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Modifiche di norme), art.\n 21. \n\n\r\n(GU n. 7 del 12-02-2025)\n\r\n Ricorso ex art. 127 Cost. nell\u0027interesse del Presidente del\nConsiglio dei ministri pro tempore (cod. fiscale della Presidenza del\nConsiglio dei ministri 80188230587), rappresentato e difeso ex lege\ndall\u0027Avvocatura generale dello Stato (cod. fiscale 80224030587),\npresso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 e\u0027 domiciliato\n(numero fax 06.96.51.40.00, indirizzo PEC\nags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) nei confronti della Regione\nSiciliana, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro\ntempore, per la dichiarazione di illegittimita\u0027 costituzionale\ndell\u0027art. 21 della L.R. Sicilia 18 novembre 2024, n. 27, pubblicata\nsul B.U.R. Sicilia n. 51 del 20 novembre 2024 in virtu\u0027 della\ndeliberazione del Consiglio dei ministri in data 14 gennaio 2025. \n La Regione Siciliana ha emanato la legge Regionale in epigrafe\nindicata, rubricata «Disposizioni in materia urbanistica ed edilizia.\nModifiche di norme», contenente tra l\u0027altro l\u0027art. 21 (rubricato\n«Modifiche alla legge regionale 4 agosto 2015, n. 15»). \n Il Consiglio dei ministri ha ritenuto di dovere impugnare\nl\u0027anzidetta disposizione della legge regionale de qua, ed a tanto in\neffetti si provvede mediante il presente ricorso, per il motivo e le\nragioni che si vanno di seguito ad esporre. \n Illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 21 della L.R. Sicilia n.\n27/2024, per contrasto con gli articoli 1, 3, 5 e 114 Cost., nonche\u0027\ncon gli articoli 14, primo comma, lettera o), e 15 dello Statuto\nspeciale della Regione Siciliana (approvato con R.D.L. n. 455/1946, e\nconvertito con legge costituzionale n. 2/1948), ed in relazione alla\nlegge n. 56/2014 (quale norma ordinaria interposta). \n 1. L\u0027art. 21 della L.R. Sicilia n. 27/2024, stabilisce quanto\nsegue: \n «1. Alla legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 e successive\nmodificazioni sono apportate le seguenti modifiche. \n a) al comma 1 dell\u0027art. 6 le parole «in una domenica\ncompresa tra il 1° dicembre e il 31 dicembre 2024» sono sostituite\ndalle parole «in una domenica compresa tra il 6 aprile e il 27 aprile\n2025»; \n b) al comma 1 dell\u0027art. 51 le parole «da svolgersi in una\ndomenica compresa tra il 1° dicembre e il 31 dicembre 2024 ai sensi\ndel comma 1 dell\u0027art. 6, e comunque non oltre il 28 febbraio 2025,»\nsono sostituite dalle parole «da svolgersi in una domenica compresa\ntra il 6 aprile e il 27 aprile 2025 ai sensi del comma 1 dell\u0027art. 6,\ne comunque non oltre il 30 giugno 2025,». \n 2. Le elezioni indette con decreto del Presidente delle Regione\nn. 551 Gab del 1° ottobre 2024 sono annullate». \n Per l\u0027effetto delle previsioni del trascritto comma 1: \n a) l\u0027art. 6, comma 1, della L.R. Sicilia n. 15/2015 (recante\n«Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e Citta\u0027\nmetropolitane»), dispone oggi come segue: \n «L\u0027elezione del Presidente del libero Consorzio comunale e\u0027\nindetta con decreto del Presidente uscente, da emanarsi non oltre il\nsessantesimo giorno antecedente quello della votazione. In sede di\nprima applicazione della presente legge, l\u0027elezione del Presidente\ndel libero Consorzio comunale, da svolgersi in una domenica compresa\ntra il 6 aprile e il 27 aprile 2025 e\u0027 indetta dal Presidente della\nRegione, su proposta dell\u0027Assessore regionale per le autonomie locali\ne la funzione pubblica, con decreto da emanarsi non oltre il\nquarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione»; \n b) l\u0027art. 51, comma 1, della medesima L.R. Sicilia n.