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dello statuto speciale e delle disposizioni attuative e secondo un criterio pianificatorio di sistema che tenga in considerazione la pianificazione energetica e quella di governo del territorio – Previsione che detta disposizioni urgenti, nel rispetto della lettera a), ai sensi dell\u0027art. 20, comma 4, del decreto legislativo n. 199 del 2021 e in conformità a quanto previsto dal decreto del Ministro dell\u0027ambiente e della sicurezza energetica 21 giugno 2024 – Previsione che garantisce la minimizzazione dell\u0027impatto ambientale e paesaggistico degli impianti di energia a fonti rinnovabili, nonché la loro programmazione territoriale al fine di garantire il rispetto degli obblighi comunitari in materia di decarbonizzazione e transizione energetica, nonché nel rispetto degli obiettivi di potenza complessiva da traguardare all\u0027anno 2030 per la Regione autonoma della Sardegna – Previsione che garantisce la massimizzazione delle aree da individuare per agevolare il 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ambientale, di competenza regionale o statale, è in corso al momento dell\u0027entrata in vigore della medesima legge regionale – Previsione che non può essere dato corso alle istanze di autorizzazione che, pur presentate prima dell\u0027entrata in vigore della legge regionale n. 20 del 2024, risultino in contrasto con essa e ne pregiudichino l\u0027attuazione – Previsione che i provvedimenti autorizzatori e tutti i titoli abilitativi comunque denominati già emanati, aventi ad oggetto gli impianti ricadenti nelle aree non idonee, sono privi di efficacia – Previsione che sono fatti salvi i provvedimenti aventi ad oggetto impianti che hanno già comportato una modificazione irreversibile dello stato dei luoghi – Idoneità all\u0027installazione di impianti FER delle aree e delle superfici di cui all\u0027Allegato F della legge regionale n. 20 del 2024, nonché delle aree idonee di cui al comma 7 secondo periodo – Previsione che sono aree ordinarie tutte le porzioni di territorio non 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beneficiarie di apposita accelerazione autorizzativa – Contrasto con gli obblighi internazionali assunti dall’Italia per il raggiungimento degli obiettivi di politica energetica dettati dalla normativa europea, nonché con la normativa nazionale attuativa di tali obiettivi – Violazione dello Statuto – Lesione dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e degli obblighi internazionali – Disciplina regionale che, per tutelare il paesaggio regionale, detta una normativa in contrasto con la legislazione nazionale volta a garantire la massima diffusione degli impianti energetici da fonti rinnovabili – Previsioni in conflitto con i principi quadro, in materia di produzione energetica, con le regole finalizzate alla tutela dell’ambiente,\u0026nbsp;in merito alla quale lo Stato dispone di una competenza trasversale e con i principi fondamentali e norme di riforma economico sociale – Eccedenza dalle competenze statutarie – Lesione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali – Violazione della competenza legislativa concorrente dello Stato in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia – Legislazione regionale retroattiva che, dichiarandosi applicabile anche laddove sia già stato rilasciato il titolo autorizzativo, sancendone addirittura l’inefficacia ex lege, incide su un quadro normativo che da tempo sanciva la sicura realizzabilità degli impianti sulle aree individuate dalla legge statale, al fine di realizzare la transizione energetica – Lesione del principio di affidamento – Normativa incidente su quasi tutto il territorio regionale, con portata preclusiva di qualunque nuovo intervento, che favorisce le finalità paesaggistiche, ma trascura le ricadute negative inerenti alla politica energetica eurounitaria e nazionale – Previsione regionale che, sottraendo agli effetti della nuova disciplina inibitoria i soli impianti la cui già intervenuta esecuzione, abbia già comportato, alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 20 del 2024, un’irreversibile trasformazione del fondo interessato, è irragionevole, poiché la realizzazione di nuovi impianti richiede notevoli investimenti preventivi rispetto alla concreta esecuzione dei lavori – Disparità di trattamento di situazioni imprenditoriali incise dalla medesima sopravvenienza normativa – Lesione del principio di uguaglianza – Violazione della libertà di iniziativa economica privata.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003c/p\u003e","prima_parte":"Maple Tree Solar srl","prima_controparte":"Regione autonoma della Sardegna","altre_parti":"Comune di Usini, Unione dei Comuni del Coros, Maple Tree Solar srl, Regione autonoma della Sardegna","testo_atto":"N. 131 ORDINANZA (Atto di promovimento) 09 giugno 2025\n\r\nOrdinanza del 9 giugno 2025 del  Tribunale  amministrativo  regionale\nper la Sardegna sul ricorso  proposto  da  Maple  Tree  Solar  S.r.l.\ncontro Regione autonoma della Sardegna, Comune di Usini e Unione  dei\ncomuni del Coros. \n \nEnergia - Impianti alimentati da  fonti  rinnovabili  -  Norme  della\n  Regione autonoma Sardegna - Disposizioni  per  l\u0027individuazione  di\n  aree e superfici idonee e non idonee all\u0027installazione di  impianti\n  a fonti di energia rinnovabile (FER) - Previsione che individua  le\n  aree idonee e le superfici idonee, non idonee e ordinarie  al  fine\n  di favorire la transizione ecologica, energetica  e  climatica  nel\n  rispetto delle disposizioni di cui  all\u0027art.  9,  primo  e  secondo\n  periodo, della Costituzione nonche\u0027 delle disposizioni di cui  agli\n  artt. 3, lettere f), m) e  n),  e  4,  lettera  e),  dello  statuto\n  speciale per la Sardegna e delle disposizioni attuative  e  secondo\n  un criterio pianificatorio di sistema che tenga  in  considerazione\n  la pianificazione energetica e quella di governo del  territorio  -\n  Previsione che  detta  disposizioni  urgenti,  nel  rispetto  della\n  lettera a), ai sensi dell\u0027art. 20, comma 4, del decreto legislativo\n  n. 199 del 2021 e in conformita\u0027 a quanto previsto dal decreto  del\n  Ministro dell\u0027ambiente e della sicurezza energetica 21 giugno  2024\n  -  Previsione  che  garantisce   la   minimizzazione   dell\u0027impatto\n  ambientale e  paesaggistico  degli  impianti  di  energia  a  fonti\n  rinnovabili, nonche\u0027 la loro programmazione territoriale al fine di\n  garantire il rispetto  degli  obblighi  comunitari  in  materia  di\n  decarbonizzazione e transizione energetica,  nonche\u0027  nel  rispetto\n  degli obiettivi di potenza complessiva da traguardare all\u0027anno 2030\n  per la Regione autonoma Sardegna -  Previsione  che  garantisce  la\n  massimizzazione  delle  aree  da  individuare  per   agevolare   il\n  raggiungimento degli obiettivi di cui alla Tabella  A  dell\u0027art.  2\n  del decreto del Ministro dell\u0027ambiente e della sicurezza energetica\n  21 giugno 2024, nonche\u0027 per garantire le  esigenze  di  tutela  del\n  patrimonio  culturale  e  del  paesaggio,  delle  aree  agricole  e\n  forestali, della qualita\u0027 dell\u0027aria e dei corpi idrici - Previsione\n  che si applica a tutto il territorio della regione, ivi comprese le\n  aree  e  le  superfici  sulle  quali  insistono  impianti  a  fonti\n  rinnovabili in corso di valutazione ambientale e autorizzazione, di\n  competenza