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Pietro  Carlo  Pucci  (ricorrente)\ncontro Terna - Rete elettrica nazionale S.p.a. (partita  iva,  codice\nfiscale  ed  iscrizione  nel  Registro  delle  imprese  di  Roma   n.\n05779661007) e Terna rete italia S.p.a. (partita iva, codice  fiscale\ned iscrizione nel Registro delle imprese  di  Roma  n.  117991887000)\nrappresentate e difese dagli avvocati Velia Loria, Maurizio  Carbone,\nprof. Fabrizio Marinelli e  prof.  Maria  Cristina  Cervale;  Regione\nLazio (codice fiscale 80143490581); Comune Di  Civitavecchia  (codice\nfiscale n. 02700960582). \n    Premesso che con ricorso depositato  in  data  24  dicembre  2021\nl\u0027Universita\u0027 agraria di Civitavecchia ha adito questo  commissariato\nper far accertare la qualitas soli degli immobili su cui  insiste  il\ntratto  di  elettrodotto  a  132   kV   «Civitavecchia-Palidoro»   in\nterritorio di Civitavecchia. \n    Si e\u0027 costituita in giudizio  la  societa\u0027  Terna  deducendo  che\nl\u0027articolo 13-bis della legge 34 del 27 aprile 2022  aveva  eliminato\nla richiesta di autorizzazioni. \n    Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso con vittoria delle spese\ndi lite. \n    All\u0027udienza del 14 aprile 2025  la  causa  veniva  trattenuta  in\ndecisione con concessione alle parti del termine  di  giorni sessanta\nper note conclusionali. \n \n                               Diritto \n \n    1. Esaminati gli atti del procedimento, ritiene il giudicante  di\ndover  sollevare  -  d\u0027ufficio  -  la   questione   di   legittimita\u0027\ncostituzionale dell\u0027articolo 13-bis, comma 1-ter,  del  decreto-legge\nn. 17 del 1° marzo 2022, convertito con legge n. 34/2022,  che  cosi\u0027\ndispone  «1.  Al  testo  unico  delle  disposizioni   legislative   e\nregolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita\u0027,  di\ncui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327,\nsono apportate le seguenti modificazioni: \n      a)  all\u0027articolo  4,  dopo  il  comma  1-bis  sono  inseriti  i\nseguenti: \n        «1-ter.  Fermo   restando   il   rispetto   della   normativa\npaesaggistica, si intendono  di  norma  compatibili  con  l\u0027esercizio\ndell\u0027uso civico gli elettrodotti di  cui  all\u0027articolo  52-quinquies,\ncomma 1, fatta salva la possibilita\u0027 che la regione, o un  comune  da\nessa delegato, possa esprimere caso per caso una diversa valutazione,\ncon congrua motivazione, nell\u0027ambito del  procedimento  autorizzativo\nper l\u0027adozione del provvedimento che dichiara  la  pubblica  utilita\u0027\ndell\u0027infrastruttura.  1-quater.  Fermo  restando  il  rispetto  della\nnormativa  paesaggistica,  si  intendono   sempre   compatibili   con\nl\u0027esercizio dell\u0027uso civico le ricostruzioni di elettrodotti aerei  o\ninterrati, gia\u0027 esistenti, di cui all\u0027articolo 52-quinquies, comma 1,\nche si rendano necessarie per ragioni di obsolescenza, purche\u0027  siano\nrealizzate con le migliori tecnologie esistenti  e  siano  effettuate\nsul medesimo  tracciato  della  linea  gia\u0027  esistente  o  nelle  sue\nimmediate adiacenze». \n    La legge sopra  richiamata  stabilisce  la  compatibilita\u0027  -  in\nastratto - degli elettrodotti impedendo  cosi\u0027  l\u0027applicazione  della\nnormativa nazionale e regionale in materia di usi civici. \n    2. La questione e\u0027 rilevante ai fini del presente giudizio. \n    Si legge infatti nella comparsa  conclusionale  depositata  dalla\nsocieta\u0027  Terna  «Sul  primo  profilo,  lo  stesso  CTU  ritiene  che\n«l\u0027elettrodotto esclusa la  limitata  superficie  di  ancoraggio  dei\ntralicci al suolo,  non  interferisce  con  l\u0027esercizio  dei  diritti\ncollettivi»; il che, letto alla luce del comma 1-ter dell\u0027art. 13-bis\ndella legge 27 aprile  2022,  n.  34,  fa  ritenere  