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Istanza di sospensione. \n- Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di\n concerto con il Ministero dell\u0027interno n. 226 del 16 ottobre 2024,\n artt. 2, comma 1, lettere a), b) d), e), f), g), h), m), o), q),\n s), t), z), aa), bb) ed ee); 3, commi 1, 2 e 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9;\n 10; nonche\u0027 allegati 2 (art. 4), 3 (art. 5)-modello C, e 5 (art.\n 7). \n\n\r\n(GU n. 3 del 15-01-2025)\n\r\n Ricorso per conflitto di attribuzione nell\u0027interesse della\nRegione Calabria (codice fiscale n. 02205340793), in persona del\nPresidente della Giunta Regionale pro tempore, dott. Roberto\nOcchiuto, (c.f: CCHRRT69E13D086G), rappresentato e difeso, giusta\ndelibera di G.R. di autorizzazione n. 696 del 3 dicembre 2024 e\ndecreto del coordinatore dell\u0027Avvocatura regionale di assegnazione\ndel relativo incarico difensivo (n. 2617 del 12 dicembre 2024), ed in\nforza di procura speciale in calce al presente atto, dall\u0027avv.\nDomenico Gullo (c.f: GLLDNC66M24F158E) - che indica quale recapito\nPec: avvocato6.rc@pec.regione.calabria.it e fax 0965894621 -\ndell\u0027Avvocatura regionale; \n contro lo Stato e, per esso, il Presidente del Consiglio dei\nministri, (codice fiscale n. 80188230587) nella persona del\nPresidente pro tempore, \n per l\u0027annullamento, previa sospensione cautelare dell\u0027efficacia,\ndel decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, n.\n226 del 16 ottobre 2024, adottato dal Capo Dipartimento per i\ntrasporti e la navigazione di concerto con il Capo della Polizia\nDirettore generale della pubblica sicurezza del Ministero\ndell\u0027interno, avente ad oggetto la «disciplina delle modalita\u0027 di\ntenuta e compilazione del foglio di servizio elettronico ai fini\ndello svolgimento del servizio di noleggio con conducente effettuato\nesclusivamente mediante autovettura o motocarrozzetta e ne individua\nle specifiche tecniche». \n \n Fatto \n \n Con decreto n. 226 del 16 ottobre 2024\n(m_inf.AB007AB.REG_DECRETI.R.0000226.16-10-2024; da qui, anche, il\n«decreto»), il Capo Dipartimento per i trasporti e la navigazione del\nMinistero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il\nCapo della Polizia Direttore generale della pubblica sicurezza del\nMinistero dell\u0027interno, ha disposto in ordine al foglio elettronico\nper lo svolgimento del servizio di noleggio con conducente. \n Il noleggio con conducente e\u0027 materia ricondotta al trasporto\npubblico locale e la relativa disciplina, quindi, ricompresa tra le\ncompetenze legislative residuali regionali, ex art. 117, comma 4,\ndella Costituzione, nonche\u0027 regolamentari (art. 117, comma 6, della\nCostituzione). \n Il provvedimento in esame e\u0027 emesso in dipendenza dell\u0027art. 11,\ncomma 4, della legge n. 21 del 15 gennaio 1992, come sostituito, da\nultimo, dall\u0027art. 10-bis, comma 1, lettera e) del decreto-legge n.\n135 del 14 dicembre 2018 (conv. con legge 11 febbraio 2019, n. 12) ed\nemendato, da codesta ecc.ma Corte, con la sentenza n. 56 del 26 marzo\n2020. \n Il decreto, tuttavia, non ha, come previsto nella previsione\nteste\u0027 menzionata, stabilito solo le specifiche del «foglio di\nservizio in formato elettronico», al fine di consentire agli\nesercenti il servizio di adempiere agli obblighi ivi esattamente\nprevisti, atteso che, disciplinando le «modalita\u0027 di compilazione e\ndi tenuta» da parte del conducente - ed attraverso queste - ha\nintrodotto ulteriori norme, non strettamente funzionali ai detti\nadempimenti - peraltro prevedendo nuovi obblighi e divieti\nnell\u0027esercizio dell\u0027attivita\u0027 - cosi\u0027 invadendo e menomando la sfera\ndi attribuzioni assegnata dalla Costituzione alla regione. \n Il decreto n. 226 del 16 ottobre 2024, oggetto del presente\nconflitto, con particolare riguardo agli artt. 2, comma 1, lettere\na), b), d), e), f), g), h), m), o), q), s), t), z), aa), bb), ee); 3,\ncommi 1, 2 e 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9 e 10; nonche\u0027 gli allegati 2 (art.\n4), 3 (art. 5), modello C; allegato 5 (art. 7), invade la sfera di\ncompetenza costituzionale della Regione Calabria, e\u0027 stato emanato in\nviolazione degli artt. 5, 114, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione\ne del principio di leale collaborazione, ed e\u0027, conseguentemente\nillegittimo; pertanto, in applicazione dell\u0027art. 134, comma 2, della\nCostituzione, dell\u0027art. 39, legge 11 marzo 1953, n. 87, e dell\u0027art.\n27 delle norme integrative, ricorre la Regione Calabria per\nl\u0027annullamento in parte qua, previa sospensione dell\u0027efficacia, per i\nseguenti \n \n Motivi \n \nI. Contrasto con l\u0027art. 117, commi 4, 5 e 6 della Costituzione -\nanche in relazione all\u0027art. 11, comma 4, della legge n. 21 del 15\ngennaio 1992, come sostituito, dall\u0027art. 10-bis, comma 1, lettera e)\ndel decreto-legge n. 135 del 14 dicembre 2018 (conv. con legge 11\nfebbraio 2019, n. 12) ed all\u0027art. 49 TFUE. \n Il trasporto pubblico locale costituisce materia ricompresa nella\ncompetenza regionale residuale di cui all\u0027art. 117, comma 4, della\nCostituzione, come sostituito dall\u0027art. 3, legge costituzionale 18\nottobre 2001, n. 3 (sentenza n. 5 del 2019). \n In precedenza, con riferimento al trasporto pubblico non di\nlinea, le competenze (concorrenti) regionali, erano esercitate «ai\nsensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.\n616, e nel quadro dei principi» fissati dalla legge n. 21 del 15\ngennaio 1992. \n La Regione Calabria e\u0027 intervenuta in materia, da ultimo, con la\nlegge n. 37 del 7 agosto 2023. \n La disciplina dell\u0027attivita\u0027 di noleggio con conducente, quale\nservizio pubblico non di linea, rientra, quindi, nella potesta\u0027\nlegislativa e regolamentare regionale (sentenza n. 56 del 2020). \n Trattasi di attribuzione generale nell\u0027ambito della quale,\ncionondimeno, lo Stato, puo\u0027 esercitare la competenza esclusiva in\nmateria di tutela della concorrenza. \n L\u0027art. 11, comma 4, della legge n. 21 del 15 gennaio 1992, come\nsostituito, dall\u0027art. 10-bis, comma 1, lettera e) del decreto-legge\nn. 135 del 14 dicembre 2018 (conv. con legge 11 febbraio 2019, n.