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Previsione che la Regione Puglia, le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le Sanitaservice, le agenzie regionali e tutti gli enti strumentali regionali verificano che i contratti indicati nelle procedure di gara prevedano una retribuzione minima tabellare inderogabile pari a nove euro l\u0027ora – Ricorso del Governo – Denunciata violazione dei principi\u0026nbsp;in materia di retribuzione e a tutela dell’autonomia della contrattazione collettiva,\u0026nbsp;in quanto l’ordinamento non individua una retribuzione minima tabellare inderogabile stabilita dalla legge o da altre disposizioni giuridiche vincolanti e in quanto la materia delle retribuzioni è al momento regolata unicamente dalla contrattazione collettiva – Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile – Violazione della competenza legislativa statale in materia dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.\u0026nbsp;\u003c/p\u003e","id_seduta":"4527","stato_fissazione":"2","descrizione_fissazione":"Udienza Pubblica","data_seduta":"05/11/2025","relatore":"PETITTI","listaSedute":[{"numero_parte":"1","id_seduta":"4527","stato_fissazione":"2","descrizione_fissazione":"Udienza Pubblica","data_seduta":"05/11/2025","relatore":"PETITTI"}],"ricorrente":"Presidente del Consiglio dei ministri","testo_atto":"N. 5 RICORSO PER LEGITTIMITA\u0027 COSTITUZIONALE 25 gennaio 2025\n\r\nRicorso per questione di legittimita\u0027 costituzionale depositato in\ncancelleria il 25 gennaio 2025 (del Presidente del Consiglio dei\nministri). \n \nAppalti pubblici - Norme della Regione Puglia - Procedure di gara -\n Previsione che la Regione Puglia, le aziende sanitarie locali, le\n aziende ospedaliere, le Sanitaservice, le agenzie regionali e tutti\n gli enti strumentali regionali verificano che i contratti indicati\n nelle procedure di gara prevedano una retribuzione minima tabellare\n inderogabile pari a nove euro l\u0027ora. \n- Legge della Regione Puglia 21 novembre 2024, n. 30 (Tutela della\n retribuzione minima salariale nei contratti della Regione Puglia),\n art. 2, comma 2. \n\n\r\n(GU n. 8 del 19-02-2025)\n\r\n Ricorso ai sensi dell\u0027art. 127 Cost. del Presidente del Consiglio\ndei ministri pro tempore, rappresentato e difeso dall\u0027Avvocatura\ngenerale dello Stato, presso i cui uffici ex lege domicilia in Roma,\nvia dei Portoghesi, n. 12 Pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it -\nFax 06 - 96514000 contro la Regione Puglia in persona del Presidente\npro tempore della Giunta, con sede in Lungomare Nazario Sauro 31/33 -\n70121 - Bari (BA) indirizzi Pec\navvocaturaregionale@pec.rupar.puglia.it e\nprotocollogeneralepresidenza@pec.rupar.puglia.it per la declaratoria\ndell\u0027illegittimita\u0027 costituzionale, in parte qua, della legge della\nRegione Puglia 21 novembre 2024, n. 30, pubblicata nel B.U.R. n. 95,\ndel 25 novembre 2024 recante «Tutela della retribuzione minima\nsalariale nei contratti della Regione Puglia». \n La proposizione del presente ricorso e\u0027 stata deliberata dal\nConsiglio dei ministri nella seduta del 23 gennaio 2025 e si\ndepositano, a tal fine, estratto conforme del verbale e relazione del\nMinistro proponente. \n La predetta legge, concernente interventi finalizzati alla tutela\ndella retribuzione minima salariale nei contratti della Regione\nPuglia, prevede all\u0027art. 2, comma 1, che la Regione, le aziende\nsanitarie locali, le aziende ospedaliere, le Sanita\u0027 service, le\nagenzie regionali e tutti gli enti strumentali regionali indichino in\ntutte le procedure di gara, in coerenza con quanto previsto all\u0027art.\n11 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti\npubblici), che al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture\noggetto di appalti pubblici e concessioni, sia applicato il contratto\ncollettivo maggiormente attinente alla attivita\u0027 svolta, stipulato\ndalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente piu\u0027\nrappresentative, salvo restando i trattamenti di miglior favore. \n In particolare, il comma 2 del medesimo art. 2 pone in capo alle\npredette stazioni appaltanti l\u0027obbligo di verificare che i contratti\ncollettivi indicati nelle procedure di gara prevedano un trattamento\neconomico minimo inderogabile pari a nove euro l\u0027ora. \n Statuisce, infatti la predetta disposizione, «I soggetti di cui\nal comma 1 verificano che i contratti indicati nelle procedure di\ngara prevedano un trattamento economico minimo inderogabile pari a\nnove euro l\u0027ora». \n L\u0027art. 2, comma 2, poco dopo la sua entrata in vigore, e\u0027 stato\nnovellato dalla legge della Regione Puglia del 29 novembre 2024, n.