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G.  contro  il  Ministero\ndell\u0027interno. \n \nPolizia - Polizia di Stato - Concorso pubblico per la nomina  a  vice\n  ispettore - Previsione che fissa per gli appartenenti alla  Polizia\n  di Stato il requisito dell\u0027anzianita\u0027 minima  di  servizio  di  tre\n  anni per la partecipazione a tale concorso. \n- Decreto del Presidente della Repubblica  24  aprile  1982,  n.  335\n  (Ordinamento del personale  della  Polizia  di  Stato  che  espleta\n  funzioni di polizia), art. 27-bis, comma 2. \n\n\r\n(GU n. 8 del 19-02-2025)\n\r\n \n          IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO \n \n \n                        Sezione Prima Quater \n \n    Ha  pronunciato  la  presenteOrdinanza  sul  ricorso  numero   di\nregistro generale 5517 del 2022, proposto da F.      G.        G.    \n e D.        M.     , rappresentati e  difesi  dall\u0027avvocato  Alessio\nGiaquinto,  con  domicilio  digitale  come  da  PEC  da  Registri  di\nGiustizia; \n    contro   Ministero   dell\u0027interno,   in   persona   del    legale\nrappresentante pro-tempore, rappresentato  e  difeso  dall\u0027Avvocatura\ngenerale dello  Stato,  domiciliataria  ex  lege  in  Roma,  via  dei\nPortoghesi n. 12; \n    per l\u0027annullamento: \n      a) del decreto del  Capo  della  Polizia  del  16  marzo  2022,\npubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi  ed\nesami», n. 23 del 22 marzo 2022, con cui e\u0027 stato bandito il concorso\npubblico, per esami, per la copertura di mille allievi vice ispettori\ndella Polizia di Stato, nella parte in cui,  all\u0027art.  3,  prevedendo\nl\u0027innalzamento di eta\u0027  fino  a  trentatre  anni  per  gli  impiegati\ndell\u0027amministrazione civile dell\u0027interno,  non  prevede  il  medesimo\ninnalzamento  di  eta\u0027  per  gli  impiegati  del  Dipartimento  della\npubblica   sicurezza,    subordinandone    la    partecipazione    al\nraggiungimento di tre anni di anzianita\u0027 di servizio; \n      b) del decreto del Ministero dell\u0027interno, 13 luglio  2018,  n.\n103, nella parte in cui, all\u0027art. 3, commi  2  e  3,  discrimina  gli\nimpiegati del Ministero  dell\u0027interno   Dipartimento  della  pubblica\nsicurezza, rispetto  agli  impiegati  del  Ministero  dell\u0027Interno  -\nDipartimento  dell\u0027amministrazione  civile,   obbligando   i   primi,\nirragionevolmente, a maturare tre  anni  di  anzianita\u0027  di  servizio\nindipendentemente dall\u0027eta\u0027 anagrafica, discriminandoli  rispetto  ai\nsecondi che possono partecipare fino a trentatre\u0027 anni di eta\u0027  senza\naver maturato alcuna anzianita\u0027 di servizio; \n      c) di ogni altro atto presupposto, connesso  o  consequenziale,\nivi espressamente incluso, anche sconosciuto  ai  ricorrenti,  lesivo\ndegli interessi legittimi e dei diritti soggettivi dei medesimi. \n    Visti il ricorso e i relativi allegati; \n    Visti tutti gli atti della causa; \n    Visto  l\u0027atto  di  costituzione   in   giudizio   del   Ministero\ndell\u0027interno; \n    Relatore nell\u0027udienza pubblica del giorno  19  novembre  2024  il\ndott. Dario Aragno e uditi per le parti i difensori come  specificato\nnel verbale; \n    1. Si premette, in punto di fatto, che il sig. G.     ed il  sig.\nM.          , entrambi agenti della Polizia di Stato in servizio  dal\n28 novembre 2021,  hanno  presentato  domanda  di  partecipazione  al\nconcorso pubblico, per esami, per l\u0027assunzione di mille allievi  vice\nispettori della Polizia  di  Stato,  aperto  ai  cittadini  italiani,\nindetto con decreto  del  Capo  della  Polizia  del  16  marzo  2022,\nnonostante non fossero  in  possesso  del  requisito  previsto  dalla\nclausola del bando (art. 3, comma 1, lettera d),  riproduttiva  delle\nprescrizioni contenute nell\u0027art. 2 del decreto ministeriale 13 luglio\n2018, n. 103, e dell\u0027art. 27-bis del  decreto  del  Presidente  della\nRepubblica 24 aprile 1982, n. 335, che, in deroga  al  limite  d\u0027eta\u0027\nfissato in via generale per tutti i candidati («non aver compiuto  il\n28° anno di eta\u0027»), ammette alla selezione il personale  appartenente\nalla Polizia di Stato «con almeno tre anni di anzianita\u0027 di effettivo\nservizio alla data del presente bando» e stabilisce un diverso limite\ndi  eta\u0027  («trentatre\u0027  anni»)  per   gli   appartenenti   ai   ruoli\ndell\u0027Amministrazione  civile  dell\u0027interno,  avendo   entrambi   gia\u0027\nsuperato il 28° anno di eta\u0027 ma  non  ancora  maturato  tre  anni  di\nanzianita\u0027 di servizio. \n    2. I ricorrenti hanno, pertanto, adito questo Tribunale  al  fine\ndi contestare il requisito di anzianita\u0027 richiesto per  il  personale\ngia\u0027 appartenente alla Polizia di Stato per contrasto con  l\u0027art.  3,\ncomma 6, della legge  15  maggio  1997,  n.  127,  con  la  direttiva\n2000/78/CE e con gli articoli 21  della  Carta  di  Nizza  e  10  del\nTrattato sul funzionamento dell\u0027Unione europea -  T.F.U.E.,  ritenuto\n«ingiustificato e  discriminatorio»  se  confrontato  con  i  diversi\nrequisiti di accesso del personale civile del medesimo Dicastero,  al\nquale si concede un limite di eta\u0027 piu\u0027 alto (trentatre\u0027 anni) ma non\nsi  richiede  nessun  periodo  minimo  di  servizio.   