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decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, artt. 15 e 18; legge 23 dicembre 2009, n. 191, art. 2, commi 80 e 95; d.P.R. 27 marzo 2001, n. 220; d.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483; d.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484; Accordo tra il Ministro della salute, il Ministro dell\u0027economia e delle finanze e la Regione Puglia, sottoscritto in data 29 novembre 2010.\u003c/p\u003e","id_seduta":"4527","stato_fissazione":"2","descrizione_fissazione":"Udienza Pubblica","data_seduta":"05/11/2025","relatore":"SCIARRONE ALIBRANDI","listaSedute":[{"numero_parte":"1","id_seduta":"4527","stato_fissazione":"2","descrizione_fissazione":"Udienza Pubblica","data_seduta":"05/11/2025","relatore":"PETITTI"},{"numero_parte":"2","id_seduta":"4527","stato_fissazione":"2","descrizione_fissazione":"Udienza Pubblica","data_seduta":"05/11/2025","relatore":"SCIARRONE ALIBRANDI"}],"ricorrente":"Presidente del Consiglio dei ministri","testo_atto":"N. 7 RICORSO PER LEGITTIMITA\u0027 COSTITUZIONALE 29 gennaio 2025\n\r\nRicorso per questione di legittimita\u0027  costituzionale  depositato  in\ncancelleria il 29 gennaio 2025  (del  Presidente  del  Consiglio  dei\nministri) . \n \nAppalti pubblici - Norme della Regione Puglia - Modifica all\u0027art.  2,\n  comma 2, della  legge  regionale  n.  30  del  2024  (Tutela  della\n  retribuzione minima salariale nei contratti della Regione  Puglia),\n  gia\u0027 oggetto di impugnazione [reg. ric. n. 5 del 2025] -  Procedure\n  di gara - Denunciata previsione che la Regione Puglia,  le  aziende\n  sanitarie locali, le  aziende  ospedaliere,  le  Sanitaservice,  le\n  agenzie regionali e tutti gli enti strumentali regionali verificano\n  che i contratti indicati nelle  procedure  di  gara  prevedano  una\n  retribuzione minima tabellare inderogabile pari a nove euro l\u0027ora. \nSanita\u0027 pubblica - Servizio sanitario regionale (SSR) -  Norme  della\n  Regione Puglia  -  Previsione  della  istituzione  delle  residenze\n  sanitarie assistenziali (RSA) di San Nicandro Garganico e Troia, di\n  proprieta\u0027   e   gestione   interamente    pubblica,    incardinate\n  nell\u0027organizzazione funzionale della Azienda sanitaria locale (ASL)\n  di Foggia - Previsione che il personale in servizio  alla  data  di\n  entrata in vigore della suddetta  disposizione  regionale  transita\n  nell\u0027organico della ASL competente ai sensi dell\u0027art. 1, comma 268,\n  lettera c), della legge n. 234 del 2021. \n- Legge della Regione Puglia 29 novembre 2024, n. 39 (Disposizioni di\n  carattere  finanziario  e  diverse.  Variazione  al   Bilancio   di\n  Previsione  per  l\u0027esercizio   finanziario   2024   e   pluriennale\n  2024-2026), artt. 21 e 26. \n\n\r\n(GU n. 9 del 26-02-2025)\n\r\n    Ricorso ex art. 127 della  costituzione  per  il  Presidente  del\nconsiglio   dei   ministri,   rappresentato   e   difeso   ex    lege\ndall\u0027Avvocatura  generale  dello  Stato  presso  i  cui   uffici   e\u0027\ndomiciliato in Roma alla via dei Portoghesi,  12  contro  la  Regione\nPuglia, in persona del Presidente pro  tempore,  con  sede  in  Bari,\nLungomare   Nazario   Sauro   n.   33    -     indirizzi    PEC    : \navvocaturaregionale@pec.rupar.puglia.it\nprotocollogeneralepresidenza@pec.rupar.puglia.it per la  declaratoria\ndi illegittimita\u0027 costituzionale degli articoli 21 e 26  della  legge\ndella regione Puglia n. 39 del 29 novembre 2024 pubblicata nel BUR n.