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Andrea Iacovelli. \n Nel procedimento nei confronti di: B. G., nato a ... il ...\nimputato del seguente reato: reato previsto e punito dall\u0027art. 20,\ncomma secondo della legge n. 110/1975, perche\u0027 nella custodia della\narmi corte e lunghe (con munizionamento), legalmente detenute presso\nla sua abitazione di ... n. ..., non osservava la diligenza\nnecessaria a garantire un facile accesso alle stesse da parte di\nsoggetti non legittimati, mettendo cosi\u0027 a repentaglio la pubblica\nsicurezza. \n Fatti accertati in ... il .... \n Premesso che: \n con decreto di citazione diretta a giudizio emesso dalla\nProcura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Reggio\nCalabria in data 27 maggio 2024, l\u0027odierno imputato veniva invitato a\ncomparire dinanzi questo ufficio all\u0027udienza predibattimentale ex\nart. 554-bis codice di procedura penale del 24 ottobre 2024 per\nrispondere del reato sopra indicato; \n che questo giudice, all\u0027esito della valutazione\ndell\u0027effettiva regolarita\u0027 del contraddittorio, ritiene che la\nfattispecie contravvenzionale di cui all\u0027art. 20, comma 1, primo\nperiodo, e 2 legge n. 110/1975 si ponga in contrasto con gli articoli\n2, 3, 24, 25, comma 2 della Costituzione, 117 della Costituzione in\nrelazione all\u0027art. 7 della Convenzione europea dei diritti dell\u0027uomo; \n \n Osserva \n \n 1. Rilevanza della questione di legittimita\u0027 costituzionale \n Deve, anzitutto, valutarsi la rilevanza della questione di\nlegittimita\u0027 costituzionale nel presente giudizio; premettendo, - e\u0027\ndoveroso precisarlo - l\u0027impregiudicatezza di ogni valutazione nel\nmerito delle accuse elevate dal P.M., che il Tribunale, in veste di\ngiudice dell\u0027udienza pre-dibattimentale, si riserva di svolgere alla\nripresa del giudizio, nell\u0027ambito dello specifico sindacato devoluto\nal giudice dell\u0027udienza pre-dibattimentale ai sensi dell\u0027art. 554-ter\ncodice procedura penale. \n Orbene deve osservarsi che la fattispecie contravvenzionale\nastratta contestata all\u0027imputato ex art. 20, comma 2 e 1, primo\nperiodo, legge n. 110/1975 «chiunque non osserva le prescrizioni di\ncui al precedente comma e\u0027 punito, se il fatto non costituisce piu\u0027\ngrave reato, con l\u0027arresto da uno a tre mesi o con l\u0027ammenda fino a\neuro 516,00», richiamando il comma 1 che prevede «La custodia delle\narmi di cui ai precedenti articoli 1 e 2 e degli esplosivi deve\nessere assicurata con ogni diligenza nell\u0027interesse della sicurezza\npubblica») risulta astrattamente applicabile al presente processo in\ncui e\u0027 stato contestato all\u0027imputato, non esercente attivita\u0027 di\ncommercio o raccolta di anni, la negligente custodia delle stesse\nall\u0027interno della sua abitazione sita in ... via ... n. ..., in\nragione della circostanza che, nella giornata del ..., si verificava\nun gravissimo e drammatico incidente endo-familiare. \n In particolare il figlio dell\u0027imputato, B. F. G. (nato il ...), a\ncompleta insaputa del genitore, ha posto in essere, mediante\nl\u0027utilizzo di un\u0027arma (in particolare mediante un fucile automatico\n«marca Franchi, calibro 12, modello presti. Avente matricola ...»),\ndei gesti autolesionistici determinanti anche il necessario ed\nimmediato accesso in pari data al nosocomio, come dimostrato dall\u0027\nanamnesi del verbale di pronto soccorso in atti («ferita d\u0027arma da\nfuoco»), dall\u0027esame obbiettivo contenuto nello stesso dove si evince\nla presenza «intorno alla ferita di corpi estranei (verosimilmente\nmetallici) ritenuti nel sottocute». \n L\u0027inconsapevolezza ed estraneita\u0027 dell\u0027imputato rispetto al gesto\ndel figlio risulta suffragato, invece, sotto un primo profilo,\ndall\u0027esame dello stesso certificato medico di accesso al pronto\nsoccorso; nella cui occasione B. F. G. ha riferito, sempre in sede di\nanamnesi, di aver tentato il suicidio. \n Sotto altro angolo visuale, il fratello del predetto, B. A. F.,\nintervenuto nell\u0027immediatezza presso l\u0027abitazione familiare, ha\ndichiarato di aver interloquito con D. E., madre dei due fratelli e\nli\u0027 presente, la quale gli aveva comunicato che F. G. si era sparato.