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interessati e, quindi, senza considerare l’effettivo impatto delle opere che possono avere caratteristiche\u0026nbsp;molto diverse tra loro – Violazione della tutela dell’ambiente – Incidenza sull’esercizio del diritto di difesa da parte degli enti esponenziali di domini collettivi, privati anche di una tutela successiva e di compensi di natura risarcitoria – Disparità di trattamento a favore delle sole reti di comunicazione – Violazione dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003c/p\u003e","prima_parte":"Associazione Regionale Università Agrarie del Lazio","prima_controparte":"Università Agraria di Valmontone, Infrastrutture Wireless Italiane spa, Terzini Sara ed altri 1","altre_parti":"FEDERAZIONE NAZIONALE DEI DOMINI COLLETTIVI – Paolo Grossi e Pietro Nervi, Infrastrutture Wireless Italiane spa, Terzini Sara, Masella Franco","testo_atto":"N. 233 ORDINANZA (Atto di promovimento) 15 settembre 2025\n\r\nOrdinanza del 15 settembre 2025 del Commissariato per la liquidazione\ndegli usi civici del Lazio, Umbria e Toscana nel procedimento civile\npromosso da Associazione regionale Universita\u0027 agrarie del Lazio\ncontro Universita\u0027 agraria di Valmontone e altri. \n \nUsi civici - Codice delle comunicazioni elettroniche - Infrastrutture\n di comunicazione elettronica ad alta velocita\u0027 - Previsione che per\n la realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica ad\n alta velocita\u0027 nelle zone gravate da usi civici non e\u0027 necessaria\n l\u0027autorizzazione di cui all\u0027art. 12, secondo comma, della legge n.\n 1766 del 1927. \n- Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle\n comunicazioni elettroniche), art. 54-bis. \n\n\r\n(GU n. 50 del 10-12-2025)\n\r\n \n IL COMMISSARIO PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI USI CIVICI \n per le Regioni Lazio, Umbria e Toscana \n \nHa pronunciato la seguente \n \n Ordinanza \n \n Nel procedimento iscritto al n. 33 del registro generale\ncontenzioso civile dell\u0027anno 2024, trattenuta in decisione il 14\naprile 2025 promossa dall\u0027Associazione regionale universita\u0027 Agrarie\ndel Lazio (ARUAL) nei confronti dell\u0027Universita\u0027 Agraria di\nValmontone (87001530580), di Infrastrutture Wireless Italiane S.p.a.\n(Codice fiscale e partita IVA n. 08936640963), rappresentata e difesa\ndagli avv.ti Filippo Lattanzi e Francesco Saverio Cantella in cui\nsono intervenuti, in qualita\u0027 di cives Sara Terzini (codice fiscale\nTRZSIZA.87R55C858V) e Franco Masella (codice fiscale\nMSLFNC86L23C858U), rappresentati nella qualita\u0027 di cives e utenti di\nValmontone, rappresentati e difesi dall\u0027avv. Roberto Renzi, premesso\nche con esposto del 2 settembre 2024 l\u0027Associazione regionale\nuniversita\u0027 agrarie del Lazio ha denunciato a questo Commissario\nl\u0027illegittima occupazione di proprieta\u0027 collettive site nel Comune di\nValmontone, localita\u0027 Mezzaselva e censite in catasto al foglio 16,\nparticella 2/p da parte della societa\u0027 Infrastrutture wireless\nitaliane spa (IN WIT). \n Veniva quindi iniziato - d\u0027ufficio - il presente procedimento. \n Con comparsa depositata in data 4 dicembre 2024 si e\u0027 costituita\nin giudizio l\u0027Universita\u0027 agraria di Valmontone deducendo di aver\nlegittimamente concesso in locazione alla societa\u0027 infrastrutture\nwireless italiane spa una porzione di terreno per installarvi le sue\napparecchiature. \n Rilevava che, seppure l\u0027opera insistesse su una proprieta\u0027\ncollettiva, non era necessaria alcuna autorizzazione ai sensi\ndell\u0027art. 54-bis del decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259\n(codice delle comunicazioni). \n All\u0027udienza del 9 dicembre 2024 intervenivano in giudizio Sara\nTerzini e Franco Maselli chiedendo di sollevarsi questione di\nlegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 54-bis del decreto legislativo\n1° agosto 2003 n. 259 (codice delle comunicazioni). \n All\u0027udienza del 14 aprile 2025 la causa veniva trattenuta in\ndecisione. \n \n Diritto \n \n 1. Esaminati gli atti del procedimento, ritiene il giudicante di\ndover sollevare - come richiesto dagli intervenienti - la questione\ndi legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 54-bis, del decreto\nlegislativo n. 259 del 2023, convertito con che cosi\u0027 dispone: «1.