GET https://collaudocorte.strategiedigitali.net/scheda-conflitto/2024/3

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Istanza di sospensione. \n- Decreto del Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  di\n  concerto con il Ministero dell\u0027interno n. 226 del 16 ottobre  2024,\n  artt. 2, comma 1, lettere a), b) d), e), f), g), h),  m),  o),  q),\n  s), t), z), aa), bb) ed ee); 3, commi 1, 2 e 3; 4; 5; 6; 7;  8;  9;\n  10; nonche\u0027 allegati 2 (art. 4), 3 (art. 5)-modello C,  e  5  (art.\n  7). \n\n\r\n(GU n. 3 del 15-01-2025)\n\r\n    Ricorso  per  conflitto  di  attribuzione  nell\u0027interesse   della\nRegione Calabria (codice fiscale  n.  02205340793),  in  persona  del\nPresidente  della  Giunta  Regionale  pro  tempore,   dott.   Roberto\nOcchiuto, (c.f: CCHRRT69E13D086G),  rappresentato  e  difeso,  giusta\ndelibera di G.R. di autorizzazione n.  696  del  3  dicembre  2024  e\ndecreto del coordinatore dell\u0027Avvocatura  regionale  di  assegnazione\ndel relativo incarico difensivo (n. 2617 del 12 dicembre 2024), ed in\nforza di procura  speciale  in  calce  al  presente  atto,  dall\u0027avv.\nDomenico Gullo (c.f: GLLDNC66M24F158E) - che  indica  quale  recapito\nPec:  avvocato6.rc@pec.regione.calabria.it   e   fax   0965894621   -\ndell\u0027Avvocatura regionale; \n    contro lo Stato e, per esso,  il  Presidente  del  Consiglio  dei\nministri,  (codice  fiscale  n.  80188230587)   nella   persona   del\nPresidente pro tempore, \n    per l\u0027annullamento, previa sospensione cautelare  dell\u0027efficacia,\ndel decreto del Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti,  n.\n226 del 16  ottobre  2024,  adottato  dal  Capo  Dipartimento  per  i\ntrasporti e la navigazione di concerto  con  il  Capo  della  Polizia\nDirettore   generale   della   pubblica   sicurezza   del   Ministero\ndell\u0027interno, avente ad oggetto la  «disciplina  delle  modalita\u0027  di\ntenuta e compilazione del foglio  di  servizio  elettronico  ai  fini\ndello svolgimento del servizio di noleggio con conducente  effettuato\nesclusivamente mediante autovettura o motocarrozzetta e ne  individua\nle specifiche tecniche». \n \n                                Fatto \n \n    Con    decreto     n.     226     del     16     ottobre     2024\n(m_inf.AB007AB.REG_DECRETI.R.0000226.16-10-2024; da  qui,  anche,  il\n«decreto»), il Capo Dipartimento per i trasporti e la navigazione del\nMinistero delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto  con  il\nCapo della Polizia Direttore generale della  pubblica  sicurezza  del\nMinistero dell\u0027interno, ha disposto in ordine al  foglio  elettronico\nper lo svolgimento del servizio di noleggio con conducente. \n    Il noleggio con conducente e\u0027  materia  ricondotta  al  trasporto\npubblico locale e la relativa disciplina, quindi, ricompresa  tra  le\ncompetenze legislative residuali regionali, ex  art.  117,  comma  4,\ndella Costituzione, nonche\u0027 regolamentari (art. 117, comma  6,  della\nCostituzione). \n    Il provvedimento in esame e\u0027 emesso in dipendenza  dell\u0027art.  11,\ncomma 4, della legge n. 21 del 15 gennaio 1992, come  sostituito,  da\nultimo, dall\u0027art. 10-bis, comma 1, lettera e)  del  decreto-legge  n.\n135 del 14 dicembre 2018 (conv. con legge 11 febbraio 2019, n. 12) ed\nemendato, da codesta ecc.ma Corte, con la sentenza n. 56 del 26 marzo\n2020. \n    Il decreto, tuttavia, non  ha,  come  previsto  nella  previsione\nteste\u0027 menzionata,  stabilito  solo  le  specifiche  del  «foglio  di\nservizio  in  formato  elettronico»,  al  fine  di  consentire   agli\nesercenti il servizio di  adempiere  agli  obblighi  ivi  esattamente\nprevisti, atteso che, disciplinando le «modalita\u0027 di  compilazione  e\ndi tenuta» da parte del  conducente  -  ed  attraverso  queste  -  ha\nintrodotto ulteriori norme,  non  strettamente  funzionali  ai  detti\nadempimenti  -  peraltro  prevedendo   nuovi   obblighi   e   divieti\nnell\u0027esercizio dell\u0027attivita\u0027 - cosi\u0027 invadendo e menomando la  sfera\ndi attribuzioni assegnata dalla Costituzione alla regione. \n    Il decreto n. 226 del  16  ottobre  2024,  oggetto  del  presente\nconflitto, con particolare riguardo agli artt. 2,  comma  1,  lettere\na), b), d), e), f), g), h), m), o), q), s), t), z), aa), bb), ee); 3,\ncommi 1, 2 e 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9 e 10; nonche\u0027 gli allegati  2  (art.\n4), 3 (art. 5), modello C; allegato 5 (art. 7), invade  la  sfera  di\ncompetenza costituzionale della Regione Calabria, e\u0027 stato emanato in\nviolazione degli artt. 5, 114, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione\ne del principio di  leale  collaborazione,  ed  e\u0027,  conseguentemente\nillegittimo; pertanto, in applicazione dell\u0027art. 134, comma 2,  della\nCostituzione, dell\u0027art. 39, legge 11 marzo 1953, n. 87,  e  dell\u0027art.\n27  delle  norme  integrative,  ricorre  la  Regione   Calabria   per\nl\u0027annullamento in parte qua, previa sospensione dell\u0027efficacia, per i\nseguenti \n \n                               Motivi \n \nI. Contrasto con l\u0027art. 117, commi 4, 5  e  6  della  Costituzione  -\nanche in relazione all\u0027art. 11, comma 4, della legge  n.  21  del  15\ngennaio 1992, come sostituito, dall\u0027art. 10-bis, comma 1, lettera  e)\ndel decreto-legge n. 135 del 14 dicembre 2018  (conv.  con  legge  11\nfebbraio 2019, n. 12) ed all\u0027art. 49 TFUE. \n    Il trasporto pubblico locale costituisce materia ricompresa nella\ncompetenza regionale residuale di cui all\u0027art. 117,  comma  4,  della\nCostituzione, come sostituito dall\u0027art. 3,  legge  costituzionale  18\nottobre 2001, n. 3 (sentenza n. 5 del 2019). \n    In precedenza, con  riferimento  al  trasporto  pubblico  non  di\nlinea, le competenze (concorrenti) regionali,  erano  esercitate  «ai\nsensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,  n.\n616, e nel quadro dei principi» fissati dalla  legge  n.  21  del  15\ngennaio 1992. \n    La Regione Calabria e\u0027 intervenuta in materia, da ultimo, con  la\nlegge n. 37 del 7 agosto 2023. \n    La disciplina dell\u0027attivita\u0027 di noleggio  con  conducente,  quale\nservizio pubblico non  di  linea,  rientra,  quindi,  nella  potesta\u0027\nlegislativa e regolamentare regionale (sentenza n. 56 del 2020). \n    Trattasi  di  attribuzione  generale  nell\u0027ambito  della   quale,\ncionondimeno, lo Stato, puo\u0027 esercitare la  competenza  esclusiva  in\nmateria di tutela della concorrenza. \n    L\u0027art. 11, comma 4, della legge n. 21 del 15 gennaio  1992,  come\nsostituito, dall\u0027art. 10-bis, comma 1, lettera e)  del  decreto-legge\nn. 135 del 14 dicembre 2018 (conv. con legge  11  febbraio  2019,  n.