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      *  SSL certificate verify ok.\n
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    "{"dtoRicorso":{"anno":"2025","numero":"10","numero_parte":"1","data_gazzetta":"05/03/2025","numero_gazzetta":"10","data_notifica":"10/02/2025","oggetto_lungo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eEnergia – Impianti alimentati da fonti rinnovabili – Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili – Autorizzazione unica – Previsione che gli interventi di cui all\u0027Allegato C del d.lgs. n. 190 del 2024 sono soggetti al procedimento autorizzatorio unico, comprensivo, ove occorrenti, delle valutazioni ambientali di cui al Titolo III della Parte II del d.lgs. n. 152 del 2006 – Previsione che, nel caso di interventi di cui all\u0027Allegato C, Sezione I, sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza di regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, si applica l\u0027art. 27-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e del dl.lgs. n. 152 del 2006, salva la facoltà, per le stesse regioni e province autonome, di optare per il procedimento autorizzatorio unico – Previsione che, in relazione agli interventi di cui all\u0027Allegato C, Sezione I, il termine per la conclusione del procedimento di cui all\u0027art. 27-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e non può superare i due anni dal suo avvio o dall\u0027avvio della verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (VIA), ove prevista – Previsione che il soggetto proponente presenta, mediante lo Sportello unico delle energie rinnovabili, cosiddetta piattaforma SUER, istanza di autorizzazione unica alla regione territorialmente competente, o all\u0027ente delegato dalla regione medesima, per la realizzazione degli interventi di cui all\u0027Allegato C, Sezione I, oppure al Ministero dell\u0027ambiente e della sicurezza energetica per la realizzazione degli interventi di competenza statale di cui all\u0027Allegato C, Sezione II – Previsione che, ad eccezione degli interventi relativi a impianti \u003cem\u003eoff-shore\u003c/em\u003e, nel caso degli interventi di cui all\u0027Allegato C, Sezione II, il provvedimento autorizzatorio unico è rilasciato previa intesa con la regione o le regioni interessate – Previsione che, nel caso degli interventi relativi a impianti \u003cem\u003eoff-shore\u003c/em\u003e di cui all\u0027Allegato C, Sezione II, lettere \u003cem\u003et\u003c/em\u003e) e \u003cem\u003ev\u003c/em\u003e), si esprimono nell\u0027ambito della conferenza per il rilascio dell\u0027autorizzazione unica anche il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nonché, per gli aspetti legati all\u0027attività di pesca marittima, il Ministero dell\u0027agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste – Ricorso della Regione Siciliana – Denunciata disciplina statale che, riservando all’autorità statale ogni competenza in materia di autorizzazione unica o valutazione di impatto, anche per gli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile da ubicare in Sicilia, oblitera la competenza esclusiva della regione ricorrente – Violazione della competenza statutaria in materia di industria e commercio – Disciplina che, in relazione agli impianti su terraferma rientranti tra quelli di cui alla Sezione II dell’Allegato C, di maggior potenza, esclude ogni coinvolgimento della regione, nella fase di autorizzazione e/o di valutazione di impatto ambientale – Lesione dello Statuto che accorda alla regione una competenza legislativa esclusiva in materia di tutela del paesaggio e di conservazione di antichità – Previsione che, in relazione agli impianti off–shore ha disconosciuto alle regioni qualsiasi potere e/o competenza in ordine sia al momento autorizzatorio che di valutazione di impatto, a prescindere dalla potenza dell’impianto – Norma che neppure prevede la previa acquisizione dell’intesa della regione interessata, prima del rilascio dell’autorizzazione unica – Lesione delle competenze statutarie in materia di pesca – Violazione della competenza legislativa concorrente della regione in materia di valorizzazione dei beni culturali e ambientali – Assorbimento statale delle funzioni amministrative e legislative regionali, senza un interesse pubblico ragionevole e proporzionato e in assenza di un accordo con la regione interessata – Lesione della competenza legislativa concorrente della regione in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia – Lesione del principio di sussidiarietà, dato che la norma non ha riconosciuto alla regione alcuna partecipazione in materia di regimi amministrativi per la produzione di energie rinnovabili – Disciplina che, anche qualora impingesse in materie di esclusiva competenza statale, in base al principio di prevalenza,\u0026nbsp;non può consentire l’assoluta obliterazione delle competenze esclusive della regione ricorrente – Lesione del principio di leale collaborazione – Previsione che irragionevolmente, nell’autorizzare gli impianti di fonti rinnovabili, accorda ogni potere di valutazione e decisione a livello statale, in aree dove vi è una convergenza di competenze regionali – Assenza di un adeguato ed effettivo bilanciamento dei diversi interessi confluenti – Violazione del principio di uguaglianza.