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Con ricorso straordinario notificato in data 24 giugno 2024  e\nassistito da domanda di misura cautelare il signor  Andrea  Agreiter,\nproprietario di un immobile situato nella frazione di  La  Villa  del\nComune di Badia (BZ), ha impugnato il permesso di costruire n. 4  del\n22 febbraio 2024 (conosciuto dal ricorrente in data 26 febbraio 2024)\nrilasciato in favore del signor Alessandro Vittur in relazione ad  un\nintervento di risanamento energetico, risanamento  e  ampliamento  di\nuna casa a schiera di proprieta\u0027 di quest\u0027ultimo, adiacente a  quella\ndi proprieta\u0027 del signor Agreiter. \n    2. Il ricorso e\u0027 articolato in due motivi di gravame. \n    2.1. Con un primo motivo  il  ricorrente  ha  dedotto,  in  primo\nluogo, la violazione dell\u0027art. 10, comma  3  dell\u0027allegato  n.  2  al\nRegolamento edilizio del Comune di Badia (approvato con  delibera  n.\n35  del  30  luglio  2021)  e  del   decreto   del   Ministro   delle\ninfrastrutture e dei  trasporti  n.  6792  del  2011,  per  avere  il\npermesso di costruire consentito al signor Vittur di sopraelevare  la\npropria abitazione  -  i  l  cui  tetto  e\u0027  attualmente  contiguo  e\ncongiunto a quello dell\u0027abitazione di  proprieta\u0027  del  ricorrente  -\nnonostante il Regolamento edilizio  preveda  che,  laddove  il  tetto\ndella  casa  contigua  sia  piu\u0027  elevato   -   situazione   che   si\nverificherebbe per  effetto  della  sopraelevazione  assentita  -  «i\ncamini della casa piu\u0027 bassa devono essere collocati ad una  distanza\ndi almeno 3 m dal muro  di  confine,  [...]».  Il  ricorrente  espone\ninfatti che tale distanza minima  non  risulterebbe  rispettata,  ne\u0027\negli intenderebbe prestare il consenso -  cosi\u0027  come  richiesto  dal\ncontrointeressato, il quale ha presentato una  variante  al  progetto\noriginario che contempla il prolungamento a proprie spese dei  camini\ndi proprieta\u0027 del ricorrente - alla sopraelevazione dei propri camini\nin modo che superino in altezza la gronda contigua (di proprieta\u0027 del\nsignor Vittur) di almeno un metro, il che consentirebbe, in  base  al\nRegolamento edilizio, di derogare alla distanza minima di  tre  metri\nivi stabilita («[...] a meno che non superino in  altezza  la  gronda\ncontigua di almeno 1 metro»). \n    Ha dedotto inoltre, sempre con il primo  motivo  di  gravame,  la\nviolazione di legge e l\u0027eccesso di potere conseguenti, per un  verso,\na talune false rappresentazioni dello stato di fatto (con particolare\nriguardo alla posizione e alle dimensioni di taluni  elementi:  scala\nesterna,  bocche  di  lupo  e  posti  auto)  contenute  nelle  tavole\nprogettuali allegate alla domanda di permesso  di  costruire  e,  per\naltro  verso,  all\u0027omessa  considerazione  di   talune   osservazioni\nriversate in sede procedimentale dall\u0027odierno ricorrente. \n    2.2. Con un secondo motivo ha dedotto la violazione del piano  di\nattuazione  della  zona  di  espansione  Boscdaplan,  lotto   n.   8,\nasseritamente conseguente al superamento (di due metri)  dell\u0027altezza\nmedia consentita (10,50 m), cosi\u0027 come dichiarato dal  signor  Vittur\nnelle  tavole  progettuali  allegate  alla  domanda  di  permesso  di\ncostruire, in cui si riferisce che l\u0027altezza  media  dell\u0027immobile  a\nseguito della sopraelevazione sara\u0027 pari a 12,50 m,  con  conseguente\ndanno per il ricorrente (che  sul  proprio  tetto  ha  installato  un\nimpianto fotovoltaico). \n    3. Con nota prot. n. 34012 del 2 agosto 2024 il  Ministero  delle\ninfrastrutture e dei trasporti ha trasmesso  le  controdeduzioni  del\nComune, che ha eccepito l\u0027inammissibilita\u0027 del ricorso  straordinario\nai sensi dell\u0027art. 7,  comma  3  del  decreto  del  Presidente  della\nRepubblica 6 aprile 1984, n. 426 (recante  le  «Norme  di  attuazione\ndello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige concernenti\nistituzione del tribunale amministrativo regionale di Trento e  della\nsezione autonoma di Bolzano»), in base al quale «[n]elle  materie  di\ncompetenza della sezione  autonoma  di  Bolzano  non  e\u0027  ammesso  il\nricorso straordinario al Presidente della Repubblica». \n    4. Con nota prot. n. 35799 del 27 agosto  2024  il  Ministero  ha\nchiesto il rigetto dell\u0027istanza cautelare. \n    5. Con nota prot. n. 8721 del  2  luglio  2025  il  Ministero  ha\ntrasmesso:  (a)  la  relazione  istruttoria;  (b)  una  memoria   del\nricorrente di  replica  alle  controdeduzioni  del  Comune;  (c)  una\nmemoria del  controinteressato.  Il  Ministero,  in  particolare,  ha\nchiesto di  dichiarare  inammissibile  il  ricorso  straordinario  in\nquanto  non  ammesso  nella  materia  de  qua  (in  conformita\u0027  alle\ncontrodeduzioni del Comune e alla memoria del  controinteressato)  e,\ncomunque, limitatamente  alla  parte  del  primo  motivo  in  cui  si\ncontestano le sopra  menzionate  false  rappresentazioni,  in  quanto\ninammissibile per difetto di interesse; nel merito ha chiesto in ogni\ncaso il rigetto del ricorso. \n    6.  All\u0027adunanza  del  16  ottobre  2025  il  ricorso  e\u0027   stato\nesaminato. \n    Considerato in diritto. \n    1. La Sezione ritiene che  sia  rilevante  e  non  manifestamente\ninfondata la questione di legittimita\u0027  costituzionale  dell\u0027art.  7,\ncomma 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 426 del  1984,\nper  contrasto  con  l\u0027art.  90  del  decreto  del  Presidente  della\nRepubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante  «Approvazione  del  testo\nunico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale  per\nil Trentino-Alto Adige» (d\u0027ora innanzi: Statuto), e con gli artt.  3,\ncomma 1, 5, 24, comma 1 e 87, comma 1 Cost. \n    2. In punto di rilevanza la Sezione premette, in primo luogo, che\nanche laddove fosse reputata fondata l\u0027eccezione di  inammissibilita\u0027\nper difetto di interesse formulata dal Ministero in ordine alla parte\ndel  primo  motivo  di  gravame  ove  si   lamentano   talune   false\nrappresentazioni (estranee alla questione trattata principaliter  nel\nprimo motivo, ossia la posizione e l\u0027altezza dei camini),  il  motivo\nin questione dovrebbe comunque essere deciso nel merito in parte qua,\nnon  essendo  state  opposte,  ne\u0027  essendo  rilevabili,   cause   di\ninammissibilita\u0027 diverse da quella, fondata  sulla  norma  della  cui\nlegittimita\u0027 costituzionale si dubita, relativa alla preclusione  del\nricorso straordinario  nelle  materie  di  competenza  della  sezione\nautonoma di Bolzano. \n    Pertanto, la soluzione  dei  dubbi  concernenti  la  legittimita\u0027\ncostituzionale dell\u0027art. 7, comma 3 del decreto del Presidente  della\nRepubblica n. 426 del 1984 e\u0027  indispensabile  per  la  decisione  di\nentrambi i  motivi  di  gravame  in  cui  e\u0027  articolato  il  ricorso\nstraordinario. Infatti, laddove si dovesse  fare  applicazione  della\ndisposizione in questione,  il  ricorso  dovrebbe  essere  dichiarato\ninammissibile. \n    L\u0027art. 7, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica  n.