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B. contro Ministero dell\u0027interno e Questura di\nSalerno. \n \nStraniero - Immigrazione - Emersione rapporti di lavoro - Istanza di\n regolarizzazione - Casi di esclusione dalle procedure - Cittadini\n stranieri che risultino segnalati, anche in base ad accordi o\n convenzioni internazionali in vigore per l\u0027Italia, ai fini della\n non ammissione nel territorio dello Stato - Preclusione, per\n l\u0027amministrazione, della verifica in concreto di pericolosita\u0027 e,\n comunque, della sussistenza dei requisiti per l\u0027accoglimento o meno\n dell\u0027istanza. \n- Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di\n salute, sostegno al lavoro e all\u0027economia, nonche\u0027 di politiche\n sociali connesse all\u0027emergenza epidemiologica da COVID-19),\n convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n. 77,\n art. 103, comma 10, lettera b). \n\n\r\n(GU n. 24 del 11-06-2025)\n\r\n \n IL CONSIGLIO DI STATO \n in sede giurisdizionale (Sezione Terza) \n \n Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di\nregistro generale 9548 del 2023, proposto da B... M..., rappresentato\ne difeso dall\u0027avvocato Roberto Ricciardi, con domicilio digitale come\nda PEC da Registri di Giustizia; \n contro Ministero dell\u0027interno, Questura di Salerno, in persona\ndei rispettivi rappresentanti legali pro tempore, rappresentati e\ndifesi ex lege dall\u0027Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria\nin Roma, via dei Portoghesi n. 12; \n per la riforma della sentenza in forma semplificata del Tribunale\nAmministrativo Regionale per la Campania sezione staccata di Salerno\n(Sezione Seconda) n. 1982/2023, resa tra le parti. \n Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; \n Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero\ndell\u0027interno e della Questura di Salerno; \n Visti tutti gli atti della causa; \n Relatore nell\u0027udienza pubblica del giorno 6 febbraio 2025 il\nCons. Giovanni Tulumello e viste le conclusioni delle parti come in\natti; \n 1. Il signor M... B... ha impugnato davanti al T.A.R. della\nCampania, sezione staccata di Salerno, il decreto del... della\nQuestura di Salerno, che ha respinto l\u0027istanza di rilascio del\npermesso di soggiorno presentata ai sensi dell\u0027art. 103 del\ndecreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio\n2020, n. 77. \n Il T.A.R. con la sentenza in forma semplificata n. 1982/2023,\nadottata - ai sensi dell\u0027art. 60 cod. proc. amm. - all\u0027esito della\ncamera di consiglio fissata per l\u0027esame dell\u0027istanza di sospensione\ncautelare del provvedimento impugnato, ha respinto il ricorso. \n Nella motivazione di tale sentenza, impugnata nel presente\ngiudizio, si chiarisce che «le emergenze istruttorie documentali\nhanno consentito di accertare che lo Sportello Unico per\nl\u0027Immigrazione della Prefettura di Salerno ha rigettato l\u0027istanza di\nemersione in ragione della esistenza di un motivo ostativo\nall\u0027accoglimento della stessa, rappresentato da una segnalazione\nnella Banca Dati Schengen ai sensi dell\u0027art. 24 della Convenzione SIS\nII». \n Tale elemento e\u0027 stato ritenuto dai primi giudici valido e\nlegittimo fondamento del provvedimento di diniego impugnato, e\nfattore assolutamente ostativo rispetto alla pretesa del ricorrente. \n Il T.A.R. ha infatti specificato che la giurisprudenza\nassolutamente prevalente e\u0027 nel senso della insindacabilita\u0027 in sede\ngiurisdizionale del reale rilievo ostativo di una simile\nsegnalazione: «Il Consiglio di Stato, infatti, ha, anche di recente,\naffermato che «la segnalazione di inammissibilita\u0027 dell\u0027ingresso del\ncittadino straniero nel territorio Schengen preclude, in radice, ogni\npossibilita\u0027 di ottenere il richiesto provvedimento di\nregolarizzazione dello straniero presente in Italia. Il provvedimento\ndi diniego, pertanto e\u0027 correttamente motivato attraverso il\nriferimento all\u0027atto adottato in altro Stato dell\u0027area Schengen,\nsenza alcuna necessita\u0027 di argomentare ulteriormente in ordine alla\nconcreta pericolosita\u0027 del cittadino extracomunitario o di vagliare\nla legittimita\u0027 e correttezza di tale atto» (Cons. Stato, sez. III,\n14 ottobre 2021, n. 6901). Il Consiglio di Stato ha avuto, altresi\u0027,\nmodo di sottolineare che «la giurisprudenza di questa Sezione si e\u0027\nda tempo consolidata sul principio della «non sindacabilita\u0027» nel\nmerito, salvi i casi eccezionali dell\u0027errore materiale e/o del\ndisguido burocratico, dei provvedimenti di non ammissione dello\nstraniero, emessi da ciascun Stato aderente all\u0027accordo di Schengen,\nin quanto l\u0027appartenenza a tale accordo impone di evitare o ridurre\nal minimo le ipotesi in cui la valutazione compiuta da uno Stato\nestero possa essere vanificata o diversamente valutata da un altro\nStato (C.d.S. sez. III n. 5735/2015, n. 4601/2014, n. 3573/2013 e n.\n2978/2013). Si tratta, qui, di applicare una regola europea che\ncostituisce pilastro dello spazio comune di libera circolazione,\nall\u0027interno del quale ciascun Paese membro ha il dovere di applicare\nsegnalazioni o richieste provenienti da altro Paese membro.\nDiversamente opinando, le disposizioni del trattato sarebbero\nviolate» (Cons. Stato, sez. III, 1° luglio 2017, 3421)». \n 2. Con ricorso in appello notificato il 13 novembre 2023 e\ndepositato il successivo 5 dicembre, il ricorrente in primo grado ha\nimpugnato l\u0027indicata sentenza, deducendo, tra l\u0027altro, che «nel caso\nin esame, la segnalazione e\u0027 stata effettuata per motivi di ingresso\nirregolare nello Stato segnalante e quindi non e\u0027 conseguita alla\ncommissione di fatti penalmente rilevanti o ostativi secondo la\nnormativa pattizia al rilascio del titolo di soggiorno nel qual caso\nil giudizio di pericolosita\u0027 e\u0027 in re ipsa e preclude qualunque\nmargine di discrezionalita\u0027 dell\u0027amministrazione procedente; -che,\ndifatti, la segnalazione Schengen svolge senza dubbio una funzione\nnotiziale, ma e\u0027 rivolta in via prioritaria a facilitare il sistema\ndi controllo sugli ingressi ed evitare che