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Trasporti Segreteria Provinciale di Modena","prima_controparte":"SETA - Società Emiliana Trasporti Autofiloviari spa","altre_parti":"Associazione “Comma2 – Lavoro è dignità”, U.S.B. Unione Sindacale di Base Lavoro Privato e C.U.B. Confederazione Unitaria di Base, CGIL, Confservizi - Confederazione dei Servizi Pubblici Locali – ASSTRA, Utilitalia, FIGEC, ASSTRA - Associazione Trasporti, OR.S.A. Trasporti - Segreteria Provinciale di Modena, SETA - Società Emiliana Trasporti Filoviari S.p.A.","testo_atto":"N. 220 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 ottobre 2024\n\r\nOrdinanza  del  14  ottobre  2024  del  Tribunale   di   Modena   nel\nprocedimento  civile  promosso  da  OR.S.A.  Trasporti  -  Segreteria\nprovinciale di Modena  contro  SETA  -  Societa\u0027  Emiliana  Trasporti\nAutofiloviari S.p.a.. \n \nSindacati e  liberta\u0027  sindacale  -  Lavoro  -  Diritto  sindacale  e\n  autonomia collettiva - Costituzione delle rappresentanze  sindacali\n  aziendali  (RSA)  -  Costituzione  nell\u0027ambito  delle  associazioni\n  sindacali firmatarie di contratti collettivi  di  lavoro  applicati\n  nell\u0027unita\u0027 produttiva e delle associazioni sindacali che, pur  non\n  firmatarie  dei  contratti,   hanno   comunque   partecipato   alla\n  negoziazione relativa agli stessi  contratti  quali  rappresentanti\n  dei lavoratori  dell\u0027azienda  -  Preclusione  per  le  associazioni\n  sindacali  \"maggiormente  o   significativamente   rappresentative\"\n  all\u0027interno della singola unita\u0027 produttiva. \n- Legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della  liberta\u0027  e\n  dignita\u0027 dei lavoratori, della liberta\u0027 sindacale e  dell\u0027attivita\u0027\n  sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), art.  19,\n  [primo comma,] lettera b). \n\n\r\n(GU n. 49 del 04-12-2024)\n\r\n \n                         TRIBUNALE DI MODENA \n                           sezione lavoro \n \n    Nella causa di I grado iscritta al n. 1464/2023 R.G., promossa da\nOR.S.A.  (Organizzazione  sindacale  autonomi  e  di  base),  Settore\ntrasporti - Autoferro TPL,  Segreteria  Provincmiale  di  Modena,  in\npersona del segretario pro tempore, sig. Luigi Sorrentino,  con  sede\nin  Bologna,   via   Pietramellara   n.   20   (C.F.:   91423070373),\nrappresentata e difesa dall\u0027avv. Giovanni Stramenga, ricorrente; \n    Contro Seta S.p.a., con sede in Modena, Strada Sant\u0027Anna  n.  210\n(P. IVA: 02201090368), in persona dell\u0027amministratore delegato, dott.\nRiccardo Roat, rappresentata e difesa dagli avvocati Eleonora Borsari\ne Manuela D\u0027Incerti, resistente. \n    Il Giudice del lavoro, dott. Vincenzo Conte,  ha  pronunciato  la\nseguente ordinanza di  rimessione  alla  Corte  costituzionale  della\nquestione di  legittimita\u0027  costituzionale  dell\u0027art.  19,  comma  1,\nlettera b), della legge n. 300/1970 (statuto dei lavoratori). \n1. Fatto e processo a quo.  \n    1.1. Con ricorso ex art. 28, legge n.  300/1970  del  20  gennaio\n2020, la Segreteria  provinciale  di  Modena  del  Sindacato  OR.S.A.\n(Settore trasporti - Autoferro TPL) ha chiesto accertarsi  la  natura\nantisindacale  della  condotta  posta  in  essere  da  SETA   S.p.a.,\nconsistente   nel   mancato   riconoscimento   del    diritto    alla\nsottoscrizione  per  adesione  degli  accordi  sindacali  vigenti   e\nstipulanti  presso  l\u0027unita\u0027  produttiva  di  Modena  e  nel  diniego\nopposto, in violazione dell\u0027art.  19,  St.  Lav.,  alla  costituzione\ndella rappresentanza sindacale aziendale presso  la  medesima  unita\u0027\nproduttiva e, per l\u0027effetto, ordinarsi alla convenuta di  cessare  la\ncondotta antisindacale e consentire alla  Segreteria  provinciale  di\nModena la sottoscrizione per adesione degli accordi  sindacali  e  la\ncostituzione della  rappresentanza  sindacale  aziendale  OR.S.A.  e,\ncomunque, di riconoscerla con i diritti e le prerogative  di  cui  al\ntitolo III della legge n. 300/1970. \n    Il sindacato ricorrente ha dedotto che: \n        1)   dal   2019   aderisce   alla   Confederazione    OR.S.A.\n(Organizzazione sindacale autonomi e di base), attiva nel settore del\ntrasporto pubblico locale su gomma; \n        2) e\u0027 presente  all\u0027interno  delle  strutture  produttive  di\nSETA, operanti nel settore del trasporto pubblico locale  dei  bacini\ndelle province di Modena, Reggio Emilia e Piacenza; \n        3) nell\u0027unita\u0027  produttiva  di  Modena  vanta  un  numero  di\niscritti pari ad oltre il 20% dei lavoratori sindacalizzati  e  circa\nil 10-11% della forza lavoro complessiva (circa 500 unita\u0027); \n        4) l\u0027adesione dei  lavoratori  agli  scioperi  indetti  dalla\nsigla  OR.S.A.  si  aggira  intorno  al  45%,  «a   fronte   di   una\npartecipazione media dei lavoratori agli  scioperi  proclamati  dalle\naltre sigle sindacali che negli ultimi due anni hanno registrato  una\nadesione media del 38%»; \n        5) nonostante abbia raccolto la firma di 285  dipendenti  per\nrichiedere le elezioni delle RSU-RLS, le altre  sigle  sindacali  non\nhanno attivato la procedura per l\u0027indizione delle elezioni delle RSU; \n        6)  ha  partecipato  alle  trattative   svolte   «a   livello\nistituzionale regionale in materia  di  trasporto  pubblico  locale»,\ncome comprovato dal «Patto per il trasporto pubblico e  la  mobilita\u0027\nsostenibile 2022-2024», approvato dalla  Regione  Emilia-Romagna  con\nD.G.R. n. 316 del 7 marzo 2022; \n        7) il  protocollo  del  4  maggio  2017,  siglato  a  livello\nnazionale da OR.S.A. TPL e ASSTRA (Associazione  datoriale  nazionale\ndelle aziende di trasporto pubblico regionale e locale, cui  aderisce\nSETA),  individua   il   sindacato   OR.S.A.   quale   soggetto   con\nsignificativa  rappresentativita\u0027,  riconoscendogli  alcuni   diritti\nsindacali (permessi, locali, bacheche) ma non il diritto a costituire\nle RSA; \n        8) la convenuta e\u0027 obbligata a  garantire  la  sottoscrizione\nper adesione  degli  accordi  aziendali,  giuste  le  previsioni  del\nprotocollo del 4 maggio 2017; \n        9) benche\u0027 abbia acquisito una  significativa  e  documentata\nrappresentativita\u0027 all\u0027interno della  sede  di  Modena,  riconosciuta\nanche dal Protocollo nazionale, SETA non ammette  il  sindacato  alle\ntrattative per la sottoscrizione degli accordi  sindacali  aziendali,\nnega la  sottoscrizione  per  adesione  degli  accordi  sindacali  di\nsecondo livello e non riconosce il diritto  alla  costituzione  della\nRSA, cosi\u0027 violando l\u0027art. 19,  St.  Lav.,  come  interpretato  dalla\nsentenza della Corte costituzionale n. 231/2013. \n    1.2. SETA S.p.a. ha eccepito l\u0027infondatezza in fatto e in diritto\ndelle domande attoree sulla scorta di  diversi  argomenti.  