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D.S.  contro  Istituto  nazionale  della  previdenza\nsociale - INPS e altri. \n \nPrevidenza - Pensioni - Abrogazione della  pensione  privilegiata,  a\n  eccezione del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa,\n  vigili del fuoco e soccorso  pubblico  -  Abrogazione  che  non  si\n  applica ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del\n  decreto-legge  n.  201  del  2011,  come  convertito,  nonche\u0027   ai\n  procedimenti per i quali, al  28  dicembre  2011,  non  sia  ancora\n  scaduto il termine di presentazione della domanda e ai procedimenti\n  instaurabili d\u0027ufficio per eventi occorsi prima della predetta data\n  - Previsione che, secondo l\u0027interpretazione  giurisprudenziale  che\n  costituisce \"diritto vivente\", tra i suddetti procedimenti ai quali\n  non si applicano le abrogazioni, non include il  procedimento  che,\n  riguardo ad  un\u0027infermita\u0027  eziologicamente  riconducibile  a  data\n  antecedente  rispetto  a  quella   di   entrata   in   vigore   del\n  decreto-legge n. 201 del 2011, vada instaurato  a  domanda  il  cui\n  termine di presentazione non sia ancora iniziato a  decorrere  alla\n  data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge. \n- Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per  la\n  crescita,  l\u0027equita\u0027  e  il  consolidamento  dei  conti  pubblici),\n  convertito, con modificazioni, nella legge  22  dicembre  2011,  n.\n  214, art. 6, comma 1, terzo periodo. \n\n\r\n(GU n. 23 del 04-06-2025)\n\r\n \n                           CORTE DEI CONTI \n          Sezione giurisdizionale regionale per la Campania \n \n    in  persona  del  giudice  monocratico   Eugenio   Musumeci,   ha\npronunciato la seguente ordinanza nel giudizio pensionistico iscritto\nal n. 73506 del registro di segreteria della Sezione, proposto da  D.\nS. M., nato a ... il ... e  residente  ad  ...,  codice  fiscale  ...\nrappresentato  e  difeso  dall\u0027avv.  Rino  Lucadamo  (del   foro   di\nAvellino), nonche\u0027 elettivamente domiciliato a Napoli in  via  Calata\nSan Marco n. 4 presso lo studio dell\u0027avv. Vincenzo Fiume; \n    contro Istituto nazionale della  previdenza  sociale  (INPS),  in\npersona del presidente pro tempore, rappresentato e difeso  dall\u0027avv.\nGianluca Tellone  (iscritto  nell\u0027elenco  speciale  annesso  all\u0027albo\ndegli  avvocati   presso   il   Tribunale   di   Avellino),   nonche\u0027\nelettivamente domiciliato a Napoli in via  Medina  n.  61  presso  il\nCoordinamento regionale legale INPS per la Campania; \n    e contro Ministero del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  in\npersona  del  Ministro  pro  tempore,  rappresentato  e  difeso   dal\ndirettore pro tempore della Direzione generale per le  politiche  del\npersonale  e  l\u0027innovazione  organizzativa,   nonche\u0027   elettivamente\ndomiciliato a Roma in via Flavia n. 6 presso la sede della  Direzione\nstessa; \n    e  contro  Ispettorato  nazionale  del  lavoro,  in  persona  del\ndirettore pro tempore,  rappresentato  e  difeso  dal  direttore  pro\ntempore   della   Direzione   centrale    identita\u0027    professionale,\npianificazione ed organizzazione, nonche\u0027 elettivamente domiciliato a\nRoma in piazza della Repubblica n. 59 presso la sede della  Direzione\nstessa. \n \n                                Fatto \n \n    1. Con ricorso depositato presso questa  Sezione  il  28  gennaio\n2022 M. D. S., gia\u0027 dipendente dell\u0027Ispettorato nazionale del  lavoro\n(per brevita\u0027: l\u0027Ispettorato)  dal  ...  