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Cooperative - Attività di vigilanza - Previsione che dispone lo scioglimento per atto dell’autorità degli enti cooperativi che si sottraggono a tale attività con conseguente obbligo di devoluzione del patrimonio - Denunciata disciplina che irrazionalmente sottopone al medesimo trattamento complessivo due ipotesi nettamente diverse sul piano del disvalore, assimilando la violazione di un dovere di cooperazione strumentale alla verifica dei requisiti mutualistici alla mancanza stessa di tali requisiti - Previsione di un automatismo sanzionatorio vincolato che non conferisce spazi di valutazione discrezionale all’amministrazione - Lesione dei principi di uguaglianza, ragionevolezza e di proporzionalità “cardinale” o non comparativa - Sottrazione alla vigilanza che rischia di determinare un effetto di deterrenza rispetto all’esercizio dell’attività cooperativa, essendo sufficiente una colpevole omissione a determinare il venir meno della società stessa, con vanificazione degli sforzi posti in essere dai soci e dalla società per il conseguimento degli interessi della cooperativa - Disposizione che rischia di compromettere la funzione sociale riconosciuta alla cooperazione a carattere di mutualità - Natura punitiva ed eccessivamente severa della sanzione che confligge con l’obbligo di osservare i vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali che impongono il divieto di imporre pene eccessivamente sproporzionate, tutelano la libertà di impresa e il diritto di proprietà - Lesione del principio di limitazione della sovranità nazionale\u003cbr/\u003e\u003cbr/\u003eLUCA ANTONINI (GIUDICE RELATORE)\u003cbr/\u003e\u003cbr/\u003eMARTINI ANTONIO per Raso Roberta (AVVOCATO)\u003cbr/\u003e\u003cbr/\u003eGRUMETTO ANTONIO per Presidente del Consiglio dei Ministri (AVVOCATO DELLO STATO)\u003cbr/\u003e\u003cbr/\u003e","fileVideo":"https://player.vimeo.com/video/1092112239","fileFlv":"https://player.vimeo.com/video/1092112239","ordinamento":"2"},{"descUdienza":"Udienza Pubblica del 10/06/2025","tipo":"P","premessa":"Le cause iscritte ai numeri 2,3 e 4 del ruolo vengono chiamate congiuntamente.","numeroRuolo":"","descRuolo":"","oggetto":"","fileVideo":"","fileFlv":"","ordinamento":"3"},{"descUdienza":"Udienza Pubblica del 10/06/2025","tipo":"R","premessa":"","numeroRuolo":"2","descRuolo":"Ruoli n.2-3-4","oggetto":"\u003cb\u003eOrdinanze:\u003c/b\u003e\u003cbr/\u003eord. 150/2024\u003cbr/\u003e\u003cbr/\u003eord. 29 maggio 2024 Corte di cassazione \n- Angelini Pharma spa c/ Maurizio Paone\u003cbr/\u003e\u003cbr/\u003eord. 151/2024\u003cbr/\u003e\u003cbr/\u003eord. 29 maggio 2024 Corte di cassazione \n- Gruppo PSC spa c/ Giuseppe Di Giovine\u003cbr/\u003e\u003cbr/\u003eord. 38/2025\u003cbr/\u003e\u003cbr/\u003eord. 27 gennaio 2025 Corte d\u0027appello di Catania \n- Osvaldo De Gregoriis c/ Sidra spa e altro\u003cbr/\u003e\u003cbr\u003e\u003cb\u003eOggetto Ruolo\u003c/b\u003e\u003cbr/\u003eLavoro - Licenziamento individuale - Emergenza epidemiologica da COVID-19 - Divieto temporaneo di licenziamento - Preclusione, a determinate condizioni, indipendentemente dal numero dei dipendenti, della facoltà del datore di lavoro di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’art. 3 della legge n. 604 del 1966 - Ambito applicativo - Omessa previsione del divieto temporaneo di licenziamento del dirigente per ragioni oggettive - Denunciata asimmetria di tutela dei dirigenti, garantiti solo dal divieto (temporaneo) di licenziamento collettivo e non anche dal divieto di licenziamento individuale, rispetto ai lavoratori dipendenti non dirigenti - Irragionevolezza