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Denunciata disciplina che comporta una differente modalità di trattamento nella liquidazione dei danni tra produttori, nella stessa area geografica, di formaggio Denominazione di Origine Protetta (DOP) e non, dinnanzi alla medesima origine dei danni patiti e alla potenziale identità dei danni stessi, nonché all’esistenza di caratteristiche di lavorazione e stagionatura simili – Lesione del principio di ragionevolezza per disparità del contributo previsto – Lesione della libertà di iniziativa economica privata e della libera concorrenza tra imprese – Previsione che, elargendo dei contributi per i danni subiti in favore di una sola tipologia di aziende,\u0026nbsp;risulta irragionevole, poiché l’eventuale maggior pregio delle produzioni indicate può esser adeguatamente tutelato in termini di quantificazione del contributo per il maggior danno patito –\u0026nbsp;Violazione del principio di proporzionalità.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003c/p\u003e","prima_parte":"Azienda Agricola Levante di Romani F.lli S.S.","prima_controparte":"Regione Lombardia","altre_parti":"Ministero dell\u0027Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Azienda Agricola Levante di Romani F.lli ss","testo_atto":"N. 26 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 gennaio 2025\n\r\nOrdinanza del 20 gennaio 2025 del Consiglio di Stato sul ricorso\nproposto dall\u0027Azienda Agricola Levante di Romani F.lli S.S. contro\nRegione Lombardia e Ministero dell\u0027agricoltura, della sovranita\u0027\nalimentare e delle foreste. \n \nImprese - Calamita\u0027 pubbliche - Contributi a vantaggio delle imprese\n (nella specie, imprese casearie) danneggiate dagli eventi sismici\n del 20 e del 29 maggio 2012, nei territori dei comuni delle\n Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e\n Rovigo - Previsione che dispone la concessione di contributi per il\n risarcimento dei danni economici subiti da prodotti in corso di\n maturazione ovvero di stoccaggio ai sensi del regolamento (CE) n.\n 510 del 2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle\n indicazioni geografiche e delle denominazioni d\u0027origine dei\n prodotti agricoli e alimentari, in strutture ubicate nei territori\n suindicati. \n- Decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 (Interventi urgenti in favore\n delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno\n interessato il territorio delle province di Bologna, Modena,\n Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio\n 2012), convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2012,\n n. 122, art. 3, comma 1, lettera b-bis). \n\n\r\n(GU n. 8 del 19-02-2025)\n\r\n \n IL CONSIGLIO DI STATO \n in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) \n \n Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di\nregistro generale 9941 del 2022, proposto da Azienda Agricola Levante\ndi Romani F.lli S.S., in persona del legale rappresentante pro\ntempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Angelo Convertini,\nGianfredo Giatti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di\nGiustizia e domicilio eletto presso lo studio Gianfredo Giatti in\nCastiglione D/S, via B. Ordanino 48; \n Contro Regione Lombardia, in persona del legale rappresentante\npro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Sabrina\nGallonetto, Maria Emilia Moretti, con domicilio digitale come da PEC\nda Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Luigi\nFiorillo in Roma, viale Mazzini, 134; \n Ministero dell\u0027Agricoltura, della Sovranita\u0027 Alimentare e delle\nForeste, in persona del legale rappresentante pro tempore,\nrappresentato e difeso dall\u0027Avvocatura generale dello Stato,\ndomiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; \n per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo\nRegionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 