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Diego Cattoni, rappresentata e difesa, come da procura in calce\nal ricorso, dal prof. avv. Damiano Florenzano, elettivamente\ndomiciliata presso il seguente indirizzo PEC, presente nel registro\ngenerale indirizzi elettronici - Reginde:\ndamiano.florenzano@pectrentoavvocati.it \n Contro l\u0027Istituto nazionale di statistica - ISTAT, in persona del\nlegale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso\ndall\u0027Avvocatura generale dello Stato, presso la cui sede\nistituzionale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, e\u0027 domiciliato,\nnonche\u0027 nei confronti: \n della Procura generale della Corte dei conti, con sede in\nRoma, alla via A. Baiamonti n. 25; \n del Ministero dell\u0027economia e delle finanze, rappresentato e\ndifeso dall\u0027Avvocatura generale dello Stato, presso la cui sede\nistituzionale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, e\u0027\ndomiciliato; \n per l\u0027accertamento e per la declaratoria della non applicazione\nalla ricorrente della «disciplina nazionale sul contenimento della\nspesa pubblica» ai sensi dell\u0027art. 11 del decreto legislativo 26\nagosto 2016, n. 174 e s.m. e comunque dell\u0027insussistenza dei\npresupposti per la qualificazione della ricorrente come\n«amministrazione pubblica» ai sensi dell\u0027art. 1, comma 3, della legge\n31 dicembre 2009, n. 196 e s.m. e del regolamento UE 549/2013 (d\u0027ora\nin poi «SEC» o «SEC 2010») \n e, comunque per l\u0027annullamento, previa sospensione degli effetti,\ndell\u0027elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto\neconomico consolidato, individuate ai sensi dell\u0027art. 1, comma 3,\ndella legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm. («Legge di contabilita\u0027\ne finanza pubblica»), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie\ngenerale - n. 229 del 30 settembre 2022, nella parte in cui\nl\u0027Istituto nazionale di statistica ha inserito, tra le «Altre\namministrazioni locali», la societa\u0027 Autostrada del Brennero S.p.a.\nper l\u0027anno 2023, nonche\u0027 di ogni altro atto connesso, presupposto e\nconseguente, tra cui il documento denominato «Le unita\u0027 istituzionali\nappartenenti al settore delle amministrazioni pubbliche (S13)». \n Visti il ricorso e i relativi allegati; \n Viste le memorie depositate dalle parti; \n Visti tutti gli atti della causa; \n Uditi nell\u0027udienza pubblica del giorno 16 luglio 2025 il\nrelatore, Primo Ref. Domenico Cerqua, il difensore di parte\nricorrente, in persona dell\u0027avv. Damiano Florenzano, l\u0027avv. dello\nStato Pietro Garofoli per ISTAT e Ministero dell\u0027economia e delle\nfinanze e il pubblico ministero, nella persona del vice Procuratore\ngenerale Luigi D\u0027Angelo, come specificato nel verbale; \n Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. \n \n Fatto \n \n 1. La «Autostrada del Brennero S.p.a.» (di seguito, anche\n«Autobrennero») e\u0027 una societa\u0027 per azioni a prevalente\npartecipazione pubblica che ha come oggetto sociale «la promozione,\nla progettazione, la costruzione e l\u0027esercizio di autostrade compresa\nl\u0027autostrada Brennero-Verona-Modena, ad essa gia\u0027 assentita in\nconcessione, nonche\u0027 di opere stradali, contigue o complementari e di\nopere pubbliche, o di pubblica utilita\u0027 accessorie o comunque\nconnesse con l\u0027attivita\u0027 autostradale, affidate in concessione di\ncostruzione e/o di gestione ai sensi di legge». \n La societa\u0027, attiva in diversi settori, gestisce il tratto\nautostradale A22 (Brennero - Modena), in attesa - al momento del\nricorso - dello svolgimento delle procedure per l\u0027assegnazione della\nconcessione, a seguito della scadenza della concessione autostradale\ndi cui alla convenzione sottoscritta nel 1973 e dei suoi atti\naggiuntivi, oggetto di accordo novativo e sostitutivo sottoscritto\ncon l\u0027Ente Nazionale per le Strade - ANAS il 29 luglio 1999. \n E\u0027 partecipata per circa l\u002784,00% da amministrazioni pubbliche\nlocali, tra le quali la Regione Autonoma Trentino-Alto Adige\n(32,2893%), la Provincia Autonoma di Trento (7,9326%), la Provincia\nAutonoma di Bolzano (7,6265%), la Provincia di Verona (5,5128%), il\nComune di Verona (5,5087%), la Provincia di Modena (4,2410%), il\nComune di Trento (4,2319%), il Comune di Bolzano (4,2268%), la\nProvincia di Mantova (3,1896%), la Camera di commercio di Mantova\n(2,4970%), la Provincia di Reggio Emilia (2,1752 %), il Comune di\nMantova (2,1159%), la Camera di commercio di Verona (1,6972%), la\nCamera di commercio di Bolzano (0,8414%), la Camera di commercio di\nTrento (0,3370%), l\u0027Azienda consorziale trasporti di Reggio Emilia\n(0,3258%). \n 2. Nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 229, del 30\nsettembre 2022, e\u0027 stato pubblicato l\u0027Elenco per il 2023 delle\namministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato\nindividuate ai sensi dell\u0027art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre\n2009, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni, elaborato e\nannualmente aggiornato da ISTAT, nel quale risulta inserita - come\nper le precedenti annualita\u0027 - anche la Autobrennero. \n In data 11 maggio 2023 la societa\u0027 ha depositato ricorso: \n per l\u0027accertamento e per la declaratoria della non\napplicazione alla ricorrente della disciplina nazionale sul\ncontenimento della spesa pubblica ai sensi dell\u0027art. 11 del decreto\nlegislativo 26 agosto 2016, n. 174 e s.m., e comunque\ndell\u0027insussistenza dei presupposti per la qualificazione della\nricorrente come «Amministrazione pubblica» ai sensi dell\u0027art. 1,\ncomma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e s.m. e del\nregolamento UE 549/2013 (d\u0027ora in poi «SEC» o «SEC 2010»); \n e, comunque per l\u0027annullamento, previa sospensione degli\neffetti: \n a) dell\u0027Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel\nconto economico consolidato individuate ai sensi dell\u0027art. 1, comma 3\ndella legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm., pubblicato nella\nGazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 229 del 30 settembre 2022,\nnella parte in cui l\u0027ISTAT ha inserito la ricorrente tra le «Altre\namministrazioni locali»; \n b) di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguente,\ntra cui il documento denominato «Le unita\u0027 istituzionali appartenenti\nal settore delle amministrazioni pubbliche (S13)». \n Con il primo motivo dell\u0027atto introduttivo e\u0027 stata allegata la\nviolazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, per la ritenuta mancata\nosservanza, da parte dell\u0027ISTAT, delle regole del giusto procedimento\nin virtu\u0027 dell\u0027asserita natura vincolata del provvedimento\nautoritativo. Con i successivi motivi e\u0027 stata contestata la\nsussistenza dei requisiti per essere qualificata «amministrazione\npubblica». Infatti, la ricorrente ha argomentato sia in ordine alla\ncarenza del presupposto del controllo pubblico, richiesto dal par.\n20.18 dell\u0027allegato A) del Regolamento SEC 2010, sia con riferimento\nalla ritenuta qualita\u0027 di soggetto operante nel mercato in ragione\ndella produzione di beni e servizi destinabili alla vendita ai sensi\ndel medesimo SEC 2010, posto che la tariffa autostradale integra un\ncorrispettivo diretto alla remunerazione dei costi (non essendo\ndecisivo, sul punto, il carattere regolamentato di parte della\nmedesima tariffa). \n 3. Il 26 maggio 2023 si sono costituiti in giudizio, con il\npatrocinio dell\u0027Avvocatura generale dello Stato, il Ministero\ndell\u0027economia e delle finanze e l\u0027ISTAT, opponendosi alla concessione\ndella misura cautelare e formulando la richiesta di dichiarare il\nricorso inammissibile e comunque infondato. \n Con memoria conclusionale del 25 maggio 2023, la Procura generale\ndella Corte dei conti ha chiesto: \n in via pregiudiziale, «[...] sollevare questione di\nlegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 23-quater del decreto-legge n.\n137/2020»; \n comunque, «respingere il ricorso confermando l\u0027inclusione di\nAutostrada del Brennero S.p.a. nell\u0027Elenco delle amministrazioni\nPubbliche pubblicato dall\u0027ISTAT in data 30 settembre 2022, previo\nrigetto dell\u0027istanza cautelare». \n 4. All\u0027esito dell\u0027udienza di discussione del 7 giugno 2023, con\nordinanza n. 2/2023/RIS e\u0027 stata rigettata la richiesta di\nconcessione di misure cautelari e disposta la prosecuzione nel merito\ndel giudizio. Nelle more, e\u0027 sopravvenuta la sentenza della Corte di\ngiustizia del 13 luglio 2023, Ferrovienord Spa e Federazione Italiana\nTriathlon, nelle cause riunite C-363/21 e C-364/21. La decisione,\nsulla quale si tornera\u0027 nel prosieguo, e\u0027 stata pronunciata in esito\na rinvio ex art. 267 TFUE, disposto da queste Sezioni riunite in sede\ngiurisdizionale in speciale composizione nell\u0027ambito di analoghe\ncontroversie, riguardante i profili di compatibilita\u0027 unionale\ndell\u0027art. 23-quater del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, come\nintrodotto dalla legge di conversione 18 dicembre 2020, n. 176. \n Successivamente all\u0027udienza di discussione del 5 settembre 2023\ne\u0027 stata depositata la sentenza n. 17/2023/RIS, che ha cosi\u0027\nstatuito: \n «disapplica, ai sensi del diritto dell\u0027Unione europea, per le\nragioni di cui in motivazione, l\u0027art. 23-quater del decreto-legge n.\n137/2020 e, per l\u0027effetto, dichiara la propria giurisdizione su tutte\nle domande proposte; \n accerta la sussistenza del controllo pubblico sul ricorrente,\nai sensi del SEC 2010; \n dispone con separata ordinanza incombenti istruttori, ai\nsensi degli articoli 94 e 96 c.g.c., nonche\u0027 rinvia il giudizio\nall\u0027udienza che sara\u0027 fissata con la stessa ordinanza». \n Con l\u0027annunciata, separata ordinanza 4/2023/RIS sono stati\nrivolti specifici quesiti all\u0027Autorita\u0027 garante della concorrenza e\ndel mercato, funzionali alle acquisizioni istruttorie utili alla\ndecisione definitiva. \n Avverso la sentenza n. 17/2023/RIS il Ministero dell\u0027economia e\ndelle finanze e l\u0027ISTAT hanno proposto ricorso per cassazione, cui ha\nresistito con controricorso la Autostrade del Brennero S.p.a. (che ha\nchiesto il rigetto del ricorso e, in via subordinata, di sollevare\nquestione di costituzionalita\u0027). \n Svoltasi, il 6 marzo 2024, nuova udienza di discussione presso\nqueste Sezioni riunite, e pur risultando esperiti i disposti\nincombenti istruttori, con ordinanza n. 7/2024/RIS (depositata in\nsegreteria il 5 aprile 2024) il Collegio ha sospeso il giudizio e\ndato mandato alla segreteria di comunicare alle parti gli esiti\ndell\u0027intervenuto deposito della decisione della Corte di cassazione\nriguardante la sentenza impugnata n. 17/2023/RIS. \n In data 25 novembre 2024 e\u0027 stata depositata la sentenza delle\nSezioni unite della Corte di cassazione n. 30220, con cui: \n a) il ricordato ricorso e\u0027 stato dichiarato inammissibile,\ncon compensazione delle spese, in considerazione della non immediata\nimpugnabilita\u0027 della sentenza 17/2023, che aveva deciso solo sulle\nquestioni di giurisdizione insorte, senza definire - neppure\nparzialmente - la controversia; \n b) e\u0027 stato enunciato, ai sensi dell\u0027art. 363 codice di\nprocedura civile, il seguente principio di diritto: «[i]n tema di\nimpugnazione dell\u0027elenco annuale ISTAT delle pubbliche\namministrazioni predisposto ai sensi del SEC 2010, l\u0027art. 23-quater\ndecreto-legge n. 137 del 2020, nel delimitare la giurisdizione delle\nSezioni riunite della Corte dei conti alla sola applicazione della\ndisciplina nazionale sul contenimento della spesa pubblica, non ha\ndeterminato un vuoto di tutela o il mancato rispetto dell\u0027effetto\nutile della disciplina unionale, restando attribuita la\ngiurisdizione, per ogni ulteriore ambito, al giudice amministrativo». \n 5. In data 26 febbraio 2025 la Societa\u0027 Autostrada del Brennero\nS.p.a. ha depositato rituale atto di riassunzione con istanza di\nfissazione di udienza ex art. 107 c.g.c. \n Nell\u0027atto, previa integrale trascrizione del ricorso originario,\nsono state formulate le seguenti conclusioni: «Si chiede,\neventualmente previa remissione della questione di legittimita\u0027\ncostituzionale dedotta in atti, l\u0027accoglimento del ricorso, e per\nl\u0027effetto la dichiarazione della non iscrivibilita\u0027 della ricorrente\nnell\u0027elenco (per l\u0027anno 2023) di cui all\u0027art. 1, comma 3 della legge\n31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm. ai sensi e per gli effetti previsti\ndall\u0027art. 11, comma 6, lettera b) del decreto legislativo, n. 174 del\n26 agosto 2016 e s.m., con la conseguente non applicabilita\u0027 \"della\nnormativa nazionale sul contenimento della spesa pubblica\"». \n 5.1. Con memoria conclusionale depositata il 23 giugno 2025 la\nProcura generale della Corte dei conti ha formulato articolate\nconclusioni. Per quanto in questa sede rileva, ha chiesto di\nsollevare la questione di legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art.