regionale o statale, ovvero autorizzati che non  abbiano\n  determinato una modifica irreversibile dello  stato  dei  luoghi  -\n  Divieto di realizzazione degli impianti ricadenti nelle  rispettive\n  aree non idonee come individuate dagli Allegati A, B, C, D, E e dai\n  commi 9 e 11 dell\u0027art. 1  della  legge  della  Regione  Sardegna  5\n  dicembre 2024, n. 20 - Applicazione  di  tale  divieto  anche  agli\n  impianti e gli accumuli FER la cui  procedura  autorizzativa  e  di\n  valutazione ambientale, di 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n. 20 (Misure urgenti\n  per l\u0027individuazione di  aree  e  superfici  idonee  e  non  idonee\n  all\u0027installazione e promozione  di  impianti  a  fonti  di  energia\n  rinnovabile  (FER)  e  per  la  semplificazione  dei   procedimenti\n  autorizzativi), art. 1, commi 1, 2, 5, 6, 7 e Allegati A e G. \n\n\r\n(GU n. 28 del 09-07-2025)\n\r\n \n                IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE \n                           PER LA SARDEGNA \n                           sezione seconda \n \n    Ha pronunciato  la  presente  ordinanza  sul  ricorso  numero  di\nregistro generale 156 del 2025, proposto da Maple Tree Solar  S.r.l.,\nin persona del legale rappresentante  pro  tempore,  rappresentata  e\ndifesa dagli avvocati Carlo Comande\u0027, Serena Caradonna  e  Margherita\nGeraci, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia; \n    Contro: \n        Comune di Usini, in persona  del  legale  rappresentante  pro\ntempore, rappresentato e  difeso  dall\u0027avvocato  Enrico  Pintus,  con\ndomicilio digitale come da pec da registri di giustizia; \n        Regione Sardegna, in persona del  legale  rappresentante  pro\ntempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Mattia Pani e Giovanni\nParisi, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia; \n    Nei confronti Unione dei  Comuni  del  Coros  -  Sportello  unico\nattivita\u0027 produttive e edilizia,  non  costituita  in  giudizio,  per\nl\u0027annullamento, previa sospensione dell\u0027efficacia: \n        dell\u0027ordinanza prot. n. 3 del 13  gennaio  2025  con  cui  il\nComune di Usini ha ordinato alla Societa\u0027  Maple  Tree  Solar  S.r.l.\nl\u0027immediata sospensione  dei  lavori  inerenti  all\u0027esecuzione  della\n«Realizzazione  impianto  fotovoltaico,  in  agro  di   Usini,   Loc.\nS\u0027Iscalone, Provvedimento unico n. 21 del 21  aprile  2023,  societa\u0027\nproponente Maple Tree solar S.r.l.», trasmessa alla societa\u0027 con nota\ndel 14 gennaio 2025; \n        della comunicazione del 14 gennaio  2025  con  cui  l\u0027ufficio\ntecnico del Comune di Usini ha rilevato che «a seguito  di  controlli\neffettuati dal Corpo forestale e vigilanza ambientale -  Stazione  di\nIttiri, e dal personale dell\u0027ufficio  tecnico,  i  quali  hanno  dato\nluogo all\u0027emissione dell\u0027ordinanza RST n. 03/2025 di sospensione  dei\nlavori dell\u0027intervento in argomento, il Provvedimento unico n. 21 del\n21 aprile 2024 risulta privo di efficacia in quanto ricadente in aree\nnon idonee ai sensi della legge regionale n. 20/2024 non  comportando\nmodificazioni  irreversibili  dello  stato  dei  luoghi   alla   data\ndell\u0027entrata  in  vigore  (6  dicembre  2024)  della   stessa   legge\nregionale»; \n        ove occorra e per quanto di ragione, della  nota  prot.  1262\npos. X.7.4 del 24 dicembre 2024 della Stazione forestale di  V.A.  di\nIttiri, recante «Verbale di accertamento dello  stato  dei  luoghi  -\nagro  di  Usini,  lo.  S\u0027Iscalone  -  realizzazione  di  un  impianto\nfotovoltaico - provvedimento  unico  n.  21  del  21  aprile  2023  -\nsocieta\u0027 proponente  \"Inzaina  Nicolo\u0027\"  con  voltura  alla  societa\u0027\n\"Maple Tree Solar S.r.l.\" - Calangianus», nel quale viene evidenziato\nche alla data del 24  dicembre  2024  i  lavori  eseguiti  non  hanno\ncomportato «neanche minimamente una modificazione irreversibile dello\nstato dei luoghi», conosciuta in  parte  qua,  in  quanto  richiamata\nnell\u0027ordinanza su citata in qualita\u0027 di atto presupposto; \n        ove occorra e per quanto di  ragione,  della  nota  prot.  n.\n92531 del  27  dicembre  2024  della  Direzione  generale  del  Corpo\nforestale  e   di   vigilanza   ambientale,   Servizio   territoriale\nIspettorato ripartimentale e del CFVA di Sassari, avente  ad  oggetto\nla «Realizzazione impianto  fotovoltaico,  in  agro  di  Usini,  loc.\nS\u0027Iscalone, Provvedimento unico n. 21 del 21  aprile  2023,  societa\u0027\nproponente Inzaina Nicolo\u0027 con  voltura  alla  societa\u0027  «Maple  Tree\nSolar S.r.l.», pervenuta al protocollo del  Comune  di  Usini  al  n.\n14441 del 30 dicembre  2024,  conosciuta  in  parte  qua,  in  quanto\nrichiamata nell\u0027ordinanza su citata in qualita\u0027 di atto presupposto; \n        ove  occorra  e  per  quanto  di  ragione,  del  verbale   di\nsopralluogo prot. 274 del 9 gennaio 2025,  redatto  dal  responsabile\ndel  procedimento  in  materia  di  Urbanistica  e  edilizia  privata\n(SUAPEE),   conosciuto   in   parte   qua,   in   quanto   richiamato\nnell\u0027ordinanza su citata in qualita\u0027 di atto presupposto; \n        nonche\u0027  di  ogni  altro  atto  connesso,   presupposto   e/o\nconsequenziale, ancorche\u0027 non conosciuto. \n    Visti il ricorso e i relativi allegati. \n    Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Usini  e\ndella Regione Sardegna. \n    Vista la domanda di sospensione dell\u0027esecuzione del provvedimento\nimpugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente. \n    Visto l\u0027art. 55 cod. proc. amm. \n    Visti tutti gli atti della causa. \n    Ritenuta la propria giurisdizione e competenza. \n    Relatore nella Camera di consiglio del giorno 4  giugno  2025  il\ndott. Antonio  Plaisant  e  uditi  per  le  parti  i  difensori  come\nspecificato nel verbale. \n    Con Provvedimento unico del 21 aprile 2023, rilasciato dal  SUAPE\ndell\u0027Unione  dei  Comuni  del   Coros   all\u0027esito   della   procedura\nsemplificata di cui agli articoli 4 e  6,  comma  9-bis  del  decreto\nlegislativo 3 marzo  2011,  n.  28,  e  successive  modificazioni  ed\nintegrazioni, e\u0027 stata autorizzata la realizzazione e gestione di  un\nimpianto fotovoltaico con potenza nominale di 4.000 KW.  da  ubicarsi\nin localita\u0027 S\u0027Iscalone del Comune di Usini, su un\u0027area sita in  zona\nE ricadente nel buffer di 500 m. da zone industriali e a destinazione\nG, come tale idonea a ospitare  l\u0027impianto  secondo  quanto  previsto\ndall\u0027art. 20, comma 8,  lettera  c-ter,  del  decreto  legislativo  8\nnovembre 2021, n. 199. \n    In data 3 maggio  2024  l\u0027odierna  ricorrente  Maple  Tree  Solar\nS.r.l., subentrata per voltura  dalla  ditta  Inzaina  Nicolo\u0027  nella\nsopra descritta autorizzazione, ha  comunicato  al  Comune  di  Usini\nl\u0027avvio dei lavori finalizzati alla realizzazione del nuovo impianto. \n    Circa sette mesi dopo e\u0027 stata promulgata la  legge  regionale  5\ndicembre 2024, n. 20, entrata in vigore il 6 dicembre  2024,  recante\n«Misure urgenti per l\u0027individuazione di aree e superfici idonee e non\nidonee all\u0027installazione e promozione di impianti a fonti di  energia\nrinnovabile  (FER)  e  per  la   semplificazione   dei   procedimenti\nautorizzativi». \n    A seguito di sopralluogo  svolto  dalla  Direzione  generale  del\nCorpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione Sardegna,  il\nComune di Usini ha avviato  una  verifica  della  compatibilita\u0027  del\npredetto  impianto  fotovoltaico  con  l\u0027art.  1,  comma   5,   della\nsopravvenuta legge regionale n. 20/2024, secondo cui «E\u0027  vietata  la\nrealizzazione degli impianti  ricadenti  nelle  rispettive  aree  non\nidonee cosi\u0027 come individuate dagli allegati A, B,  C,  D,  E  e  dai\ncommi 9 e 11 ...» e per il quale  «I  provvedimenti  autorizzatori  e\ntutti i titoli abilitativi comunque denominati gia\u0027  emanati,  aventi\nad oggetto gli impianti ricadenti nelle aree non idonee,  sono  privi\ndi efficacia. Sono fatti salvi  i  provvedimenti  aventi  ad  oggetto\nimpianti che hanno gia\u0027 comportato  una  modificazione  irreversibile\ndello stato dei luoghi...», laddove l\u0027allegato A della medesima legge\nregionale, nell\u0027individuare le «Aree non idonee all\u0027installazione  di\nimpianti fotovoltaici  e  termodinamici»,  prevede  che  non  possono\nospitare impianti fotovoltaici «di media taglia» ai  sensi  dell\u0027art.