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G.C.","altre_parti":"","testo_atto":"N. 48 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 febbraio 2025\n\r\nOrdinanza del 20 febbraio 2025 del Tribunale di Firenze nel\nprocedimento penale a carico di J. R. G. C.. \n \nProcesso penale - Indagini preliminari - Attivita\u0027 a iniziativa della\n polizia giudiziaria - Identificazione della persona nei cui\n confronti vengono svolte le indagini - Previsione che, quando si\n procede nei confronti di una persona cittadina di uno Stato non\n appartenente all\u0027Unione europea, la polizia giudiziaria esegue\n sempre i rilievi dattiloscopici, fotografici e antropometrici. \n- Codice di procedura penale, art. 349, comma 2, secondo periodo. \n\n\r\n(GU n. 13 del 26-03-2025)\n\r\n \n TRIBUNALE DI FIRENZE \n Prima sezione penale \n \n Il Giudice dr Franco Attina\u0027, nel procedimento sopra indicato a\ncarico di G. C. J. R., nato in ... il ... (C.U.I. ... ), identificato\ncon CIE n. ..., rilasciata il ... dal Comune di ... e permesso di\nsoggiorno ... il ... dalla Questura ...; elettivamente domiciliato\npresso lo studio dell\u0027avv. Nicola Bologna del Foro di Firenze; difeso\ndi fiducia dall\u0027avv. Nicola Bologna del Foro di Firenze; non parla\nadeguatamente la lingua italiana; \n arrestato in flagranza di reato in data ... e oggetto del decreto\ndi presentazione diretta in giudizio per il rito direttissimo con la\nseguente imputazione \n A) 337 del codice penale per avere, al fine di opporsi agli\nagenti R. G. B. S. P. e U. M. in servizio presso il Corpo di polizia\nmunicipale di ... i quali lo informavano, dopo avere interrotto il\nverbale di sommarie informazioni, che avrebbero proceduto a deferirlo\nper il reato di favoreggiamento personale che sarebbe stato,\npertanto, sottoposto a fotosegnalamento, prima iniziando a sbattere\nla testa contro il davanzale, nonche\u0027 contemporaneamente spintonando\ncon forza l\u0027ag. P. che andava a sbattere con la schiena contro lo\nspigolo dell\u0027armadio, e strattonando l\u0027apg. B., in modo da cagionare\na costoro le lesioni personali di cui al capo B), usato violenza, nei\nconfronti dei summenzionati pubblici ufficiali durante il compimento\ndi un atto del loro ufficio. \n B) 81, cpv., 582, comma II, 585 comma 1, 576 comma I, nn. 1)\ne 5-bis del codice penale per avere, al fine di eseguire il reato di\ncui al capo che precede, volontariamente cagionato agli agenti R. G.\nB. S. P. e U. M., nell\u0027atto ed a causa dell\u0027adempimento delle proprie\nfunzioni, lesioni personali consistite rispettivamente, in un trauma\ndistrattivo; in un trauma dorsale e in un trauma policontusivo,\ngiudicate guaribili in 5 giorni; \n C) 4, comma 2, legge n. 110/1975, per avere portato fuori\ndella propria abitazione, senza giustificato motivo, un taglierino\navente lama della lunghezza di cm 6,00, ovvero un oggetto chiaramente\nutilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per l\u0027offesa\nalla persona. \n Fatti commessi a ..., il ... \n Premesso che: \n G. C. J. R. era tratto in arresto in data ... per i reati di\nresistenza a pubblico ufficiale, lesioni aggravate e porto di oggetto\natto ad offendere; \n il pubblico ministero con decreto del ... disponeva la\npresentazione diretta dell\u0027arrestato per la convalida dell\u0027arresto ed\nil successivo giudizio direttissimo; \n all\u0027udienza odierna, dopo la relazione orale dell\u0027operante di\nP.G., si svolgeva l\u0027interrogatorio dell\u0027arrestato; le parti\nillustravano quindi le proprie richieste: il pubblico ministero\nchiedeva convalidarsi l\u0027arresto e applicarsi la misura cautelare\ndell\u0027obbligo di presentazione alla P.G.; il difensore si opponeva\nalla convalida e all\u0027applicazione di misure cautelari; \n Rilevato che: \n A) in base agli atti d\u0027indagine, intorno alle ore ... del ...