\nPer la realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica\nad alta velocita\u0027 nelle zone gravate da usi civici non e\u0027 necessaria\nl\u0027autorizzazione di cui all\u0027art. 12, secondo comma, della legge 16\ngiugno 1927, n. 1766, e, ((nei casi di installazione delle\ninfrastrutture di cui agli articoli 44, 45, 46, 47 o 49)) del\npresento codice e di realizzazione di iniziative finalizzate a\npotenziare le infrastrutture e a garantire il funzionamento delle\nreti e l\u0027operativita\u0027 e continuita\u0027 dei servizi di telecomunicazione,\nnon si applica il vincolo paesaggistico di cui all\u0027art. 142, comma 1,\nlettera h), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al\ndecreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42». \n L\u0027articolo sopra richiamato esclude l\u0027applicazione del\nprocedimento di mutamento di destinazione d\u0027uso di cui all\u0027art. 12\ndella legge 1766 del 1927. \n 2. La questione e\u0027 rilevante ai fini del presente giudizio. \n Infatti questo giudice dovrebbe limitarsi a prendere atto della\nrealizzazione di una rete di trasmissione e della non necessita\u0027 del\nprovvedimento di mutamento di destinazione d\u0027uso ai sensi dell\u0027art.\n12, secondo comma, della legge 16 giugno 1927, n. 1766, che nel\nvietare ai Comuni ed alle associazioni di alienare o mutare di\ndestinazione i terreni di cui alla lettera a) del precedente art. 11,\ne cioe\u0027 quelli convenientemente utilizzabili come bosco o come\npascolo permanente, fa salvo il caso in cui l\u0027alienazione o il\nmutamento siano autorizzati dal ministero per l\u0027economia nazionale\n(poi ministero dell\u0027agricoltura, oggi Regione), e dell\u0027art. 41 del\nRegolamento per la esecuzione della predetta legge regio-decreto 26\nfebbraio 1928, n. 332. \n Nel caso in esame, qualora non trovasse applicazione l\u0027art.\n54-bis, del decreto legislativo n. 259 del 2023, difettando tale\nautorizzazione l\u0027opera sarebbe illegittima e non potrebbe incidere\nvalidamente sulle proprieta\u0027 collettive. \n L\u0027univocita\u0027 della previsione legislativa non consente diverse\ninterpretazioni e la sdemanializzazione deriva direttamente dalla\nlegge impugnata. \n Neppure e\u0027 necessario svolgere alcuna attivita\u0027 istruttoria\nessendo pacifici i fatti di causa e l\u0027originaria presenza degli usi\ncivici tanto che la causa, sull\u0027accordo delle parti, veniva\ntrattenuta in decisione. \n 3. La questione poi non e\u0027 manifestamente infondata. \n 4. Invero l\u0027art. 54-bis del decreto legislativo 259 del 2003\nveniva introdotto dall\u0027art. 18, comma VII, del decreto-legge 24\nfebbraio 2023, n. 13 (Disposizioni urgenti per l\u0027attuazione del Piano\nnazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli\ninvestimenti complementari al PNRR (PNC), nonche\u0027 per l\u0027attuazione\ndelle politiche di coesione e della politica agricola comune»\nconvertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41. \n Ritiene innanzitutto il Commissario che difettino i presupposti\ndella necessita\u0027 e dell\u0027urgenza di provvedere tramite l\u0027utilizzazione\ndi uno strumento eccezionale quale il decreto-legge riguardando la\nprevisione opere che non si sa se e quando verranno realizzate nel\nfuturo. \n Invero le situazioni straordinarie che legittimano il ricorso\nalla decretazione