\n1, comma 3 (per quanto ora di specifico interesse), tra le altre,  le\nzone urbanistiche E, senza ulteriori distinzioni. \n    All\u0027esito di  tale  verifica  il  Comune  di  Usini  ha  adottato\nl\u0027ordinanza 13 gennaio 2025, n. 3,  comunicata  in  data  14  gennaio\n2024, con cui ha disposto l\u0027immediata sospensione dei lavori. \n    A fondamento di tale decisione il Comune  ha  osservato,  qui  in\nsintesi, che: \n        l\u0027impianto in discussione e\u0027 «di media taglia» ai sensi e per\ngli effetti di cui all\u0027art. 1, comma  3,  della  legge  regionale  n.\n20/2024, norma che qualifica in tal modo  gli  impianti  con  potenza\nsuperiore o uguale a 1 MW. e inferiore o uguale a 10 MW.; \n        l\u0027impianto stesso e\u0027 localizzato in Zona agricola, che l\u0027art.\n1, comma 5, della legge regionale n. 20/2024,  considera  tout  court\nnon idonea a ospitare questo genere di impianti; \n        pertanto l\u0027autorizzazione gia\u0027  rilasciata  e\u0027  da  ritenersi\ninefficace per legge, ai sensi e per gli effetti dello stesso art. 1,\ncomma 5, della  legge  regionale  n.  10/2024,  non  potendo  trovare\napplicazione la previsione transitoria che fa salve le autorizzazioni\nrelative a impianti «che  hanno  gia\u0027  comportato  una  modificazione\nirreversibile dello stato dei luoghi», in quanto, come risulta  dalla\nnota 27 dicembre 2024 della Direzione generale del corpo forestale  e\ndi   vigilanza   ambientale,   Servizio   territoriale    ispettorato\nripartimentale e del CFVA  di  Sassari  e  dal  relativo  verbale  di\nsopralluogo,  «i  lavori  eseguiti  non  hanno   comportato   neanche\nminimamente una modificazione irreversibile dello stato dei luoghi». \n    Con il ricorso ora in esame, notificato in data 13 marzo 2025, e\u0027\nstato chiesto l\u0027annullamento, previa sospensione  in  via  cautelare,\ndella sopra citata ordinanza, nonche\u0027 della nota di  comunicazione  e\ndella nota trasmessa al Comune dal Corpo  forestale  e  di  vigilanza\nambientale. \n    A  fondamento  di  tali  richieste  la  ricorrente   ha   dedotto\narticolate censure di  illegittimita\u0027  comunitaria  e  costituzionale\ndella nuova disciplina introdotta dalla legge regionale  n.  20/2024,\nevidenziando, altresi\u0027, con specifico  riferimento  al  periculum  in\nmora, i notevoli investimenti gia\u0027  sostenuti  per  la  realizzazione\ndell\u0027impianto (euro  422.136,00  per  l\u0027acquisto  del  terreno,  euro\n820.178,13  per  l\u0027acquisto  dei  materiali),  nonche\u0027  l\u0027urgenza  di\nproseguire nella realizzazione dei lavori per  scongiurare  ulteriori\ndanni da lucro cessante, che  i  provvedimenti  impugnati  le  stanno\nquotidianamente cagionando. \n    Si sono costituiti in giudizio la Regione Sardegna e il Comune di\nUsini, entrambi opponendosi all\u0027accoglimento del ricorso. \n    All\u0027esito della Camera di consiglio del 4 giugno 2025 la causa e\u0027\nstata  assunta  in  decisione  sull\u0027istanza  cautelare  proposta   in\nricorso. \n    In via preliminare il Collegio osserva che nel caso ora in  esame\nl\u0027interesse (c.d. oppositivo) azionato dalla societa\u0027  ricorrente  si\nconcretizza  nella  contestazione  del  provvedimento  amministrativo\nadottato  dall\u0027amministrazione  comunale  e  diretto  a   paralizzare\nl\u0027efficacia dell\u0027atto autorizzativo alla realizzazione  dell\u0027impianto\nfotovoltaico da essa gia\u0027 ottenuto all\u0027esito dell\u0027iter procedimentale\nsvoltosi nel vigore della normativa al tempo vigente. \n    A cio\u0027 segue che la fondatezza della pretesa avanzata,  anche  in\nvia  cautelare,  comporterebbe,  quale  conseguenza   immediata,   la\nriespansione dell\u0027efficacia del titolo gia\u0027 conseguito e,  con  essa,\nla concreta possibilita\u0027 di portarlo a esecuzione. E cio\u0027 connota  in\ntermini peculiari la vicenda in esame, che ai fini della piena tutela\ndell\u0027interesse della societa\u0027  Maple  Tree  Solar  S.r.l.  impone  di\nvalutare, gia\u0027 in questa sede cautelare, la questione di legittimita\u0027\ncostituzionale della normativa regionale a fondamento  dell\u0027impugnata\ndecisione comunale. \n    Cio\u0027  premesso  il  Collegio  ritiene  sussistenti   entrambi   i\npresupposti  richiesti   ai   fini   dell\u0027accoglimento   dell\u0027istanza\ncautelare. \n    Cominciando dal fumus boni iuris, si reputano non  manifestamente\ninfondate  e  rilevanti  ai   fini   dell\u0027accoglimento   dell\u0027istanza\ncautelare, come tali meritevoli di essere sottoposte al vaglio  della\nConsulta  gia\u0027  in  questa  fase  del  giudizio,  tre  questioni   di\nlegittimita\u0027 costituzionale di seguito partitamente esposte. \nI. Illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 1, commi 1, 2, 5, 6,  7  e\ndegli allegati A e G della legge della Regione Sardegna n. 20/2024 in\nquanto tali norme regionali introducono una  disciplina  contrastante\ncon  gli  obblighi  internazionali   assunti   dall\u0027Italia   per   il\nraggiungimento degli obiettivi di  politica  energetica  dettati  dai\nregolamenti dell\u0027Unione europea n. 2018/2001 e n. 2021/1119/UE, dalle\ndirettive n. 98/70/CE, n. 2009/28/CE, n. 2001/77/CE  e  n.  2023/2413\ndel Parlamento europeo e del Consiglio,  nonche\u0027  con  la  disciplina\nnazionale  di  attuazione  di  tali  obiettivi  dettata  dal  decreto\nlegislativo n. 199/2021 (in particolare dall\u0027art. 20  dello  stesso),\nponendosi in contrasto con gli articoli 3,  comma  1,  dello  Statuto\nspeciale per la Regione Sardegna, approvato con legge  costituzionale\n26 febbraio 1948, n. 3, nonche\u0027 gli articoli 11 e 117, comma 1, della\nCostituzione. \n    Emerge, in primo luogo, la violazione dell\u0027art. 3, comma 1, dello\nStatuto  speciale  per  la  Regione  Sardegna,  approvato  con  legge\ncostituzionale 26 febbraio 1948,  n.  3,  laddove  statuisce  che  la\nRegione sarda esercita la propria competenza legislativa (quand\u0027anche\nprimaria-esclusiva) «col rispetto  degli  obblighi  internazionali  e\ndegli interessi nazionali», concetto che, poi,  si  ritrova  all\u0027art.\n117,  comma  1,  della  Costituzione,  secondo  cui  il   legislatore\nregionale  e\u0027  sempre  tenuto  al  rispetto  «dei  vincoli  derivanti\ndall\u0027ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali». \n    Nel  caso  di  specie  tale  limite  non  sembra   essere   stato\nrispettato, per le ragioni di seguito esposte. \n    Il regolamento 2018/1999/UE,  come  recentemente  modificato  dal\nregolamento  2021/1119/UE  (c.d.  «Legge  europea  sul  clima»),   ha\nindividuato  come  obiettivo  prioritario  dell\u0027Unione   europea   il\nraggiungimento della «neutralita\u0027 climatica» entro l\u0027anno 2050 e come\ntappa fondamentale del relativo percorso la riduzione interna  netta,\nentro l\u0027anno 2030, delle emissioni  di  gas  a  effetto  serra  nella\nmisura minima del 55% rispetto ai livelli dell\u0027anno 1990. \n    A tal fine l\u0027Unione  europea  -  in  dichiarato  esercizio  delle\ncompetenze che le derivano dall\u0027art. 192, comma 2,  lettera  e),  del\nT.F.U.E., ove si prevede la possibilita\u0027 di adottare  «misure  aventi\nuna sensibile incidenza sulla scelta di uno Stato membro tra  diverse\nfonti di energia e sulla struttura  generale  dell\u0027approvvigionamento\nenergetico  del  medesimo»  -  ha  messo   in   campo   un\u0027articolata\n«disciplina energetica» per indirizzare le iniziative attuative degli\nStati membri nella direzione sopra descritta, nello specifico: \n        l\u0027art. 15 della direttiva 2018/2001/UE, ove  si  prevede  che\n«1. Gli Stati membri assicurano che le norme nazionali in materia  di\nprocedure di autorizzazione, certificazione e rilascio delle  licenze\napplicabili agli impianti e alle  relative  reti  di  trasmissione  e\ndistribuzione per la produzione di energia elettrica, di calore o  di\nfreddo da fonti rinnovabili ... siano proporzionate  e  necessarie  e\ncontribuiscano  all\u0027attuazione  del  principio  che   da\u0027   priorita\u0027\nall\u0027efficienza  energetica»  e  che  «gli  Stati  membri   provvedono\naffinche\u0027 le autorita\u0027 competenti a livello  nazionale,  regionale  e\nlocale  inseriscano  disposizioni  volte  all\u0027integrazione   e   alla\ndiffusione delle energie rinnovabili ...»; \n        l\u0027art. 15-ter della medesima direttiva,  a  mente  del  quale\nentro il 21 maggio 2025 gli  Stati  membri  devono  procedere  a  una\nmappatura  coordinata  in  vista  della  diffusione   delle   energie\nrinnovabili  sul  loro  territorio  per  individuare  il   potenziale\nnazionale e la superficie necessaria all\u0027installazione degli impianti\nnecessari a soddisfare il contributo nazionale minimo  necessario  al\nraggiungimento del sopra descritto obiettivo  di  riduzione  dei  gas\nserra entro il 2030, garantendo il necessario  coordinamento  tra  le\nautorita\u0027 pubbliche, statali, regionali e locali; \n        la  previsione  della  direttiva  2023/2413/UE,  secondo  cui\n«L\u0027obiettivo della neutralita\u0027  climatica  dell\u0027Unione  richiede  una\ntransizione  energetica  giusta  che  non   lasci   indietro   nessun\nterritorio o nessun cittadino, una maggiore efficienza  energetica  e\nquote nettamente piu\u0027 elevate di energia da fonti rinnovabili  in  un\nsistema energetico integrato.  Le  energie  rinnovabili  svolgono  un\nruolo fondamentale nel conseguimento di tali obiettivi, dato  che  il\nsettore energetico contribuisce attualmente per  oltre  il  75%  alle\nemissioni totali di gas a effetto serra nell\u0027Unione.  Riducendo  tali\nemissioni di gas a effetto  serra,  le  energie  rinnovabili  possono\nanche contribuire ad affrontare sfide ambientali come la  perdita  di\nbiodiversita\u0027, e a ridurre l\u0027inquinamento in linea con gli  obiettivi\ndella comunicazione della Commissione, del 12 maggio 2021, dal titolo\n«Un percorso verso un pianeta piu\u0027 sano per tutti  -  Piano  d\u0027azione\ndell\u0027UE: Verso l\u0027inquinamento zero per l\u0027aria, l\u0027acqua e  il  suolo».\nLa transizione verde verso un\u0027economia basata sulle energie da  fonti\nrinnovabili contribuira\u0027 a conseguire gli obiettivi  della  decisione\n(UE) 2022/591 del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  che  mira\naltresi\u0027  a  proteggere,   ripristinare   e   migliorare   lo   stato\ndell\u0027ambiente, mediante, tra l\u0027altro, l\u0027interruzione  e  l\u0027inversione\ndel processo di perdita di  biodiversita\u0027.  Il  fatto  che  l\u0027energia\nrinnovabile riduca l\u0027esposizione agli shock dei prezzi,  rispetto  ai\ncombustibili fossili, puo\u0027  portare  la  stessa  ad  avere  un  ruolo\nfondamentale  nel  fronteggiare  la  poverta\u0027  energetica.  L\u0027energia\nrinnovabile puo\u0027 inoltre apportare notevoli vantaggi  socioeconomici,\ncreando nuovi posti di lavoro  e  promuovendo  le  industrie  locali,\nrispondendo, nel contempo, alla crescente domanda interna e  mondiale\ndi  tecnologie  per  le  fonti  energetiche  rinnovabili»,   con   la\nprecisazione    che    «Sono    altresi\u0027    necessari    un\u0027ulteriore\nsemplificazione e abbreviazione  delle  procedure  amministrative  di\nrilascio delle autorizzazioni  per  gli  impianti  di  produzione  di\nenergia rinnovabile»; \n        l\u0027art.  16-septies   della   direttiva   2018/2001/UE,   come\nmodificato dalla direttiva 2023/2413/UE, secondo cui «nella procedura\ndi rilascio delle autorizzazioni, la pianificazione, la costruzione e\nl\u0027esercizio degli impianti di produzione di energia  rinnovabile,  la\nconnessione di tali impianti alla rete, la rete stessa e gli impianti\ndi stoccaggio siano considerati di interesse  pubblico  prevalente  e\nnell\u0027interesse  della  salute  e  della  sicurezza   pubblica   nella\nponderazione degli interessi giuridici nei singoli  casi  e  ai  fini\ndell\u0027art. 6, paragrafo 4, e dell\u0027art. 16, paragrafo  1,  lettera  c),\ndella direttiva 92/43/CEE, dell\u0027art. 4, paragrafo 7, della  direttiva\n2000/60/CE e dell\u0027art. 9, paragrafo 1, lettera  a),  della  direttiva\n2009/147/CE». Al fine di dare attuazione a tale disciplina  unionale,\nil legislatore  nazionale  ha  dettato  disposizioni  particolarmente\nincisive. \n    Con il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, espressamente\nattuativo della direttiva 2018/2001/UE, si e\u0027 stabilito che  ciascuna\nregione e provincia autonoma deve assicurare il consumo  sul  proprio\nterritorio di una quota  minima  di  energia  da  fonti  rinnovabili,\nsecondo le modalita\u0027 descritte dallo stesso  decreto  legislativo  n.\n199/2021,  che  ha,  poi,  incaricato  il  legislatore  regionale  di\nindividuare, nel rispetto dei principi fissati  da  appositi  decreti\nministeriali, le aree considerate a priori  idonee  all\u0027installazione\ndegli impianti (art. 20, comma 4), stabilendo, pero\u0027,  nel  contempo,\nall\u0027art. 20, comma 8, che «Nelle more dell\u0027individuazione delle  aree\nidonee sulla base dei criteri e delle modalita\u0027 stabiliti dai decreti\ndi cui al comma 1, sono considerate aree idonee, ai fini  di  cui  al\ncomma 1 del presente articolo: \n        a) i siti ove sono  gia\u0027  installati  impianti  della  stessa\nfonte e in cui  vengono  realizzati  interventi  di  modifica,  anche\nsostanziale,   per    rifacimento,    potenziamento    o    integrale\nricostruzione, eventualmente abbinati a sistemi di accumulo, che  non\ncomportino una variazione dell\u0027area  occupata  superiore  al  20  per\ncento. Il limite percentuale di cui al primo periodo non  si  applica\nper gli impianti fotovoltaici, in relazione ai  quali  la  variazione\ndell\u0027area occupata e\u0027 soggetta al limite di cui alla lettera  c-ter),\nnumero 1); \n        b) le aree dei siti oggetto di bonifica individuate ai  sensi\ndel Titolo V, Parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.