HTTP Client
1
Total requests
0
HTTP errors
Clients
http_client 1
Requests
POST | https://ws.cortecostituzionale.it/servizisito/rest/atti/schedaOrdinanza/2025/79 | |
---|---|---|
Request options | [ "headers" => [ "Content-Type" => "application/json" ] "auth_basic" => [ "corteservizisito" "corteservizisito,2021+1" ] ] |
|
Response |
200
[ "info" => [ "header_size" => 166 "request_size" => 300 "total_time" => 0.314942 "namelookup_time" => 0.10535 "connect_time" => 0.137371 "pretransfer_time" => 0.182821 "size_download" => 35856.0 "speed_download" => 114191.0 "starttransfer_time" => 0.182846 "primary_ip" => "66.22.43.24" "primary_port" => 443 "local_ip" => "65.108.230.242" "local_port" => 56882 "http_version" => 3 "protocol" => 2 "scheme" => "HTTPS" "appconnect_time_us" => 182707 "connect_time_us" => 137371 "namelookup_time_us" => 105350 "pretransfer_time_us" => 182821 "starttransfer_time_us" => 182846 "total_time_us" => 314942 "start_time" => 1757475689.8966 "original_url" => "https://ws.cortecostituzionale.it/servizisito/rest/atti/schedaOrdinanza/2025/79" "pause_handler" => Closure(float $duration) {#830 : "Symfony\Component\HttpClient\Response\CurlResponse" : { : CurlHandle {#809 …} : Symfony\Component\HttpClient\Internal\CurlClientState {#797 …} : -9223372036854775808 } } "debug" => """ * Trying 66.22.43.24...\n * TCP_NODELAY set\n * Connected to ws.cortecostituzionale.it (66.22.43.24) port 443 (#0)\n * ALPN, offering h2\n * ALPN, offering http/1.1\n * successfully set certificate verify locations:\n * CAfile: /etc/pki/tls/certs/ca-bundle.crt\n CApath: none\n * SSL connection using TLSv1.3 / TLS_AES_256_GCM_SHA384\n * ALPN, server accepted to use h2\n * Server certificate:\n * subject: C=IT; ST=Roma; O=Corte Costituzionale; CN=*.cortecostituzionale.it\n * start date: Nov 19 00:00:00 2024 GMT\n * expire date: Dec 20 23:59:59 2025 GMT\n * subjectAltName: host "ws.cortecostituzionale.it" matched cert's "*.cortecostituzionale.it"\n * issuer: C=IT; ST=Roma; L=Pomezia; O=TI Trust Technologies S.R.L.; CN=TI Trust Technologies OV CA\n * SSL certificate verify ok.\n * Using HTTP2, server supports multi-use\n * Connection state changed (HTTP/2 confirmed)\n * Copying HTTP/2 data in stream buffer to connection buffer after upgrade: len=0\n * Using Stream ID: 1 (easy handle 0x259e9c0)\n > POST /servizisito/rest/atti/schedaOrdinanza/2025/79 HTTP/2\r\n Host: ws.cortecostituzionale.it\r\n Content-Type: application/json\r\n Accept: */*\r\n Authorization: Basic Y29ydGVzZXJ2aXppc2l0bzpjb3J0ZXNlcnZpemlzaXRvLDIwMjErMQ==\r\n User-Agent: Symfony HttpClient (Curl)\r\n Accept-Encoding: gzip\r\n Content-Length: 0\r\n \r\n * Connection state changed (MAX_CONCURRENT_STREAMS == 128)!\n < HTTP/2 200 \r\n < content-type: application/json;charset=UTF-8\r\n < cache-control: no-cache\r\n < pragma: no-cache\r\n < content-encoding: UTF-8\r\n < date: Wed, 10 Sep 2025 03:41:29 GMT\r\n < \r\n """ ] "response_headers" => [ "HTTP/2 200 " "content-type: application/json;charset=UTF-8" "cache-control: no-cache" "pragma: no-cache" "content-encoding: UTF-8" "date: Wed, 10 Sep 2025 03:41:29 GMT" ] "response_content" => [ "{"dtoOrdinanza":{"anno":"2025","numero":"79","numero_parte":"1","autorita":"Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte","localita_autorita":"","data_deposito":"10/03/2025","data_emissione":"","data_gazzetta":"07/05/2025","numero_gazzetta":"19","anno_decisione":"","numero_decisione":"","data_seduta":"","descrizione_fissazione":"","stato_fissazione":"","relatore":"","oggetto_lungo":"\u003cp\u003eTributi – Processo tributario – Previsione che la sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l\u0027imputato non lo ha commesso, pronunciata in seguito a dibattimento nei confronti del medesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario, ha, in questo, efficacia di giudicato, in ogni stato e grado, quanto ai fatti medesimi – Previsione che tale sentenza può essere depositata anche nel giudizio di Cassazione fino a quindici giorni prima dell\u0027udienza o dell\u0027adunanza in camera di consiglio – Applicazione di tali disposizioni limitatamente alle ipotesi di sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste, anche nei confronti della persona fisica nell\u0027interesse della quale ha agito il dipendente, il rappresentante legale o negoziale, ovvero nei confronti dell\u0027ente e società, con o senza personalità giuridica, nell\u0027interesse dei quali ha agito il rappresentante o l\u0027amministratore anche di fatto, nonché