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class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eSanità pubblica –\u0026nbsp;Norme della Regione Toscana – Modalità organizzative per l\u0027attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 242 del 2019 e n. 135 del 2024 – Previsione che la Regione Toscana, nell\u0027esercizio delle proprie competenze, disciplina le modalità organizzative per l\u0027attuazione di quanto disposto dalle suindicate sentenze relative al suicidio medicalmente assistito – Ricorso del Governo – Denunciata disciplina, con legge regionale, dell’accesso della persona ad una morte volontaria rientrante nella materia\u0026nbsp;“ordinamento civile e penale” riservata alla legislazione esclusiva statale in quanto incidente su diritti personalissimi, tra i quali quello alla vita e all’integrità – Creazione di un istituto giuridico, che innova il diritto civile e che trova applicazione diretta nell’ambito del diritto penale, che esula dalle\u0026nbsp;competenze del legislatore regionale,\u0026nbsp;intervenendo in una materia riguardante la responsabilità penale (artt. 579 e 580 cod. pen.), la tutela della vita umana, i principi di autodeterminazione, tutela del consenso e rifiuto dei trattamenti sanitari desumibili dagli artt. 2, 13 e 32 Cost. e dall’art. 5 cod. civ. – Disparità di trattamento rispetto al restante territorio nazionale – Violazione, in via principale, della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile e penale e, in via subordinata, della competenza statale nella materia concorrente della tutela della salute in relazione alla quale è necessaria la preventiva determinazione dei principi fondamentali.\u003c/p\u003e\u003cp\u003e-Legge della Regione Toscana 14 marzo 2025, n. 16, intero testo, e in particolare art. 1.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e-Costituzione, art. 117, commi secondo, lettera \u003cem\u003el\u003c/em\u003e), e terzo.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e\u003cbr\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eSanità pubblica – Norme della\u0026nbsp;Regione Toscana – Modalità organizzative per l\u0027attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 242 del 2019 e n. 135 del 2024 – Previsione che fino all\u0027entrata in vigore della disciplina statale, possono accedere alle procedure relative al suicidio medicalmente assistito le persone in possesso dei requisiti indicati dalle suddette sentenze, con le modalità previste dagli artt. 1 e 2 della legge n. 219 del 2017\u0026nbsp;(Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento) – Previsione che le prestazioni e i trattamenti disciplinati dalla\u0026nbsp;legge regionale costituiscono un livello di assistenza sanitaria superiore rispetto ai livelli essenziali di assistenza – Ricorso del Governo – Denunciata non spettanza alle regioni di modificare, limitare o condizionare i livelli essenziali delle prestazioni concernenti il diritto alla vita previsti dalla legislazione statale e segnatamente di regolare casi e procedure in cui si dispone del diritto alla vita – Erroneità del presupposto da cui muove il legislatore regionale di prevedere l’erogazione di prestazioni superiori rispetto ai livelli essenziali previsti dal legislatore statale e, anche considerando tale prospettiva, denunciata insussistenza, nella specie, di tale presupposto, non avendo il legislatore statale fissato alcun livello minimo di prestazione da garantire in tale ambito – Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili\u0026nbsp;e sociali – Contrasto con la indispensabile omogeneità a livello nazionale della disciplina in\u0026nbsp;materia di fine vita.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e- Legge della Regione Toscana 14 marzo 2025, n. 16, intero testo, e in particolare artt. 2 e 7, comma 2.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e- Costituzione, art. 117, commi secondo, lettera \u003cem\u003em\u003c/em\u003e), e terzo.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e\u003cbr\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eIn via subordinata: Sanità pubblica – Norme della\u0026nbsp;Regione Toscana – Modalità organizzative per l\u0027attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 242 del 2019 e n. 135 del 2024 – Previsione che le aziende unità sanitarie locali istituiscono una commissione multidisciplinare permanente per la verifica della sussistenza dei requisiti per l\u0027accesso al suicidio medicalmente assistito, nonché per la verifica o definizione delle relative modalità di attuazione – Modalità di accesso al suicidio medicalmente assistito – Previsione che l\u0027azienda unità sanitaria locale trasmette tempestivamente l\u0027istanza della persona interessata e la relativa documentazione alla predetta commissione e al comitato per l\u0027etica nella clinica operante presso l\u0027azienda ai sensi dell\u0027art. 99 della legge regionale n. 40 del 2005 – Procedura per la verifica dei requisiti – Previsione che, in caso di esito positivo della verifica dei requisiti, la commissione procede ai fini dell\u0027approvazione o definizione delle modalità di attuazione del suicidio medicalmente assistito – Ricorso del Governo – Denunciata sovrapposizione con le competenze riservate dal legislatore statale ai comitati etici territoriali individuati con decreti del Ministro della salute del 23 e 30 gennaio 2023 – Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di ordinamento civile e penale e in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.\u0026nbsp;\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e-Legge della Regione Toscana 14 marzo 2025, n. 16, artt. 3, 4, 5 e 6.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e-Costituzione, art. 117, commi secondo, lettere \u003cem\u003el\u003c/em\u003e) e \u003cem\u003em\u003c/em\u003e); legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, commi 556, 557 e 558; legge 11 gennaio 2018, n. 3, art. 2.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e\u003cbr\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e\u003cbr\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e\u003cbr\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e\u003cbr\u003e\u003c/p\u003e","id_seduta":"4525","stato_fissazione":"2","descrizione_fissazione":"Udienza Pubblica","data_seduta":"04/11/2025","relatore":"VIGANÒ - ANTONINI","listaSedute":[{"numero_parte":"1","id_seduta":"4525","stato_fissazione":"2","descrizione_fissazione":"Udienza Pubblica","data_seduta":"04/11/2025","relatore":"VIGANÒ - ANTONINI"}],"ricorrente":"Presidente del Consiglio dei ministri","testo_atto":"N. 20 RICORSO PER LEGITTIMITA\u0027 COSTITUZIONALE 16 maggio 2025\n\r\nRicorso per questione di legittimita\u0027 costituzionale depositato in\ncancelleria il 16 maggio 2025 (del Presidente del Consiglio dei\nministri). \n \nSanita\u0027 pubblica - Norme della Regione Toscana - Modalita\u0027\n organizzative per l\u0027attuazione delle sentenze della Corte\n costituzionale n. 242 del 2019 e n. 135 del 2024 - Previsione che\n la Regione Toscana, nell\u0027esercizio delle proprie competenze,\n disciplina le modalita\u0027 organizzative per l\u0027attuazione di quanto\n disposto dalle suindicate sentenze relative al suicidio\n medicalmente assistito - Previsione che, fino all\u0027entrata in vigore\n della disciplina statale, possono accedere alle procedure relative\n al suicidio medicalmente assistito le persone in possesso dei\n requisiti indicati dalle suddette sentenze, con le modalita\u0027\n previste dagli artt. 1 e 2 della legge n. 219 del 2017 (Norme in\n materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di\n trattamento) - Previsione che le prestazioni e i trattamenti\n disciplinati dalla legge regionale costituiscono un livello di\n assistenza sanitaria superiore rispetto ai livelli essenziali di\n assistenza - Previsione che le aziende unita\u0027 sanitarie locali\n istituiscono una commissione multidisciplinare permanente per la\n verifica della sussistenza dei requisiti per l\u0027accesso al suicidio\n medicalmente assistito, nonche\u0027 per la verifica o definizione delle\n relative modalita\u0027 di attuazione - Modalita\u0027 di accesso al suicidio\n medicalmente assistito - Previsione che l\u0027azienda unita\u0027 sanitaria\n locale trasmette tempestivamente l\u0027istanza della persona\n interessata e la relativa documentazione alla commissione e al\n comitato per l\u0027etica nella clinica operante presso l\u0027azienda, ai\n sensi dell\u0027art. 99 della legge regionale n. 40 del 2005 - Procedura\n per la verifica dei requisiti - Previsione che, in caso di esito\n positivo della verifica dei requisiti, la commissione procede ai\n fini dell\u0027approvazione o definizione delle modalita\u0027 di attuazione\n del suicidio medicalmente assistito. \n- Legge della Regione Toscana 14 marzo 2025, n. 16 (Modalita\u0027\n organizzative per l\u0027attuazione delle sentenze della Corte\n costituzionale 242/2019 e 135/2024), intero testo, e in particolare\n artt. 1, 2 e 7, comma 2, nonche\u0027 artt. 3, 4, 5 e 6. \n\n\r\n(GU n. 22 del 28-05-2025)\n\r\n Ricorso ex art. 127 della Costituzione nell\u0027interesse del\nPresidente del Consiglio dei ministri pro tempore, rappresentato e\ndifeso ex lege dall\u0027Avvocatura generale dello Stato (codice fiscale\nn. 80224030587), presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n.