\n12), e\u0027, nel testo risultante in seguito alla  pronuncia  n.  56  del\n2020, espressione di tale potesta\u0027. \n    In particolare, l\u0027art. 11, comma 4, dispone,  tra  l\u0027altro,  che:\n«4. Le prenotazioni di trasporto per  il  servizio  di  noleggio  con\nconducente sono  effettuate  presso  la  rimessa  o  la  sede,  anche\nmediante l\u0027utilizzo  di  strumenti  tecnologici.  Il  prelevamento  e\nl\u0027arrivo a destinazione dell\u0027utente  possono  avvenire  anche  al  di\nfuori della provincia o dell\u0027area  metropolitana  in  cui  ricade  il\nterritorio  del  comune  che  ha  rilasciato  l\u0027autorizzazione.   Nel\nservizio  di  noleggio  con  conducente  e\u0027  previsto  l\u0027obbligo   di\ncompilazione e tenuta  da  parte  del  conducente  di  un  foglio  di\nservizio in formato elettronico, le cui specifiche sono stabilite dal\nMinistero delle infrastrutture e dei trasporti con  proprio  decreto,\nadottato di concerto con il  Ministero  dell\u0027interno.  Il  foglio  di\nservizio in formato elettronico deve riportare: \n        a) targa del veicolo; \n        b) nome del conducente; \n        c) data, luogo e chilometri di partenza e arrivo; \n        d) orario di inizio servizio, destinazione e orario  di  fine\nservizio; \n        e) dati del fruitore del servizio. (...)». \n    Il decreto oggetto del ricorso e\u0027 stato emesso  sulla  dichiarata\n«necessita\u0027 di disciplinare le modalita\u0027 di compilazione e tenuta del\nfoglio di servizio in  formato  elettronico  previsto  dall\u0027art.  11,\ncomma 4, della citata legge n. 21 del 1992, n. 21». \n    Dall\u0027esame del provvedimento, tuttavia, emerge come lo stesso non\nsi limiti a disciplinare  le  specifiche  (tecniche)  del  foglio  di\nservizio elettronico, in quanto introduce articolate disposizioni che\nsi risolvono  in  obblighi,  in  capo  agli  esercenti  il  servizio,\nulteriori rispetto a quelli posti dalla previsione  legislativa,  che\nil foglio di servizio ha previsto, nonche\u0027 regolano le  modalita\u0027  di\nespletamento del medesimo. \n    In tal modo,  il  decreto,  ha  assunto  un  contenuto  ben  piu\u0027\ncomplesso  e  violato  le  norme  sulle   competenze   regionali   ed\nindebitamente  interferito   sulle   attribuzioni   assegnate   dalla\nCostituzione e norme applicative, alla regione,  come  in  precedenza\nindicate. \n    Tali  ulteriori  obblighi  e  divieti,  piu\u0027  specificamente,  si\nrinvengono  nelle  previsioni   del   decreto,   come   in   seguito,\npartitamente indicate. \n    Con riferimento alla ipotesi di «servizio NCC, reso con  partenza\nda un luogo diverso dalla rimessa ovvero dalle aree di  cui  all\u0027art.\n11, comma 6, della legge 15 gennaio 1992, n. 21 nelle ipotesi di  cui\nal comma 3»  (art.  4,  comma  1,  modello  B)  ossia,  negli  ambiti\nportuali, aeroportuali e ferroviari in cui, su deroga  da  parte  dei\ncomuni, alle condizioni previste, e\u0027 possibile  lo  stazionamento  in\naree pubbliche, distinte da quelle riservate ai taxi). \n    In tali casi, l\u0027art. 4 (Modalita\u0027 di compilazione del  foglio  di\nservizio per i contratti per singolo servizio), prevede che: \n      «1. Per i  contratti  per  singolo  servizio,  il  vettore  NCC\ncompila per ciascun servizio un foglio di servizio, recante i dati di\ncui all\u0027allegato 2, secondo uno dei seguenti modelli: \n        (...) \n        modello B: il foglio di servizio redatto per ciascun servizio\nNCC, reso con partenza da un luogo diverso dalla rimessa ovvero dalle\naree di cui all\u0027art. 11, comma 6, della legge 15 gennaio 1992, n.  21\nnelle ipotesi di cui al comma 3; (...). \n    3. Per i fogli di servizio redatti secondo il  modello B  di  cui\nall\u0027art. 4, comma 1, lettera b) l\u0027applicazione informatica prevede: \n      a) che la prenotazione possa essere registrata  come  bozza  di\nservizio fino a venti minuti prima dell\u0027inizio del relativo servizio; \n      b)  che  la  partenza  coincida  con  l\u0027arrivo   del   servizio\nprecedente al quale e\u0027 collegato, che deve essere svolto nella stessa\ndata del servizio di riferimento,  fatti  salvi  i  servizi  notturni\nsvolti nelle prime quattro ore della giornata successiva». \n    Le disposizioni, con particolare riguardo a  quanto  disposto  al\ncomma 3, trovano corrispondenza anche nelle «definizioni»  (art.  2),\nladdove, tra l\u0027altro, si prevede, al comma 1,  che:  \"s)  «partenza»:\ndata,  luogo  e  chilometri  di  partenza  da   una   rimessa   nella\ndisponibilita\u0027 del vettore ovvero dalle  aree  di  cui  all\u0027art.  11,\ncomma 6, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, per svolgere un servizio\nNCC, oppure partenza dalla  fine  del  servizio  NCC  precedente  per\nsvolgere quello successivo, nel rispetto di quanto previsto dall\u0027art.\n4, comma 3;  t)  «prenotazione»:  la  richiesta  dell\u0027utenza  per  un\nservizio NCC, effettuata presso la rimessa o la sede operativa  anche\ntramite l\u0027utilizzo di strumenti tecnologici,  che  il  vettore  o  il\nconducente NCC  registra  sull\u0027applicazione  informatica  tramite  la\nproduzione di una bozza  di  foglio  di  servizio  redatta  ai  sensi\ndell\u0027allegato 2; (...) ee) «bozza di foglio di  servizio»:  documento\nin formato elettronico  predisposto  con  l\u0027applicazione  informatica\ncontestualmente all\u0027accettazione  della  prenotazione,  contenente  i\ndati del servizio prenotato disponibili  al  momento  della  medesima\nprenotazione e dotato del codice identificativo di cui  alla  lettera\ng).