\n426 del 1984 stabilisce infatti che «[n]elle  materie  di  competenza\ndella  sezione  autonoma  di  Bolzano  non  e\u0027  ammesso  il   ricorso\nstraordinario al Presidente della Repubblica». \n    Tali materie sono specificate dall\u0027art. 3, comma 2 del richiamato\nd.P.R., disponendosi in  proposito  che  «[l]a  sezione  autonoma  di\nBolzano, oltre che nelle materie attribuite dallo  statuto  alla  sua\ncompetenza  inderogabile,  decide   sui   ricorsi   contro   atti   e\nprovvedimenti emessi: 1) dagli organi della pubblica amministrazione,\naventi sede nella provincia di Bolzano, con esclusione degli  atti  e\nprovvedimenti la  cui  efficacia  e\u0027  limitata  al  territorio  della\nprovincia di Trento; 2) dagli organi della pubblica  amministrazione,\nnon aventi sede nella provincia  di  Bolzano,  la  cui  efficacia  e\u0027\nlimitata al territorio della provincia medesima». \n    Il  diniego  di  permesso  di   costruire   impugnato   in   sede\nstraordinaria e\u0027 un provvedimento emesso da un  ente  (il  Comune  di\nBadia) che ha sede nella Provincia autonoma di Bolzano  e,  peraltro,\nproduce effetti  limitatamente  al  territorio  comunale  e,  dunque,\nprovinciale. Poiche\u0027 il ricorso sarebbe devoluto, in base all\u0027art. 3,\ncomma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 426 del  1984,\nalla competenza della  sezione  autonoma  di  Bolzano  del  Tribunale\nregionale di giustizia amministrativa, in base all\u0027art.  7,  comma  3\ndel medesimo decreto del Presidente della Repubblica esso non sarebbe\nammissibile. \n    3. In secondo  luogo,  secondo  l\u0027avviso  della  Sezione  non  e\u0027\npossibile   procedere   ad   un\u0027interpretazione    costituzionalmente\norientata dell\u0027art. 7, comma  3  del  decreto  del  Presidente  della\nRepubblica n. 426 del 1984 tale da indurre a ritenere ammissibile  il\nricorso straordinario al Capo dello  Stato  anche  nelle  materie  di\ncompetenza della sezione autonoma di Bolzano. \n    Trattasi del solo risultato interpretativo  -  precluso,  per  le\nragioni che saranno di seguito esposte - che, secondo l\u0027avviso  della\nSezione, escluderebbe  la  violazione  delle  disposizioni  di  rango\ncostituzionale sopra richiamate. \n    3.1.   In   particolare,    non    si    ritiene    prospettabile\nun\u0027interpretazione tale da limitare l\u0027operativita\u0027 della  preclusione\nivi stabilita alle sole  controversie  devolute  dallo  Statuto  alla\ncompetenza inderogabile della Sezione autonoma,  sicche\u0027  il  ricorso\nstraordinario in esame - estraneo alle materie devolute alla suddetta\ncompetenza inderogabile - non vi  rientrerebbe  e  dovrebbe  pertanto\nritenersi ammissibile, con cio\u0027  pervenendosi  ad  un\u0027interpretazione\ncostituzionalmente orientata della menzionata disposizione. \n    3.2. Il riferimento alle «materie  di  competenza  della  sezione\nautonoma di Bolzano» e\u0027 infatti univoco nel ricomprendere  tanto  gli\nordinari criteri della sede (art. 3, comma 2, n. 1) e  dell\u0027efficacia\nterritoriale dell\u0027atto (art. 3, comma 2,  n.  2)  quanto  le  materie\nattribuite dallo Statuto alla competenza inderogabile  della  sezione\nautonoma, espressamente fatte salve dall\u0027art. 3, comma  2.  Trattasi,\nin particolare, dei ricorsi  proposti  dai  consiglieri  regionali  e\nprovinciali (nonche\u0027 in talune  ipotesi,  dai  consiglieri  comunali)\navverso gli atti amministrativi degli enti ed organi  della  Pubblica\nAmministrazione  aventi  sede  nella  Regione,  ritenuti  lesivi  del\nprincipio di parita\u0027 dei  cittadini  in  quanto  appartenenti  ad  un\ngruppo linguistico, di cui all\u0027art. 92, comma 1 dello Statuto. Quella\nappena descritta  e\u0027  l\u0027unica  fattispecie  rispetto  alla  quale  la\ncompetenza della sezione autonoma e\u0027 qualificata come  «inderogabile»\n(cfr. art. 10, decreto del Presidente della  Repubblica  n.  426  del\n1984, che rinvia all\u0027art. 9), sebbene vi siano altre ipotesi  in  cui\nlo Statuto devolve alla  competenza  della  sezione  autonoma  (senza\nperaltro qualificarla in termini di inderogabilita\u0027) talune peculiari\nfattispecie (diniego di iscrizione dell\u0027alunno in  una  scuola  della\nprovincia di Bolzano: art. 19, comma 3  dello  Statuto;  approvazione\ncon lodo arbitrale dei capitoli dei bilanci regionali  e  provinciali\nche non ottengano la maggioranza dei voti di un  gruppo  linguistico,\nladdove sia richiesta la votazione per gruppi linguistici,  nel  caso\nin cui lo speciale procedimento all\u0027uopo previsto in seno  all\u0027organo\nassembleare non dia esito positivo: artt. 84  e  91,  comma  4  dello\nStatuto). \n    Non potrebbe in altri termini ritenersi che,  per  effetto  della\nmera precisazione circa il carattere «inderogabile» della  competenza\ndella sezione autonoma delineata dall\u0027art. 92, comma 1 dello  Statuto\n(nonche\u0027, eventualmente, delle ulteriori  competenze  statutariamente\npreviste e sopra ricordate), soltanto  rispetto  a  tale  settore  di\nattribuzioni della sezione operi  la  preclusione  che  impedisce  la\nproposizione del ricorso straordinario (rimedio che  per  sua  stessa\nnatura - cioe\u0027 in  quanto  avente  carattere  non  giurisdizionale  -\ncomporterebbe, per cosi\u0027 dire, una  «deroga»  alla  competenza  della\nsezione autonoma del Tribunale regionale). \n    L\u0027art. 7, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica  n.\n426 del 1984, infatti, e\u0027 univoco nel  riferire  la  preclusione  ivi\nstabilita a tutte le «materie di competenza» della sezione  autonoma,\nsenza  distinguere  tra  i  criteri  della  sede   e   dell\u0027efficacia\nterritoriale dell\u0027atto impugnato, da un lato,  e  il  criterio  della\nmateria   o   dell\u0027«inderogabilita\u0027»   della   relativa   competenza,\ndall\u0027altro. \n    3.3.  L\u0027orientamento  del  Consiglio  di  Stato,  in   sede   sia\nconsultiva sia giurisdizionale (ex multis, Cons. Stato,  sez.  