\n15/2015, dispone parimenti oggi come segue: \n «Alfine di garantire la funzionalita\u0027 degli enti territoriali di\narea vasta di cui alla presente legge, sino all\u0027insediamento degli\norgani eletti nelle elezioni da svolgersi in una domenica compresa\ntra il 6 aprile e il 27 aprile 2025 ai sensi del comma 1 dell\u0027art. 6,\ne comunque non oltre il 30 giugno 2025, le funzioni di Presidente del\nlibero Consorzio comunale continuano ad essere svolte da un\ncommissario straordinario nominato ai sensi dell\u0027art. 145\ndell\u0027ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione\nsiciliana, approvato con la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e\nsuccessive modificazioni mentre le funzioni del Consiglio del libero\nConsorzio comunale di cui al comma 2 dell\u0027art. 7-bis e quelle del\nconsiglio metropolitano di cui al comma 2 dell\u0027art. 14-bis sono\nsvolte rispettivamente dall\u0027Assemblea del libero Consorzio comunale e\ndalla Conferenza metropolitana, le quali assumono temporaneamente il\nruolo di organi di indirizzo politico e di controllo dell\u0027ente di\narea vasta». \n Le disposizioni regionali in questione, in sostanza, rinviano\nall\u0027aprile 2025 («in sede di prima applicazione») l\u0027elezione dei\npresidenti dei liberi consorzi comunali della Regione Siciliana, e\nproroga fino a non oltre il 30 giugno 2025 le funzioni degli attuali\ncommissari straordinari che svolgono le funzioni di presidente dei\nmedesimi liberi consorzi comunali. \n Tale rinvio riguarda, all\u0027evidenza, anche l\u0027elezione dei consigli\nmetropolitani di cui all\u0027art. 14-bis della medesima L.R. Sicilia n.\n15/2015, atteso che l\u0027attuale testo del relativo comma 7 dispone\n(terzo periodo), che «in sede di prima applicazione della presente\nlegge l\u0027elezione del Consiglio metropolitano e\u0027 indetta dal\nPresidente della Regione, su proposta dell\u0027Assessore regionale per le\nautonomie locali e la funzione pubblica, col decreto di cui al comma\n1 dell\u0027art. 6, nella medesima data prevista per l\u0027elezione del\nPresidente e del Consiglio dei liberi Consorzi comunali». \n 2. Le elezioni di secondo livello degli organi di tali enti di\narea vasta del territorio siciliano, previste in origine dalla L.R.\nSicilia n. 15/2015, da allora non sono mai state indette, in quanto\nsempre rinviate. \n Ed infatti, l\u0027originaria versione dell\u0027art. 6, comma 2, della\ncitata L.R. n. 15/2015 prevedeva che le elezioni di secondo grado dei\npresidenti dei liberi consorzi comunali dovessero svolgersi, in sede\ndi prima applicazione, «in una domenica compresa tra il 1° ottobre ed\nil 30 novembre 2015». \n Tuttavia, a rinviare le consultazioni elettorali (sia dei\npresidenti dei liberi consorzi comunali che delle citta\u0027\nmetropolitane) sono intervenute ben quindici leggi regionali\nsusseguitesi nel tempo, sino a quella oggi in esame, con le quali la\nRegione ha volta per volta rinviato le elezioni degli organi dei\nliberi consorzi comunali e delle citta\u0027 metropolitane, prorogando\ncontemporaneamente la gestione commissariale di tali enti di area\nvasta. \n In dettaglio: \n con L.R. n. 5/2016 (art. 13), al 30 settembre 2016; \n con L.R. n. 15/2016 [art. 1, comma 1, lettera c)], al 30\nnovembre 2016; \n con L.R. n. 23/2016 [art. 1 comma 1, lettera d)], al 30\ndicembre 2017; \n con L.R. n. 17/2017 [art. 7, comma 1, lettera e)], al 30\ngiugno 2018; \n con L.R. n. 7/2018 [art. 1, comma 1, lettera b)], al 31\ndicembre 2018; \n con L.R. n. 23/2018 (art. 9), al 31 luglio 2019; \n con L.R. n. 6/2020 [art. 1, comma 1, lettera e)], al 15\nnovembre 2020; \n con L.R. n. 11 /2020 [art. 2, comma 1, lettera c)], al 31\ngennaio 2021; \n con L.R. n. 34/2020 [art. 1, comma 2, lettera b)], al 30\naprile 2021; \n con L.R. n. 13/2021 [art. 2, comma 1, lettera c)], al 31\ngennaio 2022; \n con L.R. n. 31/2021 [art. 1, comma 1, lettera b)], al 31\nagosto 2022; \n con L.R. n. 