compatibile  con\nl\u0027esercizio  dell\u0027uso  civico  l\u0027elettrodotto  in  questione,   anche\nperche\u0027 non risulta che la Regione abbia  mai  espresso  una  diversa\nmotivazione. \n     Sul secondo profilo, si\u0027 rileva come i  lavori  di  manutenzione\nstraordinaria trovino precisa descrizione nella fattispecie di cui al\ncomma 1-quater del citato art. 13-bis .... Il caso in  esame  rientra\nin modo paradigmatico nella previsione legislativa. \n    Si tratta della ricostruzione di  un  elettrodotto  obsolescente,\nrisalente al 1938,  da  realizzarsi  con  le  necessarie  innovazioni\ntecnologiche sul medesimo tracciato. Dunque,  tale  ricostruzione  e\u0027\n«sempre  compatibile  con  l\u0027esercizio  dell\u0027uso  civico».   Con   la\nconseguenza che non e\u0027 necessario il mutamento di destinazione  d\u0027uso\ne che tale compatibilita\u0027 si estende non solo all\u0027elettrodotto  nella\nsua  nuova  configurazione  ma   anche   ai   necessari   lavori   di\nricostruzione  per  obsolescenza».  Dunque  questo  giudice  dovrebbe\nlimitarsi   a   prendere   atto   della   valutazione   di   astratta\ncompatibilita\u0027 delle opere fatta dal legislatore  senza  tener  conto\ndella normativa in materia di usi  civici  che  esige,  nei  casi  in\nquestione, un provvedimento di mutamento  di  destinazione  d\u0027uso  ai\nsensi dell\u0027art. 12, secondo comma, della legge  16  giugno  1927,  n.\n1766, che nel vietare ai Comuni ed alle associazioni  di  alienare  o\nmutare  di  destinazione  i  terreni  di  cui  alla  lettera  a)  del\nprecedente art. 11, e cioe\u0027 quelli convenientemente utilizzabili come\nbosco  o  come  pascolo  permanente,  fa  salvo  il   caso   in   cui\nl\u0027alienazione o il mutamento  siano  autorizzati  dal  ministero  per\nl\u0027economia nazionale (poi ministero dell\u0027agricoltura, oggi  Regione),\ne dell\u0027art. 41 del regolamento per la esecuzione della predetta legge\nregio decreto 26 febbraio 1928, n. 332. \n    Nel caso in esame difettando tali autorizzazioni l\u0027opera  sarebbe\nillegittima e non  potrebbe  incidere  validamente  sulle  proprieta\u0027\ncollettive. \n    In altri termini, applicando tale disposizione  alla  fattispecie\nin esame, i beni gravati da usi civici verrebbero sottratti alla loro\ndestinazione senza osservare le forme  ed  i  limiti  previsti  dalla\nnormativa in materia. \n    Conseguentemente  questo  Commissario,  in  considerazione  della\nvalutazione  di  compatibilita\u0027  delle  opere  con  gli  usi  civici,\ndovrebbe  respingere  il  ricorso  con  cui  e\u0027  stata   dedotta   la\nillegittimita\u0027 dell\u0027occupazione dei terreni. \n    L\u0027univocita\u0027 della previsione legislativa  non  consente  diverse\ninterpretazioni e la  sdemanializzazione  deriva  direttamente  dalla\nlegge impugnata. \n    Neppure  e\u0027  necessario  svolgere  alcuna  attivita\u0027  istruttoria\nessendo pacifici i fatti di causa e l\u0027originaria presenza  degli  usi\ncivici  tanto  che  la  causa,  sull\u0027accordo  delle   parti,   veniva\ntrattenuta in decisione. \n    3. La questione poi non e\u0027 manifestamente infondata. \n    4. Invero, in data 1° marzo 2022, veniva emanato il decreto-legge\nn. 17 contenente  «Misure  urgenti  per  il  contenimento  dei  costi\ndell\u0027energia elettrica e del gas  naturale,  per  lo  sviluppo  delle\nenergie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali». \n    In sede di conversione in legge del detto decreto con la legge 27\naprile 2022, n. 34 veniva introdotta la norma oggi censurata. \n    La Corte Costituzionale ha precisato che  «Gli  emendamenti  alla\nlegge di conversione del decreto-legge devono  riguardare  lo  stesso\noggetto di quest\u0027ultimo, a pena di illegittimita\u0027 costituzionale. \n    In questo modo  si  realizza  un  concorso  di  fonti,  la  prima\ngovernativa