possa essere autorizzato\nil soggiorno di uno straniero che costituisce una minaccia per\nl\u0027ordine e la sicurezza pubblica o per la sicurezza nazionale». \n Peraltro l\u0027appellante ha dedotto altresi\u0027 che «La presunta\nsegnalazione a cui si fa riferimento (...) sarebbe poi stata inserita\ndalle autorita\u0027 francesi in data...., allorquando il sig. B... era\ngia\u0027 regolare sul territorio Schengen, avendo inviato istanza di\nemersione dal lavoro irregolare nel 2020, a mezzo del proprio datore\ndi lavoro, e concluso il contratto di soggiorno in data ..., ben\ncinque mesi prima». \n 3. All\u0027esito della camera di consiglio dell\u002711 gennaio 2024, con\nordinanza n. 459/2024 e\u0027 stato disposto di «acquisire dalla Questura\ndi Salerno documentati chiarimenti relativi alla segnalazione\nSchengen risultante a carico dell\u0027odierno appellante, con particolare\nriferimento ai fatti cui la stessa si riferisce (non evincibili dalla\nmotivazione del provvedimento impugnato in primo grado)». \n L\u0027ordinanza non e\u0027 stata eseguita dall\u0027amministrazione. \n L\u0027ordine istruttorio e\u0027 stato reiterato con successiva ordinanza\n2344/2024. \n In data 6 maggio 2024 l\u0027Avvocatura dello Stato ha depositato la\nnota del 4 aprile 2024 della Questura di Salerno che, in diritto,\nsostiene il carattere ostativo della segnalazione Schengen, senza\nperaltro fornire i richiesti elementi di fatto. \n Essa peraltro rinvia ad un allegato 2, quanto alla segnalazione,\nche pero\u0027 non risulta presente fra la documentazione prodotta. \n La Sezione ha quindi emesso la successiva Ordinanza 11 luglio\n2024, n. 2733: «Considerato che all\u0027esito dell\u0027udienza camerale\ndell\u002711 gennaio 2024, con ordinanza n. 459/2024 e\u0027 stato disposto di\n«acquisire dalla Questura di Salerno documentati chiarimenti relativi\nalla segnalazione Schengen risultante a carico dell\u0027odierno\nappellante, con particolare riferimento ai fatti cui la stessa si\nriferisce (non evincibili dalla motivazione del provvedimento\nimpugnato in primo grado)». Rilevato che il predetto ordine\nistruttorio, non eseguito, e\u0027 stato reiterato con ordinanza n.\n2344/2024; Considerato che le amministrazioni appellate hanno\ndepositato in data 6 maggio 2024 una memoria che, in diritto, deduce\nil carattere ostativo della segnalazione Schengen, rinviando quanto\nall\u0027oggetto specifico del quesito istruttorio (inerente l\u0027oggetto di\ntale segnalazione) ad un allegato 2 non prodotto in allegato al\ndeposito digitale; Rilevato che dal verbale dell\u0027udienza camerale del\n9 maggio 2024 l\u0027Amministrazione, per il tramite del suo difensore, si\nera impegnata ad integrare il suddetto adempimento e che, pertanto,\nla causa era stata rinviata all\u002711 luglio 2024, per il prosieguo\ndella camera di consiglio; Considerato che successivamente a tale\nudienza nessuna produzione e\u0027 stata effettuata dalla parte\nonerata; Ritenuto, conseguentemente, di dover accogliere l\u0027istanza\ncautelare in esame ai sensi dell\u0027art. 55 comma 10, cod. proc. amm.,\nonerando la Questura di Salerno di provvedere, nel termine di giorni\ntrenta decorrente dalla comunicazione o pubblicazione della presente\nordinanza, ad integrare l\u0027adempimento dell\u0027ordine istruttorio di cui\nin premessa, con riserva di valutare il comportamento processuale\ndella parte ai fini della decisione, ai sensi dell\u0027art. 116, secondo\ncomma, cod. proc. civ.». \n Il 5 febbraio 2025 l\u0027Avvocatura dello Stato ha prodotto una nota\ndel Ministero dell\u0027interno - Dipartimento della Pubblica sicurezza -\nDirezione centrale della Polizia criminale, datata ...con la quale si\ntrasmette alla Questura di Salerno la segnalazione in questione,\noperata dalla Prefettura della.... \n All\u0027udienza del 6 febbraio 2025, la causa e\u0027 stata trattenuta in\ndecisione. \n Il Collegio ritiene di dover sollevare questione di legittimita\u0027\ncostituzionale dell\u0027art. 103, comma 10, lett. b), del decreto-legge\n19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,\ncon riferimento agli artt. 3, 11 e 117 (questi ultimi in riferimento\nall\u0027art. 25 della Convenzione Schengen e al Regolamento (UE)\n2018/1861) della Costituzione, nella parte in cui prevede\nl\u0027automatismo ostativo della segnalazione Schengen rispetto alla\nvalutazione dell\u0027istanza di emersione, precludendo\nall\u0027amministrazione la verifica in concreto di pericolosita\u0027 e\ncomunque la sussistenza dei requisiti per l\u0027accoglimento o meno della\nstessa. \n La nota depositata dalla difesa erariale in prossimita\u0027\ndell\u0027udienza ha reso edotto il Collegio del fatto che la segnalazione\ndella Prefettura della ... indica come «reason for the decision» la\nseguente causale: «administrative retum ban». \n 4. In fatto, la documentazione acquisita ha dimostrato la\nfondatezza della tesi del ricorrente, nel senso che la segnalazione -\nin assenza di ulteriori indicazioni - e\u0027 stata adottata unicamente in\nquanto l\u0027odierno appellante ha fatto ingresso irregolare in\nterritorio francese, e non anche in presenza di ulteriori e piu\u0027\ngravi ragioni, non indicate nel documento acquisito. \n Cio\u0027 risulta dal fatto che quanto meno non risultano in detta\nsegnalazione ulteriori causali. \n Il provvedimento impugnato in primo grado si fonda sulla\nprevisione assolutamente ostativa di cui all\u0027art. 103, comma 10,\nlett. b) del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito\ndalla legge 17 luglio 2020, n. 77: «Non sono ammessi alle procedure\npreviste dai commi 1 e 2 del presente articolo i cittadini stranieri:\n(...) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni\ninternazionali in vigore per l\u0027Italia, ai fini della non ammissione\nnel territorio dello Stato». \n Il riferimento specifico, nella fattispecie in esame, e\u0027 - come\ndetto - alla segnalazione prevista dall\u0027accordo di Schengen del 14\ngiugno 1985, ratificato in Italia con legge 30 settembre 1993, n.