nei confronti dei loro soci o associati – Denunciata introduzione di un automatismo legislativo che lede il diritto di difesa dell’Agenzia delle entrate in relazione all’interesse, di cui è portatrice, alla corretta riscossione delle imposte e al recupero dell’evasione fiscale –\u0026nbsp;Norma che, ammettendo la costituzione di parte civile dell’Agenzia delle entrate a tutela del credito erariale, sarebbe a maggior ragione lesiva del diritto di difesa, ipotizzando che la medesima agenzia possa non ricevere l’avviso di cui all’art. 419 del codice di procedura penale e ciononostante subire le conseguenze di un processo rispetto del quale ne sarebbe totalmente all’oscuro – Introduzione di una irragionevole disparità di trattamento fra gli effetti assolutori extra penali per reati non tributari e quelli per reati tributari che incidono negativamente sui primari interessi dello Stato – Legislatore la cui scelta comporta uno sbilanciamento a danno dell’interesse dello Stato all’universalità della tassazione per irrazionale estensione automatica degli effetti assolutori a un giudizio di parte, fondato su regole probatorie e processuali differenti, con parti processuali che non coincidono con gli attori del procedimento penale – Lesione ulteriore del principio di ragionevolezza per ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla sentenza penale di condanna, della quale l’Agenzia delle entrate non può giovarsi con analogo automatismo.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003c/p\u003e","prima_parte":"F. sa. e altri","prima_controparte":"Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale I di Torino","altre_parti":"","testo_atto":"N. 79 ORDINANZA (Atto di promovimento) 10 marzo 2025\n\r\nOrdinanza del 10 marzo 2025 della Corte di giustizia tributaria di\nsecondo grado del Piemonte sul ricorso proposto da F. sa e altri\ncontro Agenzia delle entrate - Direzione provinciale I di Torino. \n \nTributi - Processo tributario - Previsione che la sentenza\n irrevocabile di assoluzione perche\u0027 il fatto non sussiste o\n l\u0027imputato non lo ha commesso, pronunciata in seguito a\n dibattimento nei confronti del medesimo soggetto e sugli stessi\n fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario, ha,\n in questo, efficacia di giudicato, in ogni stato e grado, quanto ai\n fatti medesimi - Previsione che tale sentenza puo\u0027 essere\n depositata anche nel giudizio di Cassazione fino a quindici giorni\n prima dell\u0027udienza o dell\u0027adunanza in camera di consiglio -\n Applicazione di tali disposizioni limitatamente alle ipotesi di\n sentenza di assoluzione perche\u0027 il fatto non sussiste, anche nei\n confronti della persona fisica nell\u0027interesse della quale ha agito\n il dipendente, il rappresentante legale o negoziale, ovvero nei\n confronti dell\u0027ente e societa\u0027, con o senza personalita\u0027 giuridica,\n nell\u0027interesse dei quali ha agito il rappresentante o\n l\u0027amministratore anche di fatto, nonche\u0027 nei confronti dei loro\n soci o associati. \n- Decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (Nuova disciplina dei\n reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a\n norma dell\u0027articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205), art.\n 21-bis. \n\n\r\n(GU n. 19 del 07-05-2025)\n\r\n \n LA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA \n DI SECONDO GRADO DEL PIEMONTE \n Sezione 3 \n \n riunita in udienza l\u002711 febbraio 2025 alle ore 9,30 con la\nseguente composizione collegiale: \n Puccinelli Alberto, Presidente; \n Baldi Cristiano, relatore; \n Cascini Prospero, giudice; \n in data 11 febbraio 2025 ha pronunciato la seguente: \n \n Ordinanza \n \n sull\u0027appello n. 371/2023 depositato il 14 giugno 2023 \n proposto da F. ... \n difeso da: \n Cesare Di Marco - DMRCSR86A22H926G; \n Edoardo Tamagnone - TMGDRD79A15L219E; \n rappresentato da V. A. L. M. - ... \n rappresentante difeso da: \n Cesare Di Marco - DMRCSR86A22H926G; \n Edoardo Tamagnone - TMGDRD79A15L219E; \n ed elettivamente domiciliato presso\ncesaredimarco@pec.ordineavvocatitorino.it \n I. C. - ... \n difeso da: \n Cesare Di Marco - DMRCSR86A22H926G; \n Edoardo Tamagnone - TMGDRD79A15L219E; \n ed elettivamente domiciliato presso\ncesaredimarco@pec.ordineavvocatitorino.it \n V. A. L. M. - ... \n difeso da: \n Cesare Di Marco - DMRCSR86A22H926G; \n Edoardo Tamagnone - TMGDRD79A15L219E; \n ed elettivamente domiciliato presso\ncesaredimarco@pec.ordineavvocatitorino.it \n