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Umberto Berrino - presidente; \n      dott. Rossana Mancino - consigliere; \n      dott. Gabriella Marchese - consigliere; \n      dott. Luigi Cavallaro - rel. consigliere; \n      dott. Francesco Buffa - consigliere; \n    Ha pronunciato la seguente ordinanza interlocutoria  sul  ricorso\n34240-2018 proposto da: \n      I.N.P.S. - Istituto nazionale previdenza  sociale,  in  persona\ndel Presidente e legale  rappresentante  pro  tempore,  elettivamente\ndomiciliato in Roma, via  Cesare  Beccaria  29,  presso  l\u0027Avvocatura\ncentrale  dell\u0027istituto,  rappresentato  e  difeso   dagli   avvocati\nPatrizia Ciacci, Clementina Pulli, Manuela Massa - ricorrente; \n      Contro Mehmetaj Vito, domiciliato in Roma piazza Cavour  presso\nla cancelleria della Corte suprema  di  cassazione,  rappresentato  e\ndifeso dall\u0027avvocato Alberto Guariso - controricorrente; \n    Avverso la sentenza n. 516/2018 della Corte d\u0027Appello di Firenze,\ndepositata il 22 maggio 2018 R.G.N. 1149/2017; \n    Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza  del\n18 gennaio 2023 dal Consigliere dott. Luigi Cavallaro; \n    Udito il pubblico ministero in persona del sostituto  procuratore\ngenerale dott. Stefano Visona\u0027 che ha concluso per la rimessione alla\nCorte di giustizia; \n    Udito l\u0027avvocato Manuela Massa; \n    Udito l\u0027avvocato Antonello Ciervo  per  delega  verbale  avvocato\nAlberto Guariso; \n \n                          Rilevato in fatto \n \n    Che,  con  sentenza  depositata  il  22  maggio  2018,  la  Corte\nd\u0027appello di Firenze, in riforma della pronuncia di primo  grado,  ha\naccolto la domanda di Vito Mehmetaj, cittadina albanese,  volta  alla\ncorresponsione dell\u0027assegno sociale di cui all\u0027art. 3, comma 6, legge\nn. 335/1995; \n    Che i giudici territoriali, in particolare, hanno ritenuto che la\nprevisione di cui all\u0027art. 20, comma 10,  decreto-legge  n.  112/2008\n(conv. con legge n. 133/2008), secondo la quale l\u0027assegno sociale  e\u0027\ncorrisposto agli aventi diritto a condizione che abbiano  soggiornato\nper almeno dieci anni sul territorio nazionale, avesse implicitamente\nabrogato la norma di cui all\u0027art. 80, comma 19,  legge  n.  388/2000,\nche  subordina  al  possesso  della  (ex)  carta  di   soggiorno   il\nriconoscimento agli stranieri extracomunitari  della  provvidenza  in\nesame; \n    Che  avverso  tale  pronuncia  l\u0027INPS  ha  proposto  ricorso  per\ncassazione, deducendo due motivi di censura; \n    Che Vito Mehmetaj ha resistito con controricorso, successivamente\nillustrato con memoria, con cui, oltre  a  chiedere  il  rigetto  del\nricorso avversario, ha argomentato in via subordinata la  correttezza\ndella decisione impugnata in relazione all\u0027art.  12  della  direttiva\n2011/98/UE, avuto riguardo al suo  essere  titolare  di  permesso  di\nsoggiorno per motivi familiari che le consentirebbe di lavorare; \n    Che, a seguito di infruttuosa trattazione camerale, la  causa  e\u0027\nstata rimessa alla pubblica udienza con ordinanza  interlocutoria  n.\n26142 del 2020 della Sesta sezione civile di questa Corte; \n    Che in  vista  dell\u0027udienza  pubblica  entrambe  le  parti  hanno\ndepositato memoria; \n \n                       Considerato in diritto \n \n    Che, con  il  primo  motivo  di  censura,  l\u0027INPS  ha  denunciato\nviolazione e falsa applicazione dell\u0027art.  3,  commi  6-7,  legge  n.