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(rissa) del giudice che, all’udienza di comparizione predibattimentale, ha emesso, nei confronti di altra persona imputata del medesimo fatto, il provvedimento di prosecuzione del giudizio davanti a un giudice diverso di cui all’art. 554-ter, comma 3, cod. proc. pen. – Violazione dei principi, anche convenzionali, di terzietà e imparzialità della giurisdizione, collegati alla garanzia del giusto processo.\u0026nbsp;\u003c/p\u003e","prima_parte":"A. C.","altre_parti":"","testo_atto":"N. 78 ORDINANZA (Atto di promovimento) 25 marzo 2025\n\r\nOrdinanza del 25 marzo 2025 del Tribunale di Siena  nel  procedimento\npenale a carico di A. C. . \n \nProcesso penale - Incompatibilita\u0027 del giudice  -  Omessa  previsione\n  dell\u0027incompatibilita\u0027 a  partecipare  al  giudizio  abbreviato  nei\n  confronti di una persona imputata del reato  di  cui  all\u0027art.  588\n  cod. pen. del giudice che ha emesso, nei confronti di altra persona\n  imputata del medesimo  fatto,  il  provvedimento  di  cui  all\u0027art.\n  554-ter, comma 3, cod. proc. pen. \n- Codice di procedura penale, art. 34, comma 2. \n\n\r\n(GU n. 19 del 07-05-2025)\n\r\n \n                   IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA \n             sezione penale in composizione monocratica \n \n    In persona del Giudice Simone Spina,  all\u0027udienza  del  25  marzo\n2025 ha pronunciato la seguente ordinanza, ai  sensi  degli  articoli\n134 della Costituzione, 11 Cost. 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 legge  11\nmarzo 1953, n. 87. \n    Visti gli atti del procedimento penale primo  grado  iscritto  ai\nnumeri di registro in epigrafe indicati, a carico di A. C.; \n    Uditi il pubblico ministero, che ha concluso per la  declaratoria\ndi penale responsabilita\u0027 dell\u0027imputato e ha conseguentemente chiesto\ncondannarsi il medesimo alla pena di un anno di  reclusione,  nonche\u0027\nil difensore dell\u0027imputato, che ha concluso, in via  principale,  per\nl\u0027assoluzione del medesimo e, in via subordinata, per il contenimento\nnel minimo edittale della pena ad esso eventualmente inflitta; \n    Ritenuto che l\u0027odierna persona imputata A. 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\n    Che in detta udienza camerale, piu\u0027 in particolare, lo  scrivente\nha rilevato di avere emesso, ai sensi dell\u0027art. 554-ter, terzo comma,\ndel codice di procedura penale,  provvedimento  di  prosecuzione  del\ngiudizio nei confronti di persone imputate del medesimo fatto storico\ncontestato all\u0027odierna persona imputata,  indi  ha  evidenziato  come\ndetto provvedimento avesse natura decisoria e implicasse  valutazioni\ndi merito sull\u0027accusa formulata dal pubblico ministero e, da  ultimo,\nha aggiunto come, trattandosi di  reato  a  concorso  necessario,  il\ngiudizio circa il merito dell\u0027accusa  ascritta  all\u0027odierno  imputato\nnon fosse suscettibile di valutazione autonoma  e  separata  rispetto\nalla decisione gia\u0027 assunta ex art. 554-ter, terzo comma,  codice  di\nprocedura  penale  nei  confronti  dei  coimputati,  con  conseguente\ndoverosita\u0027 della propria  astensione,  per  la  concreta  e  attuale\ncompromissione della  propria  imparzialita\u0027  e  per  la  conseguente\nprevenzione dello scrivente,  dipese  dall\u0027inscindibile  legame,  nel\ncaso  del  delitto  di  cui  all\u0027art.  588  del  codice  penale,  tra\nidentificazione di un  concorrente  e  valutazione  di  «merito»  sul\n«contenuto» stesso dell\u0027ipotesi accusatoria; \n    Che con provvedimento del  20  gennaio  2025,  il  Presidente  di\nSezione non ha