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B.. \n \nReati e pene - Armi - Previsione che la custodia delle  armi  di  cui\n  agli artt. 1 e 2 della legge n. 110 del 1975 deve essere assicurata\n  con  ogni  diligenza  nell\u0027interesse  della  sicurezza  pubblica  -\n  Previsione,   in   caso   di   inosservanza   delle   prescrizioni,\n  dell\u0027arresto da uno a tre mesi o dell\u0027ammenda fino a euro 516. \n- Legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme  integrative  della  disciplina\n  vigente per il  controllo  delle  armi,  delle  munizioni  e  degli\n  esplosivi), art. 20, primo comma, primo periodo, e  secondo  comma,\n  in combinato disposto. \n\n\r\n(GU n. 10 del 05-03-2025)\n\r\n \n               TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO CALABRIA \n                           Sezione penale \n \n    Il  Tribunale  di  Reggio  Calabria,  in  persona   del   giudice\ndell\u0027udienza pre-dibattimentale, dott. Andrea Iacovelli. \n    Nel procedimento nei confronti di: B.  G.,  nato  a  ...  il  ...\nimputato del seguente reato: reato previsto e  punito  dall\u0027art.  20,\ncomma secondo della legge n. 110/1975, perche\u0027 nella  custodia  della\narmi corte e lunghe (con munizionamento), legalmente detenute  presso\nla  sua  abitazione  di  ...  n.  ...,  non  osservava  la  diligenza\nnecessaria a garantire un facile accesso  alle  stesse  da  parte  di\nsoggetti non legittimati, mettendo cosi\u0027 a  repentaglio  la  pubblica\nsicurezza. \n    Fatti accertati in ... il .... \n    Premesso che: \n        con decreto di citazione  diretta  a  giudizio  emesso  dalla\nProcura della Repubblica presso  il  Tribunale  ordinario  di  Reggio\nCalabria in data 27 maggio 2024, l\u0027odierno imputato veniva invitato a\ncomparire dinanzi questo  ufficio  all\u0027udienza  predibattimentale  ex\nart. 554-bis codice di procedura  penale  del  24  ottobre  2024  per\nrispondere del reato sopra indicato; \n        che   questo    giudice,    all\u0027esito    della    valutazione\ndell\u0027effettiva  regolarita\u0027  del  contraddittorio,  ritiene  che   la\nfattispecie contravvenzionale di cui  all\u0027art.  20,  comma  1,  primo\nperiodo, e 2 legge n. 110/1975 si ponga in contrasto con gli articoli\n2, 3, 24, 25, comma 2 della Costituzione, 117 della  Costituzione  in\nrelazione all\u0027art. 7 della Convenzione europea dei diritti dell\u0027uomo; \n \n                               Osserva \n \n  1. Rilevanza della questione di legittimita\u0027 costituzionale \n    Deve,  anzitutto,  valutarsi  la  rilevanza  della  questione  di\nlegittimita\u0027 costituzionale nel presente giudizio; premettendo, -  e\u0027\ndoveroso precisarlo - l\u0027impregiudicatezza  di  ogni  valutazione  nel\nmerito delle accuse elevate dal P.M., che il Tribunale, in  veste  di\ngiudice dell\u0027udienza pre-dibattimentale, si riserva di svolgere  alla\nripresa del giudizio, nell\u0027ambito dello specifico sindacato  devoluto\nal giudice dell\u0027udienza pre-dibattimentale ai sensi dell\u0027art. 554-ter\ncodice procedura penale. \n    Orbene  deve  osservarsi  che  la  fattispecie  contravvenzionale\nastratta contestata all\u0027imputato ex art.  20,  comma  2  e  1,  primo\nperiodo, legge n. 110/1975 «chiunque non osserva le  prescrizioni  di\ncui al precedente comma e\u0027 punito, se il fatto non  costituisce  piu\u0027\ngrave reato, con l\u0027arresto da uno a tre mesi o con l\u0027ammenda  fino  a\neuro 516,00», richiamando il comma 1 che prevede «La  custodia  delle\narmi di cui ai precedenti articoli 1  e  2  e  degli  esplosivi  deve\nessere assicurata con ogni diligenza nell\u0027interesse  della  sicurezza\npubblica») risulta astrattamente applicabile al presente processo  in\ncui e\u0027 stato contestato  all\u0027imputato,  non  esercente  attivita\u0027  di\ncommercio o raccolta di anni, la  negligente  custodia  delle  stesse\nall\u0027interno della sua abitazione sita in  ...  via  ...  n.  ...,  in\nragione della circostanza che, nella giornata del ..., si  verificava\nun gravissimo e drammatico incidente endo-familiare. \n    In particolare il figlio dell\u0027imputato, B. F. G. (nato il ...), a\ncompleta  insaputa  del  genitore,  ha  posto  in  essere,   mediante\nl\u0027utilizzo di un\u0027arma (in particolare mediante un  fucile  automatico\n«marca Franchi, calibro 12, modello presti. Avente  matricola  ...»),\ndei  gesti  autolesionistici  determinanti  anche  il  necessario  ed\nimmediato accesso in pari data al nosocomio,  come  dimostrato  dall\u0027\nanamnesi del verbale di pronto soccorso in atti  («ferita  d\u0027arma  da\nfuoco»), dall\u0027esame obbiettivo contenuto nello stesso dove si  evince\nla presenza «intorno alla ferita di  corpi  estranei  (verosimilmente\nmetallici) ritenuti nel sottocute». \n    L\u0027inconsapevolezza ed estraneita\u0027 dell\u0027imputato rispetto al gesto\ndel figlio  risulta  suffragato,  invece,  sotto  un  primo  profilo,\ndall\u0027esame dello stesso  certificato  medico  di  accesso  al  pronto\nsoccorso; nella cui occasione B. F. G. ha riferito, sempre in sede di\nanamnesi, di aver tentato il suicidio. \n    Sotto altro angolo visuale, il fratello del predetto, B.  