\n335/1995, per come integrato dall\u0027art. 20, comma 10, decreto-legge n.\n112/2008 (conv. con legge n. 133/2008),  in  relazione  all\u0027art.  80,\ncomma  19,  legge  n.  388/2000,  nonche\u0027   dell\u0027art.   41,   decreto\nlegislativo n. 286/1998, per avere la Corte di  merito  ritenuto  che\nl\u0027art. 20, comma 10, decreto-legge n.  112/2008,  cit.,  secondo  cui\nl\u0027assegno sociale e\u0027 corrisposto agli aventi diritto a condizione che\nabbiano soggiornato per almeno dieci anni sul  territorio  nazionale,\navesse implicitamente abrogato la norma di cui all\u0027art. 80, comma 19,\nlegge n. 388/2000, parimenti cit., che  subordina  il  riconoscimento\nagli stranieri extracomunitari della provvidenza in esame al possesso\ndella  carta  di  soggiorno  (ora  permesso  di  soggiorno   UE   per\nsoggiornanti di lungo periodo); \n    Che, con il secondo motivo,  l\u0027INPS  ha  lamentato  violazione  e\nfalsa applicazione degli articoli 3, commi 6-7,  legge  n.  335/1995,\n20,  comma  10,  decreto-legge  n.  112/2008  (conv.  con  legge   n.\n133/2008), e 9, comma 1, e 12, decreto legislativo  n.  286/1998,  in\nrelazione agli articoli 43 e 2697 codice civile e 115 del  codice  di\nprocedura civile, per avere la Corte territoriale  omesso  l\u0027indagine\ncirca   la   sussistenza   degli   altri   requisiti   necessari   al\nriconoscimento della provvidenza in questione, sebbene tanto in primo\ngrado che in sede di  gravame  fosse  stato  eccepito  che  l\u0027istante\nrisultava titolare di  pensione  concessale  dallo  stato  estero  di\nappartenenza Data (Albania) e che non vi era prova della  continuita\u0027\ndel soggiorno sul territorio nazionale; \n    Che, con riferimento a tale ultimo motivo, va subito rilevato che\ni giudici territoriali, lungi dall\u0027omettere  l\u0027indagine  sugli  altri\nrequisiti necessari al riconoscimento della provvidenza in questione,\nhanno piuttosto ritenuto  che  la  continuita\u0027  della  residenza  sul\nterritorio  nazionale  fosse  stata  provata,  seppure  ricorrendo  a\npresunzioni, e hanno precisato che dalla prestazione  «dovra\u0027  essere\ndedotto il reddito derivante dalla pensione albanese» (cfr. pagg. 2-3\ndella sentenza impugnata), per modo che  la  censura  dell\u0027INPS  pare\nprima facie eccentrica rispetto al decisum; \n    Che, con riguardo al primo motivo di  censura,  questa  Corte  di\nlegittimita\u0027 ha  gia\u0027  avuto  modo  di  chiarire  che  la  permanenza\ncontinuativa in Italia per  dieci  anni  con  permesso  di  soggiorno\nrappresenta un requisito aggiuntivo e  non  sostitutivo  rispetto  al\nrequisito  della  titolarita\u0027  del  permesso  di  soggiorno  UE   per\nsoggiornanti di lungo periodo (cfr. Cassazione numeri 16989 del  2019\ne 16867 del 2020); \n    Che - come esattamente rilevato dall\u0027ordinanza interlocutoria  n.