F. ... \n difeso da: \n Cesare Di Marco - DMRCSR86A22H926G; \n Edoardo Tamagnone - TMGDRD79A15L219E; \n rappresentato da C. A. C. M. - ... \n rappresentante difeso da: \n Cesare Di Marco - DMRCSR86A22H926G; \n Edoardo Tamagnone - TMGDRD79A15L219E; \n ed elettivamente domiciliato presso\ncesaredimarco@pec.ordineavvocatitorino.it \n contro Ag. Entrate Direzione provinciale I Di Torino,\nelettivamente domiciliato presso dp.1torino@pce.agenziaentrate.it \n Avente ad oggetto l\u0027impugnazione di: \n pronuncia sentenza n. 877/2022 emessa dalla Corte di\ngiustizia tributaria primo grado Torino Sez. 3 e pubblicata il 18\nnovembre 2022 \n Atti impositivi: \n avviso di accertamento n. ...; \n avviso di accertamento n. ...; \n avviso di accertamento n. ...; \n avviso di accertamento n. ...; \n avviso di accertamento n. ...; \n avviso di accertamento n. ...; \n avviso di accertamento n. ...; \n avviso di accertamento n. ...; \n a seguito di discussione in pubblica udienza \n \n Elementi in fatto \n \n La presente controversia concerne plurimi avvisi di accertamento\n(per le annualita\u0027 ...) emessi dall\u0027Agenzia delle entrate - Direzione\nprovinciale I di Torino, nei confronti di C. I., F., L. M. V. A. e F. \n A fondamento, in estrema sintesi, la fittizia esterovestizione\ndella F., formalmente societa\u0027 svizzera facente capo ai coniugi L. M.\n- C. unica proprietaria, dal ..., della societa\u0027 F. \n La societa\u0027 svizzera, in sostanza, sarebbe stata costituita\nall\u0027estero al fine di sottrarre all\u0027imposizione in Italia i profitti\nconnessi ad una parte del business della distinta societa\u0027 residente,\nla F. \n Di conseguenza, sulla scorta delle contestazioni mosse nei\nconfronti della Societa\u0027 che si considerava quale S.r.l. a ristretta\ncompagine sociale, l\u0027Ufficio ha contestato ai soci la percezione di\nutili extracontabili derivanti dall\u0027evasione posta in essere\nattraverso dalla F. \n La sentenza di primo grado, escluso il difetto di motivazione\ndell\u0027avviso stante la piena conoscenza del prodromico PVC, nel merito\nha ritenuto provato che la sede effettiva della F. fosse presso la\nstessa F. \n A sostegno, i giudici di prime cure hanno richiamato la\ndocumentazione rinvenuta presso la societa\u0027 italiana e il rinvio a\ngiudizio del L. M. per il delitto di cui all\u0027art. 5 decreto\nlegislativo n. 74/2000 proprio in considerazione della sede della\nsocieta\u0027 di diritto elvetico F., ritenuta in territorio italiano. \n Appellano F., F., L. M. V. A. e C. I. eccependo la nullita\u0027 della\nsentenza per motivazione apparente, avendo ripreso pedissequamente le\nargomentazioni della controparte. Contestano la rilevanza del rinvio\na giudizio in sede penale, derivando questo dal medesimo PVC oggi\ncontestato e vigendo, comunque, l\u0027onere di autonoma valutazione del\ngiudice tributario. Venendo al merito, parte appellante rileva che\nl\u0027attivita\u0027 della societa\u0027 svizzera riguarda unicamente la fornitura\ndi un software per la mappatura delle centraline auto e che presso la\nsede della societa\u0027, in Svizzera, si troverebbe un supercomputer che,\nutilizzando il software creato dal sig. L. M., elaborerebbe i\nparametri di miglioramento delle centraline. \n Inoltre, prosegue parte appellante, la F. si avvale della\ncollaborazione di altre societa\u0027 dislocate in vari paesi in tutta\nEuropa, che provvedono autonomamente all\u0027acquisto dal fornitore\nnonche\u0027 alla vendita ed alla installazione delle centraline sui\nveicoli dei clienti consumatori finali. All\u0027atto della vendita e\ndell\u0027installazione, queste societa\u0027 partner offrono ai clienti la\npossibilita\u0027 di avvalersi dei servizi di F. per il monitoraggio e\nl\u0027ottimizzazione delle performances delle centraline elettroniche. In\nItalia opera, in tal modo, la F. \n Insiste, quindi, nel ritenere la sede effettiva della societa\u0027 in\nSvizzera, anche considerando che ivi risiede il suo amministratore,\nsig. L. M. Da ultimo, richiama l\u0027onere probatorio rigoroso in capo\nall\u0027Agenzia, anche in relazione al nuovo art. 7, comma 5-bis, decreto\nlegislativo n. 546/1992. \n L\u0027Agenzia si costituisce eccependo, in via preliminare,\nl\u0027inammissibilita\u0027 dell\u0027atto di appello per violazione dell\u0027art.