\n23-quater del decreto-legge n. 137/2020 come convertito. In via\nsubordinata, ha sollecitato l\u0027adozione di un provvedimento di\nsospensione impropria del giudizio, in attesa del deposito della\nsentenza della Consulta investita della questione di legittimita\u0027\ncostituzionale della citata disposizione con le ordinanze n.\n5/2025/RIS e n. 6/2025/RIS di queste Sezioni riunite. \n In particolare, con riferimento alle riportate richieste, la\nParte pubblica ha premesso che queste Sezioni riunite in sede\ngiurisdizionale in speciale composizione, nell\u0027ambito dei giudizi n.\n841/RIS e n. 844/RIS, con le citate ordinanze n. 5/2025/RIS e n.\n6/2025/RIS hanno dichiarato rilevante e non manifestamente infondata\nin relazione agli articoli 3, 25, 102, 103, 108 e 111 della\nCostituzione, nonche\u0027 all\u0027art. 5, comma 1, lettera a), della legge\ncostituzionale 20 aprile 2012, n. 1, la questione di legittimita\u0027\ncostituzionale dell\u0027art. 23-quater del decreto-legge 28 ottobre 2020,\nn. 137 (inserito dalla legge di conversione 18 dicembre 2020, n.\n176). Quindi, tenuto conto che - in coerenza con il ricorso\nintroduttivo - nelle conclusioni del ricorso in riassunzione anche la\nsocieta\u0027 ricorrente chiede l\u0027accoglimento delle domande previa\nremissione della questione di legittimita\u0027 costituzionale dedotta, la\nProcura generale ha ritenuto che si rendesse necessario «prima ancora\ndi sospendere (anche) detto giudizio in attesa del deposito della\ndecisione della Consulta [...] di sollevare, al pari delle ordinanze\nn. 5/2025/RIS e n. 6/2025/RIS, la stessa questione di legittimita\u0027\ncostituzionale dell\u0027art. 23-quater del decreto-legge 28 ottobre 2020,\nn. 137 e s.m., al fine di consentire alle parti del presente giudizio\ndi potersi costituire ovvero intervenire nel processo incidentale\navanti alla Consulta per l\u0027esercizio del diritto al contraddittorio». \n 5.2. Nella memoria depositata il 4 luglio 2025 la societa\u0027 ha\nnuovamente concluso per l\u0027eventuale remissione alla Corte\ncostituzionale delle questioni di legittimita\u0027 illustrate sia nel\nricorso che nella memoria medesima. \n In particolare, condividendo i profili di illegittimita\u0027\ncostituzionale dell\u0027art. 11, comma 6, lettera b), del c.g.c. come\nmodificato dall\u0027art. 23-quater del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.\n137 (come convertito), contenuti nelle ordinanze n. 5 e n. 6 del 21\nmarzo 2025, la ricorrente ritiene che la disciplina indubbiata\nviolerebbe anche gli articoli 24 e 117, primo comma della\nCostituzione in riferimento all\u0027art. 47 della Carta di Nizza e agli\narticoli 6 e 13 della CEDU, nella misura in cui esclude, del tutto\nirragionevolmente, la concentrazione della tutela presso un unico\nplesso giudiziario, integrando, rispetto alla previgente disciplina,\nuna vera e propria, ingiustificabile, reformatio in peius. \n L\u0027incostituzionalita\u0027 risulterebbe tanto piu\u0027 evidente ove si\nconsiderasse che la segmentazione della competenza (su due plessi\ngiudiziari) non integra l\u0027esito di una specifica, ponderata, voluntas\nlegis, bensi\u0027 l\u0027effetto indiretto della novella, assunto in sede di\ninterpretazione «ortopedica» ricostruita, ex post, a correzione di un\nintervento legislativo mirato a tutt\u0027altro obiettivo. A confermare la\nsua ratio concorrerebbero gli allegati contenuti nei Final findings\nintercorsi tra l\u0027ISTAT e gli Uffici Eurostat (mai depositati nei\nprecedenti dinanzi a queste Sezioni riunite, sebbene acquisiti nei\ngiudizi amministrativi incardinati dopo il 2020). I documenti,\ninfatti, rivelerebbero che l\u0027ISTAT ha operato, unitamente ad altre\nAutorita\u0027 ministeriali, per sottrarsi dalla sindacabilita\u0027 di\nqualsiasi giurisdizione. La societa\u0027 ha pertanto insistito affinche\u0027\nfosse sollevata specifica questione di legittimita\u0027 costituzionale,\nanche per le ragioni illustrate dalla Procura, con conseguente\nsospensione del giudizio. \n 5.3. Infine, nelle «Note di udienza» depositate il 9 luglio 2025\nla Procura generale ha svolto considerazioni integrative con\nriferimento alla richiesta di sollevare la questione di legittimita\u0027\ncostituzionale dell\u0027art. 23-quater, comma 2, del decreto-legge 28\nottobre 2020, n. 137 (come convertito), con particolare riferimento\nall\u0027invocato - tra gli altri - parametro della ragionevolezza ex art.\n3 della Costituzione. Tra l\u0027altro, la Procura si e\u0027 soffermata sul\nrischio di contrasto tra giudicati amministrativi e contabili. \n Sotto altro profilo, il pubblico ministero ha evidenziato le\nillogiche e asistematiche conseguenze derivanti dall\u0027eventuale\nammissione del concorso tra giudizi. \n Ha aggiunto che, del resto, la normativa europea SEC 2010 e la\nnormativa interna sulla spending review costituiscono una «stessa\nmateria», sicche\u0027 appare intrinsecamente irragionevole, ex art. 3\ndella Costituzione, la separazione dei giudizi sotto il profilo della\ngiurisdizione. \n Infine, la soluzione della doppia giurisdizione e\u0027 sospettata di\nviolare il principio di ragionevole durata del processo, tutelato\ndall\u0027art. 111 della Costituzione. \n \n Diritto \n \n 6. Secondo l\u0027art. 1, comma 169, della legge 24 dicembre 2012, n.\n228, «[a]vverso gli atti di ricognizione delle amministrazioni\npubbliche operata annualmente dall\u0027ISTAT ai sensi dell\u0027art. 1, comma\n3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e\u0027 ammesso ricorso alle\nSezioni riunite della Corte dei conti, in speciale composizione, ai\nsensi dell\u0027art. 103, secondo comma, della Costituzione». \n La previsione trovava fondamento nella riconosciuta esigenza di\nassicurare il «rispetto dell\u0027equilibrio complessivo del bilancio\nnazionale in ragione dei vincoli derivanti dall\u0027appartenenza\ndell\u0027Italia all\u0027U.E.» (Corte di cassazione, SS.UU., ordinanza 18\nmaggio 2017, n. 12.517). \n Successivamente, l\u0027art. 11, comma 6, lettera b), del decreto\nlegislativo 26 agosto 2016, n. 174, recependo i contenuti della\nprecedente normativa, ha delineato - anche ai fini procedimentali -\nin modo piu\u0027 puntuale la portata della giurisdizione delle Sezioni\nriunite, che, «nell\u0027esercizio della propria giurisdizione esclusiva\nin tema di contabilita\u0027 pubblica, decidono in unico grado sui\ngiudizi: [...] b) in materia di ricognizione delle amministrazioni\npubbliche operata dall\u0027ISTAT». \n La cognizione del giudice contabile nella fattispecie in esame e\u0027\nstata pacificamente intesa come piena ed esclusiva (cfr., ex plur.,\nCorte di cassazione SS.UU., ordinanza 12517/2017, cit.; Id., sentenza\n8 novembre 2016, n. 22645), quindi potenzialmente estesa a tutti gli\neventuali vizi dell\u0027atto e del procedimento. \n L\u0027ormai consolidato quadro normativo riguardante la giurisdizione\nsui ricorsi in materia di elenchi ISTAT e\u0027 stato, piu\u0027 di recente,\ninteressato dalla legge 18 agosto 2020, n. 176, di conversione del\ndecreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante «Ulteriori misure\nurgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e\nalle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all\u0027emergenza\nepidemiologica da COVID-19». \n La legge ha inserito nel decreto-legge un nuovo art. 23-quater\n(«Unita\u0027 ulteriori che concorrono alla determinazione dei saldi di\nfinanza pubblica del conto economico consolidato delle\namministrazioni pubbliche»), il cui secondo comma ha modificato\nl\u0027art. 11, comma 6, lettera b) del Codice di giustizia contabile,\nlimitandone l\u0027ambito di applicazione. Infatti, alla previsione\nsecondo cui le stesse Sezioni riunite in sede giurisdizionale in\nspeciale composizione, «nell\u0027esercizio della propria giurisdizione\nesclusiva in tema di contabilita\u0027 pubblica, decidono in unico grado\nsui giudizi: [...] b) in materia di ricognizione delle\namministrazioni pubbliche operata dall\u0027ISTAT» e\u0027 stata aggiunta la\nseguente specificazione «, ai soli fini dell\u0027applicazione della\nnormativa nazionale sul contenimento della spesa pubblica». \n La disposizione deve ritenersi, alla stregua delle osservazioni\nche saranno di seguito formulate, in contrasto insanabile con le\nnorme costituzionali ed eurounitarie in materia di tutela dei diritti\ne dei conti pubblici. \n 7. Sulla rilevanza delle questioni di costituzionalita\u0027 \n La competenza a decidere interamente il ricorso proposto dalla\nsocieta\u0027 Autostrada del Brennero S.p.a. presuppone il riconoscimento\ndella giurisdizione piena ed esclusiva di queste Sezioni riunite su\ntutte le domande proposte. \n Al contrario, la possibilita\u0027 di pronunciarsi sulla richiesta di\naccertamento e declaratoria dell\u0027insussistenza dei presupposti per la\nqualificazione della ricorrente come «amministrazione pubblica» ai\nsensi dell\u0027art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e\nss.mm. e del Regolamento UE 549/2013, ovvero di annullamento, previa\nsospensione degli effetti, dell\u0027Elenco delle amministrazioni\npubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai\nsensi dell\u0027art. 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e\nss.mm., pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 229,\ndel 30 settembre 2022, nella parte in cui l\u0027ISTAT ha inserito la\nricorrente tra le «Altre amministrazioni locali», e\u0027 impedita dalla\nrichiamata disposizione del decreto-legge n. 137/2020, che ha\nfortemente limitato la cognizione del giudice contabile. \n La novella legislativa ha, in particolare, escluso la\npossibilita\u0027 di attribuire al ricorrente, con la sentenza, il bene\ndella vita della stabile mancata inclusione nel citato elenco, con la\ncollegata possibilita\u0027 di sottrarsi all\u0027applicazione dei conseguenti\neffetti giuridici. \n In relazione alla suddetta preclusione appare, quindi, senz\u0027altro\nperfezionato il requisito presupposto della rilevanza, che condiziona\nla proponibilita\u0027 della questione di legittimita\u0027 costituzionale\ndella disposizione interessata, dal momento che dal suo esito\ndipende, sul piano processuale, la possibilita\u0027 di coltivare dinanzi\nalle Sezioni riunite le domande oggetto dell\u0027odierno giudizio.