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GET https://cc.strategiedigitali.net/scheda-ricorso/2025/48

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il quale sono tali quelle, definite ulteriormente rispetto a quelle individuate dall’art. 3 della medesima legge, se di proprietà pubblica o di domini collettivi\u0026nbsp;–\u0026nbsp;Previsione che se di proprietà privata per essere considerate idonee, le aree indicate in tabella devono essere ratificate dal consiglio comunale del comune di riferimento – Aree non idonee – Previsione che in tali aree, così come individuate dalla disciplina regionale, sussiste un\u0027altissima probabilità di esito negativo delle valutazioni, in sede di autorizzazione – Prevalenza del principio di idoneità – Previsione che qualora un\u0027area idonea tra quelle definite negli elenchi di cui all\u0027art. 3 della legge regionale n. 7 del 2025, sia ricompresa all\u0027interno di un\u0027area definita non idonea ai sensi dell\u0027art. 4 della medesima legge, la stessa, esclusivamente per la sua superficie, è definita idonea alla realizzazione di impianti FER – Ricorso del Governo – Denunciata disposizione che, contenendo il riferimento alle aree non idonee, non risulta conforme ai dettami della normativa interposta che, nella sua nuova formulazione, non prevede più l’esistenza di aree non idonee – Disciplina che nel fare riferimento ai domini collettivi per la parte in cui non reca l’esclusione degli usi civici confligge con gli orientamenti costanti espressi dalla giurisprudenza costituzionale, secondo cui in materia di unsi civici si è in presenza di uno specifico interesse unitario della comunità nazionale alla conservazione degli stessi –Introduzione di un aggravio procedimentale, consistente nella ratifica del consiglio comunale, non prevista dalla normativa vigente – Contrasto con la normativa statale interposta – Disposizione che nel definire le aree non idonee, contrasta con la normativa di riferimento, dato che non garantisce il coinvolgimento degli enti locali nell’individuazione delle aree idonee e non – Ulteriore conflitto con la normativa interposta che nella sua nuova formulazione non prevede più le aree non idonee – Introduzione di un criterio di prevalenza dell’idoneità sull’inidoneità non previsto dal legislatore nazionale – Lesione della competenza legislativa dello Stato nella materia concorrente della produzione, del trasporto e della distribuzione nazionale dell’energia.\u003c/p\u003e","elencoNorme":[{"codice_legge":"lrum","articolo_legge":"1","data_legge":"16/10/2025","data_nir":"2025-10-16","numero_legge":"7","comma":"2","denominazione_legge":"legge della Regione Umbria","denominazione_nesso":"","denominazione_attributo":"","id":"25059","unique_identifier":""},{"codice_legge":"lrum","articolo_legge":"3","data_legge":"16/10/2025","data_nir":"2025-10-16","numero_legge":"7","comma":"1","denominazione_legge":"legge della Regione 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Ministro dell\u0027ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro della cultura","data":"21/06/2024","data_nir":"2024-06-21","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"","comma":"","descrizione_nesso":""}]}],"ricorrente":"Presidente del Consiglio dei ministri","testo_atto":"N. 48 RICORSO PER LEGITTIMITA\u0027 COSTITUZIONALE 18 dicembre 2025\n\nRicorso per questione di legittimita\u0027  costituzionale  depositato  in\ncancelleria il 18 dicembre 2025 (del  Presidente  del  Consiglio  dei\nministri). \n \nEnergia - Impianti alimentati da  fonti  rinnovabili  -  Norme  della\n  Regione  Umbria   -   Previsione   che   disciplina,   in   maniera\n  differenziata sulla base della fonte e della tipologia di impianto,\n  l\u0027individuazione delle aree idonee e non  idonee  all\u0027installazione\n  di impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile (FER) - Aree\n  e superfici idonee all\u0027installazione di tali impianti -  Previsione\n  che sono considerate aree e superfici idonee  all\u0027installazione  di\n  impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili le  aree\n  differenziate per tipologia d\u0027impianto, cosi\u0027 come  elencate  nella\n  tabella di cui