\n16-bis, decreto legislativo n. 546/1992. In sostanza, l\u0027Agenzia\nlamenta che l\u0027atto di appello non sia un documento informatico nativo\nfirmato digitalmente, ma sia stato formato in modalita\u0027 cartacea,\nsottoscritto con firma autografa, e successivamente\nnotificato/depositato in giudizio a mezzo di scansione di copia per\nimmagine su supporto informatico. Infatti, prosegue l\u0027Ufficio, l\u0027atto\nd\u0027appello e\u0027 stato allegato alla PEC del 18 maggio 2023, firmato\ndigitalmente con l\u0027estensione «p7m» indicante che il documento e\u0027\nsottoscritto digitalmente. Nonostante cio\u0027, lo stesso documento reca\nla sottoscrizione autografa dei difensori e cio\u0027 dimostrerebbe che\nl\u0027atto d\u0027appello e\u0027 stato sottoscritto «a mano» da parte dei\ndifensori, successivamente scannerizzato e sul file immagine cosi\u0027\nottenuto e\u0027 stata apposta anche la firma digitale. \n Nel merito, l\u0027Ufficio ha insistito nell\u0027esterovestizione della\nsocieta\u0027 svizzera e concluso per il rigetto dell\u0027appello. \n \n Motivi della decisione \n \n 1. Occorre preliminarmente esaminare l\u0027eccezione di\ninammissibilita\u0027 dell\u0027atto di appello sollevata da parte resistente,\ngiacche\u0027 il suo eventuale fondamento determinerebbe, a monte,\nl\u0027irrilevanza della questione. \n 1.1 In estrema sintesi, l\u0027Agenzia afferma che l\u0027appello non\nsarebbe un atto nativo digitale quanto, invece, un documento\noriginariamente cartaceo e solo successivamente scannerizzato e\nfirmato digitalmente. \n Osserva il Collegio che tale modus operandi risulta, in effetti,\ndifforme dalla previsione contenuta nelle norme tecniche richiamate\ndall\u0027art. 16-bis, comma 3, del decreto legislativo n. 546/1992,\nladdove dispone il rinvio, per gli atti processuali, alle modalita\u0027\ntelematiche previste dalle norme di dettaglio. \n In particolare, l\u0027art. 10 del decreto 4 agosto 2015 del Min.\neconomia e finanze, alla lettera C, stabilisce che il ricorso non\npuo\u0027 essere una copia per immagine di un documento nato\nanalogicamente. \n Tuttavia, va osservato che, nella fattispecie in esame, se e\u0027\nvero che l\u0027atto di appello (come dedotto dall\u0027Ufficio) risultava\neffettivamente firmato in forma autografa e successivamente\nscannerizzato, e\u0027 altrettanto vero che esso veniva firmato anche in\nforma digitale ed infine inviato dall\u0027indirizzo Pec di uno dei\nfirmatari: la firma digitale, dunque, unitamente all\u0027invio\ndall\u0027appropriato indirizzo Pec, ne assicurava la paternita\u0027,\nescludendosi, pertanto, alcuna lesione del diritto di difesa\ndell\u0027Agenzia. \n Puo\u0027 affermarsi, quindi, che l\u0027atto ha ampiamente raggiunto il\nsuo scopo. \n Ebbene, pur prendendo atto della difforme giurisprudenza di\nquesta Corte (peraltro, non motivata in punto effetti della\ndifformita\u0027), considerato che a mente dell\u0027art. 18 il ricorso e\u0027\ninammissibile, tra l\u0027altro, se manca o e\u0027 assolutamente incerta la\nsottoscrizione del difensore, se ne deve dedurre che il mancato\nrispetto della norma sopra menzionata, nei termini descritti (l\u0027atto\nnon nasce come nativo digitale in formato PDF), e\u0027 causa di nullita\u0027\ninsanabile del ricorso solo se determina incertezza circa la\npaternita\u0027 dell\u0027atto. \n In termini, la recente pronuncia delle Sezioni Unite secondo cui\n«Se privo dell\u0027apposizione della firma digitale, il ricorso per\ncassazione in forma di documento informatico e\u0027 affetto da un vizio\ndi nullita\u0027, che e\u0027 sanabile per raggiungimento dello scopo ogni\nqualvolta possa desumersi la paternita\u0027 certa dell\u0027atto processuale\nda elementi qualificanti, tra i quali la notificazione del ricorso\nnativo digitale dalla casella p.e.c. dell\u0027Avvocatura generale dello\nStato censita nel REGINDE e il successivo deposito della sua copia\nanalogica con attestazione di conformita\u0027 sottoscritta dall\u0027avvocato\ndello Stato» (Cass. S. U. n. 6477/2024). \n 1.2 Nella fattispecie in esame, anche in relazione alla\nstrumentalita\u0027 della forma, la presenza di firma autografa, di firma\ndigitale e l\u0027invio tramite indirizzo PEC riferibile all\u0027autore della\nsottoscrizione sono elementi tali da escludere qualunque incertezza\ncirca la paternita\u0027 dell\u0027atto. \n 1.3 L\u0027eccezione preliminare di inammissibilita\u0027 dell\u0027atto di\nappello, che avrebbe precluso l\u0027esame del merito, e\u0027 quindi\ninfondata. \n 2. Venendo all\u0027esame del merito, occorre distinguere gli avvisi\nimpugnati relativi alle annualita\u0027 ... -... (avvisi nn. ...), da\nquello relativo al ... (avviso n. ...). \n Ebbene, con riferimento alle annualita\u0027 ..., trova applicazione\nl\u0027art. 21-bis del decreto legislativo n. 74/2000 (oggi, art. 119,\ndecreto legislativo n. 175/2024), sopra riportato. \n Nella fattispecie in esame, con la sentenza n. 2706/2024, passata\nin giudicato, il Tribunale di Torino ha assolto il sig. L. M. V. A.