A.  F.,\nintervenuto  nell\u0027immediatezza  presso  l\u0027abitazione  familiare,   ha\ndichiarato di aver interloquito con D. E., madre dei due  fratelli  e\nli\u0027 presente, la quale gli aveva comunicato che F. G. si era sparato.\nQuest\u0027ultimo  peraltro,   nel   colloquiare   nell\u0027immediatezza   del\ndrammatico episodio con il fratello,  gli  aveva  rappresentato,  nel\ngiustificare la sua contingente perdita di  sangue,  «che  si  voleva\nuccidere». \n    La sussistenza effettiva  di  armi  comuni  da  sparo,  anche  in\ntermini di rilevante quantita\u0027, nell\u0027abitazione dell\u0027imputato  veniva\neffettivamente  constatata,  invece,  sulla  base  del   verbale   di\nperquisizione e sequestro del ... nel quale,  oltre  alla  suindicata\narma utilizzata dal figlio dell\u0027imputato,  venivano  rinvenute  altre\nmeglio indicate nel medesimo verbale, in particolare « \n        un fucile da caccia sovrapposto calibro 12 marca Beretta mod.\n556 e con matricola n. ...; \n        un fucile sovrapposto marca Franchi Calibro 12  matricola  n.\n...; \n        un fucile sovrapposto calibro 20 marca Zangletti matricola al\nmomento non rilevata; \n        un fucile sovrapposto calibro 12 marca Fabarm matricola ...; \n        una pistola calibro 7,65 marca Bernardelli matricola  n.  ...\ncon relative cartucce». \n    Tali armi erano collocate all\u0027interno di un  armadietto  blindato\ncollocato lungo il corridoio  dell\u0027abitazione  (cfr.  annotazione  di\npolizia giudiziaria e fascicolo fotografico in atti). La  titolarita\u0027\ndelle armi in capo all\u0027imputato  veniva  riscontrata  sulla  base  di\naccertamenti  effettuati  mediante  i  sistemi  interni  in  uso   al\npersonale di p.g., che riscontrava anche la sussistenza in capo al B.\nG. di un porto d\u0027armi n. ... rilasciato in data .... \n    Orbene, in via generale  deve  osservarsi,  sempre  in  punto  di\nrilevanza della questione, che secondo  il  consolidato  orientamento\ndella giurisprudenza di  legittimita\u0027  condiviso  da  questo  giudice\n«L\u0027obbligo di diligenza nella custodia delle armi, previsto dall\u0027art.\n20 della legge n. 110/1975 - quando non si  tratti  di  soggetti  che\nesercitino  professionalmente  attivita\u0027  in  materia  di   armi   ed\nesplosivi  -  deve  ritenersi  adempiuto  alla  sola  condizione  che\nrisultino adottate le cautele che,  nelle  specifiche  situazioni  di\nfatto, possono esigersi da una persona di normale  prudenza,  secondo\nil criterio dell\u0027\"id quod plerumque accidit\"» (cfr.  Cassazione  pen.\nSez. I,  sentenza  n.  35453  dell\u002711  maggio  2021;  n.  46265/2004;\n8027/2011; 7154/2000; 6827/2013). \n    Sulla scorta di tali coordinate ermeneutiche deve osservarsi  nel\ncaso di specie che, sebbene le armi fossero effettivamente  collocate\nall\u0027interno di un armadietto blindato (di  cui  peraltro  non  si  e\u0027\ncompreso se lo stesso fosse nell\u0027immediatezza chiuso a  chiave  e  di\ncui deve comunque osservarsi la sua collocazione in  un  corridoio  e\nquindi l\u0027astratta fruibilita\u0027 da parte  di  tutti  i  componenti  del\nnucleo familiare), il grado  di  diligenza  esigibile  nei  confronti\ndell\u0027imputato,  alla   luce   delle   specifiche   circostanze   gia\u0027\nrappresentate e che si illustreranno,  doveva  essere  secondo  l\u0027«id\nquod plerumque accidit» maggiore. \n    Sulla base della lettura degli atti contenuti nel  fascicolo  del\npubblico ministero utilizzabili ex art. 553 codice procedura  penale,\ninfatti, il figlio dell\u0027imputato, B. F. G. (cl. ...), convivente  con\nl\u0027imputato (cfr.  sul  punto  verbale  di  s.i.t.  di  B.  A.  F.)  e\nutilizzatore dell\u0027arma detenuta dallo stesso, era da  tempo  in  cura\nper strutturate gravissime  condizioni  psichiche;  come  emerso  sia\ndalle  dichiarazioni  di  persone  informate  dei  fatti  sia   dagli\naccertamenti  medici  effettuati   nell\u0027interesse   di   B.   F.   G.