GET https://collaudocorte.strategiedigitali.net/scheda-ordinanza/2025/34

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A., separatamente\ngiudicato, del: \n        A) delitto di cui agli articoli 110 e 630 del  codice  penale\nperche\u0027 in concorso tra loro allo scopo  di  conseguire  un  ingiusto\nprofitto come prezzo  della  liberazione,  privavano  della  liberta\u0027\npersonale C. L costringendolo su una sedia in un  angolo  del  salone\ndell\u0027appartamento di Via ... n. ... sc. ...  int.  ...  legandogli  i\npolsi  con  del  nastro  adesivo,  bendandolo  e  percuotendolo   con\nschiaffi, calci e pugni, nonche\u0027 con un mattarello con stracci e  con\nasciugamani bagnati. In particolare,  dopo  che  C.  aveva  consumato\ncocaina-crack e un rapporto sessuale con P. quest\u0027ultimo gli chiedeva\nulteriore denaro sia per acquistare  droga  (euro  100,00\u003d)  sia  per\nrimborsarlo per i clienti che aveva perso (euro 250,00\u003d) e al diniego\ndella p. o. perche\u0027 non in possesso di denaro, P. unitamente a  D.  e\nP.: \n          prima lo percuotevano con calci e  pugni  cagionandogli  le\nlesioni di cui al successivo capo B); \n          poi lo minacciavano dicendogli «Dacci  i  soldi  altrimenti\nnon esci»; \n          poi con la sua utenza cellulare chiamavano S. V. madre  del\nC. alla quale, con voce aggressiva, intimavano di dare  la  somma  di\neuro 1.500,00\u003d quale debito del figlio nei loro confronti, altrimenti\nnon lo avrebbero liberato e costringendo successivamente lo stesso C.\na parlare al telefono con la madre chiedendole la stessa somma,  alla\nmadre, aggiungendo che «non lo lascio andare finche\u0027 non  mi  date  i\nsoldi»; \n          infine lo prendevano di peso, lo  facevano  spogliare,  gli\napplicavano scotch di  colore  nero  sulla  bocca  e  sui  polsi,  lo\nbendavano e lo facevano sedere su una sedia con il viso rivolto verso\nla finestra ove, richiedendogli la  somma  di  euro  1.500,00--  come\nprezzo della  liberazione,  lo  tenevano  sequestrato  per  tutta  la\ngiornata del 1° agosto, senza poter mangiare, senza bere, senza poter\nandare in bagno, filmando anche alcuni momenti della sua  detenzione,\nfino alla mattina del ... quando, approfittando dell\u0027assenza dei tre,\nil C. si liberava e chiedeva aiuto dal balcone della stanza  ove  era\nstato recluso ad una vicina che allertava le  forze  dell\u0027ordine  che\nintervenivano sul posto e lo liberavano. \n        Con la recidiva specifica e reiterata per P. e specifica  per\nD. \n        Fatto commesso in ... dal ... al ... \n        B) delitto di cui agli articoli 110, 81, cpv., 582, 585 e 61,\nn. 2, del codice penale, perche\u0027 in concorso tra loro con piu\u0027 azioni\nesecutive di un medesimo disegno criminoso ed al fine  di  commettere\nil delitto di cui al capo A), colpivano a piu\u0027 riprese con  schiaffi,\ncalci  e  pugni,  nonche\u0027  con  un  asciugamano  bagnato  e  con   un\nmattarello, C. L. cagionandogli ecchimosi sul corpo, «frattura  dalla\nIV alla XI costa destra, frattura soma D10, avvallamento D9, D12, L1,\nL2 e L4» refertate da personale sanitario  del  Pronto  Soccorso  del\nPoliclinico Tor Vergata di Roma e giudicate guaribili in gg. 20 s.c. \n        Con la recidiva specifica e reiterata per P. e  semplice  per\nD. \n        Fatto commesso in ... dal ... al ...; \n        C) delitto di cui agli articoli 110, 628, commi 1 e 3, n. 1),\ne 61, n. 2, del codice penale perche\u0027 nelle medesime  circostanze  di\ncui al capo A), in concorso tra loro ed  al  fine  di  procurarsi  un\ningiusto  profitto,  mediante  le  violenze  e  minacce  di  cui   ai\nprecedenti capi A) e B), si impossessavano del telefono cellulare blu\nmarca Oukitel e della  carta  di  pagamento  poste  pay  n.  ...  con\nscadenza ... sottraendola a C. L. \n        Con le aggravanti di aver commesso il fatto in  piu\u0027  persone\nper conseguire il profitto di cui al precedente capo A). \n        Con la recidiva specifica e reiterata per P. e specifica  per\nD. \n        Fatto commesso in ... dal ... al ... \n        D) delitto di cui agli articoli 110,  81  cpv.,  493-ter  del\ncodice penale perche\u0027 in concorso tra loro e per tre volte,  al  fine\ndi  trarne  profitto,  indebitamente  utilizzavano,   non   essendone\ntitolari, la carta PostePay numero ... con scadenza ... di proprieta\u0027\ndi C. L. \n        Fatti commessi in Roma dal ... al ... \n        Con la recidiva reiterata e specifica per P.,  specifica  per\nD., ha pronunciato la seguente ordinanza. \n    La Corte dubita della legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 69, 4\ncomma del codice penale, nella parte in cui, limitatamente al delitto\ndi cui all\u0027art. 630 del codice penale,  non  consente  la  prevalenza\ndelle circostanze attenuanti generiche sulla  recidiva  reiterata  di\ncui all\u0027art. 99, commi 2 e 4 del codice penale. Si  ritiene  altresi\u0027\nche la questione sia rilevante e non manifestamente infondata. \n1. Svolgimento del processo. \n    A seguito di arresto operato dai Carabinieri  della  Stazione  di\nTor Bella Monaca in data ..., D. A. e P. L., in  atti  generalizzati,\nsono stati tratti a giudizio immediato in stato di custodia cautelare\nper rispondere delle rubricate imputazioni all\u0027udienza del 5 dicembre\n2023. \n    Celebrato il dibattimento in costanza  di  custodia,  all\u0027odierna\nudienza e\u0027 stata esaurita la discussione, in occasione della quale il\npubblico ministero ha fatto  richiesta  della  pena  di  anni  27  di\nreclusione ciascuno, ritenuta la sussistenza di tutte le  fattispecie\ncontestate e concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti\nalla recidiva (anni 25 per il capo A) + anni 2 ai sensi dell\u0027art.  81\ndel  codice  penale);  le  difese  hanno  richiesto   quanto   a   D.\nl\u0027assoluzione perche\u0027 il fatto non sussiste o per non avere  commesso\nil fatto, in subordine l\u0027attenuante del fatto di lieve entita\u0027  e  le\ncircostanze attenuanti generiche; quanto a P.  l\u0027assoluzione  perche\u0027\nil fatto non sussiste, in subordine la riqualificazione  in  minaccia\ngrave, con la concessione delle  circostanze  attenuanti  sul  minimo\ndella pena e i benefici consentiti. \n    Ritiratasi in Camera di  consiglio,  prima  di  pronunciarsi  sul\nmerito  dell\u0027imputazione,  ritiene  la  Corte   d\u0027Assise   di   dover\nsospendere il procedimento e  sollevare  d\u0027ufficio  la  questione  di\nlegittimita\u0027 costituzionale di seguito  esposta,  non  sussistendo  -\nallo stato  -  i  presupposti  per  un\u0027assoluzione  di  alcuno  degli\nimputati, laddove il terzo concorrente  P.  A.  risulta  avere  fatto\nrichiesta di giudizio abbreviato, subendo condanna alla pena di  anni\n8 di reclusione, applicate le circostanze attenuanti generiche  e  la\ndiminuente di cui all\u0027art. 114 del codice penale oltre a  quella  del\nrito. \n2. Il fatto storico. \n    Il presente procedimento trae origine dall\u0027arresto  in  flagranza\ndi D. A. e P. L.; (nonche\u0027 di  P.  A.  separatamente  giudicato).  In\nparticolare, e\u0027 emerso che la persona offesa, C.  L.,  concordato  in\ndata ... un incontro a pagamento con una transessuale  (il  P.  alias\nLorena) abbinato ad un comune consumo di cocaina, al prezzo  di  euro\n50,00 complessive (la cd. festa), e  recatosi  presso  l\u0027appartamento\nindicato per  la  prestazione  verso  le  ore  10,00  della  medesima\nmattina, era stato ricevuto da altra persona (A.  D.  che  risultera\u0027\nli\u0027 residente), in assenza di Lorena, sopraggiunta in seguito. \n    Consumata la cocaina  gia\u0027  presente  nell\u0027abitazione  e  tentato\ninutilmente un rapporto orale, erano iniziate da parte dei due  nuove\nrichieste di denaro per acquistare  ulteriore  sostanza;  che  il  C.\naveva dichiarato di poter soddisfare per  sole  40,00  euro,  essendo\nprivo di ulteriore denaro. \n    Anziche\u0027 consentirgli di allontanarsi (la  permanenza  concordata\navrebbe dovuto esaurirsi  al  massimo  nell\u0027arco  di  un\u0027ora),  erano\niniziate le minacce  da  parte  dei  due,  dapprima  verbali,  quindi\nfisiche:  era  stato  allora  costretto  a  consegnare  il  telefono,\ndocumenti, carte di credito, di cui inizialmente si era rifiutato  di\ncomunicare i codici, impedendogli di allontanarsi dall\u0027abitazione. \n    La situazione era rapidamente degenerata, anche con  l\u0027arrivo  di\nuna terza persona (il P.) con un aumento continuo delle richieste  di\ndenaro da parte del P., giunte sino a 2.500,00 euro, asserendo che la\nsua presenza gli aveva fatto perdere altri clienti: al  suo  rifiuto,\nlo avevano preso di peso e legati i polsi ad  una  sedia,  ponendogli\nuno scotch nero sulla bocca, posizionandolo verso la  finestra  cosi\u0027\nda  non  consentirgli  di  vedere  quanto   accadeva   alle   spalle,\nurinandogli  addosso,   schiaffeggiandolo   e   colpendolo   con   un\nasciugamano bagnato sulla schiena e in faccia,  mentre  tentavano  di\nestorcergli i codici Pin delle carte e del telefono,  intenzionati  a\ncontattare sua madre per chiederle i soldi che  asseritamente  doveva\nloro. \n    Neppure  le  sue  condizioni  fisiche  del  momento,  avendo  una\ncicatrice sul piede, precedente ai fatti, che gli doleva  fortemente,\nli aveva fatti desistere: piuttosto, come minacciato dal P., sin  dal\nprimo giorno questi aveva fatto intervenire presso l\u0027abitazione degli\nsconosciuti  che,  a  loro  volta,  l\u0027avevano  malmenato,  insultato,\nschiaffeggiato,  dileggiato  con  