HTTP Client
1
Total requests
0
HTTP errors
Clients
http_client 1
Requests
POST | https://ws.cortecostituzionale.it/servizisito/rest/atti/schedaRicorso/2023/3 | |
---|---|---|
Request options | [ "headers" => [ "Content-Type" => "application/json" ] "auth_basic" => [ "corteservizisito" "corteservizisito,2021+1" ] ] |
|
Response |
200
[ "info" => [ "header_size" => 166 "request_size" => 297 "total_time" => 0.238668 "namelookup_time" => 0.000422 "connect_time" => 0.030565 "pretransfer_time" => 0.068106 "size_download" => 42087.0 "speed_download" => 176836.0 "starttransfer_time" => 0.068123 "primary_ip" => "66.22.43.24" "primary_port" => 443 "local_ip" => "65.108.230.242" "local_port" => 50544 "http_version" => 3 "protocol" => 2 "scheme" => "HTTPS" "appconnect_time_us" => 68040 "connect_time_us" => 30565 "namelookup_time_us" => 422 "pretransfer_time_us" => 68106 "starttransfer_time_us" => 68123 "total_time_us" => 238668 "start_time" => 1757360285.6249 "original_url" => "https://ws.cortecostituzionale.it/servizisito/rest/atti/schedaRicorso/2023/3" "pause_handler" => Closure(float $duration) {#830 : "Symfony\Component\HttpClient\Response\CurlResponse" : { : CurlHandle {#809 …} : Symfony\Component\HttpClient\Internal\CurlClientState {#797 …} : -9223372036854775808 } } "debug" => """ * Trying 66.22.43.24...\n * TCP_NODELAY set\n * Connected to ws.cortecostituzionale.it (66.22.43.24) port 443 (#0)\n * ALPN, offering h2\n * ALPN, offering http/1.1\n * successfully set certificate verify locations:\n * CAfile: /etc/pki/tls/certs/ca-bundle.crt\n CApath: none\n * SSL connection using TLSv1.3 / TLS_AES_256_GCM_SHA384\n * ALPN, server accepted to use h2\n * Server certificate:\n * subject: C=IT; ST=Roma; O=Corte Costituzionale; CN=*.cortecostituzionale.it\n * start date: Nov 19 00:00:00 2024 GMT\n * expire date: Dec 20 23:59:59 2025 GMT\n * subjectAltName: host "ws.cortecostituzionale.it" matched cert's "*.cortecostituzionale.it"\n * issuer: C=IT; ST=Roma; L=Pomezia; O=TI Trust Technologies S.R.L.; CN=TI Trust Technologies OV CA\n * SSL certificate verify ok.\n * Using HTTP2, server supports multi-use\n * Connection state changed (HTTP/2 confirmed)\n * Copying HTTP/2 data in stream buffer to connection buffer after upgrade: len=0\n * Using Stream ID: 1 (easy handle 0x2751db0)\n > POST /servizisito/rest/atti/schedaRicorso/2023/3 HTTP/2\r\n Host: ws.cortecostituzionale.it\r\n Content-Type: application/json\r\n Accept: */*\r\n Authorization: Basic Y29ydGVzZXJ2aXppc2l0bzpjb3J0ZXNlcnZpemlzaXRvLDIwMjErMQ==\r\n User-Agent: Symfony HttpClient (Curl)\r\n Accept-Encoding: gzip\r\n Content-Length: 0\r\n \r\n * Connection state changed (MAX_CONCURRENT_STREAMS == 128)!\n < HTTP/2 200 \r\n < content-type: application/json;charset=UTF-8\r\n < cache-control: no-cache\r\n < pragma: no-cache\r\n < content-encoding: UTF-8\r\n < date: Mon, 08 Sep 2025 19:38:05 GMT\r\n < \r\n """ ] "response_headers" => [ "HTTP/2 200 " "content-type: application/json;charset=UTF-8" "cache-control: no-cache" "pragma: no-cache" "content-encoding: UTF-8" "date: Mon, 08 Sep 2025 19:38:05 GMT" ] "response_content" => [ "{"dtoRicorso":{"anno":"2023","numero":"3","numero_parte":"1","data_gazzetta":"01/03/2023","numero_gazzetta":"9","data_notifica":"07/02/2023","oggetto_lungo":"Energia - Concessioni di grandi derivazioni d\u0027acqua a scopo idroelettrico - Norme della Provincia autonoma di Trento - Integrazione dell\u0027art. 26-septies della legge provinciale n. 4 del 1998 - Previsione della possibilità, da parte dei concessionari di grandi derivazioni elettriche in esercizio alla data di entrata in vigore della legge provinciale n. 16 del 2022, di presentare alla Provincia un piano industriale per fronteggiare gli effetti negativi della crisi energetica - Previsione della sospensione, per la durata del piano industriale, delle procedure per l\u0027assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico relative a impianti interessati dal piano - Ricorso del Governo - Denunciata attribuzione, ai titolari delle concessioni esistenti, di una sostanziale proroga della durata della concessione degli impianti interessati dal piano industriale in assenza della procedura di selezione da bandire secondo la scansione temporale stabilita dalla legislazione statale - Incidenza sulla libertà di stabilimento - Contrasto con il principio, anche sovranazionale, di tutela della concorrenza - Violazione dei vincoli derivanti dall\u0027ordinamento comunitario - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza - Eccedenza dalle competenze statutarie.","id_seduta":"","stato_fissazione":"","descrizione_fissazione":"","data_seduta":"","relatore":"NAVARRETTA","listaSedute":[{"numero_parte":"1","id_seduta":"","stato_fissazione":"","descrizione_fissazione":"","data_seduta":"","relatore":"NAVARRETTA"}],"ricorrente":"Presidente del Consiglio dei ministri","testo_atto":"N. 3 RICORSO PER LEGITTIMITA\u0027 COSTITUZIONALE 08 febbraio 2023\n\r\nRicorso per questione di legittimita\u0027 costituzionale depositato in\ncancelleria l\u00278 febbraio 2023 (del Presidente del Consiglio dei\nministri). \n \nEnergia - Concessioni di grandi derivazioni d\u0027acqua a scopo\n idroelettrico - Norme della Provincia autonoma di Trento -\n Integrazione dell\u0027art. 26-septies della legge