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Manzoni premesso che in data 20 marzo 2025 il\nPM avanzava richiesta di decreto penale nei confronti di A M ,\nimputato per il reato p. e p. dall\u0027 art. 187 C.d.S. perche\u0027 si poneva\nalla guida dopo avere assunto sostanze stupefacenti o psicotrope\n(nonche\u0027 per il reato di cui all\u0027art. 186 C.d.S. per essersi posto\nalla guida con tasso alcolemico pari a 2.55 g/l). \n Dagli atti emerge che in data 24 gennaio 2025 l\u0027A aveva\navuto un incidente stradale alla guida della propria moto; dal\nsuccessivo accertamento ritualmente (prestato consenso informato,\navvisato l\u0027A della facolta\u0027 di farsi assistere da difensore)\neffettuato in ospedale sulle urine dello stesso emergeva la presenza\ndi cocaina e suoi metaboliti con risultato «positivo - cut off 300\nmg/ml». Attivita\u0027 compiuta non nel contesto di necessita\u0027 sanitarie\nma a seguito di specifica richiesta avanzata dalla PG (v, pag. 16 - \nrichiesta dei CC al Pronto soccorso). \n Accertamento che per costante Cassazione, recettiva dei risultati\ndella letteratura scientifica (da ultimo ex multis Corte di\nCassazione sentenza sez. IV penale, ud. 16 ottobre 2024 dep. 17\ngennaio 2025, n. 2020; v. gia\u0027 da Cass. 35334/15, Cass. 16895/12 ),\ne\u0027 pero\u0027 inidoneo a provare uno stato di alterazione psicofisica del\nsoggetto al momento della guida, essendo tale positivita\u0027 compatibile\ncon assunzione anche risalente nel tempo e in assenza di ogni\nalterazione psicofisica al momento in cui il soggetto guidava. \n Non sono in atti ulteriori significativi elementi a carico\ndell\u0027imputato in relazione a tale reato (lo stesso all\u0027arrivo della\nPG si presentava in stato alterato ma con sintomi riconducibili ad\nabuso di alcolici e non di stupefacenti - alito vinoso, voce\nimpastata, occhi lucidi, equilibrio precario, tanto che la PG\nipotizzava «alterazione psicofisica da uso di alcool», circostanza\npoi confermata dagli esami ematici dai quali risultava alcolemia nel\nsangue pari a 2.55 g/l). \n Osserva l\u0027(attuale) art. 187 C.d.S., vigente al momento dei\nfatti, titolato «Guida dopo l\u0027assunzione di sostanze stupefacenti»\nprevede che «Chiunque guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti o\npsicotrope e\u0027 punito con l\u0027ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e\nl\u0027arresto da sei mesi ad un anno.. ». \n Ritiene questo GIP che il tenore letterale della attuale norma\npienamente coerente con la rubrica dell\u0027articolo, debba ritenersi o\ndel tutto irrazionale o inammissibilmente generico. \n Se si dovesse leggere la espressione «Chiunque guida dopo aver\nassunto sostanze stupefacenti o psicotrope» come intesa in assenza di\nogni delimitazione temporale (delimitazione non prevista dal tenore\nletterale della norma) ne discenderebbe, infatti, la conseguenza - si\ncrede non voluta dal legislatore... - che se una persona avesse\nassunto stupefacenti a diciotto anni e poi si mettesse alla guida a\nsessanta anni sarebbe punibile in quanto «guida dopo aver assunto\nsostanze stupefacenti o psicotrope». \n Norma in ordine alla irrazionalita\u0027 della quale, ove cosi\u0027\ninterpretata, non mette conto di spendere parole. \n Se invece si ritenesse che tale espressione faccia riferimento ad\nuno spazio temporale prossimo rispetto alla guida (lettura piu\u0027\nrazionale) si tratterebbe di norma del tutto generica e priva di\ncontenuti tali da consentire a chi la legge - sia il cittadino o il\nmagistrato - di capire quale sia tale elemento temporale (1 ora? 2\nore? 4 ore? 8 ore? 24 ore?...). \n Se poi si puo\u0027 demandare alla giurisprudenza