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Diego Cattoni, rappresentata e difesa, come da procura in calce\nal  ricorso,  dal  prof.  avv.  Damiano   Florenzano,   elettivamente\ndomiciliata presso il seguente indirizzo PEC, presente  nel  registro\ngenerale          indirizzi          elettronici -           Reginde:\ndamiano.florenzano@pectrentoavvocati.it \n    Contro l\u0027Istituto nazionale di statistica - ISTAT, in persona del\nlegale   rappresentante   pro   tempore,   rappresentato   e   difeso\ndall\u0027Avvocatura  generale   dello   Stato,   presso   la   cui   sede\nistituzionale in Roma, via dei Portoghesi,  n.  12,  e\u0027  domiciliato,\nnonche\u0027 nei confronti: \n        della Procura generale della Corte dei  conti,  con  sede  in\nRoma, alla via A. Baiamonti n. 25; \n        del Ministero dell\u0027economia e delle finanze, rappresentato  e\ndifeso dall\u0027Avvocatura generale  dello  Stato,  presso  la  cui  sede\nistituzionale  in  Roma,  alla  via  dei  Portoghesi,   n.   12,   e\u0027\ndomiciliato; \n    per l\u0027accertamento e per la declaratoria della  non  applicazione\nalla ricorrente della «disciplina nazionale  sul  contenimento  della\nspesa pubblica» ai sensi dell\u0027art.  11  del  decreto  legislativo  26\nagosto  2016,  n.  174  e  s.m.  e  comunque  dell\u0027insussistenza  dei\npresupposti   per   la   qualificazione   della    ricorrente    come\n«amministrazione pubblica» ai sensi dell\u0027art. 1, comma 3, della legge\n31 dicembre 2009, n. 196 e s.m. e del regolamento UE 549/2013  (d\u0027ora\nin poi «SEC» o «SEC 2010») \n    e, comunque per l\u0027annullamento, previa sospensione degli effetti,\ndell\u0027elenco  delle  amministrazioni  pubbliche  inserite  nel   conto\neconomico consolidato, individuate ai sensi  dell\u0027art.  1,  comma  3,\ndella legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm. («Legge di contabilita\u0027\ne finanza pubblica»), pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  -  Serie\ngenerale -  n.  229  del  30  settembre  2022,  nella  parte  in  cui\nl\u0027Istituto  nazionale  di  statistica  ha  inserito,  tra  le  «Altre\namministrazioni locali», la societa\u0027 Autostrada del  Brennero  S.p.a.\nper l\u0027anno 2023, nonche\u0027 di ogni altro atto connesso,  presupposto  e\nconseguente, tra cui il documento denominato «Le unita\u0027 istituzionali\nappartenenti al settore delle amministrazioni pubbliche (S13)». \n    Visti il ricorso e i relativi allegati; \n    Viste le memorie depositate dalle parti; \n    Visti tutti gli atti della causa; \n    Uditi  nell\u0027udienza  pubblica  del  giorno  16  luglio  2025   il\nrelatore,  Primo  Ref.  Domenico  Cerqua,  il  difensore   di   parte\nricorrente, in persona dell\u0027avv.  Damiano  Florenzano,  l\u0027avv.  dello\nStato Pietro Garofoli per ISTAT e  Ministero  dell\u0027economia  e  delle\nfinanze e il pubblico ministero, nella persona del  vice  Procuratore\ngenerale Luigi D\u0027Angelo, come specificato nel verbale; \n    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. \n \n                                Fatto \n \n    1.  La  «Autostrada  del  Brennero  S.p.a.»  (di  seguito,  anche\n«Autobrennero»)   e\u0027   una   societa\u0027   per   azioni   a   prevalente\npartecipazione pubblica che ha come oggetto sociale  «la  promozione,\nla progettazione, la costruzione e l\u0027esercizio di autostrade compresa\nl\u0027autostrada  Brennero-Verona-Modena,  ad  essa  gia\u0027  assentita   in\nconcessione, nonche\u0027 di opere stradali, contigue o complementari e di\nopere  pubbliche,  o  di  pubblica  utilita\u0027  accessorie  o  comunque\nconnesse con l\u0027attivita\u0027 autostradale,  affidate  in  concessione  di\ncostruzione e/o di gestione ai sensi di legge». \n    La societa\u0027,  attiva  in  diversi  settori,  gestisce  il  tratto\nautostradale A22 (Brennero - Modena), in  attesa  -  al  momento  del\nricorso - dello svolgimento delle procedure per l\u0027assegnazione  della\nconcessione, a seguito della scadenza della concessione  autostradale\ndi cui alla  convenzione  sottoscritta  nel  1973  e  dei  suoi  atti\naggiuntivi, oggetto di accordo novativo  e  sostitutivo  sottoscritto\ncon l\u0027Ente Nazionale per le Strade - ANAS il 29 luglio 1999. \n    E\u0027 partecipata per circa l\u002784,00%  da  amministrazioni  pubbliche\nlocali,  tra  le  quali  la  Regione  Autonoma  Trentino-Alto   Adige\n(32,2893%), la Provincia Autonoma di Trento (7,9326%),  la  Provincia\nAutonoma di Bolzano (7,6265%), la Provincia di Verona  (5,5128%),  il\nComune di Verona (5,5087%), la  Provincia  di  Modena  (4,2410%),  il\nComune di Trento  (4,2319%),  il  Comune  di  Bolzano  (4,2268%),  la\nProvincia di Mantova (3,1896%), la Camera  di  commercio  di  Mantova\n(2,4970%), la Provincia di Reggio Emilia (2,1752  %),  il  Comune  di\nMantova (2,1159%), la Camera di commercio  di  Verona  (1,6972%),  la\nCamera di commercio di Bolzano (0,8414%), la Camera di  commercio  di\nTrento (0,3370%), l\u0027Azienda consorziale trasporti  di  Reggio  Emilia\n(0,3258%). \n    2. Nella Gazzetta Ufficiale -  Serie  generale  n.  229,  del  30\nsettembre 2022, e\u0027  stato  pubblicato  l\u0027Elenco  per  il  2023  delle\namministrazioni pubbliche inserite nel  conto  economico  consolidato\nindividuate ai sensi dell\u0027art. 1, comma 3, della  legge  31  dicembre\n2009, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni, elaborato  e\nannualmente aggiornato da ISTAT, nel quale risulta  inserita  -  come\nper le precedenti annualita\u0027 - anche la Autobrennero. \n    In data 11 maggio 2023 la societa\u0027 ha depositato ricorso: \n        per  l\u0027accertamento  e  per   la   declaratoria   della   non\napplicazione  alla  ricorrente   della   disciplina   nazionale   sul\ncontenimento della spesa pubblica ai sensi dell\u0027art. 11  del  decreto\nlegislativo  26  agosto   2016,   n.   174   e   s.m.,   e   comunque\ndell\u0027insussistenza  dei  presupposti  per  la  qualificazione   della\nricorrente come «Amministrazione  pubblica»  ai  sensi  dell\u0027art.  1,\ncomma 3,  della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196  e  s.m.  e  del\nregolamento UE 549/2013 (d\u0027ora in poi «SEC» o «SEC 2010»); \n        e, comunque  per  l\u0027annullamento,  previa  sospensione  degli\neffetti: \n          a) dell\u0027Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel\nconto economico consolidato individuate ai sensi dell\u0027art. 1, comma 3\ndella legge 31 dicembre 2009,  n.  196  e  ss.mm.,  pubblicato  nella\nGazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 229 del 30  settembre  2022,\nnella parte in cui l\u0027ISTAT ha inserito la ricorrente  tra  le  «Altre\namministrazioni locali»; \n          b) di ogni altro atto connesso, presupposto e  conseguente,\ntra cui il documento denominato «Le unita\u0027 istituzionali appartenenti\nal settore delle amministrazioni pubbliche (S13)». \n    Con il primo motivo dell\u0027atto introduttivo e\u0027 stata  allegata  la\nviolazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, per la ritenuta mancata\nosservanza, da parte dell\u0027ISTAT, delle regole del giusto procedimento\nin  virtu\u0027   dell\u0027asserita   natura   vincolata   del   provvedimento\nautoritativo.  Con  i  successivi  motivi  e\u0027  stata  contestata   la\nsussistenza dei requisiti  per  essere  qualificata  «amministrazione\npubblica». Infatti, la ricorrente ha argomentato sia in  ordine  alla\ncarenza del presupposto del controllo pubblico,  richiesto  dal  par.\n20.18 dell\u0027allegato A) del Regolamento SEC 2010, sia con  riferimento\nalla ritenuta qualita\u0027 di soggetto operante nel  mercato  in  ragione\ndella produzione di beni e servizi destinabili alla vendita ai  sensi\ndel medesimo SEC 2010, posto che la tariffa autostradale  integra  un\ncorrispettivo diretto  alla  remunerazione  dei  costi  (non  essendo\ndecisivo, sul  punto,  il  carattere  regolamentato  di  parte  della\nmedesima tariffa). \n    3. Il 26 maggio 2023 si  sono  costituiti  in  giudizio,  con  il\npatrocinio  dell\u0027Avvocatura  generale  dello  Stato,   il   Ministero\ndell\u0027economia e delle finanze e l\u0027ISTAT, opponendosi alla concessione\ndella misura cautelare e formulando la  richiesta  di  dichiarare  il\nricorso inammissibile e comunque infondato. \n    Con memoria conclusionale del 25 maggio 2023, la Procura generale\ndella Corte dei conti ha chiesto: \n        in  via  pregiudiziale,   «[...]   sollevare   questione   di\nlegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 23-quater del decreto-legge  n.\n137/2020»; \n        comunque, «respingere il ricorso confermando l\u0027inclusione  di\nAutostrada del  Brennero  S.p.a.  nell\u0027Elenco  delle  amministrazioni\nPubbliche pubblicato dall\u0027ISTAT in data  30  settembre  2022,  previo\nrigetto dell\u0027istanza cautelare». \n    4. All\u0027esito dell\u0027udienza di discussione del 7 giugno  2023,  con\nordinanza  n.  2/2023/RIS  e\u0027  stata  rigettata   la   richiesta   di\nconcessione di misure cautelari e disposta la prosecuzione nel merito\ndel giudizio. Nelle more, e\u0027 sopravvenuta la sentenza della Corte  di\ngiustizia del 13 luglio 2023, Ferrovienord Spa e Federazione Italiana\nTriathlon, nelle cause riunite C-363/21  e  C-364/21.  La  decisione,\nsulla quale si tornera\u0027 nel prosieguo, e\u0027 stata pronunciata in  esito\na rinvio ex art. 267 TFUE, disposto da queste Sezioni riunite in sede\ngiurisdizionale in  speciale  composizione  nell\u0027ambito  di  analoghe\ncontroversie,  riguardante  i  profili  di  compatibilita\u0027   unionale\ndell\u0027art. 23-quater del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.  137,  come\nintrodotto dalla legge di conversione 18 dicembre 2020, n. 176. \n    Successivamente all\u0027udienza di discussione del 5  settembre  2023\ne\u0027  stata  depositata  la  sentenza  n.  17/2023/RIS,  che  ha  cosi\u0027\nstatuito: \n        «disapplica, ai sensi del diritto dell\u0027Unione europea, per le\nragioni di cui in motivazione, l\u0027art. 23-quater del decreto-legge  n.\n137/2020 e, per l\u0027effetto, dichiara la propria giurisdizione su tutte\nle domande proposte; \n        accerta la sussistenza del controllo pubblico sul ricorrente,\nai sensi del SEC 2010; \n        dispone con  separata  ordinanza  incombenti  istruttori,  ai\nsensi degli articoli 94 e  96  c.g.c.,  nonche\u0027  rinvia  il  giudizio\nall\u0027udienza che sara\u0027 fissata con la stessa ordinanza». \n    Con  l\u0027annunciata,  separata  ordinanza  4/2023/RIS  sono   stati\nrivolti specifici quesiti all\u0027Autorita\u0027 garante della  concorrenza  e\ndel mercato, funzionali  alle  acquisizioni  istruttorie  utili  alla\ndecisione definitiva. \n    Avverso la sentenza n. 17/2023/RIS il Ministero  dell\u0027economia  e\ndelle finanze e l\u0027ISTAT hanno proposto ricorso per cassazione, cui ha\nresistito con controricorso la Autostrade del Brennero S.p.a. (che ha\nchiesto il rigetto del ricorso e, in via  subordinata,  di  sollevare\nquestione di costituzionalita\u0027). \n    Svoltasi, il 6 marzo 2024, nuova udienza  di  discussione  presso\nqueste  Sezioni  riunite,  e  pur  risultando  esperiti  i   disposti\nincombenti istruttori, con ordinanza  n.  7/2024/RIS  (depositata  in\nsegreteria il 5 aprile 2024) il Collegio ha  sospeso  il  giudizio  e\ndato mandato alla segreteria  di  comunicare  alle  parti  gli  esiti\ndell\u0027intervenuto deposito della decisione della Corte  di  cassazione\nriguardante la sentenza impugnata n. 17/2023/RIS. \n    In data 25 novembre 2024 e\u0027 stata depositata  la  sentenza  delle\nSezioni unite della Corte di cassazione n. 30220, con cui: \n        a) il ricordato ricorso e\u0027  stato  dichiarato  inammissibile,\ncon compensazione delle spese, in considerazione della non  immediata\nimpugnabilita\u0027 della sentenza 17/2023, che aveva  deciso  solo  sulle\nquestioni  di  giurisdizione  insorte,  senza  definire   -   neppure\nparzialmente - la controversia; \n        b) e\u0027 stato enunciato,  ai  sensi  dell\u0027art.  363  codice  di\nprocedura civile, il seguente principio di  diritto:  «[i]n  tema  di\nimpugnazione    dell\u0027elenco    annuale    ISTAT    delle    pubbliche\namministrazioni predisposto ai sensi del SEC 2010,  l\u0027art.  23-quater\ndecreto-legge n. 137 del 2020, nel delimitare la giurisdizione  delle\nSezioni riunite della Corte dei conti alla  sola  applicazione  della\ndisciplina nazionale sul contenimento della spesa  pubblica,  non  ha\ndeterminato un vuoto di tutela o  il  mancato  rispetto  dell\u0027effetto\nutile   della   disciplina   unionale,   restando    attribuita    la\ngiurisdizione, per ogni ulteriore ambito, al giudice amministrativo». \n    5. In data 26 febbraio 2025 la Societa\u0027 Autostrada  del  Brennero\nS.p.a. ha depositato rituale atto  di  riassunzione  con  istanza  di\nfissazione di udienza ex art. 107 c.g.c. \n    Nell\u0027atto, previa integrale trascrizione del ricorso  originario,\nsono  state  formulate   le   seguenti   conclusioni:   «Si   chiede,\neventualmente  previa  remissione  della  questione  di  legittimita\u0027\ncostituzionale dedotta in atti, l\u0027accoglimento  del  ricorso,  e  per\nl\u0027effetto la dichiarazione della non iscrivibilita\u0027 della  ricorrente\nnell\u0027elenco (per l\u0027anno 2023) di cui all\u0027art. 1, comma 3 della  legge\n31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm. ai sensi e per gli effetti previsti\ndall\u0027art. 11, comma 6, lettera b) del decreto legislativo, n. 174 del\n26 agosto 2016 e s.m., con la conseguente non  applicabilita\u0027  \"della\nnormativa nazionale sul contenimento della spesa pubblica\"». \n    5.1. Con memoria conclusionale depositata il 23  giugno  2025  la\nProcura generale  della  Corte  dei  conti  ha  formulato  articolate\nconclusioni.  