I   ricorrenti\ndenunciano,  quindi,  l\u0027irragionevolezza  della  previsione   siccome\nidonea a determinare  un\u0027arbitraria  disparita\u0027  di  trattamento  tra\nfunzionari  incardinati  nello  stesso   Ministero,   avvantaggiando,\ntramite un innalzamento del limite di eta\u0027 e la mancanza di qualsiasi\nrequisito di anzianita\u0027, i funzionari civili e penalizzando,  invece,\nsenza alcuna ragione gli operatori della Polizia di Stato,  ai  quali\ne\u0027   richiesta   un\u0027anzianita\u0027   minima,   pur   svolgendo   funzioni\ninnegabilmente piu\u0027 affini a quelle tipiche della qualifica  messa  a\nconcorso; concludono chiedendo a questo giudice,  previa  concessione\ndi misure cautelari anche inaudita  altera  parte,  di  sollevare  la\nquestione di legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 27-bis del decreto\ndel Presidente della Repubblica n. 335/1982,  quale  norma  di  rango\nprimario dal quale e\u0027 mutuata la disciplina del bando, per violazione\ndegli articoli 3, 97 e 117, comma 1, della Costituzione, in relazione\nall\u0027art. 14 C.E.D.U., ovvero, in alternativa,  di  procedere  con  un\nrinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell\u0027Unione  europea  ex\nart. 267 T.F.U.E. per  verificare  se  la  direttiva  2000/78/CE  del\nConsiglio del 27 novembre 2000, l\u0027art. 3 del T.U.E.,  l\u0027art.  10  del\nT.F.U.E. e l\u0027art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell\u0027Unione\neuropea ostino alla  normativa  contenuta  nel  citato  art.  27-bis,\novvero,  in  subordine,  di  disapplicare  la  normativa  interna  in\ncontrasto con i principi eurounitari desumibili dalle predette norme. \n    3. Il Ministero dell\u0027interno ha depositato,  in  ottemperanza  al\ndecreto monocratico del 21 maggio 2022, n. 3221, in  data  11  giugno\n2022, una relazione del Servizio contenzioso e  affari  legali  della\nPolizia  di   Stato,   che   eccepisce,   innanzitutto,   la   natura\nregolamentare delle norme sui limiti d\u0027eta\u0027 validi per  i  funzionari\ncivili, contenute nel decreto  ministeriale  n.  103/2018,  al  quale\nrinvia l\u0027art. 27-bis del decreto del Presidente della  Repubblica  n.\n335/1982,  con  conseguente  insussistenza  dei  presupposti  per  la\nrimessione degli atti alla  Corte  costituzionale  o  alla  Corte  di\ngiustizia dell\u0027Unione europea; nel  merito,  sostiene  l\u0027infondatezza\ndelle censure articolate  dai  ricorrenti,  in  quanto  la  richiesta\ndell\u0027anzianita\u0027 minima di tre anni per il personale della Polizia  di\nStato, quale «periodo minimo e  congruo»  per  il  consolidamento  di\nquella   professionalita\u0027   e   quell\u0027esperienza   necessarie    allo\nsvolgimento delle funzioni  dell\u0027ispettore,  comunque  implicanti  un\ngrado di responsabilita\u0027 piu\u0027 elevato rispetto a quello proprio degli\nagenti, sarebbe «compensata» dall\u0027assenza  di  limiti  di  eta\u0027,  dal\nbeneficio della riserva di un sesto dei  posti  messi  a  concorso  e\ndall\u0027esenzione dalle prove di efficienza fisica, mentre i  funzionari\ncivili soggiacerebbero comunque ad un limite di  eta\u0027,  seppure  piu\u0027\nalto di  quello  contemplato  in  via  generale,  ed  alle  prove  di\nidoneita\u0027  fisica  «non  avendo  mai  svolto  funzioni  di  carattere\noperativo»,  in  linea   con   gli   approdi   della   giurisprudenza\ncostituzionale sull\u0027ammissibilita\u0027 di requisiti  di  accesso  «...che\nnon siano determinati in modo arbitrario o irragionevole (cfr.  Corte\ncostituzionale, 21 dicembre 2020, n.  275  e  30  dicembre  1997,  n.\n466)». \n    4. Con ordinanza cautelare del 20 giugno 2022,  n.  3911,  questo\nTribunale ha accolto la domanda cautelare ammettendo  con  riserva  i\nricorrenti alla procedura selettiva,  sulla  base  del  periculum  in\nmora, e riservandosi di approfondire, in sede di merito, la questione\ndi legittimita\u0027  costituzionale  dell\u0027art.  27-bis  del  decreto  del\nPresidente della Repubblica n. 335/1982. \n    5. In data 25  novembre  2022  il  sig.  G.   ha  documentato  il\nsuperamento della prova preselettiva  mentre  l\u0027altro  ricorrente  ha\ndedotto di non essersi presentato alle prove  e  di  non  avere  piu\u0027\ninteresse al giudizio. \n    6. La discussione del merito e\u0027  stata  piu\u0027  volte  rinviata  in\nattesa di conoscere l\u0027esito delle ulteriori prove sostenute dal  sig.\nG. \n    7. In vista dell\u0027udienza pubblica del 19 novembre 2024, le  parti\nhanno depositato memorie: \n      il  Ministero  dell\u0027interno,  in  data  7  ottobre  2024,   per\ndifendere la correttezza delle scelte effettuate dal  legislatore  in\nsubiecta materia, mediante il richiamo ad alcune pronunce del giudice\neurounitario sulla legittimita\u0027 di  limiti  d\u0027eta\u0027  per  l\u0027accesso  a\nfunzioni «che richiedono lo svolgimento  di  attivita\u0027  operative  ed\nesecutive e, quindi, non meramente  amministrative»,  allo  scopo  di\n«salvaguardare e garantire l\u0027operativita\u0027 ed il  buon  andamento  dei\nservizi  di  polizia»,  e  alle  finalita\u0027  sottese  al   complessivo\nabbassamento dei limiti di eta\u0027 per l\u0027accesso ai ruoli della  Polizia\ndi Stato operato con il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, in\nattuazione della delega contenuta nella legge 7 agosto 2015, n.  124,\ne coerentemente con  la  «specificita\u0027»  dei  compiti  assolti  dalla\nPolizia di Stato, riconosciuta dall\u0027art. 19 della  legge  4  novembre\n2010, n. 183, nonche\u0027 con le indicazioni  fornite  dalla  Commissione\nspeciale del Consiglio di Stato nel parere n. 915  sullo  schema  del\ndecreto legislativo n. 95/2017,  reso  nell\u0027adunanza  del  12  aprile\n2017; \n      il sig. G. , in data 10 ottobre 2024,  per  comprovare  l\u0027esito\npositivo  degli  accertamenti  attitudinali   ai   quali   e\u0027   stato\nsottoposto,   in   seno   al   concorso   qui   di   interesse,    in\ndata              e, nell\u0027ambito di altro concorso  per  l\u0027assunzione\ndi centosettantasette    vice    ispettori    tecnici    (specialita\u0027\ncibernetica), in data           ; \n      il sig. G. , in data 18 ottobre 2024,  per  segnalare  di  aver\nsuperato anche la prova orale, nonche\u0027 per  sviluppare  ulteriormente\ngli   argomenti   a   sostegno   dell\u0027illegittimita\u0027   della   norma,\nevidenziando: \n        i) la  peculiarita\u0027  del  caso  in  discussione,  «poiche\u0027  i\nricorrenti si sono paradossalmente trovati in una fascia di eta\u0027 e di\nanzianita\u0027 di servizio che gli ha impedito di partecipare tanto  come\n«esterni» quanto come  «interni»:  nel  primo  caso  perche\u0027  avevano\nsuperato i ventotto anni, nel  secondo  perche\u0027  non  avevano  ancora\nmaturato i tre anni di anzianita\u0027 di servizio»; \n        ii) la non pertinenza delle difese erariali, che,  insistendo\nsui motivi di legittimita\u0027 dell\u0027abbassamento dei limiti di  eta\u0027  per\nl\u0027ingresso nella Polizia di Stato, confermerebbero l\u0027irragionevolezza\ndel requisito dell\u0027anzianita\u0027 di servizio richiesto agli appartenenti\nal ruolo degli agenti, che si oppone  alla  partecipazione  dei  piu\u0027\ngiovani, consentendo, invece,  quella  di  colleghi  vicini  all\u0027eta\u0027\npensionabile; \n        iii)  la  mancata  previsione  di  un  analogo  requisito  di\nanzianita\u0027 per il personale  interno  nei  concorsi  per  commissario\ndella Polizia di Stato da parte dell\u0027art. 3 del decreto  ministeriale\nn. 103/2018, che stabilisce unicamente un innalzamento del limite  di\neta\u0027 da trenta a quaranta anni; \n        iv)  l\u0027incongruenza  rispetto  all\u0027art.  19  del   bando   di\nconcorso, secondo il quale l\u0027appartenenza alla Polizia di Stato, che,\nai fini dell\u0027ammissione, diventa rilevante  solo  dopo  tre  anni  di\nservizio,  costituisce,  invece,  titolo  preferenziale  in  caso  di\nparita\u0027 di merito indipendentemente da un\u0027anzianita\u0027 minima; \n      il Ministero  dell\u0027interno,  in  data  15  novembre  2024,  per\nconfermare che il ricorrente e\u0027 risultato idoneo alla prova  orale  e\ncomunicare la mancata pubblicazione, a quella data, della graduatoria\nfinale di merito. \n    8. All\u0027udienza pubblica del 19 novembre 2024, la causa e\u0027 passata\nin decisione. \n    9. Il Collegio da\u0027 atto che il sig.  M.      ha  perso  interesse\nalla definizione del merito  del  giudizio  e  che  permane,  invece,\nl\u0027interesse del sig. G.        all\u0027annullamento  della  clausola  del\nbando contenuta nell\u0027art. 3, comma 1, lettera d), nella parte in  cui\nprescrive che «[s]i prescinde dal  limite  d\u0027eta\u0027  per  il  personale\nappartenente alla Polizia di Stato con almeno tre anni di  anzianita\u0027\ndi effettivo servizio alla data del presente bando», riproducendo, in\nparte qua, quanto disposto dall\u0027art. 27-bis, comma 2, del decreto del\nPresidente della Repubblica  n.  335/1982,  a  mente  del  quale  «Al\nconcorso [pubblico per la nomina  a  vice  ispettore]  sono  altresi\u0027\nammessi a partecipare, con riserva di un sesto dei posti disponibili,\ngli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato con almeno tre  anni\ndi anzianita\u0027 di effettivo servizio alla data del bando che indice il\nconcorso, in possesso  dei  prescritti  requisiti  ad  eccezione  del\nlimite di eta\u0027», che e\u0027 norma di rango primario, in  quanto  inserita\ndall\u0027art. 3, comma 5, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197,\ncome modificato dall\u0027art. 3 del decreto legislativo 28 febbraio 2001,\nn.   53,   all\u0027interno   del   testo   unico    delle    disposizioni\nsull\u0027ordinamento della Polizia di Stato,  adottato  con  decreto  del\nPresidente della Repubblica con «valore di legge ordinaria», ai sensi\ndell\u0027art. 36, comma 1, della legge 1° aprile 1981, n. 121. \n    10. Accertato che l\u0027esclusione del ricorrente riposa su una norma\ndi rango legislativo, di cui viene prospettata la contrarieta\u0027  tanto\nal principio di uguaglianza di  cui  all\u0027art.  3  della  Costituzione\nquanto al principio di non discriminazione di cui all\u0027art.  21  della\nCarta dei diritti fondamentali dell\u0027Unione  europea,  questo  giudice\nritiene che vada scrutinata con priorita\u0027 la compatibilita\u0027 dell\u0027art.\n27-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 335/1982 con la\nCostituzione, in linea con la giurisprudenza costituzionale,  secondo\nla quale, laddove «[i] principi e i  diritti  enunciati  nella  Carta\nintersecano in larga misura i principi e i  diritti  garantiti  dalla\nCostituzione  italiana...le  violazioni  dei  diritti  della  persona\npostulano la necessita\u0027 di un intervento erga omnes di questa  Corte,\nanche in virtu\u0027 del principio che situa il  sindacato  accentrato  di\ncostituzionalita\u0027  delle   leggi   a   fondamento   dell\u0027architettura\ncostituzionale (art. 134 Cost.)» (Corte cost., sentenza  14  dicembre\n2017, n. 269). \n    11. Cio\u0027 posto, appaiono rilevanti e non manifestamente infondati\ni dubbi di legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 27-bis, comma 2, del\ndecreto del Presidente della Repubblica n. 335/1982 per contrasto con\ngli articoli 3, 51, comma 1, e 97, comma 4, della Costituzione. \n    11.1. Ricorre, innanzitutto, il presupposto della rilevanza della\nquestione, ai sensi dell\u0027art. 23, comma 2, della legge 11 marzo 1953,\nn. 87, secondo il quale e\u0027 necessario  che  «il  giudizio  non  possa\nessere definito indipendentemente dalla risoluzione  della  questione\ndi legittimita\u0027 costituzionale» della norma primaria  contestata,  in\nquanto: \n      sia la norma regolamentare - l\u0027art. 2,  comma  