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Sonia Ranieri per delega dell\u0027avv. Mario Gazzelli. \n \n                           Fatti di causa \n \n    1.  Gianluca  Ciancabilla,  Mauro  Ciancabilla  e  Germana  Valle\nproposero opposizione, davanti al Tribunale di  Roma,  nei  confronti\ndell\u0027Azienda territoriale per  l\u0027edilizia  residenziale  pubblica  di\nRoma (ATER) e del Comune di Roma, avverso il decreto  col  quale  era\nstato loro ordinato il rilascio di un alloggio di edilizia  popolare,\nper  essere  gli  attori  asseritamente  non  piu\u0027  in  possesso  dei\nrequisiti per fruire di un tale alloggio. \n    Si costituirono in giudizio l\u0027ATER e il Comune di Roma, chiedendo\nil rigetto della domanda. \n    Il Tribunale rigetto\u0027  la  domanda  e  condanno\u0027  gli  attori  al\npagamento delle spese di lite. \n    2. La pronuncia e\u0027 stata impugnata dagli attori soccombenti e  la\nCorte d\u0027appello di Roma, con sentenza del 6 giugno 2024, ha rigettato\nl\u0027appello  e  ha  condannato  gli  appellanti  alla  rifusione  delle\nulteriori spese del grado. \n    3. Contro la sentenza della Corte d\u0027appello  di  Roma  propongono\nricorso Gianluca Ciancabilla, Mauro Ciancabilla e Germana  Valle  con\nunico atto affidato ad un solo motivo. \n    Resistono l\u0027ATER e Roma Capitale con due separati controricorsi. \n    Il  Procuratore  generale  ha  rassegnato  conclusioni   scritte,\nchiedendo il rigetto del ricorso. \n \n                       Ragioni della decisione \n \nPresentazione e rilevanza della questione. \n    1. La  Corte  osserva  che  i  motivi  di  ricorso  non  verranno\nesaminati  nel  merito,   sussistendo   una   questione   procedurale\npreliminare che ha carattere decisivo. \n    Si intende fare riferimento all\u0027applicazione della norma  di  cui\nall\u0027art. 1, comma 812, della legge 30 dicembre 2024, n. 107,  secondo\ncui,  fermi  i  casi  di  esenzione  previsti   dalla   legge,   «nei\nprocedimenti civili la causa non puo\u0027 essere iscritta a ruolo se  non\ne\u0027 versato l\u0027importo determinato ai  sensi  dell\u0027art.  13,  comma  1,\nlettera a), o il minor contributo dovuto per legge». \n    Tale  disposizione  e\u0027  applicabile   anche   nel   giudizio   di\ncassazione, perche\u0027  la  parola  «causa»  ben  puo\u0027  essere  ritenuta\nsinonimo di «ricorso»; e poiche\u0027, in base all\u0027art.  21  della  stessa\nlegge n. 207 del 2024, le norme ivi dettate entrano in vigore  il  1°\ngennaio 2025,  la  disposizione  suindicata  e\u0027  applicabile  ratione\ntemporis  al  ricorso  odierno,  essendo  stato  lo  stesso  proposto\nsuccessivamente a quella data. \n    Ai fini del giudizio di rilevanza della questione di legittimita\u0027\ncostituzionale che si va a proporre, si osserva che la norma  di  cui\nsi discute e\u0027 applicabile  nel  giudizio  odierno  anche  perche\u0027  il\nricorso  in  esame  non  puo\u0027   beneficiare   di   alcuna   esenzione\ndall\u0027obbligo  di  versamento  del  contributo,  e   che   l\u0027eventuale\napplicazione  condurrebbe,  ad  avviso  di  questa  Corte,  all\u0027esito\nobbligatorio dell\u0027improcedibilita\u0027 del ricorso.  Chiarissima  appare,\nin tal senso, la  portata  della  norma  la\u0027  dove  essa  stabilisce,\nappunto, che la causa non puo\u0027 essere iscritta a  ruolo  in  caso  di\nmancato versamento del  contributo.  