una interpretazione\nchiarificatrice della norma, non puo\u0027 demandarsi alla stessa la\nfunzione di «creare» la norma, cosi\u0027 surrogandosi a quella che e\u0027 una\nattivita\u0027 che e\u0027 diritto del solo legislatore (e suo onere esplicarla\nin maniera razionale e chiara). \n Ove, poi, si volesse «salvare» la norma ritenendo che la stessa\nfaccia riferimento ad un criterio non meramente temporale ma\ncorrelato agli effetti ai possibili effetti dello stupefacente, e\u0027\nagevole osservare che: \n la lettera del nuovo art. 187 C.d.S. nulla dice al riguardo; \n la opzione di leggere la norma come correlata ad un lasso\ntemporale tale da rendere logicamente prospettabile la perdurante\nefficacia dello stupefacente, pur a prima vista non infelice, appare\nnon possibile ad avviso di chi scrive, risolvendosi nella\nintroduzione di un elemento costitutivo (la prospettabile perdurante\nefficacia dello stupefacente); \n del tutto estraneo al tenore letterale della norma e che\npertanto si ritiene non possa essere introdotto in via meramente\ninterpretativa; \n privo di ogni aggancio alla norma e pertanto da crearsi e\nmodellarsi in via interpretativa ad (inammissibile) arbitrio della\ngiurisprudenza (possibile perdurante efficacia? probabile perdurante\nefficacia? verosimile perdurante efficacia?); \n Fermo che il nuovo tenore della norma e del titolo si\ncontrappongono consapevolmente alla vecchia formulazione che\nsanzionava colui che guidasse in stato di alterazione psicofisica,\ntalche\u0027 si ritiene sarebbe una interpretazione che farebbe\nriferimento e darebbe rilevanza a elementi costitutivi univocamente\nespunti dal legislatore dalla formulazione della norma. \n Totale genericita\u0027, pertanto, tale da comportare\nincostituzionalita\u0027 della previsione normativa, ricordato che «In\nriferimento all\u0027art. 25 della Costituzione questa Corte ha piu\u0027 volte\nripetuto che a base del principio invocato sta in primo luogo\nl\u0027intento di evitare arbitri nell\u0027applicazione di misure limitative\ndi quel bene sommo ed inviolabile costituito dalla liberta\u0027\npersonale. Ritiene quindi la Corte che, per effetto di tale\nprincipio, onere della legge penale sia quello di determinare la\nfattispecie criminosa con connotati precisi in modo che l\u0027interprete,\nnel ricondurre un\u0027ipotesi concreta alla norma di legge, possa\nesprimere un giudizio di corrispondenza sorretto da fondamento\ncontrollabile. \n Tale onere richiede una descrizione intellegibile della\nfattispecie astratta, sia pure attraverso l\u0027impiego di espressioni\nindicative o di valore (cfr. ad es. sentenze 21/1961 e 191/1970)\n...l\u0027art. 25 ... impone espressamente al legislatore di formulare\nnorme concettualmente precise sotto il profilo semantico della\nchiarezza e dell\u0027intellegibilita\u0027 dei termini impiegati..». (CC\n96/81). \n Sotto altro profilo, poi, la norma - per come attualmente\nformulata - appare lesiva del principio di necessaria offensivita\u0027\ndelle condotte possibili destinatarie della sanzione penale, atteso\nche si presta a sanzionare anche condotte prive di alcun pericolo per\nla circolazione (tale la situazione di chi abbia assunto stupefacenti\ni cui effetti siano oramai del tutto svaniti e dei quali rimangano\ntracce solo nelle urine), talche\u0027 si punirebbe con la massima\nsanzione una condotta priva di ogni effettivo disvalore ai fini che\noccupano (la sicurezza della circolazione stradale). \n La Corte adita ha, infatti, gia\u0027 chiaramente affermato che «il\nrispetto del principio di offensivita\u0027 (nullum crimen sine iniuria),\ndesumibile dall\u0027art. 25, secondo comma, Cost. (ex