provinciale n. 4 del\n 1998 - Previsione della possibilita\u0027, da parte dei concessionari di\n grandi derivazioni elettriche in esercizio alla data di entrata in\n vigore della legge provinciale n. 16 del 2022, di presentare alla\n Provincia un piano industriale per fronteggiare gli effetti\n negativi della crisi energetica - Previsione della sospensione, per\n la durata del piano industriale, delle procedure per l\u0027assegnazione\n delle concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico\n relative a impianti interessati dal piano. \n- Legge della Provincia autonoma di Trento 7 dicembre 2022, n. 16\n (\"Piano industriale per il miglioramento degli impianti di grande\n derivazione a scopo idroelettrico: integrazione dell\u0027articolo\n 26-septies della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4 (Disposizioni\n in materia di grandi derivazioni a scopo idroelettrico e altre\n disposizioni connesse)\"). \n\n\r\n(GU n. 9 del 01-03-2023)\n\r\n Ricorso ex art. 127 Cost. nell\u0027interesse del Presidente del\nConsiglio dei ministri pro tempore, rappresentato e difeso ex lege\ndall\u0027Avvocatura generale dello Stato (codice fiscale 80224030587),\npresso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, e\u0027 domiciliato\n(numero fax 06.96.51.40.00, indirizzo PEC\nags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) \n Nei confronti della Provincia autonoma di Trento, in persona del\nPresidente della Giunta provinciale pro tempore per la dichiarazione\ndi illegittimita\u0027 costituzionale della legge provinciale 7 dicembre\n2022, n. 16, recante «Piano industriale per il miglioramento degli\nimpianti di grande derivazione a scopo idroelettrico: integrazione\ndell\u0027art. 26-septies della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4\n(Disposizioni in materia di grandi derivazioni a scopo idroelettrico\ne altre disposizioni connesse)», pubblicata nel B.U. Trentino-Alto\nAdige n. 49 del 9 dicembre 2022, in virtu\u0027 della deliberazione del\nConsiglio dei ministri del 2 febbraio 2023. \nPremessa. \n La Provincia autonoma di Trento ha emanato la legge provinciale\nn. 16/2022, il cui unico art. 1 ha disposto l\u0027inserimento di alcuni\ncommi (segnatamente i commi da 2-bis a 2-sexies) nel corpo dell\u0027art.\n26-septies della L.P. Trento n. 4/1998. \n Il testo aggiornato dell\u0027art. 26-septies della L.P. Trento n.\n4/1998 (che a propria volta era stato introdotto nella sua versione\noriginaria dalla L.P. Trento n. 9/2020) e\u0027 per l\u0027effetto il seguente: \n «Art. 26-septies (Disposizioni transitorie per l\u0027avvio dei\nprocedimenti per l\u0027assegnazione delle concessioni di grandi\nderivazioni a scopo idroelettrico). - 1. L\u0027art. 1-bis 1, comma 1.9,\nsi applica anche alle concessioni prorogate ai sensi dell\u0027art. 13,\ncomma 6, dello Statuto speciale. Le domande pendenti alla data di\nentrata in vigore del presente articolo decadono e le relative\nprocedure sono estinte senza oneri a carico della Provincia. \n 2. Al fine di garantire la continuita\u0027 nella produzione di\nenergia da fonte rinnovabile e il presidio degli impianti,\nl\u0027esercizio della derivazione, delle opere e degli impianti e\u0027\nproseguito dal concessionario uscente, che ne conserva il possesso e\nla custodia fino al subentro del nuovo concessionario, alle\ncondizioni previste dall\u0027art. 1-bis 5 per il tempo strettamente\nnecessario alla conclusione del procedimento. Resta fermo il\npassaggio dei beni in proprieta\u0027 della Provincia ai sensi dell\u0027art.\n13, comma 2, primo periodo, dello Statuto speciale. \n 2-bis. Con l\u0027obiettivo di attenuare gli effetti negativi\ndella crisi energetica, i concessionari di grandi derivazioni\nidroelettriche in esercizio alla data di entrata in vigore di questo\ncomma possono presentare alla Provincia un piano industriale entro la\ndata individuata con deliberazione della Giunta provinciale. Al fine\ndi fronteggiare gli effetti negativi della crisi energetica di breve\ne lungo termine, il piano industriale e\u0027 articolato in una fase\ntemporale di investimenti da realizzare entro il 31 dicembre 2024, in\nun\u0027eventuale seconda fase di investimenti da realizzare entro un\ntermine che non ecceda quello individuato dall\u0027art. 12, comma 6, del\ndecreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva\n96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell\u0027energia\nelettrica), e individua: \n a) misure di efficientamento della produzione, misure per\nincrementare la capacita\u0027 di stoccaggio, misure di incremento della\npotenza e di incremento della resilienza delle infrastrutture in\ntermini di sicurezza e di regolarita\u0027 della produzione; \n b) investimenti sulle strutture di produzione con\nl\u0027obiettivo di aumentare la capacita\u0027 produttiva in termini di\npotenza, di energia e di capacita\u0027 di stoccaggio; \n c) la disponibilita\u0027 a pagare alla Provincia, in aggiunta\nai canoni gia\u0027 previsti dalla normativa vigente alla data di entrata\nin vigore di questo comma, una nuova componente di canone,\nparametrata ai valori di mercato dell\u0027energia; \n d) misure idonee a garantire il deflusso ecologico a tutela\ndella continuita\u0027 fluviale; \n e) ulteriori elementi indicati