Non  sembra  possibile,  quindi,\nalcuna  interpretazione  adeguatrice  della   norma   in   questione,\ntrattandosi di disposizione procedurale il cui intento e\u0027 palese; per\ncui, salvo quanto si dira\u0027 in seguito relativamente  all\u0027entita\u0027  del\nversamento imposto (euro 43), il Collegio e\u0027 dell\u0027avviso che,  se  si\nfacesse applicazione della norma in esame, l\u0027esito decisorio in  rito\nsarebbe inevitabile. \nLa non manifesta infondatezza. \n    2. Tanto premesso, si osserva che  l\u0027art.  1,  comma  812,  della\nlegge n. 207 del 2024 va ad incidere su di un  istituto,  quello  del\nversamento del contributo unificato,  che  e\u0027  ben  noto  nel  nostro\nordinamento e sul quale molto si e\u0027 discusso nella giurisprudenza  di\nquesta Corte. \n    Giova   rammentare   in   proposito,   senz\u0027alcuna   pretesa   di\ncompletezza, che le Sezioni Unite hanno in piu\u0027 occasioni stabilito -\ncon un\u0027affermazione che merita  integrale  condivisione  e  che  puo\u0027\ndirsi ormai pacifica - che  il  contributo  unificato  ha  natura  di\ndebito tributario (sentenza 20 febbraio 2020, n. 4315, e ordinanza  3\naprile 2025, n. 8810). E\u0027 interessante  notare,  sul  punto,  che  la\nsentenza n. 4315 del 2020 ha  dedotto,  per  cosi\u0027  dire,  la  natura\ntributaria del c.d. doppio contributo  che  la  parte  impugnante  e\u0027\nobbligata a versare in presenza dei presupposti di cui  all\u0027art.  13,\ncomma 1-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio\n2002,  n.  115,  dal  fatto  che  esso  partecipa  della  natura  del\ncontributo   unificato   iniziale,   siccome   volto   a    ristorare\nl\u0027amministrazione  della  giustizia  dei  costi  sopportati  per   la\ntrattazione della controversia (la questione era rilevante, in quella\nsede, ai fini del riparto di giurisdizione tra  giudice  ordinario  e\ngiudice tributario). \n    Ci troviamo, dunque, in presenza di una disposizione, quella oggi\nin discussione, che ha natura  tributaria.  Natura,  questa,  che  e\u0027\nriconosciuta, in sostanza, anche  dal  Giudice  delle  leggi  (v.  le\nsentenze n. 120 del 2016 e n. 67 del 2019). \n    3. La giurisprudenza costituzionale si e\u0027 pronunciata piu\u0027 volte,\na partire dai primi anni della sua  istituzione,  sulla  legittimita\u0027\ncostituzionale  delle  norme  che  sottopongono  ad  oneri  tributari\nl\u0027esercizio di diritti connessi con lo svolgimento del processo. \n    Occorre richiamare, innanzitutto, la sentenza n. 21 del  1961  la\nquale,  benche\u0027  ormai  risalente  nel  tempo,  contiene  in  se\u0027  un\ncondensato dei principi sui quali la Corte costituzionale e\u0027  tornata\nin tempi assai piu\u0027  vicini.  In  quella  pronuncia  venne  messa  in\ndubbio, in un giudizio di opposizione ad ingiunzione  tributaria,  la\nlegittimita\u0027 costituzionale della clausola c.d. del solve  et  repete\nprevista dall\u0027art. 6 della legge  20  marzo  1865,  Allegato  E,  sul\ncontenzioso amministrativo. Detta norma prevedeva, al secondo  comma,\nche in «ogni controversia d\u0027imposte gli atti d\u0027opposizione per essere\nammissibili in giudizio dovranno  accompagnarsi  dal  certificato  di\npagamento dell\u0027imposta, eccetto il caso che si tratti di  domanda  di\nsupplemento». \n    La  sentenza  suindicata,   dopo   aver   rilevato   che   quella\ndisposizione  costituiva  «una  misura  particolarmente  energica  ed\nefficace  al  fine  dell\u0027attuazione  del  pubblico   interesse   alla\npercezione  dei  tributi»,  ne  dichiaro\u0027  tuttavia  l\u0027illegittimita\u0027\ncostituzionale osservando, tra l\u0027altro, che l\u0027imposizione «dell\u0027onere\ndel pagamento del tributo, regolato quale presupposto imprescindibile\ndella esperibilita\u0027 dell\u0027azione giudiziaria  diretta  a  ottenere  la\ntutela  del  diritto   del   contribuente   mediante   l\u0027accertamento\ngiudiziale  