HTTP Client
1
Total requests
0
HTTP errors
Clients
http_client 1
Requests
POST | https://ws.cortecostituzionale.it/servizisito/rest/atti/schedaOrdinanza/2025/74 | |
---|---|---|
Request options | [ "headers" => [ "Content-Type" => "application/json" ] "auth_basic" => [ "corteservizisito" "corteservizisito,2021+1" ] ] |
|
Response |
200
[ "info" => [ "header_size" => 166 "request_size" => 300 "total_time" => 0.403304 "namelookup_time" => 0.000408 "connect_time" => 0.0308 "pretransfer_time" => 0.069136 "size_download" => 84943.0 "speed_download" => 210776.0 "starttransfer_time" => 0.069152 "primary_ip" => "66.22.43.24" "primary_port" => 443 "local_ip" => "65.108.230.242" "local_port" => 56862 "http_version" => 3 "protocol" => 2 "scheme" => "HTTPS" "appconnect_time_us" => 69070 "connect_time_us" => 30800 "namelookup_time_us" => 408 "pretransfer_time_us" => 69136 "starttransfer_time_us" => 69152 "total_time_us" => 403304 "start_time" => 1757475689.6272 "original_url" => "https://ws.cortecostituzionale.it/servizisito/rest/atti/schedaOrdinanza/2025/74" "pause_handler" => Closure(float $duration) {#830 : "Symfony\Component\HttpClient\Response\CurlResponse" : { : CurlHandle {#809 …} : Symfony\Component\HttpClient\Internal\CurlClientState {#797 …} : -9223372036854775808 } } "debug" => """ * Trying 66.22.43.24...\n * TCP_NODELAY set\n * Connected to ws.cortecostituzionale.it (66.22.43.24) port 443 (#0)\n * ALPN, offering h2\n * ALPN, offering http/1.1\n * successfully set certificate verify locations:\n * CAfile: /etc/pki/tls/certs/ca-bundle.crt\n CApath: none\n * SSL connection using TLSv1.3 / TLS_AES_256_GCM_SHA384\n * ALPN, server accepted to use h2\n * Server certificate:\n * subject: C=IT; ST=Roma; O=Corte Costituzionale; CN=*.cortecostituzionale.it\n * start date: Nov 19 00:00:00 2024 GMT\n * expire date: Dec 20 23:59:59 2025 GMT\n * subjectAltName: host "ws.cortecostituzionale.it" matched cert's "*.cortecostituzionale.it"\n * issuer: C=IT; ST=Roma; L=Pomezia; O=TI Trust Technologies S.R.L.; CN=TI Trust Technologies OV CA\n * SSL certificate verify ok.\n * Using HTTP2, server supports multi-use\n * Connection state changed (HTTP/2 confirmed)\n * Copying HTTP/2 data in stream buffer to connection buffer after upgrade: len=0\n * Using Stream ID: 1 (easy handle 0x27c7a30)\n > POST /servizisito/rest/atti/schedaOrdinanza/2025/74 HTTP/2\r\n Host: ws.cortecostituzionale.it\r\n Content-Type: application/json\r\n Accept: */*\r\n Authorization: Basic Y29ydGVzZXJ2aXppc2l0bzpjb3J0ZXNlcnZpemlzaXRvLDIwMjErMQ==\r\n User-Agent: Symfony HttpClient (Curl)\r\n Accept-Encoding: gzip\r\n Content-Length: 0\r\n \r\n * Connection state changed (MAX_CONCURRENT_STREAMS == 128)!\n < HTTP/2 200 \r\n < content-type: application/json;charset=UTF-8\r\n < cache-control: no-cache\r\n < pragma: no-cache\r\n < content-encoding: UTF-8\r\n < date: Wed, 10 Sep 2025 03:41:29 GMT\r\n < \r\n """ ] "response_headers" => [ "HTTP/2 200 " "content-type: application/json;charset=UTF-8" "cache-control: no-cache" "pragma: no-cache" "content-encoding: UTF-8" "date: Wed, 10 Sep 2025 03:41:29 GMT" ] "response_content" => [ "{"dtoOrdinanza":{"anno":"2025","numero":"74","numero_parte":"1","autorita":"Tribunale di Catania","localita_autorita":"","data_deposito":"17/02/2025","data_emissione":"","data_gazzetta":"30/04/2025","numero_gazzetta":"18","anno_decisione":"","numero_decisione":"","data_seduta":"17 novembre 2025","descrizione_fissazione":"Camera di Consiglio","stato_fissazione":"2","relatore":"SANDULLI M. A.","oggetto_lungo":"\u003cp\u003eSalute (Tutela della) – Profilassi internazionale – Certificazione verde COVID-19 (cosiddetto green pass) – Obbligo, dal 15 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021, per il personale delle amministrazioni pubbliche (nel caso di specie: dipendenti della Regione siciliana) di possedere ed esibire la certificazione verde COVID-19 ai fini dell’accesso ai luoghi di lavoro – Inadempimento – Effetti – Previsione che il lavoratore è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della certificazione o al termine del 31 dicembre 2021, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro – Previsione che per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione, né altro compenso o emolumento, comunque denominati – Denunciata introduzione di un obbligo surrettizio di vaccinazione – Violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità – Lesione della dignità della persona, sia in relazione alla preclusione di ogni forma di sostentamento per far fronte ai bisogni della vita, sia in relazione all’obbligo di sottoposizione, ogni due giorni, al tampone – Violazione del diritto all’identità personale e all’esplicazione della personalità sul luogo di lavoro – Lesione del diritto al lavoro – Irragionevolezza della previsione dell’obbligo di possesso del green pass per tutti i lavoratori senza distinzioni di mansioni – Lesione del diritto alla salute – Lesione della dignità umana conseguente alla sottoposizione a un trattamento sanitario assimilato a un trattamento sanitario obbligatorio – Violazione dei principi di eguaglianza e di proporzionalità derivanti dall’esclusione dal riconoscimento dell’indennità alimentare, rispetto ai lavoratori sospesi ai quali viene contestata una condotta illecita (disciplinare o penale).\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e- Decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, nella legge 19 novembre 2021, n. 165, art. 1, introduttivo dell’art. 9-quinquies nel decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, nella legge 17 giugno 2021, n. 87.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e- Costituzione artt. 2, 3, 4, 32, commi primo e secondo, e 36.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003eSalute (Tutela della) – Profilassi internazionale – Vaccinazioni per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 – Previsione dell’obbligo vaccinale per i cittadini italiani e di altri Stati membri dell’Unione europea residenti nel territorio dello Stato, nonché per gli stranieri di cui agli artt. 34 e 35 del d.lgs. n. 286 del 1998, che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età – Obbligo di possedere, ai fini dell’accesso ai luoghi di lavoro, le certificazioni verdi COVID-19 di vaccinazione o di guarigione – Inadempimento – Effetti – Previsione che il lavoratore è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della certificazione o al termine del 15 giugno 2022, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro – Previsione che per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione, né altro compenso o emolumento, comunque denominati – Violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità – Lesione della dignità della persona, in relazione alla preclusione di ogni forma di sostentamento per far fronte ai bisogni della vita – Violazione del diritto all’identità personale e all’esplicazione della personalità sul luogo di lavoro – Lesione del diritto al lavoro – Irragionevolezza della previsione dell’obbligo di vaccinazione per tutti i soggetti ultracinquantenni, sotto il profilo dell’individuazione della platea dei destinatari basata sulla mera età anagrafica – Irragionevolezza della previsione dell’obbligo vaccinale nei confronti di tutti i lavoratori senza distinzioni di mansioni – Lesione del diritto alla salute – Lesione della dignità umana conseguente al trattamento sanitario – Violazione dei principi di eguaglianza e di proporzionalità derivanti dall’esclusione dal riconoscimento dell’indennità alimentare, rispetto ai lavoratori sospesi ai quali viene contestata una condotta illecita (disciplinare o penale).\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e- Decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 4 marzo 2022, n. 18, art. 1, introduttivo degli artt. 4-quater, 4-quinquies e 4-sexies nel decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, nella legge 28 maggio 2021, n. 76.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e- Costituzione artt. 2, 3, 4, 32, commi primo e secondo, e 36.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003c/p\u003e","prima_parte":"E.A. L.","prima_controparte":"Assessorato delle infrastrutture e della mobilità della Regione Siciliana","altre_parti":"Associazione AVVOCATI LIBERI - UNITED LAWYERS FOR FREEDOM, G.B.R. C., DROIT UNIFORME ASBL, Confederazione Legale per i Diritti dell’Uomo, Gelso Sergio","testo_atto":"N. 74 ORDINANZA (Atto di promovimento) 17 febbraio 2025\n\r\nOrdinanza del 17 febbraio 2025 del Tribunale di Catania nel\nprocedimento civile promosso da E.A. L. e G.B.R. C. contro\nAssessorato delle infrastrutture e della mobilita\u0027 della Regione\nsiciliana. \n \nSalute (Tutela della) - Profilassi internazionale - Certificazione\n verde COVID-19 (cosiddetto green pass) - Obbligo, dal 15 ottobre\n 2021 al 31 dicembre 2021, per il personale delle amministrazioni\n pubbliche (nel caso di specie: dipendenti della Regione siciliana)\n di possedere ed esibire la certificazione verde COVID-19 ai fini\n dell\u0027accesso ai luoghi di lavoro - Inadempimento - Effetti -\n Previsione che il lavoratore e\u0027 considerato assente ingiustificato\n fino alla presentazione della certificazione o al termine del 31\n dicembre 2021, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla\n conservazione del posto di lavoro - Previsione che per i giorni di\n assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione, ne\u0027 altro\n compenso o emolumento, comunque denominati. \nSalute (Tutela della) - Profilassi internazionale - Vaccinazioni per\n la prevenzione dell\u0027infezione da SARS-CoV-2 - Previsione\n dell\u0027obbligo vaccinale per i cittadini italiani e di altri Stati\n membri dell\u0027Unione europea residenti nel territorio dello Stato,\n nonche\u0027 per gli stranieri di cui agli artt. 34 e 35 del d.lgs. n.