\ndal reato di cui all\u0027art. 5, decreto legislativo n. 74/2000 (capi di\nimputazione n. 4 e 5, analoghi ma riferiti a due distinte\nannualita\u0027), reato che aveva come presupposto proprio\nl\u0027esterovestizione della F. \n Infatti, alle pagine 19 e 20 della menzionata pronuncia, si legge\nche l\u0027omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali per gli anni\n... ha per presupposto «che ci si trovi in presenza di un fenomeno di\nesterovestizione societaria». Nel corpo della sentenza si da\u0027 atto\ndelle dichiarazioni testimoniali di un militare della Guardia di\nFinanza e si conclude affermando quanto segue: «Il teste non ha\nprecisato quali documenti riferibili a F. siano stati rinvenuti\npresso la sede di F., ne\u0027 tale documentazione e\u0027 stata prodotta nel\ncorso del processo. E\u0027 dunque evidente che non vi sono elementi\nsufficienti per affermare che la F. avesse una stabile organizzazione\nin Italia e ivi fosse localizzata la gestione amministrativa della\nmedesima. \n L\u0027imputato L. M. V. A. deve pertanto essere assolto dai reati\ncontestati ai capi 4) e 5) perche\u0027 il fatto non sussiste». \n L\u0027assoluzione, come prevista dalla menzionata norma, e\u0027 avvenuta\ncon formula piena e in seguito a dibattimento: da cio\u0027 deriva che,\ncon riferimento ai medesimi fatti materiali oggetto di valutazione,\ntale sentenza ha efficacia di giudicato nel processo tributario (art.\n21-bis, comma 1), anche con riferimento alla societa\u0027 e ad altri\nsoggetti interessati (comma 3). \n Tenuto conto che il processo penale ha riguardato le annualita\u0027\n... e ..., l\u0027applicazione del richiamato disposto normativo\ndeterminerebbe l\u0027automatica caducazione degli avvisi di accertamento\nrelativi alle medesime annualita\u0027, incidendo, quindi, in modo\nvincolante nel presente giudizio. \n Va aggiunto che, escludendo l\u0027esame del materiale probatorio\nsotteso alla pronuncia del giudice penale, impedito dall\u0027applicazione\ndel menzionato art. 21-bis del decreto legislativo n. 74/2000 (oggi,\nart. 119, decreto legislativo n. 175/2024, applicabile dal 1° gennaio\n2026), si determina una preclusione incidente sulla valutazione di\nessenziali elementi di fatto, coperti dal giudicato penale, che\npotrebbero orientare il giudice tributario alla compiuta definizione\ndel giudizio anche in senso opposto alla risoluzione nel merito\noperata dal giudice penale. Invero, infatti, mentre nel giudizio\npenale l\u0027istruzione probatoria e\u0027 apparsa, con riferimento alla F.,\ndel tutto carente, nel presente giudizio sono emersi precisi e\npuntuali elementi indiziari che, ad un sommario esame,\npermetterebbero di motivare adeguatamente nel senso\ndell\u0027esterovestizione della societa\u0027 svizzera, con conseguente\nfondamento della ripresa fiscale operata dall\u0027Agenzia. \n 3. Alla luce di quanto precede, per la risoluzione nel merito\ndella controversia rappresentata in narrativa, il Collegio e\u0027\nchiamato a fare applicazione del menzionato art. 21-bis, che cosi\u0027\ndispone: «La sentenza irrevocabile di assoluzione perche\u0027 il fatto\nnon sussiste o l\u0027imputato non lo ha commesso, pronunciata in seguito\na dibattimento nei confronti del medesimo soggetto e sugli stessi\nfatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario, ha,\nin questo, efficacia di giudicato, in ogni stato e grado, quanto ai\nfatti medesimi. 2. La sentenza penale irrevocabile di cui al comma 1\npuo\u0027 essere depositata anche nel giudizio di Cassazione fino a\nquindici giorni prima dell\u0027udienza o dell\u0027adunanza in Camera di\nconsiglio. 