della  illegittimita\u0027  del  tributo  stesso»,  violava  i\nprincipi di cui agli articoli 3, 24 e 113 della Costituzione. Cio\u0027 in\nquanto, da un lato, la norma creava una disparita\u0027 di trattamento tra\nil contribuente che sia in grado di  pagare  immediatamente  l\u0027intero\ntributo e il contribuente che, viceversa, non abbia tale possibilita\u0027\neconomica. Dall\u0027altro, poi, la sentenza n. 21 del 1961  segnalo\u0027  che\ngli articoli 24, primo comma, e 113 della Costituzione, nell\u0027indicare\nla  parola  «tutti»,  hanno  come  obiettivo   quello   di   ribadire\nl\u0027uguaglianza tra i  cittadini  in  ordine  all\u0027accesso  alla  tutela\ngiurisdizionale. \n    In epoca assai piu\u0027 prossima, la Corte costituzionale e\u0027  tornata\nsull\u0027argomento con  tre  pronunce  che  vanno  tutte  nella  medesima\ndirezione e che devono essere richiamate. \n    Si intende fare riferimento alle sentenze n. 333 del 2001, n. 522\ndel 2002 e n. 140 del 2022. \n    La sentenza n. 333  del  2001  aveva  ad  oggetto  il  dubbio  di\nlegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 7 della legge 9 dicembre  1998,\nn. 431 (Disciplina delle locazioni  e  del  rilascio  degli  immobili\nadibiti ad uso abitativo), la\u0027 dove esso poneva quale condizione  per\nla messa in esecuzione del provvedimento  di  rilascio  dell\u0027immobile\nlocato, adibito ad uso abitativo,  la  dimostrazione,  da  parte  del\nlocatore, della regolarita\u0027 della propria posizione fiscale quanto al\npagamento  dell\u0027imposta  di  registro  sul  contratto  di  locazione,\ndell\u0027ICI gravante sull\u0027immobile e dell\u0027imposta sui  redditi  relativa\nai canoni. \n    Tale   decisione,   nel   ricordare   che   il   problema   della\ncompatibilita\u0027 non era  nuovo  nella  giurisprudenza  costituzionale,\nosservo\u0027 che si deve «distinguere fra oneri  imposti  allo  scopo  di\nassicurare al processo  uno  svolgimento  meglio  conforme  alla  sua\nfunzione  ed  alle  sue  esigenze  ed  oneri  tendenti,  invece,   al\nsoddisfacimento  di  interessi  del  tutto  estranei  alle  finalita\u0027\nprocessuali». Mentre i primi «sono consentiti in quanto strumento  di\nquella stessa tutela giurisdizionale che si tratta  di  garantire,  i\nsecondi  si  traducono  in  una  preclusione   o   in   un   ostacolo\nall\u0027esperimento della tutela giurisdizionale e  comportano,  percio\u0027,\nla violazione dell\u0027art. 24 della Costituzione». Di qui l\u0027accoglimento\ndella questione allora proposta  e  la  conseguente  declaratoria  di\nillegittimita\u0027 costituzionale della norma censurata, posto che  essa,\navendo ad oggetto solo la dimostrazione, da parte  del  locatore,  di\naver assolto taluni obblighi fiscali, risultava porre un  onere  solo\nper fini fiscali e senza «qualsivoglia connessione  con  il  processo\nesecutivo e con gli interessi che lo stesso e\u0027 diretto a realizzare».\nE quella sentenza non manco\u0027 di sottolineare come la norma in oggetto\nsi ponesse «in singolare dissonanza» con la tendenza,  gia\u0027  presente\nnell\u0027art. 7 della legge 9 ottobre 1971, n.  825,  di  eliminare  ogni\nimpedimento fiscale al diritto dei cittadini di agire in giudizio per\nla tutela dei propri diritti ed interessi legittimi. \n    La sentenza n. 522 del 2002, invece,  doveva  pronunciarsi  sulla\nlegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 66, comma 2,  del  decreto  del\nPresidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.  