\n11 del 30 novembre 2024 come da delibera del Consiglio  dei  ministri\nin data 23 gennaio 2025. \n    Sul B.U.R. n. 11 del 30 novembre 2024,  e\u0027  stata  pubblicata  la\nlegge Regionale Puglia 29 novembre 2024, n.  39  La  legge  in  esame\ntitolata «Disposizioni di carattere finanziario e diverse. Variazione\nal  Bilancio  di  Previsione  per  l\u0027esercizio  finanziario  2024   e\npluriennale  2024  -  2026»  presenta   profili   di   illegittimita\u0027\ncostituzionale relativamente alle disposizioni  di  cui  all\u0027art.  21\n(Procedure  di  gara)  e  26  (Istituzione  delle  RSA  San  Nicandro\nGarganico e Troia). \n    Per quanto in questa sede d\u0027interesse,  le  disposizioni  che  si\nimpugnano cosi\u0027 dispongono: \n      l\u0027art. 21 modifica l\u0027art. 2, comma 2, della legge regionale  21\nnovembre 2024, n. 30 (Tutela della retribuzione minima salariale  nei\ncontratti della Regione Puglia) ove e\u0027 stabilito che  i  soggetti  di\ncui al comma 1 (Regione Puglia,  aziende  sanitarie  locali,  aziende\nospedaliere,  Sanitaservice,  agenzie  regionali  e  tutti  gli  enti\nstrumentali regionali) verificano che i contratti indicati  nelle  le\nprocedure di gara prevedano  un  «trattamento  economico  minimo»  in\nluogo della «retribuzione minima  tabellare»  di  cui  al  previgente\ntesto; \n      l\u0027art.  26  prevede  l\u0027istituzione  delle  residenze  sanitarie\nassistenziali  (RSA)  di  San  Nicandro  Garganico  e  di  Troia,  di\nproprieta\u0027   e    gestione    interamente    pubblica,    incardinate\nnell\u0027organizzazione funzionale della Azienda sanitaria  locale  (ASL)\ndi Foggia. Il passaggio alla gestione interamente pubblica delle  RSA\navverrebbe alla scadenza dei contratti  di  gestione  attualmente  in\ncorso o in regime di proroga ed il personale in servizio alla data di\nentrata in vigore  della  legge,  transita  nell\u0027organico  della  ASL\ncompetente, ai sensi dell\u0027art. 1 , comma 268, lettera c) della  legge\n234 del 2021, nel rispetto della normativa vigente,  ove  compatibile\ncon il profilo professionale,  valorizzando  l\u0027esperienza  lavorativa\nsvolta per la stessa tipologia di servizio. \n    Il  Governo  ritiene  che  tale  legge  sia   censurabile   nelle\ndisposizioni  supra   indicate.   Propone   pertanto   questione   di\nlegittimita\u0027 costituzionale ai sensi dell\u0027art. 127 comma 1 Cost.  per\ni seguenti \n \n                               Motivi \n \n1. Illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 21,  secondo  comma  della\nlegge della regione Puglia n. 39/2024 (nella parte  in  cui  modifica\nl\u0027art. 2, secondo comma, della  legge  regione  Puglia  n.  30/2024).\nViolazione dell\u0027art. 36, comma 1 della  Costituzione,  dell\u0027art.  39,\nquarto comma della Costituzione nonche\u0027 dell\u0027art. 117, secondo comma,\nlettere l) e m) della Costituzione. \n    Giova,  innanzi  tutto  evidenziare  che  con  autonomo  ricorso,\nnotificato alla regione Puglia il 24  gennaio  2025  ed  iscritto  al\nnumero 5 del registro dei ricorsi, la  Presidenza  del  Consiglio  ha\nimpugnato l\u0027art. 2, secondo comma della legge regione  Puglia  n.  30\ndel 21 novembre 2024, pubblicata nel B.U.R n. 95 del 25 novembre 2024\nrecante «Tutela della retribuzione  minima  salariale  nei  contratti\ndella Regione Puglia». \n    In questa sede, pare opportuno impugnare anche  l\u0027art.  21  della\nlegge regione Puglia del 29 novembre 2024,  n.  39  laddove  modifica\nl\u0027art. 2, secondo comma, della legge regione Puglia n. 30  del  2024.\nDal momento che il contenuto precettivo di entrambe  le  disposizioni\ne\u0027 il medesimo possono  mutuarsi  i  motivi  per  i  quali,  in  quel\nricorso, la norma e\u0027 stata ritenuta  costituzionalmente  illegittima.\nDi seguito i motivi che, come detto, in questa sede si fanno propri: \n      «1) Violazione dell\u0027art.  36,  comma  1  della  Costituzione  e\ndell\u0027art. 39, ultimo comma della Costituzione, in relazione  all\u0027art.\n2, comma 2, l.r. 21 novembre 2024 n. 30. \n      L\u0027art. 2, comma 2, della legge della Regione Puglia n.  30  del\n2024, nello stabilire che i contratti  indicati  nelle  procedure  di\ngara relative a  lavori,  servizi  e  forniture  oggetto  di  appalti\npubblici e concessioni  debbano  prevedere  una  retribuzione  minima\ntabellare inderogabile (nove euro l\u0027ora), si pone  in  contrasto  con\nl\u0027art. 36, comma 1 della Costituzione. Cio\u0027, in quanto  l\u0027ordinamento\nnon prevede un salario  minimo  stabilito  dalla  legge  o  da  altre\ndisposizioni giuridiche vincolanti, nonche\u0027  con  l\u0027art.  39,  ultimo\ncomma  della  Costituzione.  