GET https://collaudocorte.strategiedigitali.net/scheda-conflitto/2025/1

HTTP Client

1 Total requests
0 HTTP errors

Clients

http_client 1

Requests

POST https://ws.cortecostituzionale.it/servizisito/rest/atti/schedaEnti/2025/1
Request options
[
  "headers" => [
    "Content-Type" => "application/json"
  ]
  "auth_basic" => [
    "corteservizisito"
    "corteservizisito,2021+1"
  ]
]
Response 200
[
  "info" => [
    "header_size" => 166
    "request_size" => 294
    "total_time" => 0.486044
    "namelookup_time" => 0.111318
    "connect_time" => 0.141761
    "pretransfer_time" => 0.179095
    "size_download" => 73749.0
    "speed_download" => 151746.0
    "starttransfer_time" => 0.179114
    "primary_ip" => "66.22.43.24"
    "primary_port" => 443
    "local_ip" => "65.108.230.242"
    "local_port" => 36718
    "http_version" => 3
    "protocol" => 2
    "scheme" => "HTTPS"
    "appconnect_time_us" => 179034
    "connect_time_us" => 141761
    "namelookup_time_us" => 111318
    "pretransfer_time_us" => 179095
    "starttransfer_time_us" => 179114
    "total_time_us" => 486044
    "start_time" => 1757349618.0961
    "original_url" => "https://ws.cortecostituzionale.it/servizisito/rest/atti/schedaEnti/2025/1"
    "pause_handler" => Closure(float $duration) {#830
      class: "Symfony\Component\HttpClient\Response\CurlResponse"
      use: {
        $ch: CurlHandle {#809 …}
        $multi: Symfony\Component\HttpClient\Internal\CurlClientState {#797 …}
        $execCounter: -9223372036854775808
      }
    }
    "debug" => """
      *   Trying 66.22.43.24...\n
      * TCP_NODELAY set\n
      * Connected to ws.cortecostituzionale.it (66.22.43.24) port 443 (#0)\n
      * ALPN, offering h2\n
      * ALPN, offering http/1.1\n
      * successfully set certificate verify locations:\n
      *   CAfile: /etc/pki/tls/certs/ca-bundle.crt\n
        CApath: none\n
      * SSL connection using TLSv1.3 / TLS_AES_256_GCM_SHA384\n
      * ALPN, server accepted to use h2\n
      * Server certificate:\n
      *  subject: C=IT; ST=Roma; O=Corte Costituzionale; CN=*.cortecostituzionale.it\n
      *  start date: Nov 19 00:00:00 2024 GMT\n
      *  expire date: Dec 20 23:59:59 2025 GMT\n
      *  subjectAltName: host "ws.cortecostituzionale.it" matched cert's "*.cortecostituzionale.it"\n
      *  issuer: C=IT; ST=Roma; L=Pomezia; O=TI Trust Technologies S.R.L.; CN=TI Trust Technologies OV CA\n
      *  SSL certificate verify ok.\n
      * Using HTTP2, server supports multi-use\n
      * Connection state changed (HTTP/2 confirmed)\n
      * Copying HTTP/2 data in stream buffer to connection buffer after upgrade: len=0\n
      * Using Stream ID: 1 (easy handle 0x2778040)\n
      > POST /servizisito/rest/atti/schedaEnti/2025/1 HTTP/2\r\n
      Host: ws.cortecostituzionale.it\r\n
      Content-Type: application/json\r\n
      Accept: */*\r\n
      Authorization: Basic Y29ydGVzZXJ2aXppc2l0bzpjb3J0ZXNlcnZpemlzaXRvLDIwMjErMQ==\r\n
      User-Agent: Symfony HttpClient (Curl)\r\n
      Accept-Encoding: gzip\r\n
      Content-Length: 0\r\n
      \r\n
      * Connection state changed (MAX_CONCURRENT_STREAMS == 128)!\n
      < HTTP/2 200 \r\n
      < content-type: application/json;charset=UTF-8\r\n
      < cache-control: no-cache\r\n
      < pragma: no-cache\r\n
      < content-encoding: UTF-8\r\n
      < date: Mon, 08 Sep 2025 16:40:17 GMT\r\n
      < \r\n
      """
  ]
  "response_headers" => [
    "HTTP/2 200 "
    "content-type: application/json;charset=UTF-8"
    "cache-control: no-cache"
    "pragma: no-cache"
    "content-encoding: UTF-8"
    "date: Mon, 08 Sep 2025 16:40:17 GMT"
  ]
  "response_content" => [
    "{"dtoConflitto":{"_conflitto_anno":"2025","_conflitto_numero":"1","_data_pubbl_gazz":"12/03/2025","_num_gazz_uffic":"11","_descrizione_ricorrente":"Regione Calabria","_oggetto":"\u003cp\u003eTrasporto pubblico – Servizio di noleggio con conducente (NCC) – Circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti e la navigazione, Direzione generale per la motorizzazione, prot. n. 34247 del 3 dicembre 2024, recante chiarimenti in ordine alle modalità di funzionamento del sistema informatico per la compilazione e gestione del foglio di servizio elettronico (FDSE), disciplinato con decreto interministeriale n. 226 del 2024 – Circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti e la navigazione, Direzione generale per la motorizzazione, prot. n.\u0026nbsp;\u0026nbsp;36861 del 23 dicembre 2024 recante un programma progressivo di rilascio delle funzionalità del registro elettronico NCC e taxi e del foglio di servizio elettronico – Modalità di accesso e struttura del FDSE – Modalità di compilazione del foglio di servizio per i contratti di durata – Fasi del percorso di implementazione e rilascio del FDSE -Ricorso per conflitto di attribuzione tra enti promosso dalla Regione Calabria.\u003c/p\u003e","_stato_fissazione":"2","id_seduta":"4516","_data_seduta":"23/09/2025","_descrizione_seduta":"Udienza Pubblica","_nome_relatore":"NAVARRETTA","_testo_atto":"N. 1 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 01 marzo 2025\n\r\nRicorso  per  conflitto  di  attribuzione  tra  enti  depositato   in\ncancelleria il 1° marzo 2025 (della Regione Calabria). \n \nTrasporto pubblico - Servizio di  noleggio  con  conducente  (NCC)  -\n  Circolare del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,\n  Dipartimento per i trasporti e la navigazione,  Direzione  generale\n  per la motorizzazione, prot. n. 34247 del 3 dicembre 2024,  recante\n  chiarimenti in ordine alle modalita\u0027 di funzionamento  del  sistema\n  informatico per la compilazione e gestione del foglio  di  servizio\n  elettronico (FDSE), disciplinato con decreto  interministeriale  n.\n  226 del 2024 - Circolare del Ministero delle infrastrutture  e  dei\n  trasporti, Dipartimento per i trasporti e la navigazione, Direzione\n  generale per la motorizzazione, prot.  n.  36861  del  23  dicembre\n  2024,  recante  un  programma   progressivo   di   rilascio   delle\n  funzionalita\u0027 del registro elettronico NCC e taxi e del  foglio  di\n  servizio elettronico - Modalita\u0027 di accesso e struttura del FDSE  -\n  Modalita\u0027 di compilazione del foglio di servizio per i contratti di\n  durata - Fasi del percorso di implementazione e rilascio del FDSE. \n- Circolare del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,\n  Dipartimento per i trasporti e la navigazione,  Direzione  generale\n  per  la  motorizzazione,  prot.  n.  34247  del  3  dicembre  2024;\n  Circolare del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,\n  Dipartimento per i trasporti e la navigazione,  Direzione  generale\n  per la motorizzazione, prot. n. 36861 del 23 dicembre 2024. \n\n\r\n(GU n. 11 del 12-03-2025)\n\r\n    Ricorso  per  conflitto  di  attribuzione  nell\u0027interesse   della\nRegione Calabria (c.f. 02205340793), in persona del Presidente  della\nGiunta  regionale  pro  tempore,  dott.   Roberto   Occhiuto,   (c.f:\nCCHRRT69E13D086G), rappresentato e difeso, giusta delibera di G.R. di\nautorizzazione n. 32 del 10 febbraio 2025 e decreto del  coordinatore\ndell\u0027Avvocatura  regionale  di  assegnazione  del  relativo  incarico\ndifensivo (n. 346 r.dip. del  10  febbraio  2025),  ed  in  forza  di\nprocura speciale in calce al presente atto, dall\u0027avv. Domenico  Gullo\n(c.f:  GLLDNC66M24F158E)   -   che   indica   quale   recapito   PEC:\navvocato6.rc@pec.regione.calabria.it     e fax      0965894621      -\ndell\u0027Avvocatura regionale; \n    contro lo Stato e, per esso,  il  Presidente  del  Consiglio  dei\nministri,  (c.f.:  80188230587)  nella  persona  del  Presidente  pro\ntempore, \n    per l\u0027annullamento, \n        a) della circolare del Ministero delle infrastrutture  e  dei\ntrasporti - Dipartimento per i trasporti e la navigazione - Direzione\ngenerale per la motorizzazione, prot. n. 34247 del 3  dicembre  2024,\npubblicata sul sito istituzionale del Ministero delle  infrastrutture\ne dei trasporti il 10 dicembre 2024, recante «Chiarimenti  in  ordine\nalle modalita\u0027  di  funzionamento  del  sistema  informatico  per  la\ncompilazione  e  gestione  del  Foglio   di   servizio   elettronico,\ndisciplinato con decreto interministeriale 26 ottobre 2024, n.  226»,\nnon notificata all\u0027amministrazione; \n        b) della circolare del Ministero delle infrastrutture  e  dei\ntrasporti - Dipartimento per i trasporti e la navigazione - Direzione\ngenerale per la motorizzazione, prot. n. 36861 del 23 dicembre  2024,\npubblicata sul sito istituzionale del Ministero delle  infrastrutture\ne dei trasporti il 23 dicembre 2024, recante  «Programma  progressivo\ndi rilascio delle funzionalita\u0027 del Registro elettronico NCC e Taxi e\ndel    Foglio    di    servizio    elettronico»,    non    notificata\nall\u0027amministrazione. \n \n                                Fatto \n \n    Con    decreto     n.     226     del     16     ottobre     2024\n(m_inf.AB007AB.REG_DECRETI.R.0000226.16-10-2024),       il       Capo\nDipartimento per i trasporti e la  navigazione  del  Ministero  delle\ninfrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Capo della Polizia\ndirettore   generale   della   pubblica   sicurezza   del   Ministero\ndell\u0027interno, ha disposto in ordine  al  foglio  elettronico  per  lo\nsvolgimento del servizio di noleggio con conducente. \n    Il noleggio con conducente e\u0027  materia  ricondotta  al  trasporto\npubblico locale e la relativa disciplina, quindi, ricompresa  tra  le\ncompetenze legislative residuali regionali, ex  art.  117,  comma  