all\u0027Allegato A della legge regionale n. 7 del  2025,\n  secondo cui sono tali quelle,  definite  ulteriormente  rispetto  a\n  quelle  individuate  dall\u0027art.  3  della  medesima  legge,  se   di\n  proprieta\u0027 pubblica o di domini collettivi - Previsione che  se  di\n  proprieta\u0027 privata per essere considerate idonee, le aree  indicate\n  in tabella devono essere  ratificate  dal  consiglio  comunale  del\n  comune di riferimento - Aree non idonee - Previsione  che  in  tali\n  aree, cosi\u0027 come individuate dalla disciplina  regionale,  sussiste\n  un\u0027altissima probabilita\u0027 di esito negativo delle  valutazioni,  in\n  sede di autorizzazione - Prevalenza del principio  di  idoneita\u0027  -\n  Previsione che qualora un\u0027area idonea  tra  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Portoghesi\nn. 12 nei confronti della Regione Umbria, in persona  del  Presidente\ndella  giunta  regionale  pro  tempore  per   la   dichiarazione   di\nillegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art.  1,  comma  2,  dell\u0027art.  3,\ncomma 1, lettera y); dell\u0027allegato A, secondo capoverso nonche\u0027 degli\narticoli 4 e 5 della legge della Regione Umbria n. 7 del  16  ottobre\n2025, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria n.  51\ndel 17 ottobre 2025,  recante  «Misure  urgenti  per  la  transizione\nenergetica e la tutela del  paesaggio  umbro»,  presenta  profili  di\nillegittimita\u0027 costituzionale con riferimento a diverse  disposizioni\nche risultano  in  contrasto  con  l\u0027art.  117,  terzo  comma,  della\nCostituzione, in materia di «produzione,  trasporto  e  distribuzione\nnazionale dell\u0027energia» giusta delibera del Consiglio dei ministri in\ndata 11 dicembre 2025. \n    La legge della Regione Umbria 16 ottobre 2025,  n.  7  -  recante\n«Misure urgenti  per  la  transizione  energetica  e  la  tutela  del\npaesaggio umbro» - presenta profili di illegittimita\u0027  costituzionale\ncon riferimento alle disposizioni che si censureranno  in  quanto  in\ncontrasto con l\u0027art. 117, terzo comma, della Costituzione, in materia\ndi «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell\u0027energia». \n    Le previsioni regionali, infatti, lungi dal limitarsi a declinare\nin sede territoriale gli standards fissati dal  legislatore  statale,\nintroducono, invece, regole autonome e derogatorie che  incidono  sul\nlivello  uniforme  di  protezione  garantito  sull\u0027intero  territorio\nnazionale,  in  tal  modo  venendo  a   compromettere   l\u0027unitarieta\u0027\ndell\u0027ordinamento in settori di preminente interesse  nazionale  ed  a\ndeterminare un illegittimo sconfinamento della  potesta\u0027  legislativa\nregionale in ambiti riservati alla competenza statale, sia esclusiva,\nsia concorrente. \n    La legge regionale introduce, inoltre,  una  disciplina  relativa\nall\u0027individuazione delle aree idonee e non idonee per l\u0027installazione\ndegli impianti alimentati da  fonti  di  energia  rinnovabile  (FER),\nnonche\u0027 ulteriori criteri localizzativi e regole  procedimentali  che\nsi pongono in evidente contrasto  con  il  quadro  normativo  statale\nvigente, come definito dal decreto legislativo 25 novembre  2024,  n.\n190 (Testo unico delle rinnovabili) e modificato dal decreto-legge 21\nnovembre 2025, n. 175, adottato al  fine  di  garantire  un  impianto\nuniforme  in  materia   di   semplificazione   autorizzativa   e   di\nindividuazione delle aree  idonee,  in  coerenza  con  gli  obiettivi\neuropei di decarbonizzazione. \n    Codesta Corte ha piu\u0027 volte affermato che i principi fondamentali\nstabiliti dallo Stato in materia di fonti rinnovabili devono  trovare\napplicazione uniforme sull\u0027intero territorio nazionale, senza che  le\nregioni possano introdurre  limiti  generali,  vincoli  aggiuntivi  o\ndiscipline piu\u0027 restrittive, idonee  a  ostacolare  la  realizzazione\ndegli impianti FER  (cfr.  sentenze  n.  69/2018  e  126/2020).  