d\u0027urgenza dovrebbero preesistere all\u0027esercizio del\npotere legislativo. \n D\u0027altro canto, la detta abolizione, essendo frutto di una «mera\nscelta politica» dell\u0027esecutivo, non presenta alcun connotato\nd\u0027urgenza. \n 5. Deve inoltre osservarsi che la materia degli usi civici e\u0027\ndisciplinata in modo tendenzialmente esaustivo da norme statali:\nlegge 16 giugno 1927 n. 1766 e Regolamento approvato con regio\ndecreto n. 322 del 1928 e dalla legge n. 168/2017. \n La disciplina censurata elude completamente tale normativa\neliminando la necessita\u0027 del mutamento di destinazione d\u0027uso nel caso\ndi realizzazione di reti di comunicazione. \n Essa, ad avviso di questo Commissario, presenta plurimi aspetti\ndi incostituzionalita\u0027. \n 6. Innanzitutto per violazione dell\u0027art. 9 della Costituzione. \n Deve rilevarsi che con la legge costituzionale 11 febbraio 2022,\nn. 1 (Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di\ntutela dell\u0027ambiente), la tutela dell\u0027ambiente e\u0027 stata espressamente\ninserita nelle previsioni di cui all\u0027art. 9 Cost. \n La disciplina degli usi civici ha una forte valenza ambientale. \n Infatti, gia\u0027 con l\u0027art. 1, lettera h), della legge 8 agosto 1985\nn. 431, sono state sottoposte a vincolo paesaggistico, ai sensi della\nlegge 29 giugno 1939, n. 1497 «le aree assegnate alle Universita\u0027\nagrarie e le zone gravate da usi civici». \n Tale previsione viene ribadita dall\u0027 art. 142 del decreto\nlegislativo n. 42 del 2004 che dichiara di interesse paesaggistico,\ntra le altre, «le aree assegnate alle universita\u0027 agrarie e le zone\ngravate da usi civici» (lettera f) che quindi vengono inserite nel\nCodice dei beni culturali e del paesaggio. \n Infine, l\u0027art. 3, comma VI, della legge 168/2017 ha stabilito che\n«6. Con l\u0027imposizione del vincolo paesaggistico sulle zone gravate da\nusi civici di cui all\u0027art. 142, comma 1, lettera h), del codice dei\nbeni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22\ngennaio 2004, n. 42, l\u0027ordinamento giuridico garantisce l\u0027interesse\ndella collettivita\u0027 generale alla conservazione degli usi civici per\ncontribuire alla salvaguardia dell\u0027ambiente e del paesaggio. Tale\nvincolo e\u0027 mantenuto sulle terre anche in caso di liquidazione degli\nusi civici». \n La funzione di tutela dell\u0027ambiente svolta dagli usi civici e\u0027\nstata poi magistralmente ricostruita dalla giurisprudenza della Corte\ncostituzionale (si vedano per tutte l\u0027ordinanza n. 316 del 1998 e le\nsentenze nn. 46/95 e 133/93). \n La Corte costituzionale ha evidenziato un «interesse unitario\ndella comunita\u0027 nazionale alla conservazione degli usi civici, in\nquanto e nella misura in cui concorrono a determinare la forma del\nterritorio su cui si esercitano, intesa quale prodotto di «una\nintegrazione fra uomo e ambiente naturale» (sentenza n. 46 del 1995). \n Essi incidono sull\u0027ambiente e sul paesaggio, perche\u0027\ncontribuiscono alla salvaguardia di questi ultimi. \n In particolare, la Corte costituzionale, nella sentenza n. 391\ndel 1989, ha affermato che nell\u0027ordinamento costituzionale vigente\nprevale - nel caso dei beni civici - l\u0027interesse «di conservazione\ndell\u0027ambiente naturale in vista di una [loro» utilizzazione, come\nbeni ecologici, tutelato dall\u0027art. 9, secondo comma, Cost.». \n In sostanza, e\u0027 lo stesso aspetto del territorio, per i contenuti\nambientali e culturali che contiene, che e\u0027 di per se\u0027 un valore\ncostituzionale (sentenza n. 367 del 2007). \n Anche la Corte di cassazione ha ricostruito la nozione di bene\npubblico «quale strumento finalizzato alla realizzazione di valori\ncostituzionali» (Corte di cassazione, Sezioni unite civili, sentenza\nn. 3811 del 2011). \n Nel caso di specie invece l\u0027eliminazione della