2,  del  decreto\nministeriale  n.  103/2018  -  sia  quella  dell\u0027atto  amministrativo\ngenerale impugnato - l\u0027art. 3, comma 1,  lettera  d),  del  bando  di\nconcorso - mutuano pedissequamente il requisito per la partecipazione\nal concorso per vice ispettori della Polizia di  Stato  previsto  per\ngli  «interni»  -   l\u0027anzianita\u0027   di   servizio   almeno   triennale\nnell\u0027amministrazione - dall\u0027art. 27-bis, comma  2,  del  decreto  del\nPresidente  della  Repubblica  335/1982,   del   quale,   considerata\nl\u0027univoca  formulazione  letterale,  che  subordina  testualmente  la\npartecipazione al concorso da parte degli appartenenti  alla  Polizia\ndi Stato al possesso di uno specifico requisito («...almeno tre  anni\ndi anzianita\u0027 di effettivo servizio alla data del bando che indice il\nconcorso...»), non e\u0027 possibile fare applicazione in  senso  conforme\nal dettato costituzionale (Corte cost., sentenza 22 ottobre 1996,  n.\n356); \n      il sig. G. , in servizio nella Polizia di Stato dal 28 novembre\n2021, era, alla data di pubblicazione  del  bando  (22  marzo  2022),\nsprovvisto del requisito dell\u0027anzianita\u0027, dalla rimozione  del  quale\ndipende il suo inserimento  a  pieno  titolo  e  «senza  riserva»  in\ngraduatoria,  avendo  egli  superato  con  successo  tutte  le  prove\nconcorsuali alle  quali  e\u0027  stato  ammesso  da  questo  giudice  con\nl\u0027ordinanza cautelare n. 3911/2022. \n    11.2. In secondo luogo, il conflitto dell\u0027art. 27-bis,  comma  2,\ndel decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.  335/1982  con  il\nprincipio di uguaglianza e quello  del  pubblico  concorso,  radicati\nnegli articoli 3, 51, comma 1, e 97, comma 4, della  Costituzione  si\npresenta,  ad  avviso  di  questo   Collegio,   «non   manifestamente\ninfondato», ai sensi del medesimo art. 23 della legge n. 87/1953. \n    La disposizione, nella parte  in  cui  limita  la  partecipazione\ndegli appartenenti alla Polizia di Stato  al  concorso  pubblico  per\nvice ispettori, esigendo la maturazione di una anzianita\u0027 «minima» di\nservizio di tre anni, sembra, infatti, imporre al  personale  interno\nall\u0027amministrazione della  pubblica  sicurezza  il  rispetto  di  una\ncondizione di  accesso  alla  procedura  concorsuale  discriminatoria\nrispetto ai candidati che provengono dai ruoli  civili  del  medesimo\nDicastero, non  necessaria  alle  finalita\u0027  della  selezione  e  non\ngiustificata  da  apprezzabili  ragioni  di  tutela  di  contrapposti\ninteressi di rango pari a quello all\u0027evidenza sacrificato, costituito\ndall\u0027esigenza di garantire la  massima  partecipazione  possibile  ai\nconcorsi pubblici. \n    La giurisprudenza costituzionale ha, in proposito, affermato  che\n«il principio del pubblico  concorso,  di  cui  all\u0027art.  97,  quarto\ncomma,  Cost.,  non  e\u0027  di  per  se\u0027  incompatibile,  nella   logica\ndell\u0027agevolazione del buon andamento della pubblica  amministrazione,\ncon la previsione per  legge  di  «condizioni  di  accesso  intese  a\nconsolidare pregresse esperienze  lavorative  maturate  nella  stessa\namministrazione», purche\u0027 l\u0027area delle eccezioni  sia  delimitata  in\nmodo  rigoroso  e  sia  subordinata  all\u0027accertamento  di  specifiche\nnecessita\u0027 funzionali  dell\u0027amministrazione  e  allo  svolgimento  di\nprocedure di verifica dell\u0027attivita\u0027  svolta  (sentenza  n.  113  del\n2017, punto 2.3 del Considerato in diritto; in  precedenza,  sentenze\nn. 167  del  2013  e  n.  310,  n.  189  e  n.  52  del  2011)...  La\nvalorizzazione di esperienze lavorative maturate nel tempo, se - come\nsi e\u0027 ricordato -  puo\u0027  giustificare,  al  ricorrere  di  specifiche\ncondizioni, il consolidamento delle stesse in deroga al principio del\npubblico  concorso,  puo\u0027,  a   maggior   ragione,   incidere   sulla\ndeterminazione dei  requisiti  di  ammissione  al  concorso,  rimessa\nall\u0027ampia discrezionalita\u0027 del legislatore...[purche\u0027  nel]  rispetto\ndel «limite dei principi di ragionevolezza e di salvaguardia del buon\nandamento della p.a.» (cosi\u0027 sentenza n. 51 del  1994,  punto  2  del\nConsiderato in diritto; analogamente, sentenze n. 99 del  1998  e  n.\n136 del 2004).» (Corte cost., sentenza 21 dicembre 2020, n. 275). \n    I requisiti di partecipazione hanno la finalita\u0027 di orientare  la\nselezione verso le professionalita\u0027 ritenute maggiormente  confacenti\nalle esigenze dell\u0027amministrazione procedente mediante  «sbarramenti»\nche  restringono  ex  ante  la  platea   dei   possibili   candidati,\ncomprimendo, in ogni caso, le potenzialita\u0027  del  concorso  pubblico,\nche, «[i]n  diretta  attuazione  degli  articoli  3  e  51  Cost.,...\nconsente...ai cittadini di accedere ai pubblici uffici in  condizioni\ndi eguaglianza e «senza  altra  distinzione  che  quella  delle  loro\nvirtu\u0027 e dei loro talenti», come  fu  solennemente  proclamato  dalla\nDichiarazione dei diritti dell\u0027uomo e  del  cittadino  del  1789.  Il\nconcorso, inoltre, e\u0027 «meccanismo strumentale al canone di efficienza\ndell\u0027amministrazione» (sentenza n. 205 del 2004), cioe\u0027 al  principio\ndi buon andamento,  sancito  dall\u0027art.  97,  primo  comma,  Cost.  Il\nreclutamento  dei  dipendenti  in  base  al   merito   si   riflette,\nmigliorandolo, sul rendimento delle pubbliche amministrazioni e sulle\nprestazioni da queste rese ai cittadini. Infine, il concorso pubblico\ngarantisce il rispetto  del  principio  di  imparzialita\u0027,  enunciato\ndall\u0027art. 97 e sviluppato dall\u0027art. 98  Cost.  