\nnell\u0027immediatezza dell\u0027accesso al pronto soccorso. \n    Sotto il primo profilo, infatti, B. A. F., premettendo di  essere\nfiglio  dell\u0027imputato  e  fratello  di  F.  G.,   ha   riferito   che\nquest\u0027ultimo «soffriva di problemi psichici da almeno vent\u0027anni ed e\u0027\nin cura col centro di igiene mentale sito in via ...»; in aggiunta il\nteste ha riferito che, nel tragitto di accompagnamento  del  fratello\npresso il pronto soccorso in  occasione  del  gesto  autolesionistico\nsuindicato, lo stesso era come «assente». \n    Tale aspetto veniva riferito anche da M. G., cognato di B. F.  G.\ne  di  A.  F.,  il   quale,   premettendo   di   essere   intervenuto\nnell\u0027immediatezza presso l\u0027abitazione dell\u0027imputato e di  aver  visto\nF. G. con  una  tovaglia  sporca  di  sangue  appoggiata  sul  fianco\nsinistro,  ha  dichiarato  che  «F.  da  parecchi  anni   soffre   di\ndepressione per la quale per quanto so io e\u0027 in cura». \n    Tale particolare precarieta\u0027  psicologica  di  B.  F.  G.  veniva\nconstatata  anche  da  B.  C.,  vicina  di   casa   dell\u0027imputato   e\nsopraggiunta  anche  lei,  nell\u0027immediatezza,   nell\u0027abitazione   del\nmedesimo a seguito della percezione di grida; in particolare la teste\nha riferito che «F. appariva confuso e aveva lo sguardo perso» e  che\n«da tempo soffre di depressione ed e\u0027 attualmente in cura». \n    In  aggiunta,  tale  difficile  condizione  mentale  del   figlio\ndell\u0027imputato, risulta corroborata  per  tabulas  dagli  accertamenti\nmedici effettuati in occasione dell\u0027accesso di B.  F.  G.  presso  il\npronto soccorso del G.O.M. di ... in data .... \n    Quest\u0027ultimo, in sede di anamnesi - e\u0027 doveroso ancora una  volta\nevidenziare - ha riferito infatti agli operatori sanitari  di  essere\ngiunto presso il nosocomio «per tentato  omicidio»;  di  soffrire  di\nschizofrenia e  di  essere  in  terapia  con  «clozapina  brintellix,\naprazolam tavor». \n    Nei confronti del B. F. G., dopo che quest\u0027ultimo veniva altresi\u0027\nsottoposto a visita psichiatrica, veniva diagnosticata «ferita d\u0027arma\nda fuoco in tentato suicidio in paz schizofrenico»  con  prognosi  di\nventi giorni. \n    Tale  specifica  e  grave   situazione   del   nucleo   familiare\ndell\u0027imputato esigeva pertanto, anche in considerazione dello stabile\nrapporto di convivenza intercorrente tra figlio e il padre idoneo  ad\ningenerare un costante pericolo di uso improprio da parte di F. G. di\nuna delle  plurime  armi  detenute  dall\u0027imputato,  uno  standard  di\ndiligenza  nella  complessiva  attivita\u0027  di  custodia   delle   anni\nsuperiore   a   quello   concretamente   osservato;   tenuto    conto\ndell\u0027evidente facile accesso alla disponibilita\u0027 materiale delle armi\nda parte del B. F. G.. \n    Da ultimo, sempre in punto di  rilevanza  della  questione,  deve\nevidenziarsi che nel caso di specie non  sono  evincibili  dall\u0027esame\ndel fascicolo del pubblico ministero ulteriori  reati  (peraltro  non\ncontestati nel presente processo) tali da determinare  l\u0027operativita\u0027\ndella clausola di sussidiarieta\u0027 prevista dal comma 2  dell\u0027art.  20,\nlegge n. 110/1975 del salvo «che  il  fatto  costituisca  piu\u0027  grave\nreato»; eventualmente apprezzabili da questo  giudice  nell\u0027esercizio\ndei poteri riconosciuti ai sensi dell\u0027art. 554-bis,  comma  6  codice\nprocedura penale. \n    A tal riguardo deve osservarsi infatti che non  sono  ravvisabili\nin  capo  all\u0027imputato  ne\u0027  profili  di   responsabilita\u0027   omissiva\nimpropria per lesioni a titolo doloso ex articoli 40 cpv./582  codice\npenale ne\u0027 profili di responsabilita\u0027 omissiva per lesioni colpose ex\nart. 40 cpv./590 codice penale per le seguenti considerazioni. \n    Circa tali eventuali profili di  responsabilita\u0027,  infatti,  deve\nrilevarsi  la  carenza  sull\u0027imputato  dell\u0027«obbligo   giuridico   di\nimpedire l\u0027evento» nei confronti del figlio B. F. G.; in altro  modo,\nla maggiore eta\u0027 del  B.  F.  G.  al  momento  del  fatto  (cl.  ...)\nimpedisce  di  enucleare   un\u0027attuale   responsabilita\u0027   genitoriale\ndell\u0027imputato come prevista dall\u0027art. 316, comma 1 del codice civile,\nidonea a fondare  ex  lege  un  obbligo  di  protezione  dei  diritti\nfondamentali legati alla  persona  e  la  conseguente  «posizione  di\ngaranzia». \n    Sotto altro profilo deve osservarsi che, sebbene B.  