131,  in  materia  di\nimposta di registro, nella parte in cui non consentiva al cancelliere\nil rilascio della copia esecutiva, richiesta dalla  parte  vittoriosa\nal fine di procedere all\u0027esecuzione forzata nei confronti della parte\nsoccombente, se non dopo il pagamento dell\u0027imposta di registro. \n    In motivazione il Giudice delle leggi, fatti ampi  richiami  alla\npropria precedente giurisprudenza, ribadi\u0027 che la Costituzione di per\nse\u0027 non vieta di imporre prestazioni fiscali in stretta  e  razionale\ncorrelazione con il  processo,  ma  confermo\u0027  la  distinzione,  gia\u0027\nevidenziata dalla sentenza n. 333 del 2001, tra oneri  «razionalmente\ncollegati alla pretesa dedotta in giudizio» e  oneri  volti,  invece,\nalla soddisfazione di finalita\u0027 del tutto estranee;  e  aggiunse  che\nquesti ultimi conducono «al  risultato  di  precludere  o  ostacolare\ngravemente l\u0027esperimento della  tutela  giurisdizionale»,  incorrendo\nper tale ragione nella sanzione  dell\u0027illegittimita\u0027  costituzionale.\nNel  caso  specifico  la  Corte  ravviso\u0027  come  fosse  irragionevole\nprecludere l\u0027attuazione della tutela giurisdizionale in via esecutiva\nin nome di un interesse - quello alla riscossione del tributo  -  del\ntutto  estraneo   al   principio   di   effettivita\u0027   della   tutela\ngiurisdizionale. \n    Pienamente in  linea  con  questi  precedenti  e\u0027  la  successiva\nsentenza  n.  140  del  2022  nella  quale  la  Corte  costituzionale\ndichiaro\u0027 l\u0027illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 66, comma 2,  del\ndecreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986 «nella  parte\nin cui non prevede che la disposizione di  cui  al  comma  1  non  si\napplichi  al  rilascio  della  copia  della  sentenza  o   di   altro\nprovvedimento giurisdizionale, i quali debbano essere utilizzati  per\nproporre l\u0027azione di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo».\nIn motivazione, riprendendo e confermando una serie di principi  gia\u0027\nenunciati nelle precedenti citate decisioni, il Giudice delle  leggi,\npur osservando che il dovere tributario rientra  quelli  inderogabili\ndi solidarieta\u0027 di cui all\u0027art. 2 della Costituzione, ribadi\u0027 che  il\ndiritto alla tutela giurisdizionale non puo\u0027 «in  alcun  modo  essere\nsacrificato» in nome di esigenze  di  tutela  dell\u0027interesse  fiscale\ngenericamente inteso. E, nella specie, il  divieto  di  rilascio  del\nprovvedimento giurisdizionale recante in calce la  certificazione  di\npassaggio in giudicato, impedendo di fatto l\u0027accesso al  giudizio  di\nottemperanza, e\u0027 stato  ritenuto  come  un  irragionevole  limite  al\ndiritto alla tutela giurisdizionale. \n    4.  Ritiene,  invece,  questa  Corte  che  non  siano   utilmente\nrichiamabili, a  sostegno  della  legittimita\u0027  costituzionale  della\nnorma in esame, le pronunce della Corte  costituzionale  relative  al\nc.d. deposito per soccombenza. \n    Ci si riferisce, in particolare, alle sentenze n. 56 del  1963  e\nn. 142 del 1976, aventi entrambe ad  oggetto  l\u0027art.  651  codice  di\nprocedura  civile,  a  norma  del  quale  veniva  imposto  a   carico\ndell\u0027opponente,  in  caso  di  opposizione  tardiva  ad  ingiunzione,\nl\u0027onere di depositare una somma per  il  caso  di  soccombenza,  come\ncondizione  di  ammissibilita\u0027  dell\u0027opposizione  stessa.  