16/2022 (art. 13, comma 43), fino ad entro\nsessanta giorni dall\u0027ultima proclamazione degli eletti nei comuni\ninteressati dal rinnovo degli organi nel turno elettorale del 2023; \n con L.R. n. 6/2023 (art. 1), fino ad entro centoventi giorni\ndalla data di svolgimento delle elezioni degli organi degli enti\nlocali nel turno elettorale ordinario da svolgersi nell\u0027anno 2024; \n con L.R. n. 24/2024 (art. 1), entro il 31 dicembre 2024. \n Tale ultima L.R. Sicilia n. 24/2024, in particolare, aveva\nabrogato la precedente L.R. n. 6/2023, e, all\u0027art. 1, sempre tramite\nuna interpolazione del testo della L.R. n. 15/2015, aveva previsto un\nulteriore rinvio delle elezioni dei presidenti dei liberi consorzi\ncomunali e dei consigli metropolitani, «da svolgersi in una data\ncompresa tra il 1° dicembre e il 31 dicembre 2024», e la conseguente\nproroga del termine ultimo entro cui avrebbe dovuto cessare il\ncommissariamento regionale degli organi degli enti di area vasta. \n Le elezioni cosi\u0027 rinviate erano medio tempore state\neffettivamente indette, per il giorno 15 dicembre 2024, con decreto\ndel Presidente della Regione Siciliana n. 551/Gab del 1° ottobre\n2024. L\u0027attuazione di tale provvedimento avrebbe consentito di\nraggiungere il risultato sostanziale, costituzionalmente rilevante,\ndella effettiva istituzione degli enti di area vasta, nei termini\nprevisti dalla Costituzione e dalla legge statale attuativa, che la\nlunga serie di leggi regionali di rinvio illegittimamente aveva fino\nad allora impedito. \n Come visto, tuttavia, il comma 2 dell\u0027art. 21 della L.R. n.\n27/2024 ha tuttavia annullato le elezioni indette con l\u0027anzidetto\ndecreto del Presidente delle Regione n. 551/2024, che non si sono\npertanto tenute. \n 3. Molti dei richiamati interventi normativi regionali sopra\nrichiamati sono stati oggetto di pronunce di codesta Corte\ncostituzionale. \n In dettaglio: \n la sentenza n. 168/2018 ha dichiarato l\u0027illegittimita\u0027\ncostituzionale degli articoli da 1 a 6 e 7, lettere b), c) ed e),\ndella L.R. n. 17/2017 (rubricata «Disposizioni in materia di elezione\ndiretta del Presidente del libero Consorzio comunale e del Consiglio\ndel libero Consorzio comunale nonche\u0027 del Sindaco metropolitano e del\nConsiglio metropolitano»); \n la sentenza n. 136/2023 ha dichiarato l\u0027illegittimita\u0027\ncostituzionale dell\u0027art. 13, comma 43, della L.R. n. 16/2022; \n la sentenza n. 172/2024, pronunciata a seguito di questione\nincidentale sollevata dal Tribunale amministrativo regionale Sicilia,\nha dichiarato l\u0027illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027intera L.R. n.\n6/2023 (rubricata «Disposizioni transitorie sulle elezioni degli\norgani degli enti di area vasta»). \n Deve evidenziarsi che la richiamata sentenza costituzionale n.\n136/2023, pronunciata a seguito di un ricorso ex art. 127 Cost. del\nPresidente del Consiglio dei ministri, dopo aver constatato che,\nattraverso i rinvii e le proroghe fino ad allora disposte dalla\nRegione Siciliana, questa era venuta meno al dovere di istituzione\ndei liberi Consorzi comunali, previsti dal proprio Statuto regionale\n[art. 14, primo comma, lettera o)], ha affermato che «il continuo\nrinvio delle elezioni dei loro presidenti, e conseguentemente anche\ndelle elezioni dei consigli, ha determinato la mancata costituzione\ndei due organi elettivi dei liberi Consorzi, le cui funzioni sono\nsvolte ormai da numerosi anni da un commissario nominato dalla\nRegione» (§ 3.6.2), che la norma regionale ivi impugnata «consolida,\nprolunga e aggrava la situazione di sostanziale disconoscimento degli\nobblighi contenuti negli articoli 5 e 114 Cost. che caratterizza\nl\u0027assetto delle autonomie locali in Sicilia ormai da numerosi anni»\n(§ 3.7). \n L\u0027anzidetta sentenza n. 136/2023 ha infine