027art. 6, comma 5, del decreto\nlegislativo n. 142/2015 per adattarlo alla nuova competenza\nattribuita alla Corte di appello. E\u0027 previsto (primo periodo) che il\nprovvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento o la\nproroga del trattenimento e\u0027 adottato per iscritto, e\u0027 corredato di\nmotivazione e reca l\u0027indicazione che il richiedente ha facolta\u0027 di\npresentare memorie o deduzioni personalmente o a mezzo di difensore.\nIl provvedimento e\u0027 trasmesso, senza ritardo, alla Corte di appello\ndi cui all\u0027art. 5-bis del decreto-legge n. 13/2017, convertito, con\nmodifiche, dalla legge n. 46/2017. All\u0027ultimo periodo dell\u0027art. 6,\ncomma 5, del decreto legislativo n. 142/2015 le parole «al Tribunale\nsede della sezione specializzata in materia di immigrazione,\nprotezione internazionale e libera circolazione dei cittadini\ndell\u0027Unione europea» sono sostituite dalle seguenti: «alla Corte\nd\u0027appello competente». Dopo il comma 5 dell\u0027art. 6 del decreto\nlegislativo n. 142/2015 e\u0027 stato inserito il comma 5-bis che prevede\nche, contro i provvedimenti adottati ai sensi del comma 5, e\u0027 ammesso\nricorso per cassazione ai sensi dell\u0027art. 14, comma 6, del decreto\nlegislativo n. 286/1998. Al comma 8 dell\u0027art. 6 decreto legislativo\nn. 142/2015 le parole «del tribunale in composizione monocratica»\nsono sostituite dalle seguenti: «della Corte d\u0027appello». All\u0027art. 14,\ncomma 6, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 142/2015 le\nparole «il tribunale sede della sezione specializzata in materia di\nimmigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei\ncittadini dell\u0027Unione europea» sono sostituite dalle seguenti: «la\ncorte d\u0027appello». \n Inoltre, la legge n. 187/2024, di conversione del decreto-legge\nn. 145/2024, ha inserito l\u0027art. 18-bis, rubricato «modifiche agli\narticoli 10-ter e 14 del Testo unico di cui al decreto legislativo 25\nluglio 1998, n. 286» che prevede che all\u0027art. 10-ter, comma 3, quarto\nperiodo, del decreto legislativo n. 286/1998, le parole «il Tribunale\nsede della sezione specializzata in materia di immigrazione,\nprotezione internazionale e libera circolazione dei cittadini\ndell\u0027Unione europea» sono sostituite dalle seguenti: «la Corte\nd\u0027appello»; inoltre, prevede all\u0027art. 14, comma 6, decreto\nlegislativo n. 286/1998, al primo periodo l\u0027aggiunta, in fine, delle\nseguenti parole: «, entro cinque giorni dalla comunicazione, solo per\ni motivi di cui alle lettere a), b) e c), del comma 1 dell\u0027art. 606\ndel codice di procedura penale» e, dopo il secondo periodo,\nl\u0027aggiunta del seguente periodo: «Si osservano, in quanto\ncompatibili, le disposizioni dell\u0027art. 22, comma 5-bis, secondo e\nquarto periodo, della legge 22 aprile 2005, n. 69». \n Infine, l\u0027art. 19 del decreto-legge n. 145/2024 e\u0027 stato\nmodificato nel senso che sono state soppresse le parole «ai ricorsi\npresentati ai sensi dell\u0027art. 35 e dell\u0027articolo, comma 3-bis, del\ndecreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25». \n In definitiva, con la legge n. 187/2024, di conversione del\ndecreto-legge n. 145/2024, il legislatore ha realizzato una radicale\nvariazione in punto di attribuzione della competenza giurisdizionale\nin tema di procedimenti aventi ad oggetto la convalida del\nprovvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento o la\nproroga del trattenimento del richiedente protezione internazionale\nadottato a norma degli articoli 6, 6-bis, 6-ter del decreto\nlegislativo n. 142/2015, e dall\u0027art. 10-ter, comma 3, quarto periodo,\ndel decreto legislativo n. 286/1998, nonche\u0027 per la convalida delle\nmisure adottate ai sensi dell\u0027art. 14, comma 6, del decreto\nlegislativo n. 142/2015, che e\u0027 stata sottratta alle Sezioni\nspecializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e\nlibera circolazione dei cittadini dell\u0027Unione europea, istituite\npresso i Tribunali, per essere attribuita alle Corti di appello di\ncui all\u0027art. 5, comma 2, della legge n. 69/2005, nel cui distretto ha\nsede il questore che ha adottato il provvedimento oggetto di\nconvalida, che, peraltro, giudicano - in maniera a dir poco anomala -\nin composizione monocratica. \n Il relativo provvedimento e\u0027 impugnabile con ricorso per\ncassazione ai sensi dell\u0027art. 14, comma 6, decreto legislativo n.\n286/1998, e, quindi, il ricorso, che non sospende il provvedimento,\ne\u0027 proponibile entro cinque giorni dalla comunicazione solo per i\nmotivi di cui alle lettera a), b) e c), del codice di procedura\npenale e si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni\ndell\u0027art. 22, comma 5-bis, secondo e quarto periodo, della legge n.\n69/2005. \n Deve, inoltre, evidenziarsi che alla competenza cosi\u0027 determinata\ne\u0027 stata riconosciuta efficacia decorsi trenta giorni dalla\npubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge n. 187/2024 di\nconversione del n. 145/2024 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del\n10 dicembre 2024) per effetto dell\u0027art. 19 del decreto-legge n.\n145/2024, come modificato dalla legge n. 187/2024. \n Non e\u0027 piu\u0027 previsto un obbligo in capo ai Consiglieri di appello\ndi curare la propria formazione annuale nella materia della\nprotezione internazionale. \n Secondo l\u0027interpretazione fatta propria sia dall\u0027Ufficio del\nMassimario della Corte di Cassazione (vedi relazione n. 1/2025) che\ndalla Corte di legittimita\u0027 (Corte di Cassazione I Sez. pen. 24\ngennaio 2025, n. 2967 e successive conformi), il legislatore ha\nattribuito alle Sezioni penali della Corte di appello la competenza\nin materia di convalida dei trattenimenti dei richiedenti protezione\ninternazionale, oltre che alle Sezioni penali della Corte di\nlegittimita\u0027 il ricorso ai sensi dell\u0027art. 606 del codice di\nprocedura penale avverso i provvedimenti della Corte di appello. \n Secondo quanto rilevato dalla Corte di Cassazione, la lettura\npiu\u0027 coerente con il dato testuale e\u0027 quella che la competenza sia\nstata attribuita alla Corte di appello e alla Corte di Cassazione\npenali, atteso il riferimento sia alla legge n. 29/2005, relativa al\nmandato di arresto europeo e alle procedure di consegna, sia all\u0027art.\n606 codice di procedura penale. \n Giova rappresentare che, con sentenza n. 39 del 2025, la Corte\ncostituzionale ha gia\u0027 dichiarato l\u0027illegittimita\u0027 costituzionale\ndell\u0027art. 14, comma 6, del decreto legislativo n. 286/1998, come\nmodificato dall\u0027art. 18-bis, comma 1, lettera b), numero 2), del\ndecreto-legge n. 145/2024, convertito con modifiche dalla legge n.