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H.","altre_parti":"Unione Camere Penali Italiane","testo_atto":"N. 94 ORDINANZA (Atto di promovimento) 01 aprile 2025\n\r\nOrdinanza del 1º aprile 2025 della Corte d\u0027appello di Roma nel\nprocedimento penale a carico di S. H.. \n \nProcesso penale - Deposito della sentenza - Termini per\n l\u0027impugnazione - Concessione di un termine aggiuntivo di quindici\n giorni per l\u0027impugnazione del difensore dell\u0027imputato giudicato in\n assenza - Omessa distinzione tra difensore di fiducia e difensore\n d\u0027ufficio - Omessa limitazione del termine aggiuntivo al solo\n difensore d\u0027ufficio che, a pena di inammissibilita\u0027, e\u0027 tenuto, ai\n sensi dell\u0027art. 581-quater cod. proc. pen., a depositare, insieme\n all\u0027atto di impugnazione, specifico mandato a impugnare, rilasciato\n dopo la pronuncia della sentenza. \n- Codice di procedura penale, art. 585, comma 1-bis, in relazione\n all\u0027art. 581, comma 1-quater, del medesimo codice, nel testo\n modificato dall\u0027art. 2, comma 1, lettera o), della legge 9 agosto\n 2024, n. 114 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura\n penale, all\u0027ordinamento giudiziario e al codice dell\u0027ordinamento\n militare). \n\n\r\n(GU n. 22 del 28-05-2025)\n\r\n \n CORTE D\u0027APPELLO DI ROMA \n Sezione seconda \n \n La Corte d\u0027Appello di Roma, seconda sezione penale, nelle persone\ndei seguenti magistrati: \n dott. Marco Flamini, Presidente; \n dott. Pierluigi Balestrieri, consigliere; \n dott. Alfredo M. Bonagura, consigliere. \n Ritiene di sollevare questione di legittimita\u0027 costituzionale\ndell\u0027art. 585, comma 1-bis del codice di procedura penale nella parte\nin cui non limita al difensore d\u0027ufficio dell\u0027imputato giudicato in\nassenza la concessione di ulteriori quindici giorni, rispetto ai\ntermini del comma 1, per proporre impugnazione, ritenendo tale\ndisposizione in contrasto e violazione dei principi sanciti dall\u0027art.\n3 Costituzione. \n \n Rilevanza della questione \n \n La questione e\u0027 rilevante per le seguenti ragioni. \n H S , n. in , e\u0027 stato condannato alla pena di quattro mesi di\nreclusione per il reato di cui agli artt. 47-482 del codice penale\ndal Tribunale di Cassino con sentenza n. 1474/2024 del 19 settembre\n2024. \n Il giudizio di primo grado si e\u0027 svolto in assenza dell\u0027imputato,\nche era assistito dal difensore di fiducia avv. Veronica Salera, del\nforo di Cassino. \n Il Tribunale aveva riservato il deposito della motivazione della\nsentenza in trenta giorni, con successivo, tempestivo deposito in\ndata 8 ottobre 2024. \n Il termine di quarantacinque giorni dal 19 ottobre 2024 per\nopporre impugnazione previsto dall\u0027art. 585, comma 1, lett. c) del\ncodice di procedura penale sarebbe, quindi, scaduto in data 3\ndicembre 2024. \n Il difensore di fiducia dell\u0027imputato, avv. Veronica Salera, ha\npresentato appello in data 18 dicembre 2024 (successiva al 24 agosto\n2024, data di entrata in vigore della legge n. 114/2024), oltre i\nquarantacinque giorni previsti dal primo comma ma entro i successivi\nquindici giorni concessi dal comma 1-bis del codice di procedura\npenale al «difensore dell\u0027imputato giudicato in assenza». \n Pare evidente, dunque, la rilevanza della questione di\nlegittimita\u0027 costituzionale di quest\u0027ultima norma nella parte in cui\nconcede tale termine aggiuntivo sia al difensore di fiducia che a\nquello d\u0027ufficio, posto che l\u0027eventuale limitazione della sua portata\nal secondo renderebbe inammissibile per tardivita\u0027 l\u0027appello\npresentato dal difensore di fiducia di H S . \n La Corte remittente deve, dunque, propendere o per\nun\u0027interpretazione letterale dell\u0027art. 