\n26142 del 2020 della Sesta sezione civile di  questa  Corte  -  resta\ntuttavia  da  verificare  se  la  sentenza  impugnata  possa   essere\nconfermata in relazione all\u0027argomentazione spesa nel controricorso  e\ngia\u0027 introdotta nei  precedenti  gradi  di  merito,  secondo  cui  il\nrequisito  aggiuntivo  del  permesso  di  lungo  soggiorno  richiesto\ndall\u0027art. 80, comma 19, legge  n.  388/2000,  contrasterebbe  con  la\ndirettiva 2011/98/UE; \n    Che, al riguardo,  la  Corte  costituzionale,  nel  rigettare  la\nquestione di legittimita\u0027  costituzionale  dell\u0027art.  80,  comma  19,\ncit., ha espressamente affermato che «un  obbligo  costituzionale  di\nattribuire l\u0027assegno sociale allo straniero privo della (ex) carta di\nsoggiorno non deriva neppure dall\u0027art. 12 della direttiva  2011/98/UE\n[...] che,  ai  fini  della  equiparazione  dei  cittadini  stranieri\nextracomunitari ai cittadini italiani, richiama il  regolamento  (CE)\nn. 883/2004 [...] relativo al coordinamento dei sistemi di  sicurezza\nsociale, che impone  la  parita\u0027  di  trattamento  tra  i  lavoratori\nstranieri e i cittadini dello Stato europeo che li ospita per  quanto\nriguarda il settore della  sicurezza  sociale,  non  venendo  qui  in\nconsiderazione la posizione di lavoratori» (Corte  costituzionale  n.\n50 del 2019); \n    Che, nondimeno, la Corte  di  giustizia  dell\u0027Unione  europea,  a\nseguito di rinvio pregiudiziale promosso dalla  Corte  costituzionale\ncon ordinanza n. 182/2020, ha ritenuto che «l\u0027art. 12,  paragrafo  1,\ndella direttiva 2011/98 si applica sia ai cittadini  di  paesi  terzi\nche sono stati ammessi in uno Stato membro a fini lavorativi a  norma\ndel diritto dell\u0027Unione o nazionale, sia ai cittadini di paesi  terzi\nche  sono  stati  ammessi  in  uno  Stato  membro  a   fini   diversi\ndall\u0027attivita\u0027  lavorativa  a  norma  del   diritto   dell\u0027Unione   o\nnazionale, ai quali e\u0027 consentito lavorare e che sono in possesso  di\nun permesso di soggiorno ai  sensi  del  regolamento  n.  1030/2002»,\nall\u0027uopo valorizzando il considerando 20  della  suddetta  direttiva,\nche «non si limita a garantire la parita\u0027 di trattamento ai  titolari\ndi un permesso unico di lavoro, ma si applica anche ai titolari di un\npermesso di soggiorno per fini diversi dall\u0027attivita\u0027 lavorativa  che\nsono autorizzati a lavorare nello Stato membro  ospitante»  (CGUE,  2\nsettembre 2021, C-350/20, §§ 48-49); \n    Che, nella stessa pronuncia, e\u0027 stato ribadito che l\u0027ambito della\nparita\u0027 di trattamento prevista dall\u0027art. 12,  paragrafo  1,  lettera\ne), della direttiva 2011/98/UE concerne le prestazioni che  rientrano\nnei settori della sicurezza sociale definiti dal regolamento (CE)  n.\n883/2004; \n    Che l\u0027art. 3,  paragrafo  3,  di  tale  regolamento  prevede,  in\nparticolare, che esso «si applica anche alle prestazioni speciali  in\ndenaro di carattere non contributivo di cui all\u0027articolo 70»,  ossia,\nper quanto rileva in questa sede, a quelle che siano volte a  offrire\n«copertura in via complementare, suppletiva o accessoria  dei  rischi\ncorrispondenti ai settori di sicurezza sociale  di  cui  all\u0027art.  3,\nparagrafo 1, e a garantire,  alle  persone  interessate,  un  reddito\nminimo di sussistenza in relazione al contesto  economico  e  sociale\ndello Stato membro  interessato»,  per  le  quali  «il  finanziamento\nderiva esclusivamente dalla tassazione obbligatoria intesa a  coprire\nla spesa pubblica generale e le condizioni per la concessione  e  per\nil calcolo della prestazione non dipendono  da  alcun  contributo  da\nparte del beneficiario» e che  «sono  elencate  nell\u0027allegato  X»  al\nregolamento stesso; \n    Che l\u0027allegato X, per cio\u0027 che riguarda l\u0027Italia,  prevede,  alla\nlettera g), l\u0027assegno sociale di cui all\u0027art. 3, comma  6,  legge  n.