\nInfatti, l\u0027eventuale necessita\u0027 di perdurante applicazione della\nnormativa primaria qui in contestazione comporterebbe il non\naccoglimento di parte delle richieste formulate dalla societa\u0027\nricorrente, compresa la domanda principale, come conseguenza della\nrilevata carenza di giurisdizione. \n 8. Non manifesta infondatezza delle questioni di\ncostituzionalita\u0027 \n Riguardo al requisito della non manifesta infondatezza della\nvalutazione di incostituzionalita\u0027 della disposizione, imposto\ndall\u0027art. 23, primo e terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87\n(«Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte\ncostituzionale»), risultano particolarmente evidenti, ad avviso di\nqueste Sezioni riunite, le ragioni del contrasto con numerosi\nprincipi costituzionali. \n In particolare, a carico dell\u0027art. 23-quater, comma 2, del\ndecreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, introdotto dalla legge di\nconversione 18 dicembre 2020, n. 176, si ravvisa\nl\u0027incostituzionalita\u0027 per contrasto con gli articoli 3, 24, 81, 97,\n103, 111, 113 e 117 della Carta fondamentale. \n 9. Violazione dell\u0027art. 103 della Costituzione, in relazione agli\narticoli 81, 97 e 117 della Costituzione, nonche\u0027 all\u0027art. 100 della\nCostituzione. \n Gli articoli 100 e 103 della Costituzione italiana riconoscono\nalla Corte dei conti un ruolo sia di organo chiamato ad assicurare,\nin posizione di indipendenza e imparzialita\u0027, il rispetto del\nprincipio di legalita\u0027 nell\u0027amministrazione, sia di autorita\u0027\ngiurisdizionale preposta alla tutela delle situazioni giuridiche\nsoggettive. \n Con particolare riferimento alle funzioni giurisdizionali, l\u0027art.\n103, comma 2, della Costituzione dispone che «[l]a Corte dei conti ha\ngiurisdizione nelle materie di contabilita\u0027 pubblica e nelle altre\nspecificate dalla legge», delineando una competenza per materia di\nnatura peculiare. \n Nella soluzione delle questioni di legittimita\u0027 costituzionale ha\nassunto ben presto un rilievo centrale la riflessione circa il\nsignificato dell\u0027espressione «nelle materie di contabilita\u0027 pubblica»\n(in cui il termine «materie» e\u0027 indicato nella forma plurale). \n Orbene, la Corte costituzionale, chiamata piu\u0027 volte a esaminare\nla portata dell\u0027art. 103 della Costituzione anche con riferimento ai\nconfini tra le giurisdizioni, e\u0027 stata interessata esclusivamente da\nquestioni aventi per oggetto i limiti della giurisdizione della Corte\ndei conti relativa ai giudizi di responsabilita\u0027 amministrativa e di\nconto (se si escludono i ricorsi decisi dalla sentenza n. 39/2014,\nche non si e\u0027 comunque pronunciata sul tema della giurisdizione). \n La consolidata giurisprudenza costituzionale ritiene, infatti,\nche «il secondo comma dell\u0027art. 103 della Costituzione, nel riservare\nalla giurisdizione della Corte dei conti \"le materie di contabilita\u0027\npubblica\", da un lato e sotto l\u0027aspetto oggettivo, ne abbia assunto\nla nozione tradizionalmente accolta nella legislazione vigente e\nnella giurisprudenza, comprensiva dei giudizi di conto e di quelli di\nresponsabilita\u0027; mentre, d\u0027altro lato e sotto l\u0027aspetto soggettivo,\nne abbia allargato l\u0027ambito oltre quello, cui aveva originario\nriferimento, dell\u0027amministrazione diretta dello Stato: tale essendo\nil significato proprio dell\u0027aggettivo \"pubblico\", com\u0027e\u0027 confermato\ndallo stesso uso fattone in altre disposizioni della Costituzione\n(come ad esempio nell\u0027art. 54, secondo comma, e negli articoli 97 e\n98 [...])» (Corte costituzionale, sentenza 5 aprile 1971, n. 68). \n La stessa Corte costituzionale, in esito a un\u0027articolata\nevoluzione giurisprudenziale, e\u0027 giunta a enunciare il principio, di\nrilevanza sistematica, secondo cui la giurisdizione contabile nelle\nmaterie di contabilita\u0027 pubblica presenta una portata non assoluta,\nlimitandosi a stabilire una regola generale determinativa di una\ngiurisdizione per «materia» (anzi, per «materie»), e tuttavia\ndisponibile per il legislatore ordinario, che puo\u0027 ampliare il novero\ndelle stesse o restringerle. Si tratta quindi di un criterio di\nriparto, inserito direttamente in Costituzione, per materie (quindi\nanche esclusivo), ma solo tendenzialmente generale nell\u0027ambito delle\nstesse. \n Ma tali conclusioni sono state sempre raggiunte con riferimento\nal perimetro applicativo formato dalle sopra indicate tipologie di\ngiudizio, come espressamente confermato in molte decisioni: la Corte\ncostituzionale, sin dalla sentenza n. 102 del 1977, ha ritenuto il\ncarattere non cogente ed assoluto, ma solo tendenzialmente generale,\ndell\u0027attribuzione alla Corte dei conti, ad opera dell\u0027art. 103 della\nCostituzione, della giurisdizione in materia di contabilita\u0027\npubblica, intesa come comprensiva sia dei giudizi di conto che di\nquelli sulla responsabilita\u0027 amministrativa patrimoniale dei pubblici\ndipendenti ed amministratori (Corte costituzionale, sentenza 29\ngennaio 1993, n. 24). \n Il legame tra determinate categorie di giudizi (di\nresponsabilita\u0027 amministrativa o di conto) e il vincolo legislativo\ncui e\u0027 ancorata la provvista di giurisdizione e\u0027 stato ribadito, con\nparticolare efficacia, in una piu\u0027 recente decisione: «La\ngiurisdizione \"nelle materie di contabilita\u0027 pubblica\", come prevista\ndalla Costituzione e alla stregua della sua conformazione storica, e\u0027\ndotata infatti non di una \"assoluta\", ma solo di una tendenziale\ngeneralita\u0027 (sent. n. 102 del 1977, nonche\u0027 sentenza n. 33 del 1968),\nin quanto essa e\u0027 suscettibile di espansione in via interpretativa,\nquando sussistano i presupposti soggettivi e oggettivi della\nresponsabilita\u0027 per danno erariale, ma cio\u0027 solo \"in carenza di\nregolamentazione specifica da parte del legislatore che potrebbe\nanche prevedere la giurisdizione ed attribuirla ad un giudice\ndiverso\" (sent. n. 641 del 1987). In un\u0027occasione recente - ribadito\n\"il carattere non \u0027cogente\u0027 ed assoluto, ma solo tendenzialmente\ngenerale, dell\u0027attribuzione alla Corte dei conti, ad opera dell\u0027art.\n103 della Costituzione, della giurisdizione in materia di\ncontabilita\u0027 pubblica, intesa come comprensiva sia dei giudizi di\nconto che di quelli sulla responsabilita\u0027 amministrativa patrimoniale\ndei pubblici dipendenti ed amministratori\" - si e\u0027 precisato che \"la\nconcreta attribuzione della giurisdizione, in relazione alle diverse\nfattispecie di responsabilita\u0027 amministrativa, e\u0027 infatti rimessa\nalla discrezionalita\u0027 del legislatore ordinario e non opera\nautomaticamente in base all\u0027art. 103 della Costituzione, richiedendo\nl\u0027interpositio legislatoris, al quale sono rimesse valutazioni che\nnon toccano solo gli aspetti procedimentali del giudizio, investendo\nla stessa disciplina sostanziale della responsabilita\u0027\" (sent. n. 24\ndel 1993) [...]» (Corte costituzionale sentenza 5 novembre 1996, n.\n385). \n 9.1. L\u0027art. 103 della Costituzione, nel menzionare le «materie»\ndi contabilita\u0027 pubblica, non procedeva a indicarne piu\u0027 puntualmente\ni contenuti, ne\u0027 nell\u0027ordito costituzionale del 1948 si rinvenivano\nnorme che concorressero a specificarne l\u0027oggetto. \n Di conseguenza, la giurisprudenza precedentemente citata\ncollegava l\u0027interpretazione dell\u0027inciso testuale «contabilita\u0027\npubblica» ad ambiti materiali di disciplina che spettava al\nlegislatore ordinario definire con la sua interpositio,\nnell\u0027esercizio della sua discrezionalita\u0027. \n Le richiamate coordinate ermeneutiche non possono, tuttavia,\ntrovare applicazione rispetto alle questioni di giurisdizione\ninteressate dalla presente ordinanza, che non riguardano il versante\ndella responsabilita\u0027 amministrativo-contabile, ma sono relative a\nuna materia che rientra nelle competenze naturalmente e\ninderogabilmente ascritte dalla Costituzione al giudice contabile. \n Giova sottolineare che l\u0027art. 103, comma 2, della Costituzione,\nnell\u0027attribuire alla Corte dei conti la giurisdizione nelle materie\ncontabili (nonche\u0027 «nelle altre specificate dalla legge»), delinea un\ncriterio di riparto che - diversamente rispetto a quanto previsto dal\nprimo comma - e\u0027 descritto non in funzione delle situazioni\nsoggettive tutelate, bensi\u0027 con riferimento a un complesso di materie\ncon caratteri comuni, unitariamente considerate in ragione del comun\ndenominatore di riguardare la «contabilita\u0027 pubblica». \n Cio\u0027 comporta che il regolamento dei confini giurisdizionali con\nle altre magistrature non si svolge sul crinale della natura della\nsituazione giuridica sottostante, in base alla dicotomia diritti\nsoggettivi - interessi legittimi, collegata a una manifestazione\nillegittima del potere amministrativo, ne\u0027 in base all\u0027autorita\u0027 o\npotere che ha emesso l\u0027atto impugnato (autorita\u0027 amministrativa o\nSezione regionale di controllo), ma opera sulla decisiva\nindividuazione dell\u0027ambito normativo perimetrato, identificabile come\n«materia» di contabilita\u0027 pubblica (Corte dei conti, Sezioni riunite\nin spec. comp., sentenza 12 novembre 2020, n. 32). Secondo\nl\u0027interpretazione risalente, la riportata formulazione normativa\nattesta che i Costituenti non hanno inteso riservare alla Corte la\ncompetenza a conoscere di tutti i giudizi «comunque vertenti nella\nmateria della \"contabilita\u0027 pubblica\", [...] il cui ambito non si\nriesce a definire - tanto per cio\u0027 che riguarda l\u0027oggetto, quanto per\ncio\u0027 che riguarda i soggetti - se non in base a puntuali\nspecificazioni legislative» (Corte costituzionale, sentenza 31 marzo\n1965, n. 17). \n Orbene, il quadro ordinamentale nel quale si inscriveva la\nrichiamata giurisprudenza, che prendeva atto del carattere\nstoricamente non determinato della nozione di «contabilita\u0027\npubblica», ha subito radicali modifiche con i mutamenti legislativi\nintervenuti, in particolare, a partire dalla riforma disposta con la\nlegge costituzionale 20 aprile 2012 n. 1, che ha codificato il\nprincipio dell\u0027equilibrio del bilancio attuando l\u0027impegno, assunto in\nsede eurounitaria (patto «Euro Plus», approvato dai Capi di Stato e\ndi Governo della zona euro l\u002711 marzo 2011 e condiviso dal Consiglio\neuropeo il 24-25 marzo 2011), «ad adottare misure volte a perseguire\ngli obiettivi della sostenibilita\u0027 delle finanze pubbliche, della\ncompetitivita\u0027, dell\u0027occupazione e della stabilita\u0027 finanziaria, e in\nparticolare a recepire nella legislazione nazionale le regole di\nbilancio dell\u0027Unione europea fissate nel patto di stabilita\u0027 e\ncrescita, ferma restando «la facolta\u0027 di scegliere lo specifico\nstrumento giuridico nazionale cui ricorrere», purche\u0027 avente «una\nnatura vincolante e sostenibile sufficientemente forte (ad esempio\ncostituzione o normativa quadro)» e tale da «garantire la disciplina\ndi bilancio a livello sia nazionale che subnazionale» (Corte\ncostituzionale sentenza 10 aprile 2014, n. 88). \n La legge costituzionale n. 1/2012 contiene alcune importanti\ndisposizioni che arricchiscono sia il testo che il contesto (norme\nUE) delle disposizioni costituzionali rilevanti per l\u0027interpretazione\ndell\u0027art. 103 della Costituzione, e che stabiliscono, a livello di\nfonte che potremmo definire «superprimaria», una materia (tra le\npossibili) di contabilita\u0027 pubblica. \n In particolare, per effetto delle modifiche della Carta\nfondamentale contenute nei suoi articoli: \n l\u0027art. 117 della Costituzione, comma 1, nell\u0027imporre al\nlegislatore ordinario il rispetto dei «vincoli derivanti\ndall\u0027ordinamento comunitario», ha codificato le stesse diposizioni UE\nche definiscono («in coerenza con l\u0027ordinamento dell\u0027Unione europea»:\nart. 97, comma 1, della Costituzione) la nozione di «amministrazione\npubblica»; \n l\u0027art. 117, comma 2, lettera e), della Costituzione determina\nla competenza esclusiva della legge statale in materia di\n«armonizzazione dei bilanci pubblici»; \n l\u0027art. 81, comma 6, della Costituzione individua una fonte\nspeciale che deve disciplinare