F.  versasse\nall\u0027epoca dei fatti contestati in una  critica  situazione  psichica,\nquest\u0027ultimo non risulta, dagli  atti  contenuti  nel  fascicolo  del\npubblico ministero, sottoposto  ad  alcun  formale  provvedimento  di\ninterdizione legale tale da poter fa nascere, anche in altro modo, ex\nlege quell\u0027obbligo di impedire l\u0027evento previsto ex art. 40, comma  2\ncodice penale. \n    Tanto   premesso,   questo   giudice,   in   sede   di    udienza\npre-dibattimentale, e\u0027 chiamato, ai sensi  dell\u0027art.  554-ter  codice\nprocedura penale,  ad  effettuare  una  valutazione  di  «ragionevole\nprevisione di condanna» sulla quale fondare la decisione se fissare ,\nai sensi dell\u0027art. 554-ter, comma 3 codice procedura penale, la  data\ndell\u0027udienza  dibattimentale  per  la  prosecuzione  del  giudizio  o\nemettere una sentenza di non luogo  a  procedere,  definitoria  della\nspecifica fase del processo; introdotta ai sensi dell\u0027art. 32,  comma\n1, lettera  d),  decreto  legislativo  n.  150/2022  come  modificato\ndall\u0027art. 6, decreto-legge n. 162/2022 convertito  con  modificazioni\nnella legge n. 199/2022. \n    Ebbene,  la  questione  da  deferire  al  giudice  costituzionale\nrisulta  rilevante  posto  che  gli  elementi  fattuali  raccolti   e\nillustrati deporrerebbero, in assenza di cause estintive del reato  e\ntenuto conto della illustrata gravita\u0027  del  caso  concreto  tale  da\nprecludere in questa sede la  riconduzione  del  fatto  nell\u0027istituto\ndell\u0027art.  131-bis   codice   penale,   per   la   prosecuzione   del\ndibattimento;  l\u0027eventuale  pronuncia  di  incostituzionalita\u0027  della\npredetta  disposizione   determinerebbe,   invece,   contribuendo   a\nconcretizzare  la  ratio  di  «filtro»  attribuita  dal   legislatore\nall\u0027udienza  pre-dibattimentale,  una   immediata   definizione   del\nprocesso con l\u0027emissione di  una  sentenza  di  non  luogo  procedere\nperche\u0027 il fatto non e\u0027 previsto dalla legge come reato,  a  seguito,\nappunto, della  dichiarazione  di  incostituzionalita\u0027  che  comporta\nl\u0027espunzione dall\u0027ordinamento giuridico, con effetti ex  tunc,  della\nnorma penale costituzionalmente censurata. \n  2. Non  manifesta  infondatezza  della  questione  di  legittimita\u0027\ncostituzionale \n    Tanto premesso in punto di rilevanza,  deve  osservarsi  che  sul\ngiudice comune grava un vero e proprio obbligo di sollevare questione\ndi legittimita\u0027 costituzionale in caso di serio dubbio di conformita\u0027\ndelle disposizioni di legge  o  degli  atti  aventi  forza  di  legge\nrispetto alle  disposizioni  e  ai  principi  contenuti  nella  carta\nfondamentale. \n    Spetta, infatti, alla Corte costituzionale, quale  giudice  delle\nleggi, valutare la fondatezza o meno delle questioni di legittimita\u0027,\ndovendosi limitare il giudice a quo a prendere atto (oltre che  della\nrilevanza nel giudizio, di cui si e\u0027 gia\u0027 detto) della non  manifesta\ninfondatezza delle questioni di costituzionalita\u0027 poste dalle parti o\nrilevabili d\u0027ufficio. \n    Il  deciso  favor  dell\u0027ordinamento  giuridico-costituzionale  in\nordine alla sollevazione della questione di costituzionalita\u0027 in caso\ndi possibile (ovvero dubbio, purche\u0027 serio) contrasto della normativa\ndi rango primario con la carta fondamentale emerge chiaramente -  non\nsolo dall\u0027art. 1,  comma  1,  legge  costituzionale  n.  1/1948,  che\nprevede l\u0027obbligo di rimessione della questione («e\u0027 rimessa») quando\nquesta «non sia ritenuta  dal  giudice  manifestamente  infondata»  e\ndall\u0027art. 23, legge n. 87/1953  che,  dal  canto  suo,  contempla  il\npotere/dovere di sollevare  questione  di  legittimita\u0027  «qualora  il\ngiudizio  non   possa   essere   definito   indipendentemente   dalla\nrisoluzione della questione  di  legittimita\u0027  costituzionale  e  non\nritenga che la  questione  sia  manifestamente  infondata»  -  ma  e\u0027\nindirettamente affermato anche dall\u0027art. 24, legge n. 87/1953 laddove\nprevede che «l\u0027ordinanza che respinga l\u0027eccezione  di  illegittimita\u0027\ncostituzionale per manifesta irrilevanza o infondatezza, deve  essere\nadeguatamente motivata». \n    A ben vedere, inoltre, il favor dell\u0027ordinamento in  merito  alla\nrimessione delle questioni  di  legittimita\u0027  da  parte  del  giudice\ncomune e\u0027 dovuto all\u0027assetto del controllo di  costituzionalita\u0027,  di\ntipo accentrato, e rimesso ad un organo, la Corte costituzionale, che\nnotoriamente non puo\u0027 svolgere d\u0027ufficio lo scrutinio di legittimita\u0027\ncostituzionale, ma di regola e\u0027 investito di tale compito  a  seguito\ndi rimessione da parte del giudice comune che rilevi  incidentalmente\nuna questione nel corso di un giudizio pendente avanti a se\u0027. \n  2.1 Violazione degli articoli 25, comma 2, 24  della  Costituzione,\n117, comma 1 della Costituzione  in  relazione  all\u0027art.  7  C.E.D.U.