Per  quanto  in  questa  sede  rileva,  ha  chiesto  di\nsollevare  la  questione  di  legittimita\u0027  costituzionale  dell\u0027art.\n23-quater del decreto-legge  n.  137/2020  come  convertito.  In  via\nsubordinata,  ha  sollecitato  l\u0027adozione  di  un  provvedimento   di\nsospensione impropria del giudizio,  in  attesa  del  deposito  della\nsentenza della Consulta investita  della  questione  di  legittimita\u0027\ncostituzionale  della  citata  disposizione  con  le   ordinanze   n.\n5/2025/RIS e n. 6/2025/RIS di queste Sezioni riunite. \n    In particolare, con  riferimento  alle  riportate  richieste,  la\nParte pubblica  ha  premesso  che  queste  Sezioni  riunite  in  sede\ngiurisdizionale in speciale composizione, nell\u0027ambito dei giudizi  n.\n841/RIS e n. 844/RIS, con le citate  ordinanze  n.  5/2025/RIS  e  n.\n6/2025/RIS hanno dichiarato rilevante e non manifestamente  infondata\nin relazione  agli  articoli  3,  25,  102,  103,  108  e  111  della\nCostituzione, nonche\u0027 all\u0027art. 5, comma 1, lettera  a),  della  legge\ncostituzionale 20 aprile 2012, n. 1,  la  questione  di  legittimita\u0027\ncostituzionale dell\u0027art. 23-quater del decreto-legge 28 ottobre 2020,\nn. 137 (inserito dalla legge di  conversione  18  dicembre  2020,  n.\n176).  Quindi,  tenuto  conto  che  -  in  coerenza  con  il  ricorso\nintroduttivo - nelle conclusioni del ricorso in riassunzione anche la\nsocieta\u0027  ricorrente  chiede  l\u0027accoglimento  delle  domande   previa\nremissione della questione di legittimita\u0027 costituzionale dedotta, la\nProcura generale ha ritenuto che si rendesse necessario «prima ancora\ndi sospendere (anche) detto giudizio in  attesa  del  deposito  della\ndecisione della Consulta [...] di sollevare, al pari delle  ordinanze\nn. 5/2025/RIS e n. 6/2025/RIS, la stessa  questione  di  legittimita\u0027\ncostituzionale dell\u0027art. 23-quater del decreto-legge 28 ottobre 2020,\nn. 137 e s.m., al fine di consentire alle parti del presente giudizio\ndi potersi costituire ovvero  intervenire  nel  processo  incidentale\navanti alla Consulta per l\u0027esercizio del diritto al contraddittorio». \n    5.2. Nella memoria depositata il 4 luglio  2025  la  societa\u0027  ha\nnuovamente   concluso   per   l\u0027eventuale   remissione   alla   Corte\ncostituzionale delle questioni di  legittimita\u0027  illustrate  sia  nel\nricorso che nella memoria medesima. \n    In  particolare,  condividendo  i   profili   di   illegittimita\u0027\ncostituzionale dell\u0027art. 11, comma 6, lettera  b),  del  c.g.c.  come\nmodificato dall\u0027art. 23-quater del decreto-legge 28 ottobre 2020,  n.\n137 (come convertito), contenuti nelle ordinanze n. 5 e n. 6  del  21\nmarzo 2025,  la  ricorrente  ritiene  che  la  disciplina  indubbiata\nviolerebbe  anche  gli  articoli  24  e  117,   primo   comma   della\nCostituzione in riferimento all\u0027art. 47 della Carta di Nizza  e  agli\narticoli 6 e 13 della CEDU, nella misura in cui  esclude,  del  tutto\nirragionevolmente, la concentrazione della  tutela  presso  un  unico\nplesso giudiziario, integrando, rispetto alla previgente  disciplina,\nuna vera e propria, ingiustificabile, reformatio in peius. \n    L\u0027incostituzionalita\u0027 risulterebbe tanto  piu\u0027  evidente  ove  si\nconsiderasse che la segmentazione della  competenza  (su  due  plessi\ngiudiziari) non integra l\u0027esito di una specifica, ponderata, voluntas\nlegis, bensi\u0027 l\u0027effetto indiretto della novella, assunto in  sede  di\ninterpretazione «ortopedica» ricostruita, ex post, a correzione di un\nintervento legislativo mirato a tutt\u0027altro obiettivo. A confermare la\nsua ratio concorrerebbero gli allegati contenuti nei  Final  findings\nintercorsi tra l\u0027ISTAT e gli  Uffici  Eurostat  (mai  depositati  nei\nprecedenti dinanzi a queste Sezioni riunite,  sebbene  acquisiti  nei\ngiudizi  amministrativi  incardinati  dopo  il  2020).  I  documenti,\ninfatti, rivelerebbero che l\u0027ISTAT ha operato,  unitamente  ad  altre\nAutorita\u0027  ministeriali,  per  sottrarsi  dalla   sindacabilita\u0027   di\nqualsiasi giurisdizione. La societa\u0027 ha pertanto insistito  affinche\u0027\nfosse sollevata specifica questione di  legittimita\u0027  costituzionale,\nanche per  le  ragioni  illustrate  dalla  Procura,  con  conseguente\nsospensione del giudizio. \n    5.3. Infine, nelle «Note di udienza» depositate il 9 luglio  2025\nla  Procura  generale  ha  svolto  considerazioni   integrative   con\nriferimento alla richiesta di sollevare la questione di  legittimita\u0027\ncostituzionale dell\u0027art. 23-quater, comma  2,  del  decreto-legge  28\nottobre 2020, n. 137 (come convertito), con  particolare  riferimento\nall\u0027invocato - tra gli altri - parametro della ragionevolezza ex art.\n3 della Costituzione. Tra l\u0027altro, la Procura si  e\u0027  soffermata  sul\nrischio di contrasto tra giudicati amministrativi e contabili. \n    Sotto altro profilo, il  pubblico  ministero  ha  evidenziato  le\nillogiche  e  asistematiche  conseguenze   derivanti   dall\u0027eventuale\nammissione del concorso tra giudizi. \n    Ha aggiunto che, del resto, la normativa europea SEC  2010  e  la\nnormativa interna sulla spending  review  costituiscono  una  «stessa\nmateria», sicche\u0027 appare intrinsecamente  irragionevole,  ex  art.  3\ndella Costituzione, la separazione dei giudizi sotto il profilo della\ngiurisdizione. \n    Infine, la soluzione della doppia giurisdizione e\u0027 sospettata  di\nviolare il principio di ragionevole  durata  del  processo,  tutelato\ndall\u0027art. 111 della Costituzione. \n \n                               Diritto \n \n    6. Secondo l\u0027art. 1, comma 169, della legge 24 dicembre 2012,  n.\n228,  «[a]vverso  gli  atti  di  ricognizione  delle  amministrazioni\npubbliche operata annualmente dall\u0027ISTAT ai sensi dell\u0027art. 1,  comma\n3, della legge 31 dicembre 2009, n.  196,  e\u0027  ammesso  ricorso  alle\nSezioni riunite della Corte dei conti, in speciale  composizione,  ai\nsensi dell\u0027art. 103, secondo comma, della Costituzione». \n    La previsione trovava fondamento nella riconosciuta  esigenza  di\nassicurare il  «rispetto  dell\u0027equilibrio  complessivo  del  bilancio\nnazionale  in  ragione  dei   vincoli   derivanti   dall\u0027appartenenza\ndell\u0027Italia all\u0027U.E.» (Corte  di  cassazione,  SS.UU.,  ordinanza  18\nmaggio 2017, n. 12.517). \n    Successivamente, l\u0027art. 11, comma  6,  lettera  b),  del  decreto\nlegislativo 26 agosto 2016,  n.  174,  recependo  i  contenuti  della\nprecedente normativa, ha delineato - anche ai fini  procedimentali  -\nin modo piu\u0027 puntuale la portata della  giurisdizione  delle  Sezioni\nriunite, che, «nell\u0027esercizio della propria  giurisdizione  esclusiva\nin tema  di  contabilita\u0027  pubblica,  decidono  in  unico  grado  sui\ngiudizi: [...] b) in materia di  ricognizione  delle  amministrazioni\npubbliche operata dall\u0027ISTAT». \n    La cognizione del giudice contabile nella fattispecie in esame e\u0027\nstata pacificamente intesa come piena ed esclusiva (cfr.,  ex  plur.,\nCorte di cassazione SS.UU., ordinanza 12517/2017, cit.; Id., sentenza\n8 novembre 2016, n. 22645), quindi potenzialmente estesa a tutti  gli\neventuali vizi dell\u0027atto e del procedimento. \n    L\u0027ormai consolidato quadro normativo riguardante la giurisdizione\nsui ricorsi in materia di elenchi ISTAT e\u0027 stato,  piu\u0027  di  recente,\ninteressato dalla legge 18 agosto 2020, n. 176,  di  conversione  del\ndecreto-legge 28 ottobre 2020,  n.  137,  recante  «Ulteriori  misure\nurgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai  lavoratori  e\nalle  imprese,  giustizia   e   sicurezza,   connesse   all\u0027emergenza\nepidemiologica da COVID-19». \n    La legge ha inserito nel decreto-legge un  nuovo  art.  23-quater\n(«Unita\u0027 ulteriori che concorrono alla determinazione  dei  saldi  di\nfinanza   pubblica   del   conto    economico    consolidato    delle\namministrazioni pubbliche»),  il  cui  secondo  comma  ha  modificato\nl\u0027art. 11, comma 6, lettera b) del  Codice  di  giustizia  contabile,\nlimitandone  l\u0027ambito  di  applicazione.  Infatti,  alla   previsione\nsecondo cui le stesse Sezioni  riunite  in  sede  giurisdizionale  in\nspeciale composizione, «nell\u0027esercizio  della  propria  giurisdizione\nesclusiva in tema di contabilita\u0027 pubblica, decidono in  unico  grado\nsui  giudizi:   [...]   b)   in   materia   di   ricognizione   delle\namministrazioni pubbliche operata dall\u0027ISTAT» e\u0027  stata  aggiunta  la\nseguente specificazione  «,  ai  soli  fini  dell\u0027applicazione  della\nnormativa nazionale sul contenimento della spesa pubblica». \n    La disposizione deve ritenersi, alla stregua  delle  osservazioni\nche saranno di seguito formulate,  in  contrasto  insanabile  con  le\nnorme costituzionali ed eurounitarie in materia di tutela dei diritti\ne dei conti pubblici. \n    7. Sulla rilevanza delle questioni di costituzionalita\u0027 \n    La competenza a decidere interamente il  ricorso  proposto  dalla\nsocieta\u0027 Autostrada del Brennero S.p.a. presuppone il  riconoscimento\ndella giurisdizione piena ed esclusiva di queste Sezioni  riunite  su\ntutte le domande proposte. \n    Al contrario, la possibilita\u0027 di pronunciarsi sulla richiesta  di\naccertamento e declaratoria dell\u0027insussistenza dei presupposti per la\nqualificazione della ricorrente come  «amministrazione  pubblica»  ai\nsensi dell\u0027art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009,  n.  196  e\nss.mm. e del Regolamento UE 549/2013, ovvero di annullamento,  previa\nsospensione  degli   effetti,   dell\u0027Elenco   delle   amministrazioni\npubbliche inserite nel conto  economico  consolidato  individuate  ai\nsensi dell\u0027art. 1, comma 3 della legge 31 dicembre  2009,  n.  196  e\nss.mm., pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n.  229,\ndel 30 settembre 2022, nella parte in  cui  l\u0027ISTAT  ha  inserito  la\nricorrente tra le «Altre amministrazioni locali», e\u0027  impedita  dalla\nrichiamata  disposizione  del  decreto-legge  n.  137/2020,  che   ha\nfortemente limitato la cognizione del giudice contabile. \n    La  novella  legislativa   ha,   in   particolare,   escluso   la\npossibilita\u0027 di attribuire al ricorrente, con la  sentenza,  il  bene\ndella vita della stabile mancata inclusione nel citato elenco, con la\ncollegata possibilita\u0027 di sottrarsi all\u0027applicazione dei  conseguenti\neffetti giuridici. \n    In relazione alla suddetta preclusione appare, quindi, senz\u0027altro\nperfezionato il requisito presupposto della rilevanza, che condiziona\nla proponibilita\u0027  della  questione  di  legittimita\u0027  costituzionale\ndella  disposizione  interessata,  dal  momento  che  dal  suo  esito\ndipende, sul piano processuale, la possibilita\u0027 di coltivare  dinanzi\nalle  Sezioni  riunite  le  domande  oggetto  dell\u0027odierno  giudizio.\nInfatti, l\u0027eventuale  necessita\u0027  di  perdurante  applicazione  della\nnormativa  primaria  qui  in  contestazione  comporterebbe   il   non\naccoglimento  di  parte  delle  richieste  formulate  dalla  societa\u0027\nricorrente, compresa la domanda principale,  come  conseguenza  della\nrilevata carenza di giurisdizione. \n    8.   