accolto la dichiarazione di  astensione  e  ha  quindi\ndisposto  l\u0027immediata  restituzione  degli   atti   allo   scrivente,\naffinche\u0027  proseguisse  nella  definizione  del  giudizio  abbreviato\nincardinato nei confronti dell\u0027odierno imputato, ritenendo  priva  di\nnatura decisoria la precedente valutazione  operata  dal  giudice  ex\nart. 554-ter, terzo comma, codice di procedura penale  nei  confronti\ndelle  persone  coimputate  del  medesimo  fatto-reato  oggetto   del\npresente giudizio; \n    Che lo scrivente, dopo avere invitato le parti alla discussione e\nudito le conclusioni dalle stesse rassegnate, e\u0027 quindi ora  chiamato\nad assumere, all\u0027esito dell\u0027odierna udienza camerale, una  «decisione\ndi merito», qual e\u0027 una sentenza assunta a definizione di un giudizio\ncelebrato nelle forme del rito abbreviato, nei confronti  di  persona\nimputata di un reato a concorso necessario, pur avendo gia\u0027 emesso il\nprovvedimento  di  cui  all\u0027art.  554-ter,  terzo  comma,  codice  di\nprocedura penale, nei confronti delle residue  persone  imputate  del\nmedesimo fatto-reato; \n    Che il pregiudizio all\u0027imparzialita\u0027 del giudice, derivante dalla\nprecedente  attivita\u0027  compiuta  in  un  separato  procedimento   nei\nconfronti  di   coimputati   del   medesimo   reato   necessariamente\nplurisoggettivo, non e\u0027 stato  rimosso  con  alcuno  degli  strumenti\nprevisti dagli articoli 36 e 37, codice di procedura penale,  essendo\nstata, per un verso, respinta la dichiarazione di astensione avanzata\ndallo scrivente ai sensi dell\u0027art. 36, primo comma, lettera h),  cod.\nproc. pen., e non essendo stata proposta,  per  altro  verso,  alcuna\ndichiarazione di ricusazione, ai sensi art 37,  codice  di  procedura\npenale, come risultante dalla sentenza n. 283 del  2000  della  Corte\ncostituzionale; \n    Che, d\u0027altra parte, il caso di specie attiene ad una  ipotesi  in\ncui la posizione dell\u0027odierna persona imputata, una  dei  concorrenti\nnecessari nel  fatto  di  rissa  alla  stessa  ascritto,  costituisce\nelemento essenziale per la configurabilita\u0027 del reato contestato alle\naltre persone concorrenti; \n    Che la posizione dell\u0027odierna persona  imputata,  d\u0027altronde,  e\u0027\ngia\u0027 stata valutata  con  una  decisione  di  «merito»,  qual  e\u0027  il\nprovvedimento adottato dallo scrivente, nei loro confronti, ai  sensi\ndell\u0027art. 554-ter, terzo comma, vod. proc. pen.; \n    Considerato  che  l\u0027istituto  dell\u0027incompatibilita\u0027   attiene   a\nsituazioni di pregiudizio  per  l\u0027imparzialita\u0027  del  giudice  ed  e\u0027\nespressivo di valori cardine della giurisdizione, quali la  terzieta\u0027\ne l\u0027imparzialita\u0027, a loro volta collegati alla  garanzia  del  giusto\nprocesso; \n    Che detto istituto e\u0027 volto a prevenire l\u0027eccessiva soggettivita\u0027\ndel giudizio e a salvaguardare  l\u0027imparzialita\u0027,  cosi\u0027  del  giudice\ncome  della  scelta  da  questi  operata  tra   ipotesi   esplicative\nconcorrenti, garantendo, in tal modo la  stessa  possibilita\u0027  di  un\ngiudizio in cui  sia  assicurato,  al  massimo  grado,  un  controllo\nrazionale  su  tutte  le  ipotesi  e  controipotesi  in  conflitto  e\ndiscussione; \n    Che i referenti  costituzionali  e  sovranazionali  dell\u0027istituto\ndell\u0027incompatibilita\u0027 del giudice possono individuarsi negli articoli\n111,  secondo  comma,  nonche\u0027  24,  secondo  comma,  e   117   della\nCostituzione, quest\u0027ultimo in  relazione  tanto  all\u0027art.  14,  primo\nparagrafo, del Patto internazionale sui diritti  civili  e  politici,\nadottato a New York il 16 dicembre 1966,  entrato  in  vigore  il  23\nmarzo 1976, ratificato e reso esecutivo con legge 25 ottobre 1977, n.