anche precisi criteri che consentono\ndi perseguire, sul piano sostanziale, l\u0027«equilibrio tra entrate e\nspese» e la «sostenibilita\u0027 del debito» per tutti i bilanci delle\namministrazioni pubbliche. \n Ancora, l\u0027art. 5 della medesima legge costituzionale n. 1/2012,\nche - come noto - reca disposizioni non incorporate nella\nCostituzione, nel definire i principi vincolanti che deve rispettare\nla legge «rinforzata» prevista dal comma 6 dell\u0027art. 81 della\nCostituzione, ha imposto (al comma 1) lo svolgimento, in modo\ndinamico, di controlli lungo l\u0027intero ciclo finanziario dei bilanci\ndel «complesso delle pubbliche amministrazioni», da attuare mediante\n«verifiche, preventive e consuntive, sugli andamenti di finanza\npubblica». \n Nell\u0027ambito dell\u0027articolato processo di riforma dei principi di\nfinanza pubblica si colloca altresi\u0027 la direttiva 2011/85/UE, dell\u00278\nnovembre 2011 (relativa ai «requisiti per i quadri di bilancio degli\nStati membri»), attuata con decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 54,\nnonche\u0027 con l\u0027art. 30 della legge 30 ottobre 2014, n. 161, che ha\nassegnato alla Corte dei conti compiti di monitoraggio\nsull\u0027osservanza delle regole di bilancio delle pubbliche\namministrazioni. \n Peraltro, la direttiva n. 85/2011/UE - sebbene la sua attuazione\nsia rimessa ad atti di trasposizione nazionale - e\u0027 dotata di effetto\ndiretto, perche\u0027 si mostra sufficientemente chiara, precisa ed\nincondizionata, enunciando regole dettagliate relative alle\ncaratteristiche dei quadri di bilancio degli Stati membri. Tali\nregole sono necessarie per garantire il rispetto, da parte degli\nStati membri, degli obblighi che incombono loro in virtu\u0027 del\nTrattato FUE per quanto riguarda l\u0027esigenza di evitare disavanzi\npubblici eccessivi (conf. Corte di giustizia, 13 luglio 2023,\nFerrovienord Spa e Federazione Italiana Triathlon, cit.). \n Coerentemente con tali presupposti, l\u0027art. 20 della legge\n«rinforzata» 24 dicembre 2012, n. 243, riconosce alla Corte dei conti\nil compito di svolgere funzioni di controllo sui bilanci delle\namministrazioni pubbliche, espressamente ancorate «ai fini del\ncoordinamento della finanza pubblica e dell\u0027equilibrio dei bilanci di\ncui all\u0027art. 97 della Costituzione». \n La tratteggiata evoluzione del quadro normativo - pur limitata,\nin questa sede, al richiamo delle principali direttrici normative,\nnell\u0027ambito della gerarchia delle fonti - e\u0027 stata completata con\nl\u0027entrata in vigore del regolamento (UE) 21 maggio 2013 n. 549/2013\n«relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali\nnell\u0027Unione europea», che ha istituito il «Sistema europeo dei conti\n2010 (\"SEC 2010\" o \"SEC\")» (cosi\u0027 l\u0027art. 1, comma 1). Tale Sistema\nconsente di costruire l\u0027anagrafica delle amministrazioni pubbliche\nsoggette alle norme di coordinamento dei bilanci degli Stati membri,\nfino ai sotto-settori (direttiva n. 85/2011) e di perimetrare\nl\u0027ambito di applicazione dell\u0027art. 97, comma 1, della Costituzione in\npunto di obbligo di rispettare i principi di equilibrio e\nsostenibilita\u0027 nella formazione dei bilanci. \n Piu\u0027 nel dettaglio, il SEC 2010 «prevede: a) una metodologia\n(allegato A) relativa alle norme, alle definizioni, alle\nclassificazioni e alle regole contabili comuni, che devono essere\nutilizzate per l\u0027elaborazione di conti e tavole su basi comparabili\nper le esigenze dell\u0027Unione [...]» (cosi\u0027 l\u0027art. 1, comma 2). \n Il citato allegato A), a sua volta, fin dal suo esordio chiarisce\nche «1.01 Il Sistema europeo dei conti (\"SEC 2010\" o \"SEC\") e\u0027 un\nsistema contabile, comparabile a livello internazionale, che descrive\nin maniera sistematica e dettagliata il complesso di una economia\n(ossia una regione, un paese o un gruppo di paesi), le sue componenti\ne le sue relazioni con altre economie». Prosegue, poi, illustrando i\nconcetti di base, i principali aggregati contabili, le «unita\u0027\nistituzionali utilizzate per misurare l\u0027economia» e le loro modalita\u0027\ndi classificazione, le operazioni del sistema dei conti, nonche\u0027\nanalizzando tutti i numerosi, ulteriori profili di rilevanza del\nsistema dei conti. \n 9.2. Il progressivo consolidamento di una componente legislativa\ndi rango anche costituzionale, ispirata in sede europea e completata\ndalle fonti del diritto eurounitario con le quali era destinata a\nsaldarsi, necessitava di chiare indicazioni in ordine ai soggetti cui\ndoveva trovare applicazione. \n Per il profilo in esame, la difficolta\u0027 consisteva\nnell\u0027elaborazione di regole comuni, idonee a individuare i\ndestinatari ai fini della normativa sia interna che europea. \n Ebbene, l\u0027ordinamento italiano non ha provveduto a individuare il\nperimetro applicativo delle amministrazioni pubbliche rilevante, con\nspecifico riferimento alla materia finanziaria e contabile, mediante\nmeccanismi di ricezione diretta e testuale delle regole europee. \n In particolare, il legislatore della riforma costituzionale del\n2012 ha perseguito tale scopo in via indiretta, recependo le\ndisposizioni interne che, da alcuni anni, individuano un soggetto\n(l\u0027ISTAT) cui spetta il compito della ricognizione annuale di un\nelenco di amministrazioni e specificano le procedure da seguire a\ntali fini, in conformita\u0027 alle norme europee. \n Invero, l\u0027art. 1, commi 2-3, della legge 31 dicembre 2009, n.\n196, assegna all\u0027ISTAT il compito di procedere alla ricognizione\ndelle amministrazioni pubbliche cui si applicano le disposizioni di\nfinanza pubblica con proprio elenco pubblicato nella Gazzetta\nUfficiale. Si tratta di un adempimento funzionale alla\npredisposizione annuale del conto economico consolidato delle\namministrazioni pubbliche, «formato dagli aggregati contabili delle\nentrate e delle spese di tali amministrazioni, classificati in\nconformita\u0027 alle modalita\u0027 stabilite dall\u0027ordinamento dell\u0027Unione\neuropea» (art. 2, comma 1, legge n. 243/2012). \n Per la compilazione dell\u0027elenco delle amministrazioni pubbliche\nl\u0027ISTAT applica i criteri previsti nel citato regolamento dell\u0027Unione\neuropea n. 549/2013. \n L\u0027indicata fonte di rango normativo primario (legge n. 196/2009),\ncome accennato, e\u0027 stata «recepita» dal legislatore con la legge\ncostituzionale 20 aprile 2012, n. 1 e con la legge «rinforzata» 24\ndicembre 2012 n. 243 (recante «[d]isposizioni per l\u0027attuazione del\nprincipio del pareggio di bilancio ai sensi dell\u0027art. 81, sesto\ncomma, della Costituzione»). \n Tali conclusioni sono confortate gia\u0027 dall\u0027osservazione che la\nlegge n. 1/2012 ha - tra l\u0027altro - modificato gli articoli 81 e 97,\ncomma 1, della Costituzione, estendendo sul piano soggettivo l\u0027ambito\napplicativo dei fondamentali principi contabili da essa\ncostituzionalizzati. Come, infatti, sottolineato in dottrina,\nl\u0027espressione in forma plurale «amministrazioni pubbliche» (ovvero,\nsecondo una diversa opzione interpretativa, il «complesso delle\npubbliche amministrazioni» evocato dall\u0027art. 81, comma 6, nonche\u0027\ndall\u0027art. 5 della legge costituzionale n. 1/2012) introduce una\nnozione ampia di amministrazione pubblica, in cui l\u0027elemento\ndell\u0027interesse finanziario pubblico assume un ruolo centrale per la\nrelativa qualificazione a livello nazionale, in coerenza con\nl\u0027ordinamento dell\u0027UE. \n Inoltre, la legge 24 dicembre 2012, n. 243, di attuazione del\nnuovo comma 6 dell\u0027art. 81 della Costituzione, ha espressamente\nprevisto che «1. Ai fini della presente legge, si intendono: a) per\n\"amministrazioni pubbliche\" gli enti individuati con le procedure e\ngli atti previsti, in coerenza con l\u0027ordinamento dell\u0027Unione europea,\ndalla normativa in materia di contabilita\u0027 e finanza pubblica,\narticolati nei sotto-settori delle amministrazioni centrali, delle\namministrazioni locali e degli enti nazionali di previdenza e\nassistenza sociale» (art. 2, comma 1, lettera a). \n Quella che viene a delinearsi anche attraverso l\u0027art. 1, commi\n2-3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e\u0027 una nozione di P.A. non\nstatica e formale, bensi\u0027 dinamica e funzionale (a «geometrie\nvariabili»), di natura strettamente contabile e da perimetrare\nsecondo i criteri dinamici e sostanziali del diritto dell\u0027Unione\neuropea. \n Tale fenomeno di ibridazione delle forme e\u0027 stato recentemente\nrimarcato dalla giurisprudenza di questo Giudice contabile in sede di\ngiudizio di parificazione sul rendiconto generale dello Stato per\nl\u0027esercizio finanziario 2024, osservando che la pubblica\namministrazione non appare oggi piu\u0027 riconducibile a un unico modello\nqual e\u0027 quello delle articolazioni ministeriali, ma evidenzia una\npluralita\u0027 di figure soggettive dai contorni non sempre univoci, che\ndiversamente attingono a criteri pubblicistici, e che comunque sono\nchiamate a svolgere attivita\u0027 operative per l\u0027amministrazione nella\nconcreta attuazione di importanti interventi, in particolare per lo\nsviluppo (v. la Relazione in udienza del Presidente di coordinamento\ndelle Sezioni riunite in sede di controllo del 26 giugno 2025). \n La giurisprudenza di legittimita\u0027 ha anche avuto modo di\nrimarcare che il surriferito art. 1, commi 2-3, della legge 31\ndicembre 2009, n. 196, costituisce chiara espressione di tale\nfenomeno, in quanto i criteri utilizzati per la classificazione sono\ndi natura statistico-economica e sono dettati dalla necessita\u0027 di\narmonizzare, indipendentemente dalla forma giuridica assunta, i\nsistemi della finanza pubblica a livello europeo ai fini della\nverifica da parte della Commissione degli eventuali deficit\neccessivi. L\u0027inserimento di un ente nell\u0027elenco ISTAT non e\u0027 altro\nche il riflesso della natura pubblica dei fondi di cui dispone l\u0027ente\ne della correlata necessita\u0027 che esso sia assoggettato alle regole di\nredazione del bilancio tipici delle pubbliche amministrazioni (Corte\ndi cassazione, Sezioni unite, sentenza 19 aprile 2021, n. 10244),\nregole sulla cui corretta applicazione, nell\u0027attuale quadro\ncostituzionale, e\u0027 chiamata a vigilare la Corte dei conti. \n Ed e\u0027 proprio attraverso il recepimento del principio\ndell\u0027equilibrio di bilancio (di cui all\u0027art. 81 della Costituzione) e\nattraverso l\u0027assoggettamento ai vincoli europei che la struttura\ndella P.A. viene ricondotta ad unita\u0027, nella misura in cui tutti i\ncentri decisionali in cui si articola la Repubblica sono chiamati,\nattraverso l\u0027inclusione nel settore istituzionale delle\namministrazioni pubbliche, sulla cui base viene redatto il conto\neconomico consolidato dello Stato, a partecipare al rispetto dei\nparametri economici di matrice comunitaria. \n 9.3. Le previsioni costituzionali devono essere lette in armonia\ncon il contesto. \n Occorre, allora, prendere atto che, in conseguenza\ndell\u0027evoluzione legislativa intervenuta, e\u0027 nitidamente emerso un\nnucleo contenutistico essenziale alla nozione di «contabilita\u0027\npubblica», integrato dalle regole indispensabili alla formazione di\nun sistema contabile, comparabile a livello internazionale,\ncomprensivo quantomeno delle amministrazioni coinvolte (individuate\nin base a particolari caratteri economico-finanziari), della\ndisciplina dei bilanci, dei principi di base anche in materia di\nconsolidamento dei conti, dei principali aggregati contabili e dei\nprocedimenti in materia di entrate e spese. \n Ne consegue che le fonti costituzionali gia\u0027 riconoscono la\ngiurisdizione della Corte dei conti nelle controversie rientranti in\nquel ristretto perimetro anche senza la necessita\u0027 di specifica\ninterpositio legislatoris. \n Questa conclusione, tra l\u0027altro, conferma la necessita\u0027 di\nsubordinare invece a puntuali specificazioni legislative\nl\u0027attribuzione della giurisdizione con riferimento a liti in cui, pur\nin presenza di effetti rientranti nel novero della «finanza\npubblica», si riscontri un piu\u0027 o meno sensibile allontanamento dai\ncontenuti essenziali della stessa, costituiti dalla disciplina degli\nequilibri di bilancio, dei soggetti e delle procedure finalizzate\nalla relativa rappresentazione contabile, interna e sovranazionale. \n Coerentemente con la prospettazione finora illustrata, la\ngiurisdizione in materia di elenchi ISTAT deve ritenersi\ninderogabilmente attribuita alla Corte dei conti: di fatto, lo stesso\nlegislatore con l\u0027art. 1, comma 169, della legge n. 228/2012 - non a\ncaso, approvato immediatamente dopo la ricordata riforma\ncostituzionale e poi confluito nell\u0027art. 11, comma 6, lettera b) del\ndecreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 - ha tempestivamente (non\nattribuito, ma) riconosciuto tale competenza esclusiva al giudice\ncontabile. \n Del resto, come gia\u0027 evidenziato fin dalla prima sentenza delle\nSezioni riunite in speciale composizione, le disposizioni che hanno\nenumerato, nel tempo, le relative competenze giurisdizionali in\nmateria di bilanci pubblici evocano, come titolo legale\ndell\u0027attribuzione, direttamente, l\u0027art. 103, comma 2, della\nCostituzione (cfr. in tal senso, SS.RR. sentenza n. 2/2013). E cio\u0027\nvale, in particolare, proprio per l\u0027art. 1, comma 169, della legge n.