\n187/2024, richiamato dall\u0027art. 6, comma 5-bis, del decreto\nlegislativo n. 142/2015, come introdotto dall\u0027art. 18, comma 1,\nlettera a), numero 2), del decreto-legge n. 145/2024, convertito con\nmodifiche dalla legge n. 187/2024, nella parte in cui, al terzo\nperiodo, rinvia all\u0027art. 22, comma 5-bis, quarto periodo, della legge\nn. 69/2005, anziche\u0027 ai commi 3 e 4 di quest\u0027ultimo articolo. \n Invero, al fine di assicurare l\u0027effettivita\u0027 del contraddittorio\nnel giudizio di legittimita\u0027 relativo ai procedimenti di impugnazione\ndei decreti di convalida dei provvedimenti di trattenimento o della\nproroga del trattenimento adottati a norma degli articoli 6, 6-bis,\n6-ter del decreto legislativo n. 142/2015, e dall\u0027art. 10-ter, comma\n3, quarto periodo, del decreto legislativo n. 286/1998, nonche\u0027 per\nla convalida delle misure adottate ai sensi dell\u0027art. 14, comma 6,\ndel decreto legislativo n. 142/2015, la Corte costituzionale ha\ninteso intervenire nei sensi di cui al su esposto dispositivo. \n Per effetto dell\u0027intervento sostitutivo, il processo di\ncassazione sui decreti di convalida e di proroga del trattenimento\ndella persona straniera - emessi dal giudice di pace, ai sensi\ndell\u0027art. 14 del decreto legislativo n. 286/1998, o dalla Corte di\nappello in composizione monocratica, ai sensi dell\u0027art. 6 del decreto\nlegislativo n. 142/2015 - si articola nei seguenti termini: il\ngiudizio e\u0027 instaurato con ricorso proponibile entro cinque giorni\ndalla comunicazione, per i motivi di cui alle lettere a), b) e c)\ndell\u0027art. 606 del codice di procedura penale; il ricorso, che non\nsospende l\u0027esecuzione della misura, e\u0027 presentato nella cancelleria\ndella Corte di appello che ha emesso il provvedimento, la quale lo\ntrasmette alla Corte di Cassazione, con precedenza assoluta su ogni\naltro affare e comunque entro il giorno successivo, unitamente al\nprovvedimento impugnato e agli atti del procedimento; la Corte di\nCassazione decide con sentenza entro dieci giorni dalla ricezione\ndegli atti nelle forme di cui all\u0027art. 127 del codice di procedura\npenale e, quindi, in un\u0027adunanza camerale nella quale sono sentiti,\nse compaiono, il pubblico ministero e il difensore; l\u0027avviso alle\nparti deve essere notificato o comunicato almeno tre giorni prima\ndell\u0027udienza e la decisione e\u0027 depositata a conclusione dell\u0027udienza\ncon la contestuale motivazione; qualora la redazione della\nmotivazione non risulti possibile, la Corte di Cassazione provvede al\ndeposito della motivazione non oltre il secondo giorno dalla\npronuncia. \n 3.1 La rilevanza della questione di legittimita\u0027 costituzionale alla\nluce del quadro normativo scaturito dal decreto-legge n. 145/2024\nconvertito con modifiche dalla legge n. 187/2024 \n L\u0027intervento normativo di urgenza, che ha portato\nall\u0027attribuzione della competenza per i procedimenti aventi ad\noggetto la convalida del provvedimento con il quale il questore\ndispone il trattenimento o la proroga del trattenimento del\nrichiedente protezione internazionale alle Corte di appello,\nindividuate ai sensi dell\u0027art. 5-bis del decreto-legge n. 13/2027,\nconvertito con modifiche dalla legge n. 46/2017, che giudicano, fra\nl\u0027altro, in composizione monocratica, risulta di dubbia\nragionevolezza, tenuto conto, da un lato, dell\u0027inesistenza di una\nplausibile motivazione a sostegno dello stesso, tale da rendere\nintellegibili le ragioni e gli scopi perseguiti dal legislatore e,\ndall\u0027altro, della frammentazione e sovrapposizione dei diversi\ngiudici che si occupano della condizione di uno stesso soggetto\nstraniero. \n Facendo proprie le perplessita\u0027 gia\u0027 manifestate dal Consiglio\nsuperiore della magistratura nel parere reso con delibera del 4\ndicembre 2024, si evidenzia come non appaiono intellegibili e\ncongruenti con il sistema normativo nel suo complesso e con i\nprincipi costituzionali ne\u0027 le ragioni poste a fondamento\ndell\u0027inedita sottrazione alle Sezioni specializzate dei Tribunali\ndistrettuali di procedimenti - quelli appunto sulle convalide dei\ntrattenimenti dei richiedenti asilo - tipicamente assegnati ai\ngiudici di primo grado e il loro affidamento, per saltum, alle Corti\ndi appello, ne\u0027 i motivi che hanno indotto il legislatore a\ncancellare, con la legge di conversione, uno dei cardini del primo\nintervento normativo di urgenza e, cioe\u0027, la reintroduzione del\nreclamo in appello avverso i provvedimenti di merito in materia di\nprotezione internazionale. \n Se, poi, la competenza deve intendersi come attribuita alle\nSezioni penali della Corte di appello, tale scelta desterebbe\nulteriori perplessita\u0027, poiche\u0027 le decisioni sui trattenimenti dei\nrichiedenti asilo si inseriscono nel quadro di una procedura\namministrativa originata dalla mera formulazione di una domanda di\nasilo, secondo le regole del diritto costituzionale, europeo e\nnazionale di recepimento di quest\u0027ultimo; i provvedimenti disposti\ndal questore e le relative proroghe non sono legati alla commissione\ndi reati, ma rispondono alle diverse esigenze di cui agli articoli 6,\n6-bis, 6-ter, del decreto legislativo n. 142/2015, 10-ter, comma 3,\ndel decreto legislativo n. 286/1998 e 14, comma 6, del decreto\nlegislativo n. 142/2015; la decisione sul trattenimento ha natura\nincidentale nell\u0027ambito del complesso procedimento di riconoscimento\ndel diritto di asilo e, per tale ragione, essa e\u0027 stata da sempre\nattribuita alla competenza dei medesimi giudici che sono chiamati a\ndecidere nel merito in ordine alla sussistenza o meno del diritto\nsuddetto, tanto in via cautelare (istanze di sospensiva) quanto in\nvia definitiva; la comune appartenenza di ciascuno di tali profili\n(trattenimenti, sospensive, merito) alla complessa materia della\nprotezione internazionale ha, sino ad oggi, indotto il legislatore e\nil Consiglio superiore della magistratura a ritenere necessaria\nl\u0027individuazione di un giudice specializzato, tabellarmente\npre-definito, dotato di specifiche competenze e soggetto a stringenti\nobblighi formativi. \n L\u0027intervento legislativo ha inciso sul carattere unitario e\ninscindibile delle questioni attinenti al diritto di asilo e delle\nrelative procedure, operando una sorta di assimilazione tra le\ndiverse ipotesi di trattenimento dei richiedenti asilo e le ipotesi\ndi limitazione della liberta\u0027 personale derivanti dall\u0027accertamento\ngiurisdizionale, in corso o definitivo, della commissione di reati da\nparte di cittadini comunitari o extracomunitari, assimilazione che\nnon vi puo\u0027 essere, riguardando le convalide dei provvedimenti di\ntrattenimento o di proroga dei trattenimenti appunto convalide di\nprovvedimenti amministrativi, di per se\u0027 estranei ai fatti-reato. \n Si e\u0027, inoltre, operata una scissione tra il giudice competente a\ngiudicare nel merito i provvedimenti relativi al riconoscimento del\ndiritto di asilo (le Sezioni specializzate dei Tribunali\ndistrettuali) e il giudice competente a giudicare sulla legittimita\u0027\ndei trattenimenti disposti nell\u0027ambito delle medesime procedure di\nriconoscimento di tale diritto, vanificando del tutto l\u0027esigenza,\npure originariamente avvertita dal legislatore, di specializzazione\ndei giudici chiamati a pronunciarsi sulla legittimita\u0027 dei\ntrattenimenti. \n Come evidenziato dal Consiglio superiore della magistratura nel\npiu\u0027 volte citato parere, si e\u0027 trattato di un significativo cambio\ndi prospettiva, difficilmente comprensibile in presenza di un quadro\nordinamentale e processuale che non aveva sollevato criticita\u0027,\ndimostrando di potere offrire risposte adeguate alle esigenze di\ncelerita\u0027 proprie delle procedure de quibus e che ha comportato la\nnecessita\u0027 di ripensare il funzionamento delle Corti di appello, con\nle confusioni organizzative sopra rappresentate. \n E\u0027 rilevante, pertanto, nel presente giudizio di convalida di un\ntrattenimento ex art. 6, comma 3, del decreto legislativo n.