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Modifiche  di  norme),  art.\n  21. \n\n\r\n(GU n. 7 del 12-02-2025)\n\r\n    Ricorso ex art.  127  Cost.  nell\u0027interesse  del  Presidente  del\nConsiglio dei ministri pro tempore (cod. fiscale della Presidenza del\nConsiglio dei ministri 80188230587), rappresentato e difeso  ex  lege\ndall\u0027Avvocatura generale  dello  Stato  (cod.  fiscale  80224030587),\npresso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 e\u0027  domiciliato\n(numero        fax        06.96.51.40.00,        indirizzo        PEC\nags.rm@mailcert.avvocaturastato.it)  nei  confronti   della   Regione\nSiciliana, in persona  del  Presidente  della  Giunta  Regionale  pro\ntempore,  per  la  dichiarazione  di  illegittimita\u0027   costituzionale\ndell\u0027art. 21 della L.R. Sicilia 18 novembre 2024, n.  27,  pubblicata\nsul B.U.R. Sicilia n.  51  del  20  novembre  2024  in  virtu\u0027  della\ndeliberazione del Consiglio dei ministri in data 14 gennaio 2025. \n    La Regione Siciliana ha emanato la legge  Regionale  in  epigrafe\nindicata, rubricata «Disposizioni in materia urbanistica ed edilizia.\nModifiche di norme», contenente  tra  l\u0027altro  l\u0027art.  21  (rubricato\n«Modifiche alla legge regionale 4 agosto 2015, n. 15»). \n    Il  Consiglio  dei  ministri  ha  ritenuto  di  dovere  impugnare\nl\u0027anzidetta disposizione della legge regionale de qua, ed a tanto  in\neffetti si provvede mediante il presente ricorso, per il motivo e  le\nragioni che si vanno di seguito ad esporre. \n    Illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 21 della L.R. Sicilia  n.\n27/2024, per contrasto con gli articoli 1, 3, 5 e 114 Cost.,  nonche\u0027\ncon gli articoli 14, primo comma, lettera  o),  e  15  dello  Statuto\nspeciale della Regione Siciliana (approvato con R.D.L. n. 455/1946, e\nconvertito con legge costituzionale n. 2/1948), ed in relazione  alla\nlegge n. 56/2014 (quale norma ordinaria interposta). \n    1. L\u0027art. 21 della L.R. Sicilia  n.  27/2024,  stabilisce  quanto\nsegue: \n        «1. Alla legge regionale 4 agosto 2015, n.  15  e  successive\nmodificazioni sono apportate le seguenti modifiche. \n          a) al comma 1  dell\u0027art.  6  le  parole  «in  una  domenica\ncompresa tra il 1° dicembre e il 31 dicembre  2024»  sono  sostituite\ndalle parole «in una domenica compresa tra il 6 aprile e il 27 aprile\n2025»; \n          b) al comma 1 dell\u0027art. 51 le parole «da svolgersi  in  una\ndomenica compresa tra il 1° dicembre e il 31 dicembre 2024  ai  sensi\ndel comma 1 dell\u0027art. 6, e comunque non oltre il 28  febbraio  2025,»\nsono sostituite dalle parole «da svolgersi in una  domenica  compresa\ntra il 6 aprile e il 27 aprile 2025 ai sensi del comma 1 dell\u0027art. 6,\ne comunque non oltre il 30 giugno 2025,». \n    2. Le elezioni indette con decreto del Presidente  delle  Regione\nn. 551 Gab del 1° ottobre 2024 sono annullate». \n    Per l\u0027effetto delle previsioni del trascritto comma 1: \n        a) l\u0027art. 6, comma 1, della L.R. Sicilia n. 15/2015  (recante\n«Disposizioni  in  materia  di  liberi  Consorzi  comunali  e  Citta\u0027\nmetropolitane»), dispone oggi come segue: \n          «L\u0027elezione del Presidente del libero Consorzio comunale e\u0027\nindetta con decreto del Presidente uscente, da emanarsi non oltre  il\nsessantesimo giorno antecedente quello della votazione.  