riferimento   alle   sue   tendenze\nsessuali, al fine di convincerlo a consegnare  il  denaro  a  Lorena,\nposto che diversamente non sarebbe stato rilasciato. \n    Per l\u0027intero periodo, protrattosi sino alla mattina del ...,  era\nrimasto per lo piu\u0027 legato e bendato, anche se varie volte era  stato\nliberato per poi venire nuovamente immobilizzato; inizialmente  aveva\npure ricevuto acqua e cibo, successivamente negatigli, cosi\u0027 come  da\nprincipio  non  gli  era  stato  consentito  di  recarsi  in   bagno,\nfornendogli un secchio per le necessita\u0027. \n    Ha negato di avere mai fatto richiesta di pratiche sadomasochiste\nmentre i video rinvenuti sul cellulare del D. realizzati dai tre  non\nerano genuini poiche\u0027 frutto di richieste (quale la consegna di droga\nda parte sua) e di simulazioni pretese (quale la sua libera  volonta\u0027\ndi permanere  sul  posto);  in  occasione  di  essi  era  stato  pure\nappositamente slegato e travestito. \n    Con la Postepay Evolution, abbinata al reddito  di  cittadinanza,\nil cui codice era stato infine costretto a rivelargli, avevano  fatto\nacquisti in piu\u0027 occasioni, in particolare cibo e bevande,  consumate\nsolo da loro:  anzi,  alla  fine  del  pasto,  era  stato  slegato  e\ncostretto a lavare i piatti  e  pulire  la  cucina,  per  poi  essere\nnuovamente immobilizzato. \n    Si erano persino recati presso la sua  abitazione  per  prelevare\ndirettamente il denaro; quindi, intimoriti dai rumori della  presenza\ndi un cane che li aveva fatti  desistere;  altresi\u0027  il  P.  dapprima\nfingendosi un\u0027infermiera, era pure riuscito a convincere sua madre  a\nconsegnargli  la  somma  di  euro  1.500/euro  2.000,00,   sostenendo\ntrattarsi di un debito da lui maturato e dandole appuntamento per  il\ngiorno successivo presso l\u0027ufficio postale dove la donna  si  sarebbe\nrecata per il prelievo. \n    Le vessazioni si erano protratte per tutto il ...  sino  al  ...,\nquando, approfittando dello stato di torpore degli imputati,  indotto\nda un protratto  consumo  di  cocaina/crack  che  nel  frattempo  era\nproseguito da parte loro, avvertiti dei rumori al piano  sovrastante,\nliberatosi dalla sedia, il C. era riuscito ad  attrarre  l\u0027attenzione\ndella vicina uscendo sul balcone  dell\u0027abitazione,  sollecitandola  a\nfar intervenire le forze dell\u0027ordine. \n    Sopraggiunti i Carabinieri cui aveva  bisbigliato  da  dietro  la\nporta  la  richiesta  di  aiuto,  aveva  svegliato  il  D.,   essendo\nimpossibilitato ad aprire la porta,  di  cui  non  aveva  le  chiavi,\nquindi riferendo la sua esperienza e provocando,  appunto,  l\u0027arresto\ndei tre soggetti presenti. Recatosi al  Pronto  Soccorso,  gli  erano\nstate riscontrate lesioni varie e  diffuse  causate  dalle  percosse,\nsoprattutto alla schiena, tanto che non aveva potuto muoversi per  un\nmese (cfr. referto  Pronto  Soccorso  del  Policlinico  Tor  Vergata,\nattestante  altresi\u0027  alcune  fratture  costali  recenti,   oltre   a\npregresse, e prognosi di giorni 20 s.c.). \n    Gli operanti, intervenuti dopo le ore ... del  ...,  quando  sono\nriusciti ad accedere hanno dichiarato di avere notato il C.  a  torso\nnudo e vistosamente ferito e zoppicante. La perquisizione domiciliare\neseguita all\u0027interno del comodino della  carnera  da  letto  dove  si\ntrovavano il P. e il P. consentiva di individuare  e  sequestrare  il\nsuo telefono, marca Oukitel, risultato bloccato e con PIN modificato,\nnonche\u0027  privato  delle  due  schede  sim  che  ospitava,  mai   piu\u0027\nritrovate, una carta Postepay e una carta del reddito di cittadinanza\nlui intestate; inoltre entro  il  domicilio  vennero  sequestrati  un\nrotolo di scotch nero da elettricista, un cucchiaino  da  gelato  con\ntracce verosimilmente di sostanza stupefacente del tipo  cocaina,  e,\nnel bagno, un secchio azzurro che odorava di urina. \n    L\u0027analisi dei telefoni cellulari in uso a D. A.  e  a  P.  L.  ha\nconsentito di recuperare scambi di messaggi tra i  due  coerenti  con\nquanto riferito dal C.  sulla  cui  Postepay  venivano  rilevate  tre\ntransazioni del ... (ad ore ...  per  euro  10  presso  un  esercizio\ncommerciale non identificato; ad ore ... e ... per un totale di  euro\n27 presso un ...). Sul cellulare del P. vi era altresi\u0027 traccia della\nprenotazione della festa da parte del C. al  prezzo  di  euro  70,00,\ncosi\u0027 come i tabulati  telefonici  risultavano  congruenti  con  tale\nnarrativa. \n    La madre V. A. S. ha  confermato  di  avere  ricevuto  una  prima\nchiamata, dal telefono del figlio, da parte di una persona  con  voce\nmaschile che le chiedeva la  somma  di  euro  1.500,  che  lo  stesso\navrebbe dovuto corrispondergli per un debito; le  numerose  richieste\ndi parlare con suo figlio erano state respinte dall\u0027interlocutore, il\nquale le aveva riferito che non lo avrebbe lasciato andare  se  prima\nnon avesse ricevuto il denaro, ragion  per  cui  aveva  risposto  che\nsarebbe andata a ritirare la  somma  richiesta  e  che  gliel\u0027avrebbe\ncorrisposta il giorno dopo. \n    Rivoltasi  ai  Carabinieri  e  da   questi   messa   in   guardia\nsull\u0027eventualita\u0027 che si trattasse di una truffa ai suoi danni, nella\ngiornata successiva era  stata  nuovamente  contattata  dallo  stesso\ninterlocutore per pianificare l\u0027incontro per la dazione della  somma,\nridotta ad un acconto di euro 300,00 perche\u0027 aveva una spesa urgente.\nAccordatasi per la consegna  il  ...,  quando  un  emissario  avrebbe\nritirato il denaro presso la  sua  abitazione  di  ...  aveva  subito\ninformato i Carabinieri, che si sarebbero recati  sul  posto  in  suo\nausilio: fatto non verificatosi a  seguito  del  diverso  svolgimento\ndegli eventi. \n3. La qualificazione giuridica del fatto. \n    Ritiene la Corte che la condotta,  cosi\u0027  come  ricostruita,  sia\npienamente sussumibile nelle fattispecie contestate  dall\u0027Ufficio  di\nProcura, in particolare per cio\u0027 che concerne l\u0027ipotesi di  cui  agli\narticoli 110 - 630 del codice penale. \n    Il fatto di cui - tra i vari  -  gli  imputati  sono  chiamati  a\nrispondere in  concorso,  attiene  al  sequestro  per  un  tempo  non\nirrilevante, pari a due intere giornate (dalla tarda mattina del  ...\nalla liberazione, avvenuta dopo le ... del ...) di C. L., da parte di\ntre  soggetti,  all\u0027esito  di  un  incontro  concordato  al  fine  di\nusufruire di una prestazione sessuale e di una dose  di  cocaina  che\navrebbero dovuto essere fornite da P. L., soggetto dedito stabilmente\nalla prostituzione e avente disponibilita\u0027 di sostanza, con cui il C.\naveva pattuito il prezzo di euro 70,00. \n    Il trattenimento contro la volonta\u0027  della  vittima,  minacciato,\npicchiato e presto immobilizzato ad una  sedia,  bendato,  colpito  e\nferito dai presenti ed altresi\u0027 da  sconosciuti  fatti  appositamente\nintervenire, era stato determinato da richieste di denaro ulteriori e\ncrescenti (sino ad euro 2,500,00), che non trovavano giustificazione,\nne\u0027 allora ne\u0027 ora, essendo rimasta estranea  al  processo  qualsiasi\nragione di credito ulteriore rispetto a quella pattuita, in  capo  al\nP. e ai suoi coautori,  men  che  meno  degli  importi  violentemente\npretesi persino dall\u0027inerme madre della vittima, forse giustificabili\nin un contesto di smodata  dedizione  alla  cocaina  da  parte  degli\nimputati. \n    L\u0027estorsione, operata in  forma  violenta,  dura,  dileggiante  e\nsarcastica,  pur  inserita  nel  contesto  occasionale  e  ambientale\nvolontariamente  scelto  dal  C.,  e\u0027  stata  realizzata   sottraendo\nlungamente  la  liberta\u0027   di   movimento   al   medesimo,   lasciato\nprevalentemente legato ad una sedia,  privato  del  proprio  telefono\ncellulare (recuperato dagli operanti con il PIN modificato e, dunque,\ndivenuto inaccessibile), chiuso a chiave dentro l\u0027appartamento (tanto\nda essere costretto a far intervenire il D. per poter fare entrare  i\nCarabinieri) ed impossibilitato a trovare vie  di  fuga  (ad  esempio\ncalandosi dal terrazzo del primo  piano),  anche  per  le  condizioni\nfisiche precarie che non glielo consentivano. \n    Si e\u0027 affermato  che  «Il  reato  di  sequestro  di  persona  non\nrichiede  necessariamente  la  privazione  in  senso  assoluto  della\nliberta\u0027 di movimento del soggetto passivo, potendo realizzarsi anche\ncome limitazione di tale liberta\u0027 di azione, finalizzata  ad  inibire\nle relazioni interpersonali del soggetto stesso, sottraendolo al  suo\nabituale contesto abitativo» (Sez. 6, n. 39807 del  30  maggio  2019,\nRv. 277367-01);  ovvero  che  esso  «non  presuppone  necessariamente\nl\u0027interclusione della vittima,  ma  puo\u0027  consistere  in  limitazioni\ndella liberta\u0027 personale che derivino da costrizione psichica o dalla\ncreazione  di   condizioni   di   sostanziale   impossibilita\u0027   alla\nlocomozione, quali, ad esempio,  l\u0027esposizione  ad  un  pericolo  per\nl\u0027incolumita\u0027 personale» (Sez. 3, n. 36823 del 15  giugno  2011,  Rv.