\n12, e\u0027 domiciliato (fax 06.96.51.40.00; indirizzo PEC\nags.rm@mailcert.avvocaturastato.it); \n nei confronti della Regione Toscana, in persona del Presidente\ndella Giunta Regionale pro tempore; \n per la dichiarazione di illegittimita\u0027 costituzionale della\nintera legge regionale 14 marzo 2025, n. 16, recante «Modalita\u0027\norganizzative per l\u0027attuazione delle sentenze della Corte\ncostituzionale 242/2019 e 135/2024», pubblicata nel B.U.R. Toscana n.\n18 del 17 marzo 2025, nonche\u0027 dei suoi articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7; \n in virtu\u0027 della deliberazione del Consiglio dei ministri in data\n9 maggio 2025. \n \n Premessa \n \n 1. La Regione Toscana ha emanato la legge regionale in epigrafe\nindicata, la quale definisce i presupposti, i ruoli, le modalita\u0027\nesecutive, i tempi e le condizioni per l\u0027accesso di un individuo ad\nuna morte volontaria. \n Le norme sono precedute da un preambolo nel quale, oltre a\nrichiamare il solo terzo comma dell\u0027art. 117 della Costituzione,\nnonche\u0027 la legge statale n. 219/2017, recante «Norme in materia di\nconsenso informato e di disposi ioni anticipate di trattamento» -\nsono richiamate le sentenze della Corte costituzionale alle quali si\nriferisce il titolo stesso della legge regionale, concernenti la\nfattispecie disciplinata dall\u0027intervento normativo regionale: la\nsentenza n. 242/2019, che ha individuato una circoscritta area in cui\nl\u0027incriminazione per l\u0027aiuto al suicidio, ex art. 580 del codice\npenale, non e\u0027 conforme alla Costituzione, richiamando le condizioni\nnelle quali deve trovarsi l\u0027aspirante suicida; e poi la sentenza n.\n135/2024, che ha evidenziato che non puo\u0027 esservi distinzione tra la\nsituazione del paziente gia\u0027 sottoposto a trattamenti di sostegno\nvitale, di cui lo stesso puo\u0027 pretendere l\u0027interruzione, e quella del\npaziente che, per sopravvivere, necessiti, dietro valutazione medica,\ndell\u0027attivazione di simili trattamenti, che il medesimo puo\u0027\nrifiutare. \n Il medesimo preambolo precisa che, nella citata sentenza\ncostituzionale n. 242/2019, e\u0027 stato ritenuto che la verifica delle\ncondizioni che legittimano l\u0027aiuto al suicidio debbano essere\naffidate, in attesa dell\u0027intervento legislativo, a strutture\npubbliche del Servizio sanitario nazionale, e che a tal fine debba\nessere acquisito il parere del comitato etico territorialmente\ncompetente (considerato n. 5 della legge Regionale). Con la legge in\nesame, inoltre, la Regione detta norme a carattere organizzativo e\nprocedurale per disciplinare l\u0027esercizio non solo delle funzioni\naffidate dalla Corte medesima alle aziende sanitarie, ma anche di\nprestazioni ulteriori, definendo tempi e modalita\u0027 inerenti alla\nprocedura in questione (considerato n. 7), assumendo che si tratti di\nuna disciplina cedevole rispetto ad una successiva legge statale che\nintervenga a regolare la materia fissandone i principi fondamentali\n(considerato n. 8). \n 2. Nel dettaglio, la normativa regionale ha il seguente contenuto: \n - L\u0027art. 1, recante le finalita\u0027 della legge, dispone che la\nRegione Toscana stabilisce l\u0027organizzazione necessaria per\nl\u0027applicazione delle statuizioni rese dalla Corte costituzionale sul\ntema del suicidio medicalmente assistito. \n - L\u0027art. 2 individua i requisiti per l\u0027accesso al suicidio\nmedicalmente assistito, mediante generale rinvio alle sentenze n.\n242/2019 e n. 135/2014 della Corte costituzionale; \n - L\u0027art. 3 prevede la istituzione, presso ogni ASL toscana, di\nuna «Commissione multidisciplinare permanente» (composta dalle\nseguenti figure professionali: medico palliativista, medico\npsichiatra, medico anestesista, psicologo, medico legale, infermiere\ne un medico specialista per la patologia del richiedente, di seguito\nanche «Commissione») per la verifica della sussistenza dei requisiti\nper l\u0027accesso al suicidio medicalmente assistito dei richiedenti e la\ndefinizione delle modalita\u0027 di attuazione, prevedendo altresi\u0027 che\nl\u0027attivita\u0027 dei componenti di tale commissione venga svolta su base\nvolontaria e in orario di lavoro e non comporti la corresponsione di\nalcuna indennita\u0027 di carica o di presenza; \n - L\u0027art. 4 disciplina le modalita\u0027 di «accesso al suicidio\nmedicalmente assistito», prevedendo che la persona interessata (o un\nsuo delegato) presenti un\u0027istanza alla ASL di riferimento, corredata\nda documentazione sanitaria, per l\u0027accertamento dei requisiti per\nl\u0027accesso alla pratica in questione, nonche\u0027 per l\u0027approvazione o la\ndefinizione delle relative modalita\u0027 di attuazione. E\u0027 ivi previsto\nche l\u0027istanza venga trasmessa alla Commissione e al «Comitato per\nl\u0027etica clinica» operante presso la stessa ASL ai sensi dell\u0027art. 99\ndella L.R. Toscana n. 40/2005, anch\u0027esso non disciplinato da norme\nquadro nazionali; \n - L\u0027art. 5 disciplina il procedimento di verifica dei requisiti,\nche prevede in sintesi che: \n la procedura debba concludersi entro venti giorni dal\nricevimento dell\u0027istanza, salvo sospensione per non piu\u0027 di cinque\ngiorni per l\u0027esecuzione di accertamenti clinico-diagnostici; \n il richiedente debba essere informato riguardo al percorso di\ncure palliative cui puo\u0027 accedere, e riguardo al diritto a rifiutare\ntrattamenti sanitari e ad accedere alla sedazione profonda continua; \n ove il medesimo richiedente confermi la volonta\u0027 di accedere al\nsuicidio; \n medicalmente assistito, la Commissione proceda alla verifica\ndei requisiti, anche tramite accertamenti e ascolto personale; \n debba essere acquisito il parere del Comitato per l\u0027etica\nclinica sugli aspetti etici del caso, da rendere entro sette giorni\ndal ricevimento della documentazione; \n la Commissione rediga una relazione finale attestante gli esiti\ndell\u0027accertamento dei requisiti, i quali vengono comunicati dall\u0027ASL\nal richiedente; \n - L\u0027art. 6 concerne l\u0027introduzione di un atipico obbligo\nsanitario, e le concrete modalita\u0027 di attuazione del suicidio\nmedicalmente assistito, prevedendo che il richiedente possa proporre\nun protocollo, gia\u0027 elaborato con il proprio medico di fiducia, o\nconcordarne uno con la Commissione, e che il protocollo debba\ngarantire la presenza del medico, la dignita\u0027 del paziente e\nl\u0027assenza di sofferenze. Anche per questi aspetti, viene previsto che\ndebba essere acquisito il parere del Comitato per l\u0027etica clinica\nsugli aspetti etici del caso, da rendere entro cinque giorni dal\nricevimento della documentazione, e che la Commissione rediga una\nrelazione finale sugli esiti dell\u0027approvazione del protocollo, i\nquali vengono parimenti comunicati dall\u0027ASL al richiedente; \n - L\u0027art. 7 disciplina il supporto tecnico e farmacologico che\ndeve essere assicurato dall\u0027ASL, e l\u0027assistenza\nall\u0027autosomministrazione del farmaco, da rendersi con personale\nvolontario. Viene previsto che le prestazioni e i trattamenti siano\ngarantite come livelli assistenziali superiori rispetto ai livelli\nessenziali di assistenza, cui far fronte con risorse proprie della\nRegione, che il richiedente possa sospendere o annullare l\u0027erogazione\ndel trattamento in qualsiasi momento, e che i procedimenti\ndisciplinati dalla legge regionale siano conformati dalle ASL alla\ndisciplina statale; \n - L\u0027art. 8 prevede la gratuita\u0027 del percorso assistenziale per il\nsuicidio medicalmente assistito; \n - L\u0027art. 9 stanzia euro 10.000,00 annui, per gli anni 2025, 2026\ne 2027, a carico del programma regionale per la disabilita\u0027, e\nprevede che, per gli anni successivi, si provveda con legge di\nbilancio. \n La illustrata L.R. Toscana n. 16/2025 presenta diversi profili di\nillegittimita\u0027 costituzionale, nel suo complesso, ed in relazione ai\nsingoli articoli precisati in epigrafe: il Consiglio dei ministri ha\npertanto ritenuto di doverla impugnare, ed a tanto in effetti si\nprovvede mediante il presente ricorso, sulla base dei seguenti\nmotivi. \n 1. Illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027intera L.R. Toscana n.