HTTP Client
1
Total requests
0
HTTP errors
Clients
http_client 1
Requests
| POST | https://ws.cortecostituzionale.it/servizisito/rest/atti/schedaRicorso/2025/48 | |
|---|---|---|
| Request options | [ "headers" => [ "Content-Type" => "application/json" ] "auth_basic" => [ "corteservizisito" "corteservizisito,2021+1" ] ] |
|
| Response |
200
[ "info" => [ "header_size" => 166 "request_size" => 298 "total_time" => 0.30919 "namelookup_time" => 0.000499 "connect_time" => 0.03704 "pretransfer_time" => 0.083083 "size_download" => 39174.0 "speed_download" => 126776.0 "starttransfer_time" => 0.0831 "primary_ip" => "66.22.43.24" "primary_port" => 443 "local_ip" => "65.108.230.242" "local_port" => 46618 "http_version" => 3 "protocol" => 2 "scheme" => "HTTPS" "appconnect_time_us" => 83010 "connect_time_us" => 37040 "namelookup_time_us" => 499 "pretransfer_time_us" => 83083 "starttransfer_time_us" => 83100 "total_time_us" => 309190 "start_time" => 1770172737.28 "original_url" => "https://ws.cortecostituzionale.it/servizisito/rest/atti/schedaRicorso/2025/48" "pause_handler" => Closure(float $duration) {#830 : "Symfony\Component\HttpClient\Response\CurlResponse" : { : CurlHandle {#809 …} : Symfony\Component\HttpClient\Internal\CurlClientState {#797 …} : -9223372036854775808 } } "debug" => """ * Trying 66.22.43.24...\n * TCP_NODELAY set\n * Connected to ws.cortecostituzionale.it (66.22.43.24) port 443 (#0)\n * ALPN, offering h2\n * ALPN, offering http/1.1\n * successfully set certificate verify locations:\n * CAfile: /etc/pki/tls/certs/ca-bundle.crt\n CApath: none\n * SSL connection using TLSv1.3 / TLS_AES_256_GCM_SHA384\n * ALPN, server accepted to use h2\n * Server certificate:\n * subject: C=IT; ST=Roma; O=Corte Costituzionale; CN=*.cortecostituzionale.it\n * start date: Dec 4 00:00:00 2025 GMT\n * expire date: Jan 4 23:59:59 2027 GMT\n * subjectAltName: host "ws.cortecostituzionale.it" matched cert's "*.cortecostituzionale.it"\n * issuer: C=IT; ST=Roma; L=Pomezia; O=TI Trust Technologies S.R.L.; CN=TI Trust Technologies OV CA\n * SSL certificate verify ok.\n * Using HTTP2, server supports multi-use\n * Connection state changed (HTTP/2 confirmed)\n * Copying HTTP/2 data in stream buffer to connection buffer after upgrade: len=0\n * Using Stream ID: 1 (easy handle 0x23357b0)\n > POST /servizisito/rest/atti/schedaRicorso/2025/48 HTTP/2\r\n Host: ws.cortecostituzionale.it\r\n Content-Type: application/json\r\n Accept: */*\r\n Authorization: Basic Y29ydGVzZXJ2aXppc2l0bzpjb3J0ZXNlcnZpemlzaXRvLDIwMjErMQ==\r\n User-Agent: Symfony HttpClient (Curl)\r\n Accept-Encoding: gzip\r\n Content-Length: 0\r\n \r\n * Connection state changed (MAX_CONCURRENT_STREAMS == 128)!\n < HTTP/2 200 \r\n < content-type: application/json;charset=UTF-8\r\n < cache-control: no-cache\r\n < pragma: no-cache\r\n < content-encoding: UTF-8\r\n < date: Wed, 04 Feb 2026 02:38:57 GMT\r\n < \r\n """ ] "response_headers" => [ "HTTP/2 200 " "content-type: application/json;charset=UTF-8" "cache-control: no-cache" "pragma: no-cache" "content-encoding: UTF-8" "date: Wed, 04 Feb 2026 02:38:57 GMT" ] "response_content" => [ "{"dtoRicorso":{"anno":"2025","numero":"48","numero_parte":"1","data_gazzetta":"21/01/2026","numero_gazzetta":"3","data_notifica":"16/12/2025","listaSedute":[{"numero_parte":"1","id_seduta":"","stato_fissazione":"","descrizione_fissazione":"","data_seduta":"","relatore":"","oggetto_lungo":"\u003cp\u003eEnergia – Impianti alimentati da fonti rinnovabili – Norme della Regione Umbria – Previsione che disciplina, in maniera differenziata sulla base della fonte e della tipologia di impianto, l\u0027individuazione delle aree idonee e non idonee all\u0027installazione di impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile (FER) – Aree e superfici idonee all\u0027installazione di tali impianti – Previsione che sono considerate aree e superfici idonee all\u0027installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili le aree differenziate per tipologia d\u0027impianto, così come elencate nella tabella di cui all\u0027Allegato A della legge regionale n. 7 del 2025, secondo il quale sono tali quelle, definite ulteriormente rispetto a quelle individuate dall’art. 3 della medesima legge, se di proprietà pubblica o di domini collettivi\u0026nbsp;–\u0026nbsp;Previsione che se di proprietà privata per essere considerate idonee, le aree indicate in tabella devono essere ratificate dal consiglio comunale del comune di riferimento – Aree non idonee – Previsione che in tali aree, così come individuate dalla disciplina regionale, sussiste un\u0027altissima probabilità di esito negativo delle valutazioni, in sede di autorizzazione – Prevalenza del principio di idoneità – Previsione che qualora un\u0027area idonea tra quelle definite negli elenchi di cui all\u0027art. 3 della legge regionale n. 7 del 2025, sia ricompresa all\u0027interno di un\u0027area definita non idonea ai sensi dell\u0027art. 4 della medesima legge, la stessa, esclusivamente