Nelle  due\ncitate decisioni il Giudice  delle  leggi  dichiaro\u0027  non  fondati  i\nrelativi  dubbi  di  legittimita\u0027  costituzionale,  osservando,   tra\nl\u0027altro, che la disposizione censurata trovava  la  propria  «ragione\nessenziale nella particolare forza  del  provvedimento»,  aggiungendo\nche non e\u0027 possibile «dare al  diritto  alla  tutela  giurisdizionale\nun\u0027estensione tale da farne sviare la funzione,  dirigendola  ad  uno\nscopo sterile e dilatorio». Ed aggiunse, a chiusura, che comunque  la\nnorma  esentava  dal  deposito  i  soggetti   ammessi   al   gratuito\npatrocinio. \n    Le medesime considerazioni il Giudice delle leggi ebbe a svolgere\na  proposito  della  questione  di  costituzionalita\u0027   della   norma\ndell\u0027art.  668,  terzo  comma,  codice  di  procedura  civile  (testo\noriginario) dettata per il procedimento di opposizione  tardiva  alla\nconvalida di sfratto, che, com\u0027e\u0027 noto imponeva il  deposito  di  cui\nall\u0027art. 651 codice di procedura civile (si veda  l\u0027ordinanza  n.  63\ndel 1964). \n    Un\u0027eco evidente di tali argomentazioni  si  ritrova,  poi,  anche\nnella giurisprudenza delle  Sezioni  Unite  di  questa  Corte;  nella\nsentenza  20  gennaio  1976,   n.   156,   infatti,   fu   dichiarata\nmanifestamente infondata la questione di legittimita\u0027  costituzionale\ndell\u0027art. 364 codice di procedura civile  nel  testo  allora  vigente\nche, analogamente all\u0027art. 651 cit., prevedeva  che  il  ricorso  per\ncassazione dovesse essere preceduto  dal  deposito  per  il  caso  di\nsoccombenza. \n    Si deve sottolineare, ad ogni modo,  che  l\u0027art.  364  codice  di\nprocedura civile prevedeva tra l\u0027altro, al terzo comma,  l\u0027esclusione\ndall\u0027obbligo  di  versamento  «per  i  ricorsi  nell\u0027interesse  delle\npersone ammesse al beneficio del gratuito patrocinio per il  giudizio\ndi cassazione». \n    Le norme degli articoli 651 e 668, la\u0027 dove  rinviavano  all\u0027art.\n364 codice di procedura civile per il deposito rendevano  applicabile\nl\u0027esclusione ai due ricordati procedimenti cui si riferivano. \n    Comunque sia,  la  logica  del  c.d.  deposito  per  il  caso  di\nsoccombenza esprimeva l\u0027imposizione non gia\u0027 di  un  «pagamento»  per\naccedere alla tutela giurisdizionale, ma di  un  «deposito»,  la  cui\nperdita era solo eventuale, dipendendo dalla soccombenza. Essa poteva\napparire discutibile sul piano costituzionale a fronte del  principio\ndi eguaglianza, la\u0027 dove imponeva un onere correlato  non  al  valore\ndella controversia, ma alla sola natura della decisione impugnata e -\nnel caso del ricorso per cassazione - alla sola qualita\u0027 del  giudice\ninvestito dell\u0027impugnazione. \n    Quanto  al  deposito  di  cui  all\u0027art.  364  cit.,   un\u0027evidente\nulteriore criticita\u0027  sul  piano  costituzionale  si  palesava  anche\nrispetto  al  principio  costituzionale  dell\u0027allora  secondo   comma\ndell\u0027art. 111 della Costituzione (ora settimo comma). \n    E\u0027  appena  il  caso  di  ricordare,  comunque,  che,  nonostante\nl\u0027istituto del deposito per soccombenza fosse passato indenne  -  sia\npure per i due  procedimenti  speciali  dell\u0027opposizione  tardiva  al\ndecreto ingiuntivo e all\u0027ordinanza  di  convalida  di  sfratto  o  di\nlicenza  -  allo  scrutinio  di   legittimita\u0027   costituzionale,   il\nlegislatore decise di propria iniziativa di cancellarlo con la  legge\n18 ottobre 1977, n. 793 (abrogando l\u0027art.  651  codice  di  procedura\ncivile e sostituendo il terzo comma dell\u0027art. 668 c.p.c.), e lo  fece\nanche per l\u0027ipotesi dell\u0027art. 364 codice  di  procedura  civile,  che\nvenne anch\u0027esso abrogato; con un intervento che, letto in  filigrana,\nnon fa che confermare i dubbi di legittimita\u0027 costituzionale  che  si\nvanno a sollevare con la presente ordinanza. \n    5. Alla luce dei principi enunciati dalla Corte costituzionale  e\nqui rapidamente tratteggiati, il Collegio