\n12), e\u0027, nel testo risultante in seguito alla pronuncia n. 56 del\n2020, espressione di tale potesta\u0027. \n In particolare, l\u0027art. 11, comma 4, dispone, tra l\u0027altro, che:\n«4. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con\nconducente sono effettuate presso la rimessa o la sede, anche\nmediante l\u0027utilizzo di strumenti tecnologici. Il prelevamento e\nl\u0027arrivo a destinazione dell\u0027utente possono avvenire anche al di\nfuori della provincia o dell\u0027area metropolitana in cui ricade il\nterritorio del comune che ha rilasciato l\u0027autorizzazione. Nel\nservizio di noleggio con conducente e\u0027 previsto l\u0027obbligo di\ncompilazione e tenuta da parte del conducente di un foglio di\nservizio in formato elettronico, le cui specifiche sono stabilite dal\nMinistero delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto,\nadottato di concerto con il Ministero dell\u0027interno. Il foglio di\nservizio in formato elettronico deve riportare: \n a) targa del veicolo; \n b) nome del conducente; \n c) data, luogo e chilometri di partenza e arrivo; \n d) orario di inizio servizio, destinazione e orario di fine\nservizio; \n e) dati del fruitore del servizio. (...)». \n Il decreto oggetto del ricorso e\u0027 stato emesso sulla dichiarata\n«necessita\u0027 di disciplinare le modalita\u0027 di compilazione e tenuta del\nfoglio di servizio in formato elettronico previsto dall\u0027art. 11,\ncomma 4, della citata legge n. 21 del 1992, n. 21». \n Dall\u0027esame del provvedimento, tuttavia, emerge come lo stesso non\nsi limiti a disciplinare le specifiche (tecniche) del foglio di\nservizio elettronico, in quanto introduce articolate disposizioni che\nsi risolvono in obblighi, in capo agli esercenti il servizio,\nulteriori rispetto a quelli posti dalla previsione legislativa, che\nil foglio di servizio ha previsto, nonche\u0027 regolano le modalita\u0027 di\nespletamento del medesimo. \n In tal modo, il decreto, ha assunto un contenuto ben piu\u0027\ncomplesso e violato le norme sulle competenze regionali ed\nindebitamente interferito sulle attribuzioni assegnate dalla\nCostituzione e norme applicative, alla regione, come in precedenza\nindicate. \n Tali ulteriori obblighi e divieti, piu\u0027 specificamente, si\nrinvengono nelle previsioni del decreto, come in seguito,\npartitamente indicate. \n Con riferimento alla ipotesi di «servizio NCC, reso con partenza\nda un luogo diverso dalla rimessa ovvero dalle aree di cui all\u0027art.\n11, comma 6, della legge 15 gennaio 1992, n. 21 nelle ipotesi di cui\nal comma 3» (art. 4, comma 1, modello B) ossia, negli ambiti\nportuali, aeroportuali e ferroviari in cui, su deroga da parte dei\ncomuni, alle condizioni previste, e\u0027 possibile lo stazionamento in\naree pubbliche, distinte da quelle riservate ai taxi). \n In tali casi, l\u0027art. 4 (Modalita\u0027 di compilazione del foglio di\nservizio per i contratti per singolo servizio), prevede che: \n «1. Per i contratti per singolo servizio, il vettore NCC\ncompila per ciascun servizio un foglio di servizio, recante i dati di\ncui all\u0027allegato 2, secondo uno dei seguenti modelli: \n (...) \n modello B: il foglio di servizio redatto per ciascun servizio\nNCC, reso con partenza da un luogo diverso dalla rimessa ovvero dalle\naree di cui all\u0027art. 11, comma 6, della legge 15 gennaio 1992, n. 21\nnelle ipotesi di cui al comma 3; (...). \n 3. Per i fogli di servizio redatti secondo il modello B di cui\nall\u0027art. 4, comma 1, lettera b) l\u0027applicazione informatica prevede: \n a) che la prenotazione possa essere registrata come bozza di\nservizio fino a venti minuti prima dell\u0027inizio del relativo servizio; \n b) che la partenza coincida con l\u0027arrivo del servizio\nprecedente al quale e\u0027 collegato, che deve essere svolto nella stessa\ndata del servizio di riferimento, fatti salvi i servizi notturni\nsvolti nelle prime quattro ore della giornata successiva». \n Le disposizioni, con particolare riguardo a quanto disposto al\ncomma 3, trovano corrispondenza anche nelle «definizioni» (art. 2),\nladdove, tra l\u0027altro, si prevede, al comma 1, che: \"s) «partenza»:\ndata, luogo e chilometri di partenza da una rimessa nella\ndisponibilita\u0027 del vettore ovvero dalle aree di cui all\u0027art. 11,\ncomma 6, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, per svolgere un servizio\nNCC, oppure partenza dalla fine del servizio NCC precedente per\nsvolgere quello successivo, nel rispetto di quanto previsto dall\u0027art.\n4, comma 3; t) «prenotazione»: la richiesta dell\u0027utenza per un\nservizio NCC, effettuata presso la rimessa o la sede operativa anche\ntramite l\u0027utilizzo di strumenti tecnologici, che il vettore o il\nconducente NCC registra sull\u0027applicazione informatica tramite la\nproduzione di una bozza di foglio di servizio redatta ai sensi\ndell\u0027allegato 2; (...) ee) «bozza di foglio di servizio»: documento\nin formato elettronico predisposto con l\u0027applicazione informatica\ncontestualmente all\u0027accettazione della prenotazione, contenente i\ndati del servizio prenotato disponibili al momento della medesima\nprenotazione e dotato del codice identificativo di cui alla lettera\ng).