Tali\nprincipi, evidentemente,  pongono  limiti  al  legislatore  regionale\nnell\u0027esercizio della potesta\u0027 concorrente e  costituiscono  parametri\ninterposti nel giudizio di legittimita\u0027 costituzionale (cfr. sentenze\nn. 11/2022, 177/2021, 106/2020). \n    In particolare, nell\u0027ambito della normativa  statale  vigente  in\nmateria, il decreto-legge n. 175/2025,  intervenuto  il  21  novembre\n2025, ha aggiornato e completato il riordino del  testo  unico  delle\nrinnovabili (decreto legislativo n. 190/2024) -  che  aveva  abrogato\nl\u0027art.  20  del  decreto  legislativo  n.  199/2021,  contenente   la\n«Disciplina per l\u0027individuazione  di  superfici  e  aree  idonee  per\nl\u0027installazione di impianti a fonti  rinnovabili»,  introducendo  una\ndisciplina organica con criteri tecnici oggettivi e  nuove  scansioni\nprocedimentali per  l\u0027individuazione  delle  aree  idonee,  superando\ndefinitivamente la categoria delle aree «non  idonee»,  che  oggi  e\u0027\ncontenuta negli articoli 11-bis e  seguenti  del  testo  unico  delle\nrinnovabili, all\u0027esito della modifica attuata  dal  decreto-legge  n.\n175/2025, che definiscono i criteri e le modalita\u0027 di  individuazione\ndelle aree idonee, nonche\u0027 nell\u0027art. 11-quater,  relativo  ai  regimi\nprocedimentali semplificati. \n    Tali disposizioni garantiscono un quadro  uniforme  e  vincolante\nper l\u0027intero  territorio  nazionale.  Con  riguardo  alla  normazione\nsecondaria, devono essere richiamate le Linee guida adottate  con  il\ndecreto ministeriale 10 settembre 2010 e il decreto  ministeriale  21\ngiugno  2024  -  recante  la  «Disciplina  per  l\u0027individuazione   di\nsuperfici e aree idonee  per  l\u0027installazione  di  impianti  a  fonti\nrinnovabili» - il quale ultimo  aveva  definito  principi  e  criteri\ngenerali  per  l\u0027individuazione,  da  parte  delle  regioni  e  delle\nprovince autonome, delle aree idonee. \n    A seguito della suddetta abrogazione  dell\u0027art.  20  del  decreto\nlegislativo n. 199/2021 ad opera del decreto legislativo n.  190/2024\n- come recentemente modificato dal decreto-legge  n.  175/2025  -  il\ndecreto ministeriale 21 giugno 2024, adottato in esecuzione di quella\nprevisione normativa - deve ritenersi ormai  integralmente  superato,\nessendo venuto meno il quadro primario cui esso si raccordava. \n    Peraltro, si ritiene utile dar conto dell\u0027articolato  contenzioso\ndinanzi al giudice amministrativo che  ha  interessato  tale  decreto\nministeriale 21 giugno 2024. \n    Con ordinanza n. 4298/2024, il Consiglio di Stato ha disposto  la\nsospensione, limitatamente all\u0027art. 7, comma  2,  lettera  c),  della\ndisposizione che attribuiva alle regioni la facolta\u0027 di salvaguardare\nle aree immediatamente idonee, individuate dalla  normativa  statale,\nritenendo tale previsione non conforme al quadro legislativo primario\nallora  vigente,  in  particolare  all\u0027art.  20,  comma  8,   decreto\nlegislativo n. 199/2021. \n    Successivamente, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio,\ncon le sentenze n. 9155 e 9156 del 13 maggio 2025,  ha  esaminato  in\nmodo complessivo la legittimita\u0027 del decreto ministeriale  21  giugno\n2024, nonche\u0027 la rilevanza e  la  non  manifesta  infondatezza  delle\nquestioni di costituzionalita\u0027 sollevate in relazione all\u0027art. 5  del\ndecreto-legge 15 maggio 2024, n. 63 (convertito dalla legge 12 luglio\n2024, n. 101), concernente la localizzazione degli impianti FER. \n    Le censure hanno riguardato, da un lato, l\u0027assetto  regolamentare\nderivante dalla revisione del previgente sistema  e,  dall\u0027altro,  la\ndisciplina delle «aree non idonee», con particolare riferimento  alla\nnatura giuridica e agli effetti derivanti dalla loro individuazione. \n    Il  Tribunale  amministrativo  del  Lazio  ha  chiarito  che   la\nclassificazione di un\u0027area come «non idonea» non puo\u0027 comportare  una\npreclusione automatica e generalizzata alla realizzazione di impianti\nFER,  dovendo  tale  classificazione  essere  funzionale   unicamente\nall\u0027individuazione  del   regime   autorizzatorio   applicabile   non\npotendosi tradurre in un divieto assoluto. \n    L\u0027amministrazione,  infatti,  deve  valutare   concretamente   la\ncompatibilita\u0027 del progetto con  gli  interessi  pubblici  coinvolti,\ninclusi quelli di tutela paesaggistico-ambientale e  quelli  connessi\nagli obiettivi di produzione  energetica,  previsti  dall\u0027ordinamento\neuropeo e nazionale. \n    Il diniego  dell\u0027autorizzazione  non  puo\u0027  fondarsi  sulla  sola\ncircostanza che l\u0027impianto ricada in  un\u0027area  non  idonea,  ma  deve\nessere  adeguatamente  motivato  in  relazione  alle  caratteristiche\nspecifiche del progetto e del sito. \n    Le sentenze hanno, inoltre, accolto le censure relative  all\u0027art.