GET https://collaudocorte.strategiedigitali.net/scheda-ordinanza/2025/96

HTTP Client

1 Total requests
0 HTTP errors

Clients

http_client 1

Requests

POST https://ws.cortecostituzionale.it/servizisito/rest/atti/schedaOrdinanza/2025/96
Request options
[
  "headers" => [
    "Content-Type" => "application/json"
  ]
  "auth_basic" => [
    "corteservizisito"
    "corteservizisito,2021+1"
  ]
]
Response 200
[
  "info" => [
    "header_size" => 166
    "request_size" => 300
    "total_time" => 0.235331
    "namelookup_time" => 0.000619
    "connect_time" => 0.032577
    "pretransfer_time" => 0.074474
    "size_download" => 14733.0
    "speed_download" => 62693.0
    "starttransfer_time" => 0.074498
    "primary_ip" => "66.22.43.24"
    "primary_port" => 443
    "local_ip" => "65.108.230.242"
    "local_port" => 44998
    "http_version" => 3
    "protocol" => 2
    "scheme" => "HTTPS"
    "appconnect_time_us" => 74387
    "connect_time_us" => 32577
    "namelookup_time_us" => 619
    "pretransfer_time_us" => 74474
    "starttransfer_time_us" => 74498
    "total_time_us" => 235331
    "start_time" => 1757461294.3533
    "original_url" => "https://ws.cortecostituzionale.it/servizisito/rest/atti/schedaOrdinanza/2025/96"
    "pause_handler" => Closure(float $duration) {#830
      class: "Symfony\Component\HttpClient\Response\CurlResponse"
      use: {
        $ch: CurlHandle {#809 …}
        $multi: Symfony\Component\HttpClient\Internal\CurlClientState {#797 …}
        $execCounter: -9223372036854775808
      }
    }
    "debug" => """
      *   Trying 66.22.43.24...\n
      * TCP_NODELAY set\n
      * Connected to ws.cortecostituzionale.it (66.22.43.24) port 443 (#0)\n
      * ALPN, offering h2\n
      * ALPN, offering http/1.1\n
      * successfully set certificate verify locations:\n
      *   CAfile: /etc/pki/tls/certs/ca-bundle.crt\n
        CApath: none\n
      * SSL connection using TLSv1.3 / TLS_AES_256_GCM_SHA384\n
      * ALPN, server accepted to use h2\n
      * Server certificate:\n
      *  subject: C=IT; ST=Roma; O=Corte Costituzionale; CN=*.cortecostituzionale.it\n
      *  start date: Nov 19 00:00:00 2024 GMT\n
      *  expire date: Dec 20 23:59:59 2025 GMT\n
      *  subjectAltName: host "ws.cortecostituzionale.it" matched cert's "*.cortecostituzionale.it"\n
      *  issuer: C=IT; ST=Roma; L=Pomezia; O=TI Trust Technologies S.R.L.; CN=TI Trust Technologies OV CA\n
      *  SSL certificate verify ok.\n
      * Using HTTP2, server supports multi-use\n
      * Connection state changed (HTTP/2 confirmed)\n
      * Copying HTTP/2 data in stream buffer to connection buffer after upgrade: len=0\n
      * Using Stream ID: 1 (easy handle 0x2735420)\n
      > POST /servizisito/rest/atti/schedaOrdinanza/2025/96 HTTP/2\r\n
      Host: ws.cortecostituzionale.it\r\n
      Content-Type: application/json\r\n
      Accept: */*\r\n
      Authorization: Basic Y29ydGVzZXJ2aXppc2l0bzpjb3J0ZXNlcnZpemlzaXRvLDIwMjErMQ==\r\n
      User-Agent: Symfony HttpClient (Curl)\r\n
      Accept-Encoding: gzip\r\n
      Content-Length: 0\r\n
      \r\n
      * Connection state changed (MAX_CONCURRENT_STREAMS == 128)!\n
      < HTTP/2 200 \r\n
      < content-type: application/json;charset=UTF-8\r\n
      < cache-control: no-cache\r\n
      < pragma: no-cache\r\n
      < content-encoding: UTF-8\r\n
      < date: Tue, 09 Sep 2025 23:41:34 GMT\r\n
      < \r\n
      """
  ]
  "response_headers" => [
    "HTTP/2 200 "
    "content-type: application/json;charset=UTF-8"
    "cache-control: no-cache"
    "pragma: no-cache"
    "content-encoding: UTF-8"
    "date: Tue, 09 Sep 2025 23:41:34 GMT"