\" (enfasi aggiunta). \n Correlativamente, l\u0027art. 7 (requisiti dell\u0027applicazione\ninformatica), dispone che: «1. L\u0027applicazione informatica, secondo le\nspecifiche tecniche di cui all\u0027allegato 5: (...) \n c) acquisisce automaticamente la data e l\u0027orario di immissione\ndella prenotazione ricevuta dal vettore NCC presso la sede o la\nrimessa nel momento in cui il conducente o il vettore NCC inserisce i\ndati di cui all\u0027Allegato 2, modello A, punto 2), e modello B, punto\n2), anteriormente all\u0027orario di inizio del servizio prenotato;». \n Con l\u0027introduzione dell\u0027obbligo di sospendere il servizio per\nventi minuti, tra una corsa e l\u0027altra - conseguenza del meccanismo\nnormativo risultante, essenzialmente, dal combinato disposto delle su\ncitate disposizioni - il decreto non si limita a stabilire le\n«specifiche» del foglio di servizio, provvedendo a disciplinare le\nmodalita\u0027 di svolgimento del servizio, compito che, tuttavia, rientra\nnella sfera di attribuzione regionale, come in precedenza delineata. \n Ne\u0027, tale obbligo, si rinviene nella previsione legislativa, in\nvirtu\u0027 della quale il decreto e\u0027 stato emesso, dalla quale,\npiuttosto, anche in seguito all\u0027intervento dell\u0027ecc.ma adita Corte,\nemerge semmai il contrario. \n Mentre l\u0027obbligo di compilare e tenere un foglio di servizio,\ncome chiarito con la sentenza n. 56 del 26 marzo 2020, costituisce,\ndi per se\u0027, misura non irragionevole ne\u0027 sproporzionata e, per quanto\nqui rileva, non comporta una significativa compressione\ndell\u0027autonomia regionale, ben diversamente, in sede di censura alla\ndisposizione introdotta con l\u0027art. 10-bis, comma 1, lettere e) ed f)\ndel decreto-legge n. 135 del 14 dicembre 2019, e\u0027 stata acclarata la\nnon conformita\u0027 a costituzione, «in quanto travalica il limite della\nstretta necessita\u0027», l\u0027«obbligo di iniziare e terminare ogni viaggio\nalla rimessa», poiche\u0027 «obbliga il vettore, nonostante egli possa\nprelevare e portare a destinazione uno specifico utente in ogni\nluogo, a compiere necessariamente un viaggio di ritorno alla rimessa\n\"a vuoto\" prima di iniziare un nuovo servizio. La prescrizione non e\u0027\nsolo in se\u0027 irragionevole - come risulta evidente se non altro per\nl\u0027ipotesi in cui il vettore sia chiamato a effettuare un servizio\nproprio dal luogo in cui si e\u0027 concluso il servizio precedente - ma\nrisulta anche sproporzionata rispetto all\u0027obiettivo prefissato di\nassicurare che il servizio di trasporto sia rivolto a un\u0027utenza\nspecifica e non indifferenziata, in quanto travalica il limite della\nstretta necessita\u0027, (...), considerato che tale obiettivo e\u0027 comunque\npresidiato dall\u0027obbligo di prenotazione (...)» (sentenza ult. cit.,\n5.6.3). \n Sembra di qualche evidenza che, negata, per irragionevolezza, la\nlegittimita\u0027 della interruzione del servizio attraverso\nl\u0027introduzione dell\u0027obbligo di rientro in rimessa, si riproponga, su\ndiverso piano, l\u0027intento di perseguire analogo effetto, in via\ndiretta, mediante l\u0027imposizione - non prevista da nessuna previsione\nlegislativa - di una attesa minima, tra una corsa e l\u0027altra. \n Tali condizioni operative, imposte ai soli esercenti il servizio\ndi noleggio con conducente, si appalesano, peraltro, in ragione degli\nscopi sottesi alle previsioni legislative poste a ritenuto\nfondamento, non adeguate e proporzionate e, come tali, non\ncompatibili con il diritto comunitario. \n Ai servizi di trasporto si applicano i principi in materia di\ntutela della liberta\u0027 di stabilimento (art. 49 TFUE; Corte di\nGiustizia, 20 dicembre 2017, C-434/15). \n Come chiarito dalla Giurisprudenza «... Ogni provvedimento\nnazionale che possa ostacolare o scoraggiare l\u0027esercizio, da parte\ndei cittadini dell\u0027Unione, della liberta\u0027 di stabilimento garantita\ndal Trattato costituisce una restrizione ai sensi dell\u0027art. 49 TFUE,\npure se applicabile senza discriminazioni in base alla cittadinanza\n(v., in tal senso, sentenze 14 ottobre 2004, causa C-299/02,\nCommissione/Paesi Bassi, Racc. pag. I- 9761, punto 15, e 21 aprile\n2005, causa C-140/03, Commissione/Grecia, Racc. pag. I-3177, punto\n27)» e «... Le restrizioni alla liberta\u0027 di stabilimento, che siano\napplicabili senza discriminazioni basate sulla cittadinanza, possono\nessere giustificate da motivi imperativi di interesse generale, a\ncondizione che siano atte a garantire la realizzazione dell\u0027obiettivo\nperseguito e non vadano oltre quanto necessario al raggiungimento\ndello stesso (sentenza Hartlauer, punto 44, e Apothekerkammer des\nSaarlandes e a., punto 25)» (Corte di Giustizia, 1º giugno 2010,\nBlanco Perez e Chao Gomez, Cause riunite C - 570/07 e C - 571/07,\npunti 53 e 61). \n Nella specie, la previsione di un tempo minimo di attesa tra le\ncorse, non trova giustificazione nella ratio delle previsioni\nlegislative richiamate in decreto ne\u0027, comunque, nella motivazione\ndel medesimo, sicche\u0027, costituisce una restrizione alla liberta\u0027 di\nstabilimento. \n Per tali ragioni, la Commissione, ha espresso l\u0027avviso che «i\nconducenti di veicoli NCC affrontano una serie di oneri. Alcuni\nesempi sono ... l\u0027imposizione di un intervallo di tempo obbligatorio\ntra la prenotazione di un NCC e l\u0027inizio del servizio» che comporta\n«uno svantaggio comparativo per i servizi di NCC; esse causano\ninoltre un uso inefficiente dell\u0027orario di lavoro dei conducenti di\nNCC...» [Comunicazione della Commissione concernente un trasporto\nlocale di passeggeri su richiesta (taxi e veicoli a noleggio con\nconducente) ben funzionante e sostenibile (2022/C 61/01), in GUE,\n4.2.22]. \n Anche per tale profilo, le norme sull\u0027esercizio dell\u0027attivita\u0027 di\nnoleggio con conducente poste dal decreto non possono trovare\nlegittimo fondamento e, conseguentemente, non potrebbero che\ninterferire sulle attribuzioni assegnate dalla Costituzione alla\nregione. \n Peraltro, l\u0027incidenza della disciplina europea si riverbererebbe,\nanche, nei confronti dell\u0027ente regionale che, a cascata, subirebbe\ngli effetti negativi delle scelte dell\u0027ente statale, con conseguente\nvulnus delle proprie prerogative; l\u0027art. 117, comma 5, della\nCostituzione, sancisce la partecipazione delle regioni alle fasi\nascendente e discendente di elaborazione ed attuazione del diritto\ncomunitario. \n Con riferimento ai cd. «contratti di durata», laddove, il\ndecreto, non limitandosi a fissare le specifiche per consentire la\nregistrazione sull\u0027applicativo (art. 2, comma 1, lettera f), esclude\nche, tali contratti, possano stipularsi con alcune categorie di\noperatori economici precludendo, quindi, a tali ultimi, l\u0027accesso a\ntale mercato e, conseguentemente, anche in tal caso, introducendo\ndelle condizioni operative che incidono sulle modalita\u0027 di\nespletamento del servizio e, dunque, sulla sfera di attribuzione\nregionale in materia. \n In particolare, l\u0027art. 5 (Modalita\u0027 di compilazione del foglio di\nservizio per i contratti di durata), prevede, tra l\u0027altro, che «1. Il\nvettore NCC registra sull\u0027applicazione informatica i fogli di\nservizio connessi ai contratti di durata. A ciascun contratto di\ndurata e\u0027 associato un codice identificativo. (...) 