\u003c/p\u003e","id_seduta":"4522","stato_fissazione":"2","descrizione_fissazione":"Udienza Pubblica","data_seduta":"21/10/2025","relatore":"LUCIANI","listaSedute":[{"numero_parte":"1","id_seduta":"4522","stato_fissazione":"2","descrizione_fissazione":"Udienza Pubblica","data_seduta":"21/10/2025","relatore":"LUCIANI"}],"ricorrente":"Regione Siciliana","testo_atto":"N. 10 RICORSO PER LEGITTIMITA\u0027 COSTITUZIONALE 11 febbraio 2025\n\r\nRicorso per questione di legittimita\u0027  costituzionale  depositato  in\ncancelleria l\u002711 febbraio 2025 (della Regione Siciliana). \n \nEnergia - Impianti alimentati da fonti rinnovabili -  Disciplina  dei\n  regimi  amministrativi  per  la  produzione  di  energia  da  fonti\n  rinnovabili - Autorizzazione unica - Previsione che gli  interventi\n  di cui all\u0027Allegato C del d.lgs. n. 190 del 2024 sono  soggetti  al\n  procedimento autorizzatorio  unico,  comprensivo,  ove  occorrenti,\n  delle valutazioni ambientali di cui al Titolo III  della  Parte  II\n  del d.lgs. n. 152 del 2006 - Previsione che, nel caso di interventi\n  di cui all\u0027Allegato C,  Sezione  I,  sottoposti  a  valutazione  di\n  impatto ambientale di competenza di regioni e Province autonome  di\n  Trento e di Bolzano, si applica l\u0027art. 27-bis del d.lgs. n. 152 del\n  2006, salva la facolta\u0027, per le stesse regioni e province autonome,\n  di optare per il procedimento  autorizzatorio  unico  -  Previsione\n  che, in relazione agli interventi di cui all\u0027Allegato C, Sezione I,\n  il termine per la conclusione  del  procedimento  di  cui  all\u0027art.\n  27-bis non puo\u0027 superare i due anni  dal  suo  avvio  o  dall\u0027avvio\n  della  verifica  di  assoggettabilita\u0027  a  valutazione  di  impatto\n  ambientale  (VIA),  ove  prevista  -  Previsione  che  il  soggetto\n  proponente presenta, mediante  lo  Sportello  unico  delle  energie\n  rinnovabili, cosiddetta piattaforma SUER, istanza di autorizzazione\n  unica alla regione territorialmente competente, o all\u0027ente delegato\n  dalla regione medesima, per la realizzazione  degli  interventi  di\n  cui all\u0027Allegato C, Sezione I, oppure al Ministero dell\u0027ambiente  e\n  della sicurezza energetica per la realizzazione degli interventi di\n  competenza statale di cui all\u0027Allegato C, Sezione II  -  Previsione\n  che, ad eccezione degli interventi relativi a  impianti  off-shore,\n  nel caso degli interventi di cui all\u0027Allegato  C,  Sezione  II,  il\n  provvedimento autorizzatorio unico e\u0027 rilasciato previa intesa  con\n  la regione o le regioni interessate  -  Previsione  che,  nel  caso\n  degli interventi relativi a impianti off-shore di cui  all\u0027Allegato\n  C, Sezione II, lettere t) e  v),  si  esprimono  nell\u0027ambito  della\n  conferenza per  il  rilascio  dell\u0027autorizzazione  unica  anche  il\n  Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti  nonche\u0027,  per  gli\n  aspetti legati  all\u0027attivita\u0027  di  pesca  marittima,  il  Ministero\n  dell\u0027agricoltura, della sovranita\u0027 alimentare e delle foreste. \n- Decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 (Disciplina dei regimi\n  amministrativi per la produzione di energia da  fonti  rinnovabili,\n  in attuazione dell\u0027articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della\n  legge 5 agosto 2022, n. 118), art. 9, commi 1, 2 e 13,  e  relativo\n  Allegato C). \n\n\r\n(GU n. 10 del 05-03-2025)\n\r\n    Ricorso  (ex  art.  127,  comma  2,  Cost.)  proposto  -   giusta\ndeliberazione di Giunta n. 27 del 4 febbraio  2025  -  dalla  Regione\nSiciliana (cod. fisc. 80012000826), con sede legale in Palermo piazza\nIndipendenza n. 1, in persona del suo Presidente pro  tempore,  On.le\nRenato Schifani,  rappresentato  e  difeso,  sia  congiuntamente  che\ndisgiuntamente, giusta procura speciale stesa su foglio  separato  da\nconsiderare in calce al presente atto, dagli  avv.ti  Enrico  Pistone\nNascone,  (c.f.:PSTNRC66E06C342R)  posta   elettronica   certificata:\nnascone.pistonenascone@avvnicosia.legalmail.it e Nicola  Dumas  (c.f.\nDMSNCL78H03A089J) pec: nicola.dumas@pec.it dell\u0027Ufficio legislativo e\nlegale della Presidenza della Regione Siciliana  (fax:  091-6254244),\nelettivamente domiciliato presso la sede dell\u0027ufficio  della  Regione\nSiciliana in Roma, via Marghera n. 36 \n \n                               Contro \n \n    il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  in  persona   del\nPresidente  del  Consiglio  pro  tempore,  rappresentato   e   difeso\ndall\u0027Avvocatura generale dello Stato, presso la cui sede in Roma, via\ndei Portoghesi n. 12 e\u0027 domiciliato ex lege. \n    Per la declaratoria di illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 9,\ncommi 1, 2 e 13 e relativa tabella C del decreto legislativo  del  24\nnovembre 2024, n. 190 «Disciplina dei regimi  amministrativi  per  la\nproduzione di energia da fonti rinnovabili, in  attuazione  dell\u0027art.\n26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n.  118.\n(24G00205)» pubblicato nella G.U.R.I. 12 dicembre 2024, n. 291,  S.O.