  ]
  "response_content" => [
    "{"dtoOrdinanza":{"anno":"2025","numero":"96","numero_parte":"1","autorita":"Tribunale di Pavia","localita_autorita":"","data_deposito":"15/04/2025","data_emissione":"","data_gazzetta":"28/05/2025","numero_gazzetta":"22","anno_decisione":"","numero_decisione":"","data_seduta":"","descrizione_fissazione":"","stato_fissazione":"","relatore":"","oggetto_lungo":"\u003cp\u003eReati e pene\u0026nbsp;– Cause di non punibilità\u0026nbsp;– Particolare tenuità del fatto\u0026nbsp;– Omessa previsione che, analogamente a quanto disposto per il delitto di rapina, l’offesa non possa essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede per il delitto di estorsione non aggravata, consumato o tentato, previsto dall’art. 629, secondo comma, cod. pen.\u0026nbsp;– Irragionevole disparità di trattamento.\u003c/p\u003e","prima_parte":"S. B.","altre_parti":"","testo_atto":"N. 96 ORDINANZA (Atto di promovimento) 15 aprile 2025\n\r\nOrdinanza del 15 aprile 2025 del Tribunale di Pavia nel  procedimento\npenale a carico di S. B.. \n \nReati e pene - Cause di non punibilita\u0027 -  Particolare  tenuita\u0027  del\n  fatto - Omessa previsione che, analogamente a quanto  disposto  per\n  il delitto  di  rapina,  l\u0027offesa  non  possa  essere  ritenuta  di\n  particolare tenuita\u0027 quando si procede per il delitto, consumato  o\n  tentato, previsto dall\u0027art. 629, secondo comma, cod. pen. \n- Codice penale, art. 131-bis, terzo comma, numero 3). \n\n\r\n(GU n. 22 del 28-05-2025)\n\r\n \n                         TRIBUNALE DI PAVIA \n                       Sezione G.I.P. - G.U.P. \n \n    Visti gli atti del procedimento  R.G.N.R.  6478/2024  nell\u0027ambito\ndel quale si procede per i reati p. e p. dagli articoli 56-629 e  648\ndel codice penale; \n    Vista la richiesta di archiviazione per la  particolare  tenuita\u0027\ndel fatto formulata dal pubblico ministero; \n    Rilevato che l\u0027art. 131-bis, comma 3, n. 3),  del  codice  penale\nnon consente di ritenere l\u0027offesa «di particolare tenuita\u0027» quando si\nprocede per il delitto, consumato o tentato, di estorsione; \n    Dato atto che all\u0027udienza camerale del 15  aprile  2025,  fissata\nd\u0027ufficio da questo Giudice ai sensi  dell\u0027art.  409,  comma  2,  del\ncodice di procedura penale, nessuno e\u0027 comparso; \n \n                               Osserva \n \n    Ritiene questo Giudice che, nel caso di specie, sia  rilevante  e\nnon manifestamente infondata la questione  concernente  la  possibile\nillegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 131 -bis, comma 3, n. 3), del\ncodice penale,  nella  parte  in  cui  non  consente  di  considerare\nl\u0027offesa di «particolare tenuita\u0027» quando si procede per il  delitto,\nconsumato o tentato, di estorsione non aggravata. \n    In particolare, si dubita del contrasto di tale norma con  l\u0027art.\n3 della Costituzione per come di seguito illustrato. \n \n                              Rilevanza \n \n    Nel caso di specie questo  Giudice  e\u0027  chiamato  a  decidere  in\nmerito alla richiesta di archiviazione per particolare  tenuita\u0027  del\nfatto  in  una  ipotesi  di  tentata   estorsione   (non   aggravata)\nnell\u0027ambito della quale  l\u0027indagato  aveva  minacciato  alla  persona\noffesa  di  non  restituirle  il  cellulare  (che  altri  le  avevano\nsottratto e che lui aveva ritrovato  o  ricevuto  da  terzi)  se  non\navesse pagato la somma di euro 200; il delitto  e\u0027  solo  tentato  in\nquanto, al momento dello scambio, erano presenti le forze dell\u0027ordine\nche stavano