\nQuest\u0027ultimo peraltro, nel colloquiare nell\u0027immediatezza del\ndrammatico episodio con il fratello, gli aveva rappresentato, nel\ngiustificare la sua contingente perdita di sangue, «che si voleva\nuccidere». \n La sussistenza effettiva di armi comuni da sparo, anche in\ntermini di rilevante quantita\u0027, nell\u0027abitazione dell\u0027imputato veniva\neffettivamente constatata, invece, sulla base del verbale di\nperquisizione e sequestro del ... nel quale, oltre alla suindicata\narma utilizzata dal figlio dell\u0027imputato, venivano rinvenute altre\nmeglio indicate nel medesimo verbale, in particolare « \n un fucile da caccia sovrapposto calibro 12 marca Beretta mod.\n556 e con matricola n. ...; \n un fucile sovrapposto marca Franchi Calibro 12 matricola n.\n...; \n un fucile sovrapposto calibro 20 marca Zangletti matricola al\nmomento non rilevata; \n un fucile sovrapposto calibro 12 marca Fabarm matricola ...; \n una pistola calibro 7,65 marca Bernardelli matricola n. ...\ncon relative cartucce». \n Tali armi erano collocate all\u0027interno di un armadietto blindato\ncollocato lungo il corridoio dell\u0027abitazione (cfr. annotazione di\npolizia giudiziaria e fascicolo fotografico in atti). La titolarita\u0027\ndelle armi in capo all\u0027imputato veniva riscontrata sulla base di\naccertamenti effettuati mediante i sistemi interni in uso al\npersonale di p.g., che riscontrava anche la sussistenza in capo al B.\nG. di un porto d\u0027armi n. ... rilasciato in data .... \n Orbene, in via generale deve osservarsi, sempre in punto di\nrilevanza della questione, che secondo il consolidato orientamento\ndella giurisprudenza di legittimita\u0027 condiviso da questo giudice\n«L\u0027obbligo di diligenza nella custodia delle armi, previsto dall\u0027art.\n20 della legge n. 110/1975 - quando non si tratti di soggetti che\nesercitino professionalmente attivita\u0027 in materia di armi ed\nesplosivi - deve ritenersi adempiuto alla sola condizione che\nrisultino adottate le cautele che, nelle specifiche situazioni di\nfatto, possono esigersi da una persona di normale prudenza, secondo\nil criterio dell\u0027\"id quod plerumque accidit\"» (cfr. Cassazione pen.\nSez. I, sentenza n. 35453 dell\u002711 maggio 2021; n. 46265/2004;\n8027/2011; 7154/2000; 6827/2013). \n Sulla scorta di tali coordinate ermeneutiche deve osservarsi nel\ncaso di specie che, sebbene le armi fossero effettivamente collocate\nall\u0027interno di un armadietto blindato (di cui peraltro non si e\u0027\ncompreso se lo stesso fosse nell\u0027immediatezza chiuso a chiave e di\ncui deve comunque osservarsi la sua collocazione in un corridoio e\nquindi l\u0027astratta fruibilita\u0027 da parte di tutti i componenti del\nnucleo familiare), il grado di diligenza esigibile nei confronti\ndell\u0027imputato, alla luce delle specifiche circostanze gia\u0027\nrappresentate e che si illustreranno, doveva essere secondo l\u0027«id\nquod plerumque accidit» maggiore. \n Sulla base della lettura degli atti contenuti nel fascicolo del\npubblico ministero utilizzabili ex art. 553 codice procedura penale,\ninfatti, il figlio dell\u0027imputato, B. F. G. (cl. ...), convivente con\nl\u0027imputato (cfr. sul punto verbale di s.i.t. di B. A. F.) e\nutilizzatore dell\u0027arma detenuta dallo stesso, era da tempo in cura\nper strutturate gravissime condizioni psichiche; come emerso sia\ndalle dichiarazioni di persone informate dei fatti sia dagli\naccertamenti medici effettuati nell\u0027interesse di B. F. G.\nnell\u0027immediatezza dell\u0027accesso al pronto soccorso. \n Sotto il primo profilo, infatti, B. A. F., premettendo di essere\nfiglio dell\u0027imputato e fratello di F. G., ha riferito che\nquest\u0027ultimo «soffriva di problemi psichici da almeno vent\u0027anni ed e\u0027\nin cura col centro di igiene mentale sito in via ...»; in aggiunta il\nteste ha riferito che, nel tragitto di accompagnamento del fratello\npresso il pronto soccorso in occasione del gesto autolesionistico\nsuindicato, lo stesso era come «assente». \n Tale aspetto veniva riferito anche da M. G., cognato di B. F. G.