Infatti,  il  concorso\nimpedisce che il reclutamento dei pubblici impiegati avvenga in  base\na criteri di appartenenza politica e  garantisce,  in  tal  modo,  un\ncerto grado di distinzione fra  l\u0027azione  del  Governo,  «normalmente\nlegata  agli   interessi   di   una   parte   politica»,   e   quella\ndell\u0027amministrazione, «vincolata invece ad agire senza distinzioni di\nparti politiche, al fine del perseguimento delle finalita\u0027  pubbliche\nobiettivate  nell\u0027ordinamento».  Sotto  tale  profilo   il   concorso\nrappresenta, pertanto, «il metodo migliore per la provvista di organi\nchiamati  ad  esercitare  le  proprie  funzioni  in   condizioni   di\nimparzialita\u0027 e al servizio esclusivo della Nazione» (sentenza n. 453\ndel 1990)» (Corte cost., sentenza 4 novembre 2009, n. 293). \n    Tanto premesso in termini generali, e\u0027 ora possibile esaminare  i\ndiversi profili di illegittimita\u0027 rilevati a carico dell\u0027art. 27-bis,\ncomma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 335/1982. \n    11.2.1. Innanzitutto, l\u0027introduzione del requisito costituito dal\nraggiungimento  di  un\u0027anzianita\u0027   minima   di   servizio   per   la\npartecipazione  anche  all\u0027aliquota  di  posti  non  riservata   agli\nappartenenti alla Polizia di Stato di cui all\u0027art. 1,  comma  2,  del\nbando di concorso, quale  «filtro»  idoneo  a  «ritardare»  qualsiasi\nforma di accesso del personale  interno  al  ruolo  degli  ispettori,\nappare idoneo a violare il principio di ragionevolezza intrinseca, in\nquanto, contraddicendo l\u0027obiettivo del reclutamento dei piu\u0027  giovani\nper l\u0027esercizio delle funzioni, comunque operative,  degli  ispettori\ndella Polizia di Stato, pure perseguito da altre disposizioni volte a\nfavorire proprio l\u0027innesto nelle amministrazioni preposte alla tutela\ndell\u0027ordine   e   della   sicurezza    pubblica    di    forza-lavoro\nparticolarmente efficiente dal punto di vista fisico, «la legge manca\nil suo obiettivo e tradisce la  sua  ratio»  (Corte  cost.,  sentenza\n10-20 febbraio 1997, n. 43). \n    Piu\u0027 volte la stessa  Corte  costituzionale  ha  riconosciuto  la\nlegittimita\u0027 della scelta legislativa di stabilire limiti di eta\u0027 per\nl\u0027accesso a determinate professioni, precisando che «la garanzia  del\ndiritto al lavoro non deve essere intesa nel senso che  non  consenta\nal legislatore ordinario di regolarne l\u0027esercizio (sentenze n. 61 del\n1996 e n. 54 del 1977), e cio\u0027 vale  anche  per  i  limiti  di  eta\u0027,\nsoprattutto quando la norma si  riferisce  a  requisiti  attitudinali\nrichiesti da particolari  rapporti  di  lavoro  caratterizzati  dalla\nnatura del servizio da prestare e da oggettive necessita\u0027 del tipo di\nazienda (sia pubblica che privata)» (Corte cost., sentenza 24  maggio\n2000, n. 160). \n    L\u0027art.  26  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   n.\n335/1982, che disciplina le funzioni degli ispettori della Polizia di\nStato e  pure  abilita  tale  qualifica  all\u0027esercizio  di  forme  di\ncoordinamento e di  direzione  dei  servizi  di  polizia,  esordisce,\ntuttavia, specificando che «[a]l personale del ruolo degli  ispettori\nsono attribuite le qualifiche di agente di pubblica  sicurezza  e  di\nufficiale di polizia giudiziaria» (co. 1), e che «[i]n relazione alla\nprofessionalita\u0027 e alle attitudini  possedute,  gli  appartenenti  al\nruolo degli ispettori svolgono compiti di tutela dell\u0027ordine e  della\nsicurezza pubblica e di polizia giudiziaria, con particolare riguardo\nall\u0027attivita\u0027 investigativa» (co. 3),  cosi\u0027  delineando  una  figura\nchiamata, in ragione del  possesso  della  qualifica  di  «agente  di\npubblica sicurezza» di cui al regio decreto 18 giugno 1931,  n.  773,\nad  interventi  che  implicano  inevitabilmente  prestanza  e  vigore\nfisico. \n    In tal senso, del resto, si spiega  la  previsione  del  generale\nlimite di eta\u0027 di ventotto anni per la partecipazione al concorso  ad\nopera  dell\u0027art.  27-bis,  comma  1,  lettera  b),  del  decreto  del\nPresidente della Repubblica 335/1982, modificato dall\u0027art.  1,  comma\n1, lettera q), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n.  95,  e  la\ncontestuale fissazione da parte dell\u0027art. 2,  comma  3,  del  decreto\nministeriale n. 103/2018 di un limite massimo di trentatre  anni  per\nil personale proveniente dai ruoli civili del Ministero dell\u0027Interno,\ncoerentemente con le finalita\u0027 di abbassamento dei limiti di eta\u0027 per\nl\u0027ingresso nelle Forze di Polizia che il legislatore ha, piu\u0027  volte,\nin tempi recenti, dimostrato  di  voler  attuare  (vds.,  oltre  alle\ndisposizioni  in  materia  di  «riordino  delle  carriere»   adottate\nnell\u0027esercizio della delega di cui all\u0027art. 8, comma 1,  lettera  a),\ndella legge 7 agosto 2015, n. 124, piu\u0027 di recente, l\u0027art.  6,  comma\n3, della legge 5 agosto 2022, n. 119). \n    La pretesa anzianita\u0027 «minima» per la partecipazione al  concorso\nnei confronti degli appartenenti alla  Polizia  di  Stato  evidenzia,\npertanto, la presenza di un elemento di incoerenza nella legislazione\nsul reclutamento nelle  Forze  di  Polizia,  tesa,  invece,  nel  suo\ncomplesso, a promuovere un ricambio generazionale all\u0027interno di tali\namministrazioni, ancorche\u0027 cio\u0027 si verifichi per effetto del transito\ndi unita\u0027 di personale alla qualifica  superiore  messa  a  concorso,\ncome nel caso di superamento della selezione da parte di un  soggetto\ngia\u0027  inserito  nei  ruoli  di   grado   inferiore   della   medesima\namministrazione. \n    11.2.2. Sotto altro e diverso profilo, la disposizione in  parola\nappare