\" (enfasi aggiunta). \n    Correlativamente,   l\u0027art.   7    (requisiti    dell\u0027applicazione\ninformatica), dispone che: «1. L\u0027applicazione informatica, secondo le\nspecifiche tecniche di cui all\u0027allegato 5: (...) \n      c) acquisisce automaticamente la data e l\u0027orario di  immissione\ndella prenotazione ricevuta dal vettore  NCC  presso  la  sede  o  la\nrimessa nel momento in cui il conducente o il vettore NCC inserisce i\ndati di cui all\u0027Allegato 2, modello A, punto 2), e modello  B,  punto\n2), anteriormente all\u0027orario di inizio del servizio prenotato;». \n    Con l\u0027introduzione dell\u0027obbligo di  sospendere  il  servizio  per\nventi minuti, tra una corsa e l\u0027altra -  conseguenza  del  meccanismo\nnormativo risultante, essenzialmente, dal combinato disposto delle su\ncitate disposizioni -  il  decreto  non  si  limita  a  stabilire  le\n«specifiche» del foglio di servizio, provvedendo  a  disciplinare  le\nmodalita\u0027 di svolgimento del servizio, compito che, tuttavia, rientra\nnella sfera di attribuzione regionale, come in precedenza delineata. \n    Ne\u0027, tale obbligo, si rinviene nella previsione  legislativa,  in\nvirtu\u0027  della  quale  il  decreto  e\u0027  stato  emesso,  dalla   quale,\npiuttosto, anche in seguito all\u0027intervento dell\u0027ecc.ma  adita  Corte,\nemerge semmai il contrario. \n    Mentre l\u0027obbligo di compilare e tenere  un  foglio  di  servizio,\ncome chiarito con la sentenza n. 56 del 26 marzo  2020,  costituisce,\ndi per se\u0027, misura non irragionevole ne\u0027 sproporzionata e, per quanto\nqui   rileva,   non   comporta   una    significativa    compressione\ndell\u0027autonomia regionale, ben diversamente, in sede di  censura  alla\ndisposizione introdotta con l\u0027art. 10-bis, comma 1, lettere e) ed  f)\ndel decreto-legge n. 135 del 14 dicembre 2019, e\u0027 stata acclarata  la\nnon conformita\u0027 a costituzione, «in quanto travalica il limite  della\nstretta necessita\u0027», l\u0027«obbligo di iniziare e terminare ogni  viaggio\nalla rimessa», poiche\u0027 «obbliga il  vettore,  nonostante  egli  possa\nprelevare e portare a  destinazione  uno  specifico  utente  in  ogni\nluogo, a compiere necessariamente un viaggio di ritorno alla  rimessa\n\"a vuoto\" prima di iniziare un nuovo servizio. La prescrizione non e\u0027\nsolo in se\u0027 irragionevole - come risulta evidente se  non  altro  per\nl\u0027ipotesi in cui il vettore sia chiamato  a  effettuare  un  servizio\nproprio dal luogo in cui si e\u0027 concluso il servizio precedente  -  ma\nrisulta anche sproporzionata  rispetto  all\u0027obiettivo  prefissato  di\nassicurare che il servizio  di  trasporto  sia  rivolto  a  un\u0027utenza\nspecifica e non indifferenziata, in quanto travalica il limite  della\nstretta necessita\u0027, (...), considerato che tale obiettivo e\u0027 comunque\npresidiato dall\u0027obbligo di prenotazione (...)» (sentenza  ult.  cit.,\n5.6.3). \n    Sembra di qualche evidenza che, negata, per irragionevolezza,  la\nlegittimita\u0027   della    interruzione    del    servizio    attraverso\nl\u0027introduzione dell\u0027obbligo di rientro in rimessa, si riproponga,  su\ndiverso piano,  l\u0027intento  di  perseguire  analogo  effetto,  in  via\ndiretta, mediante l\u0027imposizione - non prevista da nessuna  previsione\nlegislativa - di una attesa minima, tra una corsa e l\u0027altra. \n    Tali condizioni operative, imposte ai soli esercenti il  servizio\ndi noleggio con conducente, si appalesano, peraltro, in ragione degli\nscopi  sottesi  alle  previsioni   legislative   poste   a   ritenuto\nfondamento,  non  adeguate  e  proporzionate  e,   come   tali,   non\ncompatibili con il diritto comunitario. \n    Ai servizi di trasporto si applicano i  principi  in  materia  di\ntutela della  liberta\u0027  di  stabilimento  (art.  49  TFUE;  Corte  di\nGiustizia, 20 dicembre 2017, C-434/15). \n    Come  chiarito  dalla  Giurisprudenza  «...  Ogni   provvedimento\nnazionale che possa ostacolare o scoraggiare  l\u0027esercizio,  da  parte\ndei cittadini dell\u0027Unione, della liberta\u0027 di  stabilimento  garantita\ndal Trattato costituisce una restrizione ai sensi dell\u0027art. 49  TFUE,\npure se applicabile senza discriminazioni in base  alla  cittadinanza\n(v.,  in  tal  senso,  sentenze  14  ottobre  2004,  causa  C-299/02,\nCommissione/Paesi Bassi, Racc. pag. I- 9761, punto 15,  e  21  aprile\n2005, causa C-140/03, Commissione/Grecia, Racc.  pag.  I-3177,  punto\n27)» e «... Le restrizioni alla liberta\u0027 di stabilimento,  che  siano\napplicabili senza discriminazioni basate sulla cittadinanza,  possono\nessere giustificate da motivi imperativi  di  interesse  generale,  a\ncondizione che siano atte a garantire la realizzazione dell\u0027obiettivo\nperseguito e non vadano oltre  quanto  necessario  al  raggiungimento\ndello stesso (sentenza Hartlauer, punto  44,  e  Apothekerkammer  des\nSaarlandes e a., punto 25)» (Corte  di  Giustizia,  1º  giugno  2010,\nBlanco Perez e Chao Gomez, Cause riunite C - 570/07  e  C  -  571/07,\npunti 53 e 61). \n    Nella specie, la previsione di un tempo minimo di attesa  tra  le\ncorse,  non  trova  giustificazione  nella  ratio  delle   previsioni\nlegislative richiamate in decreto ne\u0027,  comunque,  nella  motivazione\ndel medesimo, sicche\u0027, costituisce una restrizione alla  liberta\u0027  di\nstabilimento. \n    Per tali ragioni, la Commissione, ha  espresso  l\u0027avviso  che  «i\nconducenti di veicoli NCC  affrontano  una  serie  di  oneri.  Alcuni\nesempi sono ... l\u0027imposizione di un intervallo di tempo  obbligatorio\ntra la prenotazione di un NCC e l\u0027inizio del servizio»  che  comporta\n«uno svantaggio comparativo  per  i  servizi  di  NCC;  esse  causano\ninoltre un uso inefficiente dell\u0027orario di lavoro dei  conducenti  di\nNCC...» [Comunicazione della  Commissione  concernente  un  trasporto\nlocale di passeggeri su richiesta (taxi  e  veicoli  a  noleggio  con\nconducente) ben funzionante e sostenibile  (2022/C  61/01),  in  GUE,\n4.2.22]. \n    Anche per tale profilo, le norme sull\u0027esercizio dell\u0027attivita\u0027 di\nnoleggio  con  conducente  poste  dal  decreto  non  possono  trovare\nlegittimo  fondamento  e,  conseguentemente,   non   potrebbero   che\ninterferire sulle  attribuzioni  assegnate  dalla  Costituzione  alla\nregione. \n    Peraltro, l\u0027incidenza della disciplina europea si riverbererebbe,\nanche, nei confronti dell\u0027ente regionale che,  a  cascata,  subirebbe\ngli effetti negativi delle scelte dell\u0027ente statale, con  conseguente\nvulnus  delle  proprie  prerogative;  l\u0027art.  117,  comma  5,   della\nCostituzione, sancisce la  partecipazione  delle  regioni  alle  fasi\nascendente e discendente di elaborazione ed  attuazione  del  diritto\ncomunitario. \n    Con  riferimento  ai  cd.  «contratti  di  durata»,  laddove,  il\ndecreto, non limitandosi a fissare le specifiche  per  consentire  la\nregistrazione sull\u0027applicativo (art. 2, comma 1, lettera f),  esclude\nche, tali contratti,  possano  stipularsi  con  alcune  categorie  di\noperatori economici precludendo, quindi, a tali ultimi,  l\u0027accesso  a\ntale mercato e, conseguentemente, anche  in  tal  caso,  introducendo\ndelle  condizioni  operative  che   incidono   sulle   modalita\u0027   di\nespletamento del servizio e,  dunque,  sulla  sfera  di  attribuzione\nregionale in materia. \n    In particolare, l\u0027art. 5 (Modalita\u0027 di compilazione del foglio di\nservizio per i contratti di durata), prevede, tra l\u0027altro, che «1. Il\nvettore  NCC  registra  sull\u0027applicazione  informatica  i  fogli   di\nservizio connessi ai contratti di  durata.  A  ciascun  contratto  di\ndurata e\u0027 associato un codice identificativo. (...) 3. La generazione\ndel foglio di servizio di cui al modello  C  ai  sensi  del  presente\narticolo esclude la contestuale produzione di un foglio  di  servizio\nai sensi dell\u0027art. 4». \n    Le citate previsioni  vanno  lette,  tra  l\u0027altro,  in  relazione\nall\u0027art.  2,  comma  1,  lettera  \"f)  «codice   identificativo   del\ncontratto»:    il    codice    alfanumerico    univoco,    attribuito\ndall\u0027applicazione  informatica  a   ciascun   contratto   di   durata\nregistrato nella medesima applicazione  informatica  e  associato  al\ncodice identificativo del committente o utente del relativo servizio;\n(...) h) «committente»: il soggetto che conclude con un  vettore  NCC\nun contratto di trasporto  di  persone  a  favore  di  se\u0027  stesso  o\ncomunque di una utenza differenziata, nel  rispetto  dei  vincoli  di\nesercizio della relativa autorizzazione stabiliti dalla  legislazione\nnazionale e regionale vigente;  non  e\u0027  considerato  committente  ai\nsensi del presente decreto il  soggetto  che  svolge  l\u0027attivita\u0027  di\nintermediazione tra domanda e offerta di autoservizi pubblici non  di\nlinea tramite le piattaforme tecnologiche di cui al decreto  adottato\nai sensi dell\u0027art. 10-bis, comma 8,  del  decreto-legge  14  dicembre\n2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11  febbraio\n2019, n.  12;  (...)  m)  «contratto  di  durata»:  il  contratto  di\ntrasporto stipulato da un vettore NCC  con  un  committente  che  non\nesercita anche in via indiretta attivita\u0027 di intermediazione  tra  la\ndomanda e l\u0027offerta di servizi NCC, per la fruizione di  uno  o  piu\u0027\nservizi NCC riferiti ad un periodo di tempo  definito  dal  contratto\nmedesimo, nel  rispetto  dei  vincoli  di  esercizio  della  relativa\nautorizzazione stabiliti dalla  legislazione  nazionale  e  regionale\nvigente; (...) q) «foglio di servizio»:  il  foglio  di  servizio  in\nformato elettronico di cui all\u0027art.  11,  comma  4,  della  legge  15\ngennaio 1992, n. 21, redatto secondo le modalita\u0027 di cui all\u0027allegato\n2 o all\u0027allegato 3; (...) t) «prenotazione»: la richiesta dell\u0027utenza\nper un servizio NCC, effettuata presso la rimessa o la sede operativa\nanche tramite l\u0027utilizzo di strumenti tecnologici, che il  vettore  o\nil conducente NCC registra sull\u0027applicazione informatica  tramite  la\nproduzione di una bozza  di  foglio  di  servizio  redatta  ai  sensi\ndell\u0027allegato 2;  (...)  z)  «servizi  NCC»:  i  singoli  servizi  di\ntrasporto pubblico non di linea a mezzo di  noleggio  con  conducente\nofferti da un vettore NCC, rivolti ad una utenza differenziata  sulla\nbase di un contratto  di  durata  ovvero  di  contratto  per  singolo\nservizio, svolti nel rispetto di quanto previsto  dalla  legislazione\nnazionale e regionale vigente; aa)  «utente»:  il  passeggero,  anche\ndiverso dal committente, selezionato dal vettore NCC al momento della\naccettazione della prenotazione o del singolo servizio  di  trasporto\nreso  nell\u0027ambito  di   un   contratto   di   durata;   bb)   «utenza\ndifferenziata»: i passeggeri selezionati dal vettore al momento della\naccettazione della prenotazione o del singolo servizio  di  trasporto\nreso nell\u0027ambito di un contratto  di  durata;  (...)  ee)  «bozza  di\nfoglio di servizio»: documento in formato elettronico predisposto con\nl\u0027applicazione  informatica  contestualmente  all\u0027accettazione  della\nprenotazione, contenente i dati del servizio prenotato disponibili al\nmomento   della   medesima   prenotazione   e   dotato   del   codice\nidentificativo di cui alla lettera g).\"  nonche\u0027,  con  l\u0027allegato  3\n(art. 5), modello C. \n    Il fulcro della normativa, per quanto  qui  di  rilevanza  -  dal\nquale le previsioni su citate dipendono o al quale sono  collegate  -\ne\u0027  rappresentato  dalla   limitazione,   introdotta   in   sede   di\ndefinizione, sopra richiamata, prevista alla lettera  \"m)  «contratto\ndi durata»\" quale «contratto di trasporto stipulato da un vettore NCC\ncon un committente che non esercita anche in via indiretta  attivita\u0027\ndi intermediazione tra la domanda e l\u0027offerta di servizi NCC (...)». \n    Tale  dizione  esclude,  limitando  l\u0027analisi  alla  materia  del\nturismo (peraltro, di competenza legislativa residuale - sentenze  n.\n90 del 2006 e n. 197 del 2003 - con ulteriori profili  di  violazione\ndelle   competenze   regionali),   a   titolo   esemplificativo,   la\npossibilita\u0027  della  stipula  di  tale  tipologia  di  contratti  con\nalberghi, agenzie di viaggi, operatori turistici. \n    Ne\u0027, tali rapporti, non previsti per  i  «contratti  di  durata»,\npossono confluire nelle altre ipotesi  di  «committente»,  attesa  la\nnozione, come prevista dalla predetta  lettera  h)  dell\u0027art.  2,  in\ncombinato  disposto  con  la  espressa  esclusione   disposta   dalla\nprecitata lettera m). \n    La detta esclusione informa, per  quanto  di  ragione,  le  altre\ndisposizioni, sopra richiamate, che da tale «definizione»  dipendono,\nprecludendo, in definitiva,  in  tali  ipotesi,  la  possibilita\u0027  di\nadempiere all\u0027obbligo legale «di compilazione e tenuta» del foglio di\nservizio elettronico, e, dunque, rendere il servizio. \n    Anche in tal caso, con l\u0027esclusione della facolta\u0027 della  stipula\ndi contratti di durata  con  alcune  categorie,  il  decreto  non  si\nlimita, come previsto dall\u0027art. 11, comma 4, della legge  n.  21  del\n1992, a stabilire le «specifiche» del foglio di servizio  in  formato\nelettronico, ma provvede a disciplinare le modalita\u0027  di  svolgimento\ndel servizio; compito che, tuttavia, come in precedenza  evidenziato,\nrientra nella sfera di attribuzione regionale. \n    Sotto ulteriore aspetto, il decreto, disciplinando  le  modalita\u0027\ndi  compilazione  e  tenuta  del  foglio  di  servizio   in   formato\nelettronico,   con   l\u0027istituzione   presso   il   Ministero    delle\ninfrastrutture e dei trasporti, e con l\u0027imposizione  dell\u0027obbligo  di\nutilizzo, in via esclusiva,  dell\u0027«applicazione  informatica»,  avuto\nriguardo alla previsione legislativa teste\u0027 citata, esorbita, secondo\nla lettera e la ratio, dal perimetro di operativita\u0027  della  norma  -\ntravalicando,  comunque,  il  limite  di  stretta  necessita\u0027  -   ed\ninfluisce, cosi\u0027, sull\u0027organizzazione dell\u0027attivita\u0027 del noleggio con\nconducente,  e,  quindi,  sulla  disciplina   dell\u0027espletamento   del\nservizio, anche questo riservato alle attribuzioni regionali. \n    Il decreto, in particolare, all\u0027art. 3 (Registrazione dei vettori\nNCC sull\u0027applicazione informatica), dispone, tra l\u0027altro, che: «1.  