\ne di A. F., il quale, premettendo di essere intervenuto\nnell\u0027immediatezza presso l\u0027abitazione dell\u0027imputato e di aver visto\nF. G. con una tovaglia sporca di sangue appoggiata sul fianco\nsinistro, ha dichiarato che «F. da parecchi anni soffre di\ndepressione per la quale per quanto so io e\u0027 in cura». \n Tale particolare precarieta\u0027 psicologica di B. F. G. veniva\nconstatata anche da B. C., vicina di casa dell\u0027imputato e\nsopraggiunta anche lei, nell\u0027immediatezza, nell\u0027abitazione del\nmedesimo a seguito della percezione di grida; in particolare la teste\nha riferito che «F. appariva confuso e aveva lo sguardo perso» e che\n«da tempo soffre di depressione ed e\u0027 attualmente in cura». \n In aggiunta, tale difficile condizione mentale del figlio\ndell\u0027imputato, risulta corroborata per tabulas dagli accertamenti\nmedici effettuati in occasione dell\u0027accesso di B. F. G. presso il\npronto soccorso del G.O.M. di ... in data .... \n Quest\u0027ultimo, in sede di anamnesi - e\u0027 doveroso ancora una volta\nevidenziare - ha riferito infatti agli operatori sanitari di essere\ngiunto presso il nosocomio «per tentato omicidio»; di soffrire di\nschizofrenia e di essere in terapia con «clozapina brintellix,\naprazolam tavor». \n Nei confronti del B. F. G., dopo che quest\u0027ultimo veniva altresi\u0027\nsottoposto a visita psichiatrica, veniva diagnosticata «ferita d\u0027arma\nda fuoco in tentato suicidio in paz schizofrenico» con prognosi di\nventi giorni. \n Tale specifica e grave situazione del nucleo familiare\ndell\u0027imputato esigeva pertanto, anche in considerazione dello stabile\nrapporto di convivenza intercorrente tra figlio e il padre idoneo ad\ningenerare un costante pericolo di uso improprio da parte di F. G. di\nuna delle plurime armi detenute dall\u0027imputato, uno standard di\ndiligenza nella complessiva attivita\u0027 di custodia delle anni\nsuperiore a quello concretamente osservato; tenuto conto\ndell\u0027evidente facile accesso alla disponibilita\u0027 materiale delle armi\nda parte del B. F. G.. \n Da ultimo, sempre in punto di rilevanza della questione, deve\nevidenziarsi che nel caso di specie non sono evincibili dall\u0027esame\ndel fascicolo del pubblico ministero ulteriori reati (peraltro non\ncontestati nel presente processo) tali da determinare l\u0027operativita\u0027\ndella clausola di sussidiarieta\u0027 prevista dal comma 2 dell\u0027art. 20,\nlegge n. 110/1975 del salvo «che il fatto costituisca piu\u0027 grave\nreato»; eventualmente apprezzabili da questo giudice nell\u0027esercizio\ndei poteri riconosciuti ai sensi dell\u0027art. 554-bis, comma 6 codice\nprocedura penale. \n A tal riguardo deve osservarsi infatti che non sono ravvisabili\nin capo all\u0027imputato ne\u0027 profili di responsabilita\u0027 omissiva\nimpropria per lesioni a titolo doloso ex articoli 40 cpv./582 codice\npenale ne\u0027 profili di responsabilita\u0027 omissiva per lesioni colpose ex\nart. 40 cpv./590 codice penale per le seguenti considerazioni. \n Circa tali eventuali profili di responsabilita\u0027, infatti, deve\nrilevarsi la carenza sull\u0027imputato dell\u0027«obbligo giuridico di\nimpedire l\u0027evento» nei confronti del figlio B. F. G.; in altro modo,\nla maggiore eta\u0027 del B. F. G. al momento del fatto (cl. ...)\nimpedisce di enucleare un\u0027attuale responsabilita\u0027 genitoriale\ndell\u0027imputato come prevista dall\u0027art. 316, comma 1 del codice civile,\nidonea a fondare ex lege un obbligo di protezione dei diritti\nfondamentali legati alla persona e la conseguente «posizione di\ngaranzia». \n Sotto altro profilo deve osservarsi che, sebbene B. F. versasse\nall\u0027epoca dei fatti contestati in una critica situazione psichica,\nquest\u0027ultimo non risulta, dagli atti contenuti nel fascicolo del\npubblico ministero, sottoposto ad alcun formale provvedimento di\ninterdizione legale tale da poter fa nascere, anche in altro modo, ex\nlege quell\u0027obbligo di impedire l\u0027evento previsto ex art. 40, comma 2\ncodice penale. \n Tanto premesso, questo giudice, in sede di udienza\npre-dibattimentale, e\u0027 chiamato, ai sensi dell\u0027art. 554-ter codice\nprocedura penale, ad effettuare una valutazione di «ragionevole\nprevisione di condanna» sulla quale fondare la decisione se fissare ,\nai sensi dell\u0027art. 554-ter, comma 3 codice