Essa,  in\nparticolare, ha evidenziato che: \n        1) OR.S.A. non ha titolo  alla  sottoscrizione  per  adesione\ndegli accordi sindacali aziendali, ne\u0027 alla costituzione  della  RSA,\nperche\u0027 il Protocollo nazionale del  4  maggio  2017,  stipulato  tra\nASSTRA e OR.S.A., riconosce a quest\u0027ultima solamente  le  «agibilita\u0027\nsindacali previste nel punto 4) del protocollo» (permessi ecc.); \n        2) con la sottoscrizione del Protocollo nazionale, OR.S.A. ha\nespressamente accettato di non essere  riconosciuta  come  RSA  nella\nsede di Modena; \n        3) l\u0027art. 19 dello St.  Lav.  riconosce  la  possibilita\u0027  di\ncostituire  rappresentanze  sindacali   aziendali   unicamente   alle\nassociazioni   firmatarie   dei   contratti   collettivi    applicati\nnell\u0027unita\u0027 produttiva e a quelle associazioni che hanno  partecipato\nalle trattative negoziali (Corte Cost. n. 231/2013); \n        4) la richiesta di costituire la RSA non puo\u0027 essere accolta,\nperche\u0027 il sindacato ricorrente, ancorche\u0027 gli sia stata riconosciuta\nla  posizione  di  «significativa  rappresentativita\u0027»,  non  risulta\nfirmatario del contratto collettivo applicato nell\u0027unita\u0027 produttiva,\nne\u0027 lo stesso ha partecipato alle relative trattative; \n        5) la costituzione della RSA e\u0027 stata riconosciuta  solamente\nai sindacati firmatari del CCNL, ossia alle sigle  CGIL,  CISL,  UIL,\nFAISA e UGL; \n        6) la rappresentativita\u0027 deve essere valutata in relazione  a\ntutte le unita\u0027 produttive della regione  (Modena,  Reggio  Emilia  e\nPiacenza); \n        7) l\u0027ordinamento giuridico non prevede alcun obbligo  per  il\ndatore di lavoro di trattare  con  tutte  le  OO.SS.  e  «neppure  un\nobbligo di parita\u0027 di trattamento tra i sindacati»; \n        8) al sindacato  OR.S.A.  sono  stati  riconosciuti  tutti  i\ndiritti sindacali previsti dal Protocollo nazionale 4 maggio 2017; \n        9)  la  condotta   censurata   e\u0027   carente   del   requisito\ndell\u0027attualita\u0027, in quanto l\u0027antisindacalita\u0027 non e\u0027  stata  rilevata\nal momento della sottoscrizione del Protocollo nazionale. \n    1.3. Dal compendio documentale emerge  che  SETA  S.p.a.  applica\nnelle sue sedi il CCNL stipulato tra ASSTRA, associazione alla  quale\naderisce, e le sigle sindacali CGIL, CISL, UIL, FAISA,  UGL.  (1)  La\nsigla OR.S.A. non ha sottoscritto gli accordi  sindacali  di  secondo\nlivello, ne\u0027 e\u0027 stata ammessa alle relative  trattative  (circostanza\npacifica). Nonostante la richiesta avanzata dal ricorrente, le  sigle\nsindacali presenti in azienda non hanno dato corso alla procedura per\nl\u0027indizione delle elezioni delle  RSU/RLS  dei  bacini  di  Modena  e\nReggio Emilia. (2) Allo stato il sindacato OR.S.A. non ha ne\u0027 RSA ne\u0027\nRSU all\u0027interno delle unita\u0027 produttive di SETA, circostanza che  gli\npreclude la possibilita\u0027 di fruire dei diritti sindacali riservati  a\ntali rappresentanze. \n    Il  «Protocollo  sulle  relazioni  industriali   ASSTRA-ORSA»   -\nsottoscritto in data  4  maggio  2017  da  OR.S.A.  TPL  e  ASSTRA  -\ndisciplina le relazioni industriali a livello nazionale e  aziendale,\nriconoscendo ad OR.S.A. limitate prerogative sindacali. (3) Il  punto\n4  (denominato  «Diritti  sindacali  in   azienda»)   distingue   due\nsituazioni: \n        a) nelle aziende in cui il sindacato OR.S.A. e\u0027 presente come\nRSA vengono riconosciute le prerogative ex art. 19 legge n. 300/1970;\nse tale sindacato e\u0027 presente come RSU,  ma  non  come  RSA,  vengono\ngarantiti i diritti previsti dall\u0027art. 9  dell\u0027accordo  nazionale  28\nnovembre 2015; in entrambe le situazioni e\u0027 garantita ad  OR.S.A.  la\nsottoscrizione per adesione degli accordi aziendali; \n        b)  nelle  aziende  in  cui  il  sindacato  OR.S.A.  non   e\u0027\nriconosciuto  come  RSA,  ne\u0027  come  RSU,  ma  e\u0027  presente  con  una\nsignificativa rappresentativita\u0027, vengono garantite 200 ore annue  di\npermessi sindacali ogni 300 addetti (fino ad un massimo di 1.000  ore\nannue). \n    Il   surrichiamato   protocollo   riconosce   la   «significativa\nrappresentativita\u0027»  nell\u0027ipotesi  in  cui   gli   iscritti   OR.S.A.\nraggiungano almeno il 5% degli iscritti certificati in azienda. \n    I prospetti  in  atti,  contenenti  i  dati  delle  adesioni  dei\nlavoratori,  certificano  che,  nell\u0027unita\u0027  produttiva  di   Modena,\nOR.S.A. vanta un numero consistente di iscritti, divenendo  nel  2021\nla prima forza sindacale tra le otto sigle presenti in  azienda,  con\nun numero complessivo di iscritti pari a circa il 20% dei  lavoratori\nsindacalizzati e pari al 10-11% dei dipendenti  complessivi  di  SETA\n(circa 600). \n    Segnatamente: (4) \n        al  31  dicembre  2020  OR.S.A.  risultava  la  terza   sigla\nsindacale, con 54 iscritti su 270 lavoratori sindacalizzati; \n        al  31  dicembre  2021  OR.S.A.  risultava  la  prima   forza\nsindacale, con 61 iscritti su 275 lavoratori sindacalizzati; \n        al  31  dicembre  2022  OR.S.A.  risultava  la  terza   sigla\nsindacale, con 55 iscritti su 281 lavoratori sindacalizzati; \n        al 31 ottobre 2023 risultava la seconda sigla sindacale,  con\n62 iscritti su 288 lavoratori sindacalizzati. \n    La «significativa rappresentativita\u0027» deve  essere  valutata  con\nriferimento  a  ciascuna  unita\u0027  produttiva,   come   previsto   dal\nProtocollo nazionale  richiamato  dalla  stessa  convenuta  («per  le\naziende plurilocalizzate il requisito predetto [id est, significativa\nrappresentativita\u0027] nonche\u0027 il computo degli  addetti  e\u0027  effettuato\ncon riguardo a ciascuna unita\u0027 produttiva»). Peraltro,  il  sindacato\nricorrente costituisce la terza forza  sindacale  anche  considerando\ngli iscritti complessivi delle tre unita\u0027 produttive (Modena,  Reggio\nEmilia e Piacenza): n. 75 iscritti nel 2020; n. 83 iscritti nel 2021;\nn. 91 iscritti nel 2022; n. 93 iscritti nel 2023. \n    1.4. Posto che  l\u0027art.  23,  legge  n.  87/1953  dispone  che  la\nquestione  di  legittimita\u0027  costituzionale  puo\u0027  essere   sollevata\nd\u0027ufficio dall\u0027autorita\u0027 giurisdizionale davanti alla quale verte  il\ngiudizio, con ordinanza del 4 giugno 2024 e\u0027  stata  sottoposta  alle\nparti la questione della illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art.  19,\nlegge n. 300/1970. \n    I procuratori delle parti  hanno  depositato  memorie  contenenti\nosservazioni  sulla  questione   sollevata   d\u0027ufficio,   giusta   la\nprevisione di cui all\u0027art. 101 c.p.c. \n    Parte ricorrente ha insistito per  l\u0027accoglimento  delle  domande\nformulate in ricorso e, in subordine, ha chiesto sollevarsi questione\ndi illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 19, legge n. 300/1970. \n    Parte  resistente  ha   invece   eccepito   l\u0027insussistenza   dei\npresupposti per la rimessione degli atti alla  Corte  costituzionale,\nstante la non rilevanza della questione e la  manifesta  infondatezza\ndella prospettata illegittimita\u0027 