I,  11\nfebbraio 2021, n. 190; sez. VI, 24 aprile  2018,  n.  2474),  e\u0027  del\nresto univoco nel senso di ritenere  che  la  preclusione  in  parola\noperi anche con riguardo ai gravami devoluti in  via  ordinaria  alla\nsezione autonoma di Bolzano sulla  base  dei  criteri  della  sede  e\ndell\u0027efficacia territoriale dell\u0027atto, sopra menzionati. \n    Sicche\u0027 e\u0027 comprovato per tabulas che nel caso  di  specie  -  in\npresenza di un  orientamento,  come  detto,  univoco,  non  constando\nprecedenti in senso contrario e non rinvenendo  la  Sezione,  per  le\nragioni sopra esposte,  alcun  elemento  idoneo  a  giustificare  una\ndiversa interpretazione della disposizione in questione che  consenta\ndi escluderne il contrasto con la Costituzione -  non  e\u0027  consentito\nfornire   un\u0027interpretazione   costituzionalmente   orientata   della\ndisposizione in questione, ossia tale da  ritenere  non  operante  la\npreclusione con riferimento  alla  fattispecie  sottoposta  all\u0027esame\ndella Sezione. \n    La descritta non percorribilita\u0027 del tentativo di interpretazione\nconforme giustifica  pertanto  l\u0027ammissibilita\u0027  della  questione  di\nlegittimita\u0027 costituzionale, in ossequio  alla  giurisprudenza  della\nCorte costituzionale (Corte cost., 22 ottobre 1996, n. 356: \n      «le leggi  non  si  dichiarano  costituzionalmente  illegittime\nperche\u0027  e\u0027  possibile  darne  interpretazioni  incostituzionali   (e\nqualche giudice ritenga di darne), ma perche\u0027  e\u0027  impossibile  darne\ninterpretazioni costituzionali») che, specie in tempi  piu\u0027  recenti,\nha attribuito rilievo decisivo al tenore letterale delle disposizioni\nsospettate di illegittimita\u0027  costituzionale:  tenore  letterale  che\n«segna il confine, in presenza del quale il tentativo  interpretativo\ndeve cedere il passo al  sindacato  di  legittimita\u0027  costituzionale»\n(Corte cost., 20 giugno 2008, n. 219; in senso conforme, ex multis: \n      Corte cost., 3 maggio 2012, n. 110; 24 febbraio 2017, n. 42;  4\ndicembre 2017, n. 268; 11 giugno 2025, n. 108). \n    4.  Procedendo  alla   valutazione   circa   la   non   manifesta\ninfondatezza della questione, la  Sezione  dubita,  in  primo  luogo,\ndella conformita\u0027 della  disposizione  censurata  all\u0027art.  90  dello\nStatuto, in base al  quale  nella  Regione  Trentino-Alto  Adige  «e\u0027\nistituito un tribunale regionale di giustizia amministrativa con  una\nautonoma sezione per la provincia di Bolzano,  secondo  l\u0027ordinamento\nche verra\u0027  stabilito  al  riguardo».  Pur  con  qualche  margine  di\nambiguita\u0027 - derivante dall\u0027omessa  menzione  della  specifica  fonte\nabilitata ad intervenire al riguardo - , la  menzionata  disposizione\nstatutaria (avente rango costituzionale) rimette quindi alle norme di\nattuazione, approvate  nel  rispetto  del  procedimento  disciplinato\ndall\u0027art. 107 dello Statuto, la  definizione  dell\u0027«ordinamento»  del\nTribunale regionale  di  giustizia  amministrativa  che  essa  stessa\nprovvede a istituire, in uno alla previsione - anch\u0027essa di carattere\nordinamentale  -  di  «una  autonoma  sezione  per  la  provincia  di\nBolzano». \n    4.1. La  «competenza  riservata  e  separata»  (Corte  cost.,  22\ndicembre  1980,  n.  180),  rispetto  a  quella  esercitabile   dalle\nordinarie leggi della Repubblica, delineata dal  menzionato  art.  90\ndello Statuto e di cui le relative norme di attuazione  costituiscono\nesercizio e\u0027 dunque limitata  alla  disciplina  dell\u0027ordinamento  del\nTribunale regionale e non pare potersi estendere fino a precludere il\nricorso ad un rimedio, quale il ricorso straordinario al  Capo  dello\nStato, previsto generaliter dalla legge dello Stato. In questo  senso\nsi e\u0027 del resto  pronunciata  la  Corte  costituzionale,  laddove  ha\nrilevato -  nel  valutare  la  compatibilita\u0027  con  l\u0027art.  90  dello\nStatuto e con l\u0027art. 3, decreto del Presidente  della  Repubblica  n.\n426 del 1984  di  norme  statali  che  hanno  introdotto  ipotesi  di\ncompetenza funzionale del T.A.R. Lazio  -   che  il  contenuto  della\nnormativa di attuazione statutaria puo\u0027  attenere  «esclusivamente  a\nprofili organizzativi dei due indicati Tribunali»  (Corte  cost.,  26\ngiugno 2007, n. 239). \n    4.2. Del resto, il decreto del Presidente della Repubblica n. 426\ndel 1984 disciplina  principalmente  la  composizione  del  Tribunale\nregionale di giustizia amministrativa e  della  sezione  autonoma  di\nBolzano, ne  definisce  la  relativa  competenza  (rinviando  per  la\ndisciplina  del  giudizio  alle  norme  statali  allora  vigenti)   e\ndisciplina l\u0027organizzazione dei relativi  uffici  amministrativi.  La\ndisposta esclusione  del  ricorso  straordinario  nelle  «materie  di\ncompetenza della sezione autonoma di Bolzano»,  oltre  a  non  essere\ngiustificata  dalle   previsioni   statutarie,   costituisce   dunque\nprevisione eterogenea e, per certi versi, eccentrica anche  sotto  il\nprofilo del contenuto delle norme di attuazione in  materia,  il  cui\ncarattere eminentemente  ordinamentale,  mal  conciliandosi  con  una\nprevisione  quale   quella   censurata,   corrobora,   pertanto,   la\nconclusione  circa  la   non   conformita\u0027   di   quest\u0027ultima   alle\nsovraordinate norme statutarie. \n    4.3. La ricostruzione della genesi di tale preclusione - per vero\noscura e da ricondursi,  verosimilmente,  alla  discussione  svoltasi\nnell\u0027ambito delle commissioni paritetiche - corrobora l\u0027assunto circa\nla sua completa estraneita\u0027 rispetto alle previsioni statutarie. \n    4.3.1.  La  redazione  di  un  «progetto  di  legge»  recante  la\ndisciplina della sezione «staccata»  di  Bolzano  fu  affidata  dalla\nPresidenza del Consiglio dei ministri al Consiglio di Stato ai  sensi\ndell\u0027art. 14, n. 2 del r.d. 26 giugno 1924,  n.  1054  («Approvazione\ndel testo unico delle leggi sul Consiglio di  Stato»),  tenuto  conto\ndel fatto che l\u0027art. 1, comma 4 della legge 6 dicembre 1971, n.  1034\n(«Istituzione dei  tribunali  amministrativi  regionali»)  provvedeva\nall\u0027istituzione di una «sezione staccata con  ordinamento  speciale»,\ncon sede a Bolzano, alla cui disciplina si sarebbe dovuto  provvedere\n«con altra legge». \n    4.3.2. Il Consiglio di Stato (cfr. parere dell\u0027Adunanza  generale\ndel 31 gennaio 1973), attribuendo prevalenza, rispetto al  menzionato\nart. 1, comma 4 della legge n.  1034  del  1971,  all\u0027art.  90  dello\nStatuto - che, come detto, rimette ad  altra  fonte  (dai  piu\u0027,  pur\nprendendo atto del margine di ambiguita\u0027 sopra descritto, individuata\nnelle   norme   di   attuazione   dello   Statuto   la    definizione\ndell\u0027«ordinamento»   del    Tribunale    regionale    di    giustizia\namministrativa «con una autonoma sezione per la provincia di Bolzano»\n- , predispose, in luogo di un «progetto di  legge»,  uno  schema  di\ndecreto legislativo attuativo dello Statuto (ai sensi  dell\u0027art.  107\ndello Statuto medesimo), che peraltro disciplinava, piu\u0027 in generale,\nl\u0027ordinamento del Tribunale regionale di giustizia amministrativa  (e\nnon la sola «sezione staccata con  ordinamento  speciale»  menzionata\ndall\u0027art. 1, comma 4 della legge n. 1034 del 1971,  cui  soltanto  si\nriferiva l\u0027incarico conferito dal Governo). \n    4.3.3. Tale schema conteneva, in particolare, la  disciplina  del\npersonale di magistratura e dell\u0027ufficio  di  segreteria  (Titolo  I,\nartt. 