e la seconda parlamentare, nella disciplina del  medesimo\noggetto. La legge di conversione, infatti, riveste i caratteri di una\nfonte funzionalizzata e specializzata, volta alla stabilizzazione del\ndecreto-legge, con la conseguenza che non  puo\u0027  aprirsi  ad  oggetti\neterogenei rispetto a quelli in esso presenti, ma puo\u0027 solo contenere\ndisposizioni coerenti  con  quelle  originarie  dal  punto  di  vista\nmateriale o finalistico, essenzialmente per evitare che  il  relativo\niter   procedimentale   semplificato,   previsto   dai    regolamenti\nparlamentari, possa essere sfruttato per scopi estranei a quelli  che\ngiustificano il decreto-legge, a detrimento delle ordinarie dinamiche\ndi confronto parlamentare» (sent. num. 0044 del 2025 - precedenti: S.\n146/2024 - mass. 46357; S. 215/2023 -  mass.  45890;  S.  113/2023  -\nmass. 45571; S. 245/2022 - mass.  45226;  S.  210/2021  -  mass.;  S.\n226/2019 - mass. 41887). \n    Dunque,  gli  emendamenti   alla   legge   di   conversione   del\ndecreto-legge devono riguardare lo stesso oggetto di quest\u0027ultimo. \n    In questo modo  si  realizza  un  concorso  di  fonti,  la  prima\ngovernativa e la seconda parlamentare, nella disciplina del  medesimo\noggetto (precedenti: S. 215/2023 - mass. 45890; S. 113/2023  -  mass.\n45571). \n    Invece la norma censurata, da un lato, e\u0027 estranea  alla  materia\noggetto del decreto-legge volta a fronteggiare  l\u0027aumento  dei  costi\ndell\u0027energia con misure puntuali dirette ad una  riduzione  immediata\ndei costi dell\u0027energia per famiglie ed imprese. \n    E\u0027 evidente che la  materia  delle  espropriazioni  per  pubblica\nutilita\u0027 esula da tale ambito. \n    Dunque, manca un nesso  di  interrelazione  tra  le  disposizioni\nincorporate  nella  legge  di conversione  e  quelle  dell\u0027originario\ndecreto-legge. \n    Soprattutto  difettano   i   presupposti   della   necessita\u0027   e\ndell\u0027urgenza di provvedere tramite l\u0027utilizzazione di  uno  strumento\neccezionale quale il decreto-legge riguardando  la  previsione  opere\nche non si sa se e quando verranno realizzate nel futuro. \n    Si e\u0027 avuto  pertanto  un  difetto  di  omogeneita\u0027  delle  norme\nintrodotte in  sede  di  conversione  con  violazione  dell\u0027art.  77,\nsecondo comma, Costituzione. \n    5. Deve inoltre osservarsi che la materia  degli  usi  civici  e\u0027\ndisciplinata in modo  tendenzialmente  esaustivo  da  norme  statali:\nlegge 16 giugno 1927, n. 1766 e regolamento approvato con R.D. n. 322\ndel 1928 e legge n. 168/2017. \n    La  disciplina  censurata  elude  completamente  tale   normativa\nstabilendo una compatibilita\u0027  «in  astratto»  delle  «infrastrutture\nlineari energetiche» di cui all\u0027articolo 52, quinquies,  decreto  del\nPresidente della Repubblica n. 327/2001 con gli usi civici. \n    Essa, ad avviso di questo Commissario, presenta  plurimi  aspetti\ndi incostituzionalita\u0027. \n    6.   Innanzitutto   per   violazione   dell\u0027articolo   9    della\nCostituzione. \n    Deve rilevarsi che con la legge costituzionale 11 febbraio  2022,\nn. 1 (Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di\ntutela dell\u0027ambiente), la tutela dell\u0027ambiente e\u0027 stata espressamente\ninserita nelle previsioni di cui all\u0027art. 9 Cost. \n    La disciplina degli usi civici ha una forte valenza ambientale. \n    Infatti, gia\u0027 con l\u0027articolo 1, lettera h), della legge 8  agosto\n1985, n. 431, sono state sottoposte a vincolo paesaggistico, ai sensi\ndella  legge  29  giugno  1939,  n.  1497  «le  aree  assegnate  alle\nUniversita\u0027 agrarie e le zone gravate da usi civici». \n    Tale previsione  viene  ribadita  dall\u0027articolo  142  del decreto\nlegislativo n. 42 del 2004 che dichiara di  interesse  paesaggistico,\ntra le altre, «le aree assegnate alle