procedura penale, la data\ndell\u0027udienza dibattimentale per la prosecuzione del giudizio o\nemettere una sentenza di non luogo a procedere, definitoria della\nspecifica fase del processo; introdotta ai sensi dell\u0027art. 32, comma\n1, lettera d), decreto legislativo n. 150/2022 come modificato\ndall\u0027art. 6, decreto-legge n. 162/2022 convertito con modificazioni\nnella legge n. 199/2022. \n Ebbene, la questione da deferire al giudice costituzionale\nrisulta rilevante posto che gli elementi fattuali raccolti e\nillustrati deporrerebbero, in assenza di cause estintive del reato e\ntenuto conto della illustrata gravita\u0027 del caso concreto tale da\nprecludere in questa sede la riconduzione del fatto nell\u0027istituto\ndell\u0027art. 131-bis codice penale, per la prosecuzione del\ndibattimento; l\u0027eventuale pronuncia di incostituzionalita\u0027 della\npredetta disposizione determinerebbe, invece, contribuendo a\nconcretizzare la ratio di «filtro» attribuita dal legislatore\nall\u0027udienza pre-dibattimentale, una immediata definizione del\nprocesso con l\u0027emissione di una sentenza di non luogo procedere\nperche\u0027 il fatto non e\u0027 previsto dalla legge come reato, a seguito,\nappunto, della dichiarazione di incostituzionalita\u0027 che comporta\nl\u0027espunzione dall\u0027ordinamento giuridico, con effetti ex tunc, della\nnorma penale costituzionalmente censurata. \n 2. Non manifesta infondatezza della questione di legittimita\u0027\ncostituzionale \n Tanto premesso in punto di rilevanza, deve osservarsi che sul\ngiudice comune grava un vero e proprio obbligo di sollevare questione\ndi legittimita\u0027 costituzionale in caso di serio dubbio di conformita\u0027\ndelle disposizioni di legge o degli atti aventi forza di legge\nrispetto alle disposizioni e ai principi contenuti nella carta\nfondamentale. \n Spetta, infatti, alla Corte costituzionale, quale giudice delle\nleggi, valutare la fondatezza o meno delle questioni di legittimita\u0027,\ndovendosi limitare il giudice a quo a prendere atto (oltre che della\nrilevanza nel giudizio, di cui si e\u0027 gia\u0027 detto) della non manifesta\ninfondatezza delle questioni di costituzionalita\u0027 poste dalle parti o\nrilevabili d\u0027ufficio. \n Il deciso favor dell\u0027ordinamento giuridico-costituzionale in\nordine alla sollevazione della questione di costituzionalita\u0027 in caso\ndi possibile (ovvero dubbio, purche\u0027 serio) contrasto della normativa\ndi rango primario con la carta fondamentale emerge chiaramente - non\nsolo dall\u0027art. 1, comma 1, legge costituzionale n. 1/1948, che\nprevede l\u0027obbligo di rimessione della questione («e\u0027 rimessa») quando\nquesta «non sia ritenuta dal giudice manifestamente infondata» e\ndall\u0027art. 23, legge n. 87/1953 che, dal canto suo, contempla il\npotere/dovere di sollevare questione di legittimita\u0027 «qualora il\ngiudizio non possa essere definito indipendentemente dalla\nrisoluzione della questione di legittimita\u0027 costituzionale e non\nritenga che la questione sia manifestamente infondata» - ma e\u0027\nindirettamente affermato anche dall\u0027art. 24, legge n. 87/1953 laddove\nprevede che «l\u0027ordinanza che respinga l\u0027eccezione di illegittimita\u0027\ncostituzionale per manifesta irrilevanza o infondatezza, deve essere\nadeguatamente motivata». \n A ben vedere, inoltre, il favor dell\u0027ordinamento in merito alla\nrimessione delle questioni di legittimita\u0027 da parte del giudice\ncomune e\u0027 dovuto all\u0027assetto del controllo di costituzionalita\u0027, di\ntipo accentrato, e rimesso ad un organo, la Corte costituzionale, che\nnotoriamente non puo\u0027 svolgere d\u0027ufficio lo scrutinio di legittimita\u0027\ncostituzionale, ma di regola e\u0027 investito di tale compito a seguito\ndi rimessione da parte del giudice comune che rilevi incidentalmente\nuna questione nel corso di un giudizio pendente avanti a se\u0027. \n 2.1 Violazione degli articoli 25, comma 2, 24 della Costituzione,\n117, comma 1 della Costituzione in relazione all\u0027art. 7 C.E.D.U.