\n251084-01). \n    Non vi puo\u0027 essere dunque  dubbio  che,  a  maggior  ragione,  la\nfattispecie sia integrata laddove la persona sia  stata  mercificata,\nsia dal punto di vista patrimoniale  sia  morale,  in  ragione  della\nstretta correlazione posta  tra  il  fine  del  sequestro,  ossia  il\nprofitto  ingiusto,  e  il  suo  titolo,  cioe\u0027   il   prezzo   della\nliberazione. \n    Benche\u0027  la  giurisprudenza  reputi  sufficiente,   rispetto   al\ndelitto, la limitazione  coatta  di  ogni  possibile  estrinsecazione\ndelle facolta\u0027 della persona, essendo sufficiente anche  solo  quella\ndelle relazioni interpersonali, il caso di specie  integra  la  forma\nclassica, pura e piu\u0027 intensa di violazione del diritto a  preservare\nla propria liberta\u0027 personale, la  cui  inviolabilita\u0027  e\u0027  stabilita\ndall\u0027art. 13 Cost.: tanto piu\u0027 che la cessazione  della  condotta  e\u0027\nvenuta a coincidere con la liberazione fisica da  parte  delle  forze\ndell\u0027ordine da interventi coattivi «sul corpo» del C. che gli avevano\nimpedito o limitato grandemente tutte quelle espressioni  costituenti\nil  contenuto  della  liberta\u0027  personale,  per   prima   quella   di\nlocomozione, per un periodo di tempo assolutamente significativo. \n    La condotta degli imputati  e\u0027  dunque  sussumibile,  secondo  il\ndiritto vivente, per la parte di  diretto  interesse,  nel  paradigma\ndell\u0027art.  630  del  codice  penale  in  concorso  con  il  P.,  gia\u0027\nseparatamente giudicato. \n    Ad entrambi gli imputati e\u0027 stata,  altresi\u0027,  contestata,  sulla\nbase delle risultanze del Casellario  giudiziale  la  recidiva,  c.d.\nreiterata di cui all\u0027art. 99, comma 4, del  codice  penale,  di  tipo\nspecifico ex art. 99, comma 2, n. 1, codice penale per il  P.,  e  di\ntipo specifico ex art. 99, comma 2, n. 1 del codice penale per il D. \n    L\u0027elemento   centrale,   nella   valutazione    sull\u0027applicazione\ndell\u0027aumento di pena per la  recidiva,  e\u0027  stato  individuato  nella\nmaggiore attitudine a delinquere del reo, in  quanto  aspetto  comune\nsia alla colpevolezza che alla capacita\u0027 di  realizzazione  di  nuovi\nreati. La colpevolezza, in questa prospettiva, rileva ai  fini  della\nrecidiva nella sua accezione di consolidamento  della  determinazione\ndelittuosa pur a fronte del monito  delle  precedenti  condanne,  che\nsviluppa una maggiore  attitudine  a  delinquere,  che  sotto  questo\nprofilo  costituisce  una  componente  della   colpevolezza.   Questa\ncomponente,  per  altro  verso,  si  traduce  a  sua  volta  in   una\nincrementata  capacita\u0027   delinquenziale,   che   in   questo   senso\ncostituisce la forma espressiva della pericolosita\u0027. \n    Sotto  questo  profilo,  il  P.  risulta  gravato  da  una  serie\nininterrotta di condanne per fatti specifici  a  far  data  dall\u0027anno\n2012 e sino all\u0027anno 2023 (tra i vari per fatti di rapina  e  lesioni\npersonali  in  concorso,  oltre  che  per  furto   e   ricettazione),\ninframezzate da plurime condanne per evasione (ben quattro)  rispetto\nalle misure di cautela domiciliare disposte per i piu\u0027 gravi fatti in\ndanno del patrimonio, oltre a numerose pendenze giudiziarie per fatti\nrecenti. \n    La sua biografia offre dunque il quadro di una carriera criminale\ndi durata ultradecennale connotata da reati gravi, contro la  persona\ne il patrimonio, sintomatici di una crescente pericolosita\u0027  sociale,\nnon contenuta neppure dalle misure di cautela personale nel frattempo\ndisposte e,  a  seguire,  dai  periodi  di  detenzione  ripetutamente\npatiti: indubbio sintomo di  maggiore  colpevolezza  e  attitudine  a\ndelinquere (per tale nozione, cfr. SS.UU.  n.  35738  del  27  maggio\n2010, Rv. 247839). \n    L\u0027odierna contestazione di gravissimi reati  che  presentano,  in\nconcreto, caratteri fondamentali comuni, in ragione della natura  dei\nfatti che li costituiscono o dei  motivi  che  li  hanno  determinati\n(sequestro finalizzato ad un profitto  illecito,  anche  operato  con\ncondotte predatorie violente  e  con  una  dura  aggressione  fisica)\ncollega le condotte stesse  ai  fatti/reato  oggetto  delle  condanne\nprecedenti, dimostrando l\u0027incidenza dell\u0027ultima ricaduta nel  crimine\nnel   contrassegnare   l\u0027ulteriore   incremento   dell\u0027attitudine   a\ndelinquere, che giustifica, appunto, la risposta sanzionatoria insita\nnella corretta applicazione della recidiva reiterata. \n    Le recenti Sezioni unite hanno sostenuto che «in tema di recidiva\nreiterata contestata  nel  giudizio  di  cognizione,  ai  fini  della\nrelativa  applicazione  e\u0027  sufficiente   che,   al   momento   della\nconsumazione del reato, l\u0027imputato risulti gravato da  piu\u0027  sentenze\ndefinitive per reati precedentemente commessi ed  espressivi  di  una\nmaggiore pericolosita\u0027 sociale,  oggetto  di  specifica  ed  adeguata\nmotivazione, senza la  necessita\u0027  di  una  previa  dichiarazione  di\nrecidiva semplice» (Sez. U., n. 32318 del 30 marzo 2023, Rv. 284878 -\n01); pur volendo ritenere il contrario, emerge dal  certificato  agli\natti che P. L. risulta essere gia\u0027 stato dichiarato tale con sentenze\ndella Corte d\u0027Appello di Roma dd. 21 febbraio 2023 (irr. il 18 maggio\n2023); del Tribunale di Roma dd. 25 giugno 2017 (irr.  il  17  luglio\n2017); Tribunale di Roma 21 giugno 2017 (irr. il 17 ottobre 2017). \n    Ne\u0027 puo\u0027 pensare di escludersi la recidiva non gia\u0027  perche\u0027  non\nve ne siano le condizioni applicative, quanto piuttosto per l\u0027impatto\nsproporzionato  che  ne  deriverebbe  al  trattamento  sanzionatorio:\natteso che la correzione  di  una  manifesta  sproporzione  non  puo\u0027\nessere di certo realizzata attraverso l\u0027(immotivata)  disapplicazione\ndi una norma, strumentalizzata  a  fini  diversi  dai  propri  e  per\ntendere ad un risultato eterogeneo rispetto agli  scopi  della  norma\nstessa. \n    Quanto   alla   concedibilita\u0027   delle   circostanze   attenuanti\ngeneriche,  sollecitate  dallo  stesso  pubblico  ministero  e  dalle\nDifese, si premette che,  secondo  lettura  condivisa,  esse  possono\nsvolgere un ruolo di bilanciamento e di riequilibrio  poiche\u0027  «hanno\nanche la  funzione  di  adeguare  la  sanzione  finale  all\u0027effettivo\ndisvalore del fatto  oggetto  di  giudizio,  nella  globalita\u0027  degli\nelementi oggettivi e soggettivi, atteso  che  la  specificita\u0027  della\nvicenda puo\u0027 richiedere un  intervento  correttivo  del  giudice  che\nrenda, di fatto, la pena rispettosa del principio di  ragionevolezza,\nai sensi dell\u0027art. 3 Cost., e della  finalita\u0027  rieducativa,  di  cui\nall\u0027art. 27, comma terzo, Cost., di  cui  la  congruita\u0027  costituisce\nelemento essenziale» (Cass. sez. II n.  5247  del  15  ottobre  2020)\ncosi\u0027  ponendo  a  fondamento  dell\u0027applicazione  dell\u0027attenuante  in\nparola elementi circostanziali ulteriori rispetto a quelli  descritti\nin norme che rivelano  esclusivamente  sotto  il  profilo  obiettivo,\nquale quella di cui all\u0027art. 311 del codice penale. \n    Ritiene la Corte che le concrete condizioni di vita dell\u0027imputato\nP. (soggetto tossicodipendente  in  difficolta\u0027  economiche,  che  ha\nintrapreso un percorso  di  transizione  di  genere,  comprensivo  di\ntrattamenti di tipo farmacologico, organico e fisiologico, al fine di\nrealizzare l\u0027adeguamento tra identita\u0027 fisica e identita\u0027  psichica),\nil  contesto  nel  quale  i  fatti  sono  maturati  a  fronte   della\ndegenerazione di un rapporto sinallagmatico trasmodato con  modalita\u0027\nviolente, la  corretta  e  leale  condotta  processuale  assunta  per\nl\u0027intera durata  del  dibattimento  cui  il  medesimo  ha  scelto  di\npresenziare offrendo il proprio utile  contributo  ricostruttivo  del\nfatto inducono una valutazione  di  meritevolezza  delle  circostanze\nstesse che, quand\u0027anche ritenute di peso specifico superiore rispetto\nai  profili  espressi  dalla  ritenuta   recidiva   reiterata,   deve\narrestarsi al giudizio di equivalenza, unico consentito dall\u0027art. 69,\ncomma 4 del codice penale. \n    Ne\u0027 possono sorgere dubbi sulla compatibilita\u0027 tra l\u0027applicazione\ndella  recidiva  reiterata  e  il  riconoscimento  delle  circostanze\nattenuanti generiche, affermata sulla base della ritenuta autonomia e\nindipendenza dei giudizi  riguardanti  i  due  istituti  che  non  si\nsovrappongono, pur potendo interferire: per cui ben puo\u0027  il  giudice\nnegare le generiche in considerazione dei precedenti, ma escludere la\nrecidiva o, al  contrario,  come  si  ritiene  nel  caso  di  specie,\nconcedere le generiche,  riconoscendo  la  presenza  di  un  elemento\npositivo che le giustifichi, a prescindere dai  precedenti,  ma,  nel\ncontempo,  applicare  la  recidiva  (da  ultimo,  sulla  base  di  un\nindirizzo consolidato, Sez. 4,  n.  14647  del  7  aprile  2021,  Rv.\n281018). \n    Invero l\u0027aggravante di  cui  all\u0027art.  99,  comma  4  del  codice\npenale, connota il fatto per il quale si procede, in quanto  riflette\nuna  maggiore   inclinazione   a   delinquere   del   soggetto   che,\nall\u0027evidenza, non ha saputo proficuamente  sfruttare  l\u0027opportunita\u0027,\nofferta dai precedenti moniti giudiziari, di  correggere  il  proprio\ncomportamento. \n    Al contempo, le attenuanti generiche riguardano  svariati  e  non\npreviamente tipizzati profili comportamentali, di condizione  sociale\ne  personale,  di  disagio  emotivo,  difficolta\u0027  economiche,   ecc.