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B.","prima_controparte":"Provincia Autonoma di Bolzano","altre_parti":"Ristorante Pizzeria B. sas di B.D. \u0026. co., Daniela Brunelli (socia accomandataria e legale rappresentante della società Ristorante Pizzeria Beatrice s.a.s. di Brunelli Daniela \u0026 Co.), Provincia autonoma di Bolzano","testo_atto":"N. 40 ORDINANZA (Atto di promovimento) 05 febbraio 2025\n\r\nOrdinanza  del  5  febbraio  2025  del  Tribunale  di   Bolzano   nel\nprocedimento civile promosso da D. B. e ristorante pizzeria B. sas di\nB.D. \u0026amp;. co. contro Provincia autonoma di Bolzano. \n \nSalute  (Tutela  della)  -  Sanzioni  amministrative  -  Norme  della\n  Provincia autonoma  di  Bolzano  -  Misure  di  contenimento  della\n  diffusione del virus SARS-COV-2 e per la ripresa delle attivita\u0027  -\n  Misure   specifiche   per   le   attivita\u0027   di   ristorazione    e\n  somministrazione di alimenti e  bevande  -  Obbligo,  gravante  sui\n  titolari e gestori dei servizi di ristorazione, di  utilizzo  della\n  mascherina chirurgica da parte del personale di servizio e di tutti\n  gli altri collaboratori negli spazi chiusi  in  presenza  di  altre\n  persone, indipendentemente dalla distanza interpersonale - Sanzioni\n  in caso di inosservanza. \n- Legge della Provincia di Bolzano 8 maggio 2020,  n.  4  (Misure  di\n  contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2  nella  fase  di\n  ripresa delle attivita\u0027), art. 1, commi 12 e 15, e Allegato  A,  in\n  combinato disposto con l\u0027art. 1, commi 36 e 37 della medesima legge\n  provinciale. \n\n\r\n(GU n. 11 del 12-03-2025)\n\r\n \n                    TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO \n \n \n                        Prima sezione civile \n \n    Ordinanza emessa nella causa civile iscritta al n. R.G.  910/2022\npendente tra: B     D     , nata a     il     (C.F. )     in qualita\u0027\ndi socia accomandataria e legale rappresentante di R      P      B   \n , con sede in     , via     rappresentata e difesa giusta procura in\natti, dall\u0027avv. Mark Antonio De Giuseppe del Foro di Bolzano,  e  con\ndomicilio eletto presso il suo  studio  in  Merano  (BZ),  via  Alois\nKuperion n. 30 - parte opponente: \n    Nei confronti di Segretario generale della Provincia autonoma  di\nBolzano (p.i. 00390090215), p.t. in persona del dott. Eros Magnago, e\nPresidente della Provincia autonoma di  Bolzano  (p.i.  00390090215),\np.t. in persona del dott. Arno Kompatscher, rappresentati  e  difesi,\ngiusta procura agli atti, dagli  avv.ti  Laura  Fadanelli,  Alexandra\nRoilo, Jutta Segna e Luckas Plancker, con domicilio eletto presso gli\nuffici dell\u0027Avvocatura della Provincia,  in  Bolzano,  Piazza  Silvio\nMagnago n. 1 - parte opposta; \n    La giudice dott.ssa Silvia Rosa\u0027, a  scioglimento  della  riserva\nassunta all\u0027udienza del 30 gennaio 2025, ritenuto e  rilevato  quanto\nsegue: \n1. In fatto. Cenni processuali. \n    1.1. Con ricorso ex art. 6 decreto legislativo n. 150/2011 e art.\n22 legge n. 689/1981 la sig.ra B     D      ha  proposto  opposizione\navverso il verbale di  accertamento,  contestazione  e  notificazione\nn.     della Polizia di Stato di     ,  nonche\u0027  avverso  l\u0027ordinanza\ningiunzione n.     del     emessa dalla Provincia autonoma di Bolzano\n(di seguito anche solo «PAB») con la quale,  nella  sua  qualita\u0027  di\nsocia accomandataria e  legale  rappresentante  della  societa\u0027  P   \n B     di B     D     \u0026amp; C___ _le  e\u0027  stato  ingiunto  di  pagare  la\nsanzione amministrativa di euro 400,00 e le spese di notifica di euro\n8,75, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento, e con cui\nveniva  altresi\u0027   disposta   la   sospensione   per   dieci   giorni\ndell\u0027attivita\u0027 esercitata dal trasgressore,  con  effetto  a  partire\ndal____ al____ \n    La  detta  ingiunzione  e\u0027  stata  emessa  a  seguito  del  sopra\nrichiamato verbale n.     , in cui gli  agenti  danno  atto  che,  in\ndata     alle  ore         all\u0027interno  del  locale,  «al  chiuso  in\npresenza di  altre  persone,  non  viene  utilizzata  una  mascherina\nchirurgica da parte dei collaboratori (L.P. 4/2020,  All.  A.II.D.8);\nsi  da\u0027  atto  che:  ne\u0027  titolare  ne\u0027  dipendenti  indossavano   la\nmascherina chirurgica». \n    Nello  specifico,   l\u0027ordinanza-ingiunzione   dd.        menziona\nespressamente come violate le seguenti disposizioni: \n        art. 3 e 4 del decreto-legge del 25 marzo 2020, n. 19; \n        legge provinciale della Provincia autonoma di  Bolzano  n.  4\ndell\u00278 maggio 2020; \n        ordinanza del presidente della Provincia autonoma di  Bolzano\nn. 28 del 30 luglio 2021; \n        ordinanza del presidente della Provincia autonoma di  Bolzano\nn. 32 del 9 ottobre 2021; \n        ordinanza del presidente della Provincia autonoma di  Bolzano\nn. 34 del 22 novembre 2021. \n    Inoltre,  la  motivazione  dell\u0027ordinanza  riporta   testualmente\nquanto segue: \n        «in considerazione della gravita\u0027 delle circostanze in cui le\nviolazioni  sono  state  accertate,  descritte  nella  relazione   di\nservizio del Commissariato di P.S. di      del     , con la quale gli\nagenti  accertatori  riferiscono  di  essersi   recati,   il   giorno\ndell\u0027accertamento, presso la Pizzeria \"B      \"  dopo  aver  ricevuto\nsegnalazione di una manifestazione che si sarebbe svolta ali \u0027interno\ndel locale. \n    Giunti sul luogo, hanno accertato che  ali  \u0027interno  del  locale\nvenivano  violate  diverse  disposizioni  per  il  contenimento   del\nSars-CoV-2. \n    All\u0027ingresso, ad esempio, non  era  esposto  alcun  cartello  che\nriportasse il numero massimo di  persone  ammesse  contemporaneamente\nnel locale. \n    Inoltre, ne\u0027 titolare ne\u0027 dipendenti indossavano  un  dispositivo\ndi protezione delle vie respiratorie. \n    Durante l\u0027intero accertamento, le forze dell\u0027ordine riscontravano\nun  atteggiamento  particolarmente  ostile  nei  loro  confronti.  