Non    manifesta    infondatezza    delle    questioni    di\ncostituzionalita\u0027 \n    Riguardo al requisito  della  non  manifesta  infondatezza  della\nvalutazione  di  incostituzionalita\u0027  della   disposizione,   imposto\ndall\u0027art. 23, primo e terzo comma, della legge 11 marzo 1953,  n.  87\n(«Norme  sulla  costituzione  e   sul   funzionamento   della   Corte\ncostituzionale»), risultano particolarmente evidenti,  ad  avviso  di\nqueste  Sezioni  riunite,  le  ragioni  del  contrasto  con  numerosi\nprincipi costituzionali. \n    In particolare,  a  carico  dell\u0027art.  23-quater,  comma  2,  del\ndecreto-legge 28 ottobre 2020, n.  137,  introdotto  dalla  legge  di\nconversione    18    dicembre    2020,    n.    176,    si    ravvisa\nl\u0027incostituzionalita\u0027 per contrasto con gli articoli 3, 24,  81,  97,\n103, 111, 113 e 117 della Carta fondamentale. \n    9. Violazione dell\u0027art. 103 della Costituzione, in relazione agli\narticoli 81, 97 e 117 della Costituzione, nonche\u0027 all\u0027art. 100  della\nCostituzione. \n    Gli articoli 100 e 103 della  Costituzione  italiana  riconoscono\nalla Corte dei conti un ruolo sia di organo chiamato  ad  assicurare,\nin  posizione  di  indipendenza  e  imparzialita\u0027,  il  rispetto  del\nprincipio  di  legalita\u0027  nell\u0027amministrazione,  sia   di   autorita\u0027\ngiurisdizionale preposta  alla  tutela  delle  situazioni  giuridiche\nsoggettive. \n    Con particolare riferimento alle funzioni giurisdizionali, l\u0027art.\n103, comma 2, della Costituzione dispone che «[l]a Corte dei conti ha\ngiurisdizione nelle materie di contabilita\u0027 pubblica  e  nelle  altre\nspecificate dalla legge», delineando una competenza  per  materia  di\nnatura peculiare. \n    Nella soluzione delle questioni di legittimita\u0027 costituzionale ha\nassunto ben presto  un  rilievo  centrale  la  riflessione  circa  il\nsignificato dell\u0027espressione «nelle materie di contabilita\u0027 pubblica»\n(in cui il termine «materie» e\u0027 indicato nella forma plurale). \n    Orbene, la Corte costituzionale, chiamata piu\u0027 volte a  esaminare\nla portata dell\u0027art. 103 della Costituzione anche con riferimento  ai\nconfini tra le giurisdizioni, e\u0027 stata interessata esclusivamente  da\nquestioni aventi per oggetto i limiti della giurisdizione della Corte\ndei conti relativa ai giudizi di responsabilita\u0027 amministrativa e  di\nconto (se si escludono i ricorsi decisi dalla  sentenza  n.  39/2014,\nche non si e\u0027 comunque pronunciata sul tema della giurisdizione). \n    La consolidata giurisprudenza  costituzionale  ritiene,  infatti,\nche «il secondo comma dell\u0027art. 103 della Costituzione, nel riservare\nalla giurisdizione della Corte dei conti \"le materie di  contabilita\u0027\npubblica\", da un lato e sotto l\u0027aspetto oggettivo, ne  abbia  assunto\nla nozione tradizionalmente  accolta  nella  legislazione  vigente  e\nnella giurisprudenza, comprensiva dei giudizi di conto e di quelli di\nresponsabilita\u0027; mentre, d\u0027altro lato e sotto  l\u0027aspetto  soggettivo,\nne abbia  allargato  l\u0027ambito  oltre  quello,  cui  aveva  originario\nriferimento, dell\u0027amministrazione diretta dello Stato:  tale  essendo\nil significato proprio dell\u0027aggettivo \"pubblico\",  com\u0027e\u0027  confermato\ndallo stesso uso fattone in  altre  disposizioni  della  Costituzione\n(come ad esempio nell\u0027art. 54, secondo comma, e negli articoli  97  e\n98 [...])» (Corte costituzionale, sentenza 5 aprile 1971, n. 68). \n    La  stessa  Corte  costituzionale,  in  esito   a   un\u0027articolata\nevoluzione giurisprudenziale, e\u0027 giunta a enunciare il principio,  di\nrilevanza sistematica, secondo cui la giurisdizione  contabile  nelle\nmaterie di contabilita\u0027 pubblica presenta una portata  non  assoluta,\nlimitandosi a stabilire una  regola  generale  determinativa  di  una\ngiurisdizione  per  «materia»  (anzi,  per  «materie»),  e   tuttavia\ndisponibile per il legislatore ordinario, che puo\u0027 ampliare il novero\ndelle stesse o restringerle. Si  tratta  quindi  di  un  criterio  di\nriparto, inserito direttamente in Costituzione, per  materie  (quindi\nanche esclusivo), ma solo tendenzialmente generale nell\u0027ambito  delle\nstesse. \n    Ma tali conclusioni sono state sempre raggiunte  con  riferimento\nal perimetro applicativo formato dalle sopra  indicate  tipologie  di\ngiudizio, come espressamente confermato in molte decisioni: la  Corte\ncostituzionale, sin dalla sentenza n. 102 del 1977,  ha  ritenuto  il\ncarattere non cogente ed assoluto, ma solo tendenzialmente  generale,\ndell\u0027attribuzione alla Corte dei conti, ad opera dell\u0027art. 103  della\nCostituzione,  della  giurisdizione  in   materia   di   contabilita\u0027\npubblica, intesa come comprensiva sia dei giudizi  di  conto  che  di\nquelli sulla responsabilita\u0027 amministrativa patrimoniale dei pubblici\ndipendenti  ed  amministratori  (Corte  costituzionale,  sentenza  29\ngennaio 1993, n. 24). \n    Il   legame   tra   determinate   categorie   di   giudizi    (di\nresponsabilita\u0027 amministrativa o di conto) e il  vincolo  legislativo\ncui e\u0027 ancorata la provvista di giurisdizione e\u0027 stato ribadito,  con\nparticolare  efficacia,  in   una   piu\u0027   recente   decisione:   «La\ngiurisdizione \"nelle materie di contabilita\u0027 pubblica\", come prevista\ndalla Costituzione e alla stregua della sua conformazione storica, e\u0027\ndotata infatti non di una \"assoluta\",  ma  solo  di  una  tendenziale\ngeneralita\u0027 (sent. n. 102 del 1977, nonche\u0027 sentenza n. 33 del 1968),\nin quanto essa e\u0027 suscettibile di espansione in  via  interpretativa,\nquando  sussistano  i  presupposti  soggettivi  e   oggettivi   della\nresponsabilita\u0027 per danno erariale,  ma  cio\u0027  solo  \"in  carenza  di\nregolamentazione specifica da  parte  del  legislatore  che  potrebbe\nanche  prevedere  la  giurisdizione  ed  attribuirla  ad  un  giudice\ndiverso\" (sent. n. 641 del 1987). In un\u0027occasione recente -  ribadito\n\"il carattere non \u0027cogente\u0027  ed  assoluto,  ma  solo  tendenzialmente\ngenerale, dell\u0027attribuzione alla Corte dei conti, ad opera  dell\u0027art.\n103  della  Costituzione,   della   giurisdizione   in   materia   di\ncontabilita\u0027 pubblica, intesa come comprensiva  sia  dei  giudizi  di\nconto che di quelli sulla responsabilita\u0027 amministrativa patrimoniale\ndei pubblici dipendenti ed amministratori\" - si e\u0027 precisato che  \"la\nconcreta attribuzione della giurisdizione, in relazione alle  diverse\nfattispecie di responsabilita\u0027  amministrativa,  e\u0027  infatti  rimessa\nalla  discrezionalita\u0027  del  legislatore  ordinario   e   non   opera\nautomaticamente in base all\u0027art. 103 della Costituzione,  richiedendo\nl\u0027interpositio legislatoris, al quale sono  rimesse  valutazioni  che\nnon toccano solo gli aspetti procedimentali del giudizio,  investendo\nla stessa disciplina sostanziale della responsabilita\u0027\" (sent. n.  24\ndel 1993) [...]» (Corte costituzionale sentenza 5 novembre  1996,  n.\n385). \n    9.1. L\u0027art. 103 della Costituzione, nel menzionare  le  «materie»\ndi contabilita\u0027 pubblica, non procedeva a indicarne piu\u0027 puntualmente\ni contenuti, ne\u0027 nell\u0027ordito costituzionale del 1948  si  rinvenivano\nnorme che concorressero a specificarne l\u0027oggetto. \n    Di  conseguenza,   la   giurisprudenza   precedentemente   citata\ncollegava  l\u0027interpretazione   dell\u0027inciso   testuale   «contabilita\u0027\npubblica»  ad  ambiti  materiali  di  disciplina  che   spettava   al\nlegislatore   ordinario   definire   con   la    sua    interpositio,\nnell\u0027esercizio della sua discrezionalita\u0027. \n    Le richiamate  coordinate  ermeneutiche  non  possono,  tuttavia,\ntrovare  applicazione  rispetto  alle  questioni   di   giurisdizione\ninteressate dalla presente ordinanza, che non riguardano il  versante\ndella responsabilita\u0027 amministrativo-contabile, ma  sono  relative  a\nuna   materia   che   rientra   nelle   competenze   naturalmente   e\ninderogabilmente ascritte dalla Costituzione al giudice contabile. \n    Giova sottolineare che l\u0027art. 103, comma 2,  della  Costituzione,\nnell\u0027attribuire alla Corte dei conti la giurisdizione  nelle  materie\ncontabili (nonche\u0027 «nelle altre specificate dalla legge»), delinea un\ncriterio di riparto che - diversamente rispetto a quanto previsto dal\nprimo  comma  -  e\u0027  descritto  non  in  funzione  delle   situazioni\nsoggettive tutelate, bensi\u0027 con riferimento a un complesso di materie\ncon caratteri comuni, unitariamente considerate in ragione del  comun\ndenominatore di riguardare la «contabilita\u0027 pubblica». \n    Cio\u0027 comporta che il regolamento dei confini giurisdizionali  con\nle altre magistrature non si svolge sul crinale  della  natura  della\nsituazione giuridica sottostante,  in  base  alla  dicotomia  diritti\nsoggettivi - interessi  legittimi,  collegata  a  una  manifestazione\nillegittima del potere amministrativo, ne\u0027 in  base  all\u0027autorita\u0027  o\npotere che ha emesso l\u0027atto  impugnato  (autorita\u0027  amministrativa  o\nSezione  regionale   di   controllo),   ma   opera   sulla   decisiva\nindividuazione dell\u0027ambito normativo perimetrato, identificabile come\n«materia» di contabilita\u0027 pubblica (Corte dei conti, Sezioni  riunite\nin  spec.  comp.,  sentenza  12  novembre  2020,  n.   32).   Secondo\nl\u0027interpretazione  risalente,  la  riportata  formulazione  normativa\nattesta che i Costituenti non hanno inteso riservare  alla  Corte  la\ncompetenza a conoscere di tutti i giudizi  «comunque  vertenti  nella\nmateria della \"contabilita\u0027 pubblica\", [...] il  cui  ambito  non  si\nriesce a definire - tanto per cio\u0027 che riguarda l\u0027oggetto, quanto per\ncio\u0027  che  riguarda  i  soggetti  -  se  non  in  base   a   puntuali\nspecificazioni legislative» (Corte costituzionale, sentenza 31  marzo\n1965, n. 17). \n    Orbene, il  quadro  ordinamentale  nel  quale  si  inscriveva  la\nrichiamata  giurisprudenza,   che   prendeva   atto   del   carattere\nstoricamente  non  determinato   della   nozione   di   «contabilita\u0027\npubblica», ha subito radicali modifiche con i  mutamenti  legislativi\nintervenuti, in particolare, a partire dalla riforma disposta con  la\nlegge costituzionale 20 aprile  2012  n.  1,  che  ha  codificato  il\nprincipio dell\u0027equilibrio del bilancio attuando l\u0027impegno, assunto in\nsede eurounitaria (patto «Euro Plus», approvato dai Capi di  Stato  e\ndi Governo della zona euro l\u002711 marzo 2011 e condiviso dal  Consiglio\neuropeo il 24-25 marzo 2011), «ad adottare misure volte a  perseguire\ngli obiettivi della sostenibilita\u0027  delle  finanze  pubbliche,  della\ncompetitivita\u0027, dell\u0027occupazione e della stabilita\u0027 finanziaria, e in\nparticolare a recepire nella  legislazione  nazionale  le  regole  di\nbilancio dell\u0027Unione  europea  fissate  nel  patto  di  stabilita\u0027  e\ncrescita, ferma restando  «la  facolta\u0027  di  scegliere  lo  specifico\nstrumento giuridico nazionale cui  ricorrere»,  purche\u0027  avente  «una\nnatura vincolante e sostenibile sufficientemente  forte  (ad  esempio\ncostituzione o normativa quadro)» e tale da «garantire la  disciplina\ndi  bilancio  a  livello  sia  nazionale  che  subnazionale»   (Corte\ncostituzionale sentenza 10 aprile 2014, n. 88). \n    La legge costituzionale  n.  1/2012  contiene  alcune  importanti\ndisposizioni che arricchiscono sia il testo che  il  contesto  (norme\nUE) delle disposizioni costituzionali rilevanti per l\u0027interpretazione\ndell\u0027art. 103 della Costituzione, e che stabiliscono,  a  livello  di\nfonte che potremmo definire  «superprimaria»,  una  materia  (tra  le\npossibili) di contabilita\u0027 pubblica. \n    In  particolare,  per  effetto  delle   modifiche   della   Carta\nfondamentale contenute nei suoi articoli: \n        l\u0027art. 117  della  Costituzione,  comma  1,  nell\u0027imporre  al\nlegislatore   ordinario   il   rispetto   dei   «vincoli    derivanti\ndall\u0027ordinamento comunitario», ha codificato le stesse diposizioni UE\nche definiscono («in coerenza con l\u0027ordinamento dell\u0027Unione europea»:\nart. 97, comma 1, della Costituzione) la nozione di  «amministrazione\npubblica»; \n        l\u0027art. 117, comma 2, lettera e), della Costituzione determina\nla  competenza  esclusiva  della  legge   statale   in   materia   di\n«armonizzazione dei bilanci pubblici»; \n        l\u0027art. 81, comma 6, della Costituzione  individua  una  fonte\nspeciale che deve disciplinare anche precisi criteri  che  consentono\ndi perseguire, sul piano sostanziale,  l\u0027«equilibrio  tra  entrate  e\nspese» e la «sostenibilita\u0027 del debito» per  tutti  i  bilanci  delle\namministrazioni pubbliche. \n    Ancora, l\u0027art. 5 della medesima legge costituzionale  n.  1/2012,\nche  -  come  noto  -  reca  disposizioni   non   incorporate   nella\nCostituzione, nel definire i principi vincolanti che deve  rispettare\nla legge  «rinforzata»  prevista  dal  comma  6  dell\u0027art.  81  della\nCostituzione, ha  imposto  (al  comma  1)  lo  svolgimento,  in  modo\ndinamico, di controlli lungo l\u0027intero ciclo finanziario  dei  bilanci\ndel «complesso delle pubbliche amministrazioni», da attuare  mediante\n«verifiche, preventive  e  consuntive,  sugli  andamenti  di  finanza\npubblica». \n    Nell\u0027ambito dell\u0027articolato processo di riforma dei  principi  di\nfinanza pubblica si colloca altresi\u0027 la direttiva 2011/85/UE,  dell\u00278\nnovembre 2011 (relativa ai «requisiti per i quadri di bilancio  degli\nStati membri»), attuata con decreto legislativo 4 marzo 2014, n.  54,\nnonche\u0027 con l\u0027art. 30 della legge 30 ottobre 2014,  n.  161,  che  ha\nassegnato   alla   Corte   dei   conti   compiti   di    monitoraggio\nsull\u0027osservanza   delle   regole   di   bilancio   delle    pubbliche\namministrazioni. \n    Peraltro, la direttiva n. 85/2011/UE - sebbene la sua  attuazione\nsia rimessa ad atti di trasposizione nazionale - e\u0027 dotata di effetto\ndiretto,  perche\u0027  si  mostra  sufficientemente  chiara,  precisa  ed\nincondizionata,   enunciando   regole   dettagliate   relative   alle\ncaratteristiche dei quadri  di  bilancio  degli  Stati  membri.  