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S.","prima_controparte":"Prefettura di Ancona","altre_parti":"","testo_atto":"N. 262 ORDINANZA (Atto di promovimento) 01 dicembre 2025\n\nOrdinanza del 1° dicembre 2025 del Giudice di pace di Ancona nel\nprocedimento civile promosso da A. S. contro la Prefettura di Ancona. \n \nCircolazione stradale - Violazioni al codice della strada - Reato di\n inosservanza dell\u0027obbligo di fermarsi in caso di incidente con\n danno alla persona - Sanzione amministrativa accessoria della\n sospensione della patente di guida da uno a tre anni - Ipotesi di\n estinzione del reato per esito positivo dei lavori di pubblica\n utilita\u0027 o della messa alla prova - Omessa previsione che la durata\n della sospensione della patente di guida sia ridotta della meta\u0027. \n- Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della\n strada), artt. 189, comma 6, e 224, comma 3. \n\n\n(GU n. 3 del 21-01-2026)\n\n \n UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ANCONA \n \n \n Sezione Ancona \n \n Nella causa promossa da: \n S. A. (CF ...) nato ad ... il ... ed ivi residente alla via\n... n. ... CF: ..., rappresentato e difeso, sia congiuntamente che\ndisgiuntamente, dall\u0027Avv. Sabrina Stefanelli (C.F.: STFSRN67C44A271F)\ne dall\u0027Avv. Davide Mengarelli (C.F.: MNGDVD68E14A271M), entrambi del\nForo di Ancona, elettivamente domiciliato presso il loro studio, sito\nin Ancona, alla via San Martino n. 23, anche digitalmente ai seguenti\nrecapiti: sabrina.stefanelli@pec-ordineavvocatiancona.it\ndavide.mengarelli@pec-ordineavvocatiancona.it \n Contro: Prefettura - UTG di Ancona (CF 80007270426) in persona\ndel Funzionario incaricato, con sede ad Ancona, piazza del Plebiscito\nn. 13; \n Avente ad oggetto: opposizione ex art. 205 e 224, comma 3, Codice\ndella Strada avverso provvedimento di sospensione della patente, \n Il Giudice di Pace dott. Claudia Cipolletti, a scioglimento della\nriserva assunta all\u0027udienza del 1° dicembre 2025, emette la seguente \n \n Ordinanza \n \n Il ricorrente ha proposto opposizione avverso l\u0027ordinanza emessa\ndalla Prefettura di Ancona - ufficio territoriale del Governo di\nAncona, area III il ... ex art. 224, c. I. C.d.S., notificato il ...,\ncon la quale veniva disposta la sospensione della patente di guida\nintestata al medesimo - categoria B - n. ... - rilasciata il ..., per\nla durata di mesi undici, decorrenti dalla data di avvenuta notifica\ndel provvedimento prefettizio. \n Il provvedimento impugnato fa seguito ad una precedente\nordinanza, emessa il ... dalla Prefettura di Ancona - Ufficio\nterritoriale del Governo di Ancona, area III, notificata al\nricorrente il ... con la quale la medesima patente era stata sospesa\nprovvisoriamente per la durata di mesi uno. \n Al sig. A. S., ricorrente, veniva notificato il decreto penale di\ncondanna n. 625/2023 (proc. pen. n. 1357/23 R.G.N.R. - 2674/23 R.G.\nG.I.P.) emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale\ndi Ancona con il quale gli veniva attribuita la violazione dell\u0027art.\n189, comma 6, del decreto legislativo n. 285/1992 e irrogata la pena\npecuniaria di euro 4.500,00 di multa (ridotta ad euro 3.600,00 in\ncaso di pagamento entro quindici giorni dalla notifica, con\ncontestuale rinuncia all\u0027opposizione). \n Il ricorrente, nei termini di legge, proponeva istanza ai sensi\ndell\u0027art. 459, comma 1-ter, codice di procedura penale, chiedendo -\nai sensi dell\u0027art. 56-bis della legge n. 689/1981 - la sostituzione\ndella pena detentiva con la sanzione sostitutiva del lavoro di\npubblica utilita\u0027. Il G.I.P., ritenuta l\u0027ammissibilita\u0027 della\nrichiesta, concedeva termine per il deposito del relativo programma,\npredisposto dall\u0027U.D.E.P.E. e ritualmente versato in atti. \n Con provvedimento del 3 aprile 2024, il G.I.P. disponeva la\nconversione della pena detentiva in sessanta giorni (centoventi ore)\ndi lavoro di pubblica utilita\u0027, da eseguirsi presso l\u0027ente «...» di\nAncona. \n Il Sig. S. dava regolare esecuzione alla sanzione