\n142/2015, la questione della conformita\u0027 di tale sistema normativo,\nconseguente alle modifiche apportate dagli articoli 16, 18, 18-bis e\n19 del decreto-legge n. 145/2024, convertito con modifiche dalla\nlegge n. 187/2024, in primis, rispetto agli art. 77, comma 2, e 72,\ncomma 1 e 3, della Costituzione. \n La rilevanza delle questioni e\u0027 determinata, secondo la\ngiurisprudenza della Corte costituzionale, dalla necessita\u0027 di fare\napplicazione nel giudizio della disposizione censurata. \n Nel caso di specie, e\u0027 indubitabile che questa consigliera debba\nfare applicazione della norma dell\u0027art. 5-bis del decreto-legge 17\nfebbraio 2017, convertito con modificazione dalla legge n. 40/2017,\nnorma aggiunta dall\u0027art. 16, comma 1, lettera b), del decreto-legge\n11 ottobre 2024, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 9\ndicembre 2024, n. 187, disposizione censurata che stabilisce la sua\ncompetenza a decidere, poiche\u0027 «la stessa instaurazione e successiva\ncelebrazione del giudizio avanti a una determinata autorita\u0027\ngiudiziaria, e non ad altra, costituisce momento integrante\ndell\u0027applicazione della disciplina della competenza nel caso\nconcreto» (Corte costituzionale, n. 163 del 2024). \n Tanto basta a ritenere rilevanti le questioni sollevate in\nriferimento agli articoli 77, 72, 3 e 111 della Costituzione rispetto\nall\u0027attribuzione della competenza a decidere sulla convalida e\nproroga dei trattenimenti alla Corte di appello in composizione\nmonocratica. \n E\u0027, altrettanto, indubbio che questo giudice debba fare\napplicazione di norme - articoli 6 e 7 del decreto legislativo 18\nagosto 2015, n. 142 - che, in caso di convalida, comportano\nl\u0027applicazione di una misura incidente sulla liberta\u0027 personale, al\ndi fuori delle garanzie previste dall\u0027art. 13 della Costituzione, ed,\nin specie della riserva di legge sia rispetto ai casi, che ai modi di\nqualsiasi restrizione della liberta\u0027 personale e priva di una precisa\ndisciplina dei diritti dei trattenuti all\u0027interno del centro. \n Inoltre, in ossequio alle disposizioni dell\u0027art. 6 decreto\nlegislativo n. 142/2015 e 14 decreto legislativo n. 286/1998, questa\nConsigliera e\u0027 chiamata a svolgere il giudizio finalizzato alla\ndecisione sulla convalida/proroga senza un pieno contraddittorio,\nsenza una adeguata possibilita\u0027 di accesso alla difesa tecnica, in\nfunzione di un effettivo esercizio del diritto di difesa, senza la\npartecipazione del procuratore generale. \n Tanto basta a ritenere rilevanti le questioni sollevate in\nriferimento all\u0027art. 13 della Costituzione, nonche\u0027 agli articoli 3,\n24 e 111 della Costituzione. \n 4. In punto di non manifesta infondatezza della questione \n4.1 Rispetto all\u0027art. 77, comma 2, della Costituzione \n Le disposizioni degli articoli 16, 17, 18 e 19 del decreto-legge\nn. 145/2024 sono state adottate in assenza dei quei casi straordinari\ndi necessita\u0027 e urgenza richiesti dall\u0027art. 77, comma 2, della\nCostituzione. \n Le modificazioni a tali disposizioni, introdotte in sede di\nconversione del decreto-legge, sono state apportate in violazione\ndell\u0027art. 77, comma 2, e dell\u0027art. 72, comma 1, della Costituzione. \n Come e\u0027 noto, per costante giurisprudenza della Corte\ncostituzionale (cfr. Corte costituzionale n. 8/2022 e Corte\ncostituzionale n. 146/2024), la preesistenza di una situazione di\nfatto comportante la necessita\u0027 e l\u0027urgenza di provvedere tramite\nl\u0027utilizzazione di uno strumento eccezionale, quale il decreto-legge,\ncostituisce un requisito di validita\u0027 costituzionale dell\u0027adozione\ndel predetto atto, di modo che l\u0027eventuale evidente mancanza di quel\npresupposto configura tanto un vizio di legittimita\u0027 costituzionale\ndel decreto-legge, adottato al di fuori dell\u0027ambito delle\npossibilita\u0027 applicative costituzionalmente previste, quanto un vizio\nin procedendo della stessa legge di conversione. \n Pertanto, non esiste alcuna preclusione affinche\u0027 la Corte\ncostituzionale proceda all\u0027esame del decreto-legge e/o della legge di\nconversione sotto il profilo del rispetto dei requisiti di validita\u0027\ncostituzionale relativi alla preesistenza dei presupposti di\nnecessita\u0027 e urgenza, dal momento che il correlativo esame delle\nCamere in sede di conversione comporta una valutazione del tutto\ndiversa e, precisamente, di tipo prettamente politico sia con\nriguardo al contenuto della decisione, sia con riguardo agli effetti\ndella stessa (si veda, n. 29/1995 - mass. 21561). \n Il decreto-legge - la cui adozione e\u0027 ipotesi eccezionale,\nsubordinata al rispetto di condizioni precise - presenta, nel quadro\ndelle fonti, natura particolare come provvedimento provvisorio\nadottato in presenza di presupposti straordinari, destinato a operare\nper un arco di tempo limitato, venendo a perdere la propria efficacia\nfin dall\u0027inizio in caso di mancata conversione in legge. \n Nel sindacato devoluto alla Corte costituzionale, un ruolo\ncruciale compete al requisito dell\u0027omogeneita\u0027, che si atteggia come\nuno degli indici idonei a rivelare la sussistenza (o, in sua assenza,\nil difetto) delle condizioni di validita\u0027 del provvedimento\ngovernativo. L\u0027omogeneita\u0027 non presuppone che il decreto-legge\nriguardi esclusivamente una determinata e circoscritta materia, ma\nche le sue disposizioni si ricolleghino ad una finalita\u0027 comune e\npresentino un\u0027intrinseca coerenza dal punto di vista funzionale e\nfinalistico. La evidente estraneita\u0027 della norma censurata rispetto\nalla materia disciplinata da altre disposizioni del decreto-legge in\ncui e\u0027 inserita assurge, pertanto, a indice sintomatico della\nmanifesta carenza del requisito della straordinarieta\u0027 del caso di\nnecessita\u0027 e di urgenza (si veda, n. 151/2023 - mass. 45708; n.\n137/2018 - mass. 41383; n. 22/2012 - mass. 36070; n. 360/1996 - mass.\n22912; n. 161/1995 - mass. 21408). Quanto ai provvedimenti\ngovernativi a contenuto plurimo, le disposizioni, pur eterogenee dal\npunto di vista materiale, devono essere accomunate dall\u0027obiettivo e\ntendere tutte a una finalita\u0027 unitaria, pur se connotata da notevole\nlatitudine. Per contro, un decreto-legge che si apre a norme intruse,\nestranee alla sua finalita\u0027, travalica i limiti imposti alla funzione\nnormativa del Governo e sacrifica in modo costituzionalmente\nintollerabile il ruolo attribuito al Parlamento nel procedimento\nlegislativo (si veda n. 244/2016 - mass. 39155). \n L\u0027osservanza delle prescrizioni dell\u0027art. 77 della Costituzione\nimpone una intrinseca coerenza delle norme contenute nel\ndecreto-legge, o dal punto di vista oggettivo e materiale, o dal\npunto di vista funzionale e finalistico. L\u0027urgente necessita\u0027 del\nprovvedere puo\u0027 riguardare, cioe\u0027, una pluralita\u0027 di norme accomunate\no dalla natura unitaria delle fattispecie disciplinate, ovvero\ndall\u0027intento di fronteggiare una situazione straordinaria complessa e\nvariegata, che richiede interventi oggettivamente eterogenei, in\nquanto afferenti a materie diverse, ma indirizzati tutti all\u0027unico\nscopo di approntare urgentemente rimedi a tale situazione (n. 8/2022\n- mass. 44472). \n Inoltre, l\u0027utilizzazione del decreto-legge - e l\u0027assunzione di\nresponsabilita\u0027 che ne consegue per il