\n388. \n La Convenzione di attuazione di detto accordo - all\u0027art. 5, comma\n1, lett. d) stabilisce che deve essere negato l\u0027ingresso nel\nterritorio Schengen a chi risulta segnalato ai fini della non\nammissione. \n Peraltro il Titolo IV di tale Convenzione, dall\u0027art. 92 all\u0027art.\n119, disciplina il «Sistema d\u0027informazione Schengen», che a sua volta\nsi articola in una pluralita\u0027 di istituti e di fattispecie. \n Come pure ricordato, la sentenza di primo grado ha respinto il\nricorso richiamando il quasi totalitario orientamento\ngiurisprudenziale che ai fini dell\u0027applicazione del citato art. 103\nha affermato l\u0027insindacabilita\u0027 nel merito della segnalazione, salvo\nil caso di errore materiale o di disguido burocratico (nella\ngiurisprudenza piu\u0027 recente, per una ipotesi di errore sulle\ngeneralita\u0027, e conseguente accoglimento del ricorso per «carenza di\nistruttoria e erronea motivazione con riguardo alla mancata verifica\ndella perdurante efficacia della segnalazione Schengen al momento\ndell\u0027emanazione del provvedimento impugnato in prime cure», Consiglio\ndi Stato, sez. III, sentenza n. 442/2025). \n 5. Sulla non manifesta infondatezza della questione relativa alla\nviolazione dell\u0027art. 3 della Costituzione. \n Ritiene il Collegio che la disposizione sopra richiamata, in\nragione della sua previsione di carattere generale e perentorio,\nrisulti irragionevole: di talche\u0027 la stessa pone un dubbio di\nlegittimita\u0027 costituzionale che nel caso di specie - per le ragioni\nche saranno analiticamente indicate infra - si palesa rilevante e non\nmanifestamente infondato (anche per l\u0027impossibilita\u0027, di cui pure si\ndara\u0027 atto, di praticare una diversa interpretazione che impedisca\ntale conclusione). \n Nel caso in esame, infatti, si controverte in merito\nall\u0027applicazione della disciplina di diritto interno relativa\nall\u0027emersione dei rapporti di lavoro di cittadini stranieri presenti\nsul territorio nazionale e privi di un valido titolo di soggiorno. \n L\u0027ingresso irregolare nel territorio dello Stato non solo non e\u0027\nstato dunque previsto, in se\u0027, dal legislatore come fattore ostativo,\nma e\u0027 anzi uno degli elementi costitutivi della fattispecie, essendo\nla finalita\u0027 della normativa proprio quella di regolarizzare - in\npresenza di un rapporto di lavoro avente le condizioni minimali\nstabilite dalla stessa, e in assenza di pericoli per la sicurezza\npubblica - tale condizione. \n Nell\u0027ambito del citato art. 103 sono previsti come elementi\npreclusivi il fatto che il cittadino straniero sia risultato\ndestinatario di un provvedimento di espulsione; o che abbia commesso\nuno dei reati (assolutamente o relativamente) ostativi indicati nelle\nlettere c) e d) del comma 10; o ancora che sia considerato «una\nminaccia per l\u0027ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno\ndei Paesi con i quali l\u0027Italia abbia sottoscritto accordi per la\nsoppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera\ncircolazione delle persone». \n A queste tre previsioni che costituiscono l\u0027esercizio di una\nragionevole discrezionalita\u0027 legislativa orientata al bilanciamento\nfra esigenze ed interessi antagonisti, oltre che al rispetto degli\naccordi internazionali - si aggiunge quella che qui viene in\nconsiderazione, ancorata pero\u0027 non ad un elemento di reale disvalore,\nma alla mera segnalazione «ai fini della non ammissione nel\nterritorio dello Stato». \n Se - per effetto del citato comma 10, lett. b) - l\u0027ingresso\nirregolare attraverso un diverso Paese aderente alla Convenzione\ndiviene, per il tramite della relativa segnalazione, assolutamente\nostativo, si crea un irragionevole conflitto logico che viene a\nfrustrare le finalita\u0027 stesse della normativa in esame, innescando un\nevidente corto circuito fra presupposti della fattispecie e fattori\nimpeditivi. \n In relazione al profilo della discrezionalita\u0027 del legislatore\nnella disciplina in questione deve osservarsi che la Corte\ncostituzionale, con le sentenze n. 43 del 2024 e n. 88 del 2023, si\ne\u0027 gia\u0027 pronunciata sugli automatismi legali che, nell\u0027ambito di tale\ndisposizione, incidono - sia pure in relazione ad istituti diversi -\nin modo sproporzionato sulla condizione giuridica dello straniero,\naccogliendo le relative questioni per violazione dei principi di\nragionevolezza e proporzionalita\u0027. La Corte ha osservato, in\nparticolare nella sentenza n. 43 del 2024, che il limite\ncostituzionale della manifesta irragionevolezza e sproporzione opera\nin questa materia «pur dovendosi riconoscere alla disciplina in esame\nuna natura speciale, rispetto alla quale «il legislatore gode di\nampia discrezionalita\u0027» (sentenza n. 209 del 2023)». \n Ad avviso del Collegio nella fattispecie oggetto del presente\ngiudizio si manifesta un contrasto analogo, per le ragioni che\nsaranno ulteriormente indicate nel prosieguo, pur con la peculiarita\u0027\ndell\u0027implicazione data dal regime degli accordi internazionali che\nvengono in considerazione. \n 6. Sull\u0027ammissibilita\u0027 della questione. \n In relazione ad una disposizione (e ad una vicenda) analoga, la\nCorte costituzionale ha dichiarato la questione manifestamente\ninammissibile con ordinanza n. 86 del 2006, con la seguente\nmotivazione: «il TAR per la Campania dubita, in riferimento agli\nartt. 3 e 97 della Costituzione, della legittimita\u0027 costituzionale\ndell\u0027art. 1, comma 8, lettera b), del decreto-legge 9 settembre 2002,\nn. 195 (Disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro\nirregolare di extracomunitari), convertito, con modificazioni, nella\nlegge 9 ottobre 2002, n. 222, il quale stabilisce che le norme sulla\nregolarizzazione dei lavoratori comunitari, di cui ai precedenti\ncommi dello stesso articolo, non si applicano ai lavoratori\nextracomunitari «che risultino segnalati, anche in base ad accordi o\nconvenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini della non\nammissione nel territorio dello Stato»; che, secondo il remittente,\nla disposizione indicata contrasta con l\u0027art. 3 Cost. sotto un\nduplice profilo; che, in primo luogo, la segnalazione di non\nammissione nel territorio dello Stato proveniente da un Paese\ndall\u0027«area Schengen», come nel giudizio a quo, puo\u0027 essere dovuta a\nragioni diverse e cioe\u0027 sia al fatto che lo straniero costituisce\n«una minaccia per l\u0027ordine e la sicurezza pubblica o per la sicurezza\nnazionale» (art. 96, comma 2, della citata Convenzione di\napplicazione dell\u0027Accordo di Schengen), sia alla circostanza che «lo\nstraniero e\u0027 stato oggetto di una misura di allontanamento, di\nrespingimento o di espulsione non revocata ne\u0027 sospesa che comporti o\nsia accompagnata da un divieto d\u0027ingresso o eventualmente di\nsoggiorno, fondata sulla non osservanza delle regolamentazioni\nnazionali in materia d\u0027ingresso e di soggiorno degli stranieri» (art.