05439/2022, resa tra le\nparti; \n Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; \n Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione\nLombardia e del Ministero dell\u0027Agricoltura della Sovranita\u0027\nAlimentare e delle Foreste; \n Visti tutti gli atti della causa; \n Relatore nell\u0027udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2024 il\nCons. Davide Ponte e uditi per le parti gli avvocati Fabiola\nTrombetta in sostituzione di Gianfredo Giatti e Anna Buttafuoco per\ndelega di Maria Emilia Moretti; \n1. Svolgimento del processo. \n 1.1 Con l\u0027appello in esame la societa\u0027 odierna parte appellante\nimpugnava la sentenza n. 5439 del 2022 del Tribunale amministrativo\nregionale Lazio, recante il rigetto dell\u0027originario gravame. \n Quest\u0027ultimo era stato proposto per l\u0027annullamento del decreto n.\n7903 del 28 agosto 2014, identificativo n. 439 della Direzione\nGenerale dell\u0027Agricoltura della Regione Lombardia, notificato alla\nricorrente in data 2 settembre 2014, con il quale veniva decretata\nl\u0027approvazione e l\u0027ammissibilita\u0027 del contributo relativo agli\ninterventi da realizzare in conseguenza agli eventi sismici del 20 e\n29 maggio 2012, riconosciuto (in misura inferiore) a seguito della\ndomanda avanzata dalla ricorrente per il ristoro dei danni subiti\nalle proprie scorte di formaggio Mantuanella a causa delle scosse del\nterremoto del 2012, che avrebbero fatto cadere a terra tutte le\nscalere di formaggio presso il magazzino (oltre 16.000 forme del peso\ndi circa 37 kg ciascuna), con un danno pari ad euro 1.8 milioni, come\nda prima perizia post sisma del luglio 2012. \n 1.2 Nel ricostruire in fatto e nei documenti la vicenda, parte\nappellante formulava i seguenti motivi di appello: \n eccesso di potere per manifesta ingiustizia; \n analogo vizio nonche\u0027 difetto di istruttoria e travisamento\ndei fatti; \n eccesso o sviamento di potere, difetto di istruttoria e\ntravisamento dei fatti. \n Il Ministero e la regione appellati si costituivano in giudizio\nchiedendo il rigetto dell\u0027appello. \n 1.3 Alla pubblica udienza del 19 dicembre 2024 la causa passava\nin decisione. \n2. Rilevanza e non manifesta infondatezza delle questioni di\nlegittimita\u0027 costituzionale delle previsioni di cui all\u0027art. 3, comma\n1, lettera b-bis) decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito in\nlegge n. 122 del 1° agosto 2012. \n 2.1 Il Collegio dubita della legittimita\u0027 costituzionale delle\nprevisioni di cui all\u0027art. 3, comma 1, lettera b-bis) del\ndecreto-legge n. 74 del 2012, in relazione ai parametri di\nlegittimita\u0027 costituzionale che saranno di seguito, analiticamente,\nindicati nell\u0027esame delle questioni che vengono sottoposte alla Corte\ncostituzionale. \n3. Sulla rilevanza delle questioni di legittimita\u0027 costituzionale. \n 3.1 In merito al parametro della rilevanza, il provvedimento\nimpugnato in prime cure viene contestato, nel giudizio de quo, in\nquanto - in diretta applicazione della norma oggetto della presente\nquestione di legittimita\u0027 costituzionale - limita il riconoscimento\ndel contributo richiesto dalla odierna appellante in conseguenza agli\neventi sismici del 20 e 29 maggio 2012; in particolare, viene ad\nessere limitato il contributo per il risarcimento dei danni economici\nsubiti da prodotti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio ai\nsensi del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo\n2006, solo alle aziende riconosciute per la protezione delle\nindicazioni geografiche e delle denominazioni d\u0027origine dei prodotti\nagricoli e alimentari, in strutture ubicate nei territori colpiti dal\nsisma; quindi, pur a parita\u0027 di collocazione geografica e di impatto\ndell\u0027evento calamitoso - il medesimo contributo viene