\n881, quanto all\u0027art. 6, primo paragrafo,  della  Convenzione  per  la\nsalvaguardia dei diritti  dell\u0027uomo  e  delle  liberta\u0027  fondamentali\n(CEDU), cosi\u0027 come  interpretato  dalla  giurisprudenza  della  Corte\neuropea dei diritti dell\u0027uomo; \n    Che il diritto ad un «equo processo», garantito dall\u0027art.  6,  §1\nCEDU, esige piu\u0027 in particolare che una causa  sia  esaminata  da  un\ntribunale che, oltre ad essere indipendente sia anche «imparziale» e,\nin tal  modo,  implica  e  postula  il  riconoscimento  del  diritto,\nfondamentale, ad un giudice «imparziale» (Case of Denisov v. Ukraine,\nn. 76639/11, §§60-65); \n    Che  l\u0027«imparzialita\u0027  giudiziaria»,  nel  quadro  convenzionale,\ncorrisponde all\u0027assenza di pregiudizio o di  partito  preso  capo  al\ngiudice e puo\u0027 essere valutata in diversi modi, mediante un approccio\nvuoi  «soggettivo»,  che  cerchi  di  accertare  la   convinzione   o\nl\u0027interesse personale di un giudice offra  sufficienti  garanzie  per\nescludere  al  riguardo,  qualsiasi  dubbio   legittimo   sulla   sua\n«imparzialita\u0027»  (Grand  Chamber  Case  of  Micallef  v.  Malta,   n.\n17056/06, §93; Grand Chamber, Case of Morice v. France, n.  29369/10,\n§73); \n    Che la questione della mancanza di  «imparzialita\u0027  giudiziaria»,\nnel quadro della CEDU, puo\u0027 altresi\u0027 porsi da un  punto  di  vista  o\n«personale», in  quanto  correlata  al  comportamento  tenuto  da  un\ngiudice  in  una  determinata  causa,  ovvero  «funzionale»,  perche\u0027\nrelativa ai rapporti gerarchici o di altro tipo  tra  una  persona  e\nun\u0027altra  nell\u0027ambito  del  medesimo  processo  giudiziario,   ovvero\nall\u0027esercizio di varie funzioni da parte della stessa persona in tale\nprocesso (Case of Kyprianon v. Cyprus, n. 73797/01, §121); \n    Che il Giudice di Strasburgo, pur avendo  affermato  che  l\u0027avere\ngia\u0027 preso decisioni prima del processo non puo\u0027 essere  considerato,\nper un giudice, un fatto, di  per  se\u0027  solo,  tale  da  giustificare\ntimori quanto alla sua imparzialita\u0027 nel processo (v. affaire Fey  c.\nAutriche, n.  14396/88,  §30;  affaire  Sainte-Marie  c.  France,  n.\n12981/87, §32; affaire Nortier c. Pays-Bas,  n.  13924/88,  §33),  ha\nprecisato e chiarito  che,  al  fine  di  valutare  il  rispetto  del\nprincipio di «imparzialita\u0027  giudiziaria»  previsto  dall\u0027art.  6  §1\nCEDU,  assumono  rilievo  dirimente  la  «portata»  e  «natura»   dei\nprovvedimenti adottati dal giudice  prima  del  processo  (v.  sempre\naffaire Fey. C. Autriche, n. 14396/88, §30; affaire  Sainte-Marie  c.\nFrance,  n.  12981/87,  §32;  affaire  Nortier  comma  Pays-Bas,   n.\n13924/88, §33); \n    Che il diritto, fondamentale, all\u0027esame della causa da  parte  di\nun  giudice  «indipendente  e  imparziale»  e\u0027   altresi\u0027   garantito\ndall\u0027art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell\u0027Unione europea\n(CDFUE); \n    Che,  seppure  l\u0027art  47  CDFUE  non  appare  invocabile,   quale\nparametro  interposto,  nell\u0027ambito  della  presente   questione   di\ncostituzionalita\u0027,   lo   stesso   contribuisce,   quale    strumento\nermeneutico,  a  restituire  l\u0027articolata  e  complessiva  dimensione\nsovranazionale del diritto fondamentale, in capo a ciascun  imputato,\nad essere giudicato da un giudice «imparziale»; \n    Che, d\u0027altra parte, l\u0027istituto dell\u0027incompatibilita\u0027 del  