\ncome da delibera della Giunta regionale in data 4 febbraio 2025. \n    In G.U.R.I. del 12 dicembre 2024, n. 291 e\u0027 stato  pubblicato  il\ndecreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, recante «Disciplina dei\nregimi  amministrativi  per  la  produzione  di  energia   da   fonti\nrinnovabili, in attuazione dell\u0027art. 26, commi 4 e 5,  lettera  b)  e\nd), della legge 5 agosto 2022, n. 118. (24G00205)». \n    Con tale decreto delegato e\u0027 stata introdotta la nuova disciplina\ndei regimi amministrativi per  la  produzione  di  energia  da  fonti\nrinnovabili  che  si  pone  l\u0027obiettivo  di  attuare  il  riordino  e\nsemplificazione normativa  della  materia  nonche\u0027  di  uniformare  i\nregimi amministrativi  della  materia,  in  linea  con  gli  obblighi\neuro-unitari e con le esigenze  di  accelerazione  della  transizione\nenergetica. \n    La nuova normativa ha ridotto  a  tre  i  regimi  amministrativi:\nattivita\u0027 libera che non richiede atti di  assenso  o  dichiarazioni,\nsalvo in presenza di beni oggetto di tutela ai sensi della  Parte  II\ndel decreto legislativo n. 42/2004,  o  in  aree  naturali  protette,\novvero all\u0027interno di siti della Rete Natura 2000 (in tali casi,  gli\ninterventi sono soggetti a PAS); procedura  abilitativa  semplificata\n(PAS), prevista  per  i  progetti  non  soggetti  a  procedimenti  di\n«permitting»   e   non   assoggettati   a   valutazioni   ambientali;\nautorizzazione unica, richiesta per progetti di maggiori dimensioni. \n    In particolare, il comma 1 dell\u0027art 9  rubricato  «Autorizzazione\nunica» dispone che «Fermo restando quanto previsto all\u0027art. 1,  comma\n1, secondo e terzo periodo, gli interventi di cui all\u0027allegato C sono\nsoggetti al procedimento autorizzatorio  unico  di  cui  al  presente\narticolo, comprensivo, ove occorrenti, delle  valutazioni  ambientali\ndi cui al titolo III della parte seconda del  decreto  legislativo  3\naprile 2006, n. 152. Nel caso di interventi di  cui  all\u0027allegato  C,\nsezione  I,  sottoposti  a  valutazione  di  impatto  ambientale   di\ncompetenza di regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano,  si\napplica l\u0027art. 27-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006,  salva\nla facolta\u0027, per le stesse regioni e province autonome, di optare per\nil procedimento autorizzatorio unico di cui al presente articolo.  In\nrelazione agli interventi di cui al secondo periodo, il  termine  per\nla conclusione del procedimento  di  cui  all\u0027art.  27-bis  non  puo\u0027\nsuperare i due anni dal suo avvio  o  dall\u0027avvio  della  verifica  di\nassoggettabilita\u0027 a valutazione  di  impatto  ambientale  (VIA),  ove\nprevista». \n    Il comma 2 del  precitato  art.  9,  dispone  che,  «Il  soggetto\nproponente  presenta,  mediante  la  piattaforma  SUER,  istanza   di\nautorizzazione unica, redatta secondo il modello  adottato  ai  sensi\ndell\u0027art. 19, comma 3, del decreto legislativo 8  novembre  2021,  n.\n199, come modificato dall\u0027art. 14 del presente decreto: \n        a)  alla  regione  territorialmente  competente,  o  all\u0027ente\ndelegato  dalla  regione  medesima,  per   la   realizzazione   degli\ninterventi di cui all\u0027allegato C, sezione I; \n        b) al Ministero dell\u0027ambiente e  della  sicurezza  energetica\nper la realizzazione degli interventi di cui all\u0027allegato C,  sezione\nII». \n    Il comma 13 del medesimo art. 9 stabilisce che  «Fatta  eccezione\nper gli interventi relativi a  impianti  off-shore,  nel  caso  degli\ninterventi di  cui  all\u0027allegato  C,  sezione  II,  il  provvedimento\nautorizzatorio unico di cui al presente articolo e\u0027 rilasciato previa\nintesa con la regione o le regioni interessate.» \n    Dal  tenore  della  sopra  riportata  normativa  emerge  che   il\nlegislatore delegato opera una  distinzione  tra  impianti  su  terra\nferma e quelli off-shore; e, mentre per i  primi,  fermo  restando  i\nprofili e le competenze sulla valutazione d\u0027impatto disciplinati  dal\ndecreto legislativo n. 152/2006, ai fini  dell\u0027autorizzazione  unica,\nsuddivide analiticamente gli interventi di competenza  statale  (Sez.\nII) da quelli di competenza regionale (Sez.  I)  sulla  scorta  della\npotenza, espressa in Megawatt, degli impianti  medesimi;  per  quanto\nriguarda, invece, la realizzazione di impianti off shore, ex comma 13\ndel precitato art. 9, disconosce alle regioni  qualsiasi  potere  e/o\ncompetenza in ordine sia al momento autorizzatorio che di valutazione\nd\u0027impatto. \n    Il  Governo  regionale  ritiene  che  le   previsioni   contenute\nnell\u0027art. 9, comma 1, 2  e  13  del  suddetto  atto  normativo  siano\nillegittime per violazione dello Statuto speciale in tema di potesta\u0027\nlegislativa esclusiva in materia di industria (art. 14,  lettera  d),\nin materia di pesca (art. 14, lettera l)  ed  in  materia  di  tutela\npaesaggistica  e  della  conservazione  delle  antichita\u0027  (art.  14,\nlettera  n);  nonche\u0027  dell\u0027art.  117,  comma  3  della  Costituzione\n(competenza legislativa concorrente in materia di «valorizzazione dei\nbeni culturali e ambientali e «produzione, trasporto e  distribuzione\nnazionale dell\u0027energia»), dell\u0027art. 118, comma 4  della  Costituzione\n(principio  di  sussidiarieta\u0027),  dell\u0027art.  3   della   Costituzione\n(principio  di  eguaglianza)  e  dell\u0027art.  120  della   Costituzione\n(principio di leale