La  legge  regionale  de  qua,  infatti,\nstabilisce una soglia salariale di riferimento che,  tuttavia,  oltre\nad essere sottratta alla potesta\u0027 del legislatore regionale,  risulta\nin contrasto con i parametri di cui alla stessa norma costituzionale,\nposti a presidio dell\u0027autonomia della contrattazione  collettiva.  Al\nriguardo, si rappresenta che, allo stato attuale,  l\u0027ordinamento  non\nindividua una retribuzione minima  tabellare  inderogabile  stabilita\ndalla legge o da altre  disposizioni  giuridiche  vincolanti  e  che,\ninoltre,  la  materia  delle  retribuzioni  e\u0027  al  momento  regolata\nunicamente dalla contrattazione collettiva, nel  pieno  rispetto  dei\nprincipi stabiliti dall\u0027art. 36 e dall\u0027art. 39 della Costituzione. La\ntematica del salario minimo, inoltre, e\u0027 stata oggetto  di  specifica\nnormativa a livello europeo,  con  l\u0027adozione  della  direttiva  (UE)\n2022/2041, relativa ai salari minimi  adeguati  nell\u0027Unione  Europea.\nTale  direttiva,  seppur  finalizzata  a  garantire   ai   lavoratori\ndell\u0027Unione  europea  condizioni  dignitose,  non  fissa  una  soglia\nretributiva   minima,   riconoscendo   la   possibilita\u0027    che    la\ncontrattazione collettiva individui i livelli  salariali  minimi  nei\nsingoli  settori.  L\u0027introduzione,  a  livello  regionale,   di   una\nretribuzione minima inderogabile e\u0027, pertanto,  in  contrasto  con  i\nprincipi costituzionali in materia di retribuzione, oltre  ad  essere\nelemento  limitativo  della  libera  concorrenza  tra  gli  operatori\neconomici. \n      2) Violazione dell\u0027art. 117, comma 2, lettera  l)  e  m)  della\nCostituzione, in relazione all\u0027art. 2, comma 2, legge r. 21  novembre\n2024. \n      Fermo restando quanto  sopra,  l\u0027illegittimita\u0027  costituzionale\ndella norma impugnata e\u0027 ancor piu\u0027 evidente alla luce del riparto di\ncompetenze tra lo Stato e le Regioni. La determinazione  del  salario\nminimo, infatti, quale aspetto peculiare della  regolamentazione  del\nrapporto di lavoro, sia privato che pubblico e\u0027 materia riconducibile\nda un lato all\u0027ordinamento civile e dall\u0027altro  alla  «determinazione\ndei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili\ne  sociali  che  devono  essere  garantiti  su  tutto  il  territorio\nnazionale», materie di competenza legislativa esclusiva dello  Stato.\nPertanto, la norma in esame si pone  in  contrasto  con  l\u0027art.  117,\ncomma 2, lettera l) e m).  Codesta  Corte,  a  tal  riguardo,  si  e\u0027\npronunciata sulle questioni di costituzionalita\u0027 che diverse  Regioni\nhanno sollevato in relazione alla legge del 14 febbraio 2003,  n.  30\n(cd. «legge Biagi») sulla riforma del mercato  del  lavoro,  muovendo\ndal riparto di competenze delineato dall\u0027art. 117, per come scaturito\ndalla riforma del titolo V della Costituzione (sentenza n.  50/2005).\nSecondo codesto Giudice delle leggi, ogni  norma  che  disciplina  il\ncontratto - inteso anche  come  fonte  regolatrice  del  rapporto  di\nlavoro subordinato - rientra nella materia dell\u0027ordinamento civile  e\npermane, pertanto, nell\u0027esclusiva potesta\u0027 del  legislatore  statale.\nAderendo a  tale  orientamento,  da  ritenersi  oramai  pacifico,  e\u0027\npossibile affermare che le Regioni debbano considerarsi estranee alla\ndisciplina del lavoro privato subordinato: non v\u0027e\u0027 dubbio,  infatti,\nche la disciplina del contratto di lavoro sia fortemente permeata  da\nesigenze di  uniformita\u0027  ed  eguaglianza  che  ne  giustifichino  la\npotesta\u0027 legislativa statale in via esclusiva ai sensi dell\u0027art. 117,\ncomma 2, lettere l) e m) della Costituzione. \n      Nel caso  di  specie  la  legge  regionale,  stabilendo  che  i\ncontratti indicati nelle  procedure  di  gara  debbano  prevedere  un\ntrattamento economico minimo inderogabile (nove euro l\u0027ora), pone una\nsoglia salariale di riferimento  intervenendo  nella  disciplina  del\nlavoro privato subordinato; disciplina nella specie che, come  detto,\noltre ad essere sottratta alla