rispetto alla finalità perseguita dal legislatore\u003cbr/\u003e\u003cbr/\u003eLavoro - Licenziamento individuale - Emergenza epidemiologica da COVID-19 - Divieto temporaneo di licenziamento - Preclusione, a determinate condizioni, indipendentemente dal numero dei dipendenti, della facoltà del datore di lavoro di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’art. 3 della legge n. 604 del 1966 - Ambito applicativo - Omessa previsione del divieto temporaneo di licenziamento del dirigente per ragioni oggettive - Denunciata asimmetria di tutela dei dirigenti, garantiti solo dal divieto (temporaneo) di licenziamento collettivo e non anche dal divieto di licenziamento individuale, rispetto ai lavoratori dipendenti non dirigenti - Irragionevolezza rispetto alla finalità perseguita dal legislatore\u003cbr/\u003e\u003cbr/\u003eLavoro - Licenziamento individuale - Emergenza epidemiologica da COVID-19 - Divieto temporaneo di licenziamento - Preclusione, a determinate condizioni, indipendentemente dal numero dei dipendenti, della facoltà del datore di lavoro di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’art. 3 della legge n. 604 del 1966 - Ambito applicativo - Omessa estensione del divieto temporaneo di licenziamento individuale per ragioni oggettive al rapporto di lavoro dei dirigenti - Denunciata asimmetria di tutela dei dirigenti tutelati solo dal divieto (temporaneo) di licenziamento collettivo e non anche dal divieto di licenziamento individuale rispetto ai lavoratori dipendenti non dirigenti - Irragionevolezza rispetto alla finalità perseguita dal legislatore\u003cbr/\u003e\u003cbr/\u003eMARIA ROSARIA SAN GIORGIO (GIUDICE RELATRICE)\u003cbr/\u003e\u003cbr/\u003ePAONE MARIO per Paone Maurizio (AVVOCATO)\u003cbr/\u003e\u003cbr/\u003ePOZZOLI CESARE ANDREA per Angelini Pharma S.p.A. (AVVOCATO)\u003cbr/\u003e\u003cbr/\u003ePAOLUCCI LAURA per Presidente del Consiglio dei Ministri (AVVOCATO DELLO STATO)\u003cbr/\u003e\u003cbr/\u003eSi dà atto della presenza di GAROFOLI PIETRO per Presidente del Consiglio dei Ministri (AVVOCATO DELLO STATO)\u003cbr/\u003e\u003cbr/\u003e","fileVideo":"https://player.vimeo.com/video/1092113427","fileFlv":"https://player.vimeo.com/video/1092113427","ordinamento":"3"},{"descUdienza":"Udienza Pubblica del 10/06/2025","tipo":"R","premessa":"","numeroRuolo":"5","descRuolo":"Ruolo n.5","oggetto":"\u003cb\u003eOrdinanze:\u003c/b\u003e\u003cbr/\u003eord. 236/2024\u003cbr/\u003e\u003cbr/\u003eord. 18 novembre 2024 Tribunale di Bolzano \n- R. H. c/ Provincia autonoma di Bolzano\u003cbr/\u003e\u003cbr\u003e\u003cb\u003eOggetto Ruolo\u003c/b\u003e\u003cbr/\u003eSalute - Sanzioni amministrative - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Misure di contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2 e per la ripresa delle attività - Divieto di assembramento, obbligo di distanziamento interpersonale e di protezione delle vie respiratorie in tutti i casi in cui vi sia la possibilità di incontrare altre persone con le quali non si convive - Misure generali - Sanzioni in caso di inosservanza - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di profilassi internazionale\u003cbr/\u003e\u003cbr/\u003eGIOVANNI PITRUZZELLA (GIUDICE RELATORE)\u003cbr/\u003e\u003cbr/\u003eHOLZEISEN RENATE per Holzeisen Renate (AVVOCATO)\u003cbr/\u003e\u003cbr/\u003eCELOTTO ALFONSO per Provincia autonoma di Bolzano (AVVOCATO)\u003cbr/\u003e\u003cbr/\u003eSi dà atto della presenza di AMBACH DORIS per Provincia autonoma di Bolzano (AVVOCATO)\u003cbr/\u003e\u003cbr/\u003e","fileVideo":"https://player.vimeo.com/video/1092113529","fileFlv":"https://player.vimeo.com/video/1092113529","ordinamento":"5"},{"descUdienza":"Udienza