universita\u0027 agrarie e  le  zone\ngravate da usi civici» (lettera f) che quindi  vengono  inserite  nel\nCodice dei beni culturali e del paesaggio. \n    Infine, l\u0027articolo 3,  comma  VI,  della  legge  n.  168/2017  ha\nstabilito che «6. Con l\u0027imposizione del vincolo  paesaggistico  sulle\nzone gravate da usi civici di cui all\u0027articolo 142, comma 1,  lettera\nh), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al  decreto\nlegislativo  22  gennaio  2004,  n.   42,   l\u0027ordinamento   giuridico\ngarantisce   l\u0027interesse   della    collettivita\u0027    generale    alla\nconservazione degli usi  civici  per  contribuire  alla  salvaguardia\ndell\u0027ambiente e del paesaggio. Tale vincolo e\u0027 mantenuto sulle  terre\nanche in caso di liquidazione degli usi civici». \n    La funzione di tutela dell\u0027ambiente svolta dagli  usi  civici  e\u0027\nstata poi magistralmente ricostruita dalla giurisprudenza della Corte\ncostituzionale (si vedano per tutte l\u0027ordinanza n. 316 del 1998 e  le\nsentenze nn. 46/95 e 133/93). \n    La Corte Costituzionale ha  evidenziato  un  «interesse  unitario\ndella comunita\u0027 nazionale alla conservazione  degli  usi  civici,  in\nquanto e nella misura in cui concorrono a determinare  la  forma  del\nterritorio su cui  si  esercitano,  intesa  quale  prodotto  di  \"una\nintegrazione fra uomo e  ambiente  naturale\"»  (sentenza  n.  46  del\n1995). \n    Essi   incidono   sull\u0027ambiente   e   sul   paesaggio,    perche\u0027\ncontribuiscono alla salvaguardia di questi ultimi. \n    In particolare, la Corte Costituzionale, nella  sentenza  n.  391\ndel 1989, ha affermato che  nell\u0027ordinamento  costituzionale  vigente\nprevale - nel caso dei beni civici -  l\u0027interesse  «di  conservazione\ndell\u0027ambiente naturale in vista di  una  [loro]  utilizzazione,  come\nbeni ecologici, tutelato dall\u0027articolo 9, secondo comma, Cost.». \n    In sostanza, e\u0027 lo stesso aspetto del territorio, per i contenuti\nambientali e culturali che contiene, che e\u0027  di  per  se\u0027  un  valore\ncostituzionale (sentenza n. 367 del 2007). \n    Anche la Corte di Cassazione ha ricostruito la  nozione  di  bene\npubblico «quale strumento finalizzato alla  realizzazione  di  valori\ncostituzionali» (Corte di Cassazione, Sezioni unite civili,  sentenza\nn. 3811 del 2011). \n    Nel caso di specie invece la  previsione  di  una  compatibilita\u0027\nastratta degli elettrodotti con gli usi  civici  esclude,  a  priori,\nqualsiasi considerazione degli stessi sotto il profilo ambientale. \n    7.  La  previsione   di   una   compatibilita\u0027   astratta   degli\nelettrodotti  con  gli  usi  civici   viola   altresi\u0027   il   diritto\ncostituzionale di difesa sancito dall\u0027articolo 24 della Costituzione. \n    Tale norma e\u0027 infatti posta a presidio del  diritto  alla  tutela\ngiurisdizionale (ordinanza n.  32  del  2013),  assumendo  cosi\u0027  una\nvalenza processuale (ordinanze n. 244 del 2009 e n. 180 del 2007). \n    In particolare, l\u0027art. 24,  come  pure  il  successivo  art.  113\nCost.,  enunciano  il  principio  dell\u0027effettivita\u0027  del  diritto  di\ndifesa, il primo in ambito generale, il  secondo  con  riguardo  alla\ntutela contro gli atti della pubblica  amministrazione,  ed  entrambi\ntali parametri sono volti a presidiare l\u0027adeguatezza degli  strumenti\nprocessuali posti a disposizione dall\u0027ordinamento per  la  tutela  in\ngiudizio dei diritti, operando esclusivamente sul  piano  processuale\n(in tal senso, ex plurimis, sentenza n. 20 del 2009). \n    Ne deriva che la violazione di tale parametro costituzionale puo\u0027\nconsiderarsi  sussistente  nei  casi  di   «sostanziale   impedimento\nall\u0027esercizio del diritto di  azione  garantito  dall\u0027art.  24  della\nCostituzione» (sentenza n. 237 del 2007) o di  imposizione  di  oneri\ntali da compromettere irreparabilmente la tutela stessa (ordinanza n.