e  specificamente  assegnato\nall\u0027ufficio territoriale di Avellino, ha evidenziato che il ... aveva\nsubito un infortunio sul lavoro,  riportando  una  frattura  all\u0027arto\ninferiore sinistro:  talche\u0027,  il  ...  del  mese  successivo,  aveva\npresentato istanza per il riconoscimento della dipendenza da causa di\nservizio della conseguente infermita\u0027, peraltro ottenendo  dall\u0027INAIL\nsoltanto un rimborso spese di 3.718 euro. Ha altresi\u0027 soggiunto  che,\nnel ... , la Commissione medica ospedaliera  (in  sigla:  CMO)  aveva\nriconosciuto la dipendenza causale di quell\u0027infermita\u0027,  ascrivendola\nin ottava categoria. Tuttavia l\u0027odierno ricorrente ha lamentato  che,\ndopo esser stato collocato in quiescenza alla fine del  ...,  il  ...\naveva chiesto all\u0027INPS l\u0027attribuzione della pensione privilegiata, la\nquale, pero\u0027, gli era stata negata l\u0027indomani  stesso  alla  luce  di\nquanto sancito dall\u0027art. 6 del  decreto-legge  n.  201/2011.  Mentre,\nall\u0027inizio del ..., il Comitato di verifica per le cause di  servizio\naveva emesso parere favorevole in tema di dipendenza  dell\u0027infermita\u0027\nrelativamente  alla   quale   lui   aveva   domandato   la   pensione\nprivilegiata. \n    A detrimento del suddetto diniego oppostogli nel  ...  dall\u0027INPS,\nperaltro vanamente censurato in  via  amministrativa,  il  D.  S.  ha\npostulato che il menzionato art.  6  sia  inapplicabile  al  caso  di\nspecie, perche\u0027 introdotto posteriormente ai fatti di causa.  Percio\u0027\negli  ha  domandato  l\u0027attribuzione  non  soltanto   della   pensione\nprivilegiata, ma anche dell\u0027equo indennizzo; nonche\u0027 il  risarcimento\n«... per i danni da inadempimento ovvero da ritardo subiti ...» nella\ncomplessiva fattispecie. \n    2. Con comparsa depositata il 18 novembre 2022 si  e\u0027  costituito\nil  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,   eccependo\npreliminarmente il difetto di giurisdizione di questa Corte  riguardo\nal capo di domanda concernente il danno da ritardo  o,  comunque,  da\nsilenzio inadempimento in ipotesi  illegittimo;  nonche\u0027  la  propria\ncarenza di legittimazione passiva riguardo alla pretesa attorea.  Nel\nmerito esso ha  rilevato  come  l\u0027istanza  di  pensione  privilegiata\npresentata nel ... dal D. S. non risultasse indirizzata al  Ministero\nstesso; e come  quest\u0027ultimo,  tramite  la  CMO,  avesse  purtuttavia\ntempestivamente   riconosciuto   la   dipendenza   causale   invocata\ndall\u0027odierno ricorrente, pur negandogli l\u0027equo indennizzo  perche\u0027  a\nsuo tempo lui aveva percepito dall\u0027INAIL un rimborso spese. \n    3. Con comparsa anch\u0027essa depositata il 18 novembre  2022  si  e\u0027\ncostituito l\u0027Ispettorato, eccependo a sua volta la propria carenza di\nlegittimazione passiva  riguardo  alle  domande  attoree  concernenti\nl\u0027equo indennizzo e la pensione privilegiata, nonche\u0027 il  difetto  di\ngiurisdizione di questa Corte relativamente alle pretese da  silenzio\ninadempimento o, comunque, a  carattere  risarcitorio.  Inoltre,  con\nspecifico riferimento alla pensione  privilegiata,  l\u0027Ispettorato  ha\nreputato irrilevante l\u0027omessa e, peraltro, non  dovuta  modificazione\ndel provvedimento di risoluzione del rapporto di lavoro  del  D.  S.,\nemesso sul finire del ... \n    4. Infine, con comparsa depositata il 22  novembre  2022,  si  e\u0027\ncostituito l\u0027INPS, osservando come l\u0027istanza di pensione privilegiata\npresentata dal D. S. nel ... non fosse accoglibile: perche\u0027  lui  era\ncessato dal servizio per motivi diversi, rispetto all\u0027infermita\u0027  pur\nreputata dipendente da causa di  servizio;  e  perche\u0027,  quindi,  non\nrileverebbe la circostanza che, tra il ...  