\n7, comma 3, del decreto ministeriale 21 giugno 2024, nella  parte  in\ncui consentiva alle regioni di introdurre fasce di  rispetto,  estese\nfino a 7  km  lungo  il  perimetro  dei  beni  sottoposti  a  tutela,\nampliando i limiti fissati dal legislatore statale (3 km per l\u0027eolico\ne 500 metri per il fotovoltaico). \n    Tale  previsione  e\u0027  stata  ritenuta  illegittima,   in   quanto\nattributiva alle regioni di una potesta\u0027 normativa eccedente i limiti\nprefissati dallo Stato in una materia che richiede il mantenimento di\nstandards uniformi sull\u0027intero territorio nazionale, come  confermato\ndalla giurisprudenza costituzionale (cfr. sentenza n. 13/2014). \n    Il  Tribunale  amministrativo  del  Lazio  ha  altresi\u0027  rilevato\nl\u0027assenza, nel decreto ministeriale 21 giugno 2024, di una disciplina\ntransitoria idonea a salvaguardare i  procedimenti  autorizzatori  in\ncorso,  nonche\u0027  la  carenza  di  criteri   tecnici   necessari   per\nun\u0027omogenea  individuazione  delle  aree  idonee  e  non  idonee,  in\nviolazione della delega prevista dalla legge n. 53/2021. \n    In  particolare,  e\u0027  stata  segnalata   l\u0027assenza   di   criteri\ndifferenziati in relazione alla tipologia  della  fonte  rinnovabile,\nalla dimensione dell\u0027impianto, ai  livelli  di  concentrazione  degli\nimpianti sul territorio e  alle  interazioni  con  altri  interventi,\nnonche\u0027 la mancata considerazione di aree caratterizzate da peculiari\nesigenze di tutela, quali siti Natura 2000, aree naturali protette  o\nzone a rischio idrogeologico. \n    Tale carenza avrebbe compromesso l\u0027omogeneita\u0027  della  disciplina\napplicabile  sull\u0027intero  territorio   nazionale   potendo   incidere\nnegativamente      sull\u0027uniforme      protezione      dei      valori\npaesaggistico-ambientali. \n    In conseguenza di tali rilievi, il Tribunale  amministrativo  del\nLazio ha  annullato  gli  articoli  7,  commi  2  e  3,  del  decreto\nministeriale 21 giugno 2024, imponendo alle  amministrazioni  statali\ncompetenti di adottare, entro sessanta giorni dalla  comunicazione  o\nnotifica delle sentenze, nuovi  criteri  per  l\u0027individuazione  delle\naree idonee e non idonee. \n    Con la sentenza n. 9156/2025,  il  Tribunale  amministrativo  del\nLazio ha, poi, ritenuto rilevanti e non manifestamente  infondate  le\nquestioni di legittimita\u0027 costituzionale relative all\u0027art.  5,  comma\n1, del decreto-legge n. 63/2024, che ha introdotto,  mediante  l\u0027art.\n20, comma 1-bis, del decreto  legislativo  n.  199/2021,  un  divieto\ngeneralizzato di installazione di impianti fotovoltaici  a  terra  in\naree classificate agricole. Tale divieto, esteso a  circa  meta\u0027  del\nterritorio nazionale, impedisce una valutazione, caso per caso, della\ncompatibilita\u0027 degli  impianti  con  i  valori  tutelati  e  risulta,\nquindi, idoneo a  compromettere  il  raggiungimento  degli  obiettivi\nenergetici e di neutralita\u0027 climatica assunti dall\u0027Italia  a  livello\neuropeo. \n    Il Tribunale amministrativo del Lazio ha ritenuto che il  divieto\npossa potenzialmente contrastare gli articoli 11 e 117, primo  comma,\ndella  Costituzione  (per  mancato  rispetto  dei  vincoli  derivanti\ndall\u0027ordinamento europeo), l\u0027art. 3 della Costituzione  (per  difetto\ndi proporzionalita\u0027) e l\u0027art. 9 della  Costituzione  (per  la  tutela\ndell\u0027ambiente e dello sviluppo sostenibile). Analoga  valutazione  e\u0027\nstata espressa con riferimento  all\u0027art.  2,  comma  2,  del  decreto\nlegislativo n. 190/2024, che richiama il medesimo divieto. Sulla base\ndi tali rilievi, il giudice amministrativo ha disposto la sospensione\ndei giudizi e la trasmissione degli atti  alla  Corte  costituzionale\nper   la   verifica,   in   via   incidentale,   della   legittimita\u0027\ncostituzionale degli articoli 5, commi 1 e 2,  del  decreto-legge  n.