\n(Firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con\nlegge 4 agosto 1955, n. 848) \n Orbene, in punto di non manifesta infondatezza della questione\ndevoluta al giudice costituzionale, questo magistrato censura la\nconformita\u0027 della fattispecie di reato di cui al comma 2 e comma 1,\nprimo periodo, dell\u0027art. 20, legge n. 110/1975, rispetto ai\nsuindicati parametri costituzionali e sovrannazionali, nella parte in\ncui punisce, salvo che il fatto non costituisca piu\u0027 grave reato, con\nl\u0027arresto da uno a tre mesi o con l\u0027ammenda fino a euro 516,00 «chi\nnon osserva le prescrizioni di cui al precedente comma...». \n Nel caso di specie viene in gioco esclusivamente il primo periodo\ndel comma 1 dell\u0027art. 20, legge n. 110/1975 in particolare «La\ncustodia delle armi di cui ai precedenti articoli 1 e 2 e degli\nesplosivi deve essere assicurata con ogni diligenza nell\u0027interesse\ndella sicurezza pubblica»; non essendo applicabile come gia\u0027\npremesso, il secondo periodo espressamente riferito a coloro che\nesercitano in forma professionale attivita\u0027 in materia di armi o\nesplosivi o sono autorizzati alla raccolta o alla collezione di armi. \n Ad avviso di questo giudice, infatti, tale specifico precetto\npenale risulta totalmente generico ed indeterminato e pertanto\ncontrastante, sotto un primo profilo, con il principio di\ntassativita\u0027 e determinatezza imposto all\u0027art. 25, comma 2 della\nCostituzione in forza del quale «Nessuno puo\u0027 essere punito se non in\nforza di una lene che sia entrata in vigore prima del fatto\ncommesso». \n E\u0027 evidente, infatti, la contestuale contraddittorieta\u0027 e\ngenericita\u0027 della fattispecie incriminatrice di cui all\u0027art. 20,\ncomma 1, primo periodo, e 2 legge n. 110/1975 laddove, nel punire\nl\u0027inosservanza delle «prescrizioni» di cui al comma 1 dell\u0027art. 20\nlegge n. 110/1975 (utilizzando pertanto una locuzione verbale\nastrattamente idonea a suggerire la sussistenza di un elenco\nspecifico e analitico di comandi/divieti), svilisce di fatto il\nsignificato generale di tale terminologia, giungendo ad operare\nesclusivamente un richiamo al concetto indefinito e discrezionale di\n«diligenza», e creando, conseguentemente, un perimetro di tipicita\u0027\nassolutamente indefinito in quanto eretto esclusivamente sulla\npunizione dell\u0027inosservanza di «ogni diligenza». \n Le «modalita\u0027 prescritte dalla autorita\u0027 di pubblica sicurezza»,\npreviste dal secondo periodo del comma 1 dell\u0027art. 20, legge n.\n110/1975 sono infatti evidentemente riferite soltanto all\u0027autore del\nreato che eserciti «professionalmente attivita\u0027 in materia di armi o\ndi esplosivi o e\u0027 autorizzato alla raccolta o alla collezione di\narmi»; non potendo le stesse essere estese, se non tramite\nun\u0027inammissibile interpretazione «contro voluntas legis», ai soggetti\nche non esercitino tali attivita\u0027. \n Tanto premesso, deve evidenziarsi che costituisce orientamento\nconsolidato e risalente della giurisprudenza costituzionale\n«l\u0027esigenza di evitare arbitri nell\u0027applicazione di misure limitative\ndi quel bene sommo ed inviolabile costituito dalla liberta\u0027\npersonale; costituendo onere della legge penale quello di determinare\nla fattispecie criminosa con connotati precisi in modo che\nl\u0027interprete possa comprendere con specificita\u0027 e concretezza il\ncontenuto del comando» (cfr. Corte costituzionale n. 96/1981). \n Questo giudice e\u0027 altresi\u0027 consapevole, condividendola,\ndell\u0027ulteriore declinazione del principio di tassativita\u0027 o\ndeterminatezza offerto dalla Corte costituzionale, consolidata\nnell\u0027ultimo trentennio, secondo la quale per verificare il rispetto\ndi tale principio «occorre non gia\u0027 valutare isolatamente il singolo\nelemento descrittivo dell\u0027illecito, bensi\u0027 collegarlo con gli altri\nelementi costitutivi della fattispecie e con la disciplina in cui\nquesta s\u0027inserisce; in particolare, l\u0027inclusione nella formula\ndescrittiva dell\u0027illecito di espressioni sommarie, di vocaboli\npolisensi, ovvero di clausole generali o concetti elastici, non\ncomporta un vulnus del parametro costituzionale evocato, quando la\ndescrizione complessiva del fatto incriminato consenta comunque al\ngiudice - avuto riguardo alle finalita\u0027 perseguite\ndall\u0027incriminazione ed al piu\u0027 