per questa\nparte del tutto escluso - non limitato nel quantum - alle aziende\nanaloghe che trattano prodotti privi di tali specifiche indicazioni. \n 3.2 La norma in contestazione, limitando il contributo per i\ndanni indicati e provocati dal sisma alle sole aziende che si\noccupano di prodotti D.O.P. e I.G.P., esclude in radice la\naccoglibilita\u0027 in parte qua della domanda presentata dalla odierna\nappellante; con la conseguenza che, in permanenza della norma stessa,\nil provvedimento contestato risulterebbe esente dai vizi dedotti, in\nquanto direttamente applicativo, sul punto in questione, della norma\nstessa. \n A fronte della originaria eccezione di inammissibilita\u0027 della\nRegione - assorbita dal Tribunale amministrativo regionale -, secondo\ncui parte ricorrente avrebbe dovuto impugnare immediatamente\nl\u0027ordinanza n. 13/2013 attuativa del decreto-legge, senza attendere\ndi farlo unitamente all\u0027atto di riconoscimento del contributo, il\nCollegio osserva - per quanto qui possa rilevare - si debba fare\napplicazione della regola processuale per cui l\u0027atto generale (tale\ne\u0027 l\u0027ordinanza n. 13/2013) acquista concreta lesivita\u0027 solo al\nmomento della sua applicazione a valle. Tanto piu\u0027 nella vicenda in\nquestione dove, prima dell\u0027adozione dell\u0027atto finale, appariva\npiuttosto difficile per la ricorrente fare una prognosi attendibile\nsul possibile prodursi in chiave prospettica - se ed in quale misura\n- della lesione alla propria sfera giuridica. \n Trattasi in definitiva non solo di atto finale applicativo\ndell\u0027ordinanza generale (rispetto al quale l\u0027orientamento prevalente\ngia\u0027 riconnette, in via generale, l\u0027attualita\u0027 e l\u0027effettivita\u0027 della\nlesione: cfr. ad es. Consiglio di Stato, sez. V, 16 settembre 2024,\nn. 7601), ma anche di atto concretamente determinativo del contributo\nin una misura e con modalita\u0027 non aderenti all\u0027istanza presentata. \n4. Sulla non manifesta infondatezza delle questioni di legittimita\u0027\ncostituzionale. \n 4.1 Il Collegio reputa non manifestamente infondate le questioni\ndi costituzionalita\u0027 - prospettate dalla parte appellante ed oggetto\ndi contraddittorio tra le parti nell\u0027ambito delle relative difese -\naventi ad oggetto la previsione di cui all\u0027art. 3, comma 1, lettera\nb-bis) decreto-legge 74 cit., laddove (per quanto non attiene alle\nscorte, per le quali vale una disciplina diversa, contenuta nella\nlettera b) dello stesso art. 3, comma 1) adotta una differente\nmodalita\u0027 di trattamento di liquidazione dei contributi tra\nproduttori nella stessa area geografica di formaggio DOP e non DOP. \n 4.2 In via generale, la normativa in questione risulta adottata\nin via di decretazione d\u0027urgenza per la disciplina degli interventi\nurgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che\nhanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena,\nFerrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012. \n 4.3 In particolare, al comma 1 dell\u0027art. 3 cit. si prevede che,\n«Per soddisfare le esigenze delle popolazioni colpite dal sisma del\n20 e del 29 maggio 2012 nei territori di cui all\u0027art. 1, i Presidenti\ndelle Regioni di cui al comma 2 del medesimo articolo, d\u0027intesa fra\nloro, stabiliscono, con propri provvedimenti adottati in coerenza con\ni criteri stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio dei\nministri di cui all\u0027art. 2, comma 2, sulla base dei danni\neffettivamente verificatisi, priorita\u0027, modalita\u0027 e percentuali entro\nle quali possono essere concessi contributi, anche in modo tale da\ncoprire integralmente le spese occorrenti per la riparazione, il\nripristino o la ricostruzione degli immobili, nel limite delle\nrisorse allo scopo finalizzate a valere sulle disponibilita\u0027 delle\ncontabilita\u0027 