\n63/2024 e dell\u0027art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 190/2024. \n    E\u0027, quindi, avviso del Governo che con gli articoli 1,  comma  2,\n3, comma 1, lettera y), con l\u0027allegato A) primo e secondo  capoverso,\nnonche\u0027 con gli articoli 4 e 5, comma 1,  della  legge  regionale  n.\n7/2025, la Regione Umbria abbia travalicato i  limiti  fissati  dalla\nCostituzione alla propria competenza legislativa, risultando le norme\nin contrasto con l\u0027art. 117, terzo  comma,  della  Costituzione,  con\nriferimento  alla  materia  «produzione,  trasporto  e  distribuzione\nnazionale dell\u0027energia», nonche\u0027 con la normativa statale  interposta\n(sia  vigente  al  momento  dell\u0027adozione  dell\u0027impugnata  legge  che\nsuccessiva) di cui agli articoli l\u0027art. 20, comma  8,  e  22  decreto\nlegislativo n. 199/2021; 11-bis e 11-quater del  decreto  legislativo\nn. 190/2024 che, come modificato dal decreto-legge n.  175/2025,  non\nprevede  piu\u0027  l\u0027esistenza  di  aree  «non  idonee»;  con  l\u0027art.   2\ndecreto-legge   n.   175/2025   come    si    chiarira\u0027    attraverso\nl\u0027illustrazione dei seguenti \n \n                               Motivi \n \n1. Violazione dell\u0027art.  117,  terzo  comma,  della  Costituzione  in\nrelazione agli articoli 11-bis, comma  3,  e  11-quater  del  decreto\nlegislativo  n.  190/2024  come  modificato  dal   decreto-legge   n.\n175/2025. \n    L\u0027art. 1 della legge regionale in esame illustra l\u0027oggetto  della\nlegge e, al comma 2, dispone: \n        «Ai sensi dell\u0027art. 7 del decreto del Ministro  dell\u0027ambiente\ne della sicurezza energetica  del  21  giugno  2024  (Disciplina  per\nl\u0027individuazione di superfici e aree idonee  per  l\u0027installazione  di\nimpianti a fonti  rinnovabili)  e  del  decreto  del  Ministro  dello\nsviluppo   economico   10   settembre   2010   (Linee    guida    per\nl\u0027autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili),  la\npresente legge disciplina in particolare,  in  maniera  differenziata\nsulla   base   della   fonte   e   della   tipologia   di   impianto,\nl\u0027individuazione delle aree idonee e non idonee all\u0027installazione  di\nimpianti alimentati da  fonti  di  energia  rinnovabile  (di  seguito\nimpianti  FER).  Tutte  le  aree  non  ricomprese  nelle   precedenti\nclassificazioni sono definite ordinarie  ai  sensi  dell\u0027articolo  1,\ncomma 2, lettera c),  del  decreto  Ministro  dell\u0027ambiente  e  della\nsicurezza energetica del 21 giugno 2024.». \n    Nella parte in cui viene disposta  «l\u0027individuazione  delle  aree\nidonee e non idonee all\u0027installazione di impianti alimentati da fonti\ndi  energia  rinnovabile  ...»   la   disposizione,   contenendo   il\nriferimento alle «aree non idonee», non risulta conforme  ai  dettami\ndel decreto legislativo n. 190/2024 che, nella sua nuova formulazione\nintrodotta  dal  decreto-legge  n.   175/2025,   non   prevede   piu\u0027\nl\u0027esistenza di aree «non idonee». \n    L\u0027art. 11-bis, comma 3,  si  limita,  infatti,  a  richiedere  al\nlegislatore   regionale,   nella    prospettiva    teleologica    del\nraggiungimento degli obiettivi di burden sharing, di individuare aree\nidonee  «ulteriori»  rispetto  a  quelle  gia\u0027  stabilite  a  livello\nnazionale, in  relazione  alle  quali  applicare  le  semplificazioni\nprocedimentali disciplinate dal neo introdotto articolo 11-quater del\ndecreto legislativo n. 190/2024. \n    Da cio\u0027 consegue la violazione dell\u0027art. 117, terzo comma,  della\nCostituzione con riferimento alla materia  «produzione,  trasporto  e\ndistribuzione nazionale dell\u0027energia». \n2. Violazione dell\u0027art. 117,  terzo  comma,  della  Costituzione,  in\nrelazione all\u0027art. 11-bis del decreto legislativo n.  190/2024,  come\nmodificato dal decreto-legge n. 175/2025 nonche\u0027 all\u0027art.  20,  