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L. e altri","altre_parti":"Liperoti Simona, Noemi Chimirri, Domenico Chimirri, Chimirri Denise, D\u0027ADDARIO PATRIZIA","testo_atto":"N. 239 ORDINANZA (Atto di promovimento) 21 ottobre 2025\n\r\nOrdinanza del 21 ottobre 2025 della Corte di cassazione sul ricorso\nproposto da S. L. e altri. \n \nProcesso penale - Ricusazione del giudice - Provvedimenti del giudice\n sulla richiesta di archiviazione - Mancata previsione che la\n persona offesa che ha proposto l\u0027opposizione alla richiesta di\n archiviazione sia legittimata a ricusare il giudice per le indagini\n preliminari in relazione all\u0027udienza fissata ai sensi dell\u0027art.\n 409, comma 2, cod. proc. pen. \n- Codice di procedura penale, artt. 37, 38 e 409, commi 2, 3, 4 e 5. \n\n\r\n(GU n. 51 del 17-12-2025)\n\r\n \n LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE \n Prima sezione penale \n \n Composta da: \n Giacomo Rocchi - Presidente; \n Paola Masi - relatore; \n Angelo Valerio Lanna; \n Alessandro Centonze; \n Paolo Valiante \nha pronunciato la seguente: \n \n Ordinanza \n \n sul ricorso proposto da: \n 1) L S nata a ... il ...; \n 2) C N nata a ... il ...; \n 3) C D nato a ... il ...; \n 4) C D nata a ... il ...; \n 5) C D nato a ... il ...; \n 6) G F nata a ... il ...; \n 7) C A nato a ... il ...; \n 8) C M nato a ... il ...; \n 9) C A nata a ... il ...; \n 10) C C nato a ... il ...; \n Avverso l\u0027ordinanza del 13 giugno 2025 della Corte di appello di\nCatanzaro; \n Emessa nel procedimento a carico di S G nato a ... il ... udita\nla relazione svolta dal consigliere Paola Masi; \n Lette le conclusioni del pubblico ministero, nelle persone dei\nsostituti procuratori generali Gaspare Sturzo e Tomaso Epidendio che\nhanno rispettivamente chiesto, con requisitorie scritte, la\ndeclaratoria di inammissibilita\u0027 del ricorso, ovvero la proposizione\ndi una questione di legittimita\u0027 costituzionale e, in subordine, il\nrigetto del ricorso. \n \n Ritenuto in fatto \n \n 1. Con ordinanza emessa in data 13 giugno 2025 la Corte di\nappello di Catanzaro ha dichiarato inammissibile la richiesta di\nricusazione presentata da S L anche nei nomi della figlia minore N C,\nD C, D C, D C, F G, A C, M C, A C e C C, persone offese nel processo\nrelativo all\u0027omicidio di F C. \n I predetti hanno ricusato il giudice per le indagini preliminari\ndott.ssa Elisa Marchetto, ravvisando una causa di incompatibilita\u0027\ndeterminata da atti da lei compiuti in un diverso procedimento, in\nparticolare nella emissione, nei confronti di alcuni componenti della\nfamiglia C di una ordinanza cautelare in data 3 dicembre 2024, nella\nquale sarebbero presenti\u0027 valutazioni pregiudicanti per la decisione\nsulla richiesta di archiviazione del procedimento a carico di G S\nindagato per l\u0027omicidio del loro familiare F C \n I due procedimenti scaturiscono dalla medesima vicenda: il v.isp.\nS, intervenuto per fermare e identificare F C , venne aggredito e\nferito da alcuni familiari di quest\u0027ultimo e sparo\u0027 con la sua\npistola di ordinanza, uccidendo l\u0027uomo che voleva fermare; la\ndott.ssa Marchetto, che aveva disposto una misura cautelare a carico\ndei familiari del deceduto, descrivendone la condotta come\nparticolarmente violenta e brutale, nonche\u0027 tale da costringere il S\na difendersi, e\u0027 stata poi designata per decidere sulla richiesta,\navanzata dal pubblico ministero, di archiviare il procedimento a\ncarico di quest\u0027ultimo, perche\u0027 avrebbe agito per legittima difesa. \n I familiari del deceduto, nella qualita\u0027 di persone offese dal\nreato, hanno presentato opposizione contro la richiesta di\narchiviazione ai sensi dell\u0027art. 410 del codice di procedura penale;\nconosciuta l\u0027identita\u0027 del giudice che ha fissato l\u0027udienza in Camera\ndi consiglio, hanno presentato la dichiarazione di ricusazione. \n Con l\u0027ordinanza impugnata, la