\n16/2025 e del suo art. 1, per violazione degli articoli 117, secondo\ncomma, lett. l), e 117, terzo comma, della Costituzione. \n La legge in esame, nella sua interezza e con il suo art. 1, (1)\npretende di dare «attuazione» alle sentenze costituzionali nn.\n242/2019 e 135/2024. \n Occorre, pertanto, preliminarmente soffermarsi sul contenuto\ndelle sentenze di cui la Regione asserisce di dettare le modalita\u0027\norganizzative per l\u0027attuazione. 1.1 Con la sentenza n. 242 del 2019,\nla Corte costituzionale ha dichiarato «l\u0027illegittimita\u0027\ncostituzionale dell\u0027art. 580 del codice penale, nella parte in cui\nnon esclude la punibilita\u0027 di chi, con le modalita\u0027 previste dagli\narticoli 1 e 2 della legge 22 dicembre 2017, n. 219 (Norme in materia\ndi consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento),\nagevola l\u0027esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e\nliberamente formatosi, di una persona tenuta in vita da trattamenti\ndi sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di\nsofferenze fisiche o psicologiche che ella reputa intollerabili, ma\npienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli, sempre\nche tali condizioni e le modalita\u0027 di esecuzione siano state\nverificate da una struttura pubblica del servizio sanitario\nnazionale, previo parere del comitato etico territorialmente\ncompetente». \n La sentenza n. 242/2019 non ha solo tracciato un circoscritto ed\neccezionale perimetro entro il quale puo\u0027 non essere sanzionabile\npenalmente l\u0027aiuto al suicidio [il quale rimane, in generale, sempre\nillecito, sia sotto il versante penalistico (ai sensi degli articoli\n579 e 580 del codice penale) che civilistico (ai sensi dell\u0027art. 5\ndel codice civile)], ma ha anche espressamente precisato che «la\ndeclaratoria di illegittimita\u0027 costituzionale si limita a escludere\nla punibilita\u0027 dell\u0027aiuto al suicidio nei casi considerati, senza\ncreare alcun obbligo di procedere a tale aiuto in capo ai medici»\n(cfr. S 6). \n Con la sentenza n. 135 del 2024, inoltre, la Corte costituzionale\nha ribadito «la necessita\u0027 del puntuale rispetto delle condizioni\nprocedurali stabilite dalla sentenza n. 242 del 2019», segnatamente\nspecificando che «non puo\u0027 (...) ritenersi irragionevole la\nlimitazione della liceita\u0027 dell\u0027aiuto al suicidio ai soli pazienti\nche abbiano gia\u0027 la possibilita\u0027, in forza del diritto\ncostituzionale, di porre fine alla loro esistenza rifiutando i\ntrattamenti di sostegno vitale». \n Parimenti, la Corte ha ritenuto di confermare «lo stringente\nappello, gia\u0027 contenuto nella sentenza n. 242 del 2019 (punto 2.4.\ndel Considerato in diritto), affinche\u0027, sull\u0027intero territorio\nnazionale, sia garantito a tutti i pazienti, inclusi quelli che si\ntrovano nelle condizioni per essere ammessi alla procedura di\nsuicidio assistito, una effettiva possibilita\u0027 di accesso alle cure\npalliative appropriate per controllare la loro sofferenza, secondo\nquanto previsto dalla legge n. 38 del 2010». \n La Regione Toscana, con la legge in esame, titolata «Modalita\u0027\norganizzative per l\u0027attuazione delle sentenze della Corte\ncostituzionale 242/2019 e 135/2024», ha ritenuto di dettare, per come\nsi legge nel preambolo, le «norme a carattere organizzativo e\nprocedurale per disciplinare in modo uniforme sul proprio territorio\nl\u0027esercizio delle funzioni che la giurisprudenza costituzionale\nattribuisce alle aziende sanitarie nella materia di cui trattasi», e\ndunque di disciplinare «le modalita\u0027 organizzative per l\u0027attuazione\ndi quanto disposto dalle sentenze della Corte costituzionale 25\nsettembre 2019, n. 242 e 1° luglio 2024, n. 135, relative al suicido\nmedicalmente assistito». \n 1.2 Come e\u0027 noto, ai sensi dell\u0027art. 117, terzo comma, della\nCostituzione, tra le materie di competenza regionale concorrente vi\nsono la «tutela della salute» e la «ricerca scientifica e\ntecnologica». Tale competenza legislativa e\u0027 esercitabile nel quadro\ndei principi fondamentali che spetta allo Stato determinare. \n Al contempo, tra le materie di esclusiva competenza dello Stato\nvi e\u0027 l\u0027«ordinamento civile e penale» [art. 117, secondo comma, lett.\nl), della Costituzione]. \n In questo contesto, occorre valutare se una disciplina del\n«suicidio medicalmente assistito», per come e\u0027 espressamente\nqualificato l\u0027intervento nella legge regionale in esame, sia\neffettivamente riconducibile ad una materia di legislazione\nconcorrente. \n Ad avviso del Presidente del Consiglio, la disciplina del\n«suicidio medicalmente assistito», o, se si vuole utilizzare un\u0027altra\nterminologia, dell\u0027accesso di un individuo ad una morte volontaria,\nrientra nella materia «ordinamento civile e penale» riservata alla\nlegislazione esclusiva dello Stato in quanto, evidentemente, incide\nsu diritti personalissimi, tra i quali quello alla vita,\nprecondizione di tutti i diritti, e all\u0027integrita\u0027. \n Si tratta di diritti ai quali l\u0027ordinamento riconosce massima\ntutela, anche contro la volonta\u0027 del titolare, tanto da prevedere un\nreato per chi provoca la morte di un soggetto consenziente (art. 579\ndel codice penale), ma anche per chi si limita a rafforzare l\u0027altrui\nintenzione suicidaria o ad agevolare l\u0027esecuzione dell\u0027atto (art. 580\ndel codice penale). \n La disciplina dei presupposti e delle modalita\u0027 esecutive in\npresenza delle quali viene scriminato l\u0027aiuto al suicidio, viene a\ncreare un istituto giuridico che, per un verso, innova il diritto\ncivile e, per altro verso, trova applicazione diretta nell\u0027ambito del\ndiritto penale. \n La disciplina dell\u0027istituto giudico in questione, quindi, non\npuo\u0027 che essere dettata da una legge statale. \n In ragione del riparto di competenze delineato a livello\ncostituzionale, e\u0027 inibito, dunque, al legislatore regionale\nintervenire in una materia che tocca aspetti di estrema delicatezza\nquali la responsabilita\u0027 penale (articoli 579 e 580 del codice\npenale), il dovere di tutela della vita umana, i principi di\nautodeterminazione, tutela del consenso e rifiuto dei trattamenti\nsanitari, desumibili dagli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione e 5\ndel codice civile. \n Tutti gli argomenti incisi e i principi sottesi alla tematica de\nqua sono, pertanto, riconducibili alla competenza legislativa\nesclusiva statale in materia di «ordinamento civile e penale» ex art.