nella deliberazione della\nGiunta provinciale. \n 2-ter. Entro centoventi giorni dalla presentazione del piano\nindustriale la Provincia valuta l\u0027adeguatezza e la fattibilita\u0027 della\nproposta di piano e puo\u0027 concordare eventuali modifiche. A seguito\ndell\u0027approvazione del piano industriale le condizioni di esercizio\ndella concessione sono conseguentemente modificate. \n 2-quater. La Provincia destina introiti derivanti dal comma\n2-bis, lettera c), al sostegno dei costi per i consumi energetici in\nambito provinciale, al fine di fronteggiare gli effetti negativi\ndella crisi energetica di breve e lungo termine. \n 2-quinquies. Per la durata del piano industriale sono sospese\nle procedure per l\u0027assegnazione delle concessioni di grandi\nderivazioni a scopo idroelettrico relative a impianti interessati dal\npiano. \n 2-sexies. Nel piano industriale sono compresi investimenti da\nammortizzare entro la durata del piano. In caso di cessazione\nanticipata del piano, in anticipo rispetto ai tempi di ammortamento\ndegli investimenti effettuati in base ad esso, la Provincia, con\nriguardo ai beni previsti dall\u0027art. 13, comma 2, primo periodo, dello\nStatuto speciale, corrisponde un indennizzo pari al valore della\nparte degli investimenti non ammortizzata». \n Le innovazioni introdotte dalla L.P. n. 16/2022 al\nsovratrascritto testo dell\u0027art. 26-septies della L.P. n. 4/1998 si\npongono in contrasto: \n con l\u0027art. 13 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto\nAdige (decreto del Presidente della Repubblica n. 670/1972); \n con l\u0027art. 117, primo comma, Cost. [in relazione all\u0027art. 49\ndel Trattato sul funzionamento dell\u0027Unione europea (TFUE), come\nmodificato dall\u0027art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e\nratificato dalla legge n. 130/2008, ed all\u0027art. 12 della direttiva n.\n2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre\n2006, relativa ai servizi nel mercato interno]; \n nonche\u0027 con l\u0027art. 117, secondo comma, lettera e), e con la\ndisciplina nazionale interposta di cui all\u0027art. 12 del decreto\nlegislativo n. 79/1999. \n Per tale motivo il Consiglio dei ministri ha ritenuto di doverla\nimpugnare con la delibera indicata in epigrafe, ed a tanto si\nprovvede mediante il presente ricorso. \nContrasto della L.P. Trento n. 16/2022 con l\u0027art. 13 del decreto del\nPresidente della Repubblica n. 670/1972 (Statuto della Regione\nTrentino-Alto Adige), con l\u0027art. 117, primo comma, Cost. [in\nrelazione all\u0027art. 49 del Trattato sul funzionamento dell\u0027Unione\neuropea (TFUE), come modificato dall\u0027art. 2 del Trattato di Lisbona\ndel 13 dicembre 2007 e ratificato dalla legge n. 130/2008, ed\nall\u0027art. 12 della direttiva n. 2006/123/CE del Parlamento europeo e\ndel Consiglio del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato\ninterno], nonche\u0027 con l\u0027art. 117, secondo comma, lettera e), e con\nl\u0027art. 12 del decreto legislativo n. 79/1999 (quale norma statale\ninterposta). \n 1. L\u0027art. 13 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige\n(decreto del Presidente della Repubblica n. 670/1972), nella versione\nmodificata dalla legge n. 205/2017 a decorrere dal 1° gennaio 2018\n(ai sensi di quanto previsto dall\u0027art. 104 del medesimo Statuto),\nassegna alla Provincia autonoma di Trento una competenza legislativa\ndel tutto peculiare (da esercitare «nel rispetto dell\u0027ordinamento\ndell\u0027Unione europea e degli accordi internazionali, nonche\u0027 dei\nprincipi fondamentali dell\u0027ordinamento statale») in materia di\nconcessioni per grandi derivazioni d\u0027acqua a scopo idroelettrico. \n L\u0027art. 13 prevede infatti che con legge provinciale siano\ndisciplinate «le modalita\u0027 e le procedure di assegnazione delle\nconcessioni per grandi derivazioni d\u0027acqua a scopo idroelettrico,\nstabilendo in particolare norme procedurali per lo svolgimento delle\ngare, i termini di indizione delle stesse, i criteri di ammissione e\ndi aggiudicazione, i requisiti finanziari, organizzativi e tecnici\ndei partecipanti», e che «la legge provinciale disciplina inoltre la\ndurata delle concessioni, i criteri per la determinazione dei canoni\ndi concessione per l\u0027utilizzo e la valorizzazione del demanio idrico\ne dei beni patrimoniali costituiti dagli impianti afferenti le grandi\nderivazioni idroelettriche, i parametri di sviluppo degli impianti\nnonche\u0027 le modalita\u0027 di valutazione degli aspetti paesaggistici e di\nimpatto ambientale, determinando le conseguenti misure di\ncompensazione ambientale e territoriale, anche a carattere\nfinanziario». \n Il parametro di riferimento per l\u0027esercizio della competenza\nlegislativa provinciale in materia di grandi derivazione\nidroelettriche, oltre che dal necessario rispetto della Costituzione\ne dell\u0027ordinamento eurounitario, costituito dalla predetta norma\nstatutaria, e, per quanto da essa non previsto, dalle norme di\nattuazione dello Statuto speciale, in particolare dal decreto del\nPresidente della Repubblica n. 235/1977 (1) e dal decreto del\nPresidente della Repubblica n. 381/1974 (2) (cfr. sentenza\ncostituzionale n. 177 del 2022), nonche\u0027 dalle disposizioni