Pubblica del 10/06/2025","tipo":"R","premessa":"","numeroRuolo":"6","descRuolo":"Ruolo n.6","oggetto":"\u003cb\u003eOrdinanze:\u003c/b\u003e\u003cbr/\u003eord. 225/2024\u003cbr/\u003e\u003cbr/\u003eord. 4 novembre 2024 Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Toscana \n- Mario Cerofolini c/ Istituto nazionale della previdenza sociale - INPS\u003cbr/\u003e\u003cbr\u003e\u003cb\u003eOggetto Ruolo\u003c/b\u003e\u003cbr/\u003ePrevidenza - Pensioni - Trattamento di quiescenza - Base pensionabile - Previsioni le quali non stabiliscono che, al raggiungimento dell’età pensionabile, la pensione liquidata non possa essere comunque inferiore a quella che sarebbe spettata escludendo dal computo, a ogni effetto, i periodi di minore retribuzione, in quanto non necessari ai fini del requisito dell’anzianità contributiva minima - Denunciate disposizioni che, non prevedendo la possibilità di neutralizzare i periodi di contribuzione aggiuntivi rispetto a quello minimo richiesto per l’accesso al trattamento pensionistico, confliggono con il principio di ragionevolezza, inteso quale principio di razionalità - Disciplina che determina, a fronte di un maggior impegno lavorativo, ulteriore rispetto ai requisiti minimi di accesso al trattamento pensionistico, una rilevante riduzione dell’importo del trattamento medesimo - Incisione sull’adeguatezza dell’assegno percepito rispetto alle esigenze di vita del lavoratore in quiescenza - Violazione del diritto alla retribuzione proporzionata e adeguata e della garanzia previdenziale - Normativa che determina la possibilità di riduzione della misura del trattamento pensionistico nei confronti dei soli dipendenti pubblici - Violazione della tutela riconosciuta al lavoro in tutte le sue forme e applicazioni, in quanto fondamento dell\u0027ordinamento repubblicano - Lesione del principio che riconosce particolare valore sociale all’attività dei pubblici impiegati che sono al servizio esclusivo della Nazione\u003cbr/\u003e\u003cbr/\u003eANTONELLA SCIARRONE ALIBRANDI (GIUDICE RELATRICE)\u003cbr/\u003e\u003cbr/\u003eBORRI GIORGIO per Cerofolini Mario (AVVOCATO)\u003cbr/\u003e\u003cbr/\u003ePREDEN SERGIO per INPS (AVVOCATO)\u003cbr/\u003e\u003cbr/\u003eGAROFOLI PIETRO per Presidente del Consiglio dei Ministri (AVVOCATO DELLO STATO)\u003cbr/\u003e\u003cbr/\u003e","fileVideo":"https://player.vimeo.com/video/1092111785","fileFlv":"https://player.vimeo.com/video/1092111785","ordinamento":"6"},{"descUdienza":"Udienza Pubblica del 10/06/2025","tipo":"R","premessa":"","numeroRuolo":"7","descRuolo":"Ruolo n.7","oggetto":"\u003cb\u003eOrdinanze:\u003c/b\u003e\u003cbr/\u003eordd. 178 e 195/2024\u003cbr/\u003e\u003cbr/\u003eord. 14 agosto 2024 Tribunale di Brescia \n- R. A. in proprio e n.q. di legale rappresentante di G. D. srl in liquidazione c/ Istituto nazionale della previdenza sociale - INPS\n\nord. 3 ottobre 2024 Tribunale di Brescia \n- D. Q. e altro c/ Istituto nazionale della previdenza sociale - INPS\u003cbr/\u003e\u003cbr\u003e\u003cb\u003eOggetto Ruolo\u003c/b\u003e\u003cbr/\u003eSanzioni amministrative - Previdenza e assistenza - Omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali - Previsione che, se l’importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte l’importo omesso - Denunciata previsione di un minimo edittale per la sanzione amministrativa sotto soglia penale che conduce a risultati sanzionatori sproporzionati rispetto alla gravità dell’illecito posto in essere, mostrandosi più afflittiva di quella penale - Disciplina incongrua, illogica e irrazionale - Impossibilità per il giudice civile di