585, comma 1-bis del codice di\nprocedura penale (che concede il termine ulteriore di quindici giorni\nsenza distinguere tra le posizioni del difensore di fiducia e quella\ndel difensore d\u0027ufficio), con conseguente ammissibilita\u0027\ndell\u0027appello, o per un\u0027interpretazione costituzionalmente orientata\ndella stessa norma che limiti al difensore d\u0027ufficio la fruibilita\u0027\ndi quel termine aggiuntivo. \n \n La non manifesta infondatezza della questione \n \n Il decreto-legge 10 ottobre 2022, n. 150, cosi\u0027 come modificato\ndall\u0027art. 6, decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con\nmodificazioni nella legge 30 dicembre 2022, n. 199 (c.d. Riforma\nCartabia), in vigore dal 30 dicembre 2022, ha introdotto i commi\n1-ter e 1-quater nell\u0027art. 581 del codice di procedura penale,\nindividuando nuove cause di inammissibilita\u0027 formali delle\nimpugnazioni. \n In particolare, con il comma 1-ter aveva stabilito che con l\u0027atto\ndi impugnazione delle parti private e dei difensori dovesse essere\ndepositata, a pena d\u0027inammissibilita\u0027, la dichiarazione o elezione di\ndomicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a\ngiudizio. \n La ratio della norma stava nell\u0027agevolare le procedure di\nnotifica del decreto di citazione per il giudizio di impugnazione,\nonerando la parte o il difensore impugnante di depositare la\ndichiarazione o elezione di domicilio, in modo da rendere certo e\nimmediatamente individuabile il luogo in cui eseguire la notifica. A\nrafforzare tale norma sta l\u0027art. 157-ter, comma 3 del codice di\nprocedura penale, secondo cui in caso di impugnazione proposta\ndall\u0027imputato o nel suo interesse, la notificazione dell\u0027atto di\ncitazione a giudizio nei suoi confronti e\u0027 eseguita esclusivamente\npresso il domicilio dichiarato o eletto ai sensi dell\u0027art. 581, commi\n1-ter e quater. \n Con il comma l-quater, invece, il legislatore della Riforma ha\nelaborato un quadro specifico per l\u0027imputato assente in primo grado,\ndisponendo in tal caso che con l\u0027impugnazione il difensore depositi,\na pena d\u0027inammissibilita\u0027 della stessa, specifico mandato ad\nimpugnare rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la\ndichiarazione o l\u0027elezione di domicilio dell\u0027imputato, ai fini della\nnotificazione del decreto di citazione a giudizio. \n Il legislatore si e\u0027 posto, dunque, il problema delle numerose\nimpugnazioni proposte dai difensori di imputati assenti in primo\ngrado e, visto che la situazione di assenza potrebbe nascondere una\nmancanza di effettivi rapporti tra imputato e patrocinatore, per\nscongiurare che la decisione di impugnare risalga non all\u0027interessato\nma al solo difensore ha preteso il deposito di uno specifico mandato\nad impugnare (con correlativa dichiarazione o elezione di domicilio)\nsuccessivo alla sentenza da sottoporre a gravame. \n La ratio di tale norma e\u0027, dunque, quella di selezionare in\nentrata le impugnazioni, caducando con l\u0027inammissibilita\u0027 quelle che\nnon siano espressione di una scelta ponderata e rinnovata, in limine\nimpugnationis, ad opera della parte. \n Perfettamente coerente con tale ultima norma e\u0027 stata\nl\u0027introduzione, sempre da parte del legislatore della Riforma, del\ncomma 1-bis dell\u0027art. 585 del codice di procedura penale: consapevole\nche l\u0027assenza dell\u0027imputato puo\u0027 comportare una maggiore difficolta\u0027\ndi contatti con il difensore, e quindi ostacolare quest\u0027ultimo nel\nmunirsi del mandato a impugnare richiesto dall\u0027art. 581, comma\n1-quater del codice di procedura penale, la Riforma ha concesso al\ndifensore dell\u0027imputato giudicato in assenza un termine di quindici\ngiorni aggiuntivi rispetto ai termini ordinari di cui all\u0027art. 585,\ncomma 1 del codice di procedura penale, proprio per rendergli piu\u0027\nagevoli le ricerche dell\u0027imputato in vista del deposito del mandato\nad impugnare. \n Su tale sistema ha inciso in maniera decisa la legge 9 agosto\n2024, n. 114 (in vigore dal 25 agosto 2024). \n La legge ha abrogato il comma 1-ter dell\u0027art. 581 del codice di\nprocedura penale, eliminando, quindi - per le impugnazioni proposte\ndopo il 25 agosto 2024, nell\u0027interpretazione fornita da Cass. Sez.