Corte di appello di Catanzaro ha\ndichiarato inammissibile la dichiarazione di ricusazione, sulla\nconsiderazione che la persona offesa, secondo la costante\ngiurisprudenza di legittimita\u0027, non e\u0027 legittimata a presentare\ndichiarazione di ricusazione, ai sensi dell\u0027art. 37 del codice di\nprocedura penale, non essendo parte processuale. \n 2. Avverso l\u0027ordinanza hanno proposto ricorso le predette persone\noffese, con un unico atto predisposto dai loro difensori avv. Tiziano\nSaporito e Andrea Filici, articolando un unico motivo, con il quale\ndeducono la violazione di legge, in relazione all\u0027art. 37 del codice\ndi procedura penale e agli articoli 24, 111, 117 della Costituzione e\nall\u0027art. 6 CEDU. \n La dichiarazione di ricusazione e\u0027 stata presentata nei confronti\ndel giudice per le indagini preliminari che ha fissato l\u0027udienza per\nla decisione sulla richiesta di archiviazione presentata dal pubblico\nministero, in quanto si tratta della stessa persona fisica che,\nnell\u0027emettere una misura cautelare a carico di alcuni degli istanti,\nha espresso un\u0027anticipazione di giudizio, dimostrando, nella vicenda\nrelativa all\u0027uccisione di F C, di avere aderito totalmente alla\nversione difensiva fornita dall\u0027indagato G S di avere sparato per\nautodifesa; il giudice ha, cosi\u0027, pregiudicato la propria terzieta\u0027,\nattribuendo ai congiunti del deceduto, definiti «clan», gravi atti di\naggressione contro quest\u0027ultimo. \n Secondo i ricorrenti, l\u0027ordinanza impugnata e\u0027 errata laddove\nesclude il diritto della persona offesa di ricusare il giudice solo\nperche\u0027 non formalmente costituita quale parte processuale,\nnonostante essa abbia esercitato i propri diritti nel processo,\nopponendosi alla richiesta di archiviazione. \n L\u0027interpretazione formalistica dell\u0027art. 37 del codice di\nprocedura penale non tiene conto dell\u0027evoluzione del sistema\nprocessuale e delle norme sovranazionali. L\u0027opposizione\nall\u0027archiviazione e\u0027 un atto di impulso processuale, che trasferisce\nl\u0027attivita\u0027 di indagine del pubblico ministero su un piano\ngiurisdizionale, instaurando un autonomo procedimento in cui la\npersona offesa opponente e\u0027 parte processuale a tutti gli effetti,\nessendo il motore di quell\u0027azione processuale ed esercitando il\ndiritto al contraddittorio. \n La lettura formalistica dell\u0027art. 37 del codice di procedura\npenale e\u0027 irragionevole e contrasta con gli articoli 111 e 117 della\nCostituzione, in quanto viola il principio di parita\u0027 delle parti e\nil concetto di «giusto processo». Essa contrasta anche con l\u0027art. 6\nCEDU, che ha riconosciuto da tempo come l\u0027azione del giudice penale\npossa incidere sui diritti di natura civile. \n Secondo i ricorrenti deve procedersi, pertanto, ad una\ninterpretazione costituzionalmente orientata dell\u0027art. 37 del codice\ndi procedura penale; in subordine, essi chiedono di sollevare una\nquestione di legittimita\u0027 costituzionale della norma, nella parte in\ncui non prevede che la persona offesa, che ha proposta opposizione\nalla richiesta di archiviazione, sia legittimata a proporre\ndichiarazione di ricusazione del giudice designato per decidere\nsull\u0027opposizione stessa. \n 3. Il ricorso e\u0027 stato registrato formando due diversi fascicoli,\npoi riuniti. \n Nel procedimento n. 20813/25 il sostituto procuratore generale,\nnella sua requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi\nl\u0027inammissibilita\u0027 del ricorso, mentre nel procedimento n.