\ngli operanti della Polizia municipale di ... B. e T. procedevano a\nsentire a sommarie informazioni testimoniali - presso i propri uffici\ndi ... - G. C. (regolarmente convocato mediante notifica ad opera\ndella Polizia Municipale di ...) per fatti relativi ad un episodio di\ndanneggiamento di un\u0027autovettura di servizio verificatosi il ... \n G. C., non parlando adeguatamente l\u0027italiano, era assistito sotto\nil profilo linguistico da un altro operante della Polizia municipale,\nl\u0027ass. S. U. M. \n G. C. inizialmente era collaborativo. All\u0027esito delle sue\nrisposte, i pubblici ufficiali, ritenendo che le stesse fossero\ncontrastanti con gli elementi acquisiti nel corso delle indagini\nrelative al citato danneggiamento, informavano il prevenuto del fatto\nche sarebbe stato deferito per favoreggiamento personale e che, in\nquanto cittadino extra UE, sarebbe stato accompagnato per il\nfotosegnalamento di rito presso altro Reparto. \n A questo punto il soggetto iniziava ad agitarsi, alzandosi dalla\nsedia, e ad utilizzare il telefono cellulare per effettuare\nvideoriprese, sostenendo che doveva andare a riprendere i figli. Gli\noperanti - compreso il M., che fungeva da interprete -intervenivano\nper riportare alla calma il predetto, che avrebbe spintonato e\nstrattonato gli agenti. Il prevenuto veniva quindi bloccato e\narrestato. \n B) L\u0027arrestato in sede d\u0027interrogatorio ha dichiarato che,\ndopo che fu informato dalla Polizia municipale che sarebbe stato\naccompagnato per prendere le impronte, non ne capi\u0027 il motivo; egli\nsi innervosi\u0027, prese il telefono per avvertire (con una\nvideochiamata) un familiare; egli avrebbe detto insistentemente che\ndoveva andare a riprendere a scuola il figlio (bambino con autismo),\nma sarebbe stato bloccato e messo a sedere in modo brusco; egli non\navrebbe colpito nessun operante; nel dimenarsi, avrebbe urtato la\nfinestra. \n C) per poter addivenire ad una corretta decisione riguardo\nalla convalida dell\u0027arresto e all\u0027applicazione della misura\ncautelare, appare necessario - in relazione ai reati di resistenza e\nlesioni, non essendo previsti arresto e misure cautelari per la\ncontravvenzione di cui al capo C) - il pronunciamento della Corte\ncostituzionale in ordine alla legittimita\u0027 costituzionale della norma\ndi cui all\u0027art. 349, comma 2, secondo periodo, del codice di\nprocedura penale nella parte in cui prevede che, quando si procede\nnei confronti di un cittadino di uno Stato non appartenente\nall\u0027Unione europea, la Polizia giudiziaria procede sempre ai rilievi\ndattiloscopici, fotografici e antropometrici; \n Cio\u0027 premesso, osserva \n1. Rilevanza della questione \n 1.1 Allorche\u0027 era sentito a sommarie informazioni G. C. J. R. era\nstato gia\u0027 compiutamente identificato con carta d\u0027identita\u0027 italiana\nn. ... , rilasciata il ... dal Comune di ...; il predetto era inoltre\ntitolare e in possesso del permesso di soggiorno ... rilasciato il\n... dalla Questura di ... (le fotocopie di entrambi i documenti sono\nagli atti del fascicolo). \n 1.2 Quando la Polizia municipale ha ravvisato nei suoi confronti\nla fattispecie di favoreggiamento personale (rispetto al reato di\ndanneggiamento posto in essere da altro soggetto), in relazione al\ncontenuto delle sue sommarie informazioni, gli operanti avevano\ndunque perfetta conoscenza delle generalita\u0027 e degli altri dati\nsalienti del prevenuto, con assoluta certezza (nel verbale di s.i.t.