A\ndecorrere dalla data di entrata in vigore  del  presente  decreto,  i\nvettori NCC e i conducenti  assolvono  agli  obblighi  connessi  alla\ncompilazione e tenuta del foglio di servizio in  formato  elettronico\nai sensi dell\u0027art. 11, comma 4, della legge 15 gennaio 1992,  n.  21,\ntramite registrazione sull\u0027applicazione  informatica  e  compilazione\ndei fogli di servizio generati dalla medesima, nel rispetto di quanto\nprevisto dagli articoli 4 e 5. \n    2. Ai fini della registrazione, ciascun vettore  NCC  comunica  i\ndati riportati nell\u0027allegato 1. \n    Il  vettore  NCC   comunica   tempestivamente   tramite   accesso\nall\u0027applicazione informatica eventuali variazioni relative all\u0027elenco\ndei conducenti ovvero ai contratti di durata stipulati  dal  medesimo\nvettore. \n    3. All\u0027atto della  registrazione,  a  ciascun  vettore  NCC  sono\nassegnate le credenziali di accesso, che  possono  essere  utilizzate\ndal vettore NCC medesimo. Il vettore NCC puo\u0027 abilitare  all\u0027utilizzo\ndelle credenziali di cui al primo periodo  collaboratori,  conducenti\novvero dipendenti del medesimo. Le  credenziali  di  accesso  possono\nessere attivate esclusivamente su un unico dispositivo. (...)». \n    Le  disposizioni  citate  vanno  lette  in  correlazione  con  le\npertinenti definizioni, di cui all\u0027art.  2,  comma  1,  del  medesimo\ndecreto, che a tale applicazione  si  riferiscono  o  che  la  stessa\npresuppongono,  tra  cui:  \"a)  «annullamento»:  l\u0027annullamento   del\nservizio dall\u0027applicazione informatica, da parte del  vettore  NCC  o\ndel conducente, entro la data e l\u0027orario di inizio servizio  previsti\nnella relativa prenotazione, di un foglio di servizio,  che  comunque\nrimane registrato  nell\u0027applicazione  informatica;  b)  «applicazione\ninformatica»: il sistema telematico ed informatico, anche sotto forma\ndi applicazione,  istituito,  gestito  e  messo  a  disposizione  dei\nvettori NCC dall\u0027Autorita\u0027,  finalizzato  a  consentire  ai  medesimi\nvettori NCC  ovvero  ai  rispettivi  conducenti,  dal  momento  della\nprenotazione fino alla conclusione del servizio, la compilazione  del\nfoglio di servizio elettronico, nonche\u0027  a  consentire  il  controllo\ntelematico dei dati ivi  contenuti  da  parte  degli  organi  di  cui\nall\u0027art. 12 del decreto  legislativo  30  aprile  1992,  n.  285.  Le\nspecifiche  tecniche  dell\u0027applicazione  informatica  sono   indicate\nnell\u0027allegato  5;  (...)   d)   «Autorita\u0027»:   il   Ministero   delle\ninfrastrutture  e  dei  trasporti;  e)  «codice  identificativo   del\ncommittente o utente»: il  codice  alfanumerico  univoco,  attribuito\ndall\u0027applicazione informatica a ciascun committente o  utente  di  un\nservizio NCC; f) «codice identificativo  del  contratto»:  il  codice\nalfanumerico  univoco,  attribuito  dall\u0027applicazione  informatica  a\nciascun contratto di durata registrato  nella  medesima  applicazione\ninformatica e associato al codice identificativo  del  committente  o\nutente del relativo servizio; g) «codice identificativo del foglio di\nservizio»:    il    codice    alfanumerico    univoco,     attribuito\ndall\u0027applicazione informatica ad un foglio  di  servizio,  attestante\nche lo stesso e\u0027 stato compilato in nome e per conto  di  un  singolo\nvettore NCC e associato al codice identificativo  del  committente  o\nutente del relativo servizio; (...)  o)  «dati  di  generazione»:  la\nmarca temporale risultante dall\u0027applicazione informatica,  attestante\nil giorno, l\u0027ora ed il minuto in cui ogni operazione di inserimento e\nmodifica dei dati contenuti nel foglio di servizio e\u0027 effettuata  dal\nvettore NCC ovvero dal conducente tramite la  medesima  applicazione;\n(...) t) «prenotazione»: la richiesta  dell\u0027utenza  per  un  servizio\nNCC, effettuata presso la rimessa o la sede operativa  anche  tramite\nl\u0027utilizzo di strumenti tecnologici, che il vettore o  il  conducente\nNCC registra sull\u0027applicazione informatica tramite la  produzione  di\nuna bozza di foglio di servizio redatta  ai  sensi  dell\u0027allegato  2;\n(...) ee)  «bozza  di  foglio  di  servizio»:  documento  in  formato\nelettronico    predisposto     con     l\u0027applicazione     informatica\ncontestualmente all\u0027accettazione  della  prenotazione,  contenente  i\ndati del servizio prenotato disponibili  al  momento  della  medesima\nprenotazione e dotato del codice identificativo di cui  alla  lettera\ng).\" \n    Ulteriori  disposizioni  di  dettaglio,  circa  la  necessita\u0027  e\nmodalita\u0027  di  utilizzo  della  applicazione  elettronica,  come   in\nprecedenza definita, si rinvengono negli  articoli  4  (Modalita\u0027  di\ncompilazione del foglio di  servizio  per  i  contratti  per  singolo\nservizio), 5 (Modalita\u0027 di compilazione del foglio di servizio per  i\ncontratti di durata), 6 (Obblighi  attinenti  alla  compilazione  del\nfoglio di servizio), 7 (Requisiti dell\u0027applicazione  informatica),  8\n(Organismo responsabile per l\u0027applicazione e l\u0027archiviazione); art. 9\n(disposizioni  in  materia  di   protezione   di   dati   personali);\nnell\u0027allegato 2 (art. 4), nell\u0027allegato 3 (art. 5),  nell\u0027allegato  5\n(art. 7)  si  rinvengono:  «Descrizione  modello  di  funzionamento»,\n«Specifiche tecniche  dell\u0027applicazione  informatica»,  «Analisi  dei\nrischi» e «Regole tecniche, requisiti, garanzie e misure di sicurezza\nadottate». \n    L\u0027art. 11, comma 4, della  legge  n.  21  del  15  gennaio  1992,\ntuttavia,   non   