\n228/2012 (ora, si ripete, art. 11, comma 6, lettera b), del c.g.c.). \n 9.3.1. Pertanto, non potrebbe essere condivisibile\nl\u0027affermazione, anche giurisprudenziale, secondo cui il giudice\namministrativo sarebbe ancora oggi astrattamente competente a\ndecidere sul contenzioso in oggetto, assegnando all\u0027art. 1, comma\n169, della legge n. 228/2012 una natura sostanzialmente innovativa e,\ncomunque, ritenendo che la sopravvenuta compressione dell\u0027ambito\ndella giurisdizione contabile, operata dall\u0027art. 23-quater, comma 2,\ndel decreto-legge n. 137 del 2020 (come introdotto dalla legge di\nconversione 137/2020) possa avere comportato una riespansione della\ngiurisdizione amministrativa. \n Queste conclusioni sono state, tuttavia, accolte dalle Sezioni\nunite della Corte di cassazione con la sentenza 30220/2024, resa -\ncome ricordato - tra le parti del presente giudizio. La pronuncia,\npur dichiarando inammissibile il ricorso, ha affermato il principio\ndi diritto secondo cui il citato art. 23-quater del decreto-legge n.\n137/2020 non ha determinato un vuoto di tutela o il mancato rispetto\ndell\u0027effetto utile della disciplina unionale, restando attribuita la\ngiurisdizione al giudice amministrativo per ogni ambito ulteriore\nrispetto alla competenza delle Sezioni riunite in sede\ngiurisdizionale in speciale composizione. \n Il principio di diritto enunciato dalle Sezioni unite muove\ndall\u0027esplicito intento di superare l\u0027ambiguita\u0027 di fondo che ha\ncaratterizzato l\u0027intervento legislativo del 2020. In effetti, dai\nlavori preparatori sembra emergere l\u0027obiettivo di precludere, al\ngiudice contabile, il potere di annullamento dell\u0027elenco ISTAT in\nrelazione al contrasto con le disposizioni eurounitarie, tenuto conto\ndei problemi collegati agli effetti delle decisioni sui saldi di\nfinanza pubblica. \n Considerato che, ove cosi\u0027 interpretata, la disposizione avrebbe\nimplicato l\u0027esclusione di ogni vaglio giudiziale, con la non\nconsentita compressione dei principi costituzionali ed eurounitari in\ntema di tutela giurisdizionale, la Cassazione ha dunque ritenuto di\noffrirne una diversa lettura onde porla al riparo da possibili\ncriticita\u0027 costituzionali, configurandola come fonte di delimitazione\noggettiva dell\u0027ambito di giurisdizione esclusiva del giudice\ncontabile, cui corrisponderebbe il concorrente dispiegarsi di un\nambito di giurisdizione generale del giudice amministrativo. \n All\u0027accoglimento di tale opzione interpretativa ostano, tuttavia,\nle osservazioni gia\u0027 riportate nelle ordinanze n. 5/2025/RIS e n.\n6/2025/RIS di queste Sezioni riunite. Con tali decisioni e\u0027 stata\nsollevata questione di costituzionalita\u0027 del medesimo art. 23-quater\ndel decreto-legge n. 137/2020, esaminando gli argomenti (cfr.,\nsoprattutto, parr. 6.3-6-5) che inducono a ritenere che la novella\nnon abbia inteso in alcun modo attribuire la tutela costitutiva ad\naltro organo giurisdizionale, sia per il contrasto con i principi\ncostituzionali in materia di riviviscenza di norma abrogate che per\nil mancato rispetto della necessita\u0027 di riserva di legge espressa in\nmateria di giurisdizione. In particolare, la Corte ha richiamato il\npuntuale orientamento della Corte costituzionale che, anche nella\nrecente sentenza 26 novembre 2024, n. 185, ha riconosciuto i limitati\nambiti all\u0027interno dei quali puo\u0027 operare la reviviscenza di norme\nabrogate: «la espressa reviviscenza ex nunc di disposizioni di legge\nabrogate e\u0027 una tecnica normativa non consueta, ma in se\u0027 non\nillegittima nel senso che il legislatore [...] recepisce per\nrelationem il contenuto delle disposizioni abrogate riproducendolo in\ntal modo in nuove disposizioni. La reviviscenza sottolinea la\ntestuale identita\u0027 di vecchie e nuove disposizioni, ma che rimangono\ncomunque ben distinte». \n In altri termini, la giurisprudenza costituzionale ritiene\neccezionalmente ammissibile la reviviscenza di norme di legge\nabrogate, ma a condizione che gli effetti giuridici siano\nespressamente previsti dalla legge. Nel caso in esame, l\u0027assenza di\nogni argomento testuale nella disposizione sopravvenuta conferma la\nlesione delle attribuzioni del giudice contabile, presidiate\ndall\u0027art. 103 della Costituzione (violando altresi\u0027 il principio\ndella riserva di legge sull\u0027ordinamento giudiziario, posto a garanzia\ndell\u0027indipendenza della magistratura). \n 9.3.2. In definitiva, il sopravvenuto tentativo di limitare\nl\u0027ambito della giurisdizione contabile operato con il comma 2\ndell\u0027art. 23-quater del decreto-legge n. 137/2020, come convertito\ndalla legge n. 176/2020 «, ai soli fini dell\u0027applicazione della\nnormativa nazionale sul contenimento della spesa pubblica», ha inteso\ninammissibilmente sottrarre al giudice naturale della res iudicanda -\ncui pure continua a riconoscersi espressamente la competenza\n«esclusiva» in tema di contabilita\u0027 pubblica - la possibilita\u0027 di\nerogare una tutela piena alle pretese dei ricorrenti, in violazione\ninnanzitutto dell\u0027art. 103, comma 2, in relazione agli articoli 81 e\n97, della Costituzione. \n Con la novella, infatti, escludendo la giurisdizione della Corte\ndei conti in relazione alla rilevanza eurounitaria degli atti di\nricognizione delle amministrazioni pubbliche operata annualmente\ndall\u0027ISTAT, il legislatore interviene su quel nucleo di attribuzioni\nattinenti alla perimetrazione delle amministrazioni pubbliche da cui\nderivano precisi obblighi di natura contabile, in primo luogo di\nconcorrere alla determinazione dei saldi di finanza pubblica del\nconto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, ossia\ndel computo dei saldi sulla base dei quali si sviluppano le relazioni\nfinanziarie tra gli Stati membri dell\u0027Unione europea. \n In altri termini, il legislatore ha sottratto alla giurisdizione\ncontabile la possibilita\u0027 di conoscere delle controversie riguardanti\nl\u0027ambito soggettivo e i principali effetti dell\u0027inserimento nel\ncitato elenco, operando una recisione dell\u0027unitaria materia contabile\nin esame, in cui i collegamenti tra i profili di rilevanza interna e\nquelli di rilevanza sovranazionale, dai quali i primi sono\ncondizionati, risultano con ogni evidenza del tutto inscindibili.\nL\u0027adozione - sul piano interno - di regole di bilancio comuni, con\nconseguente assoggettamento degli enti inclusi nell\u0027elenco ai vincoli\ndi finanza pubblica, e\u0027 infatti funzionale alla successiva\naggregazione dei dati contabili riferibili agli stessi ai fini della\nformazione del conto economico consolidato dello Stato. Ed e\u0027 proprio\nattraverso l\u0027esame dei saldi emergenti da tale conto che puo\u0027\nverificarsi il rispetto, o meno, dei parametri economici di matrice\neurounitaria, assicurando in tal modo la stabilizzazione delle\neconomie dei Paesi appartenenti all\u0027area Euro, con l\u0027obiettivo di\nevitare la verificazione di effetti di «spillover» e assicurare la\nmassima efficienza sul territorio comunitario degli stabilizzatori\nfiscali. Appare quindi evidente che la verifica del rispetto dei\nvincoli nazionali di finanza pubblica non puo\u0027 essere\nartificiosamente disarticolata dalla verifica avente ad oggetto la\ncorretta formazione del conto economico consolidato dello Stato -\nrilevante sul piano euro-unitario - trattandosi sostanzialmente di\n«due facce di una stessa medaglia». \n 9.4. Ove pure l\u0027interprete ritenesse di continuare a orientarsi,\nanche nella materia in argomento, ricorrendo alla su ricordata\nvisione teorica dell\u0027interpositio legislatoris, i vizi di\ncostituzionalita\u0027 dell\u0027art. 23-quater, comma 2, del decreto-legge n.\n137 del 2020 (come introdotto dalla legge di conversione 137/2020)\nresterebbero comunque pienamente confermati. \n Invero, l\u0027intervenuta violazione dell\u0027art. 103, comma 2, della\nCostituzione deriva anche dalla lesione dei principi costituzionali\ncui e\u0027 ancorata la giurisdizione esclusiva delle Sezioni riunite in\nsede giurisdizionale in speciale composizione, poiche\u0027 nelle materie\ncui si riferiscono le fattispecie espressamente codificate si\nmanifesta l\u0027intento del legislatore di collegare strettamente le\nfunzioni di controllo con quelle giurisdizionali attribuite alla\nCorte dei conti dal citato art. 103 della Costituzione. In\nparticolare, l\u0027art. 100 della Costituzione assegna alla Corte di\nconti il controllo «successivo sulla gestione del bilancio dello\nStato» esterno ed imparziale, da intendersi oggi esteso ai bilanci e\nalla gestione economico-finanziaria di tutti gli enti pubblici che,\nnel loro insieme, concorrono alla nozione di «finanza pubblica\nallargata» (Corte costituzionale, sentenza 7 giugno 2007, n. 179;\nId., sentenza 20 luglio 2012, n. 198). \n Ora, all\u0027esercizio di tale funzione di controllo,\ncostituzionalmente assegnata e concretamente conformata dalla vigente\ntrama legislativa, corrisponde la complementare previsione di una\nfattispecie di giurisdizione esclusiva, necessariamente estesa agli\natti che definiscono l\u0027ambito stesso dei soggetti sottoposti ai\ncontrolli del giudice contabile, e che a tale fine ricorrono a\nprincipi e criteri (previsti dal Regolamento SEC 2010) strettamente\neconomici e contabili. \n In altri termini, la giurisdizione esclusiva anche in questa\nmateria e\u0027 espressione dell\u0027evidente osmosi fra la funzione di\ncontrollo e quella giurisdizionale della Corte dei conti. Sotto\nquesto profilo puo\u0027, dunque, concludersi che il legislatore,\nnell\u0027esercitare la sua facolta\u0027 di interposizione, ha riconosciuto e\nvalorizzato (da ultimo, nel citato art. 11, comma 6 del c.g.c.)\nl\u0027indicato collegamento tra le funzioni, sul quale pero\u0027 l\u0027art.\n23-quater piu\u0027 volte citato ha illegittimamente inciso. \n 10. Violazione dell\u0027art. 3 della Costituzione. \n La limitazione della giurisdizione esclusiva della Corte dei\nconti in materia di ricognizione delle amministrazioni pubbliche\noperata dall\u0027ISTAT «ai soli fini dell\u0027applicazione della normativa\nnazionale sul contenimento della spesa pubblica», disposta dall\u0027art.\n23-quater, comma 2, del decreto-legge n. 137/2020 come convertito,\nrisulta altresi\u0027 in contrasto con l\u0027art. 3 della Costituzione, data\nl\u0027assoluta irragionevolezza della previsione. \n Come in precedenza osservato, le stesse Sezioni unite della Corte\ndi cassazione, nella sentenza n. 30220/2024, hanno rilevato (par.