collaborazione). \n    Le suddette disposizioni appaiono censurabili nella parte in  cui\nescludono qualsiasi competenza,  intervento  o  partecipazione  della\nRegione Siciliana nel procedimento autorizzatorio  e  di  valutazione\nd\u0027impatto ambientale per gli impianti off-shore ed anche nella  parte\ni cui affidano  ogni  competenza  amministrativa  sull\u0027autorizzazione\nunica  e  sulla  valutazione   d\u0027impatto   ambientale   allo   Stato,\nlimitandosi a prevedere l\u0027intesa con la regione interessata prima del\nrilascio del titolo - quanto agli  impianti  di  cui  all\u0027allegato  C\nSezione II del decreto legislativo n. 190/2024. \n    Si propone, pertanto, questione di legittimita\u0027 costituzionale ai\nsensi dell\u0027art. 127, comma 2, della Costituzione per i seguenti \n \n                               Motivi \n \n1. Illegittimita\u0027 dell\u0027art. 9, commi I, II e XIII e relativa  tabella\nC del decreto legislativo n. 190 del 24 novembre 2024 «Disciplina dei\nregimi  amministrativi  per  la  produzione  di  energia   da   fonti\nrinnovabili», per violazione dell\u0027art. 14, lettera d)  dello  Statuto\nspeciale, (approvato con R.D.L. 15 maggio 1946, n. 455, convertito in\nlegge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, modificato  dalle  leggi\ncostituzionali 23 febbraio 1972, n. 1, 12 aprile  1989,  n.  3  e  31\ngennaio 2001, n. 2). \n    Come gia\u0027 accennato in premessa, in relazione  agli  impianti  su\nterra ferma di maggiore potenza e, pertanto, rientranti nel novero di\nquelli elencati nell\u0027allegato C sezione II del decreto legislativo n.\n190/2024, la novella in parola (art. 9, comma 2,  lettera  b)  affida\nalla competenza statuale ogni attivita\u0027 amministrativa  sia  ai  fini\ndel  rilascio  dell\u0027autorizzazione  unica   che   delle   valutazioni\nd\u0027impatto ambientale, prevedendosi soltanto  che,  il  «provvedimento\nautorizzatorio unico ... e\u0027 rilasciato previa intesa con la regione o\nle regioni interessate» (cosi\u0027, art. 9, comma 13, primo periodo). \n    Attesa la sopra descritta  disciplina,  deve  osservarsi  che  il\nrubricato  Statuto  speciale,  annovera  fra  le  materie  rientranti\nnell\u0027ambito  della  potesta\u0027  legislativa  esclusiva  della   Regione\nSiciliana - fra le altre - quella della industria e  commercio  (art.\n14, lettera d). \n    Premesso che l\u0027attivita\u0027 industriale e\u0027 quella  preordinata,  tra\nl\u0027altro, alla produzione di beni e considerato che non puo\u0027 revocarsi\nin dubbio che l\u0027energia sia un bene (art. 814 c.c.), deve  trarsi  la\nnecessaria conseguenza che anche la produzione di  energia  elettrica\ndeve qualificarsi attivita\u0027 industriale e,  pertanto,  affidata  alla\ncompetenza esclusiva della Regione Siciliana, ai sensi del piu\u0027 volte\ncitato art. 14, lettera d) dello Statuto speciale. \n    Conseguentemente, l\u0027evenienza che la disciplina statale in questa\nsede contestata abbia riservato all\u0027autorita\u0027 statale ogni competenza\nin materia di autorizzazione unica e valutazione  di  impatto,  anche\nper gli impianti di produzione di energia  da  fonte  rinnovabile  da\nubicare in Sicilia, del tutto  obliterando  la  competenza  esclusiva\ndella  regione  esponente,  inficia  la  legittimita\u0027  dell\u0027impugnata\nnorma. \n    Sul punto e\u0027  appena  il  caso  di  evidenziare  che  l\u0027acclarata\nillegittimita\u0027  non  puo\u0027  dirsi  esclusa  dalla  evenienza  che   la\ncensurata norma prevede che  il  rilascio  dell\u0027autorizzazione  debba\navvenire previa intesa con la regione interessata.  Com\u0027e\u0027  di  tutta\nevidenza,  infatti,  l\u0027intesa  interviene  a   valle   dell\u0027attivita\u0027\namministrativa preordinata alla formazione del titolo  amministrativo\nautorizzatorio e delle sottostanti valutazioni  d\u0027impatto  ambientale\ned estromette la regione dall\u0027esercizio di potesta\u0027 valutativa  e  di\namministrazione attiva sul merito del progetto, in palese  violazione\ndella prescrizione statutaria, avente rango costituzionale. \n2. Illegittimita\u0027 dell\u0027art. 9, commi I, II e XIII e relativa  tabella\nC del decreto legislativo n. 190 del 24 novembre 2024 «Disciplina dei\nregimi  amministrativi  per  la  produzione  di  energia   da   fonti\nrinnovabili», per violazione dell\u0027art. 14, lettera n)  dello  Statuto\nspeciale, (approvato con R.D.L. 15 maggio 1946, n. 455, convertito in\nlegge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, modificato  dalle  leggi\ncostituzionali 23 febbraio 1972, n. 1, 12 aprile  1989,  n.  3  e  31\ngennaio 2001, n. 2). \n    L\u0027art. 14, lettera  n)  dello  Statuto  siciliano  include  nella\npotesta\u0027 legislativa esclusiva della regione le materie della  tutela\ndel paesaggio e la conservazione delle antichita\u0027. \n    Coerentemente a siffatta disposizione statutaria,  l\u0027art.  1  del\ndecreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  637/1975  (Norme  di\nattuazione dello statuto della Regione Siciliana in materia di tutela\ndel  paesaggio  e  di  antichita\u0027  e   belle   arti),   dispone   che\n«L\u0027amministrazione regionale esercita nel  territorio  della  regione\ntutte le attribuzioni delle amministrazioni  centrali  e  periferiche\ndello