\n152; \n        c) le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate  o\nin condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e  miniere\nnon suscettibili di ulteriore sfruttamento; \n        c-bis) i siti  e  gli  impianti  nelle  disponibilita\u0027  delle\nsocieta\u0027 del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e  dei  gestori  di\ninfrastrutture  ferroviarie  nonche\u0027  delle  societa\u0027  concessionarie\nautostradali; \n        c-bis.1) i siti e gli  impianti  nella  disponibilita\u0027  delle\nsocieta\u0027   di   gestione   aeroportuale   all\u0027interno   dei    sedimi\naeroportuali,  ivi  inclusi  quelli  all\u0027interno  del  perimetro   di\npertinenza degli aeroporti delle isole minori di cui  all\u0027allegato  1\nal decreto del Ministro dello sviluppo economico  14  febbraio  2017,\npubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 2017,  ferme\nrestando  le  necessarie  verifiche  tecniche  da   parte   dell\u0027Ente\nnazionale per l\u0027aviazione civile (ENAC); \n        c-ter) esclusivamente per gli  impianti  fotovoltaici,  anche\ncon moduli a terra, e per gli impianti di produzione di biometano, in\nassenza di vincoli ai sensi della parte seconda del codice  dei  beni\nculturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo  22  gennaio\n2004, n. 42; \n          1) le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro\ni cui punti distino non piu\u0027 di 500  metri  da  zone  a  destinazione\nindustriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di  interesse\nnazionale, nonche\u0027 le cave e le miniere; \n          2)  le  aree  interne  agli  impianti  industriali  e  agli\nstabilimenti, questi ultimi come definiti  dall\u0027art.  268,  comma  1,\nlettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonche\u0027 le\naree classificate agricole racchiuse in  un  perimetro  i  cui  punti\ndistino non piu\u0027 di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento; \n          3) le aree  adiacenti  alla  rete  autostradale  entro  una\ndistanza non superiore a 300 metri; \n        c-quater) fatto salvo quanto previsto alle  lettere  a),  b),\nc), c-bis) e c-ter), le aree che non sono  ricomprese  nel  perimetro\ndei beni sottoposti a tutela ai  sensi  del  decreto  legislativo  22\ngennaio 2004, n. 42, incluse le zone gravate da  usi  civici  di  cui\nall\u0027art. 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto, ne\u0027 ricadono\nnella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi  della\nparte seconda oppure dell\u0027art. 136 del medesimo decreto  legislativo.\nAi soli fini  della  presente  lettera,  la  fascia  di  rispetto  e\u0027\ndeterminata  considerando  una  distanza  dal   perimetro   di   beni\nsottoposti a tutela di tre chilometri per gli impianti  eolici  e  di\ncinquecento metri per gli impianti  fotovoltaici.  Resta  ferma,  nei\nprocedimenti autorizzatori, la competenza del Ministero della cultura\na esprimersi in  relazione  ai  soli  progetti  localizzati  in  aree\nsottoposte a tutela secondo quanto previsto all\u0027art. 12, comma 3-bis,\ndel decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387». \n    Pertanto, sulla base  di  quanto  sin  qui  esposto,  il  compito\nattribuito dalla disciplina statale sopra  descritta  al  legislatore\nregionale e\u0027 limitato all\u0027individuazione puntuale delle singole  aree\nidonee, ma questo pur sempre, nel rispetto dell\u0027elenco categoriale di\ncui all\u0027art. 20, comma 8, del decreto legislativo n. 199/2021, con la\nconseguenza concreta che lo stesso  legislatore  regionale  non  puo\u0027\nlegittimamente vietare  l\u0027installazione  di  impianti  produttivi  da\nfonti rinnovabili su aree rientranti nell\u0027elenco categoriale previsto\ndallo stesso art. 20, comma 8. Limite,  questo,  che  costituisce  un\nindispensabile strumento di attuazione dei sopra  descritti  obblighi\nassunti dall\u0027Italia a  livello  unionale,  certamente  vanificati  se\nciascuna  regione  potesse  liberamente  ridurre   le   aree   idonee\nall\u0027installazione degli impianti, mettendo cosi\u0027 in dubbio la  tenuta\ncomplessiva  del  «sistema»  preordinato  alla  realizzazione   degli\nobiettivi unionali. \n    Tale impostazione ha, poi, trovato  conferma  normativa  espressa\nall\u0027art. 47 del decreto-legge 24 febbraio  2023,  n.  13,  convertito\ndalla legge 21 aprile 2023, n. 41, con  cui  e\u0027  stato  espressamente\nprecisato, modificando il tenore testuale dell\u0027art. 20, comma 1,  del\ndecreto legislativo n. 199/2021, che l\u0027individuazione puntuale  delle\naree idonee mediante i  decreti  ministeriali  previsti  al  medesimo\ncomma 1 deve avvenire «tenuto conto delle aree idonee  ai  sensi  del\ncomma 8»: poiche\u0027 il legislatore regionale, a sua volta, e\u0027 tenuto  a\nindividuare le aree  idonee  «Conformemente  ai  principi  e  criteri\nstabiliti dai decreti di cui al comma 1» (cosi\u0027  l\u0027incipit  dell\u0027art.\n20, comma 4, dello stesso decreto legislativo n. 199/2021), anche  la\nsfera decisionale del legislatore regionale non puo\u0027 che  trovare  un\nlimite invalicabile nello stesso elenco categoriale di  cui  all\u0027art.\n20, comma 8, del decreto legislativo n. 199/2021. \n    Tanto e\u0027 vero che, con ordinanza cautelare 14 novembre  2024,  n.\n4298, il Consiglio di Stato ha sospeso l\u0027efficacia dell\u0027art. 7, comma\n2, lettera c), del  decreto  ministeriale  21  giugno  2024,  recante\n«Disciplina per l\u0027individuazione  di  superfici  e  aree  idonee  per\nl\u0027installazione di impianti a fonti rinnovabili», proprio nella parte\nin  cui  consente  alle  regioni  di  vietare  l\u0027installazione  degli\nimpianti energetici da fonti rinnovabili su aree indicate come a cio\u0027\nidonee dal sopra citato art. 20, comma 8, del decreto legislativo  n.\n199/2021. \n    Orbene la legge della Regione Sardegna  n.  20/2024  ha,  invece,\nintrodotto una disciplina, sulla quale si fondano gli atti  impugnati\nnel presente giudizio, che -  ad  avviso  del  Collegio  -  non  pare\nproprio conformarsi al sopra descritto  quadro  normativo  europeo  e\nnazionale, avendo la suddetta legge regionale: \n        individuato molteplici aree inidonee all\u0027installazione  degli\nimpianti, mentre, come  si  e\u0027  detto,  il  compito  del  legislatore\nregionale e\u0027 (soltanto) quello di individuare puntualmente  le  «aree\nidonee» quali beneficiarie di apposita  accelerazione  autorizzativa,\nsenza intaccare l\u0027elenco categoriale di cui all\u0027art. 20, comma 8, del\ndecreto legislativo n. 199/2021; \n        individuato tali nuove aree inidonee in misura  molto  ampia,\npari a quasi al 95% dell\u0027intero territorio  regionale  (si  veda,  in\nparticolare, il comma 5 dell\u0027art. 1 della legge regionale n.  20/2024\nin relazione agli allegati da A a G alla stessa legge), anche qui  in\ndiretto contrasto con l\u0027elenco categoriale  di  aree  idonee  dettato\ndall\u0027art. 20, comma 8, lettera c-ter), n. 1 del  decreto  legislativo\nn. 199/2021; per comprendere la portata ostativa di  tale  disciplina\nregionale basti  pensare  che  essa  impedisce  la  realizzazione  di\nimpianti energetici da fonti rinnovabili sulla quasi totalita\u0027  delle\naree agricole sarde, senza tenere neppure conto del fatto che  l\u0027art.