e  il  ...,  egli  avesse\npresentato  un\u0027istanza  per  veder  riconosciuta  quella   dipendenza\ncausale. Percio\u0027, ad avviso dell\u0027ente pensionistico,  alla  fine  del\n... non  sussisteva  alcun  procedimento  amministrativo  finalizzato\nall\u0027eventuale attribuzione della pensione privilegiata in favore  del\nD. S.; ed altresi\u0027, in virtu\u0027 della novella di cui al gia\u0027 richiamato\nart. 6, gli era preclusa la successiva presentazione di un\u0027istanza  a\nquel medesimo scopo. Infine, nel merito, l\u0027INPS  ha  evidenziato  che\nl\u0027infermita\u0027 da cui era affetto l\u0027odierno  ricorrente  non  ne  aveva\ncomportato l\u0027inabilita\u0027 al servizio. \n    5. All\u0027udienza del  2  dicembre  2022,  in  considerazione  della\ncomplessita\u0027 della  controversia,  e\u0027  stato  reputato  opportuno  un\nulteriore  contraddittorio  scritto  inter  partes,  venendo  percio\u0027\nassegnato loro un doppio termine per memorie e repliche:  di  cui  si\nsono avvalsi il D. S. e l\u0027Ispettorato, rispettivamente il 5  e  il  6\nfebbraio  dell\u0027anno  successivo;  nonche\u0027  il  Ministero  ed   ancora\nl\u0027Ispettorato in sede di replica, rispettivamente il 23 ed il  24  di\nquello stesso mese. \n    Poi, dopo un rinvio d\u0027ufficio, all\u0027udienza del 20  novembre  2023\nla causa e\u0027 stata discussa dalle parti, venendo quindi trattenuta  in\ndecisione; e, all\u0027udienza del 19 febbraio 2024, e\u0027 stata data lettura\ndel dispositivo riportato in calce alla presente ordinanza. \n \n                               Diritto \n \n    6.  In  punto  di  fatto  e\u0027  sufficiente   osservare   come   il\nprovvedimento negativo emesso dall\u0027INPS il ... (all. 13  al  ricorso)\nrisulti esplicitamente riferito ad un\u0027istanza del D. S. risalente  ad\nappena due giorni  prima:  la  quale,  ivi,  e\u0027  stata  reputata  non\naccoglibile, proprio perche\u0027 l\u0027istituto della  pensione  privilegiata\nera  stato  abrogato  dall\u0027art.  6  del  decreto-legge  n.  201/2011,\nconvertito dalla legge n. 214/2011. Quindi, sebbene  non  versata  in\natti dall\u0027odierno ricorrente, e\u0027 indubbio che un\u0027istanza  finalizzata\nall\u0027attribuzione  della  pensione  privilegiata  sia  stata  da   lui\npresentata il ..., cioe\u0027  subito  dopo  il  proprio  collocamento  in\nquiescenza. \n    7. Inoltre, con il ricorso, il  D.  S.  ha  prodotto  i  seguenti\nulteriori atti: \n        una nota del ... inviata  dal  Ministero  odierno  resistente\nall\u0027allora Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie (in sigla:\nCPPO) onde sollecitare il parere di quest\u0027ultimo riguardo all\u0027istanza\nche il D. S. aveva presentato, il ... al fine di  veder  riconosciuta\nla dipendenza da causa  di  servizio  per  l\u0027infermita\u0027  «postumi  di\nfrattura  [della]  gamba  sinistra,  trattata  chirurgicamente,   con\nimpegno funzionale» (all. 5); \n        un\u0027istanza del ..., tramite la quale il D. S. sollecitava  il\nCPPO, invero medio tempore sostituito dal Comitato di verifica per le\ncause  di  servizio  in  virtu\u0027  del  decreto  del  Presidente  della\nRepubblica n. 461/2001, ad esprimere il proprio parere riguardo  alla\ndipendenza causale della predetta infermita\u0027 (all. 7); \n        una nota del ..., in cui quel Comitato si limitava a  fornire\ngli estremi del subprocedimento pendente dinanzi a se\u0027, che era il n.