ampio contesto ordinamentale in cui\nessa si colloca - di stabilire il significato di tale elemento\nmediante un\u0027operazione interpretativa non esorbitante dall\u0027ordinario\ncompito a lui affidato: quando cioe\u0027 quella descrizione consenta di\nesprimere un giudizio di corrispondenza della fattispecie concreta\nalla fattispecie astratta, sorretto da un fondamento ermeneutico\ncontrollabile; e, correlativamente, permetta al destinatario della\nnorma di avere una percezione sufficientemente chiara ed immediata\ndel relativo valore precettivo» (cfr. Corte costituzionale sentenza\nn. 327/2008; n. 5/2004; n. 34/1995; 122/1993). \n Sulla scorta di tali rilievi della giurisprudenza costituzionale,\ndeve tuttavia ancora una volta osservarsi, che la tipicita\u0027 della\nfattispecie contravvenzionale attenzionata - rectius la descrizione\ndel fatto incriminato - e\u0027 caratterizzata sic et simpliciter dalla\nmera omissione dell\u0027osservanza di ogni tipo diligenza, senza pertanto\nessere neanche astrattamente consentita all\u0027interprete un\u0027operazione\nermeneutica di tipo complessivo; essendo peraltro difficoltoso\napprezzare, oltre alla precisa tipicita\u0027 di tale reato, la linea di\nconfine dell\u0027elemento oggettivo dal coefficiente psicologico\nspecificamente richiesto. \n Il richiamo esclusivo a «ogni diligenza», in altro modo, rende\nimpossibile l\u0027attribuzione alla fattispecie penale in oggetto di quel\ncontenuto oggettivo e tassativo; impedendo ai consociati altresi\u0027 la\npossibilita\u0027 di comprendere, in termini di prevedibilita\u0027 e\nconoscibilita\u0027, il preciso perimetro materiale della scelta punitiva\nmanifestata dal legislatore, conseguentemente incidendo\nnegativamente, nell\u0027ambito di un eventuale giudizio penale, sul\nconcreto ed effettivo esercizio del diritto di difesa ex art. 24\ndella Costituzione; essendo «expressis verbis» richiesto uno sforzo\ndi diligenza «totalizzante» e pertanto inindividuabile. \n Tale vulnus al principio di determinatezza e tassativita\u0027\ncontrasta altresi\u0027, in forza del dovere sancito all\u0027art. 117 della\nCostituzione di osservare gli obblighi internazionali assunti, con\nl\u0027art. 7 C.E.D.U. (Convenzione europea dei diritti dell\u0027uomo oggetto\ndi ratifica ed esecuzione con legge nazionale n. 848/1955) in forza\ndel quale «nessuno puo\u0027 essere condannato per una azione od omissione\nche, nel momento in cui e\u0027 stata commessa, non costituiva reato\nsecondo la legge nazionale o internazionale.». \n La portata normativa di tale disposizione costituisce ormai\noggetto di indirizzo consolidato della Corte europea dei Diritti\ndell\u0027uomo, come sugellata dalla pronuncia della Grande Camera del 23\nfebbraio 2017 che ha deciso il caso «...» contro Italia mediante la\nquale la Corte europea dei diritti dell\u0027uomo in ordine all\u0027art. 7\ndella Convenzione ha statuito «uno dei requisiti derivanti\ndall\u0027espressione \"prevista dalla legge\" e\u0027 la prevedibilita\u0027.\nPertanto, una norma non puo\u0027 essere considerata una \"legge\" se non e\u0027\nformulata con sufficiente precisione in modo da consentire ai\ncittadini di regolare la loro condotta; essi devono essere in grado -\nse necessario, mediante appropriata consulenza - di prevedere, a un\nlivello ragionevole nelle specifiche circostanze, le conseguenze che\nun determinato atto puo\u0027 comportare» (si vedano tra le altre pronunce\nsul punto della Corte europea dei diritti dell\u0027uomo: Sunday Times c.\nRegno Unito, 26 aprile 1979; Kokkinakis c. Grecia, 25 maggio 1993;\nRekvenyi c. Ungheria (GC) n. 25390/1994; ... e ... c. Italia). \n Orbene tale pronuncia nel caso sovrannazionale «...» risulta\nparticolarmente significativa nella valutazione della non manifesta\ninfondatezza della questione oggi sollevata, non soltanto nell\u0027ambito\ndell\u0027esigenza di «nomofilachia convenzionale» in ordine al raggio di\noperativita\u0027 dell\u0027art. 7 CEDU, ma anche in ragione della specifica\nnorma nazionale penale che era stata sottoposta all\u0027attenzione della\nCorte europea dei diritti dell\u0027uomo; in particolare l\u0027art. 75, comma\n2 decreto legislativo n. 159/2011 nella parte in cui attribuiva\nrilevanza penale