\n96, comma 3, della medesima Convenzione); che la norma censurata,\ndunque, prevede lo stesso divieto per ipotesi di ben differente\ngravita\u0027; che, in secondo luogo, la norma impugnata violerebbe il\nparametro costituzionale invocato anche sotto altro profilo, in\nquanto per il lavoratore segnalato il divieto di regolarizzazione e\u0027\nprevisto come effetto automatico della segnalazione, ancorche\u0027\ncagionata dalla sola inosservanza di disposizioni amministrative,\nladdove al lavoratore colpito da provvedimento di espulsione\ndell\u0027autorita\u0027 italiana e\u0027 consentita l\u0027impugnazione; che il\nremittente afferma di essere consapevole dell\u0027esistenza di due\norientamenti giurisprudenziali, l\u0027uno che ritiene l\u0027automaticita\u0027 del\ndivieto per effetto della segnalazione, l\u0027altro secondo il quale\npossono essere valutate le ragioni di quest\u0027ultima, ma che - sulla\nbase della lettera della disposizione impugnata - ritiene necessario\nadottare il primo indirizzo, fondato sull\u0027automatismo; (....) si da\u0027\natto di un diverso orientamento giurisprudenziale tale da consentire\nuna valutazione delle circostanze dei singoli casi, ma si sostiene,\nin considerazione del tenore letterale della legge, l\u0027impossibilita\u0027\ndi adottare siffatto indirizzo; che tale tesi si risolve nella mera\naffermazione, priva di motivazione, della impraticabilita\u0027 di una\ninterpretazione diversa da quella fornita e cio\u0027 pur in presenza del\ndiverso orientamento seguito non da un\u0027isolata decisione, ma da piu\u0027\npronunce sorrette da motivazioni tali da esigere un esame\napprofondito». \n La questione del giudizio a quo e la normativa di cui si dubita\nla tenuta costituzionale differisce da quella gia\u0027 vagliata dalla\nCorte nella pronuncia sopra menzionata perche\u0027, come si avra\u0027 modo di\napprofondire nel prosieguo, in punto di non manifesta infondatezza\ncon riferimento all\u0027art. 3 della Costituzione, l\u0027art. 103 del\ndecreto-legge n. 34/2020 distingue le due ipotesi: la lettera d) del\ncomma 10 permette la sindacabilita\u0027 in concreto e la valutazione in\nordine alla possibilita\u0027 che lo straniero rappresenti o meno una\nminaccia per l\u0027ordine pubblico; la lettera b) - quella della cui\nlegittimita\u0027 costituzionale si dubita - che si riferisce\nspecificatamente alla segnalazione Schengen, rappresenta un\nautomatismo ostativo che non permette alcuna valutazione in concreto\ndella pericolosita\u0027 o meno del cittadino straniero che potrebbe\nessere allontanato, come il caso di che trattasi, unicamente per aver\nfatto ingresso nel territorio sprovvisto di visto, pur non avendo\ncommesso reati. \n 7. Sull\u0027impossibilita\u0027 di praticare, nel caso di specie,\nun\u0027interpretazione adeguatrice. Osserva il Collegio che nella\nfattispecie qui in esame la previsione normativa - per il ricordato\ncarattere generale e perentorio - costituisce un ostacolo non\nsuperabile rispetto alla possibilita\u0027 di praticare un\u0027interpretazione\nsecondo della stessa secondo i richiamati parametri di ragionevolezza\ne proporzionalita\u0027. \n In senso contrario si e\u0027 affermata in giurisprudenza (T.A.R.\nLombardia, Milano, sez. IV, 23 maggio 2024, n. 1584, non impugnata)\nl\u0027esistenza di due diversi orientamenti, uno dei quali, ancorche\u0027\nminoritario, «ritiene, invece, che la segnalazione Schengen non abbia\nefficacia ostativa automatica alla permanenza dello straniero nel\nterritorio nazionale, dovendo l\u0027amministrazione acquisire le\nnecessarie informazioni ai fini della valutazione della condotta\nconcreta collegata alla segnalazione medesima e delle ragioni che\nl\u0027hanno determinata, al fine di verificare se la stessa integri un\nrischio effettivo per l\u0027ordine e la sicurezza pubblica». \n Tuttavia ad avviso del Collegio una simile soluzione, che ha\nindubbiamente il pregio della razionalita\u0027, opera un\u0027interpretazione\ndel citato art. 103, comma 10, lett. b), in evidente contrasto con\nl\u0027insuperabile dato letterale dello stesso. \n Anche nella giurisprudenza piu\u0027 recente di questo Consiglio di\nStato prevale per contro l\u0027opposta posizione secondo la quale «unico\nonere che doveva essere rispettato era quello di acquisire\ndall\u0027Autorita\u0027 del Paese membro la documentazione necessaria ed\nindicare nel provvedimento di diniego il contenuto e gli effetti\npreclusivi previsti dagli accordi europei, come correttamente ha\nfatto la Questura con l\u0027atto impugnato in primo grado, in cui si da\u0027\natto che «il beneficiario risulta essere stato segnalato nel sistema\nInformativo Shengen ai fini della non ammissione -OMISSIS-\n-OMISSIS-», come preannunciato con la nota n. prot. OMISSIS-, con la\nquale l\u0027Amministrazione ha comunicato i motivi ostativi\nall\u0027accoglimento, ai sensi dell\u0027articolo 10-bis della legge 7 agosto\n1990, n. 241» (Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 10 dicembre\n2024, n. 9961). \n 8. Tale filone giurisprudenziale, invero, sembra ancorare la\nragione giustificatrice della previsione normativa in esame\nall\u0027obbligo per i giudici nazionali di applicazione delle previsioni\ndell\u0027Accordo di Schengen. \n Peraltro, ad avviso del Collegio il problema non investe tanto\ntale obbligo, che e\u0027 fuori discussione, ma la previsione di rinvio\nche uno Stato aderente come l\u0027Italia faccia ad esso, in una\ndisposizione