\n 286 del 1998, che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di eta\u0027 -\n Obbligo di possedere, ai fini dell\u0027accesso ai luoghi di lavoro, le\n certificazioni verdi COVID-19 di vaccinazione o di guarigione -\n Inadempimento - Effetti - Previsione che il lavoratore e\u0027\n considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della\n certificazione o al termine del 15 giugno 2022, senza conseguenze\n disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro -\n Previsione che per i giorni di assenza ingiustificata non sono\n dovuti la retribuzione, ne\u0027 altro compenso o emolumento, comunque\n denominati. \n- Decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 (Misure urgenti per\n assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e\n privato mediante l\u0027estensione dell\u0027ambito applicativo della\n certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di\n screening), convertito, con modificazioni, nella legge 19 novembre\n 2021, n. 165, art. 1; decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 (Misure\n urgenti per fronteggiare l\u0027emergenza COVID-19, in particolare nei\n luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione\n superiore), convertito, con modificazioni, nella legge 4 marzo\n 2022, n. 18, art. 1. \n\n\r\n(GU n. 18 del 30-04-2025)\n\r\n \n TRIBUNALE DI CATANIA \n \n \n Sezione lavoro \n \n Il Tribunale di Catania in funzione di giudice del lavoro, nella\npersona del dott. Giuseppe Tripi, all\u0027esito dell\u0027udienza del 7\nfebbraio 2024, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter\ndel codice di procedura civile, ha pronunciato la seguente ordinanza\ndi rimessione alla Corte costituzionale (articoli 134 della\nCostituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87) nella causa\niscritta al n. 2412/2022 R.G.L. \n Promossa da L. E. A. e C. G. B. R., con il patrocinio degli\navv.ti Francesca Marchi e Claudia Giacquinta - ricorrenti. \n Contro assessorato infrastrutture e mobilita\u0027 - Dipartimento\ninfrastrutture mobilita\u0027 e trasporti della Regione Siciliana, in\npersona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio\ndell\u0027Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania - resistente. \n1. Ricostruzione dei fatti. \n Le parti ricorrenti in epigrafe indicate sono dipendenti a tempo\nindeterminato della Regione Sicilia e prestano (o, quantomeno,\nprestavano al momento del deposito del ricorso) servizio presso\nl\u0027Ufficio provinciale della motorizzazione civile di Catania, la\nsig.ra L. nella qualifica di istruttore direttivo e la sig.ra C.\nnella qualifica di operatore amministrativo. \n Con ricorso depositato in data 26 marzo 2022, le ricorrenti hanno\nesposto che, a decorrere dal 15 ottobre 2021, e\u0027 stato impedito loro\ndi accedere nella sede di servizio in attuazione della previsione di\ncui al decreto-legge n. 127/2021, convertito dalla legge n. 165/2021,\nesse non essendosi sottoposte alla vaccinazione imposta per\ncontrastare il fenomeno epidemiologico SARS-CoV-2 e, pertanto,\nessendo sprovviste della relativa certificazione (c.d. green pass);\nhanno lamentato, che, a decorrere da tale data, sono state\nconsiderate assenti dal lavoro e non hanno piu\u0027 percepito la\nretribuzione, ne\u0027 qualsiasi altro emolumento legato al rapporto di\nlavoro, e che e\u0027 stata loro chiesta la restituzione degli stipendi\nche, comunque, erano stati loro versati per il mese di ottobre,\nnovembre e, in parte, dicembre 2021. \n Deducendo il loro stato di necessita\u0027 economica discendente dal\nvenir meno della fonte di sostentamento che era assicurato dal\ngodimento della retribuzione, hanno chiesto in via d\u0027urgenza al\nTribunale adito di essere reintegrate nel posto di lavoro, con il\npagamento delle retribuzioni dovute al momento dell\u0027interdizione dal\nluogo di lavoro sino all\u0027effettiva reintegra, ovvero, in subordine,\ndi disporre il pagamento di un congruo assegno alimentare, in attesa\ndella definizione del processo. \n Nel merito, previa, ove necessario, disapplicazione della\nnormativa sopra citata e remissione alla Corte costituzionale delle\nrelative questioni di legittimita\u0027 costituzionale, hanno domandato di\naccertare, dichiarare e ritenere il loro diritto ad essere\nimmediatamente reintegrate nel posto di lavoro e ad ottenere il\npagamento della retribuzione, e di ogni altro emolumento comunque\ndenominato, incluso il versamento dei contributi pensionistici\ndirettamente all\u0027ente previdenziale, con decorrenza dal 15 ottobre\n2021, o in via meramente gradata con decorrenza dal 15 febbraio 2022,\ne fino alla effettiva reintegra, con conseguente condanna della parte\nresistente alla immediata reintegra delle lavoratrici ed al pagamento\ndelle somme pretese; in via meramente gradata, hanno chiesto di\naccertare e dichiarare il loro diritto, per il periodo ricompreso tra\nil 15 ottobre 2021 e l\u0027effettiva ripresa del servizio, a percepire\nquanto meno un assegno c.d. alimentare, in ragione del 50% della\nretribuzione corrente, o di quella diversa, maggior o minore, somma\nche dovesse essere ritenuta equa e di giustizia, oltre agli assegni\nper i carichi di famiglia. \n A sostegno delle loro domande, le ricorrenti hanno dedotto: \n la illegittimita\u0027 costituzionale, per violazione dell\u0027art. 32\ndella Costituzione, delle disposizioni (art. 1) del decreto-legge n.\n1/2022, convertito dalla legge n. 21/2022, che, introducendo l\u0027art.\n4-quater del decreto-legge n. 44 del 2021, hanno sancito l\u0027obbligo\nvaccinale per tutti i soggetti ultracinquantenni (fossero o non\nfossero lavoratori), argomentando sulla base del carattere\nsperimentale della vaccinazione anti COVID-19 e della mancanza di\ncertezze in ordine alla idoneita\u0027 del vaccino ad impedire la\ncircolazione del virus (dal positivo riscontro della quale soltanto\ndiscenderebbe l\u0027esigenza di tutelare l\u0027interesse collettivo alla\nsalute a scapito del diritto fondamentale del singolo ad\nautodeterminarsi in materia di tutela della salute propria) e alla\ninesistenza di ripercussioni negative (sotto forma di effetti avversi\no malori improvvisi o compromissione del sistema immunitario) per\ncoloro che alla vaccinazione si sottopongano; \n la illegittimita\u0027 costituzionale, per violazione degli\narticoli 1, 2, 4, 32 e 36 della Costituzione, degli articoli 1, 2 e 3\ndel decreto-legge n. 127/2021, convertito dalla legge n. 165/2021,\nche, introducendo gli articoli 9-quinquies, 9-sexies e 9-septies del\ndecreto-legge n. 52/2021, convertito dalla legge n. 87/2021, hanno\nstabilito, a decorrere dal 15 ottobre 2021, il divieto di accedere ai\nluoghi di lavoro per i lavoratori del settore pubblico e del settore\nprivato che non fossero in possesso e, su richiesta, non avessero\nesibito il certificato verde attestante lo stato di avvenuta\nvaccinazione contro il SARS-CoV-2 o lo stato di guarigione\ndall\u0027infezione da SARS-CoV-2 o l\u0027effettuazione, con esito negativo,\ndi un test antigenico rapido o molecolare, atteso che tale divieto\nandrebbe ritenuto illegittimo, sproporzionato e discriminatorio, in\nquanto impediva lo svolgimento dell\u0027attivita\u0027 lavorativa e comportava\nla perdita della retribuzione, senza al contempo impedire la\ncircolazione della infezione e men che mai garantire la sicurezza del\nluogo di lavoro, ne\u0027 varrebbe a giustificare tale divieto la\npossibilita\u0027 offerta al lavoratore di ottenere un certificato\ntemporaneo, previa effettuazione di un tampone, perche\u0027 sottoporsi\nogni quarantotto ore ad un tempone si sarebbe tradotto in una\ninammissibile ulteriore discriminazione, in quanto il lavoratore in\ntal modo, a parita\u0027 di funzioni, avrebbe verrebbe percepito una\nretribuzione, di fatto, inferiore (al netto dei costi da sostenersi); \n l\u0027illegittimita\u0027 costituzionale, per violazione degli\narticoli 1, 2, 4, 32 e 36 della Costituzione, dell\u0027art. 1, del\ndecreto-legge n. 1/2022, convertito dalla legge n. 21/2022, che,\nintroducendo l\u0027art. 4-quinquies del decreto-legge n. 44 del 2021, ha\nprevisto il divieto di accedere ai luoghi di lavoro per tutti i\nlavoratori, pubblici e privati, ultracinquantenni che non fossero in\npossesso del certificato verde da vaccinazione o guarigione, cosi\u0027\nimpedendo lo svolgimento di attivita\u0027 lavorativa e privando della\nretribuzione tutti i lavoratori che avessero piu\u0027 di cinquanta anni,\napparendo come una misura sproporzionata (prevista per tutti i\nlavoratori ultracinquantenni, a prescindere dal tipo di mansioni\nsvolte e dalle modalita\u0027 di esecuzione della prestazione, e senza\nprevedere forme alternative di esecuzione della prestazione, come il\nlavoro agile), inefficace a contenere la diffusione del virus e\ncoercitiva, imponendo al lavoratore di scegliere tra il sottoporsi\nalla vaccinazione e il perdere il proprio lavoro e la propria fonte\ndi sostentamento, di fatto risultando una forma di trattamento\nsanitario obbligatorio; \n l\u0027illegittimita\u0027 costituzionale, per violazione degli\narticoli 2, 3, e 36 della Costituzione, dell\u0027art. 1, del\ndecreto-legge n. 1/2022, convertito dalla legge n. 21/2022, che\nintroducendo l\u0027art 4-quinquies del decreto-legge n. 44 del 2021, ha\nsancito la mancata spettanza della retribuzione e di ogni altro\nemolumento connesso al rapporto di lavoro per i lavoratori\nultracinquantenni che non fossero in possesso del super green pass o\ndel green pass rafforzato, senza prevedere la corresponsione di un\nassegno alimentare idoneo a garantire loro un minimo vitale per il\nsostentamento, assegno che, avendo natura assistenziale, viene\ngeneralmente riconosciuto ai lavoratori in caso di sospensione\ndisciplinare o cautelare, e cio\u0027 a fronte di una condotta libera e\nlecita del soggetto (quale sarebbe quella di non sottoporsi alla\nvaccinazione), espressamente ritenuta dalla legge priva di rilevanza\ndisciplinare. \n Instauratosi il contraddittorio, l\u0027amministrazione resistente si\ne\u0027 regolarmente costituita in giudizio per il tramite dell\u0027avvocatura\nerariale, la quale, alla luce della normativa in discussione, ha\nchiesto il rigetto del ricorso. \n All\u0027udienza fissata per la trattazione dell\u0027istanza cautelare, il\ndifensore delle ricorrenti ha dato atto che le stesse erano state\nriammesse in servizio in data 2 maggio 2022 ed ha dichiarato di\nrinunciare al ricorso proposto in via d\u0027urgenza, per cui il giudice\nha dichiarato non luogo a provvedere sulla domanda cautelare. \n Indi, rinviato il procedimento su richiesta del difensore delle\nricorrenti, ritenuta la causa matura per la decisione e concesso\ntermine per note difensive, all\u0027esito dell\u0027udienza del 7 febbraio\n2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter del\ncodice di procedura civile, e\u0027 stata emessa la presente ordinanza. \n2. Ricognizione normativa. \n Giova effettuare una breve ricostruzione del quadro normativo\nvigente, per quanto di interesse per le questioni oggetto di causa. \n Gli articoli 1, 2 e 3 del decreto-legge 21 settembre 2021, n.