1-5), le attribuzioni della sezione autonoma di Bolzano (Titolo\nII, artt. 6-8), le norme di procedura e  relative  alle  impugnazioni\n(Titolo III, artt. 9 e 10), contemplando altresi\u0027 talune disposizioni\ntransitorie e finali (artt. 11-16). Nulla prevedeva invece lo  schema\nmenzionato con riguardo al ricorso straordinario. \n    Il rimedio in questione, pertanto,  in  base  a  tale  originaria\nversione delle norme di attuazione dello Statuto - senza dubbio posto\nalla  base  delle  successive   elaborazioni   avvenute   soprattutto\nnell\u0027ambito delle commissioni paritetiche di cui all\u0027art.  107  dello\nStatuto (costituisce indice univoco in  tal  senso  la  menzione  del\nparere dell\u0027Adunanza generale nel contesto del preambolo del  decreto\ndel Presidente della Repubblica n. 426 del  1984)  -  restava  dunque\nammesso anche nelle materie di competenza della sezione  autonoma  di\nBolzano. \n    4.3.4. Le disposizioni del Titolo II dello schema furono trasfuse\n- oltre un decennio piu\u0027 tardi - negli artt. 7, 8, 9 e 10 del decreto\ndel  Presidente  della  Repubblica  n.  426  del  1984,  con   alcune\ninnovazioni anche di carattere sostanziale,  tra  cui  la  previsione\nsecondo cui gli «atti» adottati dalla sezione  autonoma  sui  ricorsi\navverso provvedimenti ritenuti lesivi del principio di parita\u0027 tra  i\ngruppi linguistici (proposti ai sensi  dell\u0027art.  92  dello  Statuto)\n«non sono soggetti ad alcun  gravame»  (laddove,  con  riguardo  alla\nversione originaria dello schema, l\u0027Adunanza generale aveva precisato\nche  la  decisione  conclusiva  del  giudizio  in   questione   fosse\nimpugnabile con ricorso in appello al  Consiglio  di  Stato)  e,  per\nquanto maggiormente rileva in questa sede, quella  per  cui  «[n]elle\nmaterie di competenza  della  sezione  autonoma  di  Bolzano  non  e\u0027\nammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica». \n    Il carattere anomalo della genesi della preclusione in esame - in\nparticolare, la circostanza che  nell\u0027originario  schema  di  decreto\nattuativo elaborato dal Consiglio di Stato non ve ne fosse traccia  -\ncorrobora  dunque  l\u0027assunto  che  essa  esorbiti  palesemente  dalla\nmateria rimessa  dallo  Statuto  alle  norme  di  attuazione  e  che,\npertanto, contrasti con lo Statuto medesimo. \n    4.4. La Sezione  e\u0027  consapevole  dell\u0027orientamento  della  Corte\ncostituzionale in base al  quale  «[l]e  norme  di  attuazione  dello\nstatuto regionale ad autonomia speciale sono destinate  a  contenere,\ntra l\u0027altro, non solo disposizioni di vera  e  propria  esecuzione  o\nintegrative secundum legem non essendo escluso un «contenuto  praeter\nlegem nel senso di integrare le norme statutarie,  anche  aggiungendo\nad esse qualche cosa che le medesime non contenevano», con il «limite\ndella corrispondenza alle norme e alla finalita\u0027 di attuazione  dello\nStatuto, nel contesto del principio di autonomia regionale» (sentenza\nn. 212 del 1984; n. 20 del 1956)» (Corte cost., 7 novembre  2001,  n.\n353). Ritiene tuttavia, per un verso,  che  nel  caso  di  specie  la\ndisposizione  censurata,  nel  precludere  il  ricorso   al   gravame\nstraordinario,  comporti,  per  le  ragioni  sopra  illustrate,   una\nviolazione dell\u0027art.  90  dello  statuto,  atteggiandosi  pertanto  a\ndisposizione contra legem;  per  altro  verso,  che,  anche  a  voler\nattribuire  alla  disposizione  in  questione   carattere   meramente\nintegrativo (ossia praeter legem) delle  norme  statutarie,  non  sia\nrispettato il  limite  stabilito  dalla  giurisprudenza  della  Corte\ncostituzionale  circa  la  necessita\u0027  di  corrispondenza   di   tale\nintegrazione  «alle  norme  e  alla  finalita\u0027  di  attuazione  dello\nStatuto, nel contesto del principio di autonomia regionale»: infatti,\nper le ragioni che saranno esposte infra (cfr. par. 5.1. ss.),  anche\nassumendo - il che e\u0027 quantomeno dubbio  -  che  la  disposizione  in\nquestione debba ritenersi riconducibile alla «questione linguistica»,\nla preclusione che  essa  introduce  rispetto  alla  possibilita\u0027  di\navvalersi del ricorso straordinario non  consente  di  perseguire  le\nasserite finalita\u0027 di tutela  delle  minoranze  linguistiche  ed  e\u0027,\npertanto, irragionevole. \n    5. Sotto un ulteriore e concorrente profilo  la  Sezione  ritiene\nche l\u0027impossibilita\u0027 di avvalersi  del  ricorso  straordinario  nelle\nmaterie di competenza della sezione autonoma di Bolzano comporti  una\nviolazione del principio di eguaglianza di cui all\u0027art. 3  Cost.,  in\nquanto per tal via si preclude ai soggetti che intendano impugnare un\natto emesso da un organo di  un\u0027Amministrazione  che  ha  sede  nella\nprovincia di Bolzano, o la cui efficacia e\u0027 comunque circoscritta  al\nterritorio provinciale, di avvalersi di un  rimedio  cui  ha  accesso\nchiunque intenda impugnare un  atto  non  rientrante  nelle  suddette\ncategorie. \n    Ne\u0027  tale   disparita\u0027   di   trattamento   appare   giustificata\ndall\u0027esigenza - costituzionalmente imposta (cfr. art. 6 Cost.) -   di\ntutelare le minoranze linguistiche presenti nel Trentino-Alto Adige. \n    5.1. In primo luogo, che la  preclusione  in  questione  rinvenga\ngiustificazione  nel  principio  costituzionale   di   tutela   delle\nminoranze  linguistiche  costituisce  assunto  indimostrato,   specie\ntenendo conto del fatto che, come detto, lo statuto, fonte  di  rango\ncostituzionale deputata in  prima  battuta  a  garantire  un  assetto\nordinamentale  idoneo  ad  assicurare  la  tutela   delle   minoranze\nlinguistiche (cfr. art.  4),  nulla  dispone  in  ordine  al  ricorso\nstraordinario.  Analogo  silenzio  si  riscontra  peraltro  nel  c.d.