\n335/1995, che nell\u0027ottica del diritto dell\u0027Unione si rivela  pertanto\n«prestazione speciale in denaro di carattere non contributivo», volta\na garantire  una  copertura  in  via  suppletiva  del  rischio  della\nvecchiaia (art. 3, paragrafo 1,  lettera  d)  del  regolamento  cit.)\nmediante l\u0027erogazione di un reddito minimo di  sussistenza  a  carico\ndella spesa pubblica; \n    Che, conseguentemente, sebbene Corte  costituzionale  n.  50  del\n2019 abbia ritenuto che dall\u0027art. 12 della direttiva  2011/98/UE  non\nderiverebbe alcun «obbligo  costituzionale  di  attribuire  l\u0027assegno\nsociale allo straniero privo della (ex) carta di  soggiorno»,  reputa\nil Collegio che il dubbio di  legittimita\u0027  costituzionale  dell\u0027art.\n80, comma 19, legge n. 388/2000, nella  parte  in  cui  subordina  il\nriconoscimento dell\u0027assegno sociale ai cittadini  extracomunitari  al\npossesso della (ex)  carta  di  soggiorno,  abbia  ragione  di  porsi\nnuovamente, essendosi chiarito dalla Corte di  giustizia  dell\u0027Unione\neuropea che il principio di parita\u0027 di trattamento nell\u0027accesso  alle\nprestazioni di cui al regolamento (CE) n.  883/2004  non  concerne  -\ncome detto - solo i titolari di un permesso unico di  lavoro,  ma  si\napplica anche ai titolari  di  un  permesso  di  soggiorno  per  fini\ndiversi dall\u0027attivita\u0027 lavorativa che  sono  autorizzati  a  lavorare\nnello Stato membro ospitante; \n    Che, a tutto concedere, un residuo dubbio interpretativo potrebbe\nsussistere circa la portata del rinvio  operato  dall\u0027art.  12  della\ndirettiva 2011/98/UE ai «settori della sicurezza sociale definiti nel\nregolamento 883/04»,  potendosi  letteralmente  sostenere  che  detto\nrinvio debba limitarsi ai soli settori di cui all\u0027art.  3,  paragrafo\n1, del regolamento cit. e non  anche  alle  prestazioni  speciali  in\ndenaro di carattere non contributivo di cui al  successivo  paragrafo\n3, tra le quali, come anzidetto, figura certamente l\u0027assegno sociale; \n      \n    Che tuttavia, come ben  evidenziato  nella  memoria  dell\u0027odierna\ncontro ricorrente, non solo tale limitazione  non  appare  del  tutto\ncoerente con la lettera del citato art. 3, stante che il paragrafo  3\nsi propone pur  sempre  di  dare  copertura  «in  via  complementare,\nsuppletiva o accessoria  dei  rischi  corrispondenti  ai  settori  di\nsicurezza sociale di cui all\u0027art. 3, paragrafo 1», ma soprattutto non\ne\u0027 stata fatta propria dalla Corte di giustizia  dell\u0027Unione  europea\nne\u0027 nella sentenza 21 giugno 2017, C-449-16, concernente l\u0027assegno di\ncui all\u0027art. 65, legge n. 448/1998, ne\u0027 nella successiva 2  settembre\n2021, C-350/20, gia\u0027 cit., concernente l\u0027assegno di natalita\u0027; \n    Che  questo  Collegio  ben  conosce  l\u0027orientamento  della  Corte\ncostituzionale secondo cui, nella prospettiva del primato del diritto\ndell\u0027Unione, alle norme di diritto europeo  contenute  nell\u0027art.  12,\nparagrafo 1, lettera e), della direttiva  2011/98/UE  (cosi\u0027  come  a\nquelle  contenute  nell\u0027art.  11,  paragrafo  1,  lettera  d),  della\ndirettiva 2003/109/CE) deve riconoscersi effetto