del diritto interno, senza specificazione alcuna. In\naltre parole, se la segnalazione relativa anche al solo ingresso\nirregolare dovesse ritenersi - in adempimento degli obblighi\ninternazionali - assolutamente ostativa e come tale dovesse essere\nconsiderata da ogni organo (amministrativo o giurisdizionale) dello\nStato aderente, la normativa interna sulla emersione dal lavoro\nirregolare correttamente avrebbe fatto riferimento generico ad ogni\npossibile segnalazione come fattore preclusivo. Tale soluzione,\npero\u0027, oltre a porsi in relazione di contraddizione con le finalita\u0027\ndella stessa disposizione, e dunque a presentare profili di\ncriticita\u0027 sotto i richiamati profili della ragionevolezza e della\nproporzionalita\u0027, si pone in contrasto con il parametro costituito\ndall\u0027art. 3 della Costituzione, anche in relazione al principio di\nuguaglianza. \n Essa comporta infatti che puo\u0027 essere ammesso all\u0027emersione il\ncittadino straniero entrato irregolarmente direttamente in Italia, ma\nnon anche quello che vi sia arrivato transitando da altro Paese di\narea Schengen (senza peraltro che tale transito abbia disvelato\nprofili di controindicazione diversi dalla formale assenza di un\ntitolo): il che, all\u0027evidenza, realizza un trattamento diseguale di\nsituazioni sostanzialmente identiche. \n 9. Ancora sulla non manifesta infondatezza della questione\nrelativa alla violazione dell\u0027art. 3 della Costituzione: sugli\nobblighi degli Stati aderenti all\u0027Accordo di Schengen, quale\npossibile ragione giustificatrice dell\u0027irragionevolezza e della\nsproporzione degli effetti della disposizione. \n La segnalata disparita\u0027 di trattamento, ed il raffronto come\ntermine di comparazione con la fattispecie del cittadino straniero\nentrato irregolarmente direttamente in Italia, disvela un ulteriore\nprofilo di possibile illegittimita\u0027 costituzionale della disciplina\nin esame. \n Se infatti si ritiene che l\u0027ingresso irregolare in area Schengen\n(e, dunque, anche in Italia) determini comunque l\u0027obbligo degli Stati\naderenti di non ammettere (e soprattutto di non regolarizzare) il\ncittadino straniero sul proprio territorio (con effetti sull\u0027intera\narea), allora la disposizione in esame, che comunque consente\nl\u0027emersione con riguardo al (solo) cittadino straniero entrato\ndirettamente in Italia, sarebbe contraria agli artt. 11 e 117 della\nCostituzione, perche\u0027 in tal modo la sanatoria prevista dall\u0027art. 103\nnon dovrebbe ritenersi comunque consentita dall\u0027obbligo pattiziamente\nassunto, quale che sia il confine esterno dell\u0027area Schengen\nattraverso il quale si sia materializzato l\u0027ingresso irregolare. \n 10. Una simile conclusione parrebbe pero\u0027 da escludere, in\nragione della non necessarieta\u0027 di una disciplina di diritto interno\nche assuma il carattere automaticamente ostativo e preclusivo di ogni\nsegnalazione. \n Come ricordato, l\u0027odierno appellante ha dedotto - con\naffermazione rimasta incontestata - che la segnalazione in questione,\nproveniente dalla Francia, sarebbe successiva alla «sottoscrizione\ndel contratto di soggiorno innanzi alla Prefettura di Salerno». \n In una simile fattispecie - ma, come si vedra\u0027, probabilmente non\nsolo in questa - la Convenzione di applicazione dell\u0027Accordo di\nSchengen non solo non attribuisce valore ostativo assoluto alla\nsegnalazione, ma addirittura (attraverso l\u0027istituto della\nconsultazione preliminare di cui all\u0027art. 25) prevede un meccanismo\ndi verifica delle ragioni effettive della segnalazione medesima\n(T.A.R. Lombardia, Milano, sentenza n. 1584/2024, cit.; Consiglio di\nStato, sez.. III, sentenza 3 febbraio 2025, n. 806; Consiglio di\nStato, sez. III, sentenza 28 gennaio 2025, n. 658). \n Dunque il dovere degli Stati di rispettare gli obblighi pattizi\nnon implica - in forza della chiara previsione del citato art. 25:\nche anzi, prevedendo al secondo comma un obbligo di ritiro della\nsegnalazione in capo allo Stato che l\u0027ha effettuata ove altro Stato\nrilasci il titolo di soggiorno, stabilisce una reciprocita\u0027 degli\nobblighi nascenti dall\u0027Accordo ed esclude la sussistenza di un\ndiritto potestativo dello Stato segnalante - l\u0027assoluto divieto di\nsanatoria di ogni ingresso irregolare, ne\u0027 l\u0027insindacabilita\u0027 di ogni\nsegnalazione, sicche\u0027 la formulazione assolutista della disposizione\nqui censurata non trova una ragione giustificativa, in tesi tale da\nspiegare le ragioni del descritto quadro altrimenti irragionevole,\nnella necessita\u0027 di rispettare tale obbligo. \n Tuttavia la giurisprudenza da ultimo richiamata fa discendere dal\nmeccanismo previsto dal citato art. 25 l\u0027ulteriore conseguenza della\nsindacabilita\u0027 della segnalazione, ai fini dell\u0027applicazione\ndell\u0027art. 103 del decreto-legge n. 34/2020 nel senso del carattere\nnon ostativo della stessa: invero ad avviso del Collegio - anche per\nquanto si dira\u0027 al punto successivo - una simile soluzione non e\u0027\nstata considerata (ne\u0027, dunque, consentita) dal legislatore\nnazionale, e dunque non e\u0027 ricavabile - in ragione del ridetto tenore\ntestuale - dal citato art. 103, comma 10, lett. b) (che non a caso ha\nfin qui prodotto, in sede applicativa, i due indirizzi\ngiurisprudenziali che si sono richiamati, fra i quali risulta\ndecisamente prevalente quello che nega la rilevanza della ragione\nsostanziale della segnalazione: ex multis, e da ultimo, Consiglio di\nStato, sez. III, sentenza 10 dicembre 2024, n. 9961, cit.). \n 11. I superiori elementi, com\u0027e\u0027 evidente, hanno rilevanza non\nsolo in sede di perimetrazione dell\u0027obbligo degli Stati di\nadattamento alle previsioni dell\u0027Accordo (al fine di escludere che\nl\u0027applicazione irragionevole sia imposta da tali obblighi), ma anche\nin relazione alla gia\u0027 richiamata (im)possibilita\u0027 di praticare\nun\u0027interpretazione dell\u0027art. 103, comma 10, lett. b) coerente ai\ncanoni di ragionevolezza e di proporzionalita\u0027. \n L\u0027art. 25 della Convenzione non contiene infatti una\nclassificazione delle ipotesi che possono dar luogo al procedimento\ndi consultazione preliminare, sicche\u0027 non puo\u0027 interpretarsi l\u0027art.