3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano,\nlimitatamente alle ipotesi di sentenza di assoluzione perche\u0027 il\nfatto non sussiste, anche nei confronti della persona fisica\nnell\u0027interesse della quale ha agito il dipendente, il rappresentante\nlegale o negoziale, ovvero nei confronti dell\u0027ente e societa\u0027, con o\nsenza personalita\u0027 giuridica, nell\u0027interesse dei quali ha agito il\nrappresentante o l\u0027amministratore anche di fatto, nonche\u0027 nei\nconfronti dei loro soci o associati». \n 3.1 E tuttavia, il Collegio dubita della legittimita\u0027\ncostituzionale della disposizione richiamata in relazione agli\narticoli 3, 24 e 97 della Costituzione. \n 4. I dubbi di legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 21-bis\ndecreto legislativo n. 74/2000 riguardano, in primo luogo, la\ncoerenza della disposizione citata con l\u0027art. 24 della Costituzione,\nnorma «di carattere generale, intesa a garantire indefettibilmente\nl\u0027esercizio della difesa in ogni stato e grado di qualunque\nprocedimento giurisdizionale [...] Il testo complessivo dell\u0027art. 24\ndella Costituzione, nella successione dei vari commi, esclude\nqualsiasi perplessita\u0027 in proposito e porta a concludere che\nessenziale finalita\u0027 delle norme in esame e\u0027 quella di garantire a\ntutti la possibilita\u0027 di tutelare in giudizio le proprie ragioni»\n(Corte costituzionale, sentenza 10 ottobre 1979, n. 125). \n Ritiene il Collegio che, pur considerato che compete al\nlegislatore, «considerate le peculiarita\u0027 strutturali e funzionali ed\ni diversi interessi in gioco nei vari stadi e gradi del procedimento,\nil dettare le concrete modalita\u0027 per l\u0027esercizio del diritto di\ndifesa», l\u0027art. 21-bis non pare garantire il diritto di difesa «a\ntutti su un piano d\u0027uguaglianza ed in forme idonee» (Corte\ncostituzionale 22 dicembre 1980, n. 188). \n 4.1 Tale norma, infatti, lede irrimediabilmente il diritto di\ndifesa dell\u0027Agenzia delle entrate in relazione all\u0027interesse, di cui\ne\u0027 portatrice concreta, alla corretta riscossione delle imposte ed al\nrecupero dell\u0027evasione fiscale. \n Occorre considerare, infatti, che l\u0027automatismo introdotto dal\nlegislatore (con l\u0027art. 1, comma 1, lettera m, decreto legislativo n.\n87/2024) determina l\u0027estensione degli effetti del giudicato penale\nnei confronti di una parte - l\u0027Agenzia delle entrate - che, in quel\ngiudizio penale, non puo\u0027 intervenire per la tutela dell\u0027interesse,\nalla ripresa fiscale, di cui e\u0027 istituzionalmente portatrice;\nsicche\u0027, l\u0027applicazione della norma, in ragione della predetta\npreclusione, lede quella dialettica processuale che e\u0027\nimprescindibile garanzia dell\u0027effettivita\u0027 del diritto di difesa\n(Corte cost. 16 dicembre 1970, n. 190). \n 4.2 Si deve ricordare, ancora, che, come recentemente rilevato\ndalla Cassazione (sez. Unite Civile, sentenza 12 ottobre 2022, n.\n29862), sconfessando il valore delle stesse circolari dell\u0027Agenzia\nsul punto (cfr. circolare n. 154/E del 2000), il risarcimento del\ndanno azionabile in sede penale con la relativa costituzione di parte\ncivile e\u0027 ontologicamente differente dal credito fiscale e relative\nsanzioni: in sostanza, «nel rapporto tra il contribuente e l\u0027erario\nil danno patrimoniale da evasione penalmente rilevante di cui\nl\u0027amministrazione finanziaria puo\u0027 chiedere il risarcimento e\u0027\nnecessariamente diverso dall\u0027imposta evasa, dalle sanzioni e dagli\ninteressi moratori previsti dalla legislazione speciale, e potra\u0027\nconsistere solo negli eventuali ulteriori o diversi pregiudizi\nsopportati dalla p.a.». \n Cio\u0027 significa, in altri termini, che la pretesa tributaria non\npuo\u0027 costituire oggetto dell\u0027azione risarcitoria da esercitare nel\nprocesso penale mediante la costituzione di parte civile dell\u0027Agenzia\ndelle entrate. \n Ebbene, per effetto di quanto previsto nel citato art. 21-bis,\nl\u0027Agenzia delle entrate, non potendo agire con la costituzione di\nparte civile per conseguire il pagamento del tributo evaso viene a\nsoffrire di un irrimediabile pregiudizio, subendo in via diretta ed\nimmediata l\u0027esito di un giudizio cui e\u0027 rimasta estranea. \n Il principio predicato dalla richiamata giurisprudenza della\nCassazione porta a due considerazioni. \n 4.2.1 La prima e\u0027 che non puo\u0027 sostenersi che l\u0027interesse alla\ncorretta riscossione delle imposte verrebbe tutelato dalla figura del\npubblico ministero, organo portatore dell\u0027interesse dello Stato alla\nrepressione dei reati e, piu\u0027 in generale, all\u0027attuazione della\nlegge. \n Il credito fiscale, infatti, alla luce della richiamata\ngiurisprudenza di legittimita\u0027, non ha dimora all\u0027interno del\ngiudizio penale e, conseguentemente, non puo\u0027 essere il pubblico\nministero il soggetto