all\u0027inosservanza delle «prescrizioni» del «vivere\nonestamente e rispettare le leggi» indicate nelle misure di\nprevenzione. \n Tale citato reato infatti risultava avere, prima della pronuncia\ndella sentenza della Corte costituzionale n. 25/2019 che di seguito\nsi indichera\u0027, un perimetro di tipicita\u0027 analogo e, ad avviso di\nquesto giudice, ancora piu\u0027 determinato/tassativo di quello previsto\ndall\u0027art. 20, comma 1, primo periodo e 2 legge n. 110/1975 che\npunisce, infatti, come ampiamente illustrato, chi non osserva le\nprescrizioni costituite da «ogni diligenza» nella custodia delle\narmi. \n Ebbene, la suindicata Grande Camera della Corte EDU ha dichiarato\nche le prescrizioni di «vivere onestamente e rispettare le leggi»\ncontrastino con l\u0027art. 7 della Convenzione europea dei diritti\ndell\u0027uomo; in quanto prescrizioni non sufficientemente dettagliate e\npertanto non prevedibili e non conoscibili. \n Sulla scorta di tale «monito» sovranazionale, l\u0027ordinamento\nnazionale ha concretamente reagito dinanzi a tale vizio di\ndeterminatezza dell\u0027art. 75, comma 2 decreto legislativo n. 159/2011\ndichiarando l\u0027incostituzionalita\u0027 dello stesso nella parte in cui\nprevede come reato la violazione degli obblighi e delle prescrizioni\ninerenti la misura della sorveglianza speciale, con obblighi o\ndivieto di soggiorno, ove consistente nell\u0027inosservanza delle\nprescrizioni di «vivere onestamente» e di «rispettare le leggi».\n(cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 25 del 27 settembre 2019). \n In definitiva e\u0027 evidente che per ragioni di coerenza\nordinamentale, alla stregua della vicinitas di tipicita\u0027 della\nfattispecie ex art. 75, comma 2 decreto legislativo n. 159 (ante\nsentenza n. 25/2019 Corte costituzionale) a quella oggi questionata,\nsia indispensabile promuovere un vaglio di costituzionalita\u0027 in\nordine alla conformita\u0027 agli articoli 25, comma 2 della Costituzione\ne 117 della Costituzione in relazione all\u0027art. 7 CEDU dell\u0027art. 20,\ncomma 2 e comma 1, primo periodo, legge n. 110/1975, laddove sanziona\nla violazione di «prescrizioni» del tutto indefinite, e riducibili\nperaltro all\u0027inosservanza di «ogni diligenza». \n 2.2. Violazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione. \n Da ultimo deve ossersarsi che l\u0027assoluta indeterminatezza ed\nimprecisione come argomentata della norma penale in oggetto, avente\nal suo interno anche una consistente componente\nprecauzionale/cautelare laddove impone nella custodia delle armi un\ndovere di osservare ogni diligenza ex art. 20, comma 1, primo\nperiodo, legge n. 110/1975, incide negativamente ed irragionevolmente\nex art. 2 della Costituzione sulla vita privata del consociato, sullo\nsviluppo della sua personalita\u0027 e delle quotidiane e delle\ncomplessive formazioni sociali del medesimo, imponendo infatti\nastrattamente e costantemente all\u0027individuo uno sforzo\nqualitatitativo e quantitativo nell\u0027osservanza del dovere di «ogni\ndiligenza» imprecisato e pertanto «inesigibile»; da cio\u0027 desumendosi\nanche la totale irragionevolezza del precetto di cui all\u0027art. 20,\ncomma 1 primo periodo e comma 2, legge n. 110/1975. \n 3. Impossibilita\u0027 di un\u0027interpretazione conforme \n Alla luce dello specifico e rigoroso tenore normativo del\ncombinato disposto di cui ai commi 1 e 2 legge n. 110/1975 non\nrisultano percorribili interpretazioni della norma qui censurata in\nsenso conforme alle citate disposizioni della Costituzione e alle\nnorme ad essa interposte; trattandosi di una norma che punisce sic et\nsimpliciter l\u0027inosservanza di ogni tipo di diligenza nella custodia\ndelle armi. \n 4. Sospensione del giudizio e della prescrizione - statuizioni\nconnesse \n In via conclusiva, ritenuta la questione rilevante e non\nmanifestamente infondata, in virtu\u0027 del combinato disposto degli\narticoli 23, legge n. 87/1953 e 159 codice penale, deve ordinarsi la\nsospensione del giudizio in corso nei confronti dell\u0027imputato e la\nconseguente sospensione della prescrizione con riferimento al reato\ncontestato nel presente procedimento. \n In punto di sospensione della prescrizione si precisa che questo\ngiudice aderisce ed intende dare attuazione al principio\ngiurisprudenziale, condivisibile e ormai consolidato, secondo cui «In\ntema di prescrizione, nel caso di sospensione del procedimento a\nseguito di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la\nrisoluzione di una questione di legittimita\u0027 costituzionale, la data\ndi cessazione dell\u0027effetto sospensivo e, pertanto, la data finale del\nperiodo di sospensione del termine di prescrizionale coincide con\nquella in cui gli atti sono restituiti al giudice remittente» (cfr.