procedura del\nmutamento di destinazione d\u0027uso esclude, a priori, qualsiasi\nconsiderazione degli stessi sotto il profilo ambientale. \n Giova osservare al riguardo che l\u0027art. 3, comma VI, della legge\n168/2017, prevede che il vincolo ambientale «e\u0027 mantenuto sulle terre\nanche in caso di liquidazione degli usi civici». \n 7. La mancanza di autorizzazione al mutamento di destinazione\nd\u0027uso nel caso di realizzazione di reti di comunicazione viola\naltresi\u0027 il diritto costituzionale di difesa sancito dall\u0027art. 24\ndella Costituzione. \n Tale norma e\u0027 infatti posta a presidio del diritto alla tutela\ngiurisdizionale (ordinanza n. 32 del 2013), assumendo cosi\u0027 una\nvalenza processuale (ordinanze n. 244 del 2009 e n. 180 del 2007). \n In particolare, l\u0027art. 24, come pure il successivo art. 113\nCost., enunciano il principio dell\u0027effettivita\u0027 del diritto di\ndifesa, il primo in ambito generale, il secondo con riguardo alla\ntutela contro gli atti della pubblica amministrazione, ed entrambi\ntali parametri sono volti a presidiare l\u0027adeguatezza degli strumenti\nprocessuali posti a disposizione dall\u0027ordinamento per la tutela in\ngiudizio dei diritti, operando esclusivamente sul piano processuale\n(in tal senso, ex plurimis, sentenza n. 20 del 2009). Ne deriva che\nla violazione di tale parametro costituzionale puo\u0027 considerarsi\nsussistente nei casi di «sostanziale impedimento all\u0027esercizio del\ndiritto di azione garantito dall\u0027art. 24 della Costituzione»\n(sentenza n. 237 del 2007) o di imposizione di oneri tali da\ncompromettere irreparabilmente la tutela stessa (ordinanza n. 213 del\n2005). \n Nel caso di specie la norma impugnata eliminando la necessita\u0027\ndell\u0027adozione del provvedimento di mutamento di destinazione d\u0027uso\nincide su competenze riservate alla Regione ai sensi del decreto del\nPresidente della Repubblica n. 616/1977. \n Il provvedimento di mutamento di destinazione d\u0027uso poi,\ncomportando necessariamente limitazioni dei diritti d\u0027uso civico per\nle collettivita\u0027 cui appartengono, ha carattere tipicamente\neccezionale e non puo\u0027 ne\u0027 deve risolversi nella perdita dei\nbenefici, anche solo di carattere ambientale per la generalita\u0027 degli\nabitanti, unicamente a vantaggio di privati (cfr. Consiglio Stato\nsez. IV 25 settembre 2007 n. 4962; Consiglio Stato sez. VI 6 marzo\n2003 n. 1247). \n Ne deriva l\u0027incompatibilita\u0027 di tali terreni con l\u0027attivita\u0027\nedificatoria (arg. Consiglio Stato sez. IV 19 dicembre 2003 n. 8365). \n Eliminato il provvedimento di mutamento di destinazione d\u0027uso nel\ncaso di realizzazione di reti di comunicazione vengono «privatizzati»\na tempo sostanzialmente indeterminato beni collettivi, i cui diritti\nspettano invece a delle collettivita\u0027 che, nel caso di specie, in\nbase alla disposizione censurata, non avrebbero la possibilita\u0027 di\nopporsi, in alcun modo, alla costruzione delle opere con conseguente\nviolazione del loro diritto di difesa. \n Sul punto deve considerarsi che le reti di comunicazione seppure,\nin genere, occupino limitate porzioni delle proprieta\u0027 collettive\nhanno la necessita\u0027 di opere accessorie (es. linee di adduzione,\ncabine, strade di accesso ecc.) che possono compromettere la\nfruibilita\u0027 di vaste porzioni del bene. Nel caso di proprieta\u0027\ncollettive piccole le comunita\u0027 potrebbero vedersi private\ndell\u0027intero patrimonio senza alcuna possibilita\u0027 di difesa. \n Inoltre, in assenza di un provvedimento di mutamento di\ndestinazione d\u0027uso, le collettivita\u0027 rimarranno prive di garanzie\nrelativamente alla restituzione dei beni nel caso di abbandono delle\nopere con conseguente perdita definitiva dei beni. \n Stabilisce infatti opportunamente l\u0027art. 41 del regio-decreto 26\nfebbraio 