\n127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n.\n165, ha introdotto gli articoli 9-quinquies, 9-sexies e 9-septies del\ndecreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni,\ndalla legge 17 giugno 2021, n. 87, stabilendo, a decorrere dal 15\nottobre 2021 e fino alla cessazione dello stato di emergenza, il\ndivieto di accedere ai luoghi di lavoro per i lavoratori del settore\npubblico (compresi i magistrati, i soggetti titolari di cariche\nelettive o di cariche istituzionali di vertice, i membri ed i\ndipendenti degli organi costituzionali, degli organi di rilievo\ncostituzionale e delle autorita\u0027 amministrative indipendenti) e del\nsettore privato, nonche\u0027 per «tutti i soggetti che svolgono, a\nqualsiasi titolo, la propria attivita\u0027 lavorativa o di formazione o\ndi volontariato presso le amministrazioni» pubbliche o presso aziende\nprivate, «anche sulla base di contratti esterni» che non fossero in\npossesso e, su richiesta, non avessero esibito il c.d. certificato\nverde attestante lo stato di avvenuta vaccinazione contro il\nSARS-CoV-2 (c.d. super green pass) o lo stato di guarigione\ndall\u0027infezione da SARS-CoV-2 (c.d. green pass rafforzato) o\nl\u0027effettuazione, con esito negativo, di un test antigenico rapido o\nmolecolare (c.d. green pass base), cio\u0027 «al fine di prevenire la\ndiffusione dell\u0027infezione da SARS-CoV-2» e «al fine di tutelare la\nsalute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza» (cosi\u0027\nsi esprimono i citati articoli 9-quinquies, 9-sexies e 9-septies). \n Il comma 3 dei suddetti articoli 9-quinquies e 9-septies e il\ncomma 7 del citato art. 9-sexies escludono dall\u0027applicazione delle\ndisposizioni in tema di divieto di accesso ai luoghi di lavoro «i\nsoggetti esentati dalla somministrazione del vaccino sulla base di\nidonea certificazione medica». \n Ed ancora, per quello che rileva in questa sede, il comma 6 dei\nmedesimi articoli 9-quinquies e 9-septies, poi, prevede che il\npersonale, «nel caso in cui comunichi di non essere in possesso della\ncertificazione verde COVID-19 o qualora risulti privo della predetta\ncertificazione al momento dell\u0027accesso al luogo di lavoro, al fine di\ntutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro,\ne\u0027 considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della\npredetta certificazione» e, comunque, non oltre la «cessazione dello\nstato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla\nconservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza\ningiustificata di cui al primo periodo non sono dovuti la\nretribuzione ne\u0027 altro compenso o emolumento, comunque denominati.». \n Analogamente, il comma 2, dell\u0027art. 9-sexies, con specifico\nriferimento al personale di magistratura, dispone che «l\u0027assenza\ndall\u0027ufficio conseguente al mancato possesso o alla mancata\nesibizione della certificazione verde COVID-19 [...] e\u0027 considerata\nassenza ingiustificata con diritto alla conservazione del rapporto di\nlavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo\nperiodo non sono dovuti la retribuzione ne\u0027 altro compenso o\nemolumento, comunque denominati.». \n L\u0027art. 1, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, convertito, con\nmodificazioni, dalla legge 4 marzo 2022, n. 18, ha introdotto l\u0027art.\n4-quater del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con\nmodificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, il quale, a\ndecorrere dall\u00278 gennaio 2022 e fino al 15 giugno 2022, «al fine di\ntutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di\nsicurezza nell\u0027erogazione delle prestazioni di cura e assistenza», ha\nsancito l\u0027obbligo vaccinale per la prevenzione dell\u0027infezione da\nSARS-CoV-2 per tutti i soggetti, cittadini italiani o stranieri\nresidenti in Italia, «che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di\neta\u0027», salvo che, «in caso di accertato pericolo per la salute, in\nrelazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal\nmedico di medicina generale dell\u0027assistito o dal medico vaccinatore»,\nla vaccinazione venga «omessa o differita». \n Il citato decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, ha poi introdotto\nnel decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, l\u0027art. 4-quinquies, il quale\nstabilisce che, a decorrere dal 15 febbraio 2022, tutti i lavoratori,\npubblici e privati, ultracinquantenni «ai quali si applica l\u0027obbligo\nvaccinale di cui» al precedente art. 4-quater, «per l\u0027accesso ai\nluoghi di lavoro nell\u0027ambito del territorio nazionale, devono\npossedere e sono tenuti a esibire una delle certificazioni verdi\nCOVID-19 di vaccinazione o di guarigione», con esclusione, quindi,\ndella rilevanza tale scopo del c.d. green pass base da esito negativo\ndi tampone. \n Il quarto ed il quinto comma dello stesso art. 4-quinquies, poi,\nprevedono che i lavoratori ultracinquantenni destinatari dell\u0027obbligo\nvaccinale, qualora «comunichino di non essere in possesso della\ncertificazione verde COVID-19 di cui al comma 1 o risultino privi\ndella stessa al momento dell\u0027accesso ai luoghi di lavoro, al fine di\ntutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di\nlavoro,» non possono accedere «ai luoghi di lavoro» e «sono\nconsiderati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e\ncon diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla\npresentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il\n15 giugno 2022. Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al\nprimo periodo, non sono dovuti la retribuzione ne\u0027 altro compenso o\nemolumento, comunque denominati.». \n3. Rilevanza delle questioni di legittimita\u0027 costituzionale. \n Le parti ricorrenti, come gia\u0027 anticipato, sono dipendenti a\ntempo indeterminato della Regione Sicilia e rivestono profili\nprofessionali di natura amministrativa. \n Le stesse non hanno ritenuto, a decorrere dal 15 ottobre 2021, di\nsottoporsi alla vaccinazione anti COVID-19 e, a decorrere dall\u00278\ngennaio 2022, di adempiere all\u0027obbligo vaccinale prescritto per tutti\ni soggetti ultracinquantenni, ne\u0027 hanno allegato di essersi\nsottoposte, di volta in volta, a tampone o di versare in una delle\nipotesi per cui la vaccinazione poteva essere omessa o differita,\nragioni per le quali le stesse, a decorrere dal 15 ottobre 2021, sono\nstate interdette dall\u0027accedere al luogo di lavoro e sono state\nconsiderate assenti dal servizio, con conseguente privazione totale\ndella retribuzione e di qualsiasi altro emolumento connesso alla\nprestazione lavorativa. \n La disciplina prevista dall\u0027art. 9-quinquies del decreto-legge 22\naprile 2021, n. 52 e dall\u0027art. 4-quinquies del decreto-legge 1°\naprile 2021, n. 44, sul punto, appare pero\u0027 chiara ed inequivoca\nnello stabilire che i dipendenti pubblici che non siano in possesso\ndel certificato verde da avvenuta vaccinazione o da guarigione o,\nnella prima fase, da esito negativo di tampone non potessero accedere\nai luoghi di lavoro e fossero considerati assenti ingiustificati dal\nservizio, «senza conseguenze disciplinari e con diritto alla\nconservazione del rapporto di lavoro.», e, sotto il profilo\neconomico, nello stabilire che, «per i giorni di assenza\ningiustificata non» erano «dovuti la retribuzione ne\u0027 altro compenso\no emolumento, comunque denominati.». \n Cosi\u0027 come appare analogamente ed inequivoca la disciplina\ndettata dall\u0027art. 4-quater del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44,\nladdove sancisce l\u0027obbligo vaccinale per tutti i soggetti\nultracinquantenni, prevedendo un obbligo generale di compiere un\nadempimento sanitario ben determinato, con una dizione che non sembra\nsuscettibile di diversa interpretazione, e dall\u0027art. 4-quinquies del\ncitato decreto-legge, laddove ha previsto che i lavoratori\nultracinquantenni sottoposti all\u0027obbligo vaccinale, per potere\naccedere ai luoghi di lavoro, dovevano «possedere» ed erano «tenuti a\nesibire una delle certificazioni verdi COVID-19 di vaccinazione o di\nguarigione», e laddove, in caso contrario, gli stessi erano\nconsiderati assenti ingiustificati e non avessero diritto alla\nretribuzione e a qualsivoglia altro «compenso o emolumento, comunque\ndenominati.». \n Le disposizioni legislative sopra menzionate, quindi, dato il\nloro disposto certo e preciso, non prestano il fianco ad una\npluralita\u0027 di soluzioni interpretative astrattamente possibili. \n Per quanto precede, non si reputa percorribile la strada\ndell\u0027interpretazione costituzionalmente orientata o adeguata delle\ndisposizioni in esame, interpretazione che, viceversa, trova il\nproprio spazio esplicativo soltanto in presenza di incertezza ed\nequivocita\u0027 del testo normativo. \n La Corte costituzionale, invero, ha piu\u0027 volte affermato che\n«l\u0027univoco tenore della norma segna il confine in presenza del quale\nil tentativo interpretativo deve cedere il passo al sindacato