\nPacchetto  delle  misure  a  favore  delle  popolazioni   altoatesine\napprovato nel 1969 (nell\u0027ambito  del  negoziato  avviato  su  impulso\ndella risoluzione dell\u0027Assemblea generale delle Nazioni unite n. 1497\ndel 31 ottobre 1960),  particolarmente  dettagliato  anche  sotto  il\nprofilo  dell\u0027ordinamento  della  giustizia  amministrativa  e  della\npredisposizione   del   relativo   apparato   rimediale,   cui   sono\nriconducibili gran parte delle previsioni contenute nel  decreto  del\nPresidente della Repubblica n. 426 del 1984 e, piu\u0027 in  generale,  le\nstesse modifiche statutarie intervenute nel 1971/1972. \n    La circostanza  che  l\u0027art.  100  dello  Statuto  attribuisca  ai\n«cittadini di lingua tedesca della provincia di Bolzano» la «facolta\u0027\ndi usare la loro lingua nei rapporti con gli uffici  giudiziari»  non\nacquisisce, peraltro, una specifica rilevanza ai fini della questione\nin esame, posto che il perimetro della  «riserva  di  competenza»  in\ncapo alla sezione autonoma di Bolzano che consegue  alla  preclusione\ndel ricorso straordinario  non  e\u0027  necessariamente  coincidente  con\nl\u0027insieme dei soggetti abilitati all\u0027uso  della  lingua  tedesca  nei\nrapporti con  gli  u  fici  giudiziari  (facolta\u0027  che  a  sua  volta\ngiustificherebbe, in ipotesi, la  peculiare  composizione,  sotto  il\nprofilo  dell\u0027appartenenza  ai  gruppi  linguistici,  della   sezione\nautonoma di Bolzano e, in grado di appello, del Consiglio  di  Stato;\ncfr. artt. 91 e 93 dello Statuto e artt. 2, 4, 5, 6 e 14 del  decreto\ndel Presidente della Repubblica n. 526 del  1984).  La  delimitazione\ndella competenza della sezione autonoma dipende infatti  da  elementi\n(attinenti alla provenienza dell\u0027atto impugnato da un  organo  avente\nsede  nella  Provincia  autonoma  o  alla  delimitazione  in   chiave\nterritoriale degli effetti dell\u0027atto medesimo) che nulla hanno a  che\nfare con la lingua parlata dal ricorrente, ben potendo darsi il  caso\ndi un ricorrente di lingua  italiana  (o  che  comunque  non  intenda\navvalersi della facolta\u0027 di utilizzare la lingua tedesca) che impugni\nun atto adottato da un organo con sede nella  Provincia  autonoma  di\nBolzano (o un atto con effetti limitati al territorio della  suddetta\nprovincia):  egli  incorre  necessariamente  nella  preclusione   del\nricorso straordinario, nonostante non  sia  suo  interesse  fare  uso\ndella lingua tedesca. \n    5.2. In secondo luogo, rileva la  circostanza  che  con  riguardo\nalle regioni a statuto speciale diverse dal Trentino-Alto  Adige  non\ne\u0027  prevista,  ne\u0027  dallo  statuto  ne\u0027  dalle  relative   norme   di\nattuazione,  analoga   preclusione.   Sicche\u0027,   ritenendo   che   la\npreclusione in parola  si  giustifichi  in  virtu\u0027  dell\u0027esigenza  di\ntutela delle minoranze  linguistiche,  il  principio  di  uguaglianza\nrisulta  violato  anche  sotto  un  ulteriore  e  distinto   profilo:\nl\u0027impugnazione degli  atti  adottati  da  organi  di  Amministrazioni\naventi sede nella provincia autonoma di Bolzano o i cui effetti  sono\ncircoscritti al territorio di detta provincia e\u0027 infatti assoggettata\nad un limite  (rappresentato  dall\u0027impossibilita\u0027  di  avvalersi  del\nricorso straordinario) che non e\u0027  previsto  nelle  altre  regioni  a\nstatuto speciale in cui pure e\u0027 particolarmente avvertita - tanto  da\ncostituire uno degli elementi che giustificano il riconoscimento alle\nstesse  dell\u0027autonomia  speciale  -  la  necessita\u0027  di  tutelare  le\nminoranze  linguistiche  ivi  presenti   (il   riferimento   e\u0027,   in\nparticolare, alla Valle d\u0027Aosta e al Friuli-Venezia Giulia). \n    5.3. In terzo luogo, e soprattutto, la preclusione  in  questione\ne\u0027 irragionevole, in quanto e\u0027 inidonea a soddisfare le esigenze  che\neventualmente si assumano essere oste a fondamento di essa. \n    L\u0027impossibilita\u0027 di avvalersi del ricorso straordinario  comporta\ninfatti per il ricorrente un mero  pregiudizio,  rappresentato  dalla\npreclusione  al  ricorso  ad  un   rimedio   alternativo   a   quello\ngiurisdizionale (rimedio, quest\u0027ultimo, di cui il ricorrente comunque\ndisporrebbe anche  in  assenza  della  preclusione  in  esame)  e  ai\nvantaggi che a tale rimedio alternativo sono correlati: il piu\u0027 lungo\ntermine di  decadenza  (centoventi  giorni,  ai  sensi  dell\u0027art.  9,\ndecreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, in\nluogo dell\u0027ordinario termine di sessanta giorni ex art. 29 cod. proc.\namm.)  previsto  per  proporre  l\u0027azione   di   annullamento   e   la\npossibilita\u0027 di presentare il ricorso personalmente, senza  avvalersi\ndel patrocinio di un difensore. \n    La scelta di non avvalersi del  rimedio  giurisdizionale  e,  con\nesso, della peculiare composizione - prevista dalle pertinenti  norme\nstatutarie e di  attuazione,  sopra  richiamate  -  degli  organi  di\ngiustizia amministrativa di primo e di  secondo  grado  che  di  tale\nrimedio sarebbero investiti, costituirebbe, laddove  ammessa,  libera\nestrinsecazione della volonta\u0027 del ricorrente  e  non  il  frutto  di\nun\u0027imposizione dell\u0027ordinamento.  Imposizione  e\u0027,  invece,  de  iure\ncondito, quella di avvalersi del rimedio giurisdizionale. Sicche\u0027, in\nvirtu\u0027 di una singolare eterogenesi dei fini, l\u0027inammissibilita\u0027  del\nricorso straordinario  -  riconducibile,  in  ipotesi,  al  principio\ncostituzionale di tutela delle minoranze linguistiche -  comporta  un\nmero pregiudizio a carico proprio di quella categoria di soggetti che\nper il tramite di tale preclusione si intenderebbe  tutelare.  