giudice\ne\u0027 volto ad assicurare che «le funzioni del giudicare siano assegnate\na un soggetto «terzo», scevro di interessi  propri  che  possano  far\nvelo alla rigorosa  applicazione  del  diritto  e  anche  sgombro  da\nconvinzioni precostituite in ordine alla materia su cui pronunciarsi»\n(cosi\u0027 Corte cost., sentenze n.  179  del  2024,  n.  172  del  2023,\nnonche\u0027 numeri 64,16 e 7 del 2022 e precedenti ivi citati); \n    Che, per altro verso, a salvaguardia dei valori della terzieta\u0027 e\nimparzialita\u0027 del giudice, nonche\u0027 allo  scopo  di  porre  rimedio  a\ncompromissioni  degli  stessi,  soccorrono  altresi\u0027  gli   strumenti\ndell\u0027astensione e della ricusazione, di cui agli articoli  36  e  37,\ncod. proc. pen., i quali operano «secondo una logica a  posteriori  e\nin concreto», nonche\u0027 attraverso «valutazioni da  condursi  caso  per\ncaso» (cosi\u0027 Corte Cost, sentenze n. 441 del 2001, n. 283 e  113  del\n2000, n. 351, n. 308, n. 307 e n. 306 del 1997); \n    Che,  diversamente  da  questi   ultimi   strumenti,   l\u0027istituto\ndell\u0027incompatibilita\u0027  si  fonda  invece  sull\u0027individuazione  di  un\ncatalogo di situazioni pregiudicanti tipizzate ex ante e in astratto,\nossia su  di  una  tipologia  chiusa  di  tassative  ipotesi  in  cui\nl\u0027imparzialita\u0027 del  giudice,  al  ricorrere  di  talune  fattispecie\ngenerali  predeterminate  per  via   legislativa,   risu1ta   ex   se\ncompromessa per il sol fatto che,  di  tali  fattispecie  generali  e\nastratte,  si  verifichino  i  relativi  presupposti  (Corte   cost.,\nsentenza n. 179 del 2024); \n    Che, in altri termini, la «scelta del legislatore di  qualificare\nuna situazione come causa di  incompatibilita\u0027  [...]  discende [...]\ndalla possibilita\u0027 [...] di valutarne preventivamente e  in  astratto\nl\u0027effetto  pregiudicante  per  l\u0027imparzialita\u0027  del  giudice  penale»\n(cosi\u0027 Corte costituzionale, sentenza n. 308 del 1997); \n    Che, ad esito dei pronunciamenti di cui alle sentenze n.  37  del\n1996 e n. 241 del 1999, non puo\u0027 d\u0027altra parte piu\u0027 farsi  rientrare,\nnei  connotati  identitari  dell\u0027istituto  dell\u0027incompatibilita\u0027,  il\nfatto che il  pregiudizio  all\u0027imparzialita\u0027  consegua  solamente  da\nfunzioni e attivita\u0027 esercitate in un medesimo procedimento; \n    Che dette pronunce del Giudice delle leggi,  infatti,  riguardano\n«ipotesi particolari» in cui l\u0027attivita\u0027 che il giudice  ha  compiuto\nin un precedente procedimento  determina  situazioni  di  pregiudizio\nalla sua imparzialita\u0027, nel successivo procedimento a carico di altro\no di altri concorrenti,  valutabili  preventivamente  e  in  astratto\n(cosi\u0027 Corte costituzionale, ordinanza n. 441 2001); \n    Che, piu\u0027 in particolare, nella pronuncia  n.  371  del  1996  la\ncorte costituzionale ha  chiarito  che  sussiste  una  situazione  di\nincompatibilita\u0027 del giudice la\u0027 dove la  posizione  dei  concorrenti\nnel  medesimo  reato,  gia\u0027  oggetto   di   precedente   valutazione,\ncostituisce elemento essenziale per la  configurabilita\u0027  stessa  del\nreato contestato agli altri concorrenti, come avviene per le  ipotesi\ndi reato necessariamente plurisoggettivo; \n    Che detta pronuncia, come piu\u0027 tardi chiarito sempre dal  Giudice\ndelle  leggi,  si  riferisce  all\u0027ipotesi  in  cui  «la   valutazione\npregiudicante, pur essendo stata espressa in un  procedimento  penale\nformalmente diverso, riguarda una vicenda processuale sostanzialmente\nunitaria, che avrebbe potuto,  ed  anzi  normalmente  avrebbe  dovuto\nessere