potesta\u0027  del  legislatore  regionale,\nrisulta anche in contrasto con i  parametri  di  cui  all\u0027art.  39  e\nall\u0027art.  36   della   Carta   costituzionale,   posti   a   presidio\ndell\u0027autonomia della contrattazione collettiva. \n    Per tutto quanto sopra esposto l\u0027art. 2,  comma  2,  della  legge\nregionale in esame laddove stabilisce che «i soggetti di cui al comma\n1 verificano  che  i  contratti  indicati  nelle  procedure  di  gara\nprevedano una retribuzioni minima tabellare inderogabile pari a  nove\neuro l\u0027ora» si pone in contrasto con i seguenti articoli della  Carta\nCostituzionale: \n      Art. 6, primo comma, Cost.; \n      Art. 39, ultimo coma, Cost; \n      Art. 117, secondo comma, lettera l) e m) Cost. \n2. Illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art.  26  della  legge  regione\nPuglia n.  39/2024.  Violazione  dell\u0027art.  97  e,  sotto  differenti\nprofili, dell\u0027articolo 117, comma 3 della Costituzione. \n    L\u0027art. 26 della legge regione Puglia n. 39 del 2024 prevede che \n      «Art.  26 (Istituzione  delle  RSA  San  Nicandro  Garganico  e\nTroia). - 1. Sono  istituite  le  residenze  sanitarie  assistenziali\n(RSA) di San Nicandro Garganico e Troia,  di  proprieta\u0027  e  gestione\ninteramente  pubblica,  incardinate  nell\u0027organizzazione   funzionale\ndella Azienda sanitaria locale (ASL) di Foggia. \n      2. La gestione interamente  pubblica  di  cui  al  comma  1  e\u0027\nriferita, inderogabilmente, ai servizi e alle attivita\u0027 sanitarie. \n      3. Il passaggio alla gestione interamente  pubblica  delle  RSA\navviene alla scadenza dei contratti di gestione attualmente in  corso\no in regime di proroga. Se il periodo di proroga  scade  prima  della\ndata di entrata in vigore della presente  disposizione,  il  subentro\nnella gestione pubblica diretta della ASL competente, avviene entro e\nnon oltre quaranta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della\npresente disposizione, oppure  entro  cinquanta  giorni  in  caso  di\nragioni opportunamente motivate sotto il profilo oggettivo. \n      4. Il personale in servizio alla  data  di  entrata  in  vigore\ndella  presente  disposizione,  transita  nell\u0027organico   della   ASL\ncompetente ai sensi dell\u0027art. 1, comma 268, lettera c) della legge 30\ndicembre 2021, n. 234 (Bilancio di  previsione dello Stato per l\u0027anno\nfinanziario 2022 e bilancio pluriennale per il  triennio  2022-2024),\nnel rispetto della normativa vigente, ove compatibile con il  profilo\nprofessionale,  valorizzando  l\u0027esperienza  lavorativa  svolta  nella\nstessa tipologia di servizio. \n      5. Entro e non oltre trenta giorni dalla  data  di  entrata  in\nvigore  della  presente  disposizione,  la  Regione   provvede   alla\nrimodulazione e relativa assegnazione dei posti  letto  prevista  dal\ncomma 1, con le priorita\u0027 ivi previste». \n    L\u0027intervento normativo che qui si censura disciplina «il subentro\nnella gestione pubblica diretta della ASL competente»; dunque, da una\ngestione privata convenzionata ad una gestione interamente  pubblica;\nla disposizione e\u0027  stata  modificata  dall\u0027art.  240,  primo  comma,\nlettere a), b) e c)  della  legge  regionale  n.  42/2024  (legge  di\nstabilita\u0027 2025 della regione Puglia), aggiungendo la  RSA  di  Campi\nSalentina e modificando i termini di  subentro  e  rimodulazione  dei\nposti letto. Le RSA coinvolte erano, precedentemente  all\u0027entrata  in\nvigore della disposizione che qui si impugna, gestite dalla  societa\u0027\nprivata «Sviluppo e Gestione di Attivita\u0027 sanitarie S.r.l.» (Sgas)  a\ncui facevano capo i rapporti di lavoro del personale che opera  nelle\nstrutture sanitaria. \n    Prevedendo il passaggio di detto personale dal datore  di  lavoro\nprivato a quello pubblico («Il personale in  servizio  alla  data  di\nentrata   in   vigore   della   presente    disposizione,    transita\nnell\u0027organico della ASL competente ai sensi dell\u0027art. 1,  comma  268,\nlettera c) della legge 30 dicembre 2021, n.  234»),  la  disposizione\ndella