3. La generazione\ndel foglio di servizio di cui al modello C ai sensi del presente\narticolo esclude la contestuale produzione di un foglio di servizio\nai sensi dell\u0027art. 4». \n Le citate previsioni vanno lette, tra l\u0027altro, in relazione\nall\u0027art. 2, comma 1, lettera \"f) «codice identificativo del\ncontratto»: il codice alfanumerico univoco, attribuito\ndall\u0027applicazione informatica a ciascun contratto di durata\nregistrato nella medesima applicazione informatica e associato al\ncodice identificativo del committente o utente del relativo servizio;\n(...) h) «committente»: il soggetto che conclude con un vettore NCC\nun contratto di trasporto di persone a favore di se\u0027 stesso o\ncomunque di una utenza differenziata, nel rispetto dei vincoli di\nesercizio della relativa autorizzazione stabiliti dalla legislazione\nnazionale e regionale vigente; non e\u0027 considerato committente ai\nsensi del presente decreto il soggetto che svolge l\u0027attivita\u0027 di\nintermediazione tra domanda e offerta di autoservizi pubblici non di\nlinea tramite le piattaforme tecnologiche di cui al decreto adottato\nai sensi dell\u0027art. 10-bis, comma 8, del decreto-legge 14 dicembre\n2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio\n2019, n. 12; (...) m) «contratto di durata»: il contratto di\ntrasporto stipulato da un vettore NCC con un committente che non\nesercita anche in via indiretta attivita\u0027 di intermediazione tra la\ndomanda e l\u0027offerta di servizi NCC, per la fruizione di uno o piu\u0027\nservizi NCC riferiti ad un periodo di tempo definito dal contratto\nmedesimo, nel rispetto dei vincoli di esercizio della relativa\nautorizzazione stabiliti dalla legislazione nazionale e regionale\nvigente; (...) q) «foglio di servizio»: il foglio di servizio in\nformato elettronico di cui all\u0027art. 11, comma 4, della legge 15\ngennaio 1992, n. 21, redatto secondo le modalita\u0027 di cui all\u0027allegato\n2 o all\u0027allegato 3; (...) t) «prenotazione»: la richiesta dell\u0027utenza\nper un servizio NCC, effettuata presso la rimessa o la sede operativa\nanche tramite l\u0027utilizzo di strumenti tecnologici, che il vettore o\nil conducente NCC registra sull\u0027applicazione informatica tramite la\nproduzione di una bozza di foglio di servizio redatta ai sensi\ndell\u0027allegato 2; (...) z) «servizi NCC»: i singoli servizi di\ntrasporto pubblico non di linea a mezzo di noleggio con conducente\nofferti da un vettore NCC, rivolti ad una utenza differenziata sulla\nbase di un contratto di durata ovvero di contratto per singolo\nservizio, svolti nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione\nnazionale e regionale vigente; aa) «utente»: il passeggero, anche\ndiverso dal committente, selezionato dal vettore NCC al momento della\naccettazione della prenotazione o del singolo servizio di trasporto\nreso nell\u0027ambito di un contratto di durata; bb) «utenza\ndifferenziata»: i passeggeri selezionati dal vettore al momento della\naccettazione della prenotazione o del singolo servizio di trasporto\nreso nell\u0027ambito di un contratto di durata; (...) ee) «bozza di\nfoglio di servizio»: documento in formato elettronico predisposto con\nl\u0027applicazione informatica contestualmente all\u0027accettazione della\nprenotazione, contenente i dati del servizio prenotato disponibili al\nmomento della medesima prenotazione e dotato del codice\nidentificativo di cui alla lettera g).\" nonche\u0027, con l\u0027allegato 3\n(art. 5), modello C. \n Il fulcro della normativa, per quanto qui di rilevanza - dal\nquale le previsioni su citate dipendono o al quale sono collegate -\ne\u0027 rappresentato dalla limitazione, introdotta in sede di\ndefinizione, sopra richiamata, prevista alla lettera \"m) «contratto\ndi durata»\" quale «contratto di trasporto stipulato da un vettore NCC\ncon un committente che non esercita anche in via indiretta attivita\u0027\ndi intermediazione tra la domanda e l\u0027offerta di servizi NCC (...)». \n Tale dizione esclude, limitando l\u0027analisi alla materia del\nturismo (peraltro, di competenza legislativa residuale - sentenze n.\n90 del 2006 e n. 197 del 2003 - con ulteriori profili di violazione\ndelle competenze regionali), a titolo esemplificativo, la\npossibilita\u0027 della stipula di tale tipologia di contratti con\nalberghi, agenzie di viaggi, operatori turistici. \n Ne\u0027, tali rapporti, non previsti per i «contratti di durata»,\npossono confluire nelle altre ipotesi di «committente», attesa la\nnozione, come prevista dalla predetta lettera h) dell\u0027art. 2, in\ncombinato disposto con la espressa esclusione disposta dalla\nprecitata lettera m). \n La detta esclusione informa, per quanto di ragione, le altre\ndisposizioni, sopra richiamate, che da tale «definizione» dipendono,\nprecludendo, in definitiva, in tali ipotesi, la possibilita\u0027 di\nadempiere all\u0027obbligo legale «di compilazione e tenuta» del foglio di\nservizio elettronico, e, dunque, rendere il servizio. \n Anche in tal caso, con l\u0027esclusione della facolta\u0027 della stipula\ndi contratti di durata con alcune categorie, il decreto non si\nlimita, come previsto