\n... (all. 8); \n        una nota dell\u0027..., pure proveniente dal Comitato di  verifica\nper le cause di servizio, alla quale  era  accluso  un  estratto  del\nparere favorevole da esso formulato, nell\u0027adunanza del ...,  riguardo\nalla dipendenza causale dell\u0027infermita\u0027 all\u0027arto  inferiore  sinistro\nda cui era affetto il D. S. (all. 15). \n    Quindi, in buona sostanza, gia\u0027 nel ... era stata riconosciuta la\ndipendenza da causa di servizio, in relazione ad  una  patologia  che\nl\u0027odierno ricorrente aveva contratto nel .... \n    8. Cio\u0027 posto, con l\u0027unico comma dell\u0027art. 6 del decreto-legge n.\n201/2011: \n        al primo periodo, «... sono  [stati]  abrogati  gli  istituti\ndell\u0027accertamento  della  dipendenza  dell\u0027infermita\u0027  da  causa   di\nservizio, ... dell\u0027equo indennizzo e della pensione privilegiata»; \n        al  secondo   periodo,   e\u0027   stata   dichiarata   inoperante\nquell\u0027abrogazione «... nei confronti del  personale  appartenente  al\ncomparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico»; \n        al terzo periodo, e\u0027 stata esclusa l\u0027applicazione  del  primo\nperiodo «... ai procedimenti in corso alla data di entrata in  vigore\ndel presente decreto, nonche\u0027  ai  procedimenti  per  i  quali,  alla\npredetta data, non sia ancora scaduto  il  termine  di  presentazione\ndella domanda, nonche\u0027 ai  procedimenti  instaurabili  d\u0027ufficio  per\neventi occorsi prima della predetta data». \n    9. Orbene il D. S. oltre a  non  appartenere  soggettivamente  ad\nalcuno dei comparti che il secondo periodo dell\u0027art.  6  ha  esentato\ndall\u0027abrogazione, neppure rientra in uno dei tre  casi  di  oggettiva\ninapplicabilita\u0027  dell\u0027abrogazione  stessa  contemplati   nel   terzo\nperiodo, perche\u0027: \n        sebbene gia\u0027 nel ... il Comitato di verifica per le cause  di\nservizio avesse riconosciuto sussistente la dipendenza  da  causa  di\nservizio per l\u0027infermita\u0027 lamentata dall\u0027odierno ricorrente,  a  quel\nproposito  o  altrimenti  al  fine   di   concedergli   la   pensione\nprivilegiata nessun procedimento risultava «... in corso alla data di\nentrata in vigore ...» del decreto-legge n.  201/2011,  cioe\u0027  al  28\ndicembre 2011; \n        neanche puo\u0027 postularsi che, a quella data,  fosse  «...  non\n... ancora scaduto il termine di  presentazione  della  domanda  ...»\nfinalizzata ad ottenere la pensione privilegiata, perche\u0027 ex art. 169\ndel decreto del Presidente della Repubblica  n.  1092/1973  l\u0027istanza\namministrativa a quel proposito puo\u0027 venir presentata  soltanto  dopo\nla cessazione dal servizio; \n        il procedimento a quello stesso fine  nemmeno  rientrava  tra\nquelli «... instaurabili d\u0027ufficio per  eventi  occorsi  prima  della\npredetta data» di entrata in vigore dell\u0027art.  6,  perche\u0027  il  primo\ncomma dell\u0027art. 167 del decreto del Presidente  della  Repubblica  n.\n1092/1973 prevede  che  «il  trattamento  privilegiato  e\u0027  liquidato\nd\u0027ufficio nei confronti  del  dipendente  cessato  dal  servizio  per\ninfermita\u0027 o lesioni riconosciute dipendenti da fatti  di  servizio»,\nquale invece, pacificamente, non e\u0027 stato il caso del D. S. \n    10. Indubbiamente, pero\u0027, e\u0027 rinvenibile  un  dato  fattuale  che\naccomuna tutte e tre le eccezioni oggettive di cui al  terzo  periodo\ndell\u0027art. 6: la collocazione  temporale  dell\u0027evento  eziologicamente\nrilevante, in una data antecedente alla novella. \n    Tale anteriorita\u0027 risulta esplicita, in  riferimento  alla  terza\neccezione; ed altresi\u0027 ovvia, quanto alla  prima  eccezione:  perche\u0027\nsoltanto  riguardo  ad  un  evento  pregresso   poteva   esservi   un\nprocedimento «... in corso alla data di entrata in vigore ...»  