costituzionale  dell\u0027art.  19  cit.,\nper essere  i  rapporti  sindacali  regolati  dall\u0027accordo  negoziale\nsottoscritto dalle parti. \n2. L\u0027oggetto del giudizio di costituzionalita\u0027: la norma. \n    L\u0027oggetto dell\u0027ordinanza  di  rimessione  e\u0027  l\u0027attuale  versione\ndell\u0027art. 19, primo comma, lettera b), legge 20 maggio 1970,  n.  300\n(Norme sulla tutela della liberta\u0027 e dignita\u0027 dei  lavoratori,  della\nliberta\u0027 sindacale e dell\u0027attivita\u0027 sindacale nei luoghi di lavoro  e\nnorme sul collocamento). \n3. I parametri. \n    Si ritiene che tale disposizione ordinaria contrasti  con  alcuni\nparametri costituzionali, in particolare con  gli  articoli  3  e  39\ndella Costituzione. \n4. La questione. \n    Si dubita della legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art.  19,  comma\n1,  lettera   b),   legge   n.   300/1970   (nel   testo   risultante\ndall\u0027intervento additivo operato dalla Corte  costituzionale  con  la\nsentenza n. 231/2013), per contrasto con gli articoli 3 e 39,  Cost.,\nnella parte in cui, introducendo un criterio selettivo che  prescinde\ndalla     misurazione     della     effettiva      rappresentativita\u0027\ndell\u0027organizzazione  sindacale,   prevede   che   le   rappresentanze\nsindacali  aziendali  possano  essere   costituite   nell\u0027ambito   di\nassociazioni  sindacali  che,  pur  non  firmatarie   dei   contratti\ncollettivi  applicati  nell\u0027unita\u0027   produttiva,   abbiano   comunque\npartecipato alla negoziazione relativa agli stessi contratti, negando\ntale  possibilita\u0027  alle  associazioni  sindacali   «maggiormente   o\nsignificativamente rappresentative» all\u0027interno della singola  unita\u0027\nproduttiva. \n5. Sulla rilevanza della questione \n    5.1.  L\u0027art.   28,   legge   n.   300/1970   definisce   condotta\nantisindacale «qualsiasi comportamento diretto ad impedire o limitare\nl\u0027esercizio della liberta\u0027 e  dell\u0027attivita\u0027  sindacale  nonche\u0027  del\ndiritto di sciopero.» Per pacifica giurisprudenza  nella  valutazione\ndella configurabilita\u0027 di  una  condotta  antisindacale  non  riveste\nalcuna rilevanza l\u0027elemento soggettivo  della  intenzionalita\u0027  della\ncondotta del datore di lavoro, in quanto l\u0027art. 28 non configura  una\nfattispecie tipicamente sanzionatoria, limitandosi  a  garantire  una\ntutela preventiva nei confronti di condotte oggettivamente  idonee  a\nledere interessi  di  rilevanza  costituzionale,  quali  la  liberta\u0027\ndell\u0027attivita\u0027 sindacale ed il diritto di sciopero. (cfr.  Cassazione\nn. 7706/2004, Cassazione n. 13726/2014). \n    La natura del procedimento non e\u0027 di ostacolo  all\u0027ammissibilita\u0027\ndella questione. La Corte costituzionale, infatti,  ha  chiarito  che\nl\u0027incidente  di  costituzionalita\u0027   puo\u0027   essere   attivato   anche\nnell\u0027ambito dell\u0027azione ex art. 28, St. Lav. Cosi\u0027  la  pronuncia  n.\n244/1996: «Poiche\u0027 l\u0027azione ex art. 28 non e\u0027 diretta a una tutela di\ncondanna, ma a una tutela inibitoria di un  comportamento  continuato\ncon  effetti   permanenti,   la   prospettazione   -   ritenuta   non\nmanifestamente infondata  dal  giudice  a  quo  -  di  illegittimita\u0027\ncostituzionale della norma permissiva della  condotta  denunciata  e\u0027\nidonea a fondare la domanda di pronuncia  dell\u0027ordine  giudiziale  di\ncessazione  del  comportamento  e   di   rimozione   degli   effetti,\nsubordinatamente alla condizione della sopravvenienza di una sentenza\ncostituzionale  che  ne  determini  l\u0027illegittimita\u0027.  Ne\u0027   varrebbe\nreplicare   che   l\u0027ipotizzata   dichiarazione   di    illegittimita\u0027\ncostituzionale dell\u0027art. 19 indurrebbe presumibilmente il  datore  di\nlavoro  a  desistere  spontaneamente,   perche\u0027   anche   in   questa\nprospettiva l\u0027incidente di costituzionalita\u0027 conserverebbe  rilevanza\nper la definizione del giudizio principale, il quale  si  chiuderebbe\ncon un  provvedimento  di  merito  motivato  dalla  cessazione  della\nmateria del contendere.». \n    5.2. La questione di legittimita\u0027 costituzionale e\u0027 rilevante  in\nquanto la norma statutaria viene in diretta ed immediata applicazione\nnel caso di specie. \n    OR.S.A. lamenta il  comportamento  antisindacale  della  societa\u0027\nresistente, la quale ha negato la sua legittimazione a costituire  la\nrappresentanza  sindacale  aziendale   in   ragione   della   mancata\nsottoscrizione del CCNL applicato nell\u0027unita\u0027 produttiva  di  Modena.\nTale rifiuto, fondato sulla previsione normativa di cui al cit.  art.\n19, impedisce ai  lavoratori  iscritti  al  sindacato  ricorrente  di\ncostituire la RSA e di godere delle  prerogative  sindacali  previste\ndal titolo III dello statuto dei lavoratori.  Come  gia\u0027  evidenziato\ndal Tribunale di Modena nell\u0027ordinanza del 4 giugno 2012  (pubblicata\nnella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 10 ottobre 2012), «La questione di\nlegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 19, lettera b),  dello  statuto\ne\u0027 rilevante in quanto, se venisse  meno  tale  norma  di  copertura,\n[...] il rifiuto di riconoscere ai lavoratori iscritti alla  FIOM  il\ndiritto di costituire le RSA e di godere  dei  diritti  previsti  dal\ntitolo III, integrerebbero il requisito della antisindacalita\u0027 di cui\nall\u0027art. 28 della legge n. 300 del 1970.». \n    Sempre in punto di rilevanza, si osserva che il «Protocollo sulle\nrelazioni  industriali  ASSTRA-ORSA»  del  4   maggio   2017   regola\nesclusivamente  le  relazioni  industriali  a  livello  nazionale   e\naziendale,  prevedendo  un  sistema   di   informazione-consultazione\nperiodica, da attuarsi mediante tavoli di confronto. Il documento  in\nesame non integra un  accordo  normativo,  in  quanto  non  detta  la\ndisciplina dei rapporti di lavoro. Conseguentemente il  diritto  alla\ncostituzione della RSA non puo\u0027 sorgere dalla sottoscrizione di  tale\nprotocollo nazionale. \n    Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa della convenuta, i\ndiritti sindacali previsti dal protocollo nazionale non  ostano  allo\nscrutinio di legittimita\u0027 della norma, non  essendo  riconosciuto  in\nsede negoziale il bene della vita rivendicato con il ricorso ex  art.\n28, St. Lav. (id est, costituzione della  RSA).  La  disposizione  in\nesame e\u0027 sindacabile dal  punto  di  vista  costituzionale  ancorche\u0027\nstrumenti pattizi abbiano previsto  specifici  diritti  sindacali  in\nfavore del sindacato ricorrente. \n    Ne\u0027 puo\u0027 ritenersi che  difetti  l\u0027attualita\u0027  del  comportamento\nantisindacale, quale condizione della domanda ex art. 28,  stante  la\npersistenza  della  condotta  oppositiva  della  convenuta,  tale  da\ncomportare ripercussioni negative durevoli sull\u0027attivita\u0027 e  liberta\u0027\nsindacale. \n6. Sulla non manifesta infondatezza della questione. \n    6.1.  