La\nsignora D      B      titolare  della  licenza,  infatti,  dimostrava\nespressamente la sua contrarieta\u0027  alle  misure  di  sicurezza  covid\nvigenti, palesando la sua intenzione a non rispettarle. \n    Gia\u0027 al momento dell\u0027arrivo sul posto ella cercava di  precludere\nl\u0027accesso allocale per il controllo. \n    Tutto cio\u0027 delinea una situazione assai grave che, vista anche la\nreiterazione della condotta, giustifica l\u0027adozione  di  provvedimenti\nsanzionatori ulteriori. \n    A dimostrazione della particolare  gravita\u0027,  come  precisato  in\nseguito, si aggiunge che all\u0027interno della Pizzeria  «B      »  negli\nultimi mesi sono state accertate gia\u0027 diverse violazioni,  che  hanno\nportato a conseguenti sanzioni, a carico sia della  titolare  che  di\ncollaboratori e clienti. \n    La risonanza mediatica acquisita dal locale,  tra  l  \u0027altro,  ha\nportato alla  creazione,  nel  R       P       B       di  B     D   \n \u0026amp;_C____ _, di un punto di ritrovo di persone che, non rispettando le\nregole di igiene per  la  prevenzione  della  diffusione  del  virus,\ncontribuiscono a creare situazioni di pericolo per la salute pubblica\ne per gli altri avventori del locale (...)». \n    L\u0027opponente       ha       contestato       la       legittimita\u0027\ndell\u0027ordinanza-ingiunzione  impugnata,  sollevando  nel   ricorso   i\nseguenti motivi di impugnazione: \n        1. nullita\u0027 dell\u0027ordinanza per omessa completa traduzione del\nverbale di contestazione in lingua tedesca; \n        2. nullita\u0027 del verbale di accertamento per mancata immediata\ncontestazione; \n        3.  nullita\u0027  del  verbale  di  accertamento  per  violazione\ndell\u0027art. 13, legge n. 689/1981; \n        4. difetto di legittimazione attiva della Provincia  autonoma\ndi Bolzano per competenza del Commissariato del Governo di Bolzano in\nrelazione alla comminazione di  sanzioni  in  materia  di  violazione\ndelle disposizioni  nazionali  a  contrasto  della  diffusione  della\npandemia Covid-19; \n        5. difetto di legittimazione  passiva  della  sig.ra  B    in\nrelazione  alle  sanzioni   comminate,   in   quanto   non   titolare\ndell\u0027attivita\u0027; \n        6. nullita\u0027  dell\u0027ordinanza-ingiunzione  per  minaccia  della\nsanzione  della  revoca  della  licenza,  non  prevista  dalla  legge\nstatale; \n        7.  difetto  di  nomina  della  sig.ra  B      da  parte  del\nMinistero della salute quale responsabile della trattazione  di  dati\nsensibili ai fini del controllo dei Green Pass; \n        8.   prevalenza   delle   norme   europee   e   del   diritto\ninternazionale rispetto  alle  disposizioni  statali  in  materia  di\nobbligo vaccinale e certificazione verde; \n        9. infondatezza della violazione rilevata, in quanto non  era\nstata rilevata la contemporanea inosservanza  della  distanza  minima\ninterpersonale di l metro e in quanto non  vi  sarebbe  evidenza  che\nl\u0027utilizzo di  dispositivi  di  protezione  ·delle  vie  respiratorie\nproteggesse contro il rischio di contagio; \n        10. illegittimita\u0027 costituzionale  della  declaratoria  dello\nstato  di  emergenza  del  Consiglio  dei   ministri   disposto   con\nprovvedimento del 31 gennaio 2020 per contrasto con gli articoli 78 e\n95 Cost.; \n        11. illegittimita\u0027 costituzionale della certificazione  verde\nper contrasto con l\u0027art. 13 Cost.; \n        12. illegittimita\u0027 della sanzione perche\u0027 avente  ad  oggetto\nun comportamento commesso in stato di necessita\u0027 e dunque  scriminato\nex art. 4 legge n. 698/1981; \n        13. mancata sussistenza della reiterazione  delle  violazioni\nche possano giustificare la sospensione dell\u0027attivita\u0027; \n        14. mancata sussistenza dei  presupposti  per  l\u0027applicazione\ndella sanzione della  sospensione  dell\u0027attivita\u0027  per  dieci  giorni\nprevisti dagli articoli 9-bis e 13 del decreto-legge n. 52/2021. \n    Ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni: \n        «1.  In  via  preliminare:  disporre  inaudita  altera  parte\nl\u0027immediata sospensione dell\u0027esecutivita\u0027 ed efficacia del verbale di\ncontestazione del commissariato di polizia di     n.      del       e\ndell\u0027ordinanza  ingiunzione  n.      del      e  delle  sanzioni  ivi\ncomminate, e cioe\u0027 della sanzione pecuniaria  di  euro  400,00  cosi\u0027\ncome della sospensione per dieci giorni dell\u0027attivita\u0027 esercitata dal\ntrasgressore, fino alla decisione definitiva; \n        2. In via principale: \n          «a.  dichiarare  l\u0027illegittimita\u0027  e/o  la   nullita\u0027   e/o\nl\u0027inefficacia del  verbale  di  contestazione  del  commissariato  di\npolizia di     n.     del     e dell\u0027ordinanza ingiunzione n.     