Governo secondo l\u0027art. 77\ndella Costituzione - non puo\u0027 essere sostenuta dall\u0027apodittica\nenunciazione dell\u0027esistenza delle ragioni di necessita\u0027 e di urgenza,\nne\u0027 puo\u0027 esaurirsi nella constatazione della ragionevolezza della\ndisciplina che e\u0027 stata introdotta (vedi sempre Corte costituzionale\nn. 171/2007 e n. 128/2008). \n Ed ancora, la Corte costituzionale ha piu\u0027 volte affermato che la\nlegge di conversione riveste i caratteri di una fonte funzionalizzata\ne specializzata, volta alla stabilizzazione del decreto-legge, con la\nconseguenza che non puo\u0027 aprirsi ad oggetti eterogenei rispetto a\nquelli in esso presenti, ma puo\u0027 solo contenere disposizioni coerenti\ncon quelle originarie dal punto di vista materiale o finalistico; e\ncio\u0027 essenzialmente per evitare che il relativo iter procedimentale\nsemplificato, previsto dai regolamenti parlamentari, possa essere\nsfruttato per scopi estranei a quelli che giustificano il\ndecreto-legge, a detrimento delle ordinarie dinamiche di confronto\nparlamentare di cui all\u0027art. 72, primo comma, della Costituzione, che\npermette una partecipazione parlamentare ben piu\u0027 efficace. \n Cio\u0027 detto, nel preambolo del decreto-legge n. 145/2024 non vi e\u0027\nalcuna motivazione delle ragioni di necessita\u0027 e urgenza del\nprovvedimento, specie con riguardo alle norme processuali contenute\nnel capo IV (si legge testualmente: «Considerata la straordinaria\nnecessita\u0027 e urgenza di adottare norme in materia di ingresso in\nItalia di lavoratori stranieri; Ritenuta la straordinaria necessita\u0027\ne urgenza di prevedere misure volte alla tutela dei lavoratori\nstranieri vittime dei reati di cui agli articoli 600, 601, 602, 603 e\n603-bis del codice penale e al contrasto del lavoro sommerso;\nRitenuta, altresi\u0027, la straordinaria necessita\u0027 e urgenza di adottare\ndisposizioni in materia di gestione dei flussi migratori»). \n Il decreto-legge aveva attribuito alla Corte di appello la sola\ncompetenza in tema di impugnazione dei provvedimenti emanati dal\nTribunale specializzato nella materia della protezione\ninternazionale, attraverso il reclamo. Aveva, poi, previsto un\nobbligo per i giudici della Corte addetti alla trattazione del\nreclamo di formarsi attraverso la frequenza annuale di corsi di\nformazione nella materia della protezione internazionale. \n E tutto questo senza alcuna motivazione circa le ragioni\nstraordinarie di necessita\u0027 e urgenza e circa la omogeneita\u0027 e\ncoerenza funzionale e finalistica di tale disposizione processuale\nrispetto alla necessita\u0027 di adottare norme in materia di ingresso in\nItalia di lavoratori stranieri, misure volte alla tutela dei\nlavoratori stranieri vittime dei reati di cui agli articoli 600, 601,\n602, 603 e 603-bis del codice penale e al contrasto del lavoro\nsommerso, disposizioni in materia di gestione dei flussi migratori. \n Nel corso dei lavori parlamentari relativi al disegno di legge di\nconversone A.C. 2888, veniva presentato l\u0027emendamento n. 16.4\nproposto in I Commissione, in sede referente, alla Camera dei\ndeputati dalla relatrice, contenente le modifiche agli articoli 16,\n17, 18, nonche\u0027 l\u0027inserimento degli articoli 18-bis e 18-ter. Dalla\nlettura del bollettino delle Commissioni parlamentari, redatto in\nforma sintetica (e non stenografica), non emergono dichiarazioni\ndella relatrice tese a spiegare le ragioni poste a base\ndell\u0027emendamento n. 16.4. Risultano solamente le dichiarazioni di\nvoto contrarie dei parlamentari dell\u0027opposizione (interventi degli\nonorevoli M.E. Boschi, R. Magi, F. Zaratti, legge Boldrini, S.\nBonafe\u0027, G. Cuperlo, A. Colucci, M. Mauri, E. Alifano, I. Carmina:\ncfr. XIX Legislatura, Camera dei deputati, I Commissione permanente,\nbollettino di mercoledi\u0027 20 novembre 2024, 32 e seguenti e spec. 53\ncon l\u0027approvazione dell\u0027emendamento, pubblicato in allegato 2). Dal\nresoconto stenografico dell\u0027intervento nell\u0027Assemblea di Montecitorio\nemerge che la relatrice si limitava a riferire in aula solo che gli\narticoli 18, 18-bis e 18-ter, introdotti nel corso dell\u0027esame in sede\nreferente, recavano norme di coordinamento con la disposizione di cui\nall\u0027art. 16 del decreto-legge, che attribuiva alla Corte di appello\nla competenza per la convalida dei provvedimenti di trattenimento e\nproroga del trattenimento del richiedente protezione internazionale\ndisposti dal questore. \n La legge di conversione, dunque, ha eliminato il reclamo e,\nquindi, la competenza della Corte in sede di impugnazione dei\nprovvedimenti emessi dal Tribunale specializzato nella protezione\ninternazionale, ma ha attribuito alla Corte di appello (che giudica\nin composizione monocratica) la competenza in tema di convalida dei\nprovvedimenti questorili che dispongono il trattenimento o la proroga\ndei trattenimenti dei richiedenti asilo, senza, peraltro, prevedere\npiu\u0027 alcun obbligo di formazione dei giudici di appello nella materia\ndella protezione internazionale. Di fatto, con riguardo ai\nprocedimenti incidentali di convalida dei trattenimenti o di proroga\ndei trattenimenti, la legge di conversione ne ha disposto la\nsottrazione alle Sezioni specializzate dei Tribunali distrettuali,\nper attribuirli alla Corte di appello, peraltro, sembrerebbe, settore\npenale (o anche settore penale, come, per disposizione tabellare, e\u0027\nprevisto per la Corte di appello di Lecce), i cui magistrati non\nhanno alcuna specializzazione nella materia e rispetto ai quali non\ne\u0027 prevista, come per i magistrati del Tribunale, alcuna necessita\u0027\ndi specializzarsi attraverso opportune occasioni di formazione. \n Si e\u0027 inoltre stabilito che il relativo provvedimento della Corte\ndi appello e\u0027 impugnabile con ricorso per cassazione entro cinque\ngiorni dalla comunicazione, solo per i motivi di cui alle lettere a),\nb) e c) dell\u0027art. 606 del codice di procedura penale e con\nl\u0027osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni dell\u0027art. 22,\ncomma 5-bis, secondo e quarto periodo, della legge n. 69/2005. \n Si e\u0027 dunque attribuita, senza alcuna motivazione, alla Corte di\nappello competente di cui all\u0027art. 5, comma 2, della legge n. 69/05,\novvero alla Corte di appello penale, la competenza a decidere sulle\nconvalide dei provvedimenti questorili che dispongono i trattenimenti\ne sulle relative proroghe, che certamente non sono procedimenti di\nimpugnazione e non presuppongono la commissione di alcun reato. \n I provvedimenti della Corte di appello sono poi diventati\nimpugnabili secondo le norme dei ricorsi per cassazione in materia\npenale, mediante ricorso per esercizio di un potere riservato dalla\nlegge a organi legislativi o amministrativi ovvero non consentita ai\npubblici poteri (lettera a), art. 606, del codice di procedura\npenale), inosservanza o erronea applicazione delle legge penale o di\naltre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell\u0027applicazione\ndella legge penale (lettera b, art. 606, del codice di procedura\npenale), inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di\nnullita\u0027, inutilizzabilita\u0027 inammissibilita\u0027 o di decadenza (lettera\nc, art. 606, del codice di procedura penale). \n Non vi e\u0027 alcuna omogeneita\u0027 e connessione tra tali disposizioni\ndella legge di conversione e la disposizione processuale del\ndecreto-legge, che prevedeva la competenza della Corte di appello,\nchiaramente civile, per i giudizi di secondo grado avverso i\nprovvedimenti adottati dalle Sezioni specializzate, ai sensi\ndell\u0027art. 35-bis del decreto legislativo n. 25/2008, e quelli aventi\nad oggetto l\u0027impugnazione dei provvedimenti adottati dall\u0027autorita\u0027\npreposta alla determinazione dello Stato competente all\u0027esame della\ndomanda di protezione internazionale (art. 16, comma 1, lettera b). \n E, tutto questo, senza alcuna motivazione circa le ragioni\nstraordinarie di necessita\u0027 e urgenza che giustificano tale\nspostamento di competenza. Invero, non solo il decreto-legge n.