\n117, secondo comma, lett. l), della Costituzione. E\u0027, quindi,\nevidente l\u0027esigenza di uniformita\u0027 e omogeneita\u0027 di disciplina\nsull\u0027intero territorio nazionale che solo l\u0027intervento del\nlegislatore statale puo\u0027 assicurare. Solo a quest\u0027ultimo e\u0027 dato\nbilanciare interessi costituzionalmente rilevanti, ma contrapposti,\nquali, da un lato, la possibilita\u0027 di rifiuto di trattamenti sanitari\ne, dall\u0027altro, il fondamentale dovere costituzionale di tutela della\nvita umana, muovendosi nel perimetro tracciato dalla giurisprudenza\ncostituzionale in materia. \n 1.3 Anche nella sentenza n. 50 del 2022, codesta Corte ha\nsignificativamente rilevato che le norme dettate con la finalita\u0027 di\n«tutela della vita» non sono norme «a contenuto costituzionalmente\nvincolato», ed e\u0027 dunque necessariamente rimessa alla valutazione del\nlegislatore statale la determinazione del «livello minimo di tutela\nrichiesto dai referenti costituzionali ai quali esse si saldano». \n A cio\u0027 si aggiunga, con riferimento all\u0027intera legge e, comunque,\nall\u0027art. 1 della stessa, che la dichiarata «finalita\u0027»\ndell\u0027intervento, ovvero disciplinare «le modalita\u0027 organizzative per\nl\u0027attuazione di quanto disposto dalle sentenze della Corte\ncostituzionale 25 settembre 2019, n. 242 e 1° luglio 2024, n. 135,\nrelative al suicidio medicalmente assistito», finisce, in concreto,\nper prevedere e approntare gli strumenti operativi affinche\u0027 possa\noperare una causa di non punibilita\u0027 penale, in quanto quello, e solo\nquello, hanno disciplinato le sentenze citate. \n Cio\u0027 evidenzia, anche, la diretta incidenza della\nregolamentazione sull\u0027ordinamento penale, pacificamente sottratto\nalla competenza delle regioni e spettante in via esclusiva alla Stato\nai sensi dell\u0027art. 117, secondo comma, lett. l), della Costituzione. \n Si aggiunge, poi, che la previsione di condizioni che consentono\nil concreto operare di una causa di giustificazione penale solo su\nuna parte del territorio danno vita ad una disparita\u0027 di trattamento\nche l\u0027ordinamento penale (materia come gia\u0027 detto di esclusiva\ncompetenza del legislatore statale) non puo\u0027 tollerare. \n 1.4 Ne\u0027 potrebbero essere addotti, in senso contrario, argomenti\nche assegnino alle Regioni un ruolo «supplente» rispetto al\nlegislatore statale, nelle more delle decisioni da esso assunte. \n Al riguardo, appare utile richiamare quanto codesta Corte ha\nstatuito con la sentenza n. 262 del 2016, nella parte in cui ha\ndichiarato illegittima una legge della Regione Friuli-Venezia Giulia\nche, per «rimediare» all\u0027asserita inerzia del legislatore statale,\naveva introdotto una disciplina regionale in tema di disposizioni\nanticipate di trattamento sanitario. \n In particolare, codesta Corte ha ricordato che, data la sua\nincidenza su aspetti essenziali della identita\u0027 e della integrita\u0027\ndella persona, una normativa in tema di disposizioni di volonta\u0027\nrelative ai trattamenti sanitari nella fase terminale della vita - al\npari di quella che regola la donazione di organi e tessuti -\nnecessita di uniformita\u0027 di trattamento sul territorio nazionale, per\nragioni imperative di eguaglianza, ratio ultima della riserva allo\nStato della competenza legislativa esclusiva in materia di\n«ordinamento civile». In quell\u0027occasione, si e\u0027 affermato che\nl\u0027assenza di una specifica legislazione nazionale «non vale a\ngiustificare in alcun modo l\u0027interferenza della legislazione\nregionale in una materia affidata in via esclusiva alla competenza\ndello Stato». \n Principi identici non possono non valere anche nel caso di\nspecie. \n Con la sentenza n. 5 del 2018, codesta Corte ha, inoltre,\nrilevato «che il diritto della persona di essere curata\nefficacemente, secondo i canoni della scienza e dell\u0027arte medica, e\ndi essere rispettata nella propria integrita\u0027 fisica e psichica\n(sentenze n. 169 del 2017, n. 338 del 2003 e n. 282 del 2002) deve\nessere garantito in condizione di eguaglianza in tutto il Paese,\nattraverso una legislazione generale dello Stato basata sugli\nindirizzi condivisi dalla comunita\u0027 scientifica nazionale e\ninternazionale». \n In ordine alla possibile riconducibilita\u0027 dell\u0027intervento alla\nmateria della «tutela della salute», che risulterebbe derivare dalla\nmenzione, nel preambolo della legge regionale, del solo terzo comma\ndell\u0027art. 117 della Costituzione, va considerato: \n che l\u0027ordinamento (in sede sia civile, sia penale) si e\u0027 fatto\ncarico, con pronunce giurisprudenziali, anche della Corte\ncostituzionale, di mandare esenti da responsabilita\u0027 penale i terzi\nche supportano una persona nel darsi una morte volontaria\nesclusivamente in relazione a soggetti che siano affetti da gravi\npatologie irreversibili e fonte di sofferenze fisiche o psicologiche\nassolutamente intollerabili; \n che le stesse pronunce giurisprudenziali (e segnatamente quelle\ndella Corte costituzionale, peraltro volte esclusivamente ad\nindividuare una causa di giustificazione penale) hanno previsto che\nl\u0027aiuto al suicidio «lecito», non sanzionabile penalmente, sia sempre\n«medicalmente» accertato. \n Alla luce di cio\u0027, non puo\u0027 ammettersi che la regolamentazione\ndei casi in cui l\u0027ausilio al suicidio risulti scriminato\ndall\u0027ordinamento possa attenere propriamente alla materia «tutela\ndella salute», come declinata dall\u0027art. 117, terzo comma, della\nCostituzione, in quanto la grave compromissione della salute e\u0027 solo\nun antefatto concreto che scrimina (per come l\u0027ordinamento si e\u0027 ad\noggi stabilizzato in sede di giurisprudenza e di pronunce della Corte\ncostituzionale) comportamenti altrimenti penalmente sanzionati; e la\nverificazione medica dei presupposti per l\u0027accesso al suicido\nassistito e\u0027 solo la modalita\u0027 accertativa dei presupposti ritenuta\nimprescindibile. \n Di conseguenza, nell\u0027ambito della materia «tutela della salute»\nnon potrebbe in alcun modo rientrare la disciplina delle condizioni\nsostanziali e procedurali che scriminano l\u0027aiuto al suicidio di un\nterzo, ne\u0027, a ben vedere, potrebbe rientrarvi la disciplina delle\nmodalita\u0027 di verifica della sussistenza dei presupposti che\nlegittimano l\u0027atto, anche ove quei presupposti fossero di carattere\nmedico/sanitario. \n In ogni caso, anche qualora, per mera ipotesi, si ritenesse che\nalcuni aspetti relativi all\u0027esimente da responsabilita\u0027 penale per\naiuto al suicidio di terzi attengano alla «tutela della salute», di\ncerto resterebbe il fatto che, in questo caso, la previsione per cui\nla Costituzione vuole che la «determinazione dei principi\nfondamentali» sia «riservata alla legislazione dello Stato» avrebbe\nun peso vincolante assai piu\u0027 pregnante. \n Deve, quindi, ribadirsi l\u0027esistenza di una riserva di competenza\ndello Stato che sarebbe tale da precludere la possibilita\u0027 per la\nRegione di intervenire prescindendo dalla preventiva previsione di\nquei principi fondamentali, sia perche\u0027 i principi fondamentali\nsarebbero conseguenti all\u0027assetto che nell\u0027«ordinamento civile e\npenale» si e\u0027 ritenuto di dare all\u0027istituto, ma anche perche\u0027\naltrimenti l\u0027esito, in relazione all\u0027operare concreto dell\u0027istituto,\nsarebbe di un istituto giuridico riconosciuto in maniera difforme sul\nterritorio nazionale: soluzione, si rimarca, non tollerabile rispetto\nall\u0027attuazione di diritti fondamentali, come affermato della Corte\ncostituzionale (sentenza n. 262 del 2016). \n 1.5 In sostanza, la giurisprudenza costituzionale esclude ogni\nattivita\u0027 legislativa regionale «suppletiva» o «sostitutiva» in\nassenza di principi fondamentali posti a livello statale: con la\nconseguenza che la legge regionale che intervenga in tale situazione\ne\u0027 illegittima perche\u0027 invasiva di una riserva statale relativa alla\nfissazione dei principi fondamentali (Corte costituzionale, sentenza\nn. 438 del 2008). \n Invero, per quanto codesta Corte abbia auspicato che la materia\ndel «fine vita» sia oggetto di sollecita e compiuta disciplina da\nparte del legislatore, appare evidente che essa non possa che\nriferirsi al legislatore statale, perche\u0027 l\u0027incidenza della normativa\nsollecitata «su aspetti essenziali della identita\u0027 e della integrita\u0027\ndella persona, (...) necessita di uniformita\u0027 di trattamento sul\nterritorio nazionale, per ragioni imperative di eguaglianza». \n Ecco, quindi, che la prospettiva di regolamentare il fine vita,\nnel silenzio del legislatore statale, attraverso l\u0027esercizio della\niniziativa legislativa regionale in materia di «tutela della salute»\n(art. 117, terzo comma, della Costituzione) e\u0027, per le ragioni\nesposte, passibile di censure sotto il profilo della legittimita\u0027\ncostituzionale. \n In definitiva, l\u0027introduzione di