\n15.1) che il testo della disposizione «ha delle indubbie ambiguita\u0027.\nL\u0027art. 11, comma 6, lettera b), c.g.c., dedicato all\u0027individuazione\ndelle ipotesi in cui le Sezioni riunite decidono \"nell\u0027esercizio\ndella propria giurisdizione esclusiva in tema di contabilita\u0027\npubblica\", prevede, in esito alla novella, che tale giurisdizione\nesclusiva in tema di elenchi ISTAT, e\u0027 confinata \"ai soli fini\ndell\u0027applicazione della normativa nazionale sul contenimento della\nspesa pubblica\", dunque limitata ai soli effetti disapplicativi». \n Si e\u0027 tentato di superare gli ostacoli ermeneutici concludendo\nper una predicata riespansione della competenza del giudice\namministrativo sulle domande non riservate dal testo normativo alla\ncognizione della Corte dei conti; a tali fini sono valorizzati il\ncriterio di riparto per blocchi di materie (che pero\u0027 non attiene\nall\u0027individuazione delle competenze del giudice contabile, fondata su\nuna diversa ratio legis: cfr. supra, par. 9.1), nonche\u0027 la\ngiurisprudenza formatasi sulle diverse materie della responsabilita\u0027\namministrativa e delle pensioni (quest\u0027ultima, addirittura,\nrientrante nella giurisdizione sulle «altre [materie] specificate\ndalla legge», per le quali non si dubita della necessita\u0027 della\nperimetrazione legislativa della giurisdizione contabile). \n La comprensibile scelta di farsi carico di una lettura ritenuta\ncompatibile con i principi costituzionali non puo\u0027 tuttavia riportare\nnei confini della legittimita\u0027 costituzionale - ampiamente violati,\nad avviso di queste SS.RR. - una disposizione che, innanzitutto,\nmantiene ferma la giurisdizione esclusiva delle Sezioni riunite in\nsede giurisdizionale in speciale composizione della Corte dei conti\nin materia di elenchi ISTAT. \n Deve essere, pertanto, riconosciuta al giudice contabile una\npeculiare giurisdizione, nell\u0027esercizio della quale non trova\napplicazione la tradizionale distinzione tra interesse legittimo e\ndiritto soggettivo, rilevando - come osservato dalla consolidata\ngiurisprudenza di queste SS.RR. (cfr., ex plurimis, le sentenze n.\n6/2019, n. 9/2020, n. 14/2020, n. 20/2020, n. 27/2020, n. 38/2020) -\nla diversa esigenza di accertamento di un particolare status, per\ndefinizione mutevole nel tempo e ancorato a requisiti di natura\neconomico-finanziaria, in cui la Corte non si limita al mero vaglio\ndi legittimita\u0027 del procedimento valutativo, estendendo la cognizione\nalla verifica della sussistenza o insussistenza dei presupposti per\nl\u0027attribuzione dello status di p.a. (e delle conseguenti situazioni\ngiuridiche attive e passive) con valenza di accertamento costitutivo. \n Proprio i particolari connotati del giudizio in esame\ncostituiscono motivo legittimante l\u0027attribuzione delle relative\ncontroversie alla giurisdizione esclusiva delle Sezioni riunite della\nCorte dei conti, ossia a un Collegio singolarmente qualificato,\nchiamato a una verifica non sulla legittimita\u0027 generale, bensi\u0027 piena\ne di merito, di accertamento della qualita\u0027 di amministrazione\npubblica in capo a una determinata unita\u0027 istituzionale, sulla base\ndella valorizzazione di specifici criteri di natura\nstatistico-economica (cfr. Corte di cassazione, Sezioni unite,\nsentenza 19 aprile 2021, n. 10244). \n Nelle controversie in esame la Corte e\u0027 cioe\u0027 chiamata a valutare\nle situazioni di fatto alla stregua di regole tecniche ed economiche\ndi particolare complessita\u0027 - contenute nel SEC 2010 - onde accertare\nla qualita\u0027 di produttore di beni e servizi destinabili o non\ndestinabili alla vendita. \n A tali fini, come noto, concorrono un criterio «qualitativo» (che\nimpone di verificare se l\u0027ente interessato si dedichi o meno alla\nproduzione di servizi ausiliari, sia o meno l\u0027unico fornitore di beni\ne servizi dell\u0027amministrazione pubblica e sia o meno incentivato ad\nadeguare l\u0027offerta per realizzare un\u0027attivita\u0027 redditizia, operando\nalle condizioni di mercato e rispettando le proprie obbligazioni\nfinanziarie) e un «test quantitativo» (paragrafi 20.29 e ss. del SEC)\nper stabilire se un\u0027unita\u0027 istituzionale produca beni e servizi\ndestinabili alla vendita (c.d. criterio market/non market),\nincentrato sul rapporto tra vendite e costi di produzione, esaminato\nper un periodo pluriennale continuativo. \n Ora, a fronte del riconoscimento di un\u0027ipotesi di giurisdizione\nesclusiva conformata nei termini finora rappresentati, con la norma\ndel 2020 e\u0027 sopravvenuta una limitazione legislativa al suo ambito di\noperativita\u0027 che addirittura allontana la sfera di giurisdizione\nassegnata al giudice contabile dal nucleo centrale della contabilita\u0027\npubblica: si escludono gli effetti della pronunzia strettamente\nattinenti alla determinazione dei saldi di finanza pubblica del conto\neconomico consolidato delle amministrazioni pubbliche e si consente\nla sola verifica giudiziaria ai limitati fini dell\u0027applicazione della\nnormativa (peraltro, solo nazionale) sul contenimento della spesa\npubblica, ossia per finalita\u0027 piu\u0027 latamente riguardanti la materia\ndella finanza pubblica per le quali, ove fosse mancata la previsione\ndi una giurisdizione esclusiva del giudice contabile, la questione\ndell\u0027eventuale competenza del giudice amministrativo avrebbe potuto\nforse piu\u0027 fondatamente proporsi. \n 10.1. L\u0027illegittimita\u0027 costituzionale, conseguente alla palese\nillogicita\u0027 e irragionevolezza della disposizione in esame, emerge\naltresi\u0027 quando si consideri che, confinando la rilevanza della\ngiurisdizione esclusiva della Corte dei conti alla normativa\nnazionale sul contenimento della spesa pubblica, ne deriva il suo\nsvuotamento quasi integrale. \n Sul punto deve innanzitutto ricordarsi che le disposizioni in\nmateria di contenimento della spesa che presuppongono l\u0027inserimento\nnell\u0027elenco ISTAT negli ultimi anni sono state in gran parte abrogate\no dichiarate non piu\u0027 applicabili. \n Basti ricordare, al riguardo, che secondo l\u0027art. 1, comma 590,\ndella legge 27 dicembre 2019, n. 160, anche ai fini «di un\nmiglioramento dei saldi di finanza pubblica, a decorrere dall\u0027anno\n2020, agli enti e agli organismi, anche costituiti in forma\nsocietaria, di cui all\u0027art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009,\nn. 196, [...] cessano di applicarsi le norme in materia di\ncontenimento e di riduzione della spesa di cui all\u0027allegato A annesso\nalla presente legge». L\u0027allegato A), a sua volta, contiene un lungo\nelenco di previsioni normative di cui e\u0027 cessata l\u0027applicazione, con\nconseguente, remota possibilita\u0027 di prospettare lesioni da cui possa\nderivare un concreto interesse alla tutela delle proprie posizioni\ngiuridiche. \n Analoga sorte ha interessato alcune disposizioni in materia di\nlimitazioni di spesa contenute nell\u0027art. 5 del decreto-legge 6 luglio\n2012, n. 95 (convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135), di cui\nsopravvive l\u0027applicabilita\u0027 di limitate e residuali fattispecie. \n E\u0027 ben vero che il citato art. 1, comma 590, della legge n.\n160/2019 conclude precisando che «[r]esta ferma l\u0027applicazione delle\nnorme che recano vincoli in materia di spese di personale». Peraltro,\nla norma intende riferirsi alle disposizioni che, in sede di\nperimetrazione del loro ambito soggettivo di applicazione, richiamino\nl\u0027inserimento nell\u0027elenco ISTAT, senza considerare che le previsioni\nin materia di contenimento della spesa di personale sono, di regola,\ndichiarate espressamente applicabili alle amministrazioni pubbliche\ncome definite dall\u0027art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo\n2001, n. 165. \n Pertanto, pure a voler accogliere, sul piano teorico, la tesi che\nritiene ammissibile l\u0027introduzione legislativa di limiti alla\ncapacita\u0027 espansiva della giurisdizione esclusiva, e\u0027 tuttavia certo\nche la discrezionalita\u0027 legislativa non potrebbe mai determinarne il\nsostanziale disconoscimento, come accaduto nella fattispecie, per\neffetto di una perimetrazione delle controversie conoscibili da cui\nderivi la concreta disapplicazione della provvista giurisdizionale\nriservata. \n 10.2. Il delineato riparto della giurisdizione tra giudice\namministrativo e giudice contabile lascia emergere ulteriori,\nevidenti profili di intrinseca irragionevolezza dell\u0027assetto\nordinamentale prospettato, con palese contrasto dell\u0027art. 3 della\nCostituzione. \n Infatti, la legittimita\u0027 costituzionale di tale coesistenza\npotrebbe sostenersi solo a condizione che gli effetti del sindacato\ngiudiziale del giudice amministrativo e del giudice contabile\nrisultassero tra loro «non comunicanti», essendo ben distinte e\nautonome le disposizioni normative operanti nei due diversi comparti\ngiurisdizionali (SEC 2010 e disposizioni sulla spending review). \n Al contrario, come anche evidenziato dalla Procura generale,\nl\u0027ammissibilita\u0027 di un c.d. doppio ricorso deve ritenersi di fatto\nprecluso rispetto al contenzioso in esame, le due normative\napplicabili compenetrandosi al punto che risulta di fatto non\nipotizzabile, sul piano giuridico, una loro operativita\u0027 «atomistica»\no «irrelata». Cio\u0027, in quanto l\u0027eventuale sindacato del giudice\ncontabile, nella prospettiva dell\u0027operativita\u0027 (o meno) delle\ndisposizioni nazionali sul contenimento della spesa nel quadro del\nrispetto degli obiettivi di finanza pubblica, e\u0027 necessariamente\ncondizionato dalla previa e corretta attribuzione al soggetto privato\ndi diritto interno della qualificazione eurounitaria di «pubblica\namministrazione», scaturente dalla sua iscrizione nell\u0027elenco ISTAT. \n In altri termini, nel caso in esame, l\u0027operativita\u0027 della\nnormativa europea SEC 2010 e\u0027 configurata come presupposto legale per\nl\u0027applicazione (anche) della normativa nazionale sulla spending\nreview, il cui dispiegarsi richiede, quindi, che sia stata risolta la\nquestione della qualificazione di un soggetto di diritto interno\nquale pubblica amministrazione europea nella prospettiva della\ncontabilita\u0027 pubblica. \n Sul piano processuale, in caso di pendenza di giudizi presso la\ngiurisdizione amministrativa e quella contabile l\u0027ipotizzato riparto\n- che, non a caso, non e\u0027 stato espressamente delineato dal\nlegislatore del 2020 - determinerebbe il sorgere di insormontabili\nostacoli giuridici, a meno di configurare il giudizio davanti al\ngiudice amministrativo, circa la corretta attribuzione di una\nsoggettivita\u0027 pubblicistica europea all\u0027ente di diritto interno\nricorrente iscritto nell\u0027elenco ISTAT, come vera e propria causa\npregiudiziale ex art. 295 c.p.c. e art. 106. c.g.c. \n L\u0027inscindibile compenetrazione tra le questioni normative e\u0027\nillustrata anche dalle conseguenze del tutto irragionevoli cui\ncondurrebbe l\u0027ipotizzata separazione tra i giudizi, in caso di previa\npronuncia del giudice amministrativo: \n a) un eventuale giudicato amministrativo di annullamento\ndell\u0027iscrizione nell\u0027elenco ISTAT dovrebbe comportare, rispetto al\nparallelo processo pendente avanti al giudice contabile, la\n(sopravvenuta) cessazione del materia del contendere, considerato che\nle disposizioni di diritto interno sulla spending review sono\nfinalizzate a garantire i saldi e gli obiettivi di finanza pubblica\nnel quadro della governance economica europea, dunque presuppongono\nil previo e definitivo riconoscimento della soggettivita\u0027\npubblicistica secondo i parametri della normativa unionale del SEC\n2010. Si aggiunge che, in questa prospettiva, la