\n20, comma 8, lettera c-ter), n. 1 del decreto legislativo n. 199/2021\ninclude certamente tra quelle idonee a ospitare gli impianti le  aree\nagricole «racchiuse in un perimetro i cui punti distino non  piu\u0027  di\n500  metri  da  zone  a  destinazione  industriale,   artigianale   e\ncommerciale», proprio come nel caso dell\u0027area  destinata  a  ospitare\nl\u0027impianto ora di interesse dell\u0027odierna ricorrente; \n        vietato tout court la realizzazione di impianti energetici da\nfonti rinnovabili nelle aree che ha individuato come  inidonee  (art.\n1, comma 5, primo  periodo),  introducendo  un  divieto  assoluto  in\ndiretto contrasto con quanto  espressamente  previsto  dall\u0027art.  20,\ncomma 7, del decreto legislativo n. 199/2021, a mente del  quale  «Le\naree non incluse tra le aree idonee non possono essere dichiarate non\nidonee  all\u0027installazione  di  impianti  di  produzione  di   energia\nrinnovabile,  in   sede   di   pianificazione   territoriale   ovvero\nnell\u0027ambito di singoli procedimenti, in ragione  della  sola  mancata\ninclusione nel novero delle aree idonee»; in tal modo,  peraltro,  la\ndisciplina regionale impedisce quella valutazione da effettuarsi caso\nper caso, in sede amministrativa - e in particolare nei  procedimenti\nconcernenti aree a vario titolo vincolate - alla luce della specifica\nsituazione di ciascun  sito  oggetto  di  proposta  progettuale,  che\nrappresenta la via maestra per contemperare  le  esigenze  di  tutela\ndell\u0027ambiente e del paesaggio con  i  sopra  descritti  obiettivi  di\nriduzione delle emissioni di gas serra mediante produzione energetica\nda  fonti  rinnovabili  (si  veda,   sul   punto   specifico,   Corte\ncostituzionale,  21  ottobre  2022,   n.   216,   secondo   cui   «la\ndichiarazione di idoneita\u0027 deve  ...  risultare  quale  provvedimento\nfinale di un\u0027istruttoria adeguata volta a prendere in  considerazione\ntutta una serie di interessi  coinvolti»,  cosicche\u0027  «una  normativa\nregionale che non rispetti la riserva di procedimento  amministrativo\ne, dunque, non consenta di operare un bilanciamento in concreto degli\ninteressi  strettamente  aderente  alla  specificita\u0027   dei   luoghi,\nimpedisce la migliore valorizzazione di tutti gli interessi  pubblici\nimplicati e, di riflesso, viola il principio, conforme alla normativa\ndell\u0027Unione europea, della massima diffusione degli impianti da fonti\ndi energia rinnovabile (sentenza n. 286 del 2019; in senso analogo ex\nmultis sentenze n. 106 del 2020; n. 69 del 2018; n. 13 del 2014 e  44\ndel 2011)». \n    E tale dirompente contenuto precettivo della legge  regionale  in\nesame si pone, come detto, in  diretto  contrasto  con  gli  obblighi\neurounitari dell\u0027Italia e, pertanto, con gli  articoli  3,  comma  1,\ndello Statuto Sardo e 117, comma 1, della Costituzione,  mediante  la\nviolazione della disciplina nazionale interposta di  cui  al  decreto\nlegislativo n. 199/2021. \nII. Illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 1, commi 1, 2, 5, 6, 7  e\ndegli allegati A e G della legge della Regione Sardegna n. 20/2024 in\nquanto tali norme regionali introducono una disciplina che  travalica\ni limiti  della  competenza  legislativa  regionale  tracciati  dagli\narticoli 3 e 4  dello  Statuto  speciale  per  la  Regione  Sardegna,\napprovato con legge costituzionale 26 febbraio 1948,  n.  3,  nonche\u0027\ndall\u0027art. 117, commi 2, lettera s), e 3, della Costituzione. \n    Lo Statuto Sardo, all\u0027art. 3, comma 2, lettera f),  assegna  alla\nRegione Sardegna  competenza  legislativa  esclusiva  in  materia  di\n«edilizia  e  urbanistica»  (che  comprende,  come  noto,  anche   la\n«componente   paesaggistica»),   nonche\u0027    competenza    legislativa\nconcorrente in materia di «e) produzione e distribuzione dell\u0027energia\nelettrica». \n    L\u0027art. 117, comma 2, lettera s), della  Costituzione,  dal  canto\nsuo, attribuisce  allo  Stato  competenza  legislativa  esclusiva  in\nmateria  di  «tutela  dell\u0027ambiente,  dell\u0027ecosistema  e   dei   beni\nculturali», cosi\u0027 come il comma 3 dello stesso art. 117  include  tra\nle materie di competenza concorrente quella relativa  «a  produzione,\ntrasporto e distribuzione nazionale dell\u0027energia». \n    Non vi e\u0027 dubbio, quindi, che, in base a tali criteri di  riparto\ndelle competenze su materie oggettivamente «interferenti»,  lo  Stato\ndisponga di significativi spazi  di  intervento,  potendo  dettare  i\nprincipi quadro in materia produzione energetica, trattandosi di  una\nmateria  oggetto  di  competenza  concorrente,  nonche\u0027  i   principi\nfondamentali e le norme di riforma  economico-sociale  ordinariamente\ncapaci  di  limitare  la  stessa  competenza  legislativa   regionale\nesclusiva (art. 3, comma 1, dello Statuto sardo: vedi supra). Inoltre\nlo stesso legislatore nazionale puo\u0027 interferire in subiecta  materia\nattraverso la propria  potesta\u0027  esclusiva  e  trasversale  a  tutela\ndell\u0027ambiente,  sulla  quale  gli  impianti   energetici   da   fonti\nrinnovabili hanno evidenti ricadute. \n    Orbene tali criteri per la composizione di competenze legislative\ncosi\u0027 «incrociate» tra Stato e  Regione  non  sembrano  essere  stati\nrispettati dalla legge regionale ora in esame. \n    Difatti la legge regionale n. 20/2024,  al  dichiarato  scopo  di\ntutelare il paesaggio regionale, ha dettato una disciplina che,  come\nsi e\u0027 visto, appare sotto diversi aspetti  in  contrasto  con  quella\nnazionale di riferimento anche per profili sui quali  il  legislatore\nnazionale, intervenendo a garanzia  della  massima  diffusione  degli\nimpianti energetici da fonti rinnovabili: \n        ha introdotto «principi  quadro»  in  materia  di  produzione\nenergetica, cui il  legislatore  regionale  e\u0027  tenuto  ad  attenersi\nnell\u0027esercitare la relativa competenza concorrente; \n        ha dettato  regole  finalizzate  alla  tutela  dell\u0027ambiente,\nsulla quale dispone di una competenza esclusiva e «trasversale»; \n        ha  prescritto  principi  fondamentali  e  norme  di  riforma\neconomico-sociale che vincolano il legislatore regionale anche  nelle\nmaterie di sua competenza esclusiva. Tale impostazione trova conferma\nnella recente pronuncia 12 marzo 2025, n. 28, con cui la Consulta  ha\ndichiarato l\u0027illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art.  3  della  legge\ndella  Regione  Sardegna  3  luglio  2024,   n.   5,   la   quale   -\nsostanzialmente allo scopo di anticipare gli effetti a  regime  della\nlegge regionale n. 20/2024 ora in  esame  -  aveva  vietato,  per  un\nperiodo massimo di diciotto mesi, l\u0027installazione di  nuovi  impianti\nenergetici da fonti rinnovabili su gran parte del territorio sardo. \n    Con tale pronuncia, infatti, la Corte costituzionale ha  ritenuto\nche,  alla  luce  dei  principi  eurounitari  sopra   descritti,   il\nlegislatore  regionale  sia  legittimato   soltanto   a   individuare\npuntualmente le aree idonee a fini di semplificazione delle procedure\nautorizzative dei nuovi impianti e che non possa,  invece,  limitare,\nneppure temporaneamente, la realizzazione  degli  stessi  rispetto  a\nquanto previsto dalla disciplina nazionale di riferimento. \n    Pertanto anche tale pronuncia  della  Consulta  conferma  che  il\nlegislatore  