dall\u0027art. 11, comma 4, della legge n. 21 del\n1992, a stabilire le «specifiche» del foglio di servizio in formato\nelettronico, ma provvede a disciplinare le modalita\u0027 di svolgimento\ndel servizio; compito che, tuttavia, come in precedenza evidenziato,\nrientra nella sfera di attribuzione regionale. \n Sotto ulteriore aspetto, il decreto, disciplinando le modalita\u0027\ndi compilazione e tenuta del foglio di servizio in formato\nelettronico, con l\u0027istituzione presso il Ministero delle\ninfrastrutture e dei trasporti, e con l\u0027imposizione dell\u0027obbligo di\nutilizzo, in via esclusiva, dell\u0027«applicazione informatica», avuto\nriguardo alla previsione legislativa teste\u0027 citata, esorbita, secondo\nla lettera e la ratio, dal perimetro di operativita\u0027 della norma -\ntravalicando, comunque, il limite di stretta necessita\u0027 - ed\ninfluisce, cosi\u0027, sull\u0027organizzazione dell\u0027attivita\u0027 del noleggio con\nconducente, e, quindi, sulla disciplina dell\u0027espletamento del\nservizio, anche questo riservato alle attribuzioni regionali. \n Il decreto, in particolare, all\u0027art. 3 (Registrazione dei vettori\nNCC sull\u0027applicazione informatica), dispone, tra l\u0027altro, che: «1. A\ndecorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i\nvettori NCC e i conducenti assolvono agli obblighi connessi alla\ncompilazione e tenuta del foglio di servizio in formato elettronico\nai sensi dell\u0027art. 11, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21,\ntramite registrazione sull\u0027applicazione informatica e compilazione\ndei fogli di servizio generati dalla medesima, nel rispetto di quanto\nprevisto dagli articoli 4 e 5. \n 2. Ai fini della registrazione, ciascun vettore NCC comunica i\ndati riportati nell\u0027allegato 1. \n Il vettore NCC comunica tempestivamente tramite accesso\nall\u0027applicazione informatica eventuali variazioni relative all\u0027elenco\ndei conducenti ovvero ai contratti di durata stipulati dal medesimo\nvettore. \n 3. All\u0027atto della registrazione, a ciascun vettore NCC sono\nassegnate le credenziali di accesso, che possono essere utilizzate\ndal vettore NCC medesimo. Il vettore NCC puo\u0027 abilitare all\u0027utilizzo\ndelle credenziali di cui al primo periodo collaboratori, conducenti\novvero dipendenti del medesimo. Le credenziali di accesso possono\nessere attivate esclusivamente su un unico dispositivo. (...)». \n Le disposizioni citate vanno lette in correlazione con le\npertinenti definizioni, di cui all\u0027art. 2, comma 1, del medesimo\ndecreto, che a tale applicazione si riferiscono o che la stessa\npresuppongono, tra cui: \"a) «annullamento»: l\u0027annullamento del\nservizio dall\u0027applicazione informatica, da parte del vettore NCC o\ndel conducente, entro la data e l\u0027orario di inizio servizio previsti\nnella relativa prenotazione, di un foglio di servizio, che comunque\nrimane registrato nell\u0027applicazione informatica; b) «applicazione\ninformatica»: il sistema telematico ed informatico, anche sotto forma\ndi applicazione, istituito, gestito e messo a disposizione dei\nvettori NCC dall\u0027Autorita\u0027, finalizzato a consentire ai medesimi\nvettori NCC ovvero ai rispettivi conducenti, dal momento della\nprenotazione fino alla conclusione del servizio, la compilazione del\nfoglio di servizio elettronico, nonche\u0027 a consentire il controllo\ntelematico dei dati ivi contenuti da parte degli organi di cui\nall\u0027art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Le\nspecifiche tecniche dell\u0027applicazione informatica sono indicate\nnell\u0027allegato 5; (...) d) «Autorita\u0027»: il Ministero delle\ninfrastrutture e dei trasporti; e) «codice identificativo del\ncommittente o utente»: il codice alfanumerico univoco, attribuito\ndall\u0027applicazione informatica a ciascun committente o utente di un\nservizio NCC; f) «codice identificativo del contratto»: il codice\nalfanumerico univoco, attribuito dall\u0027applicazione informatica a\nciascun contratto di durata registrato nella medesima applicazione\ninformatica e associato al codice identificativo del committente o\nutente del relativo servizio; g) «codice identificativo del foglio di\nservizio»: il codice alfanumerico univoco, attribuito\ndall\u0027applicazione informatica ad un foglio di servizio, attestante\nche lo stesso e\u0027 stato compilato in nome e per conto di un singolo\nvettore NCC e associato al codice identificativo del committente o\nutente del relativo servizio; (...) o) «dati di generazione»: la\nmarca temporale risultante dall\u0027applicazione informatica, attestante\nil giorno, l\u0027ora ed il minuto in cui ogni operazione di inserimento e\nmodifica dei dati contenuti nel foglio di servizio e\u0027 effettuata dal\nvettore NCC ovvero dal conducente tramite la medesima applicazione;\n(...) t) «prenotazione»: la richiesta dell\u0027utenza per un servizio\nNCC, effettuata presso la rimessa o la sede operativa anche tramite\nl\u0027utilizzo di strumenti tecnologici, che il vettore o il conducente\nNCC registra sull\u0027applicazione informatica tramite la produzione di\nuna bozza di foglio di servizio redatta ai sensi dell\u0027allegato 2;\n(...) ee) «bozza di foglio di servizio»: documento in formato\nelettronico predisposto con l\u0027applicazione informatica\ncontestualmente all\u0027accettazione della prenotazione, contenente i\ndati del servizio prenotato disponibili al momento della medesima\nprenotazione e dotato del codice identificativo di cui alla lettera\ng).