plurimis, la citata\nsentenza n. 354 del 2002), comporta che il legislatore,\nnell\u0027esercizio della sua discrezionalita\u0027, puo\u0027 reprimere sul piano\npenale, come fattispecie di reato, soltanto condotte che, nella loro\ndescrizione tipica, comunque, rispettosa del principio di legalita\u0027,\nconsistano, altresi\u0027, in comportamenti dal contenuto offensivo di\nbeni meritevoli di protezione, anche sotto il profilo della loro mera\nesposizione a pericolo. Con orientamento costante (ex multis,\nsentenze n. 225 del 2008, n. 265 del 2005, n. 519 e n. 263 del 2000;\npiu\u0027 recentemente sentenza n. 28 del 2024), si e\u0027 anche puntualizzato\nche il principio di offensivita\u0027 opera su due piani distinti: da un\nlato, come precetto rivolto al legislatore, diretto a limitare la\nrepressione penale a fatti che, nella loro configurazione astratta,\npresentino un contenuto offensivo di beni o interessi ritenuti\nmeritevoli di protezione (offensivita\u0027 «in astratto»); dall\u0027altro,\ncome criterio interpretativo-applicativo per il giudice comune, il\nquale, nella verifica della riconducibilita\u0027 della singola\nfattispecie concreta al paradigma punitivo astratto, dovra\u0027 evitare\nche ricadano in quest\u0027ultimo comportamenti privi di qualsiasi\nattitudine lesiva (offensivita\u0027 «in concreto»). E affinche\u0027 il\nprincipio di offensivita\u0027 possa ritenersi rispettato, occorre «che la\nvalutazione legislativa di pericolosita\u0027 del fatto incriminato non\nrisulti irrazionale e arbitraria, ma risponda all\u0027id quod plerumque\naccidit» (sentenza n. 225 del 2008; analogamente, sentenze n. 278 e\nn. 141 del 2019, n. 109 del 2016, e n. 333 del 1991)» - cfr CC\n116/24. \n Passando al caso concreto, la letteratura scientifica e la\ngiurisprudenza hanno pacificamente acclarato che in moltissimi casi\npuo\u0027 esservi guida in assenza di ogni alterazione anche dopo avere\nassunto stupefacenti, quando sia cessato ogni effetto degli stessi,\ntalche\u0027 la scelta del legislatore appare a questo GIP irrazionale e\narbitraria e non rispondente all\u0027id quod plerumque accidit. \n Non puo\u0027 poi non evidenziarsi che, ad avviso di questo GIP,\nl\u0027art. 187 C.d.S. costituisce gia\u0027 una forma di tutela anticipata\ndella incolumita\u0027 pubblica e della privata incolumita\u0027 e proprieta\u0027.\nAppare pertanto ancor piu\u0027 inammissibile anticipare ulteriormente la\ntutela di tali beni sanzionando: \n non solo condotte non direttamente lesive degli stessi ma\nsuscettibili di sfociare nella loro offesa (guidare sotto l\u0027effetto\ndi stupefacenti; condotta che ben puo\u0027 risolversi in danni a persone\no cose); \n ma addirittura condotte (non solo non direttamente lesive di\ntali beni ma addirittura) prive di ogni possibile rilevanza a porli\nin pericolo (guidare quando ogni effetto dello stupefacente e\u0027\nsvanito, sul mero presupposto di una pregressa assunzione); \n Irrilevante appare, poi, la generica illiceita\u0027 di un accertato\npregresso abuso di stupefacenti, destinata a trovare sanzione in sede\namministrativa ma che nulla dice rispetto a un disvalore correlato ad\nuna specifica condotta di guida. \n Ne\u0027, ad avviso di questo GIP, le possibili difficolta\u0027 correlate\nall\u0027 accertamento di una effettiva situazione di\nalterazione/pericolosita\u0027 alla guida possono comportare la liceita\u0027\ndi tale deroga al principio di necessaria offensivita\u0027, atteso che: \n per un verso sono scientificamente possibili esami dirimenti in\nordine a tale profilo (basta fare un prelievo non delle urine ma\nematico; accertamento per la costante Cassazione idoneo a