In  sede  di\nprima applicazione della presente legge,  l\u0027elezione  del  Presidente\ndel libero Consorzio comunale, da svolgersi in una domenica  compresa\ntra il 6 aprile e il 27 aprile 2025 e\u0027 indetta dal  Presidente  della\nRegione, su proposta dell\u0027Assessore regionale per le autonomie locali\ne la  funzione  pubblica,  con  decreto  da  emanarsi  non  oltre  il\nquarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione»; \n        b) l\u0027art.  51,  comma  1,  della  medesima  L.R.  Sicilia  n.\n15/2015, dispone parimenti oggi come segue: \n    «Alfine di garantire la funzionalita\u0027 degli enti territoriali  di\narea vasta di cui alla presente legge,  sino  all\u0027insediamento  degli\norgani eletti nelle elezioni da svolgersi in  una  domenica  compresa\ntra il 6 aprile e il 27 aprile 2025 ai sensi del comma 1 dell\u0027art. 6,\ne comunque non oltre il 30 giugno 2025, le funzioni di Presidente del\nlibero  Consorzio  comunale  continuano  ad  essere  svolte   da   un\ncommissario   straordinario   nominato   ai   sensi   dell\u0027art.   145\ndell\u0027ordinamento  amministrativo  degli  enti  locali  nella  Regione\nsiciliana, approvato con la legge regionale 15 marzo 1963,  n.  16  e\nsuccessive modificazioni mentre le funzioni del Consiglio del  libero\nConsorzio comunale di cui al comma 2 dell\u0027art.  7-bis  e  quelle  del\nconsiglio metropolitano di cui  al  comma  2  dell\u0027art.  14-bis  sono\nsvolte rispettivamente dall\u0027Assemblea del libero Consorzio comunale e\ndalla Conferenza metropolitana, le quali assumono temporaneamente  il\nruolo di organi di indirizzo politico e  di  controllo  dell\u0027ente  di\narea vasta». \n    Le disposizioni regionali in  questione,  in  sostanza,  rinviano\nall\u0027aprile 2025 («in sede  di  prima  applicazione»)  l\u0027elezione  dei\npresidenti dei liberi consorzi comunali della  Regione  Siciliana,  e\nproroga fino a non oltre il 30 giugno 2025 le funzioni degli  attuali\ncommissari straordinari che svolgono le funzioni  di  presidente  dei\nmedesimi liberi consorzi comunali. \n    Tale rinvio riguarda, all\u0027evidenza, anche l\u0027elezione dei consigli\nmetropolitani di cui all\u0027art. 14-bis della medesima L.R.  Sicilia  n.\n15/2015, atteso che l\u0027attuale testo  del  relativo  comma  7  dispone\n(terzo periodo), che «in sede di prima  applicazione  della  presente\nlegge  l\u0027elezione  del  Consiglio  metropolitano   e\u0027   indetta   dal\nPresidente della Regione, su proposta dell\u0027Assessore regionale per le\nautonomie locali e la funzione pubblica, col decreto di cui al  comma\n1 dell\u0027art. 6,  nella  medesima  data  prevista  per  l\u0027elezione  del\nPresidente e del Consiglio dei liberi Consorzi comunali». \n    2. Le elezioni di secondo livello degli organi di  tali  enti  di\narea vasta del territorio siciliano, previste in origine  dalla  L.R.\nSicilia n. 15/2015, da allora non sono mai state indette,  in  quanto\nsempre rinviate. \n    Ed infatti, l\u0027originaria versione dell\u0027art.  6,  comma  2,  della\ncitata L.R. n. 15/2015 prevedeva che le elezioni di secondo grado dei\npresidenti dei liberi consorzi comunali dovessero svolgersi, in  sede\ndi prima applicazione, «in una domenica compresa tra il 1° ottobre ed\nil 30 novembre 2015». \n    Tuttavia,  a  rinviare  le  consultazioni  elettorali  (sia   dei\npresidenti  dei   liberi   consorzi   comunali   che   delle   citta\u0027\nmetropolitane)  sono  intervenute  ben   quindici   leggi   regionali\nsusseguitesi nel tempo, sino a quella oggi in esame, con le quali  la\nRegione ha volta per volta rinviato  le  elezioni  degli  organi  dei\nliberi