\nsi da\u0027 atto anche dell\u0027occupazione lavorativa e del numero di\ntelefono del predetto, che era stato anche verificato dagli\noperanti). Dal permesso di soggiorno fotocopiato, rilasciato per\nassistenza a minori, si evincono anche le generalita\u0027 dei figli\nminorenni. \n Entrambi i documenti sopra indicati erano stati rilasciati dalle\nautorita\u0027 italiane da pochissimo tempo (circa due mesi prima la carta\nd\u0027identita\u0027, circa quattro mesi prima il permesso di soggiorno); le\nfotografie riportate sugli stessi documenti (cui corrispondeva\ncartellino fotosegnaletico presso gli uffici competenti) erano dunque\nmolto recenti. \n In sede di richiesta del permesso di soggiorno erano inoltre\nstati effettuati - come di rito - i rilievi dattiloscopici, come\nrisulta anche dalla visura dei rilievi in atti. Era dunque gia\u0027 stato\nattribuito un Codice univoco identificativo, agilmente reperibile\ndagli operanti grazie alle banche dati in uso. \n 1.3 Per avere contezza delle generalita\u0027 e degli altri elementi\npotenzialmente rilevanti per l\u0027identificazione, non vi era dunque\nalcuna necessita\u0027 che gli operanti della Polizia municipale\naccompagnassero il prevenuto (nei cui confronti procedevano per\nfavoreggiamento personale) presso altro ufficio, il Reparto\nantidegrado, sito in ... (ad una distanza di circa 3-4 km\ndall\u0027ufficio in cui si trovavano). \n Dovevano procedere a tale accompagnamento - come riferito\nespressamente dall\u0027UPG T. in sede di relazione orale - perche\u0027\nobbligatorio rispetto ai soggetti cittadini di Stati extra UE ai\nsensi dell\u0027art. 349, comma 2 c.p.p. \n 1.4 Rispetto a tale accompagnamento il prevenuto si opponeva,\ndeducendo altri impegni personali (andare a riprendere a scuola il\nfiglio autistico) e quindi la necessita\u0027 di allontanarsi. \n 1.5 ln ragione della citata previsione normativa, l\u0027atto che gli\noperanti dovevano porre in essere era un atto obbligatorio\ndell\u0027ufficio. \n 1.6 Sussiste dunque sotto il profilo oggettivo l\u0027elemento\nrichiesto dall\u0027art. 337 del codice penale (rilevante altresi\u0027 ai fini\ndell\u0027aggravante contestata per il delitto di lesioni). \n Viceversa, ove fosse accolta la questione qui sollevata,\nl\u0027accompagnamento del prevenuto presso il diverso ufficio della\nPolizia municipale sarebbe stato non necessario ne\u0027 utile e quindi,\ntrattandosi di compressione superflua della liberta\u0027 personale,\nillegittimo. \n Non sussisterebbe dunque il citato requisito oggettivo del\ndelitto di cui all\u0027art. 337 del codice penale. \n In altra prospettiva, si potrebbe ritenere che l\u0027atto\ndell\u0027accompagnamento fosse arbitrario e quindi la resistenza opposta\nfosse non punibile ai sensi dell\u0027art. 393-bis del codice penale (si\nveda anche la giurisprudenza di legittimita\u0027 citata infra). \n 1.7 La dichiarazione d\u0027incostituzionalita\u0027 che qui s1 suggerisce\ninciderebbe dunque significativamente sia ai fini del giudizio sulla\nconvalida dell\u0027arresto, sia in relazione alla richiesta di\napplicazione di misura cautelare (sotto il profilo dei gravi indizi\ndi colpevolezza). \n Peraltro, essendo stato richiesto dal pubblico ministero che si\nproceda con rito direttissimo, la convalida o meno dell\u0027arresto,\nassume specifica rilevanza anche in relazione ai singoli reati, posto\nche si potrebbe procedere con detto rito solo per i reati per i quali\nl\u0027arresto sia convalidato. \n2. Non manifesta