di\nlegittimita\u0027 costituzionale» (cosi\u0027 ex multis sentenza n. 91 del 20\nmaggio 2013; sentenza n. 78 del 5 aprile 2012; sentenza n. 26 del 25\ngennaio 2010; sentenza n. 219 dell\u002711 giugno 2008). \n L\u0027imprescindibile e chiaro tenore letterale delle disposizioni in\nesame ne comporta un\u0027applicazione obbligata in tutti i casi in cui la\nparte non si sia sottoposta a vaccinazione o, in alternativa, non si\ntrovi nella situazione di avvenuta guarigione o, prima dell\u0027entrata\nin vigore del decreto-legge n. 1/2022, non abbia effettuato, con\nesito negativo, un tampone e, nella seconda fase, non abbia assolto\nl\u0027obbligo vaccinale, senza possibilita\u0027 di attribuire ad essa un\nsignificato diverso da quello di cui si sospetta la illegittimita\u0027. \n Non appare quindi possibile, allo stato del diritto vigente,\ndichiarare la illegittimita\u0027 della interdizione dal lavoro delle\nricorrenti e della conseguente mancata corresponsione della\nretribuzione nei loro confronti, ne\u0027 appare possibile riconoscere\nalle parti ricorrenti l\u0027assegno alimentare ovvero ogni altra forma di\ntutela economica di natura assistenziale. \n La questione che si pone appare dunque rilevante, posto che, solo\nove le disposizioni di cui si chiede lo scrutinio di\ncostituzionalita\u0027 venissero ritenute illegittime, nella parte in cui,\nappunto, impongono l\u0027esclusione dal contesto lavorativo delle\nricorrenti ed il conseguente venir meno del loro diritto al correlato\ntrattamento retributivo, ivi compresa l\u0027erogazione di un assegno\nalimentare o di qualsiasi altro emolumento di natura assistenziale,\nle domande attoree potrebbero trovare accoglimento. \n4. Non manifesta infondatezza delle questioni di legittimita\u0027\ncostituzionale. \n 4.1. Verranno unitariamente esposte le ritenute ragioni di\nillegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 1 del decreto-legge 7 gennaio\n2022, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2022,\nn. 18, che, introducendo l\u0027art. 4-quater del decreto-legge 1° aprile\n2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio\n2021, n. 76, ha sancito l\u0027obbligo vaccinale per gli\nultracinquantenni, e dell\u0027art. 1 del decreto-legge 21 settembre 2021,\nn. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021,\nn. 165, che introducendo l\u0027art. 9-quinquies del decreto-legge 22\naprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17\ngiugno 2021, n. 87, ha stabilito il divieto di accesso al luogo di\nlavoro per i soggetti ivi menzionati, in quanto analoghi sono i\npresupposti applicativi (mancata vaccinazione) e analoghe sono le\nconseguenze previste, nell\u0027un caso, per l\u0027inadempimento dell\u0027obbligo\nvaccinale e, nell\u0027altro caso, per la mancata sottoposizione a\nvaccinazione (salve, sia nel primo che nel secondo caso, le ipotesi\ndi esenzione o guarigione), e cioe\u0027 la sostanziale esclusione dal\nmondo del lavoro, con la conseguente perdita del relativo trattamento\neconomico: e\u0027 possibile quindi ritenere che gia\u0027 il citato articolo\n(cosi\u0027 come anche gli articoli 2 e 3) del decreto-legge n. 127/2021\ncontenessero un obbligo surrettizio di vaccinazione, essi ponendo i\nlavoratori di fronte all\u0027alternativa ineludibile di vaccinarsi\n(qualora non guariti o esentati o, come vedremo, qualora non\nintendessero sottoporsi a tampone ogni due giorni) o di essere\ntemporaneamente estromessi dal posto di lavoro. \n Allo stesso modo, verranno unitariamente analizzate le ritenute\nragioni di illegittimita\u0027 costituzionale delle suddette disposizioni,\nnella parte in cui le stesse, in maniera del tutto sovrapponibile\nanche sul piano testuale, hanno stabilito la perdita della\nretribuzione e di ogni «altro compenso o emolumento, comunque\ndenominati» (e, quindi, anche di qualsiasi assegno alimentare) per i\nlavoratori considerati assenti dal servizio perche\u0027 non vaccinati (o\nnon guariti o esentati). \n 4.2. Possibile violazione degli articoli 2, 3, 4 e 36 della\nCostituzione. \n Un primo dubbio che riguarda le disposizioni impugnate e\u0027 quello\nrelativo alla compatibilita\u0027 delle stesse con i principi desumibili\ndagli articoli 2, 3, 4 e 36 della Costituzione. \n Una prima criticita\u0027 concerne la possibile violazione del\nprincipio di ragionevolezza e di proporzionalita\u0027 desumibile\ndall\u0027art. 3 della Costituzione, nonche\u0027 del principio di tutela della\ndignita\u0027 della persona umana di cui all\u0027art. 2 della Costituzione. \n Sul punto, giova osservare che l\u0027art. 2 della Costituzione, nel\nprevedere una particolare tutela dell\u0027individuo, sia come singolo,\nsia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalita\u0027 (tra\ncui rientrano i luoghi di lavoro), non sembra permettere l\u0027adozione\ndi misure che, per l\u0027intransigenza e il rigorismo che le connoti,\npossano arrivare fino al punto di ledere la dignita\u0027 della persona,\ncircostanza che sicuramente si verifica quando, come disposto dalle\nnorme denunciate, a questa si precluda l\u0027accesso al luogo di lavoro e\nad ogni forma di trattamento retributivo, normalmente destinato al\nsostentamento proprio e della propria famiglia. \n Cio\u0027 e\u0027 stato affermato, anche di recente, dalla giurisprudenza\ncostituzionale, financo nei riguardi di coloro che hanno gravemente\n«violato il patto di solidarieta\u0027 sociale che e\u0027 alla base della\nconvivenza civile», cioe\u0027 i condannati per i gravissimi reati di cui\nagli articoli 270-bis del codice penale (associazione finalizzata al\nterrorismo o all\u0027eversione dell\u0027ordine democratico), 280 del codice\npenale (attentato per finalita\u0027 terroristiche o di eversione),\n289-bis del codice penale (sequestro di persona a scopo di terrorismo\no di eversione), 416-bis del codice penale (associazione di tipo\nmafioso), 416-ter del codice penale (scambio elettorale\npolitico-mafioso) e 422 del codice penale (strage) del codice penale,\nnonche\u0027 per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste\ndal predetto art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l\u0027attivita\u0027\ndelle associazioni previste dallo stesso articolo (Corte\ncostituzionale, 20 luglio 2021, n. 137). \n In tale occasione, la Corte ha ricordato che la possibilita\u0027 di\nmodulare la disciplina delle misure assistenziali «non puo\u0027\npregiudicare quelle prestazioni che si configurano come misure di\nsostegno indispensabili per una vita dignitosa, cosi\u0027 come anche per\nle provvidenze destinate al soddisfacimento di bisogni primari e\nvolte alla garanzia per la stessa sopravvivenza, la cui attribuzione\ncomporta il coinvolgimento di una serie di principi, tutti di rilievo\ncostituzionale (tra cui l\u0027art. 2 della Costituzione)», ed ha quindi\ndichiarato l\u0027illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 2, comma 61,\nlegge n. 92/2012, nella parte in cui prevedeva la revoca delle\nprestazioni, comunque denominate in base alla legislazione vigente,\nquali l\u0027indennita\u0027 di disoccupazione, l\u0027assegno sociale, la pensione\nsociale e la pensione per gli invalidi civili, nei confronti di\ncoloro che, condannati per i reati sopra elencati, scontino la pena\nin regime alternativo alla detenzione in carcere. \n Sebbene quella esaminata dalla Corte riguardi fattispecie diversa\nda quella oggi in scrutinio, i principi dalla stessa evidenziati\nsembrano (a fortiori) applicabili anche al caso di specie, laddove il\nmancato assolvimento dell\u0027obbligo vaccinale o, comunque, la mancata\nvaccinazione non sono considerati dallo stesso legislatore come atti\npenalmente o disciplinarmente rilevanti (il sesto comma degli\narticoli 9-quinquies e 9-septies del decreto-legge n. 52/2021 e il\nquinto comma dell\u0027art. 4-quinquies del decreto-legge n. 44/2021\nescludono qualsiasi tipo di «conseguenze disciplinari») e,\ncionondimeno, il lavoratore ultracinquantenne o, comunque, per il\nperiodo anteriore all\u0027introduzione del relativo obbligo, il\nlavoratore non vaccinato si vede, non solo impossibilitato a svolgere\nla propria prestazione lavorativa a seguito del divieto di accesso al\nluogo di lavoro e della correlata assenza dal servizio, ma anche\ndeprivato persino di quegli istituti, come l\u0027assegno alimentare, che\n- come si vedra\u0027 piu\u0027 ampiamente infra, § 4.5. - gli verrebbero\ninvece garantiti laddove fosse sospeso poiche\u0027 coinvolto in un\nprocedimento penale e disciplinare, con misure anche restrittive\ndella liberta\u0027 personale, e dunque per procedimenti riguardanti il\nsuo coinvolgimento in reati anche di oggettiva gravita\u0027. \n Giova, peraltro, considerare che il lavoratore non vaccinato,\nescluso dal contesto lavorativo, non puo\u0027 accedere a quegli istituti\nche tutelano i lavoratori in caso di perdita dell\u0027occupazione, quale,\nad es., l\u0027indennita\u0027 di disoccupazione, perche\u0027 non acquisisce lo\nstatus di lavoratore disoccupato (conservando il posto di lavoro,\nancorche\u0027 svuotato del suo contenuto tipico), essendo tale\nprovvidenza in ogni modo preclusa ai lavoratori pubblici a tempo\nindeterminato, ne\u0027 puo\u0027 fruire - in quanto in eta\u0027 lavorativa - di\nquelle provvidenze che presuppongono una determinata anzianita\u0027\nanagrafica (ad es., l\u0027assegno sociale). \n I lavoratori ultracinquantenni inadempienti all\u0027obbligo vaccinale\no, per il periodo anteriore, i lavoratori comunque non vaccinati,\nquindi, perdono ogni possibilita\u0027 di far fronte alle esigenze\nbasilari della loro vita, non potendo fare affidamento su alcuna\nforma di sostegno economico, e, ancor prima e ancor piu\u0027\nsignificativamente, si trovano ad essere privati del diritto\nfondamentale alla libera esplicazione della loro personalita\u0027 sul\nluogo di lavoro, gli stessi, per effetto delle norme qui denunciate,\nnon potendo piu\u0027 frequentare l\u0027ambiente di lavoro, mantenere i\nrapporti