consorzi comunali e  delle  citta\u0027  metropolitane,  prorogando\ncontemporaneamente la gestione commissariale di  tali  enti  di  area\nvasta. \n    In dettaglio: \n        con L.R. n. 5/2016 (art. 13), al 30 settembre 2016; \n        con L.R. n. 15/2016 [art. 1, comma  1,  lettera  c)],  al  30\nnovembre 2016; \n        con L.R. n. 23/2016 [art. 1  comma  1,  lettera  d)],  al  30\ndicembre 2017; \n        con L.R. n. 17/2017 [art. 7, comma  1,  lettera  e)],  al  30\ngiugno 2018; \n        con L.R. n. 7/2018 [art. 1,  comma  1,  lettera  b)],  al  31\ndicembre 2018; \n        con L.R. n. 23/2018 (art. 9), al 31 luglio 2019; \n        con L.R. n. 6/2020 [art. 1,  comma  1,  lettera  e)],  al  15\nnovembre 2020; \n        con L.R. n. 11 /2020 [art. 2, comma 1,  lettera  c)],  al  31\ngennaio 2021; \n        con L.R. n. 34/2020 [art. 1, comma  2,  lettera  b)],  al  30\naprile 2021; \n        con L.R. n. 13/2021 [art. 2, comma  1,  lettera  c)],  al  31\ngennaio 2022; \n         con L.R. n. 31/2021 [art. 1, comma 1,  lettera  b)],  al  31\nagosto 2022; \n        con L.R. n. 16/2022  (art.  13,  comma  43),  fino  ad  entro\nsessanta giorni dall\u0027ultima proclamazione  degli  eletti  nei  comuni\ninteressati dal rinnovo degli organi nel turno elettorale del 2023; \n        con L.R. n. 6/2023 (art. 1), fino ad entro centoventi  giorni\ndalla data di svolgimento delle  elezioni  degli  organi  degli  enti\nlocali nel turno elettorale ordinario da svolgersi nell\u0027anno 2024; \n        con L.R. n. 24/2024 (art. 1), entro il 31 dicembre 2024. \n    Tale ultima  L.R.  Sicilia  n.  24/2024,  in  particolare,  aveva\nabrogato la precedente L.R. n. 6/2023, e, all\u0027art. 1, sempre  tramite\nuna interpolazione del testo della L.R. n. 15/2015, aveva previsto un\nulteriore rinvio delle elezioni dei presidenti  dei  liberi  consorzi\ncomunali e dei consigli metropolitani,  «da  svolgersi  in  una  data\ncompresa tra il 1° dicembre e il 31 dicembre 2024», e la  conseguente\nproroga del termine  ultimo  entro  cui  avrebbe  dovuto  cessare  il\ncommissariamento regionale degli organi degli enti di area vasta. \n    Le  elezioni   cosi\u0027   rinviate   erano   medio   tempore   state\neffettivamente indette, per il giorno 15 dicembre 2024,  con  decreto\ndel Presidente della Regione Siciliana  n.  551/Gab  del  1°  ottobre\n2024.  L\u0027attuazione  di  tale  provvedimento  avrebbe  consentito  di\nraggiungere il risultato sostanziale,  costituzionalmente  rilevante,\ndella effettiva istituzione degli enti di  area  vasta,  nei  termini\nprevisti dalla Costituzione e dalla legge statale attuativa,  che  la\nlunga serie di leggi regionali di rinvio illegittimamente aveva  fino\nad allora impedito. \n    Come visto, tuttavia, il comma  2  dell\u0027art.  21  della  L.R.  n.\n27/2024 ha tuttavia annullato le  elezioni  indette  con  l\u0027anzidetto\ndecreto del Presidente delle Regione n. 551/2024,  che  non  si  sono\npertanto tenute. \n    3. Molti dei  richiamati  interventi  normativi  regionali  sopra\nrichiamati  sono  stati  oggetto  di  pronunce   di   codesta   Corte\ncostituzionale. \n    In dettaglio: \n        la  sentenza  n.  168/2018  ha  dichiarato   l\u0027illegittimita\u0027\ncostituzionale degli articoli da 1 a 6 e 7, lettere  b),  c)  ed  e),\ndella L.R. n. 17/2017 (rubricata «Disposizioni in materia di elezione\ndiretta del Presidente del libero Consorzio comunale e del  Consiglio\ndel libero Consorzio comunale nonche\u0027 del Sindaco metropolitano e del\nConsiglio metropolitano»); \n        la  sentenza  n.  136/2023  ha  dichiarato   l\u0027illegittimita\u0027\ncostituzionale dell\u0027art. 13, comma 43, della L.R. n. 16/2022; \n        la sentenza n. 172/2024, pronunciata a seguito  di  questione\nincidentale sollevata dal Tribunale amministrativo regionale Sicilia,\nha dichiarato l\u0027illegittimita\u0027  costituzionale  dell\u0027intera  L.R.  n.