provare un\neventuale stato di alterazione in essere); \n per altro la Cassazione ha in piu\u0027 pronunce evidenziato come lo\nstato di alterazione possa essere desunto anche da elementi ulteriori\nrispetto agli esami di laboratorio (condotte alterate, modalita\u0027 del\nlinguaggio ...); \n se anche la prassi e\u0027 in concreto costituita da casi in cui il\nsoggetto viene fermato e sottoposto ad accertamenti biologici, nulla\nesclude che la prova possa poggiare anche su elementi del tutto\ndiversi ( ad es. perche\u0027 altra persona - il passeggero della vettura\no persona presente alla assunzione e poi alla partenza.. - accusi 1\u0027\nindagato di avere fatto uso di stupefacenti, indicando modalita\u0027 di\nassunzione tali da comportare secondo le logiche di esperienza una\nsicura efficacia drogante, e poi essersi messo alla guida subito dopo\nla loro assunzione); \n la eventuale mera difficolta\u0027 di provare un elemento\ncostitutivo necessario ad una razionale (id est costituzionale)\nprevisione di una ipotesi di reato non puo\u0027 comportare che tale\nelemento non sia previsto nella formulazione della fattispecie\npenale. \n Distonico rispetto alla previsione sanzionatoria appare ,\nperaltro, il comma 2-bis dell\u0027art. 187 C.d.S. che prevede che «Quando\ngli accertamenti di cui al comma 2 danno esito positivo ovvero quando\nsi ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente del\nveicolo si trovi sotto l\u0027effetto conseguente all\u0027uso di sostanze\nstupefacenti o psicotrope, gli organi di polizia stradale di possono\nsottoporre i conducenti ad accertamenti tossicologici analitici»,\nfacendo tale comma riferimento alla presenza di uno stato di\nalterazione dovuto allo stupefacente che non e\u0027 piu\u0027 richiesto dal\ncomma 1. \n Profilo che pero\u0027 si ritiene mera incongruenza normativa e non\ntale da poter comportare che il comma 1 si possa/debba intendere come\ntuttora facente implicito riferimento ad un necessario attuale stato\ndi alterazione dovuto a effetto di sostanze stupefacenti o\npsicotrope. \n Non puo\u0027, poi non evidenziarsi che l\u0027art. 187 C.d.S. e\u0027, per\ncerti versi, speculare alla ipotesi di cui all\u0027art. 186 C.d.S.,\nsanzionando entrambe le norme la assunzione di sostanze tali da poter\nalterare la condotta di guida. \n Appare, pertanto, irrazionale e contrastante con il criterio di\neguaglianza e ragionevolezza, che nel caso di cui all\u0027 art. 186 la\nlegge preveda sanzione per chi «guida in stato di ebbrezza» - id est\nin stato di alterazione (e v. anche 186-bis sanziona chi «guida dopo\navere assunto sostanze alcoliche e sotto l\u0027effetto di queste»),\nmentre art. 187 C.d.S. prescinda totalmente da tale profilo. \n Non dirimente si ritiene poi che l\u0027uso di alcool sia in generale\nlecito, talche\u0027 sarebbe irrazionale sanzionare ogni consumo dello\nstesso prima di mettersi alla guida, mentre quello di stupefacenti e\u0027\nsempre illegale. \n Per come gia\u0027 evidenziato il mero generico pregresso consumo di\nstupefacenti e\u0027 infatti profilo del tutto irrilevante rispetto al\nverificarsi di una situazione di effettivo pericolo alla circolazione\ne gia\u0027 autonomamente sanzionato (art. 75 decreto del Presidente della\nRepubblica n. 309/90). \n Sotto altro profilo, poi, non appare fuori luogo ricordare che\nl\u0027art. 116 C.d.S. prevede mera sanzione amministrativa per chi guida\nsenza patente: condotta che presuntivamente appare di sicuro pericolo\nper la circolazione stradale. \n Se tale grave situazione di illiceita\u0027 non comporta sanzione\npenale, appare irrazionale secondo questo GIP che debba essere\npenalmente sanzionato chi, avendo