Le  circostanze  prospettate  nel   ricorso   introduttivo,\nrelative alla significativa rappresentativita\u0027 acquisita  da  OR.S.A.\nall\u0027interno della sede di Modena e all\u0027impossibilita\u0027 per  la  stessa\nsigla sindacale di partecipare alle trattative  per  la  negoziazione\ndei contratti  collettivi,  fanno  emergere  con  tutta  evidenza  la\nquestione  della   compatibilita\u0027   dell\u0027indice   selettivo   fissato\ndall\u0027art. 19, St. Lav. con le disposizioni di matrice  costituzionale\nche tutelano i valori del pluralismo e della liberta\u0027 di azione delle\norganizzazioni sindacali. \n    6.2.  L\u0027art.  19  dello  statuto  dei  lavoratori  riconosce   la\npossibilita\u0027  di  costituire   rappresentanze   sindacali   aziendali\nnell\u0027ambito di organizzazioni sindacali aventi determinati requisiti.\nLa costituzione delle RSA legittima l\u0027accesso  ai  diritti  sindacali\nstabiliti  dalla  legge  (es.  titolo  III,   St.   Lav.)   e   dalla\ncontrattazione collettiva. \n    Si osserva,  preliminarmente,  come  non  vi  siano  ragioni  per\ndubitare della legittimita\u0027 dei meccanismi selettivi di sostegno  dei\nsindacati  dotati  di  effettiva  rappresentativita\u0027.  E\u0027   possibile\nriservare a tali sindacati  diritti  ulteriori  idonei  a  sostenerne\nl\u0027azione sindacale, come quelli  di  tenere  assemblee,  disporre  di\nlocali e fruire di permessi retribuiti (cfr. articoli 20, 23, 27, St.\nLav.). In tal senso Corte costituzionale n. 244/1996:  «le  norme  di\nsostegno dell\u0027azione sindacale nelle  unita\u0027  produttive,  in  quanto\nsopravanzano la garanzia costituzionale della liberta\u0027 sindacale, ben\npossono essere riservate  a  certi  sindacati  identificati  mediante\ncriteri scelti discrezionalmente nei limiti della razionalita\u0027.». \n    6.3. Nella sua formulazione originaria, l\u0027art. 19  stabiliva  che\nle RSA potevano essere costituite nell\u0027ambito: \n        a)   delle   associazioni   aderenti   alle    Confederazioni\nmaggiormente rappresentative sul piano nazionale; \n        b) delle associazioni sindacali, non affiliate alle  predette\nConfederazioni,  che  fossero  firmatarie  di  contratti   collettivi\nnazionali o provinciali di lavoro applicati nell\u0027unita\u0027 produttiva. \n    Preso atto dei risultati del referendum del 1995, il decreto  del\nPresidente della Repubblica n. 312/1995 ha parzialmente  abrogato  il\nprimo comma dell\u0027art.  19,  che  ora  cosi\u0027  recita:  «Rappresentanze\nsindacali aziendali  possono  essere  costituite  ad  iniziativa  dei\nlavoratori in ogni unita\u0027 produttiva, nell\u0027ambito: \n        b) delle  associazioni  sindacali  che  siano  firmatarie  di\ncontratti collettivi di lavoro applicati nell\u0027unita\u0027 produttiva.». \n    Dal testo originario e\u0027 scomparso ogni riferimento alla  maggiore\nrappresentativita\u0027 delle Confederazioni. E\u0027 stato anche eliminato  il\nriferimento al carattere nazionale o provinciale della contrattazione\ncollettiva sottoscritta dalle associazioni sindacali. Alla luce della\nnormativa  attualmente  in   vigore,   frutto   degli   esiti   della\nconsultazione  referendaria,  le  RSA   possono   essere   costituite\nnell\u0027ambito di qualunque organizzazione sindacale, purche\u0027 firmataria\ndi un  contratto  collettivo  applicato  nell\u0027unita\u0027  produttiva,  di\nqualunque livello (anche aziendale). \n    La  Consulta  e\u0027  stata  chiamata  a  valutare  la   legittimita\u0027\ncostituzionale della nuova formulazione dell\u0027art.  19,  primo  comma,\nlettera b), in  particolare  la  compatibilita\u0027  con  i  principi  di\nuguaglianza e liberta\u0027 sindacale ex articoli 2, 3 e 39, Cost. Con  la\nsentenza   n.   231/2013   e\u0027   stata   dichiarata   l\u0027illegittimita\u0027\ncostituzionale di tale disposizione, nella parte in cui  non  prevede\nche la rappresentanza sindacale  aziendale  possa  essere  costituita\nanche nell\u0027ambito di associazioni sindacali che, pur  non  firmatarie\ndei contratti collettivi applicati  nell\u0027unita\u0027  produttiva,  abbiano\ncomunque partecipato alla negoziazione relativa agli stessi contratti\nquali rappresentanti dei lavoratori dell\u0027azienda. \n    6.4.  Il   criterio   legale   di   rappresentativita\u0027   e\u0027   ora\nrappresentato dalla sottoscrizione dei contratti collettivi di lavoro\napplicati nell\u0027unita\u0027 produttiva. Allo stato, la  norma  prevede  una\npresunzione di maggiore rappresentativita\u0027 ancorata alla effettivita\u0027\ndell\u0027azione sindacale, espressa dalla partecipazione alle  trattative\nper la sottoscrizione dei contratti collettivi territoriali  e  degli\naccordi sindacali aziendali. \n    E\u0027  necessario  verificare  se  il  criterio  selettivo  di   cui\nall\u0027attuale art. 19, lettera b), sia tuttora dotato di ragionevolezza\ne  se  possa  ancora  costituire  un  indice  adeguato  per  misurare\nl\u0027effettiva rappresentativita\u0027 di un sindacato. \n    6.5.  L\u0027intervento  normativo   scaturito   dalla   consultazione\nreferendaria  ha  soppresso  il  criterio  selettivo  fondato   sulla\nrappresentativita\u0027 «esterna» o  «sovra-aziendale»,  valorizzando  una\nrappresentativita\u0027 «interna aziendale». Come ben chiarito dalla Corte\ncostituzionale, la lettera b) dell\u0027art. 19 «appresta un  congegno  di\nverifica  empirica  della  rappresentativita\u0027  nel  singolo  contesto\nproduttivo,  misurandola  sull\u0027efficienza   contrattuale   dimostrata\nalmeno a livello locale [ora aziendale], attraverso la partecipazione\nalla negoziazione e alla stipula di contratti collettivi  provinciali\n[ora aziendali]» (cfr. sentenza n. 30/1990). \n    In precedenza, le uniche organizzazioni sindacali aventi  diritto\na costituire le RSA erano  quelle  maggiormente  rappresentative  sul\npiano territoriale. Per  poter  accedere  alla  cd.  legislazione  di\nsostegno di cui al titolo III  dello  statuto,  il  sindacato  doveva\nessere dotato di un grado  di  rappresentativita\u0027  «extra-aziendale»,\ndimostrata attraverso l\u0027esercizio di un  potere  negoziale  almeno  a\nlivello locale, con la firma dei contratti collettivi provinciali. \n    Tale scelta legislativa  trovava  fondamento  in  due  ordini  di\nragioni:   da   un   lato   «scoraggiare   la    proliferazione    di\nmicroorganizzazioni  sindacali  ed  a  favorire,  secondo   un\u0027ottica\nsolidaristica,  la  rappresentazione  di  interessi   non   confinati\nnell\u0027ambito delle singole imprese o di gruppi ristretti», con ricorso\na «tecniche incentivanti idonee ad impedire un\u0027eccessiva  dispersione\ne  frammentazione  dell\u0027azione  dell\u0027autotutela  ed  a  favorire  una\nsintesi   degli   interessi    non    circoscritta    alle    logiche\nparticolaristiche di  piccoli  gruppi  di  lavoratori»  (Corte  Cost.