legge regionale che qui si impugna impone  una  non  consentita\nderoga alle ordinarie procedure concorsuali, violando,  in  tal  modo\nl\u0027art. 97 della Costituzione dal momento che  oblitera  il  principio\ncostituzionale del pubblico concorso. \n    Tra l\u0027altro, l\u0027invocata  applicazione  dell\u0027art.  1,  comma  268,\nlettera c) della legge 234 del 2021 appare inconferente. Infatti,  la\ndisposizione  statale  a  cui,  asseritamente,  la  legge   regionale\nvorrebbe modellare la procedura  di  passaggio  del  personale  dalla\nstruttura privata a  quella  pubblica,  riguarda  solo  le  procedure\nselettive per il reclutamento di personale da parte  degli  enti  del\nSSN, non l\u0027internalizzazione diretta senza concorso pubblico. \n    Le procedure di reclutamento del personale sanitario  trovano  la\nloro regolamentazione nel d.P.R.10 dicembre 1997, n. 483 (Regolamento\nrecante la disciplina concorsuale per il personale  dirigenziale  del\nServizio sanitaria nazionale) e  del  decreto  del  Presidente  della\nRepubblica 27 marzo 2001, n. 220 (Regolamento recante disciplina  non\nconcorsuale del personale non  dirigenziale  del  Servizio  sanitario\nnazionale). \n    Detti provvedimenti normativi sono stati  emanati  in  attuazione\ndegli articoli 15 e 18 del decreto-legislativo n. 502 del 1992.  Essi\nprevedono una specifica disciplina di accesso mediante  concorso  per\ntitoli ed esami. La Corte dei conti ha stabilito che il passaggio  di\ndipendenti  puo\u0027  trovare  applicazione  soltanto  ai   processi   di\nesternalizzazione, dunque nel passaggio dal privato al pubblico,  non\na quelli inversi (1) \n     Tra l\u0027altro, il rinvio all\u0027art. 1, comma  268,  lettera  e),  e\u0027\nimproprio in quanto la norma impugnata, parrebbe riferirsi,  in  modo\ngenerico al «personale in servizio» senza attuare alcuna  distinzione\ntra i diversi  profili  professionali.  Al  contrario,  la  normativa\nstatale prevede  procedure  di  reclutamento  differenziate  (i  gia\u0027\nmenzionati decreto del Presidente della Repubblica n.  483  del  1997\nper il personale dirigenziale del Servizio  Sanitario  Nazionale,  il\nd.P.R n. 220 del 2001 per il personale del comparto ed  il  d.P.R  n.\n484 del 1997 concernente l\u0027accesso al  secondo  livello  dirigenziale\ndel personale SSN). La  disposizione,  inoltre,  non  viola  soltanto\nl\u0027art. 94, quarto comma, della costituzione ma anche ma  l\u0027art.  117,\nterzo comma dal momento che  la  Carta  costituzionale  riserva  allo\nStato la determinazione  dei  principi  fondamentali  in  materia  di\n«tutela della salute». \n    La deroga al principio dell\u0027assunzione mediante concorso pubblico\npuo\u0027 essere, infatti, giustificata in alcuni casi specifici, ma  deve\nessere  rigorosamente   delimitata   e   giustificata   da   esigenze\nstraordinarie di interesse  pubblico.  Codesta  Corte  ha  affrontato\nquesto tema in  diverse  sentenze,  sottolineando  che  tali  deroghe\ndevono essere funzionali al  buon  andamento  dell\u0027amministrazione  e\ndevono garantire che il personale assunto abbia  la  professionalita\u0027\nnecessaria per svolgere l\u0027incarico, nonche\u0027 giustificate da peculiari\ne straordinarie esigenze di interesse pubblico. Inoltre, la Corte  ha\nribadito  che  devono  essere  previsti  adeguati  accorgimenti   per\nassicurare  che  il  personale  assunto  abbia  la   professionalita\u0027\nnecessaria per svolgere l\u0027incarico. In questo contesto, la tutela del\ndiritto  alla  salute  potrebbe  essere   una   delle   ragioni   che\ngiustificano  una  deroga  al  principio   del   concorso   pubblico,\nsoprattutto in situazioni di emergenza  o  in  presenza  di  esigenze\nstraordinarie che richiedono  un  rapido  reclutamento  di  personale\nsanitario  qualificato.  