statali\ninterposte che costituiscono limite all\u0027esercizio della potesta\u0027\nnormativa provinciale in quanto riconducibili ai principi\nfondamentali dell\u0027ordinamento statale ed espressione della competenza\nesclusiva statale in materia di «tutela della concorrenza». \n 2. Le sovratrascritte disposizioni normative provinciali\nprevedono (in particolare ai commi 2-bis e 2-quinquies del novellato\nart. 26-septies della L.P. n. 4/1998) che gli attuali concessionari\ndi grandi derivazioni idroelettriche possano presentare alla\nProvincia un «piano industriale» (comma 2-bis), la cui durata\nsospende le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi\nderivazioni a scopo idroelettrico relative ad impianti interessati\ndal piano medesimo (comma 2-quinquies). \n Le concessioni relative alle centrali idroelettriche - il cui\nnumero e\u0027 limitato dalla scarsita\u0027 delle risorse naturali e dalle\ncaratteristiche tecniche necessarie per la generazione di tale\nenergia - si qualificano come autorizzazioni ai sensi della c.d.\n«direttiva servizi» (art. 12 della direttiva n. 2006/123/CE), e\npertanto devono essere indette procedure di selezione che presentino\ngaranzie di imparzialita\u0027 e di trasparenza, nonche\u0027 di adeguata\npubblicita\u0027. \n Ne consegue che non e\u0027 possibile prevedere la procedura di\nrinnovo automatico, ne\u0027 accordare altri vantaggi, ad imprese le cui\nconcessioni siano scadute o in scadenza. \n Entro tale quadro, la impugnata disposizione provinciale,\nallorche\u0027 introduce una sospensione delle procedure di assegnazione\ndelle concessioni de quibus per tutta la durata dei «piani\nindustriali» presentati dai concessionari, assegna un vantaggio ai\ntitolari delle concessioni in corso, consentendo loro di proseguire\nle concessioni medesime in sostanziale proroga, senza dover\npartecipare alle occorrenti procedure di selezione, da bandire a\ntempo debito secondo la scansione temporale prescritta dalla\nnormativa statale (su cui v. infra). \n Considerata inoltre la posizione geografica delle centrali\nidroelettriche in questione, la gestione di tali impianti e\u0027\nsuscettibile di costituire un\u0027attrattiva economica per operatori di\naltri Stati membri che gestiscono strutture simili: il che avvalora\nil rischio che la previsione «sospensiva» delle procedure di\nassegnazione di concessioni scadute abbia effetti sulla liberta\u0027 di\nstabilimento, nel senso di una possibile violazione delle regole\nfondamentali del TFUE. E cio\u0027 a dirsi anche tenendo conto che, per il\nPNRR in corso di attuazione, la tutela e la promozione della\nconcorrenza sono fattori essenziali per favorire l\u0027efficienza e la\ncrescita economica. \n 3. In relazione a quanto sin qui detto, occorre evidenziare che,\ncon la legge n. 118/2022 («Legge annuale per il mercato e la\nconcorrenza 2021»: cfr. art. 7), si e\u0027 proceduto ad una significativa\nmodifica della disciplina statale delle concessioni idroelettriche,\nal dichiarato scopo di dettare disposizioni «per la tutela della\nconcorrenza ai sensi dell\u0027art. 117, secondo comma, lettera e), della\nCostituzione» (art. 1). \n La novella del 2022 ha tra l\u0027altro previsto - tramite apposito\ninserimento del comma 1-ter 1 nell\u0027ambito dell\u0027art. 12 del decreto\nlegislativo n. 79/1999 - che le procedure di assegnazione delle\nconcessioni di grandi derivazioni idroelettriche siano effettuate in\nogni caso secondo parametri competitivi, equi e trasparenti, e -\ntramite sostituzione dei commi 1-quater e 1-sexies - rispettivamente\nl\u0027avvio sollecito di procedure di gara per le concessioni nuove,\nscadute o in scadenza, ed un regime intertemporale assai stringente\nnelle more della definizione delle medesime procedure. \n In particolare, e per quanto qui rileva, la aggiornata versione\ndell\u0027art. 12 del decreto legislativo n. 79/1999, anche sulla base\ndelle innovazioni apportate dal decreto-legge n. 135/2018 (convertito\ncon legge n. 12/2019), contiene le seguenti analitiche previsioni: \n il comma 1 prevede che «alla scadenza delle concessioni di\ngrandi derivazioni idroelettriche e nei casi di decadenza o rinuncia,\nle opere di cui all\u0027art. 25, primo comma, del testo unico di cui al\nregio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, passano, senza consenso, in\nproprieta\u0027 delle regioni, in stato di regolare funzionamento (...)»; \n il comma 1-bis prevede che «le regioni, ove non ritengano\nsussigere un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle\nacque, incompatibile con il mantenimento dell\u0027uso a fine\nidroelettrico, possono assegnare le concessioni di grandi derivazioni\nidroelettriche, previa verifica dei requisiti di capacita\u0027 tecnica,\nfinanziaria e organizzativa di cui al comma 1-ter, lettera d): a) ad\noperatori economici individuati attraverso l\u0027orietamento di gare con\nprocedure ad evidenza pubblica; b) a societa\u0027 a capitale misto\npubblico privato nelle quali il socio privato e\u0027 scelto attraverso\nl\u0027espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica; c)\nmediante forme di partenariato ai sensi degli articoli 179 e seguenti\ndel codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.