4,\nCost., nonche\u0027 regolamentari (art. 117, comma 6, Cost.). \n    Il decreto n. 226 del 16 ottobre 2024 cit.  e\u0027  stato  emesso  in\ndipendenza dell\u0027art. 11, comma 4, della legge n. 21  del  15  gennaio\n1992, come sostituito, da ultimo, dall\u0027art. 10-bis, comma 1,  lettera\ne) del decreto-legge n. 135 del 14 dicembre 2018 (conv. con legge  11\nfebbraio 2019, n. 12) ed emendato, da codesta ecc.ma  Corte,  con  la\nsentenza n. 56 del 26 marzo 2020. \n    Il decreto, tuttavia, non  ha,  come  previsto  nella  previsione\nteste\u0027 menzionata,  stabilito  solo  le  specifiche  del  «foglio  di\nservizio  in  formato  elettronico»,  al  fine  di  consentire   agli\nesercenti il servizio di  adempiere  agli  obblighi  ivi  esattamente\nprevisti, atteso che, disciplinando le «modalita\u0027 di  compilazione  e\ndi tenuta» da parte del  conducente  -  ed  attraverso  queste  -  ha\nintrodotto ulteriori norme,  non  strettamente  funzionali  ai  detti\nadempimenti  -  peraltro  prevedendo   nuovi   obblighi   e   divieti\nnell\u0027esercizio dell\u0027attivita\u0027 - cosi\u0027 invadendo e menomando la  sfera\ndi attribuzioni assegnata dalla Costituzione alla regione. \n    Avverso detto decreto n. 226 del 16 ottobre 2024,  pertanto,  con\nparticolare riguardo agli articoli 2, comma 1, lettere  a),  b),  d),\ne), f), g), h), m), o), q), s), t), z), aa), bb), ee); 3, commi 1,  2\ne 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9 e 10; nonche\u0027 gli allegati 2 (art. 4), 3  (art.\n5), modello C; allegato 5 (art. 7), in quanto emanato  in  violazione\ndegli articoli 5, 114, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione  e  del\nprincipio di leale collaborazione, la Regione Calabria,  ha  proposto\nricorso, in applicazione dell\u0027art. 134, comma 2, Cost., dell\u0027art. 39,\nlegge 11 marzo 1953, n. 87, e dell\u0027art. 27 delle  norme  integrative,\nper l\u0027annullamento in parte qua, ed il giudizio  e\u0027  iscritto  al  n.\n3/2024. \n    Medio tempore, la Direzione generale per  la  motorizzazione  del\nDipartimento per i trasporti e la  navigazione  del  Ministero  delle\ninfrastrutture e dei trasporti,  in  attuazione  di  quanto  disposto\ndall\u0027art. 10, comma 2, del teste\u0027 citato  «Decreto  interministeriale\n26            ottobre            2024,            n.             226»\n(m_inf.AB007AB.REG_DECRETI.R.0000226.16-10-24, emesso il  26  ottobre\n2024), ha emanato la circolare, prot. n. 34247 del  3  dicembre  2024\n(m_inf.A22E495.REGISTROUFFICIALE.  U.  0034247.03-12-2024),   recante\n«chiarimenti in ordine alle modalita\u0027 di  funzionamento  del  sistema\ninformatico per la compilazione e gestione  del  Foglio  di  servizio\nelettronico, disciplinato con decreto  interministeriale  26  ottobre\n2024, n. 226». \n    Su tale circolare, attuativa dell\u0027art. 10, comma  2,  del  citato\ndecreto  interministeriale  n.  226/2024,  si  riverberano   i   vizi\nsollevati   con   il   ricorso   avverso    il    medesimo    decreto\ninterministeriale. \n    Parimenti  e\u0027  da  ritenere  con  riferimento   alla   successiva\ncircolare,   m_inf.A22E495.REGISTRO   UFFICIALE.U.0036861.23-12-2024,\ndella Direzione generale per la motorizzazione del Dipartimento per i\ntrasporti e la navigazione del Ministero delle infrastrutture  e  dei\ntrasporti, pubblicata sul  sito  istituzionale  del  Ministero  delle\ninfrastrutture e dei trasporti il 23 dicembre  2024,  ad  oggetto  il\n«Programma progressivo di rilascio delle funzionalita\u0027  del  Registro\nelettronico NCC e Taxi e del  Foglio  di  servizio  elettronico»,  in\nquanto  emanata,  anche,   in   espressa   attuazione   del   decreto\ninterministeriale n. 226/2024 e, conseguentemente, risulta  anch\u0027essa\nviziata, nelle parti in  cui  si  riferisce  al  Foglio  di  servizio\nelettronico (FDSE). \n    E\u0027  in  ragione  di  detta  natura  -   meramente   esecutiva   e\nconsequenziale - che dette circolari, sono destinate  ad  essere,  in\nipotesi, caducate in seguito all\u0027annullamento del decreto n. 226/2024\ncit. \n    Cionondimeno, le circolari oggetto del  presente  conflitto,  con\nparticolare riguardo alle parti infra individuate, invadono la  sfera\ndi competenza  costituzionale  della  Regione  Calabria,  sono  state\nemanate in violazione degli articoli 5, 114,  117,  118,  119  e  120\ndella Costituzione e del principio di leale collaborazione,  e  sono,\nconseguentemente illegittime;  pertanto,  in  applicazione  dell\u0027art.\n134, comma 2, Cost., dell\u0027art. 39, legge 11  marzo  1953,  n.  87,  e\ndell\u0027art. 27 delle norme integrative, ricorre la Regione Calabria per\nl\u0027annullamento in parte qua, per i seguenti \n \n                               Motivi \n \n    A. Occorre preliminarmente  richiamare,  testualmente,  i  motivi\nsollevati  in  relazione  al  decreto  decreto  interministeriale  n.\n226/2024  cit.  -  presupposto  alle  circolari  impugnate   -   per,\nsuccessivamente, evidenziare, in relazione a ciascuna di  queste,  le\nparti che  invadono  la  sfera  di  competenza  costituzionale  della\nRegione Calabria, ed in relazione alle quali, i medesimi  motivi,  si\nrisolvono, conseguentemente, in altrettante ragioni di censura,  come\nin seguito, piu\u0027 specificamente, indicato. \n    B. I. Contrasto con l\u0027art. 117, commi 4, 5 e 6 della Costituzione\n- anche in relazione all\u0027art. 11, comma 4, della legge n. 21  del  15\ngennaio 1992, come sostituito, dall\u0027art. 10-bis, comma 1, lettera  e)\ndel decreto-legge n. 135 del 14 dicembre 2018  (conv.  con  legge  11\nfebbraio 2019, n. 12) ed all\u0027art. 49 TFUE. \n    Il trasporto pubblico locale costituisce materia ricompresa nella\ncompetenza regionale residuale di cui all\u0027art. 117, comma  4,  Cost.,\ncome sostituito dall\u0027art. 3,  legge  cost.  18  ottobre  2001,  n.  3\n(sentenza n. 5 del 2019). \n    In precedenza, con  riferimento  al  trasporto  pubblico  non  di\nlinea, le competenze (concorrenti) regionali,  erano  esercitate  «ai\nsensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,  n.\n616, e nel quadro dei principi» fissati dalla  legge  n.  21  del  15\ngennaio 1992. \n    La Regione Calabria e\u0027 intervenuta in materia, da ultimo, con  la\nlegge n. 37 del 7 agosto 2023. \n    La disciplina dell\u0027attivita\u0027 di noleggio  con  conducente,  quale\nservizio pubblico non  di  linea,  rientra,  quindi,  nella  potesta\u0027\nlegislativa e regolamentare regionale (sent. n. 56 del 2020). \n    Trattasi  di  attribuzione  generale  nell\u0027ambito  della   quale,\ncionondimeno, lo Stato, puo\u0027 esercitare la  competenza  esclusiva  in\nmateria di tutela della concorrenza. \n    L\u0027art. 11, comma 4, della legge n. 21 del 15 gennaio  1992,  come\nsostituito, dall\u0027art. 10-bis, comma 1, lettera e)  del  decreto-legge\nn. 135 del 14 dicembre 2018 (conv. con legge  11  febbraio  2019,  n.\n12), e\u0027, nel testo risultante in seguito alla  pronuncia  n.  56  del\n2020, espressione di tale potesta\u0027. \n    In particolare, l\u0027art. 11, comma 4, dispone,  tra  l\u0027altro,  che:\n«4. Le prenotazioni di trasporto per  il  servizio  di  noleggio  con\nconducente sono  effettuate  presso  la  rimessa  o  la  sede,  anche\nmediante l\u0027utilizzo  di  strumenti  tecnologici.  Il  prelevamento  e\nl\u0027arrivo a destinazione dell\u0027utente  possono  avvenire  anche  al  di\nfuori della provincia o dell\u0027area  metropolitana  in  cui  ricade  il\nterritorio  del  comune  che  ha  rilasciato  l\u0027autorizzazione.   Nel\nservizio  di  noleggio  con  conducente  e\u0027  previsto  l\u0027obbligo   di\ncompilazione e tenuta  da  parte  del  conducente  di  un  foglio  di\nservizio in formato elettronico, le cui specifiche sono stabilite dal\nMinistero delle infrastrutture e dei trasporti con  proprio  decreto,\nadottato di concerto con il  Ministero  dell\u0027interno.  Il  foglio  di\nservizio in formato elettronico deve riportare: \n        a) targa del veicolo; \n        b) nome del conducente; \n        c) data, luogo e chilometri di partenza e arrivo; \n        d) orario di inizio servizio, destinazione e orario  di  fine\nservizio; \n        e) dati del fruitore del servizio. (...)». \n    Il decreto oggetto del ricorso e\u0027 stato emesso  sulla  dichiarata\n«necessita\u0027 di disciplinare le modalita\u0027 di compilazione e tenuta del\nfoglio di servizio in  formato  elettronico  previsto  dall\u0027art.  11,\ncomma 4, della citata legge n. 21 del 1992». \n    Dall\u0027esame del provvedimento, tuttavia, emerge come lo stesso non\nsi limiti a disciplinare  le  specifiche  (tecniche)  del  foglio  di\nservizio elettronico, in quanto introduce articolate disposizioni che\nsi risolvono  in  obblighi,  in  capo  agli  esercenti  il  servizio,\nulteriori rispetto a quelli posti dalla previsione  legislativa,  che\nil foglio di servizio ha previsto, nonche\u0027 regolano le  modalita\u0027  di\nespletamento del medesimo. \n    In tal modo,  il  decreto,  ha  assunto  un  contenuto  ben  piu\u0027\ncomplesso  e  violato  le  norme  sulle   competenze   regionali   ed\nindebitamente  interferito   sulle   attribuzioni   assegnate   dalla\nCostituzione e norme applicative, alla regione,  come  in  precedenza\nindicate. \n    Tali  ulteriori  obblighi  e  divieti,  piu\u0027  specificamente,  si\nrinvengono  nelle  previsioni   del   decreto,   come   in   seguito,\npartitamente indicate. \n    Con riferimento alla ipotesi di «servizio NCC, reso con  partenza\nda un luogo diverso dalla rimessa ovvero dalle aree di  cui  all\u0027art.