\ncertamente  non  identificabili  con  la  sola   incensuratezza   del\nsoggetto, sicche\u0027 la ricorrenza della recidiva reiterata non  esclude\nautomaticamente la  meritevolezza  delle  attenuanti  generiche,  non\nessendo la prima ostativa rispetto al riconoscimento  delle  seconde,\nin  quanto  riguardanti  profili  di  pericolosita\u0027  tra   loro   non\ncoincidenti. \n4. La rilevanza della questione. \n    Ritiene  la  Corte  d\u0027Assise  che  la  prospettata  questione  di\nlegittimita\u0027  costituzionale  sia  rilevante  poiche\u0027,  in  caso   di\ncondanna, la pena detentiva  minima  applicabile  a  P.  L.  dovrebbe\nnecessariamente essere pari ad  anni  trenta  di  reclusione,  tenuto\nconto da un lato dell\u0027aumento di due terzi per la recidiva  ai  sensi\ndell\u0027art. 99, comma 4  del  codice  penale,  quand\u0027anche  sulla  pena\nminima della fattispecie pari ad anni 25  di  reclusione,  dall\u0027altro\ndel disposto dell\u0027art. 81, comma 4 del  codice  penale  per  i  fatti\navvinti in continuazione, comunque emergenti  dalla  descrizione  del\nfatto sopra riportata (rapina, lesioni personali,  indebito  utilizzo\ndi uno strumento di pagamento), senza alcuna successiva diminuzione. \n    Risulta,  pertanto,  erroneo  il  calcolo  offerto  dal  pubblico\nministero nelle sue richieste conclusive di pena per il P. in  quanto\nin contrasto con disposto dell\u0027art. 81, comma 4 del codice penale. \n    La misura della pena e\u0027,  infatti,  frutto  di  un  calcolo  che,\nsebbene ancorato al minimo edittale, e\u0027 pari ad anni  venticinque  di\nreclusione,  aumentata  di   anni   sedici   mesi   otto   a   fronte\ndell\u0027applicata recidiva (art. 99, comma 4  del  codice  penale),  cui\ndovrebbe sommarsi l\u0027ulteriore incremento minimo del terzo della  pena\ncosi\u0027 fissata (art. 81, comma  4  del  codice  penale).  Il  criterio\nmoderatore posto dall\u0027art. 78 del codice penale impone  la  riduzione\nalla pena finale di anni trenta di reclusione. \n    Supposto il bilanciamento della  contestata  aggravante  speciale\ndella  recidiva  con  la  concessione  delle  circostanze  attenuanti\ngeneriche qui ritenute applicabili, pur  partendo  dal  minimo  della\npena, il divieto di prevalenza delle stesse posto dall\u0027art. 69, comma\n4 del codice penale,  comunque  imporrebbe  il  medesimo  trattamento\nsanzionatorio  finale  di   anni   trenta   di   reclusione,   frutto\ndell\u0027aumento in continuazione in misura non inferiore ad un terzo dei\nreati satellite rispetto al delitto di  sequestro  di  persona  (anni\notto mesi quattro di reclusione rispetto ad anni venticinque, per una\npena finale pari ad anni  trentatre\u0027  mesi  quattro  di  reclusione),\ncontenuta in anni trenta per effetto del criterio moderatore  di  cui\nall\u0027art. 78 del codice penale. \n    Qualsiasi sia l\u0027opzione preferita, a P. L. dovrebbe comunque,  in\nipotesi di responsabilita\u0027, applicarsi la  pena  di  anni  trenta  di\nreclusione; situazione diversa e\u0027, invece, quella di  D.  A.  la  cui\ncontestazione in punto recidiva  specifica  comunque  non  osta  alle\nvalutazioni che si vanno ora a proporre. \n    Relativamente alla rilevanza dell\u0027utilizzo di strumenti  volti  a\nmitigare  la  severita\u0027  del  trattamento  sanzionatorio,   peraltro,\ncodesta Corte gia\u0027 ha avuto  modo  di  specificare  che  la  funzione\n«naturale» delle  circostanze  attenuanti  generiche  «e\u0027  quella  di\nadeguare la misura della pena alla sussistenza di speciali indicatori\n(oggettivi o soggettivi) di un minor  disvalore  del  fatto  concreto\nall\u0027esame del giudice rispetto  alla  gravita\u0027  ordinaria  dei  fatti\nriconducibili alla fattispecie base di reato; e non  gia\u0027  quella  di\ncorreggere l\u0027eventuale sproporzione dei minimi edittali stabiliti dal\nlegislatore rispetto a un fatto  il  cui  disvalore  sia  conforme  a\nquello che  ordinariamente  caratterizza  la  fattispecie  criminosa»\n(cosi\u0027 Corte costituzionale, 10 marzo 2022, n. 63; conf. sentenza  n.\n46 del 2024; n. 120 del 2023). \n    Non puo\u0027 quindi neppure prendersi in considerazione, rispetto  al\ndubbio di  costituzionalita\u0027,  la  concedibilita\u0027  delle  circostanze\nattenuanti generiche ex art.  62-bis  del  codice  penale:  non  solo\nperche\u0027  il  giudizio  di  meritevolezza  delle  attenuanti  verrebbe\ncondizionato da parametri diversi rispetto a quelli  posti  dall\u0027art.\n133 del codice penale e, in qualche modo,  necessitato  dall\u0027esigenza\ndi adeguamento  del  trattamento  sanzionatorio  al  reale  disvalore\noffensivo del fatto, cosi\u0027 piegando dette circostanze ad una funzione\nimpropria; ma  soprattutto  perche\u0027  l\u0027effetto  pratico  risulterebbe\nirrilevante a fronte del limite operativo posto dall\u0027art. 69, comma 4\ndel codice penale, in ogni caso dovendo applicarsi la  pena  massima,\ngia\u0027 ridotta, di anni trenta di reclusione per effetto degli  aumenti\ndi pena previsti per i delitti in regime di continuazione. \n    Altrettanto per l\u0027attenuante di cui all\u0027art. 62, n. 4 del  codice\npenale, quanto alla speciale tenuita\u0027 del danno patrimoniale arrecato\nalla persona offesa, semmai  ritenuta:  tenuto  conto  della  recente\naffermazione, resa in termini di rapina, ma ben estensibile  al  caso\ndi specie, dell\u0027insufficienza a  tal  fine  del  modestissimo  valore\neconomico preteso quale prezzo (se tale  si  volesse  considerare  la\nrichiesta di somma compresa  tra  1.500  e  2.500,00  euro),  essendo\nnecessario valutare anche il danno alla persona contro cui  e\u0027  stata\nesercitata la violenza o la minaccia, trattandosi di reati che ledono\ntanto l\u0027integrita\u0027 patrimoniale quanto la liberta\u0027  fisica  e  morale\ndella persona che ne e\u0027 vittima, con la conseguenza che solo  ove  la\nvalutazione complessiva dei pregiudizi arrecati  a  entrambi  i  beni\ntutelati sia di speciale tenuita\u0027 puo\u0027 farsi luogo al  riconoscimento\ndi detta circostanza attenuante (Sez. U. n. 42124 del 27 giugno 2024,\nRv. 287095 - 02). \n    Le gravi lesioni fisiche refertate alla  vittima  a  seguito  del\nfatto, guarite  in  circa  trenta  giorni,  valgono  di  per  se\u0027  ad\nescludere un apprezzamento di speciale tenuita\u0027 del danno complessivo\nsubito, anche a prescindere dal profilo patrimoniale. \n    In ogni caso, pur volendo ritenere il contrario,  il  trattamento\nsanzionatorio non muterebbe. \n    Se  per  l\u0027imputato  D.,  cui  e\u0027  contestata  la  sola  recidiva\nspecifica non  vi  sono  preclusioni  normative  ad  un  giudizio  di\nprevalenza delle circostanze attenuanti generiche, ritiene  la  Corte\nche la misura della pena detentiva applicabile al P.,  in  ogni  caso\npari ad anni trenta di reclusione, sia incompatibile con i  parametri\ncostituzionali che saranno di seguito evocati, alla luce  della  piu\u0027\nrecente  giurisprudenza  di  codesta  Corte  in  tema  di   sindacato\ngiurisdizionale sulla manifesta sproporzione delle pene, valida anche\nin  relazione  alla  vicenda  che  ci  occupa,  in  cui  si   lamenta\nl\u0027irrazionalita\u0027 della deroga al regime  ordinario  di  bilanciamento\ndelle circostanze, come disciplinato dall\u0027art. 69 del codice  penale,\nrispetto ad una fattispecie assolutamente peculiare, connotata  dalla\nmassima pena detentiva temporanea  prevista  dal  sistema,  superiore\npersino a  quella  fissata  per  l\u0027omicidio,  sia  nei  minimi  (anni\nventicinque anziche\u0027 ventuno), sia nei massimi (anni trenta  anziche\u0027\nventiquattro),  cosi\u0027  da  originare   una   risposta   sanzionatoria\nmanifestamente irragionevole  rispetto  alla  condotta  concretamente\nposta in essere, benche\u0027 non integrante un fatto di lieve entita\u0027. \n    Si anticipa sin da ora il richiamo al principio secondo  cui  «Ai\nsensi del combinato disposto degli articoli 3 e 27, terzo comma della\nCostituzione l\u0027ampia discrezionalita\u0027 di cui dispone  il  legislatore\nnella quantificazione delle pene incontra  il  proprio  limite  nella\nmanifesta sproporzione della singola  scelta  sanzionatoria,  sia  in\nrelazione alle pene previste per altre figure di reato, sia  rispetto\nalla intrinseca gravita\u0027 delle condotte abbracciate  da  una  singola\nfigura di reato. Il limite in parola esclude,  piu\u0027  in  particolare,\nche la severita\u0027 della pena comminata dal legislatore possa risultare\nmanifestamente sproporzionata  rispetto  alla  gravita\u0027  oggettiva  e\nsoggettiva  del  reato:  il  che  accade,  in  particolare,  ove   il\nlegislatore fissi  una  misura  minima  della  pena  troppo  elevata,\nvincolando cosi\u0027 il giudice all\u0027inflizione  di  pene  che  potrebbero\nrisultare, nel caso concreto, chiaramente eccessive rispetto alla sua\ngravita\u0027» (Corte Costituzionale, 10 marzo 2022,  n.  63,  cit.  conf.\nCorte costituzionale, 1° febbraio 2022, n. 28). \n    In questo contesto, preme evidenziare quanto  lo  stesso  giudice\ndelle leggi  ha  rilevato  in  piu\u0027  occasioni,  affermando  che  «la\ngiurisprudenza costituzionale piu\u0027 recente ha gradatamente affrancato\nil sindacato di conformita\u0027 al principio di  proporzione  della  pena\nedittale dalle strettoie segnate dalla necessita\u0027 di  individuare  un\npreciso tertium comparationis da cui mutuare la cornice sanzionatoria\ndestinata a sostituirsi a quella dichiarata  incostituzionale;  e  ha\nspesso privilegiato (almeno a partire dalla sentenza n. 343 del 1993)\nun modello di sindacato  sulla  proporzionalita\u0027  \"intrinseca\"  della\npena, che  -  ferma  restando  l\u0027ampia  discrezionalita\u0027  di  cui  il\nlegislatore gode nella determinazione delle cornici edittali [...]  -\nvaluta  direttamente  se  la  pena   comminata   debba   considerarsi\nmanifestamente eccessiva rispetto al fatto sanzionato, ricercando poi\nnel sistema punti di riferimento gia\u0027 esistenti  per  ricostruire  in\nvia interinale un nuovo  quadro  sanzionatorio  in  luogo  di  quello\ncolpito dalla declaratoria di incostituzionalita\u0027, nelle more  di  un\nsempre possibile intervento  legislativo  volto  a  rideterminare  la\nmisura della pena, nel  rispetto  dei  principi  costituzionali»  (ex\nmultis  Corte  costituzionale,  14  dicembre  2019,  n.  284,   Corte\ncostituzionale, 10 maggio  2019,  n.  112;  Corte  costituzionale,  5\ndicembre 2018, n. 222; Corte costituzionale, 23 marzo 2012, n. 68). \n    La rilevanza rispetto al caso di specie trova ulteriore  conforto\nnel dato che l\u0027applicazione della recidiva, oltre a produrre  effetti\ndiretti di incremento sanzionatorio, si riflette  indirettamente  sul\ncomplessivo,   sfavorevole   statuto   penale   e   sul   trattamento\npenitenziario: si  fa  qui  riferimento,  per  quanto  di  interesse,\nall\u0027aumento di pena non inferiore al terzo per i  reati  attratti  in\ncontinuazione (tra cui il  delitto  di  rapina  aggravata)  ai  sensi\ndell\u0027art. 81, comma 4 del codice penale,  a  mente  dell\u0027orientamento\npacifico secondo cui l\u0027incremento in tale misura opera  anche  quando\nil  giudice  consideri  la  recidiva   reiterata   equivalente   alle\nriconosciute attenuanti, perche\u0027 anche in questo caso la recidiva  e\u0027\napplicata, anche se non determina un aumento di pena (si segnala  che\ni massimi edittali del delitto di cui  all\u0027art.  628,  3°  comma  del\ncodice penale, rendono non operanti  i  limiti  di  cui  al  comma  3\ndell\u0027art. 81). \n    Il limite minimo di  aumento  della  pena  in  continuazione  non\nvarrebbe,  invece,  quando  la  recidiva  reiterata  fosse   ritenuta\nsubvalente rispetto alla circostanza attenuante (v. Sez. U., n. 20808\ndel 25 ottobre 2018, dep. 2019, .... Rv. 275319,  in  motivazione,  §\n11.2; Sez. U., n. 35738 del 27  maggio  2010,  ...,  Rv.  247839,  da\nultimo, Sez. 4, n. 36906 del 27 giugno 2024, Rv. 287008; Sez.  2,  n.\n27098 del 3 maggio 2023, Rv. 284797) proprio perche\u0027 in tal  caso  la\nfunzione delle circostanze attenuanti ha modo di esplicarsi nella sua\npienezza:  interpretazione   consolidata   che   mostra   chiaramente\nl\u0027effetto distorsivo rispetto ai  principi  fondamentali  del  giusto\ntrattamento sanzionatorio indotto dalla norma dell\u0027art. 69,  comma  4\ndel codice penale nel caso di specie  atteso  che,  se  ora  la  pena\nminima irrogabile e\u0027 pari ad anni trenta di reclusione, il ripristino\ndell\u0027ordinaria regola di bilanciamento tra circostanze eterogenee  di\ncui ai primi tre commi dell\u0027art. 69 del codice  penale  consentirebbe\nalla Corte di infliggere una pena di poco superiore a sedici  anni  e\notto mesi di reclusione (anni venticinque, ridotti di un terzo per la\nprevalenza delle circostanze attenuanti, con un ridotto  aumento  nei\ntermini posti dall\u0027art. 81, comma 2 del codice penale). \n    Evidente quindi l\u0027enorme divario sanzionatorio che vi e\u0027  laddove\nsia applicata la regola vigente di  cui  all\u0027art.  69,  comma  4  del\ncodice penale ovvero supposta  la  sua  insussistenza,  limitatamente\nalla fattispecie del sequestro di persona a scopo estorsivo  che  qui\nviene in rilievo, congiuntamente ai reati ad essa connessi. \n    E\u0027 bene noto che il contesto normativo di riferimento  e\u0027  stato,\npiu\u0027 volte, interessato da pronunce di legittimita\u0027; in  particolare,\na) per il delitto di sequestro di persona - a seguito della  sentenza\nn. 68 del 2012 della Corte costituzionale -  e\u0027  possibile  procedere\nall\u0027applicazione dell\u0027attenuante discrezionale o indeterminata di cui\nall\u0027art. 311 del codice penale e che b) la medesima consulta  con  la\nsentenza   n.   143   del   2021   ha   dichiarato   l\u0027illegittimita\u0027\ncostituzionale dell\u0027art. 69, quarto comma, codice penale nella  parte\nin  cui  prevedeva  il  divieto  di  prevalenza   della   circostanza\nattenuante  del  fatto  di  lieve  entita\u0027  cosi\u0027  introdotta   sulla\ncircostanza aggravante della recidiva  di  cui  all\u0027art.  99,  quarto\ncomma del codice penale. \n    Tuttavia  il  quadro  normativo  attuale  non  appare   appagante\nrispetto al caso di specie, laddove  la  Corte  non  ritiene  che  le\nmodalita\u0027 del fatto - ossia la sua durata e le condotte  di  violenza\nche lo hanno accompagnato - siano tali da farlo inquadrare tra quelli\ndi  lieve  entita\u0027   del   fatto,   cosi   da   renderlo   meritevole\ndell\u0027attenuante di  cui  all\u0027art.  311  del  codice  penale,  con  la\nconnessa disciplina della recidiva. \n    Per orientamento del tutto consolidato «l\u0027attenuante della  lieve\nentita\u0027 del fatto,  prevista  dall\u0027art.  311  del  codice  penale  ed\napplicabile anche al delitto di  sequestro  di  persona  a  scopo  di\nestorsione a seguito della sentenza  della  Corte  costituzionale  19\nmarzo 2012, n. 68, presuppone una valutazione oggettivamente riferita\nal fatto nel suo complesso, sicche\u0027 essa non e\u0027 configurabile  se  il\nrequisito della lieve entita\u0027 manchi o in rapporto all\u0027evento di  per\nse\u0027  considerato;  ovvero  in  rapporto  a  natura,  specie,   mezzi,\nmodalita\u0027 e circostanze della condotta; ovvero, ancora,  in  rapporto\nall\u0027entita\u0027 del danno o del  pericolo  conseguente  al  reato,  avuto\nriguardo a tempi, luoghi e modalita\u0027 della privazione della  liberta\u0027\npersonale  ed  all\u0027ammontare  delle  somme  oggetto  della  finalita\u0027\nestorsiva» (Sez. 5, sentenza n.  18981  del  22  febbraio  2017,  Rv.\n269933 - 01; da ultimo, in termini, Sez. 2, n. 9912  del  26  gennaio\n2024, Rv. 286076-01; Sez.  2,  n.  9820  del  26  gennaio  2024,  Rv.\n286092-01). \n    La  durata  temporalmente  apprezzabile  del  sequestro  (pari  a\nquarantotto ore), l\u0027entita\u0027 dell\u0027importo richiesto coinvolgendo  pure\nl\u0027anziana genitrice, soprattutto le  modalita\u0027  attuative,  a  fronte\ndelle serie lesioni fisiche inflitte dai tre correi e da  sconosciuti\nappositamente  fatti  intervenire  per  picchiarlo,   minacciarlo   e\ndileggiarlo, tanto da determinare un ricovero per  quattro  giornate,\nle contemporanee aggressioni volte ad impadronirsi delle sue carte di\npagamento e dell\u0027utenza cellulare, integranti in se\u0027  le  ipotesi  di\nrapina aggravata, escludono una valutazione in termini di  oggettiva,\nlieve entita\u0027, peraltro reputata  insussistente  anche  nel  processo\ncelebrato a carico  del  concorrente  P.,  tanto  piu\u0027  andando  essa\nriferita al contributo non del singolo concorrente  ma  all\u0027attivita\u0027\ncomplessiva dei compartecipi. \n    Gli strumenti normativi ad  oggi  presenti  nell\u0027ordinamento  non\nconsentono dunque di applicare un trattamento sanzionatorio  tale  da\nsuperare i dubbi di costituzionalita\u0027 che si andranno ad  esplicitare\nrispetto  alla  varieta\u0027  delle  situazioni   soggettive   che   sono\nriconducibili all\u0027ipotesi base, non modulabili in termini di lievita\u0027\noggettiva, ancora  una  volta  non  essendo  consentito  forzare  gli\nistituti al solo fine di ottenere il risultato di  una  pena  sentita\ncome giusta. \n5. La non manifesta infondatezza della questione. \n    5.1. Tanto  premesso  in  punto  di  rilevanza  della  questione,\nritiene la Corte che la disposizione censurata violi gli articoli  3,\n25, comma 2 e 27, commi 1 e 3 della  Costituzione  per  i  motivi  di\nseguito esposti. \n    Quanto  alle  importanti   evoluzioni   storiche   subite   dalla\nformulazione normativa del reato di sequestro di persona a  scopo  di\nestorsione e alla ratio dell\u0027inasprimento sanzionatorio, e\u0027 noto  che\nla fattispecie, gia\u0027 presente nel Codice Zanardelli del 1889 sotto la\nrubrica «ricatto», prevedeva una cornice sanzionatoria  compresa  tra\ngli otto e i quindici anni di reclusione, con  aumento  da  dodici  a\ndiciotto nel caso  in  cui  il  reo  avesse  effettivamente  ottenuto\nl\u0027ambito profitto. \n    Negli anni \u002770, alla luce del notevolissimo aumento del fenomeno,\nil legislatore, facendo ampio ricorso  alla  decretazione  d\u0027urgenza,\nintervenne lungo una duplice direttrice (cfr. legge  n.  497  del  14\nottobre 1974): da una parte, volendo sfruttare l\u0027effetto deterrente a\nquesto connesso, si punto\u0027 ad elevare i limiti  edittali  portandoli,\ngia\u0027 per il reato base, nel minimo a dieci  e  nel  massimo  a  venti\nanni; dall\u0027altra, con  l\u0027intenzione  di  incentivare  la  liberazione\ndegli  ostaggi,  vennero  introdotte  attenuanti  per  chi  si  fosse\nadoperato in tal senso senza aver previamente ottenuto  il  pagamento\ndel riscatto. Infine, a seguito dei noti fatti  che  hanno  visto  il\nrapimento e poi l\u0027assassinio dell\u0027On. Aldo Moro,  la  pena  e\u0027  stata\nfissata nella misura attuale, ovvero dai venticinque ai  trenta  anni\ndi reclusione. \n    All\u0027interno della  fattispecie,  per  ripetere  le  parole  della\nstessa  Corte   costituzionale,   residuano   «episodi   marcatamente\ndissimili, sul piano criminologico e del tasso di disvalore, rispetto\na quelli avuti di mira dal legislatore dell\u0027emergenza. Si  tratta  di\nfattispecie che - a fronte della marcata flessione dei  sequestri  di\npersona  a  scopo  estorsivo  perpetrati  «professionalmente»   