regionale  -  nell\u0027individuare  le  aree   idonee   alla\nrealizzazione degli impianti per cui  e\u0027  causa  -  e\u0027  vincolato  al\nminimum legale fissato da quello statale all\u0027art. 20,  comma  8,  del\ndecreto legislativo n. 199/2021, con cui gia\u0027  e\u0027  stato  operato  un\nbilanciamento  «a  monte»  tra  l\u0027interesse  pubblico  sotteso   alla\nrealizzazione degli impianti e le esigenze di tutela dell\u0027ambiente  e\ndel paesaggio  direttamente  incisi  dalla  realizzazione  dei  nuovi\nimpianti; cio\u0027 comporta,  altresi\u0027,  che  la  competenza  legislativa\nesclusiva in materia di paesaggio di cui la Regione Sardegna trovi un\nlimite  nelle  norme  nazionali  espressive,  oltre  che  dei   sopra\ndescritti impegni internazionali, anche  dei  «principi  fondamentali\nche, in quanto tali, si impongono anche alle  competenze  statutarie»\ndella Regione Sardegna (cosi\u0027 la citata  sentenza  n.  28/2025  della\nConsulta). \n    Considerazioni, queste, che  sono  leggibili  anche  nel  ricorso\ninnanzi alla Corte costituzionale proposto dal Governo nei  confronti\ndella stessa  legge  regionale  n.  20/2024  ora  in  esame,  per  la\ndiscussione del quale e\u0027 stata gia\u0027 fissata l\u0027udienza del  7  ottobre\n2025. \n    In quel  ricorso  e\u0027  stato,  in  particolare,  evidenziato  che,\npersino prima dell\u0027entrata  in  vigore  del  decreto  legislativo  n.\n199/2021, l\u0027univoco orientamento della giurisprudenza  costituzionale\n- sulla scorta della disciplina unionale di riferimento  -  era  gia\u0027\nnel senso di ritenere illegittime eventuali norme regionali  tendenti\na sancire in via generalizzata e astratta la non idoneita\u0027 di  intere\nporzioni di territorio e/o a imporre  aprioristiche  e  significative\nlimitazioni alla realizzazione dei nuovi impianti (si  veda,  in  tal\nsenso, Corte costituzionale, 5 aprile 2018, n. 69), cio\u0027 al  fine  di\ngarantire la concreta attuazione del principio di massima  diffusione\ndelle fonti di energia  rinnovabili  (cfr.  Corte  costituzionale  30\ngennaio 2014, n. 13, Corte costituzionale 27 ottobre 2022, n.  221  e\nCorte costituzionale 23 febbraio 2023, n. 27). \nIII. Illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 1, comma 5, della  legge\nregionale n. 20/2024 per contrasto con gli  articoli  3  e  41  della\nCostituzione. \n    Come gia\u0027 si  e\u0027  evidenziato  nella  precedente  esposizione,  i\nlavori  finalizzati   alla   realizzazione   dell\u0027impianto   proposto\ndall\u0027odierna ricorrente non  hanno  comportato  alcuna  significativa\nmodificazione dello stato dei luoghi, il che  attribuisce  rilievo  a\nuna seconda questione di legittimita\u0027 costituzionale della disciplina\nintrodotta dalla  legge  regionale  n.  20/2024,  che  specificamente\nriguarda la parte in cui questa statuisce, all\u0027art. 1, comma  5,  che\n«I provvedimenti autorizzatori e tutti i titoli abilitativi  comunque\ndenominati gia\u0027 emanati, aventi ad  oggetto  gli  impianti  ricadenti\nnelle aree non idonee, sono privi di efficacia. Sono  fatti  salvi  i\nprovvedimenti aventi ad oggetto impianti che  hanno  gia\u0027  comportato\nuna modificazione irreversibile dello stato dei luoghi». \n    In tal modo la legge  regionale  si  e\u0027  attribuita  una  portata\nretroattiva, dichiarandosi espressamente  applicabile  anche  laddove\ngia\u0027 sia stato rilasciato il richiesto  titolo  autorizzativo  -  del\nquale sancisce addirittura  l\u0027inefficacia  ex  lege  -  con  la  sola\neccezione  dei  casi  in  cui  i  lavori  gia\u0027   intrapresi   abbiano\ndeterminato, all\u0027entrata  in  vigore  della  nuova  disciplina,  «una\nmodifica irreversibile dello stato dei luoghi». \n    Tuttavia  il  potere  del   legislatore   di   introdurre   norme\nretroattive non e\u0027 illimitato, trovando un preciso limite nei  canoni\ndi ragionevolezza  e  di  legittimo  affidamento,  che  impongono  di\noperare un «puntuale  bilanciamento  tra  le  ragioni  che  ne  hanno\nmotivato la previsione e i valori,  costituzionalmente  tutelati,  al\ncontempo potenzialmente lesi dall\u0027efficacia  a  ritroso  della  norma\nadottata»  (cfr.  Corte  costituzionale  12  aprile  2017,  n.   73),\nbilanciamento che nel caso in esame  porta  il  Collegio  a  dubitare\ndella  legittimita\u0027  costituzionale  della  disciplina  regionale  in\ndiscussione. \n    Cominciando dal canone di  legittimo  affidamento,  riconducibile\nall\u0027art.  3  Cost.,  lo  stesso  e\u0027   qualificato   come   «principio\nconnaturato allo Stato di diritto» (sentenze numeri  73/2017,  170  e\n160   2013,   78/2012,   209/2010),   quale   «riflesso   soggettivo»\ndell\u0027indispensabile carattere di coerenza dell\u0027ordinamento giuridico,\na sua volta corollario del fondamentale  valore  della  certezza  del\ndiritto (cfr. Corte costituzionale, 17 dicembre 1985, n. 349). \n    Ovviamente l\u0027intensita\u0027 dello scrutinio costituzionale basato sul\nlegittimo  affidamento  varia  a  seconda  dell\u0027oggettiva   rilevanza\nacquisita dallo stesso  nella  specifica  fattispecie  esaminata,  la\nquale,  a  sua  volta,  dipende  da   quanto   accaduto   a   livello\nordinamentale prima dell\u0027entrata in vigore della legge retroattiva. \n    Orbene nel caso ora in  esame  il  livello  dell\u0027affidamento  che\nl\u0027ordinamento aveva legittimamente  ingenerato  negli  operatori  del\nsettore - circa la possibilita\u0027 di realizzare  gli  impianti,  quanto\nmeno, nelle aree individuate  dall\u0027art.  20,  comma  8,  del  decreto\nlegislativo n. 199/2021 - e\u0027 senza dubbio molto elevato. \n    Difatti la nuova disciplina regionale limitativa ha inciso su  un\nquadro normativo che - dai sopra descritti principi  fondamentali  di\nrango eurounitario, alla disciplina  nazionale  di  attuazione  degli\nstessi, sino al conforme «diritto vivente»  -  sanciva  da  tempo  la\nsicura realizzabilita\u0027 degli impianti su  aree  come  quella  ora  in\ndiscussione, ricollegandola a un  obiettivo  di  rango  indubbiamente\nelevato  quale  la  transizione   energetica   a   fini   di   tutela\ndell\u0027ambiente e dell\u0027ecosistema (vedi supra). \n    Pertanto gli operatori del settore non  potevano  ragionevolmente\naspettarsi una sopravvenienza normativa come  quella  ora  in  esame,\ntanto da avere immediatamente sostenuto - anche  nel  caso  specifico\nora in esame - rilevanti investimenti economici. \n    Quanto, poi, al principio di  ragionevolezza,  la  giurisprudenza\ndella Consulta ha da tempo chiarito che le  disposizioni  legislative\nretroattive non possono «trasmodare in un regolamento  irrazionale  e\narbitrariamente  incidente  sulle  situazioni  sostanziali  poste  in\nessere da leggi precedenti» (si vedano, ex multis, le sentenze numeri\n16/2017, 203/2016 e 149/2017). \n    Tale  canone,  dunque,  concorre   con   quello   del   legittimo\naffidamento a perseguire il valore della  certezza  delle  situazioni\ngiuridiche, ponendosi quale limite alla  scelta  del  legislatore  di\nintrodurre discipline incidenti su rapporti  giuridici  in  corso  di\nsvolgimento,  a  tutela  dell\u0027aspettativa  della  parte   privata   a\nconservare - per tutto il  periodo  di  spettanza  e  nell\u0027originaria\nentita\u0027 - l\u0027utilita\u0027 legittimamente acquisita in  forza  di  un  atto\ndella pubblica amministrazione (si  veda,  sul  punto,  Consiglio  