\nL\u0027affidamento a societa\u0027 partecipate deve comunque avvenire nel\nrispetto delle disposizioni del testo unico di cui al decreto\nlegislativo 19 agosto 2016, n. 175»; \n il comma 1-ter prevede che, «nel rispetto dell\u0027ordinamento\ndell\u0027Unione europea e degli accordi internazionali, nonche\u0027 dei\nprincipi fondamentali dell\u0027ordinamento statale e delle disposizioni\ndi cui al presente articolo, le regioni disciplinano con legge, entro\nun anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e\ncomunque non oltre il 31 marzo 2020, le modalita\u0027 e le procedure di\nassegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d\u0027acqua a scopo\nidroelettrico, stabilendo in particolare: a) le modalita\u0027 per lo\nsvolgimento delle procedure di assegnazione di cui al comma 1-bis; b)\ni termini di avvio delle procedure di cui al comma 1-bis; c) i\ncriteri di ammissione e di assegnazione; d) la previsione che\nl\u0027eventuale indennizzo e\u0027 posto a carico del concessionario\nsubentrante; e) i requisiti di capacita\u0027 finanziaria, organizzativa e\ntecnica adeguata all\u0027oggetto della concessione richiesti ai\npartecipanti e i criteri di valutazione delle proposte progettuali,\nprevedendo quali requisiti minimi: 1) ai fini della dimostrazione di\nadeguata capacita\u0027 organizzativa e tecnica, l\u0027attestazione di\navvenuta gestione, per un periodo di almeno cinque anni, di impianti\nidroelettrici aventi una potenza nominale media pari ad almeno 3 MW;\n2) ai fini della dimostrazione di adeguata capatita\u0027 finanziaria, la\nreferenza di due istituti di credito o societa\u0027 di servizi iscritti\nnell\u0027elenco generale degli intermediari finanziari che attestino che\nil partecipante ha la possibilita\u0027 di accedere al credito per un\nimporto almeno pari a quello del progetto proposto nella procedura di\nassegnazione, ivi comprese le somme da corrispondere per i beni di\ncui alla lettera n); f) i termini di durata delle nuove concessioni,\ncomprese tra venti anni e quaranta anni; il termine massimo puo\u0027\nessere incrementato fino ad un massimo di dieci anni, in relazione\nalla complessita\u0027 della proposta progettuale presentata e all\u0027importo\ndell\u0027investimento; g) gli obblighi o le limitazioni gestionali,\nsubordinatamente ai quali sono ammissibili i progetti di ftuttamento\ne utilizzo delle opere e delle acque, compresa la possibilita\u0027 di\nutilizzare l\u0027acqua invasata per scopi idroelettrici per fronteggiare\nsituazioni di crisi idrica o per la laminazione delle piene; h) i\nmiglioramenti minimi in termini energetici, di potenza di generazione\ne di producibilita\u0027 da raggiungere nel complesso delle opere di\nderivazione, adduzione, regolazione e condotta dell\u0027acqua e degli\nimpianti di generazione, trasformazione e connessione elettrica con\nriferimento agli obiettivi strategici nazionali in materia di\nsicurezza energetica e fonti energetiche rinnovabili, compresa la\npossibilita\u0027 di dotare le infrastrutture di accumulo idrico per\nfavorire l\u0027integrazione delle stesse energie rinnovabili nel mercato\ndell\u0027energia e nel rispetto di quanto previsto dal codice di\ntrasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete\nelettrica di cui all\u0027art. 1, comma 4, del decreto del Presidente del\nConsiglio dei ministri 11 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta\nUfficiale n. 113 del 18 maggio 2004, e dai suoi aggiornamenti; i) i\nlivelli minimi in termini di miglioramento e risanamento ambientale\ndel bacino idrografico di pertinenza, in coerenza con gli strumenti\ndi pianificazione a scala di distretto idrografico in attuazione\ndella direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,\ndel 23 ottobre 2000, determinando obbligatoriamente una quota degli\nintroiti derivanti dall\u0027assegnazione, da destinare al finanziamento\ndelle misure dei piani di gestione distrettuali o dei piani di tutela\nfinalizzate alla tutela e al ripristino ambientale dei corpi idrici\ninteressati dalla derivazione; l) le misure di compensazione\nambientale e territoriale, anche a carattere finanziario, da\ndestinare ai territori dei comuni interessati dalla presenza delle\nopere e della derivazione compresi tra i punti di presa e di\nrestituzione delle acque garantendo l\u0027equilibrio economico\nfinanziario del progetto di concessione; m) le modalita\u0027 di\nvalutazione, da parte dell\u0027amministrazione competente, dei progetti\npresentati in esito alle procedure di assegnazione, che avviene\nnell\u0027ambito di un procedimento unico ai fini della selezione delle\nproposte progettuali presentate, che tiene luogo della verifica o\nvalutazione di impatto ambientale, della valutazione di incidenza nei\nconfronti dei siti di importanza comunitaria interessati e\ndell\u0027autorizzazione paesaggistica, nonche\u0027 di ogni altro atto di\nassenso, concessione, permesso, licenza o autorizzazione, comunque\ndenominato, previsto dalla normativa statale, regionale o locale; a\ntal fine, alla valutazione delle proposte progettuali partecipano,\nove necessario, il Ministero dell\u0027ambiente e della tutela del\nterritorio e del mare, il Ministero dello sviluppo economico, il\nMinistero per i beni e le attivita\u0027 culturali e gli enti gestori\ndelle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n.