monitorando le condotte dell\u0027indagato e della p.o. e  che\nhanno interrotto l\u0027azione criminosa. \n    In accordo con la valutazione del pubblico ministero  si  ritiene\nche il caso su cui  questo  Giudice  e\u0027  chiamato  a  decidere  debba\nritenersi di particolare tenuita\u0027, tenuto conto delle modalita\u0027 della\ncondotta (la minaccia di non restituire il cellulare aveva  carattere\nunicamente patrimoniale ed  e\u0027  stata  perpetrata  tramite  messaggi,\nsenza alcun  contatto  fisico)  nonche\u0027  dell\u0027esiguita\u0027  della  cifra\nrichiesta (200 euro), oltre  che  per  l\u0027assenza  delle  altre  cause\nostative di  cui  all\u0027art.  131-bis,  comma  2,  del  codice  penale;\ntuttavia, l\u0027istituto di cui all\u0027art. 131-bis del  codice  penale  non\npuo\u0027  essere  mai  applicato  al  reato,  consumato  o  tentato,   di\nestorsione a differenza di quanto avviene per il reato di rapina. \n    Di talche\u0027, qualora si procedesse, in concreto, per  una  ipotesi\ndi tentata rapina (non aggravata) di un cellulare del valore  di  200\neuro, l\u0027istanza di archiviazione «per particolare tenuita\u0027 del fatto»\npotrebbe essere accolta perche\u0027, ai sensi dell\u0027art. 131-bis, comma 1,\ndel codice penale la pena detentiva prevista  per  l\u0027ipotesi  tentata\nnon supererebbe, nel minimo, i due anni di reclusione e,  in  assenza\ndelle aggravanti dell\u0027art. 628,  comma  3,  del  codice  penale,  non\nopererebbe la causa di esclusione di cui all\u0027art. 131-bis,  comma  3,\nn. 3), del codice penale. \n    Nell\u0027ipotesi di tentata estorsione pure  non  aggravata,  invece,\nche qui ci occupa,  questo  Giudice  sarebbe  obbligato  a  rigettare\nl\u0027istanza di archiviazione e ad ordinare l\u0027imputazione. \n    Da qui la rilevanza della questione. \n \n                     Non manifesta infondatezza \n \n    Questo Giudice dubita della legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art.\n131-bis, comma 3, n. 3), del codice penale, per violazione  dell\u0027art.\n3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede, analogamente  a\nquanto disposto per il delitto di  rapina,  che  l\u0027offesa  non  possa\nessere ritenuta di particolare tenuita\u0027  quando  si  procede  per  il\ndelitto, consumato o tentato, previsto dall\u0027art. 629, secondo  comma,\ndel codice penale. \n    La lettura della disposizione normativa vigente non lascia spazio\nad interpretazioni alternative; mentre la causa ostativa, nel delitto\ndi rapina, e\u0027 prevista solo per le ipotesi aggravate di cui  all\u0027art.\n628,  comma  terzo,  del  codice  penale,  non  e\u0027  prevista  analoga\nlimitazione per il delitto di estorsione,  che  viene  richiamato  in\ntoto, ossia con riferimento a tutte le ipotesi di  cui  all\u0027art.  629\ndel codice penale, comprese quelle (non aggravate) previste dal comma\n1. \n    Cio\u0027 determina una vistosa disparita\u0027 di trattamento  con  quanto\nprevisto per il  delitto  di  rapina,  determinando  l\u0027illegittimita\u0027\ncostituzionale della disposizione per violazione  dell\u0027art.  3  della\nCostituzione. \n    L\u0027omogeneita\u0027 strutturale e funzionale dei delitti di  rapina  ed\nestorsione e\u0027 un dato consolidato e comprovato da  plurimi  elementi,\navallati anche da codesta Corte. \n    Invero, in primo luogo, il legislatore  ha  previsto  per  i  due\ndelitti una disciplina uniforme; entrambi sono  puniti,  nell\u0027ipotesi\nbase, con una pena detentiva «da cinque a dieci anni», con una minima\ndifferenza  solo  per  la  pena  pecuniaria;   entrambi   