\n145/2024, come visto, non le esplicita, ma non risultano ricavabili\nneppure dai lavori parlamentari che hanno portato all\u0027approvazione\ndella legge di conversione n. 187/2024 (relazioni, interventi dei\nparlamentari, dossier e altro). Deve, peraltro, sottolinearsi come\nl\u0027originaria previsione del decreto-legge n. 145/2024, circa\nl\u0027attribuzione alla Corte di appello delle competenze in tema di\nimpugnazione dei provvedimenti emessi dal Tribunale specializzato\nnella materia della protezione internazionale, sia stata sostituita,\ncome visto, in sede di conversione, dalla piu\u0027 limitata competenza\ndella Corte di appello a decidere sulle convalide dei provvedimenti\nquestorili che dispongono i trattenimenti e sulle relative proroghe,\nche costituiscono normalmente procedimenti incidentali rispetto al\nprocedimento principale di accoglimento o meno della domanda di asilo\ne protezione internazionale sussidiaria, e che, certamente, non sono\nprocedimenti di impugnazione. Dunque, anche l\u0027originaria previsione,\nche gia\u0027 non si fondava su alcuna ragione esplicita di straordinaria\nurgenza e necessita\u0027, e\u0027 stata stravolta in sede di conversione del\ndecreto-legge, ancora una volta senza che cio\u0027 fosse giustificato da\nesplicite ragioni di straordinaria urgenza e necessita\u0027. \n Residua, quindi, l\u0027apodittica e tautologica enunciazione\ndell\u0027esistenza delle ragioni di necessita\u0027 e di urgenza contenuta nel\npreambolo del decreto-legge n. 145/2024, peraltro non estesa neppure\nalle disposizioni processuali contenute nel Capo IV, da sola\ninsufficiente a rendere compatibile con il disposto dell\u0027art. 77,\ncomma 2, della Costituzione l\u0027esercizio dello straordinario ed\neccezionale potere legislativo attribuito al Governo mediante\nl\u0027emanazione del decreto-legge. \n D\u0027altronde, stride con l\u0027asserita necessita\u0027 e urgenza la\nprevisione contenuta nell\u0027art. 19 del decreto-legge n. 145/2024,\nmantenuta anche in sede di conversione con modifiche ad opera della\nlegge n. 187/2024, che proprio le disposizioni del Capo IV si\napplicano non immediatamente, il giorno stesso della pubblicazione\ndel decreto nella Gazzetta Ufficiale, ovvero il giorno successivo,\ncome normalmente avviene per le norme emanate con decreto-legge, e\nneppure nell\u0027ordinario termine di vacatio legis, ma addirittura\ndecorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di\nconversione del decreto-legge. \n 4.2 Rispetto agli articoli 3, 25, comma 1, e 102, comma 2, della\nCostituzione. \n Nella recente sentenza n. 38 del 2025 la Corte costituzionale ha\naffermato quanto segue: «3.2 - La giurisprudenza di questa Corte ha\nspesso affrontato il quesito se una disciplina che determini uno\nspostamento di competenza con effetto anche sui procedimenti in corso\nsia compatibile con la garanzia del giudice naturale precostituito\nper legge di cui all\u0027art. 25, primo comma, della Costituzione. Come\nquesta Corte osservo\u0027 sin dalla sentenza n. 29 del 1958, con\nl\u0027espressione «giudice precostituito per legge» si intende «il\ngiudice istituito in base a criteri generali fissati in anticipo e\nnon in vista di determinate controversie». Tale principio, si\naggiunse qualche anno piu\u0027 tardi, «tutela nel cittadino il diritto a\nuna previa non dubbia conoscenza del giudice competente a decidere,\no, ancor piu\u0027 nettamente, il diritto alla certezza che a giudicare\nnon sara\u0027 un giudice creato a posteriori in relazione a un fatto gia\u0027\nverificatosi» (sentenza n. 88 del 1962, punto 4 del Considerato in\ndiritto). \n La costante giurisprudenza di questa Corte, peraltro, ha sempre\nritenuto - a partire dalla sentenza n. 56 del 1967 - che la garanzia\ndel giudice naturale precostituito per legge non sia necessariamente\nviolata allorche\u0027 una legge determini uno spostamento della\ncompetenza con effetto anche sui procedimenti in corso. La violazione\ne\u0027 stata esclusa, in particolare, in presenza di una serie di\npresupposti, necessari onde evitare ogni rischio di arbitrio\nnell\u0027individuazione del nuovo giudice competente. Finalita\u0027,\nquest\u0027ultima, che gia\u0027 la sentenza n. 56 del 1967 aveva ritenuto la\nragion d\u0027essere della garanzia del giudice naturale precostituito per\nlegge, la quale mira non solo a tutelare il consociato contro la\nprospettiva di un giudice non imparziale, ma anche ad assicurare\nl\u0027indipendenza del giudice investito della cognizione di una causa,\nponendolo al riparo dalla possibilita\u0027 che il legislatore o altri\ngiudici lo privino arbitrariamente dei procedimenti gia\u0027 incardinati\ninnanzi a se\u0027. \n 3.2.1. - Anzitutto, e\u0027 necessario che lo spostamento di\ncompetenza non sia disposto dalla legge in funzione della sua\nincidenza in una specifica controversia gia\u0027 insorta, ma avvenga in\nforza di una legge di portata generale, applicabile a una pluralita\u0027\nindefinita di casi futuri. \n La menzionata sentenza n. 56 del 1967, in particolare, ritenne\ncompatibile con l\u0027art. 25, primo comma, della Costituzione una\nriforma legislativa delle circoscrizioni giudiziarie, immediatamente\noperativa anche con riferimento alla generalita\u0027 dei processi in\ncorso. Il precetto costituzionale in parola - si argomento\u0027 in\nquell\u0027occasione - «tutela una esigenza fondamentalmente unitaria:\nquella, cioe\u0027, che la competenza degli organi giudiziari, al fine di\nuna rigorosa garanzia della loro imparzialita\u0027, venga sottratta ad\nogni possibilita\u0027 di arbitrio. La illegittima sottrazione della\nregiudicanda al giudice naturale precostituito si verifica, percio\u0027,\ntutte le volte in cui il giudice venga designato a posteriori in\nrelazione ad una determinata controversia o direttamente dal\nlegislatore in via di eccezione singolare alle regole generali ovvero\nattraverso atti di altri soggetti, ai quali la legge attribuisca tale\npotere al di la\u0027 dei limiti che la riserva impone. Il principio\ncostituzionale viene rispettato, invece, quando la legge, sia pure\ncon effetto anche sui processi in corso, modifica in generale i\npresupposti o i criteri in base ai quali deve essere individuato il\ngiudice competente: in questo caso, infatti, lo spostamento della\ncompetenza dall\u0027uno all\u0027altro ufficio giudiziario non avviene in\nconseguenza di una deroga alla disciplina generale, che sia adottata\nin vista di una determinata o di determinate controversie, ma per\neffetto di un nuovo ordinamento - e, dunque, della designazione di un\nnuovo giudice «naturale» - che il legislatore, nell\u0027esercizio del suo\ninsindacabile potere di merito, sostituisce a quello vigente» (punto\n2 del Considerato in diritto). \n Tale criterio e\u0027 stato mantenuto fermo da questa Corte in tutta\nla giurisprudenza posteriore relativa, in particolare, alle riforme\nordinamentali che hanno introdotto regole sulla competenza, con\neffetto anche sui processi in corso (ex multis, sentenze n. 237 del\n2007, n. 268 e n. 207 del 1987; ordinanze n. 112 e n. 63 del 2002 e\nn. 152 del 2001). \n 3.2.2.