qualsiasi normativa regionale in\nmateria di procedure di suicidio assistito, in assenza di una cornice\nnormativa statale di riferimento deputata a delineare quantomeno i\nprincipi fondamentali di un settore particolarmente sensibile come e\u0027\nquello in esame, incide sulle prerogative regolatorie dello Stato e\nsi presta a compromettere il complesso equilibrio tra i principi di\ndiritto ricostruiti dalla giurisprudenza costituzionale. \n 1.6 Conferma della contrarieta\u0027 della legge regionale impugnata\nrispetto alla competenza statale esclusiva in materia di «ordinamento\ncivile», e\u0027 anche la previsione per cui l\u0027attivazione del\nprocedimento puo\u0027 essere rimessa ad un «delegato» non meglio\nspecificato nelle sue caratteristiche di legittimazione (art. 4,\ncomma 1), mentre si tratta con certezza di un atto che deve essere\npersonalissimo. \n Altrettanto vale per la previsione per cui l\u0027istanza da\npresentare non e\u0027 disciplinata nel contenuto e nella forma (sempre\nl\u0027art. 4, comma 1), sicche\u0027 per questo aspetto resta incerto anche il\nrapporto con le forme, assai piu\u0027 precise, che la legge n. 219/2017\ndetta per l\u0027acquisizione del consenso ad un trattamento sanitario e\nche sono indicate espressamente come applicabili dalla Corte\ncostituzionale. \n Ma e\u0027 dubbio anche il fatto che non sia in alcun modo\ndisciplinata nel suo contenuto e nella sua forma neppure la\nrilevantissima facolta\u0027 (meramente enunciata come tale)\ndell\u0027interessato di «sospendere o annullare l\u0027erogazione del\ntrattamento» (art. 7, comma 3). Rispetto ad essa, ad esempio, ben\npiu\u0027 coerentemente con la natura dell\u0027intervento, si sarebbe dovuto\nprevedere che, prima di procedere alla sua esecuzione «definitiva»,\ndebba essere positivamente accertato che l\u0027interessato non intende\nsospenderlo o annullarlo. \n Tutti questi aspetti valgono a ribadire come si sia in presenza\ndi scelte normative molto piu\u0027 ampie e significative di quello che\nl\u0027impostazione della legge in esame intende prospettare, e che non\ntrovano soluzione neppure nella legge n. 219/2017. \n 1.7 Per gli evidenziati profili, la legge regionale in argomento\nsi pone, anzitutto nel suo complesso e nella sua interezza, in\nviolazione dell\u0027art. 117, secondo comma, lett. l), della\nCostituzione, e al contempo dell\u0027art. 117, terzo comma, della\nCostituzione, in quanto impingente: \n anzitutto, ed in via assorbente, su titolo competenziale\nlegislativo di esclusiva pertinenza dello Stato; \n in via subordinata, su titolo competenziale concorrente, in\nrelazione al quale e\u0027 necessaria la preventiva determinazione dei\nprincipi fondamentali della materia, riservata alla legislazione\ndello Stato. \n 2. Illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027intera L.R. n. 16/2025, e\ndei suoi articoli 2 e 7, comma 2, per violazione dell\u0027art. 117,\nsecondo comma, lett. m), della Costituzione, e dell\u0027art. 117, terzo\ncomma, della Costituzione. \n 2.1 La legge regionale n. 16/2025, nella sua interezza e con\nriferimento ai suoi articoli 2 (2) e 7, comma 2, (3) altresi\u0027,\nimpatta sulla competenza esclusiva in tema di determinazione dei\nlivelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e\nsociali [art. 117, secondo comma, lett. m), della Costituzione]. \n La esclusivita\u0027 della competenza legislativa statale non puo\u0027\nessere elusa dal fatto che, nella legge in esame (art. 7, comma 2),\nla Regione abbia affermato che le prestazioni disciplinate\ncostituiscono un livello di assistenza sanitaria superiore, perche\u0027\nla questione e\u0027 che, si ribadisce, trattandosi di istituti giuridici\nche per definizione incidono sul primo dei diritti civili garantito\ndalla nostra Costituzione all\u0027art. 2, ossia il diritto alla vita,\nessi non possono che trovare disciplina in una legge dello Stato. \n E\u0027 appena il caso di ricordare, al riguardo, che codesta Corte\nnon ha affermato l\u0027esistenza di un «diritto» al suicidio, come\nprestazione garantita dalla legislazione statale, ma ha fissato casi\nin cui l\u0027aiuto al suicidio debba ritenersi scriminato. \n Chiarissima, in tal senso, e\u0027 la sentenza costituzionale n.\n242/2019, in termini confermata anche dalla menzionata sentenza n.\n50/2022: «dall\u0027art. 2 della Costituzione, non diversamente che\ndall\u0027art. 2 CEDU - discende il dovere dello Stato di tutelare la vita\ndi ogni individuo: non quello - diametralmente opposto - di\nriconoscere all\u0027individuo la possibilita\u0027 di ottenere dallo Stato o\nda terzi un aiuto a morire. Che dal diritto alla vita, garantito\ndall\u0027art. 2 CEDU, non possa derivare il diritto di rinunciare a\nvivere, e dunque un vero e proprio diritto a morire, e\u0027 stato, del\nresto, da tempo affermato dalla Corte europea dei diritti dell\u0027uomo,\nproprio in relazione alla tematica dell\u0027aiuto al suicidio». \n Cio\u0027 posto, secondo la giurisprudenza costante di codesta Corte,\n«il legislatore nazionale deve poter porre le norme necessarie per\nassicurare a tutti, sull\u0027intero territorio nazionale, il godimento di\nprestazioni garantite, come contenuto essenziale di tali diritti,\nsenza che la legislazione regionale possa limitarle o condizionarle»\n(cfr., ex plurimis, sentenze nn. 282/2002, 353/2003, 338/2003,\n134/2006, 115/2012, 231 /2017, 72/2020, 91/2020). \n Peraltro, anche nella recentissima sentenza n. 135/2024, codesta\nCorte, ogni qualvolta considera un intervento legislativo, in questa\ndelicata materia, si rivolge solo e soltanto al legislatore\nnazionale. Ad esempio: al § 7.2 della motivazione si ritiene essere\n«compito del legislatore» la individuazione «del» (al singolare)\n«punto di equilibrio» fra autodeterminazione e tutela della vita e\nancora, richiamando la giurisprudenza della Corte EDU, si ricorda\ncome tale possibilita\u0027 «spetta agli Stati» (non alle regioni); al §\n9, si rimane in attesa di un «organico intervento del legislatore»,\nche non puo\u0027 che intervenire con norma nazionale; al § 10 si auspica\nuna sola «disciplina» di attuazione dei principi di cui alle sentenze\nnn. 242/2019 e 135/2024; e al § 6.1 ci si riferisce direttamente al\n«legislatore penale» che e\u0027, ovviamente, sempre e solo nazionale.\nPertanto, non e\u0027 dato alle Regioni modificare, limitare o\ncondizionare i livelli essenziali delle prestazioni concernenti il\ndiritto alla vita previsti dalla legislazione statale e,\nsegnatamente, regolare casi e procedure in cui del diritto alla vita\nsi dispone. \n 2.2 Non puo\u0027 quindi condividersi lo stesso presupposto di fondo\ndella legge regionale toscana, ovvero quello di presentarsi come\nerogazione di prestazioni superiori rispetto ai livelli essenziali\nprevisti da legge statale. \n Ma anche a voler per ipotesi ragionare nella (erronea)\nprospettiva della legge regionale toscana, va ricordato che,\nquand\u0027anche per ipotesi volesse considerarsi il suicidio medicalmente\nassistito come «prestazione» concernente i diritti civili, non\nsussisterebbe nella specie il presupposto per emettere una normativa\nregionale superiore rispetto ai livelli fissati da legge statale.