\n213 del 2005). \n    Nel caso di specie  la  norma  impugnata  prevedendo  un\u0027astratta\ncompatibilita\u0027 degli elettrodotti  con  gli  usi  civici  elimina  la\nnecessita\u0027  dell\u0027adozione   del   provvedimento   di   mutamento   di\ndestinazione d\u0027uso  incidendo  cosi\u0027  su  competenze  riservate  alla\nRegione ai sensi del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.\n616/1977. \n    Il provvedimento di mutamento di destinazione d\u0027uso,  comportando\nnecessariamente  limitazioni  dei  diritti  d\u0027uso   civico   per   le\ncollettivita\u0027 cui appartengono, ha carattere tipicamente  eccezionale\ne non puo\u0027 ne\u0027 deve risolversi nella perdita dei benefici, anche solo\ndi carattere ambientale per la generalita\u0027 degli abitanti, unicamente\na vantaggio di privati (cfr. Consiglio Stato  sez.  IV  25  settembre\n2007, n. 4962; Consiglio Stato sez. VI 6 marzo 2003, n. 1247). \n    Ne deriva l\u0027incompatibilita\u0027  di  tali  terreni  con  l\u0027attivita\u0027\nedifleatoria (arg. Consiglio Stato  sez.  IV  19  dicembre  2003,  n.\n8365). \n    Fissato   il   principio   di   compatibilita\u0027   astratta   degli\nelettrodotti con gli usi civici  ed  eliminato  il  provvedimento  di\nmutamento  di  destinazione  d\u0027uso   con   la   realizzazione   degli\nelettrodotti   vengono   «privatizzati»   a   tempo   sostanzialmente\nindeterminato beni collettivi, i cui diritti spettano invece a  delle\ncollettivita\u0027 che, nel caso di  specie,  in  base  alla  disposizione\ncensurata, non avrebbero la possibilita\u0027 di opporsi, in  alcun  modo,\nalla costruzione delle opere con conseguente violazione  del  proprio\ndiritto di difesa. \n    Sul punto deve considerarsi  che  gli  elettrodotti  seppure,  in\ngenere, occupino limitate porzioni delle proprieta\u0027 collettive  hanno\nla necessita\u0027 di opere accessorie (es. linee  di  adduzione,  cabine,\nstrade di accesso ecc.) che possono compromettere la  fruibilita\u0027  di\nvaste porzioni del bene. \n    Nel caso di proprieta\u0027 collettive piccole le comunita\u0027 potrebbero\nvedersi private dell\u0027intero patrimonio senza alcuna  possibilita\u0027  di\ntutela. \n    Inoltre,  in  assenza  di  un  provvedimento  di   mutamento   di\ndestinazione d\u0027uso, le collettivita\u0027  rimarranno  prive  di  garanzie\nrelativamente alla restituzione dei beni nel caso di abbandono  delle\nopere con conseguente perdita definitiva dei beni. \n    Stabilisce infatti opportunamente l\u0027articolo 41 del regio decreto\n26 febbraio 1928, n.  332  che  il  decreto  di  autorizzazione  deve\ncontenere «la clausola del ritorno delle terre, in quanto  possibile,\nall\u0027antica destinazione quando venisse a  cessare  lo  scopo  per  il\nquale l\u0027autorizzazione era stata accordata». \n    Anche sotto questo profilo il diritto di difesa  delle  comunita\u0027\ntitolari delle proprieta\u0027 collettive viene «abolito». \n    Dunque, gli enti esponenziali di domini collettivi,  riconosciuti\ndalla legge n. 168 del 2017 come ordinamenti giuridici primari  delle\ncomunita\u0027 originarie, soggetti  solo  alla  Costituzione,  verrebbero\nprivati dell\u0027accesso ad ogni forma di tutela  delle  loro  proprieta\u0027\ncon sostanziale  impedimento  all\u0027esercizio  del  diritto  di  azione\ngarantito  dall\u0027art.  24  della  Costituzione  non  essendo   neppute\nprevista una tutela successiva o compensi di natura risarcitoria. \n    8. Deve altresi\u0027 osservarsi  che  la  norma  censurata  viola  il\nprincipio di eguaglianza di cui all\u0027articolo 3 della Costituzione. \n    Si  ha  la  violazione  del  principio  di  eguaglianza   qualora\nsituazioni  sostanzialmente  identiche  siano  disciplinate  in  modo\ningiustificatamente   