\n394; per gli aspetti connessi alla sicurezza degli invasi di cui al\ndecreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni,\ndalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, e all\u0027art. 6, comma 4-bis, della\nlegge 1° agosto 2002, n. 166, al procedimento valutativo partecipa il\nMinistero delle infrastrutture e dei trasporti; n) l\u0027utilizzo dei\nbeni di cui all\u0027art. 25, secondo comma, del testo unico di cui al\nregio decreto n. 1775 del 1933, nel rispetto del codice civile,\nsecondo i seguenti criteri: 1) per i beni mobili di cui si prevede\nl\u0027utilizzo nel progetto di concessione, l\u0027assegnatario corrisponde\nagli aventi diritto, all\u0027atto del subentro, un prezzo, in termini di\nvalore residuo, determinato sulla base dei dati reperibili dagli atti\ncontabili o mediante perizia asseverata; in caso di mancata\nprevisione di utilizzo nel progetto di concessione, per tali beni si\nprocede alla rimozione e allo smaltimento secondo le norme vigenti a\ncura ed onere del proponente; 2) per i beni immobili dei quali il\nprogetto proposto prevede l\u0027utilizzo, l\u0027assegnatario corrisponde agli\naventi diritto, all\u0027atto del subentro, un prezzo il cui valore e\u0027\ndeterminato sulla base dei dati reperibili dagli atti contabili o\nmediante perizia asseverata sulla base di attivita\u0027 negoziale tra le\nparti; 3) i beni immobili dei quali il progetto proposto non prevede\nl\u0027utilizzo restano di proprieta\u0027 degli aventi diritto; o) la\nprevisione, nel rispetto dei principi dell\u0027Unione europea, di\nspecifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilita\u0027\noccupazionale del personale impiegato; p) le specifiche modalita\u0027\nprocedimentali da seguire in caso di grandi derivazioni\nidroelettriche che interessano il territorio di due o piu\u0027 regioni,\nin termini di gestione delle derivazioni, vincoli amministrativi e\nripartizione dei canoni, da definire d\u0027intesa tra le regioni\ninteressate; le funzioni amministrative per l\u0027assegnazione della\nconcessione sono di competenza della regione sul cui territorio\ninsiste la maggior portata di derivazione d\u0027acqua in concessione»; \n il comma 1-ter. 1 prevede che «le procedure di assegnazione\ndelle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche sono\neffettuate ai sensi del comma 1-ter e in ogni caso secondo parametri\ncompetitivi, equi e trasparenti, tenendo conto della valorizzazione\neconomica dei canoni concessori di cui al comma 1-quinquies e degli\ninterventi di miglioramento della sicurezza delle infrastrutture\nesistenti e di recupero della capacita\u0027 di invaso, prevedendo a\ncarico del concessionario subentrante un congruo indennizzo, da\nquantificare nei limiti di quanto previsto al comma 1, secondo\nperiodo, che tenga conto dell\u0027ammortamento degli investimenti\neffettuati dal concessionario uscente, definendo la durata della\nconcessione, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa\nvigente, sulla base di criteri economici fondati sull\u0027entita\u0027 degli\ninvestimenti proposti, determinando le misure di compensazione\nambientale e territoriale, anche a carattere finanziario, da\ndestinare ai territori dei comuni interessati dalla presenza delle\nopere e della derivazione compresi tra i punti di presa e di\nrestituzione delle acque, e garantendo l\u0027equilibrio\neconomico-finanziario del progetto di concessione, nonche\u0027 i livelli\nminimi in termini di miglioramento e risanamento ambientale del\nbacino idrografico (...)»; \n il comma 1-quater stabilisce che «le procedure di\nassegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche\nsono avviate entro due anni dalla data di entrata in vigore della\nlegge regionale di cui al comma 1-ter e comunque non oltre il 31\ndicembre 2023 (...)»; \n il comma 1-sexies dispone che «per le concessioni di grandi\nderivazioni idroelettriche che prevedono un termine di scadenza\nanteriore al 31 dicembre 2024, ivi incluse quelle gia\u0027 scadute, le\nregioni possono consentire la prosecuzione dell\u0027esercizio della\nderivazione nonche\u0027 la conduzione delle opere e dei beni passati in\nproprieta\u0027 delle regioni ai sensi del comma 1, in favore del\nconcessionario uscente, per il tempo strettamente necessario al\ncompletamento delle procedure di assegnazione e comunque non oltre\ntre anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,\nstabilendo l\u0027ammontare del corrispettivo che i concessionari uscenti\ndebbono versare all\u0027amministrazione regionale in conseguenza\ndell\u0027utilizzo dei beni e delle opere affidate in concessione, o che\nlo erano in caso di concessioni scadute, tenendo conto degli\neventuali oneri aggiuntivi da porre a carico del concessionario\nuscente nonche\u0027 del vantaggio competitivo derivante dalla\nprosecuzione dell\u0027esercizio degli impianti oltre il termine di\nscadenza». \n 4. In relazione al surrichiamato dato normativo, va rimarcato che\nla menzionata norma statale impinge direttamente le modalita\u0027 e le\nprocedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni\nd\u0027acqua a scopo idroelettrico, e, nelle diverse lettere in cui si\ncompone, provvede alla specificazione dei profili rimessi alla\nlegislazione regionale, i quali, per contenuto, sono tutti\nriconducibili all\u0027espletamento delle gare nel settore di che\ntrattasi: quelli attinenti ai criteri di ammissione e assegnazione\n(lettera c), ai requisiti tecnico-organizzativi ed\neconomico-finanziari richiesti ai concorrenti e ai criteri di\nvalutazione delle proposte progettuali (lett. e), nonche\u0027 alle\ncondizioni richieste per le proposte progettuali dei partecipanti\nalle gare in termini di obblighi e limiti gestionali (lettera g), di\nmiglioramenti energetici (lettera h) e ambientali (lettera i) e\nmisure di compensazione ambientali e territoriali (lett. l). Tutte\ntali aggiornate previsioni dell\u0027art. 12 del decreto legislativo n.