\nCassazione, sez. V, sentenza n. 7553 del 14 novembre 2012; sez. IV\nsentenza n. 3086/1979). \n Deve, infine, disporsi ai sensi dell\u0027art. 23, comma 4, legge n.\n87/1953 l\u0027immediata trasmissione degli atti del procedimento alla\nCorte costituzionale, mandandosi la cancelleria per la notificazione\ndella presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri,\nnonche\u0027 per la comunicazione ai Presidenti della Camera dei deputati\ne del Senato della Repubblica e per la successiva trasmissione del\nfascicolo processuale alla Corte costituzionale. \n\n \n P.Q.M. \n \n Visti gli articoli 134 della Costituzione, 1 legge costituzionale\nn. 1/1948 e 23 ss. legge n. 87/1953, ritenuta la questione rilevante\ne non manifestamente infondata, \n solleva questione di legittimita\u0027 costituzionale in relazione al\nreato di cui al combinato disposto dei comma 2 e 1, primo periodo,\ndell\u0027art. 20, legge n. 110/1975 per la violazione degli articoli 2,\n3, 24, 25 comma 2, 117, comma 1 della Costituzione (in relazione\ndegli obblighi discendenti dall\u0027art. 7, comma 1 della Convenzione\neuropea dei diritti dell\u0027uomo firmata a Roma il 4 novembre 1950,\nratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848); \n sospende il giudizio in corso nei confronti dell\u0027imputato ed i\nrelativi termini di prescrizione fino alla definizione del giudizio\nincidentale di legittimita\u0027 costituzionale con restituzione degli\natti al giudice procedente; \n dispone l\u0027immediata trasmissione degli atti del procedimento alla\nCorte costituzionale; \n manda la cancelleria per la notificazione della presente\nordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche\u0027 per la\ncomunicazione ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato\ndella Repubblica e per la successiva trasmissione del fascicolo\nprocessuale alla Corte costituzionale. \n Cosi\u0027 deciso, Reggio Calabria il 24 ottobre 2024 \n \n Il giudice: Iacovelli","elencoNorme":[{"id":"62340","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"l","denominaz_legge":"legge","data_legge":"18/04/1975","data_nir":"1975-04-18","numero_legge":"110","descrizionenesso":"in combinato disposto con l\u0027art.","legge_articolo":"20","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"primo periodo","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-04-18;110~art20"},{"id":"62337","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"l","denominaz_legge":"legge","data_legge":"18/04/1975","data_nir":"1975-04-18","numero_legge":"110","descrizionenesso":"","legge_articolo":"20","specificaz_art":"","comma":"2","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-04-18;110~art20"}],"elencoParametri":[{"id":"78966","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"2","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"78967","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"3","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"78968","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"24","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"78969","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"25","specificaz_art":"","comma":"2","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"78970","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"117","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"78971","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"cedu","descriz_costit":"Convenzione per la salvaguardia diritti dell\u0027uomo e libertà fondamentali","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"7","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"paragrafo 1","descrizionenesso":"","unique_identifier":""}],"elencoParti":[]}}" ] ] |