1928, n. 332 che il decreto di autorizzazione deve contenere\n«la clausola del ritorno delle terre, in quanto possibile, all\u0027antica\ndestinazione quando venisse a cessare lo scopo per il quale\nl\u0027autorizzazione era stata accordata». \n Anche sotto questo profilo la tutela delle comunita\u0027 titolari\ndelle proprieta\u0027 collettive viene eliminata. \n Dunque, gli enti esponenziali di domini collettivi, riconosciuti\ndalla 1. n. 168 del 2017 come ordinamenti giuridici primari delle\ncomunita\u0027 originarie, soggetti solo alla Costituzione, verrebbero\nprivati dell\u0027accesso ad ogni forma di tutela delle loro proprieta\u0027\ncon sostanziale impedimento all\u0027esercizio del diritto di azione\ngarantito dall\u0027art. 24 della Costituzione non essendo neppure\nprevista una tutela successiva o compensi di natura risarcitoria. \n 8. Deve altresi\u0027 osservarsi che la norma censurata viola il\nprincipio di eguaglianza di cui all\u0027art. 3 della Costituzione. \n Si ha la violazione del principio di eguaglianza qualora\nsituazioni sostanzialmente identiche siano disciplinate in modo\ningiustificatamente diverso (v. le sentenze della Corte\ncostituzionale nn. 155/2014, 85/2013, 41/2009 e 109/2004). \n Invero la natura comunque «pubblica» dei diritti di uso civico\ncomporta, in linea generale, l\u0027applicazione dei principi di\nderivazione comunitaria, di concorrenza, parita\u0027 di trattamento,\ntrasparenza, non discriminazione, e proporzionalita\u0027, di cui all\u0027art.\n1 della legge n. 241 del 1990 dovendosi prevedere, nell\u0027adozione del\nprovvedimento di mutamento di destinazione d\u0027uso alle procedure\ndell\u0027evidenza pubblica. \n Nel caso in esame invece solo le societa\u0027 che intendono\ninstallare le reti di comunicazione potrebbero evitare di chiedere il\nmutamento di destinazione d\u0027uso sottraendosi cosi\u0027 alle regole\ndell\u0027evidenza pubblica. \n Non sminuendo l\u0027importanza della costruzione di reti di\ncomunicazione deve tuttavia osservarsi che sussistono opere della\nstessa o di maggiore rilevanza (es. ospedali, autostrade, scuole,\necc.) che invece debbono sottostare a tali procedure. \n Dunque, tale eccezione appare ingiustificata. \n 9. La norma viola altresi\u0027 l\u0027art. 3, comma primo, Cost. (canone\ndella ragionevolezza). \n Sul punto debbono richiamarsi le argomentazioni utilizzate dalla\nCorte costituzionale nelle sentenze nn. 345/1997 e 310/2006 aventi ad\noggetto normative regionali che prevedevano valutazioni astratte di\ncompatibilita\u0027 con gli usi civici in relazione ad alcune categorie di\nopere pubbliche. \n Con la prima sentenza e\u0027 stata dichiarata l\u0027illegittimita\u0027\ncostituzionale dell\u0027art. 1, comma 1, della legge Regione Abruzzo 27\naprile 1996, n. 23 (Impianti pubblici o di pubblico interesse) la\nquale prevedeva che, nei casi in cui le predette opere o impianti e\nrelativi accessori avrebbero dovuto insistere su terreni di natura\ncivica, il provvedimento autorizzatorio del sindaco «determina\nl\u0027immediata utilizzabilita\u0027 dei suoli, concretando... una diversa\nesplicazione del diritto collettivo di godimento a favore della\ncollettivita\u0027 utente e proprietaria dei beni, non ricorrendo la\nfattispecie di cui agli articoli 12 della legge n. 1766 del 1927; 41\ndel regio-decreto n. 332 del 1928; 6 della legge regionale n. 25 del\n1988». \n La Corte ha ritenuto che «essendovi stretta connessione fra\nl\u0027interesse della collettivita\u0027 generale alla conservazione degli usi\ncivici, nella misura in cui essa contribuisce alla salvaguardia\ndell\u0027ambiente e del paesaggio, in ragione del vincolo paesaggistico\ndi cui alla legge n. 1497 del 1939, sancito dall\u0027art. 1, lettera h),\nlegge 8 agosto 1985 n. 431 e garantito dal potere di iniziativa\nprocessuale dei Commissari, e il principio democratico di\npartecipazione