speciali di cui all\u0027art. 2, fatte salve le peculiarita\u0027\nregionali. I contributi sono concessi, al netto di eventuali\nrisarcimenti assicurativi, con provvedimenti adottati dai soggetti di\ncui all\u0027art. 1, commi 4 e 5». \n 4.4 Per quanto riguarda poi la determinazione dei singoli\ncontributi la norma distingue le seguenti tipologie, rilevante ai\nfini di causa: \n «a) la concessione di contributi per la riparazione, il\nripristino o la ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa,\nad uso produttivo e per servizi pubblici e privati e delle\ninfrastrutture, dotazioni territoriali e attrezzature pubbliche,\ndistrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito; \n b) la concessione, previa presentazione di perizia giurata,\ndi contributi a favore delle attivita\u0027 produttive, industriali,\nagricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche,\nprofessionali, ivi comprese le attivita\u0027 relative agli enti non\ncommerciali, ai soggetti pubblici e alle organizzazioni, fondazioni o\nassociazioni con esclusivo fine solidaristico o sindacale, e di\nservizi, inclusi i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, aventi\nsede o unita\u0027 produttive nei comuni interessati dalla crisi sismica\nche abbiano subito gravi danni a scorte e beni mobili strumentali\nall\u0027attivita\u0027 di loro proprieta\u0027. La concessione di contributi a\nvantaggio delle imprese casearie danneggiate dagli eventi sismici e\u0027\nvalutata dall\u0027autorita\u0027 competente entro il 31 dicembre 2014; il\nprincipio di certezza e di oggettiva determinabilita\u0027 del contributo\nsi considera rispettato se il contributo medesimo e\u0027 conosciuto entro\nil 31 dicembre 2014; \n b-bis) la concessione, previa presentazione di perizia\ngiurata, di contributi per il risarcimento dei danni economici subiti\nda prodotti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio ai sensi del\nregolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006,\nrelativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle\ndenominazioni d\u0027origine dei prodotti agricoli e alimentari, in\nstrutture ubicate nei territori di cui all\u0027art. 1, comma 1, del\npresente decreto». \n 4.5 La lettera che qui rileva ai fini dell\u0027incidente di\ncostituzionalita\u0027 (b-bis) risulta essere stata inserita in sede di\nconversione in legge del decreto-legge. \n 4.6 Il provvedimento impugnato, ed i provvedimenti prodromici\ncollegati, con particolare riguardo alle ordinanze n. 13 del 20\nfebbraio 2013 e n. 27 del 30 luglio 2013 emesse dal Presidente della\nRegione Lombardia, nella sua qualita\u0027 di Commissario delegato per\nl\u0027emergenza sisma del 20 e 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno\n2012, n. 74 convertito in legge n. 122 del 1° agosto 2012), cosi\u0027\ncome l\u0027intero comportamento dell\u0027Organo Commissariale, risultano\nadottati in parte qua sulla scorta della disciplina di cui all\u0027art.\n3, comma 1, lettera b-bis) cit., dando vita ad una possibile\nviolazione dei parametri costituzionali di cui agli articoli 3, in\ntermini di disparita\u0027 di trattamento di situazioni analoghe, e 41\ndella Carta costituzionale nella parte in cui sancisce la liberta\u0027\neconomica e la libera concorrenza tra imprese, e cio\u0027 a prescindere\ndai procedimenti di certificazione. \n 4.6.1 L\u0027applicazione della disciplina in contestazione, infatti,\ncomporta una differente modalita\u0027 di trattamento nella liquidazione\ndei danni tra produttori nella stessa area geografica di formaggio\nDOP e non DOP, pur dinanzi alla medesima origine dei danni patiti\n(una calamita\u0027 naturale, il sisma, che ha colpito egualmente l\u0027intero\nterritorio coinvolto) ed alla potenziale identita\u0027 dei danni stessi,\nnonche\u0027 all\u0027esistenza di caratteristiche di lavorazione e\nstagionatura «simili» (come si legge in sentenza e come non e\u0027\ncontestato tra le parti). \n 4.6.2 Infatti, se per un verso la situazione oggetto di\ndisciplina e\u0027 analoga per tutte le imprese coinvolte (nella specie,\nad esempio, quelle agricole produttive di formaggi), in quanto\nderivante da un terremoto (lo stesso) e dai conseguenti danni\neconomici subiti da prodotti in corso di maturazione ovvero di\nstoccaggio, per un altro verso la relativa contribuzione statale e\u0027\nassegnata - diversamente dai danni a scorte e beni mobili strumentali\nall\u0027attivita\u0027 (di cui alla gia\u0027 ricordata lettera b dello stesso art.\n3, comma 1 cit.) - alle sole imprese che si occupano di prodotti\nD.O.P. e I.G.P. \n 4.6.3 Infatti, a fronte dell\u0027identita\u0027 dell\u0027origine e della\nconseguente tipologia di danni, la natura di maggior pregio del\nprodotto, se pure potrebbe comportare un danno quantitativamente\ndiverso, non sembra possa comportare che solo i danni patiti dalle\naziende D.O.P. e I.G.P. siano meritevoli di contribuzione in parte\nqua. \n 4.6.4 In definitiva, se potra\u0027 variare il quantum del danno (e\nquindi della contribuzione), appare contrario ai principi di cui alle\nnorme costituzionali richiamate (articoli 3 e 41) il differenziare\nl\u0027an della spettanza contribuzione. \n 4.6.5 Sul punto della spettanza del contributo, in termini di an\ndello stesso, infatti, emerge una violazione del parametro\nfondamentale per cui l\u0027omogeneita\u0027 di situazioni - azienda agricola\nproduttiva di formaggi, sita in ambito colpito da calamita\u0027 naturale\ne che abbia subito danni economici ai prodotti in corso di\nmaturazione ovvero di stoccaggio, le cui caratteristiche di\nlavorazione siano definibili come «simili» - dovrebbe essere soggetta\nad identita\u0027 di disciplina. Cio\u0027 in particolare laddove, come nel\ncaso di specie, la contribuzione non abbia finalita\u0027 incentivanti\nbensi\u0027 di ristoro e sia diretta ad aziende produttive, colpite dallo\nstesso evento calamitoso, operanti nel medesimo generale mercato\nproduttivo e differenziate dalla sola qualita\u0027 del prodotto;\nquest\u0027ultima ben puo\u0027 giustificare una diversa trattazione del\nquantum spettante, laddove si dimostri un danno economico piu\u0027\nrilevante per il diverso valore dei prodotti interessati. \n 4.6.6 La norma in contestazione, di cui alla predetta lettera\nb-bis), in termini di an della spettanza si risolve pertanto in una\ningiustificata disparita\u0027 di trattamento di situazioni all\u0027apparenza\nomogenee (cfr. in termini Corte costituzionale 16 giugno 2006, n.\n234). \n 4.6.7 In proposito, appare pienamente coerente ai principi di\nragionevolezza e di eguaglianza, che, se gli «eventi calamitosi»\ngiustificano, secondo il legislatore, la spettanza di un contributo\nper il ristoro ovvero l\u0027indennizzo di danni economici subiti dai\nprodotti in corso di maturazione o di stoccaggio, la medesima ratio\ndeve operare anche al fine di consentire la contribuzione a tutte le\naziende dell\u0027area colpite dal sisma e che dimostrino di aver subito\nanalogo danno. \n 4.6.8 La differente qualita\u0027 del singolo prodotto, se puo\u0027\ngiustificare un quantum di somma piu\u0027 elevato in ragione del maggior\ndanno dimostrato, non puo\u0027 divenire parametro di spettanza o meno del\nmedesimo contributo. \n 4.7 La rilevata irragionevolezza e disparita\u0027 del contributo\nprevisto dalla norma censurata pare tradursi ulteriormente nella\nviolazione dell\u0027art. 41 della Costituzione (cfr. ad es. Corte\ncostituzionale 25 luglio 2022, n. 186). \n 4.7.1 Infatti, l\u0027assegnazione di un aiuto finanziario a\ndestinatari limitati e in sostanza predeterminati, pone un problema\ndi differenziazione delle condizioni degli operatori nel mercato;\nnella specie, nel mercato della produzione agricola della stessa