con i colleghi e con gli utenti e arricchire sul campo la\nloro qualificazione professionale. \n E\u0027 pertanto ovvio che i lavoratori non vaccinati, costretti a\nrestare a casa in condizioni di piena inoperosita\u0027, hanno subito una\ngrave e perdurante lesione della loro sfera di dignita\u0027 personale e\ndi integrita\u0027 morale, finendo per essere ingiustificatamente\nghettizzati e discriminati rispetto alla generalita\u0027 dei lavoratori e\nquesto per effetto di una loro scelta - quella di non vaccinarsi -\nlibera e consapevole, non costituente ne\u0027 reato ne\u0027 illecito\ndisciplinare. \n Cosi\u0027 come deve ritenersi lesiva del valore della dignita\u0027\npersonale la previsione secondo la quale, sotto il vigore del\ndecreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, il lavoratore non vaccinato\n(qualora sprovvisto di certificazione di avvenuta guarigione) era\ncostretto a sottoporsi ogni due giorni al tampone che, oltre a\nprovocare inevitabili fastidi e sofferenze a livello fisico\n(provocate dall\u0027inserimento ripetuto dell\u0027apposito attrezzo nelle\nnarici o nella faringe) e sottrazione di tempo di vita alle ordinarie\noccupazioni personali, a lungo andare comportava un notevole esborso\neconomico per gli interessati. \n Sotto tali profili, quindi, le norme denunciate sembrano lesive,\noltre che del principio di eguaglianza e non discriminazione di cui\nall\u0027art. 3 della Costituzione, anche del diritto dei lavoratori non\nvaccinati alla loro identita\u0027 personale, ricondotto dalla Corte\ncostituzionale alla previsione di cui all\u0027art. 2 della Costituzione,\nda intendere come il diritto ad essere se stesso, «con la\nacquisizione di idee ed esperienze, con le convinzioni ideologiche,\nreligiose, morali e sociali che differenziano e, al tempo stesso,\nqualificano l\u0027individuo»; identita\u0027 che costituisce «un bene per se\u0027\nmedesima, indipendentemente dalla condizione personale e sociale, dai\npregi e dai difetti del soggetto, di guisa che a ciascuno e\u0027\nriconosciuto il diritto a che la sua individualita\u0027 sia preservata»\n(sentenza n. 13 del 1994); in definitiva, secondo il giudice delle\nleggi, l\u0027art. 2 della Costituzione si pone quale presidio per\n«l\u0027integrita\u0027 della sfera personale [dell\u0027uomo] e la sua liberta\u0027 di\nautodeterminarsi nella vita privata» (sentenza n. 332 del 2000). \n Ora, sebbene non si ignori che l\u0027impianto del decreto-legge n.\n127/2021 e del decreto-legge n. 1/2022, sia ispirato, almeno nelle\nintenzioni del legislatore, alla finalita\u0027 «di prevenire la\ndiffusione dell\u0027infezione da SARS-CoV-2» e «al fine di tutelare la\nsalute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza»,\nnell\u0027ambito di una situazione emergenziale e del tutto straordinaria,\nle conseguenze che esso implica nella sfera del dipendente non\nvaccinato appaiono tuttavia eccessivamente sproporzionate e\nsbilanciate, nell\u0027ottica della necessaria considerazione degli altri\nvalori costituzionali coinvolti, tra cui, innanzitutto, la dignita\u0027\ndella persona, bene protetto da plurime previsioni della Carta, quali\ngli articoli 2, 3, 32, comma 2, 36, 41 della Costituzione. \n E\u0027 forse ultroneo rammentare che il diritto al lavoro costituisca\nuna delle principali prerogative dell\u0027individuo, su cui si radica\nl\u0027ordinamento italiano, che trova protezione nell\u0027ambito dei\n«principi fondamentali» della Carta costituzionale (articoli 1, 4) e\nche viene tutelato, non solo in quanto strumento attraverso cui\nciascuno puo\u0027 sviluppare la propria personalita\u0027 (art. 2), potendo\ncosi\u0027 concorrere al progresso materiale e spirituale della societa\u0027\n(art. 4), ma innanzitutto perche\u0027 costituisce il mezzo per assicurare\nalla persona e al rispettivo nucleo familiare, attraverso la giusta\nretribuzione, il diritto fondamentale di vivere un\u0027esistenza libera e\ndignitosa (art. 36 della Costituzione). \n Nel momento in cui la legge, nel precludere al lavoratore non\nvaccinato la possibilita\u0027 di espletare la prestazione lavorativa\n(anziche\u0027 applicare altre soluzioni, ad es.: la sottoposizione del\nlavoratore ad un rigido sistema di controllo tramite test di\nrilevazione del virus; l\u0027assegnazione a mansioni diverse, ove\npossibili, etc.), non consente neppure che lo stesso possa fruire di\nun sostentamento minimo per far fronte alle proprie esigenze\nbasilari, essa, cosi\u0027 facendo, non puo\u0027 che esporsi al dubbio di\nrivelarsi eccessivamente sbilanciata e sproporzionata, ad eccessivo\ndetrimento del valore della dignita\u0027 della persona, con possibile\nviolazione, oltre che dell\u0027art. 2, anche dell\u0027art. 3 della\nCostituzione. \n L\u0027art. 1 del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, nel sancire\nl\u0027obbligo vaccinale generalizzato ed indiscriminato per tutti i\nsoggetti ultracinquantenni, inoltre, sembra violare il principio di\nragionevolezza ex art. 3 della Costituzione anche sotto il profilo\ndella individuazione della platea dei soggetti destinatari: invero,\nanziche\u0027 individuare l\u0027ambito applicativo dei soggetti cui riferire\nl\u0027obbligo di vaccinazione in base ad effettive esigenze di tutela\ndella salute individuale e di prevenzione della diffusione del virus\n(cosa che sarebbe accaduto ove, ad esempio, fossero stati indicati\ncome destinatari dell\u0027obbligo i soggetti vulnerabili o fragili\nperche\u0027 immunodepressi o immunocompromessi, come i malati oncologici\no coloro che sono sottoposti a trapianto di organi), il legislatore,\nprevedendo che fossero obbligati a sottoporsi alla vaccinazione tutti\ncoloro che avessero «compiuto il cinquantesimo anno», ha ancorato la\nprevisione dell\u0027obbligo vaccinale ad una soglia di eta\u0027 anagrafica,\nsenza che sia dato comprendere le ragioni oggettive di natura\nsanitaria per quali una persona sana di cinquanta anni fosse tenuta a\nvaccinarsi, mentre un soggetto immunodepresso e fragile di\nquarantanove anni, viceversa, fosse esentato dal correlativo obbligo. \n Deve reputarsi, quindi, che, sotto tale profilo, il legislatore\nabbia operato una scelta fondata su un elemento caduco, labile ed\neffimero, quale e\u0027 quello connesso alla mera eta\u0027 anagrafica,\nanziche\u0027 individuare le categorie dei soggetti destinatari\ndell\u0027obbligo vaccinale sulla scorta di oggettive, specifiche e\ncomprovate esigenze di natura medica, curativa e preventiva. \n E\u0027 pertanto configurabile una violazione dell\u0027art. 3 della\nCostituzione ed una ingiustificata disparita\u0027 di trattamento tra\ncoloro che, a parita\u0027 di condizioni di salute, al momento\ndell\u0027entrata in vigore del decreto-legge che ha sancito l\u0027obbligo\nvaccinale, avevano compiuto il cinquantesimo anno di eta\u0027 e coloro\nche, viceversa, fossero quarantanovenni o di poco piu\u0027 giovani. \n Si rammenti al riguardo che il principio di ragionevolezza\ndesumibile dall\u0027art. 3 della Costituzione impone che la legge regoli\nin maniera uguale situazioni uguali e in maniera razionalmente\ndiversa situazioni diverse, con la conseguenza che la disparita\u0027 di\ntrattamento trova giustificazione nella diversita\u0027 delle situazioni\ndisciplinate: «il principio di uguaglianza e\u0027 violato anche quando la\nlegge, senza un ragionevole motivo, faccia un trattamento diverso ai\ncittadini che si trovino in eguali situazioni» (sentenza n. 15 del\n1960), poiche\u0027 «l\u0027art. 3 della Costituzione vieta disparita\u0027 di\ntrattamento di situazioni simili e discriminazioni irragionevoli»\n(sentenza n. 96 del 1980). \n In altri termini, l\u0027art. 3 della Costituzione «deve assicurare ad\nognuno eguaglianza di trattamento, quando eguali siano le condizioni\nsoggettive ed oggettive alle quali le norme giuridiche si riferiscono\nper la loro applicazione» (sentenza n. 3 del 1957), con la\nconseguenza che il principio risulta violato «quando, di fronte a\nsituazioni obiettivamente omogenee, si ha una disciplina giuridica\ndifferenziata, determinando discriminazioni arbitrarie ed\ningiustificate» (sentenza n. 111 del 1981). \n Non puo\u0027 infine sottacersi che nelle fattispecie esaminate nelle\nsentenze della Corte costituzionale numeri 14, 15 e 16 del 2023\n(sulle quali v. infra il paragrafo 4.3.), la prima e la terza\nrelative all\u0027obbligo vaccinale per il personale sanitario e la\nseconda relativa ai lavoratori impiegati in strutture residenziali\nsocio-sanitarie e socio-assistenziali, le disposizioni allora\ncensurate, a differenza di quelle denunciate in questa sede, avevano\nintrodotto un obbligo vaccinale settoriale e non generalizzato, che\npoteva sembrare coerente con la peculiare posizione degli operatori\nsanitari e la specifica ratio dell\u0027obbligo vaccinale loro imposto,\nindividuabile nella esigenza di tenuta dei presidi ospedalieri e di\ngaranzia, per i pazienti che necessitano di cura e assistenza, di\npoterle ricevere in condizioni di massima sicurezza e di minor\nrischio di contagio possibile. \n E cio\u0027, appunto, a differenza della fattispecie oggi scrutinata,\nnella quale si discute della legittimita\u0027 costituzionale di norme di\nlegge che hanno introdotto un obbligo vaccinale generalizzato per\ntutti i soggetti ultracinquantenni e di un obbligo di possesso del\ngreen pass e, quindi, di sottoporsi a vaccinazione indistintamente\nper tutti i lavoratori, senza operare alcuna ragionevole distinzione\ntra lavoratori addetti a mansioni comportanti contatti costanti con\nil pubblico degli utenti (in relazione alle quali avrebbero potuto\nastrattamente ipotizzarsi esigenze di contenimento del rischio di\ncontagio) e lavoratori (come sembrano essere le odierne ricorrenti,\nassegnate ad un ufficio della Motorizzazione civile) adibiti a\nmansioni non comportanti tali rischi. \n 4.3. Possibile violazione dell\u0027art. 32, comma 1, della\nCostituzione. \n Altro dubbio di legittimita\u0027 costituzionale