\nCio\u0027 semplicemente perche\u0027 il legislatore statale non ha fissato\nalcun livello minimo di prestazione da garantire in questo ambito, e\ncio\u0027 preclude alla Regione di disporlo autonomamente. In altri\ntermini, un intervento del legislatore regionale, senza che sia\nprevisto un livello minimo di prestazione dal legislatore statale, si\npone inevitabilmente in contrasto con la indispensabile omogeneita\u0027 a\nlivello nazionale della disciplina in materia di fine vita. \n Ne\u0027 «i livelli minimi di prestazione» possono ricavarsi dalle\nsentenze n. 242/2019 e n. 135/2024. Le citate pronunce, come gia\u0027\nrilevato, hanno riguardato la legittimita\u0027 costituzionale di una\nnorma penale che punisce l\u0027agevolazione del suicidio e hanno\nesclusivamente inciso sulle cause di non punibilita\u0027 rispetto a quel\nreato. \n Un ambito preciso e circoscritto dell\u0027ordinamento giuridico,\ndiverso dalla fissazione di una legislazione in materia di livelli\nessenziali di prestazioni attinenti ai diritti civili e sociali. \n A quelle decisioni, quindi, non dovrebbe essere attribuita una\nportata che non e\u0027 loro propria e che esse hanno anzi espressamente\nescluso e tale, addirittura, da poter sostituire una «legislazione\ndello Stato» che disciplini positivamente l\u0027istituto del «suicidio»\no, anche solo, che stabilisca i «principi fondamentali» rispetto alla\ngestione di quell\u0027istituto nell\u0027ambito della «tutela della salute». \n Tanto e\u0027 vero che nella sentenza n. 242 del 2019, codesta Corte\nriteneva di «ribadire con vigore l\u0027auspicio che la materia formi\noggetto di sollecita e compiuta disciplina da parte del legislatore,\nconformemente ai principi precedentemente enunciati». \n In altri termini, le pronunce di codesta Corte non hanno\nintrodotto nell\u0027ordinamento l\u0027istituto giuridico del «diritto al\nsuicidio assistito», disciplinandone tutti gli aspetti che sono\nconnessi alla sua introduzione nell\u0027ordinamento «civile e penale»,\nanche perche\u0027 non era quella la questione che doveva essere\nesaminata. Codesta Corte ha solo escluso la punibilita\u0027 di un\nsoggetto che abbia prestato assistenza o aiuto ad un altro individuo,\nquando questi, in determinate condizioni, avesse deciso di porre fine\nalla sua vita. \n In questo quadro si pone, dunque, il quesito relativo alla\npossibilita\u0027 che quegli interventi strutturali e organizzativi\n(necessari affinche\u0027 il servizio sanitario possa svolgere le\nattivita\u0027 accertative, le sole che sono state individuate dalla Corte\ncostituzionale) possano essere effettuati con legge regionale. \n Al quesito deve essere data risposta negativa, perche\u0027 tutte le\ndeterminazioni assunte implicano scelte tutt\u0027altro che meramente\norganizzative, bensi\u0027 tali da incidere direttamente sul diritto alla\nvita: per questo, non possono che rientrare nella competenza\nesclusiva del legislatore statale. \n 2.3 E\u0027 opportuno rilevare, infine, che non sarebbe invocabile - a\nfavore di una disciplina regionale del fine vita, l\u0027applicazione del\nprincipio di «cedevolezza invertita» (Corte costituzionale, sentenza\nn. 398 del 2006), a fronte dell\u0027inerzia del legislatore statale. Cio\u0027\nin quanto, com\u0027e\u0027 noto, la cedevolezza normativa puo\u0027 essere prevista\ndalla Regione in materie di propria competenza legislativa, «senza\npero\u0027 che la previsione della clausola consenta alle Regioni di\nintervenire in ordine a profili che attengano alla competenza\nesclusiva del legislatore statale» (Corte costituzionale, sentenza n.\n1 del 2019): profili che nella materia in esame - come rilevato in\nprecedenza - certamente sussistono. \n Ne\u0027 il carattere asseritamente temporaneo della normativa\nregionale si presta in alcun modo a incidere sulle considerazioni\nsopra svolte. \n D\u0027altro canto, la non necessarieta\u0027 di una legge regionale per\nrendere immediatamente operativi i precetti fissati dalle decisioni\ndella Corte costituzionale e\u0027 inequivocabilmente confermata dal fatto\nche, gia\u0027 in alcuni casi, tali precetti hanno ricevuto applicazione,\nvalendo a scriminare casi di aiuto al suicido realizzati dopo il 2019\nnella ricorrenza dei presupposti indicati dalle sentenze stesse,\ngarantendosi cosi\u0027 piena applicazione dei loro principi. Appare\nquindi evidente la finalita\u0027 della legge regionale di andare oltre a\nquanto richiesto dalla Corte costituzionale, invadendo un campo che,\nper le ragioni esposte, rientra nell\u0027esclusiva competenza dello\nStato. \n Per gli evidenziati profili, la legge regionale in argomento si\npone, anzitutto nel suo complesso e nella sua interezza, in\nviolazione dell\u0027art. 117, secondo comma, lett. m), della\nCostituzione, in quanto impingente su titolo competenziale\nlegislativo di esclusiva pertinenza dello Stato. \n Entro questa ottica, devono dirsi affetti dal medesimo vizio di\nincostituzionalita\u0027, anche singolarmente considerati, sia l\u0027art. 2\ndella L.R. Toscana n. 16/2025, allorche\u0027 istituisce le «procedure\nrelative al suicidio medicalmente assistito le persone in possesso\ndei requisiti indicati dalle sentenze della Corte costituzionale nn.\n242/2019 e 135/2024», sia l\u0027art. 7, comma 2, allorche\u0027 precisa che\n«le prestazioni e i trattamenti disciplinati dalla presente legge\ncostituiscono un livello di assistenza sanitaria superiore rispetto\nai livelli essenziali di assistenza». \n In estrema sintesi, puo\u0027 legittimamente parlarsi di livello di\nassistenza superiore solo se il legislatore statale abbia gia\u0027\ndefinito i livelli essenziali di assistenza uniformi sul territorio\nnazionale. \n 3. Illegittimita\u0027 costituzionale degli articoli 3, 4, 5 e 6 della\nL.R. Toscana n. 16/2025, con l\u0027art. 117, secondo comma, lett. l),\ndella Costituzione, nonche\u0027 con l\u0027art. 117, secondo comma, lett. m),\ndella Costituzione, in relazione all\u0027art. 1, commi 556, 557 e 558,\ndella legge n. 208/2015, e in relazione all\u0027art. 2 della legge n.\n3/2018 (quali norme statali interposte). \n I precedenti motivi di ricorso, siccome in principalita\u0027 rivolti\nnei confronti dell\u0027intera L.R. Toscana n. 16/2025, e comunque anche\nnei confronti degli articoli 1, 2 e 7 della stessa, intendono\npervenire all\u0027integrale annullamento del provvedimento legislativo\nregionale di che trattasi. \n E\u0027 dunque in via subordinata che si formula anche il presente\nmotivo di ricorso, rivolto specificamente nei confronti degli\narticoli 3, 4, 5 e 6 della medesima legge regionale. \n 3.1 Come evidenziato in premessa, l\u0027art. 3 della legge regionale\nha previsto la istituzione di cc.dd. «commissioni multidisciplinari\npermanenti» presso le ASL del territorio toscano, nei seguenti\ntestuali termini: \n «1. Entro quindici giorni dall\u0027entrata in vigore della presente\nlegge, le aziende unita\u0027 sanitarie locali istituiscono una\nCommissione multidisciplinare permanente (di seguito denominata\nCommissione) per la verifica della sussistenza dei requisiti per\nl\u0027accesso al suicidio medicalmente assistito nonche\u0027 per la verifica\no definizione delle relative modalita\u0027 di attuazione. \n 2. La Commissione e\u0027 composta dai seguenti membri: a) un medico\npalliativista con competenze ed esperienze assistenziali; b) un\nmedico psichiatra; c) un medico anestesista; d) uno psicologo; e) un\nmedico legale; f) un infermiere. \n 3. La Commissione e\u0027 integrata di volta in volta da un medico\nspecialista nella patologia da cui e\u0027 affetta la persona che richiede\nl\u0027accesso al suicidio medicalmente assistito. \n 4. I componenti sono individuati, su base volontaria,\nnell\u0027ambito del personale dipendente dell\u0027azienda unita\u0027 sanitaria\nlocale. In caso di indisponibilita\u0027 di personale interno, i\ncomponenti possono essere individuati fra i dipendenti di altre\naziende od enti del servizio sanitario regionale. \n 5. La partecipazione alla Commissione non comporta la\ncorresponsione di alcuna indennita\u0027 di carica o di presenza. E\u0027 fatto\nsalvo il rimborso delle spese sostenute, nei limiti previsti per il\npersonale dipendente, che e\u0027 posto a carico dell\u0027azienda unita\u0027\nsanitaria locale presso cui e\u0027 istituita la Commissione. La\npartecipazione alla Commissione e\u0027 considerata come attivita\u0027\nistituzionale da svolgersi in orario di lavoro. \n E\u0027 a tale «Commissione» (di seguito cosi\u0027 denominata, anche al\nplurale), ciascuna nell\u0027ambito territoriale di riferimento, che va\ntrasmessa «tempestivamente» l\u0027istanza della persona interessata e la\nrelativa documentazione (art. 4, comma 3), e ad essa spetta la\nverifica circa la sussistenza dei requisiti per l\u0027accesso al suicidio\nmedicalmente assistito (art. 5), nonche\u0027 l\u0027approvazione del\nprotocollo da seguire per l\u0027attuazione della procedura di suicidio\nmedicalmente assistito (art. 6). \n 3.2 Tali compiti e funzioni sono destinati a sovrapporsi con le\ncompetenze indiscutibilmente riservate dalla legge statale ai diversi\n«comitati etici territoriali» di cui, da ultimo, ai decreti\nministeriali Salute del 26 e 30 gennaio 2023. \n La Corte costituzionale, nella sentenza n. 242/2019, ha infatti\nindividuato proprio nei comitati etici territorialmente competenti\nsopra indicati «l\u0027organo