per la sua superficie, è definita idonea alla realizzazione di impianti FER – Ricorso del Governo – Denunciata disposizione che, contenendo il riferimento alle aree non idonee, non risulta conforme ai dettami della normativa interposta che, nella sua nuova formulazione, non prevede più l’esistenza di aree non idonee – Disciplina che nel fare riferimento ai domini collettivi per la parte in cui non reca l’esclusione degli usi civici confligge con gli orientamenti costanti espressi dalla giurisprudenza costituzionale, secondo cui in materia di unsi civici si è in presenza di uno specifico interesse unitario della comunità nazionale alla conservazione degli stessi –Introduzione di un aggravio procedimentale, consistente nella ratifica del consiglio comunale, non prevista dalla normativa vigente – Contrasto con la normativa statale interposta – Disposizione che nel definire le aree non idonee, contrasta con la normativa di riferimento, dato che non garantisce il coinvolgimento degli enti locali nell’individuazione delle aree idonee e non – Ulteriore conflitto con la normativa interposta che nella sua nuova formulazione non prevede più le aree non idonee – Introduzione di un criterio di prevalenza dell’idoneità sull’inidoneità non previsto dal legislatore nazionale – Lesione della competenza legislativa dello Stato nella materia concorrente della produzione, del trasporto e della distribuzione nazionale dell’energia.\u003c/p\u003e","elencoNorme":[{"codice_legge":"lrum","articolo_legge":"1","data_legge":"16/10/2025","data_nir":"2025-10-16","numero_legge":"7","comma":"2","denominazione_legge":"legge della Regione Umbria","denominazione_nesso":"","denominazione_attributo":"","id":"25059","unique_identifier":""},{"codice_legge":"lrum","articolo_legge":"3","data_legge":"16/10/2025","data_nir":"2025-10-16","numero_legge":"7","comma":"1","denominazione_legge":"legge della Regione Umbria","denominazione_nesso":"","denominazione_attributo":"","id":"25060","unique_identifier":""},{"codice_legge":"lrum","articolo_legge":"","data_legge":"16/10/2025","data_nir":"2025-10-16","numero_legge":"7","comma":"","denominazione_legge":"legge della Regione Umbria","denominazione_nesso":"","denominazione_attributo":"","id":"25062","unique_identifier":""},{"codice_legge":"lrum","articolo_legge":"","data_legge":"16/10/2025","data_nir":"2025-10-16","numero_legge":"7","comma":"","denominazione_legge":"legge della Regione Umbria","denominazione_nesso":"","denominazione_attributo":"","id":"25112","unique_identifier":""},{"codice_legge":"lrum","articolo_legge":"4","data_legge":"16/10/2025","data_nir":"2025-10-16","numero_legge":"7","comma":"","denominazione_legge":"legge della Regione Umbria","denominazione_nesso":"","denominazione_attributo":"","id":"25061","unique_identifier":""},{"codice_legge":"lrum","articolo_legge":"5","data_legge":"16/10/2025","data_nir":"2025-10-16","numero_legge":"7","comma":"1","denominazione_legge":"legge della Regione Umbria","denominazione_nesso":"","denominazione_attributo":"","id":"25113","unique_identifier":""}],"elencoParametri":[{"id_parametro":"33764","tipo_legge":"c","descrizione_costit":"Costituzione","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"117","comma":"3","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""},{"id_parametro":"33767","tipo_legge":"dlgs","descrizione_costit":"decreto legislativo","data":"08/11/2021","data_nir":"2021-11-08","numero_parametro":"199","articolo_impugnato":"20","comma":"5","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-08;199~art20"},{"id_parametro":"33765","tipo_legge":"dlgs","descrizione_costit":"decreto legislativo","data":"08/11/2021","data_nir":"2021-11-08","numero_parametro":"199","articolo_impugnato":"20","comma":"8","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-08;199~art20"},{"id_parametro":"33766","tipo_legge":"dlgs","descrizione_costit":"decreto legislativo","data":"08/11/2021","data_nir":"2021-11-08","numero_parametro":"199","articolo_impugnato":"22","comma":"","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-08;199~art22"},{"id_parametro":"33768","tipo_legge":"dlgs","descrizione_costit":"decreto legislativo","data":"25/11/2024","data_nir":"2024-11-25","numero_parametro":"190","articolo_impugnato":"11","comma":"","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-25;190~art11"},{"id_parametro":"33770","tipo_legge":"dlgs","descrizione_costit":"decreto legislativo","data":"25/11/2024","data_nir":"2024-11-25","numero_parametro":"190","articolo_impugnato":"11","comma":"3","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-25;190~art11"},{"id_parametro":"33769","tipo_legge":"dlgs","descrizione_costit":"decreto legislativo","data":"25/11/2024","data_nir":"2024-11-25","numero_parametro":"190","articolo_impugnato":"11","comma":"","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-25;190~art11"},{"id_parametro":"33771","tipo_legge":"D.M.","descrizione_costit":"Decreto del Ministro