determinare, altresi\u0027, disparita\u0027 di trattamento e conseguente\nviolazione  del  principio  disuguaglianza   tra   gli   appartenenti\nall\u0027amministrazione della pubblica sicurezza interessati ad  accedere\nal ruolo degli ispettori della Polizia di Stato e altri candidati  al\nmedesimo concorso o a concorsi consimili,  che  possono  assurgere  a\ntertium comparationis. \n    In primo luogo, la denunciata  disparita\u0027  si  realizza  rispetto\nagli appartenenti ai ruoli  civili  del  Ministero  dell\u0027interno,  ai\nquali e\u0027 concesso, in armonia con l\u0027ordito normativo, di  partecipare\nal concorso per ispettori della Polizia  di  Stato  fino  a trentatre\nanni, senza alcuna pregressa  esperienza  nell\u0027amministrazione  della\npubblica sicurezza. \n    La tesi dell\u0027amministrazione resistente,  secondo  la  quale  per\ntale categoria di candidati «a controbilanciare la mancata  richiesta\ndi  un\u0027anzianita\u0027  di  servizio  di  tre  anni,  a  differenza  degli\nappartenenti  ai  ruoli  della  Polizia  di  Stato,  e\u0027  previsto  lo\nstringente limite di trentatre anni e la sottoposizione alle prove di\nidoneita\u0027  fisica,  non  avendo  mai  svolto  funzioni  di  carattere\noperativo», non convince, perche\u0027 tenta di accreditare l\u0027idea che  il\nregime valido per tali candidati sia comunque  il  diverso  punto  di\nsintesi tra i medesimi interessi  oggetto  di  ponderazione  per  gli\nappartenenti all\u0027amministrazione della  pubblica  sicurezza,  quando,\ninvece, detta omogeneita\u0027 non e\u0027 dato  riscontrare,  atteso  che  gli\neffetti che derivano dal presunto «rimescolamento» dei requisiti  non\nsono sovrapponibili, risolvendosi, per  i  primi,  nella  ricerca  di\npersonale «giovane» e, per i secondi, nella ricerca di personale «con\nesperienza».  Delle  due  l\u0027una:   se   e\u0027   vero,   come   riferisce\nl\u0027amministrazione, che «...agli ispettori della Polizia di Stato  non\nsono demandate funzioni strettamente operative ma  anche  compiti  di\ncoordinamento e di direzione degli uffici che richiedono un grado  di\nresponsabilita\u0027 certamente piu\u0027 elevato rispetto a  quanto  richiesto\nagli appartenenti del  ruolo  agenti  e  assistenti»  (pag.  5  della\nmemoria depositata in data 11 giugno 2022) e, quindi, che e\u0027 decisiva\nun\u0027anzianita\u0027  minima  nel  grado  per  «l\u0027acquisizione   di   quella\nnecessaria formazione ed esperienza professionale...»  richieste  per\nl\u0027esercizio delle funzioni  di  ispettore  (pag.  4  della  memoria),\nallora non  si  comprende  perche\u0027  si  prescinde  completamente  dai\nrequisiti curricolari per i  funzionari  civili,  ancorando  la  loro\npartecipazione al concorso esclusivamente a  limiti  anagrafici;  se,\ninvece, il risultato che l\u0027amministrazione si propone di ottenere con\nla  modulazione  dei   requisiti   per   i   funzionari   civili   e\u0027\n«...rinvenibile  nella  volonta\u0027  di  ampliare  le  possibilita\u0027   di\ningresso  a  giovani  che   hanno   seguito   un   diverso   percorso\nprofessionale   ma   nell\u0027ambito   pero\u0027   dello   stesso   Ministero\ndell\u0027interno» (pag. 5 della memoria), e, quindi,  e\u0027  valorizzare  il\ndato anagrafico, allora e\u0027 irragionevole esigere  che  gli  operatori\ninterni all\u0027amministrazione di pubblica sicurezza debbano aver svolto\nun periodo «minimo» di servizio nei ruoli della stessa  ed  ammettere\nche possano effettivamente partecipare al concorso anche soggetti  in\neta\u0027 avanzata (e, in ipotesi, prossimi all\u0027eta\u0027 pensionabile). \n    L\u0027ondivaga conformazione dei requisiti a  seconda  della  diversa\n«estrazione» dei  candidati  disvela  un\u0027ambiguita\u0027  di  fondo  nella\nricerca del profilo professionale ricercato,  tradendo,  cosi\u0027,  «una\ncarenza  di  «causa»  o  «ragione»  della  disciplina  introdotta...,\nproprio perche\u0027 fondat[a] sulla «irragionevole»  e  per  cio\u0027  stesso\narbitraria  scelta  di  introdurre  un  regime  che   necessariamente\nfinisce...per differenziare il trattamento  di  situazioni  analoghe»\n(Corte cost., sentenza 25-28 marzo 1996, n. 89). \n    In  secondo  luogo,  un  ulteriore  profilo  di   disparita\u0027   di\ntrattamento (o comunque di irragionevolezza della disposizione  della\ncui  legittimita\u0027  si  dubita)  si  rinviene,  come   segnalato   dal\nricorrente, mettendo a confronto la disciplina per l\u0027accesso al ruolo\ndi ispettore con quella per l\u0027accesso al ruolo dei  commissari  della\nPolizia di Stato. \n    Ai sensi del combinato disposto degli articoli 3,  comma  1,  del\ndecreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e 3, comma 2, del decreto\nministeriale n. 103/2018, per la partecipazione al  concorso  per  la\nqualifica di commissario, gli  appartenenti  alla  Polizia  di  Stato\nbeneficiano di un limite di eta\u0027, pari a quaranta anni,  superiore  a\nquello previsto in via generale per gli esterni, pari a trenta  anni,\ncosi\u0027 come i dipendenti  civili  incontrano  il  limite  di  eta\u0027  di\ntrentacinque  anni  (art.  3,  comma  4,  decreto   ministeriale   n.\n103/2018), senza dover  soddisfare  alcun  requisito  di  anzianita\u0027,\nnonostante alla categoria dei funzionari  siano  attribuiti  «compiti\nistituzionali   dell\u0027Amministrazione   della    pubblica    sicurezza\nimplicanti   autonoma   responsabilita\u0027   decisionale   e   rilevante\nprofessionalita\u0027..., nonche\u0027 la direzione di uffici o reparti..., con\nle  connesse  responsabilita\u0027  per  le  direttive  e  le   istruzioni\nimpartite e per i risultati  conseguiti.  