Pds\ndel    e  delle  sanzioni  ivi  comminate,  e  cioe\u0027  della  sanzione\npecuniaria di euro 400,00 cosi\u0027  come  della  sospensione  per  dieci\ngiorni dell\u0027attivita\u0027 esercitata dal trasgressore, per i motivi sopra\nesposti; \n          b. (. . .) conseguentemente dichiarare l\u0027annullamento delle\nsanzioni amministrative con conseguente archiviazione  e  definizione\ndi tutti gli effetti che ne derivano; \n        3. In ogni caso: con condanna della controparte al  pagamento\ndi costi, spese e onorari del presente giudizio». \n    1.2. A seguito della fissazione della prima udienza, la  PAB,  in\npersona del suo Segretario generale e del Presidente della Provincia,\nsi costituiva con comparsa dd. 11 maggio 2022 contestando in fatto  e\nin  diritto  le  numerose  eccezioni  sollevate  dagli  opponenti   e\nrassegnando le seguenti conclusioni: \n        «in  via  principale  rigettare  le  domande  avversarie  con\nconferma integrale dell\u0027ordinanza ingiunzione impugnata, in ogni caso\ncon vittoria di costi, spese e onorari di giudizio oltre  agli  oneri\nsociali riflessi  nella  misura  del  23,84%  (23,80%  INPDAP,  0,04%\nINAIL).» \n    1.3. Il giudizio e\u0027 stato successivamente sospeso  con  ordinanza\nd.d. 19 giugno 2023, su istanza  della  parte  opponente,  in  attesa\ndella decisione della Corte costituzionale in ordine  alla  questione\ndi legittimita\u0027 costituzionale della legge della  Provincia  autonoma\ndi  Bolzano  n.  4/2020,  sollevata  dal  Tribunale  di  Bolzano  con\nordinanza del 12 maggio 2023 nel procedimento sub R.G.  n.  516/2022,\nper asserita violazione dell\u0027art.  117,  secondo  comma,  lettera  q)\ndella Costituzione. \n    La Consulta si e\u0027 espressa su tale rinvio con sentenza n. 50  del\n21 febbraio 2024, pubblicata il 28 marzo 2024, e conseguentemente  il\npresente giudizio e\u0027 stato riassunto con ricorso dd. 18  giugno  2024\nda parte dell\u0027opponente B      D     \n    1.4.  In   particolare,   la   citata   pronuncia   della   Corte\ncostituzionale   ha   dichiarato   l\u0027illegittimita\u0027    costituzionale\ndell\u0027art. 1, commi 36 e 37, della legge della Provincia  autonoma  di\nBolzano 8 maggio 2020, n. 4 (Misure di contenimento della  diffusione\ndel virus SARS-COV-2 nella fase di ripresa  delle  attivita\u0027),  nella\nparte in cui  sanzionava  la  violazione  dell\u0027obbligo  gravante  sui\ntitolari  e  i   gestori   dei   servizi   di   ristorazione   e   di\nsomministrazione di alimenti  e  bevande  di  richiedere  ai  clienti\nl\u0027esibizione della certificazione verde prevista  dalla  legislazione\nstatale, e cio\u0027 in base ai seguenti rilievi: \n    «4. - Nel merito, le  questioni  di  legittimita\u0027  costituzionale\nsono fondate. \n    E\u0027 noto che le  sanzioni  amministrative  non  costituiscono  una\nmateria a se\u0027 stante, ma rientrano  nella  competenza  relativa  alla\nmateria sostanziale cui accedono (tra le tante, sentenze  n.  84  del\n2019, n. 148 e n. 121 del 2018, n. 271 del 2012, n. 246 del 2009,  n.\n240 del 2007, n. 384 del 2005 e n. 12 del 2004). \n    Nel caso di specie, la disciplina  sostanziale  e\u0027  quella  delle\nmisure di contrasto alla pandemia e,  in  particolare,  dell\u0027utilizzo\ndella certificazione verde, disciplina, questa,  che  e\u0027  gia\u0027  stata\nricondotta espressamente alla competenza esclusiva statale in materia\ndi profilassi internazionale (con la citata sentenza  164  del  2022,\nsecondo cui la predetta certificazione ha «la finalita\u0027  di  limitare\nla diffusione del contagio, consentendo l\u0027interazione tra persone  in\nluoghi pubblici o aperti al pubblico solo se quest\u0027ultime, in  quanto\nvaccinate, guarite, o testate con  esito  negativo  al  COVID-19,  si\noffrano  a  vettori  della   malattia   con   un   minor   tasso   di\nprobabilita\u0027»). \n    La  medesima  sentenza  ha  peraltro  respinto  un  conflitto  di\nattribuzione sollevato dalla stessa  Provincia  autonoma  di  Bolzano\navverso due atti del Garante per la protezione  dei  dati  personali,\nrecanti una limitazione definitiva al trattamento dei  dati  relativi\nall\u0027utilizzo delle certificazioni  verdi  da  parte  della  Provincia\nmedesima proprio in  base  alla  legge  provinciale  in  esame  (e  a\nsuccessive ordinanze del Presidente della Giunta provinciale). \n    In  quell\u0027occasione,  questa  Corte  -  in  continuita\u0027  con   la\nprecedente sentenza n. 37 del 2021- ha anche escluso la  sussistenza,\nin questa materia, di margini competenziali in  capo  alla  Provincia\nautonoma vantati, lei medesimi termini, in quella sede e nell\u0027odierno\ngiudizio di costituzionalita\u0027. \n    Il  legislatore  provinciale,   dunque,   nel   disciplinare   le\nconseguenze sanzionatorie della violazione dell\u0027obbligo di  controllo\ndel green pass, ha invaso la competenza legislativa  esclusiva  dello\nStato in materia di profilassi internazionale. \n    A nulla poi rileva che la sanzione pecuniaria prevista  dall\u0027art.\n1, comma 36, della legge  provinciale  Bolzano  n.  4  del  2020  sia\nconforme a quella statale, dal momento che al legislatore  (regionale\ne) provinciale e\u0027 preclusa l\u0027intrusione nelle materie  di  competenza\nesclusiva di natura non trasversale, anche al solo fine di riprodurre\nle (o di rinviare alle) disposizioni statali (tra le tante,  sentenze\nn. 239 e n. 4 del 2022, n. 16 del 2021, n. 40 del 2017 e  n.  98  del\n2013).». \n2. In diritto. \n    2.1. Ad avviso del Tribunale, nel caso  in  esame  si  pone,  per\nragioni analoghe a quelle gia\u0027 valorizzate nel corso del giudizio sub\nR.G. n. 516/2022 e quindi per violazione della  competenza  esclusiva\nstatale in materia di profilassi internazionale ex art. 117,  secondo\ncomma, lettera q) Cost.,  questione  di  legittimita\u0027  costituzionale\ndell\u0027art. 1, commi 12, 15, 36 e 37 della legge provinciale n.  4/2020\n(«Misure di contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2  nella\nfase di ripresa delle attivita\u0027»), nonche\u0027 del relativo  allegato  A,\nsegnatamente nella parte in  cui  prevedono  l\u0027obbligo  gravante  sui\ntitolari e gestori dei servizi  di  ristorazione  di  utilizzo  della\nmascherina chirurgica da parte del personale di servizio e  di  tutti\ngli altri collaboratori negli spazi  chiusi,  in  presenza  di  altre\npersone,   indipendentemente   dalla   distanza   interpersonale,   e\nsanzionano la violazione di tale obbligo. \n    In particolare, i commi 36 e  37  della  legge  provinciale  cit.