Stato in materia  di  antichita\u0027,  opere  artistiche  e  musei,\nnonche\u0027 di tutela del paesaggio». \n    Sul punto non e\u0027 ultroneo evidenziare che proprio gli impianti di\nproduzione di maggior potenza (si ponga mente, ad esempio, alle  pale\neoliche  ma  anche  agli  impianti  fotovoltaici),   realizzano   una\ninevitabile trasfigurazione del  paesaggio  e  della  percezione  dei\nvalori ad esso associati; trasformazioni, percepibili anche a  grande\ndistanza, in danno di una risorsa fondamentale qual e\u0027 il  «paesaggio\ntradizionale» su cui la Sicilia ha fondato la propria identita\u0027,  con\nrisvolti economici rilevanti. \n    Non deve inoltre omettersi di considerare che,  gli  insediamenti\nindustriale in esame possono incidere in modo significativo sui  siti\narcheologici  di  cui   e\u0027   ricca   la   Sicilia,   compromettendone\nl\u0027integrita\u0027,  la  salvaguardia  e  la   promozione   affidate   alla\ncompetenza esclusiva della regione; tuttavia, anche siffatta sfera di\nattribuzione   (esclusiva),   risulta    obliterata    dall\u0027impugnata\nprescrizione legislativa. \n    Alla luce di quanto precede, l\u0027impugnata disciplina  che  -  come\ndescritto nel primo motivo di ricorso - in relazione agli impianti su\nterra  ferma  rientranti  tra  quelli  di   cui   alla   Sezione   II\ndell\u0027allegato  C  e  quindi  e  di  maggiore  potenza,  esclude  ogni\ncoinvolgimento  della  regione  nella  fase  autorizzatoria  e/o   di\nvalutazione   di   impatto   ambientale,   si   rivela    illegittima\ncostituzionalmente. \n    Anche in riferimento al presente motivo, le  sollevate  doglianza\nnon  possono  essere  seriamente  contestate   sulla   scorta   della\nprevisione normativa secondo la quale, prima del rilascio del  titolo\namministrativo,  deve  essere  acquisita  l\u0027intesa  con  la   regione\ninteressata. Sul punto, in ossequio al principio di sinteticita\u0027,  si\nrinvia a quanto gia\u0027 dedotto sub motivo n. 1. \n3. Illegittimita\u0027 dell\u0027art. 9, comma I, II e XIII e relativa  tabella\nC del decreto legislativo n. 190 del 24 novembre 2024 «Disciplina dei\nregimi  amministrativi  per  la  produzione  di  energia   da   fonti\nrinnovabili», per violazione dell\u0027art. 14, lettera l)  dello  Statuto\nspeciale, (approvato con R.D.L. 15 maggio 1946, n. 455, convertito in\nlegge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, modificato  dalle  leggi\ncostituzionali 23 febbraio 1972, n. 1, 12 aprile  1989,  n.  3  e  31\ngennaio 2001, n. 2). \n    Come gia\u0027 evidenziato nelle premesse, in relazione agli  impianti\noff-shore il legislatore delegato  ha  ritenuto  di  disconosce  alle\nregioni qualsiasi potere e/o competenza  in  ordine  sia  al  momento\nautorizzatorio che  di  valutazione  d\u0027impatto  a  prescindere  dalla\npotenza  dell\u0027impianto  e   senza   neppure   prevedere   la   previa\nacquisizione  dell\u0027intesa  della  regione  interessata,   prima   del\nrilascio dell\u0027autorizzazione unica. \n    Pur ammettendo che, per gli impianti in mare aperto,  l\u0027autorita\u0027\nstatale debba essere titolare del potere di autorizzazione,  tuttavia\ntale circostanza non puo\u0027 giustificare la totale obliterazione  della\nesponente  regione  in  seno  al  procedimento  volto   al   rilascio\ndell\u0027autorizzazione unica ed in quello della  prodromica  valutazione\nd\u0027impatto, per i progetti di impianti  da  realizzare  nei  mari  che\ncontornano la Sicilia. \n    Ed  invero,   gli   impianti   off-shore   non   solo   impattano\nsignificativamente sul paesaggio  e,  eventualmente,  anche  su  siti\narcheologici marini, rendendo rilevanti anche in siffatta ipotesi  le\ncensure e le considerazioni svolte nel motivo  sub  2);  ma  siffatti\nimpianti hanno anche un (risaputo) notevole impatto sulla pesca. \n    In tal senso  non  e\u0027  senza  significato  che  la  stessa  norma\nimpugnata preveda che «nel caso degli interventi relativi a  impianti\noff-shore di cui all\u0027allegato C, sezione II,  lettere  t)  e  v),  si\nesprimono nell\u0027ambito della conferenza di servizi di cui al  comma  9\nanche il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nonche\u0027,  per\ngli aspetti legati all\u0027attivita\u0027 di  pesca  marittima,  il  Ministero\ndell\u0027agricoltura, della sovranita\u0027 alimentare e delle foreste»  (cfr.\nart. 9, comma 13, terzo periodo). \n    A fronte di quanto precede deve osservarsi che l\u0027art. 14, lettera\nl) dello Statuto speciale, in  rubrica,  espressamente  assegna  alla\npotesta\u0027 legislativa  esclusiva  della  Regione  Siciliana  anche  la\nmateria della pesca. Pertanto, la norma impugnata  si  appalesa  ictu\noculi illegittima nella parte in cui esclude la Regione Siciliana  da\nogni coinvolgimento amministrativo in tali fattispecie. In ragione di\nquanto precede, la  norma  avrebbe  dovuto  prevedere  il  necessario\nintervento della Regione  Siciliana  in  merito  al  procedimento  di\nrilascio dell\u0027autorizzazione unica e in ordine  alla  valutazione  di\ncompatibilita\u0027 ambientale, finalizzato  anche  a  garantire  adeguati\nlivelli di tutela ed eventuali correlate forme  di  compensazione  in\nfavore del settore della pesca. \n    Resta, pertanto, dimostrata la fondatezza del rubricato