\nsentenza n. 30/1990, n. 54/1974 e n. 334/1988); dall\u0027altro  «evitare,\no quanto meno contenere, i pregiudizi che alla liberta\u0027 ed  autonomia\ndella   dialettica   sindacale,   all\u0027eguaglianza   tra   le    varie\norganizzazioni ed all\u0027autenticita\u0027 del pluralismo  sindacale  possono\nderivare   dal   potere   di   accreditamento    della    controparte\nimprenditoriale» (Corte Cost. sentenza n. 30/1990). \n    Siffatte esigenze sono venute  meno  -  almeno  in  parte  -  per\neffetto degli interventi legislativi post-referendum e dei  mutamenti\nintercorsi nelle relazioni sindacali. Il modello  di  riferimento  e\u0027\nora rappresentato dalla lettera b),  con  il  suo  allargamento  alla\ncontrattazione aziendale. L\u0027intervento  abrogativo  del  decreto  del\nPresidente della Repubblica n. 312/1995 ha ampliato la  platea  delle\norganizzazioni  sindacali  beneficiarie  della   tutela   rafforzata,\ngarantendo l\u0027accesso alle misure di sostegno anche a sigle  sindacali\nprive di rappresentativita\u0027 territoriale. L\u0027accoglimento del  quesito\nreferendario «minimale» ha  determinato  «l\u0027abbassamento  al  livello\naziendale della soglia minima di  verifica  della  rappresentativita\u0027\neffettiva prevista dalla lettera b)» (cfr.  Corte  costituzionale  n.\n1/20214).  Attualmente  anche  i   sindacati   aziendali   privi   di\ncollegamenti esterni possono beneficiare dei privilegi  concessi  dal\ntitolo  III  dello  St.  Lav.,  ove  abbiano  sottoscritto  l\u0027accordo\naziendale o abbiano partecipato alle relative trattative. In dottrina\ne\u0027  stato  evidenziato   che   l\u0027accesso   alla   tutela   rafforzata\nriconosciuta al  sindacalismo  autonomo  «non  e\u0027  piu\u0027  ancorato  al\nprecedente indice di rappresentativita\u0027 \"extraziendale\"  (stipula  di\ncontratti collettivi provinciali). Ora, infatti, la soglia minima  di\nrappresentativita\u0027 e\u0027 fissata  a  livello  aziendale,  di  talche\u0027  i\nsindacati  non  confederali  che  partecipano  alla  negoziazione   e\nsottoscrizione dei contratti aziendali  beneficiano  anch\u0027essi  delle\nsurrichiamate prerogative statutarie.». \n    La «verifica empirica» della rappresentativita\u0027  e\u0027  ancorata  ad\nuna nuova unita\u0027 di  misura,  costituita  dalla  partecipazione  alle\ntrattative  negoziali  per   la   stipula   dell\u0027accordo   collettivo\naziendale. La ratio legis e\u0027  radicalmente  mutata.  Il  processo  di\nframmentazione della rappresentanza sindacale non e\u0027 piu\u0027  visto  con\nsfavore dal legislatore, in quanto diretto a garantire il  pluralismo\nsindacale all\u0027interno delle singole realta\u0027 aziendali. \n    Tale destrutturazione del quadro normativo e\u0027 accompagnata  dalle\nmodificazioni  che  hanno  investito  il  sistema   delle   relazioni\nintersindacali. Sono venute meno le ragioni che  hanno  giustificato,\nper lungo tempo,  la  posizione  di  vantaggio  delle  Confederazioni\nmaggiormente rappresentative  e  delle  associazioni  firmatarie  dei\ncontratti nazionali e provinciali,  ossia  l\u0027unitarieta\u0027  dell\u0027azione\nsindacale e l\u0027unita\u0027 della sottoscrizione del CCNL. Cio\u0027 in quanto lo\nscenario delle relazioni  sindacali  e\u0027  oggi  «caratterizzato  dalla\nrottura  dell\u0027unita\u0027  di  azione  delle  organizzazioni  maggiormente\nrappresentative,  dalla  conclusione  di  contratti  collettivi   cd.\nseparati» (cfr. ordinanza tribunale di Modena 4 giugno 2012 cit.). \n    Come e\u0027 stato da piu\u0027  parti  evidenziato,  gli  indici  fin  qui\ncodificati  (sottoscrizione  degli   accordi   collettivi   applicati\nnell\u0027impresa  o  partecipazione   alle   trattative   per   la   loro\nconclusione)  si  appalesano  inadeguati  ad  accertare   l\u0027effettiva\nrappresentativita\u0027   di    una    organizzazione    di    lavoratori.\nL\u0027inadeguatezza del parametro stabilito dall\u0027art.  19,  St.  Lav.  e\u0027\nstata segnalata a piu\u0027 riprese dalla  giurisprudenza  costituzionale,\nla quale ha rilevato «l\u0027ormai ineludibile esigenza di elaborare nuove\nregole che conducessero a un ampliamento della cerchia  dei  soggetti\nchiamati ad avere accesso al sostegno privilegiato offerto dal titolo\nIII dello statuto dei Lavoratori,  oltre  ai  sindacati  maggiormente\nrappresentativi»  (cfr.  punto  6.2.  sentenza  n.  231/2013).  Nella\npronuncia n. 30/1990 si ribadisce la stessa esigenza di rinnovamento:\n«La Corte e\u0027 tuttavia  ben  consapevole  che,  anche  a  causa  delle\nincisive trasformazioni verificatesi nel sistema  produttivo,  si  e\u0027\nprodotta in anni recenti una forte divaricazione  e  diversificazione\ndegli interessi, fonte di  piu\u0027  accentuata  conflittualita\u0027;  e  che\nanche in ragione di cio\u0027 - nonche\u0027 delle complesse problematiche  che\nil movimento sindacale si e\u0027 percio\u0027 trovato a dover affrontare -  e\u0027\nandata  progressivamente   attenuandosi   l\u0027idoneita\u0027   del   modello\ndisegnato  nell\u0027art.   19   a   rispecchiare   l\u0027effettivita\u0027   della\nrappresentativita\u0027. \n    Prendere atto di cio\u0027 non significa, pero\u0027 ritenere che  l\u0027idoneo\ncorrettivo al logoramento di quel modello  consista  nell\u0027espansione,\nattraverso lo strumento negoziale, del potere di accreditamento della\ncontroparte imprenditoriale, che per quanto  si  e\u0027  detto  puo\u0027  non\noffrire garanzie di espressione della  rappresentativita\u0027  reale.  Si\ntratta, invece, di dettare nuove regole  idonee  ad  inverare,  nella\nmutata situazione, i principi di liberta\u0027 e di  pluralismo  sindacale\nadditati dal primo comma dell\u0027art. 39 Cost.; prevedendo, da un  lato,\nstrumenti  di  verifica   dell\u0027effettiva   rappresentativita\u0027   delle\nassociazioni, ivi comprese quelle di cui all\u0027art. 19  dello  statuto;\ndall\u0027altro la possibilita\u0027 che le misure  di  sostegno  -  pur  senza\nobliterare  le  gia\u0027  evidenziate  esigenze  solidaristiche  -  siano\nattribuite anche ad associazioni estranee a quelle richiamate in tale\nnorma, che  attraverso  una  concreta,  genuina  ed  incisiva  azione\nsindacale pervengano a significativi livelli di reale consenso [...]»\n(cfr. punto 6). \n    6.6.  Quanto  esposto  in  ordine  alla   riduzione   a   livello\nendoaziendale del grado di rappresentativita\u0027 richiesto dalla  norma,\nnon implica che le misure promozionali del titolo III debbano  essere\nriconosciute a tutte le sigle sindacali presenti in azienda. Infatti,\nper poter fruire delle predette prerogative il  sindacato  deve  aver\nacquisito un «livello minimo»  di  rappresentativita\u0027,  da  valutarsi\nsecondo un criterio di razionalita\u0027 che tenga conto della misura  del\nconsenso dei lavoratori addetti all\u0027unita\u0027 produttiva. La dottrina ha\nelaborato il  concetto  di  «rappresentativita\u0027  sufficiente»,  quale\n«criterio  legale  desunto  dalla  realta\u0027  sociale  e  dallo  stesso\nordinamento  giuridico  che  la  contempla  per  il  lavoro  pubblico\nall\u0027art. 43 del decreto legislativo n. 165 del 2001». \n    La violazione  del  principio  di  uguaglianza  sussiste  qualora\nsituazioni omogenee vengano disciplinate in modo  ingiustificatamente\ndiverso (ex multis, Corte  costituzionale  sentenza  n.  67/2023,  n.