diretto nella  parte\nin cui  prescrivono  l\u0027obbligo  di  parita\u0027  di  trattamento  tra  le\ncategorie di cittadini di  paesi  terzi  individuate  dalle  medesime\ndirettive  e  i  cittadini  dello  Stato  membro   in   cui   costoro\nsoggiornano, trattandosi di obbligo cui corrisponde  il  diritto  del\ncittadino di paese terzo - rispettivamente titolare  di  permesso  di\nlungo soggiorno e titolare di un permesso unico  di  soggiorno  e  di\nlavoro - a ricevere le prestazioni  sociali  alle  stesse  condizioni\npreviste per i cittadini dello Stato membro (Corte costituzionale  n.\n67 del 2022, § 12 del Considerato in diritto); \n    Che, nondimeno, tale affermazione - che nel caso deciso da  Corte\ncostituzionale n. 67 del 2022, cit.,  ha  portato  alla  declaratoria\nd\u0027inammissibilita\u0027, per difetto  di  rilevanza,  della  questione  di\nlegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 2, comma  6-bis,  decreto-legge\nn. 69/1988  (conv.  con  legge  n.  153/1988),  nella  parte  in  cui\nassoggetta ad un  regime  peculiare,  regolato  dal  principio  della\nreciprocita\u0027 o della apposita convenzione, i beneficiari dell\u0027assegno\nper il nucleo familiare non cittadini italiani (o  europei)  che  non\nrisiedono nel territorio nazionale, per contrasto con gli articoli 11\ne 117, comma 1°, Cost. in relazione alla direttiva  2003/109/CE,  che\nall\u0027art.  11,  paragrafo  1,  lettera  d),  prevede  il  diritto  dei\ncittadini di paesi terzi titolari del permesso di lungo  soggiorno  e\ndei loro familiari di beneficiare dello stesso trattamento  riservato\nai cittadini  dello  Stato  membro  in  cui  soggiornano  per  quanto\nconcerne i settori della sicurezza sociale definiti  nel  regolamento\n(CE) n.  883/2004,  sollevata  da  questa  Corte  di  cassazione  con\nordinanze numeri 9378 e 9379 del 2021 - e\u0027 stata resa in un  giudizio\nin cui non era stato evocato, quale parametro interposto  di  diritto\ndell\u0027Unione, l\u0027art. 34 CDFUE (cfr. Corte  costituzionale  n.  67  del\n2022, cit., § 1.2.1 del Considerato in diritto); \n    Che, d\u0027altra parte, la  stessa  Corte  di  giustizia  dell\u0027Unione\neuropea ha affermato che il diritto alla parita\u0027 di  trattamento  nel\nsettore  della  sicurezza  sociale,  definito  nei   suoi   contenuti\nessenziali dalla direttiva 2011/98/UE, «da\u0027 espressione  concreta  al\ndiritto di accesso alle  prestazioni  di  sicurezza  sociale  di  cui\nall\u0027art. 34, paragrafi 1 e 2, della Carta» (CGUE, 2  settembre  2021,\nC-350/20, § 46), secondo i quali, rispettivamente, l\u0027Unione riconosce\ne rispetta il  diritto  di  accesso  alle  prestazioni  di  sicurezza\nsociale e ai servizi sociali che assicurano protezione in casi  quali\nla maternita\u0027, la malattia, gli infortuni sul lavoro, la dipendenza o\nla vecchiaia, oltre che in caso  di  perdita  del  posto  di  lavoro,\nsecondo le  modalita\u0027  stabilite  dal  diritto  dell\u0027Unione  e  dalle\nlegislazioni e dalle prassi nazionali e riconosce a ogni persona  che\nrisieda o si sposti legalmente  all\u0027interno  dell\u0027Unione  il  diritto\nalle prestazioni di sicurezza  sociale  e  ai  benefici  sociali,  in\nconformita\u0027 al diritto dell\u0027Unione e alle legislazioni e alle  prassi\nnazionali; \n    Che, dal canto suo, la Corte  costituzionale  ha  avuto  modo  di\nchiarire