\n11, comma 6, della legge 15 gennaio 1992, n. 21 nelle ipotesi di  cui\nal comma 3»  (art.  4,  comma  1,  modello  B)  ossia,  negli  ambiti\nportuali, aeroportuali e ferroviari in cui, su deroga  da  parte  dei\ncomuni, alle condizioni previste, e\u0027 possibile  lo  stazionamento  in\naree pubbliche, distinte da quelle riservate ai taxi). \n    In tali casi, l\u0027art. 4 (Modalita\u0027 di compilazione del  foglio  di\nservizio per i contratti per singolo servizio), prevede che: \n        «1. Per i contratti per  singolo  servizio,  il  vettore  NCC\ncompila per ciascun servizio un foglio di servizio, recante i dati di\ncui all\u0027Allegato 2, secondo uno dei seguenti modelli: \n          (...) \n          modello B:  il  foglio  di  servizio  redatto  per  ciascun\nservizio NCC, reso con partenza da un  luogo  diverso  dalla  rimessa\novvero dalle aree di cui all\u0027art. 11, comma 6, della legge 15 gennaio\n1992, n. 21 nelle ipotesi di cui al comma 3; (...) \n        3. Per i fogli di servizio redatti secondo il  modello  B  di\ncui all\u0027art.  4,  comma  1,  lettera  b)  l\u0027applicazione  informatica\nprevede: \n          a) che la prenotazione possa essere registrata  come  bozza\ndi servizio fino  a  venti  minuti  prima  dell\u0027inizio  del  relativo\nservizio; \n          b) che la  partenza  coincida  con  l\u0027arrivo  del  servizio\nprecedente al quale e\u0027 collegato, che deve essere svolto nella stessa\ndata del servizio di riferimento,  fatti  salvi  i  servizi  notturni\nsvolti nelle prime quattro ore della giornata successiva». \n    Le disposizioni, con particolare riguardo a  quanto  disposto  al\ncomma 3, trovano corrispondenza anche nelle «definizioni»  (art.  2),\nladdove, tra l\u0027altro, si prevede, al comma 1,  che:  «s)  \"partenza\":\ndata,  luogo  e  chilometri  di  partenza  da   una   rimessa   nella\ndisponibilita\u0027 del vettore ovvero dalle  aree  di  cui  all\u0027art.  11,\ncomma 6, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, per svolgere un servizio\nNCC, oppure partenza dalla  fine  del  servizio  NCC  precedente  per\nsvolgere quello successivo, nel rispetto di quanto previsto dall\u0027art.\n4, comma 3;  t)  \"prenotazione\":  la  richiesta  dell\u0027utenza  per  un\nservizio NCC, effettuata presso la rimessa o la sede operativa  anche\ntramite l\u0027utilizzo di strumenti tecnologici,  che  il  vettore  o  il\nconducente NCC  registra  sull\u0027applicazione  informatica  tramite  la\nproduzione di una bozza  di  foglio  di  servizio  redatta  ai  sensi\ndell\u0027Allegato 2; (...) ee) \"bozza di foglio di  servizio\":  documento\nin formato elettronico  predisposto  con  l\u0027applicazione  informatica\ncontestualmente all\u0027accettazione  della  prenotazione,  contenente  i\ndati del servizio prenotato disponibili  al  momento  della  medesima\nprenotazione e dotato del codice identificativo di cui  alla  lettera\ng).» (enfasi aggiunta). \n    Correlativamente,   l\u0027art.   7    (requisiti    dell\u0027applicazione\ninformatica), dispone che: «1. L\u0027applicazione informatica, secondo le\nspecifiche tecniche di cui all\u0027Allegato 5: (...) \n        c)  acquisisce  automaticamente  la  data   e   l\u0027orario   di\nimmissione della prenotazione ricevuta dal vettore NCC presso la sede\no la rimessa nel momento in  cui  il  conducente  o  il  vettore  NCC\ninserisce i dati di cui  all\u0027Allegato  2,  Modello  A,  punto  2),  e\nModello B, punto 2), anteriormente all\u0027orario di inizio del  servizio\nprenotato;». \n    Con l\u0027introduzione dell\u0027obbligo di sospendere il servizio per  20\nminuti,  tra  una  corsa  e  l\u0027altra  -  conseguenza  del  meccanismo\nnormativo risultante, essenzialmente, dal combinato disposto delle su\ncitate disposizioni -  il  decreto  non  si  limita  a  stabilire  le\n«specifiche» del foglio di servizio, provvedendo  a  disciplinare  le\nmodalita\u0027 di svolgimento del servizio, compito che, tuttavia, rientra\nnella sfera di attribuzione regionale, come in precedenza delineata. \n    Ne\u0027, tale obbligo, si rinviene nella previsione  legislativa,  in\nvirtu\u0027  della  quale  il  decreto  e\u0027  stato  emesso,  dalla   quale,\npiuttosto, anche in seguito all\u0027intervento dell\u0027ecc.ma  adita  Corte,\nemerge semmai il contrario. \n    Mentre l\u0027obbligo di compilare e tenere  un  foglio  di  servizio,\ncome chiarito con la sentenza n. 56 del 26 marzo  2020,  costituisce,\ndi per se\u0027, misura non irragionevole ne\u0027 sproporzionata e, per quanto\nqui   rileva,   non   comporta   una    significativa    compressione\ndell\u0027autonomia regionale, ben diversamente, in sede di  censura  alla\ndisposizione introdotta con l\u0027art. 10-bis, comma 1, lettere e) ed  f)\ndel decreto-legge n. 135 del 14 dicembre 2019, e\u0027 stata acclarata  la\nnon conformita\u0027 a costituzione, «in quanto travalica il limite  della\nstretta necessita\u0027», l\u0027«obbligo di iniziare e terminare ogni  viaggio\nalla rimessa», poiche\u0027 «obbliga il  vettore,  nonostante  egli  possa\nprelevare e portare a  destinazione  uno  specifico  utente  in  ogni\nluogo, a compiere necessariamente un viaggio di ritorno alla  rimessa\n\"a vuoto\" prima di iniziare un nuovo servizio. La prescrizione non e\u0027\nsolo in se\u0027 irragionevole - come risulta evidente se  non  altro  per\nl\u0027ipotesi in cui il vettore sia chiamato  a  effettuare  un  servizio\nproprio dal luogo in cui si e\u0027 concluso il servizio precedente  -  ma\nrisulta anche sproporzionata  rispetto  all\u0027obiettivo  prefissato  di\nassicurare che il servizio  di  trasporto  sia  rivolto  a  un\u0027utenza\nspecifica e non indifferenziata, in quanto travalica il limite  della\nstretta  necessita\u0027,  (...)  ,  considerato  che  tale  obiettivo  e\u0027\ncomunque presidiato dall\u0027obbligo  di  prenotazione  (...)»  (sentenza\nult. cit., 5.6.3). \n    Sembra di qualche evidenza che, negata, per irragionevolezza,  la\nlegittimita\u0027   della    interruzione    del    servizio    attraverso\nl\u0027introduzione dell\u0027obbligo di rientro in rimessa, si riproponga,  su\ndiverso piano,  l\u0027intento  di  perseguire  analogo  effetto,  in  via\ndiretta, mediante l\u0027imposizione - non prevista da nessuna  previsione\nlegislativa - di una attesa minima, tra una corsa e l\u0027altra. \n    Tali condizioni operative, imposte ai soli esercenti il  servizio\ndi noleggio con conducente, si appalesano, peraltro, in ragione degli\nscopi  sottesi  alle  previsioni   legislative   poste   a   ritenuto\nfondamento,  non  adeguate  e  proporzionate  e,   come   tali,   non\ncompatibili con il diritto comunitario. \n    Ai servizi di trasporto si applicano i  principi  in  materia  di\ntutela della  liberta\u0027  di  stabilimento  (art.  49  TFUE;  Corte  di\ngiustizia, 20 dicembre 2017, C-434/15). \n    Come  chiarito  dalla  giurisprudenza  «...  Ogni   provvedimento\nnazionale che possa ostacolare o scoraggiare  l\u0027esercizio,  da  parte\ndei cittadini dell\u0027Unione, della liberta\u0027 di  stabilimento  garantita\ndal Trattato costituisce una restrizione ai sensi dell\u0027art. 49  TFUE,\npure se applicabile senza discriminazioni in base  alla  cittadinanza\n(v.,  in  tal  senso,  sentenze  14  ottobre  2004,  causa  C-299/02,\nCommissione/Paesi Bassi, Racc. pag. I- 9761, punto 15,  e  21  aprile\n2005, causa C-140/03, Commissione/Grecia, Racc.  pag.  I-3177,  punto\n27)» e «... Le restrizioni alla liberta\u0027 di stabilimento,  che  siano\napplicabili senza discriminazioni basate sulla cittadinanza,  possono\nessere giustificate da motivi imperativi  di  interesse  generale,  a\ncondizione che siano atte a garantire la realizzazione dell\u0027obiettivo\nperseguito e non vadano oltre  quanto  necessario  al  raggiungimento\ndello stesso  (sent.  Hartlauer,  punto  44,  e  Apothekerkammer  des\nSaarlandes e a., punto 25)» (Corte  di  giustizia,  1°  giugno  2010,\nBlanco Perez e Chao Gomez, Cause riunite C  -  570/07  e  C  -571/07,\npunti 53 e 61). \n    Nella specie, la previsione di un tempo minimo di attesa  tra  le\ncorse,  non  trova  giustificazione  nella  ratio  delle   previsioni\nlegislative richiamate in decreto ne\u0027,  comunque,  nella  motivazione\ndel medesimo, sicche\u0027, costituisce una restrizione alla  liberta\u0027  di\nstabilimento. \n    Per tali ragioni, la Commissione, ha  espresso  l\u0027avviso  che  «i\nconducenti di veicoli NCC  affrontano  una  serie  di  oneri.  Alcuni\nesempi sono ... l\u0027imposizione di un intervallo di tempo  obbligatorio\ntra la prenotazione di un NCC e l\u0027inizio del servizio»  che  comporta\n«uno svantaggio comparativo  per  i  servizi  di  NCC;  esse  causano\ninoltre un uso inefficiente dell\u0027orario di lavoro dei  conducenti  di\nNCC...» [Comunicazione della  Commissione  concernente  un  trasporto\nlocale di passeggeri su richiesta (taxi  e  veicoli  a  noleggio  con\nconducente) ben funzionante e sostenibile (2022/C 61/01), in  GUE,  4\nfebbraio 2022]. \n    Anche per tale profilo, le norme sull\u0027esercizio dell\u0027attivita\u0027 di\nnoleggio  con  conducente  poste  dal  decreto  non  possono  trovare\nlegittimo  fondamento  e,  conseguentemente,   non   potrebbero   che\ninterferire sulle  attribuzioni  assegnate  dalla  Costituzione  alla\nregione. \n    Peraltro, l\u0027incidenza della disciplina europea si riverbererebbe,\nanche, nei confronti dell\u0027ente regionale che,  a  cascata,  subirebbe\ngli effetti negativi delle scelte dell\u0027ente statale, con  conseguente\nvulnus  delle  proprie  prerogative;  l\u0027art.  117,  comma  5,   della\nCostituzione, sancisce la  partecipazione  delle  regioni  alle  fasi\nascendente e discendente di elaborazione ed  attuazione  del  diritto\ncomunitario. \n    Con  riferimento  ai  cd.  «contratti  di  durata»,  laddove,  il\ndecreto, non limitandosi a fissare le specifiche  per  consentire  la\nregistrazione sull\u0027applicativo (art. 2, comma 1, lettera f),  esclude\nche, tali contratti,  possano  stipularsi  con  alcune  categorie  di\noperatori economici precludendo, quindi, a tali ultimi,  l\u0027accesso  a\ntale mercato e, conseguentemente, anche  in  tal  caso,  introducendo\ndelle  condizioni  operative  che   incidono   sulle   modalita\u0027   di\nespletamento del servizio e,  dunque,  sulla  sfera  di  attribuzione\nregionale in materia. \n    In particolare, l\u0027art. 5 (Modalita\u0027 di compilazione del foglio di\nservizio per i contratti di durata), prevede, tra l\u0027altro, che «1. Il\nvettore  NCC  registra  sull\u0027applicazione  informatica  i  fogli   di\nservizio connessi ai contratti di  durata.  A  ciascun  contratto  di\ndurata e\u0027 associato un codice identificativo. (...) 3. La generazione\ndel foglio di servizio di cui al modello  C  ai  sensi  del  presente\narticolo esclude la contestuale produzione di un foglio  di  servizio\nai sensi dell\u0027art. 4». \n    Le citate previsioni  vanno  lette,  tra  l\u0027altro,  in  relazione\nall\u0027art.  2,  comma  1,  lettera  «f)  \"codice   identificativo   del\ncontratto\":    il    codice    alfanumerico    univoco,    attribuito\ndall\u0027applicazione  informatica  a   ciascun   contratto   di   durata\nregistrato nella medesima applicazione  informatica  e  associato  al\ncodice identificativo del committente o utente del relativo servizio;\n(...) h) \"committente\": il soggetto che conclude con un  vettore  NCC\nun contratto di trasporto  di  persone  a  favore  di  se\u0027  stesso  o\ncomunque di una utenza differenziata, nel  rispetto  dei  vincoli  di\nesercizio della relativa autorizzazione stabiliti dalla  legislazione\nnazionale e regionale vigente;  non  e\u0027  considerato  committente  ai\nsensi del presente decreto il  soggetto  che  svolge  l\u0027attivita\u0027  di\nintermediazione tra domanda e offerta di autoservizi pubblici non  di\nlinea tramite le piattaforme tecnologiche di cui al decreto  adottato\nai sensi dell\u0027art. 10-bis, comma 8,  del  decreto-legge  14  dicembre\n2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11  febbraio\n2019, n.  12;  (...)  m)  \"contratto  di  durata\":  il  contratto  di\ntrasporto stipulato da un vettore NCC  con  un  committente  che  non\nesercita anche in via indiretta attivita\u0027 di intermediazione  tra  la\ndomanda e l\u0027offerta di servizi NCC, per la fruizione di  uno  o  piu\u0027\nservizi NCC riferiti ad un periodo di tempo  definito  dal  contratto\nmedesimo, nel  rispetto  dei  vincoli  di  esercizio  della  relativa\nautorizzazione stabiliti dalla  legislazione  nazionale  e  regionale\nvigente; (...) q) \"foglio di servizio\":  il  foglio  di  servizio  in\nformato elettronico di cui all\u0027art.  11,  comma  4,  della  legge  15\ngennaio 1992, n. 21, redatto secondo le modalita\u0027 di cui all\u0027Allegato\n2 o all\u0027Allegato 3; (...) t) \"prenotazione\": la richiesta dell\u0027utenza\nper un servizio NCC, effettuata presso la rimessa o la sede operativa\nanche tramite l\u0027utilizzo di strumenti tecnologici, che il  vettore  o\nil conducente NCC registra sull\u0027applicazione informatica  tramite  la\nproduzione di una bozza  di  foglio  di  servizio  redatta  ai  sensi\ndell\u0027Allegato 2;  (...)  z)  \"servizi  NCC\":  i  singoli  servizi  di\ntrasporto pubblico non di linea a mezzo di  noleggio  con  conducente\nofferti da un vettore NCC, rivolti ad una utenza differenziata  sulla\nbase di un contratto  di  durata  ovvero  di  contratto  per  singolo\nservizio, svolti nel rispetto di quanto previsto  dalla  legislazione\nnazionale e regionale vigente; aa)  \"utente\":  il  passeggero,  anche\ndiverso dal committente, selezionato dal vettore NCC al momento della\naccettazione della prenotazione o del singolo servizio  di  trasporto\nreso  nell\u0027ambito  di   un   contratto   di   durata;   bb)   \"utenza\ndifferenziata\": i passeggeri selezionati dal vettore al momento della\naccettazione della prenotazione o del singolo servizio  di  trasporto\nreso nell\u0027ambito di un contratto  di  durata;  (...)  ee)  \"bozza  di\nfoglio di servizio\": documento in formato elettronico predisposto con\nl\u0027applicazione  informatica  contestualmente  all\u0027accettazione  della\nprenotazione, contenente i dati del servizio prenotato disponibili al\nmomento   della   medesima   prenotazione   e   dotato   del   codice\nidentificativo di cui alla lettera g).»  nonche\u0027,  con  l\u0027allegato  3\n(art. 5), modello C. \n    Il fulcro della normativa, per quanto  qui  di  rilevanza  -  dal\nquale le previsioni su citate dipendono o al quale sono  collegate  -\ne\u0027  rappresentato  dalla   limitazione,   introdotta   in   sede   di\ndefinizione, sopra richiamata, prevista alla lettera  «m)  \"contratto\ndi durata\" quale \"contratto di trasporto stipulato da un vettore  NCC\ncon un committente che non esercita anche in via indiretta  attivita\u0027\ndi intermediazione tra la domanda e l\u0027offerta di servizi NCC (...)». \n    Tale  dizione  esclude,  limitando  l\u0027analisi  alla  materia  del\nturismo (peraltro, di competenza legislativa residuale - sentenze  n.\n90 del 2006 e n. 197 del 2003 - con ulteriori profili  di  violazione\ndelle   competenze   regionali),   a   titolo   esemplificativo,   la\npossibilita\u0027  della  stipula  di  tale  tipologia  di  contratti  con\nalberghi, agenzie di viaggi, operatori turistici. \n    Ne\u0027, tali rapporti, non previsti per  i  «contratti  di  durata»,\npossono confluire nelle altre ipotesi  di  «committente»,  attesa  la\nnozione, come prevista dalla predetta  lettera  h)  dell\u0027art.  2,  in\ncombinato  disposto  con  la  espressa  esclusione   disposta   dalla\nprecitata lettera m). \n    La detta esclusione informa, per  quanto  di  ragione,  le  altre\ndisposizioni, sopra richiamate, che da tale «definizione»  dipendono,\nprecludendo, in definitiva,  in  tali  ipotesi,  la  possibilita\u0027  di\nadempiere all\u0027obbligo legale «di compilazione e tenuta» del foglio di\nservizio elettronico, e, dunque, rendere il servizio. \n    Anche in tal caso, con l\u0027esclusione della facolta\u0027 della  stipula\ndi contratti di durata  con  alcune  categorie,  il  decreto  non  si\nlimita, come previsto dall\u0027art. 11, comma 4, della legge  n.  21  del\n1992, a stabilire le «specifiche» del foglio di servizio  in  formato\nelettronico, ma provvede a disciplinare le modalita\u0027  di  svolgimento\ndel servizio; compito che, tuttavia, come in precedenza  evidenziato,\nrientra nella sfera di attribuzione regionale. \n    Sotto ulteriore aspetto, il decreto, disciplinando  le  modalita\u0027\ndi  compilazione  e  tenuta  del  foglio  di  servizio   in   formato\nelettronico,   con   l\u0027istituzione   presso   il   Ministero    delle\ninfrastrutture e dei trasporti, e con l\u0027imposizione  dell\u0027obbligo  di\nutilizzo, in via esclusiva,  dell\u0027«applicazione  informatica»,  avuto\nriguardo alla previsione legislativa teste\u0027 citata, esorbita, secondo\nla lettera e la ratio, dal perimetro di operativita\u0027  della  norma  -\ntravalicando,  comunque,  il  limite  di  stretta  necessita\u0027  -   ed\ninfluisce, cosi\u0027, sull\u0027organizzazione dell\u0027attivita\u0027 del noleggio con\nconducente,  e,  quindi,  sulla  disciplina   dell\u0027espletamento   del\nservizio, anche questo riservato alle attribuzioni regionali. \n    Il decreto, in particolare, all\u0027art. 3 (Registrazione dei vettori\nNCC sull\u0027applicazione informatica), dispone, tra l\u0027altro, che: «1.  A\ndecorrere dalla data di entrata in vigore  del  presente  decreto,  i\nvettori NCC e i conducenti  assolvono  agli  obblighi  connessi  alla\ncompilazione e tenuta del foglio di servizio in  formato  elettronico\nai sensi dell\u0027art. 11, comma 4, della legge 15 gennaio 1992,  n.  21,\ntramite registrazione sull\u0027applicazione  informatica  e  compilazione\ndei fogli di servizio generati dalla medesima, nel rispetto di quanto\nprevisto dagli articoli 4 e 5. \n    2. Ai fini della registrazione, ciascun vettore  NCC  comunica  i\ndati riportati nell\u0027Allegato 1. \n    Il  vettore  NCC   comunica   tempestivamente   tramite   accesso\nall\u0027applicazione informatica eventuali variazioni relative all\u0027elenco\ndei conducenti ovvero ai contratti di durata stipulati  dal  medesimo\nvettore. \n    3. All\u0027atto della  registrazione,  a  ciascun  vettore  NCC  sono\nassegnate le credenziali di accesso, che  possono  essere  utilizzate\ndal vettore NCC medesimo. Il vettore NCC puo\u0027 abilitare  all\u0027utilizzo\ndelle credenziali di cui al primo periodo  collaboratori,  conducenti\novvero dipendenti del medesimo. Le  credenziali  di  accesso  possono\nessere attivate esclusivamente su un unico dispositivo. (...)». \n    Le  disposizioni  citate  vanno  lette  in  correlazione  con  le\npertinenti definizioni, di cui all\u0027art.  2,  comma  1,  del  medesimo\ndecreto, che a tale applicazione  si  riferiscono  o  che  la  stessa\npresuppongono,  tra  cui:  «a)  \"annullamento\":  l\u0027annullamento   del\nservizio dall\u0027applicazione informatica, da parte del  vettore  NCC  o\ndel conducente, entro la data e l\u0027orario di inizio servizio  previsti\nnella relativa prenotazione, di un foglio di servizio,  che  comunque\nrimane registrato  nell\u0027applicazione  informatica;  b)  \"applicazione\ninformatica\": il sistema telematico ed informatico, anche sotto forma\ndi applicazione,  istituito,  gestito  e  messo  a  disposizione  dei\nvettori NCC dall\u0027Autorita\u0027,  finalizzato  a  consentire  ai  medesimi\nvettori NCC  ovvero  ai  rispettivi  conducenti,  dal  momento  della\nprenotazione fino alla conclusione del servizio, la compilazione  del\nfoglio di servizio elettronico, nonche\u0027  a  consentire  il  controllo\ntelematico dei dati ivi  contenuti  da  parte  degli  organi  di  cui\nall\u0027art. 12 del decreto  legislativo  30  aprile  1992,  n.  285.  