infondatezza \n 2.1 Si dubita della legittimita\u0027 costituzionale della norma di\ncui all\u0027art. 349, comma 2 del codice di procedura penale nella parte\nin cui prevede che, quando procede all\u0027identificazione di un indagato\ncittadino di uno Stato non appartenente all\u0027Unione europea, la\npolizia giudiziaria procede sempre ai rilievi dattiloscopici,\nfotografici e antropometrici. \n 2.2 Tale disciplina pare violare i precetti di cui agli articoli\n3 e 13 della Costituzione. \n 2.3 La norma in questione e\u0027 stata introdotta, nel quadro di un\npiu\u0027 articolato intervento riformatore, dall\u0027art. 2, legge n.\n134/2021. La ratio dell\u0027intervento e\u0027 chiaramente quella di\nconsentire l\u0027ascrizione delle corrette generalita\u0027 alla persona\nsottoposta a indagini (e poi eventualmente imputata e condannata) e,\nin ogni caso, consentire l\u0027identificazione fisica dell\u0027individuo\ncoinvolto, onde evitare il rischio che i procedimenti penali si\nsvolgano in relazione a generalita\u0027 non corrette o, addirittura, in\nrelazione alle generalita\u0027 di altri soggetti estranei alle vicende\nprocessuali; l\u0027esigenza si pone anche in relazione al fatto che\nspesso ad essere coinvolti nei procedimenti penali sono soggetti\nprivi di documenti o muniti di documenti di altri Paesi. \n 2.4 In linea generale, l\u0027esigenza di riscontrare le dichiarazioni\ndi un soggetto circa le proprie generalita\u0027 coi rilievi\nfotodattiloscopici risulta ragionevole. \n 2.5 Tale misura risulta viceversa irragionevole e inutilmente\nlimitativa della liberta\u0027 personale allorche\u0027 venga in considerazione\nun soggetto - come l\u0027attuale arrestato - la cui identita\u0027 sia gia\u0027\nunivocamente accertata. sia sotto il profilo delle generalita\u0027, sia\nsotto il profilo delle fattezze fisiche e delle impronte papillari,\nsia sotto il profilo di ulteriori dati salienti (luogo di residenza,\nnumero di telefono, professione, condizioni familiari). \n 2.6 L\u0027art. 13 della Costituzione definisce la liberta\u0027 personale\n«inviolabile» e prevede che non sia possibile alcuna restrizione\ndella stessa se non per atto motivato dell\u0027autorita\u0027 giudiziaria e\nnei soli casi e modi previsti dalla legge. \n Per i «casi eccezionali di necessita\u0027 ed urgenza. indicati\ntassativamente dalla legge», l\u0027autorita\u0027 di pubblica sicurezza puo\u0027\nadottare provvedimenti provvisori (che devono essere comunicati entro\nquarantotto ore all\u0027autorita\u0027 giudiziaria per la convalida). \n La previsione da parte di una norma di legge e\u0027 solo uno dei\nrequisiti richiesti per la conformita\u0027 alla previsione\ncostituzionale. E\u0027 anche necessario che si tratti di un caso\neccezionale di necessita\u0027 e urgenza. \n 2.7 La norma qui censurata, viceversa, rende obbligatoria una\ncompressione della liberta\u0027 personale anche in casi in cui detta\nlimitazione non sarebbe affatto necessaria. \n Il difetto di proporzionalita\u0027 (connotato che deve\ncontraddistinguere tutte le misure limitative di diritti\nfondamentali) tra la misura prevista dalla norma in questione e la\nfinalita\u0027 dalla stessa perseguita rende inoltre irragionevole la\ncitata previsione normativa. \n 2.8 Al riguardo, si deve rilevare che ai sensi dell\u0027art. 110,\ncomma 1-bis disposizioni di attuazione del codice di procedura\npenale, come novellato dalla stessa legge n. 134/2021, la segreteria\ndel pubblico ministero potrebbe comunque acquisire una copia del\ncartellino fotodattiloscopico del soggetto sottoposto ad indagini e\nprovvederebbe, in ogni caso, ad