Tuttavia,  nel  caso  di  specie  la   legge\nregionale impugnata non evidenzia alcuna situazione  straordinaria  o\nemergenziale tale da giustificare tali deroghe che, proprio in quanto\neccezione ad un principio di  valore  costituzionale,  devono  essere\nattentamente  valutate  e  giustificate  soltanto  se   attuate   per\ngarantire altri principi fondamentali stabiliti dalla Costituzione. \n    Sotto altro profilo, la norma viola il medesimo art.  117,  terzo\ncomma della Costituzione per cio\u0027 che concerne la determinazione  dei\nprincipi fondamentali in  materia  di  «coordinamento  della  finanza\npubblica». La Regione Puglia, come noto, ha  stipulato,  in  data  29\nnovembre 2010, un accordo di piano di rientro del  29  novembre  2010\ncon i Ministeri della salute e dell\u0027Economia. Il piano  evidentemente\nrappresenta un momento  fondamentale  nella  gestione  del  disavanzo\nsanitario regionale. L\u0027accordo, stipulato ai sensi dell\u0027art. 1, comma\n180 della legge 311/2004,  aveva  lo  scopo  di  definire  le  azioni\nnecessarie  per  riequilibrare  il  bilancio  sanitario  regionale  e\ngarantire l\u0027erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA). \n    Gli elementi chiave dell\u0027accordo erano: \n      Obiettivo  primario:  Riportare  la  Regione  Puglia   in   una\nsituazione  di  equilibrio  finanziario,   garantendo   al   contempo\nl\u0027erogazione dei servizi sanitari essenziali alla popolazione. \n      Misure di contenimento della  spesa:  L\u0027accordo  prevedeva  una\nserie di misure  volte  a  contenere  la  spesa  sanitaria,  come  la\nrazionalizzazione dei costi del personale,  la  riorganizzazione  dei\nservizi e l\u0027ottimizzazione dell\u0027utilizzo delle risorse. \n      Investimenti in  servizi  essenziali:  Al  contempo,  l\u0027accordo\nprevedeva  investimenti  in  servizi  essenziali,  come  l\u0027assistenza\nprimaria, la prevenzione e la  telemedicina, al fine di migliorare la\nqualita\u0027 dell\u0027assistenza sanitaria erogata. \n      Monitoraggio e verifica: L\u0027attuazione del piano di rientro  era\nsottoposta  a  un   rigoroso  monitoraggio  da  parte  dei  Ministeri\nvigilanti, con l\u0027obiettivo di  verificare il rispetto  degli  impegni\nassunti dalla Regione. \n    Appare evidente, che la Regione Puglia,  nell\u0027assumere  l\u0027impegno\ndi attuare misure di riduzione della complessiva spesa di  personale,\nanche mediante la «razionalizzazione organizzativa» e  la  «riduzione\ndegli  incarichi  di  direzione  di  struttura  complessa,  semplice,\ndipartimentale, e di posizioni organizzative e di  coordinamento  (2)\nemanando una norma  come  quella  di  cui  all\u0027art.  26  delle  legge\nregionale impugnata pregiudica il raggiungimento  dell\u0027obiettivo  del\ncontenimento della spesa per il personale sanitario, ponendosi, cosi\u0027\nin contrasto con quanto previsto con l\u0027art. 2, commi 80 e  95,  della\nlegge 23 dicembre 2019, n. 191 - che  funge  da  norma  interposta  ,\nsecondo cui «gli interventi individuati dal piano sono vincolanti per\nla Regione, che e\u0027  obbligata  a  rimuovere  i  provvedimenti,  anche\nlegislativi, e a non adottarne di nuovi che siano  di  ostacolo  alla\npiena attuazione del piano di rientro». La disciplina  dettata  dallo\nStato in materia e\u0027 «espressione di un principio fondamentale diretto\nal contenimento della spesa pubblica sanitaria e, dunque, espressione\ndi un correlato principio di coordinamento  della  finanza  pubblica»\n(3) \n     Pertanto, la norma  impugnata  -  prevedendo  il  passaggio  del\npersonale dalla societa\u0027 Sviluppo e Gestione di  Attivita\u0027  sanitarie\nS.r.l nell\u0027organico della ASL  competente  -  con  i  relativi  oneri\nfinanziari  -  si  pone  contrasto   con   l\u0027obiettivo   di   rientro\nnell\u0027equilibrio economico-finanziario perseguito  con  l\u0027Accordo  del\n29.11.2010, in palese violazione, anche  sotto  tale  profilo,  degli\narticoli 97, comma 1, e 117, comma 3, della Costituzione. \n    Sotto un ulteriore profilo la disposizione  viola  ancora  l\u0027art.\n117, terso comma della  Costituzione  in  relazione  all\u0027aspetto  del\ncoordinamento della spesa  pubblica.  