\n(Firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa  esecutiva  con\nlegge 4 agosto 1955, n. 848) \n    Orbene, in punto di non manifesta  infondatezza  della  questione\ndevoluta al giudice  costituzionale,  questo  magistrato  censura  la\nconformita\u0027 della fattispecie di reato di cui al comma 2 e  comma  1,\nprimo  periodo,  dell\u0027art.  20,  legge  n.  110/1975,   rispetto   ai\nsuindicati parametri costituzionali e sovrannazionali, nella parte in\ncui punisce, salvo che il fatto non costituisca piu\u0027 grave reato, con\nl\u0027arresto da uno a tre mesi o con l\u0027ammenda fino a euro  516,00  «chi\nnon osserva le prescrizioni di cui al precedente comma...». \n    Nel caso di specie viene in gioco esclusivamente il primo periodo\ndel comma 1 dell\u0027art.  20,  legge  n.  110/1975  in  particolare  «La\ncustodia delle armi di cui ai precedenti  articoli  1  e  2  e  degli\nesplosivi deve essere assicurata con  ogni  diligenza  nell\u0027interesse\ndella  sicurezza  pubblica»;  non  essendo  applicabile   come   gia\u0027\npremesso, il secondo periodo  espressamente  riferito  a  coloro  che\nesercitano in forma professionale attivita\u0027  in  materia  di  armi  o\nesplosivi o sono autorizzati alla raccolta o alla collezione di armi. \n    Ad avviso di questo giudice,  infatti,  tale  specifico  precetto\npenale  risulta  totalmente  generico  ed  indeterminato  e  pertanto\ncontrastante,  sotto  un  primo  profilo,   con   il   principio   di\ntassativita\u0027 e determinatezza imposto  all\u0027art.  25,  comma  2  della\nCostituzione in forza del quale «Nessuno puo\u0027 essere punito se non in\nforza di  una  lene  che  sia  entrata  in  vigore  prima  del  fatto\ncommesso». \n    E\u0027  evidente,  infatti,  la  contestuale   contraddittorieta\u0027   e\ngenericita\u0027 della fattispecie  incriminatrice  di  cui  all\u0027art.  20,\ncomma 1, primo periodo, e 2 legge n.  110/1975  laddove,  nel  punire\nl\u0027inosservanza delle «prescrizioni» di cui al comma  1  dell\u0027art.  20\nlegge  n.  110/1975  (utilizzando  pertanto  una  locuzione   verbale\nastrattamente  idonea  a  suggerire  la  sussistenza  di  un   elenco\nspecifico e analitico  di  comandi/divieti),  svilisce  di  fatto  il\nsignificato generale  di  tale  terminologia,  giungendo  ad  operare\nesclusivamente un richiamo al concetto indefinito e discrezionale  di\n«diligenza», e creando, conseguentemente, un perimetro  di  tipicita\u0027\nassolutamente  indefinito  in  quanto  eretto  esclusivamente   sulla\npunizione dell\u0027inosservanza di «ogni diligenza». \n    Le «modalita\u0027 prescritte dalla autorita\u0027 di pubblica  sicurezza»,\npreviste dal secondo periodo del  comma  1  dell\u0027art.  20,  legge  n.\n110/1975 sono infatti evidentemente riferite soltanto all\u0027autore  del\nreato che eserciti «professionalmente attivita\u0027 in materia di armi  o\ndi esplosivi o e\u0027 autorizzato alla  raccolta  o  alla  collezione  di\narmi»;  non  potendo  le  stesse  essere  estese,  se   non   tramite\nun\u0027inammissibile interpretazione «contro voluntas legis», ai soggetti\nche non esercitino tali attivita\u0027. \n    Tanto premesso, deve evidenziarsi  che  costituisce  orientamento\nconsolidato   e   risalente   della   giurisprudenza   costituzionale\n«l\u0027esigenza di evitare arbitri nell\u0027applicazione di misure limitative\ndi  quel  bene  sommo  ed  inviolabile  costituito   dalla   liberta\u0027\npersonale; costituendo onere della legge penale quello di determinare\nla  fattispecie  criminosa  con  connotati  precisi   in   modo   che\nl\u0027interprete possa comprendere  con  specificita\u0027  e  concretezza  il\ncontenuto del comando» (cfr. Corte costituzionale n. 96/1981). \n    Questo   giudice   e\u0027   altresi\u0027   consapevole,   condividendola,\ndell\u0027ulteriore  declinazione  del   principio   di   tassativita\u0027   o\ndeterminatezza  offerto  dalla  Corte   costituzionale,   consolidata\nnell\u0027ultimo trentennio, secondo la quale per verificare  il  rispetto\ndi tale principio «occorre non gia\u0027 valutare isolatamente il  singolo\nelemento descrittivo dell\u0027illecito, bensi\u0027 collegarlo con  gli  altri\nelementi costitutivi della fattispecie e con  la  disciplina  in  cui\nquesta  s\u0027inserisce;  in  particolare,  l\u0027inclusione  nella   