A  ben\nvedere, dunque, la preclusione relativa al ricorso straordinario  non\nsoddisfa dunque alcun interesse, se non quello  «astratto»  -  e  per\ncio\u0027 solo irrilevante rispetto  all\u0027esigenza  che  si  assume  essere\nposta a fondamento della preclusione medesima  -  dell\u0027ordinamento  a\nche  determinate  controversie  vengano  decise  da  organi  la   cui\ncomposizione  assicuri  il  rispetto  di   determinati   criteri   di\nrappresentanza dei gruppi linguistici. \n    5.4. Ne\u0027, d\u0027altra parte, potrebbe ritenersi  che  la  preclusione\nconcernente il rimedio straordinario sia dettata dalla necessita\u0027  di\nassicurare  che   della   particolare   composizione   degli   organi\ngiurisdizionali  investiti  del   ricorso   giurisdizionale   possano\nbeneficiare  gli  altri  soggetti  interessati  dalla   lite,   ossia\nl\u0027Amministrazione  che  ha  adottato  l\u0027atto  impugnato  e  eventuali\nsoggetti controinteressati. Laddove il  ricorso  straordinario  fosse\nammesso, infatti, i soggetti in questione potrebbero avvalersi  della\nfacolta\u0027 (ormai  generalizzata)  di  proporre  opposizione  ai  sensi\ndell\u0027art. 48 cod. proc. amm., ottenendo cosi\u0027  la  trasposizione  del\nricorso straordinario proprio in quella sede giurisdizionale in grado\ndi  assicurare  la   peculiare   composizione,   sotto   il   profilo\ndell\u0027appartenenza ai gruppi linguistici dei componenti del  collegio,\nprevista dagli artt. 91 e 93 dello statuto e dalle relative norme  di\nattuazione. \n    5.5. Vi e\u0027 peraltro da considerare, da  ultimo,  che  laddove  si\nritenga (anche al fine di garantire il rispetto di eventuali obblighi\ninternazionali in tal senso) che  la  presenza  nel  collegio  di  un\ncomponente appartenente al gruppo di  lingua  tedesca  (o  di  lingua\nladina, per quanto tale ultima previsione,  introdotta  dall\u0027art.  7,\ncomma 1 della legge costituzionale 4 dicembre  2017,  n.  1,  risulti\nallo stato non attuata) -  assicurata  dall\u0027art.  93  dello  statuto,\ntenuto conto del tenore letterale di tale disposizione, soltanto  con\nriferimento alle  «sezioni  del  Consiglio  di  Stato  investite  dei\ngiudizi d\u0027appello sulle decisioni dell\u0027autonoma  sezione  di  Bolzano\ndel Tribunale regionale  di  giustizia  amministrativa»,  ossia  alle\nsezioni giurisdizionali  -  costituisca  il  fondamento  (per  quanto\nimplicito) della preclusione rispetto alla possibilita\u0027 di  avvalersi\ndel ricorso straordinario, tale esigenza puo\u0027  a  ben  vedere  essere\nparimenti  assicurata  in  sede  straordinaria,   il   che   dimostra\nl\u0027erroneita\u0027 della premessa. \n    Non si ravvisano,  infatti,  particolari  ostacoli,  in  caso  di\ndeclaratoria di illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art.  7,  comma  3\ndel decreto del Presidente della Repubblica n. 426 del 1984, rispetto\nad  un\u0027interpretazione  estensiva  o  ad  un\u0027applicazione   analogica\ndell\u0027art. 93 dello statuto che consenta di assicurare la presenza del\ncomponente appartenente al gruppo di  lingua  tedesca  (o  di  lingua\nladina) nel collegio della Sezione consultiva chiamata a formulare il\nparere sul ricorso straordinario. \n    D\u0027altra parte le stesse norme di attuazione (cfr. art. 14,  comma\n5, decreto del Presidente della Repubblica n. 426 del 1984) prevedono\n- nel silenzio dello statuto, che  non  si  occupa  ne\u0027  del  ricorso\nstraordinario ne\u0027, piu\u0027 in generale,  delle  Sezioni  consultive  del\nConsiglio di Stato - che «[u]no dei consiglieri di Stato appartenenti\nal gruppo di lingua tedesca della provincia di Bolzano,  nominati  ai\nsensi dell\u0027articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 31\nagosto 1972, n. 670, deve far parte del collegio della sezione di cui\nall\u0027articolo 17, comma 28, della legge 15 maggio 1997, n. 127, quando\nquesta e\u0027 investita di atti riguardanti la provincia di Bolzano». Non\nsi riscontra pertanto alcuna preclusione, in via interpretativa o  di\napplicazione  analogica,  ad  assicurare  la  presenza  di  uno   dei\nconsiglieri di Stato appartenenti ai  gruppi  linguistici  minoritari\nanche nell\u0027ambito del collegio della Sezione consultiva investita del\nricorso straordinario, al pari di quanto espressamente previsto dalle\nnorme  di  attuazione  dello  statuto  con  riguardo   alla   Sezione\nconsultiva per gli atti normativi «investita di atti  riguardanti  la\nprovincia di Bolzano» e tenuto peraltro conto del  fatto  che  l\u0027art.\n14, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica  n.  426  del\n1984 stabilisce che «[l]\u0027assegnazione dei predetti  consiglieri  alle\nsezioni consultive  e  giurisdizionali  del  Consiglio  di  Stato  e\u0027\ndisposta,  all\u0027inizio  di  ogni  anno,  con   il   decreto   previsto\ndall\u0027articolo 12, primo comma, del testo unico  26  giugno  1924,  n.\n1054». \n    Se del caso,  peraltro,  e\u0027  prospettabile  una  declaratoria  di\nillegittimita\u0027  costituzionale  in  via  consequenziale,   ai   sensi\ndell\u0027art. 27, secondo periodo, della legge 11 marzo 1953, n. 87,  del\nmenzionato art. 14, comma 5, decreto del Presidente della  Repubblica\nn.  426  del  1984  nella  parte  in  cui  non   prevede   un\u0027analoga\nintegrazione del collegio della Sezione  consultiva  investito  della\ndecisione del ricorso straordinario, nonche\u0027 del comma 6, nella parte\nin  cui  non  prevede  che  del  collegio   investito   del   ricorso\nstraordinario debba far parte almeno uno  dei  consiglieri  di  Stato\nappartenenti al gruppo di lingua tedesca. Le disposizioni  da  ultimo\nmenzionate  non  formano  tuttavia   oggetto   della   questione   di\nlegittimita\u0027 costituzionale sollevata in questa sede in  quanto,  per\nle ragioni illustrate supra, la Sezione ritiene che  la  composizione\ndei collegi giudicanti (in primo e secondo  grado,  ovvero  in  unico\ngrado) sotto  il  profilo  dell\u0027appartenenza  ai  gruppi  linguistici\nminoritari, stabilita dagli artt. 91 e 93 dello  statuto,  non  possa\ncostituire il fondamento della preclusione disposta  dalle  norme  di\nattuazione rispetto al ricorso straordinario. \n    6.  L\u0027esclusione  del  ricorso  straordinario  nelle  materie  di\ncompetenza della sezione autonoma di Bolzano contrasta, inoltre,  con\nil diritto di azione di cui all\u0027art. 24, comma 1 Cost. \n    E\u0027 noto che per effetto della legge 18 giugno 2009,  n.  69  sono\nintervenute talune modifiche di carattere normativo che hanno, in una\nprima fase, indotto a  discorrere  di  «giursidizionalizzazione»  del\nricorso straordinario. Si tratta, in particolare, del  riconoscimento\ndella legittimazione della Sezione consultiva a  sollevare  questione\ndi legittimita\u0027 costituzionale (art.  13,  comma  1,  terzo  periodo,\ndecreto del Presidente della Repubblica n. 1199  del  1971)  e  della\nprevisione circa  il  carattere  vincolante  del  parere  reso  dalla\nSezione consultiva, non piu\u0027 superabile previa delibera del Consiglio\ndei ministri (art. 14, decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.\n1199 del 1971). Rileva altresi\u0027 la previsione, contenuta  nel  codice\ndel processo amministrativo (d.lgs.  2  luglio  2010,  n.  104),  che\ndetermina la tendenziale coincidenza delle ipotesi in cui e\u0027  ammesso\nil  ricorso  straordinario  con   le   controversie   devolute   alla\ngiurisdizione del giudice amministrativo (art. 7, comma 8 cod.  proc.