patente, guida dopo una pregressa\n(illecita) assunzione di stupefacenti in assenza di ogni prova sulla\npossibile rilevanza di tale condotta a influire sulla sua condotta di\nguida. \n Appare pertanto necessario, alla luce di quanto sopra, ad avviso\ndi questo GIP, che la Corte ove non ritenga opportuna piu\u0027 incisiva\ndeterminazione - pronunzi una pronuncia additiva costituzionalmente\nnecessitata, aggiungendo al mero criterio temporale gia\u0027 oggetto\ndella previsione legislativa («dopo aver assunto sostanze\nstupefacenti o psicotrope») un criterio di risultato (si puo\u0027\nipotizzare, con richiamo all\u0027 art. 186-bis C.d.S.,» e sotto l\u0027effetto\ndi queste». \n La questione appare poi rilevante nel presente procedimento,\natteso che: \n dagli atti emerge la accertata positivita\u0027 alla cocaina\ndell\u0027imputato a seguito delle analisi urinarie; fatto che alla luce\ndella nuova normativa comporterebbe la possibile emissione del\nrichiesto decreto penale comprovando una assunzione di stupefacenti\nantecedente alla guida, pur non essendo idoneo ad acclarare che\nl\u0027A guidasse sotto l\u0027effetto di sostanze stupefacenti, ne\u0027 a\ndeterminare quando le stesse siano state assunte; \n non emergono dagli atti elementi dai quali desumere che il\nsuddetto guidasse non solo dopo la assunzione di stupefacenti ma\nanche sotto l\u0027effetto degli stessi (lo stato alterato ben poteva\nessere dovuto all\u0027abuso di alcool; idem l\u0027incidente - che peraltro,\nspecie in moto, puo\u0027 capitare per i motivi piu\u0027 svariati); \n non si ravvisano nella richiesta di decreto penale eventuali\naltri elementi ostativi all\u0027 accoglimento della stessa. \n\n \n P. Q. M. \n \n Letti gli artt. 134 e 137 della Costituzione, 1 della legge\ncostituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953,\nn. 87. \n Promuove di ufficio, per violazione degli artt. 3 e 25 della\nCostituzione, questione di legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027 art.\n187-bis C.d.S. la\u0027 ove prevede che e\u0027 punito «Chiunque guida dopo\naver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope» in assenza di ogni\nspecificazione in ordine al periodo temporale di assunzione ed ai\nperduranti effetti di tale assunzione al momento della guida,\nsospendendo il giudizio in corso. \n Ordina che a cura della cancelleria la ordinanza sia notificata\nalle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri\nnonche\u0027 comunicata al Presidente del Senato ed al Presidente della\nCamera dei Deputati e all\u0027esito sia trasmessa alla Corte\nCostituzionale insieme al fascicolo processuale e con la prova delle\navvenute regolari predette notificazioni e comunicazioni. \n Macerata, 28 marzo 2025 \n \n Il GIP: Manzoni","elencoNorme":[{"id":"62465","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"dlgs","denominaz_legge":"decreto legislativo","data_legge":"30/04/1992","data_nir":"1992-04-30","numero_legge":"285","descrizionenesso":"come modificato dalla","legge_articolo":"187","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art187"},{"id":"62810","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"l","denominaz_legge":"legge","data_legge":"25/11/2024","data_nir":"2024-11-25","numero_legge":"177","descrizionenesso":"","legge_articolo":"","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024-11-25;177"}],"elencoParametri":[{"id":"79206","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"3","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"79207","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"25","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""}],"elencoParti":[]}}" ] ] |