\n189/2023,  n.  270/2022  e  n.   165/2020).   Secondo   la   pacifica\ngiurisprudenza    costituzionale,    «l\u0027introduzione    di     regimi\ndifferenziati e\u0027 consentita solo in presenza di una  causa  normativa\nnon palesemente irrazionale o arbitraria, che sia cioe\u0027  giustificata\nda una ragionevole correlazione tra la condizione cui e\u0027  subordinata\nl\u0027attribuzione del beneficio e gli altri peculiari requisiti  che  ne\ncondizionano il riconoscimento e  ne  definiscono  la  ratio»  (Corte\nCost. n. 112/2021 e n. 107/2018). \n    Ebbene,  la  ragionevolezza,  quale  criterio   applicativo   del\nprincipio di uguaglianza ex art. 3, Cost., esige che la selezione dei\nbeneficiari  sia  correlata   alla   rappresentativita\u0027   reale   del\nsindacato.  Nella  attuale  formulazione  dell\u0027art.  19,  St.   Lav.,\nl\u0027organizzazione sindacale che abbia acquisito una «significativa»  o\n«maggioritaria» rappresentativita\u0027 all\u0027interno dell\u0027unita\u0027 produttiva\nnon puo\u0027 partecipare alla costituzione della RSA. L\u0027esclusione  cosi\u0027\noperata, fondata sulla base di un parametro  formale,  determina  una\ningiustificata  e  irragionevole  disparita\u0027   di   trattamento   tra\nsindacati ugualmente rappresentativi. \n    L\u0027estromissione dalle citate prerogative crea un evidente  vulnus\nal principio di uguaglianza cristallizzato nell\u0027art. 3  della  Cost.,\npoiche\u0027 situazioni sostanzialmente analoghe vengono trattate in  modo\ndiverso.  Il  criterio  selettivo   adottato   dal   legislatore   e\u0027\nanacronistico e non rispettoso degli  articoli  3  e  39,  Cost.,  in\nquanto   preclude   alle   organizzazioni   che   abbiano   raggiunto\nsignificativi livelli di rappresentativita\u0027 il godimento dei  diritti\nsindacali previsti dalla cd. legislazione di sostegno, limitandone la\nliberta\u0027 sindacale e comportando nei  loro  confronti  ingiustificate\ndiscriminazioni quanto all\u0027esercizio dell\u0027attivita\u0027 sindacale. \n    Il criterio discretivo di cui alla lettera b) dell\u0027art.  19,  St.\nLav.   non   si   giustifica   piu\u0027    sul    piano    giuridico    e\n«storico-sociologico»,  in  ragione  dei   surrichiamati   interventi\nnormativi e  del  mutato  contesto  sindacale,  caratterizzato  dalla\nproliferazione  di  nuove  sigle  sindacali  (spesso  dotate  di  una\nsignificativa rappresentativita\u0027 aziendale)  e  dalla  frammentazione\ndella disciplina contrattuale (cd. contrattazione separata,  presente\nanche   a   livello   aziendale).   Alle   organizzazioni   sindacali\ntradizionali si sono affiancati nuovi organismi  rappresentativi  dei\nlavoratori, inoltre  la  nuova  politica  sindacale  ha  generato  un\nprocesso di decentramento del potere decisionale sindacale a  livello\ndi singola unita\u0027 produttiva. \n    L\u0027incongruenza e l\u0027irrazionalita\u0027 del dato normativo e\u0027 evidente,\nposto  che  viene  pretermesso  l\u0027unico  canone  su  cui  fondare  il\ntrattamento differenziato - idoneo a  giustificare  la  «razionalita\u0027\npratica» della norma - ossia il consenso dei lavoratori in favore  di\nun determinato sindacato. \n    La sottoscrizione del contratto collettivo non  costituisce  piu\u0027\nvalido criterio di misurazione della  forza  del  sindacato,  perche\u0027\nesclude  dalla  titolarita\u0027  dei  diritti  sindacali  in  azienda  le\nassociazioni  dotate  di  effettiva  e  concreta  rappresentativita\u0027,\nportatrici di un  rilevante  consenso  tra  gli  addetti  dell\u0027unita\u0027\nproduttiva; tanto che  l\u0027indice  selettivo  in  esame,  presente  nel\ncitato  art.  19,  non   e\u0027   neppure   codificato   nell\u0027ordinamento\nintersindacale.  Gli  accordi  sottoscritti   dalle   parti   sociali\n(valevoli  solo  nel   contesto   intersindacale   facente   capo   a\nCGIL-CISL-UIL-Confindustria) escludono  che  la  partecipazione  alle\ntrattative  possa  costituire  indice  di   legittimazione   per   la\ncostituzione della RSA, ancorando la soglia di  rappresentativita\u0027  a\ndati meramente quantitativi,  quali  gli  esiti  delle  consultazioni\nelettorali e il numero degli associati (cfr. Protocollo di intesa del\n31 maggio 2013; testo unico negoziale  sulla  rappresentanza  del  10\ngennaio 2014). \n    6.7. La contrattazione collettiva costituisce lo strumento tipico\nattraverso cui  si  dispiega  l\u0027attivita\u0027  sindacale;  la  forza  del\nsindacato si esprime soprattutto nell\u0027attivita\u0027 negoziale volta  alla\nrivendicazione dei diritti degli iscritti. La  migliore  dottrina  ha\nevidenziato che «una delle funzioni (e  forse  la  principale)  della\nrappresentanza sindacale e\u0027 quella di preparare  il  terreno  per  lo\nsvolgimento di attivita\u0027 negoziale dei lavoratori rappresentati.». \n    Secondo la tesi maggioritaria in dottrina, la partecipazione alle\ntrattative e\u0027 regolata dall\u0027art. 14, St. Lav. e non dall\u0027art. 19, St.\nLav., ferma restando la discrezionalita\u0027  del  datore  di  lavoro  di\nammettere o non ammettere il sindacato  al  negoziato.  Ebbene,  alla\nsigla sindacale dotata di forza rappresentativa puo\u0027 essere  preclusa\nla partecipazione alle trattative per la negoziazione  degli  accordi\naziendali. Essa non  dispone  di  strumenti  coercitivi  che  possano\nobbligare  la   parte   datoriale   ad   ammetterla   al   negoziato.\nL\u0027ordinamento  giuridico,  infatti,  esclude  la  sussistenza  di  un\nobbligo del  datore  di  lavoro  a  trattare  e  stipulare  contratti\ncollettivi  con  tutte  le  OO.SS.,   salvo   specifiche   previsioni\ncontrattuali o di legge. Sul punto la  giurisprudenza  della  Suprema\nCorte e\u0027 consolidata nel ritenere che, nell\u0027attuale sistema normativo\ndell\u0027attivita\u0027 sindacale, non  vige  il  principio  della  necessaria\nparita\u0027 di trattamento tra  le  varie  organizzazioni  sindacali;  il\ndatore di lavoro non ha quindi l\u0027obbligo assoluto neppure  di  aprire\nle trattative per la stipula di contratti  collettivi  con  tutte  le\norganizzazioni,   potendosi   configurare   l\u0027ipotesi   di   condotta\nantisindacale prevista dall\u0027art. 28 dello Statuto dei lavoratori solo\nquando risulti un uso distorto da parte del datore medesimo della sua\nliberta\u0027  negoziale,  produttivo  di  un\u0027apprezzabile  lesione  della\nliberta\u0027 sindacale dall\u0027organizzazione esclusa (Cass. n.  14511/2013,\nCassazione n. 212/2008, Cassazione n. 1504/1992). In tal senso  anche\nla giurisprudenza di merito: «nel nostro  ordinamento  giuridico  non\npare esistere alcun principio legale che imponga al datore di  lavoro\ndi \"trattare\" e di \"accordarsi\" per forza con tutte le rappresentanze\nsindacali e tanto meno si riscontra un obbligo legale e  contrattuale\ndel datore all\u0027informazione e/o alla  convocazione  indiscriminata  e\ngeneralizzata nei confronti di tutti i sindacati  che  vantano  degli\niscritti in un  determinato  contesto  lavorativo  [...]»  (Tribunale\nGorizia 7 ottobre 2011, Tribunale Roma 23 agosto 2019, n. 82784). \n    6.8. Il parametro normativo «rivela tutta la  sua  inidoneita\u0027  e\nirrazionalita\u0027 nel momento in cui, applicato a fattispecie  concrete,\nporta ad un risultato che contraddice il presupposto a  dimostrazione\ndel quale il criterio stesso era  stato  elaborato»  (cfr.  ordinanza\nTribunale di Modena 4 giugno 2012 cit.). I pregiudizi alla liberta\u0027 e\nautonomia  sindacale  possono  derivare  non  solo  «dal  potere   di\naccreditamento  della  controparte  imprenditoriale»  (cfr.  sentenza\nCorte costituzionale n. 30/1990) ma  altresi\u0027  dall\u0027esclusione  delle\nsigle sindacali, non annoverate dall\u0027art. 19 cit., che attraverso una\nconcreta ed efficace azione sindacale abbiano raggiunto significativi\nlivelli di consenso tra gli addetti dell\u0027unita\u0027 produttiva. A  questi\nsindacati viene impedita  la  costituzione  di  propri  organismi  in\nazienda,  situazione  che  altera  la  parita\u0027  di  trattamento   tra\norganizzazioni sindacali  e  nel  contempo  compromette  la  naturale\nfunzione di rappresentanza degli iscritti, espressione della liberta\u0027\nsindacale ex art. 39 Cost. \n    Per una sorta di eterogenesi dei  fini,  attraverso  il  criterio\nselettivo legale  si  realizza  cio\u0027  che  il  legislatore  intendeva\nscongiurare, in quanto al datore di lavoro e\u0027 data la possibilita\u0027 di\ncondizionare i rapporti  interni  tra  sindacati,  estromettendo  dal\nprocesso negoziale sigle sindacali  «scomode»,  ancorche\u0027  dotate  di\neffettiva rappresentativita\u0027, dando vita a quel fenomeno che e\u0027 stato\ndefinito di «aziendalizzazione delle relazioni sindacali».  L\u0027effetto\ndi marginalizzazione  dal  contesto  aziendale  puo\u0027  attuarsi  anche\nattraverso intese ad excludendum concluse con le altre organizzazioni\nsindacali,  come  appare  prefigurarsi  nel  caso   di   specie.   E\u0027\ncondivisibile quanto espresso sul punto dalla scienza accademica: «la\nnorma rimane  pur  sempre  appesa  a  dispositivi  di  riconoscimento\nintersindacale, che non garantiscono, allo stato, che un sindacato  -\nsebbene rappresentativo, nel senso  immediato  del  termine  -  venga\nammesso alle trattative contrattuali ove la parte  datoriale  (magari\nin accordo, anche solo implicito, con le altre organizzazioni) non lo\nvoglia.». \n    L\u0027analisi empirica conferma  la  distonia  del  quadro  normativo\nrispetto alle dinamiche sindacali che si sviluppano all\u0027interno delle\nimprese. Gli effetti distorsivi dell\u0027attuale sistema  si  manifestano\nin modo evidente allorche\u0027 si presti attenzione alla concreta realta\u0027\naziendale, come comprova la vicenda oggetto di scrutinio. \n    L\u0027attuazione pratica dell\u0027art. 19, infatti, porta  a  considerare\nil sindacato  OR.S.A.  non  meritevole  di  tutela  «rafforzata»,  in\nragione  della  mancata  sottoscrizione  degli   accordi   aziendali,\nnonostante esso abbia acquisito una significativa rappresentativita\u0027,\nin termini di iscritti, presso le unita\u0027  produttive  di  SETA,  come\ndocumentano i dati statistici riportati nel precedente punto 1.3.  Le\nsigle CISL, UIL e UGL - firmatarie del CCNL  -  hanno  un  numero  di\niscritti notevolmente inferiore a quello  di  OR.S.A.,  ciononostante\nesse beneficiano ugualmente  dei  diritti  sindacali  correlati  alla\ncostituzione  della  RSA.  L\u0027effettiva  forza  sindacale  non   viene\nconsiderata come fattore  legittimante  la  costituzione  della  RSA,\npalesando l\u0027irragionevolezza pratica della disposizione censurata, la\nquale nega una rappresentativita\u0027 che e\u0027 «nei fatti  e  nel  consenso\ndei lavoratori» dell\u0027unita\u0027 produttiva; consenso che trova  riscontro\nnelle adesioni agli scioperi indetti da OR.S.A., oscillanti tra il 41\ne il 47%, (5) nonche\u0027 nel numero di firme  raccolte  per  l\u0027indizione\ndelle elezioni delle RSU/RLS, pari ad oltre il 50% dei dipendenti  in\nservizio presso la sede di Modena (n. 285 firme). Malgrado  cio\u0027,  le\naltre sigle  sindacali  non  hanno  dato  corso  alla  procedura  per\nl\u0027elezione  delle  RSU,  impedendo  a  OR.S.A.  di  eleggere   propri\nrappresentanti in seno alle RSU. \n    Tali dati testimoniano lo svolgimento di una  reale  ed  efficace\nazione sindacale a tutela degli interessi  dei  lavoratori  impiegati\nnelle predette unita\u0027 produttive. Tanto piu\u0027 che SETA ha riconosciuto\nal    sindacato    OR.S.A.    la    posizione    di    «significativa\nrappresentativita\u0027», avendo superato il 5% degli iscritti certificati\nin azienda, come previsto dal Protocollo  del  4  maggio  2017  (cfr.\npunto 4 «Diritti sindacali in azienda»). \n    E\u0027 di tutta evidenza la violazione dell\u0027art. 3  Cost.,  sotto  il\nprofilo della disparita\u0027 di trattamento  tra  sindacati.  Secondo  il\ncanone della  razionalita\u0027  pratica  si  appalesa  irragionevole,  in\nquanto contrastante con i precetti di cui agli articoli 3 e 39 Cost.,\nil criterio legale di selezione che nega i diritti promozionali  alle\nassociazioni  dotate  di   effettiva   rappresentativita\u0027   su   base\naziendale, «che attraverso una concreta, genuina ed  incisiva  azione\nsindacale pervengano a significativi livelli di reale consenso» tra i\nlavoratori   (sent.   Corte   costituzionale    n.    30/1990).    Il\ndisconoscimento della rappresentativita\u0027  reale  rende  manifesto  il\nvulnus  ai  principi  del  pluralismo  e  della  liberta\u0027  di  azione\nsindacale ex art. 39 Cost. \n    La disparita\u0027 di trattamento e\u0027 accentuata dal fatto che alle RSA\nsono oramai riconosciute ampie competenze, fra le altre il potere  di\nsottoscrivere contratti di  prossimita\u0027,  aziendali  o  territoriali,\ndotati di efficacia erga omnes se firmati «sulla base di un  criterio\nmaggioritario relativo alle predette rappresentanze sindacali»  (cfr.\nart. 8, legge n. 148/2011« (6) Di talche\u0027, la sigla sindacale  dotata\ndi significativa rappresentativita\u0027 non solo e\u0027  esclusa  dal  tavolo\nnegoziale ma i suoi iscritti sono  vincolati  ad  intese  siglate  da\nsindacati che non rappresentano la maggioranza dei lavoratori,  senza\nperaltro che sia concesso loro il diritto al dissenso  sul  contenuto\nnegoziale,  esercitabile  attraverso  la   RSA   del   sindacato   di\nappartenenza. \n7. L\u0027impossibilita\u0027 di una interpretazione adeguatrice. \n    La lettera dell\u0027art. 19, nell\u0027attuale  configurazione,  impedisce\nuna interpretazione costituzionalmente orientata  della  norma,  come\ngia\u0027 chiarito dalla Corte costituzionale con la  citata  sentenza  n.