- In secondo luogo, la giurisprudenza costituzionale ha\nspesso posto l\u0027accento - in particolare laddove la disciplina\ncensurata deroghi rispetto alle regole vigenti in via generale in\nmateria di competenza - sulla necessita\u0027 che lo spostamento di\ncompetenza sia previsto dalla legge in funzione di esigenze esse\nstesse di rilievo costituzionale. Tali esigenze sono state\nidentificate, ad esempio, nella tutela dell\u0027indipendenza e\nimparzialita\u0027 del giudice (sentenze n. 109 e n. 50 del 1963,\nrispettivamente punti 2 e 3 del Considerato in diritto),\nnell\u0027obiettivo di assicurare la coerenza dei giudicati e il migliore\naccertamento dei fatti nelle ipotesi di connessione tra procedimenti\n(sentenze n. 117 del 1972; n. 142 e n. 15 del 1970, entrambe punto 2\ndel Considerato in diritto; ordinanze n. 159 del 2000 e n. 508 del\n1989), ovvero nell\u0027opportunita\u0027 di assicurare l\u0027uniformita\u0027 della\ngiurisprudenza in relazione a determinate controversie (sentenza n.\n117 del 2012, punto 4.1. del Considerato in diritto). \n 3.2.3.- Infine, e\u0027 necessario che lo spostamento di competenza\navvenga in presenza di presupposti delineati in maniera chiara e\nprecisa dalla legge, si\u0027 da escludere margini di discrezionalita\u0027\nnell\u0027individuazione del nuovo giudice competente (sentenze n. 168 del\n1976, punto 3, del Considerato in diritto; n. 174 e n. 6 del 1975,\nentrambe punto 3 del Considerato in diritto; ordinanze n. 439 del\n1998 e n. 508 del 1989) e da assicurare, in tal modo, che anche\nquest\u0027ultimo giudice possa ritenersi «precostituito» per legge\n(sentenza n. 1 del 1965, punto 2 del Considerato in diritto). \n Per contro, la garanzia in esame e\u0027 violata da leggi, sia pure di\nportata generale, che attribuiscano a un organo giurisdizionale il\npotere di individuare con un proprio provvedimento discrezionale il\ngiudice competente, in relazione a specifici procedimenti gia\u0027\nincardinati (sentenze n. 82 del 1971, n. 117 del 1968, n. 110 del\n1963 e n. 88 del 1962), o comunque di influire sulla composizione\ndell\u0027organo giudicante in relazione, ancora, a specifiche\ncontroversie gia\u0027 insorte (sentenze n. 393 del 2002 e n. 83 del\n1998)». \n Dunque, affinche\u0027 lo spostamento di competenza possa ritenersi\nrispettoso del principio del giudice naturale di cui all\u0027art. 25,\ncomma 1, della Costituzione, e\u0027 necessario che sia previsto dalla\nlegge in funzione di esigenze di rilievo costituzionale. \n E\u0027 necessario, pertanto, che lo spostamento di competenza abbia\nuna giustificazione costituzionale, specie in un caso, come quello in\nesame, in cui l\u0027attribuzione della competenza relativamente alle\nconvalide dei provvedimenti questorili che dispongono il\ntrattenimento o la proroga del trattenimento del richiedente\nprotezione internazionale era in precedenza attribuita ad una Sezione\nspecializzata dei Tribunali distrettuali, ad una Sezione, cioe\u0027,\nappositamente istituita per la trattazione, in generale, della\nmateria della protezione internazionale, che continua, peraltro, ad\noccuparsi nel merito della decisione sulla richiesta di protezione\ninternazionale. \n In quest\u0027ottica, va aggiunta l\u0027assenza totale di motivazioni\nesposte, durante l\u0027iter di conversione dell\u0027originario decreto-legge\n(che non conteneva le disposizioni processuali qui in esame), sul\nmutamento di assetto giurisdizionale in questione, come gia\u0027\nrilevato; il disinteresse mostrato dal legislatore verso la tutela\ndel principio di specializzazione dell\u0027organo giudicante, da\nritenersi - in casi simili - presidio del giusto processo di cui\nall\u0027art. 111, comma 1, della Costituzione. \n Se la ragione dell\u0027inedita attribuzione di competenza alla Corte\ndi appello, che e\u0027 normalmente giudice di secondo grado, deve essere\nricercata in una presunta affinita\u0027 dei procedimenti di convalida dei\nprovvedimenti questorili che dispongono il trattenimento o la proroga\ndei trattenimenti dei richiedenti protezione internazionale con i\nprocedimenti di convalida degli arresti eseguiti dalla polizia\ngiudiziaria in esecuzione dei MAE - come sembrerebbe desumibile dal\nriferimento all\u0027art. 5, comma 2, della legge n. 69/2005 contenuto nel\ncomma 5-bis del decreto-legge n. 13/2017, convertito con modifiche\ndalla legge n. 46/2017, introdotto dall\u0027art. 16 del decreto-legge n.\n145/2024, convertito con modifiche dalla legge n. 187/2024 - nonche\u0027\ndalla circostanza che il provvedimento di convalida risulta\nimpugnabile con ricorso per cassazione per i motivi di cui all\u0027art.\n606, lettera a), b) e c), del codice di procedura penale e il\nprocedimento in Cassazione segue, ora, il rito previsto dall\u0027art. 22,\ncommi 3 e 4, legge n. 69/2005 (vedi art. 14, comma 6, del decreto\nlegislativo n. 286/1998, come modificato dall\u0027art. 18-bis del\ndecreto-legge n. 145/2024, convertito con modifiche dalla legge n.\n187/2024, e, quindi, dalla sentenza della Corte costituzionale n.\n39/2025), deve osservarsi che tale asserita affinita\u0027 non sussiste\nminimamente. \n Invero, alla base del procedimento di convalida previsto\ndall\u0027art. 13 della legge n. 69/2005 vi e\u0027 l\u0027arresto di una persona,\ndi iniziativa della polizia giudiziaria, in esecuzione di un mandato\ndi arresto europeo esecutivo o cautelare, nel senso che si tratta di\nun MAE che si fonda o su una sentenza penale di condanna (o decisione\ngiudiziaria) esecutiva o di un provvedimento cautelare avente ad\noggetto un fatto qualificabile come reato. L\u0027arresto viene\nconvalidato o meno in vista della consegna dell\u0027arrestato allo Stato\nche ha emesso il MAE (procedura attiva). E\u0027 chiaramente un\nprocedimento di natura penale (non ritenuto tale in ambito CEDU: vedi\nCorte europea dei diritti dell\u0027uomo 7 ottobre 2008, Monedero e Angora\ncomma Spagna; ma tendenzialmente considerato di natura penale nel\ndiritto dell\u0027Unione europea, tanto da estendere l\u0027applicazione di\nalcune delle direttive «processuali penali» anche al MAE: vedi, ad\nesempio, direttive 2010/64/UE e 2012/13/UE), normalmente assegnato\nalle Sezioni penali delle Corti di appello. \n Per contro, il procedimento che attiene alla convalida del\nprovvedimento che dispone o proroga il trattenimento del richiedente\nprotezione internazionale, sebbene riguardi un provvedimento\nlimitativo della liberta\u0027 dello straniero richiedente asilo, che deve\nessere adottato nel rispetto delle garanzie previste dall\u0027art. 13\ndella Costituzione (vedi Corte costituzionale n. 105/2001), tuttavia\nnon e\u0027 stato mai considerato un procedimento di natura penale, ne\u0027 in\nambito nazionale ne\u0027 in ambito sovranazionale. Come opportunamente\nricordato dalla Corte costituzionale (vedi il punto 3.5. del\nConsiderato in diritto della sentenza n. 39 del 2025), storicamente\nla materia in questione e\u0027 sempre stata ritenuta di natura civile, in\nragione della natura delle situazioni giuridiche incise