\namm.). Tenuto conto di tali sopravvenienze, la giurisprudenza, sia di\nlegittimita\u0027  sia  amministrativa,  ha  concluso  -  specie  ai  fini\ndell\u0027ammissibilita\u0027 del ricorso per ottemperanza (ai sensi  dell\u0027art.\n112, comma 2, lett.  b)  cod.  proc.  amm.)  e  di  assicurare  cosi\u0027\nl\u0027esecuzione del decreto presidenziale, nonche\u0027 di individuare  quale\ngiudice competente il Consiglio di Stato, in unico  grado  (ai  sensi\ndell\u0027art.   113,   comma   1   cod.   proc.   amm.)   -   nel   senso\ndell\u0027assimilazione del ricorso  straordinario  ai  rimedi  di  natura\ngiurisdizionale (Cass., Sez. Un., 28 gennaio  2011,  n.  2065;  Cons.\nStato, Ad. Plen., 6 maggio 2013, nn. 9 e 10). \n    Sulla scorta  della  giurisprudenza  della  Corte  costituzionale\n(Corte cost., 2 aprile 2014, n.  73;  9  febbraio  2018,  n.  24;  21\nfebbraio 2023, n. 63) che, a seguito delle modifiche introdotte dalla\nmenzionata legge n.  69  del  2009,  ha  invece  mantenuto  ferma  la\nqualificazione  dell\u0027istituto  in  termini  (non  piu\u0027   di   ricorso\namministrativo, bensi\u0027) di rimedio giustiziale amministrativo  -  pur\nsempre alternativo a quello giurisdizionale amministrativo, ancorche\u0027\nin parte  a  questo  assimilabile  sotto  il  profilo  strutturale  e\nfunzionale  -  ,  la  piu\u0027  recente  giurisprudenza   amministrativa,\naderendo ad una nozione di «giurisdizione» di carattere eminentemente\nsoggettivo formale (\"L\u0027«attivita\u0027  giurisdizionale»  (art.  2907  del\ncodice civile) - cioe\u0027 quella classe di procedimenti a  cui  soltanto\nsi applica la disciplina del processo  -  si  distingue  dalle  altre\nfunzioni dello Stato sulla base di criteri di imputazione  formale  e\nnon  \"sostanziali\"  [...]  La   giurisdizione   e\u0027   l\u0027attivita\u0027   di\naccertamento e decisoria che l\u0027ordinamento imputa ai «giudici»,  come\nindividuati dalle norme costituzionali sulla  competenza  (art.  101,\n102, 103)») ha rimeditato il  pregresso  e  prevalente  orientamento,\nritenendo che il ricorso straordinario sia «un rimedio «giustiziale»,\nalternativo a quello giurisdizionale, di cui  condivide  solo  alcuni\ntratti strutturali e funzionali. Il  decreto  presidenziale  e\u0027  atto\n\u0027della  Amministrazione  -  in  quanto  formalmente   imputato   alla\nreponsabilita\u0027 dell\u0027organo ministeriale - ma non \u0027di\u0027 amministrazione\nattiva, trattandosi di una «decisione» che definisce una controversia\nnell\u0027ambito di un procedimento contenzioso in contradditorio  con  le\nparti e avente carattere vincolato  in  ragione  della  sua  funzione\ndichiarativa (essendo cioe\u0027 espressione della  volonta\u0027  del  diritto\nnel caso concreto)». \n    La qualificazione del gravame straordinario in termini di rimedio\ngiustiziale amministrativo, alternativo a quello giurisdizionale, non\nha tuttavia impedito alla stessa Corte costituzionale di  fondare  la\ndeclaratoria di illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art.  9,  comma  5\ndel d.lgs. 24 dicembre 2003,  n.  373  («Norme  di  attuazione  dello\nStatuto speciale  della  Regione  siciliana  concernenti  l\u0027esercizio\nnella regione delle funzioni spettanti al Consiglio di Stato») -  che\nconsentiva al Presidente della  Regione  siciliana,  previa  delibera\ndella Giunta regionale,  di  decidere  il  ricorso  straordinario  in\nmaniera  difforme  dal  parere  reso  dal  Consiglio   di   giustizia\namministrativa per la Regione siciliana - ,  oltre  che  sull\u0027art.  3\nCost., anche sull\u0027art. 24 Cost. Si e\u0027 ritenuto, in  particolare,  che\n«[s]iffatta contrazione del corredo di rimedi e garanzie riconosciuto\nal  ricorrente  in  sede  di  ricorso  al  Presidente  della  Regione\nSiciliana, rispetto  a  colui  che  si  avvale  dell\u0027omologo  rimedio\nnazionale e\u0027  in  contrasto  con  l\u0027art.  3  Cost.  e,  senza  idonea\ngiustificazione, si riflette negativamente sulla tutela dei diritti e\ndegli interessi legittimi di cui all\u0027art. 24 Cost.». \n    Il rilevato contrasto  con  l\u0027art.  24  Cost.  di  una  norma  di\nattuazione di uno statuto speciale che consentiva al Presidente della\nRegione  siciliana,  nel  decidere  il  ricorso   straordinario,   di\ndiscostarsi dal parere reso dal Consiglio di giustizia amministrativa\nper la Regione siciliana induce pertanto a ritenere, a fortiori,  che\nanalogo contrasto sussista laddove una norma di  attuazione  -  quale\nl\u0027art. 7, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica n.  426\ndel 1984 - non si limiti ad  incidere  sugli  effetti  (vincolanti  o\nmeno) del parere dell\u0027organo consultivo,  ma  escluda  in  radice  la\npossibilita\u0027 di avvalersi del rimedio in questione, che sul resto del\nterritorio  nazionale  e\u0027  posto  invece  in   relazione   di   piena\nalternativita\u0027 con il rimedio giurisdizionale. \n    7.  Da  ultimo  la  Sezione  ritiene   che   l\u0027esclusione   della\npossibilita\u0027 di avvalersi del ricorso straordinario nelle materie  di\ncompetenza della sezione autonoma di Bolzano contrasti con gli  artt.\n5  e  87,  comma  1  Cost.  nella  parte  in  cui,   rispettivamente,\nstabiliscono  i  principi  di  unita\u0027  e  di  indivisibilita\u0027   della\nRepubblica e prevedono che il Presidente della Repubblica  -  cui  e\u0027\nrimessa l\u0027adozione, su proposta del Ministro competente, del  decreto\nche, in conformita\u0027 al parere  del  Consiglio  di  Stato,  decide  il\nricorso  straordinario  -  rappresenta  l\u0027unita\u0027  nazionale.  Per  il\ntramite della preclusione in esame il Capo  dello  Stato  e\u0027  infatti\nprivato  della  potesta\u0027  di  esercitare  le   proprie   funzioni   -\nintimamente  connesse  alla  natura  dell\u0027alto  organo,  cosi\u0027   come\ndimostra l\u0027origine storica del rimedio, che deriva  direttamente  dal\nricorso al Re, il quale costituiva a  sua  volta  espressione  ultima\ndella giustizia ritenuta - rispetto a determinate categorie  di  atti\namministrativi  individuabili  sulla  base  di  criteri   di   natura\nterritoriale. Cio\u0027 comporta che in una porzione del territorio  della\nRepubblica (quello della Provincia autonoma di Bolzano) al Capo dello\nStato e\u0027 precluso lo svolgimento di una propria funzione per  effetto\ndi una  norma  di  attuazione  statutaria  che  ha,  comunque,  rango\nsub-costituzionale.  