delle norme in\ndiscussione si pone sotto il profilo dell\u0027art. 32 della Costituzione\nsul diritto alla salute essendo evidente e pacifico che la\nvaccinazione obbligatoria (cosi\u0027 come l\u0027obbligo vaccinale surrettizio\ndi cui si e\u0027 sopra detto in relazione al periodo anteriore\nall\u0027entrata in vigore del decreto-legge n. 1 del 2022) si sostanzia\nin un trattamento sanitario obbligatorio. \n Al riguardo, si deve rammentare che, in materia di vaccinazioni\nobbligatorie, la Corte costituzionale ha costantemente affermato che,\ncon specifico riferimento all\u0027art. 32 della Costituzione, un\ntrattamento sanitario obbligatorio, disposto ex lege, e\u0027 ammissibile\nalle seguenti condizioni: a) «se il trattamento sia diretto non solo\na migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi e\u0027\nassoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri,\ngiacche\u0027 e\u0027 proprio tale ulteriore scopo, attinente alla salute come\ninteresse della collettivita\u0027, a giustificare la compressione di\nquella autodeterminazione dell\u0027uomo che inerisce al diritto di\nciascuno alla salute in quanto diritto fondamentale»; b) se vi sia\n«la previsione che esso non incida negativamente sullo stato di\nsalute di colui che vi e\u0027 assoggettato, salvo che per quelle sole\nconseguenze, che, per la loro temporaneita\u0027 e scarsa entita\u0027,\nappaiano normali di ogni intervento sanitario e, pertanto,\ntollerabili»; c) sei nell\u0027ipotesi di danno ulteriore alla salute del\nsoggetto sottoposto al trattamento obbligatorio - ivi compresa la\nmalattia contratta per contagio causato da vaccinazione profilattica\n- sia prevista comunque la corresponsione di una «equa indennita\u0027» in\nfavore del danneggiato (cosi\u0027 ex multis le sentenze n. 258 del 1994 e\nn. 307 del 1990). \n Gli stessi principi sono stati ribaditi dalle sentenze del\ngiudice delle leggi che, nel corso del 2023, sono intervenute in\nmateria di vaccinazione anti SARS-CoV-2, e cioe\u0027 la n. 14 e la n. 16\ndel 9 febbraio 2023, relative all\u0027obbligo vaccinale per il personale\nsanitario, e la n. 15 del 9 febbraio 2023, relativa ai lavoratori\nimpiegati in strutture residenziali socio-sanitarie e\nsocio-assistenziali, sebbene lo scrivente organo giudicante sia\nconsapevole che, con tali decisioni, la Corte ha unanimemente\ndichiarato non fondate le questioni di legittimita\u0027 costituzionale\nche erano state sollevate da svariati giudici a quo, ritenendo «non\nirragionevole il bilanciamento operato dal legislatore fra le\nliberta\u0027 individuali e il diritto fondamentale alla salute, definito\ndall\u0027art. 32 della Costituzione anche come interesse della\ncollettivita\u0027» (cosi\u0027 si esprime, con efficace sinteticita\u0027, la\nrelazione annuale del presidente della Corte costituzionale del 18\nmarzo 2024). \n In questa direzione, la Corte costituzionale ha ripetutamente\naffermato che l\u0027art. 32 della Costituzione postula il necessario\ncontemperamento del diritto alla salute del singolo (anche nel suo\ncontenuto negativo di non assoggettabilita\u0027 a trattamenti sanitari\nnon richiesti o non accettati) con il coesistente diritto degli altri\ne, quindi, con l\u0027interesse della collettivita\u0027 (sentenze n. 5 del\n2018, n. 258 del 1994 e n. 307 del 1990). \n Come espresso nella sentenza n. 218 del 1994, la tutela della\nsalute implica anche il «dovere dell\u0027individuo di non ledere ne\u0027\nporre a rischio con il proprio comportamento la salute altrui, in\nosservanza del principio generale che vede il diritto di ciascuno\ntrovare un limite nel reciproco riconoscimento e nell\u0027eguale\nprotezione del coesistente diritto degli altri. Le simmetriche\nposizioni dei singoli si contemperano ulteriormente con gli interessi\nessenziali della comunita\u0027, che possono richiedere la sottoposizione\ndella persona a trattamenti sanitari obbligatori, posti in essere\nanche nell\u0027interesse della persona stessa, o prevedere la soggezione\ndi essa ad oneri particolari». \n Nell\u0027ambito di questo contemperamento tra le due declinazioni,\nindividuale e collettiva, del diritto alla salute, l\u0027imposizione di\nun trattamento sanitario obbligatorio trova giustificazione in quel\nprincipio di solidarieta\u0027 che rappresenta «la base della convivenza\nsociale normativamente prefigurata dal Costituente» (sentenza n. 75\ndel 1992). \n Allo stesso tempo, pero\u0027, la Corte costituzionale ha sostenuto\nche il bene della salute e\u0027 tutelato dall\u0027art. 32, comma 1, della\nCostituzione, «non solo come interesse della collettivita\u0027, ma anche\ne soprattutto come diritto fondamentale dell\u0027individuo» (sentenza n.\n351 del 1991) che impone piena ed esaustiva tutela (sentenza n. 307\ndel 1990 e n. 455 del 1990), in quanto «diritto primario ed assoluto\npienamente operante anche nei rapporti tra privati», oltre che «in\nambito pubblicistico» (sentenza n. 218 del 1994, n. 202 del 1991, n.\n559 del 1987, n. 184 del 1986 e n. 88 del 1979). \n E cio\u0027 a conferma della consapevolezza del legislatore che\nl\u0027obbligo al trattamento sanitario costituisce pur sempre\nun\u0027eccezione rispetto al principio, di cui e\u0027 espressione l\u0027art. 32\ndella Costituzione, della libera determinazione dell\u0027individuo in\nmateria sanitaria (Cassazione civile - Sez. III, 5 luglio 2017, n.\n16503). \n Ebbene, con riferimento alle disposizioni di cui si sospetta la\nillegittimita\u0027 costituzionale, va sicuramente ritenuta ricorrente la\ncondizione di cui alla citata lettera c), atteso che, per il periodo\nsuccessivo all\u0027introduzione dell\u0027obbligo vaccinale, il soggetto\ndanneggiato ha diritto all\u0027indennizzo previsto dall\u0027art. 1, comma 1,\ndella legge 25 febbraio 1992, n. 210, per tutti i casi di\n«vaccinazioni obbligatorie» da cui siano derivate lesioni o\ninfermita\u0027, mentre, per il periodo anteriore, analoga tutela\nindennitaria e\u0027 stata introdotta dall\u0027art. 20, comma uno, del\ndecreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni,\ndalla legge 23 marzo 2022, n. 25, il quale ha inserito nell\u0027art. 1\ndella citata legge n. 210/1992 il comma 1-bis, ai sensi del quale\nl\u0027indennizzo «spetta, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla\npresente legge, anche a coloro che abbiano riportato lesioni o\ninfermita\u0027, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della\nintegrita\u0027 psico-fisica, a causa della vaccinazione anti SARS-CoV-2\nraccomandata dall\u0027autorita\u0027 sanitaria italiana». \n Dubbia, invece, e\u0027 la sussistenza delle condizioni descritte alle\nsuddette lettere a) e b). \n Ed invero, a fronte dell\u0027emergenza epidemiologica determinata dal\nrapido diffondersi di un nuovo virus che, tuttavia, generalmente\nprovocava, almeno sulle persone sane, sintomi meramente\npara-influenzali, il legislatore ha preferito adottare misure\ncostrittive e generalizzate, imponendo, prima di fatto e poi di\ndiritto, la sottoposizione ad una nuova tecnica vaccinale (quella\nc.d. a mRNA o RNA messaggero) che, sebbene non strettamente\nsperimentale, era stata testata e sperimentata in condizioni di\nfrettolosita\u0027 e di emergenza e, conseguentemente, subordinata ad\nautorizzazione condizionata; laddove, a fronte del diffondersi del\nnuovo virus, cosi\u0027 come si e\u0027 sempre fatto per l\u0027influenza\nstagionale, sarebbe stato maggiormente ragionevole affidarsi al\nprincipio di auto-responsabilita\u0027 personale, confidando nella\nprudenza e nella cautela di coloro che, affetti dal morbo, avrebbero\ndovuto evitare di uscire da casa e di avere contatti con estranei,\nnonche\u0027 al principio di raccomandazione della vaccinazione, in virtu\u0027\ndel quale le pubbliche autorita\u0027, mediante campagne vaccinali ed\naltre opportune iniziative informative, dovrebbero tentare di\nsuggerire e consigliare i cittadini, convincendo la massa dei\npazienti a sottoporsi volontariamente e coscientemente alla\nvaccinazione, dopo avere meditato ed essersi formati liberamente una\npropria opinione al riguardo. \n Inoltre, rappresenta un dato acquisito che la vaccinazione non ha\nimpedito l\u0027ulteriore circolazione del virus, i soggetti vaccinati\npotendo ugualmente contagiarsi e contagiare, ma, tutt\u0027al piu\u0027, ha\nevitato, nei confronti di taluni di soggetti fragili,\nl\u0027ospedalizzazione, il ricovero nei reparti di terapia intensiva ed\nil decesso, per cui, in mancanza di efficacia nel contenere e\nlimitare la diffusione virale, deve ritenersi mancante il requisito\nconsistente nella finalita\u0027 di «preservare lo stato di salute degli\naltri». \n Peraltro, nello stesso foglio illustrativo di uno dei vaccini\nmaggiormente utilizzati durante la campagna vaccinale del 2021/2022,\nquale e\u0027 il Comirnaty sviluppato dalla azienda Pfizer-BionTech, non\ne\u0027 riportato, quale effetto del vaccino, quello di prevenire\nl\u0027infezione da Sars-CoV-2, bensi\u0027 quello di limitare gli effetti\ndannosi della malattia COVID-19 causata dal virus: «Comirnaty e\u0027 un\nvaccino utilizzato per la prevenzione di COVID-19, malattia causata\nda SARS-CoV-2», specificando peraltro che «Comirnaty potrebbe non\nproteggere completamente tutti coloro che lo ricevono, e la durata\ndella protezione non e\u0027 nota» (foglietto illustrativo reperibile sul\nsito web istituzionale dell\u0027AIFA). \n Infine, quanto alla condizione sopra menzionata sub c), deve\nreputarsi che la vaccinazione per la prevenzione dell\u0027infezione da\nSARS-CoV-2 abbia prodotto, in coloro che ad essa si sono sottoposti,\nconseguenze lesive che appaiano superiori e piu\u0027 significative di\nquelle normali ed insite in ogni trattamento sanitario o\nfarmacologico e, pertanto, non «tollerabili». \n E\u0027 cronaca di tutti i giorni il fatto che persone giovani e sane,\na volte anche atleti e sportivi famosi, vengano colpite da «malori\nimprovvisi» che ne provocano la menomazione o, in alcuni casi, la\nmorte. \n