ritiene di dover  sollevare\nquestione di legittimita\u0027  costituzionale  dell\u0027art.  1,  comma  812,\ndella legge n. 107 del 2024, per contrasto con gli articoli 3,  24  e\n111 della Carta fondamentale. \n    E\u0027 interessante preliminarmente notare che l\u0027art. 58  del  codice\ndi procedura civile ricomprende tra i compiti del  cancelliere  anche\nquello di provvedere all\u0027iscrizione delle cause a ruolo. Ne  consegue\nche, stando alla formulazione letterale della disposizione in  esame,\ndovrebbe  pervenirsi  alla  conclusione  che   sia   addirittura   il\ncancelliere, con un proprio provvedimento, a disporre il  rifiuto  di\niscrizione a ruolo della causa. Non  a  caso,  infatti,  all\u0027indomani\ndell\u0027entrata in  vigore  della  norma,  si  e\u0027  svolto  un  dibattito\nall\u0027interno di questa Corte relativo alle modalita\u0027 applicative della\nstessa. La Prima Presidente di allora, con proprio provvedimento  del\n10 giugno 2025, richiamate alcune circolari emesse  dalla  competente\nDirezione generale del Ministero della giustizia - dando  atto  della\npalese inaccettabilita\u0027 di «una lettura della novella  nel  senso  di\naffidare al solo  accertamento  della  cancelleria  la  sorte,  e  la\nprocedibilita\u0027, di un ricorso  per  cassazione»  -  ha  disposto  che\nquest\u0027ultima,  una  volta  verificato  il  mancato   versamento   del\ncontributo unificato nella quota minima, fosse tenuta  a  trasmettere\ngli atti alla  Sezione  cui  il  ricorso  spetta  per  materia,  «per\nl\u0027adozione dei provvedimenti giurisdizionali di competenza». \n    Il provvedimento organizzativo adottato dalla  Prima  Presidenza,\nnaturalmente, ha avuto l\u0027effetto di demandare  al  Giudice  Corte  di\ncassazione la valutazione  della  norma  di  cui  si  discorre,  che,\ndunque, questo Collegio deve applicare. \n    Ebbene,  a   differenza   dell\u0027ormai   scomparso   deposito   per\nsoccombenza, che esigeva appunto solo il  deposito  di  una  somma  a\ntitolo, per cosi\u0027 dire, cauzionale, si e\u0027 nel nostro caso in presenza\ndi una norma che, senza alcuna logica, preclude in radice  la  stessa\npossibilita\u0027  di  promuovere  un  giudizio  civile  se   non   previo\nversamento della somma ivi indicata. Non c\u0027e\u0027 alcun collegamento  tra\nl\u0027imposizione del tributo e un  obiettivo  di  razionalizzazione  del\nservizio giustizia e nemmeno un collegamento tra l\u0027obbligo  istituito\ne l\u0027esito, ad esempio, dei pregressi gradi di giudizio (in  relazione\nall\u0027appello, al ricorso per cassazione e alla revocazione ordinaria),\ncome avveniva nella logica del vecchio istituto dell\u0027art. 364 c.p.c.;\nla norma in questione, infatti, e\u0027 di  applicazione  generale,  senza\nalcuna esclusione (neppure per gli  ammessi  al  patrocinio  a  spese\ndello Stato) e appare dettata dall\u0027unico obiettivo di  «fare  cassa»,\nesercitando una coazione indiretta a carico di chi intenda  avvalersi\ndel servizio giustizia. \n    In riferimento, piu\u0027 specificamente, al giudizio  di  cassazione,\nil Collegio osserva - facendo propri anche  i  condivisibili  rilievi\ndel Procuratore generale nelle sue conclusioni alla pubblica  udienza\n- che la  norma  nulla  dispone  in  ordine  agli  eventuali  ricorsi\nincidentali; posto che non spetta al ricorrente incidentale, infatti,\nl\u0027iscrizione a ruolo, questi parrebbe essere  esentato  dall\u0027obbligo,\nil  che  sarebbe  segno  di  un\u0027evidente  e  ingiusta  disparita\u0027  di\ntrattamento. \n    La somma da versare, per quanto risulta dal testo, e\u0027 la medesima\na prescindere dal valore dei ricorsi.  