dell\u0027ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro della cultura","data":"21/06/2024","data_nir":"2024-06-21","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"","comma":"","descrizione_nesso":""}]}],"ricorrente":"Presidente del Consiglio dei ministri","testo_atto":"N. 48 RICORSO PER LEGITTIMITA\u0027 COSTITUZIONALE 18 dicembre 2025\n\nRicorso per questione di legittimita\u0027 costituzionale depositato in\ncancelleria il 18 dicembre 2025 (del Presidente del Consiglio dei\nministri). \n \nEnergia - Impianti alimentati da fonti rinnovabili - Norme della\n Regione Umbria - Previsione che disciplina, in maniera\n differenziata sulla base della fonte e della tipologia di impianto,\n l\u0027individuazione delle aree idonee e non idonee all\u0027installazione\n di impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile (FER) - Aree\n e superfici idonee all\u0027installazione di tali impianti - Previsione\n che sono considerate aree e superfici idonee all\u0027installazione di\n impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili le aree\n differenziate per tipologia d\u0027impianto, cosi\u0027 come elencate nella\n tabella di cui all\u0027Allegato A della legge regionale n. 7 del 2025,\n secondo cui sono tali quelle, definite ulteriormente rispetto a\n quelle individuate dall\u0027art. 3 della medesima legge, se di\n proprieta\u0027 pubblica o di domini collettivi - Previsione che se di\n proprieta\u0027 privata per essere considerate idonee, le aree indicate\n in tabella devono essere ratificate dal consiglio comunale del\n comune di riferimento - Aree non idonee - Previsione che in tali\n aree, cosi\u0027 come individuate dalla disciplina regionale, sussiste\n un\u0027altissima probabilita\u0027 di esito negativo delle valutazioni, in\n sede di autorizzazione - Prevalenza del principio di idoneita\u0027 -\n Previsione che qualora un\u0027area idonea tra quelle definite negli\n elenchi di cui all\u0027art. 3 della legge regionale n. 7 del 2025, sia\n ricompresa all\u0027interno di un\u0027area definita non idonea ai sensi\n dell\u0027art. 4 della medesima legge, la stessa, esclusivamente per la\n sua superficie, e\u0027 definita idonea alla realizzazione di impianti\n FER. \n- Legge della Regione Umbria 16 ottobre 2025, n. 7 (Misure urgenti\n per la transizione energetica e la tutela del paesaggio umbro),\n artt. 1, comma 2; 3, comma 1, lettera y); Allegato A primo e\n secondo capoverso nonche\u0027 artt. 4 e 5, comma 1. \n\n\n(GU n. 3 del 21-01-2026)\n\n Ricorso ex art. 127 della Costituzione del Presidente del\nConsiglio dei ministri rappresentato e difeso ex lege dall\u0027Avvocatura\ngenerale dello Stato (c.f. 80224030587, per il ricevimento degli\natti, Fax 06/96514000 e Pec ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it)\npresso i cui uffici e\u0027 domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi\nn. 12 nei confronti della Regione Umbria, in persona del Presidente\ndella giunta regionale pro tempore per la dichiarazione di\nillegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 1, comma 2, dell\u0027art. 3,\ncomma 1, lettera y); dell\u0027allegato A, secondo capoverso nonche\u0027 degli\narticoli 4 e 5 della legge della Regione Umbria n. 7 del 16 ottobre\n2025, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria n. 51\ndel 17 ottobre 2025, recante «Misure urgenti per la transizione\nenergetica e la tutela del paesaggio umbro», presenta profili di\nillegittimita\u0027 costituzionale con riferimento a diverse disposizioni\nche risultano in contrasto con l\u0027art. 117, terzo comma, della\nCostituzione, in materia di «produzione, trasporto e distribuzione\nnazionale dell\u0027energia» giusta delibera del Consiglio dei ministri in\ndata 11 dicembre 2025. \n La legge della Regione Umbria 16 ottobre 2025, n. 7 - recante\n«Misure urgenti per la transizione energetica e la tutela del\npaesaggio umbro» - presenta profili di illegittimita\u0027 costituzionale\ncon riferimento alle disposizioni che si censureranno in quanto in\ncontrasto con l\u0027art. 117, terzo comma, della Costituzione, in materia\ndi «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell\u0027energia». \n Le previsioni regionali, infatti, lungi dal limitarsi a declinare\nin sede territoriale gli standards fissati dal legislatore statale,\nintroducono, invece, regole autonome e derogatorie che incidono sul\nlivello uniforme di protezione garantito sull\u0027intero territorio\nnazionale, in tal modo venendo a compromettere l\u0027unitarieta\u0027\ndell\u0027ordinamento in settori di preminente interesse nazionale ed a\ndeterminare un illegittimo sconfinamento della potesta\u0027 legislativa\nregionale in ambiti riservati alla competenza statale, sia esclusiva,\nsia concorrente. \n La legge regionale introduce, inoltre, una disciplina relativa\nall\u0027individuazione delle aree idonee e non idonee per l\u0027installazione\ndegli impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile (FER),\nnonche\u0027 ulteriori criteri localizzativi e regole procedimentali che\nsi pongono in evidente contrasto con il quadro normativo statale\nvigente, come definito dal decreto legislativo 25 novembre 2024, n.