Deve quindi ritenersi necessaria una rivisitazione degli\norientamenti giurisprudenziali fin qui espressi sulla base di dati\normai superati, nel senso che il vaccino contro il SARS-CoV-2 ha\ninciso negativamente sullo stato di salute di coloro che sono\nobbligati a vaccinarsi, oltre quelle conseguenze «che appaiano\nnormali e, pertanto, tollerabili», la sua inoculazione provocando il\nrischio di insorgenza di eventi avversi gravi e/o fatali. \n Lo stesso rapporto annuale sulla sicurezza dei vaccini\nanti-COVID-19 dell\u0027A.I.F.A. (27 dicembre 2020 - 26 dicembre 2022),\npubblicato sul sito ufficiale dell\u0027Agenzia\n(https://www.aifa.gov.it/documents/20142/1315190/Rapporto_sorveglianz\na_vaccini_COVID-19_14), nel confermare la sicurezza dei vaccini,\nanalizza le percentuali delle segnalazioni di sospetti effetti\navversi, non gravi (reazioni locali nel sito di somministrazione,\nfebbre e stanchezza/astenia, parestesie agli arti di durata limitata,\ncefalee di vario genere e capogiri o vertigini, artralgie o mialgie\ndiffuse e dolori a livello di singole articolazioni, patologie\ngastrointestinali, come nausea, vomito e diarrea) e gravi (shock\nanafilattico, parestesie durature, miocardite, pericardite, paralisi\nperiferica del nervo facciale), anche in rapporto alle diverse fasce\ndi eta\u0027 e al sesso, e dei casi in cui e\u0027 stato rilevato il nesso di\ncausalita\u0027. \n Ed ancora, si deve ricordare che uno degli studi piu\u0027 importanti\ne recenti, i cui risultati sono stati pubblicati sulla rivista\nspecializzata «Vaccine» del 2 aprile 2024 (consultabile sul sito\nCOVID-19 vaccines and adverse events of special interest: A\nmultinational Global Vaccine Data Network (GVDN) cohort study of 99\nmillion vaccinated individuals - ScienceDirect), sulla scorta del\nmonitoraggio delle condizioni cliniche di oltre 99 milioni di persone\nvaccinate in otto Paesi diversi, ha riscontrato importanti e gravi\neffetti avversi correlati alla somministrazione del vaccino contro il\nSARS-CoV-2, essendo stati accertati casi particolarmente frequenti di\nmiocardite (infiammazione del muscolo cardiaco), di pericardite\n(infiammazione del sacco sottile che copre il cuore), di sindrome di\nGuillain-Barre\u0027 (debolezza muscolare e alterazione della\nsensibilita\u0027) e di trombosi del seno venoso cerebrale (tipo di\ncoagulo di sangue nel cervello); sono stati altresi\u0027 identificati\npossibili segnali di mielite trasversa (infiammazione di una parte\ndel midollo spinale) dopo vaccini a vettore virale e di\nencefalomielite acuta disseminata (infiammazione e gonfiore nel\ncervello e nel midollo spinale) dopo l\u0027identificazione di vaccini a\nvettore virale e mRNA. \n 4.3. Possibile violazione dell\u0027art. 32, comma 2, della\nCostituzione. \n Sospetti ulteriori di incostituzionalita\u0027 delle norme censurate\nesistono rispetto all\u0027art. 32, comma 2, della Costituzione, nella\nmisura in cui esso dispone che, anche nei casi di trattamenti\nsanitari obbligatori disposti per legge, quest\u0027ultima «non puo\u0027 in\nnessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona\numana». \n Le stesse norme interposte, tra cui la legge 23 dicembre, 1978,\nn. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale, nel ribadire che\ngli accertamenti e trattamenti sanitari «sono di norma volontari»\n(art. 33, comma 1), specifica che nei casi in cui la legge prevede\nche possano essere disposti dall\u0027autorita\u0027 sanitaria «questi devono\navvenire nel rispetto della dignita\u0027 della persona e dei diritti\ncivili e politici.» (art. 33, comma 2, legge n. 833 cit.). \n Sebbene la legge possa prevedere l\u0027obbligatorieta\u0027 di determinati\ntrattamenti sanitari, sono rarissimi, ed ancorati a precisi\npresupposti, i casi in cui l\u0027ordinamento consente la possibilita\u0027 di\neseguirli contro la volonta\u0027 della persona (ad es., e\u0027 il caso del\nT.S.O.), valendo da sempre il principio che gli accertamenti ed i\ntrattamenti obbligatori debbano essere «accompagnati da iniziative\nrivolte ad assicurare il consenso e la partecipazione da parte di chi\nvi e\u0027 obbligato» e che «L\u0027unita\u0027 sanitaria locale opera per ridurre\nil ricorso ai suddetti trattamenti sanitari obbligatori, sviluppando\nle iniziative di prevenzione e di educazione sanitaria ed i rapporti\norganici tra servizi e comunita\u0027» (art. 33, comma 5, legge n.\n833/1978). \n La Corte costituzionale ha sottolineato al riguardo che deve\nessere salvaguardata in ogni caso la «dignita\u0027 della persona, che\ncomprende anche il diritto alla riservatezza sul proprio stato di\nsalute ed al mantenimento della vita lavorativa e di relazione\ncompatibile con tale stato» (sentenza n. 218 del 1994, secondo la\nquale «il rispetto della persona esige l\u0027efficace protezione della\nriservatezza, necessaria anche per contrastare il rischio di\nemarginazione nella vita lavorativa e di relazione.»). \n Ebbene, per quanto sopra detto, deve ritenersi che le estreme e\ndraconiane conseguenze imposte ex lege per i lavoratori non\nsottoposti a vaccinazione (esclusione dalla sede lavorativa,\nemarginazione dal contesto lavorativo, assenza dal lavoro, privazione\ndi qualsiasi emolumento legato al rapporto di lavoro), con il\nnecessario clamore creatosi agli occhi dei colleghi e degli utenti,\nabbiano determinato negli interessati la lesione del loro diritto\nalla riservatezza e al mantenimento della loro vita lavorative e di\nrelazione. \n 4.2. Possibile ulteriore violazione dell\u0027art. 3 della\nCostituzione. \n Come gia\u0027 accennato, l\u0027impossibilita\u0027 del lavoratore non\nvaccinato, estromesso dal lavoro, di accedere a forme di assistenza\nminime, come quella dell\u0027assegno alimentare (comunque denominato),\nsembra integrare un\u0027ulteriore violazione dell\u0027art. 3 della\nCostituzione, per violazione del principio di eguaglianza e per\nirragionevolezza, posto che impedisce anche l\u0027applicazione di quelle\nmisure di sostegno previste persino in caso di sospensione cautelare\ndel lavoratore, laddove quest\u0027ultimo abbia commesso (o sia sospettato\ndi aver integrato) la commissione di determinati fatti costituenti\nreato, idonei a determinare anche l\u0027irrogazione di sanzioni\ndisciplinari. \n Nel tempo, l\u0027ordinamento ha sempre previsto tali forme di\nsostentamento, riconoscendo in favore del lavoratore pubblico, nel\nperiodo di sospensione, un assegno alimentare o altri istituti\nsostanzialmente analoghi. \n Si considerino, a titolo esemplificativo: \n l\u0027art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10\ngennaio 1957, n. 3, recante il testo unico delle disposizioni\nconcernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, secondo\ncui «All\u0027impiegato sospeso e\u0027 concesso un assegno alimentare in\nmisura non superiore alla meta\u0027 dello stipendio, oltre gli assegni\nper carichi di famiglia»; \n l\u0027art. 500 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,\nrecante il testo unico del personale scolastico, contenente analoga\ndisposizione anche in materia di sospensione disciplinare; \n gli articoli 10, 21, comma 4, e 22, comma 4 del decreto\nlegislativo del 23 febbraio 2006, n. 109, recante la disciplina degli\nilleciti disciplinari dei magistrati, i quali contengono la\nprevisione dell\u0027erogazione dell\u0027assegno alimentare sia nelle ipotesi\ndi sospensione disciplinare (art. 10 del decreto legislativo n. 109\ncit.), sia nelle ipotesi di sospensione cautelare, obbligatoria o\nfacoltativa (articoli 21, comma 4, e 22, comma 4 del decreto\nlegislativo n. 109 cit.); \n l\u0027art. 920, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010,\nn. 66, contenente il «Codice dell\u0027ordinamento militare», ai sensi del\nquale, in tutti i casi di sospensione dal servizio (sospensione\nobbligatoria a seguito di condanna penale definitiva a pena\ndetentiva, sospensione precauzionale, obbligatoria o facoltativa, in\nconnessione a procedimento penale, sospensione precauzionale\nfacoltativa in corso di procedimento disciplinare) al militare\nsospeso «dall\u0027impiego compete la meta\u0027 degli assegni a carattere\nfisso e continuativo». \n La stessa contrattazione collettiva del pubblico impiego\nprivatizzato ex art. 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo\n2001, n. 165, competente a regolare «la tipologia delle infrazioni e\ndelle relative sanzioni», ex art. 55, comma 2, del decreto\nlegislativo n. 165/2001, prevede l\u0027assegno alimentare nei casi di\nsospensione cautelare del dipendente, anche laddove quest\u0027ultima si\nprotragga per un notevole arco temporale, in quanto disposta in\nattesa degli esiti di un procedimento penale, e dunque anche per\nfatti ritenuti di oggettiva gravita\u0027 e disvalore sociale. \n Si consideri, per quanto riguarda il comparto dei dipendenti\ndella Regione Sicilia non appartenenti alla qualifica dirigenziale, a\ncui afferisce il rapporto di lavoro delle parti ricorrenti, l\u0027art.