\nUnite 24 ottobre 2024 - la necessita\u0027 che la parte o il difensore\ndepositino, a pena di inammissibilita\u0027, la dichiarazione o l\u0027elezione\ndi domicilio. \n La stessa legge, per quanto qui di interesse, ha poi limitato\nl\u0027operativita\u0027 del successivo comma 1-quater al solo difensore\nd\u0027ufficio, stabilendo che solo il difensore d\u0027ufficio dell\u0027imputato\ngiudicato in assenza sia onerato, a pena d\u0027inammissibilita\u0027, a\npresentare con l\u0027atto di impugnazione lo specifico mandato ad\nimpugnare (e correlativa dichiarazione o elezione di domicilio)\nrilasciato dopo la sentenza da sottoporre a gravame. Cio\u0027 perche\u0027,\nsempre nell\u0027intento di selezionare le impugnazioni in entrata, si e\u0027\nritenuto che il rapporto di fiducia tra imputato e difensore potesse\nin qualche modo fin dall\u0027inizio comprendere il mandato ad impugnare\nla sentenza sfavorevole, mentre analoga conclusione non puo\u0027 darsi\nper il rapporto, certamente meno qualificato, tra imputato e\ndifensore d\u0027ufficio, per il quale la legge continua a esigere la\nprova di una scelta personale della parte di impugnare la sentenza\ndel grado precedente. \n Allo stato attuale, dunque, per le impugnazioni presentate dopo\nil 24 agosto 2024 e\u0027 differente il regime formale di impugnazione di\nuna sentenza nell\u0027interesse di un imputato giudicato in assenza: \n il difensore di fiducia non deve piu\u0027 presentare, con l\u0027atto di\nimpugnazione, il mandato a impugnare successivo alla sentenza\ngravata; \n il difensore d\u0027ufficio, a pena d\u0027inammissibilita\u0027, con l\u0027atto\ndi impugnazione deve, invece, depositare specifico mandato ad\nimpugnare, rilasciato dalla parte dopo la pronuncia della sentenza e\ncontenente la dichiarazione o l\u0027elezione di domicilio dell\u0027imputato\nai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio. \n Proprio a tali ultimi fini (per ricercare l\u0027imputato e munirsi\ndel mandato ad impugnare) il difensore d\u0027ufficio potra\u0027 fruire dei\nquindici giorni aggiuntivi per depositare l\u0027atto di impugnazione, ai\nsensi dell\u0027art. 585, comma 1-bis del codice di procedura penale. \n E tuttavia - e qui sta il vulnus all\u0027art. 3 della Costituzione -\nla legge 9 agosto 2024, n. 114, nel limitare l\u0027operativita\u0027 dell\u0027art.\n581, comma 1-quater del codice di procedura penale al difensore\nd\u0027ufficio liberando quello di fiducia dal relativo onere, non e\u0027\nintervenuta sull\u0027art. 585, comma l-bis del codice di procedura\npenale, che continua ad applicarsi al «difensore dell\u0027imputato\ngiudicato in assenza», senza distinzione tra difensore di fiducia e\nd\u0027ufficio. \n In altri termini, se i quindici giorni ulteriori rispetto a\nquelli ordinari sono funzionali esclusivamente a che il difensore\ndell\u0027imputato giudicato in assenza abbia piu\u0027 tempo per cercare il\nproprio assistito dopo la sentenza e munirsi del mandato ad impugnare\n(«In caso di impugnazione del difensore dell\u0027imputato assente, per\nattuare la delega sono aumentati di quindici giorni i termini per\nimpugnare previsti dall\u0027art. 585, comma 1», si legge nella Relazione\nillustrativa alla