comma\n8, decreto-legge n. 199/2021. \n    L\u0027art. 3 della legge regionale  -  rubricato  «Aree  e  superfici\nidonee all\u0027installazione di impianti a fonti di energia  rinnovabile»\n- contiene norme che si pongono, in via generale, in continuita\u0027  con\nla previgente normativa  nazionale  di  cui  all\u0027art.  20,  comma  8,\ndecreto legislativo n. 199/2021 (a mente del quale: \n        8. Nelle more dell\u0027individuazione  delle  aree  idonee  sulla\nbase dei criteri e delle modalita\u0027 stabiliti dai decreti  di  cui  al\ncomma 1, sono considerate aree idonee, ai fini di cui al comma 1  del\npresente articolo: \n          a) i siti ove sono gia\u0027 installati  impianti  della  stessa\nfonte  e  in  cui  vengono  realizzati  interventi  di  modifica  non\nsostanziale ai sensi dell\u0027articolo 5, commi 3 e seguenti, del decreto\nlegislativo 3 marzo 2011, n. 28; \n          b) le aree dei siti  oggetto  di  bonifica  individuate  ai\nsensi del Titolo V, Parte quarta, del decreto  legislativo  3  aprile\n2006, n. 152; \n          c) le cave e miniere cessate, non recuperate o  abbandonate\no in condizioni di degrado ambientale.»); \n        Estendendo la portata  delle  aree  e  superfici  considerate\nidonee. \n    In particolare, la disposizione,  con  previsioni  che  risultano\nformalmente coerenti con le finalita\u0027 generali della legge regionale,\ncome delineate nel precedente art. 2, include tra le aree  idonee  le\n«aree destinate a progetti a servizio di una CER costituita ai  sensi\ndell\u0027art. 31 del decreto legislativo. n. 199/2021» nonche\u0027  «le  aree\nsituate nello spazio rurale, cosi\u0027 come definito dall\u0027art.  88  della\nlegge regionale n. 1/2015», comprese eventuali definizioni precedenti\no equiparate  [art.  3,  comma  1,  lettera  u)],  nonche\u0027  le  «aree\ndestinate ad impianti  ad  isola,  nonche\u0027  ai  relativi  sistemi  di\naccumulo, indipendenti dalla rete elettrica nazionale» [art. 3, comma\n1, lettera v)]. \n    Dette previsioni risultano operare un ampliamento  della  portata\ndelle aree idonee rispetto al quadro  normativo  statale  vigente  al\nmomento dell\u0027emanazione dell\u0027impugnata e risultano  rispettose  della\ndistribuzione delle competenze in materia. \n    Tuttavia, lo stesso art. 3, al comma 1, alla lettera y) prevede: \n        «Fermo restando quanto previsto all\u0027articolo 20, comma 8, del\ndecreto legislativo n. 199/2021, sono considerate  aree  e  superfici\nidonee all\u0027installazione di impianti per la produzione di energia  da\nfonti rinnovabili.... \n        «...y) le aree differenziate per tipologia d\u0027impianto,  cosi\u0027\ncome elencate all\u0027allegato A, parte integrante della presente legge.» \n    Allegato A che, al primo capoverso dispone «sono aree idonee  per\nl\u0027installazione di impianti, definite ulteriormente rispetto a quelle\nindividuate dall\u0027art.  3  della  presente  legge,  se  di  proprieta\u0027\npubblica o di domini collettivi, le aree indicate nella  tabella  che\nsegue». \n    Ebbene, il generico riferimento ai  «domini  collettivi»  per  la\nparte in cui non reca l\u0027esclusione degli usi civici, a meno  che  non\nvengano eseguite le  procedure  di  modifica  di  destinazione  d\u0027uso\npreviste dalla legge, non  risulta  in  linea  con  gli  orientamenti\ncostanti espressi in proposito dalla  giurisprudenza  costituzionale,\nsecondo cui in materia di  usi  civici  si  e\u0027  in  presenza  di  uno\nspecifico  interesse  unitario   della   comunita\u0027   nazionale   alla\nconservazione degli stessi, interesse di cui e\u0027 portatore  lo  Stato,\nin considerazione della sovrapposizione fra tutela  del  paesaggio  e\ntutela dell\u0027ambiente nel cui ambito gli usi  civici  ricadono  (Corte\ncostituzionale, sentenze n.  133/1993,  46/1995,  131/2018,  71/2020,\n125/2025). \n    Sotto questo profilo, dunque, appare evidente il contrasto  delle\nmenzionate disposizioni regionali con  la  disciplina  gia\u0027  prevista\ndall\u0027art. 20 del decreto legislativo  n.  199/2001,  vigente  ratione\ntemporis,  che  costituisce  principio  fondamentale  in  materia  di\n«produzione, trasporto e distribuzione  