collegiale terzo, munito delle adeguate\ncompetenze, il quale possa garantire la tutela delle situazioni di\nparticolare vulnerabilita\u0027». Ha rilevato la Corte che «tali comitati\n- quali organismi di consultazione e di riferimento per i problemi di\nnatura etica che possano presentarsi nella pratica sanitaria - sono,\ninfatti, investiti di funzioni consultive intese a garantire la\ntutela dei diritti e dei valori della persona in confronto alle\nsperimentazioni cliniche di medicinali o, amplius, all\u0027uso di questi\nultimi e dei dispositivi medici (art. 12, comma 10, lettera c, del\ndecreto-legge n. 158 del 2012; art. 1 del decreto ministeriale della\nsalute 8 febbraio 2013, recante «Criteri per la composizione e il\nfunzionamento dei comitati etici»: funzioni che involgono\nspecificamente la salvaguardia di soggetti vulnerabili e che si\nestendono anche al cosiddetto uso compassionevole di medicinali nei\nconfronti di pazienti affetti da patologie per le quali non siano\ndisponibili valide alternative terapeutiche (articoli 1 e 4 del\ndecreto del Ministro della salute 7 settembre 2017, recante\n«Disciplina dell\u0027uso terapeutico di medicinale sottoposto a\nsperimentazione clinica»). \n Nella richiamata sentenza del 2019, codesta Corte, sempre\nribadendo che l\u0027intervento del legislatore statale risulta non\nsurrogabile a livello regionale, ha chiaramente individuato quali\nsiano gli organismi (di costituzione statale) che, nelle more di un\nintervento del Parlamento, sono idoneamente legittimati ad esprimere\nil parere sulle condizioni di pazienti affetti da una patologia\nirreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche. \n I «comitati etici» ai quali la Corte ha fatto riferimento sono\ninvero quelli previsti dall\u0027art. 12, comma 10, del decreto-legge n.\n158/2012 (convertito con legge n. 189/2012) che sono stati, in prima\nbattuta disciplinati, nei requisiti minimi, per assicurare\nuniformita\u0027 di composizione e funzioni sul territorio nazionale, con\nil decreto ministeriale Salute dell\u00278 febbraio 2013, il cui art. 1,\ncomma 2, stabiliva che «ove non gia\u0027 attribuita a specifici\norganismi, i comitati etici possono svolgere anche funzioni\nconsultive in relazione a questioni etiche connesse con le attivita\u0027\nscientifiche e assistenziali, allo scopo di proteggere e promuovere i\nvalori della persona. I comitati etici, inoltre, possono proporre\niniziative di formazione di operatori sanitari relativamente a temi\nin materia di bioetica». \n Successivamente, e\u0027 intervenuto un nuovo provvedimento\nlegislativo (la legge n. 3/2018, recante «Delega al Governo in\nmateria di sperimentazione clinica di medicinali nonche\u0027 disposizioni\nper il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza\nsanitaria del Ministero della salute»), con l\u0027obiettivo, tra gli\naltri, di razionalizzare e ridurre i comitati etici. Con i\nsummenzionati successivi decreti del Ministero della salute del\ngennaio 2023 e\u0027 stata data attuazione alla disposizione normativa del\n2018. In particolare, con il decreto ministeriale del 26 gennaio 2023\nsono stati individuati i quaranta comitati etici territoriali da\nmantenere in funzione, e con il decreto ministeriale 30 gennaio 2023\nsono stati definiti i criteri per la composizione e il funzionamento\ndei comitati etici territoriali. \n Questi comitati etici, ridisegnati sulla base, oltretutto, di\nun\u0027intesa raggiunta in Conferenza Stato-Regioni, sono dunque proprio\nquelli ai quali ha fatto riferimento la Corte costituzionale come\nunici organismi competenti a rendere le eventuali valutazioni dalla\nstessa Corte indicate. \n In altri termini, secondo la Corte costituzionale, solo i\ncomitati tecnici territoriali - siccome regolati in maniera uniforme\nsul territorio nazionale da disposizioni statali, e competenti, in\nvia esclusiva, alla valutazione off label per fini compassionevoli di\nfarmaci - possono essere interpellati per rendere i pareri che\nsaranno poi rilevanti al fine di considerare non punibile, a fini\npenali, la condotta di chi asseconda la scelta di un paziente\nversante nelle condizioni individuate dalla Corte medesima. \n La Commissione non e\u0027, all\u0027evidenza, uno dei comitati etici\nindividuati nell\u0027elenco allegato al decreto ministeriale Salute del\n30 gennaio 2023, e non e\u0027 neppure un comitato che possa ritenersi\nrientrante nella previsione di cui all\u0027art. 1, comma 4, del decreto\nministeriale Salute del 26 gennaio 2023. Essa e\u0027 infatti un organismo\ndi esclusiva provenienza regionale. \n Non puo\u0027 dunque rimettersi la valutazione prevista dalla Corte ai\nfini della scriminante della responsabilita\u0027 penale a organismi di\nvolta in volta creati, con regole autonome, da ciascuna regione.\nBasti qui considerare, onde avvedersi della inappropriatezza della\nprevisione legislativa regionale, che la Commissione risulta essere\ndotata di una composizione particolarmente ampia (sette membri),\nsenza tuttavia prevedere se essa si debba esprimere all\u0027unanimita\u0027 o\na maggioranza: profilo decisivo per connotare l\u0027operare concreto\ndell\u0027istituto perche\u0027, se prevalesse una deliberazione a maggioranza,\npotrebbero essere private di peso competenze, invece, essenziali; al\ncontrario, se si pervenisse a richiederne una deliberazione unanime,\nverrebbero poste sullo stesso piano competenze differenti, di peso\ndiverso. \n La scelta delle diverse professionalita\u0027 operata dalla legge\nregionale deriva probabilmente dall\u0027improprio cumulo sul medesimo\norgano sia della competenza a valutare i presupposti di accesso al\npercorso, sia della competenza ad approvare, dal punto di vista\nmedico, le modalita\u0027 di esecuzione della procedura di suicidio\nmedicalmente assistito. \n Quello che e\u0027 certo e\u0027 che la concreta scelta delle\nprofessionalita\u0027 destinate a comporre la Commissione e\u0027 radicalmente\ndiversa da quella fissata dalla normativa statale per i comitati\netici richiamati dalla sentenza n. 242/2019 della Corte\ncostituzionale. \n 3.3 Ne deriva che anche le relative previsioni regionali sulla\nistituzione e sui compiti di tale Commissione si pongono, ex se\nconsiderate, in contrasto con la competenza legislativa statale\nesclusiva in materia di «ordinamento civile e penale» di cui all\u0027art.\n117, secondo comma, lett. l), della Costituzione. \n Esse, d\u0027altra parte, si pongono anche in contrasto con l\u0027art.\n117, secondo comma, lett. m), della Costituzione, in uno con i\nparametri legislativi statali interposti di cui all\u0027art. 1, commi\n556, 557 e 558, della legge n. 208/2015 (la quale disciplina, come\nnoto, le modalita\u0027 necessariamente condivise tra Stato e Regioni di\ndefinizione e di aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza\nsanitaria) e di cui all\u0027art. 2 della legge n. 3/2018, il cui comma 7\nha demandato ad apposito decreto del Ministro della salute la\nindividuazione dei comitati etici territoriali poi considerati dalla\nCorte costituzionale nella sentenza n. 242/2019. \n Valga al riguardo considerare che la istituzione della\nCommissione (si rimarca, di derivazione esclusivamente regionale),\ncon i compiti dettagliati nel corpo della L.R. Toscana n. 16/2025,\nsopravanza, in concreto, la imprescindibile esigenza che la\ndeterminazione di eventuali ulteriori livelli di assistenza sanitaria\n(come all\u0027evidenza pretende di fare la legge regionale impugnata), e\nle modalita\u0027 con cui in concreto tali livelli possano o debbano\nessere assicurati, vada effettuata non in via autonoma dalle singole\nRegioni, ma con il necessario coinvolgimento dello Stato, anche al\nfine di assicurare omogeneita\u0027 di trattamento a livello nazionale. \n 3.4 Analoghe considerazioni, e correlative censure di\nincostituzionalita\u0027, vanno svolte per i «comitati per l\u0027etica nella\nclinica» gia\u0027 operanti presso le ASL toscane in base all\u0027art. 99\ndella L.R. Toscana n. 40/2005 (4) , ed ai quali la L.R. Toscana n.