Come  gia\u0027  visto,  la  Regione\nPuglia e\u0027 soggetta a un piano di rientro dal disavanzo sanitario  dal\n2010. Pertanto, ogni  intervento  in  ambito  sanitario  deve  essere\nvalutato  dai  Ministeri  competenti,  come  stabilito   nell\u0027Accordo\nfirmato tra la Regione e i Ministeri della salute e  dell\u0027economia  e\ndelle finanze il 29 novembre 2010. Tuttavia, la  norma  in  questione\nnon e\u0027 stata comunicata preventivamente nell\u0027ambito del  monitoraggio\ndel piano di rientro. Il passaggio alla gestione interamente pubblica\ndelle RSA rappresenta una modifica della programmazione sanitaria che\nnon e\u0027 stata valutata preventivamente dai Ministeri competenti,  come\nrichiesto per le regioni in piano  di  rientro  come  la  Puglia.  Di\nconseguenza,  si  ritiene  sussistano   profili   di   illegittimita\u0027\ncostituzionale riguardo  al  coordinamento  della  finanza  pubblica,\nsecondo l\u0027art. 117, terzo comma, della Costituzione, poiche\u0027  non  e\u0027\nstato considerato l\u0027impatto economico del transito del personale e la\ncoerenza con i vincoli di spesa. Inoltre, nel programma operativo  di\nprosecuzione del  piano  di  rientro  2024-2026,  volto  a  garantire\nl\u0027equilibrio economico  e  il  rispetto  dei  livelli  essenziali  di\nassistenza, la Regione Puglia non ha previsto l\u0027istituzione delle RSA\ndi San  Nicandro  Garganico  e  Troia.  Pertanto,  queste  previsioni\nregionali,  non   coordinate   con   il   programma   operativo,   ne\ncompromettono  la  realizzazione.  L\u0027inserimento  delle  RSA  di  San\nNicandro Garganico e Troia nell\u0027organizzazione  dell\u0027ASL  di  Foggia,\ncon il  transito  del  personale,  comporta  squilibri  nel  bilancio\nfinanziario della Regione Puglia, come detto,  soggetta  a  piano  di\nrientro dal disavanzo  sanitario.  Il  passaggio  del  personale  dal\nsettore privato a quello pubblico ha un evidente quanto significativo\nimpatto sulle risorse finanziarie della Regione, violando  i  vincoli\ndi spesa concordati. Come noto, infatti, per le  Regioni  che  devono\nrientrare dal deficit sanitario, la legge del 23  dicembre  2009,  n.\n191, articoli 2, commi 80 e 95, stabilisce che le azioni previste nel\nPiano di rientro debbano considerarsi vincolanti. Le Regioni, dunque,\ndevono eliminare  qualsiasi  provvedimento,  anche  legislativo,  che\nostacoli l\u0027attuazione del Piano e non possono adottarne di nuovi  che\npossano creare impedimenti. \n    Inoltre, il comma 81 specifica  che  l\u0027attuazione  del  Piano  di\nrientro  viene  verificata  trimestralmente  e  annualmente,  con  la\npossibilita\u0027  di  ulteriori  verifiche   se   necessario.   Tutti   i\nprovvedimenti regionali relativi alla  spesa  e  alla  programmazione\nsanitaria, e quelli che influenzano il servizio sanitario  regionale,\ndevono essere inviati  alla  piattaforma  informatica  del  Ministero\ndella salute. La piattaforma e\u0027 accessibile ai membri degli organismi\nprevisti dall\u0027art.  3  dell\u0027accordo  Stato-Regioni  per  il  triennio\n2010-2012.  Il  Ministero  della   salute,   insieme   al   Ministero\ndell\u0027economia e delle finanze, fornisce un parere preventivo solo sui\nprovvedimenti indicati  nel  Piano  di  rientro.  Il  passaggio  alla\ngestione pubblica delle RSA  modifica  la  programmazione  sanitaria.\nDunque, in base  delle  disposizioni  normative  supra  sommariamente\nenunciate - anche l\u0027intervento normativo della regione  Puglia,  oggi\noggetto di censura, doveva essere sottoposto alla verifica preventiva\ndelle competenti amministrazioni statali, al fine di  verificarne  la\ncompatibilita\u0027 con la progressiva attuazione del  Piano  di  rientro,\ncome previsto dall\u0027Accordo del 29 novembre  2010,  per  valutarne  la\ncompatibilita\u0027 economica. Inoltre, questa operazione non  e\u0027  inclusa\nnel  programma  operativo  di  prosecuzione  del  piano  di   rientro\n2024-2026. L\u0027operazione, realizzata senza valutare la coerenza con il\nquadro economico-finanziario  della  Regione  e  al  di  fuori  della\nprogrammazione  concordata  con  i   Ministeri   competenti,   incide\nnegativamente sulla realizzazione degli  interventi  programmati.  