diverso   (v.   le   sentenze    della    Corte\nCostituzionale nn. 155/2014, 85/2013, 41/2009 e 109/2004). \n    Invero la natura comunque «pubblica» dei diritti  di  uso  civico\ncomporta,  in  linea  generale,  l\u0027applicazione   dei   principi   di\nderivazione comunitaria,  di  concorrenza,  parita\u0027  di  trattamento,\ntrasparenza,  non  discriminazione,  e   proporzionalita\u0027,   di   cui\nall\u0027articolo 1 della legge  n.  241  del  1990  dovendosi  prevedere,\nnell\u0027adozione del provvedimento di mutamento  di  destinazione  d\u0027uso\nalle procedure dell\u0027evidenza pubblica. \n    Nel  caso  in  esame  invece  solo  le  societa\u0027  che   intendono\ninstallare degli  elettrodotti  potrebbero  evitare  di  chiedere  il\nmutamento  di  destinazione  d\u0027uso  sottraendosi  cosi\u0027  alle  regole\ndell\u0027evidenza pubblica. \n    Non sminuendo l\u0027importanza della costruzione di elettrodotti deve\ntuttavia osservarsi che sussistono opere della stessa o  di  maggiore\nrilevanza (es. ospedali, autostrade, scuole, ecc.) la cui costruzione\ndeve invece sottostare a tali procedure. \n    Dunque, tale eccezione appare ingiustificata. \n    9. La norma viola altresi\u0027 l\u0027art. 3, comma primo,  Cost.  (canone\ndella ragionevolezza). \n    Sul punto debbono richiamarsi le argomentazioni utilizzate  dalla\nCorte Costituzionale nelle sentenze nn. 345/1997 e 310/2006 aventi ad\noggetto normative regionali che prevedevano valutazioni  astratte  di\ncompatibilita\u0027 con gli usi civici in relazione ad alcune categorie di\nopere pubbliche. \n    Con  la  prima  sentenza  e\u0027  stata  dichiarata  l\u0027illegittimita\u0027\ncostituzionale dell\u0027articolo 1, comma 1, della legge Regione  Abruzzo\n27 aprile 1996, n. 23 (Impianti pubblici o di pubblico interesse)  la\nquale prevedeva che, nei casi in cui le predette opere o  impianti  e\nrelativi accessori avrebbero dovuto insistere su  terreni  di  natura\ncivica,  il  provvedimento  autorizzatorio  del  sindaco   «determina\nl\u0027immediata utilizzabilita\u0027 dei  suoli,  concretando...  una  diversa\nesplicazione del diritto  collettivo  di  godimento  a  favore  della\ncollettivita\u0027 utente e  proprietaria  dei  beni,  non  ricorrendo  la\nfattispecie di cui agli artt. 12 della legge n. 1766 del 1927; 41 del\nregio decreto n. 332 del 1928; 6 della  legge  regionale  n.  25  del\n1988». \n    La Corte ha  ritenuto  che  «essendovi  stretta  connessione  fra\nl\u0027interesse della collettivita\u0027 generale alla conservazione degli usi\ncivici, nella misura  in  cui  essa  contribuisce  alla  salvaguardia\ndell\u0027ambiente e del paesaggio, in ragione del  vincolo  paesaggistico\ndi cui alla legge n.  1497  del  1939,  sancito  dall\u0027art.  1,  lett.\nh), legge 8 agosto 1985, n. 431 e garantito dal potere di  iniziativa\nprocessuale  dei  Commissari,   e   il   principio   democratico   di\npartecipazione alle decisioni in  sede  locale,  corrispondente  agli\ninteressi di quelle popolazioni, di cui sono diventate  esponenti  le\nregioni ai sensi degli artt. 117 e 118 Cost.  -  la  legge  censurata\nfrustra entrambi  gli  interessi  in  giuoco,  generali  (laddove  la\ndisciplina statale  prevede  l\u0027obbligatorieta\u0027  del  procedimento  di\nassegnazione a categoria dei terreni  civici  da  alienare  o  mutare\nnella destinazione e  postula  la  compatibilita\u0027  del  programma  di\ntrasformazione con le valutazioni paesistiche) e locali  (laddove  la\nlegislazione regionale, incentrata  sul  procedimento  successivo  di\nautorizzazione,  implica  necessariamente  la   consultazione   delle\npopolazioni interessate) escludendo espressamente questi procedimenti\nsul presupposto, astratto e generalizzato, che la realizzazione degli\nimpianti a  rete,  destinati  alle  telecomunicazioni,  al  trasporto\nenergetico, dell\u0027acqua, del  