Tali\nregole sono necessarie per garantire  il  rispetto,  da  parte  degli\nStati membri,  degli  obblighi  che  incombono  loro  in  virtu\u0027  del\nTrattato FUE per quanto  riguarda  l\u0027esigenza  di  evitare  disavanzi\npubblici  eccessivi  (conf.  Corte  di  giustizia,  13  luglio  2023,\nFerrovienord Spa e Federazione Italiana Triathlon, cit.). \n    Coerentemente  con  tali  presupposti,  l\u0027art.  20  della   legge\n«rinforzata» 24 dicembre 2012, n. 243, riconosce alla Corte dei conti\nil compito di  svolgere  funzioni  di  controllo  sui  bilanci  delle\namministrazioni  pubbliche,  espressamente  ancorate  «ai  fini   del\ncoordinamento della finanza pubblica e dell\u0027equilibrio dei bilanci di\ncui all\u0027art. 97 della Costituzione». \n    La tratteggiata evoluzione del quadro normativo -  pur  limitata,\nin questa sede, al richiamo delle  principali  direttrici  normative,\nnell\u0027ambito della gerarchia delle fonti -  e\u0027  stata  completata  con\nl\u0027entrata in vigore del regolamento (UE) 21 maggio 2013  n.  549/2013\n«relativo  al  Sistema  europeo  dei  conti  nazionali  e   regionali\nnell\u0027Unione europea», che ha istituito il «Sistema europeo dei  conti\n2010 (\"SEC 2010\" o \"SEC\")» (cosi\u0027 l\u0027art. 1, comma  1).  Tale  Sistema\nconsente di costruire l\u0027anagrafica  delle  amministrazioni  pubbliche\nsoggette alle norme di coordinamento dei bilanci degli Stati  membri,\nfino  ai  sotto-settori  (direttiva  n.  85/2011)  e  di  perimetrare\nl\u0027ambito di applicazione dell\u0027art. 97, comma 1, della Costituzione in\npunto  di  obbligo  di  rispettare  i  principi   di   equilibrio   e\nsostenibilita\u0027 nella formazione dei bilanci. \n    Piu\u0027 nel dettaglio, il SEC  2010  «prevede:  a)  una  metodologia\n(allegato  A)   relativa   alle   norme,   alle   definizioni,   alle\nclassificazioni e alle regole contabili  comuni,  che  devono  essere\nutilizzate per l\u0027elaborazione di conti e tavole su  basi  comparabili\nper le esigenze dell\u0027Unione [...]» (cosi\u0027 l\u0027art. 1, comma 2). \n    Il citato allegato A), a sua volta, fin dal suo esordio chiarisce\nche «1.01 Il Sistema europeo dei conti (\"SEC 2010\"  o  \"SEC\")  e\u0027  un\nsistema contabile, comparabile a livello internazionale, che descrive\nin maniera sistematica e dettagliata il  complesso  di  una  economia\n(ossia una regione, un paese o un gruppo di paesi), le sue componenti\ne le sue relazioni con altre economie». Prosegue, poi, illustrando  i\nconcetti di  base,  i  principali  aggregati  contabili,  le  «unita\u0027\nistituzionali utilizzate per misurare l\u0027economia» e le loro modalita\u0027\ndi classificazione, le operazioni  del  sistema  dei  conti,  nonche\u0027\nanalizzando tutti i numerosi,  ulteriori  profili  di  rilevanza  del\nsistema dei conti. \n    9.2. Il progressivo consolidamento di una componente  legislativa\ndi rango anche costituzionale, ispirata in sede europea e  completata\ndalle fonti del diritto eurounitario con le  quali  era  destinata  a\nsaldarsi, necessitava di chiare indicazioni in ordine ai soggetti cui\ndoveva trovare applicazione. \n    Per   il   profilo   in   esame,   la   difficolta\u0027    consisteva\nnell\u0027elaborazione  di  regole  comuni,   idonee   a   individuare   i\ndestinatari ai fini della normativa sia interna che europea. \n    Ebbene, l\u0027ordinamento italiano non ha provveduto a individuare il\nperimetro applicativo delle amministrazioni pubbliche rilevante,  con\nspecifico riferimento alla materia finanziaria e contabile,  mediante\nmeccanismi di ricezione diretta e testuale delle regole europee. \n    In particolare, il legislatore della riforma  costituzionale  del\n2012  ha  perseguito  tale  scopo  in  via  indiretta,  recependo  le\ndisposizioni interne che, da alcuni  anni,  individuano  un  soggetto\n(l\u0027ISTAT) cui spetta il compito  della  ricognizione  annuale  di  un\nelenco di amministrazioni e specificano le  procedure  da  seguire  a\ntali fini, in conformita\u0027 alle norme europee. \n    Invero, l\u0027art. 1, commi 2-3, della legge  31  dicembre  2009,  n.\n196, assegna all\u0027ISTAT il  compito  di  procedere  alla  ricognizione\ndelle amministrazioni pubbliche cui si applicano le  disposizioni  di\nfinanza  pubblica  con  proprio  elenco  pubblicato  nella   Gazzetta\nUfficiale.   Si   tratta   di   un   adempimento   funzionale    alla\npredisposizione  annuale  del  conto  economico   consolidato   delle\namministrazioni pubbliche, «formato dagli aggregati  contabili  delle\nentrate e  delle  spese  di  tali  amministrazioni,  classificati  in\nconformita\u0027 alle  modalita\u0027  stabilite  dall\u0027ordinamento  dell\u0027Unione\neuropea» (art. 2, comma 1, legge n. 243/2012). \n    Per la compilazione dell\u0027elenco delle  amministrazioni  pubbliche\nl\u0027ISTAT applica i criteri previsti nel citato regolamento dell\u0027Unione\neuropea n. 549/2013. \n    L\u0027indicata fonte di rango normativo primario (legge n. 196/2009),\ncome accennato, e\u0027 stata «recepita»  dal  legislatore  con  la  legge\ncostituzionale 20 aprile 2012, n. 1 e con la  legge  «rinforzata»  24\ndicembre 2012 n. 243 (recante «[d]isposizioni  per  l\u0027attuazione  del\nprincipio del pareggio di  bilancio  ai  sensi  dell\u0027art.  81,  sesto\ncomma, della Costituzione»). \n    Tali conclusioni sono confortate gia\u0027  dall\u0027osservazione  che  la\nlegge n. 1/2012 ha - tra l\u0027altro - modificato gli articoli 81  e  97,\ncomma 1, della Costituzione, estendendo sul piano soggettivo l\u0027ambito\napplicativo   dei   fondamentali   principi   contabili    da    essa\ncostituzionalizzati.  Come,  infatti,   sottolineato   in   dottrina,\nl\u0027espressione in forma plurale «amministrazioni  pubbliche»  (ovvero,\nsecondo una  diversa  opzione  interpretativa,  il  «complesso  delle\npubbliche amministrazioni» evocato dall\u0027art.  81,  comma  6,  nonche\u0027\ndall\u0027art. 5 della  legge  costituzionale  n.  1/2012)  introduce  una\nnozione  ampia  di  amministrazione  pubblica,  in   cui   l\u0027elemento\ndell\u0027interesse finanziario pubblico assume un ruolo centrale  per  la\nrelativa  qualificazione  a  livello  nazionale,  in   coerenza   con\nl\u0027ordinamento dell\u0027UE. \n    Inoltre, la legge 24 dicembre 2012, n.  243,  di  attuazione  del\nnuovo comma 6  dell\u0027art.  81  della  Costituzione,  ha  espressamente\nprevisto che «1. Ai fini della presente legge, si intendono:  a)  per\n\"amministrazioni pubbliche\" gli enti individuati con le  procedure  e\ngli atti previsti, in coerenza con l\u0027ordinamento dell\u0027Unione europea,\ndalla normativa  in  materia  di  contabilita\u0027  e  finanza  pubblica,\narticolati nei sotto-settori delle  amministrazioni  centrali,  delle\namministrazioni  locali  e  degli  enti  nazionali  di  previdenza  e\nassistenza sociale» (art. 2, comma 1, lettera a). \n    Quella che viene a delinearsi anche attraverso  l\u0027art.  1,  commi\n2-3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e\u0027 una nozione di P.A. non\nstatica  e  formale,  bensi\u0027  dinamica  e  funzionale  (a  «geometrie\nvariabili»),  di  natura  strettamente  contabile  e  da  perimetrare\nsecondo i criteri dinamici  e  sostanziali  del  diritto  dell\u0027Unione\neuropea. \n    Tale fenomeno di ibridazione delle forme  e\u0027  stato  recentemente\nrimarcato dalla giurisprudenza di questo Giudice contabile in sede di\ngiudizio di parificazione sul rendiconto  generale  dello  Stato  per\nl\u0027esercizio   finanziario   2024,   osservando   che   la    pubblica\namministrazione non appare oggi piu\u0027 riconducibile a un unico modello\nqual e\u0027 quello delle articolazioni  ministeriali,  ma  evidenzia  una\npluralita\u0027 di figure soggettive dai contorni non sempre univoci,  che\ndiversamente attingono a criteri pubblicistici, e che  comunque  sono\nchiamate a svolgere attivita\u0027 operative per  l\u0027amministrazione  nella\nconcreta attuazione di importanti interventi, in particolare  per  lo\nsviluppo (v. la Relazione in udienza del Presidente di  coordinamento\ndelle Sezioni riunite in sede di controllo del 26 giugno 2025). \n    La  giurisprudenza  di  legittimita\u0027  ha  anche  avuto  modo   di\nrimarcare che il surriferito  art.  1,  commi  2-3,  della  legge  31\ndicembre  2009,  n.  196,  costituisce  chiara  espressione  di  tale\nfenomeno, in quanto i criteri utilizzati per la classificazione  sono\ndi natura statistico-economica e sono  dettati  dalla  necessita\u0027  di\narmonizzare,  indipendentemente  dalla  forma  giuridica  assunta,  i\nsistemi della finanza  pubblica  a  livello  europeo  ai  fini  della\nverifica  da  parte  della  Commissione   degli   eventuali   deficit\neccessivi. L\u0027inserimento di un ente nell\u0027elenco ISTAT  non  e\u0027  altro\nche il riflesso della natura pubblica dei fondi di cui dispone l\u0027ente\ne della correlata necessita\u0027 che esso sia assoggettato alle regole di\nredazione del bilancio tipici delle pubbliche amministrazioni  (Corte\ndi cassazione, Sezioni unite, sentenza 19  aprile  2021,  n.  10244),\nregole  sulla  cui   corretta   applicazione,   nell\u0027attuale   quadro\ncostituzionale, e\u0027 chiamata a vigilare la Corte dei conti. \n    Ed  e\u0027  proprio   attraverso   il   recepimento   del   principio\ndell\u0027equilibrio di bilancio (di cui all\u0027art. 81 della Costituzione) e\nattraverso l\u0027assoggettamento ai  vincoli  europei  che  la  struttura\ndella P.A. viene ricondotta ad unita\u0027, nella misura in  cui  tutti  i\ncentri decisionali in cui si articola la  Repubblica  sono  chiamati,\nattraverso   l\u0027inclusione    nel    settore    istituzionale    delle\namministrazioni pubbliche, sulla cui  base  viene  redatto  il  conto\neconomico consolidato dello Stato,  a  partecipare  al  rispetto  dei\nparametri economici di matrice comunitaria. \n    9.3. Le previsioni costituzionali devono essere lette in  armonia\ncon il contesto. \n    Occorre,   allora,   prendere   atto    che,    in    conseguenza\ndell\u0027evoluzione legislativa intervenuta,  e\u0027  nitidamente  emerso  un\nnucleo  contenutistico  essenziale  alla  nozione  di   «contabilita\u0027\npubblica», integrato dalle regole indispensabili alla  formazione  di\nun  sistema  contabile,   comparabile   a   livello   internazionale,\ncomprensivo quantomeno delle amministrazioni  coinvolte  (individuate\nin  base  a  particolari   caratteri   economico-finanziari),   della\ndisciplina dei bilanci, dei principi di  base  anche  in  materia  di\nconsolidamento dei conti, dei principali aggregati  contabili  e  dei\nprocedimenti in materia di entrate e spese. \n    Ne consegue che  le  fonti  costituzionali  gia\u0027  riconoscono  la\ngiurisdizione della Corte dei conti nelle controversie rientranti  in\nquel ristretto perimetro  anche  senza  la  necessita\u0027  di  specifica\ninterpositio legislatoris. \n    Questa  conclusione,  tra  l\u0027altro,  conferma  la  necessita\u0027  di\nsubordinare   invece   a    puntuali    specificazioni    legislative\nl\u0027attribuzione della giurisdizione con riferimento a liti in cui, pur\nin  presenza  di  effetti  rientranti  nel  novero   della   «finanza\npubblica», si riscontri un piu\u0027 o meno sensibile  allontanamento  dai\ncontenuti essenziali della stessa, costituiti dalla disciplina  degli\nequilibri di bilancio, dei soggetti  e  delle  procedure  finalizzate\nalla relativa rappresentazione contabile, interna e sovranazionale. \n    Coerentemente  con  la  prospettazione  finora   illustrata,   la\ngiurisdizione  in   materia   di   elenchi   ISTAT   deve   ritenersi\ninderogabilmente attribuita alla Corte dei conti: di fatto, lo stesso\nlegislatore con l\u0027art. 1, comma 169, della legge n. 228/2012 - non  a\ncaso,   approvato   immediatamente   dopo   la   ricordata    riforma\ncostituzionale e poi confluito nell\u0027art. 11, comma 6, lettera b)  del\ndecreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 - ha tempestivamente  (non\nattribuito, ma) riconosciuto tale  competenza  esclusiva  al  giudice\ncontabile. \n    Del resto, come gia\u0027 evidenziato fin dalla prima  sentenza  delle\nSezioni riunite in speciale composizione, le disposizioni  che  hanno\nenumerato, nel  tempo,  le  relative  competenze  giurisdizionali  in\nmateria   di   bilanci   pubblici   evocano,   come   titolo   legale\ndell\u0027attribuzione,  direttamente,  l\u0027art.   103,   comma   2,   della\nCostituzione (cfr. in tal senso, SS.RR. sentenza n. 2/2013).  