\n190 (Testo unico delle rinnovabili) e modificato dal decreto-legge 21\nnovembre 2025, n. 175, adottato al fine di garantire un impianto\nuniforme in materia di semplificazione autorizzativa e di\nindividuazione delle aree idonee, in coerenza con gli obiettivi\neuropei di decarbonizzazione. \n Codesta Corte ha piu\u0027 volte affermato che i principi fondamentali\nstabiliti dallo Stato in materia di fonti rinnovabili devono trovare\napplicazione uniforme sull\u0027intero territorio nazionale, senza che le\nregioni possano introdurre limiti generali, vincoli aggiuntivi o\ndiscipline piu\u0027 restrittive, idonee a ostacolare la realizzazione\ndegli impianti FER (cfr. sentenze n. 69/2018 e 126/2020). Tali\nprincipi, evidentemente, pongono limiti al legislatore regionale\nnell\u0027esercizio della potesta\u0027 concorrente e costituiscono parametri\ninterposti nel giudizio di legittimita\u0027 costituzionale (cfr. sentenze\nn. 11/2022, 177/2021, 106/2020). \n In particolare, nell\u0027ambito della normativa statale vigente in\nmateria, il decreto-legge n. 175/2025, intervenuto il 21 novembre\n2025, ha aggiornato e completato il riordino del testo unico delle\nrinnovabili (decreto legislativo n. 190/2024) - che aveva abrogato\nl\u0027art. 20 del decreto legislativo n. 199/2021, contenente la\n«Disciplina per l\u0027individuazione di superfici e aree idonee per\nl\u0027installazione di impianti a fonti rinnovabili», introducendo una\ndisciplina organica con criteri tecnici oggettivi e nuove scansioni\nprocedimentali per l\u0027individuazione delle aree idonee, superando\ndefinitivamente la categoria delle aree «non idonee», che oggi e\u0027\ncontenuta negli articoli 11-bis e seguenti del testo unico delle\nrinnovabili, all\u0027esito della modifica attuata dal decreto-legge n.\n175/2025, che definiscono i criteri e le modalita\u0027 di individuazione\ndelle aree idonee, nonche\u0027 nell\u0027art. 11-quater, relativo ai regimi\nprocedimentali semplificati. \n Tali disposizioni garantiscono un quadro uniforme e vincolante\nper l\u0027intero territorio nazionale. Con riguardo alla normazione\nsecondaria, devono essere richiamate le Linee guida adottate con il\ndecreto ministeriale 10 settembre 2010 e il decreto ministeriale 21\ngiugno 2024 - recante la «Disciplina per l\u0027individuazione di\nsuperfici e aree idonee per l\u0027installazione di impianti a fonti\nrinnovabili» - il quale ultimo aveva definito principi e criteri\ngenerali per l\u0027individuazione, da parte delle regioni e delle\nprovince autonome, delle aree idonee. \n A seguito della suddetta abrogazione dell\u0027art. 20 del decreto\nlegislativo n. 199/2021 ad opera del decreto legislativo n. 190/2024\n- come recentemente modificato dal decreto-legge n. 175/2025 - il\ndecreto ministeriale 21 giugno 2024, adottato in esecuzione di quella\nprevisione normativa - deve ritenersi ormai integralmente superato,\nessendo venuto meno il quadro primario cui esso si raccordava. \n Peraltro, si ritiene utile dar conto dell\u0027articolato contenzioso\ndinanzi al giudice amministrativo che ha interessato tale decreto\nministeriale 21 giugno 2024. \n Con ordinanza n. 4298/2024, il Consiglio di Stato ha disposto la\nsospensione, limitatamente all\u0027art. 7, comma 2, lettera c), della\ndisposizione che attribuiva alle regioni la facolta\u0027 di salvaguardare\nle aree immediatamente idonee, individuate dalla normativa statale,\nritenendo tale previsione non conforme al quadro legislativo primario\nallora vigente, in particolare all\u0027art. 20, comma 8, decreto\nlegislativo n. 199/2021. \n Successivamente, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio,\ncon le sentenze n. 9155 e 9156 del 13 maggio 2025, ha esaminato in\nmodo complessivo la legittimita\u0027 del decreto ministeriale 21 giugno\n2024, nonche\u0027 la rilevanza e la non manifesta infondatezza delle\nquestioni di costituzionalita\u0027 sollevate in relazione all\u0027art. 5 del\ndecreto-legge 15 maggio 2024, n. 63 (convertito dalla legge 12 luglio\n2024, n. 101), concernente la localizzazione degli impianti FER. \n Le censure hanno riguardato, da un lato, l\u0027assetto regolamentare\nderivante dalla revisione del previgente sistema e, dall\u0027altro, la\ndisciplina delle «aree non idonee», con particolare riferimento alla\nnatura giuridica e agli effetti derivanti dalla loro individuazione. \n Il Tribunale amministrativo del Lazio ha chiarito che la\nclassificazione di un\u0027area come «non idonea» non puo\u0027 comportare una\npreclusione automatica e generalizzata alla realizzazione di impianti\nFER, dovendo tale classificazione essere funzionale unicamente\nall\u0027individuazione del regime autorizzatorio applicabile non\npotendosi tradurre in un divieto assoluto. \n L\u0027amministrazione, infatti, deve valutare concretamente la\ncompatibilita\u0027 del progetto con gli interessi pubblici coinvolti,\ninclusi quelli di tutela paesaggistico-ambientale e quelli connessi\nagli obiettivi di produzione energetica, previsti dall\u0027ordinamento\neuropeo e nazionale. \n Il diniego dell\u0027autorizzazione non puo\u0027 fondarsi sulla sola\ncircostanza che l\u0027impianto ricada in un\u0027area non idonea, ma deve\nessere adeguatamente motivato in relazione alle caratteristiche\nspecifiche del progetto e del sito. \n Le sentenze hanno, inoltre, accolto le censure relative all\u0027art.