\n22120/2025, riunito al precedente, il sostituto procuratore generale\nha chiesto, in via principale, sollevarsi questione di legittimita\u0027\ncostituzionale circa l\u0027omessa previsione della possibilita\u0027, per la\npersona offesa che si oppone alla richiesta di archiviazione, di\nproporre ricusazione, e in via subordinata il rigetto del ricorso. \n 4. L\u0027avv. Tiziano Saporito, in data 20 settembre 2025, ha\ndepositato una memoria di replica alle requisitorie del procuratore\ngenerale, ribadendo la necessita\u0027 di una interpretazione estensiva\ndell\u0027art. 37 del codice di procedura penale, essendo la lettura\nformalistica della norma in contrasto con l\u0027art. 111 della\nCostituzione e con il principio di parita\u0027 delle parti, e chiedendo,\nin via subordinata, di sollevare una questione di legittimita\u0027\ncostituzionale per violazione anche dell\u0027art. 6 CEDU, avendo la Corte\neuropea affermato che la decisione dei giudice penale e\u0027 spesso\ndecisiva anche per l\u0027azione civile della vittima, ed avendo la Corte\neuropea dei diritti dell\u0027uomo equiparato, in talune situazioni, la\npersona offesa alla parte civile. \n \n Considerato in diritto \n \n 1. Il ricorso e\u0027 fondato, e la richiesta di sollevare una\nquestione di legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 37 del codice di\nprocedura penale e dei connessi articoli 38 e 409 del codice di\nprocedura penale, in relazione agli articoli 111 e 117, comma 2 della\nCostituzione e all\u0027art. 6, paragrafo 1, della Carta europea dei\ndiritti dell\u0027uomo deve essere accolta, per la sua rilevanza e non\nmanifesta infondatezza. \n 2. Tale questione e\u0027, in primo luogo, rilevante. \n Il giudice ha dichiarato inammissibile, per difetto di\nlegittimazione degli istanti, la dichiarazione di ricusazione\npresentata dalle persone offese nei confronti del giudice designato a\ndecidere sulla loro opposizione all\u0027istanza di archiviazione,\navanzata dal pubblico ministero nel procedimento a carico della\npersona accusata dell\u0027omicidio del loro familiare. \n 2.1. Tale decisione si fonda sulla prescrizione dell\u0027art. 37 del\ncodice di procedura penale, secondo cui «il giudice puo\u0027 essere\nricusato dalle parti»: la giurisprudenza di legittimita\u0027, infatti, ha\ncostantemente affermato che «la dichiarazione di ricusazione puo\u0027\nessere proposta esclusivamente dalle \"parti\", fra le quali non\nrientra la persona offesa dal reato, che tale qualifica non riveste\nin senso tecnico» (Sez. 2, n. 23901 del 12 aprile 2024, Rv. 286537,\ntra le molte). La estraneita\u0027 della persona offesa alla qualifica di\n«parte processuale» in senso tecnico e\u0027 stata sempre ribadita da\nquesta Corte, anche nelle pronunce che hanno riconosciuto ad essa\nalcuni poteri e diritti, come quello di chiedere la rimessione in\ntermini per costituirsi parte civile (Sez. 6, n. 25287 del 30 marzo\n2023, Rv. 284791; Sez. 5, n. 34794 del 22 giugno 2022, Rv. 283673). \n La giurisprudenza di legittimita\u0027, inoltre, ha sempre affermato\nche le disposizioni sulla ricusazione hanno natura di norme\neccezionali e sono, pertanto, insuscettibili di interpretazione\nestensiva (Sez. 5, n. 36657 del 14 giugno 2007, Rv, 237713; Sez. 1,\nn. 15834 del 19 marzo 2009, Rv. 243747; Sez. 5, n. 2263 del 4\nnovembre 2022, dep. 2023, Rv. 284328; vedi anche Corte costituzionale\nn. 179/2024). La qualificazione di tali disposizioni come «norme\neccezionali» impedisce una loro interpretazione costituzionalmente\norientata, come richiesto dai ricorrenti: tale interpretazione,\ninfatti, imporrebbe un\u0027applicazione estensiva o addirittura analogica\ndell\u0027istituto della ricusazione, mentre la stessa Corte\ncostituzionale ha ritenuto necessario il vaglio di costituzionalita\u0027\nper l\u0027estensione degli istituti della incompatibilita\u0027 e della\nastensione del giudice, quanto alle cause che ne legittimano o\nimpongono l\u0027applicazione, e di conseguenza anche quanto alle cause\nche legittimano la ricusazione (si vedano, in particolare, Corte\ncostituzionale n. 74/2024, e le sentenze numeri 306/1997, 307/1997 e\n308/1997, in cui la Corte costituzionale ha indicato la possibilita\u0027\ndi proporre questioni di costituzionalita\u0027 delle norme di cui agli\narticoli 36 e 37 