\n79/1999 costituiscono dunque limiti sostanziali ai contenuti delle\nleggi regionali. \n Ora, sebbene il comma 1-octies del ripetuto art. 12 faccia salve\nle competenze delle regioni a statuto speciale e delle province\nautonome di Trento e Bolzano ai sensi dei rispettivi statuti e delle\nrelative norme di attuazione, non vi e\u0027 dubbio che la disciplina\nlegislativa della Provincia autonoma di Trento sull\u0027espletamento\ndelle procedure di gare ad evidenza pubblica per l\u0027assegnazione delle\nconcessioni di derivazione idroelettrica: \n a) sia tenuta a rispettare, per preciso limite previsto ex\nart. 13 dello Statuto trentino, l\u0027ordinamento dell\u0027Unione europea,\nnonche\u0027 i vincoli derivanti dall\u0027ordinamento comunitario ai sensi del\nprimo comma dell\u0027art. 117 Cost.; \n b) rientri nella materia della «tutela della concorrenza» di\ncompetenza esclusiva dello Stato ai sensi dell\u0027art. 117, secondo\ncomma, lettera e), Cost., in quanto la gara pubblica costituisce uno\nstrumento indispensabile per tutelare e promuovere la concorrenza\n(cfr. sentenza n. 1 del 2018 della Corte costituzionale e sentenza n.\n401 del 2007). \n E neppure dubbio vi e\u0027 sul fatto che l\u0027esclusiva competenza\nlegislativa statale in materia di «tutela della concorrenza», anche\nsiccome prevista in adempimento di obblighi sovranazionali di matrice\neuropea nel settore della concorrenza, si imponga anche alle regioni\na statuto speciale ed alle province autonome (cfr. ex plurimis\nsentenze costituzionali n. 70 del 2022 e n. 16 del 2020). \n Con specifico riguardo alla competenza legislativa prevista\ndall\u0027art. 13 dello Statuto del Trentino-Alto Adige, codesta Corte ha\nchiaramente precisato (cfr. sentenza n. 117 del 2022) che essa\nrientra in un ambito di competenza tutt\u0027affatto peculiare, e dipoi e\nsignificativamente che, \u0027\u0027sul piano testuale e sistematico, la\nformulazione della norma statutaria non esime la legge provinciale\ndal rispetto di tutti i limiti previsti agli articoli 4 e 8 dello\nstesso statuto, e fra essi, in particolare, quello delle norme\nqualificabili come «norme fondamentali delle riforme\neconomico-sociali della Repubblica\u0027\u0027». \n In sintesi, dunque, ogni legge provinciale in materia di\nconcessioni per grandi derivazioni d\u0027acqua a scopo idroelettrico e\u0027\ntenuta a rispettare le norme primarie nazionali e quelle unionali in\nmateria di affidamento delle concessioni con gare ad evidenza\npubblica, siccome in vario modo discendenti da obblighi\nsovranazionali e da correlative prescrizioni costituzionali, che si\nimpongono al legislatore locale. \n 5. Orbene, nella fattispecie, la L.P. n. 16/2022, nel prevedere\nla sospensione delle procedure di assegnazione delle concessioni\ninteressate dalla proposta di «piani industriali» degli attuali\nconcessionari, ha introdotto un\u0027ipotesi di surrettizia proroga delle\nconcessioni de quibus, non prevista ne\u0027 consentita dal legislatore\nstatale, e men che meno dai principi derivanti dalla normativa\nunionale. Cio\u0027 in quanto la denunziata normativa provinciale perviene\ndi fatto a posticipare lo svolgimento delle procedure di evidenza\npubblica, per la cui realizzazione e\u0027 stata finanche prevista\nl\u0027attivazione di uno specifico potere sostitutivo da parte del\nGoverno, stante l\u0027esigenza di assicurare il rispetto dei vincoli\neuropei quanto all\u0027affidamento (anche) a privati di beni e servizi\npubblici, nonche\u0027 di apprestare una tutela effettiva della\nconcorrenza e della trasparenza. \n In definitiva ed in sintesi, pertanto, l\u0027intervento legislativo\nprovinciale che qui si impugna viola per un verso il richiamato art.\n13 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, ed i limiti ivi\nprevisti, poiche\u0027 reca una disciplina direttamente in contrasto con\ngli obblighi sovranazionali in materia di tutela della concorrenza,\ncon cio\u0027 violando anche il primo comma dell\u0027art. 117 Cost. \n Esso viola anche la competenza legislativa statale esclusiva in\nmateria di tutela della concorrenza [ex art. 117, secondo comma,\nlettera e), Cost.], siccome in patente disarmonia con la normativa\nnazionale dettata in subiecta materia dall\u0027art. 12 del decreto\nlegislativo n. 79/1999, la quale costituisce a propria volta da un\nlato attuazione di direttiva UE relativa al mercato interno\ndell\u0027energia elettrica, e dall\u0027altro principio fondamentale\ndell\u0027ordinamento