Legge Cartabia), una volta che tale onere previsto\na pena di inammissibilita\u0027 dell\u0027impugnazione e\u0027 stato eliminato per\nil difensore di fiducia e mantenuto per il solo difensore d\u0027ufficio,\nnon si vede per quale ragione il difensore di fiducia dell\u0027imputato\ngiudicato in assenza debba continuare a fruire di quel termine\naggiuntivo. \n Risulta palese la violazione del principio di uguaglianza. \n Tale principio va inteso, in questa sede, nella sua declinazione\npiu\u0027 rilevante, ossia la necessita\u0027 di un trattamento uniforme di\nsituazioni identiche o assimilabili, e di un trattamento\nadeguatamente diverso di situazioni differenti. \n Proprio sulla base di tale contenuto sostanziale dell\u0027art. 3\nCostituzione la Corte costituzionale ha elaborato un generale\nprincipio di «ragionevolezza», secondo cui la legge deve, appunto,\nregolare in maniera uguale situazioni uguali ed in maniera\nrazionalmente diversa situazioni diverse, con la conseguenza che una\ndisparita\u0027 di trattamento puo\u0027 trovare giustificazione solo nella\ndiversita\u0027 delle situazioni disciplinate. \n Ne deriva che il principio di uguaglianza deve intendersi violato\nquando Io stesso trattamento e\u0027 applicato, per legge, a persone che\nsi trovano in situazioni soggettive ed oggettive diverse; o quando un\ndiverso trattamento e\u0027 riservato, per legge, a persone che si trovano\nnelle medesime situazioni soggettive od oggettive. \n In altri termini, quando l\u0027applicazione di una norma di legge\ncomporta discriminazioni arbitrarie ed ingiustificate. \n Nel caso in specie il principio di uguaglianza e\u0027 violato in\nduplice senso: \n a) posizioni del tutto differenti come quelle del difensore\nd\u0027ufficio (su cui continuano a gravare gli oneri di ricerca e\ndeposito imposti dall\u0027art. 581, comma 1-quater del codice di\nprocedura penale a pena d\u0027inammissibilita\u0027 dell\u0027impugnazione) e del\ndifensore di fiducia (per il quale la legge n. 114/2024 ha eliminato\nquegli oneri) continuano ad essere equiparate dall\u0027art. 585, comma\nl-bis del codice di procedura penale che, per un evidente difetto di\ncoordinamento da parte del Legislatore, continua a concedere anche al\ndifensore di fiducia quel termine aggiuntivo di quindici giorni per\npresentare l\u0027impugnazione che era funzionale all\u0027assolvimento di\noneri che la Legge prevede ormai esclusivamente per il difensore\nd\u0027ufficio. \n Dunque l\u0027art. 585, comma 1-bis del codice di procedura penale,\nnell\u0027interpretazione letterale, viola l\u0027art. 3 Costituzione,\nimponendo un trattamento identico (la fruizione di quindici giorni\naggiuntivi per proporre impugnazione) a situazioni soggettive ed\noggettive assai differenti tra loro (il difensore di fiducia e quello\nd\u0027ufficio di imputato giudicato in assenza, solo per il secondo dei\nquali quel termine e\u0027 funzionale al fine di procurarsi dall\u0027imputato\nil mandato ad impugnare la sentenza). \n b) posizioni del tutto identiche come quelle del difensore di\nfiducia dell\u0027imputato assente e del difensore di fiducia\ndell\u0027imputato presente (del tutto equiparate sul punto, visto che\nanche il primo non ha piu\u0027 l\u0027onere di munirsi del mandato specifico\nad impugnare ex art. 581, comma 1-quater del codice di procedura\npenale) sono trattate in modo diverso dalla legge, poiche\u0027 l\u0027art.\n585, comma 1-bis del codice di procedura penale concede al primo - e,\novviamente, non al secondo - il termine aggiuntivo di cui all\u0027art.