dalla\ncriminalita\u0027 organizzata, registratasi a partire dalla seconda  meta\u0027\ndegli anni \u002780 dello scorso secolo -  hanno  finito,  di  fatto,  per\nassumere un peso di tutto rilievo, se non pure  preponderante,  nella\npiu\u0027 recente casistica dei sequestri estorsivi» (v.  sentenza  n.  68\ndel 2012). \n    E, non a caso, la Consulta ha  preso  a  prestito  della  propria\nargomentazione del 2012 proprio  il  fatto  che  «rientrano  in  tale\nambito, tra  le  altre,  le  fattispecie  del  genere  che  viene  in\ndiscussione nel giudizio a quo: ossia i sequestri di persona  attuati\nal fine di ottenere una prestazione patrimoniale, pretesa sulla  base\ndi un pregresso rapporto di natura illecita con la vittima». \n    Pare  altresi\u0027  opportuna  una  premessa  di  carattere  generale\nrelativa  ai  principi   affermati   dalla   Consulta   in   numerose\ndichiarazioni di illegittimita\u0027 costituzionale parziale dell\u0027art. 69,\ncomma 4, codice penale. \n    Si segnalano in proposito la sentenza n. 251 del  2012,  relativa\nalla circostanza attenuante all\u0027epoca prevista dall\u0027art. 73, comma 5,\ndecreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990 in tema di  lieve\nentita\u0027 nel reato di produzione. traffico e  detenzione  illeciti  di\nsostanze stupefacenti o psicotrope; la  sentenza  n.  105  del  2014,\nrelativa alla circostanza attenuante prevista dall\u0027art. 648, comma  2\ncodice penale, con riguardo alla particolare tenuita\u0027  del  fatto  di\nricettazione; la sentenza n. 106 del 2014, relativa alla  circostanza\nattenuante prevista dall\u0027art. 609-bis,  comma  3  codice  penale,  in\nrapporto ai fatti di minore gravita\u0027 del reato di violenza  sessuale;\nla sentenza n. 74 del  2016,  relativa  alla  circostanza  attenuante\nprevista  dall\u0027art.  73,  comma  7,  decreto  del  Presidente   della\nRepubblica n. 309/1990, riconosciuta in favore di chi  collabori  per\nevitare che l\u0027attivita\u0027 delittuosa connessa alle droghe venga portata\nad ulteriori conseguenze; la sentenza n. 205 del 2017, relativa  alla\ncircostanza attenuante prevista dall\u0027art. 219, comma 3, legge n.  267\ndel 1942,  in  tema  di  speciale  tenuita\u0027  del  danno  patrimoniale\narrecato da fatti di bancarotta e  ricorso  abusivo  al  credito;  la\nsentenza n. 73 del 2020, relativa alla fattispecie prevista dall\u0027art.\n89 codice penale, concernente la responsabilita\u0027 attenuata  di  colui\nche, al momento del fatto, era affetto da un vizio parziale di mente;\nla sentenza n. 55 del 2021, relativa all\u0027ipotesi  prevista  dall\u0027art.\n116, comma 2 c.p., del c.d. «concorso anomalo»; la  sentenza  n.  143\ndel 2021, relativa alla  circostanza  attenuante  introdotta  con  la\nsentenza additiva della Corte costituzionale n.  68  del  2012  nelle\nipotesi di tenuita\u0027 del fatto di sequestro  di  persona  a  scopo  di\nestorsione. \n    Da ultimo, di grande importanza risultano le sentenze n.  94  del\n2023 che ha dichiarato l\u0027illegittimita\u0027  costituzionale  della  norma\n«nella parte in cui, relativamente ai  delitti  puniti  con  la  pena\nedittale dell\u0027ergastolo,  prevede  il  divieto  di  prevalenza  delle\ncircostanze attenuanti sulla recidiva reiterata di cui  all\u0027art.  99,\nquarto comma, cod. pen.»; n.  141  del  2023  quanto  al  divieto  di\nprevalenza della circostanza attenuante di cui  all\u0027art.  62,  numero\n4), codice penale sulla recidiva di cui all\u0027art.  99,  quarto  comma,\ncodice penale; n. 188 del 2023 laddove la recidiva reiterata vieta la\nprevalenza della circostanza attenuante di  cui  all\u0027art.  648-ter.1,\nsecondo comma, codice penale in materia di  autoriciclaggio;  n.  201\ndel 2023, dichiarativa costituzionale dell\u0027art. 69, quarto comma, del\ncodice penale, nella parte in cui prevede il  divieto  di  prevalenza\ndella circostanza attenuante di cui all\u0027art. 74, comma 7, del decreto\ndel Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 sulla recidiva\nreiterata. \n    Pur riconoscendo, in linea generale, che  le  deroghe  al  regime\nordinario del bilanciamento tra circostanze  sono  costituzionalmente\nlegittime, la Corte ha  sottolineato  piu\u0027  volte  che  tali  scelte,\nbenche\u0027 rientranti nella discrezionalita\u0027 del legislatore, non devono\ncomunque risultare manifestamente irragionevoli, arbitrarie  o  avere\nl\u0027effetto di compromettere gli equilibri stabiliti dalla Costituzione\nin materia di responsabilita\u0027 penale. \n    La stessa giurisprudenza della Corte di cassazione  e\u0027  assestata\nda tempo sul principio che, quand\u0027anche non si possa generalizzare il\nprofilo  di  un  contrasto  assoluto  in   relazione   alle   singole\ncircostanze del divieto  di  prevalenza  delle  attenuanti  generiche\nsulla  recidiva  qualificata,   attesa   la   natura   innominata   e\nsostanzialmente indeterminata  delle  medesime  e  l\u0027insostenibilita\u0027\ndella  tesi  di  una  rilevante  incidenza  di  tale  divieto   sulla\nragionevolezza   e   proporzionalita\u0027   della   pena,   ha   comunque\nriconosciuto che il limite alla  regola  e\u0027  dato  dall\u0027evenienza  in\nconcreto di situazioni «palesemente sproporzionate» (da ultimo,  Sez.\n3, n. 29723 del 22 maggio 2024, Rv. 286747). \n    Per tale via puo\u0027 dirsi allora superata l\u0027idea di sottrarre  tout\ncourt al controllo della Consulta le scelte del  legislatore  che  si\nrisolvono in limitazioni al  sindacato  giudiziale  sulla  dosimetria\ndella pena  ed,  in  particolare,  sull\u0027impossibilita\u0027  di  ritenere,\nall\u0027esito  del  bilanciamento,  la   prevalenza   delle   circostanze\nattenuanti su quella speciale della recidiva reiterata. \n    Parimenti, puo\u0027  dirsi  consolidata  l\u0027irrilevanza  della  natura\nordinaria  o  ad  effetto  speciale  delle   circostanze   attenuanti\ncoinvolte nel giudizio di bilanciamento con la recidiva reiterata. \n    Si deve a questo punto valutare se la previsione del  divieto  di\nbilanciamento in termini di prevalenza sulla  recidiva  reiterata  ex\nart.  99,  comma  4,  codice  penale  delle  circostanze   attenuanti\ngeneriche, riferita alla fattispecie criminosa di  cui  all\u0027art.  630\nc.p., risponda ai principi esegetici che la  Corte  ha  fatto  propri\nnelle sue pronunce. \n    La risposta al quesito non  puo\u0027  che  essere  negativa,  per  le\nragioni di seguito esposte. \n    La stessa Consulta ha chiarito che le  rationes  decidendi  delle\nsentenze di accoglimento  -  e  quindi  delle  sottese  questioni  di\nlegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 69, comma 4,  codice  penale  -\nsono riconducibili a «principi comuni, declinati lungo  una  triplice\ndirettrice». \n    Ritiene questa Corte che la questione odierna partecipi di  tutte\nle ragioni che la Corte  costituzionale  ha,  nel  corso  del  tempo,\nritenuto decisive ai  fini  della  valutazione  di  fondatezza  delle\nquestioni. \n    Nel primo filone si inscrivono  tutte  quelle  fattispecie  nelle\nquali ricorre una non trascurabile divaricazione tra la pena prevista\nper il reato base  e  quella  applicabile  all\u0027esito  della  ritenuta\nattenuante: differenza di  trattamento  che,  per  potersi  affermare\ncompatibile con i principi costituzionali  di  eguaglianza  (art.  3,\ncomma 1, della Costituzione), di offensivita\u0027 della  condotta  penale\n(art. 25, comma 2, della Costituzione) e  di  proporzionalita\u0027  della\npena tendente alla rieducazione del condannato  (art.  27,  comma  3,\ndella  Costituzione),  esige  un   ordinario   bilanciamento   e   la\npossibilita\u0027 per il giudice  di  valutare  prevalenti  le  attenuanti\nrispetto alla recidiva reiterata. \n    Una limitazione in tal senso, portando alla determinazione  della\nstessa risposta sanzionatoria per fatti marcatamente diversi, sarebbe\nforiera di un\u0027«alterazione degli equilibri costituzionalmente imposti\nnella strutturazione della responsabilita\u0027 penale»  (Corte  cost.  n.\n251 del 2012). \n    Come si e\u0027 detto,  nel  caso  di  specie  esiste  certamente  una\ndivaricazione importante tra la pena prevista per  il  reato  base  e\nquella prevista per  il  reato  circostanziato:  per  il  primo,  pur\nvolendo attestarsi sul minimo edittale, si avrebbero venticinque anni\ndi reclusione, mentre per il secondo, considerando l\u0027attenuante nella\nsua massima ampiezza applicativa,  si  arriverebbe  ad  una  pena  di\nsedici anni ed otto mesi di reclusione. \n    Tuttavia, dovendosi applicare nel caso di  specie  la  disciplina\ndella continuazione e, segnatamente, l\u0027art.  81,  comma  4  c.p.,  la\ndivaricazione  appare  ancor  piu\u0027  sproporzionata  poiche\u0027  la  pena\nirrogabile, come si e\u0027  visto,  e\u0027  comunque  pari  a  trent\u0027anni  di\nreclusione, concesse o meno le circostanze attenuanti (in  regime  di\nequivalenza),  mentre  l\u0027invocato   bilanciamento   in   termini   di\nprevalenza condurrebbe ad una pena di poco superiore ad anni sedici e\nmesi  otto  di  reclusione,  cosi\u0027  assumendo  i  tratti  dell\u0027enorme\ndivaricazione delle cornici edittali» stigmatizzata piu\u0027 volte  dalla\nConsulta laddove la differenza di tredici anni  e  quattro  mesi  non\npuo\u0027 che ritenersi  l\u0027effetto  di  «un\u0027abnorme  enfatizzazione  delle\ncomponenti  soggettive  riconducibili  alla  recidiva  reiterata,   a\ndetrimento delle componenti oggettive del reato». \n    Non si intende  certo  mettere  in  discussione  