codice di procedura penale, al fine di ricomprendere\nsituazioni diverse da quelle inquadrabili tra le cause di\nincompatibilita\u0027 di cui all\u0027art. 34 del codice di procedura penale). \n La Corte costituzionale, nella sentenza n. 129/2025, ha altresi\u0027\naffermato che «in presenza di un orientamento giurisprudenziale\nconsolidato», il giudice a quo ha la facolta\u0027 di assumere tale\ninterpretazione in termini di «diritto vivente» e di farne il\npresupposto interpretativo su cui richiedere il controllo del\nrispetto dei parametri costituzionali, anche ai soli fini della\nrilevanza della questione»: nel caso in esame il costante\norientamento della Corte di cassazione in ordine alla natura\neccezionale della norma di cui all\u0027art. 37 del codice di procedura\npenale e alla sua non applicabilita\u0027 alla persona offesa costituisce\n«diritto vivente», rispetto al quale e\u0027 consentito chiedere la\nverifica del rispetto dei principi costituzionali. \n 2.2. La rilevanza della questione emerge con evidenza, dal\nmomento che la carenza di legittimazione e\u0027 l\u0027unico motivo della\ndeclaratoria di inammissibilita\u0027 della dichiarazione di ricusazione\npresentata dalle persone offese: tale carenza di legittimazione,\ninfatti, ha impedito alla Corte di appello la verifica\ndell\u0027ammissibilita\u0027 di tale dichiarazione sotto il profilo\nprocessuale e della sua fondatezza nel merito. Non incidono,\npertanto, sulla rilevanza della questione proposta le valutazioni in\nmerito all\u0027astratta proponibilita\u0027 della ricusazione nella fase\nprocessuale dell\u0027opposizione alla richiesta di archiviazione, o in\nmerito alla fondatezza nel merito della dichiarazione proposta,\nessendo la decisione circa la legittimazione dei proponenti\nprodromica ad ogni ulteriore esame. \n La Corte costituzionale, inoltre, ha affermato che ai fini\ndell\u0027ammissibilita\u0027 di una questione di legittimita\u0027, sotto il\nprofilo della sua rilevanza, «e\u0027 sufficiente che la norma censurata\nsia applicabile nel giudizio a quo e che la pronuncia di accoglimento\npossa influire sull\u0027esercizio della funzione giurisdizionale» (Corte\nCostituzione n. 129/2025, che richiama Corte costituzionale n.\n247/2021 e n. 215/2021): tale situazione sussiste nel presente caso,\nin cui la decisione censurata dai ricorrenti e\u0027 stata assunta in\napplicazione dell\u0027art. 37 del codice di procedura penale, e\nl\u0027eventuale accoglimento della questione consentirebbe la\nproposizione della ricusazione, altrimenti ritenuta impossibile. \n 3. La questione risulta, altresi\u0027, non manifestamente infondata. \n La Corte costituzionale, in numerose pronunce, ha affermato che\nil principio del giudice terzo e imparziale ha assunto un\u0027autonoma\nrilevanza con l\u0027inserimento dei principi del «giusto processo»\nnell\u0027art. 111 della Costituzione, prevedendolo espressamente, al\nsecondo comma, come un requisito essenziale dell\u0027esercizio di ogni\ngiurisdizione, e che la regola dell\u0027imparzialita\u0027 del giudice e\u0027\ncodificata anche dall\u0027art. 6, paragrafo 1, della CEDU, e dall\u0027art. 47\ndella Carta dei diritti fondamentali dell\u0027Unione europea (Corte\nCostituzionale n. 179/2024). \n L\u0027istituto della ricusazione, unitamente a quelli\ndell\u0027incompatibilita\u0027 e dell\u0027astensione, e\u0027 posto a garanzia del\nrispetto di tale principio, consentendo al soggetto che partecipa ad\nuna fase processuale di richiedere il controllo della imparzialita\u0027\ndel giudice in tutte quelle ipotesi in cui tale sua imparzialita\u0027\nappaia compromessa da situazioni concrete, non tipizzate, relative a\ncomportamenti extraprocessuali o a decisioni assunte nel medesimo o\nin altri procedimenti, anche non penali. La Corte costituzionale,\nnella sentenza n. 93/2024, ha affermato che il principio della\nimparzialita\u0027 e terzieta\u0027 del giudice deve essere rispettato anche\nnella procedura di archiviazione, sia pure con riferimento a quella\npronunciata per la particolare tenuita\u0027 del fatto ai sensi dell\u0027art.