\n6/2023 (rubricata  «Disposizioni  transitorie  sulle  elezioni  degli\norgani degli enti di area vasta»). \n    Deve evidenziarsi che la richiamata  sentenza  costituzionale  n.\n136/2023, pronunciata a seguito di un ricorso ex art. 127  Cost.  del\nPresidente del Consiglio dei  ministri,  dopo  aver  constatato  che,\nattraverso i rinvii e le  proroghe  fino  ad  allora  disposte  dalla\nRegione Siciliana, questa era venuta meno al  dovere  di  istituzione\ndei liberi Consorzi comunali, previsti dal proprio Statuto  regionale\n[art. 14, primo comma, lettera o)], ha  affermato  che  «il  continuo\nrinvio delle elezioni dei loro presidenti, e  conseguentemente  anche\ndelle elezioni dei consigli, ha determinato la  mancata  costituzione\ndei due organi elettivi dei liberi Consorzi,  le  cui  funzioni  sono\nsvolte ormai da  numerosi  anni  da  un  commissario  nominato  dalla\nRegione» (§ 3.6.2), che la norma regionale ivi impugnata  «consolida,\nprolunga e aggrava la situazione di sostanziale disconoscimento degli\nobblighi contenuti negli articoli 5  e  114  Cost.  che  caratterizza\nl\u0027assetto delle autonomie locali in Sicilia ormai da  numerosi  anni»\n(§ 3.7). \n    L\u0027anzidetta sentenza n. 136/2023 ha infine formulato il  seguente\nmonito  indirizzato  alla  Regione  Siciliana  (§  3.8):   «A.   tale\nsituazione  deve  essere  posto  rimedio  senza  ulteriori   ritardi,\nattraverso il tempestivo svolgimento delle  elezioni  dei  presidenti\ndei liberi Consorzi comunali e dei Consigli metropolitani,  affinche\u0027\nanche  in  Sicilia  gli  enti  intermedi  siano  istituiti  e  dotati\ndell\u0027autonomia loro costituzionalmente garantita,  e  si  ponga  fine\nalla piu\u0027 volte prorogata gestione commissariale». \n    4. Tanto doverosamente premesso, oltre  ad  evidenziare  che,  in\ndefinitiva, nessun effettivo seguito e\u0027 stato fin qui dato al  monito\nrivolto da codesta Corte alla Regione  Siciliana  nella  sentenza  n.\n136/2023 sopra richiamata, e\u0027 indiscutibile che l\u0027art. 21 della  L.R.\nn. 27/2024, qui impugnato, si pone in contrasto, anzitutto,  con  gli\narticoli 1, 5 e 114 Cost., nonche\u0027 con il principio di ragionevolezza\ndesumibile dall\u0027art. 3 Cost. \n    L\u0027ulteriormente reiterato rinvio delle  elezioni  dei  presidenti\ndei liberi consorzi comunali, e  dei  consigli  metropolitani,  e  la\nconnessa proroga dei commissariamenti, violano anzitutto  i  principi\ndi democraticita\u0027 di cui all\u0027art. 1, primo comma, Cost., in quanto  i\nreferendum e  le  elezioni  (ancorche\u0027  indirette)  rappresentano  il\nmomento piu\u0027 alto di manifestazione della sovranita\u0027  popolare  (cfr.