\n7, comma 3, del decreto ministeriale 21 giugno 2024, nella parte in\ncui consentiva alle regioni di introdurre fasce di rispetto, estese\nfino a 7 km lungo il perimetro dei beni sottoposti a tutela,\nampliando i limiti fissati dal legislatore statale (3 km per l\u0027eolico\ne 500 metri per il fotovoltaico). \n Tale previsione e\u0027 stata ritenuta illegittima, in quanto\nattributiva alle regioni di una potesta\u0027 normativa eccedente i limiti\nprefissati dallo Stato in una materia che richiede il mantenimento di\nstandards uniformi sull\u0027intero territorio nazionale, come confermato\ndalla giurisprudenza costituzionale (cfr. sentenza n. 13/2014). \n Il Tribunale amministrativo del Lazio ha altresi\u0027 rilevato\nl\u0027assenza, nel decreto ministeriale 21 giugno 2024, di una disciplina\ntransitoria idonea a salvaguardare i procedimenti autorizzatori in\ncorso, nonche\u0027 la carenza di criteri tecnici necessari per\nun\u0027omogenea individuazione delle aree idonee e non idonee, in\nviolazione della delega prevista dalla legge n. 53/2021. \n In particolare, e\u0027 stata segnalata l\u0027assenza di criteri\ndifferenziati in relazione alla tipologia della fonte rinnovabile,\nalla dimensione dell\u0027impianto, ai livelli di concentrazione degli\nimpianti sul territorio e alle interazioni con altri interventi,\nnonche\u0027 la mancata considerazione di aree caratterizzate da peculiari\nesigenze di tutela, quali siti Natura 2000, aree naturali protette o\nzone a rischio idrogeologico. \n Tale carenza avrebbe compromesso l\u0027omogeneita\u0027 della disciplina\napplicabile sull\u0027intero territorio nazionale potendo incidere\nnegativamente sull\u0027uniforme protezione dei valori\npaesaggistico-ambientali. \n In conseguenza di tali rilievi, il Tribunale amministrativo del\nLazio ha annullato gli articoli 7, commi 2 e 3, del decreto\nministeriale 21 giugno 2024, imponendo alle amministrazioni statali\ncompetenti di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione o\nnotifica delle sentenze, nuovi criteri per l\u0027individuazione delle\naree idonee e non idonee. \n Con la sentenza n. 9156/2025, il Tribunale amministrativo del\nLazio ha, poi, ritenuto rilevanti e non manifestamente infondate le\nquestioni di legittimita\u0027 costituzionale relative all\u0027art. 5, comma\n1, del decreto-legge n. 63/2024, che ha introdotto, mediante l\u0027art.\n20, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 199/2021, un divieto\ngeneralizzato di installazione di impianti fotovoltaici a terra in\naree classificate agricole. Tale divieto, esteso a circa meta\u0027 del\nterritorio nazionale, impedisce una valutazione, caso per caso, della\ncompatibilita\u0027 degli impianti con i valori tutelati e risulta,\nquindi, idoneo a compromettere il raggiungimento degli obiettivi\nenergetici e di neutralita\u0027 climatica assunti dall\u0027Italia a livello\neuropeo. \n Il Tribunale amministrativo del Lazio ha ritenuto che il divieto\npossa potenzialmente contrastare gli articoli 11 e 117, primo comma,\ndella Costituzione (per mancato rispetto dei vincoli derivanti\ndall\u0027ordinamento europeo), l\u0027art. 3 della Costituzione (per difetto\ndi proporzionalita\u0027) e l\u0027art. 9 della Costituzione (per la tutela\ndell\u0027ambiente e dello sviluppo sostenibile). Analoga valutazione e\u0027\nstata espressa con riferimento all\u0027art. 2, comma 2, del decreto\nlegislativo n. 190/2024, che richiama il medesimo divieto. Sulla base\ndi tali rilievi, il giudice amministrativo ha disposto la sospensione\ndei giudizi e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale\nper la verifica, in via incidentale, della legittimita\u0027\ncostituzionale degli articoli 5, commi 1 e 2, del decreto-legge n.\n63/2024 e dell\u0027art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 190/2024. \n E\u0027, quindi, avviso del Governo che con gli articoli 1, comma 2,\n3, comma 1, lettera y), con l\u0027allegato A) primo e secondo capoverso,\nnonche\u0027 con gli articoli 4 e 5, comma 1, della legge regionale n.