\n131-bis del codice penale, che presuppone l\u0027accertamento della\nsussistenza del reato, nonostante l\u0027ordinanza di archiviazione abbia\nuna natura sommaria e interlocutoria. \n 3.1. La mancata previsione della legittimazione della persona\noffesa a richiedere tale verifica della imparzialita\u0027 e terzieta\u0027 del\ngiudice, a causa della mancata assunzione della qualita\u0027 di parte\nnella fase delle indagini preliminari, e quindi anche nella fase\nconseguente alla proposizione di una opposizione alta richiesta di\narchiviazione, contrasta in primo luogo con il principio del «giusto\nprocesso» stabilito dall\u0027art. 111, comma 2 della Costituzione, ed\nappare irragionevole. \n La persona offesa, pur non rivestendo la qualifica di «parte» in\nsenso tecnico, e\u0027 ritenuta, dall\u0027ordinamento processuale, portatrice\ndi facolta\u0027 e diritti, come previsto ad esempio dagli articoli 90 e\nsuccessivi del codice di procedura penale , che sono stati\nnotevolmente ampliati dal decreto legislativo n. 212/2015 nonche\u0027 dal\ndecreto legislativo n. 150/2022, sia sotto il profilo del diritto ad\nessere informata in merito a specifiche vicende processuali, sia\nsotto il profilo della possibilita\u0027 di dare un impulso processuale,\ncon la presentazione di denunce e querele e con l\u0027interlocuzione con\nil pubblico ministero e la sollecitazione del suo intervento, sia\nsotto il profilo del diritto ad essere coinvolta nelle procedure\nalternative di conclusione del procedimento, come la messa alla prova\ne l\u0027applicazione della giustizia riparativa. \n Uno di tali diritti, attribuiti dall\u0027ordinamento, e\u0027 quello di\nproporre opposizione alla richiesta di archiviazione avanzata dal\npubblico ministero, ai sensi dell\u0027art. 410 del codice di procedura\npenale: l\u0027esercizio di tale diritto impone al giudice, se non rileva\nl\u0027inammissibilita\u0027 dell\u0027opposizione, di fissare l\u0027udienza camerale ed\ninstaurare il contraddittorio, a cui lo stesso opponente e\u0027 chiamato\na partecipare, come previsto dall\u0027art. 409, comma 2 del codice di\nprocedura penale. L\u0027ordinamento riconosce, quindi, che la persona\noffesa, nei reati commessi in suo danno, e\u0027 portatrice di un\ninteresse all\u0027esercizio dell\u0027azione penale meritevole di tutela,\npotendo essa sostenere davanti ad un giudice le proprie ragioni circa\nla necessita\u0027 di proseguire le indagini preliminari e di svolgere il\nprocesso penale. \n L\u0027opposizione presentata dalla persona offesa instaura una fase\nprocedimentale autonoma, che si svolge davanti ad un giudice e che,\npur non concludendosi con una decisione definitiva, e\u0027 funzionale\nalla tutela di un interesse della stessa: essa, quindi, e\u0027\nlegittimata a rivolgersi ad un giudice per chiedere detta tutela,\nmediante un\u0027attivita\u0027 giurisdizionale. La sua carenza di\nlegittimazione a chiedere il controllo sulla imparzialita\u0027 del\ngiudice chiamato a svolgere tale attivita\u0027 giurisdizionale, pero\u0027,\nimpedisce, di fatto, di verificare che il giudizio conseguente alla\nsua domanda si svolga, con certezza, «davanti a giudice terzo ed\nimparziale», stante anche la limitata possibilita\u0027 di impugnare\nl\u0027ordinanza emessa da quel giudice, come stabilito dall\u0027art. 410-bis,\ncomma 2 del codice di procedura penale. \n La mancata previsione della legittimazione della persona offesa a\nproporre istanza di ricusazione, non consentendo la valutazione della\nimparzialita\u0027 del giudice chiamato ad assumere una decisione in\nquella fase processuale, viola pertanto l\u0027art. 111, comma 2 della\nCostituzione, che stabilisce per «ogni processo» l\u0027obbligatorieta\u0027\ndel suo svolgimento «davanti a giudice terzo e imparziale», senza\ndistinguere