Le\nspecifiche  tecniche  dell\u0027applicazione  informatica  sono   indicate\nnell\u0027Allegato  5;  (...)   d)   \"Autorita\u0027\":   il   Ministero   delle\ninfrastrutture  e  dei  trasporti;  e)  \"codice  identificativo   del\ncommittente o utente\": il  codice  alfanumerico  univoco,  attribuito\ndall\u0027applicazione informatica a ciascun committente o  utente  di  un\nservizio NCC; f) \"codice identificativo  del  contratto\":  il  codice\nalfanumerico  univoco,  attribuito  dall\u0027applicazione  informatica  a\nciascun contratto di durata registrato  nella  medesima  applicazione\ninformatica e associato al codice identificativo  del  committente  o\nutente del relativo servizio; g) \"codice identificativo del foglio di\nservizio\":    il    codice    alfanumerico    univoco,     attribuito\ndall\u0027applicazione informatica ad un foglio  di  servizio,  attestante\nche lo stesso e\u0027 stato compilato in nome e per conto  di  un  singolo\nvettore NCC e associato al codice identificativo  del  committente  o\nutente del relativo servizio; (...)  o)  \"dati  di  generazione\":  la\nmarca temporale risultante dall\u0027applicazione informatica,  attestante\nil giorno, l\u0027ora ed il minuto in cui ogni operazione di inserimento e\nmodifica dei dati contenuti nel foglio di servizio e\u0027 effettuata  dal\nvettore NCC ovvero dal conducente tramite la  medesima  applicazione;\n(...) t) \"prenotazione\": la richiesta  dell\u0027utenza  per  un  servizio\nNCC, effettuata presso la rimessa o la sede operativa  anche  tramite\nl\u0027utilizzo di strumenti tecnologici, che il vettore o  il  conducente\nNCC registra sull\u0027applicazione informatica tramite la  produzione  di\nuna bozza di foglio di servizio redatta  ai  sensi  dell\u0027Allegato  2;\n(...)  ee)  \"bozza  di  foglio  di  servizio\"  documento  in  formato\nelettronico    predisposto     con     l\u0027applicazione     informatica\ncontestualmente all\u0027accettazione  della  prenotazione,  contenente  i\ndati del servizio prenotato disponibili  al  momento  della  medesima\nprenotazione e dotato del codice identificativo di cui  alla  lettera\ng).». \n    Ulteriori  disposizioni  di  dettaglio,  circa  la  necessita\u0027  e\nmodalita\u0027  di  utilizzo  della  applicazione  elettronica,  come   in\nprecedenza definita, si rinvengono negli  articoli  4  (Modalita\u0027  di\ncompilazione del foglio di  servizio  per  i  contratti  per  singolo\nservizio), 5 (Modalita\u0027 di compilazione del foglio di servizio per  i\ncontratti di durata), 6 (Obblighi  attinenti  alla  compilazione  del\nfoglio di servizio), 7 (Requisiti dell\u0027applicazione  informatica),  8\n(Organismo responsabile per l\u0027applicazione e l\u0027archiviazione); art. 9\n(disposizioni  in  materia  di   protezione   di   dati   personali);\nnell\u0027allegato 2 (art. 4), nell\u0027allegato 3 (art. 5),  nell\u0027allegato  5\n(art. 7)  si  rinvengono:  «Descrizione  modello  di  funzionamento»,\n«Specifiche tecniche  dell\u0027applicazione  informatica»,  «Analisi  dei\nrischi» e «Regole tecniche, requisiti, garanzie e misure di sicurezza\nadottate». \n    L\u0027art. 11, comma 4, della  legge  n.  21  del  15  gennaio  1992,\ntuttavia,   non   prevede   ne\u0027    l\u0027istituzione    dell\u0027applicazione\ninformatica, ne\u0027 che la  stessa  debba  essere  istituita  presso  il\nMinistero delle infrastrutture e dei trasporti, ne\u0027, ancora,  che  il\nprevisto sistema telematico ed  informatico,  e  solo  questo,  possa\n«consentire ai medesimi vettori NCC ovvero ai rispettivi  conducenti,\ndal momento della prenotazione fino alla conclusione del servizio, la\ncompilazione del foglio di servizio elettronico». \n    La  previsione  legislativa  posta  a  fondamento   del   decreto\nimpugnato, invece, prevede, e ritiene sufficiente al fine di  evitare\npossibili «abusi» (sent. n. 56/20, punto 5.6.),  esclusivamente  che:\n«Nel servizio di noleggio con conducente  e\u0027  previsto  l\u0027obbligo  di\ncompilazione e tenuta  da  parte  del  conducente  di  un  foglio  di\nservizio in formato elettronico, le cui specifiche sono stabilite dal\nMinistero delle infrastrutture e dei trasporti con  proprio  decreto,\nadottato di concerto con il Ministero dell\u0027interno». \n    Gli unici obblighi, quindi, si risolvono nella  «compilazione»  e\n«tenuta» del «foglio di servizio in formato  elettronico»  ed  e\u0027  in\nfunzione, diretta ed  immediata,  dell\u0027adempimento  di  tale  obbligo\nlegale, che e\u0027 previsto che il decreto possa  stabilire  le  relative\n«specifiche». \n    Ne\u0027, come si legge nel decreto (art.  2,  comma  1,  lettera  b),\nl\u0027istituzione ed implementazione  dell\u0027applicazione  informatica,  si\nappalesa necessaria per «consentire il controllo telematico dei  dati\nivi contenuti da parte degli organi di cui all\u0027art.  12  del  decreto\nlegislativo 30 aprile 1992, n. 285». \n    Soccorre, sul punto, il medesimo decreto,  laddove,  all\u0027art.  6,\ncomma 2, espressamente prevede che: «2. Il conducente,  in  occasione\ndel controllo su strada da parte degli organi di cui all\u0027art. 12  del\ndecreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, comunica agli  stessi  il\ncodice identificativo del foglio di servizio e ne esibisce copia,  su\nrichiesta  degli  stessi,  anche  in  modalita\u0027  digitale.»   (enfasi\naggiunta). \n    Giova, a tal proposito,  evidenziare,  altresi\u0027,  che  la  stessa\nprevisione, in via transitoria, ha previsto  che  «Fino  all\u0027adozione\ndel  decreto  di  cui  al  presente  comma,  il  foglio  di  servizio\nelettronico e\u0027 sostituito da  una  versione  cartacea  dello  stesso,\ncaratterizzata da numerazione progressiva  delle  singole  pagine  da\ncompilare, avente i medesimi contenuti previsti per quello in formato\nelettronico, e da tenere in originale a  bordo  del  veicolo  per  un\nperiodo non inferiore a quindici  giorni,  per  essere  esibito  agli\norgani di  controllo,  con  copia  conforme  depositata  in  rimessa»\n(enfasi aggiunta). \n    Codesta  ecc.ma  Corte  ha  ritenuto  legittime   le   previsioni\nlegislative qui in esame, pur caratterizzate «anche da  un  contenuto\nanalitico» - assumendo che «l\u0027obbligo di  ricevere  le  richieste  di\nprestazioni e le prenotazioni presso la rimessa o la sede, anche  con\nl\u0027utilizzo di strumenti  tecnologici,  e  l\u0027obbligo  di  compilare  e\ntenere un \"foglio di servizio\" (art. 11, comma 4,  quarto,  quinto  e\nsesto periodo, della legge n. 21 del 1992, come sostituito  dall\u0027art.\n10-bis, comma 1, lettera e), costituiscono misure non irragionevoli e\nnon   sproporzionate»   -   chiarendo   che:   «La   verifica   della\nragionevolezza delle misure assunte e  della  proporzionalita\u0027  degli\nobblighi imposti a tali fini va condotta  alla  stregua  dei  criteri\nindicati  nella  giurisprudenza  di  questa  Corte,  secondo  cui  in\nparticolare il principio di proporzionalita\u0027 tanto piu\u0027 deve  trovare\nrigorosa applicazione  nel  contesto  delle  relazioni  fra  Stato  e\nregioni, quanto piu\u0027, come nel caso in esame, la  previsione  statale\ncomporti una  significativa  compressione  dell\u0027autonomia  regionale,\nprecisando che il test di proporzionalita\u0027 richiede di valutare se la\nnorma  oggetto  di  scrutinio,  con  la  misura  e  le  modalita\u0027  di\napplicazione stabilite, sia necessaria e idonea al  conseguimento  di\nobiettivi legittimamente  perseguiti,  in  quanto,  tra  piu\u0027  misure\nappropriate,  prescriva  quella  meno  restrittiva  dei   diritti   a\nconfronto  e  stabilisca  oneri  non   sproporzionati   rispetto   al\nperseguimento di detti obiettivi (ex plurimis, sentenze  n.  137  del\n2018 e n. 272 del 2015)» (sent. n. 56 del 26 marzo 2020,  punti  5.5,\n5.6, 5.6.1). \n    Per quanto precede, atteso il  riconosciuto  carattere  puntuale,\ngli  obblighi,  come  emergenti  dalle  previsioni   legislative   in\ncommento, in ottica  funzionale,  trovano  compiuto  adempimento,  in\nsostanza, nella «numerazione progressiva» e garanzia della genuinita\u0027\ndel foglio di servizio compilato con i dati prescritti, nonche\u0027 nella\nconservazione, di questo  foglio,  per  il  tempo  ivi  indicato  (15\ngiorni), da esibire agli accertatori. \n    Requisiti che sembra  si  possano  ben  soddisfare  con  semplici\nstrumenti informatici, nel rispetto della  normativa  di  riferimento\n(ove occorra, ad es., tramite il servizio offerto da un certificatore\naccreditato). \n    Ogni disposizione ulteriore, e conseguente  adempimento  imposto,\nnon  espressamente  