sostitutiva,\ncome attestato dalla relazione dell\u0027ente in data ...; pertanto, con\nprovvedimento del 30 luglio 2024, il G.I.P. dichiarava eseguita la\npena sostitutiva ed estinto ogni effetto penale del reato contestato\nnel decreto penale di condanna. \n Nonostante l\u0027intervenuta estinzione del reato a seguito del\npositivo svolgimento dei lavori di pubblica utilita\u0027, la Prefettura\nadottava il provvedimento di sospensione della patente di guida,\napplicando il minimo edittale previsto dall\u0027art. 189, comma 6,\nC.d.S., senza prevedere alcuna riduzione connessa all\u0027accertato\npercorso riparativo del ricorrente. \n Pertanto, il ricorrente ha eccepito la incostituzionalita\u0027 della\ndisciplina nella parte in cui - diversamente da quanto previsto per\nla guida in stato di ebbrezza (art. 186, comma 9-bis C.d.S.) - non\nconsente alcuna riduzione della durata della sospensione della\npatente all\u0027esito di lavori di pubblica utilita\u0027 o messa alla prova. \n La questione attiene agli articoli 189, comma 6, e 224, comma 3,\nCodice della Strada, «nella parte in cui non prevedono che, in caso\ndi estinzione del reato correlato alla violazione dell\u0027art. 189\nC.d.S. per esito positivo dei lavori di pubblica utilita\u0027 o della\nmessa alla prova, il Prefetto riduca della meta\u0027 la sanzione\namministrativa accessoria della sospensione della patente di guida». \n La questione e\u0027 rilevante per i seguenti motivi: \n l\u0027esito dell\u0027opposizione dipende esclusivamente\ndall\u0027applicabilita\u0027 della misura sospensiva nella sua integrale\ndurata edittale, senza possibilita\u0027 per questo giudice di operare una\nriduzione in assenza di previsione legislativa. \n L\u0027eventuale declaratoria di illegittimita\u0027 costituzionale\nconsentirebbe l\u0027applicazione del criterio riduttivo della meta\u0027,\nincidendo direttamente sulla legittimita\u0027 del provvedimento\nprefettizio impugnato. Tuttavia in assenza di intervento della Corte,\nil giudice deve applicare la disciplina vigente, priva di qualunque\nfacolta\u0027 di personalizzazione, con effetti che il ricorrente assume\nirragionevoli e discriminatori. \n Pertanto, la soluzione della controversia dipende dalla\nrisoluzione della questione di legittimita\u0027 costituzionale. \n Il dubbio di costituzionalita\u0027 appare non manifestamente\ninfondato alla luce dei seguenti profili. \n1 - Violazione dell\u0027art. 3 della Costituzione - disparita\u0027 di\ntrattamento \n La Corte costituzionale, con sentenza n. 163 del 2022, ha\ndichiarato l\u0027illegittimita\u0027 dell\u0027art. 224, comma 3, C.d.S. nella\nparte in cui non prevedeva la riduzione della sospensione della\npatente in caso di estinzione del reato ex art. 186 C.d.S. per esito\npositivo della messa alla prova, sul rilievo che sarebbe\n«manifestamente irragionevole» che tale beneficio, previsto per i\nlavori di pubblica utilita\u0027, non fosse riconosciuto anche per la MAP. \n Il principio enunciato dalla Corte - necessita\u0027 di coerenza tra\nsanzione penale e sanzione amministrativa integrativa - e\u0027 pienamente\napplicabile al caso odierno. \n Infatti nell\u0027art. 186 C.d.S. il legislatore collega la riduzione\ndella sanzione amministrativa all\u0027esito positivo dei LPU e della MAP;\nnell\u0027art. 189 C.d.S., pur essendo presente identico meccanismo di\nestinzione del reato per Lavori di Pubblica utilita\u0027 o per esito\npositivo della Messa alla Prova, manca del tutto la previsione di una\nriduzione della sospensione amministrativa, con conseguente\ndisparita\u0027 di trattamento tra soggetti che hanno posto in essere\nattivita\u0027 riparatorie identiche. \n Situazioni omogenee - estrema vicinanza tra reato ex art. 186 e\nreato ex art. 189 nella logica del legislatore della sicurezza\nstradale, identita\u0027 del beneficio penale estintivo - ricevono\ntrattamenti del tutto diversi senza adeguata giustificazione\nnormativa. \n2. Violazione degli articoli 27, comma 3, e 2 della Costituzione -\nfunzione rieducativa e valorizzazione della condotta