della\nnovella stessa. Tuttavia,  anche  nella  seconda  eccezione,  il  non\nessere «... ancora scaduto ...» il termine per  presentare  l\u0027istanza\namministrativa implica che  detto  termine  fosse  gia\u0027  pendente  in\nrelazione, appunto, ad un evento pregresso: non soltanto per  ragioni\nsquisitamente letterali; ma anche perche\u0027,  altrimenti,  assurdamente\nsarebbero  ricaduti  nell\u0027eccezione  de  qua  anche  eventi   occorsi\nposteriormente alla novella, semplicemente  presentando  la  relativa\nistanza entro il termine sancito dall\u0027art. 169  del  gia\u0027  menzionato\ndecreto del Presidente della Repubblica n. 1092/1973. \n    11. Dunque, in riferimento  ad  un  evento  rilevante  sul  piano\neziopatologico occorso anteriormente all\u0027entrata in vigore  dell\u0027art.\n6, il terzo periodo  legittimava  comunque  l\u0027interessato  a  vederne\nriconosciuta la dipendenza da causa di  servizio  e  ad  ottenere  la\nconseguente pensione privilegiata, all\u0027alternativa condizione secondo\ncui, alla data della novella stessa, il procedimento amministrativo a\nquel fine: \n        fosse stato gia\u0027 pendente, il che  appare  ovvio,  visto  che\naltrimenti l\u0027interessato sarebbe stato penalizzato dalla  circostanza\nche la pubblica  amministrazione  non  avesse  ancora  definito  quel\nprocedimento; \n        dovesse  venir   instaurato   ex   officio   dalla   pubblica\namministrazione di appartenenza  dell\u0027interessato  stesso,  anche  in\nquesto caso onde non far  gravare  su  di  lui  l\u0027inerzia  di  quella\npubblica amministrazione nell\u0027attivare concretamente il  procedimento\nin questione; \n        fosse stato ancora attivabile ad iniziativa  dell\u0027interessato\nstesso,  entro  un  termine  che  fosse  gia\u0027  iniziato  a  decorrere\nanteriormente all\u0027emanazione dell\u0027art. 6 e che pur sarebbe  venuto  a\nspirare posteriormente a tale novella. \n    Quindi, in ciascuna di queste tre  ipotesi,  la  ratio  legis  e\u0027\nquella secondo cui, in riferimento ad un evento occorso anteriormente\nalla novella normativa,  l\u0027interessato  vantava  un  vero  e  proprio\ndiritto quesito a vederne riconosciuta  la  dipendenza  da  causa  di\nservizio e ad ottenere la correlativa pensione privilegiata: il quale\nnon poteva venir obliterato ex abrupto, con  valenza  sostanzialmente\nretroattiva. \n    12.    Peraltro,    secondo    la    costante     interpretazione\ngiurisprudenziale a cui deve annettersi valenza di «diritto vivente»,\nin quanto tale preclusiva di  una  diversa  lettura  del  piu\u0027  volte\nmenzionato art. 6, il caso di specie non e\u0027 assimilabile a quello  in\ncui  vi  sia  un  procedimento   in   corso:   perche\u0027,   quand\u0027anche\nanteriormente alla novella, fosse stata riconosciuta la dipendenza da\ncausa di servizio di una  data  infermita\u0027  e  finanche  erogato  per\nquest\u0027ultima  un  equo  indennizzo,  «...  le  ipotesi  esclusive  di\napplicazione della  norma  riguardano,  tutte,  il  caso  in  cui  la\ncessazione dal servizio sia avvenuta  prima  dell\u0027entrata  in  vigore\ndella medesima»; e perche\u0027 «... laddove,  invece,  la  cessazione  e\u0027\nsuccessiva, non puo\u0027 ritenersi possibile rientrare nel  perimetro  di\napplicazione delle norme di salvaguardia  ...»  (ex  multis:  Sezione\ngiurisdizionale  d\u0027appello  per  la  Sicilia,  sentenza  n.  26/2017;\nSeconda  sezione  giurisdizionale  centrale  d\u0027appello,  sentenza  n.