\n231/2013 (cfr. punto n. 7). (7) \n8. Il petitum. \n    Per le  ragioni  teste\u0027  esposte,  si  ritiene  rilevante  e  non\nmanifestamente infondata la questione di legittimita\u0027  costituzionale\ndell\u0027art. 19, lettera b), legge  n.  300/1970,  nella  parte  in  cui\nesclude le associazioni sindacali «maggiormente o  significativamente\nrappresentative»  dalla  possibilita\u0027  di  costituire  rappresentanze\nsindacali  aziendali,  tenuto  altresi\u0027  conto  del  lasso  di  tempo\nintercorso dalla  precedente  pronuncia  di  incostituzionalita\u0027.  Il\nlegislatore non ha posto rimedio  alle  patenti  distonie  scaturenti\ndall\u0027applicazione pratica  del  criterio  legale,  disattendendo  gli\ninviti della dottrina e della Corte costituzionale ad elaborare nuove\nregole che conducano «a un ampliamento  della  cerchia  dei  soggetti\nchiamati ad avere accesso al sostegno privilegiato offerto dal titolo\nIII dello statuto dei lavoratori» (cfr. sentenza  n.  231/2013  e  n.\n30/1990). \n    In via principale e\u0027 richiesta una pronuncia di tipo demolitorio.\nIl vuoto legislativo puo\u0027  essere  colmato  dalla  giurisprudenza  di\nmerito, in via interpretativa,  facendo  ricorso  ed  adattando  alla\ndimensione aziendale i criteri convenzionali codificati  dalle  parti\nsociali (es. Protocollo di intesa del 31  maggio  2013;  testo  unico\nnegoziale sulla rappresentanza del 10 gennaio 2014) oppure valutando,\ncaso per caso, la significativa rappresentativita\u0027 del  sindacato  in\nazienda, avvalendosi anche  alternativamente  dei  dati  relativi  al\nnumero degli iscritti e/o al numero dei voti riportati nelle elezioni\ndelle RSU - ove indette -  nelle  unita\u0027  produttive.  Si  rileva  al\nriguardo come la Corte costituzionale, nel  ritenere  ammissibile  il\nreferendum abrogativo, abbia escluso che  dall\u0027integrale  abrogazione\ndei criteri fissati  dall\u0027art.  19  possano  scaturire  inconvenienti\napplicativi (cfr. sentenza n. 1/1994). (8) \n     Nella successiva pronuncia n. 244/1996 viene precisato che  alla\nCorte non e\u0027 «inibita una pronuncia di illegittimita\u0027  costituzionale\nche  rimetta  al  legislatore  l\u0027individuazione   di   altri   indici\nalternativi di rappresentativita\u0027.». \n    In  via  gradata,  e\u0027  rimessa  alla  valutazione   della   Corte\nl\u0027adozione di una pronuncia additiva che  consenta  di  estendere  la\nlegittimazione alla  costituzione  di  RSA  anche  ai  sindacati  che\nabbiano    acquisito    una    «significativa     o     maggioritaria\nrappresentativita\u0027» su base aziendale (criterio immanente nella norma\nstatutaria), ferma restando la facolta\u0027 discrezionale della Corte  di\nindividuare criteri alternativi e soluzioni  idonee  ad  emendare  il\ncriterio di legge e a garantire  la  piena  conformita\u0027  ai  principi\ncostituzionali dell\u0027art. 19, legge n. 300/1970. \n\n(1) Cfr. doc. 17 fascicolo resistente. \n\n(2) Cfr. doc. 20 fascicolo resistente. \n\n(3) Cfr. doc. 5 fascicolo resistente. \n\n(4) Cfr. doc.ti 3,4,5,30  fascicolo  ricorrente;  doc.  27  fascicolo\n    resistente. \n\n(5) Cfr.  doc.ti  7,8  fascicolo  ricorrente;   doc.   27   fascicolo\n    resistente. \n\n(6) Art. 8. (Sostegno alla contrattazione collettiva di prossimita\u0027).\n    1. I  contratti  collettivi  di  lavoro  sottoscritti  a  livello\n    aziendale  o  territoriale   da   associazioni   dei   lavoratori\n    comparativamente  piu\u0027  rappresentative  sul  piano  nazionale  o\n    territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali  operanti\n    in azienda ai sensi della normativa  di  legge  e  degli  accordi\n    interconfederali vigenti, compreso l\u0027accordo interconfederale del\n    28  giugno  2011,  possono  realizzare  specifiche   intese   con\n    efficacia nei confronti  di  tutti  i  lavoratori  interessati  a\n    condizione di essere  sottoscritte  sulla  base  di  un  criterio\n    maggioritario relativo alle  predette  rappresentanze  sindacali,\n    finalizzate  alla  maggiore  occupazione,   alla   qualita\u0027   dei\n    contratti di lavoro, all\u0027adozione di forme di partecipazione  dei\n    lavoratori, alla emersione del lavoro irregolare, agli incrementi\n    di  competitivita\u0027  e  di  salario,  alla  gestione  delle  crisi\n    aziendali e occupazionali, agli investimenti e all\u0027avvio di nuove\n    attivita\u0027.». \n\n(7) «La Corte giudica corretta questa opzione ermeneutica, risultando\n    effettivamente univoco e non suscettibile di una diversa  lettura\n    l\u0027art. 19, tale, dunque,  da  non  consentire  l\u0027applicazione  di\n    criteri estranei alla sua formulazione letterale.». \n\n(8) «4. Infine, per quanto riguarda l\u0027art. 19 della legge n. 300  del\n    1970, la coesistenza dei due  referendum  non  sembra  possa  dar\n    luogo a inconvenienti applicativi  della  normativa  di  risulta,\n    nemmeno  nel  caso  di  votazione  favorevole  ad  entrambi.   Il\n    risultato del referendum sub  I)  sarebbe  allora  assorbito  dal\n    risultato del referendum sub II) (sent. n. 26 del 1981). \n\n \n                               P. Q. M. \n \n    Visto l\u0027art. 23, legge n. 87/1953; \n    Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di\nlegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 19, lettera b), della legge  n.\n300/1970, per contrasto con gli articoli 3 e 39 della Costituzione; \n    Dispone  l\u0027immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte\ncostituzionale; \n    Ordina che, a cura della cancelleria, la presente  ordinanza  sia\nnotificata  con  immediatezza  alle  parti  in  causa,   nonche\u0027   al\nPresidente del Consiglio dei  ministri  e  ai  Presidenti  delle  due\nCamere del Parlamento; \n    Dispone la sospensione del presente giudizio sino alla  decisione\ndella Corte costituzionale. \n        Modena, 14 ottobre 2024 \n \n                    Il Giudice del lavoro: Conte","elencoNorme":[{"id":"62196","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"l","denominaz_legge":"legge","data_legge":"20/05/1970","data_nir":"1970-05-20","numero_legge":"300","descrizionenesso":"","legge_articolo":"19","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"lett. b)","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1970-05-20;300~art19"}],"elencoParametri":[{"id":"78658","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"3","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"78659","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"39","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""}],"elencoParti":[{"id":"54307","num_progressivo":"","nominativo_parte":"Associazione “Comma2 – Lavoro è dignità”","data_costit_part":"16/12/2024","flag_cost_fuori_termine":"No","indirizzo_difensore":"","id_avv_indirizzo":"","tipologia_parte":"AC","descrizione_tipologia_parte":"","sigla_parte":""},{"id":"54313","num_progressivo":"","nominativo_parte":"U.S.B. 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