in merito alla natura del processo stesso e ai soggetti\nin esso coinvolti. La carenza di legittimazione della persona offesa\nappare, inoltre, irragionevole, non essendo ragionevole che\nl\u0027ordinamento attribuisca ad un soggetto processuale un diritto, in\nquesto caso quello di interloquire con il giudice in merito\nall\u0027accoglibilita\u0027 della richiesta di archiviazione di un\u0027indagine\npenale, ma non gli attribuisca anche la possibilita\u0027 di verificare\nche tale giudice sia terzo e imparziale, rispetto agli interessi che\nessa intende tutelare. \n 3.2. Il principio della imparzialita\u0027 del giudice deve ritenersi\noperante in favore della persona offesa, nella procedura conseguente\nalla sua opposizione alla richiesta di archiviazione, anche alla luce\ndell\u0027art. 6, paragrafo 1, della CEDU, secondo l\u0027interpretazione\nfornita dalla Corte europea dei diritti dell\u0027uomo. \n L\u0027indicata norma della Convenzione europea dei diritti dell\u0027uomo\nstabilisce che «ogni persona ha diritto a che la sua causa sia\nesaminata in modo imparziale, pubblicamente e in un tempo\nragionevole, da un tribunale indipendente e imparziale», principio\nche codifica il diritto ad un giusto processo, secondo la definizione\nadottata dall\u0027art. 111, comma 1 della Costituzione, e la Corte\neuropea dei diritti dell\u0027uomo, occupandosi di casi particolari,\npropri dell\u0027ordinamento italiano, ha ritenuto che il diritto ad un\n«giusto processo» si applichi a qualunque soggetto legittimato a\nproporre una causa ad un giudice, indipendentemente dalla sua\nqualita\u0027 di «parte processuale» o meno, e dal tipo di «causa». \n In molti procedimenti contro l\u0027Italia (cfr. c/Italia del 24\nfebbraio 2005, e c/Italia del 20 aprile 2006, c/Italia del 30 marzo\n2010, c/Italia del 7 dicembre 2017, c/Italia del 18 marzo 2021), la\nCorte europea dei diritti dell\u0027uomo ha preso atto che, nel processo\npenale italiano, la persona lesa non e\u0027 «parte» ma solo «soggetto\neventuale» (secondo le affermazioni della Corte costituzionale,\nordinanza n. 254/2011 e sentenza n. 23/2015, come ricordato al\nparagrafo 15 della sentenza c/Italia), ma che l\u0027ordinamento\nprocessuale le attribuisce alcune facolta\u0027, nonche\u0027 il diritto di\nricevere informazioni, di ottenere un risarcimento, di svolgere\nindagini in modo indipendente, di nominare difensori e consulenti\ntecnici e di accedere al patrocinio a spese dello Stato, e infine di\nopporsi alla richiesta di archiviazione presentata dal pubblico\nministero. Alla luce di tale normativa, la Corte europea ha\nripetutamente affermato che l\u0027art. 6, paragrafo 1, Convenzione\neuropea per la salvaguardia dei diritti dell\u0027uomo e delle liberta\u0027\nfondamentali e\u0027 applicabile ad una parte lesa, non costituitasi parte\ncivile, che abbia esercitato uno dei diritti o delle facolta\u0027\nriconosciutele dall\u0027ordinamento, dal momento che l\u0027esercizio di tali\ndiritti puo\u0027 rivelarsi fondamentale per una efficace costituzione di\nparte civile, cioe\u0027 l\u0027attivita\u0027 che le consente di essere «parte» nel\nprocesso. Nella sentenza c/Italia, del 7 dicembre 2017, in\nparticolare, la Corte europea dei diritti dell\u0027uomo ha ribadito che\n«la questione dell\u0027applicabilita\u0027 dell\u0027art. 6, paragrafo 1, non puo\u0027\ndipendere dal riconoscimento dello status formale di «parte» ad opera\ndel diritto nazionale» ed ha esplicitamente ritenuto che «nel diritto\nitaliano la posizione della parte lesa che, in attesa di potersi\ncostituire parte civile, ha esercitato almeno uno di tali diritti e\nfacolta\u0027 nel procedimento penale, non differisca, in sostanza, per\nquanto riguarda l\u0027applicabilita\u0027 dell\u0027art. 6, da quella della parte\ncivile» (paragrafo 40 di detta sentenza; paragrafi 22 e 23 della\nsentenza Petrella c/Italia). Inoltre, considerando che «l\u0027esito delle\nindagini preliminari