L\u0027art.  1,  comma  812,  cit.,\ninfatti, stabilisce, come gia\u0027 detto, che la causa  non  puo\u0027  essere\niscritta a ruolo se non e\u0027 versato «l\u0027importo  determinato  ai  sensi\ndell\u0027art. 13, comma 1, lettera a), o il minor contributo  dovuto  per\nlegge»; il che viene  a  significare,  dato  l\u0027univoco  tenore  della\ndisposizione, che anche per ricorsi di valore  notevolmente  elevato,\nper i quali l\u0027art. 13, comma 1,  del  decreto  del  Presidente  della\nRepubblica n. 115 del 2002 fissa il  contributo  unificato  in  somme\nmaggiori, sia sufficiente il versamento minimo di euro 43 per evitare\nla sanzione della improcedibilita\u0027. \n    Il quadro che emerge dalla lettura  della  norma  alla  luce  del\ncontesto complessivo dimostra innanzitutto la violazione dell\u0027art.  3\ndella Costituzione in termini di principio di uguaglianza, posto  che\nnulla viene previsto per consentire l\u0027accesso  alla  giurisdizione  a\nchi sia privo di mezzi e non possa versare  la  somma  suindicata;  e\npalese  e\u0027  anche  la  violazione  degli  articoli  24  e  111  della\nCostituzione, dal momento  che  la  disposizione  censurata  preclude\nl\u0027accesso alla giurisdizione, in  nome  di  un  interesse  di  natura\nfiscale, senza che  l\u0027onere  imposto  alla  parte  abbia  un  qualche\ncollegamento   con   il   migliore   svolgimento    della    funzione\ngiurisdizionale. Sicche\u0027 la disposizione appare, in  ultima  analisi,\nanche intrinsecamente irragionevole. \n    Questo Collegio si e\u0027 interpellato, allo  scopo  di  valutare  il\npossibile superamento  del  dubbio  di  costituzionalita\u0027  nel  senso\ndell\u0027infondatezza, sul se  l\u0027entita\u0027  del  versamento  imposto,  pari\nappunto ad euro 43,  possa  essere  ritenuta  cosi\u0027  modesta  da  non\ncostituire  un  intralcio  per  l\u0027accesso  alla   giurisdizione.   In\nastratto,  tale  ragionamento   potrebbe   non   essere   del   tutto\ninsostenibile. E tuttavia la legittimita\u0027 costituzionale di una norma\navente forza di legge deve essere scrutinata non  solo  in  relazione\nalla sua pratica applicazione e ai suoi risvolti economici, ma  anche\nin rapporto ai principi fondanti del nostro ordinamento, fra i  quali\nc\u0027e\u0027 sicuramente il  diritto  di  accedere  alla  giurisdizione,  che\nl\u0027art. 24 della Costituzione riconosce a tutti, garantendo la  difesa\ncome «diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento». Ne\nconsegue che la valutazione sul merito di una scelta del  legislatore\nche tocca un diritto inviolabile non e\u0027 tra i poteri di questa Corte,\npotendo solo il Giudice delle leggi compierla secondo una  logica  di\nipotetico contemperamento fra la garanzia del diritto di azione ed  i\ncosti che essa ha per la collettivita\u0027. \n    L\u0027entita\u0027 della somma, pertanto, non esime, dunque,  dall\u0027obbligo\ndi rimettere la questione alla Corte  costituzionale,  non  apparendo\ndetta  esiguita\u0027  idonea  ad  escludere  il  dubbio  di  legittimita\u0027\ncostituzionale. \n    Il  Collegio,  peraltro,  deve  osservare,  in  riferimento  alla\ngaranzia del principio di  eguaglianza  di  fronte  alla  legge,  che\nl\u0027imposizione di un onere, seppure modesto, in una stessa  misura  si\nrisolve comunque in un  vantaggio  per  chi,  secondo  la  disciplina\nprecedente,   avrebbe   dovuto   pagare   un   contributo   unificato\nproporzionato al valore della controversia, senza vedersi preclusa la\ntutela  giurisdizionale.  