\n585, comma 1-bis del codice di procedura penale per proporre\nimpugnazione, termine che era finalizzato specificamente a procurarsi\nquel mandato. \n \n Conclusioni \n \n Sulla base delle considerazioni svolte, questa Corte ritiene che\nil presente giudizio d\u0027appello (trattandosi di impugnazione\npresentata dal difensore di fiducia dell\u0027imputato successivamente al\n24 agosto 2024, oltre il termine ordinario di cui all\u0027art. 585, comma\n1 del codice di procedura penale e usufruendo del termine aggiuntivo\nprevisto dal comma 1-bis) non possa essere definita indipendentemente\ndalla risoluzione della questione sulla legittimita\u0027 costituzionale\ndell\u0027art. 585, comma 1-bis del codice di procedura penale nella parte\nin cui dispone che il termine aggiuntivo di quindici giorni per\npresentare impugnazione spetti «al difensore dell\u0027imputato giudicato\nin assenza», senza distinzione tra difensore di fiducia e d\u0027ufficio. \n Ai sensi dell\u0027art. 23 della legge n. 87 dell\u002711 maggio 1983,\ndispone l\u0027immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale\ne sospende la procedura in corso. \n\n \n P. Q. M. \n \n Ritenuta la rilevanza nella presente procedura della questione di\nlegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 585, comma 1-bis del codice di\nprocedura penale nei termini che seguono: \n nella parte in cui, in accordo e coordinamento con l\u0027art. 581,\ncomma 1-quater del codice di procedura penale come modificato dalla\nlegge n. 114/2024, non limita al difensore d\u0027ufficio il termine\naggiuntivo di quindici giorni per il deposito dell\u0027impugnazione\nnell\u0027interesse dell\u0027imputato giudicato in assenza, per ritenuto\ncontrasto con l\u0027art. 3 Costituzione. \n Sospende il giudizio d\u0027appello instaurato dal difensore di\nfiducia dell\u0027imputato H S , sopra generalizzato, assente in primo\ngrado, con il deposito dell\u0027atto di impugnazione in data 18 dicembre\n2024. \n Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale\naffinche\u0027, ove ne ravvisi i presupposti, voglia dichiarare\nl\u0027illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 585, comma 1-bis del codice\ndi procedura penale nei termini sopra evidenziati. \n Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente\ndel Consiglio dei Ministri e sia counicata ai Presidenti delle due\nCamere del Parlamento. \n Roma, 1° aprile 2025 \n \n Il Presidente: Flamini \n \n \n Il consigliere est.: Bonagura","elencoNorme":[{"id":"62466","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"ppn","denominaz_legge":"codice di procedura penale","data_legge":"","data_nir":"","numero_legge":"","descrizionenesso":"in relazione a","legge_articolo":"585","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"bis","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":""},{"id":"62495","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"ppn","denominaz_legge":"codice di procedura penale","data_legge":"","data_nir":"","numero_legge":"","descrizionenesso":"come modificato da","legge_articolo":"581","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"quater","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":""},{"id":"62496","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"l","denominaz_legge":"legge","data_legge":"09/08/2024","data_nir":"2024-08-09","numero_legge":"114","descrizionenesso":"","legge_articolo":"2","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"lett. o)","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024-08-09;114~art2"}],"elencoParametri":[{"id":"79208","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"3","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""}],"elencoParti":[{"id":"54693","num_progressivo":"","nominativo_parte":"Unione Camere Penali Italiane","data_costit_part":"13/06/2025","flag_cost_fuori_termine":"No","indirizzo_difensore":"","id_avv_indirizzo":"","tipologia_parte":"AC","descrizione_tipologia_parte":"","sigla_parte":""}]}}" ] ] |