zona\ncolpita dall\u0027evento calamitoso sismico; l\u0027impresa beneficiaria\nrisulta avvantaggiata, rispetto a chi ha subito identici danni. \n 4.8 In termini generali, secondo la giurisprudenza\ncostituzionale, se disposizioni legislative di tal fatta (quale\nquella in contestazione, non a caso aggiunta in sede di conversione e\ntale da riguardare in definitiva soggetti specifici) non sono di per\nse\u0027 incompatibili con l\u0027assetto dei poteri stabilito dalla\nCostituzione, tuttavia, in considerazione del pericolo di disparita\u0027\ndi trattamento insito in previsioni di questo tipo, esse devono\nsoggiacere a uno scrutinio stretto di costituzionalita\u0027, sotto i\nprofili della non arbitrarieta\u0027 e della non irragionevolezza della\nscelta legislativa (cfr. ad es. sentenze n. 116 del 2020, e n. 20 del\n2012). La loro legittimita\u0027 costituzionale deve essere valutata in\nrelazione al loro specifico contenuto e devono risultare i criteri\nche ispirano le scelte con esse realizzate, nonche\u0027 le relative\nmodalita\u0027 di attuazione (cfr. ad es. sentenze n. 270 del 2010 e n. 49\ndel 2021). \n 4.7.2 Il sindacato costituzionale non si arresta, infatti, alla\nvalutazione del proposito del legislatore cioe\u0027 alla verifica di una\n«ragion sufficiente», che basti a giustificare la scelta di\nintervenire con legge-provvedimento o comunque posta a vantaggio di\ndeterminati soggetti individuabili, ma si estende al giudizio di\ncongruita\u0027 del mezzo approntato rispetto allo scopo perseguito e al\ngiudizio di proporzionalita\u0027 della misura selezionata in vista\ndell\u0027ottenimento di quello scopo. Il primo e\u0027 teso a verificare la\nconformita\u0027 del mezzo al fine, mentre il secondo e\u0027 volto a saggiare\nla ragionevole proporzione tra lo strumento prescelto e le esigenze\nda soddisfare, in vista del minor sacrificio possibile di altri\nprincipi o valori costituzionalmente protetti. \n 4.7.3 Nel caso di specie, la scelta di differenziare in radice la\ncontribuzione dei danni predetti in favore di una sola tipologia di\naziende pare dar luogo ad una scelta irragionevole e sproporzionata,\nin quanto l\u0027eventuale maggior pregio delle produzioni indicate puo\u0027\nessere proporzionalmente tutelato in termini adeguati di\nquantificazione del contributo per il maggior danno patito. \n 4.7.4 In proposito, la giurisprudenza costituzionale ravvisa\nnella proporzionalita\u0027 del trattamento giuridico uno degli aspetti\nessenziali della ragionevolezza, ritenendo che la stessa vada\napprezzata tenendo conto del fine obiettivo insito nella disciplina\nnormativa considerata in relazione agli effetti pratici prodotti o\nproducibili nei concreti rapporti della vita. \n Cio\u0027 a maggior ragione assume rilievo rispetto ai danni patiti\nper un grave evento calamitoso, quale quello sismico che ha colpito\nle popolazioni ed i territori delle Province di Bologna, Modena,\nFerrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012. \n 4.8 Va pertanto rimessa alla Corte costituzionale, ai sensi\ndell\u0027art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e\ndell\u0027art. 23, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la questione di\nlegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 3, comma 1, lettera b-bis)\ndecreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito in legge n. 122 del 1°\nagosto 2012, per violazione degli articoli 3 e 41 della Costituzione,\nnella parte in cui limita la spettanza del contributo straordinario,\npreordinato al risarcimento dei danni economici subiti da prodotti in\ncorso di maturazione ovvero di stoccaggio, ad una sola tipologia di\naziende. \n5. Statuizioni finali. \n 5.1 Alla luce delle considerazioni che precedono, appaiono,\npertanto, rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di\nlegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 