giustificato  dalla  diversita\u0027  del   mezzo   di\nattestazione (cartaceo - telematico), e\u0027 da ritenere  non  emessa  in\napplicazione della previsione legale (art. 11, comma 4,  della  legge\nn.   21   del   15   gennaio   1992)   e,   quindi,    riverberandosi\nsull\u0027organizzazione  dell\u0027attivita\u0027  degli  operatori,  lesive  delle\ncompetenze assicurate alla regione dalla Costituzione. \nII. Contrasto con  il  principio  di  leale  collaborazione  e  degli\narticoli 5, 114, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione. \n    Il decreto, che ha stabilito, come previsto dall\u0027art.  11,  comma\n4, della legge n. 21 del 15 gennaio 1992, le specifiche del foglio di\nservizio elettronico, ha, tuttavia, al contempo, posto in  capo  agli\noperatori  obblighi  e  divieti,  come  in  precedenza   individuati,\nnell\u0027espletamento  della   relativa   attivita\u0027   di   noleggio   con\nconducente,  non  previsti  dal  dato  normativo,   escludendo   ogni\ncoinvolgimento dell\u0027ente  regionale,  sebbene,  pur  in  presenza  di\nprofili   riferibili   alla   protezione   dei   dati   personali   e\nl\u0027espletamento dei  servizi  di  polizia  stradale,  la  materia  del\ntrasporto pubblico locale - alla quale la  disciplina  dell\u0027attivita\u0027\ndi noleggio con conducente, quale servizio pubblico non di linea,  e\u0027\nda ricondurre -  rientri  interamente  nella  sfera  di  attribuzioni\nregionale (sent. n. 56 del 2020). \n    Se e\u0027 pur vero che l\u0027art. 11, comma 4, della legge n. 21  del  15\ngennaio 1992, nell\u0027attribuire l\u0027adozione  del  decreto  al  Ministero\ndelle infrastrutture e dei trasporti di  concerto  con  il  Ministero\ndell\u0027interno,  non  prevede  il  coinvolgimento   di   altri   attori\nistituzionali, la previsione non esclude (ne\u0027 legittima  l\u0027esclusione\ndi) meccanismi di consultazione e raccordo. \n    Gia\u0027 nell\u0027assetto precedente alla riforma del 2001  (legge  cost.\nn. 3), codesta ecc.ma Corte, aveva avuto modo di riaffermare  che  il\nprincipio di leale collaborazione «deve governare i rapporti  fra  lo\nStato e le regioni nelle materie e in relazione alle attivita\u0027 in cui\nle rispettive competenze concorrano o si intersechino,  imponendo  un\ncontemperamento dei rispettivi interessi (cfr. sentenza  n.  341  del\n1996).  Tale  regola,  espressione   del   principio   costituzionale\nfondamentale per cui la  Repubblica,  nella  salvaguardia  della  sua\nunita\u0027, \"riconosce e promuove le autonomie locali\", alle cui esigenze\n\"adegua i principi e i metodi della sua legislazione\" (art. 5 Cost.),\nva al di la\u0027 del mero riparto  costituzionale  delle  competenze  per\nmateria, e opera dunque su tutto l\u0027arco delle relazioni istituzionali\nfra Stato e regioni, senza che a tal proposito assuma rilievo diretto\nla distinzione fra  competenze  legislative  esclusive,  ripartite  e\nintegrative, o fra competenze amministrative proprie e delegate.  (n.\n242 del 18 luglio 1997).». \n    Ed anche in seguito «ha costantemente affermato che il  principio\ndi leale collaborazione  deve  presiedere  a  tutti  i  rapporti  che\nintercorrono tra Stato  e  regioni:  la  sua  elasticita\u0027  e  la  sua\nadattabilita\u0027 lo rendono particolarmente idoneo a  regolare  in  modo\ndinamico i rapporti in questione, attenuando i dualismi  ed  evitando\neccessivi irrigidimenti. La genericita\u0027 di questo parametro, se utile\nper i motivi sopra esposti, richiede tuttavia continue precisazioni e\nconcretizzazioni.  Queste  possono  essere  di  natura   legislativa,\namministrativa o  giurisdizionale,  a  partire  dalla  ormai  copiosa\ngiurisprudenza di questa Corte. Una delle sedi piu\u0027  qualificate  per\nl\u0027elaborazione di regole destinate ad integrare  il  parametro  della\nleale collaborazione  e\u0027  attualmente  il  sistema  delle  Conferenze\nStato-regioni e autonomie locali.  Al  suo  interno  si  sviluppa  il\nconfronto tra i due grandi sistemi ordinamentali della Repubblica, in\nesito al quale  si  individuano  soluzioni  concordate  di  questioni\ncontroverse» (sent. n. 31 del 2006). \n    Cosi\u0027,  nella  materia  del  trasporto   pubblico   locale,   con\nriferimento  del  riparto   del   fondo   per   l\u0027efficienza   e   la\nproduttivita\u0027, «proprio perche\u0027 tale finanziamento interviene  in  un\nambito di  competenza  regionale,  la  necessita\u0027  di  assicurare  il\nrispetto  delle  attribuzioni  costituzionalmente  riconosciute  alle\nregioni impone  di  prevedere  che  queste  ultime  siano  pienamente\ncoinvolte nei processi decisionali concernenti il riparto dei  fondi,\ntenendo conto del limite discendente  dal  divieto  di  procedere  in\nsenso inverso a quanto oggi prescritto dall\u0027art. 119 Cost.,  e  cosi\u0027\ndi  sopprimere  semplicemente,  senza  sostituirli,  gli   spazi   di\nautonomia gia\u0027  riconosciuti  dalle  leggi  statali  in  vigore  alle\nregioni e agli enti locali»,  e\u0027  stata,  in  tal  caso,  sancita  la\nnecessita\u0027 di una vera e propria intesa con la  Conferenza  unificata\ndi cui all\u0027art. 8 decreto legislativo n. 281 del 1997,  non  che  sia\nsemplicemente «sentita», riducendo in tal modo gli spazi di autonomia\nriconosciuti alle regioni nel complessivo  sistema  di  finanziamento\ndel trasporto pubblico locale (sent. n. 222 dell\u00278 giugno 2005). \n    Occorre, a questo punto, evidenziare, con la giurisprudenza,  che\n«una  delle  sedi  piu\u0027  qualificate  per  l\u0027elaborazione  di  regole\ndestinate ad integrare il parametro  della  leale  collaborazione  e\u0027\nattualmente il sistema delle Conferenze Stato, regioni  ed  autonomie\nlocali» (sentenza n. 31/2006). \n    Occorre, altresi\u0027, rilevare che,  l\u0027art.  118,  comma  1,  Cost.,\nrelativo al riparto delle funzioni amministrative, che devono  essere\ndistribuite   sulla   base   dei    principi    di    sussidiarieta\u0027,\ndifferenziazione ed adeguatezza, prevede, altresi\u0027, al comma 3, forme\ndi coordinamento fra Stato e regioni, tra cui in materia  di  polizia\nlocale, nonche\u0027 forme di intesa  e  coordinamento  in  materia  della\ntutela dei beni culturali;  sicche\u0027,  e\u0027  stato  chiarito  che:  «Nel\ncongegno  sottostante  all\u0027art.  118,  l\u0027attrazione  allo  Stato   di\nfunzioni amministrative da regolare con legge non  e\u0027  giustificabile\nsolo invocando l\u0027interesse a un esercizio centralizzato di  esse,  ma\ne\u0027 necessario un procedimento attraverso il quale l\u0027istanza  unitaria\nvenga saggiata nella  sua  reale  consistenza  e  quindi  commisurata\nall\u0027esigenza di coinvolgere i soggetti  titolari  delle  attribuzioni\nattratte,  salvaguardandone  la  posizione  costituzionale  (...)  la\nCostituzione impone, a salvaguardia delle competenze  regionali,  che\nuna intesa vi sia...» (sent. n. 303 del 2003, punto 4.1). \n    La portata generale del principio di leale collaborazione,  quale\nprincipio generale in grado di armonizzare le  regole  costituzionali\nrelative al riparto delle  competenze,  gia\u0027  emergente  nell\u0027assetto\nprecedente, risulta, peraltro, espressamente  riconosciuto  dall\u0027art.\n120 Costituzione. \n    L\u0027art. 117, comma 4, della Costituzione attribuisce  la  potesta\u0027\nlegislativa residuale in materia del trasporto pubblico  locale  alle\nregioni (ex plurimis, sentenze n. 137 e n. 78 del 2018). \n    Occorre, peraltro, rilevare che non puo\u0027  ritenersi,  il  momento\naccertativo  della  legittimita\u0027  dell\u0027espletamento   del   servizio,\nestraneo alla materia della polizia amministrativa locale, che e\u0027  di\ncompetenza residuale regionale,  ai  sensi  di  quanto  espressamente\nprevisto, per esclusione, dall\u0027art. 117, secondo comma,  lettera  h),\nCost. (sent. n. 32 del 9 febbraio 2017). \n    E\u0027 indubbio, quindi, che  il  decreto  qui  impugnato,  allorche\u0027\ndisciplina e comunque incide sull\u0027organizzazione  dell\u0027attivita\u0027  del\nnoleggio  con  conducente,  interviene  nella  sfera  di   competenza\nregionale. \n    Nella specie, dall\u0027esame del decreto, non solo  non  risulta  che\nsiano stati attivati strumenti idonei a  salvaguardare  il  principio\nqui in esame, nella corretta applicazione del decreto legislativo  n.