graduare la sanzione che accentua la maggior afflittività di quest’ultima, determinando risultati abnormi e una disparità di trattamento anche in relazione alle condizioni economiche dell’autore del fatto\u003cbr/\u003e\u003cbr/\u003eROBERTO NICOLA CASSINELLI (GIUDICE RELATORE)\u003cbr/\u003e\u003cbr/\u003eROMERIO AURORA MARIA per R. A. e G. D. srl in liquidazione (AVVOCATO)\u003cbr/\u003e\u003cbr/\u003eD\u0027ALOISIO CARLA per Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) (AVVOCATO)\u003cbr/\u003e\u003cbr/\u003eURBANI NERI FABRIZIO per Presidente del Consiglio dei Ministri (AVVOCATO DELLO STATO)\u003cbr/\u003e\u003cbr/\u003eSi dà atto della presenza di PINTUS DAVIDE GIOVANNI per Presidente del Consiglio dei Ministri (AVVOCATO DELLO STATO)\u003cbr/\u003e\u003cbr/\u003e","fileVideo":"https://player.vimeo.com/video/1092113602","fileFlv":"https://player.vimeo.com/video/1092113602","ordinamento":"7"},{"descUdienza":"Udienza Pubblica del 10/06/2025","tipo":"R","premessa":"","numeroRuolo":"8","descRuolo":"Ruolo n.8","oggetto":"\u003cb\u003eRicorsi:\u003c/b\u003e\u003cbr/\u003eric. 38/2024\u003cbr/\u003e\u003cbr/\u003eRegione autonoma della Sardegna c/ Presidente del Consiglio dei ministri\u003cbr/\u003e\u003cbr\u003e\u003cb\u003eOggetto Ruolo\u003c/b\u003e\u003cbr/\u003eAmbiente - Energia - Approvvigionamento delle materie prime critiche di interesse strategico e necessità di garantire sul territorio nazionale il raggiungimento degli obiettivi di cui al Regolamento (UE) 2024/1252 - Previsioni che stabiliscono criteri uniformi per assicurare la tempestiva ed efficace realizzazione dei progetti strategici - Presentazione presso la Commissione europea di una domanda di riconoscimento del carattere strategico di un progetto di estrazione, trasformazione o riciclaggio delle materie prime strategiche, da attuare sul territorio nazionale - Pronunciamento da parte del Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE) integrato dal Ministro della difesa, dall\u0027Autorità delegata di cui all\u0027art. 3 della legge n. 124 del 2007, ove istituita, e dal Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, sulla sussistenza di eventuali motivi ostativi entro sessanta giorni dalla trasmissione del progetto da parte della Commissione europea - Adozione, nel caso di progetti sulla terraferma, della determinazione del CITE sentita la Regione interessata - Misure di coordinamento - Approvazione da parte del CITE, sentite le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano interessate, del Programma nazionale di esplorazione delle materie prime critiche, con il compito di pronunciarsi sulla richiesta di valutazione, presentata dalla Commissione europea ai sensi del Regolamento (UE) 2024/1252, dello status di progetto strategico relativo alla estrazione, trasformazione o riciclo delle materie prime critiche strategiche da attuarsi sul territorio nazionale - Invasione delle competenze statutarie in materia mineraria, di industria e commercio - Violazione della normativa di attuazione della riforma costituzionale operata dalla legge costituzionale n. 3 del 2001 - Sostituzione dello Stato all’amministrazione regionale nell’adozione di provvedimenti necessari, senza considerazione del parere rilasciato dalla Regione autonoma su materie di esclusiva competenza - Eccedenza del potere sostitutivo dello Stato alle Regioni nell’adempimento degli obblighi europei - Violazione della clausola di maggior favore - Violazione degli obblighi derivanti dall’ordinamento comunitario, come declinati dal Regolamento (UE) 2024/1252.