\ncosi\u0027 prevedono: \n        «36. Il mancato rispetto delle misure di  cui  alla  presente\nlegge  e\u0027  sanzionato  secondo  quanto  previsto  dall\u0027art.   4   del\ndecreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. \n        37. La sospensione delle attivita\u0027 di  cui  al  comma  19  e\u0027\ndisposta, per dieci giorni,  dal  Presidente  della  Provincia.  Tale\nsospensione e\u0027 disposta anche in caso di violazione delle  misure  di\ncui all\u0027allegato A». \n    L\u0027art. 4 del decreto-legge  n.  19  del  2020,  come  convertito,\nrichiamato dall\u0027art. 1, comma 36, della L.P. n.  4/2020,  per  quanto\nqui rileva, prevede, al comma  1,  la  sanzione  pecuniaria  da  euro\n400,00 ad euro 1.000,00 per  il  mancato  rispetto  delle  misure  di\ncontenimento  previste   dall\u0027art.   1,   comma   2,   del   medesimo\ndecreto-legge; e, al comma 2, la sanzione  amministrativa  accessoria\ndella chiusura dell\u0027esercizio o dell\u0027attivita\u0027  da  cinque  a  trenta\ngiorni nei casi di cui all\u0027art. 1, comma 2, lettere i), m),  p),  u),\nv), z) e aa), tra cui figurano le misure di limitazione o sospensione\ndelle  attivita\u0027  di  somministrazione  al  pubblico  di  bevande   e\nalimenti, nonche\u0027  di  consumo  sul  posto  di  alimenti  e  bevande,\ncompresi bar e ristoranti (lettera v). \n    A sua volta, l\u0027art. 1, comma 19, della L.P. n. 4/2020, richiamato\ndal primo alinea del comma 37 del medesimo articolo,  cosi\u0027  dispone:\n«[a] decorrere dall\u0027entrata in vigore della presente legge  tutte  le\nattivita\u0027   produttive   industriali,   artigianali   e   commerciali\nesercitate su/l  \u0027intero  territorio  provinciale  sono  riaperte,  a\ncondizione che sia possibile garantire il rispetto  delle  misure  di\nsicurezza di cui al comma 12 e che le imprese  rispettino,  oltre  ai\ncontenuti dei protocolli territoriali, i protocolli nazionali di  cui\nin allegato alla presente legge». \n    Il comma 12 dell\u0027art. 1, richiamato dal citato comma 19, prevede,\npoi, che  «[t]utte  le  attivita\u0027  economiche  devono  assicurare  un\nadeguato rapporto tra superficie e persone, al fine di  garantire  il\nrispetto delle distanze interpersonali di  sicurezza  e  deve  essere\naltresi\u0027 assicurato che gli ingressi avvengano in  modo  dilazionato.\nTrovano applicazione le misure  di  cui  all\u0027allegato  A,  sino  alla\ncessazione dello stato di emergenza dichiarato a livello nazionale». \n    Ai sensi del successivo comma 15, le misure di sicurezza  di  cui\nal  comma  12  (che,  come  visto,  menziona  pure  quelle   di   cui\nall\u0027Allegato A) sono imposte  anche  ai  servizi  di  ristorazione  e\nsomministrazione di alimenti e bevande: «A decorrere  dall\u002711  maggio\n2020 i servizi di  ristorazione  e  somministrazione  di  alimenti  e\nbevande sono riaperti, a condizione che sia  possibile  garantire  il\nrispetto delle misure di sicurezza di cui al comma 12». \n    L\u0027Allegato A, richiamato sia  dal  comma  12  che  dal  comma  37\ndell\u0027art. 1,  dal  canto  suo,  stabilisce  le  regole  e  misure  di\ncontenimento della fase «di ripresa delle attivita\u0027».  Esso  include:\n«I. misure generali valide nei confronti di tutti  e  raccomandazioni\ndi comportamento; II. misure specifiche per  attivita\u0027  economiche  e\naltre attivita\u0027, che hanno validita\u0027  nel  rispettivo  settore;  III.\nrinvii a provvedimenti nazionali e protocolli di sicurezza  nazionali\ne territoriali». \n    Tra le  misure  sub  II.,  vi  sono  quelle  «specifiche  per  le\nattivita\u0027 di ristorazione», regolamentate al punto D (numeri da  1  a\n11). \n    In particolare, il n.  8  del  punto  D  cosi\u0027  dispone:  «8.  Il\npersonale di servizio deve utilizzare la mascherina chirurgica. Tutti\ngli  altri  collaboratori  e  collaboratrici  devono  indossare   una\nmascherina chirurgica  negli  spazi  chiusi,  in  presenza  di  altre\npersone, indipendentemente dalla distanza interpersonale». \n    I  commi  36  e  37  dell\u0027art.  1,  dunque,   recano   l\u0027apparato\nsanzionatorio per la violazione di tutte le «misure» di  contenimento\ndella pandemia previste dalla legge provinciale e dal suo Allegato A.\nNel  caso  di  specie,  alla   ricorrente   e\u0027   stata   rimproverata\nl\u0027inosservanza delle misure di sicurezza previste dall\u0027art. 1,  comma\n15 e comma 12 (che richiama a sua volta l\u0027allegato A). \n    Infine, l\u0027«ordinanza contingibile e urgente del Presidente  della\nProvincia autonoma di Bolzano» n. 28 del 30 luglio  2021  (richiamata\nnell\u0027ordinanza-ingiunzione impugnata e in vigore ratione temporis nel\ncaso di specie) richiama espressamente la legge provinciale 8  maggio\n2020, n. 4 e  dispone  al  punto  7)  in  merito  alle  attivita\u0027  di\nristorazione, prevedendo per il periodo successivo al 6  agosto  2021\nche  «le  attivita\u0027  della  ristorazione  di   cui   al   capo   II.D\ndell\u0027allegato A della legge provinciale 8 maggio 2020, n.  4,  svolte\nda qualsiasi esercizio sono consentite  con  consumazione  seduti  al\ntavolo, o al banco, nel rispetto delle misure  di  sicurezza  di  cui\nall\u0027allegato A della suddetta legge provinciale. La  consumazione  