formula\ndescrittiva  dell\u0027illecito  di  espressioni  sommarie,  di   vocaboli\npolisensi, ovvero di  clausole  generali  o  concetti  elastici,  non\ncomporta un vulnus del parametro costituzionale  evocato,  quando  la\ndescrizione complessiva del fatto incriminato  consenta  comunque  al\ngiudice    -    avuto    riguardo    alle    finalita\u0027     perseguite\ndall\u0027incriminazione ed al piu\u0027 ampio contesto  ordinamentale  in  cui\nessa si colloca -  di  stabilire  il  significato  di  tale  elemento\nmediante un\u0027operazione interpretativa non esorbitante  dall\u0027ordinario\ncompito a lui affidato: quando cioe\u0027 quella descrizione  consenta  di\nesprimere un giudizio di corrispondenza  della  fattispecie  concreta\nalla fattispecie astratta,  sorretto  da  un  fondamento  ermeneutico\ncontrollabile; e, correlativamente, permetta  al  destinatario  della\nnorma di avere una percezione sufficientemente  chiara  ed  immediata\ndel relativo valore precettivo» (cfr. Corte  costituzionale  sentenza\nn. 327/2008; n. 5/2004; n. 34/1995; 122/1993). \n    Sulla scorta di tali rilievi della giurisprudenza costituzionale,\ndeve tuttavia ancora una volta osservarsi,  che  la  tipicita\u0027  della\nfattispecie contravvenzionale attenzionata - rectius  la  descrizione\ndel fatto incriminato - e\u0027 caratterizzata sic  et  simpliciter  dalla\nmera omissione dell\u0027osservanza di ogni tipo diligenza, senza pertanto\nessere neanche astrattamente consentita all\u0027interprete  un\u0027operazione\nermeneutica  di  tipo  complessivo;  essendo  peraltro   difficoltoso\napprezzare, oltre alla precisa tipicita\u0027 di tale reato, la  linea  di\nconfine  dell\u0027elemento   oggettivo   dal   coefficiente   psicologico\nspecificamente richiesto. \n    Il richiamo esclusivo a «ogni diligenza», in  altro  modo,  rende\nimpossibile l\u0027attribuzione alla fattispecie penale in oggetto di quel\ncontenuto oggettivo e tassativo; impedendo ai consociati altresi\u0027  la\npossibilita\u0027  di  comprendere,  in  termini   di   prevedibilita\u0027   e\nconoscibilita\u0027, il preciso perimetro materiale della scelta  punitiva\nmanifestata    dal    legislatore,     conseguentemente     incidendo\nnegativamente, nell\u0027ambito  di  un  eventuale  giudizio  penale,  sul\nconcreto ed effettivo esercizio del diritto  di  difesa  ex  art.  24\ndella Costituzione; essendo «expressis verbis» richiesto  uno  sforzo\ndi diligenza «totalizzante» e pertanto inindividuabile. \n    Tale  vulnus  al  principio  di  determinatezza  e   tassativita\u0027\ncontrasta altresi\u0027, in forza del dovere sancito  all\u0027art.  117  della\nCostituzione di osservare gli obblighi  internazionali  assunti,  con\nl\u0027art. 7 C.E.D.U. (Convenzione europea dei diritti dell\u0027uomo  oggetto\ndi ratifica ed esecuzione con legge nazionale n. 848/1955)  in  forza\ndel quale «nessuno puo\u0027 essere condannato per una azione od omissione\nche, nel momento in cui  e\u0027  stata  commessa,  non  costituiva  reato\nsecondo la legge nazionale o internazionale.». \n    La portata  normativa  di  tale  disposizione  costituisce  ormai\noggetto di indirizzo consolidato  della  Corte  europea  dei  Diritti\ndell\u0027uomo, come sugellata dalla pronuncia della Grande Camera del  23\nfebbraio 2017 che ha deciso il caso «...» contro Italia  mediante  la\nquale la Corte europea dei diritti dell\u0027uomo  in  ordine  all\u0027art.  7\ndella  Convenzione  ha  statuito   «uno   dei   requisiti   derivanti\ndall\u0027espressione  \"prevista  dalla  legge\"  e\u0027   la   prevedibilita\u0027.\nPertanto, una norma non puo\u0027 essere considerata una \"legge\" se non e\u0027\nformulata  con  sufficiente  precisione  in  modo  da  consentire  ai\ncittadini di regolare la loro condotta; essi devono essere in grado -\nse necessario, mediante appropriata consulenza - di prevedere,  a  un\nlivello ragionevole nelle specifiche circostanze, le conseguenze  che\nun determinato atto puo\u0027 comportare» (si vedano tra le altre pronunce\nsul punto della Corte europea dei diritti dell\u0027uomo: Sunday Times  c.\nRegno Unito, 26 aprile 1979; Kokkinakis c. Grecia,  25  maggio  1993;\nRekvenyi c. Ungheria (GC) n. 25390/1994; ... e ... c. Italia). \n    Orbene tale pronuncia  nel  caso  sovrannazionale  «...»  