\n268/2018; Prima sezione giurisdizionale centrale d\u0027appello,  sentenza\nn. 397/2023). \n    13. Tuttavia, a fronte della nitida ratio legis insita nelle  tre\neccezioni  contemplate  dal  terzo  periodo   dell\u0027art.   6,   appare\ningiustificata ed irrazionale l\u0027esclusione dell\u0027odierna  fattispecie,\nquantunque anch\u0027essa scaturente da un evento antecedente alla novella\ne da una conseguente infermita\u0027  parimenti  contratta  anteriormente.\nInfatti,  sebbene  tale  dipendenza  causale  fosse  stata  anch\u0027essa\nriconosciuta ben prima dell\u0027emanazione della novella, cioe\u0027 nel  ...,\na quella  data  l\u0027istanza  finalizzata  ad  ottenere  la  conseguente\npensione privilegiata risultava non ancora proponibile perche\u0027 il  D.\nS. prestava ancora servizio alle dipendenze dell\u0027Ispettorato; ovvero,\nil che e\u0027 lo stesso, perche\u0027  non  era  ancora  pendente  il  termine\ndecadenziale  entro  cui  egli  avrebbe  avuto  l\u0027onere  di  proporre\nquell\u0027istanza. \n    Orbene l\u0027indiretta esclusione della fattispecie per cui e\u0027  lite,\npur assimilabile ai tre casi contemplati dal terzo periodo  dell\u0027art.\n6 per le ragioni  teste\u0027  illustrate,  appare  in  contrasto  con  il\nprincipio di ragionevolezza sancito dal  secondo  comma  dell\u0027art.  3\ndella Costituzione: perche\u0027, esemplificativamente,  a  fronte  di  un\nidentico evento eziologicamente rilevante occorso p.es.  nel  2008  a\ndue soggetti, dei quali  l\u0027uno  avesse  appena  iniziato  la  propria\ncarriera  lavorativa  e  l\u0027altro  invece   la   stesse   concludendo,\npalesemente contrasta con il  principio  di  eguaglianza  sostanziale\nnegare il conseguimento della pensione  privilegiata  a  chi,  com\u0027e\u0027\nappunto il caso del D. S., fosse stato ancora in servizio  alla  data\ndella novella; ed invece reputare esente da  quell\u0027abrogazione  colui\nche, anteriormente a quest\u0027ultima, fosse gia\u0027  cessato  dal  servizio\nsenza che fosse ancora spirato  il  termine  quinquennale  entro  cui\npoter presentare l\u0027istanza di pensione privilegiata. In altre  parole\nla mancata equiparazione  del  caso  di  specie  alle  tre  eccezioni\ncontemplate dall\u0027art.  6  comporterebbe,  analogamente  alla  vicenda\nriguardata dalla Corte costituzionale con  la  sentenza  n.  13/2024,\n«... l\u0027irragionevole conseguenza di negare il diritto a colui che  ha\nmaturato i presupposti costituivi di esso sulla base  di  un  fattore\n...» oggettivo, che qui coinciderebbe con la cessazione dal  servizio\ne la conseguente insorgenza della facolta\u0027 di presentare istanza  per\nottenere la pensione privilegiata in capo  al  relativo  interessato,\n«... che sfugge alla sua sfera di controllo e che  non  attiene  alle\nragioni costitutive del diritto stesso». \n    Ne\u0027,  infine,  si  obietti   che   la   fondatezza   della   tesi\ninterpretativa sottesa alla questione di legittimita\u0027  costituzionale\nqui sollevata svuoterebbe di rilievo il terzo  periodo  dell\u0027art.  6:\nperche\u0027, per la generalita\u0027 dei dipendenti pubblici diversi da quelli\nche appartengano  alle  categorie  soggettivamente  eccettuate  dalla\nnovella  abrogatrice,  quest\u0027ultima  rende  comunque  irrilevanti  le\nvicende sostanziali che, ove occorse a  partire  dalla  data  del  28\ndicembre  2011  in  cui  essa  e\u0027  entrata  in   vigore,   comportino\nl\u0027insorgenza di patologie pur oggettivamente dipendenti da  causa  di\nservizio. \n    14. Per altro verso appare indubbia la rilevanza della  questione\nqui sollevata: perche\u0027, avuto riguardo alla data di  collocamento  in\nquiescenza dell\u0027odierno ricorrente alla fine del ..., in  se\u0027  e  per\nse\u0027 risulta indubbia la tempestivita\u0027 dell\u0027istanza da lui  presentata\nil ... al fine di ottenere la pensione privilegiata per  l\u0027infermita\u0027\nda cui era affetto sin  dal  ...  