gas  e  allo  smaltimento  dei  liquami,\ncostituisca una  «diversa  esplicazione  del  diritto  collettivo  di\ngodimento a favore della  collettivita\u0027  utente  e  proprietaria  dei\nbeni»,  mentre  tali  valutazioni,  per  gli   interessi   di   rango\ncostituzionale che vi sono sottesi, non possono non essere  concrete,\ne cioe\u0027 formulate e apprezzate attraverso il coinvolgimento, di volta\nin volta, delle popolazioni interessate». \n    Con la sentenza n.  310  del  2006  e\u0027  stata  invece  dichiarata\nl\u0027illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 56, commi 1, 2 e  3,  della\nlegge della Regione Calabria 3 ottobre 1997, n. 10 la quale prevedeva\nche talune  opere  pubbliche  (reti  per  il  trasporto  di  liquidi,\naeriformi, energia elettrica, nonche\u0027 i  loro  accessori  interrati),\npotessero essere realizzate con  semplice  autorizzazione  rilasciata\ndall\u0027amministrazione comunale. \n    La Corte ha ritenuto che tale disciplina si ponesse in  contrasto\ncol principio di ragionevolezza, in quanto, la  sottrazione  di  tali\nopere alla disciplina prevista dal legislatore statale onde garantire\nl\u0027interesse della collettivita\u0027 alla conservazione degli usi civici e\nalla salvaguardia dell\u0027ambiente e del  paesaggio  -  derivante  dalla\nassimilazione, operata del tutto  irragionevolmente  dal  legislatore\nregionale, tra godimento collettivo di un terreno sottoposto  ad  uso\ncivico e  interesse  alla  realizzazione  sullo  stesso  di  un\u0027opera\nfunzionale al trasporto di energia elettrica. \n    Tali  principi  sono  applicabili  nel  caso  di  specie  in  cui\nanalogamente, in modo del tutto irragionevole, e\u0027 stata stabilita, in\nastratto, e quindi senza considerare l\u0027effettivo impatto delle  opere\nche  possono  avere  caratteristiche  molto  diverse  tra  loro,   la\ncompatibilita\u0027 degli elettrodotti con gli usi civici evitando cosi la\nprocedura prevista per il mutamento di destinazione d\u0027uso. \n    Si legge sul punto nella sentenza  310/2006  «9.2.-  Sotto  altro\naspetto, va osservato - come ha gia\u0027 rilevato la citata  sentenza  n.\n345 del 1997 - che vi e\u0027  una  stretta  connessione  fra  l\u0027interesse\ndella  collettivita\u0027  alla  conservazione  degli  usi  civici  e   il\nprincipio  democratico  di  partecipazione  alle  decisioni  in  sede\nlocale, corrispondente agli interessi di quelle popolazioni,  di  cui\nsono diventate esponenti le Regioni. Sul punto, la disciplina statale\nprevede,  quale  presupposto  per  promuovere  il   procedimento   di\nmutamento  di  destinazione,  l\u0027obbligatorieta\u0027  dell\u0027assegnazione  a\ncategoria» dei  terreni  sottoposti  ad  uso  civico,  e  postula  la\ncompatibilita\u0027  del  programma  di  trasformazione  con   valutazioni\npaesistiche.  La  legge  regionale  impugnata,  invece,   attribuisce\nall\u0027amministrazione    comunale    il    potere     di     rilasciare\nun\u0027autorizzazione  che  ha  l\u0027effetto   di   rendere   immediatamente\nutilizzabili i  suoli  destinati  ad  uso  civico.  «Tutto  cio\u0027  sul\npresupposto, astratto e generalizzato,  che  la  realizzazione  degli\nimpianti a  rete,  destinati  alle  telecomunicazioni,  al  trasporto\nenergetico, dell\u0027acqua  e  del  gas,  nonche\u0027  allo  smaltimento  dei\nliquami, costituisca «una diversa esplicazione del diritto collettivo\ndi godimento a favore della collettivita\u0027 utente e  proprietaria  dei\nbeni» (..), mentre tali  valutazioni,  per  gli  interessi  di  rango\ncostituzionale che vi sono sottesi, non possono non essere  concrete:\ncioe\u0027, formulate e apprezzate attraverso il coinvolgimento, di  volta\nin volta, delle popolazioni interessate» (citata sentenza n. 345  del\n1997)». \n    La stessa nozione di «compatibilita\u0027» appare atecnica