La\ndisposizione, infatti, non e\u0027 inclusa  nella  proposta  di  Programma\noperativo di prosecuzione del Piano di rientro inviata dalla Regione,\ne quindi e\u0027  necessario  garantirne  la  coerenza  programmatoria  ed\neconomico-finanziaria  per  ogni  successiva   valutazione.   E\u0027   un\nprincipio di diritto che le regioni soggette ai vincoli dei piani  di\nrientro dal disavanzo sanitario non  possono  incrementare  la  spesa\nsanitaria  per  motivi  non  inerenti  alla  garanzia   dei   livelli\nessenziali di assistenza (LEA) e per spese non  obbligatorie.  Questo\nprincipio si applica anche ai piani di prosecuzione del  rientro  dal\ndisavanzo sanitario o alle misure di monitoraggio equiparabili. (4) \n    La giurisprudenza di  codesta  Corte  costituzionale,  a  partire\ndalla sentenza n. 100 del 2010, riconosce la violazione del principio\ndi coordinamento della finanza pubblica per tutte le norme  regionali\nche contrastano con il Piano di rientro. Riassuntivamente, quindi, le\ndisposizioni impugnate - non essendo state previamente comunicate  ai\nMinisteri, determinando un tangibile incremento della spesa sanitaria\nin contrasto con gli impegni assunti nel Piano di  rientro  approvato\nl\u0027Accordo  del  2010  -  viola  sia  l\u0027art.  97,  primo  comma  della\nCostituzione, sia l\u0027art. 117, terzo  comma  della  Costituzione,  che\nriserva allo Stato la determinazione  dei  principi  fondamentali  in\nmateria di «coordinamento della finanza  pubblica»  e  «tutela  della\nsalute», ponendosi in contrasto con la normativa interposta a cui  si\ne\u0027 fatto cenno. \n\n(1) Corte dei conti, Sezioni Riunite, parere 3.2.2012, n. 4,  laddove\n    si e\u0027 chiarito che il passaggio di dipendenti da una societa\u0027  in\n    house  a  un  ente  pubblico  non   e\u0027   legittimo   se   avviene\n    automaticamente, senza il rispetto  delle  procedure  concorsuali\n    pubbliche. La Corte ha sottolineato che il pubblico  concorso  e\u0027\n    la modalita\u0027 ordinaria di assunzione e che le  deroghe  a  questo\n    principio sono  ammissibili  solo  in  presenza  di  peculiari  e\n    straordinarie esigenze di interesse pubblico.  Corte  dei  conti,\n    Sezione regionale di controllo per la Sicilia,  parere  9.8.2022,\n    n. 142  ha  ribadito  che,  in  caso  di  reinternalizzazione  di\n    funzioni  o  servizi  esternalizzati,   il   riassorbimento   del\n    personale deve rispettare le procedure concorsuali pubbliche.  La\n    Corte ha specificato che il passaggio puo\u0027 avvenire  solo  per  i\n    dipendenti che sono stati  assunti  tramite  procedure  selettive\n    pubbliche, garantendo cosi\u0027 la valutazione delle  competenze  dei\n    candidati. \n\n(2) Cfr. punto B3 del Piano di rientro.,  \n\n(3) Cfr. sentenze n. 91 del 2012, n. 163 e n. 123 del 2011, n. 141  e\n    n. 100 del 2010. \n\n(4) Cfr.  Corte  costituzionale  sentenza  n.  104  del  2013;  Corte\n    costituzionale sentenza nn. 36/2021 e 177/2020. \n\n \n                                P.Q.M. \n \n    Si  chiede  che  codesta  Ecc.ma  Corte   costituzionale   voglia\ndichiarare  costituzionalmente   illegittimo   e,   conseguentemente,\nannullare, per i motivi illustrati nel presente ricorso, gli articoli\n21 e 26 della  legge  della  regione  Puglia  n.  39  del  2024.  Con\nl\u0027originale notificato del ricorso si depositeranno:  estratto  della\ndelibera del  Consiglio  dei  ministri  23  gennaio  2025;  relazione\ntecnica. \n    Roma, 29 gennaio 2025 \n \n                  L\u0027Avvocato dello Stato: Rocchitta","elencoResistenti":[{"nominativo":"Regione Puglia","contenzioso":"","deposito_cost":"05/03/2025"}],"elencoNorme":[{"codice_legge":"lrpu","articolo_legge":"21","data_legge":"29/11/2024","data_nir":"2024-11-29","numero_legge":"39","comma":"","denominazione_legge":"legge della Regione Puglia","denominazione_nesso":"modificativo dell\u0027","denominazione_attributo":"","id":"24610","unique_identifier":""},{"codice_legge":"lrpu","articolo_legge":"2","data_legge":"21/11/2024","data_nir":"2024-11-21","numero_legge":"30","comma":"2","denominazione_legge":"legge della Regione 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