di\nStato, adunanza plenaria 5 agosto 2022, n. 9). \n    Orbene nel caso ora in esame sussistono significativi elementi in\ngrado, quanto meno, di mettere  in  dubbio  la  ragionevolezza  della\nportata  retroattiva  attribuita  alla  normativa  regionale  ora  in\ndiscussione. \n    Prima di tutto, in via generale, depone in questo senso  la  gia\u0027\ndescritta incidenza della  stessa  su  (quasi)  tutto  il  territorio\nregionale,  peraltro  con  portata  preclusiva  di  qualunque   nuovo\nintervento, il che «sposta completamente il pendolo» a  favore  delle\ndichiarate finalita\u0027 di tutela paesaggistica e trascura completamente\nle pesanti ricadute negative su tutti  i  controvalori  sottesi  alla\npolitica energetica eurounitaria e nazionale. \n    In secondo luogo, ora con specifico  riferimento  al  profilo  di\nmaggiore  interesse  ai  fini  della   presente   decisione,   appare\nfrancamente irragionevole la scelta di sottrarre agli  effetti  della\nnuova disciplina inibitoria i soli impianti la cui  gia\u0027  intervenuta\nesecuzione abbia gia\u0027 comportato - alla data  di  entrata  in  vigore\ndella  stessa  legge  regionale   n.   20/2024   -   un\u0027irreversibile\ntrasformazione del fondo interessato. \n    Tale limitazione,  infatti,  se  rapportata  all\u0027affidamento  del\nprivato  che  aveva  conseguito  il  titolo  autorizzatorio,   appare\nirragionevole in quanto la realizzazione dei nuovi impianti  richiede\nnotevoli investimenti preventivi rispetto  alla  concreta  esecuzione\ndei lavori, innanzitutto per l\u0027acquisto del terreno e  dei  materiali\ncostruttivi, come puntualmente accaduto (anche) nel caso ora in esame\n(vedi supra), e di questo la disciplina transitoria  regionale  sopra\ndescritta non ha tenuto minimamente conto, finendo cosi\u0027 per trattare\nin modo differente «situazioni imprenditoriali»  analogamente  incise\ndalla  sopravvenienza  normativa,  con  la  conseguente   violazione,\naltresi\u0027, del principio di uguaglianza di cui all\u0027art. 3 della Carta,\nnonche\u0027 del diritto di libera iniziativa economica sancito  dall\u0027art.\n41 della  Costituzione.  Del  resto,  a  quest\u0027ultimo  proposito,  la\ngiurisprudenza della Corte costituzionale ha da tempo  precisato  che\nle novita\u0027 normative restrittive  dell\u0027iniziativa  economica  privata\nnon  possono  fondarsi   su   una   qualunque   «utilita\u0027   sociale»,\npresupponendo, altresi\u0027, una  ragionevole  proporzione  tra  il  fine\nperseguito e  il  mezzo  prescelto  (cfr.  Corte  costituzionale,  23\nnovembre 2021, n. 218). \n    Quanto, infine, all\u0027ulteriore presupposto del periculum in  mora,\nla sussistenza dello stesso emerge chiaramente dalla rilevanza  degli\ninvestimenti gia\u0027 sostenuti dalla ricorrente,  finanche  suscettibili\ndi  arrecare  il  dissesto  finanziario  dell\u0027impresa  (vedi  supra),\nnonche\u0027 dalla perdita  delle  utilita\u0027  che  l\u0027operatore  ricaverebbe\ndall\u0027esercizio dell\u0027impianto. \n    E proprio  questa  notevole  pregnanza  del  periculum  in  mora,\nunitamente al fatto che nel caso in esame il giudizio  cautelare  non\npuo\u0027 essere definito indipendentemente dalla risoluzione delle  sopra\ndescritte questioni  di  legittimita\u0027  costituzionale  (vedi  supra),\nrende  necessario  sospendere  il  giudizio,  rimettere  alla   Corte\ncostituzionale  l\u0027esame  delle  questioni  stesse  e,  nel  contempo,\naccogliere in via interinale l\u0027istanza cautelare proposta in ricorso,\ncosi\u0027  da  evitare  che  il  tempo  inevitabilmente  necessario  alla\ndecisione della Consulta possa arrecare pregiudizio alla  ricorrente,\nin conformita\u0027 a quanto previsto dall\u0027art. 55, comma  1,  cod.  proc.\namm., secondo cui il giudice, laddove venga attendibilmente  allegato\nil  rischio  di  un  pregiudizio  grave  e  irreparabile  nel   tempo\nnecessario alla decisione  finale,  puo\u0027  immediatamente  emanare  le\nmisure cautelari piu\u0027 idonee a preservare medio  tempore  l\u0027efficacia\nconcreta della decisione stessa (si vedano, altresi\u0027, sul  punto,  le\nsentenze della Corte costituzionale 16 luglio 1996, n. 249, 23 giugno\n1994, n. 253 e 28 giugno 1985, n. 190, ove conformemente  si  afferma\nche  «la  disponibilita\u0027  delle  misure  cautelari   e\u0027   strumentale\nall\u0027effettivita\u0027   della   tutela   giurisdizionale   e   costituisce\nespressione del principio per cui la durata  del  processo  non  deve\nandare a danno dell\u0027attore che ha ragione, in attuazione dell\u0027art. 24\ndella Costituzione»). \n    L\u0027ulteriore  esame  della  domanda  cautelare  alla  luce   della\npronuncia della Consulta e\u0027 rinviato alla prima Camera  di  consiglio\nutile successiva alla comunicazione della pronuncia stessa. \n\n \n                              P. Q. M. \n \n    Il Tribunale amministrativo Regionale per  la  Sardegna  (Sezione\nseconda),  interlocutoriamente  pronunciando  sull\u0027istanza  cautelare\nproposta in ricorso: \n        dichiara  rilevanti  e  non   manifestamente   infondate   le\nquestioni di legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 1, commi 1, 2,  5,\n6, 7 e degli allegati A e G, della legge della  Regione  Sardegna  n.\n20/2024 per contrasto con gli articoli  3,  comma  1,  dello  Statuto\nspeciale per la Regione Sardegna, approvato con legge  costituzionale\n26 febbraio 1948, n. 3,  11  e  117,  comma  1,  della  Costituzione,\nnonche\u0027 dell\u0027art. 1, comma 5, della stessa legge regionale n. 20/2024\nper contrasto con gli articoli 3 e 41 della Costituzione; \n        sospende il giudizio e  ordina  alla  Segreteria  l\u0027immediata\ntrasmissione degli atti alla Corte costituzionale; \n        sospende   interinalmente   l\u0027efficacia   del   provvedimento\nimpugnato; \n        dispone la comunicazione della presente ordinanza alle  parti\nin causa, nonche\u0027 la sua notificazione al  Presidente  della  Regione\nautonoma della Sardegna  e  al  Presidente  del  Consiglio  regionale\nsardo. \n    Fissa per l\u0027ulteriore esame  della  domanda  cautelare  la  prima\nCamera  di  consiglio  utile  successiva  alla  comunicazione   della\ndecisione della Corte costituzionale. \n    La regolazione tra le parti delle spese della  presente  fase  di\ngiudizio e\u0027 rinviata alla definizione della domanda cautelare. \n    La presente ordinanza sara\u0027 eseguita dall\u0027Amministrazione  ed  e\u0027\ndepositata presso la segreteria del Tribunale che provvedera\u0027 a darne\ncomunicazione alle parti. \n    Cosi\u0027 deciso in Cagliari nella Camera di consiglio del  giorno  4\ngiugno 2025, con l\u0027intervento dei magistrati: \n        Tito Aru, Presidente; \n        Antonio Plaisant, consigliere, estensore; \n        Silvio Esposito, referendario. \n \n                         Il Presidente: Aru \n \n                                                L\u0027estensore: Plaisant","elencoNorme":[{"id":"63037","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"lrsa","denominaz_legge":"legge della Regione autonoma Sardegna","data_legge":"05/12/2024","data_nir":"2024-12-05","numero_legge":"20","descrizionenesso":"","legge_articolo":"1","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":""},{"id":"63038","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"lrsa","denominaz_legge":"legge della Regione autonoma 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