prevede   ne\u0027    l\u0027istituzione    dell\u0027applicazione\ninformatica, ne\u0027 che la  stessa  debba  essere  istituita  presso  il\nMinistero delle infrastrutture e dei trasporti, ne\u0027, ancora,  che  il\nprevisto sistema telematico ed  informatico,  e  solo  questo,  possa\n«consentire ai medesimi vettori NCC ovvero ai rispettivi  conducenti,\ndal momento della prenotazione fino alla conclusione del servizio, la\ncompilazione del foglio di servizio elettronico». \n    La  previsione  legislativa  posta  a  fondamento   del   decreto\nimpugnato, invece, prevede, e ritiene sufficiente al fine di  evitare\npossibili «abusi» (sentenza 56/20, punto 5.6.),  esclusivamente  che:\n«Nel servizio di noleggio con conducente  e\u0027  previsto  l\u0027obbligo  di\ncompilazione e tenuta  da  parte  del  conducente  di  un  foglio  di\nservizio in formato elettronico, le cui specifiche sono stabilite dal\nMinistero delle infrastrutture e dei trasporti con  proprio  decreto,\nadottato di concerto con il Ministero dell\u0027interno». \n    Gli unici obblighi, quindi, si risolvono nella  «compilazione»  e\n«tenuta» del «foglio di servizio in formato  elettronico»  ed  e\u0027  in\nfunzione, diretta ed  immediata,  dell\u0027adempimento  di  tale  obbligo\nlegale, che e\u0027 previsto che il decreto possa  stabilire  le  relative\n«specifiche». \n    Ne\u0027, come si legge nel decreto (art.  2,  comma  1,  lettera  b),\nl\u0027istituzione ed implementazione  dell\u0027applicazione  informatica,  si\nappalesa necessaria per «consentire il controllo telematico dei  dati\nivi contenuti da parte degli organi di cui all\u0027art.  12  del  decreto\nlegislativo 30 aprile 1992, n. 285». \n    Soccorre, sul punto, il medesimo decreto,  laddove,  all\u0027art.  6,\ncomma 2, espressamente prevede che: «2. Il conducente,  in  occasione\ndel controllo su strada da parte degli organi di cui all\u0027art. 12  del\ndecreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, comunica agli  stessi  il\ncodice identificativo del foglio di servizio e ne esibisce copia,  su\nrichiesta  degli  stessi,  anche  in  modalita\u0027  digitale.»   (enfasi\naggiunta). \n    Giova, a tal proposito,  evidenziare,  altresi\u0027,  che  la  stessa\nprevisione, in via transitoria, ha previsto  che  «Fino  all\u0027adozione\ndel  decreto  di  cui  al  presente  comma,  il  foglio  di  servizio\nelettronico e\u0027 sostituito da  una  versione  cartacea  dello  stesso,\ncaratterizzata da numerazione progressiva  delle  singole  pagine  da\ncompilare, avente i medesimi contenuti previsti per quello in formato\nelettronico, e da tenere in originale a  bordo  del  veicolo  per  un\nperiodo non inferiore a quindici  giorni,  per  essere  esibito  agli\norgani di  controllo,  con  copia  conforme  depositata  in  rimessa»\n(enfasi aggiunta). \n    Codesta  ecc.ma  Corte  ha  ritenuto  legittime   le   previsioni\nlegislative qui in esame, pur caratterizzate «anche da  un  contenuto\nanalitico» - assumendo che «l\u0027obbligo di  ricevere  le  richieste  di\nprestazioni e le prenotazioni presso la rimessa o la sede, anche  con\nl\u0027utilizzo di strumenti  tecnologici,  e  l\u0027obbligo  di  compilare  e\ntenere un \"foglio di servizio\" (art. 11, comma 4,  quarto,  quinto  e\nsesto periodo, della legge n. 21 del 1992, come sostituito  dall\u0027art.\n10-bis, comma 1, lettera e), costituiscono misure non irragionevoli e\nnon   sproporzionate»   -   chiarendo   che:   «La   verifica   della\nragionevolezza delle misure assunte e  della  proporzionalita\u0027  degli\nobblighi imposti a tali fini va condotta  alla  stregua  dei  criteri\nindicati  nella  giurisprudenza  di  questa  Corte,  secondo  cui  in\nparticolare il principio di proporzionalita\u0027 tanto piu\u0027 deve  trovare\nrigorosa applicazione  nel  contesto  delle  relazioni  fra  Stato  e\nregioni, quanto piu\u0027, come nel caso in esame, la  previsione  statale\ncomporti una  significativa  compressione  dell\u0027autonomia  regionale,\nprecisando che il test di proporzionalita\u0027 richiede di valutare se la\nnorma  oggetto  di  scrutinio,  con  la  misura  e  le  modalita\u0027  di\napplicazione stabilite, sia necessaria e idonea al  conseguimento  di\nobiettivi legittimamente  perseguiti,  in  quanto,  tra  piu\u0027  misure\nappropriate,  prescriva  quella  meno  restrittiva  dei   diritti   a\nconfronto  e  stabilisca  oneri  non   sproporzionati   rispetto   al\nperseguimento di detti obiettivi (ex plurimis, sentenze  n.  137  del\n2018 e n. 272 del 2015)» (sentenza n. 56 del  26  marzo  2020,  punti\n5.5, 5.6, 5.6.1). \n    Per quanto precede, atteso il  riconosciuto  carattere  puntuale,\ngli  obblighi,  come  emergenti  dalle  previsioni   legislative   in\ncommento, in ottica  funzionale,  trovano  compiuto  adempimento,  in\nsostanza, nella «numerazione progressiva» e garanzia della genuinita\u0027\ndel foglio di servizio compilato con i dati prescritti, nonche\u0027 nella\nconservazione, di questo foglio, per il tempo ivi indicato  (quindici\ngiorni), da esibire agli accertatori. \n    Requisiti che sembra  si  possano  ben  soddisfare  con  semplici\nstrumenti informatici, nel rispetto della  normativa  di  riferimento\n(ove occorra, ad es., tramite il servizio offerto da un certificatore\naccreditato). \n    Ogni disposizione ulteriore, e conseguente  adempimento  imposto,\nnon  espressamente  giustificato  dalla  diversita\u0027  del   mezzo   di\nattestazione (cartaceo - telematico), e\u0027 da ritenere  non  emessa  in\napplicazione della previsione legale (art. 11, comma 4,  della  legge\nn.   21   del   15   gennaio   1992)   e,   quindi,    riverberandosi\nsull\u0027organizzazione  dell\u0027attivita\u0027  degli  operatori,  lesive  delle\ncompetenze assicurate alla regione dalla Costituzione. \nII. Contrasto con  il  principio  di  leale  collaborazione  e  degli\narticoli 5, 114, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione. \n    Il decreto, che ha stabilito, come previsto dall\u0027art.  11,  comma\n4, della legge n. 21 del 15 gennaio 1992, le specifiche del foglio di\nservizio elettronico, ha, tuttavia, al contempo, posto in  capo  agli\noperatori  obblighi  e  divieti,  come  in  precedenza   individuati,\nnell\u0027espletamento  della   relativa   attivita\u0027   di   noleggio   con\nconducente,  non  previsti  dal  dato  normativo,   escludendo   ogni\ncoinvolgimento dell\u0027ente  regionale,  sebbene,  pur  in  presenza  di\nprofili   riferibili   alla   