Percio\u0027  la  qui  censurata  omessa\nprevisione dell\u0027ulteriore eccezione in argomento preclude tout  court\nl\u0027accoglimento  della  domanda  attorea,   finalizzata   appunto   al\nconseguimento di quella pensione. \n    D\u0027altro canto le questioni di difetto di giurisdizione di  questa\nCorte e di carenza di legittimazione passiva sollevate dal  Ministero\ne dall\u0027Ispettorato,  quand\u0027anche  si  rivelassero  fondate,  appaiono\ninidonee a definire in toto  l\u0027odierno  giudizio.  Percio\u0027  e\u0027  parso\npreferibile evitare una sentenza non definitiva a quel proposito:  la\nquale, oltre a poter innescare un immediato gravame avverso di  essa,\navrebbe  comunque  aggiunto  un  ulteriore  profilo  di  complessita\u0027\nprocessuale alla  questione  sostanziale  su  cui  e\u0027  incentrata  la\npresente controversia. \n    15. Infine e\u0027 appena il  caso  di  osservare  come  lo  specifico\nprofilo sotteso alla questione  di  legittimita\u0027  costituzionale  qui\nsollevata risulti limpidamente distinto rispetto a quelli  riguardati\ndalla  Corte  costituzionale  nella  sentenza  n.  20/2018:  i  quali\nattenevano l\u0027uno all\u0027assenza di  una  stima  analitica  dei  risparmi\nattesi, in virtu\u0027 della  novella  abrogatrice,  e  l\u0027altro  alla  non\nragionevolezza della deroga soggettiva  di  cui  al  secondo  periodo\ndell\u0027art. 6. \n    16.  Conclusivamente  deve  dichiararsi  rilevante  nel  presente\ngiudizio e non manifestamente infondata la questione di  legittimita\u0027\ncostituzionale  del  terzo  periodo  del  comma  1  dell\u0027art.  6  del\ndecreto-legge n. 201/2011, convertito dalla  legge  n.  214/2011,  in\nriferimento all\u0027art.  3  della  Costituzione:  nella  parte  in  cui,\nsecondo l\u0027interpretazione giurisprudenziale che costituisce  «diritto\nvivente», tra i procedimenti ai quali non si applicano le abrogazioni\ndi cui al primo periodo di quel  medesimo  comma  1  non  include  il\nprocedimento   che,   riguardo   ad   un\u0027infermita\u0027   eziologicamente\nriconducibile a data antecedente rispetto  a  quella  di  entrata  in\nvigore del predetto decreto-legge, vada instaurato a domanda  il  cui\ntermine di presentazione non sia ancora  iniziato  a  decorrere  alla\ndata di entrata in vigore di quel medesimo decreto-legge. \n    Conseguono, da tale  declaratoria,  la  sospensione  dell\u0027odierno\ngiudizio e l\u0027espletamento degli  ulteriori  adempimenti  sanciti  dal\nsecondo e dal quarto comma dell\u0027art. 23 della legge n. 87/1953. \n\n \n                                P.Q.M. \n \n    la Corte dei conti,  Sezione  giurisdizionale  regionale  per  la\nCampania, in relazione al giudizio n. 73506, proposto  da  M.  D.  S.\ncontro l\u0027INPS, il Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali  e\nl\u0027Ispettorato nazionale del lavoro, dichiara rilevante  nel  presente\ngiudizio e non manifestamente infondata la questione di  legittimita\u0027\ncostituzionale  del  terzo  periodo  del  comma  1  dell\u0027art.  6  del\ndecreto-legge n. 201/2011, convertito dalla  legge  n.  214/2011,  in\nriferimento all\u0027art.  3  della  Costituzione,  nella  parte  in  cui,\nsecondo l\u0027interpretazione giurisprudenziale che costituisce  «diritto\nvivente», tra i procedimenti ai quali non si applicano le abrogazioni\ndi cui al primo periodo di quel  medesimo  comma  1  non  include  il\nprocedimento   che,   riguardo   ad   un\u0027infermita\u0027   eziologicamente\nriconducibile a data antecedente