sia determinante per il diritto di carattere\ncivile in causa», ha altresi\u0027 affermato che la possibilita\u0027 per la\nparte lesa di adire altre vie, idonee per tutelare la sua pretesa\ncivilistica, non incide sull\u0027applicabilita\u0027 dell\u0027art. 6 CEDU, in\nquanto lo Stato ha l\u0027obbligo di vigilare affinche\u0027 un ricorso volto\nalla tutela di un diritto di carattere civile goda delle garanzie\nfondamentali dell\u0027art. 6, «anche quando i ricorrenti, in base alle\nnorme interne, potrebbero o avrebbero potuto benissimo intentare\nun\u0027azione diversa» (paragrafo 42 della sentenza citata; paragrafi 52\ne 53 della sentenza c/Italia). Nel caso c/Italia, pertanto, la Corte\neuropea dei diritti dell\u0027uomo ha concluso per la sussistenza di una\nviolazione del diritto della persona offesa alla ragionevole durata\ndel processo, ritenendo pienamente applicabile, in suo favore, l\u0027art.\n6, paragrafo 1, della Convenzione europea dei diritti dell\u0027uomo, e\nquindi riconoscendole il diritto ad un giusto processo, nonostante\nessa non si fosse costituita parte civile, essendo stata la sua\ndenuncia archiviata per la prescrizione del reato, sopravvenuta a\ncausa dell\u0027ingiustificato protrarsi della fase delle indagini\npreliminari nonostante le sollecitazioni inviate per la sua\ndefinizione. \n 3.3. Alla luce della giurisprudenza convenzionale, pertanto, la\nmancata previsione della legittimazione della persona offesa a\nproporre ricusazione si traduce in una violazione del suo diritto ad\nun giusto processo, previsto dall\u0027art. 6, paragrafo 1, CEDU: la\npersona offesa che ha esercitato un diritto attribuitole\ndall\u0027ordinamento, quale quello di opporsi alla richiesta di\narchiviazione, agendo ai fine di tutelare un proprio diritto civile,\nsul quale l\u0027esito delle indagini preliminari e\u0027 determinante, riveste\nuna posizione analoga a quella della parte civile sotto il profilo\ndel diritto alle garanzie dei «giusto processo», quale quella a\nvedere la sua richiesta esaminata da un giudice terzo e imparziale,\nessendo altresi\u0027 irrilevante il fatto che essa possa adire il giudice\ncivile per far valere la sua pretesa risarcitoria. L\u0027impossibilita\u0027\ndi far valutare l\u0027imparzialita\u0027 del giudice, della quale ha motivo di\ndubitare, costituisce una irragionevole e ingiustificata limitazione\ndi tale diritto, dai momento che ne impedisce la tutela. \n La carenza di legittimazione della persona offesa a proporre\nistanza di ricusazione, derivante dall\u0027art. 37 del codice di\nprocedura penale, secondo l\u0027interpretazione fornita dal «diritto\nvivente», come esposto al superiore paragrafo 2.1., comporta pertanto\nla violazione anche dell\u0027art. 117, comma 1 della Costituzione,\nrisultando non rispettato il principio dell\u0027esercizio della potesta\u0027\nlegislativa nel rispetto dei vincoli derivanti dall\u0027ordinamento\ncomunitario. \n 4. La questione posta, che riguarda l\u0027art. 37 del codice di\nprocedura penale ed i connessi articoli 38 e 409, commi secondo,\nterzo, quarto e quinto codice di procedura penale , appare, pertanto,\nrilevante per la definizione della dichiarazione di ricusazione\npresentata dalle persone offese ricorrenti nel corso della procedura\ndi opposizione alla richiesta di archiviazione, e non manifestamente\ninfondata, avuto riguardo ai principi costituzionali di cui agli\narticoli 111, comma 2 della Costituzione, 117, comma 1 della\nCostituzione e 6, paragrafo 1, Convenzione europea dei diritti\ndell\u0027uomo. \n\n \n P.Q.M. \n \n Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di\nlegittimita\u0027 costituzionale degli articoli 37, 38 e 409, secondo,\nterzo, quarto e quinto comma del procedura penale, in riferimento\nagli articoli 111 e 117 della Costituzione e all\u0027art. 6 CEDU, nella\nparte in cui non prevedono che la persona offesa che ha proposto\nl\u0027opposizione alla richiesta di archiviazione