alle decisioni in sede locale, corrispondente agli\ninteressi di quelle popolazioni, di cui sono diventate esponenti le\nregioni ai sensi degli articoli 117 e 118 Cost. - la legge censurata\nfrustra entrambi gli interessi in giuoco, generali (laddove la\ndisciplina statale prevede l\u0027obbligatorieta\u0027 del procedimento di\nassegnazione a categoria dei terreni civici da alienare o mutare\nnella destinazione e postula la compatibilita\u0027 del programma di\ntrasformazione con le valutazioni paesistiche) e locali (laddove la\nlegislazione regionale, incentrata sul procedimento successivo di\nautorizzazione, implica necessariamente la consultazione delle\npopolazioni interessate) escludendo espressamente questi procedimenti\nsul presupposto, astratto e generalizzato, che la realizzazione degli\nimpianti a rete, destinati alle telecomunicazioni, al trasporto\nenergetico, dell\u0027acqua, del gas e allo smaltimento dei liquami,\ncostituisca una «diversa esplicazione del diritto collettivo di\ngodimento a favore della collettivita\u0027 utente e proprietaria dei\nbeni», mentre tali valutazioni, per gli interessi di rango\ncostituzionale che vi sono sottesi, non possono non essere concrete,\ne cioe\u0027 formulate e apprezzate attraverso il coinvolgimento, di volta\nin volta, delle popolazioni interessate». \n Con la sentenza n. 310 del 2006 e\u0027 stata invece dichiarata\nl\u0027illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 56, commi 1, 2 e 3, della\nlegge della Regione Calabria 3 ottobre 1997, n. 10 la quale prevedeva\nche talune opere pubbliche (reti per il trasporto di liquidi,\naeriformi, energia elettrica, nonche\u0027 i loro accessori interrati),\npotessero essere realizzate con semplice autorizzazione rilasciata\ndall\u0027amministrazione comunale. \n La Corte ha ritenuto che tale disciplina si ponesse in contrasto\ncol principio di ragionevolezza, in quanto, la sottrazione di tali\nopere alla disciplina prevista dal legislatore statale onde garantire\nl\u0027interesse della collettivita\u0027 alla conservazione degli usi civici e\nalla salvaguardia dell\u0027ambiente e del paesaggio - derivante dalla\nassimilazione, operata del tutto irragionevolmente dal legislatore\nregionale, tra godimento collettivo di un terreno sottoposto ad uso\ncivico e interesse alla realizzazione sullo stesso di un\u0027opera\nfunzionale al trasporto di energia elettrica. \n Tali principi sono applicabili nel caso di specie in cui\nanalogamente, in modo del tutto irragionevole, e\u0027 stata stabilita, in\nastratto, e quindi senza considerare l\u0027effettivo impatto delle opere\nche possono avere caratteristiche molto diverse tra loro, la\npossibilita\u0027 di installare reti di comunicazione senza necessita\u0027 di\nmutamento della destinazione d\u0027uso dei terreni interessati. \n Si legge sul punto nella sentenza 310/2006 «9. 2.- Sotto altro\naspetto, va osservato - come ha gia\u0027 rilevato la citata sentenza n.\n345 del 1997 - che vi e\u0027 una stretta connessione fra l\u0027interesse\ndella collettivita\u0027 alla conservazione degli usi civici e il\nprincipio democratico di partecipazione alle decisioni in sede\nlocale, corrispondente agli interessi di quelle popolazioni, di cui\nsono diventate esponenti le Regioni. Sul punto, la disciplina statale\nprevede, quale presupposto per promuovere il procedimento di\nmutamento di destinazione, l\u0027obbligatorieta\u0027 dell\u0027«assegnazione a\ncategoria» dei terreni sottoposti ad uso civico, e postula la\ncompatibilita\u0027 del programma di trasformazione con valutazioni\npaesistiche. La legge regionale impugnata, invece, attribuisce\nall\u0027amministrazione comunale il potere di rilasciare\nun\u0027autorizzazione che ha l\u0027effetto di rendere immediatamente\nutilizzabili i suoli destinati ad uso civico. «Tutto cio\u0027 sul\npresupposto, astratto e generalizzato, che la