\nIstituzione, per il rilascio di ogni titolo abilitativo alla realizzazione di progetti strategici di estrazione, di un punto unico di contatto presso la direzione generale competente del Ministero dell\u0027ambiente e della sicurezza energetica - Rilascio dei titoli abilitativi alla realizzazione di progetti di estrazione mineraria nei fondali marini - Istituzione di un punto unico di contatto presso la direzione generale competente del predetto Ministero dell\u0027ambiente e della sicurezza energetica, per il rilascio dell\u0027autorizzazione alla realizzazione di progetti strategici di riciclaggio aventi a oggetto il riciclaggio, ai sensi dell\u0027art. 2, nn. 8) e 10), del medesimo Regolamento, delle materie prime critiche strategiche - Applicazione delle disposizioni di cui all’art. 4 del decreto-legge n. 84 del 2024, c. da 1 a 3, anche quando nel medesimo progetto strategico è compresa, oltre all\u0027attività di estrazione o riciclaggio, anche quella della trasformazione - Individuazione dell\u0027Unità di missione attrazione e sblocco investimenti di cui all\u0027art. 30 del decreto-legge n. 50 del 2022, come convertito, quale punto unico di contatto per i progetti strategici di trasformazione delle materie prime critiche strategiche - Competenza al rilascio dell’autorizzazione unica per i progetti strategici di trasformazione delle materie prime critiche strategiche della direzione generale del Ministero delle imprese e del made in Italy - Comitato tecnico per le materie prime critiche e strategiche - Predisposizione e sottoposizione da parte di tale Comitato, ogni tre anni, all\u0027approvazione del CITE di un Piano nazionale delle materie prime critiche - Misure per accelerare e semplificare la ricerca di materie prime critiche - Permesso di ricerca - Approvazione da parte del CITE del Programma entro il 24 marzo 2025 - Approvazione da parte del CITE, sentite le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano interessate, del Programma nazionale di esplorazione delle materie prime critiche e attribuzione allo stesso Comitato del compito di pronunciarsi sulla richiesta di valutazione, presentata dalla Commissione europea ai sensi del Regolamento (UE) 2024/1252, dello status di progetto strategico - Denunciate disposizioni che confliggono con l’assetto costituzionale delle competenze legislative esclusive e amministrative, delineate dallo Statuto, dalla Costituzione, dalle relative norme di attuazione e dal diritto comunitario, come declinato dal Regolamento (UE) 2024/1252 - Disciplina che esautora l’autonomia regionale del suo potere esecutivo in relazione all’esercizio dei diritti demaniali e patrimoniali sulle miniere - Disposizioni che, nel creare una nuova autorità che duplica uffici amministrativi già esistenti e operanti a livello regionale, non perseguono la finalità di semplificare l’attività amministrativa e non perseguono l’obiettivo di migliorare il funzionamento del mercato\u003cbr/\u003e\u003cbr/\u003eMARIA ALESSANDRA SANDULLI (GIUDICE RELATORE)\u003cbr/\u003e\u003cbr/\u003ePUTZU ALESSANDRA per Regione autonoma della Sardegna (AVVOCATO)\u003cbr/\u003e\u003cbr/\u003eMANGIA MARIA GABRIELLA per Presidente del Consiglio dei ministri (AVVOCATO DELLO STATO)\u003cbr/\u003e\u003cbr/\u003eMAUGERI MELVIO per Presidente del Consiglio dei ministri (AVVOCATO DELLO STATO)\u003cbr/\u003e\u003cbr/\u003e","fileVideo":"https://player.vimeo.com/video/1092113811","fileFlv":"https://player.vimeo.com/video/1092113811","ordinamento":"8"},{"descUdienza":"Udienza Pubblica del 10/06/2025","tipo":"P","premessa":"Alle ore 12.45 il Presidente dichiara conclusa l\u0027udienza.","numeroRuolo":"","descRuolo":"","oggetto":"","fileVideo":"","fileFlv":"","ordinamento":"9"}]" ] ] |