vizio. \n4. Illegittimita\u0027 dell\u0027art. 9, comma I, II e XIII e relativa  tabella\nC del decreto legislativo n. 190 del 24 novembre 2024 «Disciplina dei\nregimi  amministrativi  per  la  produzione  di  energia   da   fonti\nrinnovabili»,  per  violazione  dell\u0027art.   117,   comma   3,   della\nCostituzione, competenza legislativa  concorrente  della  regione  in\nmateria di «valorizzazione dei beni  culturali  e  ambientali»  e  di\n«produzione,  trasporto  e  distribuzione  nazionale   dell\u0027energia»;\ndell\u0027art.  118,   comma   4,   della   Costituzione,   principio   di\nsussidiarita\u0027; dell\u0027art. 120, comma  2,  Cost.,  principio  di  leale\ncollaborazione e dell\u0027art. 3 Cost., principio di eguaglianza. \n    4.1 Se e\u0027 indubbio che la tutela dell\u0027ambiente, dell\u0027ecosistema e\ndei beni culturali, sia oggi tra le materie di  competenza  esclusiva\ndello Stato, con riferimento, invece,  alla  distinta  materia  della\n«valorizzazione dei beni culturali e ambientali», essa  e\u0027  assegnata\nalla potesta\u0027 legislativa concorrente fra Stato e regioni, in cui  lo\nStato determina i principi fondamentali, mentre alle  regioni  spetta\nla potesta\u0027 legislativa  ai  sensi  dell\u0027art.  117,  comma  3,  della\nCostituzione. \n    Con riferimento, invece, alla potesta\u0027 regolamentare e\u0027 rilevante\nnotare come ai sensi dell\u0027art. 117, comma 6, della Costituzione  essa\nspetti allo Stato solo riguardo alla tutela dei beni culturali e alle\nregioni in qualsiasi altra materia, tra cui la valorizzazione. \n    Stato,  regioni  e  altri  enti  presenti  sul  territorio   sono\ncollegialmente coinvolti nell\u0027assicurare la valorizzazione  dei  beni\nculturali  e  ambientali  cooperano  perseguendo  il   coordinamento,\nl\u0027armonizzazione e l\u0027integrazione delle attivita\u0027 relative alla  loro\nvalorizzazione. \n    Dunque, il  carattere  trasversale  della  materia  della  tutela\ndell\u0027ambiente se,  da  un  lato,  legittima  lo  Stato  a  provvedere\nattraverso  la  propria  legislazione  esclusiva  o  concorrente   in\nrelazione  a  temi  che  hanno  riflessi  sulla  materia  ambientale,\ndall\u0027altro, non puo\u0027 esautorare del tutto la  competenza  concorrente\ndelle  regioni  che  attengono  alla  tutela  dell\u0027ambiente  e   alla\nsalvaguardia del territorio. \n    Le normative susseguitesi  nel  tempo  hanno  avuto  come  comune\ndenominatore  una  chiara  ed  univoca   convergenza   su   tematiche\nineludibili e strettamente connesse  con  gli  impianti  legati  alla\nfonti  rinnovabili:  corretto  inserimento  nel   paesaggio   e   sul\nterritorio,  con  un\u0027attenta  analisi  su  impatti  visivi,   nonche\u0027\nricadute su flora e fauna. \n    La  tutela  del  territorio,  nella   dimensione   paesaggistica,\nstorico-culturale,  di  biodiversita\u0027,  di   particolari   produzioni\nagroalimentari,    rappresenta    un     interesse     costituzionale\npotenzialmente confliggente,  essendo  evidente  che  l\u0027installazione\ndegli impianti - con particolare riferimento  a  quelli  eolici  puo\u0027\nalterare l\u0027assetto territoriale. Al riguardo, la Corte costituzionale\nha ritenuto che «la conservazione ambientale e paesaggistica» spetti,\nin base all\u0027art. 117, secondo comma, lettera s), della  Costituzione,\nalla cura esclusiva dello Stato (sentenze n. 226 del 2009  e  n.  367\ndel 2007), tenendo pero\u0027 conto,  nel  caso  degli  enti  territoriali\ndotati di autonomia particolare, di  quanto  previsto  dagli  statuti\nspeciali (sentenze n. 226 del 2009 e n. 378 del 2007). \n    In sostanza, se  da  un  lato  la  disciplina  della  valutazione\nd\u0027impatto ambientale (V1A) e della valutazione ambientale  strategica\n(VAS),  secondo  la  giurisprudenza   costituzionale,   deve   essere\nuniformemente osservata sul territorio nazionale e per questa ragione\ndeve essere riservato alla competenza legislativa statale  il  potere\ndi fissare i livelli uniformi di tutela, e\u0027 pur vero che alle regioni\nrimane la facolta\u0027 di regolare interessi funzionalmente connessi  con\nquelli propriamente ambientali. \n    Sul  punto,  la  giurisprudenza  costituzionale  ha  piu\u0027   volte\naffermato che la tutela dell\u0027ambiente non si configura  come  materia\nin senso stretto, bensi\u0027 come valore avente  natura  trasversale,  la\ncui protezione presuppone la  coesistenza  di  competenze  statali  e\nregionali. (Corte costituzionale n. 106/2020). \n    4.2 La riforma costituzionale del 2001,  ha  incluso  la  materia\ndella «produzione, trasporto e distribuzione nazionale  dell\u0027energia»\ntra quelle rientranti nell\u0027ambito della competenza concorrente ed  il\nnovellato art. 117 della Costituzione  ha  altresi\u0027  attribuito  alle\nregioni la potesta\u0027 regolamentare in tutte le materie, ad  esclusione\ndi quelle riservate alla competenza  esclusiva  dello  Stato,  quindi\n«virtualmente» estesa anche al settore energetico. \n    Nell\u0027assetto dei rapporti tra Stato e regioni  proprio  la  Corte\ncostituzionale ha  assunto  un  ruolo  centrale  e  per  molti  versi\nchiarificatore.  