\n7/2025, la Regione Umbria abbia travalicato i limiti fissati dalla\nCostituzione alla propria competenza legislativa, risultando le norme\nin contrasto con l\u0027art. 117, terzo comma, della Costituzione, con\nriferimento alla materia «produzione, trasporto e distribuzione\nnazionale dell\u0027energia», nonche\u0027 con la normativa statale interposta\n(sia vigente al momento dell\u0027adozione dell\u0027impugnata legge che\nsuccessiva) di cui agli articoli l\u0027art. 20, comma 8, e 22 decreto\nlegislativo n. 199/2021; 11-bis e 11-quater del decreto legislativo\nn. 190/2024 che, come modificato dal decreto-legge n. 175/2025, non\nprevede piu\u0027 l\u0027esistenza di aree «non idonee»; con l\u0027art. 2\ndecreto-legge n. 175/2025 come si chiarira\u0027 attraverso\nl\u0027illustrazione dei seguenti \n \n Motivi \n \n1. Violazione dell\u0027art. 117, terzo comma, della Costituzione in\nrelazione agli articoli 11-bis, comma 3, e 11-quater del decreto\nlegislativo n. 190/2024 come modificato dal decreto-legge n.\n175/2025. \n L\u0027art. 1 della legge regionale in esame illustra l\u0027oggetto della\nlegge e, al comma 2, dispone: \n «Ai sensi dell\u0027art. 7 del decreto del Ministro dell\u0027ambiente\ne della sicurezza energetica del 21 giugno 2024 (Disciplina per\nl\u0027individuazione di superfici e aree idonee per l\u0027installazione di\nimpianti a fonti rinnovabili) e del decreto del Ministro dello\nsviluppo economico 10 settembre 2010 (Linee guida per\nl\u0027autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili), la\npresente legge disciplina in particolare, in maniera differenziata\nsulla base della fonte e della tipologia di impianto,\nl\u0027individuazione delle aree idonee e non idonee all\u0027installazione di\nimpianti alimentati da fonti di energia rinnovabile (di seguito\nimpianti FER). Tutte le aree non ricomprese nelle precedenti\nclassificazioni sono definite ordinarie ai sensi dell\u0027articolo 1,\ncomma 2, lettera c), del decreto Ministro dell\u0027ambiente e della\nsicurezza energetica del 21 giugno 2024.». \n Nella parte in cui viene disposta «l\u0027individuazione delle aree\nidonee e non idonee all\u0027installazione di impianti alimentati da fonti\ndi energia rinnovabile ...» la disposizione, contenendo il\nriferimento alle «aree non idonee», non risulta conforme ai dettami\ndel decreto legislativo n. 190/2024 che, nella sua nuova formulazione\nintrodotta dal decreto-legge n. 175/2025, non prevede piu\u0027\nl\u0027esistenza di aree «non idonee». \n L\u0027art. 11-bis, comma 3, si limita, infatti, a richiedere al\nlegislatore regionale, nella prospettiva teleologica del\nraggiungimento degli obiettivi di burden sharing, di individuare aree\nidonee «ulteriori» rispetto a quelle gia\u0027 stabilite a livello\nnazionale, in relazione alle quali applicare le semplificazioni\nprocedimentali disciplinate dal neo introdotto articolo 11-quater del\ndecreto legislativo n. 190/2024. \n Da cio\u0027 consegue la violazione dell\u0027art. 117, terzo comma, della\nCostituzione con riferimento alla materia «produzione, trasporto e\ndistribuzione nazionale dell\u0027energia». \n2. Violazione dell\u0027art. 117, terzo comma, della Costituzione, in\nrelazione all\u0027art. 11-bis del decreto legislativo n. 190/2024, come\nmodificato dal decreto-legge n. 175/2025 nonche\u0027 all\u0027art. 20, comma\n8, decreto-legge n. 199/2021. \n L\u0027art. 3 della legge regionale - rubricato «Aree e superfici\nidonee all\u0027installazione di impianti a fonti di energia rinnovabile»\n- contiene norme che si pongono, in via generale, in continuita\u0027 con\nla previgente normativa nazionale di cui all\u0027art. 20, comma 8,\ndecreto legislativo n. 199/2021 (a mente del quale: \n 8. Nelle more dell\u0027individuazione delle aree idonee sulla\nbase dei criteri e delle modalita\u0027 stabiliti dai decreti di cui al\ncomma 1, sono considerate aree idonee, ai fini di cui al comma 1 del\npresente articolo: \n a) i siti ove sono gia\u0027 installati impianti della stessa\nfonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica non\nsostanziale ai sensi dell\u0027articolo 5, commi 3 e seguenti, del decreto\nlegislativo 3 marzo 2011, n. 28; \n b) le aree dei siti oggetto di bonifica individuate ai\nsensi del Titolo V, Parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile\n2006, n. 152; \n c) le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate\no in condizioni di degrado ambientale.»); \n Estendendo la portata delle aree e superfici considerate\nidonee. \n In particolare, la disposizione, con previsioni che risultano\nformalmente coerenti con le finalita\u0027 generali della legge regionale,\ncome delineate nel precedente art. 2, include tra le aree idonee le\n«aree destinate a progetti a servizio di una CER costituita ai sensi\ndell\u0027art. 31 del decreto legislativo. n. 199/2021» nonche\u0027 «le aree\nsituate nello spazio rurale, cosi\u0027 come definito dall\u0027art. 88 della\nlegge regionale n. 1/2015», comprese eventuali definizioni precedenti\no equiparate [art. 3, comma 1, lettera u)], nonche\u0027 le «aree\ndestinate ad impianti ad isola, nonche\u0027 ai relativi sistemi di\naccumulo, indipendenti dalla rete elettrica nazionale» [art. 3, comma\n1, lettera v)]. \n Dette