\n16/2025 (la quale prevede all\u0027art. 4, comma 3, che anche ad essi vada\ntrasmessa l\u0027istanza della persona interessata e la relativa\ndocumentazione) assegna compiti consultivi «sugli aspetti etici del\ncaso», tanto con riguardo alla fase di verifica dei requisiti per\nl\u0027accesso alla procedura (cfr. art. 5, comma 4), sia sull\u0027adeguatezza\ndel protocollo attuativo (cfr. art. 6, comma 5). \n Di tali pareri, la legge regionale non specifica se siano\nobbligatori o facoltativi, vincolanti o meno, o in caso idonei ad\nimporre alla Commissione, ove di segno contrario rispetto alla\nistanza della persona interessata, una valutazione rinforzata. \n Anche il ruolo di questi comitati verrebbe illegittimamente a\nsovrapporsi a quello dei «comitati etici territoriali» richiamati\ndalla Corte costituzionale nella piu\u0027 volte menzionata sentenza n.\n242/2019. \n\n(1) L\u0027art. 1 testualmente prevede che «la Regione Toscana,\n nell\u0027esercizio delle proprie competenze, disciplina le modalita\u0027\n organizzative per l\u0027attuazione di quanto disposto dalle sentenze\n della Corte costituzionale 25 settembre 2019, n. 242 e 1° luglio\n 2024, n. 135, relative al suicidio medicalmente assistito». \n\n(2) L\u0027art. 2 della legge regionale in discorso testualmente recita:\n «Fino all\u0027entrata in vigore della disciplina statale, possono\n accedere alle procedure relative al suicidio medicalmente\n assistito le persone in possesso dei requisiti indicati dalle\n sentenze della Corte costituzionale 242/2019 e 135/2024, con le\n modalita\u0027 previste dagli articoli 1 e 2 della legge 22 dicembre\n 2017, n. 219 (Norme in materia di consenso informato e di\n disposizioni anticipate di trattamento)». \n\n(3) L\u0027art. 7, comma 2, della legge in discorso testualmente recita:\n «Le prestazioni e i trattamenti disciplinati dalla presente legge\n costituiscono un livello di assistenza sanitaria superiore\n rispetto ai livelli essenziali di assistenza. La Regione fa\n fronte con risorse proprie agli effetti finanziari connessi a\n tali prestazioni e trattamenti, in conformita\u0027 a quanto statuito\n dall\u0027art. 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502\n (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma\n dell\u0027art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421)». \n\n(4) Art. 99 della L.R. Toscana n. 40/2025: «1. I comitati per l\u0027etica\n nella clinica sono organismi indipendenti e multidisciplinari di\n livello aziendale garanti dei diritti, della dignita\u0027 e della\n centralita\u0027 dei soggetti utenti delle strutture sanitarie e\n strumenti di diffusione della cultura bioetica. Sono finalizzati\n all\u0027esame degli aspetti etici attinenti alla programmazione e\n all\u0027erogazione delle prestazioni sanitarie, nonche\u0027 a sviluppare\n e supportare i relativi interventi educativi della popolazione e\n di formazione bioetica del personale; la Commissione regionale di\n bioetica supporta l\u0027attivita\u0027 regionale di indirizzo e\n coordinamento dei comitati per l\u0027etica nella clinica. 2. La\n Giunta regionale, con proprio provvedimento, definisce la\n costituzione, la composizione e il funzionamento dei comitati per\n l\u0027etica nella clinica, in applicazione delle normative nazionali\n ed europee in materia. 3. La partecipazione ai comitati per\n l\u0027etica nella clinica non comporta la corresponsione di alcuna\n indennita\u0027 di carica o di presenza. E\u0027 fatto salvo il rimborso\n delle spese sostenute, che e\u0027 posto a carico dell\u0027azienda\n sanitaria presso cui e\u0027 istituito il comitato. Per i componenti\n dei comitati per l\u0027etica nella clinica dipendenti del servizio\n sanitario regionale tale funzione e\u0027 considerata come attivita\u0027\n istituzionale da svolgersi in orario di lavoro». \n\n \n P. Q. M. \n \n Per tutto quanto sopra dedotto e considerato, il Presidente del\nConsiglio dei ministri, come in epigrafe rappresentato, difeso e\ndomiciliato, \n ricorre alla Ecc.ma Corte costituzionale affinche\u0027 la stessa\nvoglia dichiarare - in accoglimento delle suesposte censure, la\nillegittimita\u0027 costituzionale della L.R. Toscana 14 marzo 2025, n.\n16, nonche\u0027 degli articoli in precedenza indicati, per le ragioni e\nnei termini dettagliati nel presente ricorso. \n Si deposita la seguente documentazione: \n 1) copia autentica dell\u0027estratto del verbale relativo alla\ndeliberazione del Consiglio dei ministri del 9 maggio 2025, con\nallegata relazione; \n 2) copia della legge della Regione Toscana 14 marzo 2025, n.\n16. \n Roma, 14 maggio 2025 \n \n Gli Avvocati dello Stato: Fiorentino - Galluzzo - Caselli","elencoResistenti":[{"nominativo":"Regione Toscana","contenzioso":"","deposito_cost":"17/06/2025"}],"elencoNorme":[{"codice_legge":"lrto","articolo_legge":"","data_legge":"14/03/2025","data_nir":"2025-03-14","numero_legge":"16","comma":"","denominazione_legge":"legge della Regione Toscana","denominazione_nesso":"","denominazione_attributo":"","id":"24847","unique_identifier":""},{"codice_legge":"lrto","articolo_legge":"1","data_legge":"14/03/2025","data_nir":"2025-03-14","numero_legge":"16","comma":"","denominazione_legge":"legge della Regione Toscana","denominazione_nesso":"","denominazione_attributo":"","id":"24849","unique_identifier":""},{"codice_legge":"lrto","articolo_legge":"2","data_legge":"14/03/2025","data_nir":"2025-03-14","numero_legge":"16","comma":"","denominazione_legge":"legge della Regione Toscana","denominazione_nesso":"","denominazione_attributo":"","id":"24850","unique_identifier":""},{"codice_legge":"lrto","articolo_legge":"3","data_legge":"14/03/2025","data_nir":"2025-03-14","numero_legge":"16","comma":"","denominazione_legge":"legge della Regione Toscana","denominazione_nesso":"","denominazione_attributo":"","id":"24851","unique_identifier":""},{"codice_legge":"lrto","articolo_legge":"4","data_legge":"14/03/2025","data_nir":"2025-03-14","numero_legge":"16","comma":"","denominazione_legge":"legge della Regione Toscana","denominazione_nesso":"","denominazione_attributo":"","id":"24852","unique_identifier":""},{"codice_legge":"lrto","articolo_legge":"5","data_legge":"14/03/2025","data_nir":"2025-03-14","numero_legge":"16","comma":"","denominazione_legge":"legge della Regione Toscana","denominazione_nesso":"","denominazione_attributo":"","id":"24853","unique_identifier":""},{"codice_legge":"lrto","articolo_legge":"6","data_legge":"14/03/2025","data_nir":"2025-03-14","numero_legge":"16","comma":"","denominazione_legge":"legge della Regione Toscana","denominazione_nesso":"","denominazione_attributo":"","id":"24854","unique_identifier":""},{"codice_legge":"lrto","articolo_legge":"7","data_legge":"14/03/2025","data_nir":"2025-03-14","numero_legge":"16","comma":"","denominazione_legge":"legge della Regione Toscana","denominazione_nesso":"","denominazione_attributo":"","id":"24855","unique_identifier":""}],"elencoParametri":[{"id_parametro":"33453","tipo_legge":"c","descrizione_costit":"Costituzione","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"117","comma":"2","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""},{"id_parametro":"33454","tipo_legge":"c","descrizione_costit":"Costituzione","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"117","comma":"2","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""},{"id_parametro":"33455","tipo_legge":"c","descrizione_costit":"Costituzione","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"117","comma":"3","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""},{"id_parametro":"33456","tipo_legge":"l","descrizione_costit":"legge","data":"28/12/2015","data_nir":"2015-12-28","numero_parametro":"208","articolo_impugnato":"1","comma":"556","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015-12-28;208~art1"},{"id_parametro":"33457","tipo_legge":"l","descrizione_costit":"legge","data":"28/12/2015","data_nir":"2015-12-28","numero_parametro":"208","articolo_impugnato":"1","comma":"557","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015-12-28;208~art1"},{"id_parametro":"33458","tipo_legge":"l","descrizione_costit":"legge","data":"28/12/2015","data_nir":"2015-12-28","numero_parametro":"208","articolo_impugnato":"1","comma":"558","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015-12-28;208~art1"},{"id_parametro":"33459","tipo_legge":"l","descrizione_costit":"legge","data":"11/01/2018","data_nir":"2018-01-11","numero_parametro":"3","articolo_impugnato":"2","comma":"","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018-01-11;3~art2"}]}}" ] ] |