\" \n Ulteriori disposizioni di dettaglio, circa la necessita\u0027 e\nmodalita\u0027 di utilizzo della applicazione elettronica, come in\nprecedenza definita, si rinvengono negli articoli 4 (Modalita\u0027 di\ncompilazione del foglio di servizio per i contratti per singolo\nservizio), 5 (Modalita\u0027 di compilazione del foglio di servizio per i\ncontratti di durata), 6 (Obblighi attinenti alla compilazione del\nfoglio di servizio), 7 (Requisiti dell\u0027applicazione informatica), 8\n(Organismo responsabile per l\u0027applicazione e l\u0027archiviazione); art. 9\n(disposizioni in materia di protezione di dati personali);\nnell\u0027allegato 2 (art. 4), nell\u0027allegato 3 (art. 5), nell\u0027allegato 5\n(art. 7) si rinvengono: «Descrizione modello di funzionamento»,\n«Specifiche tecniche dell\u0027applicazione informatica», «Analisi dei\nrischi» e «Regole tecniche, requisiti, garanzie e misure di sicurezza\nadottate». \n L\u0027art. 11, comma 4, della legge n. 21 del 15 gennaio 1992,\ntuttavia, non prevede ne\u0027 l\u0027istituzione dell\u0027applicazione\ninformatica, ne\u0027 che la stessa debba essere istituita presso il\nMinistero delle infrastrutture e dei trasporti, ne\u0027, ancora, che il\nprevisto sistema telematico ed informatico, e solo questo, possa\n«consentire ai medesimi vettori NCC ovvero ai rispettivi conducenti,\ndal momento della prenotazione fino alla conclusione del servizio, la\ncompilazione del foglio di servizio elettronico». \n La previsione legislativa posta a fondamento del decreto\nimpugnato, invece, prevede, e ritiene sufficiente al fine di evitare\npossibili «abusi» (sentenza 56/20, punto 5.6.), esclusivamente che:\n«Nel servizio di noleggio con conducente e\u0027 previsto l\u0027obbligo di\ncompilazione e tenuta da parte del conducente di un foglio di\nservizio in formato elettronico, le cui specifiche sono stabilite dal\nMinistero delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto,\nadottato di concerto con il Ministero dell\u0027interno». \n Gli unici obblighi, quindi, si risolvono nella «compilazione» e\n«tenuta» del «foglio di servizio in formato elettronico» ed e\u0027 in\nfunzione, diretta ed immediata, dell\u0027adempimento di tale obbligo\nlegale, che e\u0027 previsto che il decreto possa stabilire le relative\n«specifiche». \n Ne\u0027, come si legge nel decreto (art. 2, comma 1, lettera b),\nl\u0027istituzione ed implementazione dell\u0027applicazione informatica, si\nappalesa necessaria per «consentire il controllo telematico dei dati\nivi contenuti da parte degli organi di cui all\u0027art. 12 del decreto\nlegislativo 30 aprile 1992, n. 285». \n Soccorre, sul punto, il medesimo decreto, laddove, all\u0027art. 6,\ncomma 2, espressamente prevede che: «2. Il conducente, in occasione\ndel controllo su strada da parte degli organi di cui all\u0027art. 12 del\ndecreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, comunica agli stessi il\ncodice identificativo del foglio di servizio e ne esibisce copia, su\nrichiesta degli stessi, anche in modalita\u0027 digitale.» (enfasi\naggiunta). \n Giova, a tal proposito, evidenziare, altresi\u0027, che la stessa\nprevisione, in via transitoria, ha previsto che «Fino all\u0027adozione\ndel decreto di cui al presente comma, il foglio di servizio\nelettronico e\u0027 sostituito da una versione cartacea dello stesso,\ncaratterizzata da numerazione progressiva delle singole pagine da\ncompilare, avente i medesimi contenuti previsti per quello in formato\nelettronico, e da tenere in originale a bordo del veicolo per un\nperiodo non inferiore a quindici giorni, per essere esibito agli\norgani di controllo, con copia conforme depositata in rimessa»\n(enfasi aggiunta). \n Codesta ecc.ma Corte ha ritenuto legittime le previsioni\nlegislative qui in esame, pur caratterizzate «anche da un contenuto\nanalitico» - assumendo che «l\u0027obbligo di ricevere le richieste di\nprestazioni e le prenotazioni presso la rimessa o la sede, anche con\nl\u0027utilizzo di strumenti tecnologici, e l\u0027obbligo di compilare e\ntenere un \"foglio di servizio\" (art. 11, comma 4, quarto, quinto e\nsesto periodo, della legge n. 21 del 1992, come sostituito dall\u0027art.\n10-bis, comma 1, lettera e), costituiscono misure non irragionevoli e\nnon sproporzionate» - chiarendo che: «La verifica della\nragionevolezza delle misure assunte e della proporzionalita\u0027 degli\nobblighi imposti a tali fini va condotta alla stregua dei criteri\nindicati nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui in\nparticolare il principio di proporzionalita\u0027 tanto piu\u0027 deve trovare\nrigorosa applicazione nel contesto delle relazioni fra Stato e\nregioni, quanto piu\u0027, come nel caso in esame, la previsione statale\ncomporti una significativa compressione dell\u0027autonomia regionale,\nprecisando che il test di proporzionalita\u0027 richiede di valutare se la\nnorma oggetto di scrutinio, con la misura e le modalita\u0027 di\napplicazione stabilite, sia necessaria e idonea al conseguimento di\nobiettivi legittimamente perseguiti, in quanto, tra piu\u0027 misure\nappropriate, prescriva quella meno restrittiva dei diritti a\nconfronto e stabilisca oneri non sproporzionati rispetto al\nperseguimento di detti obiettivi (ex plurimis, sentenze n. 137 del\n2018 e n. 272 del 2015)» (sentenza n. 56 del 26 marzo 2020, punti\n5.5, 5.6, 5.6.1). \n Per quanto precede, atteso il riconosciuto carattere puntuale,\ngli obblighi, come emergenti dalle previsioni legislative in\ncommento, in ottica funzionale, trovano compiuto adempimento, in\nsostanza, nella «numerazione progressiva» e garanzia della genuinita\u0027\ndel foglio di servizio compilato con i dati prescritti, nonche\u0027 nella\nconservazione, di questo foglio, per il tempo ivi indicato (quindici\ngiorni), da esibire agli accertatori. \n Requisiti che sembra si possano ben soddisfare con semplici\nstrumenti informatici, nel rispetto della normativa di riferimento\n(ove occorra, ad es., tramite il servizio offerto da un certificatore\naccreditato). \n Ogni disposizione ulteriore, e conseguente adempimento imposto,\nnon espressamente giustificato dalla diversita\u0027 del mezzo di\nattestazione (cartaceo - telematico), e\u0027 da ritenere non emessa in\napplicazione della previsione legale (art. 11, comma 4, della legge\nn. 21 del 15 gennaio 1992) e, quindi, riverberandosi\nsull\u0027organizzazione dell\u0027attivita\u0027 degli operatori, lesive delle\ncompetenze assicurate alla regione dalla