E  cio\u0027\nvale, in particolare, proprio per l\u0027art. 1, comma 169, della legge n.\n228/2012 (ora, si ripete, art. 11, comma 6, lettera b), del c.g.c.). \n    9.3.1.    Pertanto,    non    potrebbe    essere    condivisibile\nl\u0027affermazione,  anche  giurisprudenziale,  secondo  cui  il  giudice\namministrativo  sarebbe  ancora  oggi  astrattamente   competente   a\ndecidere sul contenzioso in oggetto,  assegnando  all\u0027art.  1,  comma\n169, della legge n. 228/2012 una natura sostanzialmente innovativa e,\ncomunque, ritenendo  che  la  sopravvenuta  compressione  dell\u0027ambito\ndella giurisdizione contabile, operata dall\u0027art. 23-quater, comma  2,\ndel decreto-legge n. 137 del 2020 (come  introdotto  dalla  legge  di\nconversione 137/2020) possa avere comportato una  riespansione  della\ngiurisdizione amministrativa. \n    Queste conclusioni sono state, tuttavia,  accolte  dalle  Sezioni\nunite della Corte di cassazione con la sentenza  30220/2024,  resa  -\ncome ricordato - tra le parti del presente  giudizio.  La  pronuncia,\npur dichiarando inammissibile il ricorso, ha affermato  il  principio\ndi diritto secondo cui il citato art. 23-quater del decreto-legge  n.\n137/2020 non ha determinato un vuoto di tutela o il mancato  rispetto\ndell\u0027effetto utile della disciplina unionale, restando attribuita  la\ngiurisdizione al giudice amministrativo  per  ogni  ambito  ulteriore\nrispetto   alla   competenza   delle   Sezioni   riunite   in    sede\ngiurisdizionale in speciale composizione. \n    Il principio di  diritto  enunciato  dalle  Sezioni  unite  muove\ndall\u0027esplicito intento di  superare  l\u0027ambiguita\u0027  di  fondo  che  ha\ncaratterizzato l\u0027intervento legislativo del  2020.  In  effetti,  dai\nlavori preparatori sembra  emergere  l\u0027obiettivo  di  precludere,  al\ngiudice contabile, il potere di  annullamento  dell\u0027elenco  ISTAT  in\nrelazione al contrasto con le disposizioni eurounitarie, tenuto conto\ndei problemi collegati agli effetti  delle  decisioni  sui  saldi  di\nfinanza pubblica. \n    Considerato che, ove cosi\u0027 interpretata, la disposizione  avrebbe\nimplicato  l\u0027esclusione  di  ogni  vaglio  giudiziale,  con  la   non\nconsentita compressione dei principi costituzionali ed eurounitari in\ntema di tutela giurisdizionale, la Cassazione ha dunque  ritenuto  di\noffrirne una diversa  lettura  onde  porla  al  riparo  da  possibili\ncriticita\u0027 costituzionali, configurandola come fonte di delimitazione\noggettiva  dell\u0027ambito  di  giurisdizione   esclusiva   del   giudice\ncontabile, cui corrisponderebbe  il  concorrente  dispiegarsi  di  un\nambito di giurisdizione generale del giudice amministrativo. \n    All\u0027accoglimento di tale opzione interpretativa ostano, tuttavia,\nle osservazioni gia\u0027 riportate nelle ordinanze  n.  5/2025/RIS  e  n.\n6/2025/RIS di queste Sezioni riunite. Con  tali  decisioni  e\u0027  stata\nsollevata questione di costituzionalita\u0027 del medesimo art.  23-quater\ndel  decreto-legge  n.  137/2020,  esaminando  gli  argomenti  (cfr.,\nsoprattutto, parr. 6.3-6-5) che inducono a ritenere  che  la  novella\nnon abbia inteso in alcun modo attribuire la  tutela  costitutiva  ad\naltro organo giurisdizionale, sia per il  contrasto  con  i  principi\ncostituzionali in materia di riviviscenza di norma abrogate  che  per\nil mancato rispetto della necessita\u0027 di riserva di legge espressa  in\nmateria di giurisdizione. In particolare, la Corte ha  richiamato  il\npuntuale orientamento della Corte  costituzionale  che,  anche  nella\nrecente sentenza 26 novembre 2024, n. 185, ha riconosciuto i limitati\nambiti all\u0027interno dei quali puo\u0027 operare la  reviviscenza  di  norme\nabrogate: «la espressa reviviscenza ex nunc di disposizioni di  legge\nabrogate e\u0027 una  tecnica  normativa  non  consueta,  ma  in  se\u0027  non\nillegittima  nel  senso  che  il  legislatore  [...]  recepisce   per\nrelationem il contenuto delle disposizioni abrogate riproducendolo in\ntal  modo  in  nuove  disposizioni.  La  reviviscenza  sottolinea  la\ntestuale identita\u0027 di vecchie e nuove disposizioni, ma che  rimangono\ncomunque ben distinte». \n    In  altri  termini,  la  giurisprudenza  costituzionale   ritiene\neccezionalmente  ammissibile  la  reviviscenza  di  norme  di   legge\nabrogate,  ma  a  condizione  che   gli   effetti   giuridici   siano\nespressamente previsti dalla legge. Nel caso in esame,  l\u0027assenza  di\nogni argomento testuale nella disposizione sopravvenuta  conferma  la\nlesione  delle  attribuzioni  del   giudice   contabile,   presidiate\ndall\u0027art. 103 della  Costituzione  (violando  altresi\u0027  il  principio\ndella riserva di legge sull\u0027ordinamento giudiziario, posto a garanzia\ndell\u0027indipendenza della magistratura). \n    9.3.2. In  definitiva,  il  sopravvenuto  tentativo  di  limitare\nl\u0027ambito  della  giurisdizione  contabile  operato  con  il  comma  2\ndell\u0027art. 23-quater del decreto-legge n.  137/2020,  come  convertito\ndalla legge n. 176/2020  «,  ai  soli  fini  dell\u0027applicazione  della\nnormativa nazionale sul contenimento della spesa pubblica», ha inteso\ninammissibilmente sottrarre al giudice naturale della res iudicanda -\ncui  pure  continua  a  riconoscersi  espressamente   la   competenza\n«esclusiva» in tema di contabilita\u0027 pubblica  -  la  possibilita\u0027  di\nerogare una tutela piena alle pretese dei ricorrenti,  in  violazione\ninnanzitutto dell\u0027art. 103, comma 2, in relazione agli articoli 81  e\n97, della Costituzione. \n    Con la novella, infatti, escludendo la giurisdizione della  Corte\ndei conti in relazione alla  rilevanza  eurounitaria  degli  atti  di\nricognizione  delle  amministrazioni  pubbliche  operata  annualmente\ndall\u0027ISTAT, il legislatore interviene su quel nucleo di  attribuzioni\nattinenti alla perimetrazione delle amministrazioni pubbliche da  cui\nderivano precisi obblighi di natura  contabile,  in  primo  luogo  di\nconcorrere alla determinazione dei  saldi  di  finanza  pubblica  del\nconto economico consolidato delle  amministrazioni  pubbliche,  ossia\ndel computo dei saldi sulla base dei quali si sviluppano le relazioni\nfinanziarie tra gli Stati membri dell\u0027Unione europea. \n    In altri termini, il legislatore ha sottratto alla  giurisdizione\ncontabile la possibilita\u0027 di conoscere delle controversie riguardanti\nl\u0027ambito soggettivo  e  i  principali  effetti  dell\u0027inserimento  nel\ncitato elenco, operando una recisione dell\u0027unitaria materia contabile\nin esame, in cui i collegamenti tra i profili di rilevanza interna  e\nquelli  di  rilevanza  sovranazionale,  dai  quali   i   primi   sono\ncondizionati, risultano con ogni  evidenza  del  tutto  inscindibili.\nL\u0027adozione - sul piano interno - di regole di  bilancio  comuni,  con\nconseguente assoggettamento degli enti inclusi nell\u0027elenco ai vincoli\ndi  finanza  pubblica,  e\u0027   infatti   funzionale   alla   successiva\naggregazione dei dati contabili riferibili agli stessi ai fini  della\nformazione del conto economico consolidato dello Stato. Ed e\u0027 proprio\nattraverso l\u0027esame  dei  saldi  emergenti  da  tale  conto  che  puo\u0027\nverificarsi il rispetto, o meno, dei parametri economici  di  matrice\neurounitaria,  assicurando  in  tal  modo  la  stabilizzazione  delle\neconomie dei Paesi appartenenti all\u0027area  Euro,  con  l\u0027obiettivo  di\nevitare la verificazione di effetti di «spillover»  e  assicurare  la\nmassima efficienza sul territorio  comunitario  degli  stabilizzatori\nfiscali. Appare quindi evidente che  la  verifica  del  rispetto  dei\nvincoli   nazionali   di   finanza   pubblica   non    puo\u0027    essere\nartificiosamente disarticolata dalla verifica avente  ad  oggetto  la\ncorretta formazione del conto economico  consolidato  dello  Stato  -\nrilevante sul piano euro-unitario -  trattandosi  sostanzialmente  di\n«due facce di una stessa medaglia». \n    9.4. Ove pure l\u0027interprete ritenesse di continuare a  orientarsi,\nanche nella  materia  in  argomento,  ricorrendo  alla  su  ricordata\nvisione   teorica   dell\u0027interpositio   legislatoris,   i   vizi   di\ncostituzionalita\u0027 dell\u0027art. 23-quater, comma 2, del decreto-legge  n.\n137 del 2020 (come introdotto dalla legge  di  conversione  137/2020)\nresterebbero comunque pienamente confermati. \n    Invero, l\u0027intervenuta violazione dell\u0027art. 103,  comma  2,  della\nCostituzione deriva anche dalla lesione dei  principi  costituzionali\ncui e\u0027 ancorata la giurisdizione esclusiva delle Sezioni  riunite  in\nsede giurisdizionale in speciale composizione, poiche\u0027 nelle  materie\ncui  si  riferiscono  le  fattispecie  espressamente  codificate   si\nmanifesta l\u0027intento del  legislatore  di  collegare  strettamente  le\nfunzioni di controllo  con  quelle  giurisdizionali  attribuite  alla\nCorte  dei  conti  dal  citato  art.  103  della   Costituzione.   In\nparticolare, l\u0027art. 100 della  Costituzione  assegna  alla  Corte  di\nconti il controllo «successivo  sulla  gestione  del  bilancio  dello\nStato» esterno ed imparziale, da intendersi oggi esteso ai bilanci  e\nalla gestione economico-finanziaria di tutti gli enti  pubblici  che,\nnel loro  insieme,  concorrono  alla  nozione  di  «finanza  pubblica\nallargata» (Corte costituzionale, sentenza 7  giugno  2007,  n.  179;\nId., sentenza 20 luglio 2012, n. 198). \n    Ora,   all\u0027esercizio   di    tale    funzione    di    controllo,\ncostituzionalmente assegnata e concretamente conformata dalla vigente\ntrama legislativa, corrisponde la  complementare  previsione  di  una\nfattispecie di giurisdizione esclusiva, necessariamente  estesa  agli\natti che definiscono  l\u0027ambito  stesso  dei  soggetti  sottoposti  ai\ncontrolli del giudice contabile,  e  che  a  tale  fine  ricorrono  a\nprincipi e criteri (previsti dal Regolamento SEC  2010)  strettamente\neconomici e contabili. \n    In altri termini, la  giurisdizione  esclusiva  anche  in  questa\nmateria e\u0027  espressione  dell\u0027evidente  osmosi  fra  la  funzione  di\ncontrollo e quella  giurisdizionale  della  Corte  dei  conti.  Sotto\nquesto  profilo  puo\u0027,  dunque,  concludersi  che   il   legislatore,\nnell\u0027esercitare la sua facolta\u0027 di interposizione, ha riconosciuto  e\nvalorizzato (da ultimo, nel citato  art.  11,  comma  6  del  c.g.c.)\nl\u0027indicato collegamento tra  le  funzioni,  sul  quale  pero\u0027  l\u0027art.\n23-quater piu\u0027 volte citato ha illegittimamente inciso. \n    10. Violazione dell\u0027art. 3 della Costituzione. \n    La limitazione della  giurisdizione  esclusiva  della  Corte  dei\nconti in materia  di  ricognizione  delle  amministrazioni  pubbliche\noperata dall\u0027ISTAT «ai soli fini  dell\u0027applicazione  della  normativa\nnazionale sul contenimento della spesa pubblica», disposta  dall\u0027art.