nazionale  dell\u0027energia»,  in\nviolazione dell\u0027art. 117, terzo comma, della Costituzione. \n    Sempre l\u0027allegato A al  secondo  capoverso  precisa  che  «se  di\nproprieta\u0027 privata, per essere considerate idonee, le  aree  indicate\nin tabella devono essere ratificate dal consiglio comunale del comune\ndi riferimento». Tuttavia, tale previsione, introducendo un  aggravio\nprocedimentale, consistente nella necessaria «ratifica» del consiglio\ncomunale, che non e\u0027 prevista dalla normativa nazionale  vigente,  si\npone  in  contrasto  con  l\u0027art.  117,  terzo  comma,   della   della\nCostituzione. \n    Il  legislatore  regionale,  invero,  dovra\u0027   uniformarsi   alle\ndisposizioni dell\u0027art. 11-bis del decreto  legislativo  n.  190/2024,\ncome modificato dal decreto-legge n. 175/2025,  in  materia  di  aree\nidonee su terraferma, avendo il legislatore  statale  individuato  ex\nlege un elenco di aree considerate idonee, e demandando alle  regioni\nsolo l\u0027individuazione di aree idonee «ulteriori»,  nel  rispetto  dei\nprincipi, criteri e obiettivi  specifici  stabiliti  dalla  normativa\nprimaria. \n3. Violazione dell\u0027art. 117,  terzo  comma,  della  Costituzione,  in\nrelazione all\u0027art. 11-bis e  11-quater  del  decreto  legislativo  n.\n190/2024, come  modificato  dal  decreto-legge  n.  175/2025  nonche\u0027\nall\u0027art. 20, comma 8, e 22 decreto-legge n. 199/2021 vigente  ratione\ntemporis. \n    L\u0027art. 4 - rubricato «Aree non idonee» - definisce come  tali  le\naree in cui «sussiste un\u0027altissima  probabilita\u0027  di  esito  negativo\ndelle valutazioni, in sede di autorizzazione». \n    Tale definizione non e\u0027 conforme all\u0027art. 1, comma 2, lettera b),\ndel decreto ministeriale  21  giugno  2024,  adottato  in  base  alla\nprevisione  dell\u0027art.  20  del  decreto  legislativo  n.  199/2021  -\narticolo  abrogato  dal  decreto  legislativo  n.  190/2024   e   poi\nmodificato dal decreto-legge n. 175/2025 - perche\u0027 non garantisce  il\ncoinvolgimento  degli  enti  locali  nell\u0027individuazione  delle  aree\nidonee e non idonee, in contrasto con quanto  previsto  dal  medesimo\ndecreto ministeriale. \n    Tale  disposizione,  peraltro,  si  pone  in  contrasto  con   il\nrichiamato decreto legislativo  n.  190/2024  che,  nella  sua  nuova\nformulazione introdotta dal decreto-legge n.  175/2025,  non  prevede\npiu\u0027 l\u0027esistenza di aree «non idonee». \n    La  normativa  statale,  infatti,  si  limita  a  richiedere   al\nlegislatore   regionale,   nella    prospettiva    teleologica    del\nraggiungimento degli obiettivi di burden sharing, di individuare solo\naree idonee «ulteriori» rispetto a quelle gia\u0027  stabilite  a  livello\nnazionale, in  relazione  alle  quali  applicare  le  semplificazioni\nprocedimentali disciplinate dal neo  introdotto  art.  11-quater  del\ndecreto legislativo n. 190/2024. \n    Da cio\u0027 consegue la violazione dell\u0027art. 117, terzo comma,  della\nCostituzione con riferimento alla materia  «produzione,  trasporto  e\ndistribuzione nazionale dell\u0027energia». \n4. Violazione dell\u0027art.  117,  terzo  comma,  della  Costituzione  in\nrelazione all\u0027art. 2 del decreto-legge n. 175/2025  di  modifica  del\ndecreto legislativo  n.  190/2024,  all\u0027art.  11-quater  del  decreto\nlegislativo  n.  190/2024,  come  modificato  dal  decreto-legge   n.\n75/2025, all\u0027art. 20, comma 5, e 22 decreto legislativo n. 199/2021 e\nal decreto ministeriale 21 giugno 2024. \n    L\u0027art. 5 - rubricato «Prevalenza del principio di idoneita\u0027» - al\ncomma 1, prevede: \n        «Qualora un\u0027area idonea, tra quelle definite negli elenchi di\ncui all\u0027art. 3, sia ricompresa all\u0027interno di  un\u0027area  definita  non\nidonea ai sensi dell\u0027art. 4, la stessa,  esclusivamente  per  la  sua\nsuperficie, e\u0027 definita idonea alla realizzazione di impianti FER.» \n        in riferimento all\u0027applicazione del cosiddetto  principio  di\nprevalenza delle aree idonee. \n    Tale previsione risulta oggi non  piu\u0027  in  linea  con  l\u0027assetto\nnormativo vigente, alla luce dell\u0027entrata in vigore