giurisdizione del\ngiudice amministrativo comporterebbe il superamento, sul piano\npratico, della necessita\u0027 di esperire un doppio ricorso per il\nsoggetto che voglia contestare l\u0027inclusione nell\u0027elenco ISTAT anche\nai fini della disapplicazione delle correlate disposizioni di\ncontenimento della spesa pubblica: l\u0027espunzione di un soggetto\ndall\u0027elenco ISTAT per effetto del vittorioso esperimento del ricorso\ninnanzi al G.A. comporterebbe ipso iure l\u0027inapplicabilita\u0027 delle\nnorme di contenimento della spesa pubblica, svuotando di significato,\nanche per questa via, la previsione dell\u0027art. 11, comma 6, del codice\ndi giustizia contabile di una giurisdizione «esclusiva» delle Sezioni\nriunite in sede giurisdizionale in speciale composizione nella\nmateria; \n b) al contrario, un eventuale giudicato amministrativo di\nrigetto del ricorso avverso l\u0027iscrizione nell\u0027elenco ISTAT renderebbe\neccentrica ogni successiva decisione di accoglimento del ricorso in\nsede di giudizio contabile (con la conseguente inoperativita\u0027 delle\ndisposizioni interne sul contenimento della spesa pubblica): a meno\ndi voler ritenere ammissibile, nonostante il primato del diritto\neuropeo, la qualificazione di un ente di diritto interno quale\npubblica amministrazione europea nel quadro del SEC 2010 - a valle\ndel giudicato amministrativo di rigetto del ricorso - ma,\nciononostante, «immune» dall\u0027assoggettamento alle norme interne\nfinalizzate al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica\neuropea. \n In definitiva, postulare la contraddittoria presenza di una\ngiurisdizione esclusiva e al tempo stesso concorrente implica un vero\ne proprio cortocircuito logico-semantico che ha, infatti, generato il\nconflitto interpretativo e lo stallo della funzione giurisdizionale\nin danno dei ricorrenti. \n 10.3. In conclusione, l\u0027art. 23-quater del decreto-legge n.\n137/2020, come convertito, presenta insuperabili criticita\u0027\ninterpretative in ragione del suo significato non chiaro, al punto da\nindurre a prospettare soluzioni ermeneutiche che giungono a forzare i\nlimiti consentiti dall\u0027enunciato testuale, nel tentativo di offrirne\nuna coerenza sistematica non consentita dai principi costituzionali,\ncon il rischio che l\u0027attivita\u0027 ermeneutica trasmodi in una\nsostanziale integrazione normativa. \n Sul punto, va ricordato che la Corte costituzionale ha da tempo\nchiarito che «ciascun consociato ha un\u0027ovvia aspettativa a che la\nlegge definisca ex ante, e in maniera ragionevolmente affidabile, i\nlimiti entro i quali i suoi diritti e interessi legittimi potranno\ntrovare tutela, si\u0027 da poter compiere su quelle basi le proprie\nlibere scelte d\u0027azione» (Corte costituzionale, sentenza 5 giugno\n2023, n. 110). \n Pertanto, le disposizioni foriere di intollerabile incertezza\nnella loro applicazione concreta si pongono in contrasto con il\ncanone di ragionevolezza della legge di cui all\u0027art. 3 della\nCostituzione, nella misura in cui il loro significato risulti\nradicalmente inintelligibile o particolarmente ambiguo, soprattutto\nin tematiche come quella del riparto di giurisdizione, che attiene a\nun presupposto in senso ampio del processo e presenta una rilevanza -\nper sua natura - pregiudiziale. \n 11. Violazione degli articoli 24, 111 e 113 della Costituzione \n Come ripetutamente sottolineato, l\u0027art. 11, comma 6, lettera b),\ndel decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, in cui e\u0027 confluita\nla disposizione dell\u0027art. 1, comma 169, della legge n. 228/2012,\nstabilendo che le Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale\ncomposizione, «nell\u0027esercizio della propria giurisdizione esclusiva\nin tema di contabilita\u0027 pubblica, decidono in unico grado sui\ngiudizi: [...] b) in materia di ricognizione delle amministrazioni\npubbliche operata dall\u0027ISTAT», senza ulteriori specificazioni, aveva\nespressamente riconosciuto al giudice contabile la competenza a\ndecidere delle controversie in esame con il potere di assicurare\ntutte le tutele richieste dai soggetti interessati, ossia di statuire\nsu tutte le domande astrattamente proponibili, con esclusione di\naltre giurisdizioni concorrenti, assicurando in tal modo piena tutela\ngiurisdizionale in attuazione degli articoli 24 e 113 della\nCostituzione. \n Su tali premesse, sul piano processuale emerge il contrasto del\ncitato art. 23-quater, comma 2, del decreto-legge n. 137/2020 come\nconvertito con gli articoli 24 e 111 della Costituzione, che\nattribuiscono alla funzione giurisdizionale lo scopo di assicurare\npiena tutela, attraverso il giudizio, delle situazioni soggettive\nqualificate, imponendo che la disciplina dei rapporti tra giudici\nappartenenti a ordini diversi si ispiri al principio secondo cui\nl\u0027individuazione del giudice munito di giurisdizione non deve\nsacrificare il diritto delle parti a ottenere una risposta in ordine\nal bene della vita oggetto di interesse. \n Risulta, inoltre, violato l\u0027art. 113, primo e secondo comma,\ndella Costituzione, che dell\u0027art. 24 costituisce sostanzialmente\nspecifica applicazione e secondo cui contro gli atti della pubblica\namministrazione e\u0027 sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei\ndiritti e degli interessi legittimi e tale tutela giurisdizionale non\npuo\u0027 essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o\nper determinate categorie di atti, come accade nella fattispecie. \n La disposizione merita ulteriore censura di illegittimita\u0027\ncostituzionale per violazione dell\u0027art. 111 della Carta fondamentale,\ncon riferimento al diverso e complementare profilo della lesione del\nprincipio di ragionevole durata del processo, riguardato nell\u0027ottica\ndel principio di concentrazione delle tutele, ove si accolga\nl\u0027opzione ermeneutica che ammette la possibilita\u0027 di un doppio\nricorso, al giudice amministrativo e a quello contabile, in materia\ndi elenchi ISTAT. \n Infatti, i rischi e le criticita\u0027 gia\u0027 esaminati derivanti\ndall\u0027eventuale pendenza di due giudizi sul medesimo oggetto, con\npossibili implicazioni in termini anche di necessita\u0027 di sospensione\ndel processo contabile e conseguente dilatazione dei tempi\nprocessuali del relativo contenzioso («dipendente»), nonche\u0027 di\nformazione di giudicati contrastanti, vulnerano il bene\ncostituzionale dell\u0027efficienza del processo di cui la ragionevole\ndurata e\u0027 espressione e il canone fondamentale della razionalita\u0027\ndelle norme processuali, in assenza di prevalenti esigenze di tutela\ndi principi soggetti a concorrente ponderazione. \n 12. Violazione dell\u0027art. 117 della Costituzione, anche in\nrelazione all\u0027art. 19 TUE, all\u0027art. 47 carta dei diritti UE e agli\narticoli 6 e 13 CEDU \n La disposizione limitativa contenuta nell\u0027art. 23-quater del\ndecreto-legge n. 137/2020, come convertito, merita di essere\ncensurata anche per il contrasto con l\u0027art. 117 della Costituzione,\nin ragione della violazione dei vincoli derivanti dall\u0027ordinamento\ncomunitario e dagli obblighi internazionali, nella specie resi chiari\ndalla funzione nomofilattica della Corte di giustizia UE. \n La Corte di giustizia dell\u0027Unione europea, cui le Sezioni riunite\nin speciale composizione avevano chiesto di valutare la\ncompatibilita\u0027 eurounitaria della previsione, evidenziando il rischio\nche avesse di fatto precluso un controllo indipendente sulle\nautorita\u0027 di bilancio nazionali e sull\u0027elenco delle amministrazioni\npubbliche predisposto dall\u0027STAT, con la sentenza 13 luglio 2023,\nFerrovienord Spa e Federazione Italiana Triathlon (nelle cause\nriunite C-363/21 e C-364/21), ha rilevato che «al fine di assicurare\nche l\u0027autorita\u0027 nazionale competente rispetti, ai fini della\nqualificazione di un ente come \"amministrazione pubblica\", ai sensi\ndel regolamento n. 549/2013, la definizione del diritto dell\u0027Unione\nche vi si collega e che si impone nei suoi confronti, la sua\ndecisione deve poter essere contestata ed essere oggetto di un\ncontrollo giurisdizionale. Infatti, in assenza di una possibilita\u0027 di\ncontestare tale qualificazione, l\u0027effetto utile del diritto\ndell\u0027Unione non sarebbe garantito. Di conseguenza, l\u0027effetto utile di\ndetto regolamento osta ad una normativa nazionale che escluda, di\nfatto, qualsiasi possibilita\u0027 di controllo giurisdizionale della\nfondatezza della qualificazione di un ente come amministrazione\npubblica» (punti 69 e 70). \n La pronuncia e\u0027 giunta alle medesime conclusioni con riferimento\nalla questione della compatibilita\u0027 dell\u0027art. 23-quater del\ndecreto-legge n. 137/2020, con le prescrizioni risultanti dalla\ndirettiva 2011/85/ UE, dell\u00278 novembre 2011, relativa ai «requisiti\nper i quadri di bilancio degli Stati membri» (punti 77 e 78). \n Ha, poi, aggiunto che quando le disposizioni UE non disciplinano\nle modalita\u0027 procedurali dei ricorsi giurisdizionali, in quanto «non\nprecisano, segnatamente, quale giudice nazionale deve assicurare la\ntutela giurisdizionale effettiva», spetta agli Stati membri disegnare\nprocedimenti che «non siano, nelle situazioni rientranti nel diritto\ndell\u0027Unione, meno favorevoli che in situazioni simili disciplinate\ndal diritto interno (principio di equivalenza)» e tali da rendere\n«praticamente impossibile o eccessivamente difficile l\u0027esercizio dei\ndiritti conferiti dal diritto dell\u0027Unione (principio di\neffettivita\u0027)» (punto 89). \n Con particolare riferimento al principio di effettivita\u0027, la\nCorte ha precisato innanzitutto (punto 92) che il diritto dell\u0027Unione\nnon impone agli Stati membri di «istituire mezzi di ricorso diversi\nda quelli stabiliti dal diritto interno, a meno che dalla struttura\ncomplessiva dell\u0027ordinamento giuridico nazionale in discussione non\nrisulti che non esiste alcun rimedio giurisdizionale tale da\npermettere, anche solo in via incidentale, di assicurare il rispetto\ndei diritti riconosciuti ai singoli dal diritto dell\u0027Unione, oppure\nche l\u0027unico modo per poter adire un giudice da parte di un singolo\nsia quello di commettere violazioni del diritto». \n Ogni caso in cui si ponga la questione se una disposizione\nprocedurale nazionale renda impossibile o eccessivamente difficile\nl\u0027applicazione del diritto dell\u0027Unione deve essere esaminato tenendo\nconto del posto occupato da tale disposizione nel complesso della\nprocedura, nonche\u0027 dello svolgimento e delle particolarita\u0027 di\nquest\u0027ultima dinanzi ai diversi organi nazionali. \n Inoltre, ha proseguito la Corte di giustizia UE, va fatta\nprudentemente «salva la verifica che incombe al giudice del rinvio»\nsull\u0027indicazione (del Governo italiano all\u0027udienza) secondo cui «gli\nenti iscritti nell\u0027elenco ISTAT che intendono contestare la loro\ndesignazione quali amministrazioni pubbliche non sono tenuti a\npresentare due distinti ricorsi, vale a dire uno davanti al giudice\namministrativo e un altro davanti alla Corte dei conti», e che «da un\nlato, essi potrebbero chiedere al giudice amministrativo\nl\u0027annullamento erga omnes della decisione che li ha iscritti in\nquest\u0027elenco. Dall\u0027altro, dinanzi alla Corte dei conti, essi\npotrebbero contestare le conseguenze della loro iscrizione\nnell\u0027elenco suddetto e ottenere, eventualmente, in maniera\nincidentale, la disapplicazione di tale iscrizione» (punto 97). \n Infine, la mera possibilita\u0027 che si verifichino giudicati\ncontrastanti sulla fondatezza dell\u0027iscrizione di un ente nell\u0027elenco\nISTAT non impone di concludere in ogni caso per l\u0027esistenza di una\nviolazione dell\u0027art. 19 TUE, letto alla luce dell\u0027art. 47 della Carta\ne del principio di effettivita\u0027, ma solo a condizione che «un ente\nche contesti la decisione di qualificazione adottata nei suoi\nconfronti possa limitarsi a proporre un unico ricorso per veder\nesaminata la propria domanda» (punto 98). Cio\u0027 premesso, la concreta\nverifica del rispetto dei presupposti e limiti posti dalla Corte di\ngiustizia nei citati punti 97 e 98 della decisione conduce ad\naccertare l\u0027illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 23-quater per\ncontrasto con la normativa europea. \n 12.1. Come chiarito dalla Corte costituzionale, la normativa\n(oggi) eurounitaria «entra e permane in vigore, nel nostro\nterritorio, senza che i suoi effetti siano intaccati dalla legge\nordinaria dello Stato; e cio\u0027 tutte le volte che essa soddisfa il\nrequisito dell\u0027immediata applicabilita\u0027. Questo principio [...] vale\nnon soltanto per la disciplina prodotta dagli organi della CEE\nmediante regolamento, ma anche per le statuizioni risultanti, come\nnella specie, dalle sentenze interpretative della Corte di giustizia»\n(sentenza 23 aprile 1985, n. 113. Conf., ex plur., Corte\ncostituzionale, sentenza 11 luglio 1989, n. 389; Id., sentenza 18\naprile 1991, n. 168; Id., sentenza 16 giugno 1993, n. 285).