riparatoria \n L\u0027estinzione del reato per svolgimento dei lavori di pubblica\nutilita\u0027 o per Messa alla Prova attesta l\u0027avvenuto pieno recupero\nsociale del soggetto. \n L\u0027automatica applicazione della sanzione amministrativa nel\nminimo edittale vanifica gli effetti rieducativi gia\u0027 pienamente\nrealizzati dal percorso riparativo, introduce una forma di\n«ultrattivita\u0027» punitiva non piu\u0027 giustificata dall\u0027interesse\npubblico, essendo gia\u0027 stato conseguito il fine di prevenzione\ngenerale e speciale. \n Inoltre si pone in contrasto con il principio di proporzione e\ngradualita\u0027 del sistema sanzionatorio. \n3. Violazione dei principi sovranazionali (art. 49 della Carta dei\ndiritti fondamentali UE) \n Il principio di proporzionalita\u0027 della sanzione - tanto penale\nquanto amministrativa - e\u0027 affermato dalla Corte di Giustizia. \n La disciplina censurata invece impone una sospensione fissa,\ninsensibile all\u0027estinzione del reato ed al comportamento riparatorio,\nrisultando potenzialmente sproporzionata. \n Considerata dunque la rilevanza della questione, il rischio di un\npregiudizio grave e irreversibile per il ricorrente, legato alla\nperdita del posto di lavoro e la natura integrativa della sanzione\namministrativa rispetto al reato ormai estinto; \n Ritenuto equo ed opportuno disporre la sospensione dell\u0027efficacia\ndel provvedimento impugnato, nelle more della decisione della Corte\ncostituzionale; \n\n \n P. Q. M. \n \n Il Giudice di Pace di Ancona, dott.ssa Claudia Cipolletti,\nritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di\nlegittimita\u0027 costituzionale degli articoli 189, comma 6, e 224, comma\n3, del Codice della Strada, nella parte in cui non prevedono che, in\ncaso di estinzione del reato correlato alla violazione dell\u0027art. 189\nC.d.S. per esito positivo dei lavori di pubblica utilita\u0027 o della\nmessa alla prova, la durata della sospensione della patente di guida\nsia ridotta della meta\u0027 rispetto al minimo edittale; \n dispone la rimessione degli atti alla Corte costituzionale per\nla relativa decisione; \n sospende il presente giudizio sino alla decisione della Corte; \n sospende altresi\u0027, nelle more, l\u0027efficacia del provvedimento\nprefettizio di sospensione della patente impugnato, stante il\npericolo di danno grave e irreparabile e la stretta connessione\ndell\u0027atto con la norma oggetto di censura; \n ordina alla Cancelleria di provvedere alle notificazioni e\ncomunicazioni di rito ai sensi della legge n. 87/1953. \n Ancona, 1° dicembre 2025 \n \n Il Giudice di Pace: Cipolletti","elencoNorme":[{"id":"64043","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"dlgs","denominaz_legge":"decreto legislativo","data_legge":"30/04/1992","data_nir":"1992-04-30","numero_legge":"285","descrizionenesso":"","legge_articolo":"189","specificaz_art":"","comma":"6","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art189"},{"id":"64044","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"dlgs","denominaz_legge":"decreto legislativo","data_legge":"30/04/1992","data_nir":"1992-04-30","numero_legge":"285","descrizionenesso":"","legge_articolo":"224","specificaz_art":"","comma":"3","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art224"}],"elencoParametri":[{"id":"80447","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"2","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"80448","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"3","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"80449","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"27","specificaz_art":"","comma":"3","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"80450","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"cue","descriz_costit":"Carta dei diritti fondamentali dell\u0027Unione europea","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"49","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","unique_identifier":""}],"elencoParti":[]}}" ] ] |
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