annotare il Codice univoco\nidentificativo della persona nel registro di cui all\u0027art. 335. \n 2.9 Si tenga altresi\u0027 conto che - per i soggetti non ricompresi\nnelle categorie indicate nel novellato art. 349, comma 2, del codice\ndi procedura penale - «per il disposto di cui all\u0027art. 349 del codice\ndi procedura penale, comma 4 e\u0027 corretto l\u0027accompagnamento forzato e\nla privazione della liberta\u0027 personale dell\u0027indagato, ai fini della\nsua identificazione ai sensi del secondo comma dello stesso articolo,\nsolo nel caso in cui il soggetto richiesto o neghi ogni forma di\ncollaborazione o fornisca generalita\u0027 o documenti di identificazione\nin relazione ai quali sussistano sufficienti elementi per ritenerne\nla falsita\u0027. Insussistenti gli elementi di fatto utili per ritenere\nuna delle due situazioni su descritte, resta preclusa la possibilita\u0027\ndi accompagnare coattivamente il soggetto interessato in caserma per\nle operazioni di identificazione, privandolo illegittimamente della\nsua liberta\u0027 personale» (cosi\u0027 Cassazione Sez. 6, sentenza n. 18957\ndel 2014, in una fattispecie in cui la Corte, a fronte del possibile\nmancato rispetto di tale previsione, ravvisava la decisivita\u0027 della\nquestione ai fini del riconoscimento della invocata causa di\ngiustificazione ex art. 393-bis del codice penale; si veda anche\nCassazione Sez. 6, sentenza n. 36009 del 21 giugno 2006 Rv. 235430 -\n01). In altra fattispecie la Corte di cassazione (Sez. 6, sentenza n.\n36162 del 10 giugno 2008 Rv. 241750 - 01) ha ritenuto ingiustificato\nl\u0027accompagnamento per identificazione ex art. 349 codice di procedura\npenale (e dunque scriminata la resistenza a pubblico ufficiale) in un\ncaso in cui un soggetto italiano si era limitato a declinare le\nproprie generalita\u0027, non fornendo un proprio documento d\u0027identita\u0027,\nma senza che sussistessero motivi per dubitare della veridicita\u0027\ndelle dichiarazioni in questione. \n 2.9 L\u0027art. 3 della Costituzione risulta dunque violato anche in\nrelazione all\u0027ingiustificato diverso trattamento dei soggetti sulla\nbase del mero dato della cittadinanza. \n I soggetti italiani o di Paesi dell\u0027Unione europea (con codice\nfiscale) ai sensi dell\u0027art. 349, comma 4, del codice di procedura\npenale sono accompagnati per identificazione presso gli uffici della\npolizia giudiziaria, pur quando non presentino alcun documento, solo\nove non dichiarino le proprie generalita\u0027 o vi sia motivo di ritenere\nla falsita\u0027 delle generalita\u0027 dichiarate. \n I soggetti cittadini di Paesi extra Ue sono invece sempre\naccompagnati ex art. 349, comma 2 del codice di procedura penale per\ni rilievi fotodattiloscopici, anche nel caso in cui forniscano tutti\ni possibili documenti di riconoscimento e le loro caratteristiche\nfisiche siano gia\u0027 univocamente accertate. Con compressione della\nliberta\u0027 personale non solo mediante rilievi effettuati sul posto, ma\nanche mediante accompagnamento coattivo in altro luogo (nel caso di\nspecie presso un ufficio distante qualche chilometro, ma in altre\nsituazioni la privazione della liberta\u0027 personale, obbligatoria ai\nsensi della norma qui censurata, potrebbe richiedere anche uno\nspostamento piu\u0027 consistente e tempi maggiori). \n3. Possibilita\u0027 di un\u0027interpretazione conforme \n Non risultano percorribili interpretazioni conformi della norma\nora censurata alle citate disposizioni della Costituzione, chiaro\nessendo il dato letterale. che fa riferimento univoco all\u0027obbligo di\neffettuare sempre i rilievi indicati