\n103, comma 10, lett. b) come se il rinvio in esso contenuto alle\nsegnalazioni previste da accordi fosse da intendere, con riferimento\nall\u0027Accordo di Schengen, come rivolto unicamente alle fattispecie di\nsegnalazioni assolutamente preclusive e non anche a quelle prive di\ntale rilievo automaticamente ostativo, non esistendo una simile\ntipizzazione nella norma convenzionale richiamata. \n 12. Sull\u0027esistenza nella normativa interna di ulteriori\ndisposizioni autosufficienti nel senso della tutela delle esigenze\nche la norma della cui legittimita\u0027 costituzionale si dubita rende\nirragionevolmente prevalenti rispetto agli interessi antagonisti. \n Proprio nella consapevolezza dell\u0027importanza della normativa di\nemersione - improntata a finalita\u0027 non soltanto umanitarie, ma anche\ndi tutela del sistema economico del Paese -, e della connessa\nnecessita\u0027 di individuare i fattori preclusivi su di un piano\nsostanziale, il richiamato comma 10 del citato art. 103 ha infatti -\nper il resto - perimetrato con un rigore e tassativita\u0027 le cause che,\na tutela di interessi antagonisti e superindividuali, ostano\nall\u0027accoglimento delle istanze. \n In particolare, la lettera d) del comma 10 - in relazione alla\nnecessita\u0027 di rispettare gli impegni internazionali con i «Paesi con\ni quali l\u0027Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei\ncontrolli alle frontiere interne e la libera circolazione delle\npersone» - opera un riferimento al parametro sostanziale della\n«minaccia per l\u0027ordine pubblico o la sicurezza dello Stato». \n Viceversa, la lettera b), della cui legittimita\u0027 costituzionale\nsi dubita, nella sua genericita\u0027 e perentorieta\u0027 si riferisce\nautonomamente ed unicamente alla segnalazione ai fini della non\nammissione nel territorio dello Stato, senza specificare - oltre la\ndimensione dell\u0027obbligo formale - quale sottostante elemento di\ncriticita\u0027 essa esprima sul piano di un simile bilanciamento, ammesso\nche un reale elemento di criticita\u0027 (ulteriore rispetto all\u0027ingresso\nirregolare) possa configurarsi. Il richiamo a tali, ulteriori\nprevisioni (oltre a quelle indicate al precedente punto 5. della\npresente ordinanza), dimostra infine come qualora la disposizione\ndella cui legittimita\u0027 costituzionale si dubita fosse espunta dal\nsistema, nondimeno gli interessi e i valori che essa intende tutelare\nrimarrebbero protetti - peraltro con riferimento alla rilevanza\nsostanziale e non meramente formale di possibili fattori antagonisti\n- dalle restanti parti del medesimo art. 103, comma 10. \n 13. Sulla rilevanza della questione. \n Ad avviso del Collegio risulta pertanto non manifestamente\ninfondata la questione di legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 103,\ncomma 10, lettera b) del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,\nconvertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per violazione dei\nprincipi di ragionevolezza, di proporzionalita\u0027 e di uguaglianza di\ncui all\u0027art. 3 della Costituzione. \n La questione e\u0027 altresi\u0027 rilevante nel presente giudizio in\nquanto, come gia\u0027 chiarito, dalla soluzione della stessa dipende\nl\u0027esito del giudizio stesso. \n L\u0027odierno appellante non risulta infatti essere stato segnalato\nper condotte ascrivibili a profili di pericolosita\u0027 sociale, ma\nunicamente per l\u0027ingresso illegale in territorio francese. \n Conseguentemente, ove la disposizione censurata dovesse essere\napplicata secondo la sua formulazione testuale, come predicato dal\nprevalente orientamento giurisprudenziale formatosi in argomento, il\nricorso dovrebbe essere respinto, se pure con l\u0027irragionevole effetto\ndi precludere l\u0027accesso ad un procedimento di emersione ad un\nsoggetto che - pur privo di controindicazioni sostanziali,\npotenzialmente lesive di altri interessi, e senza che una simile\nsoluzione sia realmente imposta da un obbligo pattizio in tal senso -\nversa esattamente nella condizione per la quale l\u0027istituto e\u0027 stato\nnormativamente creato (con l\u0027unica peculiarita\u0027 di essere entrato in\nItalia attraverso un altro Paese). \n Al contrario ove tale limite fosse rimosso con una dichiarazione\nd\u0027illegittimita\u0027 costituzionale, il ricorso risulterebbe fondato. \n Sicche\u0027 al Collegio non rimangono che due possibilita\u0027: applicare\nuna disposizione irragionevole, ovvero praticare l\u0027interpretazione\nadeguatrice della stessa espressa dalla giurisprudenza che si e\u0027\nrichiamata, che risulta pero\u0027 preclusa - come piu\u0027 volte precisato\n-dal chiaro dato testuale. In ogni caso tale ultima soluzione, che\ncome ricordato ha il pregio della razionalita\u0027, comporta pero\u0027 -\nattraverso la possibilita\u0027 di una sindacabilita\u0027 «atipica» della\nsegnalazione - anche il rischio di un difetto di uniformita\u0027\napplicativa: tenuto conto che, come visto, gli stessi presupposti del\nmeccanismo di cui al predetto art. 25 della Convenzione sono stati\ntalora individuati dalla giurisprudenza oltre il dato testuale di\ntale disposizione. \n 14. Sempre ove si assumesse la necessita\u0027 - sul piano del\nrispetto degli obblighi internazionali - di una norma di salvaguardia\ne di coordinamento ulteriore rispetto a quelle gia\u0027 contenute nel\ncomma 10 dell\u0027art. 103, il contrasto della lettera b) con l\u0027art. 3\ndella Costituzione potrebbe essere superato anche mediante una\nsoluzione non caducatoria ma additiva, che renda compatibile con il\nparametro della ragionevolezza e con quello della proporzionalita\u0027 la\ndisciplina della portata ostativa delle segnalazioni, limitandola ai\nsoli casi in cui essa sia tale nel relativo regime di diritto\ninternazionale. \n Un esempio in tal senso e\u0027 dato dalla soluzione perseguita dalla\ncitata sentenza n. 658/2025 di questo Consiglio di Stato, che ha -\nperaltro inutilmente - onerato l\u0027amministrazione di praticare la\nprocedura di consultazione preliminare