La  continua  mediazione  tra  i  diversi  interessi\ncondotta dal giudice delle leggi in materia di energia  assume  cosi\u0027\nuna particolare attenzione, in  quanto  i  principi  enucleati  nella\ngiurisprudenza  costituzionale  rappresentano  l\u0027unico  strumento  di\nsoluzione per le problematiche legate al  Governo  dell\u0027energia,  tra\ncentralismo e decentralizzazione. \n    Con  la  sentenza  n.  303/2003,  la  Corte  costituzionale,   in\nrelazione al Governo dell\u0027energia, ha previsto  l\u0027attribuzione  delle\nfunzioni amministrative in via eccezionale  al  fine  di  assicurarne\nl\u0027esercizio unitario ad un  livello  di  Governo  diverso  da  quello\nlocale, legittimando l\u0027attrazione statale anche della  corrispondente\npotesta\u0027 legislativa. \n    Tuttavia,   l\u0027avocazione   delle   funzioni   amministrative   (e\nconseguentemente legislative) relativamente al  Governo  dell\u0027energia\nda parte dello Stato non  e\u0027  stata  condotta  senza  considerare  il\nriparto operato dall\u0027art. 117 della Costituzione in cui tale  materia\nrisulta pur sempre inclusa nell\u0027alveo della  competenza  concorrente.\nNella stessa pronuncia invero la Corte  ha  effettuato  un\u0027importante\nquanto  dovuta  precisazione,  consistente  nel  ritenere   legittimo\nl\u0027assorbimento statale delle funzioni ex art. 118 della Costituzione,\nnonche\u0027 dei corrispondenti poteri  di  legislativi,  solo  ove  venga\nosservato  un  duplice  ordine  di   condizioni   consistenti   nella\nsussistenza  di   un   interesse   pubblico   proporzionato   e   non\nirragionevole, come pure nel raggiungimento  di  un  accordo  con  la\nregione interessata (condizione del tutto disattesa per gli  impianti\noff-shore). \n    4.3 Non riconoscere alla regione alcuna partecipazione in materia\ndi regimi amministrativi per la produzione  di  energie  rinnovabili,\ncostituisce diretta violazione del  principio  di  sussidiarieta\u0027  ex\nart. 118, quarto comma, della  Costituzione,  da  tempo  riconosciuto\ndalla giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenze n.  31  del\n2024, n. 6 del 2023, n. 179 e n. 123 del 2022, n. 87  del  2018)  che\nopera non solo come chiamata  di  competenza,  anche  legislativa,  a\nlivello superiore (da quello regionale a quello  statale),  ma  anche\ncome attribuzione ad un livello inferiore (da quello statale a quello\nregionale). \n    La modifica costituzionale operata con la legge costituzionale 18\nottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte  seconda  della\nCostituzione) ha radicalmente mutato i criteri  di  distribuzione  ed\nesercizio delle funzioni amministrative, a livello sia regionale  che\nlocale. E\u0027 stato anzitutto abbandonato il principio del  parallelismo\ntra funzioni legislative e amministrative delle  regioni,  sostituito\ndal criterio della sussidiarieta\u0027  (verticale),  tant\u0027e\u0027  che  l\u0027art.\n118, primo comma, Cost. dispone che le funzioni  amministrative  sono\nattribuite ai comuni salvo che, per assicurarne l\u0027esercizio unitario,\nsiano conferite a province, citta\u0027 metropolitane,  regioni  e  Stato,\nsulla  base  dei  principi  di  sussidiarieta\u0027,  differenziazione   e\nadeguatezza. \n    Prevedere una partecipazione regionale, soprattutto in materia di\noff-shore - ove  e\u0027  del  tutto  preclusa  -  non  comporterebbe  una\nmodifica  della  competenza  legislativa  esclusiva  dello  stato  in\nmateria, ma conformerebbe la  disciplina  della  materia  ai  dettami\nposti dai  principi  di  sussidiarieta\u0027,  di  differenziazione  e  di\nadeguatezza nell\u0027allocazione delle funzioni amministrative. \n    4.4 Si ritiene, altresi\u0027,  violato  l\u0027art.  120,  secondo  comma,\ndella Costituzione, per lesione del principio di leale collaborazione\nnella sua ampia accezione costituzionale di idoneita\u0027 a perseguire il\ngiusto contemperamento delle finalita\u0027 perseguite dallo Stato e dalle\nregioni. \n    Invero, anche  nell\u0027ipotesi  in  cui  dovesse  ritenersi  che  la\ndisciplina impugnata, impingendo in materie di  competenza  esclusiva\nstatale quali la tutela ambientale e dell\u0027ecosistema, possa - per  il\nc.d.  principio  di  prevalenza  -  essere  attratta  alla  sfera  di\nattribuzioni  statale  cio\u0027   non   puo\u0027   consentire   la   assoluta\nobliterazione delle competenze esclusive della regione ricorrente. \n    Come ha infatti precisato Codesta Ecc.ma Corte (sent. 15 febbraio\n2024 n. 16), il principio di prevalenza deve essere  contemperato  da\nquello della leale collaborazione e «si deve sostanziare  in  momenti\ndi   reciproco   coinvolgimento   istituzionale   e   di   necessario\ncoordinamento dei livelli di Governo statale e regionale»  (sent.  n.