\n23-quater, comma 2, del decreto-legge n.  137/2020  come  convertito,\nrisulta altresi\u0027 in contrasto con l\u0027art. 3 della  Costituzione,  data\nl\u0027assoluta irragionevolezza della previsione. \n    Come in precedenza osservato, le stesse Sezioni unite della Corte\ndi cassazione, nella sentenza n.  30220/2024,  hanno  rilevato  (par.\n15.1) che il testo della disposizione «ha delle indubbie  ambiguita\u0027.\nL\u0027art. 11, comma 6, lettera b), c.g.c.,  dedicato  all\u0027individuazione\ndelle ipotesi in cui  le  Sezioni  riunite  decidono  \"nell\u0027esercizio\ndella  propria  giurisdizione  esclusiva  in  tema  di   contabilita\u0027\npubblica\", prevede, in esito alla  novella,  che  tale  giurisdizione\nesclusiva in tema di  elenchi  ISTAT,  e\u0027  confinata  \"ai  soli  fini\ndell\u0027applicazione della normativa nazionale  sul  contenimento  della\nspesa pubblica\", dunque limitata ai soli effetti disapplicativi». \n    Si e\u0027 tentato di superare gli  ostacoli  ermeneutici  concludendo\nper  una  predicata  riespansione  della   competenza   del   giudice\namministrativo sulle domande non riservate dal testo  normativo  alla\ncognizione della Corte dei conti; a tali  fini  sono  valorizzati  il\ncriterio di riparto per blocchi di materie  (che  pero\u0027  non  attiene\nall\u0027individuazione delle competenze del giudice contabile, fondata su\nuna  diversa  ratio  legis:  cfr.  supra,  par.  9.1),   nonche\u0027   la\ngiurisprudenza formatasi sulle diverse materie della  responsabilita\u0027\namministrativa   e   delle   pensioni   (quest\u0027ultima,   addirittura,\nrientrante nella giurisdizione  sulle  «altre  [materie]  specificate\ndalla legge», per le quali  non  si  dubita  della  necessita\u0027  della\nperimetrazione legislativa della giurisdizione contabile). \n    La comprensibile scelta di farsi carico di una  lettura  ritenuta\ncompatibile con i principi costituzionali non puo\u0027 tuttavia riportare\nnei confini della legittimita\u0027 costituzionale -  ampiamente  violati,\nad avviso di queste SS.RR.  -  una  disposizione  che,  innanzitutto,\nmantiene ferma la giurisdizione esclusiva delle  Sezioni  riunite  in\nsede giurisdizionale in speciale composizione della Corte  dei  conti\nin materia di elenchi ISTAT. \n    Deve essere, pertanto,  riconosciuta  al  giudice  contabile  una\npeculiare  giurisdizione,  nell\u0027esercizio  della  quale   non   trova\napplicazione la tradizionale distinzione tra  interesse  legittimo  e\ndiritto soggettivo, rilevando  -  come  osservato  dalla  consolidata\ngiurisprudenza di queste SS.RR. (cfr., ex plurimis,  le  sentenze  n.\n6/2019, n. 9/2020, n. 14/2020, n. 20/2020, n. 27/2020, n. 38/2020)  -\nla diversa esigenza di accertamento di  un  particolare  status,  per\ndefinizione mutevole nel tempo  e  ancorato  a  requisiti  di  natura\neconomico-finanziaria, in cui la Corte non si limita al  mero  vaglio\ndi legittimita\u0027 del procedimento valutativo, estendendo la cognizione\nalla verifica della sussistenza o insussistenza dei  presupposti  per\nl\u0027attribuzione dello status di p.a. (e delle  conseguenti  situazioni\ngiuridiche attive e passive) con valenza di accertamento costitutivo. \n    Proprio  i  particolari   connotati   del   giudizio   in   esame\ncostituiscono  motivo  legittimante  l\u0027attribuzione  delle   relative\ncontroversie alla giurisdizione esclusiva delle Sezioni riunite della\nCorte dei conti,  ossia  a  un  Collegio  singolarmente  qualificato,\nchiamato a una verifica non sulla legittimita\u0027 generale, bensi\u0027 piena\ne di  merito,  di  accertamento  della  qualita\u0027  di  amministrazione\npubblica in capo a una determinata unita\u0027 istituzionale,  sulla  base\ndella    valorizzazione    di    specifici    criteri    di    natura\nstatistico-economica  (cfr.  Corte  di  cassazione,  Sezioni   unite,\nsentenza 19 aprile 2021, n. 10244). \n    Nelle controversie in esame la Corte e\u0027 cioe\u0027 chiamata a valutare\nle situazioni di fatto alla stregua di regole tecniche ed  economiche\ndi particolare complessita\u0027 - contenute nel SEC 2010 - onde accertare\nla qualita\u0027 di  produttore  di  beni  e  servizi  destinabili  o  non\ndestinabili alla vendita. \n    A tali fini, come noto, concorrono un criterio «qualitativo» (che\nimpone di verificare se l\u0027ente interessato si  dedichi  o  meno  alla\nproduzione di servizi ausiliari, sia o meno l\u0027unico fornitore di beni\ne servizi dell\u0027amministrazione pubblica e sia o meno  incentivato  ad\nadeguare l\u0027offerta per realizzare un\u0027attivita\u0027  redditizia,  operando\nalle condizioni di mercato  e  rispettando  le  proprie  obbligazioni\nfinanziarie) e un «test quantitativo» (paragrafi 20.29 e ss. del SEC)\nper stabilire se  un\u0027unita\u0027  istituzionale  produca  beni  e  servizi\ndestinabili  alla  vendita   (c.d.   criterio   market/non   market),\nincentrato sul rapporto tra vendite e costi di produzione,  esaminato\nper un periodo pluriennale continuativo. \n    Ora, a fronte del riconoscimento di un\u0027ipotesi  di  giurisdizione\nesclusiva conformata nei termini finora rappresentati, con  la  norma\ndel 2020 e\u0027 sopravvenuta una limitazione legislativa al suo ambito di\noperativita\u0027 che addirittura  allontana  la  sfera  di  giurisdizione\nassegnata al giudice contabile dal nucleo centrale della contabilita\u0027\npubblica: si  escludono  gli  effetti  della  pronunzia  strettamente\nattinenti alla determinazione dei saldi di finanza pubblica del conto\neconomico consolidato delle amministrazioni pubbliche e  si  consente\nla sola verifica giudiziaria ai limitati fini dell\u0027applicazione della\nnormativa (peraltro, solo nazionale)  sul  contenimento  della  spesa\npubblica, ossia per finalita\u0027 piu\u0027 latamente riguardanti  la  materia\ndella finanza pubblica per le quali, ove fosse mancata la  previsione\ndi una giurisdizione esclusiva del giudice  contabile,  la  questione\ndell\u0027eventuale competenza del giudice amministrativo  avrebbe  potuto\nforse piu\u0027 fondatamente proporsi. \n    10.1. L\u0027illegittimita\u0027 costituzionale,  conseguente  alla  palese\nillogicita\u0027 e irragionevolezza della disposizione  in  esame,  emerge\naltresi\u0027 quando si  consideri  che,  confinando  la  rilevanza  della\ngiurisdizione  esclusiva  della  Corte  dei  conti   alla   normativa\nnazionale sul contenimento della spesa pubblica,  ne  deriva  il  suo\nsvuotamento quasi integrale. \n    Sul punto deve innanzitutto ricordarsi  che  le  disposizioni  in\nmateria di contenimento della spesa che  presuppongono  l\u0027inserimento\nnell\u0027elenco ISTAT negli ultimi anni sono state in gran parte abrogate\no dichiarate non piu\u0027 applicabili. \n    Basti ricordare, al riguardo, che secondo l\u0027art.  1,  comma  590,\ndella  legge  27  dicembre  2019,  n.  160,  anche  ai  fini  «di  un\nmiglioramento dei saldi di finanza pubblica,  a  decorrere  dall\u0027anno\n2020,  agli  enti  e  agli  organismi,  anche  costituiti  in   forma\nsocietaria, di cui all\u0027art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009,\nn.  196,  [...]  cessano  di  applicarsi  le  norme  in  materia   di\ncontenimento e di riduzione della spesa di cui all\u0027allegato A annesso\nalla presente legge». L\u0027allegato A), a sua volta, contiene  un  lungo\nelenco di previsioni normative di cui e\u0027 cessata l\u0027applicazione,  con\nconseguente, remota possibilita\u0027 di prospettare lesioni da cui  possa\nderivare un concreto interesse alla tutela  delle  proprie  posizioni\ngiuridiche. \n    Analoga sorte ha interessato alcune disposizioni  in  materia  di\nlimitazioni di spesa contenute nell\u0027art. 5 del decreto-legge 6 luglio\n2012, n. 95 (convertito dalla legge 7 agosto 2012, n.  135),  di  cui\nsopravvive l\u0027applicabilita\u0027 di limitate e residuali fattispecie. \n    E\u0027 ben vero che il citato art.  1,  comma  590,  della  legge  n.\n160/2019 conclude precisando che «[r]esta ferma l\u0027applicazione  delle\nnorme che recano vincoli in materia di spese di personale». Peraltro,\nla  norma  intende  riferirsi  alle  disposizioni  che,  in  sede  di\nperimetrazione del loro ambito soggettivo di applicazione, richiamino\nl\u0027inserimento nell\u0027elenco ISTAT, senza considerare che le  previsioni\nin materia di contenimento della spesa di personale sono, di  regola,\ndichiarate espressamente applicabili alle  amministrazioni  pubbliche\ncome definite dall\u0027art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo\n2001, n. 165. \n    Pertanto, pure a voler accogliere, sul piano teorico, la tesi che\nritiene  ammissibile  l\u0027introduzione  legislativa  di   limiti   alla\ncapacita\u0027 espansiva della giurisdizione esclusiva, e\u0027 tuttavia  certo\nche la discrezionalita\u0027 legislativa non potrebbe mai determinarne  il\nsostanziale disconoscimento, come  accaduto  nella  fattispecie,  per\neffetto di una perimetrazione delle controversie conoscibili  da  cui\nderivi la concreta disapplicazione  della  provvista  giurisdizionale\nriservata. \n    10.2.  Il  delineato  riparto  della  giurisdizione  tra  giudice\namministrativo  e  giudice  contabile  lascia   emergere   ulteriori,\nevidenti  profili   di   intrinseca   irragionevolezza   dell\u0027assetto\nordinamentale prospettato, con palese  contrasto  dell\u0027art.  3  della\nCostituzione. \n    Infatti,  la  legittimita\u0027  costituzionale  di  tale  coesistenza\npotrebbe sostenersi solo a condizione che gli effetti  del  sindacato\ngiudiziale  del  giudice  amministrativo  e  del  giudice   contabile\nrisultassero tra loro  «non  comunicanti»,  essendo  ben  distinte  e\nautonome le disposizioni normative operanti nei due diversi  comparti\ngiurisdizionali (SEC 2010 e disposizioni sulla spending review). \n    Al contrario, come  anche  evidenziato  dalla  Procura  generale,\nl\u0027ammissibilita\u0027 di un c.d. doppio ricorso deve  ritenersi  di  fatto\nprecluso  rispetto  al  contenzioso  in  esame,  le   due   normative\napplicabili  compenetrandosi  al  punto  che  risulta  di  fatto  non\nipotizzabile, sul piano giuridico, una loro operativita\u0027 «atomistica»\no «irrelata». Cio\u0027,  in  quanto  l\u0027eventuale  sindacato  del  giudice\ncontabile,  nella  prospettiva  dell\u0027operativita\u0027  (o   meno)   delle\ndisposizioni nazionali sul contenimento della spesa  nel  quadro  del\nrispetto degli obiettivi  di  finanza  pubblica,  e\u0027  necessariamente\ncondizionato dalla previa e corretta attribuzione al soggetto privato\ndi diritto interno della  qualificazione  eurounitaria  di  «pubblica\namministrazione», scaturente dalla sua iscrizione nell\u0027elenco ISTAT. \n    In  altri  termini,  nel  caso  in  esame,  l\u0027operativita\u0027  della\nnormativa europea SEC 2010 e\u0027 configurata come presupposto legale per\nl\u0027applicazione  (anche)  della  normativa  nazionale  sulla  spending\nreview, il cui dispiegarsi richiede, quindi, che sia stata risolta la\nquestione della qualificazione di  un  soggetto  di  diritto  interno\nquale  pubblica  amministrazione  europea  nella  prospettiva   della\ncontabilita\u0027 pubblica. \n    Sul piano processuale, in caso di pendenza di giudizi  presso  la\ngiurisdizione amministrativa e quella contabile l\u0027ipotizzato  riparto\n-  che,  non  a  caso,  non  e\u0027  stato  espressamente  delineato  dal\nlegislatore del 2020 - determinerebbe il  sorgere  di  insormontabili\nostacoli giuridici, a meno di  configurare  il  giudizio  davanti  al\ngiudice  amministrativo,  circa  la  corretta  attribuzione  di   una\nsoggettivita\u0027  pubblicistica  europea  all\u0027ente  di  diritto  interno\nricorrente iscritto nell\u0027elenco ISTAT,  come  vera  e  propria  causa\npregiudiziale ex art. 295 c.p.c. e art. 106. c.g.c. \n    L\u0027inscindibile compenetrazione  tra  le  questioni  normative  e\u0027\nillustrata  anche  dalle  conseguenze  del  tutto  irragionevoli  cui\ncondurrebbe l\u0027ipotizzata separazione tra i giudizi, in caso di previa\npronuncia del giudice amministrativo: \n        a) un  eventuale  giudicato  amministrativo  di  annullamento\ndell\u0027iscrizione nell\u0027elenco ISTAT dovrebbe  comportare,  rispetto  al\nparallelo  processo  pendente  avanti  al   giudice   contabile,   la\n(sopravvenuta) cessazione del materia del contendere, considerato che\nle  disposizioni  di  diritto  interno  sulla  spending  review  sono\nfinalizzate a garantire i saldi e gli obiettivi di  finanza  pubblica\nnel quadro della governance economica europea,  dunque  presuppongono\nil   previo   