in  assoluto  il\nfondamento della norma che pretende la valorizzazione in  genere  dei\nprofili della  colpevolezza  e  della  pericolosita\u0027  che  sottendono\nl\u0027istituto  della  recidiva  reiterata  quale  scelta   di   politica\nlegislativa,  laddove  non  trasmodi  di  per  se\u0027  nella   manifesta\nirragionevolezza o nell\u0027arbitrio: quanto piuttosto rappresentare che,\nin ragione del severissimo quadro punitivo contemplato in una forbice\nsanzionatoria assai ristretta per il sequestro  estorsivo,  l\u0027effetto\ndell\u0027applicazione della recidiva reiterata e\u0027  perverso  rispetto  ai\nprincipi fondanti il volto della ragionevolezza della  pena,  finendo\nper livellare  situazioni  assai  diverse  tra  loro,  imponendo,  in\nassenza  di  circostanze  attenuanti,  la  pena  massima  tra  quelle\npreviste nell\u0027ordinamento. \n    Se  in  linea  generalissima  puo\u0027  ritenersi  «non   trasmodante\nnell\u0027arbitrio»  una  blindatura  in  termini  di  equivalenza   delle\ncircostanze  attenuanti  generiche,   non   vi   e\u0027   pero\u0027   dubbio,\nlimitatamente al reato di sequestro di persona a scopo di estorsione,\nche la scelta legislativa finisca per decretare, ancor di piu\u0027 se  il\nfatto risulta commesso in continuazione con  altri  delitti,  proprio\nquello  stravolgimento  degli  equilibri  costituzionali  piu\u0027  volte\ncensurato dalla Consulta. \n    Pare piuttosto a questa  Corte  manifestamente  irragionevole  un\naggravio sanzionatorio tendente al raddoppio della pena per un  fatto\nche, oggettivamente identico, sia commesso da un  recidivo  reiterato\nanziche\u0027 da un soggetto incensurato. \n    D\u0027altra  parte  gia\u0027  e\u0027  stata  riconosciuta  alle   circostanze\nattenuanti in genere una  necessaria  funzione  riequilibratrice  del\nmarcato divario tra la pena del reato base a  fronte  di  quella  che\naltrimenti risulterebbe dall\u0027applicazione  delle  attenuanti  di  cui\nall\u0027art. 62-bis c.p.: con funzione che, «per il rispetto dei principi\ndi  eguaglianza  (art.  3,  primo  comma,  della  Costituzione),   di\noffensivita\u0027 della condotta sanzionata penalmente (art.  25,  secondo\ncomma, della Costituzione) e di proporzionalita\u0027 della pena  tendente\nalla  rieducazione  del  condannato  (art.  27,  terzo  comma,  della\nCostituzione), non puo\u0027 essere compromessa dal divieto di  prevalenza\nsulla recidiva reiterata recato dalla  disposizione  censurata»  (nel\ncaso, relativamente ai delitti puniti  con  la  pena  dell\u0027ergastolo,\nCorte costituzionale, sentenza n. 94/2023). \n    Nella  medesima  pronuncia,  di  conseguenza,  nell\u0027ambito  della\ncorrezione della sproporzione del trattamento sanzionatorio, gia\u0027  e\u0027\nstata superata la distinzione tra attenuanti comuni ed attenuanti  ad\neffetto speciale, dichiarando illegittimo l\u0027art. 69, comma 4,  codice\npenale nella parte in cui, in relazione a tutti  i  reati  punti  con\nl\u0027ergastolo, non consente alle attenuanti tutte  -  dunque  anche  le\nattenuanti generiche - di prevalere sulla ritenuta recidiva reiterata\nex art. 99, comma 4, c.p. \n    5.2. Passando al secondo filone, un\u0027altra  rilevante  ragione  di\naccoglimento delle questioni  ha  riguardato  la  considerazione  che\nalcune  attenuanti  partecipino  dell\u0027esigenza  «di   bilanciare   la\nparticolare ampiezza della fattispecie del reato  non  circostanziato\nche accomuna condotte marcatamente  diverse,  e  che  necessitano  di\nessere   differenziate   nella   determinazione    del    trattamento\nsanzionatorio». \n    Si e\u0027 gia\u0027 ampiamente argomentata, quantomeno in termini  di  non\nimplausibilita\u0027, l\u0027impossibilita\u0027 di applicazione alla fattispecie de\nqua dell\u0027attenuante speciale della lieve  entita\u0027,  introdotta  dalla\nConsulta. \n    Fermo tale inquadramento,  ritiene  questa  Corte  che  anche  in\nriferimento  alla  previsione  del  sequestro  di  persona  a   scopo\nestorsivo, non  circostanziata  dalla  lieve  entita\u0027,  ci  si  trovi\ndinanzi ad una fattispecie cui e\u0027 possibile ascrivere  una  casistica\nmolto vasta ed eterogenea: invero, tra fatti tutti  accomunati  dalla\nnon lieve entita\u0027, e\u0027 comunque  possibile  rinvenire  differenze  non\ntrascurabili di contesto, durata e modalita\u0027 attuative del  sequestro\ndi persona a scopo di  estorsione,  elementi  questi  particolarmente\nimpattanti sul disvalore espresso da ciascun fatto di reato. \n    A titolo esemplificativo e senza pretesa alcuna di  esaustivita\u0027,\nsussumibile nella fattispecie del reato  di  sequestro  ex  art.  630\ncodice penale e\u0027 sia una condotta di privazione della liberta\u0027 altrui\ncommessa  da  soggetto/i  legato/i  al   mondo   della   criminalita\u0027\norganizzata, con modalita\u0027 esecutive non improvvisate o  disordinate,\nma al contrario  particolarmente  dure  per  la  vittima  (digiuno  o\nalimentazione insufficiente, luoghi angusti e remoti  di  detenzione,\necc.), magari protrattosi per periodi di mesi o anni con richieste di\nriscatti ingenti, sia un  fatto  come  quello  oggetto  del  presente\ngiudizio di merito che, pur grave, e\u0027 stato operato da  soggetti  del\ntutto slegati dal  mondo  associativo  od  organizzato  i  quali,  in\nmaniera evidente, hanno agito in forma estemporanea ed istintiva. \n    Vero che al fine di porre rimedio ad una fattispecie base in  cui\ne\u0027 sussumibile  una  vasta  gamma  di  fatti  il  giudice  avrebbe  a\ndisposizione proprio l\u0027attenuante della lieve entita\u0027 e lo  strumento\nermeneutico dell\u0027interpretazione estensiva con effetto  pro  reo,  ma\ntale osservazione, pur  corretta,  non  prova  piu\u0027  di  quanto  gia\u0027\naffermato: non e\u0027, infatti, revocabile in  dubbio  che  l\u0027urgenza  di\napplicare una pena proporzionata non possa spingere l\u0027interprete fino\nall\u0027estrema conclusione, a questo  punto  obbligata,  di  considerare\npraticamente  ogni  fatto  di  sequestro  verificatosi   nel   nostro\nordinamento come un fatto di  lieve  entita\u0027  che  possa  beneficiare\ndell\u0027attenuante  speciale  pur   di   evitare   l\u0027asprissimo   carico\nsanzionatorio detto, quand\u0027anche determinato nel minimo edittale. \n    Inoltre,  la  presenza  nel  sistema  normativo  di  una   (sola)\nattenuante che possa (anche questa) avere la funzione «di  bilanciare\nla   particolare   ampiezza   della   fattispecie   del   reato   non\ncircostanziato», non esclude affatto la  possibile  presenza  di  una\ndiversa ed ulteriore circostanza capace di  assolvere  alla  medesima\nfunzione ma per ragioni diverse, non potendo ritenersi che  la  prima\nesaurisca la funzione di riequilibrio del  trattamento  sanzionatorio\nrispetto al fatto cosi\u0027 come realmente accaduto. \n    A  cio\u0027  si  aggiunga  che  non  v\u0027e\u0027  dubbio  alcuno  sulla  non\nsovrapponibilita\u0027 ed  ontologica  diversita\u0027  delle  due  circostanze\nattenuanti di cui si sta discutendo, plasticamente evidenziata  dalla\nconsiderazione che ben potrebbe il giudice del  merito  applicare  al\nmedesimo  fatto  storico  la   circostanza   della   lieve   entita\u0027,\nriconoscendo al contempo al reo le circostanze attenuanti  generiche,\nessendo  queste  ultime  un  flessibile  strumento  che  consente  di\nvalorizza e profili soggettivi che  sfuggono  al  giudizio  oggettivo\nsulla lieve entita\u0027 del fatto. \n    Pertanto,  assolto  l\u0027onere  di  motivare   l\u0027impossibilita\u0027   di\napplicazione  dell\u0027attenuante   ex   art.   311   codice   penale   e\nl\u0027opportunita\u0027 di applicare invece l\u0027art.  62-bis  codice  penale  in\ntermini di prevalenza, tanto dovrebbe bastare. \n    5.3  La  natura  soggettiva  delle  attenuanti  generiche  impone\nl\u0027analisi del terzo filone di  sentenze  di  parziale  illegittimita\u0027\ncostituzionale dell\u0027art. 69, comma 4,  codice  penale  e  la  sottesa\nratio decidendi, in quanto trattasi di pronunce che hanno  riguardato\nattenuanti strettamente legate al carattere personale - e dunque piu\u0027\nmarcatamente individuale - della responsabilita\u0027 penale. \n    Il riferimento e\u0027 alle circostanze di cui agli articoli 89 e 116,\ncomma 2, c.p., rispettivamente involgenti il vizio parziale di  mente\ne il concorso anomalo nel reato. \n    Ancora una  volta  ritiene  questa  Corte  che,  valorizzando  il\ncarattere soggettivo delle attenuanti generiche ex art. 62-bis codice\npenale, si possa esportare tale argomentazione nel caso odierno. \n    Sono  infatti   ricorrenti   nella   giurisprudenza,   anche   di\nlegittimita\u0027, le affermazioni secondo cui le  circostanze  attenuanti\ngeneriche svolgono: «un ruolo essenziale per assicurare che  la  pena\npossa essere proporzionalmente ridotta [...] in  casi  caratterizzati\nda una [...] minore colpevolezza dell\u0027autore, ovvero  dalla  presenza\ndi ragioni significative che comunque rivelano un suo  minor  bisogno\ndi pena» (cfr. Corte costituzionale n. 197/2023). \n    E  ancora  il  principio  secondo  il  quale:  «alle   attenuanti\ngeneriche  compete  piuttosto  l\u0027essenziale  funzione  di  attribuire\nrilevanza, ai fini della commisurazione della sanzione, a  specifiche\ne puntuali caratteristiche del [...] suo autore -non  tipizzabili  ex\nante dal legislatore  in  ragione  della  loro  estrema  varieta\u0027,  e\ndiverse  da  quelle  che  gia\u0027  integrano   ipotesi   «nominate»   di\nattenuazione della  pena  -  che  connotano  il  fatto  di  un  minor\ndisvalore, rispetto a  quanto  la  conformita\u0027  della  condotta  alla\nfigura astratta del reato  lasci  a  prima  vista  supporre»;  quello\nsecondo cui «l\u0027art. 62-bis  codice  penale  consente  al  giudice  di\nvalorizzare tutti gli ulteriori parametri indicati dall\u0027art. 133 cod.