protezione   dei   dati   personali   e\nl\u0027espletamento dei  servizi  di  polizia  stradale,  la  materia  del\ntrasporto pubblico locale - alla quale la  disciplina  dell\u0027attivita\u0027\ndi noleggio con conducente, quale servizio pubblico non di linea,  e\u0027\nda ricondurre -  rientri  interamente  nella  sfera  di  attribuzioni\nregionale (sentenza n. 56 del 2020). \n    Se e\u0027 pur vero che l\u0027art. 11, comma 4, della legge n. 21  del  15\ngennaio 1992, nell\u0027attribuire l\u0027adozione  del  decreto  al  Ministero\ndelle infrastrutture e dei trasporti di  concerto  con  il  Ministero\ndell\u0027interno,  non  prevede  il  coinvolgimento   di   altri   attori\nistituzionali, la previsione non esclude (ne\u0027 legittima  l\u0027esclusione\ndi) meccanismi di consultazione e raccordo. \n    Gia\u0027  nell\u0027assetto  precedente  alla  riforma  del  2001   (legge\ncostituzionale n. 3), codesta  ecc.ma  Corte,  aveva  avuto  modo  di\nriaffermare che il principio di leale collaborazione deve governare i\nrapporti fra lo Stato e le Regioni nelle materie e in relazione  alle\nattivita\u0027  in  cui  le  rispettive   competenze   concorrano   o   si\nintersechino, imponendo un contemperamento dei  rispettivi  interessi\n(cfr. sentenza  n.  341  del  1996).  Tale  regola,  espressione  del\nprincipio costituzionale fondamentale per cui  la  Repubblica,  nella\nsalvaguardia della sua unita\u0027, \"riconosce  e  promuove  le  autonomie\nlocali\", alle cui esigenze \"adegua i principi e i  metodi  della  sua\nlegislazione\" (art. 5 della Costituzione), va  al  di  la\u0027  del  mero\nriparto costituzionale delle competenze per materia, e  opera  dunque\nsu tutto l\u0027arco delle relazioni istituzionali fra  Stato  e  Regioni,\nsenza che a tal proposito assuma rilievo diretto la  distinzione  fra\ncompetenze legislative esclusive,  ripartite  e  integrative,  o  fra\ncompetenze amministrative proprie e delegate. (n. 242 del  18  luglio\n1997). \n    Ed anche in seguito «ha costantemente affermato che il  principio\ndi leale collaborazione  deve  presiedere  a  tutti  i  rapporti  che\nintercorrono tra Stato  e  regioni:  la  sua  elasticita\u0027  e  la  sua\nadattabilita\u0027 lo rendono particolarmente idoneo a  regolare  in  modo\ndinamico i rapporti in questione, attenuando i dualismi  ed  evitando\neccessivi irrigidimenti. La genericita\u0027 di questo parametro, se utile\nper i motivi sopra esposti, richiede tuttavia continue precisazioni e\nconcretizzazioni.  Queste  possono  essere  di  natura   legislativa,\namministrativa o  giurisdizionale,  a  partire  dalla  ormai  copiosa\ngiurisprudenza di questa Corte. Una delle sedi piu\u0027  qualificate  per\nl\u0027elaborazione di regole destinate ad integrare  il  parametro  della\nleale collaborazione  e\u0027  attualmente  il  sistema  delle  Conferenze\nStato-regioni e autonomie locali.  Al  suo  interno  si  sviluppa  il\nconfronto tra i due grandi sistemi ordinamentali della Repubblica, in\nesito al quale  si  individuano  soluzioni  concordate  di  questioni\ncontroverse» (sentenza n. 31 del 2006). \n    Cosi\u0027,  nella  materia  del  trasporto   pubblico   locale,   con\nriferimento  del  riparto   del   fondo   per   l\u0027efficienza   e   la\nproduttivita\u0027, «proprio perche\u0027 tale finanziamento interviene  in  un\nambito di  competenza  regionale,  la  necessita\u0027  di  assicurare  il\nrispetto  delle  attribuzioni  costituzionalmente  riconosciute  alle\nregioni impone  di  prevedere  che  queste  ultime  siano  pienamente\ncoinvolte nei processi decisionali concernenti il riparto dei  fondi,\ntenendo conto del limite discendente  dal  divieto  di  procedere  in\nsenso  inverso  a  quanto  oggi  prescritto   dall\u0027art.   119   della\nCostituzione, e cosi\u0027 di sopprimere semplicemente, senza sostituirli,\ngli spazi di autonomia  gia\u0027  riconosciuti  dalle  leggi  statali  in\nvigore alle regioni e agli enti  locali»,  e\u0027  stata,  in  tal  caso,\nsancita la necessita\u0027 di una vera e propria intesa con la  Conferenza\nunificata di cui all\u0027art. 8, decreto legislativo n. 281 del 1997, non\nche sia semplicemente «sentita», riducendo in tal modo gli  spazi  di\nautonomia  riconosciuti  alle  regioni  nel  complessivo  sistema  di\nfinanziamento del trasporto pubblico locale (sentenza n.  222  dell\u00278\ngiugno 2005). \n    Occorre, a questo punto, evidenziare, con la giurisprudenza,  che\n«una  delle  sedi  piu\u0027  qualificate  per  l\u0027elaborazione  di  regole\ndestinate ad integrare il parametro  della  leale  collaborazione  e\u0027\nattualmente il sistema delle Conferenze Stato, regioni  ed  autonomie\nlocali» (sentenza n. 31/2006). \n    Occorre, altresi\u0027, rilevare  che,  l\u0027art.  118,  comma  1,  della\nCostituzione, relativo al riparto delle funzioni amministrative,  che\ndevono essere distribuite sulla base dei principi di  sussidiarieta\u0027,\ndifferenziazione ed adeguatezza, prevede, altresi\u0027, al comma 3, forme\ndi coordinamento fra Stato e Regioni, tra cui in materia  di  polizia\nlocale, nonche\u0027 forme di intesa  e  coordinamento  in  materia  della\ntutela dei beni culturali;  sicche\u0027,  e\u0027  stato  chiarito  che:  «Nel\ncongegno  sottostante  all\u0027art.  118,  l\u0027attrazione  allo  Stato   di\nfunzioni amministrative da regolare con legge non  e\u0027  giustificabile\nsolo invocando l\u0027interesse a un esercizio centralizzato di  esse,  ma\ne\u0027 necessario un procedimento attraverso il quale l\u0027istanza  unitaria\nvenga saggiata nella  sua  reale  consistenza  e  quindi  commisurata\nall\u0027esigenza di coinvolgere i soggetti  titolari  delle  attribuzioni\nattratte,  salvaguardandone  la  posizione  costituzionale  (...)  la\nCostituzione impone, a salvaguardia delle competenze  regionali,  che\nuna intesa vi sia ...» (sentenza n. 303 del 2003, punto 4.1). \n    La portata generale del principio di leale collaborazione,  quale\nprincipio generale in grado di armonizzare le  regole  costituzionali\nrelative al riparto delle  competenze,  gia\u0027  emergente  nell\u0027assetto\nprecedente, risulta, peraltro, espressamente  riconosciuto  dall\u0027art.\n120 Costituzione. \n    L\u0027art. 117, comma 4, della Costituzione attribuisce  la  potesta\u0027\nlegislativa residuale in materia del trasporto pubblico  locale  alle\nregioni (ex plurimis, sentenze nn.  137  e  78  del  2018).  