ex art. 25 della Convenzione. \n Analoga disposizione e\u0027 contenuta nell\u0027art. 9 («Consultazione\npreventiva prima del rilascio o della proroga di un permesso di\nsoggiorno o di un visto per soggiorno di lunga durata») del\nRegolamento (Ue) 2018/1860 del Parlamento europeo e del Consiglio del\n28 novembre 2018, relativo all\u0027uso del sistema d\u0027informazione\nSchengen per il rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui\nsoggiorno e\u0027 irregolare. Il richiamo a simili forme di coordinamento\ninternazionale, che consentono di applicare la norma interna nel\nrispetto degli obblighi pattizi attraverso strumenti tipizzati, i cui\nesiti sarebbero eventualmente poi sindacabili in sede\ngiurisdizionale, tuttavia ad avviso del Collegio costituisce un\nespediente pratico che riduce sensibilmente ma non elimina del tutto\nil rischio di un\u0027applicazione irragionevole dell\u0027art. 103, comma 10,\nlett. b). \n Anche in considerazione della gia\u0027 rilevata assenza di un vuoto\nnormativo per l\u0027ipotesi di dichiarazione d\u0027illegittimita\u0027\ncostituzionale di tale disposizione, la soluzione dell\u0027accoglimento\ndella questione potrebbe dunque risultare maggiormente satisfattiva\nrispetto alle segnalate difficolta\u0027 applicative, oltre che priva di\ncontroindicazioni sul piano della certezza e della calcolabilita\u0027\ngiuridica. \n 15. Sulla non manifesta infondatezza della questione relativa\nalla violazione degli artt. 11 e 117 della Costituzione, sotto altro\nprofilo. \n Ulteriore soluzione che si prospetta e\u0027 quella di ipotizzare\nun\u0027interpretazione della disposizione della cui costituzionalita\u0027 qui\nsi dubita che assuma l\u0027effetto impeditivo dalla stessa previsto come\nimplicitamente ricollegato alle sole segnalazioni conformi al\nrelativo paradigma normativo: anche oltre la prospettiva tracciata\ndal citato art. 25 della Convenzione, nell\u0027ottica della necessita\u0027 di\nadattamento al diritto dell\u0027U.E. (e dunque con riferimento agli artt.\n11 e 117 della Costituzione). \n Va infatti ricordato che la sentenza della Corte di Giustizia\ndell\u0027U.E., Grande Sezione, 31 gennaio 2006, in causa C-503/03, ha\naffermato che «Avendo rifiutato l\u0027ingresso sul territorio degli Stati\nparti contraenti dell\u0027accordo relativo all\u0027eliminazione graduale dei\ncontrolli alle frontiere comuni, firmato il 14 giugno 1985 a\nSchengen, al sig. Farid nonche\u0027 il rilascio di un visto ai fini\ndell\u0027ingresso in tale territorio ai sigg. Farid e Bouchair, cittadini\ndi uno Stato terzo coniugi di cittadini di uno Stato membro, per il\nsolo motivo che essi erano segnalati nel sistema d\u0027informazione\nSchengen ai fini della non ammissione, senza aver preliminarmente\nverificato se la presenza di tali persone costituisse una minaccia\neffettiva, attuale e abbastanza grave per un interesse fondamentale\ndella collettivita\u0027, il Regno di Spagna e\u0027 venuto meno agli obblighi\nche ad esso incombono in forza degli artt. 1-3 della direttiva del\nConsiglio 25 febbraio 1964, 64/221/CEE, per il coordinamento dei\nprovvedimenti speciali riguardanti il trasferimento e il soggiorno\ndegli stranieri, giustificati da motivi di ordine pubblico, di\npubblica sicurezza e di sanita\u0027 pubblica». \n La sentenza in motivazione precisa che «occorre rilevare che,\nbenche\u0027 il principio di leale cooperazione che e\u0027 alla base\ndell\u0027acquis di Schengen implichi che lo Stato che consulta il SIS\ntenga debitamente in considerazione gli elementi forniti dallo Stato\nche ha effettuato la segnalazione, esso implica altresi\u0027 che\nquest\u0027ultimo debba tenere a disposizione del primo le informazioni\ncomplementari che gli consentano di valutare concretamente\nl\u0027importanza della minaccia che la persona segnalata puo\u0027\nrappresentare». \n Tali esigenze di necessaria offensivita\u0027 della ragione della\nlimitazione sono ora positivizzate dal Regolamento (UE) 2018/1861 del\nParlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018,\nsull\u0027istituzione, l\u0027esercizio e l\u0027uso del sistema d\u0027informazione\nSchengen (SIS) nel settore delle verifiche di frontiera, che modifica\nla convenzione di applicazione dell\u0027accordo di Schengen e abroga il\nregolamento (CE) n. 1987/2006. \n Esemplificativamente mette conto segnalare che l\u0027art. 21, par. 1,\nstabilisce infatti che «Prima di inserire una segnalazione e al\nmomento di prolungare il periodo di validita\u0027 di una segnalazione, lo\nStato membro verifica se l\u0027adeguatezza, la pertinenza e l\u0027importanza\ndel caso giustificano alla segnalazione nel SIS». Il successivo art.\n24, par. 1, del medesimo Regolamento disciplina poi le condizioni per\nl\u0027inserimento della segnalazione ai fini del respingimento o del\nrifiuto di soggiorno, e richiede «alla luce di una valutazione\nindividuale comprendente anche una valutazione delle circostanze\npersonali del cittadino di paese terzo interessato e delle\nconseguenze di un respingimento e di un rifiuto di soggiorno, che la\npresenza di tale cittadino di paese terzo interessato nel proprio\nterritorio costituisce una minaccia per l\u0027ordine pubblico, la\nsicurezza pubblica o la sicurezza nazionale e, pertanto, ha adottato\nuna decisione giudiziaria o amministrativa in conformita\u0027 della\nnormativa nazionale ai fini del respingimento e del rifiuto di\nsoggiorno e ha emesso una segnalazione nazionale per gli stessi\nfini». \n Il Regolamento, dunque, pone precisi oneri in tal senso sia a\ncarico dello Stato che adotta la segnalazione, sia a carico degli\nStati che debbano provvedere sulla persona segnalata (si veda in tal\nsenso la disciplina dei procedimenti di consultazione, di cui agli\nartt. 