dal\ntrattenimento, giacche\u0027, sottolineava la Consulta, «come confermato\ndalla relazione del Governo illustrativa del disegno di legge n. 3240\ndel 19 febbraio 1997, dal quale ha avuto origine la legge n. 40 del\n1998 - il cui art. 12, come ricordato, e\u0027 confluito nell\u0027art. 14 del\ndecreto legislativo n. 286 del 1998 - trattandosi di misure\namministrative, di per se\u0027 estranee al fatto-reato, suscettibili\nnondimeno di intaccare anche posizioni soggettive che la Costituzione\ntutela in modo particolare, si e\u0027 ritenuto di attribuire la\ncompetenza al pretore civile, con un procedimento rapidissimo,\ndestinato ad esaurirsi in quindici giorni, salvo ulteriore ricorso\nper Cassazione e senza escludere eventuali provvedimenti cautelari\n(la cosiddetta \"sospensiva\"). La scelta a favore del giudice\nordinario civile, quale autorita\u0027 giurisdizionale competente a\ndecidere sul ricorso con l\u0027espulsione, oltre che della legittimita\u0027\ndella misura di cui all\u0027art. 12, risponde a criteri funzionali e\nsistematici». \n D\u0027altra parte, e\u0027 notorio che, nelle controversie che riguardano\nl\u0027ingresso, la permanenza o l\u0027espulsione di stranieri in Stati\ndiversi di appartenenza, non trova applicazione l\u0027art. 6 CEDU, ne\u0027\nsotto il suo aspetto civile ne\u0027 in quello penale (Corte EDU, grande\ncamera, 5 ottobre 2000, Maaouia c. Francia, dove si precisa che\nl\u0027art. 1 del protocollo n. 7 alla Convenzione europea per la\nsalvaguardia dei diritti dell\u0027uomo e delle liberta\u0027 fondamentali\ncontiene garanzie procedurali applicabili all\u0027allontanamento degli\nstranieri). Il trattenimento dei cittadini stranieri ricade sotto\nl\u0027ambito di applicazione dell\u0027art. 5, § 1, lettera f), Convenzione\neuropea per la salvaguardia dei diritti dell\u0027uomo e delle liberta\u0027\nfondamentali (vedi Corte EDU, grande camera, 15 dicembre 2016, ... e\naltri c. Italia), ed e\u0027 accettabile - sottolineava la Corte dei\ndiritti umani (vedi Corte EDU, 25 giugno 1996, Amuur c. Francia) -\nsolo per consentire agli Stati di prevenire l\u0027immigrazione illegale\nnel rispetto dei propri obblighi internazionali, in particolare ai\nsensi della Convenzione di Ginevra del 1951 relativa allo status di\nrifugiati e, appunto, della CEDU. \n Aggiungeva la Corte che la legittima preoccupazione degli Stati\ndi contrastare i tentativi sempre piu\u0027 frequenti di eludere le\nrestrizioni all\u0027immigrazione non deve privare i richiedenti asilo\ndella protezione offerta da tali convenzioni, sicche\u0027 il\ntrattenimento non dovrebbe essere prolungato eccessivamente,\naltrimenti si rischierebbe di trasformare una mera restrizione della\nliberta\u0027 - inevitabile al fine di organizzare il rimpatrio dello\nstraniero o, nel caso del richiedente asilo, in attesa dell\u0027esame\ndella sua domanda di protezione internazionale - in una privazione\ndella liberta\u0027 personale. A tale riguardo, precisava la Corte di\nStrasburgo - punto fondamentale - che occorre tenere conto del fatto\nche la misura e\u0027 applicabile non a coloro che hanno commesso reati\npenali, ma agli stranieri che, spesso temendo per la propria vita,\nsono fuggiti dal proprio Paese. Sicche\u0027, sebbene la decisione di\ndisporre il trattenimento debba essere presa necessariamente dalle\nautorita\u0027 amministrative o di polizia, la sua convalida o proroga\nrichiede un rapido controllo da parte dei Tribunali, tradizionali\ntutori delle liberta\u0027 personali, ed il trattenimento non deve privare\nil richiedente asilo del diritto di accedere effettivamente alla\nprocedura per la determinazione del suo status di rifugiato. \n Anche la Corte di giustizia dell\u0027Unione europea (Corte di\ngiustizia UE, grande sezione, 8 novembre 2022, cause riunite C-704/20\ne C-39/21, punti 72-74) ha precisato che ogni trattenimento di un\ncittadino di un paese terzo, che avvenga in forza della direttiva\n2008/115 nell\u0027ambito di una procedura di rimpatrio a seguito di\nsoggiorno irregolare, sulla base della direttiva 2013/33 nell\u0027ambito\ndel trattamento di una domanda di protezione internazionale, oppure\nin forza del regolamento n. 604/2013 nel contesto del trasferimento\ndel richiedente di una siffatta protezione verso lo Stato membro\ncompetente per l\u0027esame della sua domanda, costituisce un\u0027ingerenza\ngrave nel diritto alla liberta\u0027, sancito all\u0027art. 6 della CDFUE. \n Infatti, come prevede l\u0027art. 2, lettera h), della direttiva\n2013/33, una misura di trattenimento consiste nell\u0027isolare una\npersona in un luogo determinato. Emerge dal testo, dalla genesi e dal\ncontesto di tale disposizione, la cui portata puo\u0027, peraltro, essere\ntrasferita alla nozione di trattenimento contenuta nella direttiva\n2008/115 e nel regolamento n. 604/2013, che il trattenimento impone\nall\u0027interessato di rimanere in un perimetro ristretto e chiuso,\nisolando cosi\u0027 la persona di cui trattasi dal resto della popolazione\ne privandola della sua liberta\u0027 di circolazione. \n Orbene, la finalita\u0027 delle misure di trattenimento, ai sensi\ndella direttiva 2008/115, della direttiva 2013/33 e del regolamento\nn. 604/2013, non e\u0027 il perseguimento o la repressione di reati,\nbensi\u0027 la realizzazione degli obiettivi perseguiti da tali strumenti\nin materia, rispettivamente, di rimpatrio, di esame delle domande di\nprotezione internazionale e di trasferimento di cittadini di paesi\nterzi. \n Dunque, l\u0027eventuale (poiche\u0027 sul punto, si ribadisce, non e\u0027 dato\nrinvenire alcun esplicita o implicita motivazione nel decreto-legge\novvero negli atti che hanno accompagnato la legge di conversione)\nasserita affinita\u0027 tra procedimento di convalida dell\u0027arresto in\nesecuzione del MAE (esecutivo o cautelare) e procedimento di\nconvalida del provvedimento questorile che dispone il trattenimento o\nla proroga del trattenimento del richiedente protezione\ninternazionale, che dovrebbe essere alla base della nuova\nattribuzione di competenza alle Corti di appello in quest\u0027ultima\nmateria e che dovrebbe giustificare la sottrazione di questa materia\nal giudice specializzato costituito dalle Sezioni specializzate dei\nTribunali distrettuali per affidarla alle Corte di appello - per\ngiunta, come avvenuto in alcuni casi con provvedimenti tabellari\norganizzativi, alle Sezioni penali delle Corti di appello - senza\nalcuna indicazione neppure di un onere di specializzazione da parte\ndei Consiglieri delle Corti che saranno chiamati ad occuparsi di\nquesta materia, non appare in alcun modo idonea ad attribuire\nragionevolezza a questa decisione del legislatore, ne\u0027 persegue\nesigenze di rilievo costituzionale. \n Anzi, l\u0027avere sottratto questa materia al suo giudice naturale, e\ncioe\u0027 al giudice appositamente istituito e specializzato nella\ntrattazione delle questioni in tema di protezione internazionale, per\naffidarla ad un giudice, specie se penale, non specializzato, ne\u0027\nobbligato a specializzarsi attraverso un onere di aggiornamento\nprofessionale annuale, sembra perseguire esigenze opposte a quelle di\nrilievo costituzionale. \n Non puo\u0027 tacersi, infatti, che l\u0027art. 102, comma 2, della\nCostituzione, mentre vieta l\u0027istituzione di giudici straordinari o\ngiudici speciali, ammette la possibilita\u0027 dell\u0027istituzione presso gli\norgani giudiziari ordinari di Sezioni specializzate per determinate\nmaterie. Costituisce, quindi, esigenza di rilievo costituzionale\nquella di mantenere concentrate presso la competente Sezione\nspecializzata, istituita presso i Tribunali distrettuali, tutte le\nmaterie alla stessa attribuite, riguardanti la protezione\ninternazionale. \n Infine la censurata normativa appare violare anche l\u0027art. 3 della\nCostituzione. \n Al riguardo, come rammenta ancora una volta la Corte\ncostituzionale nella sentenza n. 38 del 2005, secondo la costante\ngiurisprudenza costituzionale, nella configurazione degli istituti\nprocessuali il legislatore gode di ampia discrezionalita\u0027,\ncensurabile soltanto laddove la disciplina palesi profili di\nmanifesta irragionevolezza (ex multis, n. 189 e n. 83 del 2024,\nrispettivamente punto 9 e punto 5.5. del Considerato in diritto; n.