\n281 del 1997, ma neanche il piu\u0027 debole meccanismo di consultazione. \n    La conseguente violazione del principio di leale collaborazione e\ndelle   previsioni   costituzionali   in   precedenza    individuate,\nnell\u0027adozione del decreto, si risolve,  in  definitiva,  nel  mancato\nriconoscimento ovvero nella menomazione delle attribuzioni regionali,\ncomunque, in materia di trasporto pubblico locale. \n    Non spetta, pertanto, allo Stato, attraverso il  Ministero  delle\ninfrastrutture  e  dei  trasporti  di  concerto  con   il   Ministero\ndell\u0027interno,  disciplinare  il  foglio  di   servizio   in   formato\nelettronico, quanto meno con riferimento ai servizi di  noleggio  con\nconducente riferibili al territorio della stessa regione, nei termini\ne secondo le modalita\u0027 di cui al decreto n. 226 del 16 ottobre 2024. \n    C. Anche le circolari oggetto del presente ricorso, e nelle parti\nappresso indicate, per le medesime  ragioni,  invadono  la  sfera  di\ncompetenza costituzionale della Regione Calabria. \n    Il mezzo, sopra richiamato - che complessivamente rileva come  il\ndecreto non si sia limitato a dare attuazione all\u0027art. 11,  comma  4,\ndella legge n. 21 del 1992, disciplinando  le  specifiche  (tecniche)\ndel   foglio   di   servizio   elettronico,   in   quanto,   mediante\nl\u0027introduzione di articolate disposizioni, ha  posto,  in  capo  agli\nesercenti il servizio di noleggio con conducente, obblighi  ulteriori\nrispetto a quelli previsti, violato  le  norme  sulle  competenze  ed\ninterferito  indebitamente   sulle   attribuzioni   assegnate   dalla\nCostituzione e norme applicative, alla regione - si articola  in  due\nmotivi, il primo dei quali in tre profili. \n    In particolare, il primo profilo del motivo I, riguarda l\u0027ipotesi\ndi «servizio NCC, reso con partenza da un luogo diverso dalla rimessa\novvero dalle aree di cui all\u0027art. 11, comma 6, della legge 15 gennaio\n1992, n. 21 nelle ipotesi di cui  al  comma  3»  (art.  4,  comma  1,\nlettera b), in relazione alla quale e\u0027 stato previsto il «modello  B»\ndel foglio di servizio elettronico. \n    La circolare prot. n. 34247 del 3 dicembre 2024,  si  occupa  del\n«modello» al punto «4. Struttura del FDSE» e prevede, in particolare,\nche: «In conformita\u0027 a quanto previsto  dagli  articoli  4  e  5  del\ndecreto,  il  vettore  NCC,  il  conducente,  i   dipendenti   ed   i\ncollaboratori del vettore NCC accedono al sistema per la compilazione\ndel FDSE per ciascun servizio  reso  e  selezionano  all\u0027interno  del\nsistema uno dei seguenti modelli: (...) b) Modello B, di cui all\u0027art.\n4, comma 1, lettera b), del decreto, per i servizi NCC  con  partenza\ndiversa da una rimessa;  (...).  Una  volta  selezionato  il  modello\ncorrispondente al servizio reso, il sistema genera una bozza del FDSE\na cui viene attribuito un codice  identificativo  univoco,  che  deve\nessere compilata con i dati di cui agli allegati 2 e 3 del decreto». \n    Cosi\u0027 come la previsione dell\u0027ulteriore obbligo (di sospendere il\nservizio per 20 minuti, tra una corsa e l\u0027altra) sotteso  al  modello\nB, regolando le modalita\u0027 di espletamento del  servizio  di  noleggio\ncon conducente viola - per le ragioni  su  esposte  -  le  competenze\nregionali  in  materia,  del  pari,  in  tale  parte,  la  circolare,\ndisciplinando  ed  imponendo  l\u0027obbligo  di  compilazione  del  detto\nmodello, con  i  dati  relativi  dell\u0027allegato  2  del  decreto  (che\nriguardano anche il «Modello  B»),  ripete  ed  integra  le  medesime\nviolazioni. \n    Il secondo profilo del  motivo,  riferito  ai  cd  «contratti  di\ndurata», di cui all\u0027art. 5 (Modalita\u0027 di compilazione del  foglio  di\nservizio  per  i  contratti  di  durata)  del  decreto,  riguarda  la\nesclusione, dall\u0027accesso al relativo  mercato,  di  alcuni  operatori\neconomici,  mediante  l\u0027imposizione,  anche  in  tal  caso,  di   uno\nspecifico modello di foglio di servizio, denominato  «C»  e  previsto\nnell\u0027allegato 3 del decreto medesimo. \n    La circolare prot. n. 34247 del 3 dicembre 2024, si occupa  della\nipotesi al punto «4. Struttura del FDSE», in  precedenza  richiamato,\ncon la prevista selezione del «c) Modello C, di cui all\u0027art. 5, comma\n2, del decreto, per i contratti di durata». \n    Anche in tal caso,  cosi\u0027  come,  introducendo  delle  condizioni\noperative che incidono sulle modalita\u0027 di espletamento del  servizio,\nil decreto incide sulla sfera di attribuzione regionale  in  materia,\nper le ragioni in precedenza indicate,  la  circolare,  imponendo  la\ncompilazione del modello, alle condizioni e  nei  limiti  di  cui  al\ndecreto, integra le medesime violazioni. \n    Il terzo profilo riguarda l\u0027istituzione - non prevista  dall\u0027art.\n11, comma 4, della legge n. 21  del  15  gennaio  1992  -  presso  il\nMinistero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  e  l\u0027imposizione\ndell\u0027obbligo  di  utilizzo,  in  via  esclusiva,   dell\u0027«applicazione\ninformatica», per la generazione, compilazione e  tenuta  del  foglio\nelettronico, le modalita\u0027 di uso di questa ed,  altresi\u0027,  l\u0027ampiezza\ndei dati da indicare per l\u0027utilizzo, la loro conservazione, nonche\u0027 i\nsoggetti che a tali dati possono accedere. \n    La circolare prot. n.  34247  del  3  dicembre  2024,  si  occupa\ndiffusamente, e sostanzialmente nella integralita\u0027, di tali  aspetti,\ntra cui: «2. Modalita\u0027 di accesso  al  FDSE»  laddove,  tra  l\u0027altro,\nindividua «le categorie di utenti di cui all\u0027art. 8 del decreto»  che\n«possono accedere al FDSE con le seguenti modalita\u0027: a) i vettori NCC\ndi cui all\u0027art. 1, comma 1, lettera dd), del  decreto,  tramite  SPID\nlivello 2 o CIE; b) i conducenti di cui all\u0027art. 1, comma 1,  lettera\nl), del decreto, tramite SPID livello 2 o CIE; c) i dipendenti  ed  i\ncollaboratori del vettore NCC, tramite SPID livello 2  o  CIE;  d)  i\nComuni, tramite credenziali istituzionali rilasciate dal MIT; e)  gli\norgani di cui all\u0027art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.\n285, tramite credenziali istituzionali;  f)  il  Centro  elaborazione\ndati (\"CED\"), tramite credenziali  istituzionali.  Al  FDSE  si  puo\u0027\naccedere: a) attraverso applicazione informatica:  l\u0027accesso  avviene\ntramite il Portale dell\u0027automobilista, per chi  accede  con  SPID,  o\ntramite il Portale del trasporto, per chi accede con  le  credenziali\nistituzionali rilasciate dal MIT; b) tramite apposita App mobile. Con\nriferimento alla piattaforma informatica, l\u0027accesso al  FDSE  avviene\ntramite sezione \"gestione  Taxi  NCC\",  in  cui  sono  disponibili  i\nseguenti sistemi:  (...)  b)  \"FDSE\".  In  particolare,  il  FDSE  e\u0027\nsuddiviso nelle seguenti sezioni: a) \"creazione e gestione FDSE\";  b)\n\"Consultazione FDSE\". L\u0027accesso al sistema e\u0027 consentito per  ciascun\nsoggetto  attraverso  un  unico  dispositivo   per   sessione\";   \"3.\nTrasmissione  dei  dati  richiesti\";  \"4.  Struttura  del   FDSE   In\nconformita\u0027 a quanto previsto dagli articoli 4 e 5  del  decreto,  il\nvettore NCC, il conducente,  i  dipendenti  ed  i  collaboratori  del\nvettore NCC accedono al sistema per  la  compilazione  del  FDSE  per\nciascun servizio reso e selezionano all\u0027interno del sistema  uno  dei\nseguenti modelli: a) Modello A, di cui all\u0027art. 4, comma  1,  lettera\na), del decreto, per i servizi NCC con partenza da  una  rimessa;  b)\nModello B, di cui all\u0027art. 4, comma 1, lettera b), del decreto, per i\nservizi NCC con partenza diversa da una rimessa; c) Modello C, di cui\nall\u0027art. 5, comma 2, del decreto, per  i  contratti  di  durata.  Una\nvolta selezionato il modello  corrispondente  al  servizio  reso,  il\nsistema genera una bozza del FDSE a cui viene  attribuito  un  codice\nidentificativo univoco, che deve essere compilata con i dati  di  cui\nagli allegati 2 e 3 del  decreto\";  \"5.  Gestione  del  FDSE  Secondo\nquanto stabilito dall\u0027art. 4, comma 2, del decreto, il  vettore  NCC,\nil conducente, il dipendente ed il collaboratore possono  modificare,\ncancellare e/o validare i dati contenuti nella bozza del FDSE,  resta\ninteso che ciascuna delle modifiche deve essere  salvata  all\u0027interno\ndel sistema. A seguito della validazione, i dati  presenti  sul  FDSE\nvengono pseudonimizzati, ai sensi dell\u0027Allegato 5 del decreto\" e  \"6.\nConsultazione del FDSE Le informazioni  riportate  nel  FDSE  restano\nconsultabili dalle categorie di utenti di cui all\u0027art. 8 del decreto,\nattraverso le seguenti modalita\u0027: a) il vettore NCC, il collaboratore\ne il dipendente del vettore NCC possono  visualizzare  tutti  i  FDSE\nnello stato \"bozza\" e \"in servizio\", relativi al vettore NCC;  b)  il\nconducente puo\u0027 visualizzare tutti i FDSE nello stato \"bozza\"  e  \"in\nservizio\" svolti dal medesimo; c) gli organi di cui all\u0027art.  12  del\ndecreto legislativo n. 285/1992 possono consultare i dati di tutti  i\nFDSE generati dal sistema; d)  gli  enti  locali  possono  consultare\nunicamente i FDSE generati dai soggetti titolari  dell\u0027autorizzazione\nrilasciata dai medesimi». \n    Anche la circolare n. 36861 del 23 dicembre 2024,  si  occupa  di\ntali aspetti, laddove, richiamando il  decreto  interministeriale  n.\n226 del 26 ottobre 2024 e l\u0027obbligatorieta\u0027 dell\u0027utilizzo  del  FDSE,\ncome  previsto  dal  decreto  medesimo,  «riporta   una   descrizione\nsintetica delle fasi del percorso di implementazione e rilascio (...)\ndel FDSE». \n    In particolare, la «Fase 2 (...) b)  Rilascio  dell\u0027\"applicazione\nweb del FDSE con funzionalita\u0027 di base\".  L\u0027applicazione  permettera\u0027\nai titolari di  autorizzazioni  NCC  di  accedere  tramite  web  alle\nfunzionalita\u0027 utili a produrre i fogli di servizio  elettronici  (con\nalcune logiche di compilazione manuali dei campi nei casi  in  cui  i\nservizi  fossero  riferiti  a  contratti  di  durata),  che   saranno\nconsultabili anche  dalle  forze  dell\u0027ordine.\";  \"Fase  3  (...)  e)\nRilascio  della  funzionalita\u0027  di  abilitazione  degli  utenti  alla\ncompilazione dei FDSE. Attraverso questa funzionalita\u0027 le imprese NCC\npotranno,   in   modalita\u0027   self-service,   abilitare    i    propri\ncollaboratori/dipendenti e/o conducenti dei veicoli  ad  operare  per\nproprio conto per la produzione dei fogli di servizio elettronici. f)\nRilascio dell\u0027applicazione  web  completa  del  FDSE.  