\nsentenza costituzionale n. 1/2014). \n    Essi contrastano altresi\u0027 con gli articoli  5  e  114  Cost.,  in\nquanto l\u0027autonomia e  la  rappresentativita\u0027  degli  enti  de  quibus\ncontinuano ad essere svuotate da un  commissariamento  che  di  fatto\ndura sine die. \n    Essi si pongono inoltre in contrasto anche con  il  principio  di\nragionevolezza  desumibile  dall\u0027art.  3  Cost.:  la  situazione   di\neccezionalita\u0027    che    poteva    giustificare,    nell\u0027immediatezza\ndell\u0027entrata in  vigore  della  disciplina  di  riforma,  la  proroga\noriginariamente disposta nel 2016, ed al piu\u0027  le  proroghe  disposte\ntra il 2020 ed il 2022 nel periodo di emergenza  Covid-19,  non  puo\u0027\ninfatti porsi come plausibile ragione giustificativa delle molteplici\nproroghe che si sono susseguite in un arco temporale  di  otto  anni:\ncio\u0027 che stabilizza l\u0027eccezionalita\u0027 oltre ogni ragionevole limite. \n    Il  legislatore  siciliano  prosegue  a  non  tener  conto  della\ngiurisprudenza di codesta  Corte  (cfr.  la  richiamata  sentenza  n.\n168/2018), secondo cui il novellato art. 114 Cost., nel richiamare al\nproprio interno, per la  prima  volta,  l\u0027ente  territoriale  «citta\u0027\nmetropolitana», ha imposto alla Repubblica il  dovere  di  istituirlo\nconcretamente, insieme con i rinnovati enti  intermedi  in  tutte  le\nregioni. \n    Pertanto, la proroga del  commissariamento  dei  liberi  consorzi\ncomunali, una volta ancora disposta con la previsione  regionale  qui\nimpugnata, si pone in palese contrasto anche con l\u0027art. 114 Cost. \n    5. Ne\u0027, del resto, il nuovo  ente  potrebbe  avere  disciplina  e\nstruttura diversificate da regione  a  regione,  nel  presupposto  di\nlivelli di Governo  di  disciplina  uniforme,  con  riferimento  agli\naspetti essenziali (cfr. sentenza costituzionale n. 50/2015). \n    La Regione Siciliana, pur avendo dato apparente seguito,  con  la\nL.R.  n.  15/2015,  all\u0027obbligo  di  riordino  delle   circoscrizioni\nprovinciali, ha in realta\u0027 finora rinviato le elezioni  degli  organi\ndegli enti di  area  vasta  di  che  qui  trattasi,  ed  ha  pertanto\npatentemente disatteso la legge statale n. 56/2014 (c.d.  «Legge  Del\nRio»), ponendosi al di fuori della cornice normativa di quest\u0027ultima,\nle cui disposizioni valgono come principi di grande riforma economica\ne sociale (art. 1, comma 5), al  cui  rispetto  anche  le  Regioni  a\nStatuto speciale sono tenute, a mente del comma 145 dell\u0027art. 1 della\nmedesima legge n. 56/2014 (primo periodo: «Entro  dodici  mesi  dalla\ndata di entrata in vigore della presente legge, le regioni a  statuto\nspeciale Friuli-Venezia Giulia e  Sardegna  e  la  Regione  Siciliana\nadeguano i propri ordinamenti  interni  ai  principi  della  medesima\nlegge»): in tal senso,  sentenze  costituzionali  n.  168/2018  e  n.\n160/2021. \n    La legge statale n.  56/2014  ha  in  ispecie  disposto  che  «il\nsindaco metropolitano e\u0027 di diritto il sindaco del comune  capoluogo»\n(art. 1, comma 19), che «il consiglio  metropolitano  e\u0027  eletto  dai\nsindaci e dai consiglieri comunali»  (art.  1,  comma  25),  che  «il\npresidente della provincia e\u0027 eletto dai sindaci  e  dai  consiglieri\ndella provincia» (art. 1, comma 58), e che «il consiglio  provinciale\ne\u0027 eletto dai sindaci e dai consiglieri  comunali  dei  comuni  della\nprovincia» (art. 1, comma 69). \n    A tali principi anche la  Regione  Siciliana  pertanto  soggiace,\nposto che le disposizioni statutarie di cui all\u0027art. 14, in punto  di\ncompetenze legislative regionali, trovano il loro limite nelle  norme\nfondamentali delle riforme economico-sociali,  anche  secondo  quanto\nespressamente statuito dalla Corte costituzionale (per tutte, cfr. la\npiu\u0027 volte menzionata sentenza n. 168/2018). \n    La norma regionale in esame, pertanto, si pone in contrasto anche\ncon l\u0027art. 14, comma 1, lettera o), e con l\u0027art. 15, comma  3,  dello\nStatuto speciale della Regione Siciliana  (approvato  con  R.D.L.  n.