Costituzione. \nII. Contrasto con il principio di leale collaborazione e degli\narticoli 5, 114, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione. \n Il decreto, che ha stabilito, come previsto dall\u0027art. 11, comma\n4, della legge n. 21 del 15 gennaio 1992, le specifiche del foglio di\nservizio elettronico, ha, tuttavia, al contempo, posto in capo agli\noperatori obblighi e divieti, come in precedenza individuati,\nnell\u0027espletamento della relativa attivita\u0027 di noleggio con\nconducente, non previsti dal dato normativo, escludendo ogni\ncoinvolgimento dell\u0027ente regionale, sebbene, pur in presenza di\nprofili riferibili alla protezione dei dati personali e\nl\u0027espletamento dei servizi di polizia stradale, la materia del\ntrasporto pubblico locale - alla quale la disciplina dell\u0027attivita\u0027\ndi noleggio con conducente, quale servizio pubblico non di linea, e\u0027\nda ricondurre - rientri interamente nella sfera di attribuzioni\nregionale (sentenza n. 56 del 2020). \n Se e\u0027 pur vero che l\u0027art. 11, comma 4, della legge n. 21 del 15\ngennaio 1992, nell\u0027attribuire l\u0027adozione del decreto al Ministero\ndelle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero\ndell\u0027interno, non prevede il coinvolgimento di altri attori\nistituzionali, la previsione non esclude (ne\u0027 legittima l\u0027esclusione\ndi) meccanismi di consultazione e raccordo. \n Gia\u0027 nell\u0027assetto precedente alla riforma del 2001 (legge\ncostituzionale n. 3), codesta ecc.ma Corte, aveva avuto modo di\nriaffermare che il principio di leale collaborazione deve governare i\nrapporti fra lo Stato e le Regioni nelle materie e in relazione alle\nattivita\u0027 in cui le rispettive competenze concorrano o si\nintersechino, imponendo un contemperamento dei rispettivi interessi\n(cfr. sentenza n. 341 del 1996). Tale regola, espressione del\nprincipio costituzionale fondamentale per cui la Repubblica, nella\nsalvaguardia della sua unita\u0027, \"riconosce e promuove le autonomie\nlocali\", alle cui esigenze \"adegua i principi e i metodi della sua\nlegislazione\" (art. 5 della Costituzione), va al di la\u0027 del mero\nriparto costituzionale delle competenze per materia, e opera dunque\nsu tutto l\u0027arco delle relazioni istituzionali fra Stato e Regioni,\nsenza che a tal proposito assuma rilievo diretto la distinzione fra\ncompetenze legislative esclusive, ripartite e integrative, o fra\ncompetenze amministrative proprie e delegate. (n. 242 del 18 luglio\n1997). \n Ed anche in seguito «ha costantemente affermato che il principio\ndi leale collaborazione deve presiedere a tutti i rapporti che\nintercorrono tra Stato e regioni: la sua elasticita\u0027 e la sua\nadattabilita\u0027 lo rendono particolarmente idoneo a regolare in modo\ndinamico i rapporti in questione, attenuando i dualismi ed evitando\neccessivi irrigidimenti. La genericita\u0027 di questo parametro, se utile\nper i motivi sopra esposti, richiede tuttavia continue precisazioni e\nconcretizzazioni. Queste possono essere di natura legislativa,\namministrativa o giurisdizionale, a partire dalla ormai copiosa\ngiurisprudenza di questa Corte. Una delle sedi piu\u0027 qualificate per\nl\u0027elaborazione di regole destinate ad integrare il parametro della\nleale collaborazione e\u0027 attualmente il sistema delle Conferenze\nStato-regioni e autonomie locali. Al suo interno si sviluppa il\nconfronto tra i due grandi sistemi ordinamentali della Repubblica, in\nesito al quale si individuano soluzioni concordate di questioni\ncontroverse» (sentenza n. 31 del 2006). \n Cosi\u0027, nella materia del trasporto pubblico locale, con\nriferimento del riparto del fondo per l\u0027efficienza e la\nproduttivita\u0027, «proprio perche\u0027 tale finanziamento interviene in un\nambito di competenza regionale, la necessita\u0027 di assicurare il\nrispetto delle attribuzioni costituzionalmente riconosciute alle\nregioni impone di prevedere che queste ultime siano pienamente\ncoinvolte nei processi decisionali concernenti il riparto dei fondi,\ntenendo conto del limite discendente dal divieto di procedere in\nsenso inverso a quanto oggi prescritto dall\u0027art. 119 della\nCostituzione, e cosi\u0027 di sopprimere semplicemente, senza sostituirli,\ngli spazi di autonomia gia\u0027 riconosciuti dalle leggi statali in\nvigore alle regioni e agli enti locali», e\u0027 stata, in tal caso,\nsancita la necessita\u0027 di una vera e propria intesa con la Conferenza\nunificata di cui all\u0027art. 8, decreto legislativo n. 281 del 1997, non\nche sia semplicemente «sentita», riducendo in tal modo gli spazi di\nautonomia riconosciuti alle regioni nel complessivo sistema di\nfinanziamento del trasporto pubblico locale (sentenza n. 222 dell\u00278\ngiugno 2005). \n Occorre, a questo punto, evidenziare, con la giurisprudenza, che\n«una delle sedi piu\u0027 qualificate per l\u0027elaborazione di regole\ndestinate ad integrare il parametro della leale collaborazione e\u0027\nattualmente il sistema delle Conferenze Stato, regioni ed autonomie\nlocali» (sentenza n. 31/2006). \n Occorre, altresi\u0027, rilevare che, l\u0027art. 118, comma 1, della\nCostituzione, relativo al riparto delle funzioni amministrative, che\ndevono essere distribuite sulla base dei principi di sussidiarieta\u0027,\ndifferenziazione ed adeguatezza, prevede, altresi\u0027, al comma 3, forme\ndi coordinamento fra Stato e Regioni, tra cui in materia di polizia\nlocale, nonche\u0027 forme di intesa e coordinamento in materia della\ntutela dei beni culturali; sicche\u0027, e\u0027 stato chiarito che: «Nel\ncongegno sottostante all\u0027art. 118, l\u0027attrazione allo Stato di\nfunzioni amministrative da regolare con legge non e\u0027 giustificabile\nsolo invocando l\u0027interesse a un esercizio centralizzato di esse, ma\ne\u0027 necessario un procedimento attraverso il quale l\u0027istanza unitaria\nvenga saggiata nella sua reale consistenza e quindi commisurata\nall\u0027esigenza di coinvolgere i soggetti titolari delle attribuzioni\nattratte, salvaguardandone la posizione costituzionale (...) la\nCostituzione impone, a salvaguardia delle competenze regionali, che\nuna intesa vi sia ...» (sentenza n. 303 del 2003, punto 4.1). \n La portata generale del principio di leale collaborazione, quale\nprincipio generale in grado di armonizzare le regole costituzionali\nrelative al riparto delle competenze, gia\u0027 emergente nell\u0027assetto\nprecedente, risulta, peraltro, espressamente riconosciuto dall\u0027art.