che il principio di parita\u0027 di trattamento nel settore della\nsicurezza sociale, nei termini delineati dall\u0027art.  34  CDFUE  e  dal\ndiritto derivato e poi ribaditi dalla Corte di giustizia  dell\u0027Unione\neuropea,  si  raccorda  ai  principi  consacrati  dall\u0027art.  3  della\nCostituzione, «e ne avvalora e  illumina  il  contenuto  assiologico,\nallo scopo di promuovere una piu\u0027 ampia ed efficace integrazione  dei\ncittadini dei Paesi terzi» (Corte costituzionale n. 54 del 2022, § 13\ndel Considerato in diritto); \n    Che, sebbene Corte costituzionale n. 50  del  2019,  cit.,  abbia\ngia\u0027  avuto  modo  di  scrutinare  la   questione   di   legittimita\u0027\ncostituzionale  dell\u0027art.  80,  comma  19,  legge  n.  388/2000,  per\ncontrasto con l\u0027art. 3 della Costituzione, dichiarandola non fondata,\nreputa  il   Collegio   che   -   in   ragione   della   riconosciuta\ninterpenetrazione assiologica delle disposizioni  dell\u0027art.  3  della\nCostituzione e dell\u0027art. 34  CDFUE  -  tale  questione  abbia  eguale\nragione di porsi nuovamente a seguito della  diversa  interpretazione\ndell\u0027art. 12  della  direttiva  2011/98/UE  offerta  dalla  Corte  di\ngiustizia dell\u0027Unione europea, che - giusta le stesse parole di Corte\ncostituzionale n. 50 del 2019, piu\u0027 volte cit. - potrebbe  portare  a\nriconoscere  «un  obbligo  costituzionale  di  attribuire   l\u0027assegno\nsociale allo straniero privo della (ex) carta di soggiorno»; \n    Che egualmente pare al Collegio debba dirsi con riguardo all\u0027art.\n38, comma 1° della Costituzione, benche\u0027 anche in riferimento a  tale\nparametro Corte  costituzionale  n.  50  del  2019  abbia  dichiarato\nl\u0027infondatezza della questione di  legittimita\u0027  costituzionale,  non\npotendo dubitarsi della stretta correlazione esistente tra di esso  e\nl\u0027art. 34 CDFUE, che, nel sancire il diritto all\u0027assistenza sociale e\nall\u0027assistenza abitativa, mira a «garantire un\u0027esistenza dignitosa  a\ntutti coloro che non dispongono di  risorse  sufficienti»  (CGUE,  24\naprile 2012, C-571/10); \n    Che, pertanto, ravvisandosi in specie una ipotesi di c.d.  doppia\npregiudizialita\u0027, in ragione del fatto che la disposizione  contenuta\nnell\u0027art. 80, comma  19,  legge  n.  388/2000,  nella  parte  in  cui\ncondiziona  la  corresponsione  dell\u0027assegno  sociale  ai   cittadini\nextracomunitari al possesso della (ex)  carta  di  soggiorno,  appare\nsuscettibile di porre dubbi sia in relazione agli  articoli  3  e  38\ndella Costituzione che  all\u0027art.  34  CDFUE  e  al  diritto  derivato\ndell\u0027Unione  costituito  dall\u0027art.  12  della  direttiva  2011/98/UE,\nreputa  il   Collegio,   nella   prospettiva   delineata   da   Corte\ncostituzionale  n.  269  del  2017  (e  successivamente  ribadita   e\nprecisata, tra le altre, da Corte costituzionale numeri 20, 63, 112 e\n117  del  2019,  nonche\u0027,   sia   pure   implicitamente,   da   Corte\ncostituzionale  numeri  182  del  2020  e  54  del  2022),  di  dover\nprivilegiare,  in  prima  battuta,  la  questione   di   legittimita\u0027\ncostituzionale della norma piu\u0027 volte cit. anche con riferimento agli\narticoli 11 e 117 della Costituzione, in relazione all\u0027art. 34  CDFUE\ne all\u0027art. 12 della direttiva 2011/98/UE. \n\n \n                                