\n455/1946, e convertito  con  legge  costituzionale  n.  2/1948),  che\nattribuiscono  alla  stessa  potesta\u0027  legislativa  esclusiva   nelle\nmaterie «regime degli enti locali e delle circoscrizioni relative»  e\n«circoscrizione,  ordinamento,  e  controllo  degli   enti   locali»,\npotesta\u0027 da esercitare nei limiti delle «leggi  costituzionali  dello\nStato» e senza  pregiudizio  «delle  riforme  agrarie  e  industriali\ndeliberate  dalla  Costituzione  del  popolo  italiano»:   locuzione,\nquest\u0027ultima, che e\u0027 stata  costantemente  intesa  da  codesta  Corte\ncostituzionale (cfr. sentenza n. 265/2013; nello stesso  senso,  cfr.\nsentenze n. 189/2007, n.  314/2003,  n.  4/2000,  n.  153/1995)  come\nrichiamo al rispetto  dei  limiti  derivanti  dalle  norme  di  rango\ncostituzionale, dagli obblighi internazionali, dai principi  generali\ndell\u0027ordinamento giuridico statale e dalle norme  fondamentali  delle\nriforme  economico-sociali  della  Repubblica,   quali   sono -   per\nl\u0027appunto - le disposizioni della legge statale n. 56/2014. \n    Il continuo protrarsi dei commissariamenti  degli  enti  di  area\nvasta determina in conclusione una  derivazione  e  dipendenza  degli\nstessi dall\u0027ente regionale, in dispregio della loro autonomia  e  del\nprincipio di riforma sancito dalla richiamata legge n.  56/2014,  che\nconcepisce gli enti di area vasta come  espressione  del  livello  di\nGoverno inferiore (comunale) e non superiore, come  di  fatto  si  e\u0027\nrealizzato. \n\n \n                               P.Q.M. \n \n    Per tutto quanto sopra dedotto e considerato  il  Presidente  del\nConsiglio dei ministri, come  in  epigrafe  rappresentato,  difeso  e\ndomiciliato ricorre alla Ecc.ma  Corte  costituzionale  affinche\u0027  la\nstessa voglia dichiarare - in accoglimento delle suesposte censure  -\nla illegittimita\u0027  costituzionale  dell\u0027art.  21  della  legge  della\nRegione Siciliana 18 novembre 2024,  n.  27,  pubblicata  sul  B.U.R.\nSicilia n. 51 del 20 novembre 2024, per  le  ragioni  e  nei  termini\ndettagliati nel corpo del presente ricorso. \n    Si deposita la seguente documentazione: \n        1) copia autentica dell\u0027estratto del  verbale  relativo  alla\ndeliberazione del Consiglio dei ministri del  14  gennaio  2025,  con\nallegata relazione; \n        2) decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 551  del\n1° ottobre 2024. \n    Roma, 17 gennaio 2025 \n \n               Avvocati dello Stato: Galluzzo-Caselli","elencoResistenti":[{"nominativo":"Regione Siciliana","contenzioso":"","deposito_cost":"21/02/2025"}],"elencoNorme":[{"codice_legge":"lrsi","articolo_legge":"21","data_legge":"18/11/2024","data_nir":"2024-11-18","numero_legge":"27","comma":"1","denominazione_legge":"legge della Regione siciliana","denominazione_nesso":"modificativa del","denominazione_attributo":"","id":"24606","unique_identifier":""},{"codice_legge":"lrsi","articolo_legge":"6","data_legge":"04/08/2015","data_nir":"2015-08-04","numero_legge":"15","comma":"1","denominazione_legge":"legge della Regione siciliana","denominazione_nesso":"","denominazione_attributo":"","id":"24612","unique_identifier":""},{"codice_legge":"lrsi","articolo_legge":"21","data_legge":"18/11/2024","data_nir":"2024-11-18","numero_legge":"27","comma":"1","denominazione_legge":"legge della Regione siciliana","denominazione_nesso":"modificativa 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