in  quanto,\ncome sopra evidenziato, la normativa non prevede  alcuna  valutazione\nin tal senso dovendosi, per rendere le opere  «compatibili»  con  gli\nusi civici mutare (nelle forme previste dalla legge) la  destinazione\nagrosilvo-pastorale dei terreni gravati da usi civici. \n    In altri termini non vi puo\u0027 essere nessuna compatibilita\u0027 tra la\ncostruzione   di   elettrodotti   e   la    «perpetua    destinazione\nagro-silvo-pastorale» (a.3, comma III, legge n. 168/2017) dei terreni\ninteressati. \n    Tale valutazione astratta di compatibilita\u0027 si pone  altresi\u0027  in\ncontrasto  con  i  principi  di  sussidiarieta\u0027  orizzontale   e   di\ndemocraticita\u0027 vigenti in materia. \n\n \n                               P. Q. M. \n \n    Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1  della  legge  cost.  9\nfebbraio 1948, n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953, n.  87  dichiara\nrilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita\u0027\ncostituzionale dell\u0027articolo 13-bis, comma 1-ter,  del  decreto-legge\nn.  17  del  1°  marzo  2022,  convertito  con  legge  n. 34/2022  in\nriferimento agli artt. 3, 24 e 9 della Costituzione. \n    Dispone  l\u0027immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte\ncostituzionale e sospende il giudizio; \n    Ordina che, a cura della segreteria, la  presente  ordinanza  sia\nnotificata alle parti in causa ed al  Presidente  del  Consiglio  dei\nministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati  e  del\nSenato della Repubblica. \n    Cosi\u0027 deciso in Roma il 15 settembre 2025. \n \n                                             Il Commisario: Perinelli","elencoNorme":[{"id":"63897","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"dl","denominaz_legge":"decreto-legge","data_legge":"01/03/2022","data_nir":"2022-03-01","numero_legge":"17","descrizionenesso":"convertito in","legge_articolo":"13","specificaz_art":"bis","comma":"1","specificaz_comma":"lett. a)","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2022-03-01;17~art13"},{"id":"63898","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"l","denominaz_legge":"legge","data_legge":"27/04/2022","data_nir":"2022-04-27","numero_legge":"34","descrizionenesso":"nella parte in cui introduce","legge_articolo":"","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-04-27;34"},{"id":"63936","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"dpr","denominaz_legge":"decreto del Presidente della Repubblica","data_legge":"08/06/2001","data_nir":"2001-06-08","numero_legge":"327","descrizionenesso":"","legge_articolo":"4","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"ter","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.Presidente.della.Repubblica:2001-06-08;327~art4"}],"elencoParametri":[{"id":"80232","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"3","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"80234","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"9","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"80233","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"24","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""}],"elencoParti":[{"id":"55122","num_progressivo":"","nominativo_parte":"FEDERAZIONE NAZIONALE DEI DOMINI COLLETTIVI -Paolo Grossi e Pietro Nervi-","data_costit_part":"22/12/2025","flag_cost_fuori_termine":"No","indirizzo_difensore":"","id_avv_indirizzo":"","tipologia_parte":"AC","descrizione_tipologia_parte":"","sigla_parte":""},{"id":"55129","num_progressivo":"","nominativo_parte":"Terna - Rete elettrica nazionale spa, Terna rete Italia spa","data_costit_part":"30/12/2025","flag_cost_fuori_termine":"No","indirizzo_difensore":"","id_avv_indirizzo":"","tipologia_parte":"C","descrizione_tipologia_parte":"Controparte","sigla_parte":""}]}}"
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