\n213/2006; n. 81/2007). \n    Applicando i riferiti principi, elaborati per regolare il riparto\ndi competenze statali e regionali, anche alla  materia  afferente  la\nrealizzazione degli  impianti  di  produzione  di  energia  da  fonte\nrinnovabile di cui al censurato decreto legislativo n.  190/2024,  si\nrivela del tutto ingiustificato e, pertanto, illegittimo, il  mancato\ncoinvolgimento della Regione Siciliana  sia  nel  procedimento  volto\nalla valutazione d\u0027impatto  ambientale  che  in  quello  di  rilascio\ndell\u0027autorizzazione unica,  nonostante  la  illustrata  incidenza  di\nsiffatti progetti su materie riservate, dallo Statuto speciale,  alla\ncompetenza esclusiva della ricorrente regione. \n    4.5 Infine,  un  ulteriore  indubbio  profilo  di  illegittimita\u0027\ncostituzionale della norma, oggetto della presente censura,  e\u0027  dato\ndalla violazione dell\u0027art. 3 della Costituzione, e del  principio  di\neguaglianza da esso sancito. Sotto  tale  aspetto,  appare  oltremodo\nirragionevole la scelta del legislatore di poter autorizzare impianti\ndi fonti rinnovabili - attribuendo ogni potere valutativo e decisorio\na livello statale - in delle aree sulle quali vi e\u0027 una significativa\nconvergenza di competenze regionali, determinando la mancanza  di  un\nadeguato ed effettivo bilanciamento dei diversi interessi confluenti. \n    Di  contro,  un\u0027integrazione  delle  competenze,  attraverso   un\napporto regionale, concreto  e  fattivo,  nel  procedimento  statale,\ngarantirebbe un approccio piu\u0027 attento alle  molteplici  interferenze\ntra settori differenti e scongiurerebbe  l\u0027insorgere  di  contenziosi\nche, con tutta probabilita\u0027,  potranno  instaurarsi  escludendo  ogni\ncompetenza regionale in materia. \n\n \n                               P.Q.M. \n \n    Per quanto sopra dedotto e ritenuto e con riserva  di  successive\neventuali deduzioni, il Presidente della Regione Siciliana,  come  in\nepigrafe rappresentato e difeso conclude; \n    Voglia l\u0027Ecc.ma Corte costituzionale accogliere il ricorso e  per\nl\u0027effetto dichiarare  l\u0027illegittimita\u0027  costituzionale  dell\u0027art.  9,\ncommi 1, II e XIII e relativa tabella C del  decreto  legislativo  n.\n190 del 24 novembre 2024 «Disciplina dei regimi amministrativi per la\nproduzione di energia da fonti rinnovabili» per violazione  dell\u0027art.\n14, lettera d), lettera l) e lettera n) dello Statuto speciale  della\nRegione Siciliana, nonche\u0027 dell\u0027art. 117, comma 3 della  Costituzione\n(competenza legislativa concorrente) e per violazione dei principi di\nsussidiarieta\u0027, leale collaborazione ed uguaglianza ex articoli  118,\n120 e 3 della Costituzione. \n    Con riserva di integrazione e controdeduzioni. \n    Si allega copia conforme  all\u0027originale  della  deliberazione  di\nGiunta n. 27 del 4 febbraio 2025. \n \n                Gli Avvocati: Dumas - Pistone Nascone","elencoResistenti":[{"nominativo":"Presidente del Consiglio dei ministri","contenzioso":"6006/25","deposito_cost":"19/03/2025"}],"elencoNorme":[{"codice_legge":"dlgs","articolo_legge":"9","data_legge":"25/11/2024","data_nir":"2024-11-25","numero_legge":"190","comma":"1","denominazione_legge":"decreto legislativo","denominazione_nesso":"","denominazione_attributo":"","id":"24626","unique_identifier":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-25;190~art9"},{"codice_legge":"dlgs","articolo_legge":"9","data_legge":"25/11/2024","data_nir":"2024-11-25","numero_legge":"190","comma":"2","denominazione_legge":"decreto legislativo","denominazione_nesso":"","denominazione_attributo":"","id":"24627","unique_identifier":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-25;190~art9"},{"codice_legge":"dlgs","articolo_legge":"9","data_legge":"25/11/2024","data_nir":"2024-11-25","numero_legge":"190","comma":"13","denominazione_legge":"decreto legislativo","denominazione_nesso":"","denominazione_attributo":"","id":"24628","unique_identifier":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-25;190~art9"},{"codice_legge":"dlgs","articolo_legge":"","data_legge":"25/11/2024","data_nir":"2024-11-25","numero_legge":"190","comma":"","denominazione_legge":"decreto legislativo","denominazione_nesso":"","denominazione_attributo":"","id":"24631","unique_identifier":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-25;190"}],"elencoParametri":[{"id_parametro":"33289","tipo_legge":"c","descrizione_costit":"Costituzione","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"3","comma":"","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""},{"id_parametro":"33291","tipo_legge":"c","descrizione_costit":"Costituzione","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"117","comma":"3","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""},{"id_parametro":"33290","tipo_legge":"c","descrizione_costit":"Costituzione","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"118","comma":"4","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""},{"id_parametro":"33292","tipo_legge":"c","descrizione_costit":"Costituzione","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"120","comma":"","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""},{"id_parametro":"33293","tipo_legge":"stsi","descrizione_costit":"Statuto della Regione Siciliana","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"14","comma":"","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""},{"id_parametro":"33294","tipo_legge":"stsi","descrizione_costit":"Statuto della Regione Siciliana","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"14","comma":"","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""},{"id_parametro":"33295","tipo_legge":"stsi","descrizione_costit":"Statuto della Regione Siciliana","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"14","comma":"","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""}]}}"
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