nell\u0027art. 349, comma 2, primo\nperiodo del codice di procedura penale ove si tratti di soggetti\nsottoposti ad indagine cittadini di uno Stato non appartenente\nall\u0027Unione europea. \n 4. Essendo la norma della cui legittimita\u0027 si dubita rilevante ai\nfini della decisione sulla richiesta di convalida e sulla richiesta\ndi applicazione della misura cautelare, si deve sospendere il\ngiudizio in ordine a tali richieste in attesa della decisione della\nCorte costituzionale; posto che, elevando la questione, e\u0027\nautomaticamente impossibile il rispetto del termine di legge -\ndecorso il quale senza che l\u0027ordinanza di convalida dell\u0027arresto sia\npronunciata occorre disporre la liberazione del prevenuto (a\nprescindere dalla ragione per cui entro il suddetto termine\nl\u0027ordinanza non sia pronunciata) - si deve fin da ora disporre la\nliberazione del predetto (Corte costituzionale sentenza n. 54/1993); \n\n \n P.Q.M. \n \n Visti gli articoli 391 e 558 del codice di procedura penale. \n Sospende la decisione in ordine alla richiesta di convalida\ndell\u0027arresto e di applicazione di misure cautelari. \n Dispone l\u0027immediata liberazione di G. C. J. R., ove non detenuto\nper altra causa. \n Visti gli articoli 134 della Costituzione, 23 ss. legge n.\n87/1953, \n ritenuta la questione rilevante e non manifestamente infondata. \n Solleva d\u0027ufficio questione di legittimita\u0027 costituzionale della\nnorma di cui all\u0027art. 349, comma 2, secondo periodo, del codice di\nprocedura penale nella parte in cui prevede che, quando procede\nall\u0027identificazione di una persona nei cui confronti si svolgono\nindagini che sia cittadina di uno Stato non appartenente all\u0027Unione\neuropea, la polizia giudiziaria proceda sempre ai rilievi\ndattiloscopici, fotografici e antropometrici, \n per violazione degli articoli 3 e 13 della Costituzione. \n Sospende il giudizio in corso, ed i relativi termini di\nprescrizione, fino alla definizione del giudizio incidentale di\nlegittimita\u0027 costituzionale. \n Dispone l\u0027immediata trasmissione alla Corte costituzionale della\npresente ordinanza e degli atti del procedimento, comprensivi della\ndocumentazione attestante il perfezionamento delle prescritte\ncomunicazioni e notificazioni di cui al successivo capoverso. \n Manda alla cancelleria per la notificazione della presente\nordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche\u0027 per la\ncomunicazione ai presidenti della Camera dei deputati e del Senato\ndella Repubblica e per la successiva trasmissione del fascicolo\nprocessuale alla Corte costituzionale. \n Da\u0027 atto, anche ai fini di cui all\u0027art. 23, comma 4, legge n.\n87/1953, che la presente ordinanza e\u0027 stata letta in udienza e che,\npertanto, essa deve intendersi notificata a coloro che sono o devono\nconsiderarsi presenti, ex art. 148, comma 5 del codice di procedura\npenale. \n Firenze, 20 febbraio 2025 \n \n Il Giudice: Attina\u0027","elencoNorme":[{"id":"62365","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"ppn","denominaz_legge":"codice di procedura penale","data_legge":"","data_nir":"","numero_legge":"","descrizionenesso":"","legge_articolo":"349","specificaz_art":"","comma":"2","specificaz_comma":"secondo periodo","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":""}],"elencoParametri":[{"id":"79009","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"3","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"79010","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"13","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""}],"elencoParti":[]}}" ] ] |