Occorre,\nperaltro, rilevare che non puo\u0027  ritenersi,  il  momento  accertativo\ndella legittimita\u0027  dell\u0027espletamento  del  servizio,  estraneo  alla\nmateria della polizia amministrativa locale,  che  e\u0027  di  competenza\nresiduale regionale, ai sensi di quanto espressamente  previsto,  per\nesclusione,  dall\u0027art.  117,  secondo  comma,   lettera   h),   della\nCostituzione (sentenza n. 32 del 9 febbraio 2017). \n    E\u0027 indubbio, quindi, che  il  decreto  qui  impugnato,  allorche\u0027\ndisciplina e comunque incide sull\u0027organizzazione  dell\u0027attivita\u0027  del\nnoleggio  con  conducente,  interviene  nella  sfera  di   competenza\nregionale. \n    Nella specie, dall\u0027esame del decreto, non solo  non  risulta  che\nsiano stati attivati strumenti idonei a  salvaguardare  il  principio\nqui in esame, nella corretta applicazione del decreto legislativo  n.\n281 del 1997, ma neanche il piu\u0027 debole meccanismo di consultazione. \n    La conseguente violazione del principio di leale collaborazione e\ndelle   previsioni   costituzionali   in   precedenza    individuate,\nnell\u0027adozione del decreto, si risolve,  in  definitiva,  nel  mancato\nriconoscimento ovvero nella menomazione delle attribuzioni regionali,\ncomunque, in materia di trasporto pubblico locale. \n    Non spetta, pertanto, allo Stato, attraverso il  Ministero  delle\ninfrastrutture  e  dei  trasporti  di  concerto  con   il   Ministero\ndell\u0027interno,  disciplinare  il  foglio  di   servizio   in   formato\nelettronico, quanto meno con riferimento ai servizi di  noleggio  con\nconducente riferibili al territorio della stessa regione, nei termini\ne secondo le modalita\u0027 di cui al decreto n. 226 del 16 ottobre 2024. \n \n                          Istanza cautelare \n \n    Si chiede che l\u0027ecc.ma Corte voglia disporre, ex  art.  40  della\nlegge  n.  87/1983,  la  sospensione  cautelare  dell\u0027efficacia   del\nprovvedimento impugnato, in quanto dalla sua esecuzione la ricorrente\nsubirebbe un pregiudizio grave ed irreparabile. \n    In ordine alla sussistenza del fumus sia consentito richiamare le\nragioni dedotte  a  fondamento  della  lamentata  illegittimita\u0027  del\nprovvedimento. \n    Quanto  al  periculum  si  evidenzia  che,  medio   tempore,   e\u0027\nintervenuta        la        circolare         (_inf.A22e495.REGISTRO\nUFFICIALE.U.0034247.03-12-2024),  cui,  l\u0027art.  10,  comma   2,   del\ndecreto, subordina, con il decorso  del  termine  di  trenta  giorni,\nl\u0027inizio dell\u0027efficacia del medesimo. \n    Acclarate sono le notevoli carenze del servizio di trasporto  non\ndi linea, con riferimento all\u0027attivita\u0027 del noleggio con  conducente,\nsia in ambito nazionale sia, ancor piu\u0027,  nel  territorio  calabrese,\n«per cui la forte carenza  dell\u0027offerta  (...)  generata  dal  potere\nconformativo pubblico»  ha  «danneggiato  la  popolazione  anziana  e\nfragile,  che  soprattutto  nelle  metropoli,  non  e\u0027  in  grado  di\nutilizzare (o anche semplicemente raggiungere) gli altri  servizi  di\ntrasporto di linea, ma che ha stringenti necessita\u0027 di mobilita\u0027 che,\nin particolare, si manifestano in riferimento alle esigenze di cura»,\nnonche\u0027  «recato  danno  al  turismo  e  all\u0027immagine  internazionale\ndell\u0027Italia, dal momento che l\u0027insufficiente offerta di mobilita\u0027  ha\npregiudicato la possibilita\u0027 di raggiungere agevolmente i  luoghi  di\nvilleggiatura,  come  documentato  dalla  Regione   Calabria   (...)»\n(sentenza, n. 137 del 2024, punto 6.2.1.). \n    E\u0027 certo, altresi\u0027, che  gli  ulteriori  oneri  imposti,  con  il\ndecreto, all\u0027esercizio dell\u0027attivita\u0027,  restringono  tra  l\u0027altro  la\nliberta\u0027 di stabilimento e si appalesano, conseguentemente, idonee ad\nincidere sfavorevolmente  sul  servizio  del  trasporto  pubblico  e,\ndunque, sul territorio, e sul tessuto economico e produttivo affidato\nalle cure dell\u0027ente territoriale. \n    Alcun pregiudizio,  nel  contemperamento  degli  interessi,  puo\u0027\nravvisarsi in capo alla  parte  resistente,  attesa  la  disposizione\ntransitoria di cui all\u0027art. 11, comma 4, lettera e), della  legge  n.\n21 del 15 gennaio 1992, come introdotta dal decreto-legge n. 135  del\n14 dicembre 2018 (conv. con modificazione  dalla  legge  11  febbraio\n2019), con l\u0027uso del foglio di servizio cartaceo. \n\n \n                               P.Q.M. \n \n    Si chiede che codesta ecc.ma Corte, contrariis rejiectis, \n    voglia dichiarare che non  spetta  allo  Stato  e,  per  esso  al\nMinistero delle infrastrutture e dei trasporti  di  concerto  con  il\nMinistero dell\u0027interno, emanare il decreto  n.  226  del  16  ottobre\n2024, in relazione agli articoli 2, comma 1, lettere a), b)  d),  e),\nf), g), h), m), o), q), s), t), z), aa), bb), ee); 3, commi 1, 2 e 3;\n4; 5; 6; 7; 8; 9 e 10; nonche\u0027 agli allegati 2 (art. 4), 3 (art.  5),\nmodello C e 5 (art. 7) e, per l\u0027effetto  annullarlo,  in  parte  qua,\nprevia sospensione immediata dei relativi effetti. \n    Produzione: delibera di G.R. n. 696 del 3 dicembre 2024;  decreto\ndirigenziale (n.  r.d.  2617  del  12  dicembre  2024);  decreto  del\nMinistero delle infrastrutture e dei trasporti, n. 226 del 16 ottobre\n2024, adottato dal Capo Dipartimento per i trasporti e la navigazione\ndi concerto con  il  Capo  della  Polizia  Direttore  generale  della\npubblica sicurezza del Ministero dell\u0027interno; e, comunque,  come  da\nindice. \n      Catanzaro, 16 dicembre 2024 \n \n                             Avv. Gullo","elencoResistenti":[{"descrizione_tipologia":"Presidente del Consiglio dei ministri","indirizzo_avvocato":"","numero_contenzioso":"42351-24","flag_cost_fuori_termine":"No"}],"elencoAtti":[{"descrizione_tipo_atto":"Decreto interministeriale","autorita_atto":"","localita":"","numero_atto":"226","data_atto":"16/10/2024","nesso":"","articolo":"2","specificaz_articolo":"","comma":"1","specificaz_comma":"lett. a)"},{"descrizione_tipo_atto":"Decreto interministeriale","autorita_atto":"","localita":"","numero_atto":"226","data_atto":"16/10/2024","nesso":"","articolo":"2","specificaz_articolo":"","comma":"1","specificaz_comma":"lett. b)"},{"descrizione_tipo_atto":"Decreto interministeriale","autorita_atto":"","localita":"","numero_atto":"226","data_atto":"16/10/2024","nesso":"","articolo":"2","specificaz_articolo":"","comma":"1","specificaz_comma":"lett. d)"},{"descrizione_tipo_atto":"Decreto 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