L\u0027applicazione\npermettera\u0027  a  tutti  gli  utenti  abilitati  dall\u0027impresa  NCC,  di\naccedere tramite web alle funzionalita\u0027 utili a produrre i  fogli  di\nservizio elettronici,  usufruendo  della  precompilazione  automatica\nanche nei casi in cui questi fossero riferiti a contratti  di  durata\nregistrati.  g)   Rilascio   dell\u0027applicazione   mobile   del   FDSE.\nL\u0027applicazione permettera\u0027 a tutti gli utenti  allo  scopo  abilitati\ndall\u0027impresa  NCC,  di  accedere  tramite  dispositivi  mobili   (es.\nsmartphone, tablet) alle funzionalita\u0027 utili a produrre  i  fogli  di\nservizio   elettronici,   in   analogia    a    quanto    disponibile\nsull\u0027applicazione web. h)  Rilascio  dei  servizi  applicativi  (\"web\nservice\") erogati attraverso la Piattaforma digitale  nazionale  dati\n(\"PDND\"). Tali funzionalita\u0027 permetteranno alle forze  dell\u0027ordine  e\nalle imprese NCC e Taxi di realizzare  attraverso  la  PDND,  ove  di\ninteresse, un collegamento informatico tra il RENT/FDSE  e  i  propri\nsistemi gestionali, abilitando gli utenti svolgere  le  attivita\u0027  di\ncompetenza  direttamente  su  questi  ultimi,  senza  il  bisogno  di\naccedere alle applicazioni web/mobile realizzate dal Ministero  delle\ninfrastrutture e dei trasporti. La Fase 3, che di  fatto  completera\u0027\nil quadro dei rilasci delle funzionalita\u0027 (...) del FDSE,  avra\u0027  una\ndurata  limitata  nel  tempo,  definita  allo  specifico   scopo   di\nconsolidare i sistemi.  L\u0027obiettivo  della  fase  e\u0027  assicurare  che\nl\u0027obbligatorieta\u0027 degli adempimenti previsti per  le  imprese  NCC  e\nTaxi  e  la  conseguente  applicazione  di  sanzioni  nei   casi   di\nrilevazione di mancanze, possano innestarsi in un contesto in cui gli\nutenti  abbiano  piena  accessibilita\u0027  alle  funzionalita\u0027  che   li\nabilitano ad agire in coerenza con i dettami della  norma  e  che  le\nstesse operino in modo fluido ed efficace.\" e \"Fase 4 La Fase  4  non\nprevedra\u0027 il rilascio di nuove funzionalita\u0027 (se non  in  termini  di\neventuali   evoluzioni   migliorative   del    sistema)    e    sara\u0027\nautomaticamente attiva alla scadenza dei termini  temporali  definiti\nper la fase precedente. A partire dall\u0027inizio della Fase 4 il sistema\ndi \"Gestione Taxi-NCC\" entrera\u0027 a pieno  regime  configurando,  (...)\nper le imprese NCC, il vincolo di produzione sistematica dei fogli di\nservizio in formato elettronico.». \n    Sotto tale terzo profilo, cosi\u0027 come per il decreto n.  226/2024,\nanche  le  circolari,  per  quanto  di  ragione  e  con   particolare\nriferimento alle parti su indicate, partecipano nella imposizione  di\nobblighi ulteriori, non giustificati, non sono emesse in applicazione\ndella previsione legale (art. 11, comma 4, della legge n. 21  del  15\ngennaio   1992)   e,   dunque,   riverberandosi   sull\u0027organizzazione\ndell\u0027attivita\u0027 degli operatori,  sono  lesive  delle  competenze,  in\nmateria, assicurate alla regione dalla Costituzione. \n    Con riferimento al secondo motivo, anche le circolari  in  esame,\nnelle parti su indicate, si appalesano, altresi\u0027,  adottate  -  cosi\u0027\ncome il decreto di cui costituiscono attuazione - in contrasto con il\nprincipio di leale collaborazione e degli articoli 5, 114, 117,  118,\n119 e 120 della Costituzione;  avendo  escluso,  nell\u0027adozione  delle\ncircolari, ogni coinvolgimento dell\u0027ente regionale, anche nella forma\ndel piu\u0027 debole meccanismo di consultazione, sebbene la  materia  del\ntrasporto pubblico locale alla quale la disciplina dell\u0027attivita\u0027  di\nnoleggio con conducente, quale servizio pubblico non di linea, e\u0027  da\nricondurre rientri interamente nella sfera di attribuzioni  regionale\n(sent. n. 56 del 2020), come per il decreto e per le medesime ragioni\nin precedenza illustrate, e\u0027 conseguita la violazione  del  principio\ndi  leale  collaborazione  e  delle  previsioni   costituzionali   su\nindicate,  e,  dunque,  nel  mancato  riconoscimento   ovvero   nella\nmenomazione  delle  attribuzioni  regionali,  anche  in  materia   di\ntrasporto pubblico locale. \n    In definitiva non spetta, pertanto,  allo  Stato,  attraverso  il\nMinistero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento  per  i\ntrasporti  e   la   navigazione   -   Direzione   generale   per   la\nmotorizzazione,  disciplinare  il  foglio  di  servizio  in   formato\nelettronico, quanto meno con riferimento ai servizi di  noleggio  con\nconducente riferibili al territorio della stessa regione, nei termini\ne secondo le modalita\u0027 di cui alle circolari prot.  n.  34247  del  3\ndicembre 2024 e prot. n. 36861 del 23 dicembre 2024. \n\n \n                               P.Q.M. \n \n    Si chiede che codesta ecc.ma Corte, contrariis rejiectis,  voglia\ndichiarare che non spetta allo Stato e, per esso al  Ministero  delle\ninfrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i  trasporti  e  la\nnavigazione - Direzione generale per la  motorizzazione,  emanare  le\ncircolari prot. n. 34247 del 3  dicembre  2024  e  n.  36861  del  23\ndicembre 2024 e, per l\u0027effetto annullarle, in parte qua. \n    Produzione: delibera di G.R. n. 32 del 10 febbraio 2025;  decreto\ndirigenziale (n. r.d.  346  del  10  febbraio  2025);  circolare  del\nMinistero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento  per  i\ntrasporti  e   la   navigazione   -   Direzione   generale   per   la\nmotorizzazione, prot. n. 34247 del 3  dicembre  2024;  circolare  del\nMinistero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento  per  i\ntrasporti  e   la   navigazione   -   Direzione   generale   per   la\nmotorizzazione, prot. n. 36861 del 23  dicembre  2024;  e,  comunque,\ncome da indice. \n        Catanzaro, 10 febbraio 2025 \n \n                             Avv. Gullo","elencoResistenti":[{"descrizione_tipologia":"Presidente del Consiglio dei ministri","indirizzo_avvocato":"","numero_contenzioso":"6013/2025","flag_cost_fuori_termine":"No"}],"elencoAtti":[{"descrizione_tipo_atto":"Circolare","autorita_atto":"Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i trasporti e la navigazione - Direzione generale per la motorizzazione","localita":"Roma","numero_atto":"34247","data_atto":"03/12/2024","nesso":"","articolo":"2","specificaz_articolo":"","comma":"","specificaz_comma":""},{"descrizione_tipo_atto":"Circolare","autorita_atto":"Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i trasporti e la navigazione - Direzione generale per la motorizzazione","localita":"Roma","numero_atto":"34247","data_atto":"03/12/2024","nesso":"","articolo":"3","specificaz_articolo":"","comma":"","specificaz_comma":""},{"descrizione_tipo_atto":"Circolare","autorita_atto":"Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i trasporti e la navigazione - Direzione generale per la motorizzazione","localita":"Roma","numero_atto":"34247","data_atto":"03/12/2024","nesso":"","articolo":"4","specificaz_articolo":"","comma":"","specificaz_comma":""},{"descrizione_tipo_atto":"Circolare","autorita_atto":"Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i trasporti e la navigazione - Direzione generale per la motorizzazione","localita":"Roma","numero_atto":"34247","data_atto":"03/12/2024","nesso":"","articolo":"5","specificaz_articolo":"","comma":"","specificaz_comma":""},{"descrizione_tipo_atto":"Circolare","autorita_atto":"Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i trasporti e la navigazione - Direzione generale per la motorizzazione","localita":"Roma","numero_atto":"34247","data_atto":"03/12/2024","nesso":"","articolo":"6","specificaz_articolo":"","comma":"","specificaz_comma":""},{"descrizione_tipo_atto":"Circolare","autorita_atto":"Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i trasporti e la navigazione - Direzione generale per la motorizzazione","localita":"Roma","numero_atto":"36861","data_atto":"23/12/2024","nesso":"","articolo":"","specificaz_articolo":"","comma":"","specificaz_comma":""}],"elencoParametri":[{"descrizione_tipo_legge":"Costituzione","numero":"","articolo_impugnato":"5","comma":"","specificaz_articolo":"","specificaz_comma":""},{"descrizione_tipo_legge":"Costituzione","numero":"","articolo_impugnato":"114","comma":"","specificaz_articolo":"","specificaz_comma":""},{"descrizione_tipo_legge":"Costituzione","numero":"","articolo_impugnato":"117","comma":"","specificaz_articolo":"","specificaz_comma":""},{"descrizione_tipo_legge":"Costituzione","numero":"","articolo_impugnato":"118","comma":"","specificaz_articolo":"","specificaz_comma":""},{"descrizione_tipo_legge":"Costituzione","numero":"","articolo_impugnato":"119","comma":"","specificaz_articolo":"","specificaz_comma":""},{"descrizione_tipo_legge":"Costituzione","numero":"","articolo_impugnato":"120","comma":"","specificaz_articolo":"","specificaz_comma":""},{"descrizione_tipo_legge":"Trattato sul funzionamento dell\u0027Unione europea","numero":"","articolo_impugnato":"49","comma":"","specificaz_articolo":"","specificaz_comma":""},{"descrizione_tipo_legge":"legge","data":"15/01/1992","numero":"21","articolo_impugnato":"11","comma":"4","descrizione_nesso":"come sostituito dall\u0027","specificaz_articolo":"","specificaz_comma":""},{"descrizione_tipo_legge":"decreto-legge","data":"14/12/2018","numero":"135","articolo_impugnato":"10","comma":"1","descrizione_nesso":"convertito con modificazioni in","specificaz_articolo":"bis","specificaz_comma":"lett. e)"},{"descrizione_tipo_legge":"legge","data":"11/02/2019","numero":"12","articolo_impugnato":"","comma":"","specificaz_articolo":"","specificaz_comma":""}]}}"
  ]
]