\n120 Costituzione. \n L\u0027art. 117, comma 4, della Costituzione attribuisce la potesta\u0027\nlegislativa residuale in materia del trasporto pubblico locale alle\nregioni (ex plurimis, sentenze nn. 137 e 78 del 2018). Occorre,\nperaltro, rilevare che non puo\u0027 ritenersi, il momento accertativo\ndella legittimita\u0027 dell\u0027espletamento del servizio, estraneo alla\nmateria della polizia amministrativa locale, che e\u0027 di competenza\nresiduale regionale, ai sensi di quanto espressamente previsto, per\nesclusione, dall\u0027art. 117, secondo comma, lettera h), della\nCostituzione (sentenza n. 32 del 9 febbraio 2017). \n E\u0027 indubbio, quindi, che il decreto qui impugnato, allorche\u0027\ndisciplina e comunque incide sull\u0027organizzazione dell\u0027attivita\u0027 del\nnoleggio con conducente, interviene nella sfera di competenza\nregionale. \n Nella specie, dall\u0027esame del decreto, non solo non risulta che\nsiano stati attivati strumenti idonei a salvaguardare il principio\nqui in esame, nella corretta applicazione del decreto legislativo n.\n281 del 1997, ma neanche il piu\u0027 debole meccanismo di consultazione. \n La conseguente violazione del principio di leale collaborazione e\ndelle previsioni costituzionali in precedenza individuate,\nnell\u0027adozione del decreto, si risolve, in definitiva, nel mancato\nriconoscimento ovvero nella menomazione delle attribuzioni regionali,\ncomunque, in materia di trasporto pubblico locale. \n Non spetta, pertanto, allo Stato, attraverso il Ministero delle\ninfrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero\ndell\u0027interno, disciplinare il foglio di servizio in formato\nelettronico, quanto meno con riferimento ai servizi di noleggio con\nconducente riferibili al territorio della stessa regione, nei termini\ne secondo le modalita\u0027 di cui al decreto n. 226 del 16 ottobre 2024. \n \n Istanza cautelare \n \n Si chiede che l\u0027ecc.ma Corte voglia disporre, ex art. 40 della\nlegge n. 87/1983, la sospensione cautelare dell\u0027efficacia del\nprovvedimento impugnato, in quanto dalla sua esecuzione la ricorrente\nsubirebbe un pregiudizio grave ed irreparabile. \n In ordine alla sussistenza del fumus sia consentito richiamare le\nragioni dedotte a fondamento della lamentata illegittimita\u0027 del\nprovvedimento. \n Quanto al periculum si evidenzia che, medio tempore, e\u0027\nintervenuta la circolare (_inf.A22e495.REGISTRO\nUFFICIALE.U.0034247.03-12-2024), cui, l\u0027art. 10, comma 2, del\ndecreto, subordina, con il decorso del termine di trenta giorni,\nl\u0027inizio dell\u0027efficacia del medesimo. \n Acclarate sono le notevoli carenze del servizio di trasporto non\ndi linea, con riferimento all\u0027attivita\u0027 del noleggio con conducente,\nsia in ambito nazionale sia, ancor piu\u0027, nel territorio calabrese,\n«per cui la forte carenza dell\u0027offerta (...) generata dal potere\nconformativo pubblico» ha «danneggiato la popolazione anziana e\nfragile, che soprattutto nelle metropoli, non e\u0027 in grado di\nutilizzare (o anche semplicemente raggiungere) gli altri servizi di\ntrasporto di linea, ma che ha stringenti necessita\u0027 di mobilita\u0027 che,\nin particolare, si manifestano in riferimento alle esigenze di cura»,\nnonche\u0027 «recato danno al turismo e all\u0027immagine internazionale\ndell\u0027Italia, dal momento che l\u0027insufficiente offerta di mobilita\u0027 ha\npregiudicato la possibilita\u0027 di raggiungere agevolmente i luoghi di\nvilleggiatura, come documentato dalla Regione Calabria (...)»\n(sentenza, n. 137 del 2024, punto 6.2.1.). \n E\u0027 certo, altresi\u0027, che gli ulteriori oneri imposti, con il\ndecreto, all\u0027esercizio dell\u0027attivita\u0027, restringono tra l\u0027altro la\nliberta\u0027 di stabilimento e si appalesano, conseguentemente, idonee ad\nincidere sfavorevolmente sul servizio del trasporto pubblico e,\ndunque, sul territorio, e sul tessuto economico e produttivo affidato\nalle cure dell\u0027ente territoriale. \n Alcun pregiudizio, nel contemperamento degli interessi, puo\u0027\nravvisarsi in capo alla parte resistente, attesa la disposizione\ntransitoria di cui all\u0027art. 11, comma 4, lettera e), della legge n.\n21 del 15 gennaio 1992, come introdotta dal decreto-legge n. 135 del\n14 dicembre 2018 (conv. con modificazione dalla legge 11 febbraio\n2019), con l\u0027uso del foglio di servizio cartaceo. \n\n \n P.Q.M. \n \n Si chiede che codesta ecc.ma Corte, contrariis rejiectis, \n voglia dichiarare che non spetta allo Stato e, per esso al\nMinistero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il\nMinistero dell\u0027interno, emanare il decreto n. 226 del 16 ottobre\n2024, in relazione agli articoli 2, comma 1, lettere a), b) d), e),\nf), g), h), m), o), q), s), t), z), aa), bb), ee); 3, commi 1, 2 e 3;\n4; 5; 6; 7; 8; 9 e 10; nonche\u0027 agli allegati 2 (art. 4), 3 (art. 5),\nmodello C e 5 (art. 7) e, per l\u0027effetto annullarlo, in parte qua,\nprevia sospensione immediata dei relativi effetti. \n Produzione: delibera di G.R. n. 696 del 3 dicembre 2024; decreto\ndirigenziale (n. r.d. 2617 del 12 dicembre 2024); decreto del\nMinistero delle infrastrutture e dei trasporti, n. 226 del 16 ottobre\n2024, adottato dal Capo Dipartimento per i trasporti e la navigazione\ndi concerto con il Capo della Polizia Direttore generale della\npubblica sicurezza del Ministero dell\u0027interno; e, comunque, come da\nindice. \n Catanzaro, 16 dicembre 2024 \n \n Avv. 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