\n67 del 2023, punto 6 del Considerato in diritto). \n Ora, al netto della mancanza di qualsiasi ragione che potesse\ngiustificare, sotto il profilo del perseguimento di esigenze di\nrilievo costituzionale, lo spostamento di competenza in esame, deve\nosservarsi come, in tale modo, l\u0027intervento legislativo ha inciso sul\ncarattere unitario e inscindibile delle questioni attinenti al\ndiritto di asilo e delle relative procedure, operando una sorta di\nassimilazione tra le diverse ipotesi di trattenimento dei richiedenti\nasilo e le ipotesi di limitazione della liberta\u0027 personale derivanti\ndall\u0027accertamento giurisdizionale, in corso o definitivo, della\ncommissione di reati da parte di cittadini comunitari o\nextracomunitari; tale assimilazione non vi puo\u0027 essere, riguardando\nle convalide dei provvedimenti di trattenimento o di proroga dei\ntrattenimenti appunto convalide di provvedimenti amministrativi, di\nper se\u0027 estranei ai fatti-reato. \n Si e\u0027, dunque, operata una scissione tra il giudice competente a\ngiudicare nel merito i provvedimenti relativi al riconoscimento del\ndiritto di asilo (le Sezioni specializzate dei Tribunali\ndistrettuali) e il giudice competente a giudicare sulla legittimita\u0027\ndei trattenimenti disposti nell\u0027ambito delle medesime procedure di\nriconoscimento di tale diritto, benche\u0027 la decisione sul\ntrattenimento abbia natura incidentale nell\u0027ambito del complesso\nprocedimento di riconoscimento del diritto di asilo e, prorio per\ntale ragione, essa e\u0027 stata da sempre attribuita alla competenza dei\nmedesimi giudici che sono chiamati a decidere nel merito in ordine\nalla sussistenza o meno del diritto suddetto, tanto in via cautelare\n(istanze di sospensiva) quanto in via definitiva. \n La comune appartenenza di ciascuno di tali profili\n(trattenimenti, sospensive, merito) alla complessa materia della\nprotezione internazionale ha, sino ad oggi, indotto il legislatore e\nil Consiglio superiore della magistratura a ritenere necessaria\nl\u0027individuazione di un giudice specializzato, tabellarmente\npredefinito, dotato di specifiche competenze e soggetto a stringenti\nobblighi formativi. \n L\u0027intervento normativo in questione ha frustrato l\u0027esigenza di\nspecializzazione dei giudici chiamati a pronunciarsi sulla\nlegittimita\u0027 dei trattenimenti, con un significativo cambio di\nprospettiva, difficilmente comprensibile in presenza di un quadro\nordinamentale e processuale che non aveva sollevato criticita\u0027,\ndimostrando di potere offrire risposte adeguate alle esigenze di\ncelerita\u0027 proprie delle procedure de quibus e che ha comportato la\nnecessita\u0027 di ripensare il funzionamento delle Corti di appello. \n Peraltro, la non felice formulazione delle nuove norme, come\nvisto, ha determinato finora sul piano organizzativo l\u0027attribuzione\ndi questa materia in maniera disorganica ora alle Sezioni civili\ndelle Corti di appello, ora alle Sezioni penali delle stesse.\nTuttavia, non e\u0027 stato modificato il procedimento della convalida del\nprovvedimento questorile che ha disposto il trattenimento o la\nproroga del trattenimento del richiedente asilo, che continua,\nquindi, ad instaurarsi seguendo il PCT, mentre in Cassazione, in\nvirtu\u0027 di un provvedimento organizzativo adottato in data 16 gennaio\n2025 dalla prima Presidente, i ricorsi per cassazione proposti\navverso i decreti di convalida o non convalida, peraltro potendo fare\nvalere solo i motivi di ricorso di cui all\u0027art. 606, lettere a), b) e\nc), del codice di procedura penale, risultano assegnati alla Prima\nSezione penale, con la conseguente necessita\u0027 di prevedere forme di\nraccordo operativo con le Corti di appello che consentisse la\ntrasmissione degli atti a mezzo di una casella ad hoc di Posta\nelettronica certificata. \n Peraltro, la normativa modificata ha assegnato alle Corti di\nappello (individuate ai sensi dell\u0027art. 5-bis del decreto-legge n.\n13/2017, convertito con modifiche dalla legge n. 46/2017) la\ncompetenza a provvedere sulla convalida dei provvedimenti questorili\nche dispongono i trattenimenti o le proroghe dei trattenimenti dei\nrichiedenti asilo, ma nulla ha previsto rispetto ai procedimenti di\nriesame, che, come visto, secondo la giurisprudenza di legittimita\u0027,\nvanno introdotti e decisi nelle forme del procedimento camerale ex\nart. 737 del codice di procedura civile e, per il principio della\nconcentrazione delle tutele, la competenza deve essere riferita al\ngiudice della convalida e delle proroghe (Cassazione civile, Sez. I,\n3 febbraio 2021, n. 2457). Detto procedimento, pero\u0027, e\u0027 di\ncompetenza di un giudice collegiale, sicche\u0027 non e\u0027 chiaro se e come\nvada introdotto dinanzi alle Corti di appello, che giudicano\nmonocraticamente, attualmente individuate quali Autorita\u0027 giudiziarie\ncompetenti sulle convalide e sulle proroghe. \n\n \n P. Q. M. \n \n La Corte di appello di Lecce, visto l\u0027art. 23 della legge n.\n87/1953, solleva questione di legittimita\u0027 costituzionale, in\nrelazione all\u0027art. 77, comma 2, delal Costituzione, agli articoli 3,\n25 e 102, comma 2, delal Costituzione, con riferimento agli articoli\n16, 18, 18-bis e 19 del decreto-legge n. 145/2024, convertito con\nmodifiche dalla legge n. 187/2024, nella parte in cui attribuiscono\nla competenza giurisdizionale in tema di procedimenti aventi ad\noggetto la richiesta, avanzata dal questore, ai sensi dell\u0027art. 6 del\ndecreto legislativo n. 142/2015, di convalida e di proroga del\ntrattenimento del richiedente protezione internazionale, disposto a\nnorma dell\u0027art. 6 del decreto legislativo n. 142/2015, alla Corte di\nappello di cui all\u0027art. 5-bis decreto-legge n. 13/2017, convertito\ncon modifiche dalla legge n. 46/2017, e cioe\u0027 alla Corte di appello\ndi cui all\u0027art. 5, comma 2, della legge n. 69/2005, nel cui distretto\nha sede il questore che ha adottato il provvedimento oggetto di\nconvalida, che giudica, peraltro, in composizione monocratica, in\nluogo della Sezione specializzata in materia di immigrazione,\nprotezione internazionale e libera circolazione dei cittadini\ndell\u0027Unione europea, istituita presso il Tribunale distrettuale. \n Dispone l\u0027immediata trasmissione degli atti alla Corte\ncostituzionale e la sospensione del presente giudizio. \n Dispone che la presente ordinanza sia notificata al sig.\nPresidente del Consiglio dei ministri, nonche\u0027 comunicata al sig.\nPresidente della Camera dei deputati ed al sig. 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