sia legittimata a\nricusare il giudice per le indagini preliminari in relazione\nall\u0027udienza fissata ai sensi dell\u0027art. 409, secondo comma del codice\ndi procedura penale; \n Dispone l\u0027immediata trasmissione degli atti alta Corte\ncostituzionale e sospende il giudizio in corso; \n Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia\nnotificata al ricorrente, al Procuratore generale presso la Corte di\ncassazione, al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata\nai Presidenti delle due Camere del Parlamento. \n \n Cosi\u0027 deciso il 2 ottobre 2025 \n \n Il Presidente: Rocchi \n \n \n Il consigliere estensore: Masi","elencoNorme":[{"id":"63911","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"ppn","denominaz_legge":"codice di procedura penale","data_legge":"","data_nir":"","numero_legge":"","descrizionenesso":"","legge_articolo":"37","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":""},{"id":"63912","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"ppn","denominaz_legge":"codice di procedura penale","data_legge":"","data_nir":"","numero_legge":"","descrizionenesso":"","legge_articolo":"38","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":""},{"id":"63913","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"ppn","denominaz_legge":"codice di procedura penale","data_legge":"","data_nir":"","numero_legge":"","descrizionenesso":"","legge_articolo":"409","specificaz_art":"","comma":"2","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":""},{"id":"63914","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"ppn","denominaz_legge":"codice di procedura penale","data_legge":"","data_nir":"","numero_legge":"","descrizionenesso":"","legge_articolo":"409","specificaz_art":"","comma":"3","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":""},{"id":"63915","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"ppn","denominaz_legge":"codice di procedura penale","data_legge":"","data_nir":"","numero_legge":"","descrizionenesso":"","legge_articolo":"409","specificaz_art":"","comma":"4","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":""},{"id":"63916","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"ppn","denominaz_legge":"codice di procedura penale","data_legge":"","data_nir":"","numero_legge":"","descrizionenesso":"","legge_articolo":"409","specificaz_art":"","comma":"5","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":""}],"elencoParametri":[{"id":"80282","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"111","specificaz_art":"","comma":"2","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"80283","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"117","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"80284","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"cedu","descriz_costit":"Convenzione per la salvaguardia diritti dell\u0027uomo e libertà fondamentali","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"6","specificaz_art":"par. 1","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","unique_identifier":""}],"elencoParti":[{"id":"55125","num_progressivo":"","nominativo_parte":"Liperoti Simona, Noemi Chimirri, Domenico Chimirri","data_costit_part":"28/12/2025","flag_cost_fuori_termine":"No","indirizzo_difensore":"","id_avv_indirizzo":"","tipologia_parte":"P","descrizione_tipologia_parte":"Parte","sigla_parte":""},{"id":"55130","num_progressivo":"","nominativo_parte":"Chimirri Denise","data_costit_part":"30/12/2025","flag_cost_fuori_termine":"No","indirizzo_difensore":"","id_avv_indirizzo":"","tipologia_parte":"P","descrizione_tipologia_parte":"Parte","sigla_parte":""},{"id":"55143","num_progressivo":"","nominativo_parte":"D\u0027ADDARIO PATRIZIA","data_costit_part":"07/01/2026","flag_cost_fuori_termine":"No","indirizzo_difensore":"","id_avv_indirizzo":"","tipologia_parte":"I","descrizione_tipologia_parte":"Interveniente","sigla_parte":""}]}}" ] ] |
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