risulta\nparticolarmente significativa nella valutazione della  non  manifesta\ninfondatezza della questione oggi sollevata, non soltanto nell\u0027ambito\ndell\u0027esigenza di «nomofilachia convenzionale» in ordine al raggio  di\noperativita\u0027 dell\u0027art. 7 CEDU, ma anche in  ragione  della  specifica\nnorma nazionale penale che era stata sottoposta all\u0027attenzione  della\nCorte europea dei diritti dell\u0027uomo; in particolare l\u0027art. 75,  comma\n2 decreto legislativo n.  159/2011  nella  parte  in  cui  attribuiva\nrilevanza penale all\u0027inosservanza delle  «prescrizioni»  del  «vivere\nonestamente  e  rispettare  le  leggi»  indicate  nelle   misure   di\nprevenzione. \n    Tale citato reato infatti risultava avere, prima della  pronuncia\ndella sentenza della Corte costituzionale n. 25/2019 che  di  seguito\nsi indichera\u0027, un perimetro di tipicita\u0027  analogo  e,  ad  avviso  di\nquesto giudice, ancora piu\u0027 determinato/tassativo di quello  previsto\ndall\u0027art. 20, comma 1, primo  periodo  e  2  legge  n.  110/1975  che\npunisce, infatti, come ampiamente  illustrato,  chi  non  osserva  le\nprescrizioni costituite da  «ogni  diligenza»  nella  custodia  delle\narmi. \n    Ebbene, la suindicata Grande Camera della Corte EDU ha dichiarato\nche le prescrizioni di «vivere onestamente  e  rispettare  le  leggi»\ncontrastino con  l\u0027art.  7  della  Convenzione  europea  dei  diritti\ndell\u0027uomo; in quanto prescrizioni non sufficientemente dettagliate  e\npertanto non prevedibili e non conoscibili. \n    Sulla  scorta  di  tale  «monito»  sovranazionale,  l\u0027ordinamento\nnazionale  ha  concretamente  reagito  dinanzi  a   tale   vizio   di\ndeterminatezza dell\u0027art. 75, comma 2 decreto legislativo n.  159/2011\ndichiarando l\u0027incostituzionalita\u0027 dello stesso  nella  parte  in  cui\nprevede come reato la violazione degli obblighi e delle  prescrizioni\ninerenti la  misura  della  sorveglianza  speciale,  con  obblighi  o\ndivieto  di  soggiorno,  ove  consistente   nell\u0027inosservanza   delle\nprescrizioni di «vivere onestamente»  e  di  «rispettare  le  leggi».\n(cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 25 del 27 settembre 2019). \n    In  definitiva  e\u0027  evidente  che   per   ragioni   di   coerenza\nordinamentale,  alla  stregua  della  vicinitas  di  tipicita\u0027  della\nfattispecie ex art. 75, comma 2  decreto  legislativo  n.  159  (ante\nsentenza n. 25/2019 Corte costituzionale) a quella oggi  questionata,\nsia indispensabile  promuovere  un  vaglio  di  costituzionalita\u0027  in\nordine alla conformita\u0027 agli articoli 25, comma 2 della  Costituzione\ne 117 della Costituzione in relazione all\u0027art. 7 CEDU  dell\u0027art.  20,\ncomma 2 e comma 1, primo periodo, legge n. 110/1975, laddove sanziona\nla violazione di «prescrizioni» del tutto  indefinite,  e  riducibili\nperaltro all\u0027inosservanza di «ogni diligenza». \n  2.2. Violazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione. \n    Da ultimo deve  ossersarsi  che  l\u0027assoluta  indeterminatezza  ed\nimprecisione come argomentata della norma penale in  oggetto,  avente\nal    suo    interno     anche     una     consistente     componente\nprecauzionale/cautelare laddove impone nella custodia delle  armi  un\ndovere di osservare  ogni  diligenza  ex  art.  20,  comma  1,  primo\nperiodo, legge n. 110/1975, incide negativamente ed irragionevolmente\nex art. 2 della Costituzione sulla vita privata del consociato, sullo\nsviluppo  della  sua  personalita\u0027  e  delle   quotidiane   e   delle\ncomplessive  formazioni  sociali  del  medesimo,  imponendo   infatti\nastrattamente    e    costantemente    all\u0027individuo    uno    sforzo\nqualitatitativo e quantitativo nell\u0027osservanza del  dovere  di  «ogni\ndiligenza» imprecisato e pertanto «inesigibile»; da cio\u0027  desumendosi\nanche la totale irragionevolezza del precetto  di  cui  all\u0027art.  20,\ncomma 1 primo periodo e comma 2, legge n. 110/1975. \n  3. Impossibilita\u0027 di un\u0027interpretazione conforme \n    Alla  luce  dello  specifico  e  rigoroso  tenore  normativo  del\ncombinato disposto di cui ai commi  1  e  2  legge  n.  110/1975  non\nrisultano percorribili interpretazioni della norma qui  censurata  in\nsenso conforme alle citate disposizioni  della  Costituzione  e  alle\nnorme ad essa interposte; trattandosi di una norma che punisce sic et\nsimpliciter l\u0027inosservanza di ogni tipo di diligenza  nella  custodia\ndelle armi. \n  4. Sospensione del giudizio  e  della  prescrizione  -  statuizioni\nconnesse \n    In  via  conclusiva,  ritenuta  la  questione  rilevante  e   non\nmanifestamente infondata, in  virtu\u0027  del  combinato  disposto  degli\narticoli 23, legge n. 87/1953 e 159 codice penale, deve ordinarsi  la\nsospensione del giudizio in corso nei confronti  dell\u0027imputato  e  la\nconseguente sospensione della prescrizione