Trattare  allo  stesso  modo,  in  funzione\ndell\u0027accesso alla tutela giurisdizionale, situazioni  differenti  non\nsembra scelta conforme al principio di eguaglianza. Le considerazioni\nsvolte, del resto, coinvolgono la legittimita\u0027  costituzionale  della\nnovita\u0027 normativa nella sua generale applicabilita\u0027  all\u0027introduzione\ndi tutti i procedimenti civili per cui e\u0027  prevista  la  debenza  del\nc.d. contributo unificato. \n    6. Deve essere  sollevata,  dunque,  siccome  non  manifestamente\ninfondata  in  riferimento  ai  suindicati  parametri,  questione  di\nlegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 1, comma 812,  della  legge  30\ndicembre 2024, n. 107, nei termini di cui in motivazione. \n    Ai sensi dell\u0027art. 23 della legge 11 marzo 1953,  n.  87,  devono\nessere disposte la trasmissione della presente ordinanza  alla  Corte\ncostituzionale e la sospensione del giudizio in corso. \n    La cancelleria di questa Corte curera\u0027 la notifica della presente\nordinanza alle parti in causa, al Procuratore generale presso  questa\nCorte, nonche\u0027 al Presidente del Consiglio dei  ministri,  e  la  sua\ncomunicazione anche ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. \n\n \n                               P. Q. M. \n \n    La Corte dichiara rilevante e non  manifestamente  infondata,  in\nriferimento  agli  articoli  3,  24  e  111  della  Costituzione,  la\nquestione di legittimita\u0027  costituzionale  dell\u0027art.  1,  comma  812,\ndella legge  30  dicembre  2024,  n.  107,  nei  termini  di  cui  in\nmotivazione; \n    ordina  la  trasmissione  della  presente  ordinanza  alla  Corte\ncostituzionale e la sospensione del giudizio in corso; \n    dispone che,  a  cura  della  cancelleria  di  questa  Corte,  la\npresente  ordinanza  venga  notificata  alle  parti  in   causa,   al\nProcuratore generale presso questa Corte, nonche\u0027 al  Presidente  del\nConsiglio dei ministri e comunicata al Presidente  del  Senato  della\nRepubblica e al Presidente della Camera dei deputati. \n    Cosi\u0027 deciso in Roma,  nella  Camera  di  consiglio  della  Terza\nSezione civile, il 21 ottobre 2025. \n \n                        Il Presidente: Frasca","elencoNorme":[{"id":"64074","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"l","denominaz_legge":"legge","data_legge":"30/12/2024","data_nir":"2024-12-30","numero_legge":"207","descrizionenesso":"in particolare","legge_articolo":"1","specificaz_art":"","comma":"812","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024-12-30;207~art1"},{"id":"64069","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"l","denominaz_legge":"legge","data_legge":"30/12/2024","data_nir":"2024-12-30","numero_legge":"207","descrizionenesso":"introduttivo","legge_articolo":"1","specificaz_art":"","comma":"812","specificaz_comma":"lett. a), numero 2","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024-12-30;207~art1"},{"id":"64070","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"dpr","denominaz_legge":"decreto del Presidente della Repubblica","data_legge":"30/05/2002","data_nir":"2002-05-30","numero_legge":"115","descrizionenesso":"","legge_articolo":"14","specificaz_art":"","comma":"3","specificaz_comma":".1","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.Presidente.della.Repubblica:2002-05-30;115~art14"}],"elencoParametri":[{"id":"80436","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"3","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"80437","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"24","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"80438","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"111","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""}],"elencoParti":[]}}"
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