i   delitti\ncondividono le medesime circostanze aggravanti elencate compiutamente\nnell\u0027art. 628, comma 3, del codice penale e richiamate per relationem\ndall\u0027art. 629, comma 2, del codice penale. \n    In secondo luogo, la giurisprudenza della  Corte  costituzionale,\nha omologato la disciplina dei due reati con due sentenze  recenti  e\nravvicinate in materia di circostanza del «fatto di  lieve  entita\u0027»;\nci si riferisce alla pronuncia n.  120  del  2023  con  la  quale  la\nConsulta ha dichiarato l\u0027illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art.  629\ndel codice penale nella parte in cui non prevedeva  che  la  pena  da\nesso comminata potesse essere diminuita in misura  non  eccedente  un\nterzo quando per la natura,  la  specie,  i  mezzi,  le  modalita\u0027  o\ncircostanze dell\u0027azione, ovvero per la particolare tenuita\u0027 del danno\no  del  pericolo,  il  fatto  risulti  di  lieve  entita\u0027;   e   alla\nimmediatamente successiva pronuncia n. 86 del 2024 con  la  quale  la\nstessa Corte ha dichiarato l\u0027incostituzionalita\u0027  dei  commi  1  e  2\ndell\u0027art. 628 del codice penale nella parte in cui  non  consentivano\nla riduzione della pena in caso di lieve entita\u0027,  estendendo  quindi\nalla rapina l\u0027attenuante della lieve entita\u0027 del fatto prima prevista\nsolo per il reato di  estorsione  a  seguito  della  pronuncia  sopra\nrichiamata. \n    La giurisprudenza della Suprema Corte, quale diritto vivente,  si\nspinge addirittura oltre ed evidenzia come il delitto  di  rapina,  a\nparita\u0027 di condizioni, possa manifestarsi come reato addirittura piu\u0027\ngrave in quanto, con essa, «il reo sottrae la cosa esercitando  sulla\nvittima una violenza o una minaccia  diretta  e  ineludibile»  mentre\nnell\u0027estorsione «la coartazione non determina il totale  annullamento\ndella capacita\u0027 del soggetto passivo  di  determinarsi  diversamente»\n(cfr. ex plurimis, Cassazione n. 15564/2021). \n    Ulteriori elementi di omogeneita\u0027 funzionale possono  trarsi  dal\ncodice di rito: l\u0027art.  380,  comma  2,  lettera  f)  del  codice  di\nprocedura penale prevede per entrambi i delitti, anche non aggravati,\nuna ipotesi speciale di arresto  obbligatorio  in  flagranza;  l\u0027art.\n407, comma 2, n. 2 del codice di procedura penale  prevede  l\u0027ipotesi\ndella durata massima delle  indagini  preliminari  di  due  anni  per\nalcuni gravi reati tra cui, appunto, i delitti, consumati o  tentati,\ndi cui agli articoli 628, terzo comma,  e  629,  secondo  comma,  del\ncodice penale; anche il codice penale  affianca  i  due  reati  nella\ncomune disciplina prevista dall\u0027art. 649, ultimo  comma,  del  codice\npenale, cosi\u0027 come la legislazione speciale (cfr. art.  4-bis,  comma\n1-ter, legge n. 354/1975). \n    A fronte della sostanziale omogeneita\u0027  di  trattamento  dei  due\ndelitti in plurime discipline, stona come irragionevole la disparita\u0027\nintrodotta  dal  legislatore  in   materia   di   archiviazione   per\nparticolare tenuita\u0027 del fatto; e cio\u0027 appare  ancor  piu\u0027  stridente\nall\u0027indomani delle due sentenze di codesta Corte (le sopra richiamate\npronunce n. 120/2013 e 86/2024) che hanno  uniformato  la  disciplina\ndei due reati, in materia di circostanze, prevedendo per entrambi una\nipotesi di diminuzione della pena per «fatto di lieve entita\u0027» con la\nconseguenza, altrettanto contraddittoria, che entrambi i delitti  (di\nrapina e di estorsione) possono essere «di lieve entita\u0027» ma solo  la\ntentata rapina (e non anche  