e   definitivo   riconoscimento   della   soggettivita\u0027\npubblicistica secondo i parametri della normativa  unionale  del  SEC\n2010. Si aggiunge che, in questa prospettiva,  la  giurisdizione  del\ngiudice  amministrativo  comporterebbe  il  superamento,  sul   piano\npratico, della necessita\u0027  di  esperire  un  doppio  ricorso  per  il\nsoggetto che voglia contestare l\u0027inclusione nell\u0027elenco  ISTAT  anche\nai  fini  della  disapplicazione  delle  correlate  disposizioni   di\ncontenimento  della  spesa  pubblica:  l\u0027espunzione  di  un  soggetto\ndall\u0027elenco ISTAT per effetto del vittorioso esperimento del  ricorso\ninnanzi al G.A.  comporterebbe  ipso  iure  l\u0027inapplicabilita\u0027  delle\nnorme di contenimento della spesa pubblica, svuotando di significato,\nanche per questa via, la previsione dell\u0027art. 11, comma 6, del codice\ndi giustizia contabile di una giurisdizione «esclusiva» delle Sezioni\nriunite  in  sede  giurisdizionale  in  speciale  composizione  nella\nmateria; \n        b) al contrario, un  eventuale  giudicato  amministrativo  di\nrigetto del ricorso avverso l\u0027iscrizione nell\u0027elenco ISTAT renderebbe\neccentrica ogni successiva decisione di accoglimento del  ricorso  in\nsede di giudizio contabile (con la conseguente  inoperativita\u0027  delle\ndisposizioni interne sul contenimento della spesa pubblica):  a  meno\ndi voler ritenere ammissibile,  nonostante  il  primato  del  diritto\neuropeo, la qualificazione  di  un  ente  di  diritto  interno  quale\npubblica amministrazione europea nel quadro del SEC 2010  -  a  valle\ndel  giudicato  amministrativo  di  rigetto   del   ricorso   -   ma,\nciononostante,  «immune»  dall\u0027assoggettamento  alle  norme   interne\nfinalizzate al perseguimento  degli  obiettivi  di  finanza  pubblica\neuropea. \n    In definitiva,  postulare  la  contraddittoria  presenza  di  una\ngiurisdizione esclusiva e al tempo stesso concorrente implica un vero\ne proprio cortocircuito logico-semantico che ha, infatti, generato il\nconflitto interpretativo e lo stallo della  funzione  giurisdizionale\nin danno dei ricorrenti. \n    10.3. In  conclusione,  l\u0027art.  23-quater  del  decreto-legge  n.\n137/2020,   come   convertito,   presenta   insuperabili   criticita\u0027\ninterpretative in ragione del suo significato non chiaro, al punto da\nindurre a prospettare soluzioni ermeneutiche che giungono a forzare i\nlimiti consentiti dall\u0027enunciato testuale, nel tentativo di  offrirne\nuna coerenza sistematica non consentita dai principi  costituzionali,\ncon  il  rischio  che  l\u0027attivita\u0027  ermeneutica   trasmodi   in   una\nsostanziale integrazione normativa. \n    Sul punto, va ricordato che la Corte costituzionale ha  da  tempo\nchiarito che «ciascun consociato ha un\u0027ovvia  aspettativa  a  che  la\nlegge definisca ex ante, e in maniera ragionevolmente  affidabile,  i\nlimiti entro i quali i suoi diritti e  interessi  legittimi  potranno\ntrovare tutela, si\u0027 da poter  compiere  su  quelle  basi  le  proprie\nlibere scelte d\u0027azione»  (Corte  costituzionale,  sentenza  5  giugno\n2023, n. 110). \n    Pertanto, le disposizioni  foriere  di  intollerabile  incertezza\nnella loro applicazione concreta  si  pongono  in  contrasto  con  il\ncanone  di  ragionevolezza  della  legge  di  cui  all\u0027art.  3  della\nCostituzione,  nella  misura  in  cui  il  loro  significato  risulti\nradicalmente inintelligibile o particolarmente  ambiguo,  soprattutto\nin tematiche come quella del riparto di giurisdizione, che attiene  a\nun presupposto in senso ampio del processo e presenta una rilevanza -\nper sua natura - pregiudiziale. \n    11. Violazione degli articoli 24, 111 e 113 della Costituzione \n    Come ripetutamente sottolineato, l\u0027art. 11, comma 6, lettera  b),\ndel decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, in cui  e\u0027  confluita\nla disposizione dell\u0027art. 1, comma  169,  della  legge  n.  228/2012,\nstabilendo che le Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale\ncomposizione, «nell\u0027esercizio della propria  giurisdizione  esclusiva\nin tema  di  contabilita\u0027  pubblica,  decidono  in  unico  grado  sui\ngiudizi: [...] b) in materia di  ricognizione  delle  amministrazioni\npubbliche operata dall\u0027ISTAT», senza ulteriori specificazioni,  aveva\nespressamente riconosciuto  al  giudice  contabile  la  competenza  a\ndecidere delle controversie in esame  con  il  potere  di  assicurare\ntutte le tutele richieste dai soggetti interessati, ossia di statuire\nsu tutte le domande  astrattamente  proponibili,  con  esclusione  di\naltre giurisdizioni concorrenti, assicurando in tal modo piena tutela\ngiurisdizionale  in  attuazione  degli  articoli  24  e   113   della\nCostituzione. \n    Su tali premesse, sul piano processuale emerge il  contrasto  del\ncitato art. 23-quater, comma 2, del decreto-legge  n.  137/2020  come\nconvertito  con  gli  articoli  24  e  111  della  Costituzione,  che\nattribuiscono alla funzione giurisdizionale lo  scopo  di  assicurare\npiena tutela, attraverso il  giudizio,  delle  situazioni  soggettive\nqualificate, imponendo che la disciplina  dei  rapporti  tra  giudici\nappartenenti a ordini diversi si  ispiri  al  principio  secondo  cui\nl\u0027individuazione  del  giudice  munito  di  giurisdizione  non   deve\nsacrificare il diritto delle parti a ottenere una risposta in  ordine\nal bene della vita oggetto di interesse. \n    Risulta, inoltre, violato l\u0027art.  113,  primo  e  secondo  comma,\ndella Costituzione,  che  dell\u0027art.  24  costituisce  sostanzialmente\nspecifica applicazione e secondo cui contro gli atti  della  pubblica\namministrazione e\u0027  sempre  ammessa  la  tutela  giurisdizionale  dei\ndiritti e degli interessi legittimi e tale tutela giurisdizionale non\npuo\u0027 essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione  o\nper determinate categorie di atti, come accade nella fattispecie. \n    La  disposizione  merita  ulteriore  censura  di   illegittimita\u0027\ncostituzionale per violazione dell\u0027art. 111 della Carta fondamentale,\ncon riferimento al diverso e complementare profilo della lesione  del\nprincipio di ragionevole durata del processo, riguardato  nell\u0027ottica\ndel  principio  di  concentrazione  delle  tutele,  ove  si   accolga\nl\u0027opzione ermeneutica  che  ammette  la  possibilita\u0027  di  un  doppio\nricorso, al giudice amministrativo e a quello contabile,  in  materia\ndi elenchi ISTAT. \n    Infatti, i  rischi  e  le  criticita\u0027  gia\u0027  esaminati  derivanti\ndall\u0027eventuale pendenza di due  giudizi  sul  medesimo  oggetto,  con\npossibili implicazioni in termini anche di necessita\u0027 di  sospensione\ndel  processo  contabile  e   conseguente   dilatazione   dei   tempi\nprocessuali  del  relativo  contenzioso  («dipendente»),  nonche\u0027  di\nformazione   di   giudicati   contrastanti,   vulnerano    il    bene\ncostituzionale dell\u0027efficienza del processo  di  cui  la  ragionevole\ndurata e\u0027 espressione e il  canone  fondamentale  della  razionalita\u0027\ndelle norme processuali, in assenza di prevalenti esigenze di  tutela\ndi principi soggetti a concorrente ponderazione. \n    12.  Violazione  dell\u0027art.  117  della  Costituzione,  anche   in\nrelazione all\u0027art. 19 TUE, all\u0027art. 47 carta dei diritti  UE  e  agli\narticoli 6 e 13 CEDU \n    La disposizione  limitativa  contenuta  nell\u0027art.  23-quater  del\ndecreto-legge  n.  137/2020,  come  convertito,  merita   di   essere\ncensurata anche per il contrasto con l\u0027art. 117  della  Costituzione,\nin ragione della violazione dei  vincoli  derivanti  dall\u0027ordinamento\ncomunitario e dagli obblighi internazionali, nella specie resi chiari\ndalla funzione nomofilattica della Corte di giustizia UE. \n    La Corte di giustizia dell\u0027Unione europea, cui le Sezioni riunite\nin   speciale   composizione   avevano   chiesto   di   valutare   la\ncompatibilita\u0027 eurounitaria della previsione, evidenziando il rischio\nche  avesse  di  fatto  precluso  un  controllo  indipendente   sulle\nautorita\u0027 di bilancio nazionali e sull\u0027elenco  delle  amministrazioni\npubbliche predisposto dall\u0027STAT, con  la  sentenza  13  luglio  2023,\nFerrovienord  Spa  e  Federazione  Italiana  Triathlon  (nelle  cause\nriunite C-363/21 e C-364/21), ha rilevato che «al fine di  assicurare\nche  l\u0027autorita\u0027  nazionale  competente  rispetti,  ai   fini   della\nqualificazione di un ente come \"amministrazione pubblica\",  ai  sensi\ndel regolamento n. 549/2013, la definizione del  diritto  dell\u0027Unione\nche vi si collega  e  che  si  impone  nei  suoi  confronti,  la  sua\ndecisione deve poter  essere  contestata  ed  essere  oggetto  di  un\ncontrollo giurisdizionale. Infatti, in assenza di una possibilita\u0027 di\ncontestare  tale  qualificazione,   l\u0027effetto   utile   del   diritto\ndell\u0027Unione non sarebbe garantito. Di conseguenza, l\u0027effetto utile di\ndetto regolamento osta ad una normativa  nazionale  che  escluda,  di\nfatto, qualsiasi  possibilita\u0027  di  controllo  giurisdizionale  della\nfondatezza della  qualificazione  di  un  ente  come  amministrazione\npubblica» (punti 69 e 70). \n    La pronuncia e\u0027 giunta alle medesime conclusioni con  riferimento\nalla  questione  della   compatibilita\u0027   dell\u0027art.   23-quater   del\ndecreto-legge n.  137/2020,  con  le  prescrizioni  risultanti  dalla\ndirettiva 2011/85/ UE, dell\u00278 novembre 2011, relativa  ai  «requisiti\nper i quadri di bilancio degli Stati membri» (punti 77 e 78). \n    Ha, poi, aggiunto che quando le disposizioni UE non  disciplinano\nle modalita\u0027 procedurali dei ricorsi giurisdizionali, in quanto  «non\nprecisano, segnatamente, quale giudice nazionale deve  assicurare  la\ntutela giurisdizionale effettiva», spetta agli Stati membri disegnare\nprocedimenti che «non siano, nelle situazioni rientranti nel  diritto\ndell\u0027Unione, meno favorevoli che in  situazioni  simili  disciplinate\ndal diritto interno (principio di equivalenza)»  e  tali  da  rendere\n«praticamente impossibile o eccessivamente difficile l\u0027esercizio  dei\ndiritti   conferiti   dal   diritto   dell\u0027Unione    (principio    di\neffettivita\u0027)» (punto 89). \n    Con particolare riferimento  al  principio  di  effettivita\u0027,  la\nCorte ha precisato innanzitutto (punto 92) che il diritto dell\u0027Unione\nnon impone agli Stati membri di «istituire mezzi di  ricorso  diversi\nda quelli stabiliti dal diritto interno, a meno che  dalla  struttura\ncomplessiva dell\u0027ordinamento giuridico nazionale in  discussione  non\nrisulti  che  non  esiste  alcun  rimedio  giurisdizionale  tale   da\npermettere, anche solo in via incidentale, di assicurare il  rispetto\ndei diritti riconosciuti ai singoli dal diritto  dell\u0027Unione,  oppure\nche l\u0027unico modo per poter adire un giudice da parte  di  un  singolo\nsia quello di commettere violazioni del diritto». \n    Ogni caso in cui  si  ponga  la  questione  se  una  disposizione\nprocedurale nazionale renda impossibile  o  eccessivamente  difficile\nl\u0027applicazione del diritto dell\u0027Unione deve essere esaminato  tenendo\nconto del posto occupato da tale  disposizione  nel  complesso  della\nprocedura,  nonche\u0027  dello  svolgimento  e  delle  particolarita\u0027  di\nquest\u0027ultima dinanzi ai diversi organi nazionali. \n    Inoltre, ha  proseguito  la  Corte  di  giustizia  UE,  va  fatta\nprudentemente «salva la verifica che incombe al giudice  del  rinvio»\nsull\u0027indicazione (del Governo italiano all\u0027udienza) secondo cui  «gli\nenti iscritti nell\u0027elenco ISTAT  che  intendono  contestare  la  loro\ndesignazione  quali  amministrazioni  pubbliche  non  sono  tenuti  a\npresentare due distinti ricorsi, vale a dire uno davanti  al  giudice\namministrativo e un altro davanti alla Corte dei conti», e che «da un\nlato,   essi   potrebbero   chiedere   al   giudice    amministrativo\nl\u0027annullamento erga omnes della  decisione  che  li  ha  iscritti  in\nquest\u0027elenco.  