al\ntavolo  al  chiuso  e\u0027  ammessa  solo  previa   presentazione   della\ncertificazione verde di  cui  al  punto  33)»;  inoltre  sanziona  la\nviolazione del citato punto 7) con un rinvio all\u0027art. 4 decreto-legge\nn. 19/2020 («il mancato rispetto delle misure di  cui  alla  presente\nordinanza e\u0027 sanzionato  secondo  quanto  previsto  dall\u0027art.  4  del\ndecreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  modificato  con  legge   di\nconversione n. 35/2020, dal decreto-legge  16  maggio  2020,  n.  33,\nconvertito con legge n. 7412020, e dalla e dalla legge provinciale  8\nmaggio 2020, n. 4»). \n    2.2. Tanto premesso rispetto alla normativa rilevante, si osserva\nulteriormente in punto rilevanza della questione,  che  nel  caso  di\nspecie   e\u0027   stata   contestata   alla   ricorrente   l\u0027inosservanza\ndell\u0027obbligo  gravante  sui  titolari  e  gestori  dei   servizi   di\nristorazione di utilizzo della mascherina  chirurgica  da  parte  del\npersonale di servizio e di tutti gli altri collaboratori negli  spazi\nchiusi,  in  presenza  di  altre  persone,  indipendentemente   dalla\ndistanza  interpersonale,  sancito  dall\u0027art.  1  commi  12  e  15  e\ndall\u0027Allegato A della L.P. n. 4/2020, a seguito  di  accertamento  da\nparte dalle forze dell\u0027ordine, che nel verbale di accertamento  cosi\u0027\nhanno attestato: «al chiuso in presenza di altre persone,  non  viene\nutilizzata una mascherina chirurgica da parte dei collaboratori (L.P.\n4/2020, All. A.II.D.8); si da\u0027 atto che: ne\u0027 titolare ne\u0027  dipendenti\nindossavano la mascherina chirurgica»). \n    L\u0027ordinanza-ingiunzione  del       impugnata   dalla   ricorrente\nrichiama espressamente  la  violazione  della  legge  provinciale  n.\n4/2020. \n    Ritiene  questo   giudice   che   l\u0027eventuale   declaratoria   di\nincostituzionalita\u0027 dell\u0027art. 1, commi 12 e 15 e dell\u0027Allegato A,  in\ncombinato disposto con l\u0027art. 1, commi 36 e 37 della L.P.  n.  4/2020\navrebbe come conseguenza l\u0027illegittimita\u0027  dell\u0027ordinanza-ingiunzione\nimpugnata per violazione dell\u0027art. 1  della  legge  n.  689/1981,  in\nquanto emessa in assenza  di  una  legge  che  vieta  e  sanziona  il\ncomportamento  rimproverato  alla  ricorrente;  pertanto,  lo  stesso\npotere sanzionatorio  dell\u0027organo  emittente  l\u0027ordinanza-ingiunzione\nsarebbe illegittimo, con la conseguenza che dovrebbero accogliersi le\nconclusioni avanzate dalla ricorrente, se pur per motivi  diversi  da\nquelli fatti valere dalla ricorrente nel ricorso in opposizione. \n    In  conseguenza  di  cio\u0027,  verrebbe  travolta   dal   vizio   di\nlegittimita\u0027 costituzionale anche l\u0027ordinanza contingibile e  urgente\ndel   Presidente   della    Provincia    n.    28/2021,    richiamata\nnell\u0027ordinanza-ingiunzione impugnata, che consente l\u0027esercizio  delle\nattivita\u0027  di  ristorazione  nel  rispetto  delle   misure   di   cui\nall\u0027Allegato A della L.P. n. 4/2020, e che sanziona l\u0027inosservanza di\ntali misure con un richiamo alle  sanzioni  di  cui  all\u0027art.  4  del\ndecreto-legge  n.  19/2020.  Trattandosi  di   atto   amministrativo,\nl\u0027ordinanza  contingibile   e   urgente   dovrebbe   infatti   essere\ndisapplicata, per contrasto con la Costituzione (art. 117) e  con  la\nnormativa statale di rango primario (art. 5 legge 20 marzo  1865,  n.\n4248, allegato E). \n    Giova qui evidenziare che nel giudizio di opposizione a  sanzione\namministrativa non e\u0027 precluso  al  giudice  il  controllo  d\u0027ufficio\nsulla legalita\u0027 della sanzione, dovendosi garantire in ogni  caso  il\nprincipio di legalita\u0027 di cui all\u0027art. l  della  legge  n.  689/1981,\ninformatore della materia. \n    Si riporta quanto affermato dalla Corte costituzionale proprio su\nquesto aspetto nella gia\u0027 richiamata sentenza n. 50/2024: \n        «Secondo  la   costante   giurisprudenza   della   Corte   di\ncassazione, il giudizio di  opposizione  a  ordinanza-ingiunzione  e\u0027\nlimitato allo scrutinio dei motivi sollevati dalla  parte  opponente,\ntra cui, nel caso di  specie -  stando  all\u0027elencazione  fornita  dal\ngiudice a quo - non figura quello relativo all\u0027assenza di una  valida\nbase normativa per illegittimita\u0027 costituzionale  delle  disposizioni\nprovinciali che sanzionano il  mancato  controllo  del  possesso  del\ngreen pass. \n    La  stessa  Corte  di  cassazione,  tuttavia,  con   orientamento\nconsolidato, afferma, altresi\u0027, che  nel  giudizio  in  questione  il\nprincipio della domanda (da cui discende il divieto per il giudice di\npronunciarsi su motivi di opposizione  o  su  eccezioni  non  dedotte\ndalle parti) «non  puo\u0027  essere  applicato  in  maniera  acritica  ed\nautomatica, ma deve essere  coordinato  con  i  principi  informatori\ndella  disciplina  posta  dalla  legge   in   materia   di   sanzioni\namministrative,  in  particolare  con  il  principio  di   legalita\u0027»\nespresso dall\u0027art. 1 della legge n. 689 del 1981, in forza del  quale\nnessuno puo\u0027 essere assoggettato a sanzione amministrativa se non  in\nforza di una legge che sia in vigore al momento in cui ha commesso il\nfatto» (Corte di cassazione,  sezione  seconda  civile,  sentenza  25\nfebbraio 2020, n. 4962). \n    Uno dei «corollari» del principio di  legalita\u0027  sarebbe  che  lo\nstesso «potere di  irrogazione  della  sanzione  amministrativa  deve\ntrovare il suo fondamento giuridico ineliminabile nella  disposizione\ndi legge che vieta e  punisce  la  condotta  sanzionata»,  (Corte  di\ncassazione, sezione seconda  civile,  sentenza  25  giugno  2008,  n.