con riferimento  al  reato\ncontestato nel presente procedimento. \n    In punto di sospensione della prescrizione si precisa che  questo\ngiudice  aderisce   ed   intende   dare   attuazione   al   principio\ngiurisprudenziale, condivisibile e ormai consolidato, secondo cui «In\ntema di prescrizione, nel caso  di  sospensione  del  procedimento  a\nseguito di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale  per  la\nrisoluzione di una questione di legittimita\u0027 costituzionale, la  data\ndi cessazione dell\u0027effetto sospensivo e, pertanto, la data finale del\nperiodo di sospensione del termine  di  prescrizionale  coincide  con\nquella in cui gli atti sono restituiti al giudice  remittente»  (cfr.\nCassazione, sez. V, sentenza n. 7553 del 14 novembre  2012;  sez.  IV\nsentenza n. 3086/1979). \n    Deve, infine, disporsi ai sensi dell\u0027art. 23, comma 4,  legge  n.\n87/1953 l\u0027immediata trasmissione degli  atti  del  procedimento  alla\nCorte costituzionale, mandandosi la cancelleria per la  notificazione\ndella presente ordinanza al Presidente del  Consiglio  dei  ministri,\nnonche\u0027 per la comunicazione ai Presidenti della Camera dei  deputati\ne del Senato della Repubblica e per la  successiva  trasmissione  del\nfascicolo processuale alla Corte costituzionale. \n\n \n                               P.Q.M. \n \n    Visti gli articoli 134 della Costituzione, 1 legge costituzionale\nn. 1/1948 e 23 ss. legge n. 87/1953, ritenuta la questione  rilevante\ne non manifestamente infondata, \n    solleva questione di legittimita\u0027 costituzionale in relazione  al\nreato di cui al combinato disposto dei comma 2 e  1,  primo  periodo,\ndell\u0027art. 20, legge n. 110/1975 per la violazione degli  articoli  2,\n3, 24, 25 comma 2, 117, comma  1  della  Costituzione  (in  relazione\ndegli obblighi discendenti dall\u0027art. 7,  comma  1  della  Convenzione\neuropea dei diritti dell\u0027uomo firmata a  Roma  il  4  novembre  1950,\nratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848); \n    sospende il giudizio in corso nei confronti  dell\u0027imputato  ed  i\nrelativi termini di prescrizione fino alla definizione  del  giudizio\nincidentale di legittimita\u0027  costituzionale  con  restituzione  degli\natti al giudice procedente; \n    dispone l\u0027immediata trasmissione degli atti del procedimento alla\nCorte costituzionale; \n    manda  la  cancelleria  per  la  notificazione   della   presente\nordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri,  nonche\u0027  per  la\ncomunicazione ai Presidenti della Camera dei deputati  e  del  Senato\ndella Repubblica e  per  la  successiva  trasmissione  del  fascicolo\nprocessuale alla Corte costituzionale. \n        Cosi\u0027 deciso, Reggio Calabria il 24 ottobre 2024 \n \n                        Il giudice: Iacovelli","elencoNorme":[{"id":"62340","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"l","denominaz_legge":"legge","data_legge":"18/04/1975","data_nir":"1975-04-18","numero_legge":"110","descrizionenesso":"in combinato disposto con l\u0027art.","legge_articolo":"20","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"primo periodo","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-04-18;110~art20"},{"id":"62337","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"l","denominaz_legge":"legge","data_legge":"18/04/1975","data_nir":"1975-04-18","numero_legge":"110","descrizionenesso":"","legge_articolo":"20","specificaz_art":"","comma":"2","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-04-18;110~art20"}],"elencoParametri":[{"id":"78966","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"2","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"78967","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"3","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"78968","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"24","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"78969","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"25","specificaz_art":"","comma":"2","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"78970","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"117","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"78971","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"cedu","descriz_costit":"Convenzione per la salvaguardia diritti dell\u0027uomo e libertà fondamentali","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"7","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"paragrafo 1","descrizionenesso":"","unique_identifier":""}],"elencoParti":[]}}"
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