L\u0027unita\u0027  e  indivisibilita\u0027  della   Repubblica\nrisultano pertanto irrimediabilmente compromesse sotto il profilo del\nmancato esercizio di tale peculiare  funzione  decisoria,  senza  che\ntale conseguenza sia giustificata - ne\u0027, tantomeno, imposta  -  dalla\nnecessita\u0027  di  dare  attuazione   ad   altri   principi   di   rango\ncostituzionale, che non potrebbero comunque prevalere  sull\u0027unita\u0027  e\nsull\u0027indivisibilita\u0027,  in  quanto  «costituzionalmente  imposte  come\ntratti che qualificano lo Stato-soggetto espressivo  della  comunita\u0027\nnazionale» (Corte cost., 4 ottobre 2018, n. 183). \n    Ne\u0027 potrebbe argomentarsi in  senso  contrario  alla  luce  della\npeculiare disciplina vigente con riferimento alla Regione  siciliana,\nche assegna la decisione  del  ricorso  straordinario  al  Presidente\ndella Regione (in  luogo  del  Presidente  della  Repubblica).  Tanto\navviene infatti in virtu\u0027 di  apposite  disposizioni  statutarie  che\nhanno rango costituzionale e sono pertanto idonee a  derogare,  entro\ncerti limiti, alle norme della  Costituzione  da  ultimo  menzionate,\nladdove nel caso di specie l\u0027impossibilita\u0027 di  esperire  il  ricorso\nstraordinario - e dunque, in ultima analisi, l\u0027impossibilita\u0027 per  il\nPresidente  della  Repubblica  di  svolgere  la  sua   funzione   con\nriferimento   a   talune   categorie   di    atti    territorialmente\ncaratterizzati - consegue ad una disposizione di attuazione  che  non\nrinviene  fondamento  alcuno,  ne\u0027  esplicito  ne\u0027  implicito,  nello\nstatuto (il quale soltanto ha rango costituzionale). \n    Non potrebbe, d\u0027altra parte, argomentarsi in senso contrario alla\nluce della circostanza che  il  parere  del  Consiglio  di  Stato  e\u0027\nvincolante (art. 14, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica\nn. 1199 del 1971), non potendo dunque il Ministro competente -  e,  a\nvalle,   il   decreto   presidenziale   -   discostarsene,    sicche\u0027\nl\u0027inoperativita\u0027 del ricorso straordinario rispetto alle categorie di\natti in questione non comporterebbe un  vulnus  al  pieno  esplicarsi\ndelle  funzioni  presidenziali,  dal  momento  che  la  decisione  e\u0027\nrimessa, sul piano sostanziale, al Consiglio di Stato. Per un  verso,\ninfatti, il carattere  vincolante  del  parere  non  esclude  che  la\nfunzione decisoria resti intestata, sul piano formale, al  Presidente\ndella Repubblica. Per altro verso, non si puo\u0027 escludere che, in casi\neccezionali, il Capo dello Stato possa chiedere il riesame del parere\nper motivi di legittimita\u0027 (in conseguenza dell\u0027avvenuta rilevazione,\nad esempio, di vizi revocatori), restituendo il decreto  al  Ministro\ncompetente (facolta\u0027 astrattamente riconosciuta da Cons. Stato,  sez.\nI, 7 maggio 2012, n. 2131). \n    8. Le considerazioni sopra esposte inducono pertanto la Sezione a\nritenere   la   questione   di   legittimita\u0027   costituzionale    non\nmanifestamente infondata rispetto ai parametri sopra  evocati,  cosi\u0027\nrimeditando  il  pregresso  orientamento  sul  punto  delle   Sezioni\nconsultive, condiviso anche dalle Sezioni giurisdizionali  (cfr.,  ex\nmultis: \n      Cons. Stato, sez. I, pareri del 3 giugno 2019, n. 1622 e del 19\ndicembre 2017, n. 2634; sez. II, parere del 6 giugno 2017,  n.  1324;\nsez. VI, 24 aprile 2018, n. 2474). \n    9. Pertanto, ai sensi dell\u0027art. 13, decreto del Presidente  della\nRepubblica n. 1191 del 1973 e dell\u0027art. 23, legge n. 87 del 1953,  la\nSezione  dichiara  rilevante  e  non  manifestamente   infondata   la\nquestione  di  legittimita\u0027  costituzionale  dell\u0027art.  7,  comma  3,\ndecreto del Presidente della Repubblica n. 426 del 1984 in  relazione\nall\u0027art. 90 dello Statuto e agli artt. 3, comma 1, 5, 24, comma  1  e\n87, comma 1 Cost. \n    Sospende conseguentemente  l\u0027espressione  del  parere  e  dispone\nl\u0027immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. \n\n \n                              P. Q. M. \n \n    La Sezione: \n      dichiara rilevante e non manifestamente infondata la  questione\ndi legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 7, comma 3 del  decreto  del\nPresidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, nei  sensi  e  nei\ntermini di cui in motivazione; \n      sospende l\u0027espressione del parere; \n      ordina, a cura della Segreteria, l\u0027immediata trasmissione degli\natti alla Corte costituzionale, ai sensi e per  gli  effetti  di  cui\nagli artt. 23 ss. della legge 11 marzo 1953, n. 87; \n      ordina che il presente parere sia comunicato al ricorrente,  al\ncontrointeressato, al Comune di  Badia  (BZ)  e  al  Ministero  delle\ninfrastrutture e dei trasporti, nonche\u0027 al Presidente  del  Consiglio\ndei ministri, al Presidente della  Regione  Trentino-Alto  Adige,  al\nPresidente della Provincia autonoma di Bolzano, ai  Presidenti  delle\ndue Camere del Parlamento,  al  Presidente  del  Consiglio  regionale\ndella Regione Trentino-Alto Adige e al Presidente del Consiglio della\nProvincia autonoma di Bolzano. \n \n                       Il Presidente: Garofoli \n \n \n                                               L\u0027estensore: Miniussi  \nIl Segretario: Argiolas","elencoNorme":[{"id":"64042","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"dpr","denominaz_legge":"decreto del Presidente della Repubblica","data_legge":"06/04/1984","data_nir":"1984-04-06","numero_legge":"426","descrizionenesso":"","legge_articolo":"7","specificaz_art":"","comma":"3","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.Presidente.della.Repubblica:1984-04-06;426~art7"}],"elencoParametri":[{"id":"80442","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"3","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"80443","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"5","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"80526","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"6","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"80445","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"24","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"80446","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"87","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"80524","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"dpr","descriz_costit":"decreto del Presidente della Repubblica","numero_legge":"670","data_legge":"31/08/1972","articolo":"90","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.Presidente.della.Repubblica;670~art90","unique_identifier":""}],"elencoParti":[{"id":"55117","num_progressivo":"","nominativo_parte":"Alessandro Vittur","data_costit_part":"","flag_cost_fuori_termine":"No","indirizzo_difensore":"","id_avv_indirizzo":"","tipologia_parte":"C","descrizione_tipologia_parte":"Controparte","sigla_parte":""}]}}"
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