\n17403), il che equivarrebbe a dire che  «l\u0027indagine  in  ordine  alla\nesistenza e vigenza della norma di legge che vieta e quindi  sanziona\nil   comportamento   ascritto   al   ricorrente   nel   provvedimento\namministrativo investe il tema della sussistenza, in generale,  dello\nstesso potere sanzionatorio» (Corte di cassazione, sentenza  n.  4962\ndel 2020). \n    Cio\u0027 comporta, quindi, che,  «[n]el  giudizio  di  opposizione  a\nsanzione amministrativa, l\u0027illegittimita\u0027 del  provvedimento  opposto\nper  violazione  del  principio  di  legalita\u0027  [...]  e\u0027  rilevabile\nd\u0027ufficio, giacche\u0027 tale principio  costituisce  cardine  dell\u0027intero\nsistema normativo di settore ed  ha  valore  ed  efficacia  assoluta,\nessendo   direttamente   riferibile    alla    tutela    di    valori\ncostituzionalmente  garantiti  (artt.  23  e  25  Cost.)»  (Corte  di\ncassazione, sezione seconda civile, sentenza  22  novembre  2021,  n.\n35791). \n    Alla luce della teste\u0027 ricordata giurisprudenza  della  Corte  di\ncassazione, dunque, non  e\u0027  implausibile  l\u0027assunto  del  rimettente\nsecondo cui, attraverso il controllo di ufficio sulla legalita\u0027 della\nsanzione,  esso  sia  investito  della  verifica  della  legittimita\u0027\ncostituzionale delle norme fondanti il  potere  sanzionatorio,  anche\noltre il thema decidendum delineato dagli atti di opposizione.». \n    2.3. Tanto osservato in punto  rilevanza,  ad  avviso  di  questo\ngiudice il dubbio di illegittimita\u0027 costituzionale  non  si  appalesa\ncome manifestamente infondato, alla luce della gia\u0027  citata  sentenza\ndella   Corte   costituzionale   n.   50/2024,   e   della   costante\ngiurisprudenza della Consulta  in  materia  di  competenza  esclusiva\nstatale nell\u0027ambito della  profilassi  internazionale  ex  art.  117,\nsecondo comma, lettera q) Cost. \n    Infatti, la Corte costituzionale gia\u0027 nella pronuncia n. 37/2021,\navente ad oggetto la legislazione emergenziale  della  Regione  Valle\nd\u0027Aosta,  ha  affermato  che  «Sono   dichiarati   costituzionalmente\nillegittimi, per violazione dell\u0027art. 117, secondo comma, lettera q),\nCost., gli articoli 1, 2, e 4, commi 1, 2 e 3 della  legge  regionale\nValle d\u0027Aosta n.  11  del  2020,  i  quali  prevedono  che  la  legge\nregionale   impugnata   disciplini   la    gestione    dell\u0027emergenza\nepidemiologica da  COVID-19  sul  territorio  regionale,  e  che  con\nordinanza del Presidente della Regione siano individuate un complesso\ndi attivita\u0027 personali, sociali ed economiche comunque consentite,  o\nche questo possa  sospenderle,  anche  in  deroga  alle  disposizioni\nemergenziali statali. La materia oggetto dell\u0027intervento  legislativo\nregionale ricade nella competenza legislativa esclusiva dello Stato a\ntitolo di profilassi  internazionale,  che  e\u0027  comprensiva  di  ogni\nmisura atta a contrastare una pandemia sanitaria in corso,  ovvero  a\nprevenirla. Ogni decisione in tale materia, infatti,  per  quanto  di\nefficacia circoscritta all\u0027ambito di competenza locale, ha un effetto\na cascata sulla trasmissibilita\u0027  internazionale  della  malattia,  e\ncomunque sulla capacita\u0027 di contenerla. In  particolare  i  piani  di\nvaccinazione, eventualmente  affidati  a  presidi  regionali,  devono\nsvolgersi secondo i criteri nazionali che la normativa statale  abbia\nfissato  per  contrastare  la  pandemia  in  corso.  Le  disposizioni\nimpugnate  dal  Governo,  al  contrario,  surrogano  la  sequenza  di\nregolazione disegnata dal legislatore statale  appositamente  per  la\nlotta contro la  malattia  generata  dal  COVID-19,  imponendone  una\nautonoma e alternativa,  che  fa  capo  alle  previsioni  legislative\nregionali e alle ordinanze del Presidente della Giunta, con  evidente\ninvasione della sfera di competenza  dello  Stato,  che  non  dipende\ndalla manifestazione di un effettivo contrasto tra le singole  misure\nin concreto applicabili sulla base del  decreto  del  Presidente  del\nConsiglio dei ministri adottati a tale scopo - comunque  assoggettati\nal sindacato del giudice amministrativo - e quelle imposte  in  forza\ndella normativa regionale. Cio\u0027 che rileva, prima  ancora  e  in  via\nassorbente, e\u0027 invece la sovrapposizione della catena di  regolazione\ndella Regione a quella prescelta  dalla  competente  normativa  dello\nStato. Cio\u0027 che la legge  statale  permette,  pertanto,  non  e\u0027  una\npolitica regionale autonoma sulla pandemia, quand\u0027anche di  carattere\npiu\u0027 stringente rispetto a quella  statale;  ma  la  sola  disciplina\n(restrittiva o ampliativa  che  sia),  che  si  dovesse  imporre  per\nragioni manifestatesi dopo l\u0027adozione di un  decreto  del  Presidente\ndel  Consiglio  dei  ministri,  e  prima  che  sia   assunto   quello\nsuccessivo, cio\u0027 che puo\u0027 accadere per mezzo di atti  amministrativi,\nin ragione della  loro  flessibilita\u0027,  e  non  grazie  all\u0027attivita\u0027\nlegislativa regionale». (cosi\u0027 massima n. 43651). \n    Alla data della promulgazione della legge provinciale  n.  4/2020\n(8 maggio 2020) risultava gia\u0027  vigente  il  decreto-legge  25  marzo\n2020, n. 19 recante  «Misure  urgenti  per  fronteggiare  l\u0027emergenza\nepidemiologica da COVID-19», che  costituisce  la  cornice  normativa\nnell\u0027ambito della quale, ai sensi dell\u0027art. 2, comma 1, del  medesimo\ndecreto-legge, sono stati emessi i seguenti  decreti  del  Presidente\ndel Consiglio dei ministri: \n        1. decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  10\naprile 2020 «Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo  2020,\nn.  19,  recante  misure   urgenti   per   fronteggiare   l\u0027emergenza\nepidemiologica  da  COVID-19,  applicabili   sull\u0027intero   territorio\nnazionale», \n        2. decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  10\naprile 2020 «Ulteriori disposizioni attuative  del  decreto-legge  25\nmarzo  2020,  n.  19,  recante  misure   urgenti   per   fronteggiare\nl\u0027emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  applicabili   sull\u0027intero\nterritorio nazionale» (in particolare art. 1, comma 1,  lettera  aa):\n«sono sospese le attivita\u0027 dei servizi di ristorazione (fra cui  bar,\npub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e\ndel catering continuativo su base contrattuale, che  garantiscono  la\ndistanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la\nsola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto  delle  norme\nigienico-sanitarie sia per  l\u0027attivita\u0027  di  confezionamento  che  di\ntrasporto»), sulla cui base le attivita\u0027 di  ristorazione  di  bar  e\nristoranti erano essenzialmente sospese; e \n        3. decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  17\nmaggio 2020 «Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo  2020,\nn.  19,  recante  misure   urgenti   per   fronteggiare   l\u0027emergenza\nepidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 3»\n(in particolare art. 1, comma  1,  lettera  ee):  «le  attivita\u0027  dei\nservizi di ristorazione (fra cui  bar,  pub,  ristoranti,  gelaterie,\npasticcerie) sono, consentite  a  condizione  che  le  regioni  e  le\nprovince.   autonome    abbiano    preventivamente    accertato    la\ncompatibilita\u0027 dello  svolgimento  delle  suddette  attivita\u0027  con  l\n\u0027andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che\nindividuino i protocolli  o  le  linee  guida  applicabili  idonei  a\nprevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento\no in settori analoghi; detti protocolli o linee guida  sono  adottati\ndalle regioni o dalla  Conferenza  delle  regioni  e  delle  province\nautonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli  o  nelle\nlinee guida nazionali e comunque in coerenza con  i  criteri  di  cui\nall\u0027allegato 10»), sulla cui base e alle cui condizioni era  prevista\nla ripresa delle attivita\u0027 di ristorazione. \n    Ai sensi dell\u0027art. 3 «Misure urgenti  di  carattere  regionale  o\ninfraregionale» del decreto-legge n. 19/2020 richiamato, era altresi\u0027\nprevista la possibilita\u0027 per le Regioni, «in relazione  a  specifiche\nsituazioni  sopravvenute  di  aggravamento  del   rischio   sanitario\nverificatesi  nel  loro  territorio  o  in  una  parte  di  esso»  di\n«introdurre misure  ulteriormente  restrittive  ((rispetto  a  quelle\nattualmente vigenti)),  tra  quelle  di  cui  all\u0027art.  1,  comma  2,\nesclusivamente nell\u0027ambito delle attivita\u0027 di loro competenza e senza\nincisione  delle  attivita\u0027  produttive  e  di  quelle  di  rilevanza\nstrategica per l\u0027economia nazionale», tuttavia tale  prerogativa  era\nattribuita unicamente  «nelle  more  dell\u0027adozione  dei  decreti  del\nPresidente del Consiglio dei ministri di cui all\u0027art. 2, comma  1,  e\ncon efficacia limitata fino a tale momento». \n    Al momento della promulgazione della L.P. n. 4/2020, pertanto, il\npotere legislativo e regolamentare residuale previsto  in  capo  alle\nRegioni (e Province autonome) dal  citato  art.  3  decreto-legge  n.\n19/2020 doveva considerarsi esaurito, stante l\u0027avvenuta adozione  del\ndecreto del Presidente del Consiglio dei ministri richiamati,  e  non\nvi era spazio per un intervento legislativo autonomo del  legislatore\nprovinciale. \n    Non puo\u0027  dunque  sostenersi  che  il  potere  legislativo  della\nProvincia trovasse fondamento nella  previsione  della  stessa  norma\nstatale. \n    Ne\u0027  potrebbe  ritenersi  rilevante,  come  gia\u0027  chiarito  dalla\nsentenza della Corte costituzionale n. 50/2024, la circostanza che la\ndisposizione provinciale, ai fini sanzionatori,  si  sia  limitata  a\nriprodurre pedissequamente il disposto di quella statale  (l\u0027art.  1,\ncomma 36, L.P. n. 4/2020 richiama espressamente quoad  poenam  l\u0027art.\n4, decreto-legge n. 19/2020), dato che al legislatore provinciale  e\u0027\ncomunque  preclusa  la  legislazione  nelle  materie  di   competenza\nesclusiva statale anche ai soli fini della riproduzione delle (o  del\nrinvio alle) disposizioni statali. \n    Non pare pertanto possibile operare un\u0027interpretazione conforme a\nCostituzione della L.P. n. 4/2020, in particolare dell\u0027art. 1,  comma\n15  e  comma  12  e  delle  misure  specifiche  per  l\u0027attivita\u0027   di\nristorazione di cui all\u0027allegato A alla L.P. n. 4/2020,  nella  parte\nin cui prevedono  l\u0027obbligo  gravante  sui  titolari  e  gestori  dei\nservizi di ristorazione di utilizzo della  mascherina  chirurgica  da\nparte del personale di servizio e di tutti  gli  altri  collaboratori\nnegli spazi chiusi, in presenza di altre  persone,  indipendentemente\ndalla distanza interpersonale, e dell\u0027art. 1, comma 36  e  comma  37,\nladdove sanzionano l\u0027inosservanza di tali  condotte;  apparendo  tali\ndisposizioni tutte  in  contrasto  con  il  disposto  dell\u0027art.  117,\nsecondo comma, lettera  q),  Cost.  per  invasione  della  competenza\nlegislativa statale. \n3. Traduzione ex art. 25 decreto del Presidente della  Repubblica  15\nluglio 1988, n. 574. \n    Considerato che il procedimento nel corso  del  quale  viene  ora\nsollevata la questione di legittimita\u0027 