Allo  stesso  personale  e\u0027\naffidata la direzione dei servizi di  ordine  e  sicurezza  pubblica»\n(art. 2, comma 1, decreto legislativo n.  334/2000)  e,  quindi,  sia\nconnaturato l\u0027esercizio di funzioni gestionali, molto piu\u0027 accentuate\ndi  quelle  devolute  agli  ispettori,  con  il   quale   meglio   si\nconcilierebbe la richiesta di una pregressa anzianita\u0027 di servizio. \n    L\u0027assenza di requisiti  della  specie  per  il  reclutamento  dei\nfunzionari rappresenta  un  ulteriore  indizio  dell\u0027illogicita\u0027  del\nrequisito esperienziale richiesto ai soli interni per l\u0027accesso ad un\nruolo, quello degli ispettori della Polizia  di  Stato,  maggiormente\ndestinato, rispetto ai primi, ad operare «sul campo», corroborando il\nsospetto dell\u0027irrazionalita\u0027 di  una  disciplina  che,  discostandosi\nimmotivatamente dalla tendenza a privilegiare l\u0027arruolamento dei piu\u0027\ngiovani  anche  nelle  qualifiche  apicali,  propende,  invece,   per\nl\u0027imposizione  agli  interni  di  un  vincolo  di  permanenza  minima\nnell\u0027amministrazione   ai   fini   dell\u0027accesso    alle    qualifiche\n«intermedie», procrastinandone l\u0027avanzamento. \n    11.2.3. Corre l\u0027obbligo di  un\u0027ultima  considerazione,  all\u0027esito\ndella ricognizione  sistematica  della  disciplina  per  l\u0027accesso  a\nqualifiche  comparabili  di   altre   amministrazioni,   che   sembra\ndimostrare il possibile errore in cui e\u0027 caduto il legislatore  nella\nformulazione  dell\u0027art.  27-bis  del  decreto  del  Presidente  della\nRepubblica n. 335/1982. \n    La  disposizione  in  parola  appare,   infatti,   una   parziale\n«duplicazione» del  requisito  richiesto  per  la  partecipazione  ai\nconcorsi «interni» per la nomina a vice ispettore, in  quanto  l\u0027art.\n27, comma 1, lettera b, del decreto del Presidente  della  Repubblica\nn. 335/1982 prevede che una parte dei posti disponibili siano coperti\nmediante concorso interno per titoli ed esami «riservato al personale\ndella Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia  in  possesso,\noltre  che,  alla  data  del  bando  che  indice  il   concorso,   di\nun\u0027anzianita\u0027 di servizio non inferiore a cinque anni». \n    Se, pero\u0027, la scelta di porre  l\u0027anzianita\u0027  di  servizio  tra  i\nrequisiti per la partecipazione ai concorsi  riservati  al  personale\ngia\u0027   immesso   nei   ruoli   dell\u0027amministrazione   procedente   e\u0027\ngiustificata dall\u0027esigenza sia di individuare un «contrappeso» per il\nvantaggio competitivo costituito dalla possibilita\u0027  di  disporre  di\nuna corsia preferenziale per l\u0027accesso alla qualifica  superiore  sia\nda quella  di  fare  una  prima  scrematura  dei  candidati  -  tutti\n«interni» - che  intendano  beneficiare  di  tale  opportunita\u0027,  non\naltrettanto puo\u0027 dirsi nei concorsi pubblici. \n    Anche il decreto legislativo 15 marzo 2010, n.  66,  prevede  che\nl\u0027alimentazione del ruolo degli ispettori dell\u0027Arma  dei  Carabinieri\navvenga per il 70% mediante concorso pubblico e per il  30%  mediante\nconcorsi interni (art. 679, comma 2-bis) ma solo per questi ultimi la\npartecipazione del personale interno e\u0027 subordinata ad  un\u0027anzianita\u0027\ndi servizio di quattro anni (art. 683, comma 4,  lettera  a),  mentre\nper  il  primo  la  partecipazione  di  sovrintendenti,  appuntati  e\ncarabinieri e\u0027 soggetta unicamente al limite di eta\u0027 di trenta  anni,\nindipendentemente da  un\u0027anzianita\u0027  minima  di  servizio,  che  puo\u0027\nessere anche inferiore a due anni (art. 684, comma 2, lettera a),  n.\n3), 4) e 5). \n    Tale  constatazione  insinua  il  dubbio   di   un\u0027«irragionevole\nomologazione di situazioni diverse» (Corte cost., sentenza 12 gennaio\n2000, n. 5; 7 luglio 2005, n. 264) e, quindi, di un ulteriore profilo\ndi violazione del principio di uguaglianza di cui all\u0027art.  3  Cost.,\nin quanto la disposizione scrutinata opera una forzata  assimilazione\ntra diverse  categorie  di  candidati,  cioe\u0027  tra  gli  appartenenti\nall\u0027amministrazione  procedente  che   presentano   domanda   di   pa\ntecipazione  ai  concorsi   interni,   per   i   quali   il   mancato\nraggiungimento di un\u0027anzianita\u0027 minima di servizio appare ispirato da\nintuibili  esigenze  di  contenimento  della  platea  dei   possibili\ndestinatari, trattandosi di una procedura gia\u0027 in deroga al principio\ndel concorso pubblico alla quale meglio si addice una restrizione dei\ncanali  di  accesso  alla  qualifica   superiore,   e   quelli   che,\ndiversamente  dai  secondi,  intendono  partecipare  alla   selezione\n«aperta» in condizioni di parita\u0027  con  i  candidati  esterni,  fatta\nsalva la ragionevole concessione di un piu\u0027 alto limite di eta\u0027. \n    11.3. In conclusione, a parere di questo Collegio, l\u0027art. 27-bis,\ncomma 2, del decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  335/1982,\nnella parte in cui fissa per gli appartenenti alla Polizia  di  Stato\nil requisito dell\u0027anzianita\u0027 minima di servizio di tre  anni  per  la\npartecipazione al concorso pubblico per vice ispettori: \n      viola il principio del concorso pubblico di cui  agli  articoli\n51, comma 1, e 97, comma 4, Cost., e  quelli  di  proporzionalita\u0027  e\nragionevolezza di cui  all\u0027art.  3  Cost.,  in  quanto  introduce  un\nrequisito - quello  dell\u0027anzianita\u0027  di  servizio  -  che  limita  la\npartecipazione al concorso per vice ispettore della Polizia di  Stato\nsenza che tale restrizione  appaia  giustificata  da  un  ragionevole\nmotivo; \n      viola i principi di ragionevolezza e buon andamento di cui