realizzazione degli\nimpianti a rete, destinati alle telecomunicazioni, al trasporto\nenergetico, dell\u0027acqua e del gas, nonche\u0027 allo smaltimento dei\nliquami, costituisca «una diversa esplicazione del diritto collettivo\ndi godimento a favore della collettivita\u0027 utente e proprietaria dei\nbeni» (...), mentre tali valutazioni, per gli interessi di rango\ncostituzionale che vi sono sottesi, non possono non essere concrete:\ncioe\u0027, formulate e apprezzate attraverso il coinvolgimento, di volta\nin volta, delle popolazioni interessate» (citata sentenza n. 345 del\n1997)». \n Tale valutazione astratta di compatibilita\u0027 si pone altresi\u0027 in\ncontrasto con i principi di sussidiarieta\u0027 orizzontale e di\ndemocraticita\u0027 vigenti in materia. \n\n \n P.Q.M. \n \n Visti gli articoli 134 della Costituzione, 1 della legge\ncostituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953,\nn. 87 dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione\ndi legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 54-bis, del decreto\nlegislativo n. 259 del 2023, 2004, n. 42 in riferimento agli articoli\n3,24 e 9 della Costituzione. \n Dispone l\u0027immediata trasmissione degli atti alla Corte\ncostituzionale e sospende il giudizio. Ordina che, a cura della\nsegreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa\ned al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai\nPresidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. \n Cosi\u0027 deciso in Roma il 15 settembre 2025 \n \n Il Commissario: Perinelli","elencoNorme":[{"id":"63895","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"dlgs","denominaz_legge":"decreto legislativo","data_legge":"01/08/2003","data_nir":"2003-08-01","numero_legge":"259","descrizionenesso":"inserito dall\u0027","legge_articolo":"54","specificaz_art":"bis","comma":"","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259~art54"},{"id":"63927","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"dl","denominaz_legge":"decreto-legge","data_legge":"24/02/2023","data_nir":"2023-02-24","numero_legge":"13","descrizionenesso":"convertito con modificazioni in","legge_articolo":"18","specificaz_art":"","comma":"7","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2023-02-24;13~art18"},{"id":"63928","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"l","denominaz_legge":"legge","data_legge":"24/04/2023","data_nir":"2023-04-24","numero_legge":"41","descrizionenesso":"","legge_articolo":"","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2023-04-24;41"}],"elencoParametri":[{"id":"80221","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"3","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"80223","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"9","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"80222","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"24","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""}],"elencoParti":[{"id":"55123","num_progressivo":"","nominativo_parte":"FEDERAZIONE NAZIONALE DEI DOMINI COLLETTIVI – Paolo Grossi e Pietro Nervi","data_costit_part":"22/12/2025","flag_cost_fuori_termine":"No","indirizzo_difensore":"","id_avv_indirizzo":"","tipologia_parte":"AC","descrizione_tipologia_parte":"","sigla_parte":""},{"id":"55124","num_progressivo":"","nominativo_parte":"Infrastrutture Wireless Italiane spa","data_costit_part":"24/12/2025","flag_cost_fuori_termine":"No","indirizzo_difensore":"","id_avv_indirizzo":"","tipologia_parte":"C","descrizione_tipologia_parte":"Controparte","sigla_parte":""},{"id":"55127","num_progressivo":"","nominativo_parte":"Terzini Sara, Masella Franco","data_costit_part":"29/12/2025","flag_cost_fuori_termine":"No","indirizzo_difensore":"","id_avv_indirizzo":"","tipologia_parte":"P","descrizione_tipologia_parte":"Parte","sigla_parte":""}]}}" ] ] |
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