costituzionale  e\u0027  in  lingua\nprocessuale tedesca, ai sensi dell\u0027art.  25  decreto  del  Presidente\ndella Repubblica  n.  574/1988,  come  sostituito  dall\u0027art.  12  del\ndecreto legislativo 29 maggio 2001, n. 283, va  disposta,  a  cura  e\nspese dell\u0027Ufficio, la traduzione  in  lingua  italiana  di  tutti  i\nprovvedimenti del giudice e dei verbali d\u0027udienza, mentre  gli  altri\natti processuali ed i documenti  contenuti  nel  fascicolo  d\u0027ufficio\nandranno tradotti, a cura e spese  dell\u0027Ufficio,  solo  su  specifica\nrichiesta dei destinatari della presente ordinanza. \n\n \n                                P.Q.M. \n \n    Visto l\u0027art. 23 legge n. 87/1953, \n    Solleva questione di  legittimita\u0027  costituzionale  dell\u0027art.  1,\ncommi 12 e 15 e dell\u0027allegato A, nonche\u0027 dell\u0027art. 1, commi 36  e  37\ndella L.P.  n.  4/2020  della  Provincia  autonoma  di  Bolzano,  per\nviolazione dell\u0027art. 117, secondo comma, lettera q) Cost. \n    Sospende per l\u0027effetto, il presente procedimento. \n    Dispone, ai sensi dell\u0027art.  52  decreto  legislativo  30  giugno\n2003,  n.  196,  che  sia   apposta   a   cura   della   Cancelleria,\nsull\u0027originale del presente provvedimento, la  seguente  annotazione,\nrecante l\u0027indicazione degli estremi  dell\u0027articolo  citato,  volta  a\nprecludere, in caso di riproduzione del  provvedimento  in  qualsiasi\nforma, l\u0027indicazione delle generalita\u0027 e di altri dati identificativi\ndelle parti private B     D      e R     P     B     di B     D     \u0026amp;\nC___ _, riportati nel presente provvedimento: «In caso di  diffusione\nomettere le generalita\u0027 e gli altri dati identificativi di B___ _D___\n_e di R___ _P___ _B___ _di_B_____D___ _\u0026amp; C____». \n    Dispone  la  traduzione,  a  cura  e  a  spese  dell\u0027Ufficio  del\nTribunale di Bolzano, di tutti i provvedimenti del giudice e di tutti\ni verbali d\u0027udienza del presente giudizio nella lingua italiana e  la\nsuccessiva immediata trasmissione, a cura  della  cancelleria,  della\npresente ordinanza e di tutti gli  atti  del  giudizio,  compresa  la\ntraduzione  come  poc\u0027anzi  disposta,  alla   Corte   costituzionale,\nunitamente alla prova delle notificazioni e comunicazioni prescritte. \n    Manda  alla  cancelleria  per  le  notificazioni  della  presente\nordinanza alle parti, al Presidente della  Giunta  Provinciale  della\nProvincia autonoma di Bolzano, nonche\u0027 al  Presidente  del  Consiglio\nProvinciale della Provincia autonoma di Bolzano. \n      Bolzano, 5 febbraio 2025 \n \n                         La Giudice: Rosa\u0027","elencoNorme":[{"id":"62343","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"000035","denominaz_legge":"legge della Provincia autonoma di Bolzano","data_legge":"08/05/2020","data_nir":"2020-05-08","numero_legge":"4","descrizionenesso":"","legge_articolo":"1","specificaz_art":"","comma":"12","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":""},{"id":"62344","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"000035","denominaz_legge":"legge della Provincia autonoma di Bolzano","data_legge":"08/05/2020","data_nir":"2020-05-08","numero_legge":"4","descrizionenesso":"","legge_articolo":"1","specificaz_art":"","comma":"15","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":""},{"id":"62349","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"000035","denominaz_legge":"legge della Provincia autonoma di Bolzano","data_legge":"08/05/2020","data_nir":"2020-05-08","numero_legge":"4","descrizionenesso":"in combinato disposto con","legge_articolo":"","specificaz_art":"Allegato A","comma":"","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":""},{"id":"62345","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"000035","denominaz_legge":"legge della Provincia autonoma di Bolzano","data_legge":"08/05/2020","data_nir":"2020-05-08","numero_legge":"4","descrizionenesso":"","legge_articolo":"1","specificaz_art":"","comma":"36","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":""},{"id":"62346","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"000035","denominaz_legge":"legge della Provincia autonoma di Bolzano","data_legge":"08/05/2020","data_nir":"2020-05-08","numero_legge":"4","descrizionenesso":"","legge_articolo":"1","specificaz_art":"","comma":"37","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":""}],"elencoParametri":[{"id":"78977","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"117","specificaz_art":"","comma":"2","specificaz_comma":"lett. q)","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""}],"elencoParti":[{"id":"54438","num_progressivo":"","nominativo_parte":"Ristorante Pizzeria B. sas di B.D. \u0026. co.","data_costit_part":"","flag_cost_fuori_termine":"No","indirizzo_difensore":"","id_avv_indirizzo":"","tipologia_parte":"P","descrizione_tipologia_parte":"Parte","sigla_parte":"Ristorante Pizzeria B. sas di B.D. \u0026. co."},{"id":"54513","num_progressivo":"","nominativo_parte":"Daniela Brunelli (socia accomandataria e legale rappresentante della società Ristorante Pizzeria Beatrice s.a.s. di Brunelli Daniela \u0026 Co.)","data_costit_part":"31/03/2025","flag_cost_fuori_termine":"No","indirizzo_difensore":"","id_avv_indirizzo":"","tipologia_parte":"P","descrizione_tipologia_parte":"Parte","sigla_parte":""},{"id":"54515","num_progressivo":"","nominativo_parte":"Provincia autonoma di Bolzano","data_costit_part":"01/04/2025","flag_cost_fuori_termine":"No","indirizzo_difensore":"","id_avv_indirizzo":"","tipologia_parte":"C","descrizione_tipologia_parte":"Controparte","sigla_parte":""}]}}"
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