che garantisce l\u0027interesse dello Stato alla\nriscossione delle imposte. \n L\u0027Agenzia delle entrate, che della cura di tale interesse e\u0027\nistituzionalmente incaricata, a causa del disposto della disposizione\ncitata, subisce gli effetti di un giudizio, di una strategia\nprocessuale, su cui non e\u0027 in condizioni di influire, con evidente\nlesione del suo diritto di difesa (art. 24 della Costituzione) e,\nconseguentemente, dell\u0027interesse primario dello Stato alla\nriscossione delle imposte contrastando l\u0027illecita sottrazione di\nmateriale imponibile, tanto in forma di evasione quanto di elusione\nfiscale. \n 4.2.2 La seconda considerazione, strettamente collegata alla\nprima, e\u0027 che volendo, invece, ammettere la costituzione di parte\ncivile dell\u0027Agenzia delle entrate a tutela del credito erariale,\nallora, a maggior ragione, appare chiaramente lesivo del diritto di\ndifesa ipotizzare che questa possa non ricevere l\u0027avviso di cui\nall\u0027art. 419 c.p.p. e, ciononostante, subire le conseguenze di un\nprocesso rispetto alla cui esistenza ed andamento potrebbe essere\nrimasta completamente all\u0027oscuro. \n 5. Il riferimento alla «primarieta\u0027» dell\u0027interesse alla\nriscossione delle imposte, espressione di quel dovere di solidarieta\u0027\ncontributiva su cui si fonda l\u0027art. 53 della Costituzione, porta ad\nulteriori dubbi di legittimita\u0027 costituzionale, con riferimento\nall\u0027art. 3 della Costituzione. \n L\u0027art. 21-bis, infatti, introduce una non ragionevole disparita\u0027\ndi trattamento fra gli effetti assolutori extra penali per reati non\ntributari e quelli per reati tributari che incidono negativamente sui\nprimari interessi dello Stato. \n Si deve richiamare, infatti, l\u0027art. 652 c.p.p. a mente del quale\n«1. La sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata in\nseguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto\nall\u0027accertamento che il fatto non sussiste o che l\u0027imputato non lo ha\ncommesso o che il fatto e\u0027 stato compiuto nell\u0027adempimento di un\ndovere o nell\u0027esercizio di una facolta\u0027 legittima, nel giudizio\ncivile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del\ndanno promosso dal danneggiato o nell\u0027interesse dello stesso, sempre\nche il danneggiato si sia costituito o sia stato posto in condizione\ndi costituirsi parte civile, salvo che il danneggiato dal reato abbia\nesercitato l\u0027azione in sede civile a norma dell\u0027art. 75, comma 2. 2.\nLa stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di assoluzione\npronunciata a norma dell\u0027art. 442, se la parte civile ha accettato il\nrito abbreviato». \n Previsione di segno analogo si rinviene nel successivo art. 654\nc.p.p. (sebbene di difficile applicazione al rito tributario stanti\nle limitazioni probatorie che lo caratterizzavano prima della riforma\ndi cui alla legge n. 130/2022). \n 5.1 Dal confronto tra il riportato art. 652 c.p.p. e l\u0027art.\n21-bis decreto legislativo n. 74/2000 emerge evidente la menzionata\ndisparita\u0027 di trattamento: mentre la sentenza penale di assoluzione\npuo\u0027 incidere nei giudizi civili o amministrativi solo se il\ndanneggiato si sia costituito o sia stato posto in condizione di\ncostituirsi parte civile, nel processo tributario, per effetto\ndell\u0027art. 21-bis, cio\u0027 non avviene, con irragionevole disparita\u0027 tra\nsituazioni assolutamente comparabili. \n La comparabilita\u0027, infatti, deriva dalla considerazione che gli\ninteressi in gioco nel processo tributario non possono\nragionevolmente ritenersi recessivi rispetto a quelli, relativi al\nsingolo individuo, che possono venire lesi da un fatto di reato: in\ntutti i segnalati comparti giurisdizionali possono venire in\nquestione interessi costituzionalmente rilevanti, come tali bisognosi\ndi una tutela non irragionevolmente diminuita. \n 5.2 La scelta perseguita dal Legislatore sembra comportare,\ndunque, un marcato sbilanciamento a danno dell\u0027interesse dello Stato\nall\u0027universalita\u0027 della tassazione: se si considera che il regime\nprobatorio e\u0027 molto piu\u0027 rigoroso nel giudizio penale (laddove la\ncondanna si fonda sul criterio del «oltre ogni ragionevole dubbio»)\nrispetto a quello tributario (laddove vige il criterio civilistico\ndel «piu\u0027 probabile che non»), se ne ricava, ancor piu\u0027,\nl\u0027irragionevolezza dell\u0027estensione automatica degli effetti\nassolutori ad un giudizio