rispetto  a  quella  di  entrata  in\nvigore del predetto decreto-legge, vada instaurato a domanda  il  cui\ntermine di presentazione non sia ancora  iniziato  a  decorrere  alla\ndata di entrata in vigore  di  quel  medesimo  decreto-legge,  e  per\nl\u0027effetto: \n        1) solleva la questione di  legittimita\u0027  costituzionale  del\nterzo periodo del comma 1 dell\u0027art. 6 del decreto-legge n.  201/2011,\nin riferimento all\u0027art. 3 della Costituzione, nei sensi su esposti; \n        2) sospende il  presente  giudizio  sino  alla  comunicazione\ndella decisione che la  Corte  costituzionale  avra\u0027  adottato  sulla\npredetta questione di legittimita\u0027 costituzionale; \n        3)  dispone  che  gli  atti  dell\u0027odierno  giudizio   vengano\ntrasmessi  alla  Corte  costituzionale,  non  appena  saranno   state\ndepositate le motivazioni della presente ordinanza; \n        4) dispone che la presente  ordinanza  venga  notificata,  in\nforma integrale, alle parti  in  causa,  nonche\u0027  al  Presidente  del\nConsiglio dei ministri; \n        5) dispone che la  presente  ordinanza  venga  comunicata  al\nPresidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della\nRepubblica. \n        Cosi\u0027 deciso a  Napoli  nella  Camera  di  consiglio  del  19\nfebbraio 2024. \n \n                        Il Giudice: Musumeci","elencoNorme":[{"id":"62477","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"dl","denominaz_legge":"decreto-legge","data_legge":"06/12/2011","data_nir":"2011-12-06","numero_legge":"201","descrizionenesso":"convertito con modificazioni in","legge_articolo":"6","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"1, terzo periodo","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2011-12-06;201~art6"},{"id":"62546","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"l","denominaz_legge":"legge","data_legge":"22/12/2011","data_nir":"2011-12-22","numero_legge":"214","descrizionenesso":"","legge_articolo":"","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2011-12-22;214"}],"elencoParametri":[{"id":"79232","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"3","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""}],"elencoParti":[{"id":"54599","num_progressivo":"","nominativo_parte":"Ministero del lavoro e delle Politiche sociali","data_costit_part":"","flag_cost_fuori_termine":"No","indirizzo_difensore":"","id_avv_indirizzo":"","tipologia_parte":"C","descrizione_tipologia_parte":"Controparte","sigla_parte":""},{"id":"54600","num_progressivo":"","nominativo_parte":"Ispettorato nazionale del lavoro","data_costit_part":"","flag_cost_fuori_termine":"No","indirizzo_difensore":"","id_avv_indirizzo":"","tipologia_parte":"C","descrizione_tipologia_parte":"Controparte","sigla_parte":""},{"id":"54702","num_progressivo":"","nominativo_parte":"Della Sala Mario","data_costit_part":"19/06/2025","flag_cost_fuori_termine":"No","indirizzo_difensore":"","id_avv_indirizzo":"","tipologia_parte":"P","descrizione_tipologia_parte":"Parte","sigla_parte":""},{"id":"54703","num_progressivo":"","nominativo_parte":"Procura generale presso la Corte dei conti","data_costit_part":"20/06/2025","flag_cost_fuori_termine":"No","indirizzo_difensore":"","id_avv_indirizzo":"","tipologia_parte":"I","descrizione_tipologia_parte":"Interveniente","sigla_parte":""},{"id":"54706","num_progressivo":"","nominativo_parte":"Istituto nazionale della previdenza sociale - INPS","data_costit_part":"20/06/2025","flag_cost_fuori_termine":"No","indirizzo_difensore":"","id_avv_indirizzo":"","tipologia_parte":"C","descrizione_tipologia_parte":"Controparte","sigla_parte":""}]}}"
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