P.Q.M. \n \n    La Corte dichiara rilevante e  non  manifestamente  infondata  la\nquestione di legittimita\u0027  costituzionale  dell\u0027art.  80,  comma  19,\nlegge n. 388/2000, nella parte in cui  condiziona  la  corresponsione\ndell\u0027assegno sociale ai cittadini extracomunitari al  possesso  della\n(ex) carta di soggiorno, in relazione agli articoli 3 e 38, comma  1°\ndella Costituzione, nonche\u0027 in relazione agli articoli 11 e 117 della\nCostituzione, con riferimento all\u0027art. 34 CDFUE e all\u0027art.  12  della\ndirettiva 2011/98/UE; \n    Dispone la sospensione del presente giudizio; \n    Ordina che, a cura della cancelleria, la presente  ordinanza  sia\nnotificata  alle  parti  del  giudizio  di  cassazione,  al  pubblico\nministero presso questa Corte ed  al  Presidente  del  Consiglio  dei\nministri; \n    Ordina, altresi\u0027, che la presente ordinanza venga comunicata  dal\ncancelliere ai Presidenti delle due Camere del Parlamento; \n    Dispone l\u0027immediata trasmissione degli  atti,  comprensivi  della\ndocumentazione  attestante  il   perfezionamento   delle   prescritte\nnotificazioni e comunicazioni, alla Corte costituzionale. \n      Cosi\u0027 deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 18  gennaio\n2023. \n \n                       Il Presidente: Berrino","elencoNorme":[{"id":"61196","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"l","denominaz_legge":"legge","data_legge":"23/12/2000","data_nir":"2000-12-23","numero_legge":"388","descrizionenesso":"","legge_articolo":"80","specificaz_art":"","comma":"19","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-12-23;388~art80"}],"elencoParametri":[{"id":"76617","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"3","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"76619","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"11","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"76618","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"38","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"76620","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"117","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"76621","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"cue","descriz_costit":"Carta dei diritti fondamentali dell\u0027Unione europea","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"34","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","unique_identifier":""},{"id":"76622","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"000074","descriz_costit":"direttiva UE","numero_legge":"98","data_legge":"13/12/2011","articolo":"12","specificaz_art":"paragrafo 1","comma":"","specificaz_comma":"lettera e)","descrizionenesso":"","unique_identifier":""}],"elencoParti":[{"id":"53142","num_progressivo":"","nominativo_parte":"I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale","data_costit_part":"17/07/2023","flag_cost_fuori_termine":"No","indirizzo_difensore":"","id_avv_indirizzo":"","tipologia_parte":"P","descrizione_tipologia_parte":"Parte","sigla_parte":""},{"id":"53143","num_progressivo":"","nominativo_parte":"MEHMETAJ VITO","data_costit_part":"18/07/2023","flag_cost_fuori_termine":"No","indirizzo_difensore":"","id_avv_indirizzo":"","tipologia_parte":"C","descrizione_tipologia_parte":"Controparte","sigla_parte":""}]}}"
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