\n39, il cui art. 21 ha sostituito il riferimento al «trattamento\neconomico minimo» con «una retribuzione minima tabellare». \n Il predetto art. 21 cosi\u0027 testualmente recita: «1. All\u0027art. 2,\ncomma 2, della legge regionale 21 novembre 2024, n. 30 (Tutela della\nretribuzione minima salariale nei contratti della Regione Puglia) le\nparole \"un trattamento economico minimo\" sono sostituite dalle\nseguenti: \"una retribuzione minima tabellare\"». \n Ne consegue che la versione attualmente vigente dell\u0027art. 2,\ncomma 2, della legge della Regione Puglia n. 30/2024, come modificato\ndall\u0027art. 21 della legge della Regione Puglia n. 39/2024 cosi\u0027\nrecita: «I soggetti di cui al comma 1 verificano che i contratti\nindicati nelle procedure di gara prevedano una retribuzione minima\ntabellare inderogabile pari a nove euro l\u0027ora» \n Il Governo ritiene censurabile la disposizione in epigrafe\nindicata e propone pertanto questione di legittimita\u0027 costituzionale\nai sensi dell\u0027art. 127 comma 1 Cost. per i seguenti, \n \n Motivi \n \n 1) Violazione dell\u0027art. 36, comma 1 della Costituzione e\ndell\u0027art. 39, ultimo comma della Costituzione, in relazione all\u0027art.\n2, comma 2, l. r. 21 novembre 2024 n. 30. \n L\u0027art. 2, comma 2, della legge della Regione Puglia n. 30 del\n2024, nello stabilire che i contratti indicati nelle procedure di\ngara relative a lavori, servizi e forniture oggetto di appalti\npubblici e concessioni debbano prevedere una retribuzione minima\ntabellare inderogabile (nove euro l\u0027ora), si pone in contrasto con\nl\u0027art. 36, comma 1 della Costituzione. Cio\u0027, in quanto l\u0027ordinamento\nnon prevede un salario minimo stabilito dalla legge o da altre\ndisposizioni giuridiche vincolanti, nonche\u0027 con l\u0027art. 39, ultimo\ncomma della Costituzione. \n La legge regionale de qua, infatti, stabilisce una soglia\nsalariale di riferimento che, tuttavia, oltre ad essere sottratta\nalla potesta\u0027 del legislatore regionale, risulta in contrasto con i\nparametri di cui alla stessa norma costituzionale, posti a presidio\ndell\u0027autonomia della contrattazione collettiva. \n Al riguardo, si rappresenta che, allo stato attuale,\nl\u0027ordinamento non individua una retribuzione minima tabellare\ninderogabile stabilita dalla legge o da altre disposizioni giuridiche\nvincolanti e che, inoltre, la materia delle retribuzioni e\u0027 al\nmomento regolata unicamente dalla contrattazione collettiva, nel\npieno rispetto dei principi stabiliti dall\u0027art. 36 e dall\u0027art. 39\ndella Costituzione. \n La tematica del salario minimo, inoltre, e\u0027 stata oggetto di\nspecifica normativa a livello europeo, con l\u0027adozione della direttiva\n(UE) 2022/2041, relativa ai salari minimi adeguati nell\u0027Unione\neuropea. Tale direttiva, seppur finalizzata a garantire ai lavoratori\ndell\u0027Unione europea condizioni dignitose, non fissa una soglia\nretributiva minima, riconoscendo la possibilita\u0027 che la\ncontrattazione collettiva individui i livelli salariali minimi nei\nsingoli settori. \n L\u0027introduzione, a livello regionale, di una retribuzione minima\ninderogabile e\u0027, pertanto, in contrasto con i principi costituzionali\nin materia di retribuzione, oltre ad essere elemento limitativo della\nlibera concorrenza tra gli operatori economici. \n 2) Violazione dell\u0027art. 117, comma 2, lettera l) e m) della\nCostituzione, in relazione all\u0027art. 2, comma 2, l. r. 21 novembre\n2024. \n Fermo restando quanto sopra, l\u0027illegittimita\u0027 costituzionale\ndella norma impugnata e\u0027 ancor piu\u0027 evidente alla luce del riparto di\ncompetenze tra lo Stato e le Regioni. \n La determinazione del salario minimo, infatti, quale aspetto\npeculiare della regolamentazione del rapporto di lavoro, sia privato\nche pubblico e\u0027 materia riconducibile da un lato all\u0027ordinamento\ncivile e dall\u0027altro alla «determinazione dei livelli essenziali delle\nprestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere\ngarantiti su tutto il territorio nazionale», materie di competenza\nlegislativa esclusiva dello Stato. \n Pertanto, la norma in esame si pone in contrasto con l\u0027art. 117,\ncomma 2, lett. l) e m). \n Codesta Corte, a tal riguardo, si e\u0027 