giudicata nel medesimo contesto processuale», tale  situazione\nafferendo, in tal modo, al caso di endoprocessualita\u0027 cd. sostanziale\n(Corte cost., sentenza n. 283 del 2000); \n    Che, d\u0027altra parte, nella medesima  pronuncia  il  Giudice  delle\nleggi   ha   altresi\u0027   evidenziato   come   detta   situazione    di\nincompatibilita\u0027 «sussiste non solo  quando  nel  primo  giudizio  la\nposizione del terzo sia stata valutata a seguito di  un  puntuale  ed\nesauriente esame delle prove raccolte a suo carico, ma  anche  quando\nabbia formato oggetto di una delibazione  di  merito  superficiale  e\nsommaria, apparendo anzi,  in  questa  seconda  ipotesi,  ancor  piu\u0027\nevidente e grave la situazione di pregiudizio nella quale il  giudice\nverrebbe a trovarsi» (Corte cost., ordinanza n. 367 del 2002); \n    Che,  come  stabilito  dalla  giurisprudenza  di   leggittimita\u0027,\n«mentre il generale modello di incriminazione di  cui  all\u0027art.  110,\ncodice penale riconduce unitariamente i  diversi  contributi  causali\nche vi concorrono», in  ipotesi  di  imputazione  plurisoggettiva,  a\ntitolo di concorso necessario nel medesimo reato, «il  fatto  oggetto\ndell\u0027imputazione - nella triplice declinazione  condotta-evento-nesso\ndi causalita\u0027 - viene ad  unificarsi»  (cosi\u0027  Corte  di  cassazione,\nsezione quinta penale, sentenza 8  gennaio  -  4  febbraio  2019,  n.\n5533); \n    Che i principi espressi dalla Consulta nella sentenza n. 371  del\n1996, proprio alla luce di tale unificazione vanno  allora  riferiti,\nsempre ad avviso della giurisprudenza di  legittimita\u0027,  proprio  «ad\nipotesi di concorso necessario nel medesimo reato»  (cosi\u0027  Corte  di\ncassazione, sezione sesta penale, sentenza 27 settembre - 24  ottobre\n2005, n. 39209); \n    Che,  in  ipotesi  di  reato   necessariamente   plurisoggettivo,\nl\u0027identificazione di un concorrente e la valutazione di «merito»  sul\n«contenuto» stesso dell\u0027ipotesi accusatoria  costituiscono,  infatti,\nmomenti imprescindibili per la configurabilita\u0027 stessa del reato,  al\npunto che ogni e qualsiasi valutazione di  «merito»  condotta  su  di\nun\u0027ipotesi  accusatoria,  la\u0027  dove  riferita  ad   alcuni   soggetti\noriginariamente coimputati, include necessariamente  una  valutazione\ncirca la partecipazione del concorrente o di altri concorrenti; \n    Che, in altri termini, in tutti i casi in cui la posizione di uno\ndei   concorrenti   costituisca   elemento    essenziale    per    la\nconfigurabilita\u0027 stessa del reato contestato agli altri  concorrenti,\ncome avviene in ogni reato a concorso necessario, l\u0027imparzialita\u0027 del\ngiudicante non puo\u0027 che ritenersi compromessa ex ante  e  in  radice,\nossia in via generale e astratta, nei casi in cui  il  giudice,  dopo\navere operato una decisione di «merito» sul  reato  ascritto  ad  una\npersona imputata, sia poi chiamato a giudicare altro concorrente  del\nmedesimo reato necessariamente plurisoggettivo; \n    Che, in sede di  provvedimento  di  cui  all\u0027art  554-ter,  terzo\ncomma, codice di procedura penale, emesso in relazione ad un reato  a\nconcorso necessario e soltanto per taluni partecipi dello stesso,  il\nconvincimento del giudice si e\u0027, d\u0027altra parte,  chiaramente  formato\nnon solo sul «merito» dell\u0027azione  penale  esercitata  nei  confronti\ndegli stessi, ma anche, seppure incidentalmente, sul  «merito»  della\nposizione  del  residuo  partecipe,  rimasto  terzo  ed  estraneo  al\nprocedimento, essendo stata dunque  gia\u0027  valutata  la  posizione  di\nquest\u0027ultimo, quale concorrente necessario del