Dall\u0027altro,  dinanzi  alla  Corte  dei   conti,   essi\npotrebbero  contestare   le   conseguenze   della   loro   iscrizione\nnell\u0027elenco  suddetto   e   ottenere,   eventualmente,   in   maniera\nincidentale, la disapplicazione di tale iscrizione» (punto 97). \n    Infine,  la  mera  possibilita\u0027  che  si  verifichino   giudicati\ncontrastanti sulla fondatezza dell\u0027iscrizione di un ente  nell\u0027elenco\nISTAT non impone di concludere in ogni caso per  l\u0027esistenza  di  una\nviolazione dell\u0027art. 19 TUE, letto alla luce dell\u0027art. 47 della Carta\ne del principio di effettivita\u0027, ma solo a condizione  che  «un  ente\nche  contesti  la  decisione  di  qualificazione  adottata  nei  suoi\nconfronti possa limitarsi a  proporre  un  unico  ricorso  per  veder\nesaminata la propria domanda» (punto 98). Cio\u0027 premesso, la  concreta\nverifica del rispetto dei presupposti e limiti posti dalla  Corte  di\ngiustizia nei citati  punti  97  e  98  della  decisione  conduce  ad\naccertare l\u0027illegittimita\u0027  costituzionale  dell\u0027art.  23-quater  per\ncontrasto con la normativa europea. \n    12.1. Come chiarito  dalla  Corte  costituzionale,  la  normativa\n(oggi)  eurounitaria  «entra  e  permane  in   vigore,   nel   nostro\nterritorio, senza che i suoi  effetti  siano  intaccati  dalla  legge\nordinaria dello Stato; e cio\u0027 tutte le volte  che  essa  soddisfa  il\nrequisito dell\u0027immediata applicabilita\u0027. Questo principio [...]  vale\nnon soltanto per  la  disciplina  prodotta  dagli  organi  della  CEE\nmediante regolamento, ma anche per le  statuizioni  risultanti,  come\nnella specie, dalle sentenze interpretative della Corte di giustizia»\n(sentenza  23  aprile  1985,  n.  113.   Conf.,   ex   plur.,   Corte\ncostituzionale, sentenza 11 luglio 1989, n.  389;  Id.,  sentenza  18\naprile  1991,  n.  168;  Id.,  sentenza  16  giugno  1993,  n.  285).\nConseguentemente, tutti i soggetti competenti nel nostro  ordinamento\na dare esecuzione alle leggi (e agli atti aventi forza  o  valore  di\nlegge) - tanto se dotati di poteri di dichiarazione del diritto, come\ngli organi giurisdizionali, quanto se privi di tali poteri, come  gli\norgani amministrativi - sono giuridicamente tenuti a disapplicare  le\nnorme  interne  incompatibili  con  le  norme   dell\u0027ordinamento   UE\nnell\u0027interpretazione datane dalla Corte di giustizia  europea  (Corte\ncostituzionale, sentenza n. 389/1989, cit.). \n    All\u0027interpretazione del quadro normativo in  materia  di  elenchi\nISTAT fornita dalle Sezioni unite della  Corte  di  cassazione  nella\nsentenza 30220/2024, che nella specie  costituisce  diritto  vivente,\nconsegue l\u0027impossibilita\u0027 del giudice contabile di  disapplicare  gli\natti ISTAT incompatibili con il diritto  europeo,  sulla  base  delle\nconclusioni secondo cui il  giudice  contabile  non  potrebbe,  nella\npropria giurisdizione, applicare il diritto UE. \n    Di  fatto,  l\u0027affermazione   delle   SS.UU.   ha   l\u0027effetto   di\ndisarticolare il primato del diritto comunitario, in quanto la  Corte\ndei conti, nonostante un ricorso presentato, non puo\u0027  soddisfare  la\npretesa dei ricorrenti al rispetto del diritto UE. \n    Cio\u0027  conduce  a   denunciare   l\u0027illegittimita\u0027   costituzionale\ndell\u0027art. 23-quater per violazione  dell\u0027art.  117,  comma  1,  della\nCostituzione, alla luce del contrasto  con  i  principi  del  «giusto\nprocesso»  tutelato  dall\u0027ordinamento   europeo   con   le   seguenti\ndisposizioni: \n        a) art. 19, par. 1, secondo comma, TUE, secondo cui gli Stati\nmembri stabiliscono i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare\nuna tutela giurisdizionale effettiva  nei  settori  disciplinati  dal\ndiritto dell\u0027Unione; \n        b) art. 47 della Carta  dei  diritti  UE,  secondo  cui  ogni\npersona i cui  diritti  e  le  cui  liberta\u0027  garantiti  dal  diritto\ndell\u0027Unione siano stati violati ha diritto a un  «ricorso  effettivo»\ndinanzi ad un giudice; \n        c) articoli 6 e 13  della  Convenzione  europea  dei  diritti\ndell\u0027uomo, secondo cui ogni persona ha diritto ad  un  processo  equo\n(«a che la sua causa  sia  esaminata  equamente»)  e  ad  un  ricorso\neffettivo dinanzi a una magistratura nazionale. \n    Dai principi concordemente recepiti nel diritto europeo  e  nella\nCostituzione  italiana  discende  la  necessita\u0027  che   il   processo\ncontabile, da un punto di vista funzionale, assicuri la tutela  piena\ned effettiva del ricorrente. \n    Invero, in una prospettiva funzionale il processo e\u0027 «giusto» ove\nconsenta  adeguate  forme  di  tutela  delle  situazioni   giuridiche\nsoggettive a fondamento dell\u0027azione  giudiziaria.  La  rilevanza  del\nrequisito e\u0027 tale che secondo la giurisprudenza  europea  l\u0027esistenza\nstessa  di  un  controllo  giurisdizionale  effettivo  destinato   ad\nassicurare il rispetto del diritto dell\u0027Unione e\u0027 intrinseca  ad  uno\nStato di diritto (Corte di giustizia UE,  sentenza  del  21  dicembre\n2021, Euro Box Promotion e a., C-357/19, C-379/19, C-547/19, C-811/19\ne C-840/19). \n    Secondo la giurisprudenza eurounitaria, il principio della tutela\ngiurisdizionale effettiva dei diritti spettanti ai singoli  in  forza\ndel diritto dell\u0027Unione, cui fa riferimento l\u0027art. 19,  paragrafo  1,\nsecondo comma, TUE - in buona parte sovrapponibile al  diritto  a  un\nricorso effettivo ai sensi dell\u0027art. 47 della Carta - costituisce  un\nprincipio  generale  del  diritto  dell\u0027Unione   che   deriva   dalle\ntradizioni costituzionali comuni agli  Stati  membri,  che  e\u0027  stato\nsancito agli articoli  6  e  13  della  Convenzione  europea  per  la\nsalvaguardia dei diritti dell\u0027uomo  e  delle  liberta\u0027  fondamentali,\nfirmata a Roma il 4 novembre 1950, ai  quali  corrisponde  l\u0027art.  47\ndella Carta (cfr., ex plur.: Corte di giustizia UE, sentenza 8 maggio\n2024, C-53/23, Asocia\u0026#x0163;ia «Forumul Judec\u0026#x0103;torilor din România»). \n    Nel merito, in  ossequio  al  principio  di  cooperazione  leale,\nsancito dall\u0027art.  4,  paragrafo  3,  TUE,  e  come  sopra  ricordato\nrichiamando la sentenza della Corte  di  Giustizia  13  luglio  2023,\nFerrovienord Spa  e  Federazione  Italiana  Triathlon,  le  modalita\u0027\nprocedurali dei ricorsi intesi a  garantire  la  tutela  dei  diritti\nspettanti ai singoli  in  forza  del  diritto  dell\u0027Unione  risultano\nrispettose del principio di effettivita\u0027 (e conformi  ai  canoni  del\n«giusto  processo»)  ove  non  rendano  praticamente  impossibile   o\neccessivamente   difficile   l\u0027esercizio   dei   diritti    conferiti\ndall\u0027ordinamento  giuridico  dell\u0027Unione  (cfr.,  in  questo   senso,\nsentenza 24 ottobre 2018, XC e a., C-234/17,  e  sentenza  27  giugno\n2013, Agrokonsulting-04, C-93/12). \n    In altri termini, gli Stati membri sono tenuti ad  assicurare  il\nrispetto del diritto  a  una  tutela  giurisdizionale  effettiva  dei\ndiritti  che  i  singoli  traggono  dal  diritto  dell\u0027Unione,  quale\ngarantito dall\u0027art. 47 della Carta. \n    12.2. Declinando le esposte coordinate ermeneutiche in  relazione\nall\u0027assetto normativo conseguente  all\u0027entrata  in  vigore  dell\u0027art.\n23-quater del decreto-legge n.  137/2020,  inserito  dalla  legge  di\nconversione n.  176/2020,  l\u0027incostituzionalita\u0027  della  disposizione\nemerge in primo luogo perche\u0027 - come gia\u0027 osservato - essa esclude il\nsindacato degli effetti eurounitari dell\u0027iscrizione nell\u0027elenco ISTAT\ndinanzi ad un giudice. \n    La lettera della disposizione - anche in rapporto  all\u0027art.  103,\ncomma 2, della Costituzione - e i lavori preparatori non  autorizzano\na prospettare una concorrenza  di  giurisdizioni  sulla  materia,  in\nquanto l\u0027effetto innovativo della previsione riguarda non l\u0027an, ma il\nquomodo  della  giurisdizione:   il   legislatore   avrebbe,   cioe\u0027,\nridefinito l\u0027oggetto della tutela (in relazione sia  al  petitum  che\nalla causa petendi), attraverso la limitazione  dei  «fini»  -  ossia\ndegli effetti - della giurisdizione contabile. \n    L\u0027illegittimita\u0027   costituzionale   discende,    allora,    dalla\nlimitazione  dell\u0027oggetto  della  tutela   del   giudice   contabile,\ncombinata  con  l\u0027immodificata   (e   immodificabile)   giurisdizione\nesclusiva  sulla  materia  della  ricognizione  operata   dall\u0027ISTAT,\nconforme agli articoli 100 e  103  della  Costituzione.  Infatti,  in\nassenza della tutela disapplicativa (e di annullamento)  del  giudice\ncontabile, il sistema giurisdizionale non assicurerebbe alcun rimedio\ncontro gli effetti antieuropei dell\u0027atto di  ricognizione  dinanzi  a\nqualsiasi altro giudice. \n    12.3. In ogni caso, l\u0027art.  117,  comma  1,  anche  in  relazione\nall\u0027art. 19 TUE, all\u0027art. 47, paragrafo 2 della Carta di Nizza e agli\narticoli 6 e 13 della CEDU, risulta violato perche\u0027  la  novella  del\n2020 ha imposto agli enti iscritti nell\u0027elenco  ISTAT  che  intendano\ncontestare gli effetti  eurounitari  della  loro  designazione  quali\namministrazioni pubbliche e che  abbiano  gia\u0027  proposto  ricorso  al\ngiudice  contabile,  di  presentare  necessariamente   due   distinti\nricorsi, il secondo dei quali dinanzi al giudice  amministrativo  per\nchiedere l\u0027annullamento erga omnes della decisione che li ha iscritti\nnell\u0027elenco. \n    Invero, dinanzi alla Corte dei  conti  essi  non  potrebbero  mai\n«contestare le conseguenze della loro iscrizione nell\u0027elenco suddetto\ne ottenere, eventualmente, in maniera incidentale, la disapplicazione\ndi tale iscrizione» (punto 97 della richiamata sentenza  della  Corte\ndi giustizia), posto che tale incidentale disapplicazione rileva,  in\nbase alla novella del 2020, ai soli fini della  disciplina  nazionale\nsul contenimento della spesa pubblica. \n    Tuttavia, la  qualificazione  ai  sensi  del  SEC  2010,  operata\ndall\u0027autorita\u0027 nazionale competente (nel  caso  italiano  dall\u0027ISTAT,\nattraverso la compilazione dell\u0027elenco di cui all\u0027art. 1 della  legge\nn. 196/2009) non puo\u0027 non comportare effetti sia  oggettivi  (vincoli\ndi bilancio su tutte le «amministrazioni pubbliche»,  qualificate  ai\nsensi del SEC  2010)  che  soggettivi  (il  radicarsi  di  situazioni\ngiuridiche sui soggetti classificati, tra cui  quella  alla  corretta\nqualificazione, con il connesso diritto ad un ricorso effettivo). \n    Pertanto, escludendo la possibilita\u0027 di  assicurare  il  rispetto\ndel  principio   di   effettivita\u0027   della   tutela   giurisdizionale\n«esclusiva», l\u0027art.  23-quater  impedisce  il  legittimo  dispiegarsi\ndell\u0027effetto utile della normativa  UE,  considerato  che  la  tutela\ngiurisdizionale assicurabile dal giudice contabile  non  soddisfa  il\nprincipio dell\u0027autosufficienza del ricorso, secondo cui  il  soggetto\nqualificato deve poter proporre, con un  unico  ricorso,  la  domanda\ntendente a impedire l\u0027applicazione nei suoi confronti  degli  effetti\ncomunitari dell\u0027iscrizione. \n    13. Conclusioni \n    Alla luce di tutto quanto sin qui esposto e motivato, va pertanto\nrimessa alla Corte  costituzionale,  ai  sensi  dell\u0027art.  134  della\nCostituzione, dell\u0027art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948,\nn. 1, e dell\u0027art. 23, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la  questione\ndi legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 23-quater del  decreto-legge\n28 ottobre 2020, n. 137  (inserito  dalla  legge  di  conversione  18\ndicembre 2020, n. 176). \n\n \n                               P.Q.M. \n \n    La Corte dei conti, a Sezioni riunite in sede giurisdizionale  in\nspeciale composizione, non definitivamente pronunciando  sul  ricorso\nin epigrafe: \n        dichiara  rilevante  e  non  manifestamente   infondata,   in\nrelazione agli articoli 3, 24, 81, 97, 103,  111,  113  e  117  della\nCostituzione, la questione di legittimita\u0027  costituzionale  dell\u0027art.\n23-quater del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137,  inserito  dalla\nlegge di conversione 18 dicembre 2020, n. 176; \n        dispone la sospensione del  presente  giudizio  e  ordina  la\nimmediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. \n    Ordina che, a cura della Segreteria, la  presente  ordinanza  sia\nnotificata alle parti e al Presidente del Consiglio  dei  ministri  e\ncomunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e  della  Camera\ndei deputati. \n    Riserva alla decisione definitiva ogni ulteriore  statuizione  in\nrito, nel merito ed in ordine alle spese. \n    Dispositivo letto in udienza ai sensi dell\u0027art. 128, comma 3, del\ncodice di giustizia contabile. \n      Cosi\u0027 deciso in Roma, nella Camera di consiglio del  16  luglio\n2025. \n \n                    Il Presidente: Della 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