formulato il seguente\nmonito indirizzato alla Regione Siciliana (§ 3.8): «A. tale\nsituazione deve essere posto rimedio senza ulteriori ritardi,\nattraverso il tempestivo svolgimento delle elezioni dei presidenti\ndei liberi Consorzi comunali e dei Consigli metropolitani, affinche\u0027\nanche in Sicilia gli enti intermedi siano istituiti e dotati\ndell\u0027autonomia loro costituzionalmente garantita, e si ponga fine\nalla piu\u0027 volte prorogata gestione commissariale». \n 4. Tanto doverosamente premesso, oltre ad evidenziare che, in\ndefinitiva, nessun effettivo seguito e\u0027 stato fin qui dato al monito\nrivolto da codesta Corte alla Regione Siciliana nella sentenza n.\n136/2023 sopra richiamata, e\u0027 indiscutibile che l\u0027art. 21 della L.R.\nn. 27/2024, qui impugnato, si pone in contrasto, anzitutto, con gli\narticoli 1, 5 e 114 Cost., nonche\u0027 con il principio di ragionevolezza\ndesumibile dall\u0027art. 3 Cost. \n L\u0027ulteriormente reiterato rinvio delle elezioni dei presidenti\ndei liberi consorzi comunali, e dei consigli metropolitani, e la\nconnessa proroga dei commissariamenti, violano anzitutto i principi\ndi democraticita\u0027 di cui all\u0027art. 1, primo comma, Cost., in quanto i\nreferendum e le elezioni (ancorche\u0027 indirette) rappresentano il\nmomento piu\u0027 alto di manifestazione della sovranita\u0027 popolare (cfr.\nsentenza costituzionale n. 1/2014). \n Essi contrastano altresi\u0027 con gli articoli 5 e 114 Cost., in\nquanto l\u0027autonomia e la rappresentativita\u0027 degli enti de quibus\ncontinuano ad essere svuotate da un commissariamento che di fatto\ndura sine die. \n Essi si pongono inoltre in contrasto anche con il principio di\nragionevolezza desumibile dall\u0027art. 3 Cost.: la situazione di\neccezionalita\u0027 che poteva giustificare, nell\u0027immediatezza\ndell\u0027entrata in vigore della disciplina di riforma, la proroga\noriginariamente disposta nel 2016, ed al piu\u0027 le proroghe disposte\ntra il 2020 ed il 2022 nel periodo di emergenza Covid-19, non puo\u0027\ninfatti porsi come plausibile ragione giustificativa delle molteplici\nproroghe che si sono susseguite in un arco temporale di otto anni:\ncio\u0027 che stabilizza l\u0027eccezionalita\u0027 oltre ogni ragionevole limite. \n Il legislatore siciliano prosegue a non tener conto della\ngiurisprudenza di codesta Corte (cfr. la richiamata sentenza n.\n168/2018), secondo cui il novellato art. 114 Cost., nel richiamare al\nproprio interno, per la prima volta, l\u0027ente territoriale «citta\u0027\nmetropolitana», ha imposto alla Repubblica il dovere di istituirlo\nconcretamente, insieme con i rinnovati enti intermedi in tutte le\nregioni. \n Pertanto, la proroga del commissariamento dei liberi consorzi\ncomunali, una volta ancora disposta con la previsione regionale qui\nimpugnata, si pone in palese contrasto anche con l\u0027art. 114 Cost. \n 5. Ne\u0027, del resto, il nuovo ente potrebbe avere disciplina e\nstruttura diversificate da regione a regione, nel presupposto di\nlivelli di Governo di disciplina uniforme, con riferimento agli\naspetti essenziali (cfr. sentenza costituzionale n. 50/2015). \n La Regione Siciliana, pur avendo dato apparente seguito, con la\nL.R. n. 15/2015, all\u0027obbligo di riordino delle circoscrizioni\nprovinciali, ha in realta\u0027 finora rinviato le elezioni degli organi\ndegli enti di area vasta di che qui trattasi, ed ha pertanto\npatentemente disatteso la legge statale n. 56/2014 (c.d. «Legge Del\nRio»), ponendosi al di fuori della cornice normativa di quest\u0027ultima,\nle cui disposizioni valgono come principi di grande riforma economica\ne sociale (art. 1, comma 5), al cui rispetto anche le Regioni a\nStatuto speciale sono tenute, a mente del comma 145 dell\u0027art. 1 della\nmedesima legge n. 56/2014 (primo periodo: «Entro dodici mesi dalla\ndata di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto\nspeciale Friuli-Venezia Giulia e Sardegna e la Regione Siciliana\nadeguano i propri ordinamenti interni ai principi della medesima\nlegge»): in tal senso, sentenze costituzionali n. 168/2018 e n.