statale. \n\n(1) Recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della regione\n Trentino-Alto Adige in materia di energia». \n\n(2) Recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della regione\n Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere\n pubbliche». \n\n \n P.Q.M. \n \n Per tutto quanto sopra dedotto e considerato il Presidente del\nConsiglio dei ministri, come in epigrafe rappresentato, difeso e\ndomiciliato, ricorre alla Ecc.ma Corte costituzionale affinche\u0027 la\nstessa voglia dichiarare - in accoglimento delle suesposte censure -\nla illegittimita\u0027 costituzionale della legge provinciale 7 dicembre\n2022, n. 16, per le ragioni e nei termini dettagliati nel corpo del\npresente ricorso. \n Si deposita la seguente documentazione: \n 1) copia autentica dell\u0027estratto del verbale relativo alla\ndeliberazione del Consiglio dei ministri in data 2 febbraio 2023, con\nallegata relazione; \n 2) copia della legge provinciale Trento 7 dicembre 2022, n.\n16. \n Roma, 7 febbraio 2023 \n \n L\u0027Avvocato dello Stato: Caselli","elencoResistenti":[{"nominativo":"Provincia autonoma di Trento","contenzioso":"","deposito_cost":"17/03/2023"}],"elencoNorme":[{"codice_legge":"lptn","articolo_legge":"","data_legge":"07/12/2022","data_nir":"2022-12-07","numero_legge":"16","comma":"","denominazione_legge":"legge della Provincia autonoma di Trento","denominazione_nesso":"e, in particolare,","denominazione_attributo":"","id":"24044","unique_identifier":""},{"codice_legge":"lptn","articolo_legge":"1","data_legge":"07/12/2022","data_nir":"2022-12-07","numero_legge":"16","comma":"","denominazione_legge":"legge della Provincia autonoma di Trento","denominazione_nesso":"nella parte in cui inserisce","denominazione_attributo":"","id":"24045","unique_identifier":""},{"codice_legge":"lptn","articolo_legge":"26","data_legge":"06/03/1998","data_nir":"1998-03-06","numero_legge":"4","comma":"2","denominazione_legge":"legge della Provincia autonoma di Trento","denominazione_nesso":"","denominazione_attributo":"","id":"24046","unique_identifier":""},{"codice_legge":"lptn","articolo_legge":"26","data_legge":"06/03/1998","data_nir":"1998-03-06","numero_legge":"4","comma":"2","denominazione_legge":"legge della Provincia autonoma di Trento","denominazione_nesso":"","denominazione_attributo":"","id":"24049","unique_identifier":""}],"elencoParametri":[{"id_parametro":"32229","tipo_legge":"c","descrizione_costit":"Costituzione","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"117","comma":"1","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""},{"id_parametro":"32230","tipo_legge":"c","descrizione_costit":"Costituzione","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"117","comma":"2","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""},{"id_parametro":"32231","tipo_legge":"stta","descrizione_costit":"Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"13","comma":"","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""},{"id_parametro":"32232","tipo_legge":"000049","descrizione_costit":"Trattato sul funzionamento dell\u0027Unione europea","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"49","comma":"","descrizione_nesso":""},{"id_parametro":"32233","tipo_legge":"000001","descrizione_costit":"direttiva CE","data":"12/12/2006","data_nir":"2006-12-12","numero_parametro":"123","articolo_impugnato":"12","comma":"","descrizione_nesso":""},{"id_parametro":"32236","tipo_legge":"dlgs","descrizione_costit":"decreto legislativo","data":"16/03/1999","data_nir":"1999-03-16","numero_parametro":"79","articolo_impugnato":"12","comma":"","descrizione_nesso":"in particolare","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-03-16;79~art12"},{"id_parametro":"32243","tipo_legge":"dlgs","descrizione_costit":"decreto legislativo","data":"16/03/1999","data_nir":"1999-03-16","numero_parametro":"79","articolo_impugnato":"12","comma":"1","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-03-16;79~art12"},{"id_parametro":"32244","tipo_legge":"dlgs","descrizione_costit":"decreto legislativo","data":"16/03/1999","data_nir":"1999-03-16","numero_parametro":"79","articolo_impugnato":"12","comma":"1","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-03-16;79~art12"},{"id_parametro":"32245","tipo_legge":"dlgs","descrizione_costit":"decreto legislativo","data":"16/03/1999","data_nir":"1999-03-16","numero_parametro":"79","articolo_impugnato":"12","comma":"1","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-03-16;79~art12"},{"id_parametro":"32246","tipo_legge":"dlgs","descrizione_costit":"decreto legislativo","data":"16/03/1999","data_nir":"1999-03-16","numero_parametro":"79","articolo_impugnato":"12","comma":"1","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-03-16;79~art12"},{"id_parametro":"32247","tipo_legge":"dlgs","descrizione_costit":"decreto legislativo","data":"16/03/1999","data_nir":"1999-03-16","numero_parametro":"79","articolo_impugnato":"12","comma":"1","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-03-16;79~art12"},{"id_parametro":"32248","tipo_legge":"dlgs","descrizione_costit":"decreto legislativo","data":"16/03/1999","data_nir":"1999-03-16","numero_parametro":"79","articolo_impugnato":"12","comma":"1","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-03-16;79~art12"}]}}" ] ] |