pronunciata sulle questioni\ndi costituzionalita\u0027 che diverse Regioni hanno sollevato in relazione\nalla legge del 14 febbraio 2003, n. 30 (cd. «legge Biagi») sulla\nriforma del mercato del lavoro, muovendo dal riparto di competenze\ndelineato dall\u0027art. 117, per come scaturito dalla riforma del titolo\nV della Costituzione (sentenza n. 50/2005). \n Secondo codesto Giudice delle leggi, ogni norma che disciplina il\ncontratto - inteso anche come fonte regolatrice del rapporto di\nlavoro subordinato - rientra nella materia dell\u0027ordinamento civile e\npermane, pertanto, nell\u0027esclusiva potesta\u0027 del legislatore statale. \n Aderendo a tale orientamento, da ritenersi oramai pacifico, e\u0027\npossibile affermare che le Regioni debbano considerarsi estranee alla\ndisciplina del lavoro privato subordinato: non v\u0027e\u0027 dubbio, infatti,\nche la disciplina del contratto di lavoro sia fortemente permeata da\nesigenze di uniformita\u0027 ed eguaglianza che ne giustifichino la\npotesta\u0027 legislativa statale in via esclusiva ai sensi dell\u0027art. 117,\ncomma 2, lettere l) e m) della Costituzione. \n Nel caso di specie la legge regionale, stabilendo che i contratti\nindicati nelle procedure di gara debbano prevedere un trattamento\neconomico minimo inderogabile (nove euro l\u0027ora), pone una soglia\nsalariale di riferimento intervenendo nella disciplina del lavoro\nprivato subordinato; disciplina nella specie che, come detto, oltre\nad essere sottratta alla potesta\u0027 del legislatore regionale, risulta\nanche in contrasto con i parametri di cui all\u0027art. 39 e all\u0027art. 36\ndella Carta costituzionale, posti a presidio dell\u0027autonomia della\ncontrattazione collettiva. \n Per tutto quanto sopra esposto l\u0027art. 2, comma 2, della legge\nregionale in esame laddove stabilisce che «i soggetti di cui al comma\n1 verificano che i contratti indicati nelle procedure di gara\nprevedano una retribuzioni minima tabellare inderogabile pari a nove\neuro l\u0027ora» si pone in contrasto con i seguenti articoli della Carta\nCostituzionale: \n - Art. 36, primo comma, Cost.; \n - Art. 39, ultimo comma, Cost.; \n - Art. 117, secondo comma, lettere l) e m) Cost. \n\n \n P. Q. M. \n \n Si chiede che codesta Corte voglia dichiarare, l\u0027illegittimita\u0027\ncostituzionale dell\u0027art. 2, comma 2, della legge della Regione Puglia\n21 novembre 2024, n. 30, Pubblicata nel B.U.R. n. 95, del 25 novembre\n2024 recante «Tutela della retribuzione minima salariale nei\ncontratti della Regione Puglia», per i motivi sopra illustrati. \n Si allega: \n 1. estratto conforme del verbale della seduta del Consiglio dei\nministri del 23 gennaio 2025, con annessa relazione; \n 2. legge della Regione Puglia 21 novembre 2024, n. 30,\nPubblicata nel B.U.R. n. 95, del 25 novembre 2024 recante «Tutela\ndella retribuzione minima salariale nei contratti della Regione\nPuglia». \n Roma, 24 gennaio 2025 \n \n L\u0027Avvocato dello Stato: Di Giorgio","elencoResistenti":[{"nominativo":"Regione Puglia","contenzioso":"","deposito_cost":"27/02/2025"}],"elencoNorme":[{"codice_legge":"lrpu","articolo_legge":"2","data_legge":"21/11/2024","data_nir":"2024-11-21","numero_legge":"30","comma":"2","denominazione_legge":"legge della Regione Puglia","denominazione_nesso":"modificato dall\u0027","denominazione_attributo":"","id":"24607","unique_identifier":""},{"codice_legge":"lrpu","articolo_legge":"21","data_legge":"29/11/2024","data_nir":"2024-11-29","numero_legge":"39","comma":"1","denominazione_legge":"legge della Regione Puglia","denominazione_nesso":"","denominazione_attributo":"","id":"24629","unique_identifier":""}],"elencoParametri":[{"id_parametro":"33227","tipo_legge":"c","descrizione_costit":"Costituzione","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"36","comma":"1","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""},{"id_parametro":"33228","tipo_legge":"c","descrizione_costit":"Costituzione","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"39","comma":"4","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""},{"id_parametro":"33230","tipo_legge":"c","descrizione_costit":"Costituzione","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"117","comma":"2","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""},{"id_parametro":"33231","tipo_legge":"c","descrizione_costit":"Costituzione","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"117","comma":"2","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""}]}}" ] ] |