previsioni risultano operare un ampliamento della portata\ndelle aree idonee rispetto al quadro normativo statale vigente al\nmomento dell\u0027emanazione dell\u0027impugnata e risultano rispettose della\ndistribuzione delle competenze in materia. \n Tuttavia, lo stesso art. 3, al comma 1, alla lettera y) prevede: \n «Fermo restando quanto previsto all\u0027articolo 20, comma 8, del\ndecreto legislativo n. 199/2021, sono considerate aree e superfici\nidonee all\u0027installazione di impianti per la produzione di energia da\nfonti rinnovabili.... \n «...y) le aree differenziate per tipologia d\u0027impianto, cosi\u0027\ncome elencate all\u0027allegato A, parte integrante della presente legge.» \n Allegato A che, al primo capoverso dispone «sono aree idonee per\nl\u0027installazione di impianti, definite ulteriormente rispetto a quelle\nindividuate dall\u0027art. 3 della presente legge, se di proprieta\u0027\npubblica o di domini collettivi, le aree indicate nella tabella che\nsegue». \n Ebbene, il generico riferimento ai «domini collettivi» per la\nparte in cui non reca l\u0027esclusione degli usi civici, a meno che non\nvengano eseguite le procedure di modifica di destinazione d\u0027uso\npreviste dalla legge, non risulta in linea con gli orientamenti\ncostanti espressi in proposito dalla giurisprudenza costituzionale,\nsecondo cui in materia di usi civici si e\u0027 in presenza di uno\nspecifico interesse unitario della comunita\u0027 nazionale alla\nconservazione degli stessi, interesse di cui e\u0027 portatore lo Stato,\nin considerazione della sovrapposizione fra tutela del paesaggio e\ntutela dell\u0027ambiente nel cui ambito gli usi civici ricadono (Corte\ncostituzionale, sentenze n. 133/1993, 46/1995, 131/2018, 71/2020,\n125/2025). \n Sotto questo profilo, dunque, appare evidente il contrasto delle\nmenzionate disposizioni regionali con la disciplina gia\u0027 prevista\ndall\u0027art. 20 del decreto legislativo n. 199/2001, vigente ratione\ntemporis, che costituisce principio fondamentale in materia di\n«produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell\u0027energia», in\nviolazione dell\u0027art. 117, terzo comma, della Costituzione. \n Sempre l\u0027allegato A al secondo capoverso precisa che «se di\nproprieta\u0027 privata, per essere considerate idonee, le aree indicate\nin tabella devono essere ratificate dal consiglio comunale del comune\ndi riferimento». Tuttavia, tale previsione, introducendo un aggravio\nprocedimentale, consistente nella necessaria «ratifica» del consiglio\ncomunale, che non e\u0027 prevista dalla normativa nazionale vigente, si\npone in contrasto con l\u0027art. 117, terzo comma, della della\nCostituzione. \n Il legislatore regionale, invero, dovra\u0027 uniformarsi alle\ndisposizioni dell\u0027art. 11-bis del decreto legislativo n. 190/2024,\ncome modificato dal decreto-legge n. 175/2025, in materia di aree\nidonee su terraferma, avendo il legislatore statale individuato ex\nlege un elenco di aree considerate idonee, e demandando alle regioni\nsolo l\u0027individuazione di aree idonee «ulteriori», nel rispetto dei\nprincipi, criteri e obiettivi specifici stabiliti dalla normativa\nprimaria. \n3. Violazione dell\u0027art. 117, terzo comma, della Costituzione, in\nrelazione all\u0027art. 11-bis e 11-quater del decreto legislativo n.\n190/2024, come modificato dal decreto-legge n. 175/2025 nonche\u0027\nall\u0027art. 20, comma 8, e 22 decreto-legge n. 199/2021 vigente ratione\ntemporis. \n L\u0027art. 4 - rubricato «Aree non idonee» - definisce come tali le\naree in cui «sussiste un\u0027altissima probabilita\u0027 di esito negativo\ndelle valutazioni, in sede di autorizzazione». \n Tale definizione non e\u0027 conforme all\u0027art. 1, comma 2, lettera b),\ndel decreto ministeriale 21 giugno 2024, adottato in base alla\nprevisione dell\u0027art. 20 del decreto legislativo n. 199/2021 -\narticolo abrogato dal decreto legislativo n. 190/2024 e poi\nmodificato dal decreto-legge n. 175/2025 - perche\u0027 non garantisce il\ncoinvolgimento degli enti locali nell\u0027individuazione delle aree\nidonee e non idonee, in contrasto con quanto previsto dal medesimo\ndecreto ministeriale. \n Tale disposizione, peraltro, si pone in contrasto con il\nrichiamato decreto legislativo n. 190/2024 che, nella sua nuova\nformulazione introdotta dal decreto-legge n. 175/2025, non prevede\npiu\u0027 l\u0027esistenza di aree «non idonee». \n La normativa statale, infatti, si limita a richiedere al\nlegislatore regionale, nella prospettiva teleologica del\nraggiungimento degli obiettivi di burden sharing, di individuare solo\naree idonee «ulteriori» rispetto a quelle gia\u0027 stabilite a livello\nnazionale, in relazione alle quali applicare le semplificazioni\nprocedimentali disciplinate dal neo introdotto art. 11-quater del\ndecreto legislativo n. 190/2024. \n Da cio\u0027 consegue la violazione dell\u0027art. 117, terzo comma, della\nCostituzione con riferimento alla materia «produzione, trasporto e\ndistribuzione nazionale dell\u0027energia». \n4. Violazione dell\u0027art. 117, terzo comma, della Costituzione in\nrelazione all\u0027art. 2 del decreto-legge n. 175/2025 di modifica del\ndecreto legislativo n. 190/2024, all\u0027art. 11-quater del decreto\nlegislativo n. 190/2024, come modificato dal decreto-legge n.