\npen. (Cass., n. 20808 del 2019), comprese le circostanze sopravvenute\nal fatto di reato, o comunque inerenti alla persona dell\u0027autore,  che\nsiano indicative di una sua minore pericolosita\u0027, o che  comunque  la\nrendano meno meritevole e bisognosa di pena»; l\u0027affermazione per cui:\n«ad integrare le  attenuanti  generiche  possono  essere,  anzitutto,\ncircostanze espressive di una minore offensivita\u0027  o  di  una  minore\ncolpevolezza del fatto:, quest\u0027ultima in  ragione  della  particolare\nintensita\u0027 e comprensibilita\u0027  umana  dei  motivi  che  hanno  spinto\nl\u0027autore a commetterlo, ovvero della presenza di anomale  circostanze\nconcomitanti   alla   sua   condotta,   in    grado    di    limitare\nsignificativamente  la  sua  liberta\u0027».  (cfr.   ex   multis,   Corte\ncostituzionale n. 197/2023). \n    Se, come afferma la Consulta, «il principio  di  proporzionalita\u0027\ndella pena desumibile dagli articoli  3  e  27,  terzo  comma,  della\nCostituzione esige [...] in via  generale,  che  al  minor  grado  di\nrimproverabilita\u0027 soggettiva corrisponda una pena inferiore  rispetto\na quella che sarebbe applicabile a parita\u0027 di disvalore oggettivo del\nfatto», non si rinviene una motivazione valida per escludere  che  il\ndetti principio sia conferente anche in riferimento alle  circostanze\nattenuanti generiche, laddove non sia consentita l\u0027esplicazione nella\nmassima  estensione  dell\u0027effetto   mitigatore   loro   proprio,   se\nprevalente  rispetto  ai  parametri  sottesi  all\u0027applicazione  della\nrecidiva reiterata. \n    A dimostrazione di cio\u0027 basti il seguente  ragionamento:  se  due\nsoggetti, entrambi recidivi reiterati, avessero commesso un  identico\nfatto di sequestro estorsivo, sarebbe certamente contrario a principi\ncostituzionali  di  proporzionalita\u0027  ed  uguaglianza   irrogare   ad\nentrambi la medesima, massima  sanzione  ne!  caso  in  cui  per  uno\nricorressero anche i presupposti per l\u0027applicazione delle  attenuanti\ngeneriche (ad esempio un  esemplare  comportamento  processuale,  una\npiena collaborazione successiva ai  fatti,  la  dimostrazione  di  un\nsincero pentimento, ecc.) e per l\u0027altro invece mancassero:  con  cio\u0027\nsolo introducendo una  violazione  al  principio  che  pretende  pene\ndiverse per condotte e personalita\u0027 diverse. \n    5.4 Si e\u0027 pertanto argomentato  funditus  sulla  riconducibilita\u0027\ndel caso odierno a ciascuna delle rationes decidendi che la  Consulta\nha fatto proprie nel  corso  degli  ultimi  armi  per  giungere  alla\ndichiarazione di parziale illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art.  69\ncomma 4, c.p. \n    Si aggiunge a cio\u0027  una  ulteriore  e  fondamentale  affermazione\ndella stessa  Corte  costituzionale  che,  nella  piu\u0027  volte  citata\npronuncia n. 94 del  2023,  ha  affermato  testualmente  che  «queste\nragioni  del  decidere  che   reclamano   l\u0027ordinario   giudizio   di\nbilanciamento delle circostanze attenuanti,  pur  in  presenza  della\nrecidiva  reiterata,  ricorrono  tutte  e,  e   in   maggior   grado,\nnell\u0027ipotesi  in  cui  il  divieto  di  prevalenza  delle  attenuanti\ncomporta che l\u0027unica pena irrogabile e\u0027 l\u0027ergastolo». \n    Un  bilanciamento  ragionevole  si  impone,  dunque,  soprattutto\nquando dalla blindatura legislativa derivi una sanzione connotata dai\ngatti della  fissita\u0027,  nel  caso  pari  sempre  ad  anni  trenta  di\nreclusione, non modulabile, per effetto del combinato degli  articoli\n69, comma 4 e 81 comma 4 del codice penale. \n    La differenza  tra  la  pena  perpetua  dell\u0027ergastolo  e  quella\ntemporanea della reclusione  pari  ad  anni  30  non  pare  argomento\nvalorizzabile al fine  di  escludere  che  le  stesse  garanzie  e  i\nprincipi costituzionali di proporzionalita\u0027, graduabilita\u0027, finalita\u0027\nrieducativa della pena debbano valere nell\u0027uno e non nell\u0027altro  caso\na fronte dell\u0027assoluta asprezza del trattamento sanzionatorio qui  in\nrilievo, contenibile in trent\u0027anni  solo  per  effetto  del  criterio\nlimitatore di cui all\u0027art. 78 del codice penale. \n    5.5. Tutto quanto argomentato porta alla conclusione secondo  cui\nla norma censurata, vietando al giudice  di  ritenere  prevalenti  le\ncircostanze attenuanti generiche sulla ritenuta  recidiva  reiterata,\ncomporta, in relazione al  reato  di  cui  all\u0027art.  630  del  codice\npenale, una gravissima violazione dei principi costituzionali sanciti\ndagli articoli  3,  comma  1,  25,  comma  2  e  27,  comma  3  della\nCostituzione, in quanto nega all\u0027interprete la possibilita\u0027: irrogare\nuna pena che, suscettibile di  modulazione  in  riferimento  a  fatti\ndiversi, rifletta il concreto disvalore  del  reato  commesso  e  sia\nproporzionata alla  pericolosita\u0027  soggettiva  del  reo,  soprattutto\nladdove siano accertati reati connessi che  determinano  l\u0027incremento\nsanzionatorio di cui all\u0027art. 81, comma 4, codice penale: da un  lato\nviolando  il  sommo  principio  della  proporzione  tra  qualita\u0027   e\nquantita\u0027 della sanzione, dall\u0027altro frustrando per tale via anche la\nfinalita\u0027 della pena che la giurisprudenza ha ritenuto a piu\u0027 riprese\n«non sacrificabile» sull\u0027altare di  nessun  altro  principio,  ovvero\nquella rieducativa del condannato. \n    Non appare sostenibile, infatti, che la  sola  valutazione  della\npericolosita\u0027 sociale dell\u0027agente, di cui certamente la  recidiva  e\u0027\nespressione, possa  avere  in  tal  senso  un  rilievo  esclusivo  ed\nassorbente, annullando il peso specifico di elementi diversi, tali da\nessere comparativamente prevalenti rispetto al fatto oggettivo; cosi\u0027\ncome il principio delle necessaria proporzione  della  pena  rispetto\nall\u0027offensivita\u0027 del fatto  resterebbe  vanificato  da  quell\u0027abnorme\nenfatizzazione della recidiva,  piu\u0027  volte  sanzionata  dalla  Corte\nladdove, nel processo di individualizzazione della pena,  assuma  una\nrilevanza tale da renderla comparativamente  prevalente  rispetto  al\nfatto oggettivo. \n    Il processo rieducativo sarebbe irrimediabilmente compromesso  se\nla   scelta   legislativa   imponesse   un   sacrificio   abnorme   e\nsproporzionato  della  liberta\u0027  personale  a  fronte  di  fatti  non\nconnotati da  disvalore  e  offensivita\u0027  tali  da  giustificarne  la\nmisura, atteso che il condannato - con cio\u0027  attuando  un  meccanismo\nprofondamente umano e ben noto alle scienze sociologiche, consistente\nnel maturare una profonda avversione e disprezzo  emotivo  per  tutto\nquanto avvertito come ritorsivo ed immeritato - tenderebbe certamente\nal rifiuto di una pena ritenuta eccessiva e profondamente ingiusta. \n    La questione di costituzionalita\u0027, dunque, che qui  si  sottopone\nd\u0027ufficio alla Corte, appare rilevante al fine della definizione  del\ngiudizio e non manifestamente infondata avuto riguardo  ai  parametri\nindicati di cui agli articoli 3, 25, comma  2  e  27,  commi  1  e  3\nCostituzione. \n\n \n                               P.Q.M. \n \n    Letto l\u0027art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87; \n    Dichiara d\u0027ufficio rilevante e non  manifestamente  infondata  la\nquestione di legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 69, comma  4,  del\ncodice penale, nella parte in cui, con riferimento al  reato  di  cui\nall\u0027art. 630 del codice penale, vieta la prevalenza delle circostanze\nattenuanti generiche ai sensi dell\u0027art. 62-bis  codice  penale  sulla\nrecidiva reiterata ex art. 99, commi 2 e 4, del  codice  penale,  per\ncontrasto con gli articoli 3, comma 1, 25, comma  2  e  27,  comma  3\ndella Costituzione. \n    Ordina la sospensione del procedimento  in  corso  e  l\u0027immediata\ntrasmissione degli atti alla Corte costituzionale. \n    Dispone che la presente ordinanza, letta alle parti all\u0027esito del\ngiudizio, sia notificata al Presidente del Consiglio dei  ministri  e\ncomunicata al Presidente del Senato e al Presidente della Camera  dei\ndeputati. \n    Cosi\u0027 deciso in Roma e letto all\u0027udienza del 20 gennaio 2025. \n \n                         Il Presidente: Roja","elencoNorme":[{"id":"62332","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"cp","denominaz_legge":"codice penale","data_legge":"","data_nir":"","numero_legge":"","descrizionenesso":"","legge_articolo":"69","specificaz_art":"","comma":"4","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":""}],"elencoParametri":[{"id":"78951","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"3","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"78952","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"25","specificaz_art":"","comma":"2","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"78954","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"27","specificaz_art":"","comma":"3","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""}],"elencoParti":[{"id":"54426","num_progressivo":"","nominativo_parte":"L. 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