\n160/2021. \n La legge statale n. 56/2014 ha in ispecie disposto che «il\nsindaco metropolitano e\u0027 di diritto il sindaco del comune capoluogo»\n(art. 1, comma 19), che «il consiglio metropolitano e\u0027 eletto dai\nsindaci e dai consiglieri comunali» (art. 1, comma 25), che «il\npresidente della provincia e\u0027 eletto dai sindaci e dai consiglieri\ndella provincia» (art. 1, comma 58), e che «il consiglio provinciale\ne\u0027 eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della\nprovincia» (art. 1, comma 69). \n A tali principi anche la Regione Siciliana pertanto soggiace,\nposto che le disposizioni statutarie di cui all\u0027art. 14, in punto di\ncompetenze legislative regionali, trovano il loro limite nelle norme\nfondamentali delle riforme economico-sociali, anche secondo quanto\nespressamente statuito dalla Corte costituzionale (per tutte, cfr. la\npiu\u0027 volte menzionata sentenza n. 168/2018). \n La norma regionale in esame, pertanto, si pone in contrasto anche\ncon l\u0027art. 14, comma 1, lettera o), e con l\u0027art. 15, comma 3, dello\nStatuto speciale della Regione Siciliana (approvato con R.D.L. n.\n455/1946, e convertito con legge costituzionale n. 2/1948), che\nattribuiscono alla stessa potesta\u0027 legislativa esclusiva nelle\nmaterie «regime degli enti locali e delle circoscrizioni relative» e\n«circoscrizione, ordinamento, e controllo degli enti locali»,\npotesta\u0027 da esercitare nei limiti delle «leggi costituzionali dello\nStato» e senza pregiudizio «delle riforme agrarie e industriali\ndeliberate dalla Costituzione del popolo italiano»: locuzione,\nquest\u0027ultima, che e\u0027 stata costantemente intesa da codesta Corte\ncostituzionale (cfr. sentenza n. 265/2013; nello stesso senso, cfr.\nsentenze n. 189/2007, n. 314/2003, n. 4/2000, n. 153/1995) come\nrichiamo al rispetto dei limiti derivanti dalle norme di rango\ncostituzionale, dagli obblighi internazionali, dai principi generali\ndell\u0027ordinamento giuridico statale e dalle norme fondamentali delle\nriforme economico-sociali della Repubblica, quali sono - per\nl\u0027appunto - le disposizioni della legge statale n. 56/2014. \n Il continuo protrarsi dei commissariamenti degli enti di area\nvasta determina in conclusione una derivazione e dipendenza degli\nstessi dall\u0027ente regionale, in dispregio della loro autonomia e del\nprincipio di riforma sancito dalla richiamata legge n. 56/2014, che\nconcepisce gli enti di area vasta come espressione del livello di\nGoverno inferiore (comunale) e non superiore, come di fatto si e\u0027\nrealizzato. \n\n \n P.Q.M. \n \n Per tutto quanto sopra dedotto e considerato il Presidente del\nConsiglio dei ministri, come in epigrafe rappresentato, difeso e\ndomiciliato ricorre alla Ecc.ma Corte costituzionale affinche\u0027 la\nstessa voglia dichiarare - in accoglimento delle suesposte censure -\nla illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 21 della legge della\nRegione Siciliana 18 novembre 2024, n. 27, pubblicata sul B.U.R.\nSicilia n. 51 del 20 novembre 2024, per le ragioni e nei termini\ndettagliati nel corpo del presente ricorso. \n Si deposita la seguente documentazione: \n 1) copia autentica dell\u0027estratto del verbale relativo alla\ndeliberazione del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2025, con\nallegata relazione; \n 2) decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 551 del\n1° ottobre 2024. \n Roma, 17 gennaio 2025 \n \n Avvocati dello Stato: Galluzzo-Caselli","elencoResistenti":[{"nominativo":"Regione 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