27 e seguenti). \n Anche nell\u0027ottica della necessita\u0027 di adattamento del diritto\ninterno al diritto dell\u0027U.E., onde superare la genericita\u0027 ed\nassolutezza della previsione dell\u0027art. 103, comma 10, lett. b) si\npotrebbe allora ritenere la stessa non irragionevole ove - sempre per\neffetto di una pronuncia additiva che superi l\u0027attuale limitazione\ntestuale -si intenda riferita alle sole segnalazioni conformi al\nrelativo regime, consentendo dunque un sindacato diffuso della\nconformita\u0027 delle stesse al paradigma normativo che le regola da\nparte del giudice chiamato a vagliare la legittimita\u0027 dei\nprovvedimenti dell\u0027amministrazione nazionale adottati in ragione del\nrilievo impeditivo delle segnalazioni medesime. \n 16. Va pertanto sospeso il giudizio e rimessa alla Corte\ncostituzionale, ai sensi dell\u0027articolo 1 della legge costituzionale 9\nfebbraio 1948, n. 1, e dell\u0027articolo 23, della legge 11 marzo 1953,\nn. 87, la questione di legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 103,\ncomma 10, lett. b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,\nconvertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, con riferimento agli\nartt. 3, 11 e 117 (questi ultimi in riferimento all\u0027art. 25 della\nConvenzione Schengen e al Regolamento (UE) 2018/1861) della\nCostituzione, nella parte in cui prevede l\u0027automatismo ostativo della\nsegnalazione Schengen rispetto alla valutazione dell\u0027istanza di\nemersione, precludendo all\u0027amministrazione la verifica in concreto di\npericolosita\u0027 e comunque la sussistenza dei requisiti per\nl\u0027accoglimento o meno della stessa. \n\n \n P.Q.M. \n \n Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)\ndichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli\nartt. 3, 11 e 117 (questi ultimi in riferimento all\u0027art. 25 della\nConvenzione Schengen e al Regolamento (UE) 2018/1861) della\nCostituzione, la questione di legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art.\n103, comma 10, lett. b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,\nconvertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nella parte in cui\nprevede l\u0027automatismo ostativo della segnalazione Schengen rispetto\nalla valutazione dell\u0027istanza di emersione, precludendo\nall\u0027amministrazione la verifica in concreto di pericolosita\u0027 e\ncomunque la sussistenza dei requisiti per l\u0027accoglimento o meno della\nstessa. \n Sospende il giudizio in corso e ordina l\u0027immediata trasmissione\ndegli atti alla Corte costituzionale. \n Ordina che a cura della Segreteria la presente ordinanza sia\nnotificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e\ncomunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera\ndei Deputati. \n Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all\u0027articolo 52,\ncommi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e\ndell\u0027articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo\ne del Consiglio del 27 aprile 2016, atutela dei diritti o della\ndignita\u0027 della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere\nall\u0027oscuramento delle generalita\u0027 dell\u0027appellante. \n Cosi\u0027 deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6\nfebbraio 2025 con l\u0027intervento dei magistrati: \n Michele Corradino, Presidente; \n Stefania Santoleri, Consigliere; \n Giovanni Tulumello, Consigliere, Estensore; \n Angelo Roberto Cerroni, Consigliere; \n Enzo Bernardini, Consigliere. \n \n Il Presidente: Corradino \n \n \n L\u0027estensore: Tulumello","elencoNorme":[{"id":"62499","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"dl","denominaz_legge":"decreto-legge","data_legge":"19/05/2020","data_nir":"2020-05-19","numero_legge":"34","descrizionenesso":"convertito con modificazioni in","legge_articolo":"103","specificaz_art":"","comma":"10","specificaz_comma":"lett. b)","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2020-05-19;34~art103"},{"id":"62500","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"l","denominaz_legge":"legge","data_legge":"17/07/2020","data_nir":"2020-07-17","numero_legge":"77","descrizionenesso":"","legge_articolo":"","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-07-17;77"}],"elencoParametri":[{"id":"79313","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"3","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"79314","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"11","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"79315","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"117","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"79388","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"000124","descriz_costit":"regolamento UE","numero_legge":"1861","data_legge":"28/11/2018","articolo":"","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"in particolare","unique_identifier":""},{"id":"79390","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"000124","descriz_costit":"regolamento UE","numero_legge":"1861","data_legge":"28/11/2018","articolo":"21","specificaz_art":"par. 1)","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","unique_identifier":""},{"id":"79389","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"000124","descriz_costit":"regolamento UE","numero_legge":"1861","data_legge":"28/11/2018","articolo":"24","specificaz_art":"par. 1)","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","unique_identifier":""},{"id":"79391","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"000124","descriz_costit":"regolamento UE","numero_legge":"1861","data_legge":"28/11/2018","articolo":"27","specificaz_art":"e ss.","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","unique_identifier":""},{"id":"79395","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"0007","descriz_costit":"Convenzione di applicazione dell\u0027Accordo di Schengen","numero_legge":"","data_legge":"19/06/1990","articolo":"25","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"ratificata e resa esecutiva","unique_identifier":""},{"id":"79396","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"l","descriz_costit":"legge","numero_legge":"388","data_legge":"30/09/1993","articolo":"","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge;388","unique_identifier":""}],"elencoParti":[{"id":"54626","num_progressivo":"","nominativo_parte":"Questura di Salerno","data_costit_part":"","flag_cost_fuori_termine":"No","indirizzo_difensore":"","id_avv_indirizzo":"","tipologia_parte":"C","descrizione_tipologia_parte":"Controparte","sigla_parte":""}]}}" ] ] |