dell\u0027art.  2  del\ndecreto-legge n. 175/2025, che ha modificato il  decreto  legislativo\nn. 190/2024. \n    In particolare, la  disciplina  di  cui  all\u0027art.  11-quater  del\ndecreto legislativo n. 190/2024,  prevede  l\u0027applicazione  di  regimi\namministrativi semplificati esclusivamente  in  relazione  alle  aree\nidonee individuate dal legislatore nazionale o  da  quello  regionale\nsecondo criteri conformi agli obiettivi di burden sharing, senza piu\u0027\nalcuna  previsione  di  «aree  non  idonee»  a  cui  subordinare   la\nqualificazione di idoneita\u0027. \n    Si osserva, altresi\u0027, che il decreto ministeriale 21 giugno  2024\nattribuisce alle regioni il compito di individuare,  all\u0027interno  del\nproprio territorio, superfici ed aree idonee  in  cui  sia  possibile\napplicare procedimenti autorizzatori semplificati, nel rispetto delle\nfinalita\u0027 di cui all\u0027art. 20, comma 5,  del  decreto  legislativo  n.\n199/2021,  che  prevedevano  la  minimizzazione  degli   impatti   su\nambiente,  territorio,  patrimonio  culturale  e   paesaggio,   fermo\nrestando il raggiungimento degli obiettivi  di  decarbonizzazione  al\n2030. \n    In tale prospettiva, l\u0027art. 5,  comma  1,  in  esame  appare  non\ncoerente con la normativa statale, in quanto introduce un criterio di\nprevalenza   dell\u0027idoneita\u0027   sull\u0027inidoneita\u0027   non   previsto   dal\nlegislatore nazionale. \n    La  disposizione  regionale,  introducendo  la  possibilita\u0027  che\nun\u0027area idonea ricompresa all\u0027interno di  un\u0027area  non  idonea  venga\nautomaticamente considerata idonea per la realizzazione  di  impianti\nFER, determina una trasformazione del regime  giuridico  applicabile,\nin contrasto con la normativa statale. \n    La delimitazione fra area idonea e  area  non  idonea,  demandata\nalle regioni ai sensi del decreto ministeriale 21 giugno 2024  e  del\ndecreto legislativo n. 199/2021, perde cosi\u0027 di significato,  sia  in\ntermini giuridici sia sotto il profilo della  tutela  del  patrimonio\nculturale e del paesaggio, ammettendo l\u0027estensione  dell\u0027area  idonea\nall\u0027interno delle aree non idonee. \n    In particolare, l\u0027art. 22 del  decreto  legislativo  n.  199/2021\nstabilisce che il regime semplificato si applica esclusivamente nelle\naree idonee; ne deriva che,  in  caso  di  sovrapposizione  tra  aree\nidonee e non idonee, non  potrebbe  trovare  applicazione  il  regime\nprocedimentale semplificato, neppure mediante criteri di prevalenza. \n    La  norma  regionale,  quindi,  introducendo   un   criterio   di\nprevalenza  dell\u0027idoneita\u0027  sull\u0027inidoneita\u0027,  non   previsto   dalla\nnormativa statale, si pone in contrasto con gli articoli 20 e 22  del\ndecreto legislativo n. 199/2021, che attribuiscono  alle  regioni  il\ncompito  di  individuare  le  aree  idonee  per  l\u0027applicazione   dei\nprocedimenti semplificati. \n\n \n                              P. Q. M. \n \n    Tutto quanto considerato in narrativa, si  conclude  perche\u0027  gli\narticoli 1, comma 2, 3, comma 1, lettera y), l\u0027allegato  A)  primo  e\nsecondo capoverso nonche\u0027 gli articoli 4 e 5, comma  1,  della  legge\ndella Regione Umbria n. 7  del  16  ottobre  2025,  siano  dichiarati\ncostituzionalmente illegittimi per contrasto con  l\u0027art.  117,  terzo\ncomma, e con la normativa interposta di cui agli  articoli  11-bis  e\n11-quater del decreto legislativo n.  190/2024  come  modificato  dal\ndecreto-legge  n.  175/2025;  con  l\u0027art.  2  del  decreto-legge   n.\n175/2025; con l\u0027art. 20, comma 5 e 8, e  22  decreto  legislativo  n.\n199/2001 e con il decreto ministeriale 21 giugno 2024. \n    Si produce  l\u0027estratto  della  deliberazione  del  Consiglio  dei\nministri dell\u002711 dicembre 2025 e dell\u0027allegata relazione del Ministro\nper i rapporti con le regioni. \n        Roma, 16 dicembre 2025 \n \n                    L\u0027avvocato dello Stato: Spina","elencoResistenti":[{"nominativo":"Regione Umbria","contenzioso":"","deposito_cost":"21/01/2026"}],"elencoNorme":[],"elencoParametri":[]}}"
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