\nConseguentemente, tutti i soggetti competenti nel nostro ordinamento\na dare esecuzione alle leggi (e agli atti aventi forza o valore di\nlegge) - tanto se dotati di poteri di dichiarazione del diritto, come\ngli organi giurisdizionali, quanto se privi di tali poteri, come gli\norgani amministrativi - sono giuridicamente tenuti a disapplicare le\nnorme interne incompatibili con le norme dell\u0027ordinamento UE\nnell\u0027interpretazione datane dalla Corte di giustizia europea (Corte\ncostituzionale, sentenza n. 389/1989, cit.). \n All\u0027interpretazione del quadro normativo in materia di elenchi\nISTAT fornita dalle Sezioni unite della Corte di cassazione nella\nsentenza 30220/2024, che nella specie costituisce diritto vivente,\nconsegue l\u0027impossibilita\u0027 del giudice contabile di disapplicare gli\natti ISTAT incompatibili con il diritto europeo, sulla base delle\nconclusioni secondo cui il giudice contabile non potrebbe, nella\npropria giurisdizione, applicare il diritto UE. \n Di fatto, l\u0027affermazione delle SS.UU. ha l\u0027effetto di\ndisarticolare il primato del diritto comunitario, in quanto la Corte\ndei conti, nonostante un ricorso presentato, non puo\u0027 soddisfare la\npretesa dei ricorrenti al rispetto del diritto UE. \n Cio\u0027 conduce a denunciare l\u0027illegittimita\u0027 costituzionale\ndell\u0027art. 23-quater per violazione dell\u0027art. 117, comma 1, della\nCostituzione, alla luce del contrasto con i principi del «giusto\nprocesso» tutelato dall\u0027ordinamento europeo con le seguenti\ndisposizioni: \n a) art. 19, par. 1, secondo comma, TUE, secondo cui gli Stati\nmembri stabiliscono i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare\nuna tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal\ndiritto dell\u0027Unione; \n b) art. 47 della Carta dei diritti UE, secondo cui ogni\npersona i cui diritti e le cui liberta\u0027 garantiti dal diritto\ndell\u0027Unione siano stati violati ha diritto a un «ricorso effettivo»\ndinanzi ad un giudice; \n c) articoli 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti\ndell\u0027uomo, secondo cui ogni persona ha diritto ad un processo equo\n(«a che la sua causa sia esaminata equamente») e ad un ricorso\neffettivo dinanzi a una magistratura nazionale. \n Dai principi concordemente recepiti nel diritto europeo e nella\nCostituzione italiana discende la necessita\u0027 che il processo\ncontabile, da un punto di vista funzionale, assicuri la tutela piena\ned effettiva del ricorrente. \n Invero, in una prospettiva funzionale il processo e\u0027 «giusto» ove\nconsenta adeguate forme di tutela delle situazioni giuridiche\nsoggettive a fondamento dell\u0027azione giudiziaria. La rilevanza del\nrequisito e\u0027 tale che secondo la giurisprudenza europea l\u0027esistenza\nstessa di un controllo giurisdizionale effettivo destinato ad\nassicurare il rispetto del diritto dell\u0027Unione e\u0027 intrinseca ad uno\nStato di diritto (Corte di giustizia UE, sentenza del 21 dicembre\n2021, Euro Box Promotion e a., C-357/19, C-379/19, C-547/19, C-811/19\ne C-840/19). \n Secondo la giurisprudenza eurounitaria, il principio della tutela\ngiurisdizionale effettiva dei diritti spettanti ai singoli in forza\ndel diritto dell\u0027Unione, cui fa riferimento l\u0027art. 19, paragrafo 1,\nsecondo comma, TUE - in buona parte sovrapponibile al diritto a un\nricorso effettivo ai sensi dell\u0027art. 47 della Carta - costituisce un\nprincipio generale del diritto dell\u0027Unione che deriva dalle\ntradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, che e\u0027 stato\nsancito agli articoli 6 e 13 della Convenzione europea per la\nsalvaguardia dei diritti dell\u0027uomo e delle liberta\u0027 fondamentali,\nfirmata a Roma il 4 novembre 1950, ai quali corrisponde l\u0027art. 47\ndella Carta (cfr., ex plur.: Corte di giustizia UE, sentenza 8 maggio\n2024, C-53/23, Asocia\u0026#x0163;ia «Forumul Judec\u0026#x0103;torilor din România»). \n Nel merito, in ossequio al principio di cooperazione leale,\nsancito dall\u0027art. 4, paragrafo 3, TUE, e come sopra ricordato\nrichiamando la sentenza della Corte di Giustizia 13 luglio 2023,\nFerrovienord Spa e Federazione Italiana Triathlon, le modalita\u0027\nprocedurali dei ricorsi intesi a garantire la tutela dei diritti\nspettanti ai singoli in forza del diritto dell\u0027Unione risultano\nrispettose del principio di effettivita\u0027 (e conformi ai canoni del\n«giusto processo») ove non rendano praticamente impossibile o\neccessivamente difficile l\u0027esercizio dei diritti conferiti\ndall\u0027ordinamento giuridico dell\u0027Unione (cfr., in questo senso,\nsentenza 24 ottobre 2018, XC e a., C-234/17, e sentenza 27 giugno\n2013, Agrokonsulting-04, C-93/12). \n In altri termini, gli Stati membri sono tenuti ad assicurare il\nrispetto del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva dei\ndiritti che i singoli traggono dal diritto dell\u0027Unione, quale\ngarantito dall\u0027art. 47 della Carta. \n 12.2. Declinando le esposte coordinate ermeneutiche in relazione\nall\u0027assetto normativo conseguente all\u0027entrata in vigore dell\u0027art.\n23-quater del decreto-legge n. 137/2020, inserito dalla legge di\nconversione n. 176/2020, l\u0027incostituzionalita\u0027 della disposizione\nemerge in primo luogo perche\u0027 - come gia\u0027 osservato - essa esclude il\nsindacato degli effetti eurounitari dell\u0027iscrizione nell\u0027elenco ISTAT\ndinanzi ad un giudice. \n La lettera della disposizione - anche in rapporto all\u0027art. 103,\ncomma 2, della Costituzione - e i lavori preparatori non autorizzano\na prospettare una concorrenza di giurisdizioni sulla materia, in\nquanto l\u0027effetto innovativo della previsione riguarda non l\u0027an, ma il\nquomodo della giurisdizione: il legislatore avrebbe, cioe\u0027,\nridefinito l\u0027oggetto della tutela (in relazione sia al petitum che\nalla causa petendi), attraverso la limitazione dei «fini» - ossia\ndegli effetti - della giurisdizione contabile. \n L\u0027illegittimita\u0027 costituzionale discende, allora, dalla\nlimitazione dell\u0027oggetto della tutela del giudice contabile,\ncombinata con l\u0027immodificata (e immodificabile) giurisdizione\nesclusiva sulla materia della ricognizione operata dall\u0027ISTAT,\nconforme agli articoli 100 e 103 della Costituzione. Infatti, in\nassenza della tutela disapplicativa (e di annullamento) del giudice\ncontabile, il sistema giurisdizionale non assicurerebbe alcun rimedio\ncontro gli effetti antieuropei dell\u0027atto di ricognizione dinanzi a\nqualsiasi altro giudice. \n 12.3. In ogni caso, l\u0027art. 117, comma 1, anche in relazione\nall\u0027art. 19 TUE, all\u0027art. 47, paragrafo 2 della Carta di Nizza e agli\narticoli 6 e 13 della CEDU, risulta violato perche\u0027 la novella del\n2020 ha imposto agli enti iscritti nell\u0027elenco ISTAT che intendano\ncontestare gli effetti eurounitari della loro designazione quali\namministrazioni pubbliche e che abbiano gia\u0027 proposto ricorso al\ngiudice contabile, di presentare necessariamente due distinti\nricorsi, il secondo dei quali dinanzi al giudice amministrativo per\nchiedere l\u0027annullamento erga omnes della decisione che li ha iscritti\nnell\u0027elenco. \n Invero, dinanzi alla Corte dei conti essi non potrebbero mai\n«contestare le conseguenze della loro iscrizione nell\u0027elenco suddetto\ne ottenere, eventualmente, in maniera incidentale, la disapplicazione\ndi tale iscrizione» (punto 97 della richiamata sentenza della Corte\ndi giustizia), posto che tale incidentale disapplicazione rileva, in\nbase alla novella del 2020, ai soli fini della disciplina nazionale\nsul contenimento della spesa pubblica. \n Tuttavia, la qualificazione ai sensi del SEC 2010, operata\ndall\u0027autorita\u0027 nazionale competente (nel caso italiano dall\u0027ISTAT,\nattraverso la compilazione dell\u0027elenco di cui all\u0027art. 1 della legge\nn. 196/2009) non puo\u0027 non comportare effetti sia oggettivi (vincoli\ndi bilancio su tutte le «amministrazioni pubbliche», qualificate ai\nsensi del SEC 2010) che soggettivi (il radicarsi di situazioni\ngiuridiche sui soggetti classificati, tra cui quella alla corretta\nqualificazione, con il connesso diritto ad un ricorso effettivo). \n Pertanto, escludendo la possibilita\u0027 di assicurare il rispetto\ndel principio di effettivita\u0027 della tutela giurisdizionale\n«esclusiva», l\u0027art. 23-quater impedisce il legittimo dispiegarsi\ndell\u0027effetto utile della normativa UE, considerato che la tutela\ngiurisdizionale assicurabile dal giudice contabile non soddisfa il\nprincipio dell\u0027autosufficienza del ricorso, secondo cui il soggetto\nqualificato deve poter proporre, con un unico ricorso, la domanda\ntendente a impedire l\u0027applicazione nei suoi confronti degli effetti\ncomunitari dell\u0027iscrizione. \n 13. Conclusioni \n Alla luce di tutto quanto sin qui esposto e motivato, va pertanto\nrimessa alla Corte costituzionale, ai sensi dell\u0027art. 134 della\nCostituzione, dell\u0027art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948,\nn. 1, e dell\u0027art. 23, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la questione\ndi legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 23-quater del decreto-legge\n28 ottobre 2020, n. 137 (inserito dalla legge di conversione 18\ndicembre 2020, n. 176). \n\n \n P.Q.M. \n \n La Corte dei conti, a Sezioni riunite in sede giurisdizionale in\nspeciale composizione, non definitivamente pronunciando sul ricorso\nin epigrafe: \n dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in\nrelazione agli articoli 3, 24, 81, 97, 103, 111, 113 e 117 della\nCostituzione, la questione di legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art.\n23-quater del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, inserito dalla\nlegge di conversione 18 dicembre 2020, n. 176; \n dispone la sospensione del presente giudizio e ordina la\nimmediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. \n Ordina che, a cura della Segreteria, la presente ordinanza sia\nnotificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei ministri e\ncomunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera\ndei deputati. \n Riserva alla decisione definitiva ogni ulteriore statuizione in\nrito, nel merito ed in ordine alle spese. \n Dispositivo letto in udienza ai sensi dell\u0027art. 128, comma 3, del\ncodice di giustizia contabile. \n Cosi\u0027 deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 16 luglio\n2025. \n \n Il Presidente: Della Ventura","elencoNorme":[{"id":"63918","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"dl","denominaz_legge":"decreto-legge","data_legge":"28/10/2020","data_nir":"2020-10-28","numero_legge":"137","descrizionenesso":"inserito 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