di parte, fondato su regole probatorie e\nprocessuali differenti, con parti processuali che non coincidono con\ngli attori del procedimento penale. \n Tant\u0027e\u0027 che proprio questa considerazione giustifica una norma\ncome l\u0027art. 652 c.p.p.: solo se il danneggiato e\u0027 potuto intervenire\nnel giudizio penale, eventualmente ivi svolgendo le proprie istanze\nistruttorie, si puo\u0027 ritenere ragionevole il contemperamento cosi\u0027\nraggiunto tra l\u0027interesse alla coerenza sistematica di giudicati e\nquello, altrettanto meritevole di considerazione, di cui e\u0027 portatore\nil soggetto danneggiato. \n 5.3 Ulteriore irragionevolezza, sempre in relazione all\u0027art. 3\ndella Costituzione, emerge per l\u0027ingiustificata disparita\u0027 di\ntrattamento rispetto alla sentenza penale di condanna, di cui\nl\u0027Agenzia non puo\u0027 giovarsi con analogo automatismo. \n Occorre ricordare, infatti, che l\u0027art. 651 c.p.p., laddove\ndisciplina l\u0027efficacia extra-penale della sentenza di condanna\nirrevocabile, non puo\u0027 trovare applicazione in ambito tributario,\ncome pacificamente riconosciuto dalla consolidata giurisprudenza di\nlegittimita\u0027 (da ultimo, Cass. n. 2115/2024). \n Non e\u0027 dato comprendere, pertanto, per quale motivo l\u0027esigenza di\nassicurare il principio del ne bis in idem ed il coordinamento tra\nsistemi (cfr. art. 20, comma 1, lettera a, n. 3, della legge delega 9\nagosto 2023, n. 111, nonche\u0027 relazione illustrativa al decreto\nlegislativo 14 giugno 2024, n. 87 che ha introdotto l\u0027art. 21-bis nel\ncorso del decreto legislativo n. 74/2000) sia avvertita solo a favore\ndell\u0027imputato e non anche, in caso di condanna, a favore\ndell\u0027Agenzia, la cui attivita\u0027 resta chiaramente ostacolata dalla\nscelta legislativa. \n L\u0027art. 21-bis determina, quindi, un\u0027irragionevole\ndifferenziazione, oltre che tra sentenze penali di assoluzione per\nreati tributari e reati extra tributari, anche tra sentenze penali di\nassoluzione e sentenze penali di condanna, per le quali non si\nprevede analogo automatismo. \n 6. Ne\u0027 della citata disposizione e\u0027 consentito dare\nun\u0027interpretazione costituzionalmente orientata stante la chiarezza e\nla perentorieta\u0027 della voluntas legis da essa predicata. \n 7. Alla luce di quanto precede, ritiene il Collegio la\nsussistenza dei presupposti per la sospensione del giudizio e la\nrimessione delle questioni di legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art.\n21-bis del decreto legislativo n. 74/2000 (oggi, art. 119, decreto\nlegislativo n. 175/2024, applicabile dal 1° gennaio 2026), in\nrelazione agli articoli 3 e 24 della Costituzione. \n\n \n P. Q. M. \n \n La Corte di giustizia tributaria di II grado del Piemonte, \n Visti gli articoli 134 e segg. della Costituzione e l\u0027art. 23\ndella legge 11 marzo 1953, n. 87, solleva, in quanto rilevante per la\ndecisione del ricorso e non manifestamente infondata, la questione di\nlegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 21-bis del decreto legislativo\nn. 74/2000 per contrasto con gli articoli 3 e 24 della Costituzione; \n Dispone la sospensione del presente giudizio; \n Ordina che la presente ordinanza di rimessione sia notificata, a\ncura della Segreteria della Corte, a tutte le parti in causa e al\nPresidente del Consiglio dei ministri, nonche\u0027 comunicata al\nPresidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera\ndei deputati; \n Dispone la trasmissione, a cura della Segreteria della Corte,\ndella presente ordinanza e degli atti del giudizio alla Corte\ncostituzionale, unitamente alla prova delle notificazioni e\ncomunicazioni prescritte. \n Cosi\u0027 deciso in Torino, nella Camera di consiglio dell\u002711\nfebbraio 2025 \n \n Il Presidente: Puccinelli \n \n \n Il relatore: Baldi","elencoNorme":[{"id":"62435","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"dlgs","denominaz_legge":"decreto legislativo","data_legge":"10/03/2000","data_nir":"2000-03-10","numero_legge":"74","descrizionenesso":"","legge_articolo":"21","specificaz_art":"bis","comma":"","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-03-10;74~art21"}],"elencoParametri":[{"id":"79161","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"3","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"79162","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"24","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""}],"elencoParti":[]}}" ] ] |