agli\narticoli 3 e 97 Cost. ed e\u0027 affetto da  irragionevolezza  intrinseca,\nin quanto impone al personale interno  della  Polizia  di  Stato  una\ndilazione temporale per la partecipazione al concorso  che  favorisce\nl\u0027alimentazione del ruolo con personale piu\u0027  anziano,  in  contrasto\ncon il generale abbassamento dei limiti di eta\u0027 per i ruoli operativi\ndelle Forze di Polizia; \n      determina un\u0027irragionevole disparita\u0027  di  trattamento,  ancora\nuna volta in violazione dell\u0027art. 3 Cost., tra il  personale  interno\ndella Polizia di Stato e quello  proveniente  dai  ruoli  civili  del\nMinistero  dell\u0027interno,  subordinando  il  rispettivo  accesso  alla\nqualifica di vice ispettore a requisiti tra loro non omogenei, idonei\ntendenzialmente a favorire i secondi, perche\u0027 consente  a  questi  di\nfare  ingresso  nel  ruolo  con  una  minore   eta\u0027   anagrafica   e,\nconseguentemente, di disporre di un piu\u0027 ampio orizzonte temporale di\npermanenza all\u0027interno dello stesso; \n      viola il principio di uguaglianza sostanziale di cui all\u0027art. 3\nCost., in quanto delinea un percorso di  accesso  alla  qualifica  di\nvice ispettore tramite  concorso  pubblico  che  ricalca,  almeno  in\nparte,  quello  previsto  per  il  concorso  interno,  nonostante  la\ndiversita\u0027  che  intercorre  tra  le  due  tipologie   di   procedura\nselettiva. \n    Questo Tribunale, pertanto, ritiene non manifestamente  infondata\nla questione di legittimita\u0027 costituzionale del prefato art.  27-bis,\ncomma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 335/1982,  nella\nparte in cui esso fissa per gli appartenenti alla Polizia di Stato il\nrequisito dell\u0027anzianita\u0027 minima di  servizio  di  tre  anni  per  la\npartecipazione al concorso pubblico per vice ispettori, per  sospetta\nviolazione degli articoli 3, 51, comma  1,  e  97,  comma  4,  Cost.,\nsicche\u0027 - tenuto conto che il  tenore  letterale  della  disposizione\nimpedisce un\u0027interpretazione costituzionalmente conforme della stessa\n- il presente giudizio deve essere sospeso e gli atti  devono  essere\ntrasmessi alla Corte costituzionale, secondo le modalita\u0027 indicate in\ndispositivo. \n    Ogni  ulteriore   statuizione   e\u0027   riservata   alla   decisione\ndefinitiva. \n\n \n                              P. Q. M. \n \n    Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Prima\nQuater), quanto alla posizione del sig. F.    G.     G.: \n      dichiara rilevante e non manifestamente infondata la  questione\ndi legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 27-bis, comma 2, del decreto\ndel Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335,  nella  parte\nin cui esso fissa per gli  appartenenti  alla  Polizia  di  Stato  il\nrequisito dell\u0027anzianita\u0027 minima di  servizio  di  tre  anni  per  la\npartecipazione al concorso pubblico per vice ispettori, nei  sensi  e\nper le ragioni di cui in parte  motiva;  e  cio\u0027  in  relazione  agli\narticoli 3, 51, comma 1, e 97, comma 4, della  Costituzione,  nonche\u0027\nai connessi principi di uguaglianza e ragionevolezza, di  parita\u0027  di\ntrattamento delle situazioni uguali e  di  trattamento  adeguatamente\ndifferenziato delle situazioni diverse, nei sensi e per le ragioni di\ncui in motivazione; \n      dispone la trasmissione degli  atti  del  giudizio  alla  Corte\ncostituzionale e la comunicazione della presente ordinanza alle parti\nin causa, nonche\u0027 la sua notificazione al  Presidente  del  Consiglio\ndei  ministri,  al  Presidente  del  Senato  della  Repubblica  e  al\nPresidente della Camera dei deputati; \n      sospende il presente giudizio; \n      rinvia  ogni  ulteriore  statuizione  all\u0027esito  del   giudizio\nincidentale promosso con la presente ordinanza. \n    Vista la richiesta degli interessati e ritenuto che sussistano  i\npresupposti di cui all\u0027art. 52, comma 1, del decreto  legislativo  30\ngiugno 2003, n. 196, a tutela dei  diritti  o  della  dignita\u0027  della\nparte interessata, manda alla Segreteria di procedere all\u0027oscuramento\ndelle generalita\u0027 dei ricorrenti. \n    Cosi\u0027 deciso in Roma nella Camera  di  consiglio  del  giorno  19\nnovembre 2024 con l\u0027intervento dei magistrati: \n      Concetta Anastasi, Presidente \n      Agatino Giuseppe Lanzafame, Referendario \n      Dario Aragno, Referendario, Estensore \n \n                       Il Presidente: Anastasi \n \n \n                                                  L\u0027Estensore: Aragno","elencoNorme":[{"id":"62317","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"dpr","denominaz_legge":"decreto del Presidente della Repubblica","data_legge":"24/04/1982","data_nir":"1982-04-24","numero_legge":"335","descrizionenesso":"","legge_articolo":"27","specificaz_art":"bis","comma":"2","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.Presidente.della.Repubblica:1982-04-24;335~art27"}],"elencoParametri":[{"id":"78921","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"3","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"78922","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"51","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"78923","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"97","specificaz_art":"","comma":"4","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""}],"elencoParti":[{"id":"54477","num_progressivo":"","nominativo_parte":"F.G.G.","data_costit_part":"11/03/2025","flag_cost_fuori_termine":"No","indirizzo_difensore":"","id_avv_indirizzo":"","tipologia_parte":"P","descrizione_tipologia_parte":"Parte","sigla_parte":"F.G.G."}]}}"
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