\n75, comma 1, del C.C.R.L. del 9 maggio 2019, relativo al triennio\ngiuridico ed economico 2016/2018, il quale prevede la conservazione\ndel diritto alla retribuzione nell\u0027ipotesi di sospensione cautelare\ndisposta (per un massimo di giorni trenta) in corso di procedimento\ndisciplinare. \n Si valuti, ancor di piu\u0027, l\u0027art. 76, comma 7, del suddetto\nC.C.R.L., il quale prevede in caso di sospensione cautelare,\nobbligatoria o facoltativa, per la pendenza di un procedimento penale\na carico del dipendente, l\u0027erogazione in favore dello stesso di\n«un\u0027indennita\u0027 pari al 50% dello stipendio tabellare, nonche\u0027 gli\nassegni del nucleo familiare e la retribuzione individuale di\nanzianita\u0027, ove spettanti». \n Si consideri che tale indennita\u0027, del tutto sovrapponibile\nall\u0027istituto dell\u0027assegno alimentare previsto dall\u0027art. 82 del\ndecreto del Presidente della Repubblica n. 3/1957, viene riconosciuta\nin tutti i casi di sospensione cautelare individuati dall\u0027art. 76 del\nC.C.R.L., e, dunque, anche laddove il dipendente sia «colpito da\nmisura restrittiva della liberta\u0027 personale» (art. 76, comma 1)\novvero anche nel caso in cui il dipendente «venga sottoposto a\nprocedimento penale che non comporti la restrizione della liberta\u0027\npersonale o questa sia comunque cessata, qualora l\u0027Azienda o ente\ndisponga, ai sensi dell\u0027art. 55-ter del decreto legislativo n. 165\ndel 2001, la sospensione del procedimento disciplinare fino al\ntermine di quello penale» (art. 76, comma 2). \n Trattasi di indennita\u0027 che viene riconosciuta anche per periodi\nmolto ampi di sospensione, come risulta dalla lettura dell\u0027art. 76,\ncomma 6, C.C.R.L., secondo cui la sospensione dal servizio\neventualmente disposta a causa di procedimento penale conserva\nefficacia, se non revocata, per un periodo non superiore a cinque\nanni. \n Alla luce di quanto previsto, genera dubbi di possibile\nviolazione dell\u0027art. 3, della Costituzione, una previsione, quale\nquella formante oggetto delle disposizioni impugnate, che, a fronte\ndi una condotta (il mancato adempimento dell\u0027obbligo vaccinale o,\ncomunque, la mancata sottoposizione a vaccinazione) non integrante\nillecito ne\u0027 sul versante disciplinare, ne\u0027 sul versante penale, e\nche riguarda una fattispecie introdotta in una fase del tutto\nemergenziale, in un contesto del tutto eccezionale, neghi ai\nlavoratori non vaccinati persino la corresponsione di quelle\nindennita\u0027 - come l\u0027assegno alimentare - generalmente riconosciute\ndall\u0027ordinamento per far fronte ai bisogni alimentari basilari del\nlavoratore sospeso, anche laddove quest\u0027ultimo sia coinvolto in\nprocedimenti penali e disciplinari per fatti di oggettiva gravita\u0027,\nposto che cio\u0027 sembra generare una irragionevole disparita\u0027 di\ntrattamento, peraltro a scapito di quelle condotte che proprio per\nprevisione legislativa sono esenti da alcun tipo di rilievo. \n\n \n P. Q. M. \n \n Visti gli articoli 134 della Costituzione e 23, legge 11 marzo\n1953, n. 87; \n Visti gli articoli 2, 3, 4, 32 e 36 della Costituzione; \n Ritenuto, in relazione alle suddette disposizioni, rilevanti e\nnon manifestamente infondate le questioni di legittimita\u0027\ncostituzionale relative: \n all\u0027art. 1 del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127,\nconvertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165,\nnella parte in cui prevede che, «ai fini dell\u0027accesso ai luoghi di\nlavoro, nell\u0027ambito del territorio nazionale, ... e\u0027 fatto obbligo di\npossedere e di esibire, su richiesta, una delle certificazioni verdi\nCOVID-19 da vaccinazione, guarigione o test,», nonche\u0027 nella parte in\ncui prevede che il lavoratore pubblico privo di certificazione verde\n«e\u0027 considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della\npredetta certificazione» e, comunque, non oltre la «cessazione dello\nstato di emergenza» e che «per i giorni di assenza ingiustificata di\ncui al primo periodo non sono dovuti la retribuzione ne\u0027 altro\ncompenso o emolumento, comunque denominati.»; \n all\u0027art. 1. del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1,\nconvertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2022, n. 18, nella\nparte in cui prevede che l\u0027obbligo vaccinale per la prevenzione del\nCOVID-19 si «applica» a tutti i cittadini «che abbiano compiuto il\ncinquantesimo anno di eta\u0027», che tutti i lavoratori, pubblici e\nprivati, ultracinquantenni «ai quali si applica l\u0027obbligo vaccinale»\n«per l\u0027accesso ai luoghi di lavoro nell\u0027ambito del territorio\nnazionale, devono possedere e sono tenuti a esibire una delle\ncertificazioni verdi COVID-19 di vaccinazione o di guarigione» e che\ni lavoratori ultracinquantenni destinatari dell\u0027obbligo vaccinale,\nqualora «comunichino di non essere in possesso della certificazione\nverde COVID-19 di cui al comma 1 o risultino privi della stessa al\nmomento dell\u0027accesso ai luoghi di lavoro» non possono accedere «ai\nluoghi di lavoro» e «sono considerati assenti ingiustificati» e che\n«per i giorni di assenza ingiustificata ..., non sono dovuti la\nretribuzione ne\u0027 altro compenso o emolumento, comunque denominati.»; \n Sospende il giudizio e dispone l\u0027immediata trasmissione degli\natti alla Corte costituzionale; \n Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza venga\nnotificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei\nministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del\nSenato della Repubblica. \n Catania, 14 febbraio 2025 \n \n Il giudice del lavoro: Tripi","elencoNorme":[{"id":"62424","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"dl","denominaz_legge":"decreto-legge","data_legge":"21/09/2021","data_nir":"2021-09-21","numero_legge":"127","descrizionenesso":"convertito con modificazioni in","legge_articolo":"1","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2021-09-21;127~art1"},{"id":"62425","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"l","denominaz_legge":"legge","data_legge":"19/11/2021","data_nir":"2021-11-19","numero_legge":"165","descrizionenesso":"introduttivo","legge_articolo":"","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-11-19;165"},{"id":"62448","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"dl","denominaz_legge":"decreto-legge","data_legge":"22/04/2021","data_nir":"2021-04-22","numero_legge":"52","descrizionenesso":"convertito con modificazioni in","legge_articolo":"9","specificaz_art":"quinquies","comma":"","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2021-04-22;52~art9"},{"id":"62427","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"l","denominaz_legge":"legge","data_legge":"17/06/2021","data_nir":"2021-06-17","numero_legge":"87","descrizionenesso":"","legge_articolo":"","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-06-17;87"},{"id":"62426","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"dl","denominaz_legge":"decreto-legge","data_legge":"07/01/2022","data_nir":"2022-01-07","numero_legge":"1","descrizionenesso":"convertito con modificazioni in","legge_articolo":"1","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2022-01-07;1~art1"},{"id":"62451","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"l","denominaz_legge":"legge","data_legge":"04/03/2022","data_nir":"2022-03-04","numero_legge":"18","descrizionenesso":"introduttivo","legge_articolo":"","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-03-04;18"},{"id":"62450","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"dl","denominaz_legge":"decreto-legge","data_legge":"01/04/2021","data_nir":"2021-04-01","numero_legge":"44","descrizionenesso":"","legge_articolo":"4","specificaz_art":"quater","comma":"","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2021-04-01;44~art4"},{"id":"62452","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"dl","denominaz_legge":"decreto-legge","data_legge":"01/04/2021","data_nir":"2021-04-01","numero_legge":"44","descrizionenesso":"","legge_articolo":"4","specificaz_art":"quinquies","comma":"","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2021-04-01;44~art4"},{"id":"62453","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"dl","denominaz_legge":"decreto-legge","data_legge":"01/04/2021","data_nir":"2021-04-01","numero_legge":"44","descrizionenesso":"convertito con modificazioni in","legge_articolo":"4","specificaz_art":"sexies","comma":"","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2021-04-01;44~art4"},{"id":"62449","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"l","denominaz_legge":"legge","data_legge":"28/05/2021","data_nir":"2021-05-28","numero_legge":"76","descrizionenesso":"","legge_articolo":"","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-05-28;76"}],"elencoParametri":[{"id":"79143","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"2","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"79144","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"3","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"79145","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"4","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"79146","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"32","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"79177","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"32","specificaz_art":"","comma":"2","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"79147","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"36","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""}],"elencoParti":[{"id":"54618","num_progressivo":"","nominativo_parte":"Associazione AVVOCATI LIBERI - UNITED LAWYERS FOR FREEDOM","data_costit_part":"16/05/2025","flag_cost_fuori_termine":"No","indirizzo_difensore":"","id_avv_indirizzo":"","tipologia_parte":"AC","descrizione_tipologia_parte":"","sigla_parte":""},{"id":"54517","num_progressivo":"","nominativo_parte":"G.B.R. C.","data_costit_part":"","flag_cost_fuori_termine":"No","indirizzo_difensore":"","id_avv_indirizzo":"","tipologia_parte":"P","descrizione_tipologia_parte":"Parte","sigla_parte":"G.B.R. C."},{"id":"54619","num_progressivo":"","nominativo_parte":"DROIT UNIFORME ASBL","data_costit_part":"16/05/2025","flag_cost_fuori_termine":"No","indirizzo_difensore":"","id_avv_indirizzo":"","tipologia_parte":"AC","descrizione_tipologia_parte":"","sigla_parte":""},{"id":"54633","num_progressivo":"","nominativo_parte":"Confederazione Legale per i Diritti dell’Uomo","data_costit_part":"20/05/2025","flag_cost_fuori_termine":"No","indirizzo_difensore":"","id_avv_indirizzo":"","tipologia_parte":"AC","descrizione_tipologia_parte":"","sigla_parte":""},{"id":"54634","num_progressivo":"","nominativo_parte":"Gelso Sergio","data_costit_part":"20/05/2025","flag_cost_fuori_termine":"No","indirizzo_difensore":"","id_avv_indirizzo":"","tipologia_parte":"I","descrizione_tipologia_parte":"Interveniente","sigla_parte":""}]}}" ] ] |