\n75/2025, all\u0027art. 20, comma 5, e 22 decreto legislativo n. 199/2021 e\nal decreto ministeriale 21 giugno 2024. \n L\u0027art. 5 - rubricato «Prevalenza del principio di idoneita\u0027» - al\ncomma 1, prevede: \n «Qualora un\u0027area idonea, tra quelle definite negli elenchi di\ncui all\u0027art. 3, sia ricompresa all\u0027interno di un\u0027area definita non\nidonea ai sensi dell\u0027art. 4, la stessa, esclusivamente per la sua\nsuperficie, e\u0027 definita idonea alla realizzazione di impianti FER.» \n in riferimento all\u0027applicazione del cosiddetto principio di\nprevalenza delle aree idonee. \n Tale previsione risulta oggi non piu\u0027 in linea con l\u0027assetto\nnormativo vigente, alla luce dell\u0027entrata in vigore dell\u0027art. 2 del\ndecreto-legge n. 175/2025, che ha modificato il decreto legislativo\nn. 190/2024. \n In particolare, la disciplina di cui all\u0027art. 11-quater del\ndecreto legislativo n. 190/2024, prevede l\u0027applicazione di regimi\namministrativi semplificati esclusivamente in relazione alle aree\nidonee individuate dal legislatore nazionale o da quello regionale\nsecondo criteri conformi agli obiettivi di burden sharing, senza piu\u0027\nalcuna previsione di «aree non idonee» a cui subordinare la\nqualificazione di idoneita\u0027. \n Si osserva, altresi\u0027, che il decreto ministeriale 21 giugno 2024\nattribuisce alle regioni il compito di individuare, all\u0027interno del\nproprio territorio, superfici ed aree idonee in cui sia possibile\napplicare procedimenti autorizzatori semplificati, nel rispetto delle\nfinalita\u0027 di cui all\u0027art. 20, comma 5, del decreto legislativo n.\n199/2021, che prevedevano la minimizzazione degli impatti su\nambiente, territorio, patrimonio culturale e paesaggio, fermo\nrestando il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al\n2030. \n In tale prospettiva, l\u0027art. 5, comma 1, in esame appare non\ncoerente con la normativa statale, in quanto introduce un criterio di\nprevalenza dell\u0027idoneita\u0027 sull\u0027inidoneita\u0027 non previsto dal\nlegislatore nazionale. \n La disposizione regionale, introducendo la possibilita\u0027 che\nun\u0027area idonea ricompresa all\u0027interno di un\u0027area non idonea venga\nautomaticamente considerata idonea per la realizzazione di impianti\nFER, determina una trasformazione del regime giuridico applicabile,\nin contrasto con la normativa statale. \n La delimitazione fra area idonea e area non idonea, demandata\nalle regioni ai sensi del decreto ministeriale 21 giugno 2024 e del\ndecreto legislativo n. 199/2021, perde cosi\u0027 di significato, sia in\ntermini giuridici sia sotto il profilo della tutela del patrimonio\nculturale e del paesaggio, ammettendo l\u0027estensione dell\u0027area idonea\nall\u0027interno delle aree non idonee. \n In particolare, l\u0027art. 22 del decreto legislativo n. 199/2021\nstabilisce che il regime semplificato si applica esclusivamente nelle\naree idonee; ne deriva che, in caso di sovrapposizione tra aree\nidonee e non idonee, non potrebbe trovare applicazione il regime\nprocedimentale semplificato, neppure mediante criteri di prevalenza. \n La norma regionale, quindi, introducendo un criterio di\nprevalenza dell\u0027idoneita\u0027 sull\u0027inidoneita\u0027, non previsto dalla\nnormativa statale, si pone in contrasto con gli articoli 20 e 22 del\ndecreto legislativo n. 199/2021, che attribuiscono alle regioni il\ncompito di individuare le aree idonee per l\u0027applicazione dei\nprocedimenti semplificati. \n\n \n P. Q. M. \n \n Tutto quanto considerato in narrativa, si conclude perche\u0027 gli\narticoli 1, comma 2, 3, comma 1, lettera y), l\u0027allegato A) primo e\nsecondo capoverso nonche\u0027 gli articoli 4 e 5, comma 1, della legge\ndella Regione Umbria n. 7 del 16 ottobre 2025, siano dichiarati\ncostituzionalmente illegittimi per contrasto con l\u0027art. 117, terzo\ncomma, e con la normativa interposta di cui agli articoli 11-bis e\n11-quater del decreto legislativo n. 190/2024 come modificato dal\ndecreto-legge n. 175/2025; con l\u0027art. 2 del decreto-legge n.\n175/2025; con l\u0027art. 20, comma 5 e 8, e 22 decreto legislativo n.\n199/2001 e con il decreto ministeriale 21 giugno 2024. \n Si produce l\u0027estratto della deliberazione del Consiglio dei\nministri dell\u002711 dicembre 2025 e dell\u0027allegata relazione del Ministro\nper i rapporti con le regioni. \n Roma, 16 dicembre 2025 \n \n L\u0027avvocato dello Stato: Spina","elencoResistenti":[{"nominativo":"Regione Umbria","contenzioso":"","deposito_cost":"21/01/2026"}],"elencoNorme":[],"elencoParametri":[]}}" ] ] |
|