la  tentata  estorsione)  potra\u0027  essere\nconsiderata «non punibile per particolare tenuita\u0027 del fatto». \n    Tale conseguenza appare obbligata, nel caso di specie, in quanto,\nnonostante la pena detentiva del reato di tentata estorsione non  sia\nsuperiore,  nel  minimo,  a  due  anni,  e  quindi  consentirebbe  di\nescludere la punibilita\u0027 per particolare tenuita\u0027 del fatto ai  sensi\ndell\u0027art. 131-bis, comma  1,  del  codice  penale,  tale  ragionevole\nconclusione e\u0027 concretamente impedita dal disposto dell\u0027art. 131-bis,\ncomma 3, n. 3 del codice penale. \n    La pronuncia di illegittimita\u0027 costituzionale  non  comporterebbe\nne\u0027 un vuoto di disciplina ne\u0027 una indebita  addictio  di  competenza\ndel legislatore; sara\u0027 sufficiente uniformare la disciplina a  quella\ndella rapina, prevedendo la possibilita\u0027 di applicare l\u0027art.  131-bis\ndel codice penale nel caso di estorsione solo tentata  e  sempre  che\nnon ricorrano le aggravanti di cui all\u0027art. 629, comma 2  del  codice\npenale. \n    Tale    risultato    potra\u0027    essere    ottenuto     dichiarando\nl\u0027illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 131-bis, comma  3,  n.  3),\ndel codice penale nella parte in  cui  non  prevede,  analogamente  a\nquanto disposto per il delitto di  rapina,  che  l\u0027offesa  non  possa\nessere ritenuta di particolare tenuita\u0027  quando  si  procede  per  il\ndelitto, consumato o tentato, previsto dall\u0027art. 629, secondo  comma,\ndel  codice  penale,  in  cui   l\u0027introduzione,   nel   corpo   della\ndisposizione, del lemma «secondo comma» appare di per se\u0027  idoneo  ad\nemendare la violazione dell\u0027art. 3  della  Costituzione  rispetto  al\nreato di rapina, uniformandone la  disciplina,  e  l\u0027irragionevolezza\ndella disposizione. \n\n \n                              P. Q. M. \n \n    Visti gli articoli 134 della Costituzione,  legge  costituzionale\nn. 1/1948 e 23 e ss. legge n. 87/1953; \n    Solleva  questione  di  legittimita\u0027   costituzionale   dell\u0027art.\n131-bis, comma 3, n. 3), del codice penale nella  parte  in  cui  non\nprevede, analogamente a quanto disposto per il delitto di rapina, che\nl\u0027offesa non possa essere ritenuta di particolare tenuita\u0027 quando  si\nprocede per il delitto, consumato o tentato, previsto dall\u0027art.  629,\nsecondo comma, del codice penale, per violazione  dell\u0027art.  3  della\nCostituzione. \n    Sospende il giudizio in corso, con  conseguente  sospensione  del\ntermine  di  prescrizione,  fino  alla   definizione   del   giudizio\nincidentale davanti alla Corte costituzionale; \n    Dispone l\u0027immediata trasmissione degli atti del procedimento alla\nCorte costituzionale; \n    Manda  alla  cancelleria  per  la  notificazione  della  presente\nordinanza  al  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  e  per   la\ncomunicazione ai Presidenti  del  Senato  della  Repubblica  e  della\nCamera dei deputati. \n    Pavia, 15 aprile 2025 \n \n                        Il Giudice: Balduzzi","elencoNorme":[{"id":"62468","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"cp","denominaz_legge":"codice penale","data_legge":"","data_nir":"","numero_legge":"","descrizionenesso":"","legge_articolo":"131","specificaz_art":"bis","comma":"3","specificaz_comma":"n. 3)","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":""}],"elencoParametri":[{"id":"79213","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"3","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""}],"elencoParti":[]}}"
  ]
]