medesimo  fatto-reato,\ncon una decisione di «merito»; \n    Che, come riconosciuto  sempre  dal  Giudice  delle  leggi,  deve\ninfatti  escludersi  la   natura   meramente   procedimentale   della\ndelibazione  giudiziale  adottata   dal   giudice   dell\u0027udienza   di\ncomparizione  predibattimentale  ai  sensi  dell\u0027art  554-ter,  terzo\ncomma,  cod.  proc.  pen.,  detta  decisione   implicando   piuttosto\nvalutazioni  che  involgono  propriamente  il  «merito»   dell\u0027accusa\nelevata  nei  confronti  di  una  persona   imputata   (cosi\u0027   Corte\ncostituzionale, sentenza n. 179 del 2024); \n    Che, in definitiva, l\u0027emissione del provvedimento di cui  all\u0027art\n554-ter, terzo comma, codice di procedura penale,  nei  confronti  di\ntaluni concorrenti in reato a concorso necessario, qual e\u0027 il delitto\ndi cui all\u0027art. 588, cod pen.,  possiede  una  «forza  pregiudicante»\ntale  da  perturbare  i  fondamentali  valori   della   terzieta\u0027   e\nimparzialita\u0027 del giudice poi chiamato  a  partecipare  al  rito  del\ngiudizio abbreviato incardinato nei confronti  di  a1tro  concorrente\nnel medesimo reato; \n    Che in detta ipotesi,  allora,  ricorre  una  situazione  in  cui\nl\u0027effetto pregiudicante per l\u0027imparzialita\u0027  del  giudice  penale  e\u0027\ngia\u0027   individuabile   preventivamente   e   in    astratto,    ossia\nun\u0027incompatibilita\u0027  in  radice  del  giudice  a  svolgere   funzioni\ngiudicanti nei confronti degli altri concorrenti necessari  e,  prima\nancora, tale da obbligarlo ad astenersi, essendo non  gia\u0027  eventuale\nbensi\u0027 distintamente concreto e attuale il rischio che la valutazione\nconclusiva di responsabilita\u0027 di un imputato sia, o  possa  apparire,\ncondizionata dalla propensione del giudice a confermare  una  propria\nprecedente  decisione,  riguardante  altro  coimputato  del  medesimo\nfatto-reato di natura necessariamente plurisoggettiva; \n    Che, in ragione del carattere eccezionale e  tassativo  dei  casi\nprevisti dall\u0027art. 34, cod. proc. pen., non e\u0027 tuttavia concretamente\npraticabile un\u0027estensione analogica dei casi ivi  previsti,  tale  da\nricomprendere in esso l\u0027ipotesi  di  cui  al  presente  procedimento,\ndovendosi  di  contro  invocare  l\u0027intervento  additivo  della  Corte\ncostituzionale; \n    Che si  nutrono,  in  conclusione,  seri  dubbi  in  ordine  alla\nconformita\u0027  a  Costituzione  di  una  disciplina,  qual  e\u0027   quella\ndelineata dall\u0027art. 34, camma 2, cod.  proc.  pen.,  in  cui  non  e\u0027\nprevista, per il giudice  che  ha  emesso  il  provvedimento  di  cui\nall\u0027art. 554-ter,  terzo  comma,  codice  di  procedura  penale,  nei\nconfronti di una persona imputata del reato  cli  cui  all\u0027art.  588,\ncod. pen. l\u0027incompatibilita\u0027 a  partecipare  al  successivo  giudizio\nabbreviato nei confronti  di  altra  persona  imputata  del  medesimo\nfatto-reato, in ragione del contrasto di tale  vulnus  normativo  con\ngli articoli 24, secondo comma,  111,  secondo  comma,  e  117  della\nCostituzione, quest\u0027ultimo  in  relazione  tanto  all\u0027art.  6,  primo\nparagrafo,  della  Convenzione  per  la  salvaguardia   dei   diritti\ndell\u0027uomo e delle liberta\u0027 fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre\n1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto  1955,  n.  848,\nquanto all\u0027art. 14, primo paragrafo,  del  Patto  internazionale  sui\ndiritti civili e politici, adottato a New York il 16  dicembre  1966,\nentrato in vigore il 23 marzo 1976, ratificato e reso  esecutivo  con\nlegge 25 ottobre 1977, n. 881. \n\n \n                              P. Q. M. \n \n    Il Tribunale ordinario di Siena, in composizione monocratica; \n    Visti gli  articoli  134  della  Costituzione  nonche\u0027  1,  legge\ncostituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23, legge 11  marzo  1953,  n.