3, comma 1, lettera b-bis)\ndecreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito in legge n. 122 del 1°\nagosto 2012, illustrate nel corpo della presente ordinanza. \n 5.2 Ai sensi dell\u0027art. 23, secondo comma, della legge 11 marzo\n1953, n. 87, il presente giudizio davanti al Consiglio di Stato e\u0027\nsospeso fino alla definizione dell\u0027incidente di costituzionalita\u0027. \n 5.3 Ai sensi dell\u0027art. 23, quarto comma, della legge 11 marzo\n1953, n. 87, la presente ordinanza sara\u0027 comunicata alle parti\ncostituite, notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e\ncomunicata anche al Presidente del Senato della Repubblica e al\nPresidente della Camera dei deputati. \n 5.4 Ogni ulteriore statuizione in rito, in merito e in ordine\nalle spese resta riservata alla decisione definitiva. \n\n \n P. Q. M. \n \n Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta): \n i) dichiara rilevanti e non manifestamente infondate le\nquestioni di legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 3, comma 1,\nlettera b-bis) decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito in legge\nn. 122 del 1° agosto 2012, nei sensi di cui in motivazione, in\nrelazione agli articoli 3 e 41 della Costituzione; \n ii) sospende, per l\u0027effetto, in parte qua, ai sensi dell\u0027art.\n23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il presente giudizio previa\ntrasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la risoluzione\ndel suindicato incidente di costituzionalita\u0027; \n iii) ordina che, a cura della Segreteria della Sezione, la\npresente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente\ndel Consiglio dei ministri, nonche\u0027 comunicata ai Presidenti della\nCamera dei deputati e del Senato della Repubblica; \n iv) riserva ogni ulteriore statuizione in rito, in merito e\nsulle spese di lite all\u0027esito del giudizio di legittimita\u0027\ncostituzionale. \n Cosi\u0027 deciso in Roma nella Camera di consiglio del giorno 19\ndicembre 2024 con l\u0027intervento dei magistrati: \n Hadrian Simonetti, Presidente; \n Giordano Lamberti, Consigliere; \n Davide Ponte, consigliere, estensore; \n Giovanni Gallone, consigliere; \n Roberta Ravasio, consigliere. \n \n Il Presidente: Simonetti \n \n \n L\u0027estensore: Ponte","elencoNorme":[{"id":"62304","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"dl","denominaz_legge":"decreto-legge","data_legge":"06/06/2012","data_nir":"2012-06-06","numero_legge":"74","descrizionenesso":"convertito con modificazioni in","legge_articolo":"3","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"lett. b-bis)","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2012-06-06;74~art3"},{"id":"62305","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"l","denominaz_legge":"legge","data_legge":"01/08/2012","data_nir":"2012-08-01","numero_legge":"122","descrizionenesso":"","legge_articolo":"","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-08-01;122"}],"elencoParametri":[{"id":"78898","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"3","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"78899","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"41","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""}],"elencoParti":[{"id":"54405","num_progressivo":"","nominativo_parte":"Ministero dell\u0027Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste","data_costit_part":"","flag_cost_fuori_termine":"No","indirizzo_difensore":"","id_avv_indirizzo":"","tipologia_parte":"C","descrizione_tipologia_parte":"Controparte","sigla_parte":""},{"id":"54476","num_progressivo":"","nominativo_parte":"Azienda Agricola Levante di Romani F.lli ss","data_costit_part":"10/03/2025","flag_cost_fuori_termine":"No","indirizzo_difensore":"","id_avv_indirizzo":"","tipologia_parte":"P","descrizione_tipologia_parte":"Parte","sigla_parte":""}]}}" ] ] |