\n87; \n    Solleva d\u0027ufficio - in  riferimento  agli  articoli  24,  secondo\ncomma, 111, secondo comma, e 117 della Costituzione, quest\u0027ultimo  in\nrelazione sia all\u0027art. 6, primo paragrafo, della Convenzione  per  la\nsalvaguardia dei diritti dell\u0027uomo  e  delle  liberta\u0027  fondamentali,\nfirmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e  resa  esecutiva  con\nlegge 4 agosto 1955, n. 848, sia all\u0027art. 14,  primo  paragrafo,  del\nPatto internazionale sui diritti civili e politici,  adottato  a  New\nYork il 16 dicembre  1966,  entrato  in  vigore  il  23  marzo  1976,\nratificato e reso esecutivo con legge  25  ottobre  1977,  n.  881  -\nquestioni di legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 34, comma  2,  del\ncodice di procedura penale, nella parte in cui non si prevede che non\npuo\u0027 partecipare al successivo  giudizio abbreviato, nei confronti di\nuna persona imputata del reato di cui all\u0027art. 588 del codice penale,\nil giudizio che ha emesso, nei confronti di  altra  persona  imputata\ndel medesimo fatto, il provvedimento di cui all\u0027art.  554-ter,  terzo\ncomma del codice di procedura penale. \n    Sospende il presente giudizio sino alla decisione sulle  proposte\nquestioni di legittimita\u0027 costituzionale. \n    Ordina l\u0027immediata trasmissione  alla  Corte  costituzionale  del\npresente provvedimento, insieme con gli atti del giudizio  e  con  la\nprova delle notificazioni e comunicazioni ad esso relative. \n    Dispone che a cura della cancelleria, la presente  ordinanza  sia\nnotificata  alla  Presidenze  del  Consiglio  dei  ministri,  nonche\u0027\ncomunicata alle Presidenze della Camera dei  deputati  e  del  Senato\ndella Repubblica. \n        Cosi\u0027 deciso in Siena, all\u0027udienza in camera di consiglio del\n25 marzo 2025 \n \n                          Il Giudice: Spina","elencoNorme":[{"id":"62432","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"ppn","denominaz_legge":"codice di procedura penale","data_legge":"","data_nir":"","numero_legge":"","descrizionenesso":"","legge_articolo":"34","specificaz_art":"","comma":"2","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":""}],"